Procedure aziendali sulla sicurezza informatica: licenziato il dipendente inosservante

La reiterata condotta del lavoratore che violi le procedure aziendali sulla sicurezza per l’utilizzo del personal computer, volte a prevenire disservizi e minacce al sistema informatico, costituisce giusta causa di licenziamento (Corte di Cassazione, Ordinanza 12 maggio 2022, n. 15218).

La Corte di Appello territoriale ha respinto l’impugnativa del lavoratore licenziato per giusta causa dalla società datrice, per avere, questi, violato le procedure indicate dall’azienda sulla sicurezza per l’utilizzo del personal computer, prescritte al fine di evitare disservizi e minacce provenienti dall’esterno.
Le modalità ed il numero di violazioni perpetrate dallo stesso avevano, in particolare, secondo quanto rilevato dai Giudici, pregiudicato gravemente l’affidamento nella futura correttezza nell’adempimento della prestazione lavorativa e quindi la fiducia del datore di lavoro, vincolo necessario per la prosecuzione del rapporto;
il comportamento del dipendente risultava connotato di gravità tale da giustificare la sanzione del licenziamento per giusta causa, in quanto le modalità della condotta rivelavano la sussistenza dell’elemento doloso, desumibile dal numero delle violazioni compiute e dalle plurime operazioni compiute senza autorizzazione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, contestando specificamente il giudizio sulla proporzionalità della sanzione inflitta, così come espresso dalla Corte territoriale.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo, invece, pienamente condivisibile il predetto giudizio tra licenziamento disciplinare e addebito contestato, operato in sede di gravame.
La stessa, in primo luogo, ha escluso, nel caso in argomento, la natura ritorsiva e dunque nulla del licenziamento, invocata dal lavoratore, ribadendo, sul punto, che, in tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto deve essere determinante, cioè costituire l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo; la nullità deve essere, pertanto, esclusa quando con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, un motivo lecito, come una giusta causa, quale quello correttamente rilevato dalla Corte d’Appello.

Nella medesima pronuncia i Giudici di legittimità hanno evidenziato che, in caso di pronuncia sulla giusta causa e sulla proporzionalità del licenziamento, frutto di selezione e valutazione di plurimi elementi, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata il lavoratore non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione di tali elementi ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma deve denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità.
Diversamente, nel caso di specie, il lavoratore si limitava a valorizzare elementi, a suo dire, non correttamente valutati dai giudici territoriali in luogo di altri, ma nessuno di detti fatti poteva ritenersi autonomamente decisivo;
la Corte non ha mancato di evidenziare, infine, come non assuma valore determinante l’omesso richiamo nella sentenza impugnata alla contrattazione collettiva, dal momento che, pacificamente, la tipizzazione da questa prevista non è vincolante, essendo compito esclusivo del giudice – adeguatamente espletato nel giudizio in questione – valutare la gravità del fatto e la sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro.

La reiterata condotta del lavoratore che violi le procedure aziendali sulla sicurezza per l'utilizzo del personal computer, volte a prevenire disservizi e minacce al sistema informatico, costituisce giusta causa di licenziamento (Corte di Cassazione, Ordinanza 12 maggio 2022, n. 15218).

La Corte di Appello territoriale ha respinto l’impugnativa del lavoratore licenziato per giusta causa dalla società datrice, per avere, questi, violato le procedure indicate dall'azienda sulla sicurezza per l'utilizzo del personal computer, prescritte al fine di evitare disservizi e minacce provenienti dall'esterno.
Le modalità ed il numero di violazioni perpetrate dallo stesso avevano, in particolare, secondo quanto rilevato dai Giudici, pregiudicato gravemente l'affidamento nella futura correttezza nell'adempimento della prestazione lavorativa e quindi la fiducia del datore di lavoro, vincolo necessario per la prosecuzione del rapporto;
il comportamento del dipendente risultava connotato di gravità tale da giustificare la sanzione del licenziamento per giusta causa, in quanto le modalità della condotta rivelavano la sussistenza dell’elemento doloso, desumibile dal numero delle violazioni compiute e dalle plurime operazioni compiute senza autorizzazione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, contestando specificamente il giudizio sulla proporzionalità della sanzione inflitta, così come espresso dalla Corte territoriale.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo, invece, pienamente condivisibile il predetto giudizio tra licenziamento disciplinare e addebito contestato, operato in sede di gravame.
La stessa, in primo luogo, ha escluso, nel caso in argomento, la natura ritorsiva e dunque nulla del licenziamento, invocata dal lavoratore, ribadendo, sul punto, che, in tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo; la nullità deve essere, pertanto, esclusa quando con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, un motivo lecito, come una giusta causa, quale quello correttamente rilevato dalla Corte d’Appello.

Nella medesima pronuncia i Giudici di legittimità hanno evidenziato che, in caso di pronuncia sulla giusta causa e sulla proporzionalità del licenziamento, frutto di selezione e valutazione di plurimi elementi, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata il lavoratore non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione di tali elementi ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma deve denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità.
Diversamente, nel caso di specie, il lavoratore si limitava a valorizzare elementi, a suo dire, non correttamente valutati dai giudici territoriali in luogo di altri, ma nessuno di detti fatti poteva ritenersi autonomamente decisivo;
la Corte non ha mancato di evidenziare, infine, come non assuma valore determinante l’omesso richiamo nella sentenza impugnata alla contrattazione collettiva, dal momento che, pacificamente, la tipizzazione da questa prevista non è vincolante, essendo compito esclusivo del giudice - adeguatamente espletato nel giudizio in questione - valutare la gravità del fatto e la sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro.

Mise: sostegno a ceramica artistica e vetro artistico di Murano

Diventano operative le misure del Ministro dello sviluppo economico che mirano a sostenere le imprese della filiera della ceramica artistica e tradizionale e del vetro artistico di Murano con risorse complessive pari a 10 milioni di euro (Ministero dello sviluppo economico – Decreti 29 marzo 2022, 31 marzo 2022 e 13 maggio 2022, Comunicato 16 maggio 2022).

In particolare:
– a partire dal 1 giugno e fino al 30 giugno 2022, le imprese della filiera della ceramica artistica e tradizionale, nonché della ceramica di qualità (codice Ateco 23.41) potranno richiedere un contributo a fondo perduto, per importo non superiore all’80% delle spese totali ammissibili e comunque non oltre a 50 mila euro per singola impresa, al fine di realizzare progetti destinati a sviluppare piattaforme informatiche, tecnologie, ma anche favorire l’acquisto di nuovi macchinari. La misura è finanziata con 5 milioni di euro;
– entro il 15 settembre 2022 le imprese del settore della ceramica artistica e tradizionale e del vetro artistico di Murano potranno fare domanda per richiedere contributi a fondo perduto dedicati al pagamento di una parte rilevante delle bollette di gas e dell’energia elettrica di quest’anno. Per la misura è stato istituito un fondo presso il Mise con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro.

Diventano operative le misure del Ministro dello sviluppo economico che mirano a sostenere le imprese della filiera della ceramica artistica e tradizionale e del vetro artistico di Murano con risorse complessive pari a 10 milioni di euro (Ministero dello sviluppo economico - Decreti 29 marzo 2022, 31 marzo 2022 e 13 maggio 2022, Comunicato 16 maggio 2022).

In particolare:
- a partire dal 1 giugno e fino al 30 giugno 2022, le imprese della filiera della ceramica artistica e tradizionale, nonché della ceramica di qualità (codice Ateco 23.41) potranno richiedere un contributo a fondo perduto, per importo non superiore all’80% delle spese totali ammissibili e comunque non oltre a 50 mila euro per singola impresa, al fine di realizzare progetti destinati a sviluppare piattaforme informatiche, tecnologie, ma anche favorire l’acquisto di nuovi macchinari. La misura è finanziata con 5 milioni di euro;
- entro il 15 settembre 2022 le imprese del settore della ceramica artistica e tradizionale e del vetro artistico di Murano potranno fare domanda per richiedere contributi a fondo perduto dedicati al pagamento di una parte rilevante delle bollette di gas e dell’energia elettrica di quest’anno. Per la misura è stato istituito un fondo presso il Mise con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro.

Iva ordinaria per la lettiera di carta riciclata

La cessione della lettiera per gatti, realizzata con un pallet ottenuto da carta riciclata, sconta l’aliquota ordinaria, non trovando quindi applicazione l’agevolazione prevista al n. 18), tabella A, parte seconda, del Decreto Iva (Agenzia Entrate – risposta 13 maggio 2022 n. 263).

In base al parere tecnico reso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la lettiera in oggetto è costituita “da cilindretti (pellet) di colore grigio, compatti che si sgretolano a fronte di leggere sollecitazioni meccaniche”.
Si tratta di pellet ottenuto da carta riciclata (giornali, depliants, riviste) che attraverso una lavorazione con acqua viene pellettizzata.
Pertanto, l’Agenzia delle Dogane ritiene che il prodotto di cui trattasi possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata, nell’ambito del Capitolo 48 della Tariffa Doganale: “Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone” ed in particolare alla sottovoce 48239085: “Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa” – “altri”; — “altri”.”.
Per quanto concerne l’aliquota IVA applicabile al prodotto in esame, la voce doganale individuata non risulta richiamata in nessuna voce della Tabella A, allegata al Decreto IVA, che individua tassativamente i beni le cui cessioni possono beneficiare delle aliquote IVA ridotte.
Inoltre, il bene descritto non risulta riconducibile al n. 18), della Parte II, della Tabella A, allegata al Decreto IVA che prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% non per il bene “carta” in generale, bensì solo ed esclusivamente per le cessioni di giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente le campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica.

A fronte di tali considerazioni, quindi, la cessione della lettiera per gatti, realizzata con un pallet ottenuto da carta riciclata, sconta l’aliquota ordinaria.

La cessione della lettiera per gatti, realizzata con un pallet ottenuto da carta riciclata, sconta l’aliquota ordinaria, non trovando quindi applicazione l’agevolazione prevista al n. 18), tabella A, parte seconda, del Decreto Iva (Agenzia Entrate - risposta 13 maggio 2022 n. 263).

In base al parere tecnico reso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la lettiera in oggetto è costituita "da cilindretti (pellet) di colore grigio, compatti che si sgretolano a fronte di leggere sollecitazioni meccaniche".
Si tratta di pellet ottenuto da carta riciclata (giornali, depliants, riviste) che attraverso una lavorazione con acqua viene pellettizzata.
Pertanto, l’Agenzia delle Dogane ritiene che il prodotto di cui trattasi possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata, nell'ambito del Capitolo 48 della Tariffa Doganale: "Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone" ed in particolare alla sottovoce 48239085: "Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa" - "altri"; -- "altri".".
Per quanto concerne l'aliquota IVA applicabile al prodotto in esame, la voce doganale individuata non risulta richiamata in nessuna voce della Tabella A, allegata al Decreto IVA, che individua tassativamente i beni le cui cessioni possono beneficiare delle aliquote IVA ridotte.
Inoltre, il bene descritto non risulta riconducibile al n. 18), della Parte II, della Tabella A, allegata al Decreto IVA che prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% non per il bene "carta" in generale, bensì solo ed esclusivamente per le cessioni di giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente le campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica.

A fronte di tali considerazioni, quindi, la cessione della lettiera per gatti, realizzata con un pallet ottenuto da carta riciclata, sconta l’aliquota ordinaria.

“Break Formativo” per le imprese industriali di Varese

Siglato il 28 aprile 2022, tra l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese e la CGIL di Varese, la CISL dei Laghi, la UIL di Varese, l’accordo sul “Break Formativo”.

Le Parti promuovono la realizzazione di un progetto sperimentale che si pone l’obiettivo di diffondere in maniera trasversale la metodologia dei “break formativi” quale metodo di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro particolarmente incisivo ed efficace.
La sperimentazione avrà durata di 18 mesi e le modalità operative, dettagliate nell’allegato progetto, possono essere così sinteticamente declinate:
– Fase 1: Univa e Cgil, Cisl e Uil si impegnano a definire, per il tramite dell’Organismo Paritetico Provinciale, il programma di un corso di formazione pilota “base” avente ad oggetto l’organizzazione e la gestione dei break formativi. Il corso è rivolto a RSPP e RLS delle aziende coinvolte.
– Fase 2: Univa individua un panel di aziende tester (coinvolgendo aziende di diversi settori, dimensione ed estrazione territoriale), diffonde e valorizza l’iniziativa e ne agevola l’adesione. Il corso di formazione viene erogato da Univa Servizi, attraverso il coinvolgimento di formatori esperti e qualificati con il supporto organizzativo e il tutoraggio di OPP Varese.
– Fase 3: l’Organismo Paritetico Provinciale provvede all’attività di monitoraggio derivante dalla successiva implementazione di break formativi all’interno del campione di aziende. L’attività di monitoraggio sarà effettuata in seguito all’inoltro delle richieste di collaborazione indirizzate al medesimo organismo così come previsto dall’art. 37 del DLgs 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
– Fase 4: il progetto si conclude con la presentazione dei risultati e la analisi strategica della efficacia progetto.

Siglato il 28 aprile 2022, tra l'Unione degli Industriali della Provincia di Varese e la CGIL di Varese, la CISL dei Laghi, la UIL di Varese, l’accordo sul "Break Formativo".

Le Parti promuovono la realizzazione di un progetto sperimentale che si pone l'obiettivo di diffondere in maniera trasversale la metodologia dei "break formativi" quale metodo di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro particolarmente incisivo ed efficace.
La sperimentazione avrà durata di 18 mesi e le modalità operative, dettagliate nell’allegato progetto, possono essere così sinteticamente declinate:
- Fase 1: Univa e Cgil, Cisl e Uil si impegnano a definire, per il tramite dell’Organismo Paritetico Provinciale, il programma di un corso di formazione pilota "base" avente ad oggetto l’organizzazione e la gestione dei break formativi. Il corso è rivolto a RSPP e RLS delle aziende coinvolte.
- Fase 2: Univa individua un panel di aziende tester (coinvolgendo aziende di diversi settori, dimensione ed estrazione territoriale), diffonde e valorizza l’iniziativa e ne agevola l’adesione. Il corso di formazione viene erogato da Univa Servizi, attraverso il coinvolgimento di formatori esperti e qualificati con il supporto organizzativo e il tutoraggio di OPP Varese.
- Fase 3: l’Organismo Paritetico Provinciale provvede all’attività di monitoraggio derivante dalla successiva implementazione di break formativi all’interno del campione di aziende. L’attività di monitoraggio sarà effettuata in seguito all’inoltro delle richieste di collaborazione indirizzate al medesimo organismo così come previsto dall’art. 37 del DLgs 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
- Fase 4: il progetto si conclude con la presentazione dei risultati e la analisi strategica della efficacia progetto.

Le nuove retribuzioni per il CCNL Consorzi Agrari

Calcolate, redazionalmente, le nuove tabelle retributive a seguito del rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari.

 

Negli scorsi giorni è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari.
L’accordo, che copre il  quadriennio 1 ° gennaio 2020-31 dicembre 2023, prevede che lo stipendio base del 3° Livello venga incrementato con le decorrenze sotto specificate dei seguenti importi mensili al lordo delle ritenute di legge:
– dal 1° giugno 2022: € 65,00
– dal 1° gennaio 2023: € 30,00
Di seguito le tabelle degli aumenti e i relativi minimi retributivi calcolati redazionalmente in base ai parametri contrattuali

LIvello

param

Aumento dall’1/6/2022

Aumento dall’ 1/1/2023

Q 206,65 91,36 42,17
1 206,65 91,36 42,17
2 187,04 82,69 38,17
3S 159,75 70,63 32,60
3 147,02 65,00 30,00
4S 137,16 60,64 27,99
4 128,46 56,79 26,21
5 115,14 50,91 23,49
6 100 44,21 20,41

Livello

Minimo vigente

Minimo dall’1/6/2022

Minimo dall’1/1/2023

Q 1.875,65 1.967,01 2.009,18
1 1.875,65 1.967,01 2.009,18
2 1.697,65 1.780,34 1.818,51
3S 1.449,97 1.520,60 1.553,20
3 1.334,42 1.399,42 1.429,42
4S 1.244,92 1.305,56 1.333,55
4 1.165,98 1.222,77 1.248,99
5 1.045,08 1.095,99 1.119,48
6 907,65 951,86 972,27

Calcolate, redazionalmente, le nuove tabelle retributive a seguito del rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari.

 

Negli scorsi giorni è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari.
L’accordo, che copre il  quadriennio 1 ° gennaio 2020-31 dicembre 2023, prevede che lo stipendio base del 3° Livello venga incrementato con le decorrenze sotto specificate dei seguenti importi mensili al lordo delle ritenute di legge:
- dal 1° giugno 2022: € 65,00
- dal 1° gennaio 2023: € 30,00
Di seguito le tabelle degli aumenti e i relativi minimi retributivi calcolati redazionalmente in base ai parametri contrattuali

LIvello

param

Aumento dall’1/6/2022

Aumento dall’ 1/1/2023

Q 206,65 91,36 42,17
1 206,65 91,36 42,17
2 187,04 82,69 38,17
3S 159,75 70,63 32,60
3 147,02 65,00 30,00
4S 137,16 60,64 27,99
4 128,46 56,79 26,21
5 115,14 50,91 23,49
6 100 44,21 20,41

Livello

Minimo vigente

Minimo dall’1/6/2022

Minimo dall’1/1/2023

Q 1.875,65 1.967,01 2.009,18
1 1.875,65 1.967,01 2.009,18
2 1.697,65 1.780,34 1.818,51
3S 1.449,97 1.520,60 1.553,20
3 1.334,42 1.399,42 1.429,42
4S 1.244,92 1.305,56 1.333,55
4 1.165,98 1.222,77 1.248,99
5 1.045,08 1.095,99 1.119,48
6 907,65 951,86 972,27

I chiarimenti del Fisco sui meccanismi transfrontalieri

Sono state fornite le risposte ai quesiti sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione (AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 13 maggio 2022, n. 12/E)

Documentazione da richiedere al “primo” intermediario

La documentazione da richiedere all’intermediario che per primo ha effettuato la comunicazione, ai fini dell’esonero, consiste nella copia della comunicazione trasmessa alla competente Autorità fiscale secondo le linee guida sopra citate, corredata della ricevuta di presentazione con esito positivo. Al riguardo, occorre ribadire che la causa di esonero di cui trattasi ricorre solamente qualora la comunicazione effettuata da altro intermediario «contenga tutte le informazioni che l’intermediario, che intende far valere l’esonero, avrebbe dovuto fornire secondo le disposizioni dello Stato italiano o disposizioni equivalenti».

Riduzione d’imposta e criterio del vantaggio fiscale principale

Ai fini della determinazione della riduzione potenziale d’imposta occorre porre a confronto gli effetti fiscali in presenza del meccanismo con quelli che si verificherebbero in sua assenza. Ciò determina che il confronto debba essere effettuato con l’ipotesi in cui il meccanismo non sia attuato, non rilevando a tal fine altre operazioni alternative. Pertanto, a titolo esemplificativo, in un’ipotesi di trasferimento di hard-to-value-intangibles, elemento distintivo E.2., l’effetto di potenziale riduzione d’imposta deve essere messo a confronto con l’ipotesi in cui il contribuente non ponga in essere la transazione.

 

Termini di presentazione

Il termine per la comunicazione del meccanismo transfrontaliero in caso di fornitore di servizi decorre dal giorno seguente a quello in cui è stata fornita, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione. Pertanto, rileva la circostanza che il mandato fiduciario fosse in essere nel momento in cui è sorto l’obbligo di comunicazione.

Sanzioni in caso di mancata conservazione della documentazione relativa alle attività degli intermediari e dei contribuenti

Nel caso di violazione dell’obbligo di conservazione della documentazione trova applicazione la seguente disposizione: «Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000»

Sanzioni in caso di mancata comunicazione al contribuente di una causa di esonero da parte dell’intermediario

Non sono sanzionate le ipotesi in cui l’intermediario non comunichi la causa di esonero ad altri intermediari o, in assenza di questi ultimi, al contribuente interessato; di contro è sanzionabile il contribuente che violi l’obbligo di notifica del meccanismo all’Agenzia delle entrate, in assenza di comunicazioni da parte dell’intermediario.

Obbligo di dichiarazione ai fini reddituali in relazione alla comunicazione del numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero

In caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente non è tenuto a presentare comunque la dichiarazione al solo fine di comunicare il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero.

Sono state fornite le risposte ai quesiti sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione (AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 13 maggio 2022, n. 12/E)

Documentazione da richiedere al "primo" intermediario

La documentazione da richiedere all’intermediario che per primo ha effettuato la comunicazione, ai fini dell’esonero, consiste nella copia della comunicazione trasmessa alla competente Autorità fiscale secondo le linee guida sopra citate, corredata della ricevuta di presentazione con esito positivo. Al riguardo, occorre ribadire che la causa di esonero di cui trattasi ricorre solamente qualora la comunicazione effettuata da altro intermediario «contenga tutte le informazioni che l’intermediario, che intende far valere l’esonero, avrebbe dovuto fornire secondo le disposizioni dello Stato italiano o disposizioni equivalenti».

Riduzione d’imposta e criterio del vantaggio fiscale principale

Ai fini della determinazione della riduzione potenziale d’imposta occorre porre a confronto gli effetti fiscali in presenza del meccanismo con quelli che si verificherebbero in sua assenza. Ciò determina che il confronto debba essere effettuato con l’ipotesi in cui il meccanismo non sia attuato, non rilevando a tal fine altre operazioni alternative. Pertanto, a titolo esemplificativo, in un’ipotesi di trasferimento di hard-to-value-intangibles, elemento distintivo E.2., l’effetto di potenziale riduzione d’imposta deve essere messo a confronto con l’ipotesi in cui il contribuente non ponga in essere la transazione.

 

Termini di presentazione

Il termine per la comunicazione del meccanismo transfrontaliero in caso di fornitore di servizi decorre dal giorno seguente a quello in cui è stata fornita, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione. Pertanto, rileva la circostanza che il mandato fiduciario fosse in essere nel momento in cui è sorto l’obbligo di comunicazione.

Sanzioni in caso di mancata conservazione della documentazione relativa alle attività degli intermediari e dei contribuenti

Nel caso di violazione dell’obbligo di conservazione della documentazione trova applicazione la seguente disposizione: «Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000»

Sanzioni in caso di mancata comunicazione al contribuente di una causa di esonero da parte dell’intermediario

Non sono sanzionate le ipotesi in cui l’intermediario non comunichi la causa di esonero ad altri intermediari o, in assenza di questi ultimi, al contribuente interessato; di contro è sanzionabile il contribuente che violi l’obbligo di notifica del meccanismo all’Agenzia delle entrate, in assenza di comunicazioni da parte dell’intermediario.

Obbligo di dichiarazione ai fini reddituali in relazione alla comunicazione del numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero

In caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente non è tenuto a presentare comunque la dichiarazione al solo fine di comunicare il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero.

Decreto Ucraina-bis: efficacia retroattiva della sospensione degli adempimenti dei professionisti

I professionisti interessati da malattia o infortunio a causa del Covid-19 possono beneficiare della sospensione degli adempimenti a loro carico su mandato dei clienti. La sospensione è applicabile in relazione agli eventi verificatisi a decorrere dal 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Il cd. “Decreto Sostegni ha stabilito che al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell’individuo, in deroga alla normativa vigente alla data del 22 maggio 2021, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato, per sopravvenuta impossibilità dello stesso causata da una condizione di malattia o infortunio dovuta al Covid-19, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi.
Tale mancato adempimento non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
Nelle ipotesi di malattia o infortunio del professionista connessi al Covid-19, i termini degli adempimenti affidati al professionista sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.
La sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari.
Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell’applicazione della sospensione.
Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di guarigione o fine quarantena.

Nel testo licenziato dal Senato della legge di conversione del D.L. n. 21/2022 (cd. “Decreto Ucraina-bis”) viene previsto che la sospensione per gli adempimenti a carico dei professionisti si applica con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dal 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19).
La disposizione fa salvi gli effetti che nel frattempo si sono prodotti; in particolare:
– non sono rimborsabili sanzioni e interessi eventualmente già pagati;
– sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.

I professionisti interessati da malattia o infortunio a causa del Covid-19 possono beneficiare della sospensione degli adempimenti a loro carico su mandato dei clienti. La sospensione è applicabile in relazione agli eventi verificatisi a decorrere dal 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Il cd. "Decreto Sostegni ha stabilito che al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, in deroga alla normativa vigente alla data del 22 maggio 2021, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato, per sopravvenuta impossibilità dello stesso causata da una condizione di malattia o infortunio dovuta al Covid-19, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi.
Tale mancato adempimento non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
Nelle ipotesi di malattia o infortunio del professionista connessi al Covid-19, i termini degli adempimenti affidati al professionista sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.
La sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari.
Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione della sospensione.
Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di guarigione o fine quarantena.

Nel testo licenziato dal Senato della legge di conversione del D.L. n. 21/2022 (cd. "Decreto Ucraina-bis") viene previsto che la sospensione per gli adempimenti a carico dei professionisti si applica con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dal 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19).
La disposizione fa salvi gli effetti che nel frattempo si sono prodotti; in particolare:
- non sono rimborsabili sanzioni e interessi eventualmente già pagati;
- sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.

I contribuenti escusi dagli ISA 2022

Nel decreto 29 aprile 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella G.U. n. 111 del 13 maggio 2022, di approvazione delle modifiche agli Indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2021, sono individuati i contribuenti ai quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale per il medesimo periodo.

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che:

– hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019;

– esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche di seguito riportate:

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

49.32.10 Trasporto con taxi

49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio

79.12.00 Attività dei tour operator

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

85.52.01 Corsi di danza

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)

93.11.10 Gestione di stadi

93.11.20 Gestione di piscine

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca

93.13.00 Gestione di palestre

93.19.92 Attività delle guide alpine

93.21.01 Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi

93.21.02 Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.30 Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca

I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.

Nel decreto 29 aprile 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella G.U. n. 111 del 13 maggio 2022, di approvazione delle modifiche agli Indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2021, sono individuati i contribuenti ai quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale per il medesimo periodo.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che:

- hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019;

- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche di seguito riportate:

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

49.32.10 Trasporto con taxi

49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio

79.12.00 Attività dei tour operator

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

85.52.01 Corsi di danza

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)

93.11.10 Gestione di stadi

93.11.20 Gestione di piscine

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca

93.13.00 Gestione di palestre

93.19.92 Attività delle guide alpine

93.21.01 Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi

93.21.02 Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.30 Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca

I contribuenti esclusi dall'applicazione degli indici sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.

Whistleblowing senza privacy

Il Garante per la privacy ha precisato che PA e imprese devono prestare la massima attenzione nella gestione dei sistemi di whistleblowing, al fine di garantire la massima riservatezza dei dipendenti e delle altre persone che presentano segnalazioni di condotte illecite.

L’istruttoria del Garante nasce nell’ambito di un ciclo di attività ispettive sulle modalità di trattamento dei dati acquisiti tramite i sistemi di whistleblowing, in particolare quelli più utilizzati in Italia dai datori di lavoro.
Dai controlli effettuati, l’accesso all’applicazione web di whistleblowing, basata su un software open source, avveniva attraverso sistemi che, non essendo stati correttamente configurati, registravano e conservano i dati di navigazione degli utenti, tanto da consentire l’identificazione di chi la utilizzava, tra cui i potenziali segnalanti.
La struttura sanitaria non aveva poi provveduto a informare preventivamente i lavoratori in merito al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di segnalazione degli illeciti, non aveva effettuato una valutazione di impatto privacy e non aveva neppure inserito tali operazioni nel registro delle attività di trattamento, strumento utile per valutare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. È infine emersa una non corretta gestione delle credenziali di autenticazione per l’accesso all’applicazione web di whistleblowing da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), durante la fase di transizione con il suo successore.
Nel corso dei controlli sono emersi ulteriori illeciti imputabili alla società informatica che, in qualità di responsabile del trattamento, forniva all’azienda ospedaliera l’applicazione web di whistleblowing.
La società si era, infatti, avvalsa di un fornitore esterno per il servizio di hosting dei sistemi che ospitavano l’applicativo senza dare specifiche istruzioni sul trattamento dei dati degli interessati e senza darne notizia alla struttura sanitaria. Aveva inoltre utilizzato il medesimo servizio di hosting anche per proprie finalità, ad esempio per la gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti o la gestione contabile e amministrativa, anche in questo caso senza regolare il rapporto e l’uso dei dati.
Il Garante, tenendo conto della piena collaborazione offerta nel corso dell’istruttoria anche per sanare i problemi rilevati, ha comminato sia alla struttura sanitaria sia alla società informatica una sanzione di 40.000 euro e ha concesso trenta giorni alla società informatica per adeguare il rapporto con il fornitore del servizio di hosting alla normativa sulla protezione dei dati personali (Nota 11 maggio 2022, n. 488).

Il Garante per la privacy ha precisato che PA e imprese devono prestare la massima attenzione nella gestione dei sistemi di whistleblowing, al fine di garantire la massima riservatezza dei dipendenti e delle altre persone che presentano segnalazioni di condotte illecite.

L’istruttoria del Garante nasce nell’ambito di un ciclo di attività ispettive sulle modalità di trattamento dei dati acquisiti tramite i sistemi di whistleblowing, in particolare quelli più utilizzati in Italia dai datori di lavoro.
Dai controlli effettuati, l’accesso all’applicazione web di whistleblowing, basata su un software open source, avveniva attraverso sistemi che, non essendo stati correttamente configurati, registravano e conservano i dati di navigazione degli utenti, tanto da consentire l’identificazione di chi la utilizzava, tra cui i potenziali segnalanti.
La struttura sanitaria non aveva poi provveduto a informare preventivamente i lavoratori in merito al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di segnalazione degli illeciti, non aveva effettuato una valutazione di impatto privacy e non aveva neppure inserito tali operazioni nel registro delle attività di trattamento, strumento utile per valutare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. È infine emersa una non corretta gestione delle credenziali di autenticazione per l’accesso all’applicazione web di whistleblowing da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), durante la fase di transizione con il suo successore.
Nel corso dei controlli sono emersi ulteriori illeciti imputabili alla società informatica che, in qualità di responsabile del trattamento, forniva all’azienda ospedaliera l’applicazione web di whistleblowing.
La società si era, infatti, avvalsa di un fornitore esterno per il servizio di hosting dei sistemi che ospitavano l’applicativo senza dare specifiche istruzioni sul trattamento dei dati degli interessati e senza darne notizia alla struttura sanitaria. Aveva inoltre utilizzato il medesimo servizio di hosting anche per proprie finalità, ad esempio per la gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti o la gestione contabile e amministrativa, anche in questo caso senza regolare il rapporto e l’uso dei dati.
Il Garante, tenendo conto della piena collaborazione offerta nel corso dell’istruttoria anche per sanare i problemi rilevati, ha comminato sia alla struttura sanitaria sia alla società informatica una sanzione di 40.000 euro e ha concesso trenta giorni alla società informatica per adeguare il rapporto con il fornitore del servizio di hosting alla normativa sulla protezione dei dati personali (Nota 11 maggio 2022, n. 488).

Edilizia Industria Agrigento: CIPL 28 aprile 2022

Firmato il 28/4/2022, tra ANCE Agrigento – Sezione Autonoma Costruttori Edili e FILLEA-CGIL FILCA-CISL e FENEAL-UIL, il CIPL integrativo del CCNL 18 luglio 2018 che avrà validità nell’intera provincia di Agrigento per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni indicate nel CCNL citato e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, sia per lavori eseguiti per conto di privati che per conto di Enti pubblici

Il nuovo CIPL per la provincia di Agrigento sottoscritto il 28 aprile 2022 per il settore dell’Edilizia Industria territoriali, decorre dal 1/5/2022 sino al 30/4/2023.

Elemento Variabile della Retribuzione – EVR
Le parti si danno atto che l’EVR è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Le parti si danno, altresì atto che l’EVR non ha incidenza sui Singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso, Il trattamento di fine rapporto (TFR).
L’importo dell’’EVR decorre, per Agrigento e provincia, dalla sottoscrizione del presente accordo.
La misura massima dell’EVR, erogabile per Agrigento e provincia, è fissata nel 4,00% dei minimi in vigore secondo le indicazioni del CCNL e secondo quanto previsto dal presente accordo
Ai fini del completamento degli indicatori territoriali, per la verifica dell’andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, viene individuato quale quarto elemento il rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile Agrigentina.
Di conseguenza gli indicatori sui quali effettuare la verifica di cui sopra risultano i seguenti:
1. Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile;

2. Monte salari denunciato in Cassa Edile;

3. Ore denunciate in Cassa Edile al netto dell’incidenza delle ore di cassa integrazione;

4. Rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile.

Agli indicatori di cui sopra è attribuita la seguente incidenza ponderale: del 35%.
Al n. 1 e 2, del 35% al n. 3, 30% al n. 4.
In attuazione di quanto disposto dal CCNL 1 luglio 2014, il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri territoriali è: 2019 – 2020 – 2021. Tale triennio è stato comparato con quello immediatamente precedente: 2018 – 2019 – 2020.

Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2021, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.
Per la procedura annuale ai fini della determinazione dell’EVR le parti si incontreranno annualmente entro il mese di gennaio di ciascun anno per procedere al calcolo ed alla verifica degli indicatori secondo il sistema sopra evidenziato.
La verifica è stata effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo e pertanto, considerato che gli indicatori danno risultati positivi a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, si verificano i presupposti per il riconoscimento dell’EVR. al 4%,
I relativi importi orari dell’EVR risultano i seguenti:

– operaio specializzato 4° livello €. 0,26
– operaio specializzato 3° livello €. 0,24
– operaio qualificato 2° livello €. 0,22
– operaio comune 1° livello €. 0,19
– guardiani, portieri, custodi, fattorini uscieri, inservienti €. 0,16
– guardiani, portieri e custodi con alloggio €. 0,15

Gli importi mensili dell’EVR per gli impiegati risultano:

Categoria 1 livello 7 €. 65,22
Categoria 1 livello 6 €. 58,70
Categoria 2 livello 5 €. 48,92
Assistente tecnico livello 4 €. 45,66
Categoria 3 livello 3 €. 42,39
Categoria 4 livello 2 €. 38,15
Categoria 4 primo impiego €. 32,61

Ciascuna azienda determina annualmente la percentuale di EVR stabilita a livello provinciale procedendo alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:

1. Ore denunciate in Cassa edile;
2. Volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’Impresa stessa, presentate alla scadenza prevista dalla legge.

L’impresa confronterà tali parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, come previsto per il calcolo a livello provinciale.
Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2021, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.
Qualora i suddetti parametri risultino entrambi pari o positivi nel confronto triennale di cui sopra, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale.
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora dal medesimo confronto solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale l’azienda dovrà erogare l’EVR nella misura appresso indicata. Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, (4%) l’impresa erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

Trasporto ed indennità sostitutiva
Quando il posto di lavoro si trovi ubicato ad una distanza di oltre 2 Km. e fino a 10 Km. ove l’impresa non provveda con mezzi propri al trasporto degli operai dal luogo di raccolta al posto di lavoro, è dovuta, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo una indennità di €. 0,35 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Ove la distanza, come sopra calcolata, fosse superiore ai 10 Km., l’indennità di che trattasi è dovuta nella misura di €. 0,45 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai presenti in cantiere, nel caso di interruzione dell’attività lavorativa che non dipenda dalla volontà del lavoratore, la indennità di cui ai punti precedenti sarà conteggiata sulla base dell’orario giornaliero convenzionale di lavoro.
L’indennità predetta sarà corrisposta per l’intera giornata anche in caso di interruzione dell’attività lavorativa per causa non imputabile al lavoratore.
Qualora la maggioranza dei lavoratori in forza nel cantiere provenga da comuni vicini e nell’ipotesi di approntamento del mezzo di trasporto a carico del datore di lavoro, verrà esaminata la possibilità di istituire altro punto di raccolta per il raggiungimento del cantiere.

Mensa ed indennità sostitutiva
L’impresa, in relazione alla ubicazione dei cantieri ed alla loro durata, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 20 dipendenti occupati nel cantiere, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso al servizio di mensa nel cantiere o a servizi esterni.
Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Nelle zone in cui vengano individuati, nel raggio di cinque chilometri, gruppi di almeno cinque imprese con un organico minimo di venti dipendenti ciascuna o singole imprese con almeno 100 dipendenti, potranno essere istituite strutture di mense collettive. Rimane salvo quanto disposto al primo comma per quanto concerne il limite minimo di lavoratori che ne richiedano l’istituzione.
L’impresa concorre al costo nella misura di €. 3,00 per ciascun pasto consumato.
 Ove non sia data comunque attuazione a quanto su previsto, l’impresa corrisponderà una indennità di €. 3,00 giornalieri pari a €. 0,37 per ogni ora di lavoro ordinario.
Su tale importo non va computata la percentuale di cui all’art. 18 del CCNL 19 aprile 2010 e sue successive eventuali modifiche in quanto nella sua determinazione é stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e festività soppresse.
La indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui ai commi precedenti, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Impiegati
Le indennità sostitutive di mensa e trasporto spettano anche agli impiegati che operano direttamente nei cantieri alle stesse condizioni su riportate.

Firmato il 28/4/2022, tra ANCE Agrigento - Sezione Autonoma Costruttori Edili e FILLEA-CGIL FILCA-CISL e FENEAL-UIL, il CIPL integrativo del CCNL 18 luglio 2018 che avrà validità nell’intera provincia di Agrigento per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni indicate nel CCNL citato e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, sia per lavori eseguiti per conto di privati che per conto di Enti pubblici

Il nuovo CIPL per la provincia di Agrigento sottoscritto il 28 aprile 2022 per il settore dell’Edilizia Industria territoriali, decorre dal 1/5/2022 sino al 30/4/2023.

Elemento Variabile della Retribuzione - EVR
Le parti si danno atto che l’EVR è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Le parti si danno, altresì atto che l'EVR non ha incidenza sui Singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso, Il trattamento di fine rapporto (TFR).
L'importo dell’'EVR decorre, per Agrigento e provincia, dalla sottoscrizione del presente accordo.
La misura massima dell'EVR, erogabile per Agrigento e provincia, è fissata nel 4,00% dei minimi in vigore secondo le indicazioni del CCNL e secondo quanto previsto dal presente accordo
Ai fini del completamento degli indicatori territoriali, per la verifica dell'andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, viene individuato quale quarto elemento il rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile Agrigentina.
Di conseguenza gli indicatori sui quali effettuare la verifica di cui sopra risultano i seguenti:
1. Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile;

2. Monte salari denunciato in Cassa Edile;

3. Ore denunciate in Cassa Edile al netto dell’incidenza delle ore di cassa integrazione;

4. Rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile.

Agli indicatori di cui sopra è attribuita la seguente incidenza ponderale: del 35%.
Al n. 1 e 2, del 35% al n. 3, 30% al n. 4.
In attuazione di quanto disposto dal CCNL 1 luglio 2014, il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri territoriali è: 2019 - 2020 - 2021. Tale triennio è stato comparato con quello immediatamente precedente: 2018 - 2019 - 2020.

Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2021, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.
Per la procedura annuale ai fini della determinazione dell’EVR le parti si incontreranno annualmente entro il mese di gennaio di ciascun anno per procedere al calcolo ed alla verifica degli indicatori secondo il sistema sopra evidenziato.
La verifica è stata effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo e pertanto, considerato che gli indicatori danno risultati positivi a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, si verificano i presupposti per il riconoscimento dell’EVR. al 4%,
I relativi importi orari dell’EVR risultano i seguenti:

- operaio specializzato 4° livello €. 0,26
- operaio specializzato 3° livello €. 0,24
- operaio qualificato 2° livello €. 0,22
- operaio comune 1° livello €. 0,19
- guardiani, portieri, custodi, fattorini uscieri, inservienti €. 0,16
- guardiani, portieri e custodi con alloggio €. 0,15

Gli importi mensili dell’EVR per gli impiegati risultano:

Categoria 1 livello 7 €. 65,22
Categoria 1 livello 6 €. 58,70
Categoria 2 livello 5 €. 48,92
Assistente tecnico livello 4 €. 45,66
Categoria 3 livello 3 €. 42,39
Categoria 4 livello 2 €. 38,15
Categoria 4 primo impiego €. 32,61

Ciascuna azienda determina annualmente la percentuale di EVR stabilita a livello provinciale procedendo alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:

1. Ore denunciate in Cassa edile;
2. Volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’Impresa stessa, presentate alla scadenza prevista dalla legge.

L’impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, come previsto per il calcolo a livello provinciale.
Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2021, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.
Qualora i suddetti parametri risultino entrambi pari o positivi nel confronto triennale di cui sopra, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale.
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora dal medesimo confronto solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale l’azienda dovrà erogare l’EVR nella misura appresso indicata. Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, (4%) l’impresa erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

Trasporto ed indennità sostitutiva
Quando il posto di lavoro si trovi ubicato ad una distanza di oltre 2 Km. e fino a 10 Km. ove l’impresa non provveda con mezzi propri al trasporto degli operai dal luogo di raccolta al posto di lavoro, è dovuta, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo una indennità di €. 0,35 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Ove la distanza, come sopra calcolata, fosse superiore ai 10 Km., l’indennità di che trattasi è dovuta nella misura di €. 0,45 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai presenti in cantiere, nel caso di interruzione dell’attività lavorativa che non dipenda dalla volontà del lavoratore, la indennità di cui ai punti precedenti sarà conteggiata sulla base dell’orario giornaliero convenzionale di lavoro.
L'indennità predetta sarà corrisposta per l'intera giornata anche in caso di interruzione dell'attività lavorativa per causa non imputabile al lavoratore.
Qualora la maggioranza dei lavoratori in forza nel cantiere provenga da comuni vicini e nell'ipotesi di approntamento del mezzo di trasporto a carico del datore di lavoro, verrà esaminata la possibilità di istituire altro punto di raccolta per il raggiungimento del cantiere.

Mensa ed indennità sostitutiva
L’impresa, in relazione alla ubicazione dei cantieri ed alla loro durata, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 20 dipendenti occupati nel cantiere, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso al servizio di mensa nel cantiere o a servizi esterni.
Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Nelle zone in cui vengano individuati, nel raggio di cinque chilometri, gruppi di almeno cinque imprese con un organico minimo di venti dipendenti ciascuna o singole imprese con almeno 100 dipendenti, potranno essere istituite strutture di mense collettive. Rimane salvo quanto disposto al primo comma per quanto concerne il limite minimo di lavoratori che ne richiedano l’istituzione.
L’impresa concorre al costo nella misura di €. 3,00 per ciascun pasto consumato.
 Ove non sia data comunque attuazione a quanto su previsto, l’impresa corrisponderà una indennità di €. 3,00 giornalieri pari a €. 0,37 per ogni ora di lavoro ordinario.
Su tale importo non va computata la percentuale di cui all’art. 18 del CCNL 19 aprile 2010 e sue successive eventuali modifiche in quanto nella sua determinazione é stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e festività soppresse.
La indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui ai commi precedenti, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Impiegati
Le indennità sostitutive di mensa e trasporto spettano anche agli impiegati che operano direttamente nei cantieri alle stesse condizioni su riportate.