Edilizia Industria Milano: accordo per la verifica dell’EVR 2022

 

 

Firmato il 30/4/2022, tra l’ASSIMPREDIL ANCE delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza e la FENEAL-UIL di Milano, Cremona, Lodi, Pavia e Monza e Brianza, la FILCA-CISL dei comprensori di Milano, Pavia, Lodi, Monza e Brianza e Lecco, la FILLEA-CGIL dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona, il verbale di verifica per l’erogazione dell’EVR anno 2022.

Nell’incontro del 30 aprile 2022, le parti sociali territoriali per l’Edilizia Industria di Milano, hanno effettuato la verifica dei parametri per l’erogazione dell’EVR spettante nell’anno 2022 e hanno convenuto quanto segue:

EVR – Misura piena
L’EVR da corrispondere in quote mensili nell’anno 2022, agli operai ed agli impiegati, da parte di impresa avente entrambi i parametri aziendali pari o positivi è pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2018 secondo le tabelle seguenti:

IMPORTI E.V.R. – 4% SU MINIMI DI LUGLIO 2018

Livelli

Minimi di paga base al 1° luglio 2018

E.V.R. 4% su minimi al 1° luglio 2018 (valore mensile per un massimo di 12 mensilità)

7° livello – quadri e 1.a categoria super 1.720,71 68,83
6° livello -1 .a categoria 1.548,63 61,95
5° livello – 2.a categoria 1.290,52 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello 1.204,51 48,18
3° livello – 3.a categoria 1.118,46 44,74
2° livello – 4.a categoria 1.006,62 40,26
1° livello – 4.a categoria primo impiego 860,36 34,41

 

Livelli

Minimi di paga base al 1° luglio 2018

E.V.R. 4% su minimi al 1° luglio 2018 (valore orario)

Operaio di 4° livello 6,96 0,28
Operaio specializzato – 3° livello 6,47 0,26
Operaio qualificato – 2° livello 5,82 0,23
Operaio comune -1° livello 4,97 0,20
Guardiani 4,48 0,18
Guardiani con alloggio 3,98 0,16

EVR – Misura ridotta
Le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR 2022 o per erogarlo in misura parziale, pari al 65% dell’EVR territoriale e secondo importi ridotti, riportati nelle tabelle che seguono, dovranno rispettare previamente la nuova procedura di verifica dei parametri aziendali appositamente aggiornata.

IMPORTI E.V.R. – 65% DEL VALORE INTERO

Livelli

Minimi di paga base al 1° luglio 2018

E.V.R. (valore mensile) spettante nella misura prevista dall’art. 38, c. 18 e 19, CCNL 1 luglio 2014 (65% del valore intero

7° livello – quadri e 1.a categoria super 1.720,71  
6° livello -1 .a categoria 1.548,63  
5° livello – 2.a categoria 1.290,52  
4° livello – Impiegati di 4° livello 1.204,51  
3° livello – 3.a categoria 1.118,46  
2° livello – 4.a categoria 1.006,62  
1° livello – 4.a categoria primo impiego 860,36  

 

Livelli

Minimi di paga base al 1° luglio 2018

E.V.R. (valore orario) spettante nella misura prevista dall’art. 38, c. 18 e 19, CCNL 1 luglio 2014 (65% del valore intero

Operaio di 4° livello 6,96 0,18
Operaio specializzato – 3° livello 6,47 0,17
Operaio qualificato – 2° livello 5,82 0,15
Operaio comune -1° livello 4,97 0,13
Guardiani 4,48 0,12
Guardiani con alloggio 3,98 0,10

EVR – Arretrati
Il pagamento degli arretrati da gennaio 2022 dovrà avvenire entro il termine di corresponsione della retribuzione del mese di giugno 2022.

 

 

Firmato il 30/4/2022, tra l'ASSIMPREDIL ANCE delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza e la FENEAL-UIL di Milano, Cremona, Lodi, Pavia e Monza e Brianza, la FILCA-CISL dei comprensori di Milano, Pavia, Lodi, Monza e Brianza e Lecco, la FILLEA-CGIL dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona, il verbale di verifica per l’erogazione dell’EVR anno 2022.

Nell’incontro del 30 aprile 2022, le parti sociali territoriali per l’Edilizia Industria di Milano, hanno effettuato la verifica dei parametri per l’erogazione dell'EVR spettante nell'anno 2022 e hanno convenuto quanto segue:

EVR - Misura piena
L’EVR da corrispondere in quote mensili nell’anno 2022, agli operai ed agli impiegati, da parte di impresa avente entrambi i parametri aziendali pari o positivi è pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2018 secondo le tabelle seguenti:

IMPORTI E.V.R. - 4% SU MINIMI DI LUGLIO 2018

Livelli

Minimi di paga base al 1° luglio 2018

E.V.R. 4% su minimi al 1° luglio 2018 (valore mensile per un massimo di 12 mensilità)

7° livello - quadri e 1.a categoria super 1.720,71 68,83
6° livello -1 .a categoria 1.548,63 61,95
5° livello - 2.a categoria 1.290,52 51,62
4° livello - Impiegati di 4° livello 1.204,51 48,18
3° livello - 3.a categoria 1.118,46 44,74
2° livello - 4.a categoria 1.006,62 40,26
1° livello - 4.a categoria primo impiego 860,36 34,41

 

Livelli

Minimi di paga base al 1° luglio 2018

E.V.R. 4% su minimi al 1° luglio 2018 (valore orario)

Operaio di 4° livello 6,96 0,28
Operaio specializzato - 3° livello 6,47 0,26
Operaio qualificato - 2° livello 5,82 0,23
Operaio comune -1° livello 4,97 0,20
Guardiani 4,48 0,18
Guardiani con alloggio 3,98 0,16

EVR - Misura ridotta
Le aziende che hanno titolo per non erogare l'EVR 2022 o per erogarlo in misura parziale, pari al 65% dell’EVR territoriale e secondo importi ridotti, riportati nelle tabelle che seguono, dovranno rispettare previamente la nuova procedura di verifica dei parametri aziendali appositamente aggiornata.

IMPORTI E.V.R. - 65% DEL VALORE INTERO

Livelli

Minimi di paga base al 1° luglio 2018

E.V.R. (valore mensile) spettante nella misura prevista dall’art. 38, c. 18 e 19, CCNL 1 luglio 2014 (65% del valore intero

7° livello - quadri e 1.a categoria super 1.720,71  
6° livello -1 .a categoria 1.548,63  
5° livello - 2.a categoria 1.290,52  
4° livello - Impiegati di 4° livello 1.204,51  
3° livello - 3.a categoria 1.118,46  
2° livello - 4.a categoria 1.006,62  
1° livello - 4.a categoria primo impiego 860,36  

 

Livelli

Minimi di paga base al 1° luglio 2018

E.V.R. (valore orario) spettante nella misura prevista dall’art. 38, c. 18 e 19, CCNL 1 luglio 2014 (65% del valore intero

Operaio di 4° livello 6,96 0,18
Operaio specializzato - 3° livello 6,47 0,17
Operaio qualificato - 2° livello 5,82 0,15
Operaio comune -1° livello 4,97 0,13
Guardiani 4,48 0,12
Guardiani con alloggio 3,98 0,10

EVR - Arretrati
Il pagamento degli arretrati da gennaio 2022 dovrà avvenire entro il termine di corresponsione della retribuzione del mese di giugno 2022.

Sospensione versamenti e adempimenti Inail per il settore sportivo

Per gli enti, le associazioni e le società operanti nel settore sportivo e impegnati in competizioni sportive la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria Inail è stata prorogata al 31 luglio 2022. L’INAIL ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della proroga. (Circolare 27 maggio 2022, n. 23).

Le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, possono beneficiare della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 luglio 2022.
Il periodo di sospensione è stato prorogato dal 31 maggio 2022 al 31 luglio 2022 con il Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (art. 7, co. 3-bis).
I soggetti beneficiari della sospensione devono necessariamente operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.

Per quanto riguarda gli adempimenti, restano quindi sospesi fino al 31 luglio 2022:
– la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022;
– la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, in relazione agli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021.
Entrambi devono essere effettuati dal 20 luglio 2022 al 10 agosto 2022.

I versamenti sospesi sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 in scadenza il 16 febbraio 2022. Per coloro che hanno optato per la rateazione del premio, i versamenti sospesi sono quelli relativi alla prima e alla seconda rata in scadenza rispettivamente il 16 febbraio e il 16 maggio 2022.

VERSAMENTO DEI PREMI SOSPESI

I versamenti sospesi vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese a eccezione della rata in scadenza a dicembre 2022 che deve essere versata entro il 16 del mese.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro; in ogni caso non è consentito il rimborso di quanto già versato.
La sospensione si applica anche ai versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni. In tal caso, le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, devono essere versate entro il 31 agosto 2022.
La sospensione non si applica ai versamenti delle rate relative alle rateizzazioni dei versamenti sospesi causa Covid nel 2020 e 2021.
Il pagamento dei versamenti sospesi deve essere effettuato tramite modello F24, indicando nel campo “numero di riferimento”:
– 999251 per il versamento in un’unica soluzione;
– 999252 per i versamenti in forma rateale.

COMUNICAZIONE DELLA SOSPENSIONE

Affinché la sospensione sia riconosciuta, è necessario presentare apposita comunicazione di sospensioni utilizzando il servizio online “Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali”.
Nella comunicazione deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione, e deve essere dichiarato di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, specificando qual è la competizione sportiva a cui si prende parte, nonché la modalità prescelta per il versamento dei premi sospesi.
Qualora sia stata presentata la comunicazione di sospensione prima della proroga, la stessa si considera automaticamente prorogata al 31 luglio 2022, senza necessità di presentare un ulteriore comunicazione. In ogni caso, resta ferma la possibilità di estinguere il debito o provvedere agli adempimenti anticipatamente.

Per gli enti, le associazioni e le società operanti nel settore sportivo e impegnati in competizioni sportive la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria Inail è stata prorogata al 31 luglio 2022. L’INAIL ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della proroga. (Circolare 27 maggio 2022, n. 23).

Le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, possono beneficiare della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022.
Il periodo di sospensione è stato prorogato dal 31 maggio 2022 al 31 luglio 2022 con il Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (art. 7, co. 3-bis).
I soggetti beneficiari della sospensione devono necessariamente operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.

Per quanto riguarda gli adempimenti, restano quindi sospesi fino al 31 luglio 2022:
- la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022;
- la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, in relazione agli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021.
Entrambi devono essere effettuati dal 20 luglio 2022 al 10 agosto 2022.

I versamenti sospesi sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 in scadenza il 16 febbraio 2022. Per coloro che hanno optato per la rateazione del premio, i versamenti sospesi sono quelli relativi alla prima e alla seconda rata in scadenza rispettivamente il 16 febbraio e il 16 maggio 2022.

VERSAMENTO DEI PREMI SOSPESI

I versamenti sospesi vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese a eccezione della rata in scadenza a dicembre 2022 che deve essere versata entro il 16 del mese.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro; in ogni caso non è consentito il rimborso di quanto già versato.
La sospensione si applica anche ai versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni. In tal caso, le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, devono essere versate entro il 31 agosto 2022.
La sospensione non si applica ai versamenti delle rate relative alle rateizzazioni dei versamenti sospesi causa Covid nel 2020 e 2021.
Il pagamento dei versamenti sospesi deve essere effettuato tramite modello F24, indicando nel campo "numero di riferimento":
- 999251 per il versamento in un'unica soluzione;
- 999252 per i versamenti in forma rateale.

COMUNICAZIONE DELLA SOSPENSIONE

Affinché la sospensione sia riconosciuta, è necessario presentare apposita comunicazione di sospensioni utilizzando il servizio online "Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali".
Nella comunicazione deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione, e deve essere dichiarato di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, specificando qual è la competizione sportiva a cui si prende parte, nonché la modalità prescelta per il versamento dei premi sospesi.
Qualora sia stata presentata la comunicazione di sospensione prima della proroga, la stessa si considera automaticamente prorogata al 31 luglio 2022, senza necessità di presentare un ulteriore comunicazione. In ogni caso, resta ferma la possibilità di estinguere il debito o provvedere agli adempimenti anticipatamente.

Fisco: guida aggiornata sui bonus edilizi

Fornita una guida aggiornata sui bonus “edilizi”, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti “Sostegni ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, “Aiuti”, “Ucraina”), sulle altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e sulle novità in materia di contrasto alle frodi.

Nello specifico, nella circolare n. 19/E del 2022 il Fisco precisa che, come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe, la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, inoltre, non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi. L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.
Nella circolare, poi, è spiegato come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. In pratica, a partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022. In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.
Sono ricapitolate anche le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti Sostegni ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti. In particolare, a partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Sempre a partire dal 1° maggio, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente. Dal 1° maggio entra in vigore anche il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”.

Fornita una guida aggiornata sui bonus "edilizi", a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti "Sostegni ter", "Milleproroghe", "Energia", "Aiuti", "Ucraina"), sulle altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e sulle novità in materia di contrasto alle frodi.

Nello specifico, nella circolare n. 19/E del 2022 il Fisco precisa che, come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe, la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, inoltre, non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le "attività di edilizia libera" e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi. L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.
Nella circolare, poi, è spiegato come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. In pratica, a partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022. In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.
Sono ricapitolate anche le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti Sostegni ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti. In particolare, a partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Sempre a partire dal 1° maggio, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente. Dal 1° maggio entra in vigore anche il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla "prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate".

Soppressi i bollettini delle Tasse automobilistiche Valle d’Aosta

Con l’attuazione dello Statuto speciale in materia di motorizzazione civile e dei tributi auto che attribuiscono alla Regione Valle d’Aosta il compito di riscuotere direttamente le tasse automobilistiche, vanno in pensione i vecchi bollettini (Agenzia entrate – provvedimento 26 maggio 2022, n. 180579).

Considerata la piena attuazione della normativa riguardante la competenza e autonomia della regione Valle d’Aosta per la riscossione delle tasse automobilistiche, l’Agenzia delle Entrate ha soppresso:

– il bollettino TD 123 generico per ciclomotore, targa prova con banda verde (20%) – aut. DB/SSIC/E 0148 del 13 novembre 2001, per il versamento sul c.c.p. numero 9118, intestato all’Agenzia delle Entrate – Tasse automobilistiche regione Valle d’Aosta;

– il bollettino TD 123 generico per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con banda rossa (20%) – aut. DB/SSIC/E 0146 del 13 novembre 2001, per il versamento sul c.c.p. numeri 9118 – intestato all’Agenzia delle Entrate – Tasse automobilistiche regione Valle d’Aosta;

– il bollettino TD 123 riversamento tasse automobilistiche Valle d’Aosta – con banda grigia (20%) – aut. DB/SSIC/E0147 del 13 novembre 2001, per il versamento sul c.c.p. numeri 2113 – intestato all’Agenzia delle Entrate – Riversamento tasse automobilistiche regione Valle d’Aosta.

Con l’attuazione dello Statuto speciale in materia di motorizzazione civile e dei tributi auto che attribuiscono alla Regione Valle d’Aosta il compito di riscuotere direttamente le tasse automobilistiche, vanno in pensione i vecchi bollettini (Agenzia entrate - provvedimento 26 maggio 2022, n. 180579).

Considerata la piena attuazione della normativa riguardante la competenza e autonomia della regione Valle d’Aosta per la riscossione delle tasse automobilistiche, l’Agenzia delle Entrate ha soppresso:

- il bollettino TD 123 generico per ciclomotore, targa prova con banda verde (20%) - aut. DB/SSIC/E 0148 del 13 novembre 2001, per il versamento sul c.c.p. numero 9118, intestato all’Agenzia delle Entrate – Tasse automobilistiche regione Valle d’Aosta;

- il bollettino TD 123 generico per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con banda rossa (20%) - aut. DB/SSIC/E 0146 del 13 novembre 2001, per il versamento sul c.c.p. numeri 9118 - intestato all’Agenzia delle Entrate – Tasse automobilistiche regione Valle d’Aosta;

- il bollettino TD 123 riversamento tasse automobilistiche Valle d'Aosta - con banda grigia (20%) - aut. DB/SSIC/E0147 del 13 novembre 2001, per il versamento sul c.c.p. numeri 2113 – intestato all’Agenzia delle Entrate – Riversamento tasse automobilistiche regione Valle d’Aosta.

Cooperative Sociali Mantova: costo del lavoro

Con accordo siglato lo scorso febbraio è stato individuato il costo del lavoro dei dipendenti delle Cooperative Sociali della Provincia di Mantova, per gli anni 2022 e 2023.

Individuato il costo del lavoro orario per i lavoratori e le lavoratrici delle Cooperative Sociali della Provincia di Mantova – imprese +15 dipendenti.

2022

Livelli >

A1

A2

B1

C1

C2

C3/D1

C3/D1 ip

Retribuzione conglobata Mensile   1.254,59 1.266,21 1.325,21 1.425,21 1.467,90 1.511,25 1.511,25
Anzianità 3 scatti 3 34,86 40,29 48,81 55,77 58,89 61,98 61,98
Indennità Professionali               61,97
Indennità Funzione                
Altre Indennità 2,55% 31,99 32,29 33,79 36,34 37,43 38,54 38,54
Lordo Mensile   1.321,44 1.338,79 1.407.81 1.517,32 1.564,22 1.611,77 1.673,74
TOTALE ANNUO   17.178,72 17.404,27 18.301,53 19.725,16 20.334,86 20.953,01 21.758.62
INPS 28,80% 28,80% 4.947,47 5.012,43 5.270,84 5.680,85 5.856,44 6.034,47 6.266,48
INAIL 3% 3% 515,36 522,13 549,05 591,75 610,05 628,59 652,76
TOT. ONERI PREV.   5.462,83 5.534,56 5.819,89 6.272,60 6.466,49 6.663,06 6.919,24
Oneri per la sicurezza   200,00 200,00 200,00 200,00 200.00 200,00 200.00
TFR 13,5 1.272,50 1.289,21 1.355,67 1461,12 1.506,29 1.552,07 1.611,75
Rivalutaz. TFR 4,35924% 332,83 337,20 354,58 382,16 393,98 405,95 421,56
Prev. Compl. 1,5% 1,50% 257,68 261,06 274,52 295,88 305,02 314,30 326,38
Assistenza San. Integrativa   60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Contr. sol. su san. int.   6,00 6,00 6.00 6,00 6,00 6,00 6,00
TOT. ALTRI ONERI   2.129,01 2.153,47 2.250,77 2.405,16 2.471,29 2.538,32 2.625,69
MITIGAZIONE EFFETTO COVID   150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%)   47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70
TOT.   197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70
TOT. COSTO ANNUO + Mitigazione effetto covid   24.968,26 25.290,00 26.569,89 28.600,62 29.470,34 30.352,09 31.501,25
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE)   16,13 16,34 17,16 18,48 19,04 19,61 20,35
Incidenza costi generali (15%) 15% 2,42 2,45 2,57 2,77 2,86 2,94 3,05
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI   18,55 18,79 19,73 21,25 21,9 22,55 23,4
indennità di turno (11,7%) 11,7% 1,89 1,91 2,01 2,16 2,23 2,29 2,38
TOT. COSTO ORARIO CON IND. DI TURNO   20,44 20,68 21,62 23,14 23,79 24,44 25,29

2022

D2

D2 ip

D3/E1

E2

E2if

F1

F1 if

F2

F2 id

Retribuzione conglobata Mensile 1.594,15 1.594,15 1697,04 1.831,74 1.831,74 2.023,07 2.023,07 2.310.41 2.310,41
Anzianità 3 scatti 69,72 69,72 80,58 94,50 94,50 118,53 118,53 139,44 139 44
Indennità Professionali   154,94     258,23   258,23   232,41
Indennità Funzione       77,47   154,94   232,41  
Altre Indennità 40,65 40.65 43,27 46,71 46,71 51,59 51,59 58,92 58,92
Lordo Mensile 1.704,52 1.859,46 1.820,89 2.050,42 2.231,18 2.348,13 2.451,42 2.741,18 2.741,18
TOTALE ANNUO 22.158,76 24.172,98 23.671,57 26.655,46 29.005,34 30.525,69 31.868,46 35.635,34 35.635,34
INPS 28,80% 6.381,72 6.961,82 6.817,41 7.676,77 8.353,54 8.791,40 9.178,12 10.262,98 10.262,98
INAIL 3% 664,76 725,19 710,15 799,66 870,16 915,77 956,05 1.069,06 1.069,06
TOT. ONERI PREV. 7.046,48 7.687,01 7.527,56 8.476,43 9.223,70 9.707,17 10.134,17 11.332,04 11.332,04
Oneri per la sicurezza 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
TFR 1.641,39 1.790,59 1.753,45 1.974,48 2.148,54 2.261,16 2.360,63 2.639,65 2.639,65
Rivalutaz. TFR 429,31 468,34 458,62 516,43 561,96 253,33 617,43 690.41 690,41
Prev. Compl. 1,5% 332,38 362,59 355,07 399,83 435,08 457,89 478,03 534,53 534,53
Assistenza San. Integrativa 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Contr. sol. su san. int. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
TOT. ALTRI ONERI 2.669,08 2.887,52 2.833,14 3.156,74 3.411,58 3.238,38 3.722.09 4.130,59 4.130,59
MITIGAZIONE EFFETTO COVID 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%) 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70
TOT. 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70
TOT. COSTO ANNUO + Mitigazione effetto covid 32.072,02 34.945,21 34.229,97 38.486,33 41.838,32 44.007,03 45.922,42 51.295,67 50.306,79
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE) 20,72 22,57 22,11 24,86 27,03 28,43 29,67 33,14 32,5
Incidenza costi generali (15%) 3,11 3,39 3,32 3,73 4,05 4,26 4,45 4,97 4,88
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI 23,83 25,96 25,43 28,59 31,08 32,69 34,12 38,11 37,38
indennità di turno (11,7%) 2,42 2,64 2,59 2,91 3,16 3,33 3,47 3,88 3,8
TOT. COSTO ORARIO CON IND. DI TURNO 25,72 27,85 27,32 30,48 32,97 34,58 36,01 40 39,27

2023

Livelli >

A1

A2

B1

C1

C2

C3/D1

C3/D1 ip

Retribuzione conglobata Mensile   1.254,59 1.266,21 1.325,21 1.425,21 1.467,90 1.511,25 1.511,25
Anzianità 3 scatti 3 34,86 40,29 48,81 55,77 58,89 61,98 61,98
Indennità Professionali               61,97
Indennità Funzione                
Altre Indennità 2,55% 31,99 32,29 33,79 36,34 37,43 38,54 38,54
Lordo Mensile   1.321,44 1.338,79 1.407.81 1.517,32 1.564,22 1.611,77 1.673,74
TOTALE ANNUO   17.178,72 17.404,27 18.301,53 19.725,16 20.334,86 20.953,01 21.758.62
INPS 28,80% 28,80% 4.947,47 5.012,43 5.270,84 5.680,85 5.856,44 6.034,47 6.266,48
INAIL 3% 3% 515,36 522,13 549,05 591,75 610,05 628,59 652,76
TOT. ONERI PREV.   5.462,83 5.534,56 5.819,89 6.272,60 6.466,49 6.663,06 6.919,24
Oneri per la sicurezza   200,00 200,00 200,00 200,00 200.00 200,00 200.00
TFR 13,5 1.272,50 1.289,21 1.355,67 1461,12 1.506,29 1.552,07 1.611,75
Rivalutaz. TFR 4,35924% 332,83 337,20 354,58 382,16 393,98 405,95 421,56
Prev. Compl. 1,5% 1,50% 257,68 261,06 274,52 295,88 305,02 314,30 326,38
Assistenza San. Integrativa   60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Contr. sol. su san. int.   6,00 6,00 6.00 6,00 6,00 6,00 6,00
TOT. ALTRI ONERI   2.129,01 2.153,47 2.250,77 2.405,16 2.471,29 2.538,32 2.625,69
PREMIO TERRITORIALE DI RISULTATO (P.T.R.)   256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%)   81,41 81,41 81.41 81,41 81,41 81.41 81,41
TOT. P.T.R.   337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41
TOT. COSTO ANNUO CON PTR   25.107,97 25.429,71 26.709,60 28.740,33 29.610,05 30.491,80 31.640,6
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE)   16,22 16,43 17,25 18,57 19,13 19,70 20,44
Incidenza costi generali (15%) 15% 2.43 2.46 2,59 2,79 2,87 2,96 3,07
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI   18,65 18,89 19,84 21,36 22,00 22,66 23,51
indennità di turno (11,7%) 11,7% 1,90 1,92 2,02 2,17 2,24 2,30 2,39
TOT. COSTO ORARIO CON INDENNITA’ DI TURNO   20,55 20,79 21,74 23,26 23,90 24,56 25,41

2023

D2

D2 ip

D3/E1

E2

E2if

F1

F1 if

F2

F2 id

Retribuzione conglobata Mensile 1.594,15 1.594,15 1697,04 1.831,74 1.831,74 2.023,07 2.023,07 2.310.41 2.310,41
Anzianità 3 scatti 69,72 69,72 80,58 94,50 94,50 118,53 118,53 139,44 139 44
Indennità Professionali   154,94     258,23   258,23   232,41
Indennità Funzione       77,47   154,94   232,41  
Altre Indennità 40,65 40.65 43,27 46,71 46,71 51,59 51,59 58,92 58,92
Lordo Mensile 1.704,52 1.859,46 1.820,89 2.050,42 2.231,18 2.348,13 2.451,42 2.741,18 2.741,18
TOTALE ANNUO 22.158,76 24.172,98 23.671,57 26.655,46 29.005,34 30.525,69 31.868,46 35.635,34 35.635,34
INPS 28,80% 6.381,72 6.961,82 6.817,41 7.676,77 8.353,54 8.791,40 9.178,12 10.262,98 10.262,98
INAIL 3% 664,76 725,19 710,15 799,66 870,16 915,77 956,05 1.069,06 1.069,06
TOT. ONERI PREV. 7.046,48 7.687,01 7.527,56 8.476,43 9.223,70 9.707,17 10.134,17 11.332,04 11.332,04
Oneri per la sicurezza 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
TFR 1.641,39 1.790,59 1.753,45 1.974,48 2.148,54 2.261,16 2.360,63 2.639,65 2.639,65
Rivalutaz. TFR 429,31 468,34 458,62 516,43 561,96 253,33 617,43 690.41 690,41
Prev. Compl. 1,5% 332,38 362,59 355,07 399,83 435,08 457,89 478,03 534,53 534,53
Assistenza San. Integrativa 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Contr. sol. su san. int. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
TOT. ALTRI ONERI 2.669,08 2.887,52 2.833,14 3.156,74 3.411,58 3.238,38 3.722.09 4.130,59 4.130,59
PREMIO TERRITORIALE DI RISULTATO (P.T.R.) 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%) 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41
TOT. P.T.R. 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41
TOT. COSTO ANNUO CON PTR 32.211,73 35.084,92 34.369,68 38.626,04 41.978,03 43.808,65 46.062,13 51.435,38 51.435,38
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE) 20,81 22,66 22,20 24,95 27,12 28,30 29,76 33,23 33,23
Incidenza costi generali (15%) 3,12 3,40 3,33 3,74 4,07 4,25 4,46 4,98 4,98
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI 23,93 26,06 25,53 28,69 31,19 32,55 34,22 38,21 38,21
indennità di turno (11,7%) 2,43 2,65 2,60 2,92 3,17 3,31 3,48 3,89 3,89
TOT. COSTO ORARIO CON INDENNITA’ DI TURNO 25,83 27,96 27,43 30,59 33,09 34,45 36,12 40,11 40,11

Con accordo siglato lo scorso febbraio è stato individuato il costo del lavoro dei dipendenti delle Cooperative Sociali della Provincia di Mantova, per gli anni 2022 e 2023.

Individuato il costo del lavoro orario per i lavoratori e le lavoratrici delle Cooperative Sociali della Provincia di Mantova - imprese +15 dipendenti.

2022

Livelli >

A1

A2

B1

C1

C2

C3/D1

C3/D1 ip

Retribuzione conglobata Mensile   1.254,59 1.266,21 1.325,21 1.425,21 1.467,90 1.511,25 1.511,25
Anzianità 3 scatti 3 34,86 40,29 48,81 55,77 58,89 61,98 61,98
Indennità Professionali               61,97
Indennità Funzione                
Altre Indennità 2,55% 31,99 32,29 33,79 36,34 37,43 38,54 38,54
Lordo Mensile   1.321,44 1.338,79 1.407.81 1.517,32 1.564,22 1.611,77 1.673,74
TOTALE ANNUO   17.178,72 17.404,27 18.301,53 19.725,16 20.334,86 20.953,01 21.758.62
INPS 28,80% 28,80% 4.947,47 5.012,43 5.270,84 5.680,85 5.856,44 6.034,47 6.266,48
INAIL 3% 3% 515,36 522,13 549,05 591,75 610,05 628,59 652,76
TOT. ONERI PREV.   5.462,83 5.534,56 5.819,89 6.272,60 6.466,49 6.663,06 6.919,24
Oneri per la sicurezza   200,00 200,00 200,00 200,00 200.00 200,00 200.00
TFR 13,5 1.272,50 1.289,21 1.355,67 1461,12 1.506,29 1.552,07 1.611,75
Rivalutaz. TFR 4,35924% 332,83 337,20 354,58 382,16 393,98 405,95 421,56
Prev. Compl. 1,5% 1,50% 257,68 261,06 274,52 295,88 305,02 314,30 326,38
Assistenza San. Integrativa   60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Contr. sol. su san. int.   6,00 6,00 6.00 6,00 6,00 6,00 6,00
TOT. ALTRI ONERI   2.129,01 2.153,47 2.250,77 2.405,16 2.471,29 2.538,32 2.625,69
MITIGAZIONE EFFETTO COVID   150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%)   47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70
TOT.   197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70
TOT. COSTO ANNUO + Mitigazione effetto covid   24.968,26 25.290,00 26.569,89 28.600,62 29.470,34 30.352,09 31.501,25
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE)   16,13 16,34 17,16 18,48 19,04 19,61 20,35
Incidenza costi generali (15%) 15% 2,42 2,45 2,57 2,77 2,86 2,94 3,05
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI   18,55 18,79 19,73 21,25 21,9 22,55 23,4
indennità di turno (11,7%) 11,7% 1,89 1,91 2,01 2,16 2,23 2,29 2,38
TOT. COSTO ORARIO CON IND. DI TURNO   20,44 20,68 21,62 23,14 23,79 24,44 25,29

2022

D2

D2 ip

D3/E1

E2

E2if

F1

F1 if

F2

F2 id

Retribuzione conglobata Mensile 1.594,15 1.594,15 1697,04 1.831,74 1.831,74 2.023,07 2.023,07 2.310.41 2.310,41
Anzianità 3 scatti 69,72 69,72 80,58 94,50 94,50 118,53 118,53 139,44 139 44
Indennità Professionali   154,94     258,23   258,23   232,41
Indennità Funzione       77,47   154,94   232,41  
Altre Indennità 40,65 40.65 43,27 46,71 46,71 51,59 51,59 58,92 58,92
Lordo Mensile 1.704,52 1.859,46 1.820,89 2.050,42 2.231,18 2.348,13 2.451,42 2.741,18 2.741,18
TOTALE ANNUO 22.158,76 24.172,98 23.671,57 26.655,46 29.005,34 30.525,69 31.868,46 35.635,34 35.635,34
INPS 28,80% 6.381,72 6.961,82 6.817,41 7.676,77 8.353,54 8.791,40 9.178,12 10.262,98 10.262,98
INAIL 3% 664,76 725,19 710,15 799,66 870,16 915,77 956,05 1.069,06 1.069,06
TOT. ONERI PREV. 7.046,48 7.687,01 7.527,56 8.476,43 9.223,70 9.707,17 10.134,17 11.332,04 11.332,04
Oneri per la sicurezza 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
TFR 1.641,39 1.790,59 1.753,45 1.974,48 2.148,54 2.261,16 2.360,63 2.639,65 2.639,65
Rivalutaz. TFR 429,31 468,34 458,62 516,43 561,96 253,33 617,43 690.41 690,41
Prev. Compl. 1,5% 332,38 362,59 355,07 399,83 435,08 457,89 478,03 534,53 534,53
Assistenza San. Integrativa 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Contr. sol. su san. int. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
TOT. ALTRI ONERI 2.669,08 2.887,52 2.833,14 3.156,74 3.411,58 3.238,38 3.722.09 4.130,59 4.130,59
MITIGAZIONE EFFETTO COVID 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%) 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70
TOT. 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70
TOT. COSTO ANNUO + Mitigazione effetto covid 32.072,02 34.945,21 34.229,97 38.486,33 41.838,32 44.007,03 45.922,42 51.295,67 50.306,79
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE) 20,72 22,57 22,11 24,86 27,03 28,43 29,67 33,14 32,5
Incidenza costi generali (15%) 3,11 3,39 3,32 3,73 4,05 4,26 4,45 4,97 4,88
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI 23,83 25,96 25,43 28,59 31,08 32,69 34,12 38,11 37,38
indennità di turno (11,7%) 2,42 2,64 2,59 2,91 3,16 3,33 3,47 3,88 3,8
TOT. COSTO ORARIO CON IND. DI TURNO 25,72 27,85 27,32 30,48 32,97 34,58 36,01 40 39,27

2023

Livelli >

A1

A2

B1

C1

C2

C3/D1

C3/D1 ip

Retribuzione conglobata Mensile   1.254,59 1.266,21 1.325,21 1.425,21 1.467,90 1.511,25 1.511,25
Anzianità 3 scatti 3 34,86 40,29 48,81 55,77 58,89 61,98 61,98
Indennità Professionali               61,97
Indennità Funzione                
Altre Indennità 2,55% 31,99 32,29 33,79 36,34 37,43 38,54 38,54
Lordo Mensile   1.321,44 1.338,79 1.407.81 1.517,32 1.564,22 1.611,77 1.673,74
TOTALE ANNUO   17.178,72 17.404,27 18.301,53 19.725,16 20.334,86 20.953,01 21.758.62
INPS 28,80% 28,80% 4.947,47 5.012,43 5.270,84 5.680,85 5.856,44 6.034,47 6.266,48
INAIL 3% 3% 515,36 522,13 549,05 591,75 610,05 628,59 652,76
TOT. ONERI PREV.   5.462,83 5.534,56 5.819,89 6.272,60 6.466,49 6.663,06 6.919,24
Oneri per la sicurezza   200,00 200,00 200,00 200,00 200.00 200,00 200.00
TFR 13,5 1.272,50 1.289,21 1.355,67 1461,12 1.506,29 1.552,07 1.611,75
Rivalutaz. TFR 4,35924% 332,83 337,20 354,58 382,16 393,98 405,95 421,56
Prev. Compl. 1,5% 1,50% 257,68 261,06 274,52 295,88 305,02 314,30 326,38
Assistenza San. Integrativa   60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Contr. sol. su san. int.   6,00 6,00 6.00 6,00 6,00 6,00 6,00
TOT. ALTRI ONERI   2.129,01 2.153,47 2.250,77 2.405,16 2.471,29 2.538,32 2.625,69
PREMIO TERRITORIALE DI RISULTATO (P.T.R.)   256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%)   81,41 81,41 81.41 81,41 81,41 81.41 81,41
TOT. P.T.R.   337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41
TOT. COSTO ANNUO CON PTR   25.107,97 25.429,71 26.709,60 28.740,33 29.610,05 30.491,80 31.640,6
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE)   16,22 16,43 17,25 18,57 19,13 19,70 20,44
Incidenza costi generali (15%) 15% 2.43 2.46 2,59 2,79 2,87 2,96 3,07
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI   18,65 18,89 19,84 21,36 22,00 22,66 23,51
indennità di turno (11,7%) 11,7% 1,90 1,92 2,02 2,17 2,24 2,30 2,39
TOT. COSTO ORARIO CON INDENNITA’ DI TURNO   20,55 20,79 21,74 23,26 23,90 24,56 25,41

2023

D2

D2 ip

D3/E1

E2

E2if

F1

F1 if

F2

F2 id

Retribuzione conglobata Mensile 1.594,15 1.594,15 1697,04 1.831,74 1.831,74 2.023,07 2.023,07 2.310.41 2.310,41
Anzianità 3 scatti 69,72 69,72 80,58 94,50 94,50 118,53 118,53 139,44 139 44
Indennità Professionali   154,94     258,23   258,23   232,41
Indennità Funzione       77,47   154,94   232,41  
Altre Indennità 40,65 40.65 43,27 46,71 46,71 51,59 51,59 58,92 58,92
Lordo Mensile 1.704,52 1.859,46 1.820,89 2.050,42 2.231,18 2.348,13 2.451,42 2.741,18 2.741,18
TOTALE ANNUO 22.158,76 24.172,98 23.671,57 26.655,46 29.005,34 30.525,69 31.868,46 35.635,34 35.635,34
INPS 28,80% 6.381,72 6.961,82 6.817,41 7.676,77 8.353,54 8.791,40 9.178,12 10.262,98 10.262,98
INAIL 3% 664,76 725,19 710,15 799,66 870,16 915,77 956,05 1.069,06 1.069,06
TOT. ONERI PREV. 7.046,48 7.687,01 7.527,56 8.476,43 9.223,70 9.707,17 10.134,17 11.332,04 11.332,04
Oneri per la sicurezza 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
TFR 1.641,39 1.790,59 1.753,45 1.974,48 2.148,54 2.261,16 2.360,63 2.639,65 2.639,65
Rivalutaz. TFR 429,31 468,34 458,62 516,43 561,96 253,33 617,43 690.41 690,41
Prev. Compl. 1,5% 332,38 362,59 355,07 399,83 435,08 457,89 478,03 534,53 534,53
Assistenza San. Integrativa 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Contr. sol. su san. int. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
TOT. ALTRI ONERI 2.669,08 2.887,52 2.833,14 3.156,74 3.411,58 3.238,38 3.722.09 4.130,59 4.130,59
PREMIO TERRITORIALE DI RISULTATO (P.T.R.) 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%) 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41
TOT. P.T.R. 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41
TOT. COSTO ANNUO CON PTR 32.211,73 35.084,92 34.369,68 38.626,04 41.978,03 43.808,65 46.062,13 51.435,38 51.435,38
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE) 20,81 22,66 22,20 24,95 27,12 28,30 29,76 33,23 33,23
Incidenza costi generali (15%) 3,12 3,40 3,33 3,74 4,07 4,25 4,46 4,98 4,98
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI 23,93 26,06 25,53 28,69 31,19 32,55 34,22 38,21 38,21
indennità di turno (11,7%) 2,43 2,65 2,60 2,92 3,17 3,31 3,48 3,89 3,89
TOT. COSTO ORARIO CON INDENNITA’ DI TURNO 25,83 27,96 27,43 30,59 33,09 34,45 36,12 40,11 40,11

Scadenza termine quota contrattuale del CCNL Cemento Industria

 

Fino al 31 maggio i dipendenti a cui si applica il CCNL del cemento Industria, non iscritti ai sindacati sottoscriventi il CCNL, possono rifiutare la trattenuta della quota sindacale

 

L’accordo del 15/3/2022, ha previsto una trattenuta in busta paga inerente una quota associativa straordinaria a titolo di “contributo per rinnovo contratto” di 30,00 euro da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, ai lavoratori non iscritti al sindacato

Tali lavoratori, a differenza dei lavoratori iscritti ai quali non si dovrà procedere ad alcuna trattenuta, hanno tempo fino al 31/5/2022, di manifestare la non accettazione della trattenuta stessa, da comunicare all’Azienda per iscritto.

Successivamente, le Aziende effettueranno la trattenuta ai lavoratori non iscritti a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, che non abbiano manifestato espressamente la non accettazione, sulla retribuzione corrisposta nel mese di ottobre 2022.

Le quote trattenute verranno versate dalle Aziende sul seguente conto corrente bancario

Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni

presso Banca Popolare di Sondrio Fialiale 054 Roma – AG.11

IBAN: IT83 F 05696 03200 000012811X17

 

Fino al 31 maggio i dipendenti a cui si applica il CCNL del cemento Industria, non iscritti ai sindacati sottoscriventi il CCNL, possono rifiutare la trattenuta della quota sindacale

 

L’accordo del 15/3/2022, ha previsto una trattenuta in busta paga inerente una quota associativa straordinaria a titolo di "contributo per rinnovo contratto" di 30,00 euro da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, ai lavoratori non iscritti al sindacato

Tali lavoratori, a differenza dei lavoratori iscritti ai quali non si dovrà procedere ad alcuna trattenuta, hanno tempo fino al 31/5/2022, di manifestare la non accettazione della trattenuta stessa, da comunicare all'Azienda per iscritto.

Successivamente, le Aziende effettueranno la trattenuta ai lavoratori non iscritti a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, che non abbiano manifestato espressamente la non accettazione, sulla retribuzione corrisposta nel mese di ottobre 2022.

Le quote trattenute verranno versate dalle Aziende sul seguente conto corrente bancario

Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni

presso Banca Popolare di Sondrio Fialiale 054 Roma - AG.11

IBAN: IT83 F 05696 03200 000012811X17

Edilizia: le ultime Faq della CNCE sulla congruità della manodopera

La CNCE ha rilasciato nuove FAQ sulla Congruità della manodopera in edilizia

La CNCE – Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili  – con comunicato del 3/5/2022, ha pubblicato il le seguenti Faq sulla manodopera in edilizia:

1. Nel caso in cui nel corso di un cantiere del sisma ci siano lavorazioni aggiuntive di importo pari o superiori a 70.000 euro che usufruiscono del bonus fiscale 110%, queste ultime lavorazioni a quale tipo di verifica di congruità saranno soggette?
Nel caso in cui un’azienda che abbia già lavori in corso (ricostruzione sisma) acceda anche a quelli previsti dalla normativa sull’ecobonus 110% attraverso la presentazione di una variante progettuale alla DNL esistente, dovrà essere sottoposta alla verifica della congruità secondo la disciplina prevista per la congruità dei lavori di ricostruzione del cratere del sisma 2016 (Congruità Sisma).
La richiesta di congruità effettuata al portale SICS, pertanto, dovrà essere riferita al nuovo importo lavori edili, così come modificato in corso di variante.

2. Ai fini dell’applicazione dell’istituto della congruità della manodopera il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?
Fermo restando l’elencazione di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell’istituto della congruità della manodopera.
Laddove, viceversa, il montaggio dei serramenti sia effettuato dall’impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal caso l’attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell’ambito dei lavori edili (cfr allegato X), con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell’istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall’impresa non edile) nel costo dei lavori edili. Parimenti nel caso in cui l’impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa.

3. Le regole Durc 2015 (Delibera comitato della bilateralità 2/2015) devono applicarsi anche ai fini del rilascio della congruità della manodopera ex DM n. 143/2021?
No, fermo restando che la congruità non sospende in alcun modo le Regole Durc 2015 valevoli ai fini della regolarità contributiva.

4. L’impresa non edile che inserisce un cantiere in CNCE_Edilconnect deve iscriversi presso la Cassa competente al rilascio della congruità?
No, la gestione della congruità prescinde dall’iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa. Ove l’impresa legittimamente svolga attività diversa dall’edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili, non dovrà iscriversi in Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando gli adempimenti in tema di congruità.

5 Laddove l’impresa operi fuori provincia, esclusivamente con lavoratori in trasferta e al netto di accordi di trasferta regionale, e inserisca il cantiere quindi presso la rispettiva Cassa di competenza, dovrà conseguentemente iscriversi presso la stessa?
No, salvo quanto previsto da contratti e accordi collettivi.
La competenza al rilascio dell’attestazione di congruità (cfr. anche FAQ n. 17 COM. CNCE n. 803/2021) prescinde, infatti, dagli obblighi di iscrizione alle Casse, che continuano a seguire le regole dettate dalla normativa dei contratti e accordi collettivi, comprese quelle sulla trasferta.

La CNCE ha rilasciato nuove FAQ sulla Congruità della manodopera in edilizia

La CNCE - Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili  - con comunicato del 3/5/2022, ha pubblicato il le seguenti Faq sulla manodopera in edilizia:

1. Nel caso in cui nel corso di un cantiere del sisma ci siano lavorazioni aggiuntive di importo pari o superiori a 70.000 euro che usufruiscono del bonus fiscale 110%, queste ultime lavorazioni a quale tipo di verifica di congruità saranno soggette?
Nel caso in cui un'azienda che abbia già lavori in corso (ricostruzione sisma) acceda anche a quelli previsti dalla normativa sull'ecobonus 110% attraverso la presentazione di una variante progettuale alla DNL esistente, dovrà essere sottoposta alla verifica della congruità secondo la disciplina prevista per la congruità dei lavori di ricostruzione del cratere del sisma 2016 (Congruità Sisma).
La richiesta di congruità effettuata al portale SICS, pertanto, dovrà essere riferita al nuovo importo lavori edili, così come modificato in corso di variante.

2. Ai fini dell'applicazione dell'istituto della congruità della manodopera il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?
Fermo restando l'elencazione di cui all'Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 di cui all'art. 2 del DM n. 143/2021, laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell'istituto della congruità della manodopera.
Laddove, viceversa, il montaggio dei serramenti sia effettuato dall'impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal caso l'attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell'ambito dei lavori edili (cfr allegato X), con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell'istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall'impresa non edile) nel costo dei lavori edili. Parimenti nel caso in cui l'impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa.

3. Le regole Durc 2015 (Delibera comitato della bilateralità 2/2015) devono applicarsi anche ai fini del rilascio della congruità della manodopera ex DM n. 143/2021?
No, fermo restando che la congruità non sospende in alcun modo le Regole Durc 2015 valevoli ai fini della regolarità contributiva.

4. L'impresa non edile che inserisce un cantiere in CNCE_Edilconnect deve iscriversi presso la Cassa competente al rilascio della congruità?
No, la gestione della congruità prescinde dall'iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa. Ove l'impresa legittimamente svolga attività diversa dall'edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili, non dovrà iscriversi in Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando gli adempimenti in tema di congruità.

5 Laddove l'impresa operi fuori provincia, esclusivamente con lavoratori in trasferta e al netto di accordi di trasferta regionale, e inserisca il cantiere quindi presso la rispettiva Cassa di competenza, dovrà conseguentemente iscriversi presso la stessa?
No, salvo quanto previsto da contratti e accordi collettivi.
La competenza al rilascio dell'attestazione di congruità (cfr. anche FAQ n. 17 COM. CNCE n. 803/2021) prescinde, infatti, dagli obblighi di iscrizione alle Casse, che continuano a seguire le regole dettate dalla normativa dei contratti e accordi collettivi, comprese quelle sulla trasferta.

Programmi di formazione e lavoro per i giovani nella PA

Il Dipartimento della Funzione pubblica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha stabilito che le amministrazioni pubbliche, in via sperimentale, possono attivare con i giovani specifici progetti di formazione e lavoro, attraverso contratti di apprendistato, per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, nonché per l’orientamento professionale di studenti universitari. (D.p.c.m. 23 marzo 2022)

PROGRAMMA “TIROCINIO InPA”

Per promuovere l’orientamento professionale di studenti universitari iscritti alle lauree magistrali oppure ad anni successivi al terzo delle lauree magistrali a ciclo unico è istituito il programma «Tirocinio InPa» con lo scopo di attivare tirocini curricolari della durata di 6 mesi presso le amministrazioni individuate nella fase sperimentale, connessi con la stesura della tesi di laurea magistrale.
Tali tirocini, con finalità formative e di orientamento professionale, si svolgono prevalentemente in presenza e prevedono il riconoscimento di un’indennità di partecipazione.
Possono partecipare al programma gli studenti con età inferiore a 28 anni:
– iscritti a corsi di laurea magistrale con media voto non inferiore a 28/30 e in possesso del 30% dei crediti formativi universitari previsti dal ciclo di studi;
– iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico con media voto non inferiore a 28/30 e in possesso del 70% dei crediti formativi universitari previsti dal percorso di studi.
Non sono considerati nel computo i crediti previsti per il tirocinio curricolare.

Con avviso pubblico il Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con il FORMEZ e con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, invita le Amministrazioni Pubbliche individuate, ad aderire al programma inviando i progetti formativi contenenti anche i temi da sviluppare all’interno della tesi di laurea magistrale, previa sottoscrizione di specifici protocolli o convenzioni con gli Atenei.
L’avviso pubblico stabilisce l’importo dell’indennità di partecipazione e disciplina inoltre le modalità di selezione dei progetti, valorizzando la pluralità delle aree scientifico-disciplinari, e le modalità di selezione dei tirocinanti attraverso il portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri http://www.inpa.gov.it.

L’esito positivo del tirocinio presso l’amministrazione, con certificazione delle competenze acquisite, comporta il riconoscimento dei crediti formativi ad esso connessi e può costituire oggetto di valutazione nell’ambito di concorsi indetti dalla stessa amministrazione.

PROGRAMMA “DOTTORATO InPA”

Il programma “Dottorato InPA” prevede la possibilità di attivare, presso le Amministrazioni Pubbliche individuate per la fase di sperimentazione, contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca.
Possono accedere al programma i cittadini italiani o di uno degli Stati UE o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, fino all’età di 29 anni, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente, con voto di laurea non inferiore a 105/110, iscritti al portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri http://www.inpa.gov.it.
L’ammissione al programma e la stipula del contratto di apprendistato sono in ogni caso subordinate al superamento delle prove di ammissione al corso di dottorato dell’ateneo partner.

Con avviso pubblico il Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, invita le amministrazioni pubbliche individuate, ad aderire al programma attraverso l’invio di convenzioni e protocolli sottoscritti con gli atenei e disciplina le modalità di selezione dei progetti finanziabili.
Le convenzioni sono stipulate dalle amministrazioni interessate con le Università, statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell’università e della ricerca, i cui corsi di dottorato, siano stati già accreditati. Le convenzioni devono contenere lo specifico progetto di ricerca rientrante nell’ambito di competenza dell’amministrazione.
I protocolli stabiliscono la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico delle amministrazioni e, se applicabile, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte presso l’ente. La formazione esterna all’amministrazione è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale.

Il contratto prevede una retribuzione pari a 30.000 euro lordi annui per la durata del dottorato.

Al conseguimento del titolo, l’amministrazione ha la facoltà di recedere. Il periodo di apprendistato concluso con esito favorevole può costituire oggetto di valutazione nell’ambito di concorsi indetti dalla stessa amministrazione in cui è stato svolto l’apprendistato.

Il Dipartimento della Funzione pubblica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha stabilito che le amministrazioni pubbliche, in via sperimentale, possono attivare con i giovani specifici progetti di formazione e lavoro, attraverso contratti di apprendistato, per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di studenti universitari. (D.p.c.m. 23 marzo 2022)

PROGRAMMA "TIROCINIO InPA"

Per promuovere l'orientamento professionale di studenti universitari iscritti alle lauree magistrali oppure ad anni successivi al terzo delle lauree magistrali a ciclo unico è istituito il programma «Tirocinio InPa» con lo scopo di attivare tirocini curricolari della durata di 6 mesi presso le amministrazioni individuate nella fase sperimentale, connessi con la stesura della tesi di laurea magistrale.
Tali tirocini, con finalità formative e di orientamento professionale, si svolgono prevalentemente in presenza e prevedono il riconoscimento di un'indennità di partecipazione.
Possono partecipare al programma gli studenti con età inferiore a 28 anni:
- iscritti a corsi di laurea magistrale con media voto non inferiore a 28/30 e in possesso del 30% dei crediti formativi universitari previsti dal ciclo di studi;
- iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico con media voto non inferiore a 28/30 e in possesso del 70% dei crediti formativi universitari previsti dal percorso di studi.
Non sono considerati nel computo i crediti previsti per il tirocinio curricolare.

Con avviso pubblico il Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con il FORMEZ e con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, invita le Amministrazioni Pubbliche individuate, ad aderire al programma inviando i progetti formativi contenenti anche i temi da sviluppare all'interno della tesi di laurea magistrale, previa sottoscrizione di specifici protocolli o convenzioni con gli Atenei.
L'avviso pubblico stabilisce l'importo dell'indennità di partecipazione e disciplina inoltre le modalità di selezione dei progetti, valorizzando la pluralità delle aree scientifico-disciplinari, e le modalità di selezione dei tirocinanti attraverso il portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri http://www.inpa.gov.it.

L'esito positivo del tirocinio presso l'amministrazione, con certificazione delle competenze acquisite, comporta il riconoscimento dei crediti formativi ad esso connessi e può costituire oggetto di valutazione nell'ambito di concorsi indetti dalla stessa amministrazione.

PROGRAMMA "DOTTORATO InPA"

Il programma "Dottorato InPA" prevede la possibilità di attivare, presso le Amministrazioni Pubbliche individuate per la fase di sperimentazione, contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca.
Possono accedere al programma i cittadini italiani o di uno degli Stati UE o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, fino all'età di 29 anni, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente, con voto di laurea non inferiore a 105/110, iscritti al portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri http://www.inpa.gov.it.
L'ammissione al programma e la stipula del contratto di apprendistato sono in ogni caso subordinate al superamento delle prove di ammissione al corso di dottorato dell'ateneo partner.

Con avviso pubblico il Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, invita le amministrazioni pubbliche individuate, ad aderire al programma attraverso l'invio di convenzioni e protocolli sottoscritti con gli atenei e disciplina le modalità di selezione dei progetti finanziabili.
Le convenzioni sono stipulate dalle amministrazioni interessate con le Università, statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca, i cui corsi di dottorato, siano stati già accreditati. Le convenzioni devono contenere lo specifico progetto di ricerca rientrante nell'ambito di competenza dell'amministrazione.
I protocolli stabiliscono la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico delle amministrazioni e, se applicabile, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte presso l'ente. La formazione esterna all'amministrazione è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale.

Il contratto prevede una retribuzione pari a 30.000 euro lordi annui per la durata del dottorato.

Al conseguimento del titolo, l'amministrazione ha la facoltà di recedere. Il periodo di apprendistato concluso con esito favorevole può costituire oggetto di valutazione nell'ambito di concorsi indetti dalla stessa amministrazione in cui è stato svolto l'apprendistato.

INAIL: prorogata al 31 luglio 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale

L’INAIL informa che sono state prorogate fino al 31 luglio 2022 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 (Comunicato del 26 maggio 2022).

L’Istituto precisa che i datori di lavoro pubblici e privati possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Ente tramite l’apposito servizio online.
Ai datori di lavoro è imposto l’obbligo di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità.

Tale attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si concreta in una visita medica sui lavoratori qualificabili come “fragili” ovvero su coloro che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
L’Istituto ricorda, altresì, che i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente possono nominarne uno per la durata dello stato di emergenza o, in alternativa, possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, nuovamente disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile mediante Spid, Cns o Cie.
La richiesta di visita medica può essere inoltrata dal datore di lavoro o da un suo delegato; in quest’ultimo caso sarà necessario compilare ed inoltrare l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2. Il giudizio di non idoneità temporanea sarà, invece, espresso solo per i casi che non consentano soluzioni alternative.

L’INAIL informa che sono state prorogate fino al 31 luglio 2022 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 (Comunicato del 26 maggio 2022).

L’Istituto precisa che i datori di lavoro pubblici e privati possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Ente tramite l’apposito servizio online.
Ai datori di lavoro è imposto l’obbligo di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità.

Tale attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si concreta in una visita medica sui lavoratori qualificabili come "fragili" ovvero su coloro che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
L’Istituto ricorda, altresì, che i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente possono nominarne uno per la durata dello stato di emergenza o, in alternativa, possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale", nuovamente disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile mediante Spid, Cns o Cie.
La richiesta di visita medica può essere inoltrata dal datore di lavoro o da un suo delegato; in quest’ultimo caso sarà necessario compilare ed inoltrare l’apposito modulo "Mod. 06 SSE delega", reperibile nella sezione dedicata del portale "Moduli e modelli".

All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2. Il giudizio di non idoneità temporanea sarà, invece, espresso solo per i casi che non consentano soluzioni alternative.

Fisco: ulteriori chiarimenti dal Fisco

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti su interventi di consolidamento antisismico su di un edificio di unico proprietario prevalentemente residenziale e in relazione al caso di un locatario persona fisica di unità immobiliare di proprietà di una società di capitali (Agenzia delle entrate – Risposte 26 maggio 2022, nn. 306 e 307).

Nello specifico, è stato precisato che:
– ai fini dell’applicazione del Superbonus, per quanto riguarda gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, in particolare, va verificato che l’edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza; pertanto, è possibile fruire del Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento. Ai fini della predetta verifica, occorre fare riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell’allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, denominato ” Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria”. Inoltre, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, le pertinenze non vanno considerate autonomamente ai fini del computo delle unità immobiliari, anche se distintamente accatastate, mentre rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni, qualora tale limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi.
– gli interventi effettuati su una unità abitativa « funzionalmente indipendente» e con « uno o più accessi autonomi dall’esterno», possono essere ammessi al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, indipendentemente dalla circostanza che tale unità immobiliare sia ubicata in un edificio escluso dall’agevolazione in quanto, ad esempio, composto da più di 4 unità immobiliari possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professioni ovvero composto da più unità immobiliari interamente di proprietà o in comproprietà di soggetti diversi da quelli elencati nel comma 9 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, tra i quali rientrano anche le società di capitale.

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti su interventi di consolidamento antisismico su di un edificio di unico proprietario prevalentemente residenziale e in relazione al caso di un locatario persona fisica di unità immobiliare di proprietà di una società di capitali (Agenzia delle entrate - Risposte 26 maggio 2022, nn. 306 e 307).

Nello specifico, è stato precisato che:
- ai fini dell'applicazione del Superbonus, per quanto riguarda gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, in particolare, va verificato che l'edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza; pertanto, è possibile fruire del Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento. Ai fini della predetta verifica, occorre fare riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, denominato " Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria". Inoltre, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, le pertinenze non vanno considerate autonomamente ai fini del computo delle unità immobiliari, anche se distintamente accatastate, mentre rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni, qualora tale limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi.
- gli interventi effettuati su una unità abitativa « funzionalmente indipendente» e con « uno o più accessi autonomi dall'esterno», possono essere ammessi al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, indipendentemente dalla circostanza che tale unità immobiliare sia ubicata in un edificio escluso dall'agevolazione in quanto, ad esempio, composto da più di 4 unità immobiliari possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professioni ovvero composto da più unità immobiliari interamente di proprietà o in comproprietà di soggetti diversi da quelli elencati nel comma 9 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, tra i quali rientrano anche le società di capitale.