Carta solidale per acquisti: si procede all’assegnazione di quelle residuali

La ridistribuzione di 5.520 documenti interessa 638 comuni che possono ancora assegnarli sulla base delle graduatorie non del tutto esaurite (INPS, messaggio 24 agosto 2023, n. 3005).

L’INPS ha reso noto che a seguito del consolidamento delle liste e della pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari, residua un numero di Carte solidale per acquisti di beni di prima necessità a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno (Carta dedicata a te) che i Comuni interessati possono ancora assegnare sulla base delle graduatorie non del tutto esaurite: si tratta di 5.520 carte.

Pertanto, è stato concordato tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’ANCI e l’INPS di procedere all’assegnazione delle restanti carte seguendo l’ordine delle graduatorie dei beneficiari, organizzate secondo i criteri già definiti nell’allegato tecnico alla convenzione stipulata tra il citato Ministero, Poste Italiane S.p.A. e INPS.

Le carte da riassegnare interessano 638 Comuni (riportati nell’Allegato n. 1 al messaggio in commento), tra i quali non sono ricompresi quelli che hanno provveduto ad annullare alcune carte, secondo quanto indicato nel messaggio INPS n. 2723/2023, a seguito della pubblicazione delle graduatorie finali.

Nel messaggio in commento sono anche indicate le modalità di composizione delle liste da parte dei comuni che dovranno poi consolidarle entro il prossimo 31 agosto 2023. In assenza della convalida da parte del comune, l’INPS effettuerà un consolidamento automatico generale nello stesso giorno del 31 agosto. Alla scadenza di questo termine, i comuni non potranno più effettuare alcun tipo di intervento.

In seguito, l’Istituto, previa assegnazione del codice identificativo della carta da parte di Poste Italiane S.p.A., renderà nuovamente disponibili ai comuni interessati le liste dei beneficiari entro il 7 settembre 2023. Le amministrazioni comunali provvederanno, quindi, a darne comunicazione tempestiva ai nuovi beneficiari, per il conseguente ritiro delle carte presso gli uffici postali. L’ANCI provvederà a inviare la comunicazione della riapertura della procedura e delle scadenze indicate direttamente ai comuni interessati dalla data di pubblicazione delle liste aggiuntive.

Inoltre, in riferimento al numero di richieste di informazioni pervenute da parte degli utenti non assegnatari delle carte e di richieste di chiarimenti da parte dei comuni, l’INPS ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle FAQ che verranno pubblicate nella specifica applicazione web del sito internet dell’Istituto.

Infine, alcuni chiarimenti condivisi con il MASAF, l’ANCI e Poste Italiane S.p.A. in merito alle fasi attraverso le quali si è proceduto all’individuazione dei beneficiari e ai i ruoli svolti dai partecipanti all’iniziativa, sono contenuti nell’Allegato n. 2 al messaggio in commento.

 

La ridistribuzione di 5.520 documenti interessa 638 comuni che possono ancora assegnarli sulla base delle graduatorie non del tutto esaurite (INPS, messaggio 24 agosto 2023, n. 3005).

L'INPS ha reso noto che a seguito del consolidamento delle liste e della pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari, residua un numero di Carte solidale per acquisti di beni di prima necessità a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno (Carta dedicata a te) che i Comuni interessati possono ancora assegnare sulla base delle graduatorie non del tutto esaurite: si tratta di 5.520 carte.

Pertanto, è stato concordato tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’ANCI e l’INPS di procedere all’assegnazione delle restanti carte seguendo l’ordine delle graduatorie dei beneficiari, organizzate secondo i criteri già definiti nell’allegato tecnico alla convenzione stipulata tra il citato Ministero, Poste Italiane S.p.A. e INPS.

Le carte da riassegnare interessano 638 Comuni (riportati nell’Allegato n. 1 al messaggio in commento), tra i quali non sono ricompresi quelli che hanno provveduto ad annullare alcune carte, secondo quanto indicato nel messaggio INPS n. 2723/2023, a seguito della pubblicazione delle graduatorie finali.

Nel messaggio in commento sono anche indicate le modalità di composizione delle liste da parte dei comuni che dovranno poi consolidarle entro il prossimo 31 agosto 2023. In assenza della convalida da parte del comune, l’INPS effettuerà un consolidamento automatico generale nello stesso giorno del 31 agosto. Alla scadenza di questo termine, i comuni non potranno più effettuare alcun tipo di intervento.

In seguito, l’Istituto, previa assegnazione del codice identificativo della carta da parte di Poste Italiane S.p.A., renderà nuovamente disponibili ai comuni interessati le liste dei beneficiari entro il 7 settembre 2023. Le amministrazioni comunali provvederanno, quindi, a darne comunicazione tempestiva ai nuovi beneficiari, per il conseguente ritiro delle carte presso gli uffici postali. L'ANCI provvederà a inviare la comunicazione della riapertura della procedura e delle scadenze indicate direttamente ai comuni interessati dalla data di pubblicazione delle liste aggiuntive.

Inoltre, in riferimento al numero di richieste di informazioni pervenute da parte degli utenti non assegnatari delle carte e di richieste di chiarimenti da parte dei comuni, l'INPS ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle FAQ che verranno pubblicate nella specifica applicazione web del sito internet dell’Istituto.

Infine, alcuni chiarimenti condivisi con il MASAF, l’ANCI e Poste Italiane S.p.A. in merito alle fasi attraverso le quali si è proceduto all’individuazione dei beneficiari e ai i ruoli svolti dai partecipanti all’iniziativa, sono contenuti nell'Allegato n. 2 al messaggio in commento.

 

Enbil: contributo per gli eventi atmosferici accaduti in Lombardia

Previsto un contributo con un limite massimo di 400,00 euro per i lavoratori e 800,00 euro per le aziende

L’Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le aziende del Terziario, commercio, turismo e servizi, costituito da Confesercenti Regionale con le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ha messo a disposizione dei lavoratori e delle aziende che abbiano subìto un danno in seguito agli eventi atmosferici verificatisi nel mese di luglio 2023 e che abbiano provveduto a ripararne gli effetti, uno specifico “contributo danni eventi atmosferici 2023”.
L’importo consiste in un rimborso della spesa sostenuta con un limite massimo di:
400,00 euro per i lavoratori
800,00 euro per le aziende.
In relazione ai requisiti di ammissibilità, i lavoratori devono risultare residenti o domiciliati nelle aree colpite dagli eventi atmosferici accaduti in Lombardia nel mese di luglio 2023, mentre le aziende vi devono avere sede legale o unità operativa.
Risulta necessario, in entrambi i casi, aver subìto un danno materiale e aver provveduto al suo ripristino, sostenendo nel caso dei lavoratori spese attinenti ad abitazione e/o pertinenze, sostituzione mobili ed elettrodomestici, riparazione autoveicoli/moto. Nel caso dell’azienda, vanno invece documentate le spese relative a un’eventuale perizia di agibilità, alla messa in sicurezza dei locali dell’impresa, per il ripristino o la sostituzione di attrezzature, beni mobili strumentali aziendali danneggiati, per il ripristino dei locali o dei veicoli aziendali e ogni altra spesa documentata conseguente a danni provocati dagli eventi.

Previsto un contributo con un limite massimo di 400,00 euro per i lavoratori e 800,00 euro per le aziende

L'Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le aziende del Terziario, commercio, turismo e servizi, costituito da Confesercenti Regionale con le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ha messo a disposizione dei lavoratori e delle aziende che abbiano subìto un danno in seguito agli eventi atmosferici verificatisi nel mese di luglio 2023 e che abbiano provveduto a ripararne gli effetti, uno specifico “contributo danni eventi atmosferici 2023”.
L’importo consiste in un rimborso della spesa sostenuta con un limite massimo di:
- 400,00 euro per i lavoratori
- 800,00 euro per le aziende.
In relazione ai requisiti di ammissibilità, i lavoratori devono risultare residenti o domiciliati nelle aree colpite dagli eventi atmosferici accaduti in Lombardia nel mese di luglio 2023, mentre le aziende vi devono avere sede legale o unità operativa.
Risulta necessario, in entrambi i casi, aver subìto un danno materiale e aver provveduto al suo ripristino, sostenendo nel caso dei lavoratori spese attinenti ad abitazione e/o pertinenze, sostituzione mobili ed elettrodomestici, riparazione autoveicoli/moto. Nel caso dell’azienda, vanno invece documentate le spese relative a un’eventuale perizia di agibilità, alla messa in sicurezza dei locali dell’impresa, per il ripristino o la sostituzione di attrezzature, beni mobili strumentali aziendali danneggiati, per il ripristino dei locali o dei veicoli aziendali e ogni altra spesa documentata conseguente a danni provocati dagli eventi.

Autotrasporto di merci per conto di terzi: ristoro per acquisto gasolio secondo trimestre 2022

Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha fornito istruzioni per la presentazione delle istanze per accedere al contributo straordinario, erogato come credito d’imposta, in favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per la spesa d’acquisto di gasolio sostenuta nel secondo trimestre del 2022 (Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, comunicato 10 agosto 2023).

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 503 e seguenti, della Legge di bilancio 2023, a partire dal 18 settembre 2023 sarà possibile accedere alla piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la presentazione delle istanze per l’ottenimento del credito d’imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto.

 

Tale contributo è riconosciuto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell’anno 2022, e comunque nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro, per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’IVA, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

 

L’accesso alla piattaforma va effettuato dal legale rappresentante dell’impresa tramite SPID/CNS/CIE, il quale, una volta autorizzato all’accesso, potrà individuare ulteriori soggetti autorizzati ad operare nella piattaforma per conto dell’impresa richiedente.

Successivamente, i richiedenti il contributo potranno procedere con l’inserimento dell’istanza, unica per ciascuna impresa, autocertificando il possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Le domande contengono gli identificativi SDI delle fatture di acquisto in Italia del gasolio relativamente al secondo trimestre 2022.
La piattaforma è articolata in due aree distinte:

area inserimento istanza;

– area riservata per la consultazione dello stato dell’istanza.

 

Durante tutto il periodo di apertura della piattaforma, sarà possibile:
• inserire una istanza;
• inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente;
• inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente a seguito di un esito negativo visualizzabile nell’area riservata.

 

I files da allegare all’istanza, contenenti informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta, sono:

  1. Fatture
    • Identificativo SDI fattura;
    • Tipo fattura (CARB/NO CARB);
    • Importo complessivo della fattura al lordo dell’IVA;
    • Importo a rimborso al lordo dell’IVA (quota parte dell’importo fatturato e utilizzato per
    veicoli Euro V e VI di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate)
  2. Targhe 
    • Identificativo SDI fattura;
    • Targa del/dei veicolo/i, rispondenti ai requisiti della norma, riforniti con il gasolio
    acquistato con la fattura indicata;
    • Contratto di noleggio: (SI/NO);
    • Codice paese automezzo. 

La piattaforma per l’inoltro delle domande rimarrà aperta fino al giorno 6 ottobre 2023.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una volta acquisiti i dati delle istanze dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuerà la verifica sul R.N.A. dell’importo concedibile alla singola impresa beneficiaria, all’esito della quale emanerà un decreto di concessione a seguito del quale verranno registrati gli aiuti concessi alle singole imprese.

 

Tale credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha fornito istruzioni per la presentazione delle istanze per accedere al contributo straordinario, erogato come credito d'imposta, in favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per la spesa d'acquisto di gasolio sostenuta nel secondo trimestre del 2022 (Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, comunicato 10 agosto 2023).

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 503 e seguenti, della Legge di bilancio 2023, a partire dal 18 settembre 2023 sarà possibile accedere alla piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la presentazione delle istanze per l’ottenimento del credito d'imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto.

 

Tale contributo è riconosciuto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'IVA, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

 

L’accesso alla piattaforma va effettuato dal legale rappresentante dell’impresa tramite SPID/CNS/CIE, il quale, una volta autorizzato all’accesso, potrà individuare ulteriori soggetti autorizzati ad operare nella piattaforma per conto dell’impresa richiedente.

Successivamente, i richiedenti il contributo potranno procedere con l’inserimento dell’istanza, unica per ciascuna impresa, autocertificando il possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Le domande contengono gli identificativi SDI delle fatture di acquisto in Italia del gasolio relativamente al secondo trimestre 2022.
La piattaforma è articolata in due aree distinte:

- area inserimento istanza;

- area riservata per la consultazione dello stato dell’istanza.

 

Durante tutto il periodo di apertura della piattaforma, sarà possibile:
• inserire una istanza;
• inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente;
• inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente a seguito di un esito negativo visualizzabile nell’area riservata.

 

I files da allegare all’istanza, contenenti informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta, sono:

  1. Fatture
    • Identificativo SDI fattura;
    • Tipo fattura (CARB/NO CARB);
    • Importo complessivo della fattura al lordo dell’IVA;
    • Importo a rimborso al lordo dell’IVA (quota parte dell’importo fatturato e utilizzato per
    veicoli Euro V e VI di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate)
  2. Targhe 
    • Identificativo SDI fattura;
    • Targa del/dei veicolo/i, rispondenti ai requisiti della norma, riforniti con il gasolio
    acquistato con la fattura indicata;
    • Contratto di noleggio: (SI/NO);
    • Codice paese automezzo. 

La piattaforma per l'inoltro delle domande rimarrà aperta fino al giorno 6 ottobre 2023.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una volta acquisiti i dati delle istanze dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuerà la verifica sul R.N.A. dell’importo concedibile alla singola impresa beneficiaria, all’esito della quale emanerà un decreto di concessione a seguito del quale verranno registrati gli aiuti concessi alle singole imprese.

 

Tale credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

CCNL Anas:  a settembre in arrivo nuovi minimi retributivi  per i dipendenti del Comparto

Con la busta paga del mese di settembre, i lavoratori dipendenti del gruppo Anas percepiscono nuovi minimi retributivi 

Anas e le Organizzazioni Sindacali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Ugl-Viabilità e Logistica, Sada Fast-Confsal e Snala-Cisal hanno definito i nuovi minimi retributivi da erogare con la retribuzione del mese di settembre, secondo quanto stabilito nel contratto siglato il 14 dicembre 2022. Il presente CCNL, in scadenza al 31 dicembre 2024, riguarda il personale dipendente dal gruppo Anas. Di seguito la tabella con gli importi.

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
A 3.026,88 553,45 10,33 3.590,66
A1 2.522,41 545,44 10,33 3.078,18
B 2.144,08 531,78 10,33 2.686,19
B1 1.954,84 527,76 10,33 2.492,93
B2 1.765,62 524,03 10,33 2.299,98
C 1.450,35 520,24 10,33 1.980,92
C1 1.261,25 517,06 10,33 1.788,64

 

Con la busta paga del mese di settembre, i lavoratori dipendenti del gruppo Anas percepiscono nuovi minimi retributivi 

Anas e le Organizzazioni Sindacali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Ugl-Viabilità e Logistica, Sada Fast-Confsal e Snala-Cisal hanno definito i nuovi minimi retributivi da erogare con la retribuzione del mese di settembre, secondo quanto stabilito nel contratto siglato il 14 dicembre 2022. Il presente CCNL, in scadenza al 31 dicembre 2024, riguarda il personale dipendente dal gruppo Anas. Di seguito la tabella con gli importi.

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
A 3.026,88 553,45 10,33 3.590,66
A1 2.522,41 545,44 10,33 3.078,18
B 2.144,08 531,78 10,33 2.686,19
B1 1.954,84 527,76 10,33 2.492,93
B2 1.765,62 524,03 10,33 2.299,98
C 1.450,35 520,24 10,33 1.980,92
C1 1.261,25 517,06 10,33 1.788,64

 

CIRL Istituzioni Socio Ass. Uneba Veneto: sottoscritto addendum al contratto regionale

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Elemento retributivo mensile territoriale e la quota A dell’Elemento di garanzia incrementano il minimo retributivo mensile conglobato nazionale

Il 28 luglio 2023 Uneba Veneto e le Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fp-Uil, Uiltucs hanno sottoscritto un addendum al contratto regionale riferito alla disciplina dell’elemento variabile territoriale.
Le Parti Sociali hanno concordato che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Elemento retributivo mensile territoriale (Ermt) e la quota A dell’Elemento di garanzia (Eg), relativi rispettivamente al CCNL del 2013 e al CCNL del 2020 e confluiti nel contratto collettivo regionale, incrementano il minimo retributivo mensile conglobato nazionale, che dovrà essere erogato con i relativi arretrati con le competenze di luglio 2023.
Le Parti, inoltre, si danno atto che, al fine dell’erogazione della Quota B dell’Eg, si mantengono gli indicatori già previsti dall’accordo regionale siglato il 22 febbraio 2022, con erogazione in unica soluzione con la mensilità di aprile dell’anno successivo, ovvero:
– primo bonus incremento: assenze malattie brevi;
– secondo bonus incremento: flessibilità
– terzo bonus incremento: affiancamento;
– quarto bonus incremento: formazione non obbligatoria;
– quinto bonus incremento: Dpi.

Uneba e le OO.SS. hanno infine comunicato che i prossimi incontri per valutare ulteriori modifiche in riferimento ai “bonus”, così come definiti nell’accordo del febbraio 2022 per introdurre e/o modificare gli indici esistenti, si terranno nel mese di settembre. 

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Elemento retributivo mensile territoriale e la quota A dell'Elemento di garanzia incrementano il minimo retributivo mensile conglobato nazionale

Il 28 luglio 2023 Uneba Veneto e le Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fp-Uil, Uiltucs hanno sottoscritto un addendum al contratto regionale riferito alla disciplina dell'elemento variabile territoriale.
Le Parti Sociali hanno concordato che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Elemento retributivo mensile territoriale (Ermt) e la quota A dell'Elemento di garanzia (Eg), relativi rispettivamente al CCNL del 2013 e al CCNL del 2020 e confluiti nel contratto collettivo regionale, incrementano il minimo retributivo mensile conglobato nazionale, che dovrà essere erogato con i relativi arretrati con le competenze di luglio 2023.
Le Parti, inoltre, si danno atto che, al fine dell'erogazione della Quota B dell'Eg, si mantengono gli indicatori già previsti dall'accordo regionale siglato il 22 febbraio 2022, con erogazione in unica soluzione con la mensilità di aprile dell'anno successivo, ovvero:
- primo bonus incremento: assenze malattie brevi;
- secondo bonus incremento: flessibilità
- terzo bonus incremento: affiancamento;
- quarto bonus incremento: formazione non obbligatoria;
- quinto bonus incremento: Dpi.

Uneba e le OO.SS. hanno infine comunicato che i prossimi incontri per valutare ulteriori modifiche in riferimento ai "bonus”, così come definiti nell’accordo del febbraio 2022 per introdurre e/o modificare gli indici esistenti, si terranno nel mese di settembre. 

Il nuovo Fondo di solidarietà bilaterale delle Tlc

Firmato il decreto con cui si istituisce lo strumento per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 11 agosto 2023).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha firmato il decreto 4 agosto 2023, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale si da vita al “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, ai sensi del D.Lgs. n.148/2015, per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale.

Il Fondo, come da accordo sindacale stipulato tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, è istituito presso l’INPS. Nel suo ambito di applicazione rientrano tutte le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni, laddove siano previste: nel perimetro rientrano le realtà che erogano servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (commercio elettronico, internet, posta elettronica, etc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

Le prestazioni riconosciute dal Fondo sono costituite da:

– finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
– prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
– prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
– prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
– assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Firmato il decreto con cui si istituisce lo strumento per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 11 agosto 2023).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha firmato il decreto 4 agosto 2023, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale si da vita al “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, ai sensi del D.Lgs. n.148/2015, per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale.

Il Fondo, come da accordo sindacale stipulato tra Assotelecomunicazioni - Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, è istituito presso l’INPS. Nel suo ambito di applicazione rientrano tutte le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni, laddove siano previste: nel perimetro rientrano le realtà che erogano servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (commercio elettronico, internet, posta elettronica, etc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

Le prestazioni riconosciute dal Fondo sono costituite da:

- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
- prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
- assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
- assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Legge di conversione del Decreto PA bis: interventi fiscali in materia di sport

Con la Legge n. 112/2023 di conversione del D.L. n. 75/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il16 agosto 2023, n. 190, sono state approvate varie misure in materia di sport che intervengono sul trattamento fiscale delle plusvalenze sportive e l’introduzione di un’esenzione dal pagamento dell’IVA per le attività didattiche e formative svolte da enti sportivi dilettantistici.

Tra le misure nel settore sportivo introdotte dalla Legge di conversione del Decreto PA Bis si sottolinea:

  • la previsione che, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito;

  • l’introduzione di un credito d’imposta, per l’anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie;

  • l’esenzione dall’IVA (anche) per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive.

Riguardo alle disposizioni urgenti in materia di plusvalenze, l’articolo 33 della Legge n. 112/2023 apporta modifiche all’articolo 86, comma 4, del Tuir stabilendo un ampliamento da uno a due anni del termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali per le società sportive professionistiche, al fine di consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in 5 anni.

 

In ambito IVA, l’articolo 36bis della Legge n. 112/2023 attuata una modifica all’articolo 10, comma 1, numero 20) del Decreto IVA, ricomprendendo nel novero delle attività esenti dal pagamento dell’imposta anche per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica e provengano da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 D.Lgs. n. 36/2021.

 

Tra le novità, infine, spicca l’articolo 37, che apporta modifiche all’articolo 9 del D.L. 4/2022, che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo con il quale viene esteso anche agli investimenti effettuati dal 1 luglio al 30 settembre 2023 l’applicazione dello sconto del 50% della spesa alle imprese che investono in campagne pubblicitarie sportive.

L’investimento in tali campagne, relativamente al trimestre compreso tra il 1 luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d’imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15milioni di euro. Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall’anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell’investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni. 

Con la Legge n. 112/2023 di conversione del D.L. n. 75/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il16 agosto 2023, n. 190, sono state approvate varie misure in materia di sport che intervengono sul trattamento fiscale delle plusvalenze sportive e l'introduzione di un’esenzione dal pagamento dell’IVA per le attività didattiche e formative svolte da enti sportivi dilettantistici.

Tra le misure nel settore sportivo introdotte dalla Legge di conversione del Decreto PA Bis si sottolinea:

  • la previsione che, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito;

  • l'introduzione di un credito d’imposta, per l'anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie;

  • l’esenzione dall’IVA (anche) per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive.

Riguardo alle disposizioni urgenti in materia di plusvalenze, l'articolo 33 della Legge n. 112/2023 apporta modifiche all’articolo 86, comma 4, del Tuir stabilendo un ampliamento da uno a due anni del termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali per le società sportive professionistiche, al fine di consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in 5 anni.

 

In ambito IVA, l'articolo 36bis della Legge n. 112/2023 attuata una modifica all’articolo 10, comma 1, numero 20) del Decreto IVA, ricomprendendo nel novero delle attività esenti dal pagamento dell’imposta anche per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica e provengano da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 D.Lgs. n. 36/2021.

 

Tra le novità, infine, spicca l'articolo 37, che apporta modifiche all'articolo 9 del D.L. 4/2022, che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo con il quale viene esteso anche agli investimenti effettuati dal 1 luglio al 30 settembre 2023 l'applicazione dello sconto del 50% della spesa alle imprese che investono in campagne pubblicitarie sportive.

L'investimento in tali campagne, relativamente al trimestre compreso tra il 1 luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15milioni di euro. Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni. 

Ebipro: previsto il rimborso delle spese sostenute per l’asilo nido

Previsto il rimborso del 20% delle spese sostenute dagli scritti per l’asilo nido dei propri figli 

L’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali, in collaborazione con Cadiprof, ha previsto il rimborso del 20% per i figli dei propri iscritti di età inferiore a tre anni per le spese sostenute sulla frequenza all’Asilo nido, entro un ammontare massimo di rimborso di 600,00 euro per anno scolastico, elevato a 800,00 euro in caso di figli portatori di handicap ex legge 104/92.
Il rimborso può essere richiesto dagli iscritti in copertura con il Piano Sanitario per le seguenti spese sostenute:
– quota di iscrizione relativa all’anno scolastico (settembre-agosto),
– retta annuale e/o rette mensili relative all’anno scolastico  (settembre-agosto),
– quote aggiuntive per refezione o attività di supporto.
La richiesta di rimborso deve essere presentata in unica soluzione per l’intera somma erogabile per annualità scolastica con allegata la seguente documentazione:
– autocertificazione dello stato di famiglia o certificazione anagrafica dell’iscritto dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare ed i rapporti di parentela,
– copia fotostatica delle fatture e/o ricevute fiscalmente valide, bollettini postali, o dichiarazioni rilasciate da asili nido pubblici o privati che evidenzino l’annualità scolastica, l’ammontare della spesa annuale o mensile pagata e intestata al bambino frequentante e/o al dipendente iscritto titolare della spesa (no bonifici),
– copia del verbale rilasciato dalla ASL di appartenenza ai sensi della Legge 104/1992 nel caso di richiesta del contributo maggiorato,
– copia fotostatica dell’ultima busta paga.
Nel caso in cui l’iscritto abbia ricevuto per la medesima spesa un’indennità da parte di altri istituti (ad es. Bonus INPS asilo nido), è  proprio onere calcolare e dichiarare in fase di presentazione della domanda, la parte rimanente sulla quale richiedere l’intervento degli Enti.
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro due anni dalla data del pagamento.

Previsto il rimborso del 20% delle spese sostenute dagli scritti per l'asilo nido dei propri figli 

L'Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali, in collaborazione con Cadiprof, ha previsto il rimborso del 20% per i figli dei propri iscritti di età inferiore a tre anni per le spese sostenute sulla frequenza all’Asilo nido, entro un ammontare massimo di rimborso di 600,00 euro per anno scolastico, elevato a 800,00 euro in caso di figli portatori di handicap ex legge 104/92.
Il rimborso può essere richiesto dagli iscritti in copertura con il Piano Sanitario per le seguenti spese sostenute:
- quota di iscrizione relativa all'anno scolastico (settembre-agosto),
- retta annuale e/o rette mensili relative all'anno scolastico  (settembre-agosto),
- quote aggiuntive per refezione o attività di supporto.
La richiesta di rimborso deve essere presentata in unica soluzione per l’intera somma erogabile per annualità scolastica con allegata la seguente documentazione:
- autocertificazione dello stato di famiglia o certificazione anagrafica dell’iscritto dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare ed i rapporti di parentela,
- copia fotostatica delle fatture e/o ricevute fiscalmente valide, bollettini postali, o dichiarazioni rilasciate da asili nido pubblici o privati che evidenzino l’annualità scolastica, l’ammontare della spesa annuale o mensile pagata e intestata al bambino frequentante e/o al dipendente iscritto titolare della spesa (no bonifici),
- copia del verbale rilasciato dalla ASL di appartenenza ai sensi della Legge 104/1992 nel caso di richiesta del contributo maggiorato,
- copia fotostatica dell’ultima busta paga.
Nel caso in cui l'iscritto abbia ricevuto per la medesima spesa un’indennità da parte di altri istituti (ad es. Bonus INPS asilo nido), è  proprio onere calcolare e dichiarare in fase di presentazione della domanda, la parte rimanente sulla quale richiedere l’intervento degli Enti.
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro due anni dalla data del pagamento.

CCNL Editoria e grafica – Piccola industria: con settembre nuovi minimi retributivi

Previsti incrementi retributivi per i dipendenti dei Settori Grafico-Editoriale, Informatico e Servizi Innovativi

Con l’ipotesi di accordo siglata il 9 marzo 2021 Unigec-Confapi, Unimatica-Confapi e Fistel-Cisl, Slc-Cgil, Uilcom-Uil hanno rinnovato la parte economica del contratto applicabile ai dipendenti delle piccole e medie imprese della Comunicazione, dell’Informatica, dei Servizi Innovativi e della Microimpresa. Dal prossimo mese di settembre decorre l’ultima tranche di aumenti contrattuali prevista dall’accordo. 

Livello Minimo
Quadro 2.066,17 euro
1 2.057,95 euro
2 1.739,01 euro
3 1.623,13 euro
4 1.518,10 euro
5 1.409,38 euro
6 1.301,20 euro
7 1.128,02 euro
8 1.039,95 euro
9 948,36 euro
10 832,37 euro

 

Previsti incrementi retributivi per i dipendenti dei Settori Grafico-Editoriale, Informatico e Servizi Innovativi

Con l'ipotesi di accordo siglata il 9 marzo 2021 Unigec-Confapi, Unimatica-Confapi e Fistel-Cisl, Slc-Cgil, Uilcom-Uil hanno rinnovato la parte economica del contratto applicabile ai dipendenti delle piccole e medie imprese della Comunicazione, dell’Informatica, dei Servizi Innovativi e della Microimpresa. Dal prossimo mese di settembre decorre l'ultima tranche di aumenti contrattuali prevista dall'accordo. 

Livello Minimo
Quadro 2.066,17 euro
1 2.057,95 euro
2 1.739,01 euro
3 1.623,13 euro
4 1.518,10 euro
5 1.409,38 euro
6 1.301,20 euro
7 1.128,02 euro
8 1.039,95 euro
9 948,36 euro
10 832,37 euro

 

CIGS 2023 per Imprese di interesse strategico: le istruzione procedurali

L’INPS ha fornito le istruzioni per la gestione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposto dal D.L. n. 75/2023 (INPS, messaggio 11 agosto 2023, n. 2948).

Il recente D.L. n. 75/2023 all’articolo 42 ha previsto che, al fine di gestire situazioni di particolare difficoltà connesse alla complessità dei programmi di riorganizzazione già avviati dalle imprese, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possa autorizzare, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015, in materia di durata complessiva e singola dei trattamenti, un ulteriore periodo di Cassa integrazione straordinaria (CIGS) fruibile fino al 31 dicembre 2023.

Di conseguenza, con il messaggio in commento, l’INPS ha provveduto a illustrare i contenuti della disposizione e a fornire le istruzioni per la gestione della CIGS. In particolare, la previsione in questione si rivolge alle imprese di interesse strategico nazionale (articolo 1 del D.L. n. 207/2012), con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. Alle suddette imprese, come anticipato, può essere concesso a domanda, con decreto ministeriale, un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, a garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento.

Il nuovo periodo di intervento si può collocare in continuità con i precedenti periodi di cassa integrazione già autorizzati e può avere una durata massima di 40 settimane, fruibili entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

L’impianto delineato dall’articolo 42 del D.L. n. 75/2023 prevede anche che il trattamento straordinario di integrazione venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015.

Inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste rispettivamente dagli articoli 24 e 25 del medesimo decreto legislativo.

Sul piano contributivo, i datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015.

L’INPS, inoltre, segnala che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: 148 Imprese interesse strateg. nazionale con piani di riorg. non completati (Art. 42 – dl 75/2023).

Infine, il messaggio in questione include le modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” e le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale.

L'INPS ha fornito le istruzioni per la gestione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposto dal D.L. n. 75/2023 (INPS, messaggio 11 agosto 2023, n. 2948).

Il recente D.L. n. 75/2023 all'articolo 42 ha previsto che, al fine di gestire situazioni di particolare difficoltà connesse alla complessità dei programmi di riorganizzazione già avviati dalle imprese, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa autorizzare, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015, in materia di durata complessiva e singola dei trattamenti, un ulteriore periodo di Cassa integrazione straordinaria (CIGS) fruibile fino al 31 dicembre 2023.

Di conseguenza, con il messaggio in commento, l'INPS ha provveduto a illustrare i contenuti della disposizione e a fornire le istruzioni per la gestione della CIGS. In particolare, la previsione in questione si rivolge alle imprese di interesse strategico nazionale (articolo 1 del D.L. n. 207/2012), con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. Alle suddette imprese, come anticipato, può essere concesso a domanda, con decreto ministeriale, un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, a garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento.

Il nuovo periodo di intervento si può collocare in continuità con i precedenti periodi di cassa integrazione già autorizzati e può avere una durata massima di 40 settimane, fruibili entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

L’impianto delineato dall’articolo 42 del D.L. n. 75/2023 prevede anche che il trattamento straordinario di integrazione venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015.

Inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste rispettivamente dagli articoli 24 e 25 del medesimo decreto legislativo.

Sul piano contributivo, i datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015.

L'INPS, inoltre, segnala che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: 148 Imprese interesse strateg. nazionale con piani di riorg. non completati (Art. 42 – dl 75/2023).

Infine, il messaggio in questione include le modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” e le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale.