L’INAIL riepiloga la disciplina relativa alla prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata ai lavoratori per una patologia asbesto-correlata e alla prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi, fornendo anche le istruzioni applicative (INAIL, circolare 4 aprile 2023, n. 14).
A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto, eroga due tipi di prestazioni, ovvero una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15%o, elevata al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2023, alla rendita riconosciuta ai lavoratori o loro eredi per una patologia asbesto-correlata, e una indennità una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi.
Nella circolare in oggetto viene riassunta la disciplina prevista dalla normativa di riferimento per le due prestazioni in argomento e si forniscono le relative istruzioni applicative.
1) Prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata per una patologia asbesto-correlata
I beneficiari di questa prestazione sono:
a) i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, riconosciuta dall’INAIL per una patologia asbesto-correlata;
b) i superstiti, se l’evento ha per conseguenza la morte del lavoratore.
Per l’anno 2023, la prestazione, nella misura del 17%, è erogata a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.
Per accedere al beneficio non è necessario presentare alcuna domanda, trattandosi di una prestazione aggiuntiva alla rendita, che ne costituisce il presupposto, e la stessa è anche cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento.
2) Prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi
Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL eroga una prestazione di importo fisso pari a 15.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023 (in luogo del precedente importo di 10.000 euro) da corrispondere in unica soluzione, non cumulabile con la prestazione aggiuntiva alla rendita diretta per una patologia asbesto-correlata di origine professionale.
I beneficiari della suddetta prestazione sono:
a) i malati di mesotelioma non professionale, ossia i soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, risultano affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia in una lavorazione che ha comportato l’esposizione all’amianto, oppure per esposizione ambientale avvenuta sempre nel territorio nazionale;
b) gli eredi dei malati, deceduti a seguito di mesotelioma non professionale.
Per l’accesso alla prestazione, i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi devono presentare domanda all’INAIL, a pena di decadenza entro 3 anni dalla data dell’accertamento della malattia, utilizzando rispettivamente i moduli 190 e 190E, pubblicati nel sito istituzionale. Il predetto termine di decadenza decorre sempre dalla data della prima diagnosi ed è unico sia per i malati di mesotelioma non professionale, sia per i loro eredi.
In caso di esposizione familiare, la domanda deve contenere le informazioni relative al familiare impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto in Italia con l’indicazione dei relativi periodi di esposizione e dei rapporti di lavoro, nonché il vincolo di parentela/affinità e i periodi di convivenza in Italia del malato con il lavoratore (parente o affine) adibito alla lavorazione morbigena.
Nell’ipotesi di esposizione ambientale, nella domanda deve essere indicato unicamente il periodo di residenza in Italia del richiedente la prestazione.
Riguardo agli eredi beneficiari, la domanda deve essere prodotta da uno solo degli eredi (in presenza di più eredi, alla domanda deve essere allegata la delega degli altri eredi alla riscossione della prestazione), corredando la stessa anche della documentazione sanitaria che attesta che il decesso del malato è stato causato dal mesotelioma.
L’erede di un lavoratore deceduto per mesotelioma professionale, titolare di rendita a superstite, può beneficiare anche della prestazione assistenziale una tantum nel caso sia egli stesso un malato di mesotelioma non professionale (per esposizione familiare o ambientale) oppure sia erede di un malato deceduto per mesotelioma non professionale, in considerazione del diverso fondamento giuridico delle due prestazioni (la rendita è una prestazione assicurativa, mentre la prestazione una tantum ha natura assistenziale).
La domanda deve essere trasmessa all’indirizzo PEC della Sede INAIL competente individuata in base al domicilio del richiedente, o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di PEC.
L’INAIL riepiloga la disciplina relativa alla prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata ai lavoratori per una patologia asbesto-correlata e alla prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi, fornendo anche le istruzioni applicative (INAIL, circolare 4 aprile 2023, n. 14).
A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga due tipi di prestazioni, ovvero una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15%o, elevata al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2023, alla rendita riconosciuta ai lavoratori o loro eredi per una patologia asbesto-correlata, e una indennità una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi.
Nella circolare in oggetto viene riassunta la disciplina prevista dalla normativa di riferimento per le due prestazioni in argomento e si forniscono le relative istruzioni applicative.
1) Prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata per una patologia asbesto-correlata
I beneficiari di questa prestazione sono:
a) i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, riconosciuta dall'INAIL per una patologia asbesto-correlata;
b) i superstiti, se l’evento ha per conseguenza la morte del lavoratore.
Per l’anno 2023, la prestazione, nella misura del 17%, è erogata a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.
Per accedere al beneficio non è necessario presentare alcuna domanda, trattandosi di una prestazione aggiuntiva alla rendita, che ne costituisce il presupposto, e la stessa è anche cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.
2) Prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi
Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL eroga una prestazione di importo fisso pari a 15.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023 (in luogo del precedente importo di 10.000 euro) da corrispondere in unica soluzione, non cumulabile con la prestazione aggiuntiva alla rendita diretta per una patologia asbesto-correlata di origine professionale.
I beneficiari della suddetta prestazione sono:
a) i malati di mesotelioma non professionale, ossia i soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, risultano affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia in una lavorazione che ha comportato l’esposizione all’amianto, oppure per esposizione ambientale avvenuta sempre nel territorio nazionale;
b) gli eredi dei malati, deceduti a seguito di mesotelioma non professionale.
Per l’accesso alla prestazione, i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi devono presentare domanda all’INAIL, a pena di decadenza entro 3 anni dalla data dell'accertamento della malattia, utilizzando rispettivamente i moduli 190 e 190E, pubblicati nel sito istituzionale. Il predetto termine di decadenza decorre sempre dalla data della prima diagnosi ed è unico sia per i malati di mesotelioma non professionale, sia per i loro eredi.
In caso di esposizione familiare, la domanda deve contenere le informazioni relative al familiare impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto in Italia con l’indicazione dei relativi periodi di esposizione e dei rapporti di lavoro, nonché il vincolo di parentela/affinità e i periodi di convivenza in Italia del malato con il lavoratore (parente o affine) adibito alla lavorazione morbigena.
Nell’ipotesi di esposizione ambientale, nella domanda deve essere indicato unicamente il periodo di residenza in Italia del richiedente la prestazione.
Riguardo agli eredi beneficiari, la domanda deve essere prodotta da uno solo degli eredi (in presenza di più eredi, alla domanda deve essere allegata la delega degli altri eredi alla riscossione della prestazione), corredando la stessa anche della documentazione sanitaria che attesta che il decesso del malato è stato causato dal mesotelioma.
L’erede di un lavoratore deceduto per mesotelioma professionale, titolare di rendita a superstite, può beneficiare anche della prestazione assistenziale una tantum nel caso sia egli stesso un malato di mesotelioma non professionale (per esposizione familiare o ambientale) oppure sia erede di un malato deceduto per mesotelioma non professionale, in considerazione del diverso fondamento giuridico delle due prestazioni (la rendita è una prestazione assicurativa, mentre la prestazione una tantum ha natura assistenziale).
La domanda deve essere trasmessa all'indirizzo PEC della Sede INAIL competente individuata in base al domicilio del richiedente, o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di PEC.