Fornite le indicazioni amministrative per il riconoscimento dei benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato (INPS, circolare 4 aprile 2023. n. 39).
L’INPS ha reso note le sue indicazioni amministrative per l’applicazione delle novità normative in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità, introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 nel testo della Legge n. 104/92 (articoli 33, 34, 42).
Permessi per assistenza disabili gravi
In particolare, il D.Lgs. n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento ai permessi previsti per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del citato decreto, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente. Resta impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi (comma 6, articolo 33, Legge n. 104/92). Pertanto, rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi da parte dei soggetti che prestano assistenza (comma 3, articolo 33, Legge n. 104/92).
La circolare in commento, circa la cumulabilità tra giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale, segnala che la fruizione delle suddette tre tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.
Prolungamento del congedo parentale
Il D.Lgs. n. 105/2022 ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. L’INPS evidenzia, a tal proposito, che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio. La contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica.
Congedo straordinario
In materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, il citato D.Lgs. n. 105/2022 ha introdotto il convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.
Ai fini della spettanza del diritto, l’INPS segnala, tra l’altro, che, in base al quadro normativo vigente, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso, sia da persone di sesso diverso.
Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile” dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile. Trattandosi in entrambe le fattispecie di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente.
L’INPS fornisce, quindi, l’ordine di priorità dei soggetti che possono usufruire del congedo in esame: coniuge convivente, padre/madre, figli conviventi, ecc.
La circolare in oggetto, include, infine, le indicazioni procedurali per i permessi e i congedi straordinari, oltre che le istruzioni operative per i datori di lavoro privati e pubblici e sul regime fiscale.
Fornite le indicazioni amministrative per il riconoscimento dei benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato (INPS, circolare 4 aprile 2023. n. 39).
L'INPS ha reso note le sue indicazioni amministrative per l'applicazione delle novità normative in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità, introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 nel testo della Legge n. 104/92 (articoli 33, 34, 42).
Permessi per assistenza disabili gravi
In particolare, il D.Lgs. n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento ai permessi previsti per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del citato decreto, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente. Resta impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi (comma 6, articolo 33, Legge n. 104/92). Pertanto, rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi da parte dei soggetti che prestano assistenza (comma 3, articolo 33, Legge n. 104/92).
La circolare in commento, circa la cumulabilità tra giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale, segnala che la fruizione delle suddette tre tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.
Prolungamento del congedo parentale
Il D.Lgs. n. 105/2022 ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. L'INPS evidenzia, a tal proposito, che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio. La contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica.
Congedo straordinario
In materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, il citato D.Lgs. n. 105/2022 ha introdotto il convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.
Ai fini della spettanza del diritto, l'INPS segnala, tra l'altro, che, in base al quadro normativo vigente, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso, sia da persone di sesso diverso.
Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile” dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile. Trattandosi in entrambe le fattispecie di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente.
L'INPS fornisce, quindi, l'ordine di priorità dei soggetti che possono usufruire del congedo in esame: coniuge convivente, padre/madre, figli conviventi, ecc.
La circolare in oggetto, include, infine, le indicazioni procedurali per i permessi e i congedi straordinari, oltre che le istruzioni operative per i datori di lavoro privati e pubblici e sul regime fiscale.