Visite mediche di controllo, la nuova funzionalità per visualizzarne gli esiti

Attraverso la nuova funzionalità inserita all’interno dello “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”, il lavoratore ha la possibilità di visualizzazione l’elenco degli accertamenti domiciliari e ambulatoriali a lui riferiti con i relativi esiti (INPS, messaggio 30 giugno 2023, n. 2442).

L’INPS rende noto di aver rilasciato una nuova funzionalità all’interno del servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” per permettere al lavoratore di visualizzare la griglia contenente l’elenco delle visite e degli accessi, ordinati per data decrescente, e di consultare i relativi esiti.

 

La funzionalità in questione, dunque, arricchisce lo Sportello che, come noto, è stato realizzato, nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del PNNR affidati all’Istituto, per ottimizzare il flusso delle visite mediche di controllo.

 

I cittadini possono accedere alla funzione “Visualizza visite” dal sito istituzionale, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE, seguendo il percorso “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” > “Utilizza il servizio”.

 

Per ciascuna visita e accesso è riportato il numero identificativo, la data, l’ora di effettuazione e il tipo di accertamento effettuato (domiciliare/ambulatoriale).

 

Selezionando l’icona di visualizzazione di ogni singola visita, viene mostrata la finestra con le informazioni di dettaglio relative all’accertamento medico, tra le quali l’indirizzo comunicato per la reperibilità, elementi o informazioni aggiuntive, se presenti, utili per reperire il lavoratore, nonché l’esito della visita con le eventuali motivazioni.

 

E’ anche consentita la possibilità di visualizzare, scaricare e stampare il verbale di visita, di accesso o di giustificabilità selezionando uno dei tre pulsanti presenti in funzione del tipo di visita effettuata e del corrispondente esito.

 

All’interno del citato servizio è altresì presente la funzione denominata “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”, attraverso la quale i lavoratori possono comunicare l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità per eventi di malattia in corso di prognosi.

 

Infatti, è onere del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità comunicato all’Istituto, mediante il certificato di malattia, sia corretto e completo in tutte le sue parti.

 

In merito a tale altra funzionalità, nel messaggio in commento l’INPS comunica che sono state apportate implementazioni procedurali nel caso in cui, per indisponibilità del servizio telematico, l’utente ricorra alla comunicazione del nuovo indirizzo tramite Contact center.

 

Tuttavia, non potendo l’operatore del Contact center inserire nuovi contatti per conto del cittadino, viene precisato che tale modalità è consentita a condizione che il recapito del telefono mobile e/o l’indirizzo di posta elettronica del lavoratore, precedentemente registrati nell’Archivio Unico dei Contatti Telematici, risultino aggiornati.

 

Si può comunicare un “contatto di scopo”, valido solo per la specifica comunicazione, nell’eventualità in cui non fosse presente alcun contatto nel citato Archivio.

 

Infine, l’Istituto ribadisce che, solo in caso di indisponibilità all’uso del servizio, è consentita la comunicazione mediante la casella istituzionale dell’Ufficio Medico Legale della Struttura territorialmente competente. 

Attraverso la nuova funzionalità inserita all'interno dello “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”, il lavoratore ha la possibilità di visualizzazione l’elenco degli accertamenti domiciliari e ambulatoriali a lui riferiti con i relativi esiti (INPS, messaggio 30 giugno 2023, n. 2442).

L'INPS rende noto di aver rilasciato una nuova funzionalità all’interno del servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” per permettere al lavoratore di visualizzare la griglia contenente l’elenco delle visite e degli accessi, ordinati per data decrescente, e di consultare i relativi esiti.

 

La funzionalità in questione, dunque, arricchisce lo Sportello che, come noto, è stato realizzato, nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del PNNR affidati all’Istituto, per ottimizzare il flusso delle visite mediche di controllo.

 

I cittadini possono accedere alla funzione "Visualizza visite" dal sito istituzionale, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE, seguendo il percorso “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” > “Utilizza il servizio”.

 

Per ciascuna visita e accesso è riportato il numero identificativo, la data, l’ora di effettuazione e il tipo di accertamento effettuato (domiciliare/ambulatoriale).

 

Selezionando l’icona di visualizzazione di ogni singola visita, viene mostrata la finestra con le informazioni di dettaglio relative all’accertamento medico, tra le quali l’indirizzo comunicato per la reperibilità, elementi o informazioni aggiuntive, se presenti, utili per reperire il lavoratore, nonché l’esito della visita con le eventuali motivazioni.

 

E' anche consentita la possibilità di visualizzare, scaricare e stampare il verbale di visita, di accesso o di giustificabilità selezionando uno dei tre pulsanti presenti in funzione del tipo di visita effettuata e del corrispondente esito.

 

All’interno del citato servizio è altresì presente la funzione denominata “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”, attraverso la quale i lavoratori possono comunicare l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità per eventi di malattia in corso di prognosi.

 

Infatti, è onere del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità comunicato all’Istituto, mediante il certificato di malattia, sia corretto e completo in tutte le sue parti.

 

In merito a tale altra funzionalità, nel messaggio in commento l'INPS comunica che sono state apportate implementazioni procedurali nel caso in cui, per indisponibilità del servizio telematico, l’utente ricorra alla comunicazione del nuovo indirizzo tramite Contact center.

 

Tuttavia, non potendo l’operatore del Contact center inserire nuovi contatti per conto del cittadino, viene precisato che tale modalità è consentita a condizione che il recapito del telefono mobile e/o l’indirizzo di posta elettronica del lavoratore, precedentemente registrati nell’Archivio Unico dei Contatti Telematici, risultino aggiornati.

 

Si può comunicare un "contatto di scopo", valido solo per la specifica comunicazione, nell’eventualità in cui non fosse presente alcun contatto nel citato Archivio.

 

Infine, l'Istituto ribadisce che, solo in caso di indisponibilità all’uso del servizio, è consentita la comunicazione mediante la casella istituzionale dell’Ufficio Medico Legale della Struttura territorialmente competente. 

Imposta di bollo contratti di appalto: istruzioni e codici tributo per il versamento

L’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni per il versamento dell’imposta di bollo che l’appaltatore deve assolvere al momento della stipula del contratto, utilizzando, attraverso il modello F24Elide, i nuovi codici tributo istituiti (Agenzia delle entrate, provvedimento 28 giugno 2023, n. 240013 e risoluzione 28 giugno 2023, n. 37/E).

In attuazione dell’articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’articolo 3 dell’allegato I.4 allo stesso decreto, l’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità per effettuare il versamento online dell’imposta di bollo sui contratti di appalto stipulati a partire dal 1° luglio 2023, in linea con gli obiettivi di piena digitalizzazione del procurement e di riduzione degli oneri gestionali e di conservazione documentale e con lo sviluppo di nuove soluzioni di integrazione e semplificazione degli adempimenti per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, connessi al pagamento delle imposte.

 

Dunque, per assolvere tale imposta sui contratti pubblici, così come rideterminata nel valore, in funzione delle fasce di importo del contratto, dalla tabella A dell’articolo 3 dell’Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023, è previsto l’utilizzo del modello “F24 ELIDE”, che garantisce la possibilità di un’univoca associazione del versamento con il contratto soggetto ad imposta, mediante la valorizzazione del campo elementi identificativi (con l’indicazione del CIG o di altro identificativo univoco).

Nel provvedimento è prevista anche la possibilità che successivamente vengano definite ulteriori modalità di versamento dell’imposta, attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma PagoPA.

 

Tanto premesso,  l’Agenzia delle entrate ha istituito 3 nuovi codici tributo per il versamento da parte dell’appaltatore delle somme dovute ai sensi del citato articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023:

 

– “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

– “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE – articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

– “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI – articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

 

Inoltre, per permettere l’identificazione nel modello “F24 ELIDE” della controparte del contratto, è stato anche istituito il codice identificativo “40” denominato “stazione appaltante”.

 

Viene infine specificato che tali modelli di versamento compilati potranno essere consultabili sia dall’appaltatore che ha effettuato il pagamento, sia dalla stazione appaltante, tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia.

L'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni per il versamento dell’imposta di bollo che l’appaltatore deve assolvere al momento della stipula del contratto, utilizzando, attraverso il modello F24Elide, i nuovi codici tributo istituiti (Agenzia delle entrate, provvedimento 28 giugno 2023, n. 240013 e risoluzione 28 giugno 2023, n. 37/E).

In attuazione dell’articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’articolo 3 dell’allegato I.4 allo stesso decreto, l'Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità per effettuare il versamento online dell’imposta di bollo sui contratti di appalto stipulati a partire dal 1° luglio 2023, in linea con gli obiettivi di piena digitalizzazione del procurement e di riduzione degli oneri gestionali e di conservazione documentale e con lo sviluppo di nuove soluzioni di integrazione e semplificazione degli adempimenti per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, connessi al pagamento delle imposte.

 

Dunque, per assolvere tale imposta sui contratti pubblici, così come rideterminata nel valore, in funzione delle fasce di importo del contratto, dalla tabella A dell’articolo 3 dell'Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023, è previsto l’utilizzo del modello "F24 ELIDE”, che garantisce la possibilità di un’univoca associazione del versamento con il contratto soggetto ad imposta, mediante la valorizzazione del campo elementi identificativi (con l’indicazione del CIG o di altro identificativo univoco).

Nel provvedimento è prevista anche la possibilità che successivamente vengano definite ulteriori modalità di versamento dell’imposta, attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma PagoPA.

 

Tanto premesso,  l'Agenzia delle entrate ha istituito 3 nuovi codici tributo per il versamento da parte dell’appaltatore delle somme dovute ai sensi del citato articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023:

 

- “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

- “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti - SANZIONE - articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

- “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti - INTERESSI - articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

 

Inoltre, per permettere l’identificazione nel modello “F24 ELIDE” della controparte del contratto, è stato anche istituito il codice identificativo “40” denominato “stazione appaltante”.

 

Viene infine specificato che tali modelli di versamento compilati potranno essere consultabili sia dall’appaltatore che ha effettuato il pagamento, sia dalla stazione appaltante, tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito dell'Agenzia.

CCNL Cooperative: siglato accordo per devolvere un’ora di lavoro a favore dell’Emilia Romagna

Per i lavoratori delle Cooperative aderenti ad Agci, Confcooperative e Legacoop la possibilità di devolvere il corrispettivo di un’ora di lavoro a cittadini e imprese dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione 

E’ stato sottoscritto un accordo tra l’Alleanza delle cooperative italiane (composta da Agci, Confcooperative e Legacoop) e i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil al fine di esprimere solidarietà alle popolazioni, ai lavoratori e al sistema produttivo dei territori dell’Emilia-Romagna duramente colpiti dalla recente alluvione.
Attraverso tale intesa, i lavoratori delle cooperative aderenti potranno devolvere il corrispettivo di un’ora di lavoro, a tale cifra verrà versato un ulteriore contributo di valore equivalente da parte dell’impresa.
L’adesione a tale iniziativa è volontaria (il lavoratore dovrà firmare la Comunicazione di adesione al Fondo di solidarietà – Emilia-Romagna) e le somme raccolte verranno confluite in un conto corrente dedicato.
La trattenuta dovrà essere preferibilmente operata sulla busta paga di competenza del mese di giugno, ma se per ragioni particolari questo non fosse possibile o opportuno potrà essere indicato un altro mese di riferimento.
Sarà competenza della Cooperativa organizzare la trattenuta in busta paga e, una volta accantonate le trattenute, aggiungere un contributo ulteriore di importo uguale a quello già raccolto tra i dipendenti. 
La raccolta dei fondi si concluderà entro il mese di dicembre 2023.
Entro il mese di luglio, invece,  sarà svolta dalle parti una valutazione sulle modalità di intervento e verranno utilizzate le disponibilità raccolte per interventi di sostegno alle popolazioni e al sistema produttivo colpiti, nei modi e con le forme che ne garantiscano la certezza della destinazione e la più rapida utilizzazione.

Per i lavoratori delle Cooperative aderenti ad Agci, Confcooperative e Legacoop la possibilità di devolvere il corrispettivo di un'ora di lavoro a cittadini e imprese dell’Emilia-Romagna colpiti dall'alluvione 

E' stato sottoscritto un accordo tra l'Alleanza delle cooperative italiane (composta da Agci, Confcooperative e Legacoop) e i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil al fine di esprimere solidarietà alle popolazioni, ai lavoratori e al sistema produttivo dei territori dell’Emilia-Romagna duramente colpiti dalla recente alluvione.
Attraverso tale intesa, i lavoratori delle cooperative aderenti potranno devolvere il corrispettivo di un’ora di lavoro, a tale cifra verrà versato un ulteriore contributo di valore equivalente da parte dell’impresa.
L'adesione a tale iniziativa è volontaria (il lavoratore dovrà firmare la Comunicazione di adesione al Fondo di solidarietà - Emilia-Romagna) e le somme raccolte verranno confluite in un conto corrente dedicato.
La trattenuta dovrà essere preferibilmente operata sulla busta paga di competenza del mese di giugno, ma se per ragioni particolari questo non fosse possibile o opportuno potrà essere indicato un altro mese di riferimento.
Sarà competenza della Cooperativa organizzare la trattenuta in busta paga e, una volta accantonate le trattenute, aggiungere un contributo ulteriore di importo uguale a quello già raccolto tra i dipendenti. 
La raccolta dei fondi si concluderà entro il mese di dicembre 2023.
Entro il mese di luglio, invece,  sarà svolta dalle parti una valutazione sulle modalità di intervento e verranno utilizzate le disponibilità raccolte per interventi di sostegno alle popolazioni e al sistema produttivo colpiti, nei modi e con le forme che ne garantiscano la certezza della destinazione e la più rapida utilizzazione.

CIPL Agricoltura Operai e Florovivaisti-Perugia: aggiornati i minimi retributivi

Dal mese di giugno novità per i lavoratori del Comparto

In data 23 maggio 2022, è stato rinnovato da parte di Confagricoltura-Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, Coldiretti-Confederazione Nazionale Coldiretti, la Cia – Agricoltori Italiani e la Flai-Cgil, la Fai-Cisl e la Uila-Uil, il CCNL Agricoltura Operai e Florovivaisti, sottoscritto il 19 giugno 2018 e scaduto il 31 dicembre 2021. Il suddetto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.
L’Accordo prevede dal 1° giugno 2023, l’aggiornamento dei minimi stipendiali sia per il Settore Operai che per il Settore Florovivaisti come riportato nelle tabelle sottostanti.
Settore Operai Florovivaisti

  AREA   LIVELLI Operai
a
Tempo
Indeterminato
e
Determinato
  Salario 1 2 3 4 5 6
Salario

Contrattuale

Terzo

Elemento

(30,44 %)

su

(1)

 Totale Importo

T.F.R
(8,63%)

su

(1)

Totale

Lordo

Complessivo

Valore

scatto

di anzianità

dal

01.02.83

(in cifra

fissa)

    O.T.I.  Mensile  1.718,72        1.718,72  12,78
 O.T.D.  Orario  10,17  3,10  13,27  0,88  14,15  
   O.T.I.  Mensile  1.655,72        1.655,72  12,50
 O.T.D.  Orario  9,80  2,98  12,78  0,85  13,63  
     O.T.I.  Mensile  1.604,23        1.604,23  11,93
 O.T.D.  Orario  9,49  2,89  12,38  0,82  13,20  
   O.T.I.  Mensile  1.522,50        1.522,50  11,36
 O.T.D.  Orario  9,01  2,74  11,75  0,78  12,53  
     O.T.I.  Mensile  1.389,30        1.389,30  9,89
 O.T.D.  Orario  8,22  2,50  10,72  0,71  11,43  

Settore Operai Agricoli

  AREA   LIVELLI Operai
a
Tempo
Indeterminato
e
Determinato
  Salario 1 2 3 4 5 6
Salario

Contrattuale

Terzo
Elemento

(30,44%)

su

(1)

Totale Importo

T.F.R
(8,63%)

su

(1)

Totale

Lordo

Complessivo

Valore

scatto

di anzianità

dal

01.07.06

(in cifra

fissa)

     O.T.I.  Mensile  1.771,72        1.771,72  12,78
 O.T.D.  Orario  10,48  3,19  13,67  0,90  14,57  
   O.T.I.  Mensile  1.702,97        1.702,97  12,78
 O.T.D.  Orario  10,08  3,07  13,15  0,87  14,02  
   O.T.I.  Mensile  1.641,38        1.641,38  12,50
 O.T.D.  Orario  9,71  2,96  12,67  0,84  13,51  
     O.T.I.  Mensile  1.588,39        1.588,39  11,93
 O.T.D.  Orario  9,40  2,86  12,26  0,81  13,07  
   O.T.I.  Mensile  1.508,18        1.508,18  11,36
 O.T.D.  Orario  8,92  2,72  11,64  0,77  12,41  
        O.T.I.  Mensile  1.379,27        1.379,27  9,89
 O.T.D.  Orario  8,16  2,48  10,64  0,70  11,34  
   O.T.D.  Orario  6,36  1,94  8,30  0,55  8,85  
   O.T.D.  Orario  5,83  1,77  7,60  0,50  8,10  

 

Dal mese di giugno novità per i lavoratori del Comparto

In data 23 maggio 2022, è stato rinnovato da parte di Confagricoltura-Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, Coldiretti-Confederazione Nazionale Coldiretti, la Cia - Agricoltori Italiani e la Flai-Cgil, la Fai-Cisl e la Uila-Uil, il CCNL Agricoltura Operai e Florovivaisti, sottoscritto il 19 giugno 2018 e scaduto il 31 dicembre 2021. Il suddetto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.
L'Accordo prevede dal 1° giugno 2023, l'aggiornamento dei minimi stipendiali sia per il Settore Operai che per il Settore Florovivaisti come riportato nelle tabelle sottostanti.
Settore Operai Florovivaisti

  AREA   LIVELLI Operai
a
Tempo
Indeterminato
e
Determinato
  Salario 1 2 3 4 5 6
Salario

Contrattuale

Terzo

Elemento

(30,44 %)

su

(1)

 Totale Importo

T.F.R
(8,63%)

su

(1)

Totale

Lordo

Complessivo

Valore

scatto

di anzianità

dal

01.02.83

(in cifra

fissa)

    O.T.I.  Mensile  1.718,72        1.718,72  12,78
 O.T.D.  Orario  10,17  3,10  13,27  0,88  14,15  
   O.T.I.  Mensile  1.655,72        1.655,72  12,50
 O.T.D.  Orario  9,80  2,98  12,78  0,85  13,63  
     O.T.I.  Mensile  1.604,23        1.604,23  11,93
 O.T.D.  Orario  9,49  2,89  12,38  0,82  13,20  
   O.T.I.  Mensile  1.522,50        1.522,50  11,36
 O.T.D.  Orario  9,01  2,74  11,75  0,78  12,53  
     O.T.I.  Mensile  1.389,30        1.389,30  9,89
 O.T.D.  Orario  8,22  2,50  10,72  0,71  11,43  

Settore Operai Agricoli

  AREA   LIVELLI Operai
a
Tempo
Indeterminato
e
Determinato
  Salario 1 2 3 4 5 6
Salario

Contrattuale



Terzo
Elemento

(30,44%)

su

(1)

Totale Importo

T.F.R
(8,63%)

su

(1)

Totale

Lordo

Complessivo

Valore

scatto

di anzianità

dal

01.07.06

(in cifra

fissa)

     O.T.I.  Mensile  1.771,72        1.771,72  12,78
 O.T.D.  Orario  10,48  3,19  13,67  0,90  14,57  
   O.T.I.  Mensile  1.702,97        1.702,97  12,78
 O.T.D.  Orario  10,08  3,07  13,15  0,87  14,02  
   O.T.I.  Mensile  1.641,38        1.641,38  12,50
 O.T.D.  Orario  9,71  2,96  12,67  0,84  13,51  
     O.T.I.  Mensile  1.588,39        1.588,39  11,93
 O.T.D.  Orario  9,40  2,86  12,26  0,81  13,07  
   O.T.I.  Mensile  1.508,18        1.508,18  11,36
 O.T.D.  Orario  8,92  2,72  11,64  0,77  12,41  
        O.T.I.  Mensile  1.379,27        1.379,27  9,89
 O.T.D.  Orario  8,16  2,48  10,64  0,70  11,34  
   O.T.D.  Orario  6,36  1,94  8,30  0,55  8,85  
   O.T.D.  Orario  5,83  1,77  7,60  0,50  8,10  

 

Ebinter Trentino: nuovi sussidi per i lavoratori del settore del commercio

Borse di studio e abbonamento per il trasporto pubblico per i lavoratori delle aziende che applicano il contratto del terziario

L’Ente Bilaterale del Terziario Trentino ha deliberato due nuovi sussidi rivolti alle lavoratrici ed ai lavoratori delle aziende che applicano il contratto nazionale del terziario (commercio), associate all’E.B.Ter.
I nuovi sussidi, nel limite delle competenze e delle risorse limitate di E.B.Ter., saranno di due tipi:
– sussidi per borse di studio;
– sussidio abbonamento trasposto pubblico.
I nuovi interventi dell’Ente Bilaterale si aggiungono a quelli già in vigore. 

Borse di studio
Il primo sussidio decorre dall’anno scolastico e accademico 2022/2023 ed è rivolto agli studenti e studentesse diplomati/e o laureati/e (max 1 anno fuori corso per la triennale e due anni per la magistrale o a ciclo unico – non ci sono limiti di fuori corso per gli studenti e studentesse lavoratori/trici).
Ai lavoratori/lavoratrici delle imprese in regola da almeno 3 mesi con il versamento delle quote contributive che abbiano conseguito un diploma di maturità (a partire dall’anno scolastico 2022/2023) o un diploma di laurea triennale/magistrale o a ciclo unico (a partire dall’anno accademico 2022/2023), verrà erogata una borsa di studio proporzionale al merito. Il sussidio può essere richiesto anche per i figli/e del lavoratore/trice. 

Diploma maturità voto da 90/100 a 95/100  € 150,00
voto 96/100 a 99/100 € 200,00
voto 100/100  € 300,00
voto 100/100 e lode  € 400,00
Diploma laurea triennale             voto da 100/110 a 105/110  € 250,00
voto da 106/110 a 110/110  € 400,00
voto 110/110 e lode  € 600,00
Diploma laurea magistrale

o a ciclo unico            

voto da 100/110 a 105/110  € 300,00
voto da 106/110 a 110/110  € 500,00
voto 110/110 e lode  € 700,00

Con esclusione degli studenti e studentesse lavoratori/trici, il sussidio per diploma di laurea triennale sarà riconosciuto solo nel caso in cui lo studente/essa conseguirà il diploma entro un anno dal termine del periodo previsto dall’ordinamento per il corso di studi (massimo un anno fuori corso) mentre per il diploma di laurea magistrale e a ciclo unico, il sussidio sarà riconosciuto solo nel caso in cui lo studente/essa conseguirà il diploma entro due anni dal termine del periodo previsto dall’ordinamento per il corso di studi (massimo due anni fuori corso). Si considera studente e studentessa lavoratore/trice chi ha lavorato almeno 12 mesi nei due anni precedenti il diploma o la laurea versando regolarmente i contributi all’EBTER. Tre mesi devono essere subito antecedenti la data del diploma o della laurea.
Sarà possibile presentare la domanda entro 90 giorni dalla data del diploma o della laurea.

Abbonamento trasposto pubblico per il tragitto casa-lavoro
Al fine di esortare i lavoratori all’uso dei mezzi pubblici verrà inoltre riconosciuto il rimborso del 55% del costo sostenuto per l’abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per il tragitto casa-lavoro. I sussidi potranno essere richiesti da lavoratori o lavoratrici in regola da almeno 3 mesi con il versamento delle quote contributive.
Sarà possibile presentare la domanda entro 90 giorni dalla data di scadenza dell’abbonamento, a partire da quelli che scadono nell’anno 2023.

Borse di studio e abbonamento per il trasporto pubblico per i lavoratori delle aziende che applicano il contratto del terziario

L’Ente Bilaterale del Terziario Trentino ha deliberato due nuovi sussidi rivolti alle lavoratrici ed ai lavoratori delle aziende che applicano il contratto nazionale del terziario (commercio), associate all’E.B.Ter.
I nuovi sussidi, nel limite delle competenze e delle risorse limitate di E.B.Ter., saranno di due tipi:
- sussidi per borse di studio;
- sussidio abbonamento trasposto pubblico.
I nuovi interventi dell'Ente Bilaterale si aggiungono a quelli già in vigore. 

Borse di studio
Il primo sussidio decorre dall’anno scolastico e accademico 2022/2023 ed è rivolto agli studenti e studentesse diplomati/e o laureati/e (max 1 anno fuori corso per la triennale e due anni per la magistrale o a ciclo unico - non ci sono limiti di fuori corso per gli studenti e studentesse lavoratori/trici).
Ai lavoratori/lavoratrici delle imprese in regola da almeno 3 mesi con il versamento delle quote contributive che abbiano conseguito un diploma di maturità (a partire dall’anno scolastico 2022/2023) o un diploma di laurea triennale/magistrale o a ciclo unico (a partire dall’anno accademico 2022/2023), verrà erogata una borsa di studio proporzionale al merito. Il sussidio può essere richiesto anche per i figli/e del lavoratore/trice. 

Diploma maturità voto da 90/100 a 95/100  € 150,00
voto 96/100 a 99/100 € 200,00
voto 100/100  € 300,00
voto 100/100 e lode  € 400,00
Diploma laurea triennale             voto da 100/110 a 105/110  € 250,00
voto da 106/110 a 110/110  € 400,00
voto 110/110 e lode  € 600,00
Diploma laurea magistrale

o a ciclo unico            

voto da 100/110 a 105/110  € 300,00
voto da 106/110 a 110/110  € 500,00
voto 110/110 e lode  € 700,00

Con esclusione degli studenti e studentesse lavoratori/trici, il sussidio per diploma di laurea triennale sarà riconosciuto solo nel caso in cui lo studente/essa conseguirà il diploma entro un anno dal termine del periodo previsto dall’ordinamento per il corso di studi (massimo un anno fuori corso) mentre per il diploma di laurea magistrale e a ciclo unico, il sussidio sarà riconosciuto solo nel caso in cui lo studente/essa conseguirà il diploma entro due anni dal termine del periodo previsto dall’ordinamento per il corso di studi (massimo due anni fuori corso). Si considera studente e studentessa lavoratore/trice chi ha lavorato almeno 12 mesi nei due anni precedenti il diploma o la laurea versando regolarmente i contributi all’EBTER. Tre mesi devono essere subito antecedenti la data del diploma o della laurea.
Sarà possibile presentare la domanda entro 90 giorni dalla data del diploma o della laurea.

Abbonamento trasposto pubblico per il tragitto casa-lavoro
Al fine di esortare i lavoratori all’uso dei mezzi pubblici verrà inoltre riconosciuto il rimborso del 55% del costo sostenuto per l’abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per il tragitto casa-lavoro. I sussidi potranno essere richiesti da lavoratori o lavoratrici in regola da almeno 3 mesi con il versamento delle quote contributive.
Sarà possibile presentare la domanda entro 90 giorni dalla data di scadenza dell’abbonamento, a partire da quelli che scadono nell’anno 2023.

INPGI, entro luglio il pagamento dei contributi minimi

L’Istituto di previdenza dei giornalisti ha indicato nel 31 luglio il termine ultimo per il versamento per il 2023 (INPGI, circolare 27 giugno 2023, n. 4).

L’INPGI ha reso noto che il 31 luglio 2023 scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi
per l’anno in corso. Al versamento del contributo minimo annuale sono tenuti tutti i giornalisti iscritti all’INPGI (ex Gestione separata) che nel corso dell’anno 2023 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.  

Per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a 5 anni, il contributo minimo è ridotto al 50% (articolo 3 del Regolamento INPGI,). A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2023, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2023 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2018.

L’INPGI, inoltre, ricorda che l’articolo 18, comma 11, del D.L. n. 98/2011 prevede che, per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata a una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2023 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario. Peraltro, l’eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità
e/o indiretta) e gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili non danno luogo alla riduzione del contributo minimo.  

Gli importi per il 2023

Gli importi dovuti per l’anno 2023 sono i seguenti:

Tipo contributo Contributo
minimo
ordinario
Contributo minimo
ridotto per i giornalisti
con meno di 5 anni di
anzianità professionale
Contributo minimo
ridotto per i giornalisti
titolari di trattamento
pensionistico diretto
Reddito minimo di riferimento 2.361,33 1.180,66 2.361,33
Contributo Soggettivo (12%)  283,36 141,68  141,68
Contributo Integrativo (4%)  94,45 47,23 94,45
Contributo di maternità  24,90 24,90 24,90
Totale contributo minimo
2023 
402,71 213,81 261,03  

In attesa dell’approvazione ministeriale della delibere di determinazione dei suddetti contributi minimi, tali valori sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.

Le modalità di pagamento

Il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise, che dovrà essere compilato indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) e utilizzando i seguenti codici:

Ente = P
Provincia = (lasciare vuoto)
Codice tributo = G001
Codice identificativo = 22222
Mese = 01
Anno di riferimento = 2023.

Qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare questa forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907. In questo caso è indispensabile che nella causale del versamento sia indicato “AC 2023 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.  

I soggetti che non devono versare

Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2023 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.

Invece, i giornalisti iscritti all’INPGI che, alla data del 31 luglio 2023,  non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2023 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività, dal versamento del contributo minimo.  

Questi ultimi soggetti, se interessati a ottenere la copertura contributiva nell’anno 2023, pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali, possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi. Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l’anno 2023 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2024), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni. 

L'Istituto di previdenza dei giornalisti ha indicato nel 31 luglio il termine ultimo per il versamento per il 2023 (INPGI, circolare 27 giugno 2023, n. 4).

L'INPGI ha reso noto che il 31 luglio 2023 scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi
per l’anno in corso. Al versamento del contributo minimo annuale sono tenuti tutti i giornalisti iscritti all’INPGI (ex Gestione separata) che nel corso dell’anno 2023 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.  

Per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a 5 anni, il contributo minimo è ridotto al 50% (articolo 3 del Regolamento INPGI,). A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2023, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2023 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2018.

L'INPGI, inoltre, ricorda che l’articolo 18, comma 11, del D.L. n. 98/2011 prevede che, per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata a una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2023 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario. Peraltro, l’eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità
e/o indiretta) e gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili non danno luogo alla riduzione del contributo minimo.  

Gli importi per il 2023

Gli importi dovuti per l’anno 2023 sono i seguenti:

Tipo contributo Contributo
minimo
ordinario
Contributo minimo
ridotto per i giornalisti
con meno di 5 anni di
anzianità professionale
Contributo minimo
ridotto per i giornalisti
titolari di trattamento
pensionistico diretto
Reddito minimo di riferimento 2.361,33 1.180,66 2.361,33
Contributo Soggettivo (12%)  283,36 141,68  141,68
Contributo Integrativo (4%)  94,45 47,23 94,45
Contributo di maternità  24,90 24,90 24,90
Totale contributo minimo
2023 
402,71 213,81 261,03  

In attesa dell'approvazione ministeriale della delibere di determinazione dei suddetti contributi minimi, tali valori sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.

Le modalità di pagamento

Il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise, che dovrà essere compilato indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) e utilizzando i seguenti codici:

Ente = P
Provincia = (lasciare vuoto)
Codice tributo = G001
Codice identificativo = 22222
Mese = 01
Anno di riferimento = 2023.

Qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare questa forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907. In questo caso è indispensabile che nella causale del versamento sia indicato “AC 2023 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.  

I soggetti che non devono versare

Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2023 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.

Invece, i giornalisti iscritti all’INPGI che, alla data del 31 luglio 2023,  non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2023 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività, dal versamento del contributo minimo.  

Questi ultimi soggetti, se interessati a ottenere la copertura contributiva nell'anno 2023, pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali, possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi. Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l’anno 2023 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2024), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni. 

Tassa piatta incrementale: ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’articolo 1, commi da 55 a 57, ha introdotto un regime agevolativo opzionale, c.d. “tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, limitatamente all’anno d’imposta 2023, sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale. Con circolare n. 18/E del 28 giugno 2023, l’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni in relazione alle modalità di applicazione di tale regime, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del beneficio fiscale in esame. 

Soggetti ammessi al beneficio

Possono avvalersi, in via generale, del regime della “flat tax incrementale”, per il solo anno 2023:
– le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del TUIR, a prescindere dal regime contabile adottato, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014. Rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 5, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti. Ai fini dell’applicazione del regime della “flat tax incrementale”, la partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa. A tal fine, occorre che la partecipazione risulti indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto ai sensi dell’articolo 2217 del c.c. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di tenuta del libro degli inventari, al fine di stabilire che detta partecipazione sia relativa all’attività d’impresa, è possibile fare riferimento al registro degli acquisti;
– le persone fisiche che esercitano arti o professioni.  Anche in tale ipotesi non è sufficiente, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, la mera titolarità di un reddito di lavoro autonomo.

Sono, invece, esclusi dal regime agevolativo:
– i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza”;
– i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria;
– i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli associati.

L’accesso al beneficio fiscale in esame è precluso, come accennato, anche a coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014, a meno che il contribuente decada dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.

Ambito oggettivo di applicazione

La norma prevede l’applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15%, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale. Il calcolo viene effettuato sull’incremento di reddito dell’anno oggetto di dichiarazione (anno 2023) rispetto a quello più elevato nell’ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022). L’imposta sostitutiva, in particolare, deve essere calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito relativo al periodo d’imposta 2023 e quello d’importo più elevato dichiarato con riferimento agli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare. Si evidenzia che, a tal fine, il reddito da confrontare non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo. La base imponibile incrementale è quindi così determinata:
– differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
– applicazione alla predetta differenza della franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica la “flat tax incrementale” del 15%.

L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

Esempio di calcolo
Anno d’imposta e modalità di calcolo Importo in euro
Reddito* 2023 100.000
Reddito* 2022 80.000
Reddito* 2021 70.000
Reddito* 2020 60.000
Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il più elevato del triennio precedente) 100.000 – 80.000 = 20.000
Franchigia del 5% sul reddito più elevato (80.000 euro conseguito nell’anno 2022) 4.000
Reddito soggetto a “flat tax incrementale” (15%) 20.000 – 4.000 = 16.000
Reddito che confluisce nel reddito complessivo (con aliquote ordinarie IRPEF) 100.000 – 16.000 = 84.000
* Il reddito a cui si fa riferimento è quello d’impresa e/o di lavoro autonomo

In caso di impresa familiare e azienda coniugale, attesa la natura unitaria delle stesse, l’incremento di reddito – ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale in esame – deve essere calcolato prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023, comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge, rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente; ciò solo ai fini della verifica dell’effettivo incremento reddituale.

Ai sensi del comma 56, la quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva rileva ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente, che fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali. In forza del comma 57, ai fini del calcolo degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali, non si tiene conto dell’applicazione della disciplina della “flat tax incrementale”. Per il periodo d’imposta 2024 l’importo degli acconti, pertanto, deve essere calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF.
La quota di reddito assoggettata alla “flat tax incrementale” è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.

Inoltre, l’adesione al regime forfetario o la permanenza nel regime c.d. “di vantaggio” di cui all’articolo 27 del decreto-legge  n. 98/2011, in uno o più degli anni dal 2020 al 2022 non preclude l’accesso al regime della “flat tax incrementale” per l’anno d’imposta 2023. In tal caso, per la determinazione dell’incremento reddituale da assoggettare a tassazione, anche il reddito assoggettato al regime forfetario o al regime c.d. “di vantaggio” è utilizzato per determinare l’incremento del 2023, qualora rappresenti il maggiore del triennio.
Infine, per la verifica del maggior reddito del triennio (2020-2022) e della comparazione di quest’ultimo con il reddito del 2023, occorre prendere in considerazione il dato riportato in dichiarazione. A tal fine, pertanto, rilevano i dati indicati nel modello “Redditi persone fisiche” ai quadri RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni), LM (reddito d’impresa o di lavoro autonomo, derivante dall’esercizio di arti e professioni, conseguito dalle persone fisiche che fruiscono del regime forfetario o del regime c.d. “di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), RF (reddito d’impresa in contabilità ordinaria), RG (reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata) e RD (Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole).

 

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’articolo 1, commi da 55 a 57, ha introdotto un regime agevolativo opzionale, c.d. “tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, limitatamente all’anno d’imposta 2023, sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale. Con circolare n. 18/E del 28 giugno 2023, l'Agenzia delle entrate fornisce indicazioni in relazione alle modalità di applicazione di tale regime, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del beneficio fiscale in esame. 

Soggetti ammessi al beneficio

Possono avvalersi, in via generale, del regime della “flat tax incrementale”, per il solo anno 2023:
- le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del TUIR, a prescindere dal regime contabile adottato, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014. Rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 5, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti. Ai fini dell’applicazione del regime della “flat tax incrementale”, la partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa. A tal fine, occorre che la partecipazione risulti indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto ai sensi dell’articolo 2217 del c.c. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di tenuta del libro degli inventari, al fine di stabilire che detta partecipazione sia relativa all’attività d’impresa, è possibile fare riferimento al registro degli acquisti;
- le persone fisiche che esercitano arti o professioni.  Anche in tale ipotesi non è sufficiente, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, la mera titolarità di un reddito di lavoro autonomo.

Sono, invece, esclusi dal regime agevolativo:
- i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza”;
- i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria;
- i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli associati.

L’accesso al beneficio fiscale in esame è precluso, come accennato, anche a coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014, a meno che il contribuente decada dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.

Ambito oggettivo di applicazione

La norma prevede l’applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15%, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale. Il calcolo viene effettuato sull’incremento di reddito dell’anno oggetto di dichiarazione (anno 2023) rispetto a quello più elevato nell’ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022). L’imposta sostitutiva, in particolare, deve essere calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito relativo al periodo d’imposta 2023 e quello d’importo più elevato dichiarato con riferimento agli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare. Si evidenzia che, a tal fine, il reddito da confrontare non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo. La base imponibile incrementale è quindi così determinata:
- differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
- applicazione alla predetta differenza della franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica la “flat tax incrementale” del 15%.

L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

Esempio di calcolo
Anno d’imposta e modalità di calcolo Importo in euro
Reddito* 2023 100.000
Reddito* 2022 80.000
Reddito* 2021 70.000
Reddito* 2020 60.000
Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il più elevato del triennio precedente) 100.000 - 80.000 = 20.000
Franchigia del 5% sul reddito più elevato (80.000 euro conseguito nell’anno 2022) 4.000
Reddito soggetto a “flat tax incrementale” (15%) 20.000 - 4.000 = 16.000
Reddito che confluisce nel reddito complessivo (con aliquote ordinarie IRPEF) 100.000 - 16.000 = 84.000
* Il reddito a cui si fa riferimento è quello d’impresa e/o di lavoro autonomo

In caso di impresa familiare e azienda coniugale, attesa la natura unitaria delle stesse, l’incremento di reddito - ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale in esame - deve essere calcolato prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023, comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge, rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente; ciò solo ai fini della verifica dell’effettivo incremento reddituale.

Ai sensi del comma 56, la quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva rileva ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente, che fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali. In forza del comma 57, ai fini del calcolo degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali, non si tiene conto dell’applicazione della disciplina della “flat tax incrementale”. Per il periodo d’imposta 2024 l’importo degli acconti, pertanto, deve essere calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF.
La quota di reddito assoggettata alla “flat tax incrementale” è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.

Inoltre, l’adesione al regime forfetario o la permanenza nel regime c.d. “di vantaggio” di cui all’articolo 27 del decreto-legge  n. 98/2011, in uno o più degli anni dal 2020 al 2022 non preclude l’accesso al regime della “flat tax incrementale” per l’anno d’imposta 2023. In tal caso, per la determinazione dell’incremento reddituale da assoggettare a tassazione, anche il reddito assoggettato al regime forfetario o al regime c.d. “di vantaggio” è utilizzato per determinare l’incremento del 2023, qualora rappresenti il maggiore del triennio.
Infine, per la verifica del maggior reddito del triennio (2020-2022) e della comparazione di quest’ultimo con il reddito del 2023, occorre prendere in considerazione il dato riportato in dichiarazione. A tal fine, pertanto, rilevano i dati indicati nel modello “Redditi persone fisiche” ai quadri RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni), LM (reddito d’impresa o di lavoro autonomo, derivante dall’esercizio di arti e professioni, conseguito dalle persone fisiche che fruiscono del regime forfetario o del regime c.d. “di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), RF (reddito d’impresa in contabilità ordinaria), RG (reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata) e RD (Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole).

 

Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo: quando il termine scade il sabato

L’INAIL, in riferimento al pagamento rateizzato dei debiti contributivi non iscritti a ruolo, comunica la proroga al giorno seguente non festivo del termine di scadenza stabilito nel piano di ammortamento che cada nella giornata del sabato (INAIL, circolare 28 giugno 2023, n. 30).

Come noto, la determina del Presidente dell’INAIL n. 227/2019, ha modificato la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, concesse dall’Istituto. La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza.

 

La rateazione, si ricorda, riguarda i debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purchè non iscritti a ruolo: può essere rateizzato sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti, sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento (a condizione che l’istanza di rateazione sia presentata prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento). L’istanza può essere accolta a condizione che l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro allorquando il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica

 

Già con la circolare INAIL n. 22/2019 sono state date istruzioni in merito alla nuova disciplina e sono stati regolamentati in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa.

 

Nella medesima circolare sopra citata, era stato poi precisato che le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento, nel caso in cui fossero cadute di domenica o di giorno festivo, sarebbero state posticipate al giorno seguente non festivo, in applicazione dell’articolo 2963 c.c.: tale regola della posticipazione del termine di pagamento, però, non avrebbe trovato applicazione nel caso in cui la scadenza di pagamento fosse caduta di sabato, considerato giorno lavorativo.

 

Con la circolare in oggetto, invece, l’INAIL rettifica quanto sopra alla luce delle osservazioni formulate dagli intermediari e acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritenendo applicabile al caso di specie la disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 241/1997.

 

Infatti, l’articolo 18, comma 1, del citato decreto stabilisce che “…le somme di cui all’articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo…”. 

 

Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione della circolare in commento (28 giugno 2023), nel caso in cui le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento cadano di sabato o di giorno festivo, il relativo pagamento è posticipato al giorno seguente non festivo, in applicazione del citato articolo 18, comma 1.

L'INAIL, in riferimento al pagamento rateizzato dei debiti contributivi non iscritti a ruolo, comunica la proroga al giorno seguente non festivo del termine di scadenza stabilito nel piano di ammortamento che cada nella giornata del sabato (INAIL, circolare 28 giugno 2023, n. 30).

Come noto, la determina del Presidente dell’INAIL n. 227/2019, ha modificato la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, concesse dall’Istituto. La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza.

 

La rateazione, si ricorda, riguarda i debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purchè non iscritti a ruolo: può essere rateizzato sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti, sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento (a condizione che l’istanza di rateazione sia presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento). L’istanza può essere accolta a condizione che l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro allorquando il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica

 

Già con la circolare INAIL n. 22/2019 sono state date istruzioni in merito alla nuova disciplina e sono stati regolamentati in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa.

 

Nella medesima circolare sopra citata, era stato poi precisato che le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento, nel caso in cui fossero cadute di domenica o di giorno festivo, sarebbero state posticipate al giorno seguente non festivo, in applicazione dell’articolo 2963 c.c.: tale regola della posticipazione del termine di pagamento, però, non avrebbe trovato applicazione nel caso in cui la scadenza di pagamento fosse caduta di sabato, considerato giorno lavorativo.

 

Con la circolare in oggetto, invece, l'INAIL rettifica quanto sopra alla luce delle osservazioni formulate dagli intermediari e acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritenendo applicabile al caso di specie la disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 241/1997.

 

Infatti, l'articolo 18, comma 1, del citato decreto stabilisce che "...le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo...". 

 

Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione della circolare in commento (28 giugno 2023), nel caso in cui le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento cadano di sabato o di giorno festivo, il relativo pagamento è posticipato al giorno seguente non festivo, in applicazione del citato articolo 18, comma 1.

Ultimi giorni per aderire alla “Rottamazione-quater”

L’Agenzia delle entrate-riscossione ha ricordato l’approssimarsi della scadenza del termine per la presentazione delle domande di rottamazione delle cartelle (Agenzia delle entrate-riscossione, comunicato 27 giugno 2023).

La Definizione agevolata, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. Chi vi aderisce è tenuto a versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono, dunque, da corrispondere le sanzioni, gli interessi iscritti a ruolo, gli interessi di mora e l’aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi, l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, comunque denominati, comprese le “maggiorazioni”, nonché quelle dovute a titolo di aggio.

 

Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’UE e all’IVA riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

L’importo dovuto per la Definizione agevolata può essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni con le prime due, di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, in scadenza il 31 ottobre e 30 novembre 2023.

 

Pertanto, con comunicato stampa del 27 giugno 2023, l’Agenzia delle entrate-riscossione ha ricordato l‘imminente scadenza del 30 giugno per la presentazione delle domande di “rottamazione” delle cartelle.

 

Il termine di adesione è posticipato al 30 settembre 2023 solo per i contribuenti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori interessati dai gravi eventi alluvionali.

 

La domanda  può essere presentata in pochi passaggi, esclusivamente in via telematica sul sito dell’Agenzia, accedendo all’interno della propria area riservata e selezionando dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza la necessità di indicare i dati identificativi degli atti.

 

Chi presenta la richiesta di definizione agevolata, riceverà dall’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

 

L'Agenzia delle entrate-riscossione ha ricordato l'approssimarsi della scadenza del termine per la presentazione delle domande di rottamazione delle cartelle (Agenzia delle entrate-riscossione, comunicato 27 giugno 2023).

La Definizione agevolata, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. Chi vi aderisce è tenuto a versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono, dunque, da corrispondere le sanzioni, gli interessi iscritti a ruolo, gli interessi di mora e l'aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi, l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, comunque denominati, comprese le “maggiorazioni”, nonché quelle dovute a titolo di aggio.

 

Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’UE e all’IVA riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

L’importo dovuto per la Definizione agevolata può essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni con le prime due, di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, in scadenza il 31 ottobre e 30 novembre 2023.

 

Pertanto, con comunicato stampa del 27 giugno 2023, l'Agenzia delle entrate-riscossione ha ricordato l'imminente scadenza del 30 giugno per la presentazione delle domande di “rottamazione” delle cartelle.

 

Il termine di adesione è posticipato al 30 settembre 2023 solo per i contribuenti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori interessati dai gravi eventi alluvionali.

 

La domanda  può essere presentata in pochi passaggi, esclusivamente in via telematica sul sito dell'Agenzia, accedendo all’interno della propria area riservata e selezionando dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza la necessità di indicare i dati identificativi degli atti.

 

Chi presenta la richiesta di definizione agevolata, riceverà dall’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

 

CCNL Autoferrotranvieri: ultima tranche di Una Tantum con la retribuzione di luglio

Per il personale impiegato in misura almeno all’80% della attività in servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico verrà erogata la 3ª tranche di Una Tantum pari a 280,00 euro al par. 175

Con il verbale di accordo siglato il 17 giugno 2021 Asstra, Anav, Agens e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, hanno stabilito che per il personale impiegato nel periodo gennaio 2018/dicembre 2020 in misura almeno pari all’80% della propria attività nei servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, in considerazione del particolare e perdurante stato di crisi economico/finanziaria del settore, verrà erogata nel mese di luglio 2023 la 3ª tranche di un importo Una Tantum pari a 280,00 euro lordi al parametro 175

Livello Importo
Parametro 100 160,00
Parametro 110 176,00
Parametro 116 185,60
Parametro 121 193,60
Parametro 123 196,80
Parametro 129 206,40
Parametro 130 208,00
Parametro 135 216,00
Parametro 138 220,80
Parametro 139 222,40
Parametro 140 224,00
Parametro 143 228,80
Parametro 145 232,00
Parametro 151 241,60
Parametro 153 244,80
Parametro 154 246,40
Parametro 155 248,00
Parametro 158 252,80
Parametro 160 256,00
Parametro 165 264,00
Parametro 170 272,00
Parametro 175 280,00
Parametro 178 284,80
Parametro 180 288,00
Parametro 183 292,80
Parametro 188 300,80
Parametro 190 304,00
Parametro 193 308,80
Parametro 202 323,20
Parametro 205 328,00
Parametro 210 336,00
Parametro 230 368,00
Parametro 250 400,00

Per il personale impiegato in misura almeno all'80% della attività in servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico verrà erogata la 3ª tranche di Una Tantum pari a 280,00 euro al par. 175

Con il verbale di accordo siglato il 17 giugno 2021 Asstra, Anav, Agens e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, hanno stabilito che per il personale impiegato nel periodo gennaio 2018/dicembre 2020 in misura almeno pari all’80% della propria attività nei servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, in considerazione del particolare e perdurante stato di crisi economico/finanziaria del settore, verrà erogata nel mese di luglio 2023 la 3ª tranche di un importo Una Tantum pari a 280,00 euro lordi al parametro 175

Livello Importo
Parametro 100 160,00
Parametro 110 176,00
Parametro 116 185,60
Parametro 121 193,60
Parametro 123 196,80
Parametro 129 206,40
Parametro 130 208,00
Parametro 135 216,00
Parametro 138 220,80
Parametro 139 222,40
Parametro 140 224,00
Parametro 143 228,80
Parametro 145 232,00
Parametro 151 241,60
Parametro 153 244,80
Parametro 154 246,40
Parametro 155 248,00
Parametro 158 252,80
Parametro 160 256,00
Parametro 165 264,00
Parametro 170 272,00
Parametro 175 280,00
Parametro 178 284,80
Parametro 180 288,00
Parametro 183 292,80
Parametro 188 300,80
Parametro 190 304,00
Parametro 193 308,80
Parametro 202 323,20
Parametro 205 328,00
Parametro 210 336,00
Parametro 230 368,00
Parametro 250 400,00