Superbonus ed eventi sismici: chiarimenti AdE nel caso di interventi su immobile parzialmente inagibile

Con la risposta del 31 maggio 2024, n. 119, l’Agenzia delle entrate si occupa di chiarire l’applicazione del Superbonus nel caso di interventi su immobile parzialmente inagibile oggetto del contributo per la ricostruzione per i danni conseguenti agli eventi sismici del 2016.

L’articolo 119 del decreto Rilancio disciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. Sismabonus).

 

Già con la circolare n. 24/E/2020 è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate che la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.

Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione.

 

Con riferimento specifico agli interventi su edifici ubicati in Comuni ricadenti in zone colpite da eventi sismici, l’articolo 119 del decreto Rilancio prevede specifiche disposizioni stabilendo, in particolare:

  • che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo (interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus) spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;

  • che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Tali disposizioni non si applicano agli interventi effettuati su edifici, siti nei Comuni dei territori sopra richiamati che non hanno subìto danni derivanti dagli eventi sismici.

 

Con riferimento all’arco temporale entro cui si può fruire del Superbonus occorre rilevare che il comma 8ter dell’articolo 119 stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1ter, 4ter e 4quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.

 

La proroga, attualmente prevista al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura ”piena” del 110% delle spese sostenute, riguarda, nello specifico gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel comma 8bis del medesimo articolo 119 e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, compresi gli edifici unifamiliari.

 

Nel caso di specie, l’unità immobiliare oggetto degli interventi, ubicata in un Comune interessato dagli eventi sismici del 2016, è destinataria di contributi per la ricostruzione per i danni conseguenti i medesimi eventi sismici e, pertanto, l’stante potrà beneficiare del Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa, entro i più estesi termini (31 dicembre 2025) previsti dal comma 8ter del medesimo articolo 119.

 

Nel caso di interventi antisismici realizzati su singole unità immobiliari residenziali, il limite di spesa ammesso al Superbonus è pari a euro 96.000; tale limite di spesa è annuale e riguarda il singolo immobile e va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

 

Per gli interventi di efficientamento energetico, il limite di spesa sarà determinato, per ciascun intervento ”trainante” e ”trainato”. Trattandosi di interventi effettuati su un edificio unifamiliare, il predetto limite va commisurato all’unità immobiliare e alle relative pertinenze unitariamente considerate.

Con la risposta del 31 maggio 2024, n. 119, l'Agenzia delle entrate si occupa di chiarire l'applicazione del Superbonus nel caso di interventi su immobile parzialmente inagibile oggetto del contributo per la ricostruzione per i danni conseguenti agli eventi sismici del 2016.

L'articolo 119 del decreto Rilancio disciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. Sismabonus).

 

Già con la circolare n. 24/E/2020 è stato chiarito dall'Agenzia delle entrate che la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.

Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione.

 

Con riferimento specifico agli interventi su edifici ubicati in Comuni ricadenti in zone colpite da eventi sismici, l'articolo 119 del decreto Rilancio prevede specifiche disposizioni stabilendo, in particolare:

  • che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo (interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus) spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;

  • che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Tali disposizioni non si applicano agli interventi effettuati su edifici, siti nei Comuni dei territori sopra richiamati che non hanno subìto danni derivanti dagli eventi sismici.

 

Con riferimento all'arco temporale entro cui si può fruire del Superbonus occorre rilevare che il comma 8ter dell'articolo 119 stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1ter, 4ter e 4quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.

 

La proroga, attualmente prevista al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura ''piena'' del 110% delle spese sostenute, riguarda, nello specifico gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel comma 8bis del medesimo articolo 119 e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, compresi gli edifici unifamiliari.

 

Nel caso di specie, l'unità immobiliare oggetto degli interventi, ubicata in un Comune interessato dagli eventi sismici del 2016, è destinataria di contributi per la ricostruzione per i danni conseguenti i medesimi eventi sismici e, pertanto, l'stante potrà beneficiare del Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa, entro i più estesi termini (31 dicembre 2025) previsti dal comma 8ter del medesimo articolo 119.

 

Nel caso di interventi antisismici realizzati su singole unità immobiliari residenziali, il limite di spesa ammesso al Superbonus è pari a euro 96.000; tale limite di spesa è annuale e riguarda il singolo immobile e va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

 

Per gli interventi di efficientamento energetico, il limite di spesa sarà determinato, per ciascun intervento ''trainante'' e ''trainato''. Trattandosi di interventi effettuati su un edificio unifamiliare, il predetto limite va commisurato all'unità immobiliare e alle relative pertinenze unitariamente considerate.

CIPL Edilizia PMI Novara: siglato il rinnovo del contratto

In virtù dell’aumento del tasso di inflazione le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori degli importi a sostegno del reddito

Il giorno 21 maggio 2024, presso la sede di Novara dell’Associazione Piccole e Medie Industrie delle Province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli si sono incontrati il Collegio Costruttori Unionedili (Unione Imprenditori Edili dell’API di Novara, Vco e Vercelli) e la Feneal-Uil Piemonte, la Fillea-Cgil Novara e del Verbano Cusio Ossola, unitamente costituenti la Federazione unitaria dei Lavoratori delle Costruzioni, per siglare l’accordo provinciale integrativo del CCNL Confapi Aniem, da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini aderenti alla Confapi-Aniem ed iscritti alla Cassa territorialmente competente. L’accordo, con scadenza al 30 settembre 2026, ha introdotto aggiornamenti sia in materia economica che normativa.
Dal punto di vista economico, al personale addetto ai lavori in quota su corda sarà riconosciuta, in aggiunta alla retribuzione oraria o giornaliera prevista dal CCNL Confapi Aniem, un’ulteriore indennità oraria di euro 0,50 a partire dal periodo di paga di competenza del mese di maggio 2024.
Sempre a partire dal 1° maggio 2024, le Parti confermano che ai lavoratori non in trasferta, che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione, è corrisposta una somma giornaliera di 6,45 euro a titolo di parziale rimborso spese, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa. Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni a settimana.  Ai lavoratori non in trasferta che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta a titolo di indennità sostitutiva di mensa, una somma giornaliera di 5,28 euro per il personale operaio, ed una somma mensile di 114,00 euro (5,28/8*173) per il personale impiegatizio. Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni a settimana. In generale, i valori monetari possono essere costituiti, in tutto o in parte, anche da tickets restaurant
In aggiunta alla retribuzione prevista dal CCNL Confapi Aniem, al personale addetto ai lavori di asfaltatura sarà riconosciuta un’ulteriore indennità oraria di 0,10 euro, a partire dal periodo di paga di competenza del mese di maggio 2024, per le seguenti lavorazioni:
– asportazione pavimentazione
– preparazione base
– posa di conglomerato bituminoso
– binder e tappeto di usura
– ripristino segnaletica orizzontale.
Le Parti hanno concordato che tale indennità è intesa come assorbibile da eventuali future somme riconosciute per analogo titolo ed erogate in forza di prossime previsioni del CCNL Confapi Aniem e/o di Accordi collettivi sovraordinati.
Le aziende, in virtù dell’aumento del tasso di inflazione causato dal caro energia e dall’aumento generalizzato delle materie prime, metteranno a disposizione dei lavoratori un importo:
– di 250,00 euro a titolo di sostegno al reddito per l’anno 2024; 
– di 150,00 euro a titolo di sostegno al reddito per l’anno 2025;
– di 150,00 euro a titolo di sostegno al reddito per l’anno 2026.
Tali importi dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori entro il periodo di paga di competenza del mese di luglio di ogni anno e da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno, convenendo che i detti importi possano essere assolti dalle aziende anche con il tramite di carte carburante o di carte buoni spesa. Avranno diritto al sopra citato importo i lavoratori in forza al mese di luglio di ogni anno preso a riferimento (con almeno un giorno lavorato nel mese di luglio), aventi un rapporto di lavoro subordinato, non in prova, a condizione che gli stessi lavoratori siano stati in forza presso l’azienda per almeno 6 mesi, anche non continuativi, negli ultimi due anni.

In virtù dell'aumento del tasso di inflazione le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori degli importi a sostegno del reddito

Il giorno 21 maggio 2024, presso la sede di Novara dell’Associazione Piccole e Medie Industrie delle Province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli si sono incontrati il Collegio Costruttori Unionedili (Unione Imprenditori Edili dell’API di Novara, Vco e Vercelli) e la Feneal-Uil Piemonte, la Fillea-Cgil Novara e del Verbano Cusio Ossola, unitamente costituenti la Federazione unitaria dei Lavoratori delle Costruzioni, per siglare l'accordo provinciale integrativo del CCNL Confapi Aniem, da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini aderenti alla Confapi-Aniem ed iscritti alla Cassa territorialmente competente. L'accordo, con scadenza al 30 settembre 2026, ha introdotto aggiornamenti sia in materia economica che normativa.
Dal punto di vista economico, al personale addetto ai lavori in quota su corda sarà riconosciuta, in aggiunta alla retribuzione oraria o giornaliera prevista dal CCNL Confapi Aniem, un’ulteriore indennità oraria di euro 0,50 a partire dal periodo di paga di competenza del mese di maggio 2024.
Sempre a partire dal 1° maggio 2024, le Parti confermano che ai lavoratori non in trasferta, che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione, è corrisposta una somma giornaliera di 6,45 euro a titolo di parziale rimborso spese, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa. Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni a settimana.  Ai lavoratori non in trasferta che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta a titolo di indennità sostitutiva di mensa, una somma giornaliera di 5,28 euro per il personale operaio, ed una somma mensile di 114,00 euro (5,28/8*173) per il personale impiegatizio. Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni a settimana. In generale, i valori monetari possono essere costituiti, in tutto o in parte, anche da tickets restaurant
In aggiunta alla retribuzione prevista dal CCNL Confapi Aniem, al personale addetto ai lavori di asfaltatura sarà riconosciuta un’ulteriore indennità oraria di 0,10 euro, a partire dal periodo di paga di competenza del mese di maggio 2024, per le seguenti lavorazioni:
- asportazione pavimentazione
- preparazione base
- posa di conglomerato bituminoso
- binder e tappeto di usura
- ripristino segnaletica orizzontale.
Le Parti hanno concordato che tale indennità è intesa come assorbibile da eventuali future somme riconosciute per analogo titolo ed erogate in forza di prossime previsioni del CCNL Confapi Aniem e/o di Accordi collettivi sovraordinati.
Le aziende, in virtù dell'aumento del tasso di inflazione causato dal caro energia e dall’aumento generalizzato delle materie prime, metteranno a disposizione dei lavoratori un importo:
- di 250,00 euro a titolo di sostegno al reddito per l’anno 2024; 
- di 150,00 euro a titolo di sostegno al reddito per l’anno 2025;
- di 150,00 euro a titolo di sostegno al reddito per l’anno 2026.
Tali importi dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori entro il periodo di paga di competenza del mese di luglio di ogni anno e da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno, convenendo che i detti importi possano essere assolti dalle aziende anche con il tramite di carte carburante o di carte buoni spesa. Avranno diritto al sopra citato importo i lavoratori in forza al mese di luglio di ogni anno preso a riferimento (con almeno un giorno lavorato nel mese di luglio), aventi un rapporto di lavoro subordinato, non in prova, a condizione che gli stessi lavoratori siano stati in forza presso l’azienda per almeno 6 mesi, anche non continuativi, negli ultimi due anni.

Aperte le candidature al Premio di Eccellenza Duale 2024

Il concorso è dedicato alle imprese che hanno concluso da non oltre 12 mesi o che hanno attualmente attivi percorsi di formazione duale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 maggio 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che sono aperte le candidature al Premio di Eccellenza Duale 2024. Si tratta di un concorso dedicato alle imprese che hanno concluso da non oltre 12 mesi o che hanno attualmente attivi percorsi di formazione duale realizzati in collaborazione con scuole, enti, istituti e centri formativi di ogni tipo e grado. Il bando di concorso rimarrà aperto fino al prossimo 30 giugno

L’iniziativa rientra tra le attività di cooperazione bilaterale italo-tedesca, realizzate nell’ambito della “Dichiarazione Comune d’Intenti in materia di politiche del lavoro e formazione professionale”, siglata per la prima volta nel 2012 dai Ministeri del lavoro e dell’istruzione di Italia e Germania e di recente rinnovata nel 2024, ed è coordinata dalla Camera del Commercio Italo-germanica con il supporto del Ministero federale dell’istruzione e della ricerca (BMBF) e del suo ufficio GOVET.

Il premio, inoltre, si avvale inoltre del patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica federale di Germania a Roma e della collaborazione dei seguenti partner istituzionali: Ministero dell’istruzione e del merito, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Istituto federale per la formazione professionale, Unioncamere, Confartigianato imprese, Unimpiego confindustria, UIL e CISL.

I progetti vincitori saranno annunciati in occasione della cerimonia di premiazione, alla presenza dei principali rappresentanti istituzionali e imprenditoriali del mondo della formazione italiana e tedesca.
Le eccellenze duali premiate saranno promosse come esempi virtuosi per altre realtà nazionali che intendono investire nella formazione dei giovani talenti per valorizzare il legame tra percorsi formativi, domanda aziendale e richieste di competenze sul territorio.

Le categorie di progetti di particolare rilevanza quest’anno sono:

– progetti realizzati con contratto di apprendistato duale di 1° livello;
– progetti realizzati con contratto di apprendistato duale di 3° livello;
– progetti realizzati in Alternanza scuola-lavoro (PCTO) o in stage;
– progetti realizzati da microimprese fino a 9 dipendenti e collaboratori.

Sul sito istituzionale del Ministero sono disponibili maggiori informazioni e il modulo di candidatura per il concorso.

Il concorso è dedicato alle imprese che hanno concluso da non oltre 12 mesi o che hanno attualmente attivi percorsi di formazione duale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 maggio 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che sono aperte le candidature al Premio di Eccellenza Duale 2024. Si tratta di un concorso dedicato alle imprese che hanno concluso da non oltre 12 mesi o che hanno attualmente attivi percorsi di formazione duale realizzati in collaborazione con scuole, enti, istituti e centri formativi di ogni tipo e grado. Il bando di concorso rimarrà aperto fino al prossimo 30 giugno

L’iniziativa rientra tra le attività di cooperazione bilaterale italo-tedesca, realizzate nell'ambito della “Dichiarazione Comune d’Intenti in materia di politiche del lavoro e formazione professionale”, siglata per la prima volta nel 2012 dai Ministeri del lavoro e dell’istruzione di Italia e Germania e di recente rinnovata nel 2024, ed è coordinata dalla Camera del Commercio Italo-germanica con il supporto del Ministero federale dell’istruzione e della ricerca (BMBF) e del suo ufficio GOVET.

Il premio, inoltre, si avvale inoltre del patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica federale di Germania a Roma e della collaborazione dei seguenti partner istituzionali: Ministero dell’istruzione e del merito, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Istituto federale per la formazione professionale, Unioncamere, Confartigianato imprese, Unimpiego confindustria, UIL e CISL.

I progetti vincitori saranno annunciati in occasione della cerimonia di premiazione, alla presenza dei principali rappresentanti istituzionali e imprenditoriali del mondo della formazione italiana e tedesca.
Le eccellenze duali premiate saranno promosse come esempi virtuosi per altre realtà nazionali che intendono investire nella formazione dei giovani talenti per valorizzare il legame tra percorsi formativi, domanda aziendale e richieste di competenze sul territorio.

Le categorie di progetti di particolare rilevanza quest’anno sono:

- progetti realizzati con contratto di apprendistato duale di 1° livello;
- progetti realizzati con contratto di apprendistato duale di 3° livello;
- progetti realizzati in Alternanza scuola-lavoro (PCTO) o in stage;
- progetti realizzati da microimprese fino a 9 dipendenti e collaboratori.

Sul sito istituzionale del Ministero sono disponibili maggiori informazioni e il modulo di candidatura per il concorso.

Fondo Fast: modalità di contribuzione per l’annualità 2024/2025

Il versamento dei contributi dovrà avvenire mediante modello MAV o modello F24

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Turismo, il 29 maggio scorso, ha emesso la circolare disciplinante i criteri di versamento del contributo per l’annualità che va dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 per le aziende alberghiere di Roma e provincia in cui non si effettua la contrattazione aziendale e che sono tenute a garantire, in materia di assistenza sanitaria, una tutela ulteriore a quanto previsto dal CCNL Turismo.
Quelle che preferiscono versare in maniera annuale anticipata attraverso il modello MAV, dovranno espressamente richiederne l’emissione all’ interno della propria area riservata del sito Fast, provvedendo entro il 30 giugno 2024.
Invero, le aziende che, risultando in regola con la contribuzione, intendono versare in maniera mensile posticipata con modello F24, possono farlo a partire dalla competenza del mese di luglio 2024, pagando entro il 16 agosto e così per le mensilità successive.
Quest’ultimo modello potrà essere utilizzato solo per il pagamento dei contributi correnti e delle quote di iscrizione, le somme relative ai periodi pregressi dovranno essere versate mediante MAV.
Nel corso del prossimo anno, Sanimpresa ha intenzione di passare dall’attuale annualità contributiva luglio-giugno all’adozione dell‘annualità solare gennaio-dicembre, apportando e comunicando nei prossimi mesi le ulteriori modifiche in relazione alle modalità di versamento.

Il versamento dei contributi dovrà avvenire mediante modello MAV o modello F24

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Turismo, il 29 maggio scorso, ha emesso la circolare disciplinante i criteri di versamento del contributo per l'annualità che va dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 per le aziende alberghiere di Roma e provincia in cui non si effettua la contrattazione aziendale e che sono tenute a garantire, in materia di assistenza sanitaria, una tutela ulteriore a quanto previsto dal CCNL Turismo.
Quelle che preferiscono versare in maniera annuale anticipata attraverso il modello MAV, dovranno espressamente richiederne l'emissione all' interno della propria area riservata del sito Fast, provvedendo entro il 30 giugno 2024.
Invero, le aziende che, risultando in regola con la contribuzione, intendono versare in maniera mensile posticipata con modello F24, possono farlo a partire dalla competenza del mese di luglio 2024, pagando entro il 16 agosto e così per le mensilità successive.
Quest'ultimo modello potrà essere utilizzato solo per il pagamento dei contributi correnti e delle quote di iscrizione, le somme relative ai periodi pregressi dovranno essere versate mediante MAV.
Nel corso del prossimo anno, Sanimpresa ha intenzione di passare dall'attuale annualità contributiva luglio-giugno all'adozione dell'annualità solare gennaio-dicembre, apportando e comunicando nei prossimi mesi le ulteriori modifiche in relazione alle modalità di versamento.

 Decreto agevolazioni fiscali: il testo convertito in Legge in Gazzetta 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 23 maggio 2024, n. 67, è stato convertito con modifiche il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonchè relative all’amministrazione finanziaria.

La versione finale del testo di Legge, in vigore dal 29 maggio 2024, si compone di 10 articoli divisi in due capi:

  • Capo I – Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali;

  • Capo II – Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria.

L’articolo 1 contiene, in particolare, modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura.

All’articolo 2 del D.L. n. 11/2023, sono infatti apportate alcune modificazioni:

– viene soppresso l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore;

– dopo il comma 3-ter è inserito il nuovo comma 3-ter.1. secondo il quale le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi da Superbonus effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. 

 

Viene, però, stabilita la possibilità di beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 29 maggio 2024:

a) risulti presentata la CILA, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020  e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; 

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

 

Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente al 29 maggio 2024 sussistano le suddette condizioni o sia stata presentata l’istanza per la concessione di contributi.

 

Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, viene istituito, un fondo finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese di riqualificazione. 

 

Viene anche istituito un fondo finalizzato a riconoscere agli enti del Terzo settore, alle onlus, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale un contributo per le spese sostenute per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

 

A seguire, la Legge di conversione stabilisce che la disciplina della remissione in bonis non si applica in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, incluse quelle relative alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti 

 

L’articolo 3 della Legge n. 67/2024, poi, introduce nuove disposizioni in materia di trasmissione all’ENEA dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente.

 

A seguire, l’articolo 4 stabilisce che in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, l’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta da bonus edilizi è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

 

Dal 1 gennaio 2025 alle banche e agli intermediari finanziari, alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione non sarà più consentita la compensazione dei crediti d’imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 4-bis).

 

Nel testo di legge è anche previsto che per le spese sostenute a partire dal 2024 in relazione agli interventi da Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus, la detrazione venga ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

 

L’articolo 6 della Legge di conversione stabilisce , poi, che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dal 29 maggio 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

 

La Legge agevolazioni fiscali prevede inoltre, all’articolo 7, che le disposizioni sul contraddittorio obbligatorio (articolo 6-bis Statuto dei diritti del contribuente), non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della medesima data.

 

Il termine per il ravvedimento speciale delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 viene prorogato al 31 maggio 2024 e la decorrenza degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo slitta al 1 giugno 2024 (articolo 7 D.L. n. 39/2024). 

Lo stesso articolo 7 prevede che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità o omissioni. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, tali soggetti possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1 giugno 2024. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonchè della sanzione, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 23 maggio 2024, n. 67, è stato convertito con modifiche il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonchè relative all'amministrazione finanziaria.

La versione finale del testo di Legge, in vigore dal 29 maggio 2024, si compone di 10 articoli divisi in due capi:

  • Capo I - Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali;

  • Capo II - Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria.

L'articolo 1 contiene, in particolare, modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura.

All'articolo 2 del D.L. n. 11/2023, sono infatti apportate alcune modificazioni:

- viene soppresso l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore;

- dopo il comma 3-ter è inserito il nuovo comma 3-ter.1. secondo il quale le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi da Superbonus effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. 

 

Viene, però, stabilita la possibilità di beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 29 maggio 2024:

a) risulti presentata la CILA, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020  e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; 

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

 

Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente al 29 maggio 2024 sussistano le suddette condizioni o sia stata presentata l'istanza per la concessione di contributi.

 

Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, viene istituito, un fondo finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese di riqualificazione. 

 

Viene anche istituito un fondo finalizzato a riconoscere agli enti del Terzo settore, alle onlus, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale un contributo per le spese sostenute per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

 

A seguire, la Legge di conversione stabilisce che la disciplina della remissione in bonis non si applica in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, incluse quelle relative alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti 

 

L'articolo 3 della Legge n. 67/2024, poi, introduce nuove disposizioni in materia di trasmissione all'ENEA dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente.

 

A seguire, l'articolo 4 stabilisce che in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, l'utilizzabilità in compensazione dei crediti d'imposta da bonus edilizi è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

 

Dal 1 gennaio 2025 alle banche e agli intermediari finanziari, alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione non sarà più consentita la compensazione dei crediti d’imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 4-bis).

 

Nel testo di legge è anche previsto che per le spese sostenute a partire dal 2024 in relazione agli interventi da Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus, la detrazione venga ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

 

L'articolo 6 della Legge di conversione stabilisce , poi, che ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dal 29 maggio 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

 

La Legge agevolazioni fiscali prevede inoltre, all'articolo 7, che le disposizioni sul contraddittorio obbligatorio (articolo 6-bis Statuto dei diritti del contribuente), non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della medesima data.

 

Il termine per il ravvedimento speciale delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 viene prorogato al 31 maggio 2024 e la decorrenza degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo slitta al 1 giugno 2024 (articolo 7 D.L. n. 39/2024). 

Lo stesso articolo 7 prevede che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità o omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, tali soggetti possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1 giugno 2024. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonchè della sanzione, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024.

CCNL Federcasa: prosegue il tavolo tecnico

Posizioni distanti tra OO.SS. e Federcasa che ha proposto da giugno un aumento dell’IVC al 4,3%

Le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uilf-Pl hanno reso noto, tramite un comunicato stampa la ripresa della trattativa per il rinnovo del CCNL Federcasa 2022-2024, dopo l’ultimo incontro del 4 aprile scorso, durante il quale la parte datoriale aveva chiesto ai sindacati di redigere un testo con i punti d’intesa o di mancata intesa, documento che hanno trasmesso l’8 maggio scorso. La delegazione di Federcasa ha chiesto di raggiungere un’intesa circa la parte normativa, tralasciando quella economica. Punto che non ha trovato d’accordo le Sigle che hanno ribadito, come si evince dal comunicato, che per giungere ad una fruttuosa conclusione dell’accordo è indispensabile che Federcasa proponga un aumento superiore al 6%, percentuale presentata al tavolo di rinnovo e sulla quale le lavoratrici e i lavoratori hanno espresso il loro dissenso, chiedendo non solo una percentuale più alta, ma anche risorse per gli altri istituti economici quali: arretrati, produttività, fondo pensione, indennità, ecc.
Dal canto suo Federcasa non si è resa disponibile ad accogliere le richieste dei lavoratori, affermando, sulla base di quanto indicato dal comunicato delle Sigle, di voler procedere a decorrere dal mese di giugno a corrispondere un aumento dell’indennità di vacanza contrattuale portandola al 4,3% del tabellare in godimento. Le OO.SS chiedono la formalizzazione di quanto proposto da Federcasa, fermo restando che non incontra quanto chiesto dai lavoratori, in quanto si tratta di una somma erogata a titolo di anticipo da conguagliare in seguito. 

Posizioni distanti tra OO.SS. e Federcasa che ha proposto da giugno un aumento dell'IVC al 4,3%

Le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uilf-Pl hanno reso noto, tramite un comunicato stampa la ripresa della trattativa per il rinnovo del CCNL Federcasa 2022-2024, dopo l'ultimo incontro del 4 aprile scorso, durante il quale la parte datoriale aveva chiesto ai sindacati di redigere un testo con i punti d'intesa o di mancata intesa, documento che hanno trasmesso l'8 maggio scorso. La delegazione di Federcasa ha chiesto di raggiungere un'intesa circa la parte normativa, tralasciando quella economica. Punto che non ha trovato d'accordo le Sigle che hanno ribadito, come si evince dal comunicato, che per giungere ad una fruttuosa conclusione dell'accordo è indispensabile che Federcasa proponga un aumento superiore al 6%, percentuale presentata al tavolo di rinnovo e sulla quale le lavoratrici e i lavoratori hanno espresso il loro dissenso, chiedendo non solo una percentuale più alta, ma anche risorse per gli altri istituti economici quali: arretrati, produttività, fondo pensione, indennità, ecc.
Dal canto suo Federcasa non si è resa disponibile ad accogliere le richieste dei lavoratori, affermando, sulla base di quanto indicato dal comunicato delle Sigle, di voler procedere a decorrere dal mese di giugno a corrispondere un aumento dell'indennità di vacanza contrattuale portandola al 4,3% del tabellare in godimento. Le OO.SS chiedono la formalizzazione di quanto proposto da Federcasa, fermo restando che non incontra quanto chiesto dai lavoratori, in quanto si tratta di una somma erogata a titolo di anticipo da conguagliare in seguito. 

E.B.A.M. Marche: previsto il contributo carenza malattia breve

Dal 1° giugno 2024 previsto un contributo, in caso di carenza malattia, fino ad 80,00 euro a favore delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con qualifica di operaio 

L’E.B.A.M. Marche, l’Ente Bilaterale artigianato Marche, ha previsto la possibilità, per i lavoratori assunti con qualifica di operaio, di disporre di un contributo fino ad un massimo di 80,00 euro, in caso di carenza di malattia. Tale integrazione è così distribuita:
– 40,00 euro per un giorno di carenza,
– 60,00 euro per due giorni di carenza,
– 80,00 euro per tre giorni di carenza. 
La prestazione copre un unico evento nell’anno solare.
Le domande possono essere inoltrate tramite il sito  “MyEbam” disponibile dal 1° giugno 2024, entro e non oltre la fine del terzo mese successivo al verificarsi dell’evento. In caso di eventi avvenuti nei mesi di novembre e dicembre 2024, le domande devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2025.

Dal 1° giugno 2024 previsto un contributo, in caso di carenza malattia, fino ad 80,00 euro a favore delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con qualifica di operaio 

L'E.B.A.M. Marche, l'Ente Bilaterale artigianato Marche, ha previsto la possibilità, per i lavoratori assunti con qualifica di operaio, di disporre di un contributo fino ad un massimo di 80,00 euro, in caso di carenza di malattia. Tale integrazione è così distribuita:
- 40,00 euro per un giorno di carenza,
- 60,00 euro per due giorni di carenza,
- 80,00 euro per tre giorni di carenza. 
La prestazione copre un unico evento nell’anno solare.
Le domande possono essere inoltrate tramite il sito  “MyEbam” disponibile dal 1° giugno 2024, entro e non oltre la fine del terzo mese successivo al verificarsi dell’evento. In caso di eventi avvenuti nei mesi di novembre e dicembre 2024, le domande devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2025.

Le indicazioni per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione

Forniti chiarimenti per l’applicazione della disciplina dell’istituto reintrodotto dalla Legge di bilancio 2024 (INPS, circolare 29 maggio 2024, n. 69).

L’INPS ha comunicato le sue indicazioni in materia di facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, istituto recentemente reintrodotto nell’ordinamento dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, articolo 1, commi da 126 a 130). In particolare, la nuova normativa riconosce la possibilità di riscatto in favore degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Durata del periodo riscattato

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023.

Il limite massimo dei 5 anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del D.L. n. 4/2019, in quanto l’articolo 1, commi da 126 a 130, della Legge n. 213/2023 non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa e non collega il presente riscatto a quelli eventualmente già effettuati in precedenza.

I periodi oggetto di riscatto saranno valutati secondo il “sistema contributivo”.

La domanda

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025. Pertanto, può essere presentata dalla data di entrata in vigore della legge n. 213/2023 (1° gennaio 2024) e fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

Ai sensi del comma 128 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso i consueti canali (SPID almeno di Livello 2, CNS, CIE 3.0, PIN; contact center; istituti di patronato e intermediari dell’INPS).

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, che, ai sensi del comma 129 dell’articolo 1, può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In questo caso, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.

Modalità di versamento

Infine, l’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Forniti chiarimenti per l’applicazione della disciplina dell’istituto reintrodotto dalla Legge di bilancio 2024 (INPS, circolare 29 maggio 2024, n. 69).

L'INPS ha comunicato le sue indicazioni in materia di facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, istituto recentemente reintrodotto nell'ordinamento dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, articolo 1, commi da 126 a 130). In particolare, la nuova normativa riconosce la possibilità di riscatto in favore degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Durata del periodo riscattato

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023.

Il limite massimo dei 5 anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del D.L. n. 4/2019, in quanto l’articolo 1, commi da 126 a 130, della Legge n. 213/2023 non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa e non collega il presente riscatto a quelli eventualmente già effettuati in precedenza.

I periodi oggetto di riscatto saranno valutati secondo il “sistema contributivo”.

La domanda

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025. Pertanto, può essere presentata dalla data di entrata in vigore della legge n. 213/2023 (1° gennaio 2024) e fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

Ai sensi del comma 128 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso i consueti canali (SPID almeno di Livello 2, CNS, CIE 3.0, PIN; contact center; istituti di patronato e intermediari dell'INPS).

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, che, ai sensi del comma 129 dell’articolo 1, può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In questo caso, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.

Modalità di versamento

Infine, l’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Ebinter Padova: siglati gli accordi su premi di produttività agevolata e sicurezza sul lavoro

Previsto un massimale di 3.000,00 euro e l’attivazione del rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori

L’Ente bilaterale del terziario di Padova ha reso nota la sottoscrizione di due accordi che riguardano: premi di produttività agevolata e la sicurezza sul lavoro. Per quanto concerne il primo, le imprese, che aderiscono a Confcommercio Ascom-Padova o iscritte all’Ente ed in regola con la contribuzione, possono accedere alla tassazione agevolata dei premi di produttività tramite una specifica procedura che porta all’approvazione dei piani aziendali da parte della Commissione costituita presso l’Ente. Il massimale previsto è di 3.000,00 euro annui che si traduce, per il lavoratore in una tassazione limitata al 5% e in un costo minore per l’azienda. Il lavoratore può beneficiare del premio anche tramite l’accesso alle provvidenze previste dal welfare dell’Ente e, in questo caso, la tassazione risulta completamente azzerata. 
Per quel che concerne, invece, la sicurezza sul lavoro, è stato attivato il servizio del rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori, messo a disposizione delle lavoratrici ed i lavoratori iscritti all’Ente che, al loro interno, non hanno eletto o non sono riuscite ad eleggere nessun rappresentante per la sicurezza. 

Previsto un massimale di 3.000,00 euro e l'attivazione del rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori

L'Ente bilaterale del terziario di Padova ha reso nota la sottoscrizione di due accordi che riguardano: premi di produttività agevolata e la sicurezza sul lavoro. Per quanto concerne il primo, le imprese, che aderiscono a Confcommercio Ascom-Padova o iscritte all'Ente ed in regola con la contribuzione, possono accedere alla tassazione agevolata dei premi di produttività tramite una specifica procedura che porta all'approvazione dei piani aziendali da parte della Commissione costituita presso l'Ente. Il massimale previsto è di 3.000,00 euro annui che si traduce, per il lavoratore in una tassazione limitata al 5% e in un costo minore per l'azienda. Il lavoratore può beneficiare del premio anche tramite l'accesso alle provvidenze previste dal welfare dell'Ente e, in questo caso, la tassazione risulta completamente azzerata. 
Per quel che concerne, invece, la sicurezza sul lavoro, è stato attivato il servizio del rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori, messo a disposizione delle lavoratrici ed i lavoratori iscritti all'Ente che, al loro interno, non hanno eletto o non sono riuscite ad eleggere nessun rappresentante per la sicurezza. 

Il calcolo del “bonus adjustment – gross up” per i lavoratori marittimi

Forniti chiarimenti sull’inclusione di questa voce retributiva nel computo della retribuzione media globale giornaliera (INPS, messaggio 29 maggio 2024, n. 2022).

L’INPS ha fornito spiegazioni in merito all’inclusione della cosiddetta “bonus adjustment – gross up“, nel computo della retribuzione media globale giornaliera (RMGG). Questa voce retributiva è una componente a carattere ricorrente, ancorché variabile nel suo importo mensile, in ragione della funzione e del meccanismo di calcolo, corrisposta su base mensile e non giornaliera.

Peraltro, il “bonus adjustment – gross up”, pur non trovando la propria fonte in accordi collettivi, costituisce retribuzione imponibile e, pertanto, rientra nel computo della RMGG.

L’INPS precisa che nel caso in cui la pattuizione individuale preveda che tale voce retributiva deve essere corrisposta dal datore di lavoro anche durante il periodo di malattia, la stessa deve rimanere esclusa dal calcolo della RMGG, in applicazione dei criteri generali relativi alla natura compensativa del mancato guadagno propria dell’indennità di malattia.

Quindi, al fine di consentire all’INPS la determinazione in automatico del valore della RMGG, è necessario disporre del dato retributivo relativo allo specifico mese di competenza, nei flussi Uniemens.

Infine, sarà  carico del datore di lavoro la relativa esposizione nel flusso mensile Uniemens di competenza con l’onere del necessario riproporzionamento e di rideterminazione del pro-quota.

Forniti chiarimenti sull'inclusione di questa voce retributiva nel computo della retribuzione media globale giornaliera (INPS, messaggio 29 maggio 2024, n. 2022).

L'INPS ha fornito spiegazioni in merito all’inclusione della cosiddetta “bonus adjustment - gross up", nel computo della retribuzione media globale giornaliera (RMGG). Questa voce retributiva è una componente a carattere ricorrente, ancorché variabile nel suo importo mensile, in ragione della funzione e del meccanismo di calcolo, corrisposta su base mensile e non giornaliera.

Peraltro, il “bonus adjustment - gross up”, pur non trovando la propria fonte in accordi collettivi, costituisce retribuzione imponibile e, pertanto, rientra nel computo della RMGG.

L'INPS precisa che nel caso in cui la pattuizione individuale preveda che tale voce retributiva deve essere corrisposta dal datore di lavoro anche durante il periodo di malattia, la stessa deve rimanere esclusa dal calcolo della RMGG, in applicazione dei criteri generali relativi alla natura compensativa del mancato guadagno propria dell’indennità di malattia.

Quindi, al fine di consentire all’INPS la determinazione in automatico del valore della RMGG, è necessario disporre del dato retributivo relativo allo specifico mese di competenza, nei flussi Uniemens.

Infine, sarà  carico del datore di lavoro la relativa esposizione nel flusso mensile Uniemens di competenza con l’onere del necessario riproporzionamento e di rideterminazione del pro-quota.