Esonero contributivo agenzie viaggi e tour operator: istanze di riesame e denunce mensili

L’Inps fornisce, ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator che hanno richiesto l’esonero contributivo previsto dal “Decreto Sostegni-ter”, indicazioni operative per la compilazione dei flussi uniemens e per la presentazione delle istanze di riesame delle domande con esito “accolta parziale provvisoria” (Messaggio 29 settembre 2022, n. 3549).

Il cd. “Decreto Sostegni-ter” ha previsto che ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator è riconosciuto fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
Sotto il profilo soggettivo, il beneficio è rivolto a tutti i datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori di lavoro contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.
L’Inps ha terminato la valutazione delle istanze telematiche di richiesta dell’esonero contributivo ed ha comunicato gli esiti e gli importi massimi fruibili.
L’esito dell’istanza e l’importo massimo fruibile a titolo di esonero, nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta nel periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022, sono visionabili in calce a ogni singola domanda inviata.

Per le istanze con esito “accolta”, l’Inps fornisce le istruzioni per la compilazione dei flussi uniemens, mentre per quelle con esito “accolta parziale provvisoria”, l’Istituto indica le modalità operative per la presentazione delle istanze di riesame.

COMPILAZIONE FLUSSI UNIEMENS

I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “2J” entro il 30 giugno 2022, che intendono fruire dell’esonero contributivo, devono esporre nei flussi Uniemens di competenza Ottobre, Novembre e Dicembre 2022 il codice causale “L572” (Conguaglio esonero agenzie viaggi e tour operator, comma 2-ter articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022), all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nell’elemento <ImportoACredito> deve essere indicato il corrispondente importo.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di Dicembre 2022, nello stesso mese può essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e intendono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

ISTANZE DI RIESAME

Sulla base dei controlli previsti dalla procedura di accesso all’esonero contributivo, laddove l’importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente, l’Inps ha autorizzato la fruizione dell’esonero secondo quanto indicato nella domanda, contraddistinta con l’esito: istanza “accolta provvisoria”. In ogni caso, la fruizione è possibile nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta nel periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022.

Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici, l’Inps ha autorizzato l’importo calcolato contrassegnando la domanda con l’esito: istanza “accolta parziale provvisoria”.
Analogamente, sono state elaborate con l’esito “accolta parziale provvisoria” le istanze per le quali non è stato possibile per l’Istituto procedere alla quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
In tal caso (istanza “accolta parziale provvisoria”) è possibile proporre, entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, ossia entro il 13 ottobre 2022, una richiesta di riesame dell’istanza alla Struttura territoriale competente, che dovrà procedere alla determinazione dell’importo effettivamente spettante.
La richiesta di riesame può essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “AT_2TER” in trattazione che si trovi nello stato di “accolta parziale provvisoria”.
A tale fine, il citato modulo “AT_2TER” è stato implementato affinché il soggetto interessato, accedendo all’interno della propria istanza “accolta parziale provvisoria”, possa inserire, mediante la funzionalità “Allega documentazione”, gli elementi probanti il diritto al legittimo riconoscimento dell’esonero per un ammontare superiore.
La Struttura territoriale competente, una volta ricevuta la richiesta di riesame, verifica l’entità della contribuzione datoriale sgravabile per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, sulla base sia delle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto sia dell’eventuale ulteriore documentazione allegata dal datore di lavoro a supporto della richiesta di riesame. Laddove, a seguito della verifica della congruità delle informazioni inviate dal soggetto interessato con quanto risultante dagli archivi telematici a disposizione dell’Istituto, vi siano le condizioni per riconoscere un maggiore importo rispetto a quello parzialmente e provvisoriamente autorizzato, la Struttura territoriale competente provvede a riconoscere il maggiore importo richiesto e spettante.
In ogni caso, l’importo riconoscibile in sede di riesame non può essere superiore a quanto richiesto nella domanda di quantificazione dell’esonero.
L’esito del riesame è visionabile in calce al modulo di domanda.

Il mancato riscontro da parte della Struttura territoriale competente entro 30 giorni dalla richiesta di riesame equivale a rigetto della stessa, con conseguente diritto alla fruizione dell’esonero nei limiti precedentemente individuati.
All’esito delle operazioni di riesame, l’Istituto provvederà, infine, a rielaborare tutte le domande provvisoriamente accolte, fornendo il definitivo ammontare dell’importo massimo fruibile a titolo di esonero.
Successivamente alla determinazione definitiva degli importi, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile.
In considerazione della natura dell’agevolazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

L’Inps fornisce, ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator che hanno richiesto l’esonero contributivo previsto dal "Decreto Sostegni-ter", indicazioni operative per la compilazione dei flussi uniemens e per la presentazione delle istanze di riesame delle domande con esito "accolta parziale provvisoria" (Messaggio 29 settembre 2022, n. 3549).

Il cd. "Decreto Sostegni-ter" ha previsto che ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator è riconosciuto fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
Sotto il profilo soggettivo, il beneficio è rivolto a tutti i datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori di lavoro contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.
L’Inps ha terminato la valutazione delle istanze telematiche di richiesta dell’esonero contributivo ed ha comunicato gli esiti e gli importi massimi fruibili.
L’esito dell’istanza e l’importo massimo fruibile a titolo di esonero, nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta nel periodo di competenza aprile 2022 - agosto 2022, sono visionabili in calce a ogni singola domanda inviata.

Per le istanze con esito "accolta", l’Inps fornisce le istruzioni per la compilazione dei flussi uniemens, mentre per quelle con esito "accolta parziale provvisoria", l’Istituto indica le modalità operative per la presentazione delle istanze di riesame.

COMPILAZIONE FLUSSI UNIEMENS

I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA "2J" entro il 30 giugno 2022, che intendono fruire dell’esonero contributivo, devono esporre nei flussi Uniemens di competenza Ottobre, Novembre e Dicembre 2022 il codice causale "L572" (Conguaglio esonero agenzie viaggi e tour operator, comma 2-ter articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022), all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nell’elemento <ImportoACredito> deve essere indicato il corrispondente importo.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di Dicembre 2022, nello stesso mese può essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e intendono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

ISTANZE DI RIESAME

Sulla base dei controlli previsti dalla procedura di accesso all’esonero contributivo, laddove l’importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente, l’Inps ha autorizzato la fruizione dell’esonero secondo quanto indicato nella domanda, contraddistinta con l’esito: istanza "accolta provvisoria". In ogni caso, la fruizione è possibile nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta nel periodo di competenza aprile 2022 - agosto 2022.

Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici, l’Inps ha autorizzato l’importo calcolato contrassegnando la domanda con l’esito: istanza "accolta parziale provvisoria".
Analogamente, sono state elaborate con l’esito "accolta parziale provvisoria" le istanze per le quali non è stato possibile per l’Istituto procedere alla quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
In tal caso (istanza "accolta parziale provvisoria") è possibile proporre, entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, ossia entro il 13 ottobre 2022, una richiesta di riesame dell’istanza alla Struttura territoriale competente, che dovrà procedere alla determinazione dell’importo effettivamente spettante.
La richiesta di riesame può essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda "AT_2TER" in trattazione che si trovi nello stato di "accolta parziale provvisoria".
A tale fine, il citato modulo "AT_2TER" è stato implementato affinché il soggetto interessato, accedendo all’interno della propria istanza "accolta parziale provvisoria", possa inserire, mediante la funzionalità "Allega documentazione", gli elementi probanti il diritto al legittimo riconoscimento dell’esonero per un ammontare superiore.
La Struttura territoriale competente, una volta ricevuta la richiesta di riesame, verifica l’entità della contribuzione datoriale sgravabile per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, sulla base sia delle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto sia dell’eventuale ulteriore documentazione allegata dal datore di lavoro a supporto della richiesta di riesame. Laddove, a seguito della verifica della congruità delle informazioni inviate dal soggetto interessato con quanto risultante dagli archivi telematici a disposizione dell’Istituto, vi siano le condizioni per riconoscere un maggiore importo rispetto a quello parzialmente e provvisoriamente autorizzato, la Struttura territoriale competente provvede a riconoscere il maggiore importo richiesto e spettante.
In ogni caso, l’importo riconoscibile in sede di riesame non può essere superiore a quanto richiesto nella domanda di quantificazione dell’esonero.
L’esito del riesame è visionabile in calce al modulo di domanda.

Il mancato riscontro da parte della Struttura territoriale competente entro 30 giorni dalla richiesta di riesame equivale a rigetto della stessa, con conseguente diritto alla fruizione dell’esonero nei limiti precedentemente individuati.
All’esito delle operazioni di riesame, l’Istituto provvederà, infine, a rielaborare tutte le domande provvisoriamente accolte, fornendo il definitivo ammontare dell’importo massimo fruibile a titolo di esonero.
Successivamente alla determinazione definitiva degli importi, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile.
In considerazione della natura dell’agevolazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Cessione del contratto di lavoro senza forma tipica

Ai fini della cessione del contratto devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto; tenuto conto, dunque, che per il contratto di lavoro non si richiede una forma tipica, salvo talune eccezioni, altrettanto deve ritenersi sia per il contratto di cessione tra cedente e cessionario, sia per il consenso alla cessione del lavoratore. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 21 settembre 2022, n. 27681.

Un lavoratore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta che aveva respinto le domande dello stesso volte a far dichiarare la nullità del trasferimento di azienda tra la società cedente e la cessionaria, con diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della prima e condanna di quest’ultima alla reintegra.

La Corte territoriale aveva posto a fondamento della propria decisione la circostanza che il lavoratore avesse sottoscritto la lettera di assunzione alle dipendenze della società cessionaria, rilevando, altresì, che la volontà dello stesso di accettare, anche tacitamente, la cessione del suo contratto potesse evincersi da elementi univoci e incontroversi tra le parti, quali:

– lo svolgimento di attività lavorativa del predetto alle dipendenze della cessionaria ininterrottamente dal settembre 2010 ad ottobre 2011, data in cui era stato licenziato per giusta causa;
– l’impugnativa di licenziamento proposta nei confronti della stessa società, considerata evidentemente datrice di lavoro.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione della vicenda come cessione di contratto, ritenuta erronea dal lavoratore, ha rigettato il ricorso.
I Giudici di legittimità hanno ricordato che, per consolidata giurisprudenza, ai fini della cessione del contratto debbano essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto. Ciò posto, poiché, salvo talune eccezioni, per il contratto di lavoro non si richiede una forma tipica, il medesimo principio deve ritenersi valido sia per il contratto di cessione tra cedente e cessionario, sia per il consenso alla cessione del lavoratore che può essere, oltre che espresso, anche tacito.
Secondo quanto evidenziato dalla Cassazione, proprio ai fini del consenso alla cessione del contratto, nella fattispecie in esame, dovevano ritenersi correttamente valorizzati dalla sentenza impugnata sia il dato di fatto incontestato della sottoscrizione della lettera di assunzione del lavoratore alle dipendenze della cessionaria, sia l’esecuzione del contratto di lavoro con la predetta società per la durata di oltre un anno.

Tanto premesso, il Collegio ha ritenuto immune da vizi l’accertamento compiuto dai giudici del gravame, e provata, nel caso in argomento, la configurabilità di una cessione del rapporto di lavoro per fatti concludenti.

Ai fini della cessione del contratto devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto; tenuto conto, dunque, che per il contratto di lavoro non si richiede una forma tipica, salvo talune eccezioni, altrettanto deve ritenersi sia per il contratto di cessione tra cedente e cessionario, sia per il consenso alla cessione del lavoratore. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 21 settembre 2022, n. 27681.

Un lavoratore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che aveva respinto le domande dello stesso volte a far dichiarare la nullità del trasferimento di azienda tra la società cedente e la cessionaria, con diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della prima e condanna di quest’ultima alla reintegra.

La Corte territoriale aveva posto a fondamento della propria decisione la circostanza che il lavoratore avesse sottoscritto la lettera di assunzione alle dipendenze della società cessionaria, rilevando, altresì, che la volontà dello stesso di accettare, anche tacitamente, la cessione del suo contratto potesse evincersi da elementi univoci e incontroversi tra le parti, quali:

- lo svolgimento di attività lavorativa del predetto alle dipendenze della cessionaria ininterrottamente dal settembre 2010 ad ottobre 2011, data in cui era stato licenziato per giusta causa;
- l’impugnativa di licenziamento proposta nei confronti della stessa società, considerata evidentemente datrice di lavoro.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione della vicenda come cessione di contratto, ritenuta erronea dal lavoratore, ha rigettato il ricorso.
I Giudici di legittimità hanno ricordato che, per consolidata giurisprudenza, ai fini della cessione del contratto debbano essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto. Ciò posto, poiché, salvo talune eccezioni, per il contratto di lavoro non si richiede una forma tipica, il medesimo principio deve ritenersi valido sia per il contratto di cessione tra cedente e cessionario, sia per il consenso alla cessione del lavoratore che può essere, oltre che espresso, anche tacito.
Secondo quanto evidenziato dalla Cassazione, proprio ai fini del consenso alla cessione del contratto, nella fattispecie in esame, dovevano ritenersi correttamente valorizzati dalla sentenza impugnata sia il dato di fatto incontestato della sottoscrizione della lettera di assunzione del lavoratore alle dipendenze della cessionaria, sia l’esecuzione del contratto di lavoro con la predetta società per la durata di oltre un anno.

Tanto premesso, il Collegio ha ritenuto immune da vizi l’accertamento compiuto dai giudici del gravame, e provata, nel caso in argomento, la configurabilità di una cessione del rapporto di lavoro per fatti concludenti.

Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile: proroga del termine

È prorogato al 14 ottobre 2022 (inizialmente stabilito al 30 settembre 2022) il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2020-2021, da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti.

Le aziende redigono il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo appositamente previsto. A tal fine, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali https://servizi.lavoro.gov.it è reso disponibile un apposito applicativo informatico (D.M. 28 settembre 2022).
Per accedere all’applicativo, le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità Elettronica del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee.
Al termine della procedura di compilazione dei moduli, il servizio informatico del Ministero del lavoro, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.
Lo stesso servizio informatico attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
L’accesso ai dati contenuti nei rapporti, attraverso un identificativo univoco, è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza.
La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine.

È prorogato al 14 ottobre 2022 (inizialmente stabilito al 30 settembre 2022) il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2020-2021, da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti.

Le aziende redigono il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo appositamente previsto. A tal fine, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali https://servizi.lavoro.gov.it è reso disponibile un apposito applicativo informatico (D.M. 28 settembre 2022).
Per accedere all’applicativo, le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità Elettronica del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee.
Al termine della procedura di compilazione dei moduli, il servizio informatico del Ministero del lavoro, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.
Lo stesso servizio informatico attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
L’accesso ai dati contenuti nei rapporti, attraverso un identificativo univoco, è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza.
La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine.

Accertamento: attribuzione utili ai soci

La presunzione di distribuzione utili extracontabili al socio di società a ristretta partecipazione sociale può essere vinta con la prova dell’estraneità alla gestione e conduzione societaria (Corte di cassazione – ordinanza 26 settembre 2022, n. 28048).

I giudici della Corte hanno già avuto modo di chiarire che nelle società di capitali a ristretta partecipazione è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti.

Tale principio è stato completato precisandosi che la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio può essere vinta dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria attraverso un ragionamento deduttivo del giudice di merito incensurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.

Si è, altresì, aggiunto che il socio di società di capitali a ristretta base partecipativa che ricopra anche l’incarico di amministratore può superare la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non limitandosi a dedurre la propria estraneità alla gestione per l’esistenza di un amministratore di fatto, ma dimostrando la mancata distribuzione degli utili extracontabili oggetto dell’accertamento tributario perché sottratti dal gerente di fatto.

La presunzione di distribuzione utili extracontabili al socio di società a ristretta partecipazione sociale può essere vinta con la prova dell’estraneità alla gestione e conduzione societaria (Corte di cassazione - ordinanza 26 settembre 2022, n. 28048).

I giudici della Corte hanno già avuto modo di chiarire che nelle società di capitali a ristretta partecipazione è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti.

Tale principio è stato completato precisandosi che la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio può essere vinta dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria attraverso un ragionamento deduttivo del giudice di merito incensurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.

Si è, altresì, aggiunto che il socio di società di capitali a ristretta base partecipativa che ricopra anche l'incarico di amministratore può superare la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non limitandosi a dedurre la propria estraneità alla gestione per l'esistenza di un amministratore di fatto, ma dimostrando la mancata distribuzione degli utili extracontabili oggetto dell'accertamento tributario perché sottratti dal gerente di fatto.

Comunicazione della giacenza fisica dei carburanti per rideterminazione aliquote di accisa

30 SETT 2022 Pubblicazione del modello per la comunicazione della giacenza fisica dei carburanti oggetto della rideterminazione delle aliquote di accisa (Agenzia delle dogane e dei monopoli – Determinazione direttoriale n. 439237/RU del 29/09/2022)

In applicazione dell’art. 8, comma 6, del decreto legge 9 agosto 2022, n.115, è stato stabilito ed approvato il modello da utilizzare per la comunicazione, in forma cumulativa, dei dati relativi ai quantitativi di benzina, di gasolio usato come carburante, di gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti e di gas naturale usato per autotrazione giacenti presso i depositi commerciali o presso gli impianti di distribuzione stradale alla data di scadenza del periodo di vigenza della rideterminazione, in riduzione, delle relative aliquote di accisa.
Il modello valevole in tutti i casi in cui divenga obbligatoria la trasmissione dei dati, debitamente compilato in ogni sua parte, andrà inviato alla PEC dell’Ufficio ADM territorialmente competente sul deposito o sull’impianto al quale il modello stesso unicamente si riferisce.

30 SETT 2022 Pubblicazione del modello per la comunicazione della giacenza fisica dei carburanti oggetto della rideterminazione delle aliquote di accisa (Agenzia delle dogane e dei monopoli - Determinazione direttoriale n. 439237/RU del 29/09/2022)

In applicazione dell’art. 8, comma 6, del decreto legge 9 agosto 2022, n.115, è stato stabilito ed approvato il modello da utilizzare per la comunicazione, in forma cumulativa, dei dati relativi ai quantitativi di benzina, di gasolio usato come carburante, di gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti e di gas naturale usato per autotrazione giacenti presso i depositi commerciali o presso gli impianti di distribuzione stradale alla data di scadenza del periodo di vigenza della rideterminazione, in riduzione, delle relative aliquote di accisa.
Il modello valevole in tutti i casi in cui divenga obbligatoria la trasmissione dei dati, debitamente compilato in ogni sua parte, andrà inviato alla PEC dell’Ufficio ADM territorialmente competente sul deposito o sull’impianto al quale il modello stesso unicamente si riferisce.

Riduzione IRPEF al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

Pubblicato nella G.U. 29 settembre 2022, n. 228 il decreto 04 agosto 2022 della Presidenza del consiglio dei ministri, recante la riduzione dell’imposta del reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, per l’anno 2022.

La riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali si applica al personale militare e delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2022, che ha percepito nell’anno 2021 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a euro 28.974.
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 491 euro.
Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell’anno 2022 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda determinata, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2022 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata.
Costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all’art. 1, nonché dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Pubblicato nella G.U. 29 settembre 2022, n. 228 il decreto 04 agosto 2022 della Presidenza del consiglio dei ministri, recante la riduzione dell'imposta del reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, per l’anno 2022.

La riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali si applica al personale militare e delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2022, che ha percepito nell'anno 2021 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a euro 28.974.
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 491 euro.
Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2022 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda determinata, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2022 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata.
Costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1, nonché dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Rinnovo del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima

Sottoscritto il rinnovo del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima

L’accordo decorre dal 1 gennaio 2022 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 31 dicembre 2025, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata

L’aumento retributivo da riportare nella tabella del Minimo Monetario Garantito è fissato nel 6,5% cosi distribuito:

1. a decorrere dal 01/10/2022 3.0%

2. a decorrere dal 01/10/2023 3,5%

Tale aumento si rifletterà in contemporanea anche sulla retribuzione convenzionale per l’assicurazione

Riposo settimanale

Per la prestazione lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica, a partire dal 01.10.2022, il membro d’equipaggio ha diritto ad un’indennità giornaliera non inferiore a 22 euro, salvo condizioni di miglior favore previste dagli articoli di II livello,

Ente bilaterale
A decorrere dal 01/10/2022, le imprese di pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 30 lordi mensili.

Ai fini della semplificazione amministrativa, le Parti stipulanti il presente CCNL concordano il versamento di un contributo complessivo a sostegno della bilateralità, che verrà individuato da apposito accordo sindacale tra le Parti stipulanti il presente CCNL

 

Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali ed utensili
Le indennità sono aumentate, a decorrere dall’1/10/2022, del 10% per ciascuna figura professionale.

Fondo di previdenza complementare Agrifondo
Le Parti individuano il Fondo di previdenza complementare di riferimento per il settore in Agrifondo. A tal fine le Parti concordano di costituire, entro un mese dal rinnovo del presente CCNL, una Commissione paritetica che avrà il compito di avviare le procedure di negoziato per l’adesione del settore ad Agrifondo. La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 31/1/2023

Deroga festività
Entro il mese di gennaio di ogni anno le Parti stipulanti il presente CCNL definiranno, mediante apposito accordo sindacale da proporre al competente Ministero, il calendario opzionale delle deroghe alle festività, con obbligo di recupero entro 10 gg. lavorativi antecedenti o nei 20 gg. successivi alla festività medesima, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell’orario di lavoro. Le Parti stipulanti il CCNL, a livello di marineria, concordano i giorni di recupero del calendario opzionale delle deroghe alle festività, nel rispetto della vigente normativa sul riposo settimanale e secondo le disposizioni del presente CCNL, prevedendo la corresponsione di un’indennità giornaliera non inferiore a 22 euro per ogni membro dell’equipaggio, a decorrere dall’1/10/2022.

 

Nuova sezione non imbarcati

Le Parti convengono di introdurre una sezione specifica relativa ai lavoratori non imbarcati dipendenti delle imprese che armano le navi. A tal fine, le Parti hanno definito i livelli di inquadramento e le relative retribuzioni come riportato nell’articolato normativo che segue e che avranno validità quadriennale. Le parti hanno, altresì, pattuito che al personale non imbarcato sarà estesa la disciplina della bilateralità prevista per gli addetti imbarcati.

Per la definizione degli ulteriori profili normativi, in assenza dei quali il CCNL non è applicabile al rapporto lavorativo del personale non imbarcato, è istituita una apposita commissione tecnica che avrà il compito di predisporre la regolamentazione entro il 31 gennaio 2023.

Livelli

Parametro

Minimo

7 100 1.357,15 €
6 109 1.479,24 €
5 114 1.547,16 €
4 120 1.628,58 €
3 129 1.750,73 €
2 140 1.900,02 €
1 152 2.062,87 €
Quadro 162 2.198,59 €

Sottoscritto il rinnovo del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima

L’accordo decorre dal 1 gennaio 2022 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 31 dicembre 2025, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata

L'aumento retributivo da riportare nella tabella del Minimo Monetario Garantito è fissato nel 6,5% cosi distribuito:

1. a decorrere dal 01/10/2022 3.0%

2. a decorrere dal 01/10/2023 3,5%

Tale aumento si rifletterà in contemporanea anche sulla retribuzione convenzionale per l'assicurazione

Riposo settimanale

Per la prestazione lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica, a partire dal 01.10.2022, il membro d'equipaggio ha diritto ad un'indennità giornaliera non inferiore a 22 euro, salvo condizioni di miglior favore previste dagli articoli di II livello,

Ente bilaterale
A decorrere dal 01/10/2022, le imprese di pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 30 lordi mensili.

Ai fini della semplificazione amministrativa, le Parti stipulanti il presente CCNL concordano il versamento di un contributo complessivo a sostegno della bilateralità, che verrà individuato da apposito accordo sindacale tra le Parti stipulanti il presente CCNL

 

Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali ed utensili
Le indennità sono aumentate, a decorrere dall’1/10/2022, del 10% per ciascuna figura professionale.

Fondo di previdenza complementare Agrifondo
Le Parti individuano il Fondo di previdenza complementare di riferimento per il settore in Agrifondo. A tal fine le Parti concordano di costituire, entro un mese dal rinnovo del presente CCNL, una Commissione paritetica che avrà il compito di avviare le procedure di negoziato per l'adesione del settore ad Agrifondo. La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 31/1/2023

Deroga festività
Entro il mese di gennaio di ogni anno le Parti stipulanti il presente CCNL definiranno, mediante apposito accordo sindacale da proporre al competente Ministero, il calendario opzionale delle deroghe alle festività, con obbligo di recupero entro 10 gg. lavorativi antecedenti o nei 20 gg. successivi alla festività medesima, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro. Le Parti stipulanti il CCNL, a livello di marineria, concordano i giorni di recupero del calendario opzionale delle deroghe alle festività, nel rispetto della vigente normativa sul riposo settimanale e secondo le disposizioni del presente CCNL, prevedendo la corresponsione di un'indennità giornaliera non inferiore a 22 euro per ogni membro dell'equipaggio, a decorrere dall’1/10/2022.

 

Nuova sezione non imbarcati

Le Parti convengono di introdurre una sezione specifica relativa ai lavoratori non imbarcati dipendenti delle imprese che armano le navi. A tal fine, le Parti hanno definito i livelli di inquadramento e le relative retribuzioni come riportato nell'articolato normativo che segue e che avranno validità quadriennale. Le parti hanno, altresì, pattuito che al personale non imbarcato sarà estesa la disciplina della bilateralità prevista per gli addetti imbarcati.

Per la definizione degli ulteriori profili normativi, in assenza dei quali il CCNL non è applicabile al rapporto lavorativo del personale non imbarcato, è istituita una apposita commissione tecnica che avrà il compito di predisporre la regolamentazione entro il 31 gennaio 2023.

Livelli

Parametro

Minimo

7 100 1.357,15 €
6 109 1.479,24 €
5 114 1.547,16 €
4 120 1.628,58 €
3 129 1.750,73 €
2 140 1.900,02 €
1 152 2.062,87 €
Quadro 162 2.198,59 €

Agricoltura Impiegati Ravenna: nuovo Contratto

 

Firmato il 12 settembre 2022, tra CONFAGRICOLTURA Ravenna, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI Ravenna, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI Romagna e CONFEDERDIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL Romagna, UILA-UIL, il CIPL per i quadri e gli impiegati agricoli per la provincia di Ravenna

Decorrenza
Il Cipl firmato lo scorso 12 settembre, decorre dall’1° gennaio 2022 e scadrà il 31/12/2025

Aumenti degli stipendi contrattuali
Gli stipendi contrattuali, vigenti al 31 dicembre 2021, sono incrementati del 4.65% a decorrere dal 1° ottobre 2022 per tutte le categorie. Le parti inoltre convengono, in sostituzione del salario variabile, l’erogazione di un premio di produttività da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre di ogni anno corrispondente a € 100 per il 1° livello e riparametrato per gli altri livelli. Tale premio non avrà influenza sugli istituti contrattuali, retributivi, diretti, indiretti e differiti e verrà corrisposto in proporzione alla durata del contratto di lavoro nell’anno del singolo lavoratore.

Indennità di cassa
Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio è riconosciuta, per tale rischio contabile – amministrativo, con decorrenza dal 1° luglio 2022, una indennità mensile nella misura di € 55,00.
Detta indennità compete sia agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansioni, purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro. L’indennità è corrisposta per dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e nella sua misura mensile non è frazionabile. Tale indennità non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione. L’impiegato portavalori di somme di denaro in contanti deve essere coperto da una garanzia assicurativa contro i rischi di tale trasporto.

Mezzi di trasporto
Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’impiegato un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dallo stesso impiegato, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso, salvo intese particolari tra le parti raggiunte in forma scritta, che con decorrenza dal 1° aprile 2014 sarà pari al 33% del costo della benzina “AGIP” o “ENI” con riferimento 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre di ogni anno.

Permessi
L’impiegato che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso straordinario di almeno diciotto giorni con retribuzione normale. L’impiegato ha, altresì, diritto a permessi retribuiti sino a tre giorni massimo nell’anno per motivi familiari o per altri casi di comprovata necessità. A partire dal 1° aprile 2010, in caso di nascita, adozione e affido di un figlio, è riconosciuto, al padre impiegato agricolo 3 giorni di permesso retribuito.
Durante tali permessi l’impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.

Ferie solidali
Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha facoltà di cedere, a titolo gratuito e su base volontaria, le ferie maturate, ad altri impiegati o quadri, dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere figli conviventi, parenti ed affini di primo grado i quali, per le condizioni di salute, abbiano necessità di cure costanti.
La cessione delle ferie di cui al presente articolo, nel rispetto delle finalità di cui alle richiamate normative di legge e di CCNL e previa attestazione delle condizioni sanitarie comprovate da documentazione certificativa proveniente dalla pubblica autorità:
– può essere effettuata compatibilmente con le esigenze aziendali;
– può riguardare solo quelle maturate nella misura eccedente i periodi minimi stabiliti dal DLgs 66/2003 e comunque non superiori a 10 giorni in un anno;
– la cessione si perfeziona solo al momento dell’effettivo godimento delle ferie da parte del beneficiario, il quale dovrà avere preventivamente esaurito le ferie, permessi ed eventuali riposi compensativi dallo stesso maturati.
I dipendenti interessati all’applicazione della prescritta norma hanno facoltà di indicare tale disponibilità nell’ambito del piano ferie annuale informando la parte datrice.

 

Firmato il 12 settembre 2022, tra CONFAGRICOLTURA Ravenna, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI Ravenna, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI Romagna e CONFEDERDIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL Romagna, UILA-UIL, il CIPL per i quadri e gli impiegati agricoli per la provincia di Ravenna

Decorrenza
Il Cipl firmato lo scorso 12 settembre, decorre dall’1° gennaio 2022 e scadrà il 31/12/2025

Aumenti degli stipendi contrattuali
Gli stipendi contrattuali, vigenti al 31 dicembre 2021, sono incrementati del 4.65% a decorrere dal 1° ottobre 2022 per tutte le categorie. Le parti inoltre convengono, in sostituzione del salario variabile, l’erogazione di un premio di produttività da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre di ogni anno corrispondente a € 100 per il 1° livello e riparametrato per gli altri livelli. Tale premio non avrà influenza sugli istituti contrattuali, retributivi, diretti, indiretti e differiti e verrà corrisposto in proporzione alla durata del contratto di lavoro nell’anno del singolo lavoratore.

Indennità di cassa
Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio è riconosciuta, per tale rischio contabile - amministrativo, con decorrenza dal 1° luglio 2022, una indennità mensile nella misura di € 55,00.
Detta indennità compete sia agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansioni, purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro. L’indennità è corrisposta per dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e nella sua misura mensile non è frazionabile. Tale indennità non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione. L’impiegato portavalori di somme di denaro in contanti deve essere coperto da una garanzia assicurativa contro i rischi di tale trasporto.

Mezzi di trasporto
Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’impiegato un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dallo stesso impiegato, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso, salvo intese particolari tra le parti raggiunte in forma scritta, che con decorrenza dal 1° aprile 2014 sarà pari al 33% del costo della benzina "AGIP" o "ENI" con riferimento 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre di ogni anno.

Permessi
L’impiegato che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso straordinario di almeno diciotto giorni con retribuzione normale. L’impiegato ha, altresì, diritto a permessi retribuiti sino a tre giorni massimo nell’anno per motivi familiari o per altri casi di comprovata necessità. A partire dal 1° aprile 2010, in caso di nascita, adozione e affido di un figlio, è riconosciuto, al padre impiegato agricolo 3 giorni di permesso retribuito.
Durante tali permessi l’impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.

Ferie solidali
Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha facoltà di cedere, a titolo gratuito e su base volontaria, le ferie maturate, ad altri impiegati o quadri, dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere figli conviventi, parenti ed affini di primo grado i quali, per le condizioni di salute, abbiano necessità di cure costanti.
La cessione delle ferie di cui al presente articolo, nel rispetto delle finalità di cui alle richiamate normative di legge e di CCNL e previa attestazione delle condizioni sanitarie comprovate da documentazione certificativa proveniente dalla pubblica autorità:
- può essere effettuata compatibilmente con le esigenze aziendali;
- può riguardare solo quelle maturate nella misura eccedente i periodi minimi stabiliti dal DLgs 66/2003 e comunque non superiori a 10 giorni in un anno;
- la cessione si perfeziona solo al momento dell’effettivo godimento delle ferie da parte del beneficiario, il quale dovrà avere preventivamente esaurito le ferie, permessi ed eventuali riposi compensativi dallo stesso maturati.
I dipendenti interessati all’applicazione della prescritta norma hanno facoltà di indicare tale disponibilità nell’ambito del piano ferie annuale informando la parte datrice.

Rilevanza fiscale per il rimborso di spese inerenti l’esercizio della attività professionale

29 SETT 2022 Nell’ambito del reddito da lavoro autonomo, ha rilevanza ai fini IRPEF, la somma conseguita a rimborso di spese inerenti l’esercizio della attività professionale (Agenzia delle entrate – Risposta 28 settembre 2022, n. 482)

L’articolo 54 del (TUIR) relativo alla determinazione del reddito da lavoro autonomo, stabilisce tra l’altro che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
In relazione al tema della rilevanza reddituale delle somme percepite dal titolare di reddito da lavoro autonomo e dedotte in anni precedenti dal reddito del medesimo percipiente, è stato chiarito che le somme dirette a “risarcire” le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito, rappresentano il rimborso di un costo che, in quanto inerente all’esercizio dell’attività professionale, ai sensi dell’articolo 54 del TUIR, il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo. Anche a questa ulteriore somma, pertanto, deve essere riconosciuta rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi.
Costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili.
Per ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973.
Nel caso esaminato dal Fisco, l’Istante, professionista titolare di reddito da lavoro autonomo, ha percepito, all’esito di un procedimento di mediazione obbligatoria su una controversia in materia di locazione, nel 2021, una somma di denaro per la restituzione di una parte di quanto pagato in ” eccesso” per canoni di locazione dello studio in cui ha svolto la propria attività professionale.
In particolare, il procedimento di mediazione ha avuto origine da istanza di mediazione proposta dall’Istante relativamente a controversia insorta tra le parti in merito a richiesta di ripetizione somme in ordine ad intercorso rapporto locatizio di bene immobile ad uso locativo. La mediazione è giunta a conclusione a seguito della manifestata disponibilità dell’Istante a chiudere la vertenza dietro la corresponsione di un certo importo da parte della ex locatrice, la quale ha accettato e si è impegnata a versare il suddetto importo.
Le parti si sono altresì date atto di non avere null’altro a pretendere per qualsiasi ragione e/o diritto inerente il rapporto locatizio intercorso.
Al riguardo, il Fisco ritiene che detta somma debba concorrere, quale componente positivo, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo dell’Istante nell’anno di percezione in quanto “rimborso” di spese inerenti l’esercizio della attività professionale svolta.

29 SETT 2022 Nell’ambito del reddito da lavoro autonomo, ha rilevanza ai fini IRPEF, la somma conseguita a rimborso di spese inerenti l'esercizio della attività professionale (Agenzia delle entrate - Risposta 28 settembre 2022, n. 482)

L'articolo 54 del (TUIR) relativo alla determinazione del reddito da lavoro autonomo, stabilisce tra l’altro che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
In relazione al tema della rilevanza reddituale delle somme percepite dal titolare di reddito da lavoro autonomo e dedotte in anni precedenti dal reddito del medesimo percipiente, è stato chiarito che le somme dirette a "risarcire" le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito, rappresentano il rimborso di un costo che, in quanto inerente all'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'articolo 54 del TUIR, il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo. Anche a questa ulteriore somma, pertanto, deve essere riconosciuta rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi.
Costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili.
Per ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973.
Nel caso esaminato dal Fisco, l'Istante, professionista titolare di reddito da lavoro autonomo, ha percepito, all'esito di un procedimento di mediazione obbligatoria su una controversia in materia di locazione, nel 2021, una somma di denaro per la restituzione di una parte di quanto pagato in " eccesso" per canoni di locazione dello studio in cui ha svolto la propria attività professionale.
In particolare, il procedimento di mediazione ha avuto origine da istanza di mediazione proposta dall'Istante relativamente a controversia insorta tra le parti in merito a richiesta di ripetizione somme in ordine ad intercorso rapporto locatizio di bene immobile ad uso locativo. La mediazione è giunta a conclusione a seguito della manifestata disponibilità dell'Istante a chiudere la vertenza dietro la corresponsione di un certo importo da parte della ex locatrice, la quale ha accettato e si è impegnata a versare il suddetto importo.
Le parti si sono altresì date atto di non avere null'altro a pretendere per qualsiasi ragione e/o diritto inerente il rapporto locatizio intercorso.
Al riguardo, il Fisco ritiene che detta somma debba concorrere, quale componente positivo, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo dell'Istante nell'anno di percezione in quanto "rimborso" di spese inerenti l'esercizio della attività professionale svolta.

Lavoratori in CIGS: progetti formativi o di riqualificazione professionale

Pubblicato nella G.U. n. 227 del 28 settembre 2022, il Decreto 2 agosto 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che stabilisce le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie, finalizzate a mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

I lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale collegati alle causali straordinarie sono tenuti a partecipare, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante fondi paritetici interprofessionali, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, laddove siano:
– previste dalla legge;
– o pattuite nel verbale di accordo all’esito della procedura di consultazione sindacale;
– ovvero stabilite nell’ambito delle procedure sindacali prodromiche all’accesso all’assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2022 (pubblicato nella G.U. n. 227 del 28 settembre 2022) definisce i contenuti delle iniziative formative o di riqualificazione. In particolare, stabilisce che i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono:
a) individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. I fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016;
b) prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l’occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative. Tali progetti possono essere cofinanziati dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.

Inoltre, i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono contemplare:
a) le esigenze formative collegate al programma di intervento dell’integrazione salariale straordinaria ai fini della ripresa a regime dell’attività lavorativa in azienda;
b) le modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle competenze;
c) le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Infine, i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono prevedere in esito al percorso formativo il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento.

Pubblicato nella G.U. n. 227 del 28 settembre 2022, il Decreto 2 agosto 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che stabilisce le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie, finalizzate a mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

I lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale collegati alle causali straordinarie sono tenuti a partecipare, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante fondi paritetici interprofessionali, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, laddove siano:
- previste dalla legge;
- o pattuite nel verbale di accordo all'esito della procedura di consultazione sindacale;
- ovvero stabilite nell'ambito delle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2022 (pubblicato nella G.U. n. 227 del 28 settembre 2022) definisce i contenuti delle iniziative formative o di riqualificazione. In particolare, stabilisce che i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono:
a) individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. I fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016;
b) prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l'occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative. Tali progetti possono essere cofinanziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.

Inoltre, i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono contemplare:
a) le esigenze formative collegate al programma di intervento dell'integrazione salariale straordinaria ai fini della ripresa a regime dell'attività lavorativa in azienda;
b) le modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle competenze;
c) le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Infine, i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono prevedere in esito al percorso formativo il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento.