CIPL Edilizia Artigianato Bologna: EVR 2025

Le parti sociali dell’Emilia Romagna prorogano l’EVR 2025 e stabiliscono le modalità di erogazione 

Lo scorso 4 luglio le Parti Sociali territoriali dell’Emilia Romagna Agci, Cna Costruzioni, Confartigianato, Confcooperative, Legacoop, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno siglato il verbale di accordo per la proroga della corresponsione dell’EVR per l’anno 2025.

Ai fini della determinazione dell’EVR sono stati confrontati gli indicatori territoriali relativi al triennio 2021-2024 con quelli del triennio 2020-2023 ed è emerso, dalla loro somma ponderale, l’esito positivo di tutti e 4 gli indicatori con un valore percentuale da applicare pari al 100%.

Nel caso di aziende che abbiano effettuato la verifica interna con esito positivo di soli 2 parametri territoriali, l’importo dell’EVR relativamente al periodo aprile-dicembre 2025 sarà il seguente: 

Livello Importo EVR 2025 Impiegati Importo EVR 2025 Operai
8 91,32
7 71,63
6 64,47
5 53,72 0,31
4 50,14 0,29
3 45,56 0,27
2 41,90 0,24
1 35,81 0,21

Nel caso di aziende che abbiano effettuato la verifica interna con esito positivo di un solo parametro territoriale, l’importo dell’EVR relativamente al periodo aprile-dicembre 2025 sarà il seguente: 

Livello Importo EVR 2025 Impiegati Importo EVR 2025 Operai
8 46,68
7 35,82
6 32,24
5 26,86 0,16
4 25,07 0,14
3 23,28 0,13
2 20,95 0,12
1 17,91 0,10

Entro il 31 luglio 2025 viene specificato che le aziende dovranno comunicare alle OO.SS., alle RSA/RSU ed alla Cassa Edile di Bologna  le risultanze della verifica interna da cui deriva la determinazione dell’importo dell’EVR.

Le parti sociali dell'Emilia Romagna prorogano l'EVR 2025 e stabiliscono le modalità di erogazione 

Lo scorso 4 luglio le Parti Sociali territoriali dell'Emilia Romagna Agci, Cna Costruzioni, Confartigianato, Confcooperative, Legacoop, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno siglato il verbale di accordo per la proroga della corresponsione dell'EVR per l'anno 2025.

Ai fini della determinazione dell'EVR sono stati confrontati gli indicatori territoriali relativi al triennio 2021-2024 con quelli del triennio 2020-2023 ed è emerso, dalla loro somma ponderale, l'esito positivo di tutti e 4 gli indicatori con un valore percentuale da applicare pari al 100%.

Nel caso di aziende che abbiano effettuato la verifica interna con esito positivo di soli 2 parametri territoriali, l’importo dell’EVR relativamente al periodo aprile-dicembre 2025 sarà il seguente: 

Livello Importo EVR 2025 Impiegati Importo EVR 2025 Operai
8 91,32 -
7 71,63 -
6 64,47 -
5 53,72 0,31
4 50,14 0,29
3 45,56 0,27
2 41,90 0,24
1 35,81 0,21

Nel caso di aziende che abbiano effettuato la verifica interna con esito positivo di un solo parametro territoriale, l’importo dell’EVR relativamente al periodo aprile-dicembre 2025 sarà il seguente: 

Livello Importo EVR 2025 Impiegati Importo EVR 2025 Operai
8 46,68 -
7 35,82 -
6 32,24 -
5 26,86 0,16
4 25,07 0,14
3 23,28 0,13
2 20,95 0,12
1 17,91 0,10

Entro il 31 luglio 2025 viene specificato che le aziende dovranno comunicare alle OO.SS., alle RSA/RSU ed alla Cassa Edile di Bologna  le risultanze della verifica interna da cui deriva la determinazione dell’importo dell’EVR.

IVA su spese condivise di studio professionale non associato

L’Agenzia delle entrate affronta il trattamento IVA di somme dovute a seguito di un’ordinanza di ingiunzione per il riaddebito di costi comuni di uno studio professionale non costituito in associazione professionale (Agenzia delle entrate, risposta 14 luglio 2025, n. 189).

L’Istante, un avvocato, ha convenuto lo scioglimento di un’associazione professionale e la contestuale ripartizione e riaddebito dei costi comuni dello studio.
A seguito di un lungo contenzioso per l’accertamento delle spese, una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) è stata disposta dal giudice. La CTU ha riclassificato tutte le spese sostenute e ricostruito la quota spettante all’Istante, dedotti gli acconti già versati.
Per il recupero di una somma dovuta, è stato notificato un atto di precetto in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale.
Il quesito principale dell’Istante riguarda, dunque, l’applicazione dell’IVA sul riaddebito di questi costi, che sono stati distinti analiticamente per voci e categorie di spesa dal CTU, e non in via forfettaria. Inoltre, è stato chiesto di chiarire come applicare l’IVA sugli interessi legali dovuti e sulle spese legali a favore della controparte vittoriosa, dato che quest’ultima è un soggetto passivo con diritto alla detrazione.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha fornito le seguenti indicazioni sul corretto trattamento IVA:

  • Riaddebito delle spese comuni dello studio: la circolare n. 58/E/2001 chiarisce che il riaddebito di spese comuni tra professionisti non costituiti in associazione professionale deve essere realizzato tramite l’emissione di una fattura assoggettata ad IVA. Di conseguenza, le somme che l’Istante dovrà corrispondere in esecuzione dell’ordinanza del giudice costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria. Questo è in linea con le precedenti fatture di acconto già emesse. Viene esclusa la configurazione giuridica dell’accordo come contratto di mandato senza rappresentanza. Pertanto, il pagamento della somma stabilita nell’ordinanza è oggettivamente imponibile IVA.

  • Trattamento IVA degli interessi legali: per stabilire il trattamento fiscale degli interessi legali, è necessario individuarne la natura giuridica e la “causa” per la quale sono stati liquidati. L’articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi. Nel caso in esame, gli interessi legali assumono una natura risarcitoria per il ritardo nel pagamento delle spese comuni. Pertanto, non devono concorrere a formare la base imponibile IVA.

  • Trattamento IVA delle spese legali: sulla base di precedenti circolari e risoluzioni (n. 203/1994 e n. 91/1998), la parte soccombente in un giudizio, condannata al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell’avvocato della controparte vittoriosa, è tenuta al pagamento dell’imposta. L’unica eccezione si ha quando il vincitore della causa, in quanto soggetto passivo d’imposta, e la vertenza inerisce all’esercizio della propria attività d’impresa, ha titolo ad esercitare la detrazione dell’IVA. In tale circostanza, il legale della controparte può richiedere al soccombente l’importo dell’onorario e delle spese processuali, ma non anche quello dell’IVA, in quanto tale imposta è dovuta per rivalsa dal proprio cliente.

  • Detrazione dell’IVA: in generale, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972, l’IVA è detraibile per beni e servizi acquistati nell’esercizio di impresa, arte o professione, impiegati per realizzare operazioni imponibili. L’IVA è detraibile nella misura in cui gli acquisti siano inerenti, strumentali e necessari all’esercizio dell’attività economica imponibile svolta dal contribuente.

L'Agenzia delle entrate affronta il trattamento IVA di somme dovute a seguito di un'ordinanza di ingiunzione per il riaddebito di costi comuni di uno studio professionale non costituito in associazione professionale (Agenzia delle entrate, risposta 14 luglio 2025, n. 189).

L'Istante, un avvocato, ha convenuto lo scioglimento di un'associazione professionale e la contestuale ripartizione e riaddebito dei costi comuni dello studio.
A seguito di un lungo contenzioso per l'accertamento delle spese, una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) è stata disposta dal giudice. La CTU ha riclassificato tutte le spese sostenute e ricostruito la quota spettante all'Istante, dedotti gli acconti già versati.
Per il recupero di una somma dovuta, è stato notificato un atto di precetto in esecuzione di un'ordinanza del Tribunale.
Il quesito principale dell'Istante riguarda, dunque, l'applicazione dell'IVA sul riaddebito di questi costi, che sono stati distinti analiticamente per voci e categorie di spesa dal CTU, e non in via forfettaria. Inoltre, è stato chiesto di chiarire come applicare l'IVA sugli interessi legali dovuti e sulle spese legali a favore della controparte vittoriosa, dato che quest'ultima è un soggetto passivo con diritto alla detrazione.

 

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha fornito le seguenti indicazioni sul corretto trattamento IVA:

  • Riaddebito delle spese comuni dello studio: la circolare n. 58/E/2001 chiarisce che il riaddebito di spese comuni tra professionisti non costituiti in associazione professionale deve essere realizzato tramite l'emissione di una fattura assoggettata ad IVA. Di conseguenza, le somme che l'Istante dovrà corrispondere in esecuzione dell'ordinanza del giudice costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA, con applicazione dell'aliquota ordinaria. Questo è in linea con le precedenti fatture di acconto già emesse. Viene esclusa la configurazione giuridica dell'accordo come contratto di mandato senza rappresentanza. Pertanto, il pagamento della somma stabilita nell'ordinanza è oggettivamente imponibile IVA.

  • Trattamento IVA degli interessi legali: per stabilire il trattamento fiscale degli interessi legali, è necessario individuarne la natura giuridica e la "causa" per la quale sono stati liquidati. L'articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi. Nel caso in esame, gli interessi legali assumono una natura risarcitoria per il ritardo nel pagamento delle spese comuni. Pertanto, non devono concorrere a formare la base imponibile IVA.

  • Trattamento IVA delle spese legali: sulla base di precedenti circolari e risoluzioni (n. 203/1994 e n. 91/1998), la parte soccombente in un giudizio, condannata al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell'avvocato della controparte vittoriosa, è tenuta al pagamento dell'imposta. L'unica eccezione si ha quando il vincitore della causa, in quanto soggetto passivo d'imposta, e la vertenza inerisce all'esercizio della propria attività d'impresa, ha titolo ad esercitare la detrazione dell'IVA. In tale circostanza, il legale della controparte può richiedere al soccombente l'importo dell'onorario e delle spese processuali, ma non anche quello dell'IVA, in quanto tale imposta è dovuta per rivalsa dal proprio cliente.

  • Detrazione dell'IVA: in generale, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972, l'IVA è detraibile per beni e servizi acquistati nell'esercizio di impresa, arte o professione, impiegati per realizzare operazioni imponibili. L'IVA è detraibile nella misura in cui gli acquisti siano inerenti, strumentali e necessari all'esercizio dell'attività economica imponibile svolta dal contribuente.

CCNL Miniere: sottoscritta l’ipotesi di accordo con aumenti retributivi in 4 tranches

Con l’accordo in arrivo nuovi minimi retributivi a partire da dicembre e l’aumento dell’indennità per i Quadri

In data 11 luglio 2025 Assorisorse insieme a Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto un’ipotesi di accordo che interessa 1.050 lavoratori impiegati in attività minerarie in 70 siti, dislocati in 8 regioni. Il rinnovo decorre dal 1° aprile 2025 e scade il 31 marzo 2028. Le parti hanno precisato che lo scioglimento della riserva è previsto entro il 31 luglio 2025, a seguito del percorso di votazione assembleare.

 

L’accordo prevede l’insediamento di una Commissione per rinnovare la classificazione del personale, tenendo conto del ricambio generazionale e dell’evoluzione tecnologica legata, anche, all’Intelligenza Artificiale. L’insediamento è previsto appena sciolta la riserva e il termine dei lavori è calendarizzato entro aprile 2026.

 

Dall’11 luglio 2025, la quota riguardante la previdenza complementare a carico dell’azienda è aumentata al 4%, comprensiva dello 0,2% per la quota di premorienza. Sempre a decorrere dalla stessa data, la quota dell’assistenza sanitaria complementare, livello Base, è a carico dell’azienda e riguarda soltanto il lavoratore dipendente. È compito del lavoratore integrare la quota per eventuali familiari o per un pacchetto superiore.

 

Dal punto di vista economico, per i Quadri è stato stabilito un aumento dell’indennità pari a 20,00 euro lordi mensili. Inoltre, sono previsti incrementi retributivi in 4 tranches:

dicembre 2025;
marzo 2026;
gennaio 2027;
gennaio 2028.

Livello Parametro Aumento dicembre 2025 Aumento marzo 2026 Aumento gennaio 2027 Aumento gennaio 2028 Totale aumento
1S 215 31,85 95,56 127,41 119,44 374,26
1 207 30,67 92,00 122,67 108,87 354,20
2 190 28,15 84,44 112,59 99,93 325,11
3 165 24,44 73,33 97,78 86,78 282,33
4 145 21,48 64,44 85,93 76,26 248,11
5 135 20,00 60,00 80,00 71,00 231,00
6 125 18,52 55,56 74,07 65,74 213,89
7 115 17,04 51,11 68,15 60,48 196,78
8 100 14,81 44,44 59,26 52,29 171,11
Livello Parametro Minimo 1.1.2025 Minimo 1.12.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.1.2027 Minimo 1.1.2028
1S 215 3.037,90 3.069,75 3.165,31 3.292,71 3.412,16
1 207 2.991,12 3.021,79 3.113,79 3.236,45 3.345,32
2 190 2.768,11 2.796,26 2.880,70 2.993,30 3.093,22
3 165 2.460,23 2.484,67 2.558,01 2.655,79 2.742,56
4 145 2.228,16 2.249,64 2.314,09 2.400,01 2.476,27
5 135 2.103,19 2.123,19 2.183,19 2.263,19 2.334,19
6 125 1.981,70 2.000,22 2.055,77 2.129,85 2.195,59
7 115 1.856,57 1.873,61 1.924,72 1.992,87 2.053,35
8 100 1.705,38 1.720,19 1.764,64 1.823,90 1.876,49

Con l'accordo in arrivo nuovi minimi retributivi a partire da dicembre e l'aumento dell'indennità per i Quadri

In data 11 luglio 2025 Assorisorse insieme a Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto un'ipotesi di accordo che interessa 1.050 lavoratori impiegati in attività minerarie in 70 siti, dislocati in 8 regioni. Il rinnovo decorre dal 1° aprile 2025 e scade il 31 marzo 2028. Le parti hanno precisato che lo scioglimento della riserva è previsto entro il 31 luglio 2025, a seguito del percorso di votazione assembleare.

 

L'accordo prevede l'insediamento di una Commissione per rinnovare la classificazione del personale, tenendo conto del ricambio generazionale e dell'evoluzione tecnologica legata, anche, all'Intelligenza Artificiale. L'insediamento è previsto appena sciolta la riserva e il termine dei lavori è calendarizzato entro aprile 2026.

 

Dall'11 luglio 2025, la quota riguardante la previdenza complementare a carico dell'azienda è aumentata al 4%, comprensiva dello 0,2% per la quota di premorienza. Sempre a decorrere dalla stessa data, la quota dell'assistenza sanitaria complementare, livello Base, è a carico dell'azienda e riguarda soltanto il lavoratore dipendente. È compito del lavoratore integrare la quota per eventuali familiari o per un pacchetto superiore.

 

Dal punto di vista economico, per i Quadri è stato stabilito un aumento dell'indennità pari a 20,00 euro lordi mensili. Inoltre, sono previsti incrementi retributivi in 4 tranches:

- dicembre 2025;
- marzo 2026;
- gennaio 2027;
- gennaio 2028.

Livello Parametro Aumento dicembre 2025 Aumento marzo 2026 Aumento gennaio 2027 Aumento gennaio 2028 Totale aumento
1S 215 31,85 95,56 127,41 119,44 374,26
1 207 30,67 92,00 122,67 108,87 354,20
2 190 28,15 84,44 112,59 99,93 325,11
3 165 24,44 73,33 97,78 86,78 282,33
4 145 21,48 64,44 85,93 76,26 248,11
5 135 20,00 60,00 80,00 71,00 231,00
6 125 18,52 55,56 74,07 65,74 213,89
7 115 17,04 51,11 68,15 60,48 196,78
8 100 14,81 44,44 59,26 52,29 171,11
Livello Parametro Minimo 1.1.2025 Minimo 1.12.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.1.2027 Minimo 1.1.2028
1S 215 3.037,90 3.069,75 3.165,31 3.292,71 3.412,16
1 207 2.991,12 3.021,79 3.113,79 3.236,45 3.345,32
2 190 2.768,11 2.796,26 2.880,70 2.993,30 3.093,22
3 165 2.460,23 2.484,67 2.558,01 2.655,79 2.742,56
4 145 2.228,16 2.249,64 2.314,09 2.400,01 2.476,27
5 135 2.103,19 2.123,19 2.183,19 2.263,19 2.334,19
6 125 1.981,70 2.000,22 2.055,77 2.129,85 2.195,59
7 115 1.856,57 1.873,61 1.924,72 1.992,87 2.053,35
8 100 1.705,38 1.720,19 1.764,64 1.823,90 1.876,49

Assegno unico e universale: il calendario dei pagamenti per il secondo semestre 2025

Il pagamento della prima rata avviene nell’ultima settimana del mese successivo a quello della presentazione della domanda (INPS, messaggio 14 luglio 2025, n. 2229).

L’INPS ha fornito il calendario dei pagamenti dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) relativi ai mesi da luglio a dicembre 2025. Le prestazioni in corso di godimento che non hanno subito variazioni, sono accreditate secondo il seguente calendario:

– 21-22 luglio

– 20-21 agosto

– 22-23 settembre

– 20-21 ottobre      

– 20-21 novembre   

– 17-19 dicembre.

Il pagamento della prima rata della prestazione avviene, come di consueto, nell’ultima settimana del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nella stessa data sono accreditati anche gli importi delle rate in cui l’AUU è stato oggetto di un conguaglio, a credito o a debito.

 

Il pagamento della prima rata avviene nell’ultima settimana del mese successivo a quello della presentazione della domanda (INPS, messaggio 14 luglio 2025, n. 2229).

L'INPS ha fornito il calendario dei pagamenti dell'Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) relativi ai mesi da luglio a dicembre 2025. Le prestazioni in corso di godimento che non hanno subito variazioni, sono accreditate secondo il seguente calendario:

- 21-22 luglio

- 20-21 agosto

- 22-23 settembre

- 20-21 ottobre      

- 20-21 novembre   

- 17-19 dicembre.

Il pagamento della prima rata della prestazione avviene, come di consueto, nell’ultima settimana del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nella stessa data sono accreditati anche gli importi delle rate in cui l’AUU è stato oggetto di un conguaglio, a credito o a debito.

 

Fattore di correzione per la deduzione del costo del lavoro nei Gruppi di società

Con il Decreto 27 giugno 2025 pubblicato in Gazzetta, sono state apportate modifiche al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2024, in coordinamento con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’obiettivo principale è chiarire le modalità di calcolo della maggiorazione dei costi deducibili per le nuove assunzioni, specialmente per le società che fanno parte di un “gruppo interno”.

Il DM 25 giugno 2024 contiene disposizioni di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, il quale ha introdotto, per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, una maggiorazione del costo del lavoro deducibile in caso di incremento del numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Il beneficio è stato prorogato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, in base all’articolo 1, commi 399 e 400, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

 

Secondo il nuovo comma 8 dell’articolo 5 del DM 25 giugno 2024, come modificato dal Decreto 27 giugno 2025 “ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione del costo, qualora spettante ai sensi dell’art. 4, riducendo quello da assumere ai sensi del comma 1 ai fini della maggiorazione, di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno”.

 

Il nuovo comma 8 dell’articolo 5, come chiarito nella relazione illustrativa del MEF, precisa dunque che il beneficio fruibile da ciascun soggetto appartenente al “gruppo interno” è determinato applicando al costo “agevolabile” un “fattore di correzione”.

Il costo “agevolabile” è calcolato, in prima battuta, secondo le regole previste per i soggetti stand alone (ossia pari al “minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale”).
Il “fattore di correzione” è costituito dal rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno.

 

In dettaglio, per la determinazione del “fattore di correzione“:

  • I decrementi occupazionali complessivi sono intesi come la riduzione del numero dei lavoratori dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) verificatasi alla fine di un periodo d’imposta, rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Tali diminuzioni costituiscono il numeratore del rapporto. Le società che hanno decrementato la forza lavoro complessiva non hanno diritto alla maggiorazione.
  • Gli incrementi occupazionali complessivi sono intesi come l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) verificatosi alla fine di un periodo d’imposta, rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Tali  incrementi costituiscono il denominatore del rapporto.

L’applicazione del “fattore di correzione” avviene come segue: se il “fattore di correzione” è superiore a 0 e inferiore a 1, deve essere applicato da ciascun soggetto del gruppo che ha avuto l’incremento occupazionale di lavoratori a tempo indeterminato e che ha contribuito ad alimentare il denominatore del rapporto. Ciò significa che il costo da maggiorare per la singola società viene ridotto. Qualora il “fattore di correzione” risulti pari o superiore a 1, la maggiorazione non spetta ad alcuna società del gruppo. Viceversa, se il rapporto è pari a 0, non sussiste alcun fattore di correzione derivante dall’appartenenza al gruppo.

 

Il MEF spiega che questa nuova formulazione è stata introdotta per superare alcune incertezze interpretative che avrebbero potuto portare a applicazioni non coerenti con la ratio della disposizione agevolativa. L’obiettivo è dare rilevanza al gruppo come unico “soggetto economico”, al fine di determinare il beneficio in misura tendenzialmente pari a quella che si sarebbe determinata se il “soggetto economico” fosse coinciso con un unico soggetto giuridico.
La modifica si intende applicabile sin dal primo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa, e quindi ha effetto già sul versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ad esempio, 30 giugno 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile) e sulle relative dichiarazioni dei redditi (ordinariamente entro il 31 ottobre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile).

Con il Decreto 27 giugno 2025 pubblicato in Gazzetta, sono state apportate modifiche al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2024, in coordinamento con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'obiettivo principale è chiarire le modalità di calcolo della maggiorazione dei costi deducibili per le nuove assunzioni, specialmente per le società che fanno parte di un "gruppo interno".

Il DM 25 giugno 2024 contiene disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, il quale ha introdotto, per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, una maggiorazione del costo del lavoro deducibile in caso di incremento del numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Il beneficio è stato prorogato per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, in base all'articolo 1, commi 399 e 400, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

 

Secondo il nuovo comma 8 dell'articolo 5 del DM 25 giugno 2024, come modificato dal Decreto 27 giugno 2025 "ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione del costo, qualora spettante ai sensi dell'art. 4, riducendo quello da assumere ai sensi del comma 1 ai fini della maggiorazione, di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l'incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno".

 

Il nuovo comma 8 dell'articolo 5, come chiarito nella relazione illustrativa del MEF, precisa dunque che il beneficio fruibile da ciascun soggetto appartenente al "gruppo interno" è determinato applicando al costo "agevolabile" un "fattore di correzione".

Il costo "agevolabile" è calcolato, in prima battuta, secondo le regole previste per i soggetti stand alone (ossia pari al “minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale”).
Il "fattore di correzione" è costituito dal rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno.

 

In dettaglio, per la determinazione del "fattore di correzione":

  • I decrementi occupazionali complessivi sono intesi come la riduzione del numero dei lavoratori dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) verificatasi alla fine di un periodo d'imposta, rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente. Tali diminuzioni costituiscono il numeratore del rapporto. Le società che hanno decrementato la forza lavoro complessiva non hanno diritto alla maggiorazione.
  • Gli incrementi occupazionali complessivi sono intesi come l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) verificatosi alla fine di un periodo d'imposta, rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente. Tali  incrementi costituiscono il denominatore del rapporto.

L'applicazione del "fattore di correzione" avviene come segue: se il "fattore di correzione" è superiore a 0 e inferiore a 1, deve essere applicato da ciascun soggetto del gruppo che ha avuto l'incremento occupazionale di lavoratori a tempo indeterminato e che ha contribuito ad alimentare il denominatore del rapporto. Ciò significa che il costo da maggiorare per la singola società viene ridotto. Qualora il "fattore di correzione" risulti pari o superiore a 1, la maggiorazione non spetta ad alcuna società del gruppo. Viceversa, se il rapporto è pari a 0, non sussiste alcun fattore di correzione derivante dall'appartenenza al gruppo.

 

Il MEF spiega che questa nuova formulazione è stata introdotta per superare alcune incertezze interpretative che avrebbero potuto portare a applicazioni non coerenti con la ratio della disposizione agevolativa. L'obiettivo è dare rilevanza al gruppo come unico "soggetto economico", al fine di determinare il beneficio in misura tendenzialmente pari a quella che si sarebbe determinata se il "soggetto economico" fosse coinciso con un unico soggetto giuridico.
La modifica si intende applicabile sin dal primo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa, e quindi ha effetto già sul versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ad esempio, 30 giugno 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile) e sulle relative dichiarazioni dei redditi (ordinariamente entro il 31 ottobre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile).

CCNL Presidenza del Consiglio: siglata l’ipotesi

Per il periodo 2019-2021 previsti aumenti

Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 sia  per la parte giuridica che per la parte economica.

E’ prevista una revisione del sistema di classificazione del personale, per valorizzare la carriera del personale, con l’introduzione di nuovi profili ad elevato contenuto professionale e specialistico.

Definita anche  l’introduzione di norme sull’age management, che pongono attenzione alle differenze di età dei dipendenti e valorizzazione della maggiore esperienza oltre ad una maggiore attenzione alla formazione del personale.

A livello economico, l’accordo prevede un incremento retributivo medio mensile pari a 168,00 euro per 13 mensilità  a decorrere dal 1° gennaio 2020  che comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1° gennaio 2019.
 

Per il periodo 2019-2021 previsti aumenti

Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 sia  per la parte giuridica che per la parte economica.

E' prevista una revisione del sistema di classificazione del personale, per valorizzare la carriera del personale, con l’introduzione di nuovi profili ad elevato contenuto professionale e specialistico.

Definita anche  l'introduzione di norme sull'age management, che pongono attenzione alle differenze di età dei dipendenti e valorizzazione della maggiore esperienza oltre ad una maggiore attenzione alla formazione del personale.

A livello economico, l'accordo prevede un incremento retributivo medio mensile pari a 168,00 euro per 13 mensilità  a decorrere dal 1° gennaio 2020  che comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1° gennaio 2019.
 

CCNL Poste: firmato il PDR 2025-2026

Conquista economica di Poste Italiane con il PDR aumentato rispetto al 2024, previste mobilitazioni per nuove sfide normative 

Lo scorso 8 luglio 2025 Slc-Cgil, Uilposte e Poste Italiane hanno siglato l’accordo per il rinnovo del Premio di Risultato spettante ai lavoratori di Poste Italiane per il biennio 2025-2026. Le OO.SS. hanno firmato l’accordo pur criticando la mancanza di un confronto democratico reale e l’esclusione della partecipazione del Coordinamento Nazionale RSU prevista, invece, da regolamento.
L’accordo prevede un aumento del PDR di un importo pari a 103,00 euro nel 2025 e di ulteriori 142,00 euro nel 2026, portando il valore medio a 2.419,00 euro con un aumento dell’11% rispetto al 2024. Per chi opterà per la conversione in welfare, il valore potrà salire fino all’importo di 600,00 euro e superare così i 3.000,00 euro complessivi. Il credito erogato a titolo di welfare sarà stabilizzato strutturalmente nel PDR e non dipenderà più da decisioni unilaterali dell’azienda.
Tuttavia, non ci sono stati progressi sul fronte normativo in quanto Poste Italiane ha rifiutato di rivedere il sistema di penalizzazioni per le assenze tutelate (malattia, maternità, infortuni, legge 104) e ha tentato, inoltre, di introdurre nuove penalizzazioni.
Le Sigle Sindacali attribuiscono il risultato economico positivo alle loro mobilitazioni, ma ribadiscono che molte criticità rimangono irrisolte, lamentando un atteggiamento aziendale inaccettabile che privilegia i dividendi agli azionisti a discapito dei diritti dei lavoratori.
Conquistato il PDR, le OO.SS. si concentreranno ora sulle mobilitazioni contro le riorganizzazioni in atto che stanno peggiorando le condizioni di lavoro e la sicurezza dei lavoratori. E’ previsto, inoltre, un nuovo ciclo di scioperio dello straordinario. I sindacati sottolineano che l’intesa sul PDR rappresenta unicamente una fase iniziale di un percorso più esteso volto a tutelare i diritti, la dignità e la qualità occupazionale in Poste Italiane.

Conquista economica di Poste Italiane con il PDR aumentato rispetto al 2024, previste mobilitazioni per nuove sfide normative 

Lo scorso 8 luglio 2025 Slc-Cgil, Uilposte e Poste Italiane hanno siglato l'accordo per il rinnovo del Premio di Risultato spettante ai lavoratori di Poste Italiane per il biennio 2025-2026. Le OO.SS. hanno firmato l'accordo pur criticando la mancanza di un confronto democratico reale e l'esclusione della partecipazione del Coordinamento Nazionale RSU prevista, invece, da regolamento.
L'accordo prevede un aumento del PDR di un importo pari a 103,00 euro nel 2025 e di ulteriori 142,00 euro nel 2026, portando il valore medio a 2.419,00 euro con un aumento dell'11% rispetto al 2024. Per chi opterà per la conversione in welfare, il valore potrà salire fino all'importo di 600,00 euro e superare così i 3.000,00 euro complessivi. Il credito erogato a titolo di welfare sarà stabilizzato strutturalmente nel PDR e non dipenderà più da decisioni unilaterali dell'azienda.
Tuttavia, non ci sono stati progressi sul fronte normativo in quanto Poste Italiane ha rifiutato di rivedere il sistema di penalizzazioni per le assenze tutelate (malattia, maternità, infortuni, legge 104) e ha tentato, inoltre, di introdurre nuove penalizzazioni.
Le Sigle Sindacali attribuiscono il risultato economico positivo alle loro mobilitazioni, ma ribadiscono che molte criticità rimangono irrisolte, lamentando un atteggiamento aziendale inaccettabile che privilegia i dividendi agli azionisti a discapito dei diritti dei lavoratori.
Conquistato il PDR, le OO.SS. si concentreranno ora sulle mobilitazioni contro le riorganizzazioni in atto che stanno peggiorando le condizioni di lavoro e la sicurezza dei lavoratori. E' previsto, inoltre, un nuovo ciclo di scioperio dello straordinario. I sindacati sottolineano che l'intesa sul PDR rappresenta unicamente una fase iniziale di un percorso più esteso volto a tutelare i diritti, la dignità e la qualità occupazionale in Poste Italiane.

Sistema Informativo Minori: nuova funzionalità dedicata ai soggetti privati

L’utente ha ora la possibilità di formalizzare una nuova richiesta di parere e di gestire, ricercare e visualizzare anche le istanze già presentate (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 11 luglio 2025).

Al compimento della maggiore età allo straniero entrato in Italia come minore non accompagnato, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro (ovvero per lavoro subordinato o autonomo), previo parere sul percorso di integrazione socio-lavorativa compiuto in Italia dall’interessato durante la minore età espresso dalla Direzione Generale per le Politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali (articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/1998).

La richiesta di parere ex articolo 32 è vincolata al possesso da parte del minore di alcuni documenti e requisiti necessari per la formalizzazione della richiesta:

– documento ufficiale di riconoscimento del minore; passaporto o una attestazione di identità rilasciata o convalidata dall’Ambasciata/Consolato del Paese di origine;
permesso di soggiorno o del cedolino di richiesta o rinnovo;
provvedimento di affidamento o di ratifica dell’affido, oppure copia del provvedimento di Tutela o di richiesta di apertura Tutela;
– documenti che attestino che il minore ha seguito percorsi di integrazione (scolastici, formativi, lavorativi) da minorenne e/o intende svolgere percorsi di integrazione da maggiorenne.

Ora la digitalizzazione della nuova procedura per la gestione delle richieste di parere da parte dei soggetti privati, segnalata dal Ministero con il comunicato in commento, rappresenta un’opportunità per velocizzare i tempi di lavorazione delle richieste a vantaggio degli stessi richiedenti e per garantire la massima trasparenza nella lavorazione delle pratiche.

Grazie alla nuova funzionalità, l’utente ha la possibilità di formalizzare una nuova richiesta di parere e di gestire, ricercare e visualizzare anche le istanze già presentate.

Per accedere al SIM-Sistema Informativo Migranti come “Soggetto Privato” è possibile consultare le Linee Guida Soggetti Privati (raggiungibili tramite un link contenuto nel comunicato in argomento, così come è incluso anche un link sulle FAQ dedicate, la mailbox per richieste pareri ex articolo 32 e le indicazioni per l’assistenza telefonica).

 

L’utente ha ora la possibilità di formalizzare una nuova richiesta di parere e di gestire, ricercare e visualizzare anche le istanze già presentate (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 11 luglio 2025).

Al compimento della maggiore età allo straniero entrato in Italia come minore non accompagnato, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro (ovvero per lavoro subordinato o autonomo), previo parere sul percorso di integrazione socio-lavorativa compiuto in Italia dall'interessato durante la minore età espresso dalla Direzione Generale per le Politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali (articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/1998).

La richiesta di parere ex articolo 32 è vincolata al possesso da parte del minore di alcuni documenti e requisiti necessari per la formalizzazione della richiesta:

- documento ufficiale di riconoscimento del minore; passaporto o una attestazione di identità rilasciata o convalidata dall'Ambasciata/Consolato del Paese di origine;
- permesso di soggiorno o del cedolino di richiesta o rinnovo;
- provvedimento di affidamento o di ratifica dell’affido, oppure copia del provvedimento di Tutela o di richiesta di apertura Tutela;
- documenti che attestino che il minore ha seguito percorsi di integrazione (scolastici, formativi, lavorativi) da minorenne e/o intende svolgere percorsi di integrazione da maggiorenne.

Ora la digitalizzazione della nuova procedura per la gestione delle richieste di parere da parte dei soggetti privati, segnalata dal Ministero con il comunicato in commento, rappresenta un'opportunità per velocizzare i tempi di lavorazione delle richieste a vantaggio degli stessi richiedenti e per garantire la massima trasparenza nella lavorazione delle pratiche.

Grazie alla nuova funzionalità, l’utente ha la possibilità di formalizzare una nuova richiesta di parere e di gestire, ricercare e visualizzare anche le istanze già presentate.

Per accedere al SIM-Sistema Informativo Migranti come “Soggetto Privato” è possibile consultare le Linee Guida Soggetti Privati (raggiungibili tramite un link contenuto nel comunicato in argomento, così come è incluso anche un link sulle FAQ dedicate, la mailbox per richieste pareri ex articolo 32 e le indicazioni per l'assistenza telefonica).

 

Fondo Prevedi: sottoscritto l’accordo sul contributo contrattuale

Novità a partire dal mese di luglio per i lavoratori edili

Il 4 luglio 2025, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno siglato un accordo ai fini dell’ attuazione di quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro di categoria, con l’obiettivo di raccogliere le segnalazioni della Covip al Fondo Prevedi in merito alle necessità di ridurre il divario crescente tra posizioni associate e posizioni contribuenti.

Nello specifico, per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2025, il contributo contrattuale è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi. Difatti, per i rapporti di lavoro che superino tale durata, il contributo contrattuale deve essere versato dal datore di lavoro al Fondo Prevedi a decorrere dal quarto mese successivo all’assunzione (da intendersi quale mese di competenza), fermo restando che l’importo versato per il quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi. 

Qualora l’assunzione riguardi il caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale, come risultante dai flussi informativi intercorrenti tra il Fondo, le singole Casse Edili e i datori di lavoro, il contributo contrattuale sarà versato dall’azienda fin dal primo mese del rapporto di lavoro.

Inoltre, l’accordo prevede anche una specifica erogazione retributiva da corrispondere, con modalità distinte per impiegati e operai, nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi. 

Si riportano di seguito gli importi riconosciuti dal datore di lavoro per gli impiegati e gli operai del settore industriale.

Impiegati

Livelli Valore mensile
7 16,00
6 14,40
5 12,00
4 11,20
3 10,40
2 9,36
1 8,00

Operai

LIVELLI

Importo orario

a) Operai di produzione Operaio di quarto livello 0,072884
Operaio specializzato          0,067640
Operaio qualificato 0,060876
Operaio comune 0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini uscieri e inservienti 0,04332
                             c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,04332

Novità a partire dal mese di luglio per i lavoratori edili

Il 4 luglio 2025, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno siglato un accordo ai fini dell' attuazione di quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro di categoria, con l'obiettivo di raccogliere le segnalazioni della Covip al Fondo Prevedi in merito alle necessità di ridurre il divario crescente tra posizioni associate e posizioni contribuenti.

Nello specifico, per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2025, il contributo contrattuale è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi. Difatti, per i rapporti di lavoro che superino tale durata, il contributo contrattuale deve essere versato dal datore di lavoro al Fondo Prevedi a decorrere dal quarto mese successivo all’assunzione (da intendersi quale mese di competenza), fermo restando che l’importo versato per il quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi. 

Qualora l'assunzione riguardi il caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale, come risultante dai flussi informativi intercorrenti tra il Fondo, le singole Casse Edili e i datori di lavoro, il contributo contrattuale sarà versato dall’azienda fin dal primo mese del rapporto di lavoro.

Inoltre, l'accordo prevede anche una specifica erogazione retributiva da corrispondere, con modalità distinte per impiegati e operai, nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi. 

Si riportano di seguito gli importi riconosciuti dal datore di lavoro per gli impiegati e gli operai del settore industriale.

Impiegati

Livelli Valore mensile
7 16,00
6 14,40
5 12,00
4 11,20
3 10,40
2 9,36
1 8,00

Operai

LIVELLI

Importo orario

a) Operai di produzione Operaio di quarto livello 0,072884
Operaio specializzato          0,067640
Operaio qualificato 0,060876
Operaio comune 0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini uscieri e inservienti 0,04332
                             c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,04332

CCNL Lavanderie (Conflavoro-Confsal): siglato il rinnovo del contratto

Determinati i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° luglio 2025

Il 4 luglio 2025, le Parti sociali Conflavoro PMI, Fesica e Confsal hanno firmato il contratto di rinnovo per i dipendenti del settore lavanderie e tintorie, decorrente dal 1° Luglio 2025 al 30 Giugno 2028. 

Si riportano di seguito le tabelle retributive con i nuovi minimi in vigore dal 1° luglio 2025 per il settore industriale e dell’artigianato.

Settore Industria

Area Modulo Minimi dal 1° luglio 2025
A – Operativa 1/Base 1.525,00
2/Centrato 1.777,00
3/Consolidato 1.872,00
B – Qualificata 1/Base 1.909,00
2/Centrato 2.004,00
3/Consolidato 2.190,90
C – Tecnica 1/Base 2.266,00
2/Centrato 2.554,00
3/Consolidato 2.982,00
D – Gestionale 2/Centrato  2.982,00*

* In aggiunta indennità di funzione pari a 130,00 euro.

Settore Artigianato

Inquadramento Minimi dal 1° ottobre 2025 Minimi dal 1° ottobre 2026
Primo Livello 1.408,00 1.458,00
Secondo Livello 1.489,00 1.542,00
Terzo Livello 1.552,00 1.607,00
Quarto Livello 1.619,00 1.676,00
Quinto Livello 1.754,00 1.817,00
Sesto Livello 1.927,00 1.996,00
Quadri* 2.063,00 2.135,00

* indennità mensile di funzione di quadro conglobata.

Determinati i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° luglio 2025

Il 4 luglio 2025, le Parti sociali Conflavoro PMI, Fesica e Confsal hanno firmato il contratto di rinnovo per i dipendenti del settore lavanderie e tintorie, decorrente dal 1° Luglio 2025 al 30 Giugno 2028. 

Si riportano di seguito le tabelle retributive con i nuovi minimi in vigore dal 1° luglio 2025 per il settore industriale e dell'artigianato.

Settore Industria

Area Modulo Minimi dal 1° luglio 2025
A - Operativa 1/Base 1.525,00
2/Centrato 1.777,00
3/Consolidato 1.872,00
B - Qualificata 1/Base 1.909,00
2/Centrato 2.004,00
3/Consolidato 2.190,90
C - Tecnica 1/Base 2.266,00
2/Centrato 2.554,00
3/Consolidato 2.982,00
D - Gestionale 2/Centrato  2.982,00*

* In aggiunta indennità di funzione pari a 130,00 euro.

Settore Artigianato

Inquadramento Minimi dal 1° ottobre 2025 Minimi dal 1° ottobre 2026
Primo Livello 1.408,00 1.458,00
Secondo Livello 1.489,00 1.542,00
Terzo Livello 1.552,00 1.607,00
Quarto Livello 1.619,00 1.676,00
Quinto Livello 1.754,00 1.817,00
Sesto Livello 1.927,00 1.996,00
Quadri* 2.063,00 2.135,00

* indennità mensile di funzione di quadro conglobata.