Tax credit energia e gas 2022: approvato il modello per la comunicazione entro il 16 marzo 2023

I beneficiari dei crediti d’imposta devono inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (Agenzie delle Entrate, provvedimento 16 febbraio 2023, n. 44905).

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, unitamente alle istruzioni, per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici. Secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 6, del D.L. n. 176/2022, i beneficiari devono inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia, direttamente o avvalendosi di un intermediario, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata. Eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.

 

Oggetto dell’adempimento sono le seguenti agevolazioni:

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1, co. 1 e 2, D.L. n. 176/2022), relativi al mese di dicembre 2022;

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1, co. 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, D.L. n. 144/2022), relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 6, D.L. n. 115/2022), relativi al terzo trimestre 2022;

  • credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 (art. 2, D.L. n. 144/2022).

Nel modello, devono essere indicati, per ciascuna tipologia di credito:

  • il codice che identifica il credito;

  • l’importo della spesa dei prodotti energetici oggetto delle agevolazioni;

  • l’ammontare del credito maturato, in base alla percentuale stabilita per il singolo bonus.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione tramite modello F24 fino alla data della comunicazione stessa. Nel caso in cui il beneficiario intenda rettificare la comunicazione inviata, deve richiederne l’annullamento e poi trasmettere, entro i termini, una nuova comunicazione.

 

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. Stessa regola vale per chi ha comunicato la cessione dei crediti d’imposta maturati, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito (Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 253445/2022). 

Le imprese tenute all’invio, invece, perdono il diritto alla fruizione del credito residuo se non rispettano il termine previsto, ovvero entro il 16 marzo. A partire dal 17 marzo 2023, se l’impresa utilizza un bonus energia in compensazione superiore all’importo comunicato, il modello F24 viene scartato.

I crediti d’imposta maturati per l’acquisto di prodotti energetici possono essere utilizzati in compensazione indicando gli appositi codici tributo entro il 30 giugno o 30 settembre 2023.

Nelle istruzioni sulla comunicazione è a disposizione un riepilogo di codici e percentuali per ogni tipologia di credito d’imposta.

I beneficiari dei crediti d’imposta devono inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (Agenzie delle Entrate, provvedimento 16 febbraio 2023, n. 44905).

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, unitamente alle istruzioni, per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici. Secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 6, del D.L. n. 176/2022, i beneficiari devono inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, utilizzando il modello predisposto dall'Agenzia, direttamente o avvalendosi di un intermediario, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata. Eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.

 

Oggetto dell’adempimento sono le seguenti agevolazioni:

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1, co. 1 e 2, D.L. n. 176/2022), relativi al mese di dicembre 2022;

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1, co. 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, D.L. n. 144/2022), relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 6, D.L. n. 115/2022), relativi al terzo trimestre 2022;

  • credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 (art. 2, D.L. n. 144/2022).

Nel modello, devono essere indicati, per ciascuna tipologia di credito:

  • il codice che identifica il credito;

  • l’importo della spesa dei prodotti energetici oggetto delle agevolazioni;

  • l'ammontare del credito maturato, in base alla percentuale stabilita per il singolo bonus.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione tramite modello F24 fino alla data della comunicazione stessa. Nel caso in cui il beneficiario intenda rettificare la comunicazione inviata, deve richiederne l’annullamento e poi trasmettere, entro i termini, una nuova comunicazione.

 

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. Stessa regola vale per chi ha comunicato la cessione dei crediti d’imposta maturati, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito (Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 253445/2022). 

Le imprese tenute all’invio, invece, perdono il diritto alla fruizione del credito residuo se non rispettano il termine previsto, ovvero entro il 16 marzo. A partire dal 17 marzo 2023, se l’impresa utilizza un bonus energia in compensazione superiore all’importo comunicato, il modello F24 viene scartato.

I crediti d’imposta maturati per l’acquisto di prodotti energetici possono essere utilizzati in compensazione indicando gli appositi codici tributo entro il 30 giugno o 30 settembre 2023.

Nelle istruzioni sulla comunicazione è a disposizione un riepilogo di codici e percentuali per ogni tipologia di credito d’imposta.

CCNL Igiene ambientale: Meccanismo per la determinazione dell’Erap

Erogazione dell’Elemento Retributivo Aggiuntivo di Produttività per gli anni 2023 – 2024

Con il Verbale di Accordo siglato in data 10 febbraio 2023 da Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel, è stato stabilito dalle medesime Parti Firmatarie, il meccanismo per la determinazione dell’ERAP per gli anni 2023 e 2024, in imprese che non concordano il premio di risultato.
Premesso che:
– una quota del trattamento retributivo complessivo denominata Elemento Retributivo Aggiuntivo di Produttività (Erap), pari ad euro 180,00 annui sul parametro medio 130,07 ed individuata per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2024, viene destinata alla definizione o all’Incremento dei premi di risultato accordati a livello aziendale ed erogata sotto forma di “Una Tantum”, secondo le modalità definite sempre dai medesimi accordi;
– per le imprese che non concordano premi di risultato, le Parti firmatarie definiscono entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo, un meccanismo alternativo per la determinazione dell’Erap, attraverso la misurazione, in sede aziendale, dell’andamento degli indicatori di redditività, efficienza e qualità, nel rispetto degli standard di qualità tecnica e commerciale;
– gli importi derivanti dall’applicazione del meccanismo alternativo vengono corrisposti in aggiunta al Cra/Egr con decorrenza marzo 2024 e marzo 2025 a tutti i lavoratori in forza al momento dell’erogazione, in proporzione alla presenza in servizio nell’anno precedente, salvo il calcolo in misura intera, delle frazioni di mese almeno pari a 15 giorni, mentre ai lavoratori assunti a tempo parziale, il premio viene proporzionalmente ridotto in relazione alla durata della prestazione lavorativa, e nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno e prima dell’erogazione, l’ammontare in oggetto viene corrisposto con il TFR proporzionalmente ai mesi in forza nell’anno di riferimento;
Le Parti convengono al seguente meccanismo della determinazione Erap secondo i parametri sotto riportati:
– Redditività – inteso come miglioramento dell’Ir (Indice Redditività), quindi il rapporto fra il Mol dell’affidamento (Margine Operativo Lordo) e il Vp (Valore della Produzione) rispetto all’esercizio precedente. Il Mol rappresenta il risultato di tutte le azioni di tipo industriale al fine di raggiungere l’obiettivo di redditività.
Il predetto indice assume i valori riportati nella seguente tabella.

 

Redditività (IR) Importo lordo €
IR => rispetto all’esercizio precedente 40,00
IR < rispetto all’esercizio precedente 0,00

Qualità – intesa come la valorizzazione della percentuale di raccolta differenziata del 65%, realizzata in riferimento alle previsioni contrattuali dell’esercizio in corso o, in caso di loro assenza, rispetto al valore dell’anno precedente.
Nella tabella sottostante, vengono riportati i valori di cui trattasi.

 

Qualità (RD) Importo lordo €
% RD > rispetto all’esercizio precedente% RD < rispetto all’esercizio precedente 200
Solo per le realtà aziendali che hanno raggiunto nell’anno precedente l’obiettivo del 65%% RD > 65%% RD < 65% 200

Efficienza – valutata in base al tasso medio annuo aziendale di assenteismo, espresso in giornate non lavorate, anche solo parzialmente, riferite alla totalità dei dipendenti direttamente impiegati nell’affidamento, con esclusione delle giornate di festività infrasettimanale, ferie, permessi per festività soppresse, permessi retribuiti; degli infortuni sul lavoro; delle giornate di malattia per covid accertato; delle giornate interessate da ore di permesso sindacale, di assemblea sindacale, di sciopero di livello nazionale, di congedi di maternità, paternità e parentali e permessi L. n. 104/1992. Il dato si riferisce al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

 

Efficienza (IE) Importo lordo €
>18 giornate medie/anno 80,00
>14 <18 giornate medie/anno 100,00
< 14 giornate medie/anno 120,00

Da ultimo, si specifica che, le quote non assegnate vengono redistribuite proporzionalmente tra i dipendenti che risultano aver effettuato un numero di giornate non lavorate inferiore alle 14 giornate/annue fino a concorrenza dell’ammontare pari ad euro 120,00 procapite, parametrato sul livello di appartenenza.

Erogazione dell'Elemento Retributivo Aggiuntivo di Produttività per gli anni 2023 - 2024

Con il Verbale di Accordo siglato in data 10 febbraio 2023 da Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel, è stato stabilito dalle medesime Parti Firmatarie, il meccanismo per la determinazione dell’ERAP per gli anni 2023 e 2024, in imprese che non concordano il premio di risultato.
Premesso che:
- una quota del trattamento retributivo complessivo denominata Elemento Retributivo Aggiuntivo di Produttività (Erap), pari ad euro 180,00 annui sul parametro medio 130,07 ed individuata per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2024, viene destinata alla definizione o all'Incremento dei premi di risultato accordati a livello aziendale ed erogata sotto forma di "Una Tantum", secondo le modalità definite sempre dai medesimi accordi;
- per le imprese che non concordano premi di risultato, le Parti firmatarie definiscono entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo, un meccanismo alternativo per la determinazione dell'Erap, attraverso la misurazione, in sede aziendale, dell'andamento degli indicatori di redditività, efficienza e qualità, nel rispetto degli standard di qualità tecnica e commerciale;
- gli importi derivanti dall'applicazione del meccanismo alternativo vengono corrisposti in aggiunta al Cra/Egr con decorrenza marzo 2024 e marzo 2025 a tutti i lavoratori in forza al momento dell'erogazione, in proporzione alla presenza in servizio nell'anno precedente, salvo il calcolo in misura intera, delle frazioni di mese almeno pari a 15 giorni, mentre ai lavoratori assunti a tempo parziale, il premio viene proporzionalmente ridotto in relazione alla durata della prestazione lavorativa, e nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno e prima dell'erogazione, l'ammontare in oggetto viene corrisposto con il TFR proporzionalmente ai mesi in forza nell'anno di riferimento;
Le Parti convengono al seguente meccanismo della determinazione Erap secondo i parametri sotto riportati:
Redditività - inteso come miglioramento dell'Ir (Indice Redditività), quindi il rapporto fra il Mol dell’affidamento (Margine Operativo Lordo) e il Vp (Valore della Produzione) rispetto all'esercizio precedente. Il Mol rappresenta il risultato di tutte le azioni di tipo industriale al fine di raggiungere l'obiettivo di redditività.
Il predetto indice assume i valori riportati nella seguente tabella.

 

Redditività (IR) Importo lordo €
IR => rispetto all'esercizio precedente 40,00
IR < rispetto all'esercizio precedente 0,00

- Qualità - intesa come la valorizzazione della percentuale di raccolta differenziata del 65%, realizzata in riferimento alle previsioni contrattuali dell'esercizio in corso o, in caso di loro assenza, rispetto al valore dell'anno precedente.
Nella tabella sottostante, vengono riportati i valori di cui trattasi.

 

Qualità (RD) Importo lordo €
% RD > rispetto all'esercizio precedente% RD < rispetto all'esercizio precedente 200
Solo per le realtà aziendali che hanno raggiunto nell'anno precedente l'obiettivo del 65%% RD > 65%% RD < 65% 200

- Efficienza - valutata in base al tasso medio annuo aziendale di assenteismo, espresso in giornate non lavorate, anche solo parzialmente, riferite alla totalità dei dipendenti direttamente impiegati nell'affidamento, con esclusione delle giornate di festività infrasettimanale, ferie, permessi per festività soppresse, permessi retribuiti; degli infortuni sul lavoro; delle giornate di malattia per covid accertato; delle giornate interessate da ore di permesso sindacale, di assemblea sindacale, di sciopero di livello nazionale, di congedi di maternità, paternità e parentali e permessi L. n. 104/1992. Il dato si riferisce al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

 

Efficienza (IE) Importo lordo €
>18 giornate medie/anno 80,00
>14 <18 giornate medie/anno 100,00
< 14 giornate medie/anno 120,00


Da ultimo, si specifica che, le quote non assegnate vengono redistribuite proporzionalmente tra i dipendenti che risultano aver effettuato un numero di giornate non lavorate inferiore alle 14 giornate/annue fino a concorrenza dell'ammontare pari ad euro 120,00 procapite, parametrato sul livello di appartenenza.

Superbonus 110%: niente più “sconto in fattura”, né cessione del credito d’imposta

Il Consiglio dei ministri ha varato il decreto legge n. 11/2023 per misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali (Consiglio dei ministri, comunicato 16 febbraio 2023, n. 21).

Il governo ha approvato il D.L. n. 11/2023 che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali e, in particolare,  per modificare la disciplina relativa alle spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

In pratica, dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.

In particolare, si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:

spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;

spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

Viene anche introdotto il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.

Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali. Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate. L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione. Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

In ogni caso, il governo ha assicurato che le associazioni di rappresentanza delle categorie maggiormente interessate dalle disposizioni del decreto-legge in questione saranno sentite dal Governo il prossimo 20 febbraio 2023.

Il Consiglio dei ministri ha varato il decreto legge n. 11/2023 per misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali (Consiglio dei ministri, comunicato 16 febbraio 2023, n. 21).

Il governo ha approvato il D.L. n. 11/2023 che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali e, in particolare,  per modificare la disciplina relativa alle spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

In pratica, dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.

In particolare, si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:

- spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;

- spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

Viene anche introdotto il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.

Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali. Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate. L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione. Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

In ogni caso, il governo ha assicurato che le associazioni di rappresentanza delle categorie maggiormente interessate dalle disposizioni del decreto-legge in questione saranno sentite dal Governo il prossimo 20 febbraio 2023.

CCNL Tessili Faconisti (Laif-Cisal): rinnovata la parte economica

Previsti un aumento della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e l’erogazione di un importo Una Tantum

Il giorno 31 gennaio 2023, presso la sede della Cisal Terziario, si sono incontrate Anpit, Laif e Cisal Terziario, con l’assistenza della Cisal, per il rinnovo della parte retributiva del CCNL per i dipendenti da aziende esercenti lavorazioni/servizi conto terzi a façon, operanti in regime di subfornitura, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Le Parti hanno definito un aumento retributivo, a partire dal 1° febbraio 2023, della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (P.B.N.C.M.) che, al livello medio 5, sarà complessivamente di 166,27 euro lordi mensili, suddiviso in scadenze annuali. 

Livello Incrementi P.B.N.C.M. Da febbraio 2023 Incrementi P.B.N.C.M. Da febbraio 2024 Incrementi P.B.N.C.M. Da febbraio 2025 Incrementi P.B.N.C.M.

Da dicembre 2025

Totale Incrementi retributivi
Quadro 185 57,53 57,53 57,53 357,59
1 145 47,80 47,80 47,80 288,40
2 130 42,93 42,93 42,93 258,79
3 105 36,81 36,81 36,81 215,43
4 95 36,81 36,81 36,81 205,43
5 85 27,09 27,09 27,09 166,27
6 75 25,13 25,13 25,13 150,39
7 65 24,23 24,23 24,23 137,69
8 60 22,29 22,29 22,29 126,87
Operatore di Vendita di 1°C. 104 35,48 35,48 35,48 210,44
Operatore di Vendita di 2°C. 90 31,58 31,58 31,58 184,74
Operatore di Vendita di 3°C. 80 29,09 29,09 29,09 167,27

Prevista inoltre l’erogazione di un importo Una Tantum ai lavoratori, suddiviso in due tranche:
– aprile 2023;
– settembre 2023. 

Livello Una Tantum aprile 2023 settembre 2023
Quadro 450 225 225
1 400 200 200
2 340 170 170
3 280 140 140
4 240 120 120
5 200 100 100
6 180 90 90
7 170 85 85
8 150 75 75
Op.vend.1 280 140 140
Op.vend.2 240 120 120
Op.vend.3 220 110 110

 

Previsti un aumento della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e l'erogazione di un importo Una Tantum

Il giorno 31 gennaio 2023, presso la sede della Cisal Terziario, si sono incontrate Anpit, Laif e Cisal Terziario, con l’assistenza della Cisal, per il rinnovo della parte retributiva del CCNL per i dipendenti da aziende esercenti lavorazioni/servizi conto terzi a façon, operanti in regime di subfornitura, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Le Parti hanno definito un aumento retributivo, a partire dal 1° febbraio 2023, della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (P.B.N.C.M.) che, al livello medio 5, sarà complessivamente di 166,27 euro lordi mensili, suddiviso in scadenze annuali. 

Livello Incrementi P.B.N.C.M. Da febbraio 2023 Incrementi P.B.N.C.M. Da febbraio 2024 Incrementi P.B.N.C.M. Da febbraio 2025 Incrementi P.B.N.C.M.

Da dicembre 2025

Totale Incrementi retributivi
Quadro 185 57,53 57,53 57,53 357,59
1 145 47,80 47,80 47,80 288,40
2 130 42,93 42,93 42,93 258,79
3 105 36,81 36,81 36,81 215,43
4 95 36,81 36,81 36,81 205,43
5 85 27,09 27,09 27,09 166,27
6 75 25,13 25,13 25,13 150,39
7 65 24,23 24,23 24,23 137,69
8 60 22,29 22,29 22,29 126,87
Operatore di Vendita di 1°C. 104 35,48 35,48 35,48 210,44
Operatore di Vendita di 2°C. 90 31,58 31,58 31,58 184,74
Operatore di Vendita di 3°C. 80 29,09 29,09 29,09 167,27

Prevista inoltre l’erogazione di un importo Una Tantum ai lavoratori, suddiviso in due tranche:
- aprile 2023;
- settembre 2023. 

Livello Una Tantum aprile 2023 settembre 2023
Quadro 450 225 225
1 400 200 200
2 340 170 170
3 280 140 140
4 240 120 120
5 200 100 100
6 180 90 90
7 170 85 85
8 150 75 75
Op.vend.1 280 140 140
Op.vend.2 240 120 120
Op.vend.3 220 110 110

 

Fondenergia: adesione dei familiari fiscalmente a carico

Estesa la possibilità di adesione anche per i familiari fiscalmente a carico dei soggetti beneficiari della prestazione

Il Fondenergia, il Fondo di pensione complementare per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato dai CCNL Petrolio, Gas e Acqua e Miniere, ha attivato la possibilità di adesione anche per i familiari fiscalmente a carico dei soggetti beneficiari delle prestazioni. 
L’aderente fiscalmente a carico sarà titolare di una propria posizione individuale, distinta da quella dell’aderente principale (ad. es. del genitore o coniuge già iscritto a Fondenergia). I contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico possono essere dedotti dall’aderente principale, nel limite
massimo di 5.164,57 euro l’anno, tenendo conto di quanto già versato dallo stesso nel suo interesse.
Per l’adesione dei familiari fiscalmente a carico è previsto un costo di 15,00 euro che sarà applicato da Fondenergia al primo versamento contributivo eseguito a favore del neo aderente.
La procedura di adesione viene realizzata tramite il sito web di Fondenergia.
L’iscrizione dell’aderente familiare decorre dal 1° giorno del mese successivo al ricevimento della documentazione da parte del Fondo Pensione.
Gli interessati decidono liberamente la frequenza e l’importo dei contributi eseguiti a favore della posizione dell’aderente fiscalmente a carico, tuttavia ciascun versamento deve essere di importo minimo non inferiore a 100,00 euro.
Entro 30 giorni dalla decorrenza dell’adesione a Fondenergia, gli interessati possono esercitare il diritto di recesso. 

Estesa la possibilità di adesione anche per i familiari fiscalmente a carico dei soggetti beneficiari della prestazione

Il Fondenergia, il Fondo di pensione complementare per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato dai CCNL Petrolio, Gas e Acqua e Miniere, ha attivato la possibilità di adesione anche per i familiari fiscalmente a carico dei soggetti beneficiari delle prestazioni. 
L’aderente fiscalmente a carico sarà titolare di una propria posizione individuale, distinta da quella dell’aderente principale (ad. es. del genitore o coniuge già iscritto a Fondenergia). I contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico possono essere dedotti dall’aderente principale, nel limite
massimo di 5.164,57 euro l’anno, tenendo conto di quanto già versato dallo stesso nel suo interesse.
Per l’adesione dei familiari fiscalmente a carico è previsto un costo di 15,00 euro che sarà applicato da Fondenergia al primo versamento contributivo eseguito a favore del neo aderente.
La procedura di adesione viene realizzata tramite il sito web di Fondenergia.
L’iscrizione dell’aderente familiare decorre dal 1° giorno del mese successivo al ricevimento della documentazione da parte del Fondo Pensione.
Gli interessati decidono liberamente la frequenza e l’importo dei contributi eseguiti a favore della posizione dell’aderente fiscalmente a carico, tuttavia ciascun versamento deve essere di importo minimo non inferiore a 100,00 euro.
Entro 30 giorni dalla decorrenza dell’adesione a Fondenergia, gli interessati possono esercitare il diritto di recesso. 

Distacco dei lavoratori: i chiarimenti dell’INL sulla documentazione amministrativa

L’INL chiarisce che la copia di richiesta di modello A1 inoltrata dall’impresa distaccante alle autorità competenti dello Stato di stabilimento costituisce documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (INL, circolare 15 febbraio 2023, n. 1).

Nell’ambito delle misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra UE che distaccano lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, è stato introdotto (articolo 10, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 136/2016) un obbligo di conservazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (…) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”.

 

In considerazione del fatto che altri ordinamenti nazionali potrebbero non aver previsto una “comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro”, presente invece nel nostro ordinamento al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, l’INL, con la circolare in oggetto, si è soffermata sul significato della “documentazione equivalente” che è possibile utilizzare in alternativa alla predetta comunicazione.

 

Il riferimento alternativo ad un documento equivalente è stato volutamente inteso dal Legislatore italiano in termini generici, proprio per consentire l’utilizzabilità di qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, in grado di “tracciare” il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale all’inizio della prestazione lavorativa.

 

Pertanto, l’INL giunge ad affermare che l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza, effettuata dall’impresa distaccante, può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

 

Infatti, l’Ispettorato ritiene che, sebbene l’emissione del modello A1 possa intervenire anche in un periodo successivo all’inizio del distacco, con conseguente efficacia retroattiva, d’altra parte la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l’iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante nonché sui dati del contratto. 

 

Il vantaggio di poter utilizzare tale semplice richiesta del modello A1, quale equivalente della comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, è anche quello di consentire ai prestatori di servizi di adempiere all’obbligo in questione senza dover attendere l’effettiva emissione del modello A1 e senza soffrire di eventuali ritardi da parte delle competenti autorità del paese di stabilimento.

 

Le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, dunque, devono conservare la copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento, intesa come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro: il rispetto di tale obbligo viene considerato sufficiente in riferimento alla fondamentale esigenza di impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro nazionale di lavoratori irregolari anziché come strumento di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati e della capacità concorrenziale delle imprese dell’Unione.

L'INL chiarisce che la copia di richiesta di modello A1 inoltrata dall'impresa distaccante alle autorità competenti dello Stato di stabilimento costituisce documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (INL, circolare 15 febbraio 2023, n. 1).

Nell'ambito delle misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra UE che distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, è stato introdotto (articolo 10, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 136/2016) un obbligo di conservazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (…) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”.

 

In considerazione del fatto che altri ordinamenti nazionali potrebbero non aver previsto una "comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro", presente invece nel nostro ordinamento al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, l'INL, con la circolare in oggetto, si è soffermata sul significato della "documentazione equivalente" che è possibile utilizzare in alternativa alla predetta comunicazione.

 

Il riferimento alternativo ad un documento equivalente è stato volutamente inteso dal Legislatore italiano in termini generici, proprio per consentire l'utilizzabilità di qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, in grado di "tracciare" il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale all’inizio della prestazione lavorativa.

 

Pertanto, l'INL giunge ad affermare che l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza, effettuata dall’impresa distaccante, può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

 

Infatti, l'Ispettorato ritiene che, sebbene l’emissione del modello A1 possa intervenire anche in un periodo successivo all’inizio del distacco, con conseguente efficacia retroattiva, d’altra parte la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l’iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante nonché sui dati del contratto. 

 

Il vantaggio di poter utilizzare tale semplice richiesta del modello A1, quale equivalente della comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, è anche quello di consentire ai prestatori di servizi di adempiere all’obbligo in questione senza dover attendere l'effettiva emissione del modello A1 e senza soffrire di eventuali ritardi da parte delle competenti autorità del paese di stabilimento.

 

Le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, dunque, devono conservare la copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento, intesa come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro: il rispetto di tale obbligo viene considerato sufficiente in riferimento alla fondamentale esigenza di impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro nazionale di lavoratori irregolari anziché come strumento di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati e della capacità concorrenziale delle imprese dell’Unione.

CIPL Edilizia Industria-Trento: aggiornata l’indennità di malattia

Nuova previsione indennitaria per operai ed apprendisti non in prova

Il Verbale di Accordo siglato il 6 febbraio 2023, tra Associazione Trentina dell’Edilizia – Ance Trento, Feneal, Filca e Fillea, premessa:
– la previsione contenuta nel CIPL Edilizia del 27 febbraio 2018 art.10,  dell’erogazione, nell’ambito delle prestazioni fornite dalla Cassa Edile di Trento a favore degli operai, dell’indennità giornaliera pari al 100% per i primi 3 giorni di malattia, per eventi di durata fino a 12 giorni;
– la previsione contenuta nel CCNL Edilizia del 18 luglio 2018, in cui è contemplata la corresponsione per gli operai delle prestazioni nella misura dello 0,45% del contributo al Fondo Sanitario e del 25,5% alla Cassa Edile;
aveva considerato l’elargizione dell’indennità giornaliera solo per i primi 3 giorni di malattia.
Invece, a far data dal 1° febbraio 2023, la nuova disciplina ha stabilito che, nei casi in cui la malattia avrà una durata sino a 12 giorni nell’anno solare e limitatamente a 2 eventi, l’Azienda dovrà corrispondere al lavoratore operaio ed all’apprendista non in prova, per i primi 3 giorni, il 100% della retribuzione minima contrattuale al netto delle ritenute di legge e contrattuali, mentre, dal terzo evento annuo, non potrà esser corrisposto alcunché.
Da ultimo, tale accordo ha enunciato la conferma delle Parti Firmatarie, dei versamenti al Fondo Sanitario ed alla Cassa Edile di cui sopra, mentre per il computo della malattia sino a 12 giorni, per l’anno 2023, viene considerata la decorrenza dal 1° febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

 

 

Nuova previsione indennitaria per operai ed apprendisti non in prova

Il Verbale di Accordo siglato il 6 febbraio 2023, tra Associazione Trentina dell'Edilizia - Ance Trento, Feneal, Filca e Fillea, premessa:
- la previsione contenuta nel CIPL Edilizia del 27 febbraio 2018 art.10,  dell'erogazione, nell'ambito delle prestazioni fornite dalla Cassa Edile di Trento a favore degli operai, dell'indennità giornaliera pari al 100% per i primi 3 giorni di malattia, per eventi di durata fino a 12 giorni;
- la previsione contenuta nel CCNL Edilizia del 18 luglio 2018, in cui è contemplata la corresponsione per gli operai delle prestazioni nella misura dello 0,45% del contributo al Fondo Sanitario e del 25,5% alla Cassa Edile;
aveva considerato l'elargizione dell'indennità giornaliera solo per i primi 3 giorni di malattia.
Invece, a far data dal 1° febbraio 2023, la nuova disciplina ha stabilito che, nei casi in cui la malattia avrà una durata sino a 12 giorni nell'anno solare e limitatamente a 2 eventi, l'Azienda dovrà corrispondere al lavoratore operaio ed all'apprendista non in prova, per i primi 3 giorni, il 100% della retribuzione minima contrattuale al netto delle ritenute di legge e contrattuali, mentre, dal terzo evento annuo, non potrà esser corrisposto alcunché.
Da ultimo, tale accordo ha enunciato la conferma delle Parti Firmatarie, dei versamenti al Fondo Sanitario ed alla Cassa Edile di cui sopra, mentre per il computo della malattia sino a 12 giorni, per l'anno 2023, viene considerata la decorrenza dal 1° febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

 

 

Il prospetto informativo per conoscere quali debiti rientrano nella definizione agevolata

Il prospetto informativo indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022. E’ possibile richiederlo in area riservata o tramite il form in area pubblica (Agenzia delle Entrate, comunicato del 16 febbraio 2023)

E’ attivo il servizio web per richiedere l’elenco delle cartelle che possono essere “rottamate”. Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il Prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2023. Il documento consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2023, utilizzando l’apposito servizio telematico dell’Agenzia, disponibile già dallo scorso 20 gennaio. Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente).

 

Per richiedere online il Prospetto informativo e riceverlo via email bisogna accedere alla sezione Definizione agevolata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire i dati e il codice fiscale della persona intestataria dei carichi e allegare la relativa documentazione di riconoscimento. A seguito della richiesta, il sistema invierà alla casella di posta elettronica indicata una prima e-mail contenente il link per confermare la richiesta (valido solo per le successive 72 ore). Una volta convalidato il link, il servizio trasmetterà una seconda e-mail di presa in carico con il numero identificativo e la data dell’istanza. Se la documentazione risulta corretta, il contribuente riceverà una e-mail di accoglimento, con il link per scaricare il Prospetto informativo entro 5 giorni (decorso tale termine non sarà più possibile scaricare il documento).

È possibile chiedere il Prospetto informativo anche dall’area riservata del sito con le credenziali Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel. In questo caso il contribuente visualizzerà direttamente una schermata con la conferma della presa in carico della richiesta e riceverà, entro le successive 24 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro 5 giorni (oltre tale termine non sarà più possibile effettuare il download).

Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

La Definizione agevolata delle cartelle è prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. Consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con prima scadenza fissata al 31 luglio 2023.

 

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.  

Il prospetto informativo indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022. E' possibile richiederlo in area riservata o tramite il form in area pubblica (Agenzia delle Entrate, comunicato del 16 febbraio 2023)

E' attivo il servizio web per richiedere l’elenco delle cartelle che possono essere “rottamate”. Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il Prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2023. Il documento consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2023, utilizzando l’apposito servizio telematico dell'Agenzia, disponibile già dallo scorso 20 gennaio. Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente).

 

Per richiedere online il Prospetto informativo e riceverlo via email bisogna accedere alla sezione Definizione agevolata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire i dati e il codice fiscale della persona intestataria dei carichi e allegare la relativa documentazione di riconoscimento. A seguito della richiesta, il sistema invierà alla casella di posta elettronica indicata una prima e-mail contenente il link per confermare la richiesta (valido solo per le successive 72 ore). Una volta convalidato il link, il servizio trasmetterà una seconda e-mail di presa in carico con il numero identificativo e la data dell’istanza. Se la documentazione risulta corretta, il contribuente riceverà una e-mail di accoglimento, con il link per scaricare il Prospetto informativo entro 5 giorni (decorso tale termine non sarà più possibile scaricare il documento).

È possibile chiedere il Prospetto informativo anche dall’area riservata del sito con le credenziali Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel. In questo caso il contribuente visualizzerà direttamente una schermata con la conferma della presa in carico della richiesta e riceverà, entro le successive 24 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro 5 giorni (oltre tale termine non sarà più possibile effettuare il download).

Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

La Definizione agevolata delle cartelle è prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. Consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con prima scadenza fissata al 31 luglio 2023.

 

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.  

CIPL Metalmeccanica Artigianato – Trento: siglato l’accordo di rinnovo

Aumento dell’indennità integrativa provinciale, regolamentazione del pagamento della malattia e flessibilità tra gli aspetti principali della nuova intesa

Il 13 febbraio 2023 è stato firmato tra l’Associazione artigiani Trentino ed i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil del Trentino l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro relativo all’area meccanica artigianato. Il nuovo contratto collettivo provinciale di lavoro sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Tra le novità la regolamentazione del pagamento della malattia, seppur parziale, per gli operai, pari a 3 giornate di carenza al 60% e successive 6 giornate al 40%
Per la parte economica è stato previsto un aumento dell’indennità integrativa provinciale, pari a 35,00 euro lordi a regime da corrispondere in 2 tranche:
– 15,00 euro lordi dal 1° febbraio 2023;
– 20,00 euro lordi dal 1° gennaio 2024.
L’elemento economico non è assorbibile da futuri aumenti contrattuali nazionali, né da superminimi individuali.
In materia di permessi, da gennaio 2023, tutti i lavoratori a tempo pieno (apprendisti inclusi), maturano 16 ore annue di permesso retribuito che si aggiungono al monte ore previsto dal Ccnl. Le 2 giornate di permesso retribuito in più all’anno diventano esigibili, rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale.
Viene altresì disciplinato l’istituto della flessibilità, con precisi vincoli e limiti a tutela dei lavoratori. Le aziende che intenderanno attivare la flessibilità dovranno darne preventiva comunicazione alla Commissione paritetica costituita presso l’Ebat (Ente Bilaterale Artigianato Trentino).
Per l’analisi, la verifica ed il confronto comune sui temi del lavoro e dell’impresa del comparto le Parti hanno individuato l’Osservatorio provinciale dell’Area Meccanica.
Il contratto siglato si preoccupa di delimitare in modo netto il perimetro delle aziende che possono applicarlo, al fine di tutelare sia i lavoratori dal dumping contrattuale che le aziende dalla concorrenza sleale. 

Aumento dell'indennità integrativa provinciale, regolamentazione del pagamento della malattia e flessibilità tra gli aspetti principali della nuova intesa

Il 13 febbraio 2023 è stato firmato tra l'Associazione artigiani Trentino ed i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil del Trentino l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro relativo all'area meccanica artigianato. Il nuovo contratto collettivo provinciale di lavoro sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Tra le novità la regolamentazione del pagamento della malattia, seppur parziale, per gli operai, pari a 3 giornate di carenza al 60% e successive 6 giornate al 40%
Per la parte economica è stato previsto un aumento dell'indennità integrativa provinciale, pari a 35,00 euro lordi a regime da corrispondere in 2 tranche:
- 15,00 euro lordi dal 1° febbraio 2023;
- 20,00 euro lordi dal 1° gennaio 2024.
L'elemento economico non è assorbibile da futuri aumenti contrattuali nazionali, né da superminimi individuali.
In materia di permessi, da gennaio 2023, tutti i lavoratori a tempo pieno (apprendisti inclusi), maturano 16 ore annue di permesso retribuito che si aggiungono al monte ore previsto dal Ccnl. Le 2 giornate di permesso retribuito in più all’anno diventano esigibili, rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale.
Viene altresì disciplinato l’istituto della flessibilità, con precisi vincoli e limiti a tutela dei lavoratori. Le aziende che intenderanno attivare la flessibilità dovranno darne preventiva comunicazione alla Commissione paritetica costituita presso l'Ebat (Ente Bilaterale Artigianato Trentino).
Per l'analisi, la verifica ed il confronto comune sui temi del lavoro e dell'impresa del comparto le Parti hanno individuato l'Osservatorio provinciale dell'Area Meccanica.
Il contratto siglato si preoccupa di delimitare in modo netto il perimetro delle aziende che possono applicarlo, al fine di tutelare sia i lavoratori dal dumping contrattuale che le aziende dalla concorrenza sleale. 

CIPL Edilizia Artigianato – Bolzano: definito l’EVR

Stabilito il pagamento di un EVR per l’anno 2023 nella misura del 3,00% dei minimi

In data 2 febbraio 2023 è stato siglato tra Confartigianato Imprese, CNA  e Feneal – Uil, Filca, Fillea il Verbale di Accordo per la proroga dell’attuazione dell’ Elemento Variabile della Retribuzione per i dipendenti delle Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’ Edilizia della Provincia Autonoma di Bolzano.
Le Parti, tenendo conto dei parametri provinciali: numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, monte salari, ore dichiarate e ore di infortunio denunciate alla Cassa Edile relativamente al triennio 2020 – 2021 – 2022 hanno stabilito per l’anno 2023 (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023) il pagamento di un EVR nella misura pari al 3,00 % dei minimi di paga base in vigore al 1° gennaio 2023.
L’EVR è calcolato sui minimi della paga base orarie ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie. 
Per gli impiegati mensilizzati l’erogazione avviene a consultivo mensilmente in 12 rate e la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre è definita come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 
L’importo deve essere riproporzionato in base alla percentuale del part – time. 

OPERAI
LIVELLO  IMPORTO ORARIO
4 0,23 
3 0,21
2 0,19
1 0,16
IMPIEGATI
LIVELLO  IMPORTO MENSILE
7 57,34
6 51,15
5 42,63
4 39,76
3 36,95
2 33,23
1 28,42

Stabilito il pagamento di un EVR per l'anno 2023 nella misura del 3,00% dei minimi

In data 2 febbraio 2023 è stato siglato tra Confartigianato Imprese, CNA  e Feneal - Uil, Filca, Fillea il Verbale di Accordo per la proroga dell'attuazione dell' Elemento Variabile della Retribuzione per i dipendenti delle Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell' Edilizia della Provincia Autonoma di Bolzano.
Le Parti, tenendo conto dei parametri provinciali: numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, monte salari, ore dichiarate e ore di infortunio denunciate alla Cassa Edile relativamente al triennio 2020 - 2021 - 2022 hanno stabilito per l'anno 2023 (1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023) il pagamento di un EVR nella misura pari al 3,00 % dei minimi di paga base in vigore al 1° gennaio 2023.
L'EVR è calcolato sui minimi della paga base orarie ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie. 
Per gli impiegati mensilizzati l'erogazione avviene a consultivo mensilmente in 12 rate e la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre è definita come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 
L'importo deve essere riproporzionato in base alla percentuale del part - time. 

OPERAI
LIVELLO  IMPORTO ORARIO
4 0,23 
3 0,21
2 0,19
1 0,16
IMPIEGATI
LIVELLO  IMPORTO MENSILE
7 57,34
6 51,15
5 42,63
4 39,76
3 36,95
2 33,23
1 28,42