Decreto flussi 2022, semplificato l’accesso al portale informatico dedicato

Il Ministero dell’interno comunica la semplificazione del meccanismo di accesso al portale informatico ALI per la presentazione delle domande al fine di rendere più agevole il servizio per gli uffici e gli utenti (Ministero dell’interno, circolare 24 febbraio 2023, n. 1212; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 27 febbraio 2023). 

Fino al 22 marzo 2023, come disposto dal DPCM 29/12/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26/01/2023, sarà disponibile la sezione dell’applicativo dedicata al Decreto flussi 2022 per la precompilazione dei moduli di domanda.

 

Conclusa tale fase, a partire dal 27 marzo 2023 (cd. click day), le istanze potranno essere trasmesse con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, fino a concorrenza delle quote previste dal citato DPCM o, comunque, fino al 31 dicembre 2023.

 

Nell’ottica di uno snellimento organizzativo per utenti e uffici, è stato semplificato, rispetto agli anni precedenti, il meccanismo di accesso al Portale informatico dedicato ALI: in particolare, non è più necessario fare richiesta di profilazione alla Prefettura e non c’è più un limite massimo di domande.

 

Pertanto, ciascun richiedente può accedere tramite SPID e presentare le proprie domande, selezionando il relativo modello in relazione alla tipologia di lavoro (es. stagionale, subordinato, ecc.), senza necessità di preventiva richiesta di profilazione dell’utente alle Prefetture e senza incorrere ulteriormente nel limite massimo di 5 istanze.

 

E’ poi attiva una profilazione automatica degli operatori che avviene ad opera dello stesso sistema informatico solo, però, per le seguenti categorie di utenti:

 

– le associazioni o organizzazioni professionali che hanno stipulato con il Ministero del lavoro e politiche sociali il protocollo d’intesa, in ragione della prevista procedura semplificata;

– le associazioni che fruiscono delle quote riservate per il lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo;

– gli enti ai quali è riconosciuto il finanziamento da parte del Ministero del lavoro ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 152/2001 e del conseguente D.M. 10 ottobre 2008 n. 193 Tabella D, per i relativi adempimenti periodici.

 

A tal fine, le Direzioni nazionali dei patronati e delle associazioni o organizzazioni professionali dovranno inviare tramite PEC gli elenchi degli operatori da abilitare, con l’indicazione del codice fiscale degli stessi.

 

Il sistema informatico riconoscerà automaticamente le utenze degli operatori comunicate dai suddetti Enti.

 

Il Ministero precisa, infine, che non saranno tenute in considerazione le istanze che perverranno da singoli operatori i quali si autodichiarino appartenenti ai Patronati o Associazioni.

Il Ministero dell'interno comunica la semplificazione del meccanismo di accesso al portale informatico ALI per la presentazione delle domande al fine di rendere più agevole il servizio per gli uffici e gli utenti (Ministero dell'interno, circolare 24 febbraio 2023, n. 1212; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 27 febbraio 2023). 

Fino al 22 marzo 2023, come disposto dal DPCM 29/12/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26/01/2023, sarà disponibile la sezione dell’applicativo dedicata al Decreto flussi 2022 per la precompilazione dei moduli di domanda.

 

Conclusa tale fase, a partire dal 27 marzo 2023 (cd. click day), le istanze potranno essere trasmesse con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, fino a concorrenza delle quote previste dal citato DPCM o, comunque, fino al 31 dicembre 2023.

 

Nell'ottica di uno snellimento organizzativo per utenti e uffici, è stato semplificato, rispetto agli anni precedenti, il meccanismo di accesso al Portale informatico dedicato ALI: in particolare, non è più necessario fare richiesta di profilazione alla Prefettura e non c'è più un limite massimo di domande.

 

Pertanto, ciascun richiedente può accedere tramite SPID e presentare le proprie domande, selezionando il relativo modello in relazione alla tipologia di lavoro (es. stagionale, subordinato, ecc.), senza necessità di preventiva richiesta di profilazione dell’utente alle Prefetture e senza incorrere ulteriormente nel limite massimo di 5 istanze.

 

E' poi attiva una profilazione automatica degli operatori che avviene ad opera dello stesso sistema informatico solo, però, per le seguenti categorie di utenti:

 

- le associazioni o organizzazioni professionali che hanno stipulato con il Ministero del lavoro e politiche sociali il protocollo d'intesa, in ragione della prevista procedura semplificata;

- le associazioni che fruiscono delle quote riservate per il lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo;

- gli enti ai quali è riconosciuto il finanziamento da parte del Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 152/2001 e del conseguente D.M. 10 ottobre 2008 n. 193 Tabella D, per i relativi adempimenti periodici.

 

A tal fine, le Direzioni nazionali dei patronati e delle associazioni o organizzazioni professionali dovranno inviare tramite PEC gli elenchi degli operatori da abilitare, con l'indicazione del codice fiscale degli stessi.

 

Il sistema informatico riconoscerà automaticamente le utenze degli operatori comunicate dai suddetti Enti.

 

Il Ministero precisa, infine, che non saranno tenute in considerazione le istanze che perverranno da singoli operatori i quali si autodichiarino appartenenti ai Patronati o Associazioni.

Ebipro: corrisposto rimborso parziale per gli iscritti esercenti attività sportive riconosciute dal Coni

Erogazione del rimborso per i dipendenti di settore ed i figli a carico

L’Ente Bilaterale per gli Studi Professionali Ebipro, corrisponde ai lavoratori iscritti ed esercenti attività sportive riconosciute dal Coni ed ai figli fiscalmente a carico, il rimborso parziale delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività anzidette.
Il regolamento relativo al menzionato rimborso, definisce le linee guida da seguire per una sua più corretta fruizione:
Art. 1 – Oggetto della prestazione
Circa l’oggetto della prestazione, Ebipro, nei limiti delle risorse stanziate, rimborsa, ai dipendenti di Aziende in regola con i versamenti alla bilateralità (Cadi Prof/Ebipro) e con un’anzianità contributiva di almeno sei mesi al momento della domanda, parte delle spese sopportate sia a titolo personale che per i propri figli fiscalmente a carico.
Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda e documentazione necessaria
L’aderente può presentare una sola domanda all’anno nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 giugno, richiedendo il rimborso delle spese sostenute relative all’anno solare precedente. Eventuali domande fuori periodo, non verranno prese in carico dall’Ente. La richiesta dovrà altresì esser presentata con le proprie credenziali tramite procedura online, accedendo alla sezione “Area riservata” del sito di Ebipro.
Alla richiesta dovranno essere allegati in formato Pdf:
1. Documenti fiscali – fatture, ricevute, scontrini fiscali o attestazioni annuali riepilogative dei pagamenti effettuati con indicazione delle rispettive date, emessi dalla Società sportiva e/o Associazione sportiva secondo la vigente normativa in ambito fiscale.
Le contabili di pagamento potranno essere prodotte a supporto ma non in sostituzione dei documenti fiscali la cui produzione risulta indispensabile ai fini del riconoscimento del contributo.
2. Copia dell’ultimo cedolino paga.
Art. 3 – Limiti e criteri di erogazione
Il rimborso è: pari al 50% delle spese sostenute per l’esercizio di discipline sportive riconosciute dal Coni, mentre per l’abbonamento in palestra fino ad un importo massimo di euro 500,00 per richiesta.
Vengono altresì corrisposti, sempre in un’unica soluzione, documenti fiscali intestati all’iscritto o al figlio per il quale viene fatta richiesta. Qualora nei documenti anzidetti sia indicato un soggetto pagatore diverso dall’iscritto, anche se componente del nucleo familiare, oppure tale circostanza emerga da altre evidenze documentali, le relative spese non saranno rimborsabili.
Pertanto, le spese escluse risultano essere quelle relative a: Kit/abbigliamento sportivo, visite/certificati medico sportivi, vitto e alloggio per trasferte svolte per l’esercizio della disciplina sportiva praticata, partecipazione a gare/tornei/saggi, centri estivi, summer camp ed attività similari, noleggio od acquisto di attrezzature, noleggio campi da gioco, titoli di accesso agli impianti, etc…
Non verranno comunque rimborsate le spese sopportate per tutte le attività svolte da bambini di età inferiore ai 3 anni, propedeutiche all’esercizio delle discipline rimborsabili ai sensi del presente Regolamento.
L’Ente potrà poi invitare l’iscritto a regolarizzare la domanda, richiedendo eventuali documenti integrativi entro 10 giorni lavorativi dalla valutazione della stessa.
Decorso il tempo massimo, la pratica sarà considerata con esito negativo. Ed inoltre, previa verifica della regolarità contributiva, parte datoriale provvederà all’erogazione entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione. In caso di diniego o sospensione della pratica, il richiedente ne riceverà comunicazione.
Art. 4 – Condizioni generali
Sono beneficiari delle prestazioni, tutti i dipendenti assunti con il CCNL Studi Professionali in forza presso lo studio, al momento della presentazione della domanda, i cui datori di lavoro risultino in regola con i contributi alla bilateralità di settore (Cadi Prof./ Ebipro). In caso di irregolarità contributive e amministrative, le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai fini della regolarizzazione, decorso il quale, l’Ente definirà la pratica con esito negativo.
Preme sottolineare che Ebipro si riserva in qualsiasi momento di richiedere tutta la documentazione in originale e aggiuntiva, e di verificare i dati o le dichiarazioni riportate nei documenti costituenti le pratiche. In caso di discordanza, decade il diritto alle prestazioni, e pertanto, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di eventuali somme indebitamente ricevute.
Infine, si comunica anche, che Ebipro declina ogni responsabilità riconducibile alla normativa fiscale vigente in materia di detraibilità/deducibilità delle spese per le quali il dipendente avanza richiesta di rimborso ai sensi del presente regolamento.

 

Erogazione del rimborso per i dipendenti di settore ed i figli a carico

L'Ente Bilaterale per gli Studi Professionali Ebipro, corrisponde ai lavoratori iscritti ed esercenti attività sportive riconosciute dal Coni ed ai figli fiscalmente a carico, il rimborso parziale delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività anzidette.
Il regolamento relativo al menzionato rimborso, definisce le linee guida da seguire per una sua più corretta fruizione:
Art. 1 - Oggetto della prestazione
Circa l'oggetto della prestazione, Ebipro, nei limiti delle risorse stanziate, rimborsa, ai dipendenti di Aziende in regola con i versamenti alla bilateralità (Cadi Prof/Ebipro) e con un’anzianità contributiva di almeno sei mesi al momento della domanda, parte delle spese sopportate sia a titolo personale che per i propri figli fiscalmente a carico.
Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda e documentazione necessaria
L'aderente può presentare una sola domanda all’anno nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 giugno, richiedendo il rimborso delle spese sostenute relative all'anno solare precedente. Eventuali domande fuori periodo, non verranno prese in carico dall’Ente. La richiesta dovrà altresì esser presentata con le proprie credenziali tramite procedura online, accedendo alla sezione "Area riservata" del sito di Ebipro.
Alla richiesta dovranno essere allegati in formato Pdf:
1. Documenti fiscali - fatture, ricevute, scontrini fiscali o attestazioni annuali riepilogative dei pagamenti effettuati con indicazione delle rispettive date, emessi dalla Società sportiva e/o Associazione sportiva secondo la vigente normativa in ambito fiscale.
Le contabili di pagamento potranno essere prodotte a supporto ma non in sostituzione dei documenti fiscali la cui produzione risulta indispensabile ai fini del riconoscimento del contributo.
2. Copia dell’ultimo cedolino paga.
Art. 3 - Limiti e criteri di erogazione
Il rimborso è: pari al 50% delle spese sostenute per l’esercizio di discipline sportive riconosciute dal Coni, mentre per l’abbonamento in palestra fino ad un importo massimo di euro 500,00 per richiesta.
Vengono altresì corrisposti, sempre in un’unica soluzione, documenti fiscali intestati all’iscritto o al figlio per il quale viene fatta richiesta. Qualora nei documenti anzidetti sia indicato un soggetto pagatore diverso dall’iscritto, anche se componente del nucleo familiare, oppure tale circostanza emerga da altre evidenze documentali, le relative spese non saranno rimborsabili.
Pertanto, le spese escluse risultano essere quelle relative a: Kit/abbigliamento sportivo, visite/certificati medico sportivi, vitto e alloggio per trasferte svolte per l’esercizio della disciplina sportiva praticata, partecipazione a gare/tornei/saggi, centri estivi, summer camp ed attività similari, noleggio od acquisto di attrezzature, noleggio campi da gioco, titoli di accesso agli impianti, etc...
Non verranno comunque rimborsate le spese sopportate per tutte le attività svolte da bambini di età inferiore ai 3 anni, propedeutiche all’esercizio delle discipline rimborsabili ai sensi del presente Regolamento.
L'Ente potrà poi invitare l’iscritto a regolarizzare la domanda, richiedendo eventuali documenti integrativi entro 10 giorni lavorativi dalla valutazione della stessa.
Decorso il tempo massimo, la pratica sarà considerata con esito negativo. Ed inoltre, previa verifica della regolarità contributiva, parte datoriale provvederà all’erogazione entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione. In caso di diniego o sospensione della pratica, il richiedente ne riceverà comunicazione.
Art. 4 – Condizioni generali
Sono beneficiari delle prestazioni, tutti i dipendenti assunti con il CCNL Studi Professionali in forza presso lo studio, al momento della presentazione della domanda, i cui datori di lavoro risultino in regola con i contributi alla bilateralità di settore (Cadi Prof./ Ebipro). In caso di irregolarità contributive e amministrative, le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai fini della regolarizzazione, decorso il quale, l'Ente definirà la pratica con esito negativo.
Preme sottolineare che Ebipro si riserva in qualsiasi momento di richiedere tutta la documentazione in originale e aggiuntiva, e di verificare i dati o le dichiarazioni riportate nei documenti costituenti le pratiche. In caso di discordanza, decade il diritto alle prestazioni, e pertanto, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di eventuali somme indebitamente ricevute.
Infine, si comunica anche, che Ebipro declina ogni responsabilità riconducibile alla normativa fiscale vigente in materia di detraibilità/deducibilità delle spese per le quali il dipendente avanza richiesta di rimborso ai sensi del presente regolamento.

 

Modello 730/2023: approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2023, nelle comunicazioni dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo e nella scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 febbraio 2023, n. 52627).

Facendo seguito al provvedimento del 6 febbraio 2023, n. 34545, con il quale sono stati approvati i modelli in oggetto, da presentare nell’anno 2023 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, l’Agenzia delle Entrate comunica che sono disponibili le specifiche tecniche per procedere all’invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi 2023 delle persone fisiche. Il citato provvedimento aveva infatti previsto, tra l’altro, che i CAF, i professionisti abilitati ed i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023 devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2023 da loro elaborati, osservando le specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento. I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono direttamente in via telematica anche i dati contenuti nella scheda relativa alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

 

Con il provvedimento sono state approvate anche le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati.

 

L’articolo 37, co. 2-bis, lettera c-bis), del D.L.gs. n. 241/1997 ha previsto che le modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, siano stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Pertanto, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il provvedimento del 24 febbraio 2023, n. 52627, l’Agenzia delle Entrate ha definito:

  • nell’Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2023, da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2023 e 730-4/2023 integrativo, da osservare da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta;
  • nell’Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, la scheda dai sostituti d’imposta;
  • nell’Allegato C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale prestata.

Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2023, nelle comunicazioni dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo e nella scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 febbraio 2023, n. 52627).

Facendo seguito al provvedimento del 6 febbraio 2023, n. 34545, con il quale sono stati approvati i modelli in oggetto, da presentare nell’anno 2023 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, l'Agenzia delle Entrate comunica che sono disponibili le specifiche tecniche per procedere all'invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi 2023 delle persone fisiche. Il citato provvedimento aveva infatti previsto, tra l’altro, che i CAF, i professionisti abilitati ed i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023 devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2023 da loro elaborati, osservando le specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento. I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono direttamente in via telematica anche i dati contenuti nella scheda relativa alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

 

Con il provvedimento sono state approvate anche le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati.

 

L’articolo 37, co. 2-bis, lettera c-bis), del D.L.gs. n. 241/1997 ha previsto che le modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, siano stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Pertanto, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il provvedimento del 24 febbraio 2023, n. 52627, l'Agenzia delle Entrate ha definito:

  • nell’Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2023, da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2023 e 730-4/2023 integrativo, da osservare da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta;
  • nell’Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, la scheda dai sostituti d’imposta;
  • nell’Allegato C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale prestata.

Ebav: contributo per acquisto di nuovi carrelli elevatori

Previsto un contributo per le spese sostenute nel 2022 

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo a favore delle Aziende del settore Trasporto Merci per le spese sostenute nel 2022 relativamente:
– all’acquisto e verifica periodica di carrelli e gru idrauliche;
– all’acquisto per mezzi di trasporto merci (casse mobili, sponde idrauliche, cassoni scarrabili e allestimento vani di carico per trasporti di pregio);
– all’acquisto e installazione di climatizzatori a veicolo fermo.
I contributi sono erogabili fino al raggiungimento del tetto di 15.000,00 euro complessivi per azienda e non possono essere utilizzati per l’acquisto dell’usato.
I contributi verranno erogati entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav, dopo aver compilato la documentazione reperibiliti dal sito Ebav.

Contributo Massimo erogabile
40% dei costi sostenuti   1.500,00 euro per unità acquistata
40% dei costi sostenuti  1.500,00 euro per installazione
30% dei costi sostenuti  500,00 euro per unità acquistata

 

Previsto un contributo per le spese sostenute nel 2022 

L'Ebav, l'Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo a favore delle Aziende del settore Trasporto Merci per le spese sostenute nel 2022 relativamente:
- all'acquisto e verifica periodica di carrelli e gru idrauliche;
- all'acquisto per mezzi di trasporto merci (casse mobili, sponde idrauliche, cassoni scarrabili e allestimento vani di carico per trasporti di pregio);
- all'acquisto e installazione di climatizzatori a veicolo fermo.
I contributi sono erogabili fino al raggiungimento del tetto di 15.000,00 euro complessivi per azienda e non possono essere utilizzati per l'acquisto dell'usato.
I contributi verranno erogati entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav, dopo aver compilato la documentazione reperibiliti dal sito Ebav.

Contributo Massimo erogabile
40% dei costi sostenuti   1.500,00 euro per unità acquistata
40% dei costi sostenuti  1.500,00 euro per installazione
30% dei costi sostenuti  500,00 euro per unità acquistata

 

Previambiente: copertura assicurativa per i casi di premorienza e invalidità permanente

Per i lavoratori, iscritti a Previambiente, a cui si applica il CCNL Servizi Ambientali è previsto il versamento di un importo di 5,00 euro per 12 mensilità da parte delle imprese

Il CCNL Servizi Ambientali del 21 giugno 2022 prevede, con decorrenza 1° gennaio 2023, il versamento (da parte delle imprese) per ciascun lavoratore, a cui si applica il CCNL e iscritto al Fondo Pensione Previambiente, dell’importo di 5,00 euro in cifra fissa per 12 mensilità (premio), da destinare alla copertura assicurativa dei casi di premorienza e di invalidità permanente, superiore ai 2/3, che comporti la risoluzione del rapporto di lavoro certificata dagli enti competenti.
Al fine di inserire nella garanzia assicurativa tutti i propri iscritti per cui sussiste l’obbligo previsto dal CCNL dei Servizi ambientali, Previambiente ha stipulato un’assicurazione collettiva di gruppo con Unipolsai.
Per le prestazioni, viene precisato che il riconoscimento, da parte della compagnia di assicurazione, dell’invalidità permanente dell’assicurato determina la definitiva cessazione anche della garanzia per il caso di morte. Qualora lo stesso evento accidentale determini il decesso o l’invalidità permanente di più assicurati, la garanzia è limitata ad un importo massimo complessivo pari a cento volte il capitale medio assicurato pro-capite dell’assicurazione collettiva. Detto importo complessivo viene suddiviso sulle posizioni individuali degli assicurati colpiti dal sinistro, in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.
Al verificarsi degli eventi assicurati, l’Assicurato (o i suoi aventi diritto) hanno l’obbligo di consegnare alla compagnia di assicurazione la relativa documentazione. In altri termini, la liquidazione del capitale assicurato non è automatica ma è condizionata, ricorrendone i presupposti, ad una richiesta espressa da parte degli aventi diritto nei modi e secondo le formalità previste nella Convenzione. 
Le imprese sono tenute a versare trimestralmente il premio. I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario con valuta beneficiario e disponibilità il giorno 16 del mese (oppure primo giorno lavorativo successivo se il 16 cade in un giorno festivo o di sabato). Nello specifico, gli importi relativi ai premi per il:
– I trimestre 2023, dovranno essere versati il 17/4/2023;
– II trimestre 2023, dovranno essere versati il17/7/2023;
– III trimestre 2023, dovranno essere versati il16/10/2023;
– IV trimestre 2023, dovranno essere versati il 16/1/2024.
Il versamento degli importi a titolo di premio dovrà essere accompagnato dalla contestuale trasmissione di una distinta di contribuzione ad hoc, autonoma e separata dalla distinta di contribuzione utilizzata per comunicare la tipologia di contributi versati al Fondo (TFR, premio, contributo lavoratore e contributo azienda), recante un codice operazione univoco e specifico per il premio assicurativo. Tale distinta di contribuzione ad hoc conterrà l’elenco nominativo degli assicurandi da inserire in copertura nel trimestre appena concluso. Il ritardato o l’omesso versamento dei premi dovuti, ovvero invio della distinta di contribuzione ad hoc, comporta l’interruzione delle garanzie. In tal caso, la posizione individuale si estingue ed i relativi premi già pagati restano acquisiti dalla Compagnia Assicuratrice in corrispettivo del rischio corso. 
In virtù di ciò, il datore di lavoro rimane responsabile in via esclusiva nei confronti dei propri lavoratori degli effetti conseguenti alla mancata operatività delle garanzie assicurative, fermo restando il diritto ad ottenere dal Fondo la restituzione degli eventuali importi pagati oltre il termine perentorio sopra indicato.

Per i lavoratori, iscritti a Previambiente, a cui si applica il CCNL Servizi Ambientali è previsto il versamento di un importo di 5,00 euro per 12 mensilità da parte delle imprese

Il CCNL Servizi Ambientali del 21 giugno 2022 prevede, con decorrenza 1° gennaio 2023, il versamento (da parte delle imprese) per ciascun lavoratore, a cui si applica il CCNL e iscritto al Fondo Pensione Previambiente, dell’importo di 5,00 euro in cifra fissa per 12 mensilità (premio), da destinare alla copertura assicurativa dei casi di premorienza e di invalidità permanente, superiore ai 2/3, che comporti la risoluzione del rapporto di lavoro certificata dagli enti competenti.
Al fine di inserire nella garanzia assicurativa tutti i propri iscritti per cui sussiste l’obbligo previsto dal CCNL dei Servizi ambientali, Previambiente ha stipulato un’assicurazione collettiva di gruppo con Unipolsai.
Per le prestazioni, viene precisato che il riconoscimento, da parte della compagnia di assicurazione, dell’invalidità permanente dell’assicurato determina la definitiva cessazione anche della garanzia per il caso di morte. Qualora lo stesso evento accidentale determini il decesso o l’invalidità permanente di più assicurati, la garanzia è limitata ad un importo massimo complessivo pari a cento volte il capitale medio assicurato pro-capite dell’assicurazione collettiva. Detto importo complessivo viene suddiviso sulle posizioni individuali degli assicurati colpiti dal sinistro, in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.
Al verificarsi degli eventi assicurati, l’Assicurato (o i suoi aventi diritto) hanno l’obbligo di consegnare alla compagnia di assicurazione la relativa documentazione. In altri termini, la liquidazione del capitale assicurato non è automatica ma è condizionata, ricorrendone i presupposti, ad una richiesta espressa da parte degli aventi diritto nei modi e secondo le formalità previste nella Convenzione. 
Le imprese sono tenute a versare trimestralmente il premio. I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario con valuta beneficiario e disponibilità il giorno 16 del mese (oppure primo giorno lavorativo successivo se il 16 cade in un giorno festivo o di sabato). Nello specifico, gli importi relativi ai premi per il:
- I trimestre 2023, dovranno essere versati il 17/4/2023;
- II trimestre 2023, dovranno essere versati il17/7/2023;
- III trimestre 2023, dovranno essere versati il16/10/2023;
- IV trimestre 2023, dovranno essere versati il 16/1/2024.
Il versamento degli importi a titolo di premio dovrà essere accompagnato dalla contestuale trasmissione di una distinta di contribuzione ad hoc, autonoma e separata dalla distinta di contribuzione utilizzata per comunicare la tipologia di contributi versati al Fondo (TFR, premio, contributo lavoratore e contributo azienda), recante un codice operazione univoco e specifico per il premio assicurativo. Tale distinta di contribuzione ad hoc conterrà l’elenco nominativo degli assicurandi da inserire in copertura nel trimestre appena concluso. Il ritardato o l’omesso versamento dei premi dovuti, ovvero invio della distinta di contribuzione ad hoc, comporta l’interruzione delle garanzie. In tal caso, la posizione individuale si estingue ed i relativi premi già pagati restano acquisiti dalla Compagnia Assicuratrice in corrispettivo del rischio corso. 
In virtù di ciò, il datore di lavoro rimane responsabile in via esclusiva nei confronti dei propri lavoratori degli effetti conseguenti alla mancata operatività delle garanzie assicurative, fermo restando il diritto ad ottenere dal Fondo la restituzione degli eventuali importi pagati oltre il termine perentorio sopra indicato.

Il Milleproroghe 2023 è legge: le misure sul lavoro

Il testo prevede interventi di semplificazione delle assunzioni nelle forze dell’ordine e nei Vigili del Fuoco, sul lavoro in somministrazione, sullo smart working e sul Fondo nuove competenze (Legge n. 14/2023).

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 14/2023 di conversione del Decreto Milleproroghe, dopo l’approvazione definitiva della Camera dei deputati. Il provvedimento interviene sul versante del mondo del lavoro con diverse misure. Innanzitutto, si segnala la proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento  di procedure di assunzione e di corsi di formazione nelle forze dell’ordine, fino al 31 dicembre 2026 (articolo 2-bis). In pratica, in considerazione delle carenze di organico di Forze armate, Polizia, Corpo nazionale dei vigili del  fuoco e del personale dell’Amministrazione penitenziaria, i concorsi indetti, per  i  quali  non  sia stata avviata alcuna fase concorsuale, potranno svolgersi con modalità semplificate (almeno una prova  scritta o una prova orale) e in sede decentrata e con strumenti telematici. Ridotti anche i tempi dei corsi di formazione necessari a ricoprire ruoli dirigenziali nelle forze dell’ordine.

 

Lavoro in somministrazione e CIGS trasporto aereo

 

La deroga al limite di 24 mesi dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato è estesa fino al 30 giugno 2025 dalla precedente data del 30 giugno 2024 (articolo 9, comma 4-bis). Inoltre, le  domande  di  accesso  alla  prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza.

Proroga lavoro agile per determinate categorie

Lo smart working viene prorogato fino al 30 giugno 2023 per i lavoratori cosiddetti fragili sia del settore privato, sia del settore pubblico. La proroga viene resa possibile da una copertura finanziaria di 16 milioni di euro. Prorogata fino al 30 giugno 2023 anche la possibilità di richiedere di poter svolgere il lavoro agile in modalità semplificata da parte dei genitori con figli sotto i 14 anni.

Proroga del Fondo nuove competenze

Infine, viene prorogato per tutto il 2023 il Fondo nuove competenze gestito dall’ANPAL che consente di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene  finalizzato a percorsi formativi. 

Il testo prevede interventi di semplificazione delle assunzioni nelle forze dell'ordine e nei Vigili del Fuoco, sul lavoro in somministrazione, sullo smart working e sul Fondo nuove competenze (Legge n. 14/2023).

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 14/2023 di conversione del Decreto Milleproroghe, dopo l'approvazione definitiva della Camera dei deputati. Il provvedimento interviene sul versante del mondo del lavoro con diverse misure. Innanzitutto, si segnala la proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento  di procedure di assunzione e di corsi di formazione nelle forze dell'ordine, fino al 31 dicembre 2026 (articolo 2-bis). In pratica, in considerazione delle carenze di organico di Forze armate, Polizia, Corpo nazionale dei vigili del  fuoco e del personale dell'Amministrazione penitenziaria, i concorsi indetti, per  i  quali  non  sia stata avviata alcuna fase concorsuale, potranno svolgersi con modalità semplificate (almeno una prova  scritta o una prova orale) e in sede decentrata e con strumenti telematici. Ridotti anche i tempi dei corsi di formazione necessari a ricoprire ruoli dirigenziali nelle forze dell'ordine.

 

Lavoro in somministrazione e CIGS trasporto aereo

 

La deroga al limite di 24 mesi dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato è estesa fino al 30 giugno 2025 dalla precedente data del 30 giugno 2024 (articolo 9, comma 4-bis). Inoltre, le  domande  di  accesso  alla  prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza.

Proroga lavoro agile per determinate categorie

Lo smart working viene prorogato fino al 30 giugno 2023 per i lavoratori cosiddetti fragili sia del settore privato, sia del settore pubblico. La proroga viene resa possibile da una copertura finanziaria di 16 milioni di euro. Prorogata fino al 30 giugno 2023 anche la possibilità di richiedere di poter svolgere il lavoro agile in modalità semplificata da parte dei genitori con figli sotto i 14 anni.

Proroga del Fondo nuove competenze

Infine, viene prorogato per tutto il 2023 il Fondo nuove competenze gestito dall'ANPAL che consente di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene  finalizzato a percorsi formativi. 

Liquidazione TFS al personale universitario destinatario di indennità perequativa

L’INPS fornisce le indicazioni operative per una corretta e uniforme modalità di liquidazione del Trattamento di fine servizio (TFS), comunque denominato, spettante al personale universitario appartenente alla categoria D e alle Elevate Professionalità (EP) di area non medica destinatario dell’indennità perequativa (INPS, messaggio 23 febbraio 2023, n. 793).

Come noto, l’articolo 31 del D.P.R. n. 761/1979 prevede in favore del personale universitario – che presta servizio nei policlinici, nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le Regioni e con le Unità Sanitarie Locali, anche se gestiti direttamente dalle Università – il diritto a percepire un’indennità “nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità”. 

 

Tale indennità è inclusa nel trattamento economico fondamentale e deve essere valorizzata ai fini del TFS sulla scorta della nuova tabella di corrispondenza tra il personale dipendente dalle Aziende ospedaliere universitarie e le equivalenti posizioni economiche nel Servizio Sanitario Nazionale.

 

L’INPS si riferisce, nello specifico, al personale di categoria Elevata Professionalità, non appartenente all’area medica, e al personale di categoria D economicamente equiparato, in base alla tabella D del D.L. 9 novembre 1982, al personale ospedaliero di qualifica dirigenziale.

 

Per tali soggetti, l’importo dell’indennità perequativa utile ai fini TFS deve scaturire dalla differenza tre le voci retributive connesse alla qualifica di appartenenza utili ai fini del TFS e il trattamento tabellare della equivalente posizione economica nel Servizio Sanitario Nazionale, senza includere nel calcolo dell’indennità stessa ulteriori emolumenti che risultino strettamente collegati all’effettivo conferimento di un incarico dirigenziale.

 

Pertanto, nel messaggio in oggetto, l’Istituto invita le Amministrazioni interessate (Università e Aziende ospedaliere universitarie), a trasmettere, esclusivamente per via telematica, tra gli allegati alla comunicazione di cessazione del TFS, il prospetto di calcolo utilizzato per la quantificazione dell’indennità perequativa e la dichiarazione che attesti l’eventuale conferimento di un incarico dirigenziale.

L’INPS fornisce le indicazioni operative per una corretta e uniforme modalità di liquidazione del Trattamento di fine servizio (TFS), comunque denominato, spettante al personale universitario appartenente alla categoria D e alle Elevate Professionalità (EP) di area non medica destinatario dell’indennità perequativa (INPS, messaggio 23 febbraio 2023, n. 793).

Come noto, l’articolo 31 del D.P.R. n. 761/1979 prevede in favore del personale universitario – che presta servizio nei policlinici, nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le Regioni e con le Unità Sanitarie Locali, anche se gestiti direttamente dalle Università - il diritto a percepire un’indennità "nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità". 

 

Tale indennità è inclusa nel trattamento economico fondamentale e deve essere valorizzata ai fini del TFS sulla scorta della nuova tabella di corrispondenza tra il personale dipendente dalle Aziende ospedaliere universitarie e le equivalenti posizioni economiche nel Servizio Sanitario Nazionale.

 

L'INPS si riferisce, nello specifico, al personale di categoria Elevata Professionalità, non appartenente all’area medica, e al personale di categoria D economicamente equiparato, in base alla tabella D del D.L. 9 novembre 1982, al personale ospedaliero di qualifica dirigenziale.

 

Per tali soggetti, l’importo dell’indennità perequativa utile ai fini TFS deve scaturire dalla differenza tre le voci retributive connesse alla qualifica di appartenenza utili ai fini del TFS e il trattamento tabellare della equivalente posizione economica nel Servizio Sanitario Nazionale, senza includere nel calcolo dell’indennità stessa ulteriori emolumenti che risultino strettamente collegati all’effettivo conferimento di un incarico dirigenziale.

 

Pertanto, nel messaggio in oggetto, l'Istituto invita le Amministrazioni interessate (Università e Aziende ospedaliere universitarie), a trasmettere, esclusivamente per via telematica, tra gli allegati alla comunicazione di cessazione del TFS, il prospetto di calcolo utilizzato per la quantificazione dell’indennità perequativa e la dichiarazione che attesti l’eventuale conferimento di un incarico dirigenziale.

Fondo Fasa: deroga per l’adesione alla campagna beneficiari fino al 28 febbraio

La deroga è concessa esclusivamente agli iscritti che, già nella scorsa annualità 2022, abbiano formulato l’estensione della copertura assicurativa ai propri familiari 

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Alimentaristi ha comunicato che per coloro che abbiano dato conferma di adesione alla campagna beneficiari 2023 nei termini previsti del 31 gennaio 2023, è stata concessa la deroga alla scadenza del pagamento del bollettino MAV fino al 28 febbraio 2023.
È altresì stata concessa deroga di adesione campagna beneficiari 2023 fino al 28 febbraio solo ed esclusivamente agli iscritti che abbiano formulato estensione copertura assicurativa ai propri familiari nella scorsa annualità 2022. In quest’ultimo caso è necessario dare conferma cliccando sul campo SI – “Conferma l’iscrizione per l’anno 2023” presente nell’Area Riservata, sezione Campagna beneficiari 2023. Solo a seguito della “Conferma l’iscrizione per l’anno 2023“, il Fondo FASA provvederà al caricamento dei bollettini MAV da utilizzare per effettuare il pagamento, come da seguente calendario.

Conferma di iscrizione 2023 Caricamento MAV in Area Riservata
dal al Data 
01/02/2023 07/02/2023 10/02/2023
08/02/2023 14/02/2023 17/02/2023
15/02/2023 21/02/2023 24/02/2023
22/02/2023 28/02/2023 03/03/2023

 

La deroga è concessa esclusivamente agli iscritti che, già nella scorsa annualità 2022, abbiano formulato l'estensione della copertura assicurativa ai propri familiari 

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Alimentaristi ha comunicato che per coloro che abbiano dato conferma di adesione alla campagna beneficiari 2023 nei termini previsti del 31 gennaio 2023, è stata concessa la deroga alla scadenza del pagamento del bollettino MAV fino al 28 febbraio 2023.
È altresì stata concessa deroga di adesione campagna beneficiari 2023 fino al 28 febbraio solo ed esclusivamente agli iscritti che abbiano formulato estensione copertura assicurativa ai propri familiari nella scorsa annualità 2022. In quest’ultimo caso è necessario dare conferma cliccando sul campo SI - “Conferma l’iscrizione per l’anno 2023” presente nell'Area Riservata, sezione Campagna beneficiari 2023. Solo a seguito della “Conferma l’iscrizione per l’anno 2023“, il Fondo FASA provvederà al caricamento dei bollettini MAV da utilizzare per effettuare il pagamento, come da seguente calendario.

Conferma di iscrizione 2023 Caricamento MAV in Area Riservata
dal al Data 
01/02/2023 07/02/2023 10/02/2023
08/02/2023 14/02/2023 17/02/2023
15/02/2023 21/02/2023 24/02/2023
22/02/2023 28/02/2023 03/03/2023

 

Nuovo Patent box, la circolare con i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Conclusa la consultazione pubblica con gli operatori del settore, arriva la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box introdotto dal Dl n. 146/2021 (Agenzia delle Entrate, nota 24 febbraio 2023).

L’attuale Patent box è un regime che consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa. Nel nuovo regime l’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore (è quindi un regime “front-end”). Il nuovo Patent box mantiene i principi di base e i requisiti sostanziali del precedente regime ma con alcune differenze, come ad esempio il fatto che il nuovo beneficio si traduce in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento. Il contribuente, pertanto, beneficia direttamente e autonomamente dell’agevolazione, al momento della dichiarazione dei redditi. Possono accedere al nuovo regime Patent box anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, e ricorrere tutte le condizioni normativamente previste; il licenziatario o sub-licenziatario deve, dunque, assumere la veste di ‘investitore ed esercitare le attività di ricerca e sviluppo rilevanti, sostenendo e restando inciso dei relativi costi.

 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box (n. 5/E/2023) e il provvedimento n. 52642/2023, che modifica il precedente documento del 15 febbraio 2022 per allinearlo all’attuale quadro normativo, a seguito della consultazione pubblica con gli operatori del settore che si è conclusa lo scorso 3 febbraio 2023, 

 

Nella circolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che il nuovo regime agevolativo può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del Dl n. 146/2021. L’accesso al nuovo regime è subordinato all’esercizio di un’opzione da comunicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce. A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl) non sono pertanto più esercitabili le opzioni relative al precedente regime. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. periodo d’imposta ‘a cavallo’) potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021. Ad esempio, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l’opzione a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

 

L’Amministrazione finanziaria fornisce altresì alcune indicazioni sul regime transitorio. Al riguardo, i contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio presso il quale la procedura è pendente. La rinuncia va inviata anche se il contribuente ha presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto.

La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente. I contribuenti possono anche permanere nel precedente regime di Patent box, a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021. In questo caso, chi intende stipulare un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria può concludere una procedura già avviata sotto il precedente regime.

Conclusa la consultazione pubblica con gli operatori del settore, arriva la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box introdotto dal Dl n. 146/2021 (Agenzia delle Entrate, nota 24 febbraio 2023).

L’attuale Patent box è un regime che consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa. Nel nuovo regime l’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore (è quindi un regime “front-end”). Il nuovo Patent box mantiene i principi di base e i requisiti sostanziali del precedente regime ma con alcune differenze, come ad esempio il fatto che il nuovo beneficio si traduce in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento. Il contribuente, pertanto, beneficia direttamente e autonomamente dell’agevolazione, al momento della dichiarazione dei redditi. Possono accedere al nuovo regime Patent box anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, e ricorrere tutte le condizioni normativamente previste; il licenziatario o sub-licenziatario deve, dunque, assumere la veste di ‘investitore ed esercitare le attività di ricerca e sviluppo rilevanti, sostenendo e restando inciso dei relativi costi.

 

L'Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box (n. 5/E/2023) e il provvedimento n. 52642/2023, che modifica il precedente documento del 15 febbraio 2022 per allinearlo all’attuale quadro normativo, a seguito della consultazione pubblica con gli operatori del settore che si è conclusa lo scorso 3 febbraio 2023, 

 

Nella circolare, l'Amministrazione finanziaria chiarisce che il nuovo regime agevolativo può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del Dl n. 146/2021. L’accesso al nuovo regime è subordinato all’esercizio di un’opzione da comunicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce. A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl) non sono pertanto più esercitabili le opzioni relative al precedente regime. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. periodo d’imposta ‘a cavallo’) potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021. Ad esempio, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l’opzione a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

 

L'Amministrazione finanziaria fornisce altresì alcune indicazioni sul regime transitorio. Al riguardo, i contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio presso il quale la procedura è pendente. La rinuncia va inviata anche se il contribuente ha presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto.

La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente. I contribuenti possono anche permanere nel precedente regime di Patent box, a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021. In questo caso, chi intende stipulare un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria può concludere una procedura già avviata sotto il precedente regime.

CCNL Metalmeccanica – Industria: chiarimenti sui permessi per motivi sindacali e cariche elettive

Fiom-Cgil, in una nota sindacale, si è espressa sulla corretta applicazione dell’art. 5 “Permessi per motivi sindacali e cariche elettive” – Sez. Seconda – Diritti Sindacali

In ragione della nuova composizione dei gruppi dirigenti è stato chiesto a Fiom-Cigl da diversi territori un chiarimento in merito alla corretta applicazione dell’art. 5 “Permessi per motivi sindacali e cariche elettive” – Sez. Seconda – Diritti Sindacali. 
Afferma il Sindacato che nella formulazione “potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre solare”, per coloro che “siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metalmeccanici”, le 24 ore non sono da ritenersi il numero massimo di permessi a disposizione, ma invece come riferimento ad ogni singola possibile carica
A titolo di esempio, qualora un delegato sindacale facesse parte sia del direttivo provinciale Fiom sia del direttivo Confederale del proprio territorio, lo stesso ha a disposizione 48 ore a trimestre e non solo 24.
Si applica lo stesso criterio se oltre al direttivo provinciale Fiom facesse parte dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale Comitato Fiom. L’unico ambito di competenza escluso riguarda l’ambito regionale, sia a livello di categoria che Confederale. Sono fatte salve le eventuali intese aziendali in materia di monte ore sindacale.
Le nomine negli organismi dirigenti menzionati e le eventuali variazioni devono essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali alle Associazioni industriali territoriali, che a loro volto comunicheranno all’azienda di cui il lavoratore appartiene.

Fiom-Cgil, in una nota sindacale, si è espressa sulla corretta applicazione dell’art. 5 "Permessi per motivi sindacali e cariche elettive" - Sez. Seconda - Diritti Sindacali

In ragione della nuova composizione dei gruppi dirigenti è stato chiesto a Fiom-Cigl da diversi territori un chiarimento in merito alla corretta applicazione dell’art. 5 "Permessi per motivi sindacali e cariche elettive" - Sez. Seconda - Diritti Sindacali. 
Afferma il Sindacato che nella formulazione “potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre solare”, per coloro che “siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metalmeccanici”, le 24 ore non sono da ritenersi il numero massimo di permessi a disposizione, ma invece come riferimento ad ogni singola possibile carica
A titolo di esempio, qualora un delegato sindacale facesse parte sia del direttivo provinciale Fiom sia del direttivo Confederale del proprio territorio, lo stesso ha a disposizione 48 ore a trimestre e non solo 24.
Si applica lo stesso criterio se oltre al direttivo provinciale Fiom facesse parte dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale Comitato Fiom. L’unico ambito di competenza escluso riguarda l’ambito regionale, sia a livello di categoria che Confederale. Sono fatte salve le eventuali intese aziendali in materia di monte ore sindacale.
Le nomine negli organismi dirigenti menzionati e le eventuali variazioni devono essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali alle Associazioni industriali territoriali, che a loro volto comunicheranno all’azienda di cui il lavoratore appartiene.