CCNL Alimentari – Cooperative: erogato l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione

Incremento aggiuntivo della retribuzione per i dipendenti del settore agricolo, zootecnico e alimentari 

Le Associazioni Sindacali Agrital-Agci, Legacoop Agroalimentare, FedagriPesca – Confcooperative e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, in data 2 dicembre 2020, hanno concordato il rinnovo contrattuale per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, scaduto il 30 novembre 2015.
Dal 1°aprile 2023, l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione, uno degli elementi che compongono il Trattamento Economico Complessivo, è determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato come risulta dalla tabella riportata di seguito, e viene corrisposto a tutti i lavoratori del comparto agricolo, zootecnico e alimentari.
Va specificato che, l’Iar non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR e varrà anche per la retribuzione futura.

Livello Parametri Iar
1S 230 58,77
1 200 51,10
2 165 42,16
3 A 145 37,05
3 130 33,22
4 120 30,66
5 110 28,11
6 100 25,55

 

Incremento aggiuntivo della retribuzione per i dipendenti del settore agricolo, zootecnico e alimentari 

Le Associazioni Sindacali Agrital-Agci, Legacoop Agroalimentare, FedagriPesca - Confcooperative e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, in data 2 dicembre 2020, hanno concordato il rinnovo contrattuale per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, scaduto il 30 novembre 2015.
Dal 1°aprile 2023, l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione, uno degli elementi che compongono il Trattamento Economico Complessivo, è determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato come risulta dalla tabella riportata di seguito, e viene corrisposto a tutti i lavoratori del comparto agricolo, zootecnico e alimentari.
Va specificato che, l'Iar non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR e varrà anche per la retribuzione futura.

Livello Parametri Iar
1S 230 58,77
1 200 51,10
2 165 42,16
3 A 145 37,05
3 130 33,22
4 120 30,66
5 110 28,11
6 100 25,55

 

CCNL Zootecnia: elemento provvisorio della retribuzione ad aprile

Previsto l’elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione da calcolarsi sui minimi retributivi

L’ipotesi di Accordo del 22 novembre 2021 sottoscritto tra l’Associazione italiana Allevatori, la Flai-Cigl, Fai-Cisl, la Uila-Uile e la Confederdia ed applicabile ai dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici, e delle imprese private afferenti al settore Zootecnico ha previsto che a decorrere dal quarto mese successivo alla scadenza del CCNL, ovvero il 1° aprile 2023, qualora non sia stato ancora sottoscritto l’accordo di rinnovo, viene erogato un elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti.
Si specifica che dall’inizio del settimo mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso di inflazione annuo programmato
L’elemento provvisorio di retribuzione cessa di essere erogato dalla data di esecutività dell’accordo di rinnovo del CCNL e gli importi pagati per detto elemento provvisorio di retribuzione sono da considerarsi acconti su quanto verrà erogato con l’applicazione del rinnovato CCNL a far data dalla sua decorrenza iniziale.

 

Previsto l'elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione da calcolarsi sui minimi retributivi

L'ipotesi di Accordo del 22 novembre 2021 sottoscritto tra l'Associazione italiana Allevatori, la Flai-Cigl, Fai-Cisl, la Uila-Uile e la Confederdia ed applicabile ai dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici, e delle imprese private afferenti al settore Zootecnico ha previsto che a decorrere dal quarto mese successivo alla scadenza del CCNL, ovvero il 1° aprile 2023, qualora non sia stato ancora sottoscritto l'accordo di rinnovo, viene erogato un elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti.
Si specifica che dall'inizio del settimo mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso di inflazione annuo programmato
L’elemento provvisorio di retribuzione cessa di essere erogato dalla data di esecutività dell’accordo di rinnovo del CCNL e gli importi pagati per detto elemento provvisorio di retribuzione sono da considerarsi acconti su quanto verrà erogato con l’applicazione del rinnovato CCNL a far data dalla sua decorrenza iniziale.

 

Equilibrio vita-lavoro: le indicazioni per permessi e congedi straordinari

Fornite le indicazioni amministrative per il riconoscimento dei benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato (INPS, circolare 4 aprile 2023. n. 39).

L’INPS ha reso note le sue indicazioni amministrative per l’applicazione delle novità normative in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità, introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 nel testo della Legge n. 104/92 (articoli 33, 34, 42). 

Permessi per assistenza disabili gravi

In particolare, il D.Lgs. n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento ai permessi previsti per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.  Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del citato decreto, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. 

Al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente. Resta impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi (comma 6, articolo 33, Legge n. 104/92). Pertanto, rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi da parte dei soggetti che prestano assistenza (comma 3, articolo 33, Legge n. 104/92).

La circolare in commento, circa la cumulabilità tra giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale, segnala che la fruizione delle suddette tre tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

Prolungamento del congedo parentale

Il D.Lgs. n. 105/2022 ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. L’INPS evidenzia, a tal proposito, che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio. La contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica.

Congedo straordinario

In materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, il citato D.Lgs. n. 105/2022 ha introdotto il convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

Ai fini della spettanza del diritto, l’INPS segnala, tra l’altro, che, in base al quadro normativo vigente, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso, sia da persone di sesso diverso.

Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile” dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile. Trattandosi in entrambe le fattispecie di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente.

L’INPS fornisce, quindi, l’ordine di priorità dei soggetti che possono usufruire del congedo in esame: coniuge convivente, padre/madre, figli conviventi, ecc. 

La circolare in oggetto, include, infine, le indicazioni procedurali per i permessi e i congedi straordinari, oltre che le istruzioni operative per i datori di lavoro privati e pubblici e sul regime fiscale.

Fornite le indicazioni amministrative per il riconoscimento dei benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato (INPS, circolare 4 aprile 2023. n. 39).

L'INPS ha reso note le sue indicazioni amministrative per l'applicazione delle novità normative in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità, introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 nel testo della Legge n. 104/92 (articoli 33, 34, 42). 

Permessi per assistenza disabili gravi

In particolare, il D.Lgs. n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento ai permessi previsti per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.  Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del citato decreto, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. 

Al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente. Resta impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi (comma 6, articolo 33, Legge n. 104/92). Pertanto, rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi da parte dei soggetti che prestano assistenza (comma 3, articolo 33, Legge n. 104/92).

La circolare in commento, circa la cumulabilità tra giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale, segnala che la fruizione delle suddette tre tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

Prolungamento del congedo parentale

Il D.Lgs. n. 105/2022 ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. L'INPS evidenzia, a tal proposito, che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio. La contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica.

Congedo straordinario

In materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, il citato D.Lgs. n. 105/2022 ha introdotto il convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

Ai fini della spettanza del diritto, l'INPS segnala, tra l'altro, che, in base al quadro normativo vigente, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso, sia da persone di sesso diverso.

Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile” dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile. Trattandosi in entrambe le fattispecie di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente.

L'INPS fornisce, quindi, l'ordine di priorità dei soggetti che possono usufruire del congedo in esame: coniuge convivente, padre/madre, figli conviventi, ecc. 

La circolare in oggetto, include, infine, le indicazioni procedurali per i permessi e i congedi straordinari, oltre che le istruzioni operative per i datori di lavoro privati e pubblici e sul regime fiscale.

CCNL Metalmeccanica (Artigianato): trattative sulla piattaforma di rinnovo contrattuale

Richieste salariali e non salariali sul tavolo delle trattative

Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro tra i delegati del comparto relativo al CCNL Metalmeccanica Artigianato con le Associazioni Sindacali Fim-Fiom-Uilm definendo la piattaforma per il rinnovo del CCNL 2023-2026 dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri, Odontotecnici e Restauro dei beni culturali. Le richieste verranno presentate alle Parti Datoriali dopo il voto dei lavoratori il prossimo 28 aprile.
In tale circostanza si è constatato che, dopo il rallentamento dovuto alla pandemia, il settore in oggetto è tornato nuovamente ai livelli di Pil antecedenti alla crisi, prevedendo per il 2023 un trend di ulteriore crescita. A fronte di queste prospettive e della situazione inflattiva attuale e tenendo conto del consistente differenziale sui minimi retributivi rispetto agli altri contratti di settore, viene richiesto per l’anno corrente un incremento salariale nella misura del 12%.
In aggiunta a ciò, vengono al contempo domandati il riconoscimento una tantum di euro 250,00 a titolo di Flexible benefit ed ulteriori euro 250,00 annui nel caso non vi sia nessuna contrattazione regionale, nonché, l’introduzione di una clausola annuale di salvaguardia dei salari.
Circa le richieste non salariali invece, si demandano miglioramenti di quanto già previsto su: diritto di assemblea in azienda, sicurezza e ambiente, formazione professionale ponendo l’attenzione alla formazione continua certificata e alla richiesta di elevare a 24 il diritto individuale formativo, malattie brevi e di lunga durata, previdenza complementare, utilizzo del part-time, maternità e congedi, ferie e Par solidali, facilitazioni per i lavoratori immigrati. Ed inoltre, il completamento del processo di unificazione normativa tra i vari comparti del settore Artigianato Metalmeccanico iniziato già mediante l’ultimo rinnovo contrattuale.
Ed ancora, preme evidenziare che, ciò che i Sindacati vogliono esaminare, risultano esser le tematiche critiche e decisive di seguito elencate: il futuro delle competenze, il futuro della bilateralità e delle tutele e per la sostenibilità del lavoro, nonché la difesa del potere d’acquisto dei lavoratori in un’epoca di alta inflazione.
Da ultimo si comunica che, la piattaforma pone al centro della discussione, anche il tema relativo alle migliorie sul salario, al fine di riallineare i minimi del settore metalmeccanico ed impedire la competizione tra i lavoratori che spesso operano nelle stesse filiere produttive.

 

Richieste salariali e non salariali sul tavolo delle trattative

Nei giorni scorsi si è tenuto l'incontro tra i delegati del comparto relativo al CCNL Metalmeccanica Artigianato con le Associazioni Sindacali Fim-Fiom-Uilm definendo la piattaforma per il rinnovo del CCNL 2023-2026 dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri, Odontotecnici e Restauro dei beni culturali. Le richieste verranno presentate alle Parti Datoriali dopo il voto dei lavoratori il prossimo 28 aprile.
In tale circostanza si è constatato che, dopo il rallentamento dovuto alla pandemia, il settore in oggetto è tornato nuovamente ai livelli di Pil antecedenti alla crisi, prevedendo per il 2023 un trend di ulteriore crescita. A fronte di queste prospettive e della situazione inflattiva attuale e tenendo conto del consistente differenziale sui minimi retributivi rispetto agli altri contratti di settore, viene richiesto per l'anno corrente un incremento salariale nella misura del 12%.
In aggiunta a ciò, vengono al contempo domandati il riconoscimento una tantum di euro 250,00 a titolo di Flexible benefit ed ulteriori euro 250,00 annui nel caso non vi sia nessuna contrattazione regionale, nonché, l'introduzione di una clausola annuale di salvaguardia dei salari.
Circa le richieste non salariali invece, si demandano miglioramenti di quanto già previsto su: diritto di assemblea in azienda, sicurezza e ambiente, formazione professionale ponendo l'attenzione alla formazione continua certificata e alla richiesta di elevare a 24 il diritto individuale formativo, malattie brevi e di lunga durata, previdenza complementare, utilizzo del part-time, maternità e congedi, ferie e Par solidali, facilitazioni per i lavoratori immigrati. Ed inoltre, il completamento del processo di unificazione normativa tra i vari comparti del settore Artigianato Metalmeccanico iniziato già mediante l’ultimo rinnovo contrattuale.
Ed ancora, preme evidenziare che, ciò che i Sindacati vogliono esaminare, risultano esser le tematiche critiche e decisive di seguito elencate: il futuro delle competenze, il futuro della bilateralità e delle tutele e per la sostenibilità del lavoro, nonché la difesa del potere d’acquisto dei lavoratori in un’epoca di alta inflazione.
Da ultimo si comunica che, la piattaforma pone al centro della discussione, anche il tema relativo alle migliorie sul salario, al fine di riallineare i minimi del settore metalmeccanico ed impedire la competizione tra i lavoratori che spesso operano nelle stesse filiere produttive.

 

Qualificazione buoni mobilità rilasciati dal Comune per il percorso casa-lavoro

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa– lavoro (risposta n. 274 del 4 aprile 2023).

L’istante ha sollevato dubbi riguardo ai buoni mobilità che i lavoratori dipendenti ricevono dal Comune, a titolo di incentivi chilometrici, e se questi debbano qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti, che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall’art. 51, comma 3, del Tuir, con conseguenti riflessi sull’importo massimo del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche per l’anno 2022.

 

In risposta al quesito, l’Agenzia delle entrate ha ricordato che, ai sensi dell’art. 1 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), costituisce presupposto di tassazione il “possesso di redditi”, in denaro o in natura, rientranti in una delle categorie tassativamente previste dall’art. 6 del Tuir: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e redditi diversi. Pertanto, qualora si verifichi un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle predette categorie reddituali, l’arricchimento non è assoggettabile ad imposizione diretta.

 

Nel caso di specie, il Comune richiamato nell’istanza ha pubblicato un avviso pubblico per l’erogazione di buoni mobilità ai lavoratori di aziende ed enti ubicati nel comune, coerentemente con obiettivi di sostenibilità ambientale, che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa-­lavoro e lavoro-­casa, fino ad esaurimento dei finanziamenti specificatamente stanziati, e comunque non oltre il termine del 30 giugno.

 

I buoni mobilità sono stati fissati nella misura di 20 centesimi a km e nella misura  massima di 40 euro mensili per ogni lavoratore dipendente e per accedervi sono stati previsti i seguenti requisiti:

– che il datore di lavoro abbia aderito al programma in risposta all’ avviso comunale;

– che il Comune abbia accettato l’adesione, rendendo ammissibile contestualmente la registrazione dei lavoratori sulla apposita APP di monitoraggio;

– che il singolo lavoratore abbia accettato e sottoscritto le condizioni di partecipazione  mediante registrazione sulla APP di monitoraggio.

 

Il contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli art. 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’art. 6 del Tuir.
Ne consegue, pertanto, che l’importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell’art 51 del Tuir, in quanto non costituisce reddito di lavoro dipendente.

 

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa– lavoro (risposta n. 274 del 4 aprile 2023).

L'istante ha sollevato dubbi riguardo ai buoni mobilità che i lavoratori dipendenti ricevono dal Comune, a titolo di incentivi chilometrici, e se questi debbano qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti, che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall'art. 51, comma 3, del Tuir, con conseguenti riflessi sull'importo massimo del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche per l'anno 2022.

 

In risposta al quesito, l'Agenzia delle entrate ha ricordato che, ai sensi dell'art. 1 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), costituisce presupposto di tassazione il "possesso di redditi", in denaro o in natura, rientranti in una delle categorie tassativamente previste dall'art. 6 del Tuir: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa e redditi diversi. Pertanto, qualora si verifichi un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle predette categorie reddituali, l'arricchimento non è assoggettabile ad imposizione diretta.

 

Nel caso di specie, il Comune richiamato nell'istanza ha pubblicato un avviso pubblico per l'erogazione di buoni mobilità ai lavoratori di aziende ed enti ubicati nel comune, coerentemente con obiettivi di sostenibilità ambientale, che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa-­lavoro e lavoro-­casa, fino ad esaurimento dei finanziamenti specificatamente stanziati, e comunque non oltre il termine del 30 giugno.

 

I buoni mobilità sono stati fissati nella misura di 20 centesimi a km e nella misura  massima di 40 euro mensili per ogni lavoratore dipendente e per accedervi sono stati previsti i seguenti requisiti:

- che il datore di lavoro abbia aderito al programma in risposta all' avviso comunale;

- che il Comune abbia accettato l'adesione, rendendo ammissibile contestualmente la registrazione dei lavoratori sulla apposita APP di monitoraggio;

- che il singolo lavoratore abbia accettato e sottoscritto le condizioni di partecipazione  mediante registrazione sulla APP di monitoraggio.

 

Il contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli art. 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'art. 6 del Tuir.
Ne consegue, pertanto, che l'importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell'art 51 del Tuir, in quanto non costituisce reddito di lavoro dipendente.

Assegno sociale e soggiorno in Italia, le precisazioni dell’INPS

L’INPS si sofferma sul requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente la prestazione di assegno sociale con alcuni chiarimenti (INPS, messaggio 3 aprile 2023, n. 1268).

Il D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008, ha introdotto, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno 10 anni.

 

Ciò premesso, con il messaggio in oggetto, l’INPS fornisce alcune precisazioni riguardo al suddetto requisito, anche a parziale rettifica di quanto in precedenza affermato sull’argomento e alla luce del mutato criterio per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

 

L’assegno sociale in argomento spetta al ricorrere dei seguenti requisiti anagrafici:

 

a) età anagrafica (attualmente 67 anni);

 

b) cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo;

 

c) soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda;

 

d) residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione.

Il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni, di cui alla menzionata lettera c), costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto a quello di cui alla lettera b), rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo.

 

Richiamando i chiarimenti già contenuti nella circolare n. 131/2022, l’Istituto ricorda che la maturazione del periodo decennale deve ritenersi interrotta in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo uguale o superiore a 6 mesi consecutivi o per 10 mesi complessivi in un quinquennio, con eccezioni a tale interruzione per gravi e comprovati motivi.

 

Il permesso di soggiorno di lungo periodo di cui alla citata lettera b), può essere richiesto dallo straniero che sia in possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità (articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998).

 

Pertanto, rettificando quanto detto nel paragrafo 2.2 della citata circolare n. 131/2022, l’INPS precisa che, qualora sussista continuità delle date di rilascio di 2 permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi automaticamente soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della struttura territoriale INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.

 

A tale conclusione l’Istituto perviene anche in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale, consolidato da diverse pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui vi è una differenza sostanziale tra il titolo di legittimazione a essere cittadino o equiparato, che è dato da una concessione amministrativa, regolata da norme di pubblica sicurezza, e il requisito anagrafico del soggiorno continuativo che è, invece, dato fattuale regolato dal codice civile.

L'INPS si sofferma sul requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente la prestazione di assegno sociale con alcuni chiarimenti (INPS, messaggio 3 aprile 2023, n. 1268).

Il D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008, ha introdotto, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno 10 anni.

 

Ciò premesso, con il messaggio in oggetto, l'INPS fornisce alcune precisazioni riguardo al suddetto requisito, anche a parziale rettifica di quanto in precedenza affermato sull'argomento e alla luce del mutato criterio per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

 

L’assegno sociale in argomento spetta al ricorrere dei seguenti requisiti anagrafici:

 

a) età anagrafica (attualmente 67 anni);

 

b) cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo;

 

c) soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda;

 

d) residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione.

Il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni, di cui alla menzionata lettera c), costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto a quello di cui alla lettera b), rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo.

 

Richiamando i chiarimenti già contenuti nella circolare n. 131/2022, l’Istituto ricorda che la maturazione del periodo decennale deve ritenersi interrotta in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo uguale o superiore a 6 mesi consecutivi o per 10 mesi complessivi in un quinquennio, con eccezioni a tale interruzione per gravi e comprovati motivi.

 

Il permesso di soggiorno di lungo periodo di cui alla citata lettera b), può essere richiesto dallo straniero che sia in possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità (articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998).

 

Pertanto, rettificando quanto detto nel paragrafo 2.2 della citata circolare n. 131/2022, l’INPS precisa che, qualora sussista continuità delle date di rilascio di 2 permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi automaticamente soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della struttura territoriale INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.

 

A tale conclusione l'Istituto perviene anche in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale, consolidato da diverse pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui vi è una differenza sostanziale tra il titolo di legittimazione a essere cittadino o equiparato, che è dato da una concessione amministrativa, regolata da norme di pubblica sicurezza, e il requisito anagrafico del soggiorno continuativo che è, invece, dato fattuale regolato dal codice civile.

CCNL Coni: prorogato l’accordo sul lavoro agile

Prorogate al 30 giugno 2023 le disposizioni in tema di lavoro agile

Il 27 marzo 2023 i rappresentanti della Sport e Salute, delle Federazioni Sportive Nazionali e le OO.SS. firmatarie (Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uil-Pa, Fp-Ugl, Fialp-Cisal) del CCNL del personale non dirigente 26 gennaio 2022 hanno definito un’ulteriore proroga dell’accordo sindacale sottoscritto l’11 maggio 2022 sul lavoro agile, già prorogato al 31 marzo 2023 dall’accordo sottoscritto il 16 dicembre 2022.
Nel richiamare l’accordo del maggio scorso si ricorda che l’individuazione delle attività per le quali è possibile eseguire la prestazione in modalità agile è effettuata dal datore di lavoro, attraverso apposite ricognizioni dirette a verificare la natura e le caratteristiche dei processi di lavoro, il loro grado di digitalizzazione, le competenze del personale necessarie, le esigenze di tutela della sicurezza delle informazioni e dei dati e la valutabilità dei risultati conseguiti.
La prestazione in modalità agile può essere resa, di norma, fino ad un massimo di 8 giornate al mese, che se non utilizzate non possono essere recuperate nei mesi successivi. La pianificazione delle giornate è concordata tra le parti tenendo conto delle esigenze lavorative e organizzative, garantendo l’alternanza con il lavoro in presenza, anche fra più addetti alle medesime attività o progetti che fossero impegnati in forma agile.
La collocazione della prestazione, che deve rispettare i limiti della durata massima dell’orario giornaliero e settimanale e non è riconducibile all’articolazione giornaliera dell’orario di lavoro osservato per le attività svolte presso la sede aziendale, è individuata dal dipendente, nel rispetto delle direttive impartite e delle attività assegnate e ferma restando la garanzia di un’efficace interazione con la struttura di appartenenza e di un efficace svolgimento della prestazione. A tal fine l’accordo individuale deve definire la fascia di contattabilità durante l’arco della giornata di lavoro agile, non superiore all’orario osservato per il lavoro in presenza, e la fascia di inoperatività, nella quale il lavoratore non può erogare la prestazione.
Al fine di assicurare la tutela della salute e quale periodo di inoperatività, l’individuazione dell’ambito temporale di collocazione della prestazione da parte del dipendente non può riguardare la fascia oraria antecedente alle ore 7.00 e successiva alle ore 21.00, fatte salve circostanze eccezionali per le quali non sia possibile ritardare la prestazione senza arrecare pregiudizio all’organizzazione o a terzi. Al fine di garantire quanto previsto dall’art. 7, D.Lgs. 66/2003, il dipendente integra detto periodo osservando il rispetto delle 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore. La fascia di contattabilità viene definita nell’accordo individuale e non può ricomprendere l’orario tra le 12.45 e le 14.30, o orario di analoga durata diversamente fissato tra le parti. Negli orari diversi da quelli compresi nella fascia di contattabilità, il dipendente può astenersi dal contattare i colleghi, dal rispondere a e-mail, telefonate e messaggi, ad accedere o connettersi al sistema informativo aziendale senza conseguenze di natura disciplinare o retributiva. 

Prorogate al 30 giugno 2023 le disposizioni in tema di lavoro agile

Il 27 marzo 2023 i rappresentanti della Sport e Salute, delle Federazioni Sportive Nazionali e le OO.SS. firmatarie (Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uil-Pa, Fp-Ugl, Fialp-Cisal) del CCNL del personale non dirigente 26 gennaio 2022 hanno definito un'ulteriore proroga dell’accordo sindacale sottoscritto l’11 maggio 2022 sul lavoro agile, già prorogato al 31 marzo 2023 dall’accordo sottoscritto il 16 dicembre 2022.
Nel richiamare l'accordo del maggio scorso si ricorda che l’individuazione delle attività per le quali è possibile eseguire la prestazione in modalità agile è effettuata dal datore di lavoro, attraverso apposite ricognizioni dirette a verificare la natura e le caratteristiche dei processi di lavoro, il loro grado di digitalizzazione, le competenze del personale necessarie, le esigenze di tutela della sicurezza delle informazioni e dei dati e la valutabilità dei risultati conseguiti.
La prestazione in modalità agile può essere resa, di norma, fino ad un massimo di 8 giornate al mese, che se non utilizzate non possono essere recuperate nei mesi successivi. La pianificazione delle giornate è concordata tra le parti tenendo conto delle esigenze lavorative e organizzative, garantendo l’alternanza con il lavoro in presenza, anche fra più addetti alle medesime attività o progetti che fossero impegnati in forma agile.
La collocazione della prestazione, che deve rispettare i limiti della durata massima dell’orario giornaliero e settimanale e non è riconducibile all’articolazione giornaliera dell’orario di lavoro osservato per le attività svolte presso la sede aziendale, è individuata dal dipendente, nel rispetto delle direttive impartite e delle attività assegnate e ferma restando la garanzia di un’efficace interazione con la struttura di appartenenza e di un efficace svolgimento della prestazione. A tal fine l’accordo individuale deve definire la fascia di contattabilità durante l’arco della giornata di lavoro agile, non superiore all’orario osservato per il lavoro in presenza, e la fascia di inoperatività, nella quale il lavoratore non può erogare la prestazione.
Al fine di assicurare la tutela della salute e quale periodo di inoperatività, l’individuazione dell’ambito temporale di collocazione della prestazione da parte del dipendente non può riguardare la fascia oraria antecedente alle ore 7.00 e successiva alle ore 21.00, fatte salve circostanze eccezionali per le quali non sia possibile ritardare la prestazione senza arrecare pregiudizio all’organizzazione o a terzi. Al fine di garantire quanto previsto dall’art. 7, D.Lgs. 66/2003, il dipendente integra detto periodo osservando il rispetto delle 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore. La fascia di contattabilità viene definita nell’accordo individuale e non può ricomprendere l’orario tra le 12.45 e le 14.30, o orario di analoga durata diversamente fissato tra le parti. Negli orari diversi da quelli compresi nella fascia di contattabilità, il dipendente può astenersi dal contattare i colleghi, dal rispondere a e-mail, telefonate e messaggi, ad accedere o connettersi al sistema informativo aziendale senza conseguenze di natura disciplinare o retributiva. 

CCNL Riscossione Tributi: siglato il Protocollo per il superamento delle misure di contrasto al Covid 19

Confermate fino al 30 aprile 2023 le misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid -19

Il 28 marzo 2023 è stato sottoscritto tra Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uila e Unisin il Verbale di Accordo del Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza. 
Innanzitutto, viene confermata sino al 30 aprile 2023 l’efficacia delle misure di contrasto contenute nel “Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza” del 21 giugno 2022.
Per quanto riguarda i lavoratori affetti da patologie individuate dal Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022 e i lavoratori disabili destinati diretti della situazione di gravità ai sensi dell’art.3 co. 3 della Legge 104/92 potranno continuare a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile sino al 30 giugno 2023.
E’ raccomandato, inoltre, l’utilizzo delle mascherine FFP2 anche successivamente al 30 aprile 2023.
Si continua a far riferimento al Protocollo del 21 giugno 2022 anche per quanto riguarda gli “Orari e flessibilità” e “Pausa Pranzo”.

Confermate fino al 30 aprile 2023 le misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid -19

Il 28 marzo 2023 è stato sottoscritto tra Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uila e Unisin il Verbale di Accordo del Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza. 
Innanzitutto, viene confermata sino al 30 aprile 2023 l'efficacia delle misure di contrasto contenute nel "Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza" del 21 giugno 2022.
Per quanto riguarda i lavoratori affetti da patologie individuate dal Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022 e i lavoratori disabili destinati diretti della situazione di gravità ai sensi dell'art.3 co. 3 della Legge 104/92 potranno continuare a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile sino al 30 giugno 2023.
E' raccomandato, inoltre, l'utilizzo delle mascherine FFP2 anche successivamente al 30 aprile 2023.
Si continua a far riferimento al Protocollo del 21 giugno 2022 anche per quanto riguarda gli "Orari e flessibilità" e "Pausa Pranzo".

Le istruzioni applicative dell’INPS per l’incremento delle pensioni

L’Istituto ha reso note le indicazioni per l’aumento dei trattamenti di importo pari o inferiori al minimo, per il periodo da gennaio 2023 a dicembre 2024 (INPS, circolare 3 aprile 2023, n. 35).

L’INPS ha diffuso le istruzioni applicative in materia di incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo, riconosciuto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 310, Legge n. 197/2022) per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità spettante. L’aumento, in particolare, è riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento che afferisce ai trattamenti di natura previdenziale, assoggettabili a IRPEF, memorizzati nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogati da Enti diversi dall’INPS per i quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, o erogati dall’INPS.

Sono invece escluse dalla base di calcolo, per la determinazione dell’incremento, le prestazioni fiscalmente non imponibili (a titolo esemplificativo, le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva cosiddetta quattordicesima mensilità, l’importo aggiuntivo della pensione), le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione.

La misura dell’incremento

L’incremento in esame è calcolato nella misura pari a 1,5 punti percentuali per il 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024. Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari. L’incremento viene ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

L’incremento viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS che si rammenti per il 2023 è pari a 563,74 euro. Un esempio di calcolo è il seguente:

CALCOLO DELL’INCREMENTO MASSIMO MENSILE DEL TRATTAMENTO MINIMO PER L’ANNO 2023
INFRA 75ENNI = 1,50% ULTRA 75ENNI = 6,40%
563,74 + 8,46 = 572,20 563,74 + 36,08 = 599,82

Tali importi rappresentano il limite di accesso al beneficio per il 2023. L’adeguamento sulla base dell’indice di rivalutazione definitivo sarà effettuato in sede di perequazione per il 2024. Gli importi dell’incremento per l’anno 2024 saranno determinati in sede di rinnovo delle pensioni per lo stesso anno.

Qualora l’importo mensile complessivo in pagamento sia inferiore al trattamento minimo, l’incremento è riconosciuto utilizzando come base di calcolo l’importo in pagamento medesimo, entro il limite massimo indicato nella precedente tabella. Ad esempio:

IMPORTO DEL TRATTAMENTO MENSILE ANNO 2023: 300 euro

CALCOLO DELL’INCREMENTO MENSILE DEL TRATTAMENTO PER L’ANNO 2023

INFRA 75ENNI = 1,50% ULTRA 75ENNI = 6,40%
300,00 + 4,50 = 304,50 300,00 + 19,20 = 319,20

Qualora nel corso dell’anno 2023 il beneficiario compia 75 anni, l’incremento sarà adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.

Pagamento e trattamento fiscale

Nella circolare in commento, seguono, inoltre, le indicazioni sulle modalità di pagamento (gli importi saranno corrisposti con la stessa cadenza della pensione), il trattamento fiscale (le somme sono fiscalmente imponibili, mentre gli incrementi non rilevano ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito). Infine, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio, in base alla disposizione in esame, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

L'Istituto ha reso note le indicazioni per l'aumento dei trattamenti di importo pari o inferiori al minimo, per il periodo da gennaio 2023 a dicembre 2024 (INPS, circolare 3 aprile 2023, n. 35).

L'INPS ha diffuso le istruzioni applicative in materia di incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo, riconosciuto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 310, Legge n. 197/2022) per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità spettante. L'aumento, in particolare, è riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento che afferisce ai trattamenti di natura previdenziale, assoggettabili a IRPEF, memorizzati nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogati da Enti diversi dall’INPS per i quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, o erogati dall’INPS.

Sono invece escluse dalla base di calcolo, per la determinazione dell’incremento, le prestazioni fiscalmente non imponibili (a titolo esemplificativo, le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva cosiddetta quattordicesima mensilità, l’importo aggiuntivo della pensione), le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione.

La misura dell'incremento

L’incremento in esame è calcolato nella misura pari a 1,5 punti percentuali per il 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari. L’incremento viene ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

L’incremento viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS che si rammenti per il 2023 è pari a 563,74 euro. Un esempio di calcolo è il seguente:

CALCOLO DELL’INCREMENTO MASSIMO MENSILE DEL TRATTAMENTO MINIMO PER L’ANNO 2023
INFRA 75ENNI = 1,50% ULTRA 75ENNI = 6,40%
563,74 + 8,46 = 572,20 563,74 + 36,08 = 599,82

Tali importi rappresentano il limite di accesso al beneficio per il 2023. L’adeguamento sulla base dell’indice di rivalutazione definitivo sarà effettuato in sede di perequazione per il 2024. Gli importi dell’incremento per l’anno 2024 saranno determinati in sede di rinnovo delle pensioni per lo stesso anno.

Qualora l’importo mensile complessivo in pagamento sia inferiore al trattamento minimo, l’incremento è riconosciuto utilizzando come base di calcolo l’importo in pagamento medesimo, entro il limite massimo indicato nella precedente tabella. Ad esempio:

IMPORTO DEL TRATTAMENTO MENSILE ANNO 2023: 300 euro

CALCOLO DELL’INCREMENTO MENSILE DEL TRATTAMENTO PER L’ANNO 2023

INFRA 75ENNI = 1,50% ULTRA 75ENNI = 6,40%
300,00 + 4,50 = 304,50 300,00 + 19,20 = 319,20

Qualora nel corso dell’anno 2023 il beneficiario compia 75 anni, l’incremento sarà adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.

Pagamento e trattamento fiscale

Nella circolare in commento, seguono, inoltre, le indicazioni sulle modalità di pagamento (gli importi saranno corrisposti con la stessa cadenza della pensione), il trattamento fiscale (le somme sono fiscalmente imponibili, mentre gli incrementi non rilevano ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito). Infine, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio, in base alla disposizione in esame, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Aggiornato il modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta su premi e accessori incassati

 

L’Agenzia delle entrate ha approvato l’aggiornamento del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, previsto dall’art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello (provvedimento n. 113875 del 31 marzo 2023).

Ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 1216 del 29 ottobre 1961, le compagnie assicurative sono tenute a presentare la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni. Costituisce parte integrante della suddetta denuncia, la comunicazione degli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione, relativi ai contratti contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. Pertanto, contestualmente alla presentazione annuale della denuncia dell’imposta sulle assicurazioni, vanno trasmessi, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record approvati dall’Agenzia, taluni dati :

  • numero di polizza;
  • codice fiscale del proprietario del veicolo;
  • indicazione di casi particolari (polizza che copre il rischio di più veicoli, come ad esempio nel caso di ditte di trasporto, di leasing o di noleggio);
  • targa del veicolo;
  • sigla della provincia;
  • aliquota d’imposta;
  • ammontare del premio;
  • ammontare dell’imposta;
  • totale premio;
  • totale imposta riferito a ciascuna provincia.

 

Il modello aggiornato deve essere utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare nel 2023  ed è disponibile gratuitamente, in formato elettronico e prelevabile dal sito dell’Agenzia. La modalità di presentazione prevista è telematica e va effettuata direttamente dal dichiarante ovvero tramite i soggetti incaricati, di cui all’art. 3, commi 2 bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati contenuti nel modello di denuncia secondo le specifiche tecniche e le istruzioni approvate dall’Agenzia (allegate al provvedimento in commento).

Nella nuova versione del modello, in particolare, sono stati previsti due nuovi campi nel quadro AC nei quali è possibile compensare l’eventuale importo residuo dell’acconto versato per il periodo di riferimento, che non è stato scomputato dai versamenti periodici, con l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta successivo.

 

Per le imprese di assicurazioni aventi sede principale negli Stati della UE o negli Stati dello SEE, che assicurano un adeguato scambio di informazioni e che operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi e che trasmettono annualmente la denuncia, ai sensi dell’art. 4-bis, Legge n. 1216 del 1961, come modificato dall’art. 24 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, i dati analitici dei singoli contratti, con riferimento agli importi versati alle province nell’anno solare precedente, sono trasmessi, unitamente al modello di denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori, entro il medesimo termine previsto per i soggetti con sede in Italia.

L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo.

 

L'Agenzia delle entrate ha approvato l'aggiornamento del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, previsto dall’art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello (provvedimento n. 113875 del 31 marzo 2023).

Ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 1216 del 29 ottobre 1961, le compagnie assicurative sono tenute a presentare la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni. Costituisce parte integrante della suddetta denuncia, la comunicazione degli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione, relativi ai contratti contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. Pertanto, contestualmente alla presentazione annuale della denuncia dell’imposta sulle assicurazioni, vanno trasmessi, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record approvati dall'Agenzia, taluni dati :

  • numero di polizza;
  • codice fiscale del proprietario del veicolo;
  • indicazione di casi particolari (polizza che copre il rischio di più veicoli, come ad esempio nel caso di ditte di trasporto, di leasing o di noleggio);
  • targa del veicolo;
  • sigla della provincia;
  • aliquota d’imposta;
  • ammontare del premio;
  • ammontare dell’imposta;
  • totale premio;
  • totale imposta riferito a ciascuna provincia.

 

Il modello aggiornato deve essere utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare nel 2023  ed è disponibile gratuitamente, in formato elettronico e prelevabile dal sito dell’Agenzia. La modalità di presentazione prevista è telematica e va effettuata direttamente dal dichiarante ovvero tramite i soggetti incaricati, di cui all’art. 3, commi 2 bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati contenuti nel modello di denuncia secondo le specifiche tecniche e le istruzioni approvate dall'Agenzia (allegate al provvedimento in commento).

Nella nuova versione del modello, in particolare, sono stati previsti due nuovi campi nel quadro AC nei quali è possibile compensare l’eventuale importo residuo dell’acconto versato per il periodo di riferimento, che non è stato scomputato dai versamenti periodici, con l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta successivo.

 

Per le imprese di assicurazioni aventi sede principale negli Stati della UE o negli Stati dello SEE, che assicurano un adeguato scambio di informazioni e che operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi e che trasmettono annualmente la denuncia, ai sensi dell’art. 4-bis, Legge n. 1216 del 1961, come modificato dall’art. 24 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, i dati analitici dei singoli contratti, con riferimento agli importi versati alle province nell’anno solare precedente, sono trasmessi, unitamente al modello di denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori, entro il medesimo termine previsto per i soggetti con sede in Italia.

L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo.