Contrasto al lavoro irregolare, al via la task force presso l’INL

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha costituito la task force denominata “Lavoro sommerso” presso l’INL con compiti di vigilanza di contrasto al lavoro irregolare e per finalità statistiche (D.M. 28 marzo 2024, n. 50).

In data 26 aprile 2024 è stato pubblicato, nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il decreto in oggetto con cui si costituisce presso l’Ispettorato nazionale del lavoro la task force istituzionale “Lavoro sommerso” che opera in continuità con le attività già previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 e realizzate dal Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso.

L’obiettivo è quello di ridurre l’incidenza del lavoro sommerso i almeno 2 punti percentuali a seconda dei settori interessati, in conformità alla Missione 5, componente 1, Riforma 1.2, del PNRR.

 

La task force, in linea con le attività già realizzate, dovrà continuare ad assicurare l’attuazione delle linee di azione elaborate a livello nazionale, nonché l’ulteriore pianificazione strategica e operativa dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso prevista dal Piano nazionale, allo scopo di garantire un’azione coordinata ed efficace di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, secondo le specificità dei diversi settori economici e dei contesti territoriali, anche in relazione alla fruizione dell’Assegno di inclusione.

 

Inoltre, l’articolo 3 del decreto ministeriale, individua un altro compito della task force, ovvero quello di contribuire alla pianificazione di un’efficace attività di vigilanza finalizzata alla conduzione di ispezioni per finalità statistiche, sulla base di un campione di imprese selezionato.

 

A tal fine, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni competenti in materia di ricerca e statistica, essa:

 

definisce criteri e modalità di campionamento e dimensionamento delle imprese da ispezionare, sulla base dei dati disponibili e della loro variabilità settoriale e territoriale;

verifica periodicamente eventuali criticità nella conduzione delle ispezioni per fini statistici e predispone i necessari aggiustamenti;

analizza i dati derivanti dalle ispezioni per esclusiva attività di vigilanza e integra le informazioni disponibili, anche nell’ottica di migliorare la rappresentatività del campione statistico.

 

L’attuazione delle attività programmate dalla task force è assicurata da tavoli operativi interregionali che saranno costituiti con successivo provvedimento del Capo dell’INL e che si riuniscono con cadenza almeno trimestrale.

 

Potrà eventualmente essere costituito anche un tavolo operativo di coordinamento nazionale composto dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

 

Il Presidente della task force trasmette annualmente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull’attività svolta, con l’illustrazione delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha costituito la task force denominata "Lavoro sommerso" presso l'INL con compiti di vigilanza di contrasto al lavoro irregolare e per finalità statistiche (D.M. 28 marzo 2024, n. 50).

In data 26 aprile 2024 è stato pubblicato, nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il decreto in oggetto con cui si costituisce presso l’Ispettorato nazionale del lavoro la task force istituzionale “Lavoro sommerso” che opera in continuità con le attività già previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 e realizzate dal Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso.

L'obiettivo è quello di ridurre l'incidenza del lavoro sommerso i almeno 2 punti percentuali a seconda dei settori interessati, in conformità alla Missione 5, componente 1, Riforma 1.2, del PNRR.

 

La task force, in linea con le attività già realizzate, dovrà continuare ad assicurare l’attuazione delle linee di azione elaborate a livello nazionale, nonché l’ulteriore pianificazione strategica e operativa dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso prevista dal Piano nazionale, allo scopo di garantire un'azione coordinata ed efficace di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, secondo le specificità dei diversi settori economici e dei contesti territoriali, anche in relazione alla fruizione dell’Assegno di inclusione.

 

Inoltre, l'articolo 3 del decreto ministeriale, individua un altro compito della task force, ovvero quello di contribuire alla pianificazione di un'efficace attività di vigilanza finalizzata alla conduzione di ispezioni per finalità statistiche, sulla base di un campione di imprese selezionato.

 

A tal fine, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni competenti in materia di ricerca e statistica, essa:

 

- definisce criteri e modalità di campionamento e dimensionamento delle imprese da ispezionare, sulla base dei dati disponibili e della loro variabilità settoriale e territoriale;

- verifica periodicamente eventuali criticità nella conduzione delle ispezioni per fini statistici e predispone i necessari aggiustamenti;

- analizza i dati derivanti dalle ispezioni per esclusiva attività di vigilanza e integra le informazioni disponibili, anche nell’ottica di migliorare la rappresentatività del campione statistico.

 

L’attuazione delle attività programmate dalla task force è assicurata da tavoli operativi interregionali che saranno costituiti con successivo provvedimento del Capo dell’INL e che si riuniscono con cadenza almeno trimestrale.

 

Potrà eventualmente essere costituito anche un tavolo operativo di coordinamento nazionale composto dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

 

Il Presidente della task force trasmette annualmente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull’attività svolta, con l'illustrazione delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti.

 

Precompilata 2024: le novità di quest’anno

Dal 30 aprile 2024 saranno messi a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate, in modalità consultazione, i modelli di precompilata già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli enti esterni. Già disponibili online, intanto, le istruzioni per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Agenzia delle entrate, comunicato 29 aprile 2024 e provvedimento n. 210954/2024).

Sono circa 1 miliardo e 300 milioni i dati ricevuti dal Fisco e pre-caricati nelle dichiarazioni 2024. Dopo aver accettato o modificato tali dati, operazioni che si potranno compiere dal 20 maggio 2024, sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello.

 

Arriva il 730 semplificato

Al contribuente con i requisiti per presentare il 730 sarà possibile scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. Nel primo caso, si potrà visualizzare i dati all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”.

Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate e successivamente validate (dal 20 maggio), saranno riportate in automatico all’interno del modello.

 

Rimborsi e pagamenti

Da quest’anno chi presenta il modello 730 prima di inviare la dichiarazione potrà selezionare la voce “nessun sostituto” per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli.

L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online. In alternativa, sarà possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

 

Precompilata anche per titolari di partita IVA

Da quest’anno anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari. Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno 2024, al concordato preventivo.

 

Istruzioni per la visualizzazione

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere all’area riservata con Spid, Cie o Cns. Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio, sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia. In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. 

 

Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024. La scadenza, invece, per chi presenta il modello Redditi è fissata al 15 ottobre 2024

Dal 30 aprile 2024 saranno messi a disposizione sul sito dell'Agenzia delle entrate, in modalità consultazione, i modelli di precompilata già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli enti esterni. Già disponibili online, intanto, le istruzioni per l'accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Agenzia delle entrate, comunicato 29 aprile 2024 e provvedimento n. 210954/2024).

Sono circa 1 miliardo e 300 milioni i dati ricevuti dal Fisco e pre-caricati nelle dichiarazioni 2024. Dopo aver accettato o modificato tali dati, operazioni che si potranno compiere dal 20 maggio 2024, sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello.

 

Arriva il 730 semplificato

Al contribuente con i requisiti per presentare il 730 sarà possibile scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. Nel primo caso, si potrà visualizzare i dati all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”.

Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate e successivamente validate (dal 20 maggio), saranno riportate in automatico all’interno del modello.

 

Rimborsi e pagamenti

Da quest’anno chi presenta il modello 730 prima di inviare la dichiarazione potrà selezionare la voce “nessun sostituto” per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli.

L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online. In alternativa, sarà possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

 

Precompilata anche per titolari di partita IVA

Da quest’anno anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari. Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno 2024, al concordato preventivo.

 

Istruzioni per la visualizzazione

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere all'area riservata con Spid, Cie o Cns. Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio, sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia. In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. 

 

Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024. La scadenza, invece, per chi presenta il modello Redditi è fissata al 15 ottobre 2024

CCNL Trasporto aereo: apertura del tavolo negoziale

Parallelamente al tavolo di trattativa per la parte generale, è stata richiesta l’apertura degli altri tavoli negoziali finalizzati al rinnovo delle singole parti specifiche del CCNL 

Il 22 aprile 2024 si è aperto il tavolo negoziale relativo al rinnovo della Parte Generale del contratto collettivo nazionale di lavoro del Trasporto Aereo, scaduta il 31 Dicembre 2022. Oltre alle Organizzazioni Sindacali firmatarie, erano presenti all’incontro le associazioni datoriali ed i rappresentanti di alcune fra le maggiori aziende aderenti alle stesse. 
Il rinnovo del contratto, come affermano le OO.SS., avviene in un momento di grande fermento per il settore, caratterizzato da una crescita esponenziale dei passeggeri che ha raggiunto livelli senza precedenti. In questo contesto quindi, l’obiettivo primario del rinnovo contrattuale è quello di disciplinare il settore, evitando asimmetrie competitive, attraverso l’incremento della produttività delle aziende della filiera, che si realizzi attraverso un innalzamento significativo della qualità dei servizi offerti, attraverso una maggiore inclusività che preveda un allargamento del perimetro di applicazione del CCNL alle imprese ed ai lavoratori che già svolgono servizi accessori e complementari alle attività del trasporto aereo.
Così come ribadito nella piattaforma unitaria di rinnovo, i Sindacati ritengono essenziale restituire attrattività al settore principalmente attraverso una retribuzione allineata al reale potere d’acquisto e un corretto bilanciamento fra tempi di lavoro e vita privata. L’incontro della scorsa settimana, pur essendo a carattere interlocutorio, ha permesso di avviare un proficuo dialogo tra le parti. Il confronto proseguirà con cadenza regolare, con l’obiettivo di arrivare alla stesura e alla firma del rinnovo della parte generale del CCNL nel più breve tempo possibile.
Contemporaneamente al tavolo di trattativa per la parte generale, è stata richiesta l’apertura degli altri tavoli negoziali finalizzati al rinnovo delle singole parti specifiche del CCNL come, ad esempio, i Gestori Aeroportuali, la sezione dei Vettori e quella Fairo che interessa il personale di terra delle Compagnie Aeree straniere.  

Parallelamente al tavolo di trattativa per la parte generale, è stata richiesta l'apertura degli altri tavoli negoziali finalizzati al rinnovo delle singole parti specifiche del CCNL 

Il 22 aprile 2024 si è aperto il tavolo negoziale relativo al rinnovo della Parte Generale del contratto collettivo nazionale di lavoro del Trasporto Aereo, scaduta il 31 Dicembre 2022. Oltre alle Organizzazioni Sindacali firmatarie, erano presenti all’incontro le associazioni datoriali ed i rappresentanti di alcune fra le maggiori aziende aderenti alle stesse. 
Il rinnovo del contratto, come affermano le OO.SS., avviene in un momento di grande fermento per il settore, caratterizzato da una crescita esponenziale dei passeggeri che ha raggiunto livelli senza precedenti. In questo contesto quindi, l’obiettivo primario del rinnovo contrattuale è quello di disciplinare il settore, evitando asimmetrie competitive, attraverso l’incremento della produttività delle aziende della filiera, che si realizzi attraverso un innalzamento significativo della qualità dei servizi offerti, attraverso una maggiore inclusività che preveda un allargamento del perimetro di applicazione del CCNL alle imprese ed ai lavoratori che già svolgono servizi accessori e complementari alle attività del trasporto aereo.
Così come ribadito nella piattaforma unitaria di rinnovo, i Sindacati ritengono essenziale restituire attrattività al settore principalmente attraverso una retribuzione allineata al reale potere d’acquisto e un corretto bilanciamento fra tempi di lavoro e vita privata. L’incontro della scorsa settimana, pur essendo a carattere interlocutorio, ha permesso di avviare un proficuo dialogo tra le parti. Il confronto proseguirà con cadenza regolare, con l’obiettivo di arrivare alla stesura e alla firma del rinnovo della parte generale del CCNL nel più breve tempo possibile.
Contemporaneamente al tavolo di trattativa per la parte generale, è stata richiesta l'apertura degli altri tavoli negoziali finalizzati al rinnovo delle singole parti specifiche del CCNL come, ad esempio, i Gestori Aeroportuali, la sezione dei Vettori e quella Fairo che interessa il personale di terra delle Compagnie Aeree straniere.  

CCNL Forze armate: al via il negoziato per il rinnovo

A circa tre anni dalla scadenza, riprese le procedure negoziali

Nella giornata del 24 aprile scorso, le Parti sociali si sono riunite per la definizione degli accordi sindacali, in vista del rinnovo del CCNL per il triennio 2022-2024, che interessa gli oltre 400mila lavoratori delle forze armate e dei Corpi di Polizia, sia ad ordinamento civile che militare.
Come diffuso dalle rappresentanze Silp – Cgil, Fp – Cgil, Silf e Siam,  negli interventi di presentazione si è affermata la necessità di instaurare un confronto sui bisogni e aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici, partendo dagli adeguamenti retributivi, data l’impennata inflazionistica registratasi nei due anni d’inizio vigenza del contratto. 
Invero, sono state ritenute insufficienti le 17mila unità assunte e lo stanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali, in considerazione del fatto che, per il 2024, le risorse a bilancio danno un incremento medio pari al 5,8% a fronte sia di un incremento del costo della vita pari al 16%, sia della perdita di personale di oltre 30mila unità nel triennio.
Pertanto, secondo le rappresentanze sindacali, difficilmente si arriverà ad una conclusione delle trattative in tempi brevi.

A circa tre anni dalla scadenza, riprese le procedure negoziali

Nella giornata del 24 aprile scorso, le Parti sociali si sono riunite per la definizione degli accordi sindacali, in vista del rinnovo del CCNL per il triennio 2022-2024, che interessa gli oltre 400mila lavoratori delle forze armate e dei Corpi di Polizia, sia ad ordinamento civile che militare.
Come diffuso dalle rappresentanze Silp - Cgil, Fp - Cgil, Silf e Siam,  negli interventi di presentazione si è affermata la necessità di instaurare un confronto sui bisogni e aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici, partendo dagli adeguamenti retributivi, data l'impennata inflazionistica registratasi nei due anni d'inizio vigenza del contratto. 
Invero, sono state ritenute insufficienti le 17mila unità assunte e lo stanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali, in considerazione del fatto che, per il 2024, le risorse a bilancio danno un incremento medio pari al 5,8% a fronte sia di un incremento del costo della vita pari al 16%, sia della perdita di personale di oltre 30mila unità nel triennio.
Pertanto, secondo le rappresentanze sindacali, difficilmente si arriverà ad una conclusione delle trattative in tempi brevi.

CIRL Edilizia Artigianato Lazio: siglato il verbale per la determinazione dell’EVR 2024

Definito l’EVR nella misura del 4% per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024

In data 8 aprile Cna Costruzioni Lazio, Casartigiani Lazio, Claai Lazio e Fillea-Cgil Lazio, Filca-Cisl Lazio, Feneal-Uil Lazio hanno sottoscritto il verbale per la verifica e determinazione dell’EVR.
Hanno, pertanto, provveduto alla verifica degli indicatori 2023/2022/2021 sul triennio 2022/2021/2020:
– numero dei lavoratori iscritti in Edilcassa presso la regione Lazio;
– monte salari denunciati in Edilcassa presso la regione Lazio;
– ore denunciate in Edilcassa presso la regione Lazio;
– DURC rilasciati da Edilcassa presso la regione Lazio.
All’esito della verifica effettuata a livello territoriale sono risultati positivi tre indicatori su quattro (per quanto riguarda il DURC, le Parti hanno constatato che a seguito dell’introduzione del DURC ONLINE non è più possibile avere dati statistici).
Pertanto, le Parti hanno stabilito la misura del 4% dei minimi paga in vigore alla sottoscrizione del CIRL per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, riproporzionato per i lavoratori part-time.
Di seguito gli importi.

Livello Quota annuale EVR OPERAI EVR paga oraria OPERAI importo mensile  IMPIEGATI importo mensile 
1 394,44 euro 0,19 euro 32,87 euro 32,87 euro
2 456,72 euro 0,22 euro 38,06 euro 38,06 euro
3 519 euro 0,25 euro 43,25 euro 43,25 euro
4 560,52 euro 0,27 euro 46,71 euro 46,71 euro
5 602,04 euro 0,29 euro 50,17 euro 50,17 euro
6 726,60 euro     60,55 euro
7 830,40 euro     69,20 euro
8 830,40 euro     69,20 euro

 

Definito l'EVR nella misura del 4% per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024

In data 8 aprile Cna Costruzioni Lazio, Casartigiani Lazio, Claai Lazio e Fillea-Cgil Lazio, Filca-Cisl Lazio, Feneal-Uil Lazio hanno sottoscritto il verbale per la verifica e determinazione dell'EVR.
Hanno, pertanto, provveduto alla verifica degli indicatori 2023/2022/2021 sul triennio 2022/2021/2020:
- numero dei lavoratori iscritti in Edilcassa presso la regione Lazio;
- monte salari denunciati in Edilcassa presso la regione Lazio;
- ore denunciate in Edilcassa presso la regione Lazio;
- DURC rilasciati da Edilcassa presso la regione Lazio.
All'esito della verifica effettuata a livello territoriale sono risultati positivi tre indicatori su quattro (per quanto riguarda il DURC, le Parti hanno constatato che a seguito dell'introduzione del DURC ONLINE non è più possibile avere dati statistici).
Pertanto, le Parti hanno stabilito la misura del 4% dei minimi paga in vigore alla sottoscrizione del CIRL per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, riproporzionato per i lavoratori part-time.
Di seguito gli importi.

Livello Quota annuale EVR OPERAI EVR paga oraria OPERAI importo mensile  IMPIEGATI importo mensile 
1 394,44 euro 0,19 euro 32,87 euro 32,87 euro
2 456,72 euro 0,22 euro 38,06 euro 38,06 euro
3 519 euro 0,25 euro 43,25 euro 43,25 euro
4 560,52 euro 0,27 euro 46,71 euro 46,71 euro
5 602,04 euro 0,29 euro 50,17 euro 50,17 euro
6 726,60 euro     60,55 euro
7 830,40 euro     69,20 euro
8 830,40 euro     69,20 euro

 

Formazione per la sicurezza sul lavoro: indicazioni sul numero massimo dei partecipanti

Presentato un interpello sugli studenti equiparabili ai lavoratori che possono partecipare ai corsi (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 26 aprile 2024, n. 2).

L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha avanzato istanza di interpello in materia di modalità della formazione del personale (articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008). In particolare, l’ateneo ha chiesto il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul fatto se sia da ritenersi conforme all’Accordo della Conferenza Stato Regioni (ACSR) del 21 dicembre 2011, relativamente alle modalità della formazione del personale, un accordo “aziendale” che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell’ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti a ogni corso di formazione non superiore a 100 unità, anziché a 35 di cui al punto 2 dell’Accordo.

I riferimenti normativi e di prassi

Nella sua risposta la Commissione ha preso in considerazione, tra gli altri, il citato Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, Allegato A, al punto 2, rubricato “Organizzazione della formazione”. Infatti, l’ACSR nel punto in questione dispone che: “Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

Inoltre, la Commissione ha ricordato l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008) e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e il punto 12 di questo testo, rubricato “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, e in particolare il “12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che stabilisce: “In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

Tenuto conto di queste premesse, la Commissione ministeriale pur non considerando sufficienti gli elementi forniti con particolare riferimento alle modalità di erogazione della formazione e alla categoria del rischio, ha ritenuto che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti a ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal citato punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo
stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

 

Presentato un interpello sugli studenti equiparabili ai lavoratori che possono partecipare ai corsi (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 26 aprile 2024, n. 2).

L'Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha avanzato istanza di interpello in materia di modalità della formazione del personale (articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008). In particolare, l'ateneo ha chiesto il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul fatto se sia da ritenersi conforme all’Accordo della Conferenza Stato Regioni (ACSR) del 21 dicembre 2011, relativamente alle modalità della formazione del personale, un accordo "aziendale" che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell'ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti a ogni corso di formazione non superiore a 100 unità, anziché a 35 di cui al punto 2 dell'Accordo.

I riferimenti normativi e di prassi

Nella sua risposta la Commissione ha preso in considerazione, tra gli altri, il citato Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, Allegato A, al punto 2, rubricato “Organizzazione della formazione”. Infatti, l'ACSR nel punto in questione dispone che: "Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità".

Inoltre, la Commissione ha ricordato l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008) e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e il punto 12 di questo testo, rubricato “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, e in particolare il “12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che stabilisce: "In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

Tenuto conto di queste premesse, la Commissione ministeriale pur non considerando sufficienti gli elementi forniti con particolare riferimento alle modalità di erogazione della formazione e alla categoria del rischio, ha ritenuto che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti a ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal citato punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo
stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

 

Decreto MIMIT per compensare i crediti d’imposta per investimenti transizione 4.0

È stato emanato il decreto direttoriale del MIMIT riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 25 aprile 2024).

Il nuovo decreto del MIMIT definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire.

 

Il provvedimento si è reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 12 aprile 2024, n. 19/E.

 

Nello specifico sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l’applicazione dei crediti di imposta riguardanti:

  • gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;

  • gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Dal 29 aprile 2024 sarà, dunque, possibile trasmettere tali modelli di comunicazione, che saranno resi disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE), per compensare i crediti d’imposta.

È stato emanato il decreto direttoriale del MIMIT riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 25 aprile 2024).

Il nuovo decreto del MIMIT definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire.

 

Il provvedimento si è reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 12 aprile 2024, n. 19/E.

 

Nello specifico sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti di imposta riguardanti:

  • gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;

  • gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Dal 29 aprile 2024 sarà, dunque, possibile trasmettere tali modelli di comunicazione, che saranno resi disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE), per compensare i crediti d’imposta.

Piattaforme digitali, la nuova direttiva europea a tutela dei lavoratori

Il Parlamento europeo adotta la nuova direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali, disciplinando anche, per la prima volta, l’uso degli algoritmi sul posto di lavoro (Parlamento europeo, comunicato 25 aprile 2024).   

Le piattaforme di lavoro digitali sono presenti in una varietà di settori economici, sia “in loco”, come per i conducenti di viaggi e le consegne di cibo, sia online con servizi come la codifica dei dati e la traduzione.

 

I dati forniti dall’Europa rilevano che il settore dà lavoro a oltre 28 milioni di persone, cifra che dovrebbe raggiungere i 43 milioni entro il 2025.

Mentre la maggior parte dei lavoratori delle piattaforme digitali è formalmente autonoma, circa 5,5 milioni di persone potrebbero essere erroneamente classificate come lavoratori autonomi.

 

La nuova direttiva adottata dal Parlamento europeo, infatti, ha tra i suoi obiettivi quello di garantire che i lavoratori delle piattaforme digitali dispongano di una classificazione corretta della loro posizione lavorativa e di correggere il lavoro autonomo fittizio

 

Viene introdotta, a tal proposito, una presunzione di rapporto di lavoro subordinato (rispetto al lavoro autonomo) quando sono presenti fatti che indicano il controllo e la direzione, conformemente al diritto nazionale e ai contratti collettivi, e tenendo conto della giurisprudenza dell’UE: l’onere della prova contraria spetterà alla piattaforma, che dovrà dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro.

 

Per la prima volta in assoluto la direttiva contiene la disciplina della gestione algoritmica della prestazione lavorativa, ovvero le nuove norme garantiscono che una persona che esegue un lavoro su piattaforma non possa essere allontanata o licenziata sulla base di una decisione presa da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato. Le piattaforme digitali dovranno invece garantire il controllo umano su decisioni importanti che incidono direttamente sulle persone che svolgono un lavoro tramite tale sistema.

 

Sul fronte della protezione dei dati personali e della trasparenza, alle piattaforme di lavoro digitali sarà vietato elaborare determinati tipi di dati personali, come quelli sullo stato emotivo o psicologico e le convinzioni personali di qualcuno.

 

Il testo dovrà ora essere adottato formalmente anche dal Consiglio. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, gli Stati membri avranno a disposizione 2 anni di tempo per integrare le disposizioni della direttiva nella loro legislazione nazionale.

 

Il Parlamento europeo adotta la nuova direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali, disciplinando anche, per la prima volta, l'uso degli algoritmi sul posto di lavoro (Parlamento europeo, comunicato 25 aprile 2024).   

Le piattaforme di lavoro digitali sono presenti in una varietà di settori economici, sia "in loco", come per i conducenti di viaggi e le consegne di cibo, sia online con servizi come la codifica dei dati e la traduzione.

 

I dati forniti dall'Europa rilevano che il settore dà lavoro a oltre 28 milioni di persone, cifra che dovrebbe raggiungere i 43 milioni entro il 2025.

Mentre la maggior parte dei lavoratori delle piattaforme digitali è formalmente autonoma, circa 5,5 milioni di persone potrebbero essere erroneamente classificate come lavoratori autonomi.

 

La nuova direttiva adottata dal Parlamento europeo, infatti, ha tra i suoi obiettivi quello di garantire che i lavoratori delle piattaforme digitali dispongano di una classificazione corretta della loro posizione lavorativa e di correggere il lavoro autonomo fittizio

 

Viene introdotta, a tal proposito, una presunzione di rapporto di lavoro subordinato (rispetto al lavoro autonomo) quando sono presenti fatti che indicano il controllo e la direzione, conformemente al diritto nazionale e ai contratti collettivi, e tenendo conto della giurisprudenza dell'UE: l’onere della prova contraria spetterà alla piattaforma, che dovrà dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro.

 

Per la prima volta in assoluto la direttiva contiene la disciplina della gestione algoritmica della prestazione lavorativa, ovvero le nuove norme garantiscono che una persona che esegue un lavoro su piattaforma non possa essere allontanata o licenziata sulla base di una decisione presa da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato. Le piattaforme digitali dovranno invece garantire il controllo umano su decisioni importanti che incidono direttamente sulle persone che svolgono un lavoro tramite tale sistema.

 

Sul fronte della protezione dei dati personali e della trasparenza, alle piattaforme di lavoro digitali sarà vietato elaborare determinati tipi di dati personali, come quelli sullo stato emotivo o psicologico e le convinzioni personali di qualcuno.

 

Il testo dovrà ora essere adottato formalmente anche dal Consiglio. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, gli Stati membri avranno a disposizione 2 anni di tempo per integrare le disposizioni della direttiva nella loro legislazione nazionale.

 

CCNL Commercio DMO – Federdistribuzione: raggiunta l’intesa sul rinnovo del contratto

Previsto un aumento salariale di 240,00 euro al quarto livello, da riparametrare per gli altri livelli, ed una “Una Tantum” di 350,00 euro

E’ stata raggiunta nei giorni scorsi l’intesa di rinnovo del contratto nazionale di lavoro applicato ad oltre 220 mila lavoratrici e lavoratori della Distribuzione Moderna Organizzata. L’ipotesi di accordo siglata da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, insieme a Federdistribuzione sarà sottoposta, nei prossimi giorni, al vaglio delle lavoratrici e dei lavoratori. 
Dal punto di vista normativo, i temi sui quali le Parti Sociali hanno pattuito soluzioni sono l’assorbibilità degli aumenti, la commissione permanente per le pari opportunità, i congedi per donne vittime di violenza di genere, le causali di assunzione con contratto a tempo determinato, l’assistenza sanitaria integrativa, il congedo parentale. In ragione dei nuovi profili professionali di settore sono stati definiti aggiornamenti alla classificazione del personale.
Dal punto di vista economico, l’intesa prevede un aumento contrattuale a regime di 240,00 euro al quarto livello, da riparametrare per gli altri livelli. La prima tranche di 70,00 euro sarà retroattiva da aprile e si aggiunge ai 30,00 euro già precedentemente concordati. A copertura del periodo di carenza contrattuale è prevista altresì la corresponsione di una “una tantum” di 350,00 euro, suddivisa in due tranche di uguale importo a luglio 2024 e luglio 2025. Previsto anche l’incremento dell’indennità annua della clausola elastica del part-time, che passa da 120,00 euro annui a 155,00. 

Previsto un aumento salariale di 240,00 euro al quarto livello, da riparametrare per gli altri livelli, ed una "Una Tantum" di 350,00 euro

E' stata raggiunta nei giorni scorsi l’intesa di rinnovo del contratto nazionale di lavoro applicato ad oltre 220 mila lavoratrici e lavoratori della Distribuzione Moderna Organizzata. L'ipotesi di accordo siglata da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, insieme a Federdistribuzione sarà sottoposta, nei prossimi giorni, al vaglio delle lavoratrici e dei lavoratori. 
Dal punto di vista normativo, i temi sui quali le Parti Sociali hanno pattuito soluzioni sono l'assorbibilità degli aumenti, la commissione permanente per le pari opportunità, i congedi per donne vittime di violenza di genere, le causali di assunzione con contratto a tempo determinato, l'assistenza sanitaria integrativa, il congedo parentale. In ragione dei nuovi profili professionali di settore sono stati definiti aggiornamenti alla classificazione del personale.
Dal punto di vista economico, l’intesa prevede un aumento contrattuale a regime di 240,00 euro al quarto livello, da riparametrare per gli altri livelli. La prima tranche di 70,00 euro sarà retroattiva da aprile e si aggiunge ai 30,00 euro già precedentemente concordati. A copertura del periodo di carenza contrattuale è prevista altresì la corresponsione di una "una tantum" di 350,00 euro, suddivisa in due tranche di uguale importo a luglio 2024 e luglio 2025. Previsto anche l’incremento dell’indennità annua della clausola elastica del part-time, che passa da 120,00 euro annui a 155,00. 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Anffas: siglata la pre-intesa

Previsti aumenti economici e modifiche sul piano normativo

Con l’accordo sottoscritto il 23 aprile 2024 da Consorzio la Rosa Blu e Fp – Cgil, Cisl – Fp, Uil – Fpl, vigente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, sono stati stabiliti degli aumenti economici pari al 10,5%, prevedendo sul livello C2 un aumento di 155,00 euro (da riparametrare sulle altre posizioni economiche) per l’operatore socio-sanitario. Tale importo viene erogato in tre parti:
– 65,00 euro nel mese di aprile 2024;
– 35,00 euro nel mese di dicembre 2024;
– 55,00 euro nel mese di novembre 2025.
Inoltre, son state definite delle modifiche dal punto di vista normativo, prevedendo un istituto di salvaguardia del personale nei cambi di gestione, garantendo una tutela anche per gli impiegati a tempo determinato. Invero, sono state introdotte delle causali specifiche sui contratti a tempo determinato.
In ordine ai diritti e tutele, invece, viene migliorato l’istituto della reperibilità con il vincolo di permanenza in struttura, stabilendo una stringente perimetrazione della fascia oraria (considerato come orario di lavoro retribuito quello compiuto dalle 22 alle 24 e dalle 7 alle 9) e aumentando a 35,00 euro l’indennità.
Infine, è stata costituita una commissione volta all’aggiornamento del sistema di classificazione,  all’istituzione di Ordini Professionali e alla valutazione di uno specifico accordo per la rivisitazione del trattamento economico dell’istituto della malattia. 
Per la sottoscrizione definitiva, si deve attendere il parere delle lavoratrici e dei lavoratori nelle assemblee di consultazioni che di devono tenere entro il 17 maggio 2024.

Previsti aumenti economici e modifiche sul piano normativo

Con l'accordo sottoscritto il 23 aprile 2024 da Consorzio la Rosa Blu e Fp - Cgil, Cisl - Fp, Uil - Fpl, vigente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, sono stati stabiliti degli aumenti economici pari al 10,5%, prevedendo sul livello C2 un aumento di 155,00 euro (da riparametrare sulle altre posizioni economiche) per l'operatore socio-sanitario. Tale importo viene erogato in tre parti:
- 65,00 euro nel mese di aprile 2024;
- 35,00 euro nel mese di dicembre 2024;
- 55,00 euro nel mese di novembre 2025.
Inoltre, son state definite delle modifiche dal punto di vista normativo, prevedendo un istituto di salvaguardia del personale nei cambi di gestione, garantendo una tutela anche per gli impiegati a tempo determinato. Invero, sono state introdotte delle causali specifiche sui contratti a tempo determinato.
In ordine ai diritti e tutele, invece, viene migliorato l'istituto della reperibilità con il vincolo di permanenza in struttura, stabilendo una stringente perimetrazione della fascia oraria (considerato come orario di lavoro retribuito quello compiuto dalle 22 alle 24 e dalle 7 alle 9) e aumentando a 35,00 euro l'indennità.
Infine, è stata costituita una commissione volta all'aggiornamento del sistema di classificazione,  all'istituzione di Ordini Professionali e alla valutazione di uno specifico accordo per la rivisitazione del trattamento economico dell'istituto della malattia. 
Per la sottoscrizione definitiva, si deve attendere il parere delle lavoratrici e dei lavoratori nelle assemblee di consultazioni che di devono tenere entro il 17 maggio 2024.