San.Arti: novità sul Piano sanitario dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo

Introdotti nuovi pacchetti prevenzione per i lavoratori dipendenti

Oltre ai pacchetti già previsti dal Piano sanitario dipendenti (prevenzione cardiovascolare, oncologica, dermatologica e oculistica) sono stati introdotti 3 nuovi pacchetti, ossia quelli per la prevenzione:
– endocrinologica;
– pneumologica;
– angiologica.
Per poterne usufruire bisogna rivolgersi, senza la prescrizione medica, alle Strutture convenzionate con UniSalute.
Si segnala inoltre che, esclusivamente per i pacchetti di prevenzione specialistica, è ora prevista la possibilità di rivolgersi a Strutture e medici non convenzionati con UniSalute, qualora nel raggio di 15 km (non più di 30 km), dalla propria residenza o domicilio, non siano presenti strutture e medici convenzionati. Per verificare la copertura per la zona individuata occorre chiamare il Numero Verde e, nel caso in cui la zona sia scoperta, richiedere l’autorizzazione preventiva alla Compagnia assicuratrice. Grazie all’autorizzazione l’iscritto potrà utilizzare le Strutture o medici non convenzionati e poi chiedere il rimborso ad UniSalute, la quale lo erogherà per conto di San.Arti, entro i limiti del massimale fissato per ciascun pacchetto.
I costi per le prestazioni private non autorizzate preventivamente da UniSalute rimangono interamente a carico del dipendente iscritto. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Fondo. 

Introdotti nuovi pacchetti prevenzione per i lavoratori dipendenti

Oltre ai pacchetti già previsti dal Piano sanitario dipendenti (prevenzione cardiovascolare, oncologica, dermatologica e oculistica) sono stati introdotti 3 nuovi pacchetti, ossia quelli per la prevenzione:
- endocrinologica;
- pneumologica;
- angiologica.
Per poterne usufruire bisogna rivolgersi, senza la prescrizione medica, alle Strutture convenzionate con UniSalute.
Si segnala inoltre che, esclusivamente per i pacchetti di prevenzione specialistica, è ora prevista la possibilità di rivolgersi a Strutture e medici non convenzionati con UniSalute, qualora nel raggio di 15 km (non più di 30 km), dalla propria residenza o domicilio, non siano presenti strutture e medici convenzionati. Per verificare la copertura per la zona individuata occorre chiamare il Numero Verde e, nel caso in cui la zona sia scoperta, richiedere l’autorizzazione preventiva alla Compagnia assicuratrice. Grazie all'autorizzazione l’iscritto potrà utilizzare le Strutture o medici non convenzionati e poi chiedere il rimborso ad UniSalute, la quale lo erogherà per conto di San.Arti, entro i limiti del massimale fissato per ciascun pacchetto.
I costi per le prestazioni private non autorizzate preventivamente da UniSalute rimangono interamente a carico del dipendente iscritto. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Fondo. 

Emergenza alluvione, interventi su lavoro, fisco e utenze

Il governo ha stanziato oltre due miliardi di euro con misure su Cassa integrazione emergenziale, sospensione di pagamenti e indennità una tantum per gli autonomi (Consiglio dei ministri, comunicato 23 maggio 2023, n. 35).

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge per rispondere all’emergenza prodotta dall’alluvione dei giorni scorsi in Emilia-Romagna. Il provvedimento stanzia oltre 2 miliardi di euro per il sostegno alla popolazione e alle imprese colpite dalla grave calamità naturale con misure riguardanti sia il lavoro, sia il fisco, oltre che misure emergenziali per servizi pubblici come la scuola e la giustizia.

Spicca, peraltro, l’entrata in vigore da subito dell’articolo 140 del nuovo Codice degli appalti, relativo alle “procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, che prevede la possibilità di “disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”.

Le misure per imprese e lavoratori

Sul versante degli interventi a favore dei lavoratori, c’è innanzitutto da registrare la possibilità per i dipendenti delle aziende interessate dall’alluvione di accedere alla Cassa integrazione emergenziale con un unico strumento, di nuova istituzione e per tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo, fino a un massimo di 90 giorni e fino a un massimo complessivo per questa fattispecie di 580 milioni di euro. 

Inoltre, nel provvedimento vi è lo stanziamento di 298 milioni di euro per l’introduzione di un’indennità una tantum, fino a 3.000 euro, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali.

Per il comparto sanitario, è prevista la maturazione, in ragione di un terzo, dei crediti formativi del triennio 2023/2025 relativi alla formazione continua in medicina, per tutti i professionisti che abbiano svolto in maniera documentata l’attività professionale nei territori colpiti dall’emergenza.

A favore dei dipendenti pubblici, si provvede all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso il lavoro agile.

Si mette in campo anche l’intervento rafforzato del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese, con copertura di 110 milioni di euro e aumento della garanzia anche fino al 100%, al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività economiche del territorio, oltre che la concessione di contributi a fondo perduto, per il tramite di Simest S.p.a. e fino a 300 milioni di euro, per i danni subiti dalle imprese esportatrici

Stabilita anche la creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro, a valere sul fondo di cui alla Legge n. 394/1981, dedicata a finanziamenti a tassi agevolati per le aziende, con quote a fondo perduto del 10%. 

Le misure per il settore agricolo

In particolare, alle imprese del settore agricolo danneggiate vengono destinati 100 milioni di euro del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori”, con l’ampliamento della possibilità di accedere agli interventi compensativi alle produzioni e alle strutture aziendali assicurabili, ma che al momento dell’evento non risultavano coperte da polizze assicurative. Gli aiuti sono concessi a complemento dei risarcimenti del “Fondo Agricat”. Si prevede la possibilità per la Regione compente di richiedere un’anticipazione per erogare le prime risorse, necessarie per garantire la continuità produttiva. Sono inoltre previste disposizioni per il riparto tra regioni e province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità 2022.

Stanziata anche una quota di 75 milioni di euro del fondo per l’innovazione in agricoltura al sostegno di investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese nei settori dell’agricoltura, della zootecnia, etc. con sede operativa nei territori colpiti. 

Peraltro, al al commissario straordinario siccità viene attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull’intero territorio nazionale. 

Le misure di carattere fiscale

Le imprese si vedono riconosciuta la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi. Inoltre, viene adottata la sospensione dei pagamenti delle utenze, già deliberata dall’ARERA. 

Viene prevista la sospensione, per società e imprese, dei versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, degli adempimenti contabili e societari, del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di ogni genere.

Viene differito al 31 dicembre 2023 il termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del Bonus 110%.

Interventi sui servizi pubblici e sugli enti locali

Infine, il Decreto Alluvioni prevede diversi interventi su servizi di interesse generale e sugli enti locali colpiti dall’emergenza ambientale, tra i quali, ad esempio: il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai comuni e alle province interessati; per quel che riguarda la giustizia, il rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall’ evento alluvionale; un contributo di 8 milioni di euro per il potenziamento e ripristino delle strutture sanitarie delle zone interessate dagli eventi alluvionali; l’istituzione del “Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica”, con una dotazione 20 milioni di euro, per la ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche dei territori colpiti, e l’istituzione di un fondo pari, per il 2023, a 3,5 milioni di euro, per il finanziamento di interventi manutentivi delle sedi universitarie e a favore del personale docente, tecnico e amministrativo, etc.

 

 

Il governo ha stanziato oltre due miliardi di euro con misure su Cassa integrazione emergenziale, sospensione di pagamenti e indennità una tantum per gli autonomi (Consiglio dei ministri, comunicato 23 maggio 2023, n. 35).

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge per rispondere all'emergenza prodotta dall'alluvione dei giorni scorsi in Emilia-Romagna. Il provvedimento stanzia oltre 2 miliardi di euro per il sostegno alla popolazione e alle imprese colpite dalla grave calamità naturale con misure riguardanti sia il lavoro, sia il fisco, oltre che misure emergenziali per servizi pubblici come la scuola e la giustizia.

Spicca, peraltro, l’entrata in vigore da subito dell’articolo 140 del nuovo Codice degli appalti, relativo alle “procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, che prevede la possibilità di “disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”.

Le misure per imprese e lavoratori

Sul versante degli interventi a favore dei lavoratori, c'è innanzitutto da registrare la possibilità per i dipendenti delle aziende interessate dall'alluvione di accedere alla Cassa integrazione emergenziale con un unico strumento, di nuova istituzione e per tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo, fino a un massimo di 90 giorni e fino a un massimo complessivo per questa fattispecie di 580 milioni di euro. 

Inoltre, nel provvedimento vi è lo stanziamento di 298 milioni di euro per l’introduzione di un’indennità una tantum, fino a 3.000 euro, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali.

Per il comparto sanitario, è prevista la maturazione, in ragione di un terzo, dei crediti formativi del triennio 2023/2025 relativi alla formazione continua in medicina, per tutti i professionisti che abbiano svolto in maniera documentata l’attività professionale nei territori colpiti dall’emergenza.

A favore dei dipendenti pubblici, si provvede all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso il lavoro agile.

Si mette in campo anche l’intervento rafforzato del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese, con copertura di 110 milioni di euro e aumento della garanzia anche fino al 100%, al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività economiche del territorio, oltre che la concessione di contributi a fondo perduto, per il tramite di Simest S.p.a. e fino a 300 milioni di euro, per i danni subiti dalle imprese esportatrici

Stabilita anche la creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro, a valere sul fondo di cui alla Legge n. 394/1981, dedicata a finanziamenti a tassi agevolati per le aziende, con quote a fondo perduto del 10%. 

Le misure per il settore agricolo

In particolare, alle imprese del settore agricolo danneggiate vengono destinati 100 milioni di euro del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori”, con l’ampliamento della possibilità di accedere agli interventi compensativi alle produzioni e alle strutture aziendali assicurabili, ma che al momento dell’evento non risultavano coperte da polizze assicurative. Gli aiuti sono concessi a complemento dei risarcimenti del “Fondo Agricat”. Si prevede la possibilità per la Regione compente di richiedere un’anticipazione per erogare le prime risorse, necessarie per garantire la continuità produttiva. Sono inoltre previste disposizioni per il riparto tra regioni e province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità 2022.

Stanziata anche una quota di 75 milioni di euro del fondo per l’innovazione in agricoltura al sostegno di investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese nei settori dell’agricoltura, della zootecnia, etc. con sede operativa nei territori colpiti. 

Peraltro, al al commissario straordinario siccità viene attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull’intero territorio nazionale. 

Le misure di carattere fiscale

Le imprese si vedono riconosciuta la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi. Inoltre, viene adottata la sospensione dei pagamenti delle utenze, già deliberata dall’ARERA. 

Viene prevista la sospensione, per società e imprese, dei versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, degli adempimenti contabili e societari, del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di ogni genere.

Viene differito al 31 dicembre 2023 il termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del Bonus 110%.

Interventi sui servizi pubblici e sugli enti locali

Infine, il Decreto Alluvioni prevede diversi interventi su servizi di interesse generale e sugli enti locali colpiti dall'emergenza ambientale, tra i quali, ad esempio: il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai comuni e alle province interessati; per quel che riguarda la giustizia, il rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall' evento alluvionale; un contributo di 8 milioni di euro per il potenziamento e ripristino delle strutture sanitarie delle zone interessate dagli eventi alluvionali; l’istituzione del “Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica”, con una dotazione 20 milioni di euro, per la ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche dei territori colpiti, e l’istituzione di un fondo pari, per il 2023, a 3,5 milioni di euro, per il finanziamento di interventi manutentivi delle sedi universitarie e a favore del personale docente, tecnico e amministrativo, etc.

 

 

CCNL Scuola Pubblica: proseguono le trattative per il rinnovo

Verso il riconoscimento di un aumento degli stipendi, di tre giorni di permessi retribuiti ai supplenti, di congedi alle donne vittime di violenza e in caso di parti plurimi per ciascun figlio

Il 17 maggio si è tenuto all’Aran un altro incontro per discutere sul rinnovo contrattuale del CCNL Scuola Pubblica 2019/2021, con l’obiettivo di migliorare la parte normativa e di attribuire l’ultima tranche degli arretrati e degli aumenti. 
Per quanto riguarda la parte normativa le Parti sono concordi nel riconoscere:
– 30 giorni in più di congedi a favore delle donne vittime di violenza;
– i congedi per i parti plurimi per ciascun figlio;
– 3 giorni di permessi retribuiti ai precari docenti e ATA.
Per quanto riguarda gli aspetti economici, invece, si pensa di aumentare le retribuzioni di docenti, personale ATA e amministrativi.
I sindacati hanno, inoltre, richiesto la verifica dei finanziamenti relativi agli anni precedenti, le cui risorse sono rimaste inutilizzate a causa dei ritardi derivanti dal prolungamento delle trattative.
Il prossimo incontro è fissato per il 1°giugno 2023.

Verso il riconoscimento di un aumento degli stipendi, di tre giorni di permessi retribuiti ai supplenti, di congedi alle donne vittime di violenza e in caso di parti plurimi per ciascun figlio

Il 17 maggio si è tenuto all'Aran un altro incontro per discutere sul rinnovo contrattuale del CCNL Scuola Pubblica 2019/2021, con l'obiettivo di migliorare la parte normativa e di attribuire l’ultima tranche degli arretrati e degli aumenti. 
Per quanto riguarda la parte normativa le Parti sono concordi nel riconoscere:
- 30 giorni in più di congedi a favore delle donne vittime di violenza;
- i congedi per i parti plurimi per ciascun figlio;
- 3 giorni di permessi retribuiti ai precari docenti e ATA.
Per quanto riguarda gli aspetti economici, invece, si pensa di aumentare le retribuzioni di docenti, personale ATA e amministrativi.
I sindacati hanno, inoltre, richiesto la verifica dei finanziamenti relativi agli anni precedenti, le cui risorse sono rimaste inutilizzate a causa dei ritardi derivanti dal prolungamento delle trattative.
Il prossimo incontro è fissato per il 1°giugno 2023.

Partecipazione a una STP costituita ex lege n. 183/2011

Risulta possibile per l’avvocato, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della professione forense, partecipare a una STP costituita ex lege n. 183/2011, senza assumere la qualifica di socio professionista (CNDCEC, Pronto ordini del 17 maggio 2023, n. 51).

Il quesito sollevato da un Ordine professionale riguarda, in particolare, il caso di tre soci professionisti, iscritti ODCEC, che devono procedere con l’iscrizione di una STP avente per oggetto sociale “la società svolge esclusivamente attività libero professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, revisore legale, esperto contabile quali previste dall’art. 1 del D.Lgs. 28/05/2005 n. 139 e ss.mm.ii., consulente del lavoro, avvocato, e comunque ogni e qualsiasi professionista iscritto in Albi professionali le cui attività sono riservate” che non ha indicato nell’atto costitutivo l’attività prevalente.

 

L’articolo 10, comma 4, lett. a), Legge n. 183/2011 stabilisce che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.

Alla lett. b) dello stesso comma, poi, è precisato che l’atto costitutivo della STP può prevedere l’ammissione in qualità di soci:
– dei soli professionisti iscritti ad ordini o collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante;
– di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

Il Consiglio cita, altresì, l’articolo 10, comma 8, Legge n. 183/2011, nel quale è disposto che la STP possa essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali. Il successivo riferimento normativo riguarda, poi, l’articolo 1 del D.M. n. 34/2013, nel quale si precisa che:

– la “società tra professionisti” è la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste nell’articolo 10, commi 3-11, della Legge n. 183/2011, avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in apposti albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
– la “società multidisciplinare” è la società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività professionali ai sensi dell’articolo 10, comma 8, della Legge n. 183/2011.

L’articolo 8, comma 2, D.M. n. 34/2013, dispone che la società multidisciplinare sia iscritta presso l’albo o il registro tenuto dall’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.

Il CNDCEC, dunque, precisa che i soci non sono obbligati a individuare l’attività prevalente, essendo quest’ultima una scelta del tutto discrezionale, ma qualora una delle attività dedotte nell’oggetto sociale non sia connotata in termini di prevalenza, la STP multidisciplinare dovrà essere iscritta negli albi di appartenenza dei singoli professionisti.

Premesso ciò, stante quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, lett. a), Legge n. 183/2011 e dall’articolo 1, comma 1, D.M. n. 34/2013, per l’iscrizione di STP multidisciplinari è necessario che nella compagine sociale sia presente almeno un socio professionista legalmente abilitato all’esercizio delle professioni individuate nell’oggetto sociale. Nel caso di specie, perciò, la STP, costituita esclusivamente da tre soci iscritti all’albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, dovrebbe avere per oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività professionale che forma oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti.

Il Consiglio, infine, riguardo alla partecipazione da parte di un socio avvocato a una STP ex lege n. 183/2011, richiama il parere reso in data 15 dicembre 2022 dal Consiglio Nazionale Forense, che non ha ritenuto applicabile la disciplina generale recata dalla Legge n. 183/2011, bensì quella recata dall’art. 4-bis della Legge n. 247/2012, espressamente dedicata all’esercizio della professione forense in forma societaria, con i corollari che:

– l’esercizio della professione di avvocato in forma societaria sia riservato in via esclusiva agli avvocati o alle STA;

– l’esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari costituite ex lege n. 183/2011.

Ciononostante, conclude il CNDCE, è possibile che l’avvocato possa partecipare a una STP costituita ex lege n. 183/2011 senza assumere la qualifica di socio professionista (ad esempio come socio per finalità di investimento).

Risulta possibile per l’avvocato, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della professione forense, partecipare a una STP costituita ex lege n. 183/2011, senza assumere la qualifica di socio professionista (CNDCEC, Pronto ordini del 17 maggio 2023, n. 51).

Il quesito sollevato da un Ordine professionale riguarda, in particolare, il caso di tre soci professionisti, iscritti ODCEC, che devono procedere con l’iscrizione di una STP avente per oggetto sociale “la società svolge esclusivamente attività libero professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, revisore legale, esperto contabile quali previste dall’art. 1 del D.Lgs. 28/05/2005 n. 139 e ss.mm.ii., consulente del lavoro, avvocato, e comunque ogni e qualsiasi professionista iscritto in Albi professionali le cui attività sono riservate” che non ha indicato nell’atto costitutivo l’attività prevalente.

 

L’articolo 10, comma 4, lett. a), Legge n. 183/2011 stabilisce che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.

Alla lett. b) dello stesso comma, poi, è precisato che l’atto costitutivo della STP può prevedere l’ammissione in qualità di soci:
- dei soli professionisti iscritti ad ordini o collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante;
- di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

Il Consiglio cita, altresì, l'articolo 10, comma 8, Legge n. 183/2011, nel quale è disposto che la STP possa essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali. Il successivo riferimento normativo riguarda, poi, l'articolo 1 del D.M. n. 34/2013, nel quale si precisa che:

- la “società tra professionisti” è la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste nell’articolo 10, commi 3-11, della Legge n. 183/2011, avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in apposti albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- la “società multidisciplinare” è la società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività professionali ai sensi dell’articolo 10, comma 8, della Legge n. 183/2011.

L'articolo 8, comma 2, D.M. n. 34/2013, dispone che la società multidisciplinare sia iscritta presso l’albo o il registro tenuto dall’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.

Il CNDCEC, dunque, precisa che i soci non sono obbligati a individuare l’attività prevalente, essendo quest’ultima una scelta del tutto discrezionale, ma qualora una delle attività dedotte nell’oggetto sociale non sia connotata in termini di prevalenza, la STP multidisciplinare dovrà essere iscritta negli albi di appartenenza dei singoli professionisti.

Premesso ciò, stante quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, lett. a), Legge n. 183/2011 e dall’articolo 1, comma 1, D.M. n. 34/2013, per l’iscrizione di STP multidisciplinari è necessario che nella compagine sociale sia presente almeno un socio professionista legalmente abilitato all’esercizio delle professioni individuate nell’oggetto sociale. Nel caso di specie, perciò, la STP, costituita esclusivamente da tre soci iscritti all’albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, dovrebbe avere per oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività professionale che forma oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti.

Il Consiglio, infine, riguardo alla partecipazione da parte di un socio avvocato a una STP ex lege n. 183/2011, richiama il parere reso in data 15 dicembre 2022 dal Consiglio Nazionale Forense, che non ha ritenuto applicabile la disciplina generale recata dalla Legge n. 183/2011, bensì quella recata dall’art. 4-bis della Legge n. 247/2012, espressamente dedicata all'esercizio della professione forense in forma societaria, con i corollari che:

- l’esercizio della professione di avvocato in forma societaria sia riservato in via esclusiva agli avvocati o alle STA;

- l’esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari costituite ex lege n. 183/2011.

Ciononostante, conclude il CNDCE, è possibile che l’avvocato possa partecipare a una STP costituita ex lege n. 183/2011 senza assumere la qualifica di socio professionista (ad esempio come socio per finalità di investimento).

CCNL Metalmeccanica e Oreficeria – Industria: importanti novità per gli iscritti al Fondo Metasalute

Possibilità di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit

Il Fondo Metasalute informa tutti gli aderenti che, in relazione alla previsione contrattuale attualmente vigente, questi hanno la facoltà di scegliere di destinare al Fondo stesso l’ammontare previsto dal Flexible Benefit, comunicando tale volontà alla propria Azienda, la quale si occuperà dell’attivazione di un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già disponibile tramite una procedura utilizzabile dal 18 al 31 maggio 2023 incluso, all’interno dell’”area riservata azienda”.
Questa offerta potrà poi esser attivata per il solo dipendente caponucleo e, differentemente agli anni precedenti, decorrerà dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, salvo la cessazione del rapporto di lavoro o la decadenza del diritto alle prestazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.
I lavoratori iscritti al Fondo con qualsiasi piano (Base, A, B, C, D, E, F) ed interessati a destinare le somme a titolo di welfare a Metasalute, dovranno poi trasmettere la comunicazione alla propria impresa, la quale, entro e non oltre il 31 maggio, potrà avviare l’opzione Flexible Benefit all’interno dell’area riservata di cui sopra.
Altresì, viene consigliato di riferire all’Azienda con largo anticipo rispetto alla data del 31 maggio, l’attivazione del Flexible Benefit 2023.
Le coperture Flexible Benefit riferite al 2022 non interrotte in corso di validità, scadranno in automatico il 31 maggio 2023. Pertanto, i lavoratori che hanno la Flexible Benefit nel 2022 e che decidono di destinare l’importo welfare a Metasalute anche per l’anno 2023, dovranno nuovamente presentare domanda all’azienda che realizzerà la procedura di attivazione Flexible Benefit 2023 nei tempi sopraindicati.
Per gli aderenti è inoltre disponibile un modello esemplificativo per la richiesta; difatti, il modulo può essere usato per inoltrare la domanda all’Azienda non dovendo altresì esser trasmesso al Fondo. Ogni Impresa poi, seguirà un processo autonomo per la raccolta dei dati e attiverà il Flexible Benefit per chi ne ha fatto richiesta attraverso una procedura apposita.
Da ultimo, per ulteriori informazioni, si raccomanda di visionare la Circolare n. 2/2023 relativa alle Aziende e la Circolare n. 3/2023 indirizzata ai Lavoratori. Al fine di conoscere le corrette modalità procedurali, si consiglia invece alle Aziende la consultazione del Manuale procedura Flexible Benefit 2023.

Possibilità di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit

Il Fondo Metasalute informa tutti gli aderenti che, in relazione alla previsione contrattuale attualmente vigente, questi hanno la facoltà di scegliere di destinare al Fondo stesso l'ammontare previsto dal Flexible Benefit, comunicando tale volontà alla propria Azienda, la quale si occuperà dell'attivazione di un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già disponibile tramite una procedura utilizzabile dal 18 al 31 maggio 2023 incluso, all’interno dell’"area riservata azienda".
Questa offerta potrà poi esser attivata per il solo dipendente caponucleo e, differentemente agli anni precedenti, decorrerà dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, salvo la cessazione del rapporto di lavoro o la decadenza del diritto alle prestazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.
I lavoratori iscritti al Fondo con qualsiasi piano (Base, A, B, C, D, E, F) ed interessati a destinare le somme a titolo di welfare a Metasalute, dovranno poi trasmettere la comunicazione alla propria impresa, la quale, entro e non oltre il 31 maggio, potrà avviare l’opzione Flexible Benefit all’interno dell’area riservata di cui sopra.
Altresì, viene consigliato di riferire all’Azienda con largo anticipo rispetto alla data del 31 maggio, l'attivazione del Flexible Benefit 2023.
Le coperture Flexible Benefit riferite al 2022 non interrotte in corso di validità, scadranno in automatico il 31 maggio 2023. Pertanto, i lavoratori che hanno la Flexible Benefit nel 2022 e che decidono di destinare l'importo welfare a Metasalute anche per l’anno 2023, dovranno nuovamente presentare domanda all’azienda che realizzerà la procedura di attivazione Flexible Benefit 2023 nei tempi sopraindicati.
Per gli aderenti è inoltre disponibile un modello esemplificativo per la richiesta; difatti, il modulo può essere usato per inoltrare la domanda all’Azienda non dovendo altresì esser trasmesso al Fondo. Ogni Impresa poi, seguirà un processo autonomo per la raccolta dei dati e attiverà il Flexible Benefit per chi ne ha fatto richiesta attraverso una procedura apposita.
Da ultimo, per ulteriori informazioni, si raccomanda di visionare la Circolare n. 2/2023 relativa alle Aziende e la Circolare n. 3/2023 indirizzata ai Lavoratori. Al fine di conoscere le corrette modalità procedurali, si consiglia invece alle Aziende la consultazione del Manuale procedura Flexible Benefit 2023.

Finanziamento formazione Fondo Nuove Competenze: chiarimenti ANPAL

L’ANPAL interviene attraverso una FAQ per chiarire il ruolo dei fondi interprofessionali nel finanziare la formazione del Fondo nuove competenze, precisando i casi in cui il datore di lavoro può rinunciare al finanziamento (ANPAL, comunicato 22 maggio 2023).

Il datore di lavoro può rinunciare al finanziamento della formazione da parte del Fondo interprofessionale?

 

Questa è la nuova FAQ sulla quale si è pronunciata l’ANPAL, ribadendo che la formazione di un progetto di Fondo nuove competenze (Fnc) dev’essere, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali (Fpi) che hanno aderito all’iniziativa, salvo alcuni casi specifici in cui è consentito al datore di lavoro di non farvi ricorso.

 

La normativa di riferimento in materia è rappresentata dall’articolo 4, comma 4, del D.M. 22 settembre 2022, nonché dal paragrafo 7 dell’Avviso pubblicato il 10 novembre 2022, secondo i quali l’attività di formazione spetta ai Fondi paritetici che intendono partecipare all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze e il cui elenco è stato pubblicato sul sito ANPAL. Infatti, il datore di lavoro deve indicare, nell’istanza di ammissione a contributo, il Fondo Paritetico Interprofessionale al quale aderisce e, nel caso in cui il progetto formativo coinvolga categorie di lavoratori (dirigenti e non) per i quali il datore di lavoro aderisca a più Fondi, lo stesso dovrà presentare una sola istanza contenente un progetto per ogni Fondo a cui aderisce.

 

Di conseguenza, il datore di lavoro iscritto a un Fondo paritetico non può discrezionalmente scegliere di partecipare al Fondo nuove competenze senza ricorrere al proprio Fondo, tranne che in alcune ipotesi.

 

I casi in cui è consentito non ricorrere a un Fpi si verificano allorquando:

 

– il datore di lavoro non aderisce a nessun Fpi;

 

– il Fondo cui aderisce il datore di lavoro non partecipa all’attuazione degli interventi del Fnc;

 

– ci sono ragioni oggettive che impediscono il finanziamento del percorso formativo da parte del Fpi (ad esempio, esaurimento delle risorse) al momento della presentazione dell’istanza, che dovranno essere accertate dal Fpi e comunicate ad ANPAL nel corso dell’istruttoria della singola istanza.

 

Nelle suddette ipotesi, l’Avviso prevede che la formazione dovrà essere erogata da uno o più tra i soggetti erogatori richiamati (paragrafo 7) con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali.  

 

Se al momento della presentazione dell’istanza non sussistevano ragioni oggettive per il mancato ricorso al Fpi, l’istanza potrà ancora essere ammessa a valutazione, ma solo qualora vi fosse ancora la possibilità di finanziamento da parte del Fondo. In caso contrario l’istanza sarà respinta.

 

Per tutte le istanze pervenute dai datori di lavoro senza dichiarare l’adesione al Fpi, ANPAL verificherà presso l’INPS l’effettiva iscrizione a un Fondo e, nel caso in cui tale verifica si concluda con esito positivo, risultando l’iscrizione a un Fpi, verranno attivati i Fondi medesimi e i datori di lavoro per l’eventuale integrazione dell’istanza ai fini del successivo invio al Fondo di appartenenza che dovrà valutare l’effettiva sussistenza, anche alla data di presentazione dell’istanza, di un impedimento oggettivo.

L’ANPAL interviene attraverso una FAQ per chiarire il ruolo dei fondi interprofessionali nel finanziare la formazione del Fondo nuove competenze, precisando i casi in cui il datore di lavoro può rinunciare al finanziamento (ANPAL, comunicato 22 maggio 2023).

Il datore di lavoro può rinunciare al finanziamento della formazione da parte del Fondo interprofessionale?

 

Questa è la nuova FAQ sulla quale si è pronunciata l'ANPAL, ribadendo che la formazione di un progetto di Fondo nuove competenze (Fnc) dev’essere, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali (Fpi) che hanno aderito all'iniziativa, salvo alcuni casi specifici in cui è consentito al datore di lavoro di non farvi ricorso.

 

La normativa di riferimento in materia è rappresentata dall'articolo 4, comma 4, del D.M. 22 settembre 2022, nonché dal paragrafo 7 dell'Avviso pubblicato il 10 novembre 2022, secondo i quali l'attività di formazione spetta ai Fondi paritetici che intendono partecipare all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze e il cui elenco è stato pubblicato sul sito ANPAL. Infatti, il datore di lavoro deve indicare, nell’istanza di ammissione a contributo, il Fondo Paritetico Interprofessionale al quale aderisce e, nel caso in cui il progetto formativo coinvolga categorie di lavoratori (dirigenti e non) per i quali il datore di lavoro aderisca a più Fondi, lo stesso dovrà presentare una sola istanza contenente un progetto per ogni Fondo a cui aderisce.

 

Di conseguenza, il datore di lavoro iscritto a un Fondo paritetico non può discrezionalmente scegliere di partecipare al Fondo nuove competenze senza ricorrere al proprio Fondo, tranne che in alcune ipotesi.

 

I casi in cui è consentito non ricorrere a un Fpi si verificano allorquando:

 

- il datore di lavoro non aderisce a nessun Fpi;

 

- il Fondo cui aderisce il datore di lavoro non partecipa all'attuazione degli interventi del Fnc;

 

- ci sono ragioni oggettive che impediscono il finanziamento del percorso formativo da parte del Fpi (ad esempio, esaurimento delle risorse) al momento della presentazione dell’istanza, che dovranno essere accertate dal Fpi e comunicate ad ANPAL nel corso dell'istruttoria della singola istanza.

 

Nelle suddette ipotesi, l'Avviso prevede che la formazione dovrà essere erogata da uno o più tra i soggetti erogatori richiamati (paragrafo 7) con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali.  

 

Se al momento della presentazione dell’istanza non sussistevano ragioni oggettive per il mancato ricorso al Fpi, l’istanza potrà ancora essere ammessa a valutazione, ma solo qualora vi fosse ancora la possibilità di finanziamento da parte del Fondo. In caso contrario l’istanza sarà respinta.

 

Per tutte le istanze pervenute dai datori di lavoro senza dichiarare l’adesione al Fpi, ANPAL verificherà presso l’INPS l’effettiva iscrizione a un Fondo e, nel caso in cui tale verifica si concluda con esito positivo, risultando l’iscrizione a un Fpi, verranno attivati i Fondi medesimi e i datori di lavoro per l’eventuale integrazione dell’istanza ai fini del successivo invio al Fondo di appartenenza che dovrà valutare l'effettiva sussistenza, anche alla data di presentazione dell'istanza, di un impedimento oggettivo.

CCNL Oreficeria – Industria: da giugno incrementi retributivi per i dipendenti del settore

Incremento dei minimi retributivi, erogazione dell’elemento perequativo e dell’importo welfare tra le scadenze del mese di giugno

Con l’accordo siglato il 23 dicembre 2021 Federorafi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, hanno definito gli incrementi retributivi per gli addetti dei settore orafo argentiero e della gioielleria, per i mesi di giugno 2022, giugno 2023 e per dicembre 2024. Di seguito i minimi retributivi da applicarsi da giugno 2023.

Livello Da giugno 2023
1.a 1.261,88
2.a 1.385,91
3.a 1.526,93
4.a 1.588,79
5.a 1.697,37
5.a Super 1.811,67
6.a 1.947,53
7.a 2.117,57

Sempre nel mese di giugno, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua lorda pari a 250,00 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tir ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Le aziende, entro il mese di giugno di ogni anno, dovranno inoltre mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. 

Incremento dei minimi retributivi, erogazione dell'elemento perequativo e dell'importo welfare tra le scadenze del mese di giugno

Con l'accordo siglato il 23 dicembre 2021 Federorafi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, hanno definito gli incrementi retributivi per gli addetti dei settore orafo argentiero e della gioielleria, per i mesi di giugno 2022, giugno 2023 e per dicembre 2024. Di seguito i minimi retributivi da applicarsi da giugno 2023.

Livello Da giugno 2023
1.a 1.261,88
2.a 1.385,91
3.a 1.526,93
4.a 1.588,79
5.a 1.697,37
5.a Super 1.811,67
6.a 1.947,53
7.a 2.117,57

Sempre nel mese di giugno, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua lorda pari a 250,00 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tir ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
Le aziende, entro il mese di giugno di ogni anno, dovranno inoltre mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. 

Il progetto Single Digital Gateway per cittadini e imprese dell’UE

Il contributo dell’INPS allo sportello europeo per uniformare e facilitare l’accesso ai servizi pubblici (INPS, messaggio 22 maggio 2023, n. 1866).

L’INPS ha fatto il punto sul suo impegno nell’ambito del progetto Single Digital Gateway, previsto dal Regolamento UE 2018/1724 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L295 del 21 novembre 2018.

L’SDG è parte della Strategia per il mercato unico digitale che intende rispondere alle esigenze di maggiore mobilità dei cittadini e delle imprese europei con l’obiettivo di uniformare e facilitare a livello europeo l’accesso ai servizi pubblici per tutti i cittadini dell’Unione, ma anche di rappresentare un incentivo alla modernizzazione della pubblica amministrazione e allo sviluppo di strategie di e-government.

In particolare, l’Annex II al regolamento UE definisce quali sono gli ambiti di interesse del progetto SDG, che riguardano fatti per cui un cittadino o una impresa deve interloquire con un ente pubblico, per questioni legate ad eventi della vita, la residenza, lo studio, il lavoro, la circolazione, la pensione, l’attività di impresa. L’Annex individua anche le procedure di interesse SDG in tali ambiti, per nazione, nonché gli enti attuatori nazionali (tra cui è incluso INPS). Il Dipartimento per le Politiche Europee (Presidenza del Consiglio dei Ministri) coordina l’attuazione del Regolamento e del progetto per l’Italia.

L’INPS partecipa al progetto SDG per fornire supporto a coloro che lavorano in un paese diverso da quello di origine e intendono richiedere servizi all’Istituto, superando le difficoltà di accesso alle informazioni necessarie a comprendere le regole che governano gli adempimenti previsti dalle procedure ordinarie vigenti in Italia.

Gli obiettivi del progetto

In termini operativi, il progetto SDG ha due principali macro-obiettivi:

– mettere a disposizione di cittadini e imprese che si spostano all’interno dei confini dell’UE un unico punto di accesso sul portale Your Europe (YE) alle informazioni sulle regole vigenti nei vari Stati membri in materia di impresa, lavoro, istruzione, salute e tassazione;

– consentire a cittadini e imprese di accedere ad alcune procedimenti amministrativi erogati in modalità telematica dagli enti nazionali negli ambiti individuati dal Regolamento, direttamente dal portale Your Europe della UE ovvero come soluzione tecnica alternativa consentendo l’accesso diretto al servizio dal portale web dell’ente erogatore.

In riferimento al primo obiettivo, gli enti degli Stati membri devono rendere disponibili sui propri siti, e mapparle sul portale Your Europe, le seguenti informazioni relative alle procedure di propria competenza indicate nell’ANNEX II del regolamento UE:

– se le procedure sono erogate on line o no, e link alle procedure on-line;

– diritti, obblighi e norme europee e nazionali che si applicano agli utenti che esercitano o intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell’Unione nell’ambito del mercato interno;

–  dettagli sulla procedura (da rendere disponibili prima del login) tra cui: a) le fasi della procedura; b) l’autorità competente responsabile della procedura; c) i sistemi di autenticazione; mezzi di appello contro le decisioni dell’ente; modalità di pagamento on line; le scadenze previste per utente e autorità competente.

– Informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi disponibili per l’utente.

Da parte sua, l’INPS ha provveduto fin da dicembre 2020 a popolare una apposita sezione del proprio sito web con le informazioni richieste. Per quanto attiene, invece, al secondo obiettivo, da raggiungere entro il 2023, gli Enti nazionali dovranno rendere disponibili sui propri siti web e referenziarli sul portale Your Europe i servizi riferibili alle procedure individuate dall’ANNEX II del Regolamento.

L’INPS, in particolare, è chiamato a rendere disponibili a cittadini e imprese sul proprio sito web, e referenziarle (tramite un link) sul Portale Your Europe, un insieme di procedure ricadenti nei 3 ambiti individuati dall’Annex II al Regolamento UE per i quali l’Istituto è stato individuato come referente: Lavoro, Pensionamento, Avvio Gestione e Chiusura di un Impresa.

Le procedure messe in campo dall’INPS

Le procedure per le quali INPS è referente sono 8. Per ogni procedura, in collaborazione con AGID, INPS ha individuato alcuni procedimenti amministrativi di interesse del progetto SDG. Procedure e relativi procedimenti amministrativi sono riportati nel messaggio in commento. 

I servizi IT associati alle procedure e procedimenti amministrativi dovranno rispettare le specifiche tecniche previste dalla UE per i servizi di interesse SDG, ovvero che siano digitalizzate tutte le fasi di una procedura, dall’identificazione dell’utente, alla presentazione della domanda, all’emissione di un output o alla notifica di completamento della procedura. Inoltre, le applicazioni devono rispettare il principio “once only”, secondo il quale non va richiesta all’utente alcuna documentazione che è già in possesso della pubblica amministrazione. In questo caso il principio si estende anche alle informazioni presenti in archivi di altri Stati membri, che dovranno essere collegati in interoperabilità, tramite una apposita piattaforma realizzata per l’Italia da AGID. L’autenticazione dell’utente dovrà avvenire tramite il sistema eIDAS.

Infine, per raggiungere il secondo obiettivo del progetto SDG (l’accesso ai procedimenti amministrativi per cittadini e imprese europee) l’Istituto ha predisposto un Piano Operativo, che è stato approvato da AGID. Le attività previste dal Piano sono finanziabili dal PNRR.

Il contributo dell'INPS allo sportello europeo per uniformare e facilitare l’accesso ai servizi pubblici (INPS, messaggio 22 maggio 2023, n. 1866).

L'INPS ha fatto il punto sul suo impegno nell'ambito del progetto Single Digital Gateway, previsto dal Regolamento UE 2018/1724 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L295 del 21 novembre 2018.

L'SDG è parte della Strategia per il mercato unico digitale che intende rispondere alle esigenze di maggiore mobilità dei cittadini e delle imprese europei con l'obiettivo di uniformare e facilitare a livello europeo l’accesso ai servizi pubblici per tutti i cittadini dell’Unione, ma anche di rappresentare un incentivo alla modernizzazione della pubblica amministrazione e allo sviluppo di strategie di e-government.

In particolare, l’Annex II al regolamento UE definisce quali sono gli ambiti di interesse del progetto SDG, che riguardano fatti per cui un cittadino o una impresa deve interloquire con un ente pubblico, per questioni legate ad eventi della vita, la residenza, lo studio, il lavoro, la circolazione, la pensione, l’attività di impresa. L’Annex individua anche le procedure di interesse SDG in tali ambiti, per nazione, nonché gli enti attuatori nazionali (tra cui è incluso INPS). Il Dipartimento per le Politiche Europee (Presidenza del Consiglio dei Ministri) coordina l’attuazione del Regolamento e del progetto per l’Italia.

L'INPS partecipa al progetto SDG per fornire supporto a coloro che lavorano in un paese diverso da quello di origine e intendono richiedere servizi all’Istituto, superando le difficoltà di accesso alle informazioni necessarie a comprendere le regole che governano gli adempimenti previsti dalle procedure ordinarie vigenti in Italia.

Gli obiettivi del progetto

In termini operativi, il progetto SDG ha due principali macro-obiettivi:

- mettere a disposizione di cittadini e imprese che si spostano all’interno dei confini dell'UE un unico punto di accesso sul portale Your Europe (YE) alle informazioni sulle regole vigenti nei vari Stati membri in materia di impresa, lavoro, istruzione, salute e tassazione;

- consentire a cittadini e imprese di accedere ad alcune procedimenti amministrativi erogati in modalità telematica dagli enti nazionali negli ambiti individuati dal Regolamento, direttamente dal portale Your Europe della UE ovvero come soluzione tecnica alternativa consentendo l’accesso diretto al servizio dal portale web dell’ente erogatore.

In riferimento al primo obiettivo, gli enti degli Stati membri devono rendere disponibili sui propri siti, e mapparle sul portale Your Europe, le seguenti informazioni relative alle procedure di propria competenza indicate nell’ANNEX II del regolamento UE:

- se le procedure sono erogate on line o no, e link alle procedure on-line;

- diritti, obblighi e norme europee e nazionali che si applicano agli utenti che esercitano o intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell’Unione nell’ambito del mercato interno;

-  dettagli sulla procedura (da rendere disponibili prima del login) tra cui: a) le fasi della procedura; b) l’autorità competente responsabile della procedura; c) i sistemi di autenticazione; mezzi di appello contro le decisioni dell’ente; modalità di pagamento on line; le scadenze previste per utente e autorità competente.

- Informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi disponibili per l’utente.

Da parte sua, l'INPS ha provveduto fin da dicembre 2020 a popolare una apposita sezione del proprio sito web con le informazioni richieste. Per quanto attiene, invece, al secondo obiettivo, da raggiungere entro il 2023, gli Enti nazionali dovranno rendere disponibili sui propri siti web e referenziarli sul portale Your Europe i servizi riferibili alle procedure individuate dall’ANNEX II del Regolamento.

L'INPS, in particolare, è chiamato a rendere disponibili a cittadini e imprese sul proprio sito web, e referenziarle (tramite un link) sul Portale Your Europe, un insieme di procedure ricadenti nei 3 ambiti individuati dall’Annex II al Regolamento UE per i quali l’Istituto è stato individuato come referente: Lavoro, Pensionamento, Avvio Gestione e Chiusura di un Impresa.

Le procedure messe in campo dall'INPS

Le procedure per le quali INPS è referente sono 8. Per ogni procedura, in collaborazione con AGID, INPS ha individuato alcuni procedimenti amministrativi di interesse del progetto SDG. Procedure e relativi procedimenti amministrativi sono riportati nel messaggio in commento. 

I servizi IT associati alle procedure e procedimenti amministrativi dovranno rispettare le specifiche tecniche previste dalla UE per i servizi di interesse SDG, ovvero che siano digitalizzate tutte le fasi di una procedura, dall'identificazione dell'utente, alla presentazione della domanda, all'emissione di un output o alla notifica di completamento della procedura. Inoltre, le applicazioni devono rispettare il principio “once only”, secondo il quale non va richiesta all’utente alcuna documentazione che è già in possesso della pubblica amministrazione. In questo caso il principio si estende anche alle informazioni presenti in archivi di altri Stati membri, che dovranno essere collegati in interoperabilità, tramite una apposita piattaforma realizzata per l’Italia da AGID. L’autenticazione dell’utente dovrà avvenire tramite il sistema eIDAS.

Infine, per raggiungere il secondo obiettivo del progetto SDG (l'accesso ai procedimenti amministrativi per cittadini e imprese europee) l’Istituto ha predisposto un Piano Operativo, che è stato approvato da AGID. Le attività previste dal Piano sono finanziabili dal PNRR.

CCNL Dirigenti-Aziende Autotrasporto: rinnovata la parte economica del contratto

Aumenti dei minimi, una tantum e welfare aziendale tra gli argomenti del rinnovo 

Il 18 maggio 2023 è stato sottoscritto tra Confetra e Manageritalia il rinnovo della parte economica del CCNL applicabile ai dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato, considerato congiuntamente all’accordo del 12 luglio 2021 relativo alla parte normativa e decorrente dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Ad integrale copertura del periodo 1°gennaio 2022-31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza al 18 maggio 2023 viene corrisposto un importo una tantum di 1.500,00 euro lordi a titolo di arretrati retributivi, così suddiviso: 
– 700,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2023,
– 800,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2023.
E’, inoltre, previsto un aumento retributivo pari a:
150,00 euro a partire dal 1°dicembre 2023,
– 150,00 euro a partire dal 1°luglio 2024,
– 150,00 euro a partire dal 1°luglio 2025.
Con decorrenza dal 1°gennaio 2024 e dal 1°gennaio 2025 è, inoltre, prevista l’introduzione di un contributo welfare di importo pari a 1.300,00 euro annui, spendibile tramite la piattaforma welfare.

Aumenti dei minimi, una tantum e welfare aziendale tra gli argomenti del rinnovo 

Il 18 maggio 2023 è stato sottoscritto tra Confetra e Manageritalia il rinnovo della parte economica del CCNL applicabile ai dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato, considerato congiuntamente all'accordo del 12 luglio 2021 relativo alla parte normativa e decorrente dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Ad integrale copertura del periodo 1°gennaio 2022-31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza al 18 maggio 2023 viene corrisposto un importo una tantum di 1.500,00 euro lordi a titolo di arretrati retributivi, così suddiviso: 
- 700,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2023,
- 800,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2023.
E', inoltre, previsto un aumento retributivo pari a:
- 150,00 euro a partire dal 1°dicembre 2023,
- 150,00 euro a partire dal 1°luglio 2024,
- 150,00 euro a partire dal 1°luglio 2025.
Con decorrenza dal 1°gennaio 2024 e dal 1°gennaio 2025 è, inoltre, prevista l'introduzione di un contributo welfare di importo pari a 1.300,00 euro annui, spendibile tramite la piattaforma welfare.


Amministratore consociata estera: trattamento fiscale del compenso

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento fiscale del compenso di amministratore, da riversare ad una società consociata UE, con riguardo alla deducibilità del costo e all’eventuale ritenuta da operare all’atto del pagamento (Agenzia delle entrate, risposta 22 maggio 2023, n. 330).

La fattispecie sottoposta all’esame dell’Agenzia delle entrate riguarda la definizione del corretto trattamento fiscale da adottare da parte di una società italiana che eroga un compenso per l’attività di consigliere di amministrazione ad un dipendente di una consociata estera, verso la quale sussiste un obbligo contrattuale di riversamento dell’emolumento.

Ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera e), del TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR, trattasi, nello specifico, di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro.

La circolare del MEF n. 326/1997 ha chiarito che l’assimilazione al lavoro dipendente deriva dal fatto che l’attività venga fornita dal dipendente in relazione a un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale. Dunque, restano esclusi dal novero dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro, senza però comportare la loro qualifica come redditi di lavoro dipendente. 

La predetta circolare MEF spiega, inoltre, che tali compensi reversibili non devono essere assoggettati a tassazione neanche quali redditi di lavoro dipendente, in quanto sono imputati direttamente al soggetto al quale, per clausola contrattuale, devono essere riversati.

L’Agenzia delle entrate fa anche riferimento alla nota n. 8/166 del 17 maggio 1977, nella quale si riconosce che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo soggetto all’IRPEF i compensi reversibili percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi tra i quali rientrano i consiglieri di amministrazione. Pertanto, l’Agenzia ritiene, in merito al caso di specie, che i compensi corrisposti al dipendente in relazione all’incarico di consigliere di amministrazione, non assumano rilevanza ai fini della determinazione del reddito.

Infine, viene esclusa anche l’applicabilità dell’art. 16 della Convenzione tra Italia e Paese UE, che prevede una potestà impositiva concorrente per le retribuzioni che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente nell’altro Stato contraente. Difatti il pagamento, nel caso in oggetto, è effettuato direttamente alla consociata e non al dipendente.

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento fiscale del compenso di amministratore, da riversare ad una società consociata UE, con riguardo alla deducibilità del costo e all'eventuale ritenuta da operare all'atto del pagamento (Agenzia delle entrate, risposta 22 maggio 2023, n. 330).

La fattispecie sottoposta all'esame dell'Agenzia delle entrate riguarda la definizione del corretto trattamento fiscale da adottare da parte di una società italiana che eroga un compenso per l'attività di consigliere di amministrazione ad un dipendente di una consociata estera, verso la quale sussiste un obbligo contrattuale di riversamento dell'emolumento.

Ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera e), del TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR, trattasi, nello specifico, di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro.

La circolare del MEF n. 326/1997 ha chiarito che l'assimilazione al lavoro dipendente deriva dal fatto che l'attività venga fornita dal dipendente in relazione a un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale. Dunque, restano esclusi dal novero dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro, senza però comportare la loro qualifica come redditi di lavoro dipendente. 

La predetta circolare MEF spiega, inoltre, che tali compensi reversibili non devono essere assoggettati a tassazione neanche quali redditi di lavoro dipendente, in quanto sono imputati direttamente al soggetto al quale, per clausola contrattuale, devono essere riversati.

L'Agenzia delle entrate fa anche riferimento alla nota n. 8/166 del 17 maggio 1977, nella quale si riconosce che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo soggetto all'IRPEF i compensi reversibili percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi tra i quali rientrano i consiglieri di amministrazione. Pertanto, l'Agenzia ritiene, in merito al caso di specie, che i compensi corrisposti al dipendente in relazione all'incarico di consigliere di amministrazione, non assumano rilevanza ai fini della determinazione del reddito.

Infine, viene esclusa anche l'applicabilità dell'art. 16 della Convenzione tra Italia e Paese UE, che prevede una potestà impositiva concorrente per le retribuzioni che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente nell'altro Stato contraente. Difatti il pagamento, nel caso in oggetto, è effettuato direttamente alla consociata e non al dipendente.