CCNL Scuola Pubblica: la Corte dei Conti da l’ok alla sezione economica

Finalmente resa pubblica la delibera sui principali aspetti retributivi del personale di settore.

Con la Delibera n. 11/SSRRCO/CCN/2023 del 2 febbraio 2023, la Corte dei Conti ha approvato l’Ipotesi del CCNL siglato lo scorso 6 dicembre sui principali aspetti relativi al trattamento economico del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021.
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa degli oneri previsti dall’Accordo:

 

  2019 2020 2021 2022
Incrementi tabellari Docenti Scuola 334,43 615,75 1364,37 1364,37
Incrementi tabellari Ata Scuola 57,25 105,45 232,99 232,99
Incrementi tabellari Docenti Afam 4,54 7,47 13,38 13,38
Incrementi tabellari Ata Afam 0,72 1,19 2,10 2,10
Conglobamento Elemento Perequativo 215,75 215,75 215,75 215,75
Effetti Conglobamento Elemento Perequativo 2,77
Incremento retribuzione professionale Docenti Afam 1,45 1,45
Incremento indennità di amministrazione Afam 0,03 0,03
Incremento compenso individuale accessorio (Cia)-Afam 0,19 0,19
Incremento retribuzione professionale Docenti Scuola 94,01
Incremento indennità di direzione Dsga-Scuola 0,43
Incremento compenso individuale accessorio (Cia)-pers. Ata – Scuola 7,17
Scuola e Afam (a carico Bilancio Stato) 612,7 945,6 1830,27 1934,65
Incrementi tabellari Università  16,73 30,82 68,96 68,96
Incremento tabellari Ricerca (ricerc. e tecnologi) 12,29 18,92 33,05 33,05
Incremento tabellari Ricerca (pers. amministrativo) 7,10 11,39 19,4 19,4
Incremento tabellari ASI (ricerc. e tecnologi) 0,17 0,26 0,45 0,45
Incremento tabellari ASI (pers. amministrativo) 0,06 0,09 0,16 0,16
Conglobamento elemento perequativo 9,34 9,34 9,34 9,34
Effetti conglobamento elemento perequativo 0,1
Incremento Indennità di Ateneo 4,14 4,14
Incremento Indennità di Ente-Ricerca 1,08 1,08
Indennità di Valorizzazione professionale-Ricerca (ricerc. e tecn.) 1,47 1,47
Incremento Indennità di Ente-Asi 0,009 0,009
Indennità di Valorizzazione professionale-Asi (ricerc. e tecn.) 0,02 0,02
Università e Ricerca (a carico Bilancio degli Enti) 45,68 70,83 138,07 138,07
Totale Comparto Istruzione e Ricerca 658,38 1016,43 1968,33 2072,81

 

La parte dell’incremento che prevale, ossia il 3,8%, è destinata alla parte fissa della retribuzione, mentre lo 0,22% alla rivalutazione dei trattamenti accessori, cui saranno assegnate ulteriori disponibilità previste dalla Legge di Bilancio 2022 e i residui contrattuali.
Gli accordi successivi con decorrenza dall’anno 2022 prevedono:
– risorse destinate alla contrattazione 2019-2021 non utilizzate dall’accordo sottoscritto il 6 dicembre 2022;
– risorse derivanti dalla L. Bilancio 2022, art. 1, co. 612, pari allo 0,55% e non ancora utilizzate, corrispondenti ad euro 36,9milioni per il personale Ata delle Istituzioni Scolastiche, euro 11,2milioni destinati all’Università e 8,7 per gli Enti di ricerca, inclusa Asi;
– risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle Università Statali, stanziate dalla L. Bilancio 2022, art. 1, co. 297, lett. d, pari ad euro 50milioni;
– risorse indirizzate al personale Afam, pari ad euro 8,5milioni, di cui alla L. Bilancio 2022, art. 1, co. 309;
– risorse erogate per il personale tecnico-amministrativo e per i ricercatori e tecnologi degli Enti di Ricerca di cui alla L. Bilancio 2022, art. 1, co. 310, lett. b e c, pari ad euro 20milioni ed euro 30milioni;
– risorse per la valorizzazione dei docenti delle Istituzioni Scolastiche Statali, previste dalla L. Bilancio 2022, art. 1, co. 327, pari ad euro 300milioni ridotti con successivi interventi normativi, ad euro 220,8milioni nel 2022, per poi esser rideterminati in 257,5milioni nel 2023.
Nella tabella sottostante, viene riportato il dettaglio delle disponibilità previste dalla L. Bilancio 2022, per tutti gli Enti del Comparto, con l’evidenza di quelle di cui si potrà usufruire durante le trattative.

 

Disposizioni della L. n. 234/2021 (L.B. 2022) 2022 2023 a regime Disponibilità per le prossime sequenze
Afam-pers. amm. (Comma 309) 8,5 8,5 8,5
Scuola-Docenti (Comma 327) 220,8 257,5 257,5
Scuola-pers. Ata (Comma 604) 14,8 14,8 già utilizzate
Afam-pers. amm. (Comma 604) 1,1 1,1 1,1
Scuola-Docenti (Comma 606) 89,4 89,4 già utilizzate
Scuola-pers. Ata (Comma 612) 36,9 36,9 36,9
Scuola e Afam 371,5 408,2 304
Università Statali-Pers. (Comma 297) 50 50 50
Enti di Ricerca-ric. e tecn. (Comma 310) 30 30 30
Enti di Ricerca-Pers. (Comma 310) 20 20 20
Università Statali-Pers. (Comma 612) 11,2 11,2 11,2
Enti di Ricerca-Pers. (Comma 612) 8,7 8,7 8,7
Università e Ricerca 119,9 119,9 119,9

Per quanto concerne Scuola e Afam, la Corte dei Conti si è adoperata nella verifica della correttezza di quanto quantificato dall’Aran, basandosi sui dati relativi alla consistenza, alla distribuzione e alla retribuzione media del personale riportati nel Conto Annuale del 2018. Mentre invece, per quanto riguarda la verifica della copertura degli oneri contrattuali del personale non appartenente ad Amministrazioni Statali, la Corte dei Conti ha provveduto ad eseguire un controllo sulla base di un campione qualificato comprendente gli atenei con il maggior numero di studenti ed i principali Enti di Ricerca quali: Università La Sapienza di Roma, Università Statale di Milano, Università del Piemonte Orientale, Università di Firenze, Università Federico II di Napoli, Università di Bari, Università di Bologna, Asi, Enea, Istat, Crea, al fine di verificare che, nei bilanci 2020 e 2021, siano state accantonate le risorse occorrenti per l’erogazione degli aumenti per il triennio contrattuale 2019-2021.
L’esito di tale verifica, ha dato un risultato positivo di affidabilità.

 

Finalmente resa pubblica la delibera sui principali aspetti retributivi del personale di settore.

Con la Delibera n. 11/SSRRCO/CCN/2023 del 2 febbraio 2023, la Corte dei Conti ha approvato l’Ipotesi del CCNL siglato lo scorso 6 dicembre sui principali aspetti relativi al trattamento economico del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021.
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa degli oneri previsti dall'Accordo:

 

  2019 2020 2021 2022
Incrementi tabellari Docenti Scuola 334,43 615,75 1364,37 1364,37
Incrementi tabellari Ata Scuola 57,25 105,45 232,99 232,99
Incrementi tabellari Docenti Afam 4,54 7,47 13,38 13,38
Incrementi tabellari Ata Afam 0,72 1,19 2,10 2,10
Conglobamento Elemento Perequativo 215,75 215,75 215,75 215,75
Effetti Conglobamento Elemento Perequativo - - - 2,77
Incremento retribuzione professionale Docenti Afam - - 1,45 1,45
Incremento indennità di amministrazione Afam - - 0,03 0,03
Incremento compenso individuale accessorio (Cia)-Afam - - 0,19 0,19
Incremento retribuzione professionale Docenti Scuola - - - 94,01
Incremento indennità di direzione Dsga-Scuola - - - 0,43
Incremento compenso individuale accessorio (Cia)-pers. Ata - Scuola - - - 7,17
Scuola e Afam (a carico Bilancio Stato) 612,7 945,6 1830,27 1934,65
Incrementi tabellari Università  16,73 30,82 68,96 68,96
Incremento tabellari Ricerca (ricerc. e tecnologi) 12,29 18,92 33,05 33,05
Incremento tabellari Ricerca (pers. amministrativo) 7,10 11,39 19,4 19,4
Incremento tabellari ASI (ricerc. e tecnologi) 0,17 0,26 0,45 0,45
Incremento tabellari ASI (pers. amministrativo) 0,06 0,09 0,16 0,16
Conglobamento elemento perequativo 9,34 9,34 9,34 9,34
Effetti conglobamento elemento perequativo - - - 0,1
Incremento Indennità di Ateneo - - 4,14 4,14
Incremento Indennità di Ente-Ricerca - - 1,08 1,08
Indennità di Valorizzazione professionale-Ricerca (ricerc. e tecn.) - - 1,47 1,47
Incremento Indennità di Ente-Asi - - 0,009 0,009
Indennità di Valorizzazione professionale-Asi (ricerc. e tecn.) - - 0,02 0,02
Università e Ricerca (a carico Bilancio degli Enti) 45,68 70,83 138,07 138,07
Totale Comparto Istruzione e Ricerca 658,38 1016,43 1968,33 2072,81

 

La parte dell’incremento che prevale, ossia il 3,8%, è destinata alla parte fissa della retribuzione, mentre lo 0,22% alla rivalutazione dei trattamenti accessori, cui saranno assegnate ulteriori disponibilità previste dalla Legge di Bilancio 2022 e i residui contrattuali.
Gli accordi successivi con decorrenza dall'anno 2022 prevedono:
- risorse destinate alla contrattazione 2019-2021 non utilizzate dall’accordo sottoscritto il 6 dicembre 2022;
- risorse derivanti dalla L. Bilancio 2022, art. 1, co. 612, pari allo 0,55% e non ancora utilizzate, corrispondenti ad euro 36,9milioni per il personale Ata delle Istituzioni Scolastiche, euro 11,2milioni destinati all’Università e 8,7 per gli Enti di ricerca, inclusa Asi;
- risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle Università Statali, stanziate dalla L. Bilancio 2022, art. 1, co. 297, lett. d, pari ad euro 50milioni;
- risorse indirizzate al personale Afam, pari ad euro 8,5milioni, di cui alla L. Bilancio 2022, art. 1, co. 309;
- risorse erogate per il personale tecnico-amministrativo e per i ricercatori e tecnologi degli Enti di Ricerca di cui alla L. Bilancio 2022, art. 1, co. 310, lett. b e c, pari ad euro 20milioni ed euro 30milioni;
- risorse per la valorizzazione dei docenti delle Istituzioni Scolastiche Statali, previste dalla L. Bilancio 2022, art. 1, co. 327, pari ad euro 300milioni ridotti con successivi interventi normativi, ad euro 220,8milioni nel 2022, per poi esser rideterminati in 257,5milioni nel 2023.
Nella tabella sottostante, viene riportato il dettaglio delle disponibilità previste dalla L. Bilancio 2022, per tutti gli Enti del Comparto, con l’evidenza di quelle di cui si potrà usufruire durante le trattative.

 

Disposizioni della L. n. 234/2021 (L.B. 2022) 2022 2023 a regime Disponibilità per le prossime sequenze
Afam-pers. amm. (Comma 309) 8,5 8,5 8,5
Scuola-Docenti (Comma 327) 220,8 257,5 257,5
Scuola-pers. Ata (Comma 604) 14,8 14,8 già utilizzate
Afam-pers. amm. (Comma 604) 1,1 1,1 1,1
Scuola-Docenti (Comma 606) 89,4 89,4 già utilizzate
Scuola-pers. Ata (Comma 612) 36,9 36,9 36,9
Scuola e Afam 371,5 408,2 304
Università Statali-Pers. (Comma 297) 50 50 50
Enti di Ricerca-ric. e tecn. (Comma 310) 30 30 30
Enti di Ricerca-Pers. (Comma 310) 20 20 20
Università Statali-Pers. (Comma 612) 11,2 11,2 11,2
Enti di Ricerca-Pers. (Comma 612) 8,7 8,7 8,7
Università e Ricerca 119,9 119,9 119,9

Per quanto concerne Scuola e Afam, la Corte dei Conti si è adoperata nella verifica della correttezza di quanto quantificato dall'Aran, basandosi sui dati relativi alla consistenza, alla distribuzione e alla retribuzione media del personale riportati nel Conto Annuale del 2018. Mentre invece, per quanto riguarda la verifica della copertura degli oneri contrattuali del personale non appartenente ad Amministrazioni Statali, la Corte dei Conti ha provveduto ad eseguire un controllo sulla base di un campione qualificato comprendente gli atenei con il maggior numero di studenti ed i principali Enti di Ricerca quali: Università La Sapienza di Roma, Università Statale di Milano, Università del Piemonte Orientale, Università di Firenze, Università Federico II di Napoli, Università di Bari, Università di Bologna, Asi, Enea, Istat, Crea, al fine di verificare che, nei bilanci 2020 e 2021, siano state accantonate le risorse occorrenti per l'erogazione degli aumenti per il triennio contrattuale 2019-2021.
L’esito di tale verifica, ha dato un risultato positivo di affidabilità.

 

Giornalisti, verso un nuovo contratto nazionale 

Proposte migliorative per il nuovo Contratto nazionale (Figec Cisal – Uspi) per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale, on line e nazionale no profit

Procede la campagna tesseramento alla Figec Cisal, il nuovo sindacato dei giornalisti e di tutti gli operatori dell’informazione, della comunicazione, dei media, dell’editoria, dell’arte e della cultura.
La Giunta Esecutiva ha elaborato le proposte migliorative per il nuovo Contratto nazionale per il lavoro giornalistico e la comunicazione (Figec Cisal – Uspi), che assorbirà il Protocollo Uspi-Cisal, già leader nelle principali testate dell’informazione online. Le proposte, che recepiscono gli elementi migliorativi proposti dalla dirigenza sindacale e le istanze formulate dalla categoria dopo l’apertura delle trattative contrattuali, avvenuta il 15 novembre scorso, sono state approvate all’unanimità dalla Giunta Esecutiva e trasmesse all’Uspi, in vista del confronto finale che sancirà il varo del nuovo Contratto nazionale per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale e on line e nazionale no profit.
La Giunta Esecutiva ha, inoltre, confermato per l’anno 2023 le quote associative per i non contrattualizzati pari a 50,00 euro l’anno, ed istituito la trattenuta sindacale sulla busta paga, nella misura dello 0,15%.
Gli iscritti alla Figec potranno, inoltre, beneficiare in tutta Italia di consulenza e assistenza, soprattutto fiscale, tributaria e previdenziale, per il disbrigo delle pratiche burocratiche, la compilazione della dichiarazione dei redditi o del modello Isee, la soluzione ai dubbi legati all’interpretazione delle norme e delle leggi vigenti.
Sono stati altresì siglati accordi di convenzione con numerose aziende esterne per consentire agli iscritti e ai propri familiari di accedere a prodotti e servizi a condizioni agevolate.
Particolare attenzione è stata dedicata allo studio, alla ricerca e alla formazione in tutti gli ambiti di interesse dell’attività sindacale, delle politiche sul lavoro e delle questioni socio-economiche.

Proposte migliorative per il nuovo Contratto nazionale (Figec Cisal - Uspi) per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale, on line e nazionale no profit

Procede la campagna tesseramento alla Figec Cisal, il nuovo sindacato dei giornalisti e di tutti gli operatori dell’informazione, della comunicazione, dei media, dell’editoria, dell’arte e della cultura.
La Giunta Esecutiva ha elaborato le proposte migliorative per il nuovo Contratto nazionale per il lavoro giornalistico e la comunicazione (Figec Cisal - Uspi), che assorbirà il Protocollo Uspi-Cisal, già leader nelle principali testate dell’informazione online. Le proposte, che recepiscono gli elementi migliorativi proposti dalla dirigenza sindacale e le istanze formulate dalla categoria dopo l’apertura delle trattative contrattuali, avvenuta il 15 novembre scorso, sono state approvate all’unanimità dalla Giunta Esecutiva e trasmesse all’Uspi, in vista del confronto finale che sancirà il varo del nuovo Contratto nazionale per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale e on line e nazionale no profit.
La Giunta Esecutiva ha, inoltre, confermato per l'anno 2023 le quote associative per i non contrattualizzati pari a 50,00 euro l’anno, ed istituito la trattenuta sindacale sulla busta paga, nella misura dello 0,15%.
Gli iscritti alla Figec potranno, inoltre, beneficiare in tutta Italia di consulenza e assistenza, soprattutto fiscale, tributaria e previdenziale, per il disbrigo delle pratiche burocratiche, la compilazione della dichiarazione dei redditi o del modello Isee, la soluzione ai dubbi legati all’interpretazione delle norme e delle leggi vigenti.
Sono stati altresì siglati accordi di convenzione con numerose aziende esterne per consentire agli iscritti e ai propri familiari di accedere a prodotti e servizi a condizioni agevolate.
Particolare attenzione è stata dedicata allo studio, alla ricerca e alla formazione in tutti gli ambiti di interesse dell’attività sindacale, delle politiche sul lavoro e delle questioni socio-economiche.

Il Parlamento europeo scende in campo a favore dei lavoratori digitali

I deputati hanno approvato il progetto di mandato negoziale sulle nuove misure per migliorare le condizioni di chi opera sulle piattaforme digitali (Parlamento europeo, comunicato 2 febbraio 2023).

Un primo passo verso l’inizio della trattativa che dovrebbe migliorare le condizioni dei lavoratori delle piattaforme digitali è stato compiuto. Infatti, il Parlamento europeo ha approvato il progetto di mandato negoziale sulle nuove norme adottato il 12 dicembre 2022 dalla commissione parlamentare per l’occupazione e gli affari sociali (EMPL): testo che diventa quindi il mandato del Parlamento per i prossimi negoziati con i governi dell’Unione europea. Il documento legislativo è stato adottato con 376 voti favorevoli, 212 contrari e 15 astensioni. Ora perché i negoziati sulla direttiva possano iniziare bisogna attendere che gli Stati membri adottino la propria posizione.

Le nuove regole mirano a determinare in maniera adeguata lo status occupazionale dei lavoratori delle piattaforme e a disciplinare l’utilizzo da parte delle piattaforme digitali degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale per monitorare e valutare i lavoratori. In particolare, il mandato negoziale del Parlamento europeo persegue gli obiettivi di definire nuove regole per combattere il falso autoimpiego nelle piattaforme di lavoro, la necessità del controllo umano su tutte le decisioni che incidono sulle condizioni di lavoro e l’esigenza che le piattaforme condividano più informazioni con le autorità nazionali.

Il mandato negoziale è stato annunciato in aula il 16 gennaio dalla Presidente Metsola ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento del Parlamento europeo che prevede il voto in plenaria qualora venga presentata una richiesta di votazione da parte di almeno un decimo dei membri del Parlamento (soglia media) entro la fine del giorno successivo all’annuncio.

I deputati hanno approvato il progetto di mandato negoziale sulle nuove misure per migliorare le condizioni di chi opera sulle piattaforme digitali (Parlamento europeo, comunicato 2 febbraio 2023).

Un primo passo verso l'inizio della trattativa che dovrebbe migliorare le condizioni dei lavoratori delle piattaforme digitali è stato compiuto. Infatti, il Parlamento europeo ha approvato il progetto di mandato negoziale sulle nuove norme adottato il 12 dicembre 2022 dalla commissione parlamentare per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL): testo che diventa quindi il mandato del Parlamento per i prossimi negoziati con i governi dell'Unione europea. Il documento legislativo è stato adottato con 376 voti favorevoli, 212 contrari e 15 astensioni. Ora perché i negoziati sulla direttiva possano iniziare bisogna attendere che gli Stati membri adottino la propria posizione.

Le nuove regole mirano a determinare in maniera adeguata lo status occupazionale dei lavoratori delle piattaforme e a disciplinare l’utilizzo da parte delle piattaforme digitali degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale per monitorare e valutare i lavoratori. In particolare, il mandato negoziale del Parlamento europeo persegue gli obiettivi di definire nuove regole per combattere il falso autoimpiego nelle piattaforme di lavoro, la necessità del controllo umano su tutte le decisioni che incidono sulle condizioni di lavoro e l'esigenza che le piattaforme condividano più informazioni con le autorità nazionali.

Il mandato negoziale è stato annunciato in aula il 16 gennaio dalla Presidente Metsola ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento del Parlamento europeo che prevede il voto in plenaria qualora venga presentata una richiesta di votazione da parte di almeno un decimo dei membri del Parlamento (soglia media) entro la fine del giorno successivo all’annuncio.

Fondo Fsba: erogazione dell’assegno di integrazione salariale per gli artigiani veneti

Siglato l’Accordo relativo alla corresponsione dell’assegno di integrazione salariale

Il 2 febbraio 2023, è stato siglato l’Accordo Interconfederale Regionale per l’ammissione al recepimento dell’Assegno di integrazione salariale da parte del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, tra Confartigianato, Cna, Casartigiani e Cgil, Cisl e Uil della Regione Veneto e che va a sostituire in tutto, l’Accordo Interconfederale Regionale siglato precedentemente il 4 marzo 2022.
Sul punto, le Parti Sociali hanno informato gli iscritti e le Aziende aderenti a Fsba, della procedura di utilizzo dell’assegno in caso di periodi di sospensione dalla prestazione di lavoro, concordando altresì, che il pagamento delle prestazioni, quindi Ais e Acigs, avvenga direttamente ai lavoratori destinatari del trattamento del Fondo, comunicando al datore di lavoro, ed aggiornando, qualora risultasse necessario, le proprie coordinate Iban.
Per ciò che concerne invece la procedura di consultazione sindacale, per i periodi di sospensione tra il 1° gennaio 2023 ed il 2 febbraio 2023, l’accordo avrà effetti retroattivi, pertanto retroattivo risulterà anche l’inizio della sospensione stessa.
L’azienda che presenti la necessità di sospendere o ridurre l’orario di lavoro, deve darne preventiva comunicazione in modo congiunto a Cgil, Cisl e Uil provinciali, nonché, ad una delle Associazioni Artigiane Provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno firmato il presente accordo.
A conclusione della procedura verrà poi stipulato un accordo sindacale che dovrà essere sottoscritto preventivamente rispetto all’inizio del periodo di sospensione.
Tale accordo avrà una durata massima di tre mesi consecutivi, indicando, come fine periodo, l’ultimo giorno del mese di competenza, al termine del quale, dovrà di nuovo darsi luogo, all’intera procedura.
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro invece, durante i periodi di sospensione o riduzione dell’orario come indicato nel verbale, i lavoratori conserveranno comunque il posto fino alla scadenza dei periodi anzidetti, o fino allo scadere di contratti a termine, se precedenti, nonché, potranno essere richiamati a prestare attività per tutto il tempo necessario al fine di portare a termine commesse non previste.
Da ultimo, vi è da aggiungere che, per i periodi di sospensione, non matura la retribuzione diretta indiretta e differita, salvo il TFR, a meno che non vi siano periodi di lavoro per i quali vengono applicati i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL e CCRL.

Siglato l'Accordo relativo alla corresponsione dell'assegno di integrazione salariale

Il 2 febbraio 2023, è stato siglato l'Accordo Interconfederale Regionale per l'ammissione al recepimento dell'Assegno di integrazione salariale da parte del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato, tra Confartigianato, Cna, Casartigiani e Cgil, Cisl e Uil della Regione Veneto e che va a sostituire in tutto, l'Accordo Interconfederale Regionale siglato precedentemente il 4 marzo 2022.
Sul punto, le Parti Sociali hanno informato gli iscritti e le Aziende aderenti a Fsba, della procedura di utilizzo dell'assegno in caso di periodi di sospensione dalla prestazione di lavoro, concordando altresì, che il pagamento delle prestazioni, quindi Ais e Acigs, avvenga direttamente ai lavoratori destinatari del trattamento del Fondo, comunicando al datore di lavoro, ed aggiornando, qualora risultasse necessario, le proprie coordinate Iban.
Per ciò che concerne invece la procedura di consultazione sindacale, per i periodi di sospensione tra il 1° gennaio 2023 ed il 2 febbraio 2023, l'accordo avrà effetti retroattivi, pertanto retroattivo risulterà anche l'inizio della sospensione stessa.
L’azienda che presenti la necessità di sospendere o ridurre l’orario di lavoro, deve darne preventiva comunicazione in modo congiunto a Cgil, Cisl e Uil provinciali, nonché, ad una delle Associazioni Artigiane Provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno firmato il presente accordo.
A conclusione della procedura verrà poi stipulato un accordo sindacale che dovrà essere sottoscritto preventivamente rispetto all’inizio del periodo di sospensione.
Tale accordo avrà una durata massima di tre mesi consecutivi, indicando, come fine periodo, l’ultimo giorno del mese di competenza, al termine del quale, dovrà di nuovo darsi luogo, all’intera procedura.
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro invece, durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario come indicato nel verbale, i lavoratori conserveranno comunque il posto fino alla scadenza dei periodi anzidetti, o fino allo scadere di contratti a termine, se precedenti, nonché, potranno essere richiamati a prestare attività per tutto il tempo necessario al fine di portare a termine commesse non previste.
Da ultimo, vi è da aggiungere che, per i periodi di sospensione, non matura la retribuzione diretta indiretta e differita, salvo il TFR, a meno che non vi siano periodi di lavoro per i quali vengono applicati i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL e CCRL.

Tutela dell’identità digitale nell’accesso ai servizi on line dell’INPS

Al fine di assicurare una maggiore protezione dei dati personali dal verificarsi di fenomeni fraudolenti nell’accesso ai servizi telematici, l’INPS innalza i livelli tecnici di sicurezza (INPS, messaggio 3 febbraio 2023, n. 535).

L’INPS sta avviando una procedura di verifica ulteriore delle credenziali di accesso ai servizi online per contrastare il fenomeno dei furti di identità digitale, nonostante l’adozione delle credenziali SPID, CIE e CNS abbia già generato un notevole innalzamento dei livelli tecnici di sicurezza.

 

La necessità di maggiori controlli di sicurezza volta ad assicurare un’adeguata protezione dei dati personali, deriva dall’utilizzo sempre crescente dei canali telematici per l’accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini.

 

Pertanto, l’Istituto ha previsto, nei prossimi giorni, la progressiva attivazione, nella fase di accesso ai servizi on line, di un controllo aggiuntivo denominato “verifica dell’identità digitale”. Tale ulteriore controllo interviene nei soli casi in cui si verifichi un tentativo di accesso ai servizi con identità digitali diverse da quelle utilizzate precedentemente dallo stesso utente.

 

Esclusivamente in questo caso, il sistema invia sui recapiti telematici e -mail e cellulare già registrati dall’utente, un codice di conferma, cosiddetto “usa e getta”, che l’utente stesso dovrà inserire per ottenere l’accesso. Contestualmente, il sistema invierà una notifica via e-mail o, in assenza, sul cellulare o via PEC, per informarlo dell’avvenuto accesso con nuove credenziali SPID, CNS o CIE a lui intestate, in modo da adottare le conseguenti azioni in caso di accesso indebito.

 

Occorre, evidentemente, per l’attivazione della nuova funzionalità, che gli utenti interessati abbiano validato i propri recapiti telematici.

Al fine di assicurare una maggiore protezione dei dati personali dal verificarsi di fenomeni fraudolenti nell'accesso ai servizi telematici, l'INPS innalza i livelli tecnici di sicurezza (INPS, messaggio 3 febbraio 2023, n. 535).

L’INPS sta avviando una procedura di verifica ulteriore delle credenziali di accesso ai servizi online per contrastare il fenomeno dei furti di identità digitale, nonostante l’adozione delle credenziali SPID, CIE e CNS abbia già generato un notevole innalzamento dei livelli tecnici di sicurezza.

 

La necessità di maggiori controlli di sicurezza volta ad assicurare un’adeguata protezione dei dati personali, deriva dall'utilizzo sempre crescente dei canali telematici per l’accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini.

 

Pertanto, l’Istituto ha previsto, nei prossimi giorni, la progressiva attivazione, nella fase di accesso ai servizi on line, di un controllo aggiuntivo denominato “verifica dell’identità digitale”. Tale ulteriore controllo interviene nei soli casi in cui si verifichi un tentativo di accesso ai servizi con identità digitali diverse da quelle utilizzate precedentemente dallo stesso utente.

 

Esclusivamente in questo caso, il sistema invia sui recapiti telematici e -mail e cellulare già registrati dall’utente, un codice di conferma, cosiddetto “usa e getta”, che l’utente stesso dovrà inserire per ottenere l’accesso. Contestualmente, il sistema invierà una notifica via e-mail o, in assenza, sul cellulare o via PEC, per informarlo dell’avvenuto accesso con nuove credenziali SPID, CNS o CIE a lui intestate, in modo da adottare le conseguenti azioni in caso di accesso indebito.

 

Occorre, evidentemente, per l'attivazione della nuova funzionalità, che gli utenti interessati abbiano validato i propri recapiti telematici.

CIPL Edilizia – Cremona: firmato il contratto integrativo provinciale

Aumento dell’indennità sostitutiva di mensa, premialità ed EVR tra i punti principali dell’accordo

Il 3 febbraio 2023 Ance Cremona e le OO.SS. di Settore Provinciali hanno firmato il rinnovo del contratto provinciale per operai ed impiegati edili della provincia di Cremona. Le Parti sociali, costruttori e sindacati, si affermano soddisfatte del risultato raggiunto, che sottolinea quanto la formazione alla sicurezza per i/le lavoratori/trici, di primo ingresso nel settore, sia importante e significativa per le maestranze, per gli RLS e per i tecnici ed impiegati/e.
L’accordo sottoscritto ha previsto, in primo luogo, un aumento della indennità sostitutiva di mensa o in alternativa l’attivazione dei ticket restaurant ai lavoratori ed alle lavoratrici del settore. Dal 1° gennaio 2023, l’indennità sostitutiva di mensa:
per gli operai viene fissata a 9,60 euro al giorno, per le giornate di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore lavorative. L’indennità non è dovuta al dipendente al quale vengano rimborsate le spese di vitto/pasto (concorso al pagamento del pasto) che rimane confermato, in regime di trasferta, per l’importo massimo giornaliero di 10,80 euro. Il pagamento del vitto/pasto è subordinato alla presentazione di idonea documentazione fiscale da parte dell’operaio al proprio datore di lavoro. E’ consentito al datore di lavoro, scegliere di attivare per i lavoratori, in sostituzione della indennità di mensa e del rimborso pasto/vitto o i ticket restaurant (con apposita comunicazione aziendale) o convenzioni con ristoranti e trattorie con costi a carico del datore di lavoro, entro i limiti di 10,80 euro al giorno e comunque non inferiore all’indennità sostitutiva di mensa;
per le/gli impiegate/i viene fissata a 8,20 euro al giorno, per le giornate di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore lavorative. L’indennità di mensa non è dovuta al dipendente al quale vengano rimborsate le spese di vitto/pasto (concorso al pagamento del pasto) che rimane confermato, in regime di trasferta, per l’importo massimo giornaliero di 10,80 euro. Il pagamento del vitto/pasto è subordinato alla presentazione di idonea documentazione fiscale da parte della/del lavoratrice/tore al proprio datore di lavoro. E’ consentito al datore di lavoro, scegliere di attivare per i lavoratori/trici, in sostituzione della indennità di mensa e del rimborso pasto/vitto o i ticket restaurant (con apposita comunicazione aziendale) o convenzioni con ristoranti e trattorie con costi a carico del datore di lavoro, entro i limiti di 10,80 euro al giorno e comunque non inferiore all’indennità sostitutiva di mensa.
Tra le novità anche una rimodulazione delle assistenze erogate dalla Cassa Edile di Cremona che porta ad una riduzione del costo del lavoro, una premialità una tantum per i lavoratori edili a compensazione degli anni trascorsi, l’applicazione dell’EVR Elemento Variabile della Retribuzione provinciale ed aziendale a far data dal 1° gennaio 2023 che porterà un beneficio in termini di aumento contrattuale, ed infine un “Bonus energia” per tutti gli operai.
La volontà delle Parti sociali provinciali, Ance Cremona e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è stata quella di riconfermare l’importanza della contrattazione collettiva di secondo livello, con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il ruolo industriale, economico, sociale del settore delle costruzioni a favore della economia del territorio.

Aumento dell'indennità sostitutiva di mensa, premialità ed EVR tra i punti principali dell'accordo

Il 3 febbraio 2023 Ance Cremona e le OO.SS. di Settore Provinciali hanno firmato il rinnovo del contratto provinciale per operai ed impiegati edili della provincia di Cremona. Le Parti sociali, costruttori e sindacati, si affermano soddisfatte del risultato raggiunto, che sottolinea quanto la formazione alla sicurezza per i/le lavoratori/trici, di primo ingresso nel settore, sia importante e significativa per le maestranze, per gli RLS e per i tecnici ed impiegati/e.
L'accordo sottoscritto ha previsto, in primo luogo, un aumento della indennità sostitutiva di mensa o in alternativa l'attivazione dei ticket restaurant ai lavoratori ed alle lavoratrici del settore. Dal 1° gennaio 2023, l'indennità sostitutiva di mensa:
- per gli operai viene fissata a 9,60 euro al giorno, per le giornate di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore lavorative. L'indennità non è dovuta al dipendente al quale vengano rimborsate le spese di vitto/pasto (concorso al pagamento del pasto) che rimane confermato, in regime di trasferta, per l'importo massimo giornaliero di 10,80 euro. Il pagamento del vitto/pasto è subordinato alla presentazione di idonea documentazione fiscale da parte dell'operaio al proprio datore di lavoro. E' consentito al datore di lavoro, scegliere di attivare per i lavoratori, in sostituzione della indennità di mensa e del rimborso pasto/vitto o i ticket restaurant (con apposita comunicazione aziendale) o convenzioni con ristoranti e trattorie con costi a carico del datore di lavoro, entro i limiti di 10,80 euro al giorno e comunque non inferiore all'indennità sostitutiva di mensa;
- per le/gli impiegate/i viene fissata a 8,20 euro al giorno, per le giornate di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore lavorative. L'indennità di mensa non è dovuta al dipendente al quale vengano rimborsate le spese di vitto/pasto (concorso al pagamento del pasto) che rimane confermato, in regime di trasferta, per l'importo massimo giornaliero di 10,80 euro. Il pagamento del vitto/pasto è subordinato alla presentazione di idonea documentazione fiscale da parte della/del lavoratrice/tore al proprio datore di lavoro. E' consentito al datore di lavoro, scegliere di attivare per i lavoratori/trici, in sostituzione della indennità di mensa e del rimborso pasto/vitto o i ticket restaurant (con apposita comunicazione aziendale) o convenzioni con ristoranti e trattorie con costi a carico del datore di lavoro, entro i limiti di 10,80 euro al giorno e comunque non inferiore all'indennità sostitutiva di mensa.
Tra le novità anche una rimodulazione delle assistenze erogate dalla Cassa Edile di Cremona che porta ad una riduzione del costo del lavoro, una premialità una tantum per i lavoratori edili a compensazione degli anni trascorsi, l’applicazione dell’EVR Elemento Variabile della Retribuzione provinciale ed aziendale a far data dal 1° gennaio 2023 che porterà un beneficio in termini di aumento contrattuale, ed infine un “Bonus energia” per tutti gli operai.
La volontà delle Parti sociali provinciali, Ance Cremona e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è stata quella di riconfermare l'importanza della contrattazione collettiva di secondo livello, con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il ruolo industriale, economico, sociale del settore delle costruzioni a favore della economia del territorio.

CIRL Edilizia Artigianato – Marche: stabilito l’EVR dell’anno 2023

 Siglato l’accordo per definire l’EVR relativamente al periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2023 

In data 25 gennaio 2023 Anaepa, Cna, Fiae, Clai e Feneal, Filca, Fillea hanno siglato l’accordo e determinato il valore dell’Elemento Variabile Retributivo per il periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2023 relativamente ai dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole medie imprese industriali dell’edilizia e affini della Regione Marche.
L’EVR era stato definito con il CIRL in data 17 dicembre 2021, il quale all’art. 7 ha previsto l’EVR per operai ed impiegati, collegato all’andamento produttivo del settore dell’ Edilizia.
Le Parti Sociali hanno, pertanto, verificato che gli indicatori previsti dal CIRL fossero tutti positivi e quindi definito il valore che sarà corrisposto per l’anno 2023.
Di seguito gli importi.

Livello Importo
7 68,58
6 60,02
5 50,01
4 46,33
3 43,32
2 38,30
1 33,45

 Siglato l'accordo per definire l'EVR relativamente al periodo 1°gennaio - 31 dicembre 2023 

In data 25 gennaio 2023 Anaepa, Cna, Fiae, Clai e Feneal, Filca, Fillea hanno siglato l'accordo e determinato il valore dell'Elemento Variabile Retributivo per il periodo 1°gennaio - 31 dicembre 2023 relativamente ai dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole medie imprese industriali dell'edilizia e affini della Regione Marche.
L'EVR era stato definito con il CIRL in data 17 dicembre 2021, il quale all'art. 7 ha previsto l'EVR per operai ed impiegati, collegato all'andamento produttivo del settore dell' Edilizia.
Le Parti Sociali hanno, pertanto, verificato che gli indicatori previsti dal CIRL fossero tutti positivi e quindi definito il valore che sarà corrisposto per l'anno 2023.
Di seguito gli importi.

Livello Importo
7 68,58
6 60,02
5 50,01
4 46,33
3 43,32
2 38,30
1 33,45

Domande di accesso all’assegno di integrazione salariale del FIS: aggiornamento della procedura

L’INPS comunica che è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” anche i documenti in formato .csv. (INPS, messaggio 7 febbraio 2023, n. 583).

La procedura per le domande di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di solidarietà bilaterali è stata aggiornata. L’INPS rende noto, infatti, che è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” anche i documenti in formato .csv. Pertanto, il file contenente la dichiarazione del fruito deve essere trasmesso esclusivamente nel suddetto formato, senza inserirlo in una cartella con estensione .zip. In alternativa, è possibile trasmettere il file in formato .csv alla Struttura INPS territorialmente competente, tramite PEC.

L’INPS precisa anche che una volta completata la compilazione con le informazioni sul fruito, il file .csv non deve essere più modificato in nessuna sua parte. Per la compilazione del file si rinvia a quanto illustrato nel manuale operativo allegato al citato messaggio n. 4653/2022.

Peraltro, l’Istituto rammenta che che la dichiarazione relativa all’effettivo fruito dei periodi già autorizzati, può essere presentata solo nei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare, ovvero abbia già presentato, una nuova domanda di assegno di integrazione salariale. A tale proposito, si evidenzia che il termine di 30 giorni per l’invio della dichiarazione in relazione a domande già inviate, decorrente dalla pubblicazione del messaggio n. 4653/2022, è un termine ordinatorio; pertanto, il file può essere ancora inviato. Si sottolinea, comunque, che la tempestività nell’invio consentirà una celere definizione delle istanze pervenute.

Infine, per quanto non precisato nel presente messaggio, rimangono ferme le indicazioni fornite con il messaggio n. 4653/2022.

L'INPS comunica che è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” anche i documenti in formato .csv. (INPS, messaggio 7 febbraio 2023, n. 583).

La procedura per le domande di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di solidarietà bilaterali è stata aggiornata. L'INPS rende noto, infatti, che è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” anche i documenti in formato .csv. Pertanto, il file contenente la dichiarazione del fruito deve essere trasmesso esclusivamente nel suddetto formato, senza inserirlo in una cartella con estensione .zip. In alternativa, è possibile trasmettere il file in formato .csv alla Struttura INPS territorialmente competente, tramite PEC.

L'INPS precisa anche che una volta completata la compilazione con le informazioni sul fruito, il file .csv non deve essere più modificato in nessuna sua parte. Per la compilazione del file si rinvia a quanto illustrato nel manuale operativo allegato al citato messaggio n. 4653/2022.

Peraltro, l'Istituto rammenta che che la dichiarazione relativa all’effettivo fruito dei periodi già autorizzati, può essere presentata solo nei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare, ovvero abbia già presentato, una nuova domanda di assegno di integrazione salariale. A tale proposito, si evidenzia che il termine di 30 giorni per l’invio della dichiarazione in relazione a domande già inviate, decorrente dalla pubblicazione del messaggio n. 4653/2022, è un termine ordinatorio; pertanto, il file può essere ancora inviato. Si sottolinea, comunque, che la tempestività nell’invio consentirà una celere definizione delle istanze pervenute.

Infine, per quanto non precisato nel presente messaggio, rimangono ferme le indicazioni fornite con il messaggio n. 4653/2022.

Aggiornato il modello Iva 74-bis, da utilizzare a partire dall’anno d’imposta 2023

Il modello concerne le dichiarazioni di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori (Agenzia delle Entrate, provvedimento 7 febbraio 2023, n. 36026).

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori, da utilizzare a partire dall’anno d’imposta 2023 (art. 8, D.P.R. n. 322/1998).

 

L’aggiornamento del modello si è reso necessario per renderlo adeguato alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, riguardante il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza emanato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, in vigore dal 15 luglio 2022. Con lo stesso provvedimento viene disciplinata la reperibilità del predetto modello e ne viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica dello stesso, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

 

La dichiarazione prevista dall’art. 8, co. 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dagli interessati entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (art. 3, co. 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998).

Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. La trasmissione deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche approvate il 26 febbraio 2019. Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore e rilasciata al contribuente.

 

I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa. Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.  

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente.  

Per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione Modello IVA 74 bis si fa rinvio ai chiarimenti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.

Il modello concerne le dichiarazioni di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori (Agenzia delle Entrate, provvedimento 7 febbraio 2023, n. 36026).

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori, da utilizzare a partire dall’anno d’imposta 2023 (art. 8, D.P.R. n. 322/1998).

 

L’aggiornamento del modello si è reso necessario per renderlo adeguato alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, riguardante il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza emanato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, in vigore dal 15 luglio 2022. Con lo stesso provvedimento viene disciplinata la reperibilità del predetto modello e ne viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica dello stesso, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

 

La dichiarazione prevista dall’art. 8, co. 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dagli interessati entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (art. 3, co. 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998).

Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. La trasmissione deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche approvate il 26 febbraio 2019. Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore e rilasciata al contribuente.

 

I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa. Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.  

 

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente.  

Per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione Modello IVA 74 bis si fa rinvio ai chiarimenti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.

CCNL Piscine (Conflavoro-Confsal): gli aspetti principali del rinnovo

Maggiorazioni sul lavoro straordinario, orario di lavoro, salario d’ingresso e soppressione della quattrordicesima 

Il 20 gennaio 2023 tra Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, con l’assistenza della Confsal è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente delle aziende operanti nel settore delle piscine. Di seguito gli aspetti principali dell’accordo sottoscritto.
Orario di lavoro 
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 48 ore settimanali suddivise di norma in cinque o sei giornate lavorative.
Lavoro straordinario
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:
–  lavoro straordinario diurno 25%;
–  lavoro straordinario notturno 48%;
–  lavoro straordinario festivo 45%.
Quattordicesima
A decorrere dalla data di applicazione del CCNL,  la 14° mensilità viene soppressa e resta in vigore, quale condizione di miglior favore, per i dipendenti già in forza alla data del 31 gennaio 2023. In tal caso, verrà corrisposta entro la prima decade di luglio per un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, in atto al 30 giugno immediatamente precedente.
Infortunio
L’indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere:
–  il 100% della retribuzione lorda globale di fatto per il giorno dell’evento;
–  il 60% della retribuzione lorda globale di fatto per i successivi 3 giorni di carenza;
–  il 100% per i giorni successivi e fino al 180esimo.
Indennità di cassa
Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata.
Assunzioni
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in nei livelli 2°, 3° e 4° qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato: 
– primo anno: 7,5%;
– secondo anno: 5%.
Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, è prevista la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento.
Prestazioni supplementari in caso di part – time
Le ore supplementari non saranno facoltative e verranno compensate con la retribuzione di fatto maggiorata del 10%.
Fondo EBIASP
L’azienda che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo mensile pari a 25,00 euro lordi.

Maggiorazioni sul lavoro straordinario, orario di lavoro, salario d'ingresso e soppressione della quattrordicesima 

Il 20 gennaio 2023 tra Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, con l’assistenza della Confsal è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente delle aziende operanti nel settore delle piscine. Di seguito gli aspetti principali dell'accordo sottoscritto.
Orario di lavoro 
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 48 ore settimanali suddivise di norma in cinque o sei giornate lavorative.
Lavoro straordinario
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:
-  lavoro straordinario diurno 25%;
-  lavoro straordinario notturno 48%;
-  lavoro straordinario festivo 45%.
Quattordicesima
A decorrere dalla data di applicazione del CCNL,  la 14° mensilità viene soppressa e resta in vigore, quale condizione di miglior favore, per i dipendenti già in forza alla data del 31 gennaio 2023. In tal caso, verrà corrisposta entro la prima decade di luglio per un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, in atto al 30 giugno immediatamente precedente.
Infortunio
L’indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere:
-  il 100% della retribuzione lorda globale di fatto per il giorno dell’evento;
-  il 60% della retribuzione lorda globale di fatto per i successivi 3 giorni di carenza;
-  il 100% per i giorni successivi e fino al 180esimo.
Indennità di cassa
Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata.
Assunzioni
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in nei livelli 2°, 3° e 4° qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato: 
- primo anno: 7,5%;
- secondo anno: 5%.
Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, è prevista la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento.
Prestazioni supplementari in caso di part - time
Le ore supplementari non saranno facoltative e verranno compensate con la retribuzione di fatto maggiorata del 10%.
Fondo EBIASP
L’azienda che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo mensile pari a 25,00 euro lordi.