CCNL Lampade, Vetro e Display: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Aumento dei minimi retributivi, welfare contrattuale e rafforzamento delle relazioni industriali tra i punti principali dell’intesa

Sottoscritta nei giorni scorsi dalla delegazione trattante di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil insieme ai rappresentanti dell’associazione confindustriale Assovetro l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il settore del vetro, delle lampade e dei display che interessa oltre 28mila lavoratori impiegati in circa 340 imprese. Il nuovo contratto avrà vigenza fino al 31 dicembre 2025.

Parte economica
L’intesa sottoscritta prevede un aumento salariale medio sui minimi di 153,00 euro (cat. D1), distribuiti in 3 tranche. 
Per il settore Vetro cavo e lampade:
– 61,00 euro dal 1° marzo 2023;
– 45,00 euro dal 1° gennaio 2024;
– 47,00 euro dal 1° aprile 2024. 
Per il settore Vetro piano e lane e filati:
– 61,00 euro dal 1° marzo 2023;
– 45,00 euro dal 1° aprile 2024;
– 47,00 euro dal 1° luglio 2025. 

Per la vacanza contrattuale verrà erogato, a tutti i lavoratori, l’importo Una Tantum di 122,00 euro.
In tema di welfare contrattuale viene prevista, dal 1° gennaio 2024, l’iscrizione al fondo sanitario Fasie di tutti i lavoratori, interamente a carico delle aziende per 14,00 euro mensili, e la possibilità per il lavoratore di ottenere ulteriori prestazioni, mediante il versamento di una quota aggiuntiva.

 

Parte normativa
Nell’accordo vengono rafforzate le relazioni industriali, attraverso il confronto alle filiere interconnesse al settore per iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni Nazionali ed Europee e per la diffusione delle buone pratiche contrattuali. Sulla lotta al dumping contrattuale, tra i criteri di scelta dell’appaltatore viene definito l’applicazione di CCNL firmati dalle OO.SS maggiormente rappresentative a livello nazionale e viene costituita la commissione inquadramento che entro la fine del 2024 dovrà consegnare alle parti una proposta di modifica del sistema classificatorio che tenga conto sia dell’innovazione tecnologica avvenuta negli anni che del riconoscimento della professionalità acquisita dai lavoratori.
Particolare attenzione viene posta sul tema della violenza di genere, attraverso la previsione di 4 ore di formazione annue e mediante il riconoscimento di 2 mesi retribuiti, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa di legge.
Sul piano dei diritti, vengono riconosciute la possibilità di frazionare l’utilizzo di 2 giornate di ferie in 4 mezze giornate, il confronto preventivo con la RSU in caso di modifica dell’orario di lavoro, il riconoscimento di tante giornate retribuite quante sono quelle necessarie per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza per i donatori di midollo osseo e la definizione le linee guida sul lavoro agile.
Vengono elevati i permessi retribuiti annui individuali per ogni RLS, passando:
– da 40 a 72 ore per le aziende sopra i 15 dipendenti;
– da 30 a 48 ore per le aziende da 6 a 15 dipendenti, 
– da 12 a 24 ore per le aziende fino a 5 dipendenti.
Viene istituita la giornata annuale della Salute e Sicurezza, con la partecipazione degli RLSSA e degli RSPP di settore, ed agevolati i momenti di incontro tra RLSSA delle aziende committenti con gli RLS delle aziende appaltatrici. 
La parola ora passa alle lavoratrici e i lavoratori che dovranno votare l’intesa sottoscritta, per darne approvazione definitiva. 

Aumento dei minimi retributivi, welfare contrattuale e rafforzamento delle relazioni industriali tra i punti principali dell'intesa

Sottoscritta nei giorni scorsi dalla delegazione trattante di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil insieme ai rappresentanti dell’associazione confindustriale Assovetro l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il settore del vetro, delle lampade e dei display che interessa oltre 28mila lavoratori impiegati in circa 340 imprese. Il nuovo contratto avrà vigenza fino al 31 dicembre 2025.


Parte economica
L’intesa sottoscritta prevede un aumento salariale medio sui minimi di 153,00 euro (cat. D1), distribuiti in 3 tranche. 
Per il settore Vetro cavo e lampade:
- 61,00 euro dal 1° marzo 2023;
- 45,00 euro dal 1° gennaio 2024;
- 47,00 euro dal 1° aprile 2024. 
Per il settore Vetro piano e lane e filati:
- 61,00 euro dal 1° marzo 2023;
- 45,00 euro dal 1° aprile 2024;
- 47,00 euro dal 1° luglio 2025. 

Per la vacanza contrattuale verrà erogato, a tutti i lavoratori, l'importo Una Tantum di 122,00 euro.
In tema di welfare contrattuale viene prevista, dal 1° gennaio 2024, l’iscrizione al fondo sanitario Fasie di tutti i lavoratori, interamente a carico delle aziende per 14,00 euro mensili, e la possibilità per il lavoratore di ottenere ulteriori prestazioni, mediante il versamento di una quota aggiuntiva.

 

Parte normativa
Nell'accordo vengono rafforzate le relazioni industriali, attraverso il confronto alle filiere interconnesse al settore per iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni Nazionali ed Europee e per la diffusione delle buone pratiche contrattuali. Sulla lotta al dumping contrattuale, tra i criteri di scelta dell’appaltatore viene definito l’applicazione di CCNL firmati dalle OO.SS maggiormente rappresentative a livello nazionale e viene costituita la commissione inquadramento che entro la fine del 2024 dovrà consegnare alle parti una proposta di modifica del sistema classificatorio che tenga conto sia dell’innovazione tecnologica avvenuta negli anni che del riconoscimento della professionalità acquisita dai lavoratori.
Particolare attenzione viene posta sul tema della violenza di genere, attraverso la previsione di 4 ore di formazione annue e mediante il riconoscimento di 2 mesi retribuiti, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa di legge.
Sul piano dei diritti, vengono riconosciute la possibilità di frazionare l’utilizzo di 2 giornate di ferie in 4 mezze giornate, il confronto preventivo con la RSU in caso di modifica dell’orario di lavoro, il riconoscimento di tante giornate retribuite quante sono quelle necessarie per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza per i donatori di midollo osseo e la definizione le linee guida sul lavoro agile.
Vengono elevati i permessi retribuiti annui individuali per ogni RLS, passando:
- da 40 a 72 ore per le aziende sopra i 15 dipendenti;
- da 30 a 48 ore per le aziende da 6 a 15 dipendenti, 
- da 12 a 24 ore per le aziende fino a 5 dipendenti.
Viene istituita la giornata annuale della Salute e Sicurezza, con la partecipazione degli RLSSA e degli RSPP di settore, ed agevolati i momenti di incontro tra RLSSA delle aziende committenti con gli RLS delle aziende appaltatrici. 
La parola ora passa alle lavoratrici e i lavoratori che dovranno votare l’intesa sottoscritta, per darne approvazione definitiva. 

Liquidazione giudiziale e NASpI, le indicazioni dell’INPS

Dall’Istituto arrivano le istruzioni per l’accesso alla prestazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 21).

L’INPS è intervenuta in merito a una specifica ipotesi di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, ovvero quando ricorre la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

In realtà, è necessario innanzitutto premettere che, il presupposto per l’ottenimento della prestazione di NASpI è la cessazione involontaria del rapporto di lavoro e, quindi, che l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario. Tuttavia, sono previste ulteriori ipotesi di accesso alla prestazione in oggetto, tra cui quella di giusta causa di dimissioni introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, e successive modificazioni, all’articolo 189, comma 3, dove si prevede anche la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

In particolare, dato che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento (D.lgs n. 14/2019), i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione da parte del curatore di subentro o di recesso dai rapporti medesimi. Inoltre, le eventuali dimissioni del lavoratore nel predetto periodo di sospensione devono intendersi rassegnate per giusta causa, costituendo perdita involontaria dell’occupazione, con la conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario, ove ricorrano tutti gli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI. In questo caso, le dimissioni hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

Inoltre, in questa fattispecie, il termine di 68 giorni previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Nei casi in oggetto la prestazione della NASpI decorre: dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno; dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

L’assicurato, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento.

 

Dall'Istituto arrivano le istruzioni per l'accesso alla prestazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 21).

L'INPS è intervenuta in merito a una specifica ipotesi di accesso all'indennità di disoccupazione NASpI, ovvero quando ricorre la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

In realtà, è necessario innanzitutto premettere che, il presupposto per l’ottenimento della prestazione di NASpI è la cessazione involontaria del rapporto di lavoro e, quindi, che l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario. Tuttavia, sono previste ulteriori ipotesi di accesso alla prestazione in oggetto, tra cui quella di giusta causa di dimissioni introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, e successive modificazioni, all’articolo 189, comma 3, dove si prevede anche la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

In particolare, dato che l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento (D.lgs n. 14/2019), i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione da parte del curatore di subentro o di recesso dai rapporti medesimi. Inoltre, le eventuali dimissioni del lavoratore nel predetto periodo di sospensione devono intendersi rassegnate per giusta causa, costituendo perdita involontaria dell’occupazione, con la conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario, ove ricorrano tutti gli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI. In questo caso, le dimissioni hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

Inoltre, in questa fattispecie, il termine di 68 giorni previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Nei casi in oggetto la prestazione della NASpI decorre: dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno; dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

L’assicurato, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento.

 

Ebav Veneto: contributo per assunzione personale con disabilità superiore al 79%

Il contributo di 300,00 euro, riferito al singolo lavoratore, potrà essere erogato una tantum per azienda

L’Ebav, Ente bilaterale artigianato Veneto, rende noto che le imprese iscritte, in regola con i versamenti, possono richiedere (entro il 30 aprile 2023) l’accesso ad un nuovo contributo una tantum in caso di nuova assunzione di personale con disabilità superiore al 79%, nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.
Il contributo riferito al singolo lavoratore potrà essere erogato una tantum per azienda, al sussistere dei seguenti requisiti:
– il lavoratore assunto deve avere trattenute Ebav in ogni B01;
– l’azienda, alla data assunzione, deve avere meno di 15 dipendenti;
– l’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti (autodichiarazione nel modello).
L’Ebav si riserva la facoltà di richiedere la documentazione integrativa al fine di verificare la validità dell’autocertificazione per invalidità superiore al 79%.
Il lavoratore assunto dovrà:
a) aver superato il periodo di prova, all’atto della presentazione della domanda;
b) avere trattenute Ebav, all’atto del pagamento del contributo:
– almeno un mese per azienda già versante;
– almeno tre mesi per azienda che entra ex-novo nel sistema Ebav;
– almeno sei mesi per lavoratore con contratto a chiamata. 
Il contributo sarà pari a 300,00 al mese dalla data assunzione fino a un massimo di 24 mesi (erogazioni semestrali).

Il contributo di 300,00 euro, riferito al singolo lavoratore, potrà essere erogato una tantum per azienda

L'Ebav, Ente bilaterale artigianato Veneto, rende noto che le imprese iscritte, in regola con i versamenti, possono richiedere (entro il 30 aprile 2023) l'accesso ad un nuovo contributo una tantum in caso di nuova assunzione di personale con disabilità superiore al 79%, nel periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022.
Il contributo riferito al singolo lavoratore potrà essere erogato una tantum per azienda, al sussistere dei seguenti requisiti:
- il lavoratore assunto deve avere trattenute Ebav in ogni B01;
- l’azienda, alla data assunzione, deve avere meno di 15 dipendenti;
- l’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti (autodichiarazione nel modello).
L'Ebav si riserva la facoltà di richiedere la documentazione integrativa al fine di verificare la validità dell’autocertificazione per invalidità superiore al 79%.
Il lavoratore assunto dovrà:
a) aver superato il periodo di prova, all'atto della presentazione della domanda;
b) avere trattenute Ebav, all'atto del pagamento del contributo:
- almeno un mese per azienda già versante;
- almeno tre mesi per azienda che entra ex-novo nel sistema Ebav;
- almeno sei mesi per lavoratore con contratto a chiamata. 
Il contributo sarà pari a 300,00 al mese dalla data assunzione fino a un massimo di 24 mesi (erogazioni semestrali).

Dichiarazione precompilata Iva: disponibile il nuovo servizio per visualizzare e scaricare il modello

A disposizione di imprese e professionisti la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia con i dati relativi all’anno d’imposta 2022. Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificarlo, integrarlo e procedere all’invio (Agenzia delle Entrate, comunicato 10 febbraio 2023)

Disponibile il nuovo servizio per le partite IVA: ad annunciarlo l’Agenzia delle Entrate, in un comunicato del 10 febbraio, nel quale l’amministrazione finanziaria informa imprese e professionisti che è possibile visualizzare e scaricare il proprio modello con i dati relativi all’anno d’imposta 2022 inseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificarlo, integrarlo e procedere all’invio. La semplificazione fiscale interessa così anche le Partite Iva, dopo il 730 precompilato, già disponibile per dipendenti e pensionati.

 

Possono accedere al nuovo servizio le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023. Sono i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie come quelle che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio). Con il provvedimento dello scorso gennaio sono stati inoltre inclusi nella platea, tra gli altri, i produttori agricoli (o coloro che svolgono attività agricole connesse) e gli agriturismi.

 

I soggetti indicati possono utilizzare la nuova funzionalità, disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi”, che consente di modificare, integrare e inviare i dati riportati nei differenti quadri e righi della dichiarazione, ma anche scaricare la dichiarazione elaborata per poterla confrontare con i dati presenti nei propri applicativi. È possibile, inoltre, procedere al pagamento dell’Iva a debito, scegliendo la data di versamento, il numero delle rate in cui suddividere il pagamento, calcolare l’importo totale da versare (comprensivo di eventuale maggiorazione e interessi) e il dettaglio delle eventuali rate. Il nuovo servizio consente, eventualmente, di inviare una dichiarazione correttiva o una dichiarazione integrativa.

 

Per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia occorre entrare con le proprie credenziali all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e accedere alla sezione dedicata ai Documenti IVA precompilati in cui è presente la nuova sezione “Dichiarazione annuale IVA”. Dal 15 febbraio, sarà poi possibile modificare e integrare i quadri del modello, aggiungere i quadri che non sono precompilati, inviare la dichiarazione ed effettuare il pagamento dell’imposta da versare con addebito diretto sul proprio conto, o in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie. Per tutte le informazioni sulle nuove funzionalità è possibile consultare la sezione informativa e di assistenza dedicata ai documenti Iva precompilati disponibile sempre all’interno del portale.

 

La bozza della dichiarazione Iva è stata elaborata grazie ai dati dei registri Iva precompilati, anche se non validati, ai dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente, a quelli della dichiarazione Iva dell’anno d’imposta precedente e ad altre informazioni presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti con F24).

 

La dichiarazione annuale si aggiunge agli altri documenti precompilati per le Partite Iva e resi disponibili dal secondo semestre 2021, come i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe). Con la realizzazione della precompilata Iva l’Agenzia delle entrate contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per semplificare gli adempimenti di imprese e professionisti, la cui deadline è fissata per il mese di giugno 2023.

A disposizione di imprese e professionisti la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia con i dati relativi all’anno d’imposta 2022. Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificarlo, integrarlo e procedere all’invio (Agenzia delle Entrate, comunicato 10 febbraio 2023)

Disponibile il nuovo servizio per le partite IVA: ad annunciarlo l'Agenzia delle Entrate, in un comunicato del 10 febbraio, nel quale l'amministrazione finanziaria informa imprese e professionisti che è possibile visualizzare e scaricare il proprio modello con i dati relativi all’anno d’imposta 2022 inseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificarlo, integrarlo e procedere all’invio. La semplificazione fiscale interessa così anche le Partite Iva, dopo il 730 precompilato, già disponibile per dipendenti e pensionati.

 

Possono accedere al nuovo servizio le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023. Sono i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie come quelle che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio). Con il provvedimento dello scorso gennaio sono stati inoltre inclusi nella platea, tra gli altri, i produttori agricoli (o coloro che svolgono attività agricole connesse) e gli agriturismi.

 

I soggetti indicati possono utilizzare la nuova funzionalità, disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi”, che consente di modificare, integrare e inviare i dati riportati nei differenti quadri e righi della dichiarazione, ma anche scaricare la dichiarazione elaborata per poterla confrontare con i dati presenti nei propri applicativi. È possibile, inoltre, procedere al pagamento dell’Iva a debito, scegliendo la data di versamento, il numero delle rate in cui suddividere il pagamento, calcolare l’importo totale da versare (comprensivo di eventuale maggiorazione e interessi) e il dettaglio delle eventuali rate. Il nuovo servizio consente, eventualmente, di inviare una dichiarazione correttiva o una dichiarazione integrativa.

 

Per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia occorre entrare con le proprie credenziali all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e accedere alla sezione dedicata ai Documenti IVA precompilati in cui è presente la nuova sezione “Dichiarazione annuale IVA”. Dal 15 febbraio, sarà poi possibile modificare e integrare i quadri del modello, aggiungere i quadri che non sono precompilati, inviare la dichiarazione ed effettuare il pagamento dell’imposta da versare con addebito diretto sul proprio conto, o in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie. Per tutte le informazioni sulle nuove funzionalità è possibile consultare la sezione informativa e di assistenza dedicata ai documenti Iva precompilati disponibile sempre all’interno del portale.

 

La bozza della dichiarazione Iva è stata elaborata grazie ai dati dei registri Iva precompilati, anche se non validati, ai dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente, a quelli della dichiarazione Iva dell’anno d’imposta precedente e ad altre informazioni presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti con F24).

 

La dichiarazione annuale si aggiunge agli altri documenti precompilati per le Partite Iva e resi disponibili dal secondo semestre 2021, come i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe). Con la realizzazione della precompilata Iva l’Agenzia delle entrate contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per semplificare gli adempimenti di imprese e professionisti, la cui deadline è fissata per il mese di giugno 2023.

Pensioni 2023, rinnovo con importi più alti

Criteri e modalità applicative della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 20).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di rinnovo delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo per il 2023 alla luce di quanto disposto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 309, Legge n. 197/2022). Più nel dettaglio, la normativa stabilisce che i trattamenti pensionistici cumulati superiori a 4 volte il trattamento minimo si rivalutino:

–  nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS; 

–  nella misura del 53% per i trattamenti complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo;

– nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo;

– nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo;

– nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo.

In considerazione di queste percentuali di rivalutazione, i conseguenti aumenti saranno:

7,300% per le fasce di trattamenti complessivi fino a 4 volte il trattamento minimo;

6,205% oltre 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo; 

3,869% oltre 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo;

3,431% oltre 6 e fino a 8 volte il trattamento minimo;

2,701% oltre 8 e fino a 10 volte il trattamento minimo;

2,336% oltre 10 volte il trattamento minimo.

L’INPS, inoltre, ha reso noto che il pagamento nell’importo rivalutato sarà posto in pagamento dalla mensilità di marzo 2023, unitamente agli arretrati delle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

Criteri e modalità applicative della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 20).

L'INPS ha fornito indicazioni in materia di rinnovo delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo per il 2023 alla luce di quanto disposto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 309, Legge n. 197/2022). Più nel dettaglio, la normativa stabilisce che i trattamenti pensionistici cumulati superiori a 4 volte il trattamento minimo si rivalutino:

-  nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS; 

-  nella misura del 53% per i trattamenti complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo;

- nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo;

- nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo;

- nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo.

In considerazione di queste percentuali di rivalutazione, i conseguenti aumenti saranno:

- 7,300% per le fasce di trattamenti complessivi fino a 4 volte il trattamento minimo;

- 6,205% oltre 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo; 

- 3,869% oltre 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo;

- 3,431% oltre 6 e fino a 8 volte il trattamento minimo;

- 2,701% oltre 8 e fino a 10 volte il trattamento minimo;

- 2,336% oltre 10 volte il trattamento minimo.

L’INPS, inoltre, ha reso noto che il pagamento nell’importo rivalutato sarà posto in pagamento dalla mensilità di marzo 2023, unitamente agli arretrati delle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

CCNL Servizi Funebri-Imprese pubbliche: siglato il rinnovo

Rinnovata la parte economica e normativa contrattuale

Siglata l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL Servizi Funerari-Imprese pubbliche con durata triennale 2022-2024. Tale accordo prevede la rivisitazione della parte normativa ed economica contrattuale, previa disamina da parte dei lavoratori entro il 28 febbraio, al fine di erogare, con il mese di marzo, gli aumenti retributivi e l’Una Tantum spettante al personale di settore.
Relativamente alla parte normativa, entro il 31 dicembre 2024, si procederà ad elaborare un nuovo sistema classificatorio al fine di farlo convergere in quello previsto dal CCNL Igiene ambientale. Per tal motivo, si è instaurato un gruppo di lavoro che collabori con la Commissione alla classificazione ed alla creazione di un’area specifica dei lavoratori di questo comparto, da inserire in quello ambientale. Altre importanti novità riguardano: la tutela legale per gli addetti del settore, in considerazione dei rischi legati alla peculiarità del lavoro svolto; la regolamentazione del lavoro agile come contemplato nell’Accordo Interconfederale del 7 dicembre 2021; l’implementazione di corsi di formazione a livello aziendale e la partecipazione delle imprese del settore nell’organismo paritetico Rubes Triva, per la salute e sicurezza dei dipendenti.
Ciò a cui si auspica con il rinnovo della parte normativa, è l’ottenimento di maggiori tutele per lavoratrici e lavoratori di un’area non assimilabile ad altri settori di servizi.
Per quanto concerne la parte economica, avendo a riferimento il parametro del Livello C1, è previsto un aumento a regime per il triennio 2022-2024 di euro 145,00, erogato in tre tranches:
– la prima pari ad euro 50,00, dal 1º marzo 2023;
– la seconda di euro 30,00, dal 1º aprile 2024;
– la terza di importo pari ad euro 25,00, dal 1º novembre 2024;
Per un totale tabellare di euro 105,00.
A questi importi vanno aggiunti:
euro 14,00 mensili, versati al Fondo Fasda per equiparare le prestazioni sanitarie integrative a quelle previste dal CCNL Igiene Ambientale;
euro 14,00 mensili da versare a PreviAmbiente/ Pegaso di cui euro 9,00 in quota capitale e 5,00 euro per la polizza premorienza ed invalidità permanente.
Con l’importo di 5,00 euro mensili si procederà ad una parificazione delle condizioni tra ambiente e attività cimiteriali: 5,00 euro mensili da dedicare alla produttività aziendale e 5,00 euro mensili sulle indennità di comparto relative alle operazioni quotidiane.
Da ultimo, l’Ipotesi prevede inoltre, l’erogazione di una somma a titolo di Una Tantum complessiva pari ad euro 600,00, di cui euro 200,00 in buoni benzina corrisposti nel mese di luglio, ed euro 400,00 versati in busta paga già a partire da marzo. 

Rinnovata la parte economica e normativa contrattuale

Siglata l'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL Servizi Funerari-Imprese pubbliche con durata triennale 2022-2024. Tale accordo prevede la rivisitazione della parte normativa ed economica contrattuale, previa disamina da parte dei lavoratori entro il 28 febbraio, al fine di erogare, con il mese di marzo, gli aumenti retributivi e l'Una Tantum spettante al personale di settore.
Relativamente alla parte normativa, entro il 31 dicembre 2024, si procederà ad elaborare un nuovo sistema classificatorio al fine di farlo convergere in quello previsto dal CCNL Igiene ambientale. Per tal motivo, si è instaurato un gruppo di lavoro che collabori con la Commissione alla classificazione ed alla creazione di un'area specifica dei lavoratori di questo comparto, da inserire in quello ambientale. Altre importanti novità riguardano: la tutela legale per gli addetti del settore, in considerazione dei rischi legati alla peculiarità del lavoro svolto; la regolamentazione del lavoro agile come contemplato nell’Accordo Interconfederale del 7 dicembre 2021; l'implementazione di corsi di formazione a livello aziendale e la partecipazione delle imprese del settore nell’organismo paritetico Rubes Triva, per la salute e sicurezza dei dipendenti.
Ciò a cui si auspica con il rinnovo della parte normativa, è l'ottenimento di maggiori tutele per lavoratrici e lavoratori di un’area non assimilabile ad altri settori di servizi.
Per quanto concerne la parte economica, avendo a riferimento il parametro del Livello C1, è previsto un aumento a regime per il triennio 2022-2024 di euro 145,00, erogato in tre tranches:
- la prima pari ad euro 50,00, dal 1º marzo 2023;
- la seconda di euro 30,00, dal 1º aprile 2024;
- la terza di importo pari ad euro 25,00, dal 1º novembre 2024;
Per un totale tabellare di euro 105,00.
A questi importi vanno aggiunti:
- euro 14,00 mensili, versati al Fondo Fasda per equiparare le prestazioni sanitarie integrative a quelle previste dal CCNL Igiene Ambientale;
- euro 14,00 mensili da versare a PreviAmbiente/ Pegaso di cui euro 9,00 in quota capitale e 5,00 euro per la polizza premorienza ed invalidità permanente.
Con l'importo di 5,00 euro mensili si procederà ad una parificazione delle condizioni tra ambiente e attività cimiteriali: 5,00 euro mensili da dedicare alla produttività aziendale e 5,00 euro mensili sulle indennità di comparto relative alle operazioni quotidiane.
Da ultimo, l'Ipotesi prevede inoltre, l’erogazione di una somma a titolo di Una Tantum complessiva pari ad euro 600,00, di cui euro 200,00 in buoni benzina corrisposti nel mese di luglio, ed euro 400,00 versati in busta paga già a partire da marzo. 

Artigiani ed esercenti attività commerciali: i contributi del 2023

L’INPS rende noti gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2023 (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 19).

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2023, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 23,25% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

 

Continuano a trovare applicazione, anche per l’anno 2023, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della Legge n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

 

In considerazione della variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022 comunicata dall’ISTAT (+8,1%), per l’anno 2023, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 17.504,00 euro.

 

L’INPS ricorda che il suddetto valore è stato ottenuto moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2023 (€ 53,95) e aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’articolo 6 della Legge n. 415/1991.

 

Pertanto, le aliquote per il 2023 sul minimale di reddito per gli artigiani risultano pari al 24%  – per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni –  al 23,25% – per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni. Per i commercianti, per le predette categorie di soggetti, le aliquote risultano pari, rispettivamente, al 24,48% e al 23,73%

In conseguenza di quanto sopra, il contributo IVS calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

   Artigiani  Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità) € 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità) € 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità)

Per quanto riguarda il contributo per l’anno 2023 sul reddito eccedente il minimale, esso è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il minimale di € 17.504,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 52.190,00.

 

Le aliquote contributive, pertanto, sono riportate nella sottostante tabella.

   Scaglione di reddito Artigiani  Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a € 52.190,00 24%  24,48%
superiore a € 52.190,00 25%  25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni  fino a € 52.190,00 23,25% 23,73%
superiore a € 52.190,00 24,25%  24,73%

La Legge n. 233/1990, all’art. 1, co. 4, stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2023 pari a € 52.190,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l’anno 2023, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 86.983,00 (€ 52.190,00 più € 34.793,00).

 

L’INPS precisa che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2023, a € 113.520,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

 

La circolare in oggetto riepiloga, infine, i termini di versamento dei contributi che sono i seguenti:

 

– 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

– entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.

 

Il versamento deve avvenire mediante i modelli di pagamento unificato F24.

 

Gli interessati possono consultare i dati e gli importi utili relativi alla contribuzione dovuta nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”.

 

 

 

 

L'INPS rende noti gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2023 (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 19).

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2023, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 23,25% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

 

Continuano a trovare applicazione, anche per l’anno 2023, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della Legge n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

 

In considerazione della variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022 comunicata dall'ISTAT (+8,1%), per l'anno 2023, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 17.504,00 euro.

 

L'INPS ricorda che il suddetto valore è stato ottenuto moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2023 (€ 53,95) e aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'articolo 6 della Legge n. 415/1991.

 

Pertanto, le aliquote per il 2023 sul minimale di reddito per gli artigiani risultano pari al 24%  - per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni -  al 23,25% - per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni. Per i commercianti, per le predette categorie di soggetti, le aliquote risultano pari, rispettivamente, al 24,48% e al 23,73%

In conseguenza di quanto sopra, il contributo IVS calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

   Artigiani  Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità) € 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità) € 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità)

Per quanto riguarda il contributo per l'anno 2023 sul reddito eccedente il minimale, esso è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il minimale di € 17.504,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 52.190,00.

 

Le aliquote contributive, pertanto, sono riportate nella sottostante tabella.

   Scaglione di reddito Artigiani  Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a € 52.190,00 24%  24,48%
superiore a € 52.190,00 25%  25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni  fino a € 52.190,00 23,25% 23,73%
superiore a € 52.190,00 24,25%  24,73%

La Legge n. 233/1990, all'art. 1, co. 4, stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2023 pari a € 52.190,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2023, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 86.983,00 (€ 52.190,00 più € 34.793,00).

 

L'INPS precisa che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2023, a € 113.520,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

 

La circolare in oggetto riepiloga, infine, i termini di versamento dei contributi che sono i seguenti:

 

- 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.

 

Il versamento deve avvenire mediante i modelli di pagamento unificato F24.

 

Gli interessati possono consultare i dati e gli importi utili relativi alla contribuzione dovuta nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”.

 

 

 

 

CCNL Pesca – Cooperative: nuovi minimi

Previsti aumenti retributivi da marzo 2023

Il verbale di accordo 30 novembre 2022 siglato tra Agci – Agrital, Confcooperative – Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai – Cisl, Flai – Cgil Uilapesca ha stabilito per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura nuovi minimi retributivi a partire da marzo 2023.
Di seguito gli importi.

Livello Minimo
Quadro 2.330,49
1 2.186,65
2 2.014,02
3 1.855,77
4 1.726,30
5 1.639,98
6 1.568,06
7 1.438,57

Previsti aumenti retributivi da marzo 2023

Il verbale di accordo 30 novembre 2022 siglato tra Agci - Agrital, Confcooperative - Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai - Cisl, Flai - Cgil Uilapesca ha stabilito per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura nuovi minimi retributivi a partire da marzo 2023.
Di seguito gli importi.

Livello Minimo
Quadro 2.330,49
1 2.186,65
2 2.014,02
3 1.855,77
4 1.726,30
5 1.639,98
6 1.568,06
7 1.438,57



Obbligo dichiarativo dell’imposta di soggiorno a partire dal 2022 solo su modello ufficiale del ministero

A partire dal 2022 scatta l’obbligo dichiarativo sull’imposta di soggiorno da presentare esclusivamente tramite il modello predisposto dal Ministero dell’Economia e delle finanze (Risoluzione del 9 febbraio 2023, n. 1/DF)

L’obbligo dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno, ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento valido su tutto il territorio nazionale (art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) a partire al 2022 va presentato solo sul modello ufficiale ministeriale. Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle finanze in risposta al quesito di un contribuente relativamente alla dichiarazione da rendere per le annualità successive al 2020 e 2021. La disposizione prevede che la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2022.

 

Relativamente ai periodi di imposta 2020 e 2021, il dicastero chiarisce che i gestori delle strutture ricettive che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione o una comunicazione al comune, seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione ministeriale, considerando che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del nuovo modello. Al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello per la dichiarazione dell’imposta o del contributo di soggiorno. Il Ministero informa che sul sito internet del Dipartimento sono pubblicate le faq con tutti i chiarimenti in merito all’obbligatorietà o meno della ripresentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 (risposte 8 e 9).

Il modello ministeriale rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal Legislatore. Non si riscontrano, infatti, all’interno della disciplina generale del tributo, norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno in argomento. Del resto, sostiene il Dipartimento, la previsione da parte degli enti locali impositori di ulteriori forme di comunicazione di dati, con le stesse finalità del modello ministeriale, costituirebbe una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dallo Statuto del contribuente (art. 6, Legge n. 212/2000), ai sensi del quale “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.

A partire dal 2022 scatta l'obbligo dichiarativo sull’imposta di soggiorno da presentare esclusivamente tramite il modello predisposto dal Ministero dell'Economia e delle finanze (Risoluzione del 9 febbraio 2023, n. 1/DF)

L'obbligo dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno, ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento valido su tutto il territorio nazionale (art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) a partire al 2022 va presentato solo sul modello ufficiale ministeriale. Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle finanze in risposta al quesito di un contribuente relativamente alla dichiarazione da rendere per le annualità successive al 2020 e 2021. La disposizione prevede che la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022.

 

Relativamente ai periodi di imposta 2020 e 2021, il dicastero chiarisce che i gestori delle strutture ricettive che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione o una comunicazione al comune, seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione ministeriale, considerando che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del nuovo modello. Al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello per la dichiarazione dell’imposta o del contributo di soggiorno. Il Ministero informa che sul sito internet del Dipartimento sono pubblicate le faq con tutti i chiarimenti in merito all'obbligatorietà o meno della ripresentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 (risposte 8 e 9).

Il modello ministeriale rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal Legislatore. Non si riscontrano, infatti, all’interno della disciplina generale del tributo, norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno in argomento. Del resto, sostiene il Dipartimento, la previsione da parte degli enti locali impositori di ulteriori forme di comunicazione di dati, con le stesse finalità del modello ministeriale, costituirebbe una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dallo Statuto del contribuente (art. 6, Legge n. 212/2000), ai sensi del quale "al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente".

Settore agricoltura: le aliquote contributive a carico delle aziende per il 2023

L’INPS comunica le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2023 (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 18).

Come noto (ai sensi del D.Lgs. n. 146/1997, art. 3, co. 1), a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, devono essere elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.

 

Relativamente all’anno 2023, l’aliquota contributiva del settore dell’agricoltura è fissata nella misura complessiva del 29,90%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

 

Resta invece fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore, l’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale.

 

La Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha esteso la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato, agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2022, le predette imprese cooperative e i loro consorzi – inquadrate nel settore agricoltura – sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data, e non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del D.L. n. 402/1981.

L’INPS ricorda poi il procedimento di calcolo per determinare il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro agricolo a tempo parziale che, per ‘anno 2023, è il seguente: € 53,95 x 6/39 = € 8,30. 

 

Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2023, non hanno subito variazioni, applicandosi le misure già in essere fino a luglio 2010 così riepilogate:

Territori  Misura agevolazione  Aliquota applicata
Non svantaggiati  100%
Particolarmente svantaggiati (ex Montani)  75%  25%
Svantaggiati  68%  32%

Analogamente, anche le aliquote INAIL per il 2023 sono rimaste invariate e si applicano le stesse misure in vigore dal 1° gennaio 2001 che la circolare in oggetto riporta nella seguente tabella:

Contribuzione  Misura
Assistenza Infortuni sul Lavoro  10,1250%
Addizionale Infortuni sul Lavoro  3,1185%

L'INPS comunica le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2023 (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 18).

Come noto (ai sensi del D.Lgs. n. 146/1997, art. 3, co. 1), a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, devono essere elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.

 

Relativamente all'anno 2023, l’aliquota contributiva del settore dell'agricoltura è fissata nella misura complessiva del 29,90%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

 

Resta invece fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore, l’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale.

 

La Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha esteso la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato, agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2022, le predette imprese cooperative e i loro consorzi - inquadrate nel settore agricoltura – sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data, e non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del D.L. n. 402/1981.

L'INPS ricorda poi il procedimento di calcolo per determinare il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro agricolo a tempo parziale che, per 'anno 2023, è il seguente: € 53,95 x 6/39 = € 8,30. 

 

Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2023, non hanno subito variazioni, applicandosi le misure già in essere fino a luglio 2010 così riepilogate:

Territori  Misura agevolazione  Aliquota applicata
Non svantaggiati  - 100%
Particolarmente svantaggiati (ex Montani)  75%  25%
Svantaggiati  68%  32%

Analogamente, anche le aliquote INAIL per il 2023 sono rimaste invariate e si applicano le stesse misure in vigore dal 1° gennaio 2001 che la circolare in oggetto riporta nella seguente tabella:

Contribuzione  Misura
Assistenza Infortuni sul Lavoro  10,1250%
Addizionale Infortuni sul Lavoro  3,1185%