CCNL Metalmeccanica – Industria Pubblica: polizza sanitaria ai pensionati

Sottoscritta dal Fondo Metasalute una convenzione con Generali Italia S.p.A. per l’anno 2023 avente come destinatari i pensionati del settore

Il CCNL sottoscritto il 5 febbraio 2021 da Federmeccanica, Assistal con l’assistenza della Confindustria e Fim – Cisl, Fiom – Cgil e Uilm – Uil ha previsto di estendere l’assistenza sanitaria integrativa, con adesione volontaria, ai pensionati delle aziende metalmeccaniche e di installazione impianti iscritti al Fondo MètaSalute in maniera continuativa per almeno due anni prima della pensione.
Per l’anno 2023 il Fondo MètaSalute ha sottoscritto una convenzione con Generali Italia S.p.A. stabilendo che possono aderire:
– i pensionati aventi diritto al 31 dicembre 2022;
– i pensionandi nel 2023;
– I beneficiari degli istituti legali disposti dal legislatore per il periodo necessario per maturare i requisiti per il trattamento di pensione effettivo (es. isopensione, contratto di espansione ecc.).
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni.
Il lavoratore già in pensione o in prossimità della stessa, dovrà iscriversi, in maniera autonoma e volontaria, in relazione alla maturazione dei requisiti, con le seguenti modalità:  
– entro il 31 dicembre 2022: adesione entro il 28 febbraio 2023;
– dal 1°gennaio 2023 al 31 marzo 2023: adesione entro il 31 marzo 2023;     
– dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023: adesione entro il 30 giugno 2023;
– dal 1°luglio 2023 al 30 settembre 2023: adesione entro il 30 settembre 2023;
– dal 1°ottobre 2023 al 31 dicembre 2023: adesione entro il 31.12.2023. 

Il pensionato potrà aderire a uno dei seguenti piani:

– Opzione Base: Premio annuo  600,00 euro (Polizza Generali n° 420872618);
– Opzione Standard: Premio annuo 750,00 euro (Polizza Generali n° 420782619);
– Opzione Plus: Premio annuo  1.100,00 euro (Polizza Generali n° 420872617). 
 Il pagamento del premio sarà totalmente a carico del pensionato che dovrà versarlo contestualmente alla richiesta di adesione direttamente all’Agenzia. L’adesione in corso d’anno prevede un proporzionamento del premio come di seguito elencato:
    –  adesione entro il 31 marzo 2023: 100% del premio
    –  adesione entro il 30 giugno 2023: 80% del premio
    –  adesione entro il 30 settembre 2023: 60% del premio
    –  adesione entro il 31 dicembre 2023: 40% del premio.
L’avente diritto, preventivamente, dovrà generare e scaricare all’interno della propria Area Riservata sul sito www.fondometasalute.it la dichiarazione attestante l’iscrizione per due anni consecutivi al Fondo, caricando altresì i documenti richiesti. 

 
        

Sottoscritta dal Fondo Metasalute una convenzione con Generali Italia S.p.A. per l'anno 2023 avente come destinatari i pensionati del settore

Il CCNL sottoscritto il 5 febbraio 2021 da Federmeccanica, Assistal con l’assistenza della Confindustria e Fim - Cisl, Fiom - Cgil e Uilm - Uil ha previsto di estendere l’assistenza sanitaria integrativa, con adesione volontaria, ai pensionati delle aziende metalmeccaniche e di installazione impianti iscritti al Fondo MètaSalute in maniera continuativa per almeno due anni prima della pensione.
Per l'anno 2023 il Fondo MètaSalute ha sottoscritto una convenzione con Generali Italia S.p.A. stabilendo che possono aderire:
- i pensionati aventi diritto al 31 dicembre 2022;
- i pensionandi nel 2023;
- I beneficiari degli istituti legali disposti dal legislatore per il periodo necessario per maturare i requisiti per il trattamento di pensione effettivo (es. isopensione, contratto di espansione ecc.).
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni.
Il lavoratore già in pensione o in prossimità della stessa, dovrà iscriversi, in maniera autonoma e volontaria, in relazione alla maturazione dei requisiti, con le seguenti modalità:  
- entro il 31 dicembre 2022: adesione entro il 28 febbraio 2023;
- dal 1°gennaio 2023 al 31 marzo 2023: adesione entro il 31 marzo 2023;     
- dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023: adesione entro il 30 giugno 2023;
- dal 1°luglio 2023 al 30 settembre 2023: adesione entro il 30 settembre 2023;
- dal 1°ottobre 2023 al 31 dicembre 2023: adesione entro il 31.12.2023. 

Il pensionato potrà aderire a uno dei seguenti piani:

- Opzione Base: Premio annuo  600,00 euro (Polizza Generali n° 420872618);
- Opzione Standard: Premio annuo 750,00 euro (Polizza Generali n° 420782619);
- Opzione Plus: Premio annuo  1.100,00 euro (Polizza Generali n° 420872617). 
 Il pagamento del premio sarà totalmente a carico del pensionato che dovrà versarlo contestualmente alla richiesta di adesione direttamente all’Agenzia. L’adesione in corso d’anno prevede un proporzionamento del premio come di seguito elencato:
    -  adesione entro il 31 marzo 2023: 100% del premio
    -  adesione entro il 30 giugno 2023: 80% del premio
    -  adesione entro il 30 settembre 2023: 60% del premio
    -  adesione entro il 31 dicembre 2023: 40% del premio.
L'avente diritto, preventivamente, dovrà generare e scaricare all’interno della propria Area Riservata sul sito www.fondometasalute.it la dichiarazione attestante l’iscrizione per due anni consecutivi al Fondo, caricando altresì i documenti richiesti. 


 
        

Modifiche alla disciplina in materia di origine delle merci: nuovi adempimenti dichiarativi

L’Agenzia delle dogane illustra le novità introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione, per quanto riguarda l’applicazione del monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti e che rende più flessibili le procedure di rilascio o di compilazione delle prove di origine (Agenzia delle dogane, circolare 1 febbraio 2023, n. 2).

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L309) del 30 novembre 2022, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione, del 29 novembre 2022, il quale ha apportato alcune modifiche, in materia di origine delle merci, al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 20 dicembre 2022.

 

L’articolo 1 del nuovo Regolamento ha stabilito che quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti per le merci oggetto dell’operazione, tale circostanza deve essere riportata nella dichiarazione doganale mediante l’indicazione del numero di riferimento della decisione stessa. Viene quindi estesa anche al titolare di un’informazione vincolante in materia di origine (IVO) l’obbligo di indicarne il numero di riferimento nella dichiarazione doganale afferente alle merci per le quali il provvedimento sia stato rilasciato, obbligo che, precedentemente, era invece previsto con esclusivo riferimento alle informazioni vincolanti in materia tariffaria (ITV).

 

Da un lato, la nuova previsione consentirà all’Autorità doganale di gestire e di monitorare in modo più efficace l’utilizzo delle decisioni relative alle informazioni vincolanti, dall’altro introduce un nuovo adempimento dichiarativo a carico degli operatori titolari di una IVO.
Al fine della corretta indicazione della decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine nella dichiarazione doganale, la circolare specifica le modalità di inserimento dell’informazione per le dichiarazioni sia di importazione che di esportazione.

 

Per contribuire alla ripresa economica delle imprese unionali attraverso la promozione degli scambi commerciali tra l’Unione europea e i Paesi PEM (regione paneuromediterranea), il Legislatore eurounionale è intervenuto sulle disposizioni in materia contenute nel Regolamento prevedendo semplificazioni con riguardo alle prove di origine.
Dal 1 settembre 2021 è stato introdotto un regime flessibile, in cui talune regole di origine transitorie coesistono con quelle previste dalla Convenzione PEM, in attesa dell’adozione definitiva, da parte di tutti gli Stati contraenti. L’obiettivo delle regole di origine transitorie è quello di introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l’ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle contenute nella Convenzione PEM, le modifiche introdotte consentono agli esportatori dell’UE di chiedere, a determinate condizioni, il rilascio di un certificato di circolazione o di compilare una dichiarazione di origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore nell’ambito della Convenzione PEM.
A tal fine, sono stati integrati gli articoli 61 e 62 del Regolamento che dispongono, rispettivamente, in materia di dichiarazione del fornitore e di dichiarazione a lungo termine del fornitore. 

 

Il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334, al riguardo, specifica che al momento della compilazione della dichiarazione di origine, il fornitore è tenuto a specificare se sta applicando le regole della Convenzione PEM o le norme transitorie. Nell’ipotesi in cui non sia stato precisato il quadro giuridico, ai fini della determinazione dell’origine delle merci, si intendono applicate le regole della Convenzione PEM in quanto più restrittive rispetto a quelle transitorie.
Circa la dichiarazione a lungo termine del fornitore viene stabilito che, nell’ipotesi in cui il carattere originario delle merci oggetto di tutte le spedizioni sia lo stesso, viene utilizzata a copertura di invii successivi di merci ad un esportatore o ad un operatore; la medesima può essere redatta anche con effetto retroattivo per merci consegnate prima della sua compilazione.

In ogni caso, ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine transitorie applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione PEM, nel caso in cui le dichiarazioni del fornitore indichino il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM per i prodotti della pesca trasformati e del sistema armonizzato, e nel caso in cui non vi sia applicazione del cumulo con le parti contraenti della convenzione PEM che applicano unicamente la convenzione PEM.

L'Agenzia delle dogane illustra le novità introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione, per quanto riguarda l’applicazione del monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti e che rende più flessibili le procedure di rilascio o di compilazione delle prove di origine (Agenzia delle dogane, circolare 1 febbraio 2023, n. 2).

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L309) del 30 novembre 2022, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione, del 29 novembre 2022, il quale ha apportato alcune modifiche, in materia di origine delle merci, al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 20 dicembre 2022.

 

L’articolo 1 del nuovo Regolamento ha stabilito che quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti per le merci oggetto dell’operazione, tale circostanza deve essere riportata nella dichiarazione doganale mediante l’indicazione del numero di riferimento della decisione stessa. Viene quindi estesa anche al titolare di un'informazione vincolante in materia di origine (IVO) l’obbligo di indicarne il numero di riferimento nella dichiarazione doganale afferente alle merci per le quali il provvedimento sia stato rilasciato, obbligo che, precedentemente, era invece previsto con esclusivo riferimento alle informazioni vincolanti in materia tariffaria (ITV).

 

Da un lato, la nuova previsione consentirà all’Autorità doganale di gestire e di monitorare in modo più efficace l’utilizzo delle decisioni relative alle informazioni vincolanti, dall’altro introduce un nuovo adempimento dichiarativo a carico degli operatori titolari di una IVO.
Al fine della corretta indicazione della decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine nella dichiarazione doganale, la circolare specifica le modalità di inserimento dell’informazione per le dichiarazioni sia di importazione che di esportazione.

 

Per contribuire alla ripresa economica delle imprese unionali attraverso la promozione degli scambi commerciali tra l’Unione europea e i Paesi PEM (regione paneuromediterranea), il Legislatore eurounionale è intervenuto sulle disposizioni in materia contenute nel Regolamento prevedendo semplificazioni con riguardo alle prove di origine.
Dal 1 settembre 2021 è stato introdotto un regime flessibile, in cui talune regole di origine transitorie coesistono con quelle previste dalla Convenzione PEM, in attesa dell’adozione definitiva, da parte di tutti gli Stati contraenti. L’obiettivo delle regole di origine transitorie è quello di introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l’ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle contenute nella Convenzione PEM, le modifiche introdotte consentono agli esportatori dell’UE di chiedere, a determinate condizioni, il rilascio di un certificato di circolazione o di compilare una dichiarazione di origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore nell’ambito della Convenzione PEM.
A tal fine, sono stati integrati gli articoli 61 e 62 del Regolamento che dispongono, rispettivamente, in materia di dichiarazione del fornitore e di dichiarazione a lungo termine del fornitore. 

 

Il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334, al riguardo, specifica che al momento della compilazione della dichiarazione di origine, il fornitore è tenuto a specificare se sta applicando le regole della Convenzione PEM o le norme transitorie. Nell’ipotesi in cui non sia stato precisato il quadro giuridico, ai fini della determinazione dell’origine delle merci, si intendono applicate le regole della Convenzione PEM in quanto più restrittive rispetto a quelle transitorie.
Circa la dichiarazione a lungo termine del fornitore viene stabilito che, nell’ipotesi in cui il carattere originario delle merci oggetto di tutte le spedizioni sia lo stesso, viene utilizzata a copertura di invii successivi di merci ad un esportatore o ad un operatore; la medesima può essere redatta anche con effetto retroattivo per merci consegnate prima della sua compilazione.

In ogni caso, ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine transitorie applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione PEM, nel caso in cui le dichiarazioni del fornitore indichino il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM per i prodotti della pesca trasformati e del sistema armonizzato, e nel caso in cui non vi sia applicazione del cumulo con le parti contraenti della convenzione PEM che applicano unicamente la convenzione PEM.

Live chat “INFO CIG”, dal 13 febbraio 2023 arriva anche a Torino, Roma e Napoli

L’INPS comunica l’estensione del servizio di live chat “INFO CIG”, originariamente destinato ai lavoratori interessati da una domanda di integrazione salariale, anche alle aziende con sede legale a Torino, Roma, Napoli e rispettive province (INPS, messaggio 3 febbraio 2023, n. 520).

Come già noto, nell’ambito delle attività del Progetto di innovazione digitale denominato “Trasparenza CIG”, è stato ideato e realizzato un servizio di live chat, denominato “INFO CIG”, che consente ai lavoratori destinatari di prestazioni di integrazione salariale di fruire di un contatto interattivo con un consulente dell’Istituto, esperto di materia (advisor), per ricevere informazioni sullo stato di lavorazione della propria pratica e, in particolare, sulla tempistica di liquidazione della prestazione.

 

Il servizio, inizialmente attivato solo per i lavoratori, a partire dal 15 dicembre 2022 è stato reso fruibile anche alle aziende e agli intermediari, ma limitatamente ai datori di lavoro con sede legale a Milano e provincia, per le seguenti categorie di utenti: titolare di azienda, rappresentante legale, consulente aziendale.

 

Con il messaggio in oggetto, l’INPS comunica che, a partire dal 13 febbraio p.v., il servizio è esteso anche alle aziende con sede legale a Torino, Roma, Napoli e rispettive province, per le stesse categorie di utenti sopra indicate. Pertanto, le aziende e gli intermediari presenti sui predetti territori, che hanno presentato o intendono presentare una domanda di cassa integrazione di qualsiasi tipologia (CIGO, FIS, Fondi di solidarietà) o una domanda di autorizzazione CIGS, potranno chiedere informazioni sulle prestazioni in argomento all’advisor.

 

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 18, accedendo al link “INFO CIG” presente nella sezione contatti dell’area autenticata del Cassetto Previdenziale.

 

L’INPS ricorda che, invece, per i lavoratori, permangono le consuete modalità di accesso al servizio “INFO CIG” entrando, tramite le proprie credenziali, in MyINPS, selezionando la sezione “Comunica con l’INPS”, nel menu sulla sinistra,  per poi cliccare su “INFO CIG” e sul pulsante “Parla con un operatore”.

L'INPS comunica l'estensione del servizio di live chat “INFO CIG”, originariamente destinato ai lavoratori interessati da una domanda di integrazione salariale, anche alle aziende con sede legale a Torino, Roma, Napoli e rispettive province (INPS, messaggio 3 febbraio 2023, n. 520).

Come già noto, nell’ambito delle attività del Progetto di innovazione digitale denominato “Trasparenza CIG”, è stato ideato e realizzato un servizio di live chat, denominato “INFO CIG”, che consente ai lavoratori destinatari di prestazioni di integrazione salariale di fruire di un contatto interattivo con un consulente dell’Istituto, esperto di materia (advisor), per ricevere informazioni sullo stato di lavorazione della propria pratica e, in particolare, sulla tempistica di liquidazione della prestazione.

 

Il servizio, inizialmente attivato solo per i lavoratori, a partire dal 15 dicembre 2022 è stato reso fruibile anche alle aziende e agli intermediari, ma limitatamente ai datori di lavoro con sede legale a Milano e provincia, per le seguenti categorie di utenti: titolare di azienda, rappresentante legale, consulente aziendale.

 

Con il messaggio in oggetto, l'INPS comunica che, a partire dal 13 febbraio p.v., il servizio è esteso anche alle aziende con sede legale a Torino, Roma, Napoli e rispettive province, per le stesse categorie di utenti sopra indicate. Pertanto, le aziende e gli intermediari presenti sui predetti territori, che hanno presentato o intendono presentare una domanda di cassa integrazione di qualsiasi tipologia (CIGO, FIS, Fondi di solidarietà) o una domanda di autorizzazione CIGS, potranno chiedere informazioni sulle prestazioni in argomento all'advisor.

 

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 18, accedendo al link “INFO CIG” presente nella sezione contatti dell’area autenticata del Cassetto Previdenziale.

 

L'INPS ricorda che, invece, per i lavoratori, permangono le consuete modalità di accesso al servizio “INFO CIG” entrando, tramite le proprie credenziali, in MyINPS, selezionando la sezione “Comunica con l’INPS”, nel menu sulla sinistra,  per poi cliccare su “INFO CIG” e sul pulsante “Parla con un operatore”.

Ebna: previsti nuovi contributi 2023 per il settore Artigianato

Da gennaio 2023, nuova erogazione contributiva per le Aziende umbre artigiane e non artigiane che applicano i contratti di settore

Le Aziende del settore Artigianato e quelle che, pur non essendo artigiane, applicano i contratti di settore, sono obbligate a versare, per ogni dipendente impiegato, un importo pari ad euro 11,65 mensili, cui si aggiungono ulteriori 4,00 euro mensili, riferiti alla contribuzione regionale.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono previste, pertanto, le seguenti contribuzioni:
– lo 0,60% relativamente alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, da parte delle imprese che occupano da 1 a 15 dipendenti, di cui 3/4 sono a carico dell’azienda ed 1/4 invece del dipendente;
– lo 0,60%, a cui si addiziona lo 0,40%, sempre in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, da parte delle imprese che occupano più di 15 dipendenti, di cui 3/4 sono a carico dell’azienda ed 1/4 invece a carico del dipendente;
– il 4% per la contribuzione addizionale Acigs, totalmente a carico delle aziende che occupano più di 15 dipendenti e che ne presentano domanda.
E’ bene specificare che, il calcolo dell’organico aziendale impiegato, si riferisce al semestre antecedente, e perciò, quello individuato alla data del 1° gennaio 2023, si riterrà ascrivibile al periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
Da ultimo, si suole comunicare che, il contributo di solidarietà, per le Imprese non artigiane è pari a 0,96 euro, mentre per quelle artigiane è pari a 0,77 euro, da versare entrambi mensilmente.

Da gennaio 2023, nuova erogazione contributiva per le Aziende umbre artigiane e non artigiane che applicano i contratti di settore

Le Aziende del settore Artigianato e quelle che, pur non essendo artigiane, applicano i contratti di settore, sono obbligate a versare, per ogni dipendente impiegato, un importo pari ad euro 11,65 mensili, cui si aggiungono ulteriori 4,00 euro mensili, riferiti alla contribuzione regionale.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono previste, pertanto, le seguenti contribuzioni:
- lo 0,60% relativamente alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, da parte delle imprese che occupano da 1 a 15 dipendenti, di cui 3/4 sono a carico dell'azienda ed 1/4 invece del dipendente;
- lo 0,60%, a cui si addiziona lo 0,40%, sempre in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, da parte delle imprese che occupano più di 15 dipendenti, di cui 3/4 sono a carico dell'azienda ed 1/4 invece a carico del dipendente;
- il 4% per la contribuzione addizionale Acigs, totalmente a carico delle aziende che occupano più di 15 dipendenti e che ne presentano domanda.
E' bene specificare che, il calcolo dell'organico aziendale impiegato, si riferisce al semestre antecedente, e perciò, quello individuato alla data del 1° gennaio 2023, si riterrà ascrivibile al periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
Da ultimo, si suole comunicare che, il contributo di solidarietà, per le Imprese non artigiane è pari a 0,96 euro, mentre per quelle artigiane è pari a 0,77 euro, da versare entrambi mensilmente.

CIPL Edilizia – Como: rinnovato il contratto integrativo

Una Tantum, Elemento Variabile della Retribuzione e Indennità di trasporto tra gli aspetti principali del rinnovo

È stato sottoscritto il 29 dicembre 2022, tra Ance Como, Confartigianato Imprese Como, Confederazione Nazionale dell’Artigianato del Lario e della Brianza, C.A.S.A. Artigiani di Como e le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dei contratti edili nazionali Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl dei Laghi e Fillea-Cgil Como, l’accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per i lavoratori edili ed affini e per i dipendenti da imprese artigiane edili ed affini della Provincia di Como.
Il nuovo accordo di rinnovo, in vigore dal 1º dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, ha previsto la sostituzione dell‘intera disciplina del precedente contratto integrativo sia per gli operai che per gli impiegati.

 

Una Tantum
Tra le novità, il riconoscimento di un importo Una Tantum, a titolo di arretrato contrattuale per il periodo intercorrente tra la scadenza del precedente contratto integrativo provinciale 27 luglio 2006, dell’Accordo Ponte 17 giugno 2014 e l’entrata in vigore della nuova contrattazione provinciale:
– per i lavoratori in forza, con un contratto a tempo determinato o indeterminato ed a tempo pieno, alla data di sottoscrizione del contratto integrativo (29 dicembre 2022) ed alla data del 1° luglio 2022 è riconosciuto un importo lordo “Una Tantum” di 200,00 euro. Il suddetto importo verrà erogato in due rate di pari importo con le retribuzioni dei mesi di febbraio e maggio 2023;
– per i lavoratori in forza, con un contratto a tempo determinato o indeterminato ed a tempo pieno, alla data di sottoscrizione del contratto integrativo (29 dicembre 2022) ed alla data del 1° settembre 2022 verrà riconosciuto un importo lordo “Una Tantum” di 100,00 euro. Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2023;
– per i lavoratori assunti con un contratto a tempo parziale i suddetti importi sono ridotti al 50% nel caso di orario di lavoro settimanale applicato inferiore al 50% dell’orario contrattuale. Nessuna variazione per i contratti a tempo parziale con un orario di lavoro settimanale pari o superiore al 50% dell’orario contrattuale. Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2023;
– per i contratti di lavoro intermittente gli importi e le condizioni sopra indicati si applicano nel caso in cui nel periodo dal 1° luglio 2022 alla data di sottoscrizione del contratto integrativo (29 dicembre 2022) i lavoratori hanno svolto attività lavorativa per un numero di giorni complessivi di almeno il 50% dei giorni lavorabili. Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2023.
Sono esclusi i lavoratori in periodo di prova alla data di sottoscrizione del contratto integrativo.

 

Cassa Integrazione

In materia di Cassa Integrazione, in caso di utilizzo per mancanza di lavoro le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 16 (esclusi gli apprendisti) dovranno darne comunicazione, per il tramite delle associazioni Datoriali, alle Organizzazioni Sindacali al fine di fissare un apposito incontro.

 

Elemento Variabile della Retribuzione
L’accordo di rinnovo ha introdotto la disciplina dell’EVR prevista dai contratti collettivi nazionali di Iavoro. L’elemento variabile della retribuzione, concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Como e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai CCNL, compreso il TFR. 
In ogni caso il riconoscimento deII’EVR sarà subordinato alla ponderazione dei parametri, alla verifica e alla determinazione degli importi da erogare ed alle relative modalità da definirsi in un apposito accordo tra le Parti Sociali firmatarie, che dovrà essere sottoscritto entro la fine del mese di febbraio 2023.

Indennità di trasporto e Indennità sostitutiva di mensa
Per gli operai, l’indennità di trasferta in cifra fissa prevista dall‘art. 12 del contratto integrativo provinciale 27 luglio 2006 e precedenti ha cessato di avere validità al 31 dicembre 2022. Dal 1º gennaio 2023 è in vigore l’istituto dell’indennità di trasporto che prevede il riconoscimento, a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi nel Comune di lavoro, di un’indennità pari a 3,68 euro giornalieri. La suddetta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore e computata ai fini del calcolo del TFR con esclusione di tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, compresa la maggiorazione Cassa Edile. L’indennità non è dovuta nel caso in cui l’impresa provveda al trasporto dei lavoratori con propri mezzi oppure nel caso in cui gli oneri economici connessi all’effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione nel Comune di Iavoro siano interamente a carico dell’impresa. Tale indennità assorbe e sostituisce il rimborso delle spese di viaggio previste dai vigenti contratti nazionali.
A decorrere dal 1º gennaio 2023 il concorso pasto a carico deII’Impresa è elevato da 8,00 euro a 9,00 euro giornalieri. Dalla medesima data l’indennità sostitutiva di mensa è elevata da 7,00 euro a 7,70 euro giornalieri.
Anche per gli impiegati, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’indennità sostitutiva di mensa è elevata da 7,00 euro a 7,70 euro giornalieri ed è confermata, invece, l’attuale indennità di trasporto in misura pari a 55,29 euro mensili.

Una Tantum, Elemento Variabile della Retribuzione e Indennità di trasporto tra gli aspetti principali del rinnovo

È stato sottoscritto il 29 dicembre 2022, tra Ance Como, Confartigianato Imprese Como, Confederazione Nazionale dell’Artigianato del Lario e della Brianza, C.A.S.A. Artigiani di Como e le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dei contratti edili nazionali Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl dei Laghi e Fillea-Cgil Como, l’accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per i lavoratori edili ed affini e per i dipendenti da imprese artigiane edili ed affini della Provincia di Como.
Il nuovo accordo di rinnovo, in vigore dal 1º dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, ha previsto la sostituzione dell‘intera disciplina del precedente contratto integrativo sia per gli operai che per gli impiegati.

 

Una Tantum
Tra le novità, il riconoscimento di un importo Una Tantum, a titolo di arretrato contrattuale per il periodo intercorrente tra la scadenza del precedente contratto integrativo provinciale 27 luglio 2006, dell'Accordo Ponte 17 giugno 2014 e l’entrata in vigore della nuova contrattazione provinciale:
- per i lavoratori in forza, con un contratto a tempo determinato o indeterminato ed a tempo pieno, alla data di sottoscrizione del contratto integrativo (29 dicembre 2022) ed alla data del 1° luglio 2022 è riconosciuto un importo lordo “Una Tantum” di 200,00 euro. Il suddetto importo verrà erogato in due rate di pari importo con le retribuzioni dei mesi di febbraio e maggio 2023;
- per i lavoratori in forza, con un contratto a tempo determinato o indeterminato ed a tempo pieno, alla data di sottoscrizione del contratto integrativo (29 dicembre 2022) ed alla data del 1° settembre 2022 verrà riconosciuto un importo lordo “Una Tantum” di 100,00 euro. Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2023;
- per i lavoratori assunti con un contratto a tempo parziale i suddetti importi sono ridotti al 50% nel caso di orario di lavoro settimanale applicato inferiore al 50% dell’orario contrattuale. Nessuna variazione per i contratti a tempo parziale con un orario di lavoro settimanale pari o superiore al 50% dell’orario contrattuale. Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2023;
- per i contratti di lavoro intermittente gli importi e le condizioni sopra indicati si applicano nel caso in cui nel periodo dal 1° luglio 2022 alla data di sottoscrizione del contratto integrativo (29 dicembre 2022) i lavoratori hanno svolto attività lavorativa per un numero di giorni complessivi di almeno il 50% dei giorni lavorabili. Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2023.
Sono esclusi i lavoratori in periodo di prova alla data di sottoscrizione del contratto integrativo.

 

Cassa Integrazione

In materia di Cassa Integrazione, in caso di utilizzo per mancanza di lavoro le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 16 (esclusi gli apprendisti) dovranno darne comunicazione, per il tramite delle associazioni Datoriali, alle Organizzazioni Sindacali al fine di fissare un apposito incontro.

 

Elemento Variabile della Retribuzione
L'accordo di rinnovo ha introdotto la disciplina dell'EVR prevista dai contratti collettivi nazionali di Iavoro. L'elemento variabile della retribuzione, concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Como e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai CCNL, compreso il TFR. 
In ogni caso il riconoscimento deII’EVR sarà subordinato alla ponderazione dei parametri, alla verifica e alla determinazione degli importi da erogare ed alle relative modalità da definirsi in un apposito accordo tra le Parti Sociali firmatarie, che dovrà essere sottoscritto entro la fine del mese di febbraio 2023.

Indennità di trasporto e Indennità sostitutiva di mensa
Per gli operai, l’indennità di trasferta in cifra fissa prevista dall‘art. 12 del contratto integrativo provinciale 27 luglio 2006 e precedenti ha cessato di avere validità al 31 dicembre 2022. Dal 1º gennaio 2023 è in vigore l'istituto dell’indennità di trasporto che prevede il riconoscimento, a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi nel Comune di lavoro, di un’indennità pari a 3,68 euro giornalieri. La suddetta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore e computata ai fini del calcolo del TFR con esclusione di tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, compresa la maggiorazione Cassa Edile. L’indennità non è dovuta nel caso in cui l’impresa provveda al trasporto dei lavoratori con propri mezzi oppure nel caso in cui gli oneri economici connessi all’effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione nel Comune di Iavoro siano interamente a carico dell’impresa. Tale indennità assorbe e sostituisce il rimborso delle spese di viaggio previste dai vigenti contratti nazionali.
A decorrere dal 1º gennaio 2023 il concorso pasto a carico deII’Impresa è elevato da 8,00 euro a 9,00 euro giornalieri. Dalla medesima data l’indennità sostitutiva di mensa è elevata da 7,00 euro a 7,70 euro giornalieri.
Anche per gli impiegati, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'indennità sostitutiva di mensa è elevata da 7,00 euro a 7,70 euro giornalieri ed è confermata, invece, l'attuale indennità di trasporto in misura pari a 55,29 euro mensili.

CIGO, CIGS e integrazione salariale: gli importi per il 2023

Fornite le indicazioni sulla misura dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario, del CISOA e dell’assegno del FIS (INPS, circolare 3 febbraio 2023, n. 14).

L’INPS ha provveduto a comunicare i nuovi importi massimi di molte misure di sostegno al reddito dei lavoratori,  quali i trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili.

Infatti, la Legge di bilancio 2022 ha previsto che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Di seguito si segnalano alcuni degli importi dei trattamenti elencati nella circolare in commento.

 

Cigo, Cigs, CISOA e AIS

 

Pertanto, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO, straordinaria (CIGS), degli operai agricoli (CISOA) e all’assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS corrispondono all’importo lordo massimo mensile di 1.321,53 euro e all’importo netto di 1.244,36 euro. Tale importo massimo deve essere incrementato, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, con un importo lordo pari a 1.585,84 euro e netto pari a 1.493,23. 

 

Fondo Credito

 

In questo caso, i massimali dell’assegno di integrazione salariale sono pari a 1.306,75 euro (nel caso di retribuzione mensile lorda inferiore a 2.406,02 euro), di 1.506,19  (nel caso di retribuzione mensile lorda compresa tra 2.406,02 e 3.803,33 euro) e di 1.902,81 euro (nel caso di retribuzione mensile lorda superiore a 3.803,33).

 

Indennità di disoccupazione NASpI

 

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di questa indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della Legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare per l’anno in corso 1.470,99 euro.

 

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

 

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.352,19 euro per il 2023, mentre l’importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.

 

Indennità di disoccupazione agricola

 

In relazione all’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Pertanto, l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento al 2022 è di 1.222,51 euro.

Fornite le indicazioni sulla misura dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario, del CISOA e dell'assegno del FIS (INPS, circolare 3 febbraio 2023, n. 14).

L'INPS ha provveduto a comunicare i nuovi importi massimi di molte misure di sostegno al reddito dei lavoratori,  quali i trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili.

Infatti, la Legge di bilancio 2022 ha previsto che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Di seguito si segnalano alcuni degli importi dei trattamenti elencati nella circolare in commento.

 

Cigo, Cigs, CISOA e AIS

 

Pertanto, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO, straordinaria (CIGS), degli operai agricoli (CISOA) e all'assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS corrispondono all'importo lordo massimo mensile di 1.321,53 euro e all'importo netto di 1.244,36 euro. Tale importo massimo deve essere incrementato, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, con un importo lordo pari a 1.585,84 euro e netto pari a 1.493,23. 

 

Fondo Credito

 

In questo caso, i massimali dell'assegno di integrazione salariale sono pari a 1.306,75 euro (nel caso di retribuzione mensile lorda inferiore a 2.406,02 euro), di 1.506,19  (nel caso di retribuzione mensile lorda compresa tra 2.406,02 e 3.803,33 euro) e di 1.902,81 euro (nel caso di retribuzione mensile lorda superiore a 3.803,33).

 

Indennità di disoccupazione NASpI

 

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di questa indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della Legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare per l'anno in corso 1.470,99 euro.

 

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

 

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.352,19 euro per il 2023, mentre l'importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.

 

Indennità di disoccupazione agricola

 

In relazione all’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Pertanto, l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento al 2022 è di 1.222,51 euro.

Contributi 2023 iscritti alla Gestione separata: aliquote contributive, massimale e minimale

L’INPS ha reso noto le aliquote contributive e di computo per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno in corso dai lavoratori iscritti a vario titolo alla Gestione separata (INPS, circolare 1 febbraio 2023, n. 12). 

L’Istituto rende note le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

 

Vengono precisate le aliquote contributive e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, per i professionisti, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie. Per quest’ultima categoria, in particolare, viene confermata l’aliquota al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti.

 

Per l’anno 2023, l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate è pari al 33%.

 

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a: 0,50% per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera; 0,22%, disposta dall’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007 in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della Legge n. 296/2006; 1,31% per l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione.

Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

 

Le aliquote contributive e di computo previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, sono invece: IVS in misura pari al 25%; 0,72% per maternità e altre voci; 0,51% per indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

 

Nella circolare in oggetto, l’INPS riassume le aliquote complessivamente fissate per le varie categorie di soggetti come da sottostante tabella riepilogativa:

 

Collaboratori e figure assimilate  Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL  35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria  24% (24,00 IVS)
   
Professionisti  Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24% (24,00 IVS)

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3.

 

Vengono poi stabiliti i valori del massimale e del minimale di reddito per il 2023, ovvero €. 113.520,00 per il primo e €. 17.504,00 per il secondo.

 

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di €. 4.200,96 mentre, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore, avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

– €. 4.591,30 (di cui €. 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;

– €. 5.902,35 (di cui €. 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;

– €. 6.131,65 (di cui €. 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.

L’INPS ha reso noto le aliquote contributive e di computo per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno in corso dai lavoratori iscritti a vario titolo alla Gestione separata (INPS, circolare 1 febbraio 2023, n. 12). 

L'Istituto rende note le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

 

Vengono precisate le aliquote contributive e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, per i professionisti, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie. Per quest'ultima categoria, in particolare, viene confermata l’aliquota al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti.

 

Per l’anno 2023, l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate è pari al 33%.

 

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a: 0,50% per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera; 0,22%, disposta dall’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007 in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della Legge n. 296/2006; 1,31% per l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione.

Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

 

Le aliquote contributive e di computo previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, sono invece: IVS in misura pari al 25%; 0,72% per maternità e altre voci; 0,51% per indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

 

Nella circolare in oggetto, l'INPS riassume le aliquote complessivamente fissate per le varie categorie di soggetti come da sottostante tabella riepilogativa:

 

Collaboratori e figure assimilate  Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL  35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria  24% (24,00 IVS)
   
Professionisti  Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24% (24,00 IVS)

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3.

 

Vengono poi stabiliti i valori del massimale e del minimale di reddito per il 2023, ovvero €. 113.520,00 per il primo e €. 17.504,00 per il secondo.

 

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di €. 4.200,96 mentre, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore, avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- €. 4.591,30 (di cui €. 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;

- €. 5.902,35 (di cui €. 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;

- €. 6.131,65 (di cui €. 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.

CCNL Noleggio Automezzi (Anav): istituzione del ticket restaurant

Le aziende, riconosceranno a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, un ticket restaurant (buono pasto) dell’ammontare giornaliero di 6,50 euro a partire da marzo 2023

L’accordo siglato il 6 ottobre 2022, tra l’Anav e la Filt-Cgil, la Fit-Cisl, la Uiltrasporti, ha previsto l’istituzione del ticket restaurant a tutti i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
Per ogni giornata di effettiva prestazione verrà corrisposto un buono pasto dell’ammontare giornaliero di 6,50 euro a partire da marzo 2023, che diventerà 7,00 euro a partire da novembre 2023. 
Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori sede ai sensi dell’art. 51 del presente CCNL, il ticket restaurant non è dovuto.
Nell’accordo viene precisato che sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore concessi allo stesso titolo in sede aziendale.

Le aziende, riconosceranno a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, un ticket restaurant (buono pasto) dell’ammontare giornaliero di 6,50 euro a partire da marzo 2023

L'accordo siglato il 6 ottobre 2022, tra l’Anav e la Filt-Cgil, la Fit-Cisl, la Uiltrasporti, ha previsto l'istituzione del ticket restaurant a tutti i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
Per ogni giornata di effettiva prestazione verrà corrisposto un buono pasto dell’ammontare giornaliero di 6,50 euro a partire da marzo 2023, che diventerà 7,00 euro a partire da novembre 2023. 
Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori sede ai sensi dell’art. 51 del presente CCNL, il ticket restaurant non è dovuto.
Nell'accordo viene precisato che sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore concessi allo stesso titolo in sede aziendale.

Emolumento accessorio 2023 per i Dipendenti Statali

Corrisposti importi da 20,00 euro lordi a 45,00 euro lordi a titolo di Una Tantum per Docenti, Ata e Dirigenti scolastici

La Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso le quote dell’emolumento che la Legge di Bilancio 2023 ha rivolto ai Dipendenti pubblici. Per quest’anno infatti, verrà corrisposto per 13 mensilità, un emolumento accessorio a titolo di Una Tantum pari all’1,5% dello stipendio destinato al trattamento di quiescenza. Si tratta di un anticipo dei rinnovi contrattuali per il periodo 2021-2024, scaduti già da undici mesi.
Tale indennità:
– deve esser erogata quindi per 13 mensilità e per un importo pari all’1,5% dello stipendio;
– viene ripartita in base al personale in servizio al 1° gennaio 2023;
– produce effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza;
– non può esser conteggiata agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, agli effetti dell’indennità sostitutiva di preavviso, del TFR, come pure delle indennità per cessazione del rapporto lavorativo da corrispondersi agli eredi che vivevano a carico del dipendente pubblico in caso di morte di quest’ultimo.
Si tratta, quindi, di una quota versata per compensare il mancato pagamento della vecchia indennità di vacanza contrattuale, non andando così a sommarsi al rinnovo, ma costituendone una parte corrisposta a stralcio e Una Tantum, spalmata su 13 mensilità.
C’è da sottolineare però, che il bonus anzidetto, andrà a favorire i redditi più alti, per cui risulterà tanto più alto quanto maggiore è la retribuzione. Ad esempio, per la fascia dirigenziale, l’importo Una Tantum corrisponderà a circa 20,80 euro lordi al mese per la fascia retributiva più bassa, fino ad arrivare a 74,00 euro lordi al mese per la prima. Per quanto riguarda la scuola, un docente di scuola media al massimo dell’anzianità, potrà raggiungere una quota di 42,00 euro lorde in più al mese, mentre uno della primaria, oltre 38,00 euro lorde. Un assistente amministrativo ad inizio carriera invece, potrà percepire poco più di 20,00 euro lorde.
Le relative somme saranno ripartite, durante il 2023, mediante uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023, mentre, per tutto il personale dipendente da Amministrazioni, Istituzioni ed Enti Pubblici diversi dall’Amministrazione Statale invece, tali oneri, da destinare allo stesso scopo, sono posti a carico dei bilanci delle Amministrazioni stesse.

Corrisposti importi da 20,00 euro lordi a 45,00 euro lordi a titolo di Una Tantum per Docenti, Ata e Dirigenti scolastici

La Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso le quote dell’emolumento che la Legge di Bilancio 2023 ha rivolto ai Dipendenti pubblici. Per quest'anno infatti, verrà corrisposto per 13 mensilità, un emolumento accessorio a titolo di Una Tantum pari all'1,5% dello stipendio destinato al trattamento di quiescenza. Si tratta di un anticipo dei rinnovi contrattuali per il periodo 2021-2024, scaduti già da undici mesi.
Tale indennità:
- deve esser erogata quindi per 13 mensilità e per un importo pari all'1,5% dello stipendio;
- viene ripartita in base al personale in servizio al 1° gennaio 2023;
- produce effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza;
- non può esser conteggiata agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, agli effetti dell’indennità sostitutiva di preavviso, del TFR, come pure delle indennità per cessazione del rapporto lavorativo da corrispondersi agli eredi che vivevano a carico del dipendente pubblico in caso di morte di quest'ultimo.
Si tratta, quindi, di una quota versata per compensare il mancato pagamento della vecchia indennità di vacanza contrattuale, non andando così a sommarsi al rinnovo, ma costituendone una parte corrisposta a stralcio e Una Tantum, spalmata su 13 mensilità.
C'è da sottolineare però, che il bonus anzidetto, andrà a favorire i redditi più alti, per cui risulterà tanto più alto quanto maggiore è la retribuzione. Ad esempio, per la fascia dirigenziale, l'importo Una Tantum corrisponderà a circa 20,80 euro lordi al mese per la fascia retributiva più bassa, fino ad arrivare a 74,00 euro lordi al mese per la prima. Per quanto riguarda la scuola, un docente di scuola media al massimo dell’anzianità, potrà raggiungere una quota di 42,00 euro lorde in più al mese, mentre uno della primaria, oltre 38,00 euro lorde. Un assistente amministrativo ad inizio carriera invece, potrà percepire poco più di 20,00 euro lorde.
Le relative somme saranno ripartite, durante il 2023, mediante uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023, mentre, per tutto il personale dipendente da Amministrazioni, Istituzioni ed Enti Pubblici diversi dall’Amministrazione Statale invece, tali oneri, da destinare allo stesso scopo, sono posti a carico dei bilanci delle Amministrazioni stesse.

CCNL Acconciatura ed Estetica: erogazione dell’ultima tranche di Una Tantum

Con la retribuzione del mese di marzo 2023 verrà corrisposta la terza ed ultima tranche di Una Tantum pari a 46,00 euro, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale

L’accordo siglato il 10 ottobre 2022, tra Confartigianato Benessere acconciatori, Confartigianato Benessere estetica, CNA Unione benessere e sanità, Casartigiani, Claai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ha previsto la corresponsione di un importo forfetario “Una Tantum” ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione. 
L’importo di 246,00 euro è stato suddiviso 3 soluzioni:
– la prima pari a 100,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022;
– la seconda pari a 100,00 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022;
– la terza pari a 46,00 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo è erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “Una Tantum” è inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. È stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. In generale l’Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è riconosciuta al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una Tantum” e possono essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. 

Con la retribuzione del mese di marzo 2023 verrà corrisposta la terza ed ultima tranche di Una Tantum pari a 46,00 euro, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale

L'accordo siglato il 10 ottobre 2022, tra Confartigianato Benessere acconciatori, Confartigianato Benessere estetica, CNA Unione benessere e sanità, Casartigiani, Claai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ha previsto la corresponsione di un importo forfetario "Una Tantum" ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione. 
L'importo di 246,00 euro è stato suddiviso 3 soluzioni:
- la prima pari a 100,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022;
- la seconda pari a 100,00 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022;
- la terza pari a 46,00 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo è erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L'importo di "Una Tantum" è inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. È stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. In generale l'Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è riconosciuta al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "Una Tantum" e possono essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza.