CCNL Coibenti Industria: con settembre 2° tranche Una Tantum per i lavoratori del Settore

Erogati 150,00 euro lordi di Una Tantum 

L’Ipotesi di Accordo siglata in data 29 maggio 2023 tra l’Associazione Nazionale Imprenditori Coibentazioni Termiche Acustiche (Anicta), Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil e con la partecipazione della Delegazione trattante unitaria, prevede all’art. 15 “Trattamento economico minimo e complessivo”, ed a copertura del periodo tra il 1° luglio 2022 ed il 31 maggio 2023, l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum pari a 600,00 euro lordi, suddiviso in 3 rate:
euro 300,00 lordi con la retribuzione del mese di giugno 2023;
euro 150,00 lordi con la retribuzione del mese di settembre 2023;
euro 150,00 lordi con la retribuzione del mese di novembre 2023.
Tale somma uguale per tutti i lavoratori viene versata a tutto personale in forza alla data del 29 maggio 2023 ed alle singole scadenze delle rate indicate, ed altresì commisurata all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° luglio 2022 – 31 maggio 2023.
Da ultimo, si specifica che l’importo di cui sopra, non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del Trattamento di fine rapporto.

Erogati 150,00 euro lordi di Una Tantum 

L'Ipotesi di Accordo siglata in data 29 maggio 2023 tra l'Associazione Nazionale Imprenditori Coibentazioni Termiche Acustiche (Anicta), Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil e con la partecipazione della Delegazione trattante unitaria, prevede all'art. 15 "Trattamento economico minimo e complessivo", ed a copertura del periodo tra il 1° luglio 2022 ed il 31 maggio 2023, l'erogazione di un importo a titolo di Una Tantum pari a 600,00 euro lordi, suddiviso in 3 rate:
- euro 300,00 lordi con la retribuzione del mese di giugno 2023;
- euro 150,00 lordi con la retribuzione del mese di settembre 2023;
- euro 150,00 lordi con la retribuzione del mese di novembre 2023.
Tale somma uguale per tutti i lavoratori viene versata a tutto personale in forza alla data del 29 maggio 2023 ed alle singole scadenze delle rate indicate, ed altresì commisurata all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° luglio 2022 - 31 maggio 2023.
Da ultimo, si specifica che l’importo di cui sopra, non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del Trattamento di fine rapporto.

Legge delega per la riforma fiscale 2023: le principali novità

La Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, per la riforma fiscale 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2023, n. 189. A partire dal 29 agosto 2023 il Governo avrà 24 mesi di tempo per l’emanazione dei decreti legislativi attuativi recanti la revisione del sistema tributario, nel rispetto dei principi costituzionali nonchè dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali e dei principi e criteri direttivi specifici.

Il testo approvato è composto da 23 articoli, raccolti in 5 titoli:

  • Titolo I: i principi generali e i tempi di attuazione (i principi generali e termini, i principi e i criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente);

  • Titolo II: i tributi (le imposte sui redditi, l’ IVA, l’IRAP, gli altri tributi indiretti, i principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e i principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici);

  • Titolo III: i procedimenti e le sanzioni;

  • Titolo IV: testi unici e codici;

  • Titolo V: disposizioni finanziarie e finali.

I principi e i criteri direttivi generali che il Governo dovrà osservare nell’esercizio della delega sono:

– stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;

– prevenire, contrastare e ridurre l’evasione e l’elusione fiscale;

– prevedere la possibilità di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della Legge n. 178/2020, derivanti  dal miglioramento dell’adempimento spontaneo degli obblighi tributari;

– razionalizzare e semplificare il sistema tributario;

– rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti;

– assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità;

– assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali.

 

Nell’esercizio della delega il Governo, inoltre, dovrà osservare i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, le cui disposizioni costituiscono principi generali dell’ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria:

 

a) rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa; 

b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto; 

c) razionalizzare la disciplina dell’interpello; 

d) disciplinare l’istituto della  consulenza giuridica, distinguendolo dall’interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

e) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario; 

f)  prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità; 

g) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;

h) potenziare l’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonchè, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;

i) prevedere l’istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari.

 

Tra i principali aspetti della riforma fiscale si sottolineano:

  1. la revisione e la graduale riduzione dell’IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, tenendo conto delle loro finalità;

  2. la revisione della tassazione d’impresa;

  3. la revisione dell’IVA: rivedendone le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, razionalizzando il numero e la misura delle aliquote secondo i criteri posti dalla normativa UE, rivedendo la disciplina della detrazione, riducendo l’aliquota prevista in caso di importazione delle opere d’arte, razionalizzando le disposizioni che riguardano il gruppo IVA, razionalizzando le disposizioni che riguardano l’IVA per gli enti del Terzo settore;

  4. il graduale superamento dell’IRAP;

  5. la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall’IVA;

  6. la revisione della disciplina doganale;

  7. la revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;

  8. la revisione dell’attività di accertamento;

  9. la revisione del sistema nazionale della riscossione.

L’entrata in vigore della Legge è fissata alla data del 29 agosto 2023.

La Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, per la riforma fiscale 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2023, n. 189. A partire dal 29 agosto 2023 il Governo avrà 24 mesi di tempo per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi recanti la revisione del sistema tributario, nel rispetto dei principi costituzionali nonchè dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali e dei principi e criteri direttivi specifici.

Il testo approvato è composto da 23 articoli, raccolti in 5 titoli:

  • Titolo I: i principi generali e i tempi di attuazione (i principi generali e termini, i principi e i criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente);

  • Titolo II: i tributi (le imposte sui redditi, l' IVA, l'IRAP, gli altri tributi indiretti, i principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e i principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici);

  • Titolo III: i procedimenti e le sanzioni;

  • Titolo IV: testi unici e codici;

  • Titolo V: disposizioni finanziarie e finali.

I principi e i criteri direttivi generali che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega sono:

- stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;

- prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale;

- prevedere la possibilità di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge n. 178/2020, derivanti  dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari;

- razionalizzare e semplificare il sistema tributario;

- rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti;

- assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità;

- assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali.

 

Nell'esercizio della delega il Governo, inoltre, dovrà osservare i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, le cui disposizioni costituiscono principi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria:

 

a) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa; 

b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto; 

c) razionalizzare la disciplina dell'interpello; 

d) disciplinare l'istituto della  consulenza giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

e) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario; 

f)  prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità; 

g) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;

h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonchè, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;

i) prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari.

 

Tra i principali aspetti della riforma fiscale si sottolineano:

  1. la revisione e la graduale riduzione dell'IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità;

  2. la revisione della tassazione d'impresa;

  3. la revisione dell'IVA: rivedendone le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, razionalizzando il numero e la misura delle aliquote secondo i criteri posti dalla normativa UE, rivedendo la disciplina della detrazione, riducendo l’aliquota prevista in caso di importazione delle opere d’arte, razionalizzando le disposizioni che riguardano il gruppo IVA, razionalizzando le disposizioni che riguardano l’IVA per gli enti del Terzo settore;

  4. il graduale superamento dell'IRAP;

  5. la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall'IVA;

  6. la revisione della disciplina doganale;

  7. la revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;

  8. la revisione dell'attività di accertamento;

  9. la revisione del sistema nazionale della riscossione.

L’entrata in vigore della Legge è fissata alla data del 29 agosto 2023.

Decreto Flussi 2022, nuovi ingressi per stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero

Il Decreto del presidente del consiglio dei ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2023 prevede un aumento di 40.000 unità (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 16 agosto 2023).

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 agosto il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 19 luglio 2023 con il quale si prevede un aumento di 40.000 quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale. Le nuove unità si aggiungono alle 44.000 quote già previste con il DPCM del 29 dicembre 2022 ed esauritesi in poche ore (le domande per lavoro stagionale presentate sono state oltre 150.000).

I posti aggiuntivi previsti dal decreto integrativo sono interamente destinati agli ingressi per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, a valere sulle domande già presentate fino al 14 agosto 2023 nell’ambito e secondo le procedure stabilite dal Decreto Flussi 2022. Le domande verranno quindi trattate secondo l’ordine cronologico di arrivo, a partire dal “clic day” del marzo scorso.

Le quote aggiuntive tengono conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale relative al lavoro subordinato stagionale, per le esigenze dei due settori citati. A tali quote dovrebbero aggiungersene per il 2023 ulteriori 82.250 in base a quanto previsto dallo schema di programmazione triennale già approvato in via preliminare dal Governo.

Anche per l’istruttoria delle domande valgono le regole già dettate per il Decreto flussi 2022, come chiarito dalla circolare congiunta del 10 agosto 2023 dei Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del turismo (prevista dall’articolo 2 del DPCM in commento). 

 

Il Decreto del presidente del consiglio dei ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2023 prevede un aumento di 40.000 unità (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 16 agosto 2023).

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 agosto il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 19 luglio 2023 con il quale si prevede un aumento di 40.000 quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale. Le nuove unità si aggiungono alle 44.000 quote già previste con il DPCM del 29 dicembre 2022 ed esauritesi in poche ore (le domande per lavoro stagionale presentate sono state oltre 150.000).

I posti aggiuntivi previsti dal decreto integrativo sono interamente destinati agli ingressi per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, a valere sulle domande già presentate fino al 14 agosto 2023 nell'ambito e secondo le procedure stabilite dal Decreto Flussi 2022. Le domande verranno quindi trattate secondo l'ordine cronologico di arrivo, a partire dal “clic day” del marzo scorso.

Le quote aggiuntive tengono conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale relative al lavoro subordinato stagionale, per le esigenze dei due settori citati. A tali quote dovrebbero aggiungersene per il 2023 ulteriori 82.250 in base a quanto previsto dallo schema di programmazione triennale già approvato in via preliminare dal Governo.

Anche per l'istruttoria delle domande valgono le regole già dettate per il Decreto flussi 2022, come chiarito dalla circolare congiunta del 10 agosto 2023 dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del turismo (prevista dall’articolo 2 del DPCM in commento). 

 

CCNL Vigilanza Privata: incontro ministeriale per l’aumento del salario

I sindacati, durante l’incontro, hanno espresso la necessità di migliori condizioni economiche per i lavoratori del settore 

I sindacati, a seguito dell’incontro in sede ministeriale e la costituzione del “Tavolo Sicurezza Privata“ che si è svolto lo scorso 3 agosto, hanno stabilito la necessità di voler determinare le condizioni per realizzare un negoziato atto a contrattualizzare migliori condizioni economiche per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.
Tale situazione è sorta successivamente al verbale di accordo del 15 giugno 2023, che non ha comportato gli aumenti sperati sulle retribuzioni. 
A tal proposito, si ritiene significativa la volontà degli amministratori di controllo giudiziario e di alcune aziende di provvedere singolarmente sulle retribuzioni dei dipendenti del settore, proprio in virtù dei vari dibattiti che si stanno affrontando in materia di salario minimo, dell’esposizione mediatica  sul recente rinnovo del CCNL e di un’inflazione che non arresta gli effetti negativi sulla perdita del potere d’acquisto dei salari.

I sindacati, durante l'incontro, hanno espresso la necessità di migliori condizioni economiche per i lavoratori del settore 

I sindacati, a seguito dell'incontro in sede ministeriale e la costituzione del “Tavolo Sicurezza Privata“ che si è svolto lo scorso 3 agosto, hanno stabilito la necessità di voler determinare le condizioni per realizzare un negoziato atto a contrattualizzare migliori condizioni economiche per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.
Tale situazione è sorta successivamente al verbale di accordo del 15 giugno 2023, che non ha comportato gli aumenti sperati sulle retribuzioni. 
A tal proposito, si ritiene significativa la volontà degli amministratori di controllo giudiziario e di alcune aziende di provvedere singolarmente sulle retribuzioni dei dipendenti del settore, proprio in virtù dei vari dibattiti che si stanno affrontando in materia di salario minimo, dell'esposizione mediatica  sul recente rinnovo del CCNL e di un’inflazione che non arresta gli effetti negativi sulla perdita del potere d’acquisto dei salari.

Smart working e frontalieri: tutti i chiarimenti delle Entrate sulle ultime novità

L’Agenzia delle entrate ha riepilogato e analizzato i più recenti orientamenti della prassi in materia di smart working, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Sono stati, inoltre, forniti chiarimenti sulla disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri alla luce delle ultime novità introdotte dalla Legge n. 83/2023 (Agenzia delle entrate, circolare 18 agosto 2023, n. 25).

L’articolo 2, comma 2, del TUIR introduce e disciplina il concetto di “residenza fiscale”, in base al quale si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):

 

– sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;

– hanno nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio;

– hanno nel territorio dello Stato italiano la propria residenza.

 

In base alla previsione recata dall’articolo 3, comma 1, del TUIR, le persone residenti in Italia devono sottoporre ad imposizione nel nostro Paese tutti i loro redditi, ovunque prodotti. Ai non residenti, invece, si applicano le disposizioni dell’articolo 23 del TUIR e gli stessi saranno assoggettati a imposizione in Italia sulla base dei criteri di territorialità indicati nel predetto articolo. Inoltre, il comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR introduce una presunzione relativa di residenza fiscale, al fine di contrastare il fenomeno della frequente migrazione fittizia verso Paesi a fiscalità privilegiata.

I criteri di radicamento della residenza fiscale delle persone fisiche restano quelli previsti dall’articolo 2 del TUIR e non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono un’attività lavorativa in smart working.

In altri termini, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della residenza fiscale, che restano ancorati all’integrazione di almeno una delle suddette condizioni di cui all’articolo 2 del TUIR.

 

Per quanto riguarda i regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, l’Agenzia ricorda che:

  • il regime speciale per lavoratori impatriati è disciplinato dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ed è accessibile al soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia;

  • il regime speciale per docenti e ricercatori è disciplinato dall’articolo 44 del D.L. n. 78/2010 ai sensi del quale, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

La Circolare passa, poi, a ricordare i presupposti di esistenza di una stabile organizzazione (o base fissa), che sono:

1) esistenza della sede d’affari nella disponibilità dell’impresa o del professionista;

2) fissità spaziale e temporale della sede d’affari;

3) svolgimento dell’attività d’impresa o professionale in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d’affari.

 

Tali presupposti, per l’Agenzia, sono integrati anche nel caso di una persona fisica che svolge, nel territorio dello Stato, attività d’impresa o di lavoro autonomo da remoto.

 

La seconda metà della circolare è, invece, dedicata ai frontalieri: quei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, che svolgono la propria attività in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono e che ritornano nello Stato di residenza, in linea di massima, quotidianamente o almeno una volta alla settimana.

La disciplina tributaria del lavoratore frontaliere è contenuta anche in alcune Convenzioni, stipulate dall’Italia con Austria, Francia, San Marino e Svizzera, contro le doppie imposizioni.

In particolare, tra il 2014 e il 2015, Italia e Svizzera hanno avviato le negoziazioni per un nuovo Accordo sull’imposizione dei redditi di lavoro dipendente percepiti dai frontalieri, ratificato con Legge 13 giugno 2023, n. 83, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024.

Il nuovo accordo fornisce una nuova definizione di “lavoratore frontaliere“, che identifica qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente che:

– è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;

– svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;

– ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

 

L’Agenzia individua come principale novità il regime impositivo di cui godranno i suddetti frontalieri: alla tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall’Accordo del 1974, infatti, subentra la previsione di una tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza. L’articolo 7 del nuovo Accordo, inoltre, prevede una specifica cooperazione amministrativa che introduce un obbligo di scambio automatico di informazioni, utilizzate ai fini dell’imposizione di salari, stipendi e remunerazioni analoghe ricevute dai frontalieri.

 

L'Agenzia delle entrate ha riepilogato e analizzato i più recenti orientamenti della prassi in materia di smart working, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Sono stati, inoltre, forniti chiarimenti sulla disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri alla luce delle ultime novità introdotte dalla Legge n. 83/2023 (Agenzia delle entrate, circolare 18 agosto 2023, n. 25).

L’articolo 2, comma 2, del TUIR introduce e disciplina il concetto di “residenza fiscale”, in base al quale si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):

 

- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;

- hanno nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio;

- hanno nel territorio dello Stato italiano la propria residenza.

 

In base alla previsione recata dall’articolo 3, comma 1, del TUIR, le persone residenti in Italia devono sottoporre ad imposizione nel nostro Paese tutti i loro redditi, ovunque prodotti. Ai non residenti, invece, si applicano le disposizioni dell’articolo 23 del TUIR e gli stessi saranno assoggettati a imposizione in Italia sulla base dei criteri di territorialità indicati nel predetto articolo. Inoltre, il comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR introduce una presunzione relativa di residenza fiscale, al fine di contrastare il fenomeno della frequente migrazione fittizia verso Paesi a fiscalità privilegiata.

I criteri di radicamento della residenza fiscale delle persone fisiche restano quelli previsti dall’articolo 2 del TUIR e non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono un’attività lavorativa in smart working.

In altri termini, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della residenza fiscale, che restano ancorati all’integrazione di almeno una delle suddette condizioni di cui all’articolo 2 del TUIR.

 

Per quanto riguarda i regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, l'Agenzia ricorda che:

  • il regime speciale per lavoratori impatriati è disciplinato dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ed è accessibile al soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia;

  • il regime speciale per docenti e ricercatori è disciplinato dall'articolo 44 del D.L. n. 78/2010 ai sensi del quale, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

La Circolare passa, poi, a ricordare i presupposti di esistenza di una stabile organizzazione (o base fissa), che sono:

1) esistenza della sede d’affari nella disponibilità dell’impresa o del professionista;

2) fissità spaziale e temporale della sede d’affari;

3) svolgimento dell’attività d’impresa o professionale in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d’affari.

 

Tali presupposti, per l'Agenzia, sono integrati anche nel caso di una persona fisica che svolge, nel territorio dello Stato, attività d'impresa o di lavoro autonomo da remoto.

 

La seconda metà della circolare è, invece, dedicata ai frontalieri: quei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, che svolgono la propria attività in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono e che ritornano nello Stato di residenza, in linea di massima, quotidianamente o almeno una volta alla settimana.

La disciplina tributaria del lavoratore frontaliere è contenuta anche in alcune Convenzioni, stipulate dall'Italia con Austria, Francia, San Marino e Svizzera, contro le doppie imposizioni.

In particolare, tra il 2014 e il 2015, Italia e Svizzera hanno avviato le negoziazioni per un nuovo Accordo sull’imposizione dei redditi di lavoro dipendente percepiti dai frontalieri, ratificato con Legge 13 giugno 2023, n. 83, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024.

Il nuovo accordo fornisce una nuova definizione di "lavoratore frontaliere", che identifica qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente che:

- è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;

- svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;

- ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

 

L'Agenzia individua come principale novità il regime impositivo di cui godranno i suddetti frontalieri: alla tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall’Accordo del 1974, infatti, subentra la previsione di una tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza. L’articolo 7 del nuovo Accordo, inoltre, prevede una specifica cooperazione amministrativa che introduce un obbligo di scambio automatico di informazioni, utilizzate ai fini dell’imposizione di salari, stipendi e remunerazioni analoghe ricevute dai frontalieri.

 

CCNL Agenzie Marittime ed aeree: nuovi minimi retributivi

Con la retribuzione di settembre in arrivo nuovi minimi retributivi 

Le Sigle Sindacali Federagenti, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno stabilito nuovi minimi retributivi a partire dal 1° settembre 2023. Il contratto si applica ai rapporti di lavoro subordinato tra le agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi e a tutto il personale dipendente. Nella tabella riportata di seguito vengono indicati gli importi della paga conglobata (paga base, contingenza ed EDR).

Livello  Minimo
7 2.253,52
6 2.152,58
5 2.093,61
4 1.977,70
3 1.744,85
2 1.671,90
1 1.454,04

 

Con la retribuzione di settembre in arrivo nuovi minimi retributivi 

Le Sigle Sindacali Federagenti, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno stabilito nuovi minimi retributivi a partire dal 1° settembre 2023. Il contratto si applica ai rapporti di lavoro subordinato tra le agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi e a tutto il personale dipendente. Nella tabella riportata di seguito vengono indicati gli importi della paga conglobata (paga base, contingenza ed EDR).

Livello  Minimo
7 2.253,52
6 2.152,58
5 2.093,61
4 1.977,70
3 1.744,85
2 1.671,90
1 1.454,04

 

CCNL Scuole Private religiose: con il mese di agosto l’erogazione del premio annuale di professionalità

Sulla base dei punteggi raggiunti dal personale verrà riconosciuto un premio annuale che varia da 150,00 a 180,00 euro

In virtù del contratto siglato il giorno 8 febbraio 2022 tra l’Agidae – Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil Scuola Rua, Snals-Confsal, Sinasca, viene riconosciuto con la retribuzione del mese di agosto dell’anno di riferimento un premio annuale di professionalità (PAP) al personale che abbia raggiunto:
– 35 punti del punteggio previsto, sarà riconosciuto un importo pari a 150,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;
– da 36 a 50 punti del punteggio previsto, sarà riconosciuto un importo pari a 180,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;
– oltre 50 punti del punteggio previsto, sarà riconosciuto importo pari a 220,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time.
Ai lavoratori che per 3 anni consecutivi hanno ottenuto il Premio Annuale di merito, viene consolidato su base annua il 70% della media triennale dei premi acquisiti. Tale consolidamento viene erogato in 13 quote mensili come elemento aggiuntivo personale di retribuzione. Il tempo di maturazione del punteggio al fine del PAP è riferito all’anno scolastico. 

Sulla base dei punteggi raggiunti dal personale verrà riconosciuto un premio annuale che varia da 150,00 a 180,00 euro

In virtù del contratto siglato il giorno 8 febbraio 2022 tra l’Agidae - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil Scuola Rua, Snals-Confsal, Sinasca, viene riconosciuto con la retribuzione del mese di agosto dell’anno di riferimento un premio annuale di professionalità (PAP) al personale che abbia raggiunto:
- 35 punti del punteggio previsto, sarà riconosciuto un importo pari a 150,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;
- da 36 a 50 punti del punteggio previsto, sarà riconosciuto un importo pari a 180,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;
- oltre 50 punti del punteggio previsto, sarà riconosciuto importo pari a 220,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time.
Ai lavoratori che per 3 anni consecutivi hanno ottenuto il Premio Annuale di merito, viene consolidato su base annua il 70% della media triennale dei premi acquisiti. Tale consolidamento viene erogato in 13 quote mensili come elemento aggiuntivo personale di retribuzione. Il tempo di maturazione del punteggio al fine del PAP è riferito all’anno scolastico. 

Accompagnamento alla pensione, le indicazioni dell’INPS

L’Istituto ha comunicato le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista in unica soluzione per le prestazioni in oggetto e per l’indennità mensile erogata ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione (INPS, messaggio 14 agosto 2023, n. 2952).

Dopo i messaggi n. 2873/2020 e n. 196/2021, l’INPS torna a occuparsi di accompagnamento alla pensione per comunicare le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista in unica soluzione relativamente alle prestazioni di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter della Legge n. 92/2012 (cosiddetta isopensione) e all’indennità mensile erogata ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione (articolo 41, comma 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015).

In effetti, il versamento in unica soluzione rappresenta la forma di garanzia di adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, alternativo alla fideiussione. Ai fini della fideiussione, l’importo complessivamente dovuto viene maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’INPS. 

Per le indennità di espansione, in caso di versamento della provvista e della contribuzione correlata in unica soluzione, gli importi dovuti sono determinati considerando una maggiorazione pari almeno al 15%.

In ogni caso, terminata l’erogazione della prestazione di esodo dell’ultimo lavoratore compreso nel relativo piano, l’Istituto effettua a consuntivo la verifica della congruità dell’importo versato, a garanzia della prestazione, con gli importi effettivamente corrisposti ai lavoratori e procede all’eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro. 

Gli adeguamenti della procedura

Al riguardo, l’INPS segnala che il “Portale prestazioni atipiche” (PRAT), accessibile dal servizio “Prestazioni esodo”, è stato adeguato con una funzionalità che consente l’abbinamento automatico del bonifico ricevuto con l’importo preteso, con conseguente registrazione contabile della provvista versata in unica soluzione. 

Nel caso in cui il datore di lavoro scelga di versare la provvista con la modalità in unica soluzione il Portale predispone i seguenti documenti economici: la lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro; il prospetto di quantificazione; il documento di validazione dell’accordo. 

La lettera deve essere scaricata dal datore di lavoro, firmata dal legale rappresentante e caricata sul Portale a cura del datore stesso.

A seguito della validazione da parte della struttura territoriale dell’INPS, il Portale – lato internet – espone all’utente nella sezione “Pagamenti” > “Importi dovuti” > “Unica Soluzione”: l’importo preteso per la prestazione; la stringa “ESCXXXXUSaaaayy”, da utilizzare per il pagamento. La stringa deve essere riportata nella causale del bonifico del pagamento in modo da consentire automaticamente la riconciliazione contabile della somma versata.

A seguito della validazione nel Portale delle garanzie di pagamento (prestazione e contribuzione correlata) viene inviata una notifica al datore di lavoro che potrà procedere alla compilazione e alla trasmissione delle domande di prestazione relative al piano di esodo. Il messaggio in commento contiene, infine, le informazioni relative ai flussi Uniemens per i datori di lavoro che hanno versato la contribuzione correlata in unica soluzione.

 

 

 

 

 

 

L'Istituto ha comunicato le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista in unica soluzione per le prestazioni in oggetto e per l’indennità mensile erogata ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione (INPS, messaggio 14 agosto 2023, n. 2952).

Dopo i messaggi n. 2873/2020 e n. 196/2021, l'INPS torna a occuparsi di accompagnamento alla pensione per comunicare le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista in unica soluzione relativamente alle prestazioni di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter della Legge n. 92/2012 (cosiddetta isopensione) e all’indennità mensile erogata ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione (articolo 41, comma 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015).

In effetti, il versamento in unica soluzione rappresenta la forma di garanzia di adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, alternativo alla fideiussione. Ai fini della fideiussione, l’importo complessivamente dovuto viene maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’INPS. 

Per le indennità di espansione, in caso di versamento della provvista e della contribuzione correlata in unica soluzione, gli importi dovuti sono determinati considerando una maggiorazione pari almeno al 15%.

In ogni caso, terminata l’erogazione della prestazione di esodo dell’ultimo lavoratore compreso nel relativo piano, l’Istituto effettua a consuntivo la verifica della congruità dell’importo versato, a garanzia della prestazione, con gli importi effettivamente corrisposti ai lavoratori e procede all’eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro. 

Gli adeguamenti della procedura

Al riguardo, l'INPS segnala che il “Portale prestazioni atipiche” (PRAT), accessibile dal servizio “Prestazioni esodo”, è stato adeguato con una funzionalità che consente l’abbinamento automatico del bonifico ricevuto con l’importo preteso, con conseguente registrazione contabile della provvista versata in unica soluzione. 

Nel caso in cui il datore di lavoro scelga di versare la provvista con la modalità in unica soluzione il Portale predispone i seguenti documenti economici: la lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro; il prospetto di quantificazione; il documento di validazione dell’accordo. 

La lettera deve essere scaricata dal datore di lavoro, firmata dal legale rappresentante e caricata sul Portale a cura del datore stesso.

A seguito della validazione da parte della struttura territoriale dell'INPS, il Portale - lato internet - espone all’utente nella sezione “Pagamenti” > “Importi dovuti” > “Unica Soluzione”: l’importo preteso per la prestazione; la stringa “ESCXXXXUSaaaayy”, da utilizzare per il pagamento. La stringa deve essere riportata nella causale del bonifico del pagamento in modo da consentire automaticamente la riconciliazione contabile della somma versata.

A seguito della validazione nel Portale delle garanzie di pagamento (prestazione e contribuzione correlata) viene inviata una notifica al datore di lavoro che potrà procedere alla compilazione e alla trasmissione delle domande di prestazione relative al piano di esodo. Il messaggio in commento contiene, infine, le informazioni relative ai flussi Uniemens per i datori di lavoro che hanno versato la contribuzione correlata in unica soluzione.

 

 

 

 

 

 

Accordi per l’innovazione, secondo sportello: modalità di accesso alle risorse stanziate per progetti R&S

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha chiarito le modalità di accesso alle ulteriori risorse finanziarie stanziate dal decreto ministeriale del 11 maggio 2023 per progetti R&S (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 11 agosto 2023).

Con il decreto direttoriale 11 agosto 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di agevolazione a valere sulle risorse destinate con decreto ministeriale 11 maggio 2023 al sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo presentate nell’ambito del secondo sportello agevolativo, previsto per gli “Accordi per l’innovazione”, e non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse nell’ambito della graduatoria approvata con Decreto direttoriale del 17 febbraio 2023.

 

Ai fini dell’accesso alle risorse stanziate, i progetti presentati lo scorso 31 gennaio 2023 devono:

  • essere realizzati interamente in una o più delle sole aree meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna);

  • essere presentati, in casi di progetti singoli da PMI o da piccole imprese a media capitalizzazione o, in casi di progetti congiunti, da partenariati costituiti dalla presenza almeno di una PMI o da partenariati composti da sole piccole imprese a media capitalizzazione e/o con eventuali Organismi di ricerca;

  • essere coerenti con gli obiettivi tematici del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;

  • soddisfare gli ulteriori criteri di selezione previsto dallo stesso Programma, generali e specifici dell’Azione 1.1.4 “Ricerca collaborativa”.

Il MIMIT ha chiarito che i soggetti proponenti/capofila interessati dovranno presentare istanza esclusivamente dal 18 settembre 2023 al 6 ottobre 2023 secondo il modello allegato allo stesso Decreto direttoriale 11 agosto 2023.

 

Le eventuali istanze inoltrate che non prevedono costi di progetto interamente nei territori delle Regioni meno sviluppate saranno irricevibili e ciascuna di esse riceverà un’apposita nota di decadenza da parte del Ministero.

Le istanze ammissibili, invece, saranno avviate ad istruttoria secondo il posizionamento nella graduatoria già precedentemente approvata con il Decreto direttoriale del 17 febbraio 2023, nel rispetto delle condizioni del PN Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e delle modalità adottate dal citato decreto direttoriale 11 agosto 2023.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha chiarito le modalità di accesso alle ulteriori risorse finanziarie stanziate dal decreto ministeriale del 11 maggio 2023 per progetti R&S (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 11 agosto 2023).

Con il decreto direttoriale 11 agosto 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di agevolazione a valere sulle risorse destinate con decreto ministeriale 11 maggio 2023 al sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo presentate nell'ambito del secondo sportello agevolativo, previsto per gli "Accordi per l'innovazione", e non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse nell’ambito della graduatoria approvata con Decreto direttoriale del 17 febbraio 2023.

 

Ai fini dell’accesso alle risorse stanziate, i progetti presentati lo scorso 31 gennaio 2023 devono:

  • essere realizzati interamente in una o più delle sole aree meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna);

  • essere presentati, in casi di progetti singoli da PMI o da piccole imprese a media capitalizzazione o, in casi di progetti congiunti, da partenariati costituiti dalla presenza almeno di una PMI o da partenariati composti da sole piccole imprese a media capitalizzazione e/o con eventuali Organismi di ricerca;

  • essere coerenti con gli obiettivi tematici del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;

  • soddisfare gli ulteriori criteri di selezione previsto dallo stesso Programma, generali e specifici dell’Azione 1.1.4 “Ricerca collaborativa”.

Il MIMIT ha chiarito che i soggetti proponenti/capofila interessati dovranno presentare istanza esclusivamente dal 18 settembre 2023 al 6 ottobre 2023 secondo il modello allegato allo stesso Decreto direttoriale 11 agosto 2023.

 

Le eventuali istanze inoltrate che non prevedono costi di progetto interamente nei territori delle Regioni meno sviluppate saranno irricevibili e ciascuna di esse riceverà un'apposita nota di decadenza da parte del Ministero.

Le istanze ammissibili, invece, saranno avviate ad istruttoria secondo il posizionamento nella graduatoria già precedentemente approvata con il Decreto direttoriale del 17 febbraio 2023, nel rispetto delle condizioni del PN Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e delle modalità adottate dal citato decreto direttoriale 11 agosto 2023.

CIRL Zootecnia Veneto: ok al rinnovo

Novità per i lavoratori del settore

Lo scorso 18 luglio, si sono incontrate l’Associazione Regionale Allevatori del Veneto (Arav), le Rsa e le OO.SS. Regionali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia, per realizzare il rinnovo del CIRL Zootecnia Regione Veneto, avente decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. La presente disciplina contrattuale si applica al personale Arav in forza alla data di sottoscrizione della medesima.
Di seguito gli aggiornamenti apportati dal contratto integrativo di cui trattasi.
Personale addetto alle attività di C.F.
– L’orario di lavoro del personale addetto alle attività di C.F. (Tecnici di Gestione Aziendale, c.d. Tga) è distribuito su 5 giorni settimanali in base all’attività svolta nelle aziende zootecniche. I calendari degli ingressi nelle aziende zootecniche sono predisposti dagli uffici competenti tenendo in considerazione anche i tempi di viaggio necessari al raggiungimento delle suddette aziende.
– Straordinari e monte ore: qualora sia necessario lo svolgimento di lavoro straordinario, lo stesso viene determinato su base bisettimanale, calcolando le ore autorizzate in eccedenza rispetto all’orario di lavoro, comprendendo tutte le assenze che danno luogo a retribuzione da parte dell’Associazione o a carico degli Enti Previdenziali. Ed inoltre, tutte le prestazioni lavorative straordinarie o supplementari autorizzate confluiranno nella Banca ore. La percentuale di maggiorazione viene corrisposta con le competenze del mese successivo a quello di svolgimento dell’attività lavorativa straordinaria. Il recupero delle ore accantonate in banca ore viene realizzato entro 6 mesi dalla loro maturazione; trascorso tale periodo, quelle non ancora recuperate vengono pagate con le mensilità di luglio e di gennaio di ciascun anno.
– Turni di lavoro: in considerazione della particolare attività dei Tga, l’intervallo tra i turni di lavoro può essere ridotto fino ad un massimo di 8 ore, restando intesa la disponibilità e volontarietà dei lavoratori interessati.
– Maggiorazione orario di lavoro: prevista l’erogazione di un’indennità pari al 13% della quota oraria lorda per il lavoro notturno svolto dai Tga.
– Ferie e permessi: la fruizione delle ferie è prevista a giornate intere e per i Tga anche per frazioni di minimo di 4 ore. I permessi devono essere richiesti con un preavviso di 3 giorni; per ragioni di urgenza comunicate obbligatoriamente al datore di lavoro, può esser derogato il preavviso minimo previsto.
Personale di ufficio e laboratorio
– Orario di lavoro e flessibilità orario: le Parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il prossimo 31 ottobre per la definizione di un accordo in merito.
– Ferie e permessi: la fruizione delle ferie è prevista a giornate intere, mentre quella dei permessi è possibile per frazioni di minimo di 4 ore. Quest’ultimi devono essere richiesti con un preavviso di 3 giorni; e per ragioni di urgenza trasmesse all’azienda, possono esser derogati.
Premio di risultato – Welfare
Le Parti Firmatarie hanno concordato per l’anno in corso, la definizione di un Premio di Risultato pari ad euro 900,00 a lavoratore, determinato sulla base di diversi parametri.
Questo viene così strutturato:
– Quota A, pari al 50%, obiettivi produttivi collettivi;
– Quota B, pari al 50%, obiettivi produttivi e qualitativi individuali e/o di settore.
Il suddetto poi non viene versato ai dipendenti che nell’anno di riferimento:
– hanno ricevuto sanzioni disciplinari superiori alla multa;
– sono stati distaccati presso altri Enti;
– hanno fruito di aspettative previste dal CCNL o da altre disposizioni di legge per l’intero periodo di riferimento.
Ai lavoratori che hanno prestato servizio presso l’Arav per un periodo inferiore all’anno, viene riconosciuto il Premio di Risultato pro-quota, mentre per i dipendenti di prima assunzione, il valore dell’emolumento in questione è rapportato al numero dei mesi di servizio prestati durante l’anno di riferimento, e calcolando come mese intero anche la presenza di almeno 15 giorni.
Tale Premio per effetto del raggiungimento dei requisiti viene corrisposto agli assunti che non superano 20 giorni di assenza su base annua (periodo 1° ottobre-30 settembre) per malattia, infortunio extra professionale o congedo straordinario. Per i dipendenti che superano i 20 giorni, viene proporzionalmente ridotto per ogni giorno di assenza, compresi i giorni di franchigia, ed assumendo altresì come indicatore il valore del premio maturato diviso per il coefficiente 220. Vengono esclusi i casi di ricovero e successivo periodo di convalescenza, cure specialistiche e oncologiche, patologie di particolare gravità, permessi L. n. 104/92, permessi sindacali, assemblee sindacali, maternità e paternità, permessi per donazione di sangue o midollo osseo, day hospital debitamente certificato.
Monitoraggio e tempi di pagamento
Il premio viene corrisposto in un’unica soluzione entro dicembre 2023, previa verifica definitiva realizzata entro il 15 novembre 2023.
In occasione della verifica definitiva le Parti valuteranno le eventuali modifiche e riproposizione dei Premi di Risultato per l’anno 2024, sempre compatibilmente con le disponibilità economiche dell’Associazione.
Erogazione del premio di risultato in forma Welfare
I lavoratori cui è destinato il premio di risultato, possono scegliere per il versamento totale o parziale di questo in forma di beni e servizi di Welfare fruiti entro e non oltre il termine di un anno. Il premio Welfare trova applicazione mediante piattaforma, o versamento ad Agrifondo.
Formazione
L’Arav si impegna a garantire percorsi di formazione del personale, servendosi anche di piani formativi nazionali del sistema allevatori o con determinate iniziative.
Monitoraggio ed applicazione dell’accordo
Previsti incontri periodici al fine di monitorare l’applicazione del presente CIRL, relativamente all’orario di lavoro dei Tga, e per gli aggiornamenti in ordine all’attività dell’Arav, con incontro annuale stabilito entro il 15 novembre.

Novità per i lavoratori del settore

Lo scorso 18 luglio, si sono incontrate l’Associazione Regionale Allevatori del Veneto (Arav), le Rsa e le OO.SS. Regionali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia, per realizzare il rinnovo del CIRL Zootecnia Regione Veneto, avente decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. La presente disciplina contrattuale si applica al personale Arav in forza alla data di sottoscrizione della medesima.
Di seguito gli aggiornamenti apportati dal contratto integrativo di cui trattasi.
Personale addetto alle attività di C.F.
- L'orario di lavoro del personale addetto alle attività di C.F. (Tecnici di Gestione Aziendale, c.d. Tga) è distribuito su 5 giorni settimanali in base all’attività svolta nelle aziende zootecniche. I calendari degli ingressi nelle aziende zootecniche sono predisposti dagli uffici competenti tenendo in considerazione anche i tempi di viaggio necessari al raggiungimento delle suddette aziende.
- Straordinari e monte ore: qualora sia necessario lo svolgimento di lavoro straordinario, lo stesso viene determinato su base bisettimanale, calcolando le ore autorizzate in eccedenza rispetto all’orario di lavoro, comprendendo tutte le assenze che danno luogo a retribuzione da parte dell’Associazione o a carico degli Enti Previdenziali. Ed inoltre, tutte le prestazioni lavorative straordinarie o supplementari autorizzate confluiranno nella Banca ore. La percentuale di maggiorazione viene corrisposta con le competenze del mese successivo a quello di svolgimento dell'attività lavorativa straordinaria. Il recupero delle ore accantonate in banca ore viene realizzato entro 6 mesi dalla loro maturazione; trascorso tale periodo, quelle non ancora recuperate vengono pagate con le mensilità di luglio e di gennaio di ciascun anno.
- Turni di lavoro: in considerazione della particolare attività dei Tga, l’intervallo tra i turni di lavoro può essere ridotto fino ad un massimo di 8 ore, restando intesa la disponibilità e volontarietà dei lavoratori interessati.
- Maggiorazione orario di lavoro: prevista l’erogazione di un’indennità pari al 13% della quota oraria lorda per il lavoro notturno svolto dai Tga.
- Ferie e permessi: la fruizione delle ferie è prevista a giornate intere e per i Tga anche per frazioni di minimo di 4 ore. I permessi devono essere richiesti con un preavviso di 3 giorni; per ragioni di urgenza comunicate obbligatoriamente al datore di lavoro, può esser derogato il preavviso minimo previsto.
Personale di ufficio e laboratorio
- Orario di lavoro e flessibilità orario: le Parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il prossimo 31 ottobre per la definizione di un accordo in merito.
- Ferie e permessi: la fruizione delle ferie è prevista a giornate intere, mentre quella dei permessi è possibile per frazioni di minimo di 4 ore. Quest'ultimi devono essere richiesti con un preavviso di 3 giorni; e per ragioni di urgenza trasmesse all'azienda, possono esser derogati.
Premio di risultato - Welfare
Le Parti Firmatarie hanno concordato per l’anno in corso, la definizione di un Premio di Risultato pari ad euro 900,00 a lavoratore, determinato sulla base di diversi parametri.
Questo viene così strutturato:
- Quota A, pari al 50%, obiettivi produttivi collettivi;
- Quota B, pari al 50%, obiettivi produttivi e qualitativi individuali e/o di settore.
Il suddetto poi non viene versato ai dipendenti che nell’anno di riferimento:
- hanno ricevuto sanzioni disciplinari superiori alla multa;
- sono stati distaccati presso altri Enti;
- hanno fruito di aspettative previste dal CCNL o da altre disposizioni di legge per l’intero periodo di riferimento.
Ai lavoratori che hanno prestato servizio presso l’Arav per un periodo inferiore all’anno, viene riconosciuto il Premio di Risultato pro-quota, mentre per i dipendenti di prima assunzione, il valore dell'emolumento in questione è rapportato al numero dei mesi di servizio prestati durante l'anno di riferimento, e calcolando come mese intero anche la presenza di almeno 15 giorni.
Tale Premio per effetto del raggiungimento dei requisiti viene corrisposto agli assunti che non superano 20 giorni di assenza su base annua (periodo 1° ottobre-30 settembre) per malattia, infortunio extra professionale o congedo straordinario. Per i dipendenti che superano i 20 giorni, viene proporzionalmente ridotto per ogni giorno di assenza, compresi i giorni di franchigia, ed assumendo altresì come indicatore il valore del premio maturato diviso per il coefficiente 220. Vengono esclusi i casi di ricovero e successivo periodo di convalescenza, cure specialistiche e oncologiche, patologie di particolare gravità, permessi L. n. 104/92, permessi sindacali, assemblee sindacali, maternità e paternità, permessi per donazione di sangue o midollo osseo, day hospital debitamente certificato.
Monitoraggio e tempi di pagamento
Il premio viene corrisposto in un’unica soluzione entro dicembre 2023, previa verifica definitiva realizzata entro il 15 novembre 2023.
In occasione della verifica definitiva le Parti valuteranno le eventuali modifiche e riproposizione dei Premi di Risultato per l’anno 2024, sempre compatibilmente con le disponibilità economiche dell’Associazione.
Erogazione del premio di risultato in forma Welfare
I lavoratori cui è destinato il premio di risultato, possono scegliere per il versamento totale o parziale di questo in forma di beni e servizi di Welfare fruiti entro e non oltre il termine di un anno. Il premio Welfare trova applicazione mediante piattaforma, o versamento ad Agrifondo.
Formazione
L'Arav si impegna a garantire percorsi di formazione del personale, servendosi anche di piani formativi nazionali del sistema allevatori o con determinate iniziative.
Monitoraggio ed applicazione dell'accordo
Previsti incontri periodici al fine di monitorare l’applicazione del presente CIRL, relativamente all’orario di lavoro dei Tga, e per gli aggiornamenti in ordine all’attività dell’Arav, con incontro annuale stabilito entro il 15 novembre.