Depositari di scritture contabili: la procedura per comunicare la cessazione dell’incarico

Dal 29 luglio 2024 è attivo il servizio web per comunicare all’Agenzia delle entrate la fine dell’incarico di depositario delle scritture contabili di aziende e professionisti (Agenzia delle entrate, comunicato 29 luglio 2024).

È infatti ora possibile trasmettere, attraverso una procedura web attivata sul sito delle Entrate, il modello approvato dal Direttore dell’Agenzia con un provvedimento del 17 aprile 2024, per comunicare la cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri e documenti contabili.

 

Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 35 del Decreto IVA, introdotto dal Decreto Adempimenti, prevede che in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri e le scritture contabili in seguito alla cessazione dell’incarico di depositario, possa essere lo stesso professionista a comunicare all’Agenzia la conclusione dell’incarico.

In tal modo, è data al depositario cessato la possibilità di informare direttamente l’Agenzia della variazione, nell’ipotesi in cui il contribuente cui si riferiscono i documenti contabili non abbia proceduto ad inviare la stessa comunicazione entro i 30 giorni previsti dalla legge (articolo 35, comma 3, D.P.R. n. 633/1972).

 

Il professionista, prima di avviare la procedura, è tenuto ad avvisare il depositante dell’intenzione di trasmettere la comunicazione di cessazione all’Agenzia. Pertanto, l’inoltro del modello sarà consentito soltanto a partire dal 31° giorno successivo all’interruzione dell’incarico ed esclusivamente attraverso la procedura web presente nel Cassetto fiscale, sezione “Consultazioni – Anagrafica”.

 

Dopo aver ricevuto la comunicazione e verificato la correttezza delle informazioni, l’Agenzia rilascerà un’attestazione di trasmissione e, dopo l’accoglimento, una ricevuta di acquisizione che riepiloga i dati comunicati. La comunicazione e la ricevuta potranno poi essere consultate sia dal depositario che dal depositante accedendo alle rispettive sezioni del Cassetto fiscale presente in area riservata del sito delle Entrate.

 

A partire dalla data di trasmissione della comunicazione, il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti contabili coinciderà con il domicilio fiscale del depositante.

Dal 29 luglio 2024 è attivo il servizio web per comunicare all'Agenzia delle entrate la fine dell’incarico di depositario delle scritture contabili di aziende e professionisti (Agenzia delle entrate, comunicato 29 luglio 2024).

È infatti ora possibile trasmettere, attraverso una procedura web attivata sul sito delle Entrate, il modello approvato dal Direttore dell’Agenzia con un provvedimento del 17 aprile 2024, per comunicare la cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri e documenti contabili.

 

Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 35 del Decreto IVA, introdotto dal Decreto Adempimenti, prevede che in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri e le scritture contabili in seguito alla cessazione dell’incarico di depositario, possa essere lo stesso professionista a comunicare all’Agenzia la conclusione dell’incarico.

In tal modo, è data al depositario cessato la possibilità di informare direttamente l’Agenzia della variazione, nell’ipotesi in cui il contribuente cui si riferiscono i documenti contabili non abbia proceduto ad inviare la stessa comunicazione entro i 30 giorni previsti dalla legge (articolo 35, comma 3, D.P.R. n. 633/1972).

 

Il professionista, prima di avviare la procedura, è tenuto ad avvisare il depositante dell’intenzione di trasmettere la comunicazione di cessazione all’Agenzia. Pertanto, l’inoltro del modello sarà consentito soltanto a partire dal 31° giorno successivo all’interruzione dell’incarico ed esclusivamente attraverso la procedura web presente nel Cassetto fiscale, sezione "Consultazioni - Anagrafica".

 

Dopo aver ricevuto la comunicazione e verificato la correttezza delle informazioni, l’Agenzia rilascerà un’attestazione di trasmissione e, dopo l’accoglimento, una ricevuta di acquisizione che riepiloga i dati comunicati. La comunicazione e la ricevuta potranno poi essere consultate sia dal depositario che dal depositante accedendo alle rispettive sezioni del Cassetto fiscale presente in area riservata del sito delle Entrate.

 

A partire dalla data di trasmissione della comunicazione, il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti contabili coinciderà con il domicilio fiscale del depositante.

CCNL Turismo Catene Alberghiere: indetta la mobilitazione per il rinnovo contrattuale

Le OO.SS. indicono una mobilitazione di 16 ore in protesta per il mancato rinnovo 

Con un comunicato stampa del 29 luglio 2024, la Fisascat-Cisl ha reso nota la mobilitazione per il rinnovo contrattuale per le lavoratrici ed i lavoratori del settore turismo-catene alberghiere. La mobilitazione arriva dopo due anni di trattative iniziate a maggio 2023 a cui ha fatto seguito la rottura del negoziato e lo sciopero di dicembre 2023. Ad oggi, il confronto si è nuovamente interrotto, come reso noto in un articolo di qualche giorno fa, ed è stato proclamato un pacchetto di 16 ore di sciopero nazionale per i dipendenti associate ad Aica e Federturismo. 
Le OO.SS. hanno chiesto di procedere con il rinnovo contrattuale, introducendo nuovi e migliorativi elementi salariali; mentre, le associazioni datoriali hanno introdotto elementi peggiorativi a livello contrattuale. Per le Sigle, le retribuzioni, a sei anni dal contratto, sono ancora lontane dall’attuale costo della vita. 

Le OO.SS. indicono una mobilitazione di 16 ore in protesta per il mancato rinnovo 

Con un comunicato stampa del 29 luglio 2024, la Fisascat-Cisl ha reso nota la mobilitazione per il rinnovo contrattuale per le lavoratrici ed i lavoratori del settore turismo-catene alberghiere. La mobilitazione arriva dopo due anni di trattative iniziate a maggio 2023 a cui ha fatto seguito la rottura del negoziato e lo sciopero di dicembre 2023. Ad oggi, il confronto si è nuovamente interrotto, come reso noto in un articolo di qualche giorno fa, ed è stato proclamato un pacchetto di 16 ore di sciopero nazionale per i dipendenti associate ad Aica e Federturismo. 
Le OO.SS. hanno chiesto di procedere con il rinnovo contrattuale, introducendo nuovi e migliorativi elementi salariali; mentre, le associazioni datoriali hanno introdotto elementi peggiorativi a livello contrattuale. Per le Sigle, le retribuzioni, a sei anni dal contratto, sono ancora lontane dall'attuale costo della vita. 

Conversione Decreto Sport: dipendenti P.A. e prestazioni sportive dei volontari

Pubblicata in G.U. la Legge 29 luglio 2024, n. 106 di conversione del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, recante – fra le altre – disposizioni urgenti in materia di sport. Confermate le novità relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività sportiva e alla gestione dei rimborsi spese dei lavoratori volontari.

Dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Il comma 1 e la lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 modificano la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche  amministrazioni. In particolare, gli interventi legislativi, per i casi in cui l’importo dei corrispettivi non superi complessivamente i 5.000 euro annui, consentono le prestazioni di lavoro sportivo sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Le novelle intervenute introducono, inoltre, per l’ambito del lavoro sportivo, una norma speciale relativa ai termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti eroganti corrispettivi ai pubblici dipendenti per lo svolgimento di incarichi subordinati ad autorizzazione della medesima amministrazione: modificando il comma 11 dell’ articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, le comunicazioni relative ai lavoratori sportivi sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente (come già accennato, l’obbligo di comunicazione riguarda gli incarichi subordinati ad autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, quindi esso a seguito delle novità intervenute si applica, nell’ambito del lavoro sportivo, esclusivamente per i casi di corrispettivi superiori ai 5.000 euro annui).

Il comma 2 dell’articolo 3 abroga invece l’articolo 53, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, il quale riguarda la qualificazione come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa; l’abrogazione è intesa a far salva con chiarezza la distinzione, ai fini fiscali, tra attività abituale e attività occasionale.

Prestazioni sportive dei volontari

La lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 novella per intero l’articolo 29, comma 2, del citato D.Lgs. n. 36/2021, ridefinendo la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari (rese, come noto, al di fuori di rapporti di lavoro dipendente o autonomo).

L’intervento legislativo consente, in favore dei soggetti in esame, il riconoscimento di rimborsi forfettari, nel limite complessivo di 400 euro mensili, fermo restando il divieto di ogni altra forma di remunerazione. La possibilità del riconoscimento è subordinata alla condizione che il competente ente, organizzazione o società, con proprie deliberazioni, individui le tipologie di spese e delle attività di volontariato rientranti nelle forme di rimborso forfettario. I rimborsi possono essere riconosciuti anche qualora l’attività sia svolta nel comune di residenza del soggetto volontario (in precedenza il rimborso era riconosciuto esclusivamente per le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, o per le spese oggetto di autocertificazione).

I rimborsi ai volontari non concorrono a formare il reddito del percipiente, tuttavia, si specifica che tali importi sono inclusi nel computo degli emolumenti per l’applicazione dei limiti massimi di esclusione dall’imponibile della contribuzione previdenziale e delle imposte sui redditi, limiti stabiliti per alcune fattispecie di compensi per lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.

E’ introdotto, altresì, un obbligo di comunicazione relativo ai rimborsi  forfettari in oggetto. Gli enti eroganti i rimborsi ai volontari sono infatti tenuti a comunicare i relativi nominativi e l’importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL. La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, nonché tramite il sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), di cui all’articolo 73 del medesimo codice.

Pubblicata in G.U. la Legge 29 luglio 2024, n. 106 di conversione del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, recante - fra le altre - disposizioni urgenti in materia di sport. Confermate le novità relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività sportiva e alla gestione dei rimborsi spese dei lavoratori volontari.

Dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Il comma 1 e la lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 modificano la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche  amministrazioni. In particolare, gli interventi legislativi, per i casi in cui l’importo dei corrispettivi non superi complessivamente i 5.000 euro annui, consentono le prestazioni di lavoro sportivo sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Le novelle intervenute introducono, inoltre, per l’ambito del lavoro sportivo, una norma speciale relativa ai termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti eroganti corrispettivi ai pubblici dipendenti per lo svolgimento di incarichi subordinati ad autorizzazione della medesima amministrazione: modificando il comma 11 dell' articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, le comunicazioni relative ai lavoratori sportivi sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente (come già accennato, l’obbligo di comunicazione riguarda gli incarichi subordinati ad autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, quindi esso a seguito delle novità intervenute si applica, nell’ambito del lavoro sportivo, esclusivamente per i casi di corrispettivi superiori ai 5.000 euro annui).

Il comma 2 dell'articolo 3 abroga invece l’articolo 53, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, il quale riguarda la qualificazione come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa; l’abrogazione è intesa a far salva con chiarezza la distinzione, ai fini fiscali, tra attività abituale e attività occasionale.

Prestazioni sportive dei volontari

La lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 novella per intero l’articolo 29, comma 2, del citato D.Lgs. n. 36/2021, ridefinendo la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari (rese, come noto, al di fuori di rapporti di lavoro dipendente o autonomo).

L'intervento legislativo consente, in favore dei soggetti in esame, il riconoscimento di rimborsi forfettari, nel limite complessivo di 400 euro mensili, fermo restando il divieto di ogni altra forma di remunerazione. La possibilità del riconoscimento è subordinata alla condizione che il competente ente, organizzazione o società, con proprie deliberazioni, individui le tipologie di spese e delle attività di volontariato rientranti nelle forme di rimborso forfettario. I rimborsi possono essere riconosciuti anche qualora l’attività sia svolta nel comune di residenza del soggetto volontario (in precedenza il rimborso era riconosciuto esclusivamente per le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, o per le spese oggetto di autocertificazione).

I rimborsi ai volontari non concorrono a formare il reddito del percipiente, tuttavia, si specifica che tali importi sono inclusi nel computo degli emolumenti per l’applicazione dei limiti massimi di esclusione dall’imponibile della contribuzione previdenziale e delle imposte sui redditi, limiti stabiliti per alcune fattispecie di compensi per lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.

E' introdotto, altresì, un obbligo di comunicazione relativo ai rimborsi  forfettari in oggetto. Gli enti eroganti i rimborsi ai volontari sono infatti tenuti a comunicare i relativi nominativi e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL. La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, nonché tramite il sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), di cui all’articolo 73 del medesimo codice.

CCNL Agenzia delle entrate: rinnovata la polizza sanitaria

Garantita la continuità di copertura sanitaria 

Il 30 luglio 2024, le Organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Cgil-Fisac, Uilca ed Unisin hanno comunicato che dal prossimo 1° agosto è risultata aggiudicataria la Cass di Assistenza Prevint, le cui prestazioni saranno garantite dalla compagnia Intesa San Paolo RBM Salute, attraverso il circuito Previmedical.
Pertanto, viene garantita la copertura sanitaria anche dopo la scadenza, in data 31 luglio, del contratto di settore.
Tanto premesso, si dovrà caricare sul nuovo portale le informazioni necessarie, inerenti i familiari fiscalmente a carico, per consentire alla Compagnia l’aggiornamento dei dati. 

Garantita la continuità di copertura sanitaria 

Il 30 luglio 2024, le Organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Cgil-Fisac, Uilca ed Unisin hanno comunicato che dal prossimo 1° agosto è risultata aggiudicataria la Cass di Assistenza Prevint, le cui prestazioni saranno garantite dalla compagnia Intesa San Paolo RBM Salute, attraverso il circuito Previmedical.
Pertanto, viene garantita la copertura sanitaria anche dopo la scadenza, in data 31 luglio, del contratto di settore.
Tanto premesso, si dovrà caricare sul nuovo portale le informazioni necessarie, inerenti i familiari fiscalmente a carico, per consentire alla Compagnia l'aggiornamento dei dati. 

CCNL Autostrade: con agosto in arrivo nuovi minimi retributivi

Stabiliti nuovi minimi retributivi per i dipendenti del settore Autostrade

Sulla base di quanto stabilito all’interno del verbale di accordo del 18 luglio 2023, la Federreti, Acap, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal, Federazione Ugl-Viabilità e Logistica hanno stabilito nuovi minimi retributivi per le lavoratrici ed i lavoratori del settore Autostrade. Nella tabella riportata di seguito sono indicati i nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la busta paga di agosto 2024.

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
A 2.922,73 539,82 10,33 3.472,88
A1 2.611,82 533,72 10,33 3.155,87
B 2.300,85 529,40 10,33 2.840,58
B1 2.101,91 525,33 10,33 2.637,57
C 1.840,70 522,02 10,33 2.373,05
C1 1.679,03 519,97 10,33 2.209,33
D 1.243,70 514,29 10,33 1.768,32

 

Stabiliti nuovi minimi retributivi per i dipendenti del settore Autostrade

Sulla base di quanto stabilito all'interno del verbale di accordo del 18 luglio 2023, la Federreti, Acap, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal, Federazione Ugl-Viabilità e Logistica hanno stabilito nuovi minimi retributivi per le lavoratrici ed i lavoratori del settore Autostrade. Nella tabella riportata di seguito sono indicati i nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la busta paga di agosto 2024.

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
A 2.922,73 539,82 10,33 3.472,88
A1 2.611,82 533,72 10,33 3.155,87
B 2.300,85 529,40 10,33 2.840,58
B1 2.101,91 525,33 10,33 2.637,57
C 1.840,70 522,02 10,33 2.373,05
C1 1.679,03 519,97 10,33 2.209,33
D 1.243,70 514,29 10,33 1.768,32

 

AdE: analisi delle novità in materia di plusvalenze su partecipazioni qualificate non residenti

L’Agenzia delle entrate si è soffermata a fornire chiarimenti e istruzioni sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 in tema di regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti (Agenzia delle entrate, circolare 29 luglio 2024, n. 17/E ).

L’articolo 1, comma 59, lettera a), della Legge di bilancio 2024 introduce il comma 2-bis all’interno dell’articolo 68 del TUIR, recante i criteri di determinazione delle plusvalenze riconducibili a specifiche fattispecie individuate dall’articolo 67 del TUIR.

 

In particolare, il nuovo comma 2-bis contiene una modifica al regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, prevedendo che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del TUIR, poste in essere da società ed enti commerciali, godano di un particolare regime fiscale, qualora soddisfino i requisiti previsti.
Viene, dunque, esteso il trattamento fiscale “participation exemption“, riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione.

 

La circolare passa, quindi, ad analizzare l’ambito soggettivo e oggettivo del nuovo regime in seguito alle modifiche apportate.

In particolare viene chiarito che i soggetti destinatari della disciplina di cui al comma 2-bis sono le società ed enti commerciali privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’UE o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e soggetti a un’imposta sul reddito delle società. Rientra, inoltre, nell’ambito soggettivo di applicazione della norma il soggetto non residente, anche con stabile organizzazione in Italia, nell’ipotesi in cui la partecipazione qualificata rilevante in Italia, oggetto di cessione, sia contabilmente e funzionalmente riferibile all’entità non residente cui la stessa appartiene.

 

Le plusvalenze rientranti nell’ambito oggettivo delle nuove disposizioni, invece, sono quelle definite dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 dell’articolo 68 del TUIR.

 

Ai fini della determinazione dell’ammontare di plusvalenza assoggettabile a tassazione, la norma dispone che la stessa, in misura pari al 5% dell’intero importo, deve essere sommata algebricamente all’ammontare corrispondente dell’eventuale minusvalenza della medesima categoria.
L’eventuale ammontare della corrispondente minusvalenza, non utilizzato in deduzione dell’eventuale plusvalenza nel corso del periodo d’imposta di realizzo, è riportato in deduzione fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto.

Al riguardo, il documento di prassi specifica che le plusvalenze e le minusvalenze che rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024. Su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti relative alle altre masse.

Tali plusvalenze oggetto del comma 2-bis sono, dunque, da assoggettare a imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

L'Agenzia delle entrate si è soffermata a fornire chiarimenti e istruzioni sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 in tema di regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti (Agenzia delle entrate, circolare 29 luglio 2024, n. 17/E ).

L’articolo 1, comma 59, lettera a), della Legge di bilancio 2024 introduce il comma 2-bis all’interno dell’articolo 68 del TUIR, recante i criteri di determinazione delle plusvalenze riconducibili a specifiche fattispecie individuate dall’articolo 67 del TUIR.

 

In particolare, il nuovo comma 2-bis contiene una modifica al regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, prevedendo che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del TUIR, poste in essere da società ed enti commerciali, godano di un particolare regime fiscale, qualora soddisfino i requisiti previsti.
Viene, dunque, esteso il trattamento fiscale "participation exemption", riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione.

 

La circolare passa, quindi, ad analizzare l'ambito soggettivo e oggettivo del nuovo regime in seguito alle modifiche apportate.

In particolare viene chiarito che i soggetti destinatari della disciplina di cui al comma 2-bis sono le società ed enti commerciali privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’UE o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e soggetti a un’imposta sul reddito delle società. Rientra, inoltre, nell’ambito soggettivo di applicazione della norma il soggetto non residente, anche con stabile organizzazione in Italia, nell’ipotesi in cui la partecipazione qualificata rilevante in Italia, oggetto di cessione, sia contabilmente e funzionalmente riferibile all’entità non residente cui la stessa appartiene.

 

Le plusvalenze rientranti nell’ambito oggettivo delle nuove disposizioni, invece, sono quelle definite dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 dell’articolo 68 del TUIR.

 

Ai fini della determinazione dell’ammontare di plusvalenza assoggettabile a tassazione, la norma dispone che la stessa, in misura pari al 5% dell’intero importo, deve essere sommata algebricamente all’ammontare corrispondente dell’eventuale minusvalenza della medesima categoria.
L’eventuale ammontare della corrispondente minusvalenza, non utilizzato in deduzione dell’eventuale plusvalenza nel corso del periodo d’imposta di realizzo, è riportato in deduzione fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto.

Al riguardo, il documento di prassi specifica che le plusvalenze e le minusvalenze che rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024. Su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti relative alle altre masse.

Tali plusvalenze oggetto del comma 2-bis sono, dunque, da assoggettare a imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

Integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo

Considerata l’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza delle stesse sulle attività lavorative, l’INPS riassume le indicazioni circa le modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle istanze (INPS, Messaggio 26 luglio 2024, n. 2736).

Le indicazioni fornite dall’INPS riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali.

 

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i citati datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale – per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione indicate nelle ordinanze – con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, prevista dall’articolo 8, comma 2, del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442. In questo caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.

 

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Tuttavia, nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, nel corso dell’istruttoria si terrà conto di tale circostanza. Potranno quindi essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro.

 

Come chiarito con precedenti messaggi, in caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35° centigradi. Anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale (si pensi ad attività lavorative svolte in luoghi non proteggibili dal sole o comportanti l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, oppure l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo), pertanto la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.

 

Tali valutazioni sono possibili solo se si dispone di adeguati elementi informativi è dunque raccomandabile, per un’efficace istruttoria della domanda, redigere la relazione tecnica in modo completo, indicando non solo l’evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo, ma anche descrivere l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse. I datori di lavoro non devono, invece, allegare alla domanda i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono acquisiti d’ufficio dall’Istituto (cfr. messaggi n. 1856/2017 e n. 2276/2017).

 

Gli operatori di Sede, ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi in commento, potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web worklimate.

 

Le indicazioni fornite valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) ex Legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni.

 

L’Istituto ricorda infine che, per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali) sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:

– non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;

– i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste;

– il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;

– l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle RSA o RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento e il numero dei lavoratori interessati;

– per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

Considerata l'eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza delle stesse sulle attività lavorative, l'INPS riassume le indicazioni circa le modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle istanze (INPS, Messaggio 26 luglio 2024, n. 2736).

Le indicazioni fornite dall'INPS riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali.

 

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i citati datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale - per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione indicate nelle ordinanze - con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, prevista dall’articolo 8, comma 2, del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442. In questo caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.

 

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Tuttavia, nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, nel corso dell’istruttoria si terrà conto di tale circostanza. Potranno quindi essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro.

 

Come chiarito con precedenti messaggi, in caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35° centigradi. Anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale (si pensi ad attività lavorative svolte in luoghi non proteggibili dal sole o comportanti l'utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, oppure l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo), pertanto la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.

 

Tali valutazioni sono possibili solo se si dispone di adeguati elementi informativi è dunque raccomandabile, per un'efficace istruttoria della domanda, redigere la relazione tecnica in modo completo, indicando non solo l'evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo, ma anche descrivere l'attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse. I datori di lavoro non devono, invece, allegare alla domanda i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono acquisiti d’ufficio dall’Istituto (cfr. messaggi n. 1856/2017 e n. 2276/2017).

 

Gli operatori di Sede, ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi in commento, potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web worklimate.

 

Le indicazioni fornite valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) ex Legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni.

 

L'Istituto ricorda infine che, per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali) sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:

- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;

- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste;

- il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;

- l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle RSA o RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento e il numero dei lavoratori interessati;

- per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

CIPL Edilizia Artigianato Toscana: determinato l’EVR

Stabilito l’EVR da erogare nel periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025

Il 22 luglio 2024, le Parti sociali Cna Costruzioni e Confartigianato Edilizia Toscana, Casartigiani con Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, verificati gli indicatori territoriali per l’anno 2024/2025 raffrontando la media del triennio 2021/2022/2023 sulla media del triennio 2020/2021/2022, comunicano che:
– il parametro 1, 2, 3 e 5 sono risultati positivi;
– il parametro 4 è risultato negativo.
Pertanto, viene riconosciuto l’EVR per quattro dei cinque parametri definiti, pari all’80% dell’importo concordato a livello regionale, come di seguito riportato in tabella.

Livello EVR – Importo mensile (6%) Importo EVR 80%
119,61 95,69
106,62 85,30
88,86 71,09
82,86 66,29
77,02 61,62
69,21 55,37
59,24 47,39

Stabilito l'EVR da erogare nel periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025

Il 22 luglio 2024, le Parti sociali Cna Costruzioni e Confartigianato Edilizia Toscana, Casartigiani con Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, verificati gli indicatori territoriali per l'anno 2024/2025 raffrontando la media del triennio 2021/2022/2023 sulla media del triennio 2020/2021/2022, comunicano che:
- il parametro 1, 2, 3 e 5 sono risultati positivi;
- il parametro 4 è risultato negativo.
Pertanto, viene riconosciuto l'EVR per quattro dei cinque parametri definiti, pari all'80% dell'importo concordato a livello regionale, come di seguito riportato in tabella.

Livello EVR - Importo mensile (6%) Importo EVR 80%
119,61 95,69
106,62 85,30
88,86 71,09
82,86 66,29
77,02 61,62
69,21 55,37
59,24 47,39

Stabiliti i criteri di utilizzo in compensazione dei crediti in I24 con scadenze future

L’Agenzia delle entrate ha fissato criteri e modalità applicative dell’addebito in conto con scadenze future di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 1/2024, previsto per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica l’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia (Agenzia delle entrate, provvedimento 26 luglio 2024, n. 313945).

L’articolo 17 del D.Lgs n. 1/2024, prevede che, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente o l’intermediario autorizzato possa disporre l’addebito di somme dovute per scadenze future, mediante autorizzazione preventiva all’addebito su un conto aperto presso un
intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia.

L’Agenzia delle entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute, mediante il servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

 

A decorrere dal 5 agosto 2024, la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data dell’invio della delega medesima.

L’Agenzia spiega che i crediti devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe e sia alla data di scadenza indicata e che dalla data di invio essi non sono più nella disponibilità del contribuente, a meno che non si provveda all’annullamento della delega di pagamento.
Il credito indicato nell’I24 con scadenza futura si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione, alla singola scadenza.
L’annullamento di una o più delle deleghe può essere richiesto fino al terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nell’I24, sempre attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.

Inoltre, il provvedimento chiarisce che, qualora non sussista più il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, ad esempio per la modifica o la
decadenza del piano di rateazione, o per la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo dei versamenti periodici, tale circostanza non comporta automaticamente l’annullamento delle deleghe di pagamento, che dovranno essere annullate dal contribuente attraverso l’apposita procedura. Lo stesso vale nel caso in cui, al momento del pagamento tramite compensazione, non sussista più in tutto o in parte il credito indicato nell’I24.

 

Infine, chiarisce l’Agenzia, è necessario che il codice fiscale del contribuente indicato nell’I24 corrisponda al codice fiscale del titolare o del cointestatario, con abilitazione a operare con firma disgiunta, del conto di addebito. Solo nel caso di invio tramite intermediari autorizzati, il conto di addebito può essere intestato all’intermediario stesso.

Resta, dunque, in capo al contribuente la responsabilità di verificare:

  • che il conto di addebito risulti aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, sia al momento dell’invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito;

  • che la disponibilità finanziaria sia sufficiente per l’intero saldo dovuto al momento dell’addebito;

  • che il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente o all’intermediario autorizzato.

L'Agenzia delle entrate ha fissato criteri e modalità applicative dell’addebito in conto con scadenze future di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 1/2024, previsto per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica l’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia (Agenzia delle entrate, provvedimento 26 luglio 2024, n. 313945).

L’articolo 17 del D.Lgs n. 1/2024, prevede che, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente o l’intermediario autorizzato possa disporre l’addebito di somme dovute per scadenze future, mediante autorizzazione preventiva all’addebito su un conto aperto presso un
intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia.

L’Agenzia delle entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute, mediante il servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

 

A decorrere dal 5 agosto 2024, la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data dell’invio della delega medesima.

L'Agenzia spiega che i crediti devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe e sia alla data di scadenza indicata e che dalla data di invio essi non sono più nella disponibilità del contribuente, a meno che non si provveda all’annullamento della delega di pagamento.
Il credito indicato nell’I24 con scadenza futura si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione, alla singola scadenza.
L’annullamento di una o più delle deleghe può essere richiesto fino al terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nell’I24, sempre attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.

Inoltre, il provvedimento chiarisce che, qualora non sussista più il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, ad esempio per la modifica o la
decadenza del piano di rateazione, o per la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo dei versamenti periodici, tale circostanza non comporta automaticamente l’annullamento delle deleghe di pagamento, che dovranno essere annullate dal contribuente attraverso l’apposita procedura. Lo stesso vale nel caso in cui, al momento del pagamento tramite compensazione, non sussista più in tutto o in parte il credito indicato nell’I24.

 

Infine, chiarisce l'Agenzia, è necessario che il codice fiscale del contribuente indicato nell’I24 corrisponda al codice fiscale del titolare o del cointestatario, con abilitazione a operare con firma disgiunta, del conto di addebito. Solo nel caso di invio tramite intermediari autorizzati, il conto di addebito può essere intestato all’intermediario stesso.

Resta, dunque, in capo al contribuente la responsabilità di verificare:

  • che il conto di addebito risulti aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, sia al momento dell’invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito;

  • che la disponibilità finanziaria sia sufficiente per l’intero saldo dovuto al momento dell’addebito;

  • che il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente o all’intermediario autorizzato.

CCNL Metalmeccanica: con il quarto incontro le associazioni datoriali non danno certezze ai lavoratori

Posizioni sempre più distanti su contratti a tempo determinato e di somministrazione, i sindacati spingono per aumenti retributivi e contratti a tempo indeterminato

Nel corso dell’incontro tenutosi con Federmeccanica-Assistal per il rinnovo del CCNL dei metalmeccanici, secondo quanto riportato dal comunicato stampa della Fiom-Cgil in data 26 luglio 2024, persistono le posizioni distanti che avevano contrassegnato gli incontri precedenti. Nel quarto meeting calendarizzato sono stati affrontati i temi del mercato del lavoro, delle politiche attive e degli appalti. Federmeccanica e Assistal hanno detto un secco “no” alle proposte contenute all’interno della piattaforma che avrebbero dato stabilità e sicurezza ai lavoratori e, di rimando, anche qualità e migliorie alle imprese. Le OO.SS. rimarcano sulla questione della precarietà, accentuata dai contratti di somministrazione e a termine; ribadendo quanto sia importante, invece, che ci siano contratti a tempo indeterminato e di apprendistato. Inoltre, le proroghe oltre i 12 mesi devono essere consentite solo in casi specifici e, per quanto concerne l’apprendistato, occorre potenziarlo e valutare, in accordo con la Rsu, la possibilità di assunzione degli apprendisti ogni volta che si ricorre alle assunzioni. Occorre puntare sulle stabilizzazioni dei contratti a tempo determinato, in somministrazione a tempo determinato e in staff leasing. Quest’ultimo, evidenzia la Fiom, deve essere limitato e in alcune attività anche escluso. 
Per quel che riguarda, invece, gli appalti, le aziende che operano nelle attività inerenti il CCNL Metalmeccanica devono applicare quella tipologia di contrattazione collettiva nazionale. Inoltre, ai lavoratori degli appalti privati devono essere riconosciute le stesse condizioni dei dipendenti dell’azienda appaltante e, in caso di passaggio diretto, cambio o fine appalto, mantenere le stesse condizioni normative e retributive, oltre che le agibilità sindacali. 
Il prosieguo delle trattative è calendarizzato per il 19 settembre prossimo. 

Posizioni sempre più distanti su contratti a tempo determinato e di somministrazione, i sindacati spingono per aumenti retributivi e contratti a tempo indeterminato

Nel corso dell'incontro tenutosi con Federmeccanica-Assistal per il rinnovo del CCNL dei metalmeccanici, secondo quanto riportato dal comunicato stampa della Fiom-Cgil in data 26 luglio 2024, persistono le posizioni distanti che avevano contrassegnato gli incontri precedenti. Nel quarto meeting calendarizzato sono stati affrontati i temi del mercato del lavoro, delle politiche attive e degli appalti. Federmeccanica e Assistal hanno detto un secco "no" alle proposte contenute all'interno della piattaforma che avrebbero dato stabilità e sicurezza ai lavoratori e, di rimando, anche qualità e migliorie alle imprese. Le OO.SS. rimarcano sulla questione della precarietà, accentuata dai contratti di somministrazione e a termine; ribadendo quanto sia importante, invece, che ci siano contratti a tempo indeterminato e di apprendistato. Inoltre, le proroghe oltre i 12 mesi devono essere consentite solo in casi specifici e, per quanto concerne l'apprendistato, occorre potenziarlo e valutare, in accordo con la Rsu, la possibilità di assunzione degli apprendisti ogni volta che si ricorre alle assunzioni. Occorre puntare sulle stabilizzazioni dei contratti a tempo determinato, in somministrazione a tempo determinato e in staff leasing. Quest'ultimo, evidenzia la Fiom, deve essere limitato e in alcune attività anche escluso. 
Per quel che riguarda, invece, gli appalti, le aziende che operano nelle attività inerenti il CCNL Metalmeccanica devono applicare quella tipologia di contrattazione collettiva nazionale. Inoltre, ai lavoratori degli appalti privati devono essere riconosciute le stesse condizioni dei dipendenti dell'azienda appaltante e, in caso di passaggio diretto, cambio o fine appalto, mantenere le stesse condizioni normative e retributive, oltre che le agibilità sindacali. 
Il prosieguo delle trattative è calendarizzato per il 19 settembre prossimo.