Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 23 maggio 2024, n. 67, è stato convertito con modifiche il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonchè relative all’amministrazione finanziaria.
La versione finale del testo di Legge, in vigore dal 29 maggio 2024, si compone di 10 articoli divisi in due capi:
L’articolo 1 contiene, in particolare, modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura.
All’articolo 2 del D.L. n. 11/2023, sono infatti apportate alcune modificazioni:
– viene soppresso l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore;
– dopo il comma 3-ter è inserito il nuovo comma 3-ter.1. secondo il quale le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi da Superbonus effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.
Viene, però, stabilita la possibilità di beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 29 maggio 2024:
a) risulti presentata la CILA, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119;
e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente al 29 maggio 2024 sussistano le suddette condizioni o sia stata presentata l’istanza per la concessione di contributi.
Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, viene istituito, un fondo finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese di riqualificazione.
Viene anche istituito un fondo finalizzato a riconoscere agli enti del Terzo settore, alle onlus, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale un contributo per le spese sostenute per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.
A seguire, la Legge di conversione stabilisce che la disciplina della remissione in bonis non si applica in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, incluse quelle relative alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti
L’articolo 3 della Legge n. 67/2024, poi, introduce nuove disposizioni in materia di trasmissione all’ENEA dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente.
A seguire, l’articolo 4 stabilisce che in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, l’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta da bonus edilizi è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.
Dal 1 gennaio 2025 alle banche e agli intermediari finanziari, alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione non sarà più consentita la compensazione dei crediti d’imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 4-bis).
Nel testo di legge è anche previsto che per le spese sostenute a partire dal 2024 in relazione agli interventi da Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus, la detrazione venga ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
L’articolo 6 della Legge di conversione stabilisce , poi, che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dal 29 maggio 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
La Legge agevolazioni fiscali prevede inoltre, all’articolo 7, che le disposizioni sul contraddittorio obbligatorio (articolo 6-bis Statuto dei diritti del contribuente), non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della medesima data.
Il termine per il ravvedimento speciale delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 viene prorogato al 31 maggio 2024 e la decorrenza degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo slitta al 1 giugno 2024 (articolo 7 D.L. n. 39/2024).
Lo stesso articolo 7 prevede che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità o omissioni. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, tali soggetti possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1 giugno 2024. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonchè della sanzione, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 23 maggio 2024, n. 67, è stato convertito con modifiche il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonchè relative all'amministrazione finanziaria.
La versione finale del testo di Legge, in vigore dal 29 maggio 2024, si compone di 10 articoli divisi in due capi:
L'articolo 1 contiene, in particolare, modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura.
All'articolo 2 del D.L. n. 11/2023, sono infatti apportate alcune modificazioni:
- viene soppresso l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore;
- dopo il comma 3-ter è inserito il nuovo comma 3-ter.1. secondo il quale le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi da Superbonus effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.
Viene, però, stabilita la possibilità di beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 29 maggio 2024:
a) risulti presentata la CILA, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119;
e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente al 29 maggio 2024 sussistano le suddette condizioni o sia stata presentata l'istanza per la concessione di contributi.
Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, viene istituito, un fondo finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese di riqualificazione.
Viene anche istituito un fondo finalizzato a riconoscere agli enti del Terzo settore, alle onlus, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale un contributo per le spese sostenute per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.
A seguire, la Legge di conversione stabilisce che la disciplina della remissione in bonis non si applica in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, incluse quelle relative alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti
L'articolo 3 della Legge n. 67/2024, poi, introduce nuove disposizioni in materia di trasmissione all'ENEA dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente.
A seguire, l'articolo 4 stabilisce che in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, l'utilizzabilità in compensazione dei crediti d'imposta da bonus edilizi è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.
Dal 1 gennaio 2025 alle banche e agli intermediari finanziari, alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione non sarà più consentita la compensazione dei crediti d’imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 4-bis).
Nel testo di legge è anche previsto che per le spese sostenute a partire dal 2024 in relazione agli interventi da Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus, la detrazione venga ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
L'articolo 6 della Legge di conversione stabilisce , poi, che ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dal 29 maggio 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
La Legge agevolazioni fiscali prevede inoltre, all'articolo 7, che le disposizioni sul contraddittorio obbligatorio (articolo 6-bis Statuto dei diritti del contribuente), non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della medesima data.
Il termine per il ravvedimento speciale delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 viene prorogato al 31 maggio 2024 e la decorrenza degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo slitta al 1 giugno 2024 (articolo 7 D.L. n. 39/2024).
Lo stesso articolo 7 prevede che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità o omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, tali soggetti possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1 giugno 2024. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonchè della sanzione, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024.