Eber: contributi a favore delle imprese colpite dall’alluvione

A disposizione un fondo a tutela del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane e dalle imprese colpiti dagli eventi alluvionali di maggio

L’Eber, Ente Bilaterale dell’artigianato dell’Emilia Romagna, ha deciso di mettere a disposizione un fondo a tutela del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane e dalle imprese colpiti dagli eventi alluvionali di maggio.
Il fondo interverrà con tre prestazioni, ossia:
– per le imprese, è prevista la corresponsione di un contributo per le spese riguardanti la ricostruzione e il ripristino dell’attività aziendale. Saranno accettate tutte le spese da un importo minimo di 1.300,00 euro, corrispondendo un contributo pari al 20% delle spese documentate fino ad un massimale di 15.000,00 euro;
– per i lavoratori, è previsto un contributo fino al 50% dei costi sostenuti per far fronte al ripristino e risanamento delle proprie abitazioni fino a un massimo di 800,00 euro;
– per i lavoratori che siano stati impossibilitati a raggiungere il posto di lavoro è invece previsto un importo pari a quanto stabilito dall’ammortizzatore sociale nazionale. Le giornate indennizzate saranno 8 per un massimo di 2 settimane.
Per le prime 2 prestazioni è prevista la seguente modalità di pagamento:
– pagamento del 50% dopo l’approvazione della domanda;
– pagamento della quota restante dopo la chiusura delle domande, in base alle disponibilità finanziarie residue.
L’Ente si sta attivando per rendere disponibili il prima possibile le procedure per poter accedere a tali prestazioni. 

A disposizione un fondo a tutela del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane e dalle imprese colpiti dagli eventi alluvionali di maggio

L'Eber, Ente Bilaterale dell’artigianato dell’Emilia Romagna, ha deciso di mettere a disposizione un fondo a tutela del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane e dalle imprese colpiti dagli eventi alluvionali di maggio.
Il fondo interverrà con tre prestazioni, ossia:
- per le imprese, è prevista la corresponsione di un contributo per le spese riguardanti la ricostruzione e il ripristino dell’attività aziendale. Saranno accettate tutte le spese da un importo minimo di 1.300,00 euro, corrispondendo un contributo pari al 20% delle spese documentate fino ad un massimale di 15.000,00 euro;
- per i lavoratori, è previsto un contributo fino al 50% dei costi sostenuti per far fronte al ripristino e risanamento delle proprie abitazioni fino a un massimo di 800,00 euro;
- per i lavoratori che siano stati impossibilitati a raggiungere il posto di lavoro è invece previsto un importo pari a quanto stabilito dall’ammortizzatore sociale nazionale. Le giornate indennizzate saranno 8 per un massimo di 2 settimane.
Per le prime 2 prestazioni è prevista la seguente modalità di pagamento:
- pagamento del 50% dopo l’approvazione della domanda;
- pagamento della quota restante dopo la chiusura delle domande, in base alle disponibilità finanziarie residue.
L'Ente si sta attivando per rendere disponibili il prima possibile le procedure per poter accedere a tali prestazioni. 

Cure termali: superato il limite dell’ultimo termine revisionale

L’INAIL ha modificato il Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici (INAIL, circolare 24 maggio 2023, n. 20).

L’INAIL ha eliminato la scadenza dell’ultimo termine revisionale, quale limite per il riconoscimento delle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici. La modifica al relativo Protocollo è stata stabilita in base alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 15 maggio 2023, n. 118.

La decisione dell’Istituto avviene in base all’orientamento evolutivo della Corte di Cassazione, per cui la presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi trova applicazione soltanto per quanto riguarda la misura della rendita di inabilità. Di conseguenza, le variazioni delle condizioni psicofisiche dell’infortunato e/o tecnopatico verificatesi dopo la scadenza dei termini revisionali, pur non potendo essere prese in considerazione ai fini dell’attribuzione di un grado maggiore o minore di menomazione a cui rapportare l’indennizzo in capitale o la rendita, sono, invece, rilevanti ai fini dell’erogazione delle altre prestazioni.

Infatti, in coerenza con l’obiettivo di realizzare un modello sempre più evoluto di “presa in carico” del lavoratore infortunato e/o tecnopatico, l’INAIL eroga prestazioni di assistenza protesica, interventi per l’autonomia e per il reinserimento sociale e lavorativo dei disabili da lavoro anche a termini revisionali scaduti, quando ritenuti necessari a garantire il mantenimento delle condizioni psicofisiche, relazionali e sociali e/o a prevenirne il peggioramento o a garantire il reinserimento lavorativo del disabile da lavoro.

Con la stessa logica, ad esempio, l’Istituto ha previsto che i farmaci di fascia C siano rimborsabili anche dopo la stabilizzazione o il consolidamento dei postumi. 

Pertanto, in applicazione delle modifiche al “Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici” approvato con la deliberazione su richiamata, le prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici sono erogabili anche oltre i termini revisionali.

Infine, l’Istituto segnala che le disposizioni contenute nel  citato Protocollo si applicano a tutti i casi futuri, a quelli in istruttoria e a quelli per cui siano in atto controversie amministrative o giudiziarie.

L'INAIL ha modificato il Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici (INAIL, circolare 24 maggio 2023, n. 20).

L'INAIL ha eliminato la scadenza dell’ultimo termine revisionale, quale limite per il riconoscimento delle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici. La modifica al relativo Protocollo è stata stabilita in base alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 15 maggio 2023, n. 118.

La decisione dell'Istituto avviene in base all’orientamento evolutivo della Corte di Cassazione, per cui la presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi trova applicazione soltanto per quanto riguarda la misura della rendita di inabilità. Di conseguenza, le variazioni delle condizioni psicofisiche dell’infortunato e/o tecnopatico verificatesi dopo la scadenza dei termini revisionali, pur non potendo essere prese in considerazione ai fini dell’attribuzione di un grado maggiore o minore di menomazione a cui rapportare l’indennizzo in capitale o la rendita, sono, invece, rilevanti ai fini dell’erogazione delle altre prestazioni.

Infatti, in coerenza con l’obiettivo di realizzare un modello sempre più evoluto di “presa in carico” del lavoratore infortunato e/o tecnopatico, l’INAIL eroga prestazioni di assistenza protesica, interventi per l’autonomia e per il reinserimento sociale e lavorativo dei disabili da lavoro anche a termini revisionali scaduti, quando ritenuti necessari a garantire il mantenimento delle condizioni psicofisiche, relazionali e sociali e/o a prevenirne il peggioramento o a garantire il reinserimento lavorativo del disabile da lavoro.

Con la stessa logica, ad esempio, l’Istituto ha previsto che i farmaci di fascia C siano rimborsabili anche dopo la stabilizzazione o il consolidamento dei postumi. 

Pertanto, in applicazione delle modifiche al “Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici” approvato con la deliberazione su richiamata, le prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici sono erogabili anche oltre i termini revisionali.

Infine, l'Istituto segnala che le disposizioni contenute nel  citato Protocollo si applicano a tutti i casi futuri, a quelli in istruttoria e a quelli per cui siano in atto controversie amministrative o giudiziarie.

CIPL Edilizia – Verona: definito l’EVR 2023

le oo.ss. provinciali chiedono che l’Elemento Variabile della Retribuzione venga erogato nella misura del 4%

L’Ance Verona Costruttori Edili insieme alle sigle sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, tutte della provincia di Verona, hanno definito gli importi relativi all’EVR 2023. L’emolumento, di natura variabile, tiene conto dell’andamento congiunturale del Settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività. L’importo viene stabilito sulla base dei dati che scaturiscono da 4 indicatori provinciali, riguardanti: il numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Verona, il monte salari, le ore di lavoro effettivo, il rapporto ore versate e ore denunciate alla suddetta Cassa.
Gli indicatori sono necessari per poter effettuare la comparazione tra il triennio di riferimento 2020-2021-2022 e quello immediatamente precedente 2019-2020-2021. Nel caso dell’EVR per i lavoratori edili di Verona, gli indicatori riscontrati sono 3 positivi su 4 e quindi l’importo orario relativo all’elemento variabile della retribuzione a livello territoriale è pari al 3% dei minimi mensili. Accogliendo le diverse istanze, le Parti Sociali, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori del Settore e delle loro famiglie, hanno chiesto l’erogazione dell’EVR in misura piena, ossia al 4%, con il raggiungimento della variazione pari o positiva per tutti i 4 parametri considerati.

le oo.ss. provinciali chiedono che l'Elemento Variabile della Retribuzione venga erogato nella misura del 4%

L’Ance Verona Costruttori Edili insieme alle sigle sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, tutte della provincia di Verona, hanno definito gli importi relativi all’EVR 2023. L’emolumento, di natura variabile, tiene conto dell’andamento congiunturale del Settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività. L’importo viene stabilito sulla base dei dati che scaturiscono da 4 indicatori provinciali, riguardanti: il numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Verona, il monte salari, le ore di lavoro effettivo, il rapporto ore versate e ore denunciate alla suddetta Cassa.
Gli indicatori sono necessari per poter effettuare la comparazione tra il triennio di riferimento 2020-2021-2022 e quello immediatamente precedente 2019-2020-2021. Nel caso dell’EVR per i lavoratori edili di Verona, gli indicatori riscontrati sono 3 positivi su 4 e quindi l’importo orario relativo all’elemento variabile della retribuzione a livello territoriale è pari al 3% dei minimi mensili. Accogliendo le diverse istanze, le Parti Sociali, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori del Settore e delle loro famiglie, hanno chiesto l’erogazione dell’EVR in misura piena, ossia al 4%, con il raggiungimento della variazione pari o positiva per tutti i 4 parametri considerati.

Avvocati: pagamento contributi a mezzo F24 e istituzione nuova causale

L’Agenzia delle entrate ha provveduto a istituire un’ulteriore causale contributo per il pagamento del contributo minimo integrativo attraverso modello F24 da parte degli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (Agenzia delle entrate, risoluzione 24 maggio 2023, n. 24/E). 

Come ormai noto, a seguito della Convenzione stipulata in data 26 novembre 2020 tra l’Agenzia delle entrate e la Cassa Forense, gli iscritti a tale istituto di previdenza hanno la possibilità di pagare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti utilizzando il modello F24.

 

L’Agenzia ha già istituito alcune causali con risoluzioni del 2021 e interviene ora, a seguito di espressa richiesta da parte di Cassa Forense, a predisporne una nuova per il pagamento del contributo minimo integrativo.

 

Pertanto, con la risoluzione in oggetto, è stata istituita la causale “E107” denominata “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo” che sarà operativamente efficace a partire dal 5 giugno 2023.

 

Vengono anche fornite le istruzioni per il corretto inserimento della causale di nuova introduzione nel modello.

 

In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

 

– nel campo “codice ente”, il codice “0013”;

 

– nel campo “codice sede”, nessun valore;

 

– nel campo “codice posizione”, nessun valore;

 

– nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.

L'Agenzia delle entrate ha provveduto a istituire un'ulteriore causale contributo per il pagamento del contributo minimo integrativo attraverso modello F24 da parte degli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (Agenzia delle entrate, risoluzione 24 maggio 2023, n. 24/E). 

Come ormai noto, a seguito della Convenzione stipulata in data 26 novembre 2020 tra l'Agenzia delle entrate e la Cassa Forense, gli iscritti a tale istituto di previdenza hanno la possibilità di pagare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti utilizzando il modello F24.

 

L'Agenzia ha già istituito alcune causali con risoluzioni del 2021 e interviene ora, a seguito di espressa richiesta da parte di Cassa Forense, a predisporne una nuova per il pagamento del contributo minimo integrativo.

 

Pertanto, con la risoluzione in oggetto, è stata istituita la causale “E107” denominata “CASSA FORENSE - contributo minimo integrativo” che sarà operativamente efficace a partire dal 5 giugno 2023.

 

Vengono anche fornite le istruzioni per il corretto inserimento della causale di nuova introduzione nel modello.

 

In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

 

- nel campo “codice ente”, il codice “0013”;

 

- nel campo “codice sede”, nessun valore;

 

- nel campo “codice posizione”, nessun valore;

 

- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.

Sanimpresa: entro il 31 maggio il pagamento delle quote contrattuali

Rinnovate le quote contrattuali di iscrizione alla Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa

Il 31 maggio 2023 scade il termine per realizzare il pagamento della quota per la fruizione delle prestazioni sanitarie offerte da Sanimpresa, Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa, del periodo compreso tra il 1° luglio 2023 ed il 30 giugno 2024.
Tra gli interessati troviamo:
– i dipendenti di aziende del settore Terziario ed Agenzie di viaggio.
Le Aziende iscritte a Sanimpresa prima del 1° gennaio 2009, dovranno continuare a rinnovare le quote con le medesime modalità degli anni passati. Tale rinnovo dovrà esser realizzato previo versamento da parte di queste, dell’importo annuale pari ad euro 252,00 per ogni dipendente in forza. I contributi dovranno essere poi corrisposti alla Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa tramite Iban, mentre, la procedura di rinnovo dovrà essere realizzata tramite il sito www.sanimpresa.it, in cui si potrà altresì aggiornare l’elenco del personale avente diritto alle prestazioni offerte.
– i dipendenti di Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi iscritti a Sanimpresa attraverso il Fondo Est.
Tutte le aziende iscritte alla suddetta Cassa mediante il Fondo Est, dovranno continuare a versare il contributo con le modalità previste da quest’ultimo. Entrambi i fondi dovranno poi attivare le procedure al fine di consentire agli aderenti di beneficiare delle prestazioni sanitarie aggiuntive da Sanimpresa.
Per coloro che operano in unità produttive di Roma o provincia, è dovuto un contributo aggiuntivo alla quota per il Fondo Est pari ad euro 132,00 annui a lavoratore (circa euro 11,00 mensili), mentre per la parte integrativa, Sanimpresa. Gli iscritti hanno a disposizione un pacchetto più ampio di prestazioni: le prestazioni base erogate dal Fondo Est, e le aggiuntive da Sanimpresa, mentre la riscossione dei contributi totali viene posta in essere dal Fondo Est.
– i dipendenti di Aziende del settore turismo-alberghi aderenti a Sanimpresa tramite Fondo Fast.
Le aziende del settore alberghiero di Roma e della provincia di Roma che non hanno una contrattazione aziendale propria devono garantire in materia di assistenza sanitaria una tutela aggiuntiva rispetto a quanto definito dal Contratto Collettivo di riferimento. La contribuzione per i lavoratori di comparto che operano su Roma e provincia è pari ad euro 144,00, ammontare riferito al Fondo Fast, euro 132,00 a Sanimpresa. I contributi dovranno essere pagati dall’azienda anche per la quota di 2,00 euro a carico del lavoratore, trattenuta mensilmente in busta paga.
Anche in questo caso, gli aderenti hanno la possibilità di avere un pacchetto di prestazioni più ampio: quelle base vengono definite ed erogate dal Fondo Fast, le aggiuntive da Sanimpresa. La riscossione dei contributi di entrambi i fondi, viene curata da Fast. Tali versamenti contributivi, se riferiti ai dipendenti per i quali si procederà al rinnovo d’iscrizione, dovranno essere pagati entro il 31 maggio 2023.
– i dipendenti di aziende del settore Vigilanza privata.
Sanimpresa ed il Fondo Fasiv, Fondo nazionale di Assistenza Sanitaria per gli Istituti di Vigilanza, hanno definito le condizioni operative dell’accordo di armonizzazione. Per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 il rinnovo delle
coperture sempre per le Imprese operanti su Roma e provincia, avverrà con le medesime modalità degli anni precedenti, previo versamento aziendale della quota annuale pari 207,00 euro per ogni dipendente in forza al 30 maggio 2022. I contributi dovranno essere versati tramite bonifico sull’Iban di Sanimpresa, mentre la procedura di rinnovo dovrà esser effettuata tramite il sito web www.sanimpresa.it, attraverso cui si potrà aggiornare l’elenco del personale avente diritto alle
coperture dell’assistenza sanitaria integrativa.
– i dipendenti con rapporto di lavoro sospeso (aspettativa non retribuita, Cig, Naspi, mobilità).
Il rinnovo dell’iscrizione volontaria per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024, deve esser posto in essere previo versamento della quota annuale di 252,00 euro mediante bonifico a Sanimpresa utilizzando l’Iban della Cassa. Dopodiché si dovrà inviarne copia all’indirizzo di riferimento specificando gli estremi dell’iscritto.
i titolari d’impresa operanti nel settore Terziario e Turismo.
Le Aziende aderenti a Sanimpresa con lavoratori attivi e coperti, devono versare la quota annuale pari a 620,00 euro, per ogni dipendente sull’Iban della Cassa di Assistenza Sanitaria indicando nella causale il nome e cognome del lavoratore cui è riferito il versamento.
– pensionati.
La quota annuale per aderire a Sanimpresa è di euro 350,00 annui, mediante versamento sull’Iban della Cassa sanitaria indicando come causale il nome e cognome del pensionato.
– familiari.
Dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 è obbligatorio iscrivere tutto il nucleo familiare (coniuge, convivente more uxorio, figli, fratelli e sorelle) facente parte dello stato di famiglia. Il costo annuale sostenuto per ognuno di loro iscritto è pari a 252,00 euro. La tariffa riservata ai familiari degli aderenti con più di 65 anni è pari ad euro 350,00 annui. Ne sono esclusi da tale obbligo i familiari già iscritti a Sanimpresa da altre aziende o attraverso altri settori, nonché i familiari già titolari di polizza assicurativa sanitaria. Il contratto, in copia, dovrà esser poi prodotto al momento dell’iscrizione del nucleo familiare. In caso di cessazione della copertura assicurativa, il membro della famiglia dovrà essere obbligatoriamente iscritto unitamente al resto del nucleo al primo rinnovo d’iscrizione alla Cassa, al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie. Per i dipendenti che hanno un nucleo familiare composto da due o più componenti è possibile, previo apposito accordo con la Cassa, rateizzare la quota per i famigliari in 3 rate. La richiesta di rateizzazione, con relativa sottoscrizione dell’accordo, dovrà avvenire presso la sede della Cassa e mediante bonifico sull’Iban di Sanimpresa inserendo nella causale gli estremi del familiare da iscrivere.

Rinnovate le quote contrattuali di iscrizione alla Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa

Il 31 maggio 2023 scade il termine per realizzare il pagamento della quota per la fruizione delle prestazioni sanitarie offerte da Sanimpresa, Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa, del periodo compreso tra il 1° luglio 2023 ed il 30 giugno 2024.
Tra gli interessati troviamo:
- i dipendenti di aziende del settore Terziario ed Agenzie di viaggio.
Le Aziende iscritte a Sanimpresa prima del 1° gennaio 2009, dovranno continuare a rinnovare le quote con le medesime modalità degli anni passati. Tale rinnovo dovrà esser realizzato previo versamento da parte di queste, dell'importo annuale pari ad euro 252,00 per ogni dipendente in forza. I contributi dovranno essere poi corrisposti alla Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa tramite Iban, mentre, la procedura di rinnovo dovrà essere realizzata tramite il sito www.sanimpresa.it, in cui si potrà altresì aggiornare l’elenco del personale avente diritto alle prestazioni offerte.
- i dipendenti di Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi iscritti a Sanimpresa attraverso il Fondo Est.
Tutte le aziende iscritte alla suddetta Cassa mediante il Fondo Est, dovranno continuare a versare il contributo con le modalità previste da quest'ultimo. Entrambi i fondi dovranno poi attivare le procedure al fine di consentire agli aderenti di beneficiare delle prestazioni sanitarie aggiuntive da Sanimpresa.
Per coloro che operano in unità produttive di Roma o provincia, è dovuto un contributo aggiuntivo alla quota per il Fondo Est pari ad euro 132,00 annui a lavoratore (circa euro 11,00 mensili), mentre per la parte integrativa, Sanimpresa. Gli iscritti hanno a disposizione un pacchetto più ampio di prestazioni: le prestazioni base erogate dal Fondo Est, e le aggiuntive da Sanimpresa, mentre la riscossione dei contributi totali viene posta in essere dal Fondo Est.
- i dipendenti di Aziende del settore turismo-alberghi aderenti a Sanimpresa tramite Fondo Fast.
Le aziende del settore alberghiero di Roma e della provincia di Roma che non hanno una contrattazione aziendale propria devono garantire in materia di assistenza sanitaria una tutela aggiuntiva rispetto a quanto definito dal Contratto Collettivo di riferimento. La contribuzione per i lavoratori di comparto che operano su Roma e provincia è pari ad euro 144,00, ammontare riferito al Fondo Fast, euro 132,00 a Sanimpresa. I contributi dovranno essere pagati dall’azienda anche per la quota di 2,00 euro a carico del lavoratore, trattenuta mensilmente in busta paga.
Anche in questo caso, gli aderenti hanno la possibilità di avere un pacchetto di prestazioni più ampio: quelle base vengono definite ed erogate dal Fondo Fast, le aggiuntive da Sanimpresa. La riscossione dei contributi di entrambi i fondi, viene curata da Fast. Tali versamenti contributivi, se riferiti ai dipendenti per i quali si procederà al rinnovo d’iscrizione, dovranno essere pagati entro il 31 maggio 2023.
- i dipendenti di aziende del settore Vigilanza privata.
Sanimpresa ed il Fondo Fasiv, Fondo nazionale di Assistenza Sanitaria per gli Istituti di Vigilanza, hanno definito le condizioni operative dell’accordo di armonizzazione. Per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 il rinnovo delle
coperture sempre per le Imprese operanti su Roma e provincia, avverrà con le medesime modalità degli anni precedenti, previo versamento aziendale della quota annuale pari 207,00 euro per ogni dipendente in forza al 30 maggio 2022. I contributi dovranno essere versati tramite bonifico sull'Iban di Sanimpresa, mentre la procedura di rinnovo dovrà esser effettuata tramite il sito web www.sanimpresa.it, attraverso cui si potrà aggiornare l’elenco del personale avente diritto alle
coperture dell’assistenza sanitaria integrativa.
- i dipendenti con rapporto di lavoro sospeso (aspettativa non retribuita, Cig, Naspi, mobilità).
Il rinnovo dell’iscrizione volontaria per il periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024, deve esser posto in essere previo versamento della quota annuale di 252,00 euro mediante bonifico a Sanimpresa utilizzando l’Iban della Cassa. Dopodiché si dovrà inviarne copia all'indirizzo di riferimento specificando gli estremi dell'iscritto.
- i titolari d’impresa operanti nel settore Terziario e Turismo.
Le Aziende aderenti a Sanimpresa con lavoratori attivi e coperti, devono versare la quota annuale pari a 620,00 euro, per ogni dipendente sull'Iban della Cassa di Assistenza Sanitaria indicando nella causale il nome e cognome del lavoratore cui è riferito il versamento.
- pensionati.
La quota annuale per aderire a Sanimpresa è di euro 350,00 annui, mediante versamento sull'Iban della Cassa sanitaria indicando come causale il nome e cognome del pensionato.
- familiari.
Dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 è obbligatorio iscrivere tutto il nucleo familiare (coniuge, convivente more uxorio, figli, fratelli e sorelle) facente parte dello stato di famiglia. Il costo annuale sostenuto per ognuno di loro iscritto è pari a 252,00 euro. La tariffa riservata ai familiari degli aderenti con più di 65 anni è pari ad euro 350,00 annui. Ne sono esclusi da tale obbligo i familiari già iscritti a Sanimpresa da altre aziende o attraverso altri settori, nonché i familiari già titolari di polizza assicurativa sanitaria. Il contratto, in copia, dovrà esser poi prodotto al momento dell’iscrizione del nucleo familiare. In caso di cessazione della copertura assicurativa, il membro della famiglia dovrà essere obbligatoriamente iscritto unitamente al resto del nucleo al primo rinnovo d'iscrizione alla Cassa, al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie. Per i dipendenti che hanno un nucleo familiare composto da due o più componenti è possibile, previo apposito accordo con la Cassa, rateizzare la quota per i famigliari in 3 rate. La richiesta di rateizzazione, con relativa sottoscrizione dell’accordo, dovrà avvenire presso la sede della Cassa e mediante bonifico sull'Iban di Sanimpresa inserendo nella causale gli estremi del familiare da iscrivere.

CCNL Doppiaggio: avanza la trattativa sul rinnovo del contratto

Le OO.SS. hanno reso noto lo stato di avanzamento della trattativa per il rinnovo del contratto tra Anica e Slc-Cigl, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil. Le Parti, al fine di tutelare i professionisti impegnati nel settore e per ridare slancio al mercato con una regolamentazione aggiornata dei rapporti di lavoro, auspicano ad una conclusione positiva in tempi brevi. 

 

Le OO.SS. hanno reso noto lo stato di avanzamento della trattativa per il rinnovo del contratto tra Anica e Slc-Cigl, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil. Le Parti, al fine di tutelare i professionisti impegnati nel settore e per ridare slancio al mercato con una regolamentazione aggiornata dei rapporti di lavoro, auspicano ad una conclusione positiva in tempi brevi. 

 

CCNL Turismo-Minori (Confcommercio): nuovo incontro per il rinnovo

Nuova classificazione del personale e aumento degli stipendi sono tra gli argomenti principale del confronto 

Il 18 maggio si è svolto l’incontro tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi-Fipe, Associazione Nazionale delle Aziende di Ristorazione Collettiva e Servizi Vari-Angem, le Cooperative e i sindacati in merito al rinnovo del CCNL Turismo-Minori Confcommercio, ormai scaduto da quasi un anno e mezzo,  che deve essere applicato ai dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale e Turismo.
Le associazioni datoriale, in merito alla classificazione del personale, hanno proposto l’introduzione di nuove figure professionali e l’eliminazione di quelle che ormai non vengono più utilizzate.
Secondo le organizzazioni sindacali, inoltre, si deve ipotizzare anche un miglioramento di alcune figure e il loro inquadramento. 
Altro argomento principale è l’aumento delle retribuzioni, dovute al rialzo dell’inflazione.
Le parti hanno, altresì, individuato i temi oggetto di un documento congiunto: detassazione degli aumenti salariali e dei premi di risultato; revisione dei prezzi nella ristorazione collettiva; destagionalizzazione e Naspi e part time verticale ciclico.
Fissato un nuovo incontro per discutere sul tema della classificazione il prossimo 16 giugno.

Nuova classificazione del personale e aumento degli stipendi sono tra gli argomenti principale del confronto 

Il 18 maggio si è svolto l'incontro tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi-Fipe, Associazione Nazionale delle Aziende di Ristorazione Collettiva e Servizi Vari-Angem, le Cooperative e i sindacati in merito al rinnovo del CCNL Turismo-Minori Confcommercio, ormai scaduto da quasi un anno e mezzo,  che deve essere applicato ai dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale e Turismo.
Le associazioni datoriale, in merito alla classificazione del personale, hanno proposto l'introduzione di nuove figure professionali e l’eliminazione di quelle che ormai non vengono più utilizzate.
Secondo le organizzazioni sindacali, inoltre, si deve ipotizzare anche un miglioramento di alcune figure e il loro inquadramento. 
Altro argomento principale è l'aumento delle retribuzioni, dovute al rialzo dell'inflazione.
Le parti hanno, altresì, individuato i temi oggetto di un documento congiunto: detassazione degli aumenti salariali e dei premi di risultato; revisione dei prezzi nella ristorazione collettiva; destagionalizzazione e Naspi e part time verticale ciclico.
Fissato un nuovo incontro per discutere sul tema della classificazione il prossimo 16 giugno.

Aumento esonero contributivo per i lavoratori: le istruzioni applicative

Arrivano le indicazioni operative INPS per l’incremento del taglio sulla quota dei contributi IVS dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 (INPS, messaggio 24 maggio 2023, n. 1932).

Sono state rese note le istruzioni operative dell’INPS in materia di aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Si tratta delle disposizioni dettate dall’articolo 39, comma 1, D.L. n. 48/2023, cosiddetto Decreto Lavoro, che ha incrementato di 4 punti percentuali,  senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, il taglio contributivo stabilito dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 281, Legge n. 197/2022).

Pertanto,  per i periodi di paga sopra citati, l’esonero contributivo è riconosciuto: 

–    nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;

–    nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

La gestione della tredicesima

Dato che l’incremento citato non avrà effetti sulla tredicesima, l’applicazione concreta in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, sarà: 

 –    nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;

–    nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

–    nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);

–    nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).

Nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.

Infine, il messaggio INPS in commento include le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, per i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica e per quelli del settore agricolo.

Arrivano le indicazioni operative INPS per l'incremento del taglio sulla quota dei contributi IVS dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 (INPS, messaggio 24 maggio 2023, n. 1932).

Sono state rese note le istruzioni operative dell'INPS in materia di aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Si tratta delle disposizioni dettate dall'articolo 39, comma 1, D.L. n. 48/2023, cosiddetto Decreto Lavoro, che ha incrementato di 4 punti percentuali,  senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, il taglio contributivo stabilito dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 281, Legge n. 197/2022).

Pertanto,  per i periodi di paga sopra citati, l'esonero contributivo è riconosciuto: 

-    nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;

-    nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

La gestione della tredicesima

Dato che l'incremento citato non avrà effetti sulla tredicesima, l'applicazione concreta in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, sarà: 

 -    nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;

-    nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

-    nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);

-    nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).

Nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.

Infine, il messaggio INPS in commento include le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, per i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica e per quelli del settore agricolo.

Fruibilità Art Bonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello del 24 maggio 2023, n. 331, ha fornito chiarimenti in tema di credito di imposta Art Bonus e erogazioni liberali finalizzate allo specifico sostegno dell’attività di conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni culturali.

Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate riguarda l’ambito di applicazione dei benefici di cui all’articolo 1, comma1, del D.L. n. 83/2014 (c.d. Art Bonus), in riferimento ad erogazioni liberali a sostegno di due complessi monumentali di appartenenza pubblica gestiti da un ente che adotta un sistema di rilevazione contabile oggettivamente in grado di consentire la tracciatura della loro integrale destinazione a sostegno dei suddetti beni e di iniziative volte a consentirne la piena fruibilità pubblica.

 

L’articolo 1 del D.L. n. 83/2014, al comma 1, prevede un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Tale credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per 1000 dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

 

Come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

 

Come chiarito dal Ministero della cultura, in riferimento alla fattispecie in esame, a seguito della modifica statutaria il Comune esercita un controllo diretto ed esclusivo in riferimento alla funzione di conservazione, manutenzione e valorizzazione dell’intero patrimonio culturale e artistico delle città. In forza di due convenzioni triennali sono stati poi regolati i rapporti tra la fondazione e il Comune per la valorizzazione, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività culturali, contestualmente all’assegnazione in favore dell’istante di una pluralità di immobili funzionali allo svolgimento delle finalità statutarie. L’ente, dunque, risulta istituito per iniziativa prioritaria di un soggetto pubblico e gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica. La sostanza pubblicistica è supportata da una serie di indici sintomatici:

– costituzione dell’ente da parte di soggetti pubblici;

– maggioranza pubblica dei soci e dei partecipanti;

– finanziamento con risorse pubbliche;

– gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica;

– assoggettamento ad alcune regole proprie della P.A. o al controllo analogo.

Resta comunque imprescindibile l’integrazione della qualifica di istituto o luogo della cultura, di cui all’articolo 101, D.Lgs. n. 42/2004. Pertanto, risulta necessario, ai fini dell’ammissibilità all’Art bonus, che l’ente di appartenenza sostanzialmente pubblica non persegua finalità istituzionali diverse, non riconducibili a quelle proprie di un istituto o luogo della cultura.

Ciò premesso, nulla osta alla riconduzione dell’ente al novero dei suddetti istituti o luoghi della cultura, essendo la sua funzione esclusiva la conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Il parere del Ministero della cultura risulta, quindi, favorevole all’ammissibilità all’Art Bonus delle erogazioni liberali destinate a sostenere tali complessi monumentali. Infine, in riferimento alla possibilità di perseguire i propri fini istituzionali, anche per gli altri immobili di titolarità del Comune ricevuti in comodato, tramite un sistema di contabilizzazione delle erogazioni liberali che ne consenta una autonoma e distinta rilevazione contabile, l’Agenzia delle entrate evidenzia che, l’articolo 1, comma 5, della Legge n. 106/2014, prevede che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunichino, mensilmente, al Ministero della cultura l’ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento, provvedendo, inoltre, a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse.

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello del 24 maggio 2023, n. 331, ha fornito chiarimenti in tema di credito di imposta Art Bonus e erogazioni liberali finalizzate allo specifico sostegno dell'attività di conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni culturali.

Il quesito sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate riguarda l'ambito di applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma1, del D.L. n. 83/2014 (c.d. Art Bonus), in riferimento ad erogazioni liberali a sostegno di due complessi monumentali di appartenenza pubblica gestiti da un ente che adotta un sistema di rilevazione contabile oggettivamente in grado di consentire la tracciatura della loro integrale destinazione a sostegno dei suddetti beni e di iniziative volte a consentirne la piena fruibilità pubblica.

 

L'articolo 1 del D.L. n. 83/2014, al comma 1, prevede un credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Tale credito d'imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per 1000 dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

 

Come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d'imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

 

Come chiarito dal Ministero della cultura, in riferimento alla fattispecie in esame, a seguito della modifica statutaria il Comune esercita un controllo diretto ed esclusivo in riferimento alla funzione di conservazione, manutenzione e valorizzazione dell'intero patrimonio culturale e artistico delle città. In forza di due convenzioni triennali sono stati poi regolati i rapporti tra la fondazione e il Comune per la valorizzazione, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività culturali, contestualmente all'assegnazione in favore dell'istante di una pluralità di immobili funzionali allo svolgimento delle finalità statutarie. L'ente, dunque, risulta istituito per iniziativa prioritaria di un soggetto pubblico e gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica. La sostanza pubblicistica è supportata da una serie di indici sintomatici:

- costituzione dell'ente da parte di soggetti pubblici;

- maggioranza pubblica dei soci e dei partecipanti;

- finanziamento con risorse pubbliche;

- gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica;

- assoggettamento ad alcune regole proprie della P.A. o al controllo analogo.

Resta comunque imprescindibile l'integrazione della qualifica di istituto o luogo della cultura, di cui all'articolo 101, D.Lgs. n. 42/2004. Pertanto, risulta necessario, ai fini dell'ammissibilità all'Art bonus, che l'ente di appartenenza sostanzialmente pubblica non persegua finalità istituzionali diverse, non riconducibili a quelle proprie di un istituto o luogo della cultura.

Ciò premesso, nulla osta alla riconduzione dell'ente al novero dei suddetti istituti o luoghi della cultura, essendo la sua funzione esclusiva la conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Il parere del Ministero della cultura risulta, quindi, favorevole all'ammissibilità all'Art Bonus delle erogazioni liberali destinate a sostenere tali complessi monumentali. Infine, in riferimento alla possibilità di perseguire i propri fini istituzionali, anche per gli altri immobili di titolarità del Comune ricevuti in comodato, tramite un sistema di contabilizzazione delle erogazioni liberali che ne consenta una autonoma e distinta rilevazione contabile, l'Agenzia delle entrate evidenzia che, l'articolo 1, comma 5, della Legge n. 106/2014, prevede che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunichino, mensilmente, al Ministero della cultura l'ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento, provvedendo, inoltre, a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse.

CCNL Metalmeccanica – Industria: con il mese di giugno previste importanti novità

Nuovi minimi retributivi, Elemento perequativo e Welfare per il personale di settore

Il CCNL siglato in data 5 febbraio 2021, tra Federmeccanica, Assistal, con l’assistenza della Confindustria e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, IM-CISL, ed applicato alle aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti ed i lavoratori dalle stesse dipendenti, avente decorrenza dal 5 febbraio 2021 al 30 giugno 2024, prevede delle interessanti novità per il personale di comparto, come riportato di seguito.
Minimi Retributivi

Livello Minimo
A1 2.493,21
B3 2.434,88
B2 2.181,00
B1 2.032,93
C3 1.896,64
C2 1.770,96
C1 1.734,29
D2 1.697,62
D1 1.530,86

Elemento Perequativo
Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, in Aziende prive di contrattazione di secondo livello concernente il Premio di risultato e gli altri istituti retributivi soggetti a contribuzione, e che, nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento stipendiale composto solo da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi soggetti a contribuzione), è erogato, a titolo perequativo, con la retribuzione della mensilità di giugno, un importo annuo pari ad euro 260,00, onnicomprensivo e non incidente sul Trattamento di Fine Rapporto, o una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Contratto Collettivo, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’annualità precedente.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mensilità intera.
Dal 1° gennaio 2014 l’Elemento Perequativo è aumentato per un ammontare di 485,00 euro.
Qualora un rapporto di lavoro si sia risolto antecedentemente alla corresponsione dell’emolumento di cui trattasi, fermo restando i criteri con cui si matura lo stesso, tale somma verrà data all’atto della liquidazione delle competenze spettanti. L’Elemento Perequativo sarà poi di competenza dell’anno di erogazione, in quanto, il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è individuato dalle parti come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.
Welfare 
Entro il 1° giugno di ciascun anno, le Aziende dovranno fornire ai lavoratori, strumenti di welfare del valore di 200,00 euro ed utilizzabili entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Tali valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del Tfr, avendone altresì diritto coloro che, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, abbiano:
– un contratto a tempo indeterminato;
– un contratto a tempo determinato e maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno.
Ne sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun anno.
I suddetti valori non vengono poi riproporzionati per gli assunti con contratto a tempo parziale e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’Azienda.
Quanto sopra previsto, viene sommato alle eventuali offerte di beni e servizi già presenti in Azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, sia derivanti da accordi collettivi, ed in tal caso, le Parti firmatarie dei medesimi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti.
Ai fini dell’applicazione di ciò, le Aziende si confronteranno con la Rsu per individuare, tenendo conto delle esigenze del personale di settore, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una vasta gamma di beni e servizi aventi le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando altresì quelli che hanno finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
I lavoratori hanno inoltre la possibilità di destinare i suddetti valori di anno in anno al Fondo Cometa o al Fondo MetaSalute, secondo regole e modalità dettate dai medesimi e fermo restando che, il costo massimo a carico dell’Azienda per ciascun anno, non potrà superare l’importo di 200,00 euro.
Le OO.SS. stipulanti il CCNL, forniranno le dovute informazioni rispettivamente ad imprese e lavoratori sui contenuti della presente disciplina ed altresì, ne monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento. In sede nazionale invece, valuteranno l’andamento dell’attuazione della presente disciplina, osservando l’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle Pmi. Queste tengono anche a precisare, che le date del 1° giugno devono intendersi come termine entro cui l’Azienda deve mettere a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare, e che i valori indicati sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la stessa.

 

Nuovi minimi retributivi, Elemento perequativo e Welfare per il personale di settore

Il CCNL siglato in data 5 febbraio 2021, tra Federmeccanica, Assistal, con l’assistenza della Confindustria e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, IM-CISL, ed applicato alle aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti ed i lavoratori dalle stesse dipendenti, avente decorrenza dal 5 febbraio 2021 al 30 giugno 2024, prevede delle interessanti novità per il personale di comparto, come riportato di seguito.
Minimi Retributivi

Livello Minimo
A1 2.493,21
B3 2.434,88
B2 2.181,00
B1 2.032,93
C3 1.896,64
C2 1.770,96
C1 1.734,29
D2 1.697,62
D1 1.530,86

Elemento Perequativo
Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, in Aziende prive di contrattazione di secondo livello concernente il Premio di risultato e gli altri istituti retributivi soggetti a contribuzione, e che, nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento stipendiale composto solo da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi soggetti a contribuzione), è erogato, a titolo perequativo, con la retribuzione della mensilità di giugno, un importo annuo pari ad euro 260,00, onnicomprensivo e non incidente sul Trattamento di Fine Rapporto, o una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Contratto Collettivo, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’annualità precedente.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mensilità intera.
Dal 1° gennaio 2014 l’Elemento Perequativo è aumentato per un ammontare di 485,00 euro.
Qualora un rapporto di lavoro si sia risolto antecedentemente alla corresponsione dell'emolumento di cui trattasi, fermo restando i criteri con cui si matura lo stesso, tale somma verrà data all'atto della liquidazione delle competenze spettanti. L’Elemento Perequativo sarà poi di competenza dell’anno di erogazione, in quanto, il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è individuato dalle parti come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.
Welfare 
Entro il 1° giugno di ciascun anno, le Aziende dovranno fornire ai lavoratori, strumenti di welfare del valore di 200,00 euro ed utilizzabili entro il 31 maggio dell'anno successivo.
Tali valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del Tfr, avendone altresì diritto coloro che, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, abbiano:
- un contratto a tempo indeterminato;
- un contratto a tempo determinato e maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno.
Ne sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno - 31 dicembre di ciascun anno.
I suddetti valori non vengono poi riproporzionati per gli assunti con contratto a tempo parziale e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’Azienda.
Quanto sopra previsto, viene sommato alle eventuali offerte di beni e servizi già presenti in Azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, sia derivanti da accordi collettivi, ed in tal caso, le Parti firmatarie dei medesimi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti.
Ai fini dell’applicazione di ciò, le Aziende si confronteranno con la Rsu per individuare, tenendo conto delle esigenze del personale di settore, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una vasta gamma di beni e servizi aventi le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando altresì quelli che hanno finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
I lavoratori hanno inoltre la possibilità di destinare i suddetti valori di anno in anno al Fondo Cometa o al Fondo MetaSalute, secondo regole e modalità dettate dai medesimi e fermo restando che, il costo massimo a carico dell’Azienda per ciascun anno, non potrà superare l'importo di 200,00 euro.
Le OO.SS. stipulanti il CCNL, forniranno le dovute informazioni rispettivamente ad imprese e lavoratori sui contenuti della presente disciplina ed altresì, ne monitoreranno l'applicazione nel territorio di riferimento. In sede nazionale invece, valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina, osservando l’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle Pmi. Queste tengono anche a precisare, che le date del 1° giugno devono intendersi come termine entro cui l’Azienda deve mettere a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare, e che i valori indicati sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la stessa.