FIS e Fondi di solidarietà bilaterale con procedura semplificata per alluvione Marche

Con riferimento alle domande di assegno di integrazione salariale trasmesse dai datori di lavoro colpiti dall’alluvione verificatasi nella Regione Marche del 15 e 16 settembre 2022 e rientranti nel campo di applicazione del FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali è applicabile la procedura semplificata riconosciuta per la Cigo (Inps – Messaggio 21 ottobre 2022, n. 3811)

Ai fini dell’accesso alle prestazioni di integrazione salariale l’evento alluvionale che ha colpito la Regione Marche del 15 e 16 settembre 2022 rientra tra gli eventi oggettivamente non evitabili.
Con riferimento ai datori di lavoro rientranti nella disciplina CIGO l’Inps ha chiarito (messaggio n. 3498/2022) che si applica la procedura semplificata.
Con il messaggio n. 3811/2022 l’Istituto precisa che analoga procedura deve ritenersi applicabile ai datori di lavoro rientranti nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali.

In particolare, per le istanze con causali riconducibili a eventi oggettivamente non evitabili (cd. EONE), trovano applicazione i seguenti criteri:
– non rileva il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva interessata, alla data di presentazione della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale;
– le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento;
– i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale previsto per il FIS e per i Fondi di solidarietà bilaterali nella misura stabilita dai singoli decreti istitutivi.

Riguardo all’informativa sindacale, l’Inps ribadisce che la stessa non è obbligatoriamente preventiva ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati. In proposito, qualora l’informativa non sia stata allegata alla domanda di assegno di integrazione salariale, la stessa può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla Struttura INPS territorialmente competente.

Inoltre, in considerazione dell’entità dell’evento meteorologico che si è verificato nelle giornate del 15 e 16 settembre 2022 nel territorio delle Province di Ancona e Pesaro, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nel predetto ambito territoriale e che presentano le domande di assegno di integrazione salariale con causale “Incendi – crolli – alluvioni”, non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda, in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022.
Conseguentemente, la relazione tecnica deve limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Laddove i datori di lavoro, colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica, non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare di detti fenomeni, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.
In detta ipotesi, i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino la suddetta impraticabilità. Il possesso di tali verbali o attestazioni può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda. Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività medesime in ragione dell’impraticabilità dei locali o del persistere della stessa.
Anche per la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” – che rientra tra quelle riferibili a eventi oggettivamente non evitabili – si applicano i criteri di semplificazione sopra richiamati.

Riguardo al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, l’Istituto precisa che i datori di lavoro interessati possono indicare, nella prima richiesta di trattamento, una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali.
Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro potrà chiedere una proroga del trattamento di assegno di integrazione salariale in corso, senza pregiudizio della domanda già presentata.

Con riferimento alle domande di assegno di integrazione salariale trasmesse dai datori di lavoro colpiti dall’alluvione verificatasi nella Regione Marche del 15 e 16 settembre 2022 e rientranti nel campo di applicazione del FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali è applicabile la procedura semplificata riconosciuta per la Cigo (Inps - Messaggio 21 ottobre 2022, n. 3811)

Ai fini dell’accesso alle prestazioni di integrazione salariale l’evento alluvionale che ha colpito la Regione Marche del 15 e 16 settembre 2022 rientra tra gli eventi oggettivamente non evitabili.
Con riferimento ai datori di lavoro rientranti nella disciplina CIGO l’Inps ha chiarito (messaggio n. 3498/2022) che si applica la procedura semplificata.
Con il messaggio n. 3811/2022 l’Istituto precisa che analoga procedura deve ritenersi applicabile ai datori di lavoro rientranti nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali.

In particolare, per le istanze con causali riconducibili a eventi oggettivamente non evitabili (cd. EONE), trovano applicazione i seguenti criteri:
- non rileva il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva interessata, alla data di presentazione della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale;
- le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale previsto per il FIS e per i Fondi di solidarietà bilaterali nella misura stabilita dai singoli decreti istitutivi.

Riguardo all’informativa sindacale, l’Inps ribadisce che la stessa non è obbligatoriamente preventiva ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati. In proposito, qualora l’informativa non sia stata allegata alla domanda di assegno di integrazione salariale, la stessa può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla Struttura INPS territorialmente competente.

Inoltre, in considerazione dell’entità dell’evento meteorologico che si è verificato nelle giornate del 15 e 16 settembre 2022 nel territorio delle Province di Ancona e Pesaro, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nel predetto ambito territoriale e che presentano le domande di assegno di integrazione salariale con causale "Incendi - crolli – alluvioni", non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda, in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022.
Conseguentemente, la relazione tecnica deve limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Laddove i datori di lavoro, colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica, non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare di detti fenomeni, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale "Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità".
In detta ipotesi, i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino la suddetta impraticabilità. Il possesso di tali verbali o attestazioni può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda. Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività medesime in ragione dell’impraticabilità dei locali o del persistere della stessa.
Anche per la causale "Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità" - che rientra tra quelle riferibili a eventi oggettivamente non evitabili - si applicano i criteri di semplificazione sopra richiamati.

Riguardo al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, l’Istituto precisa che i datori di lavoro interessati possono indicare, nella prima richiesta di trattamento, una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali.
Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro potrà chiedere una proroga del trattamento di assegno di integrazione salariale in corso, senza pregiudizio della domanda già presentata.

Fondi di solidarietà, l’adeguamento entro il 31.12.2022

Il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chirimenti sulla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del Decreto Legislativo n. 148/2015 (Circolare 21 ottobre 2022, n. 20).

L’art. 1, co. 204, lett. b, L. n. 234/2021, ha previsto l’estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà ai datori di lavoro che occupano anche solo 1 lavoratore dipendente. I Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore della citata L. n. 234 si adeguino alle disposizioni suddette entro il 31.12.2022.
In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1.1.2023, nel fondo di integrazione salariale laddove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dagli stessi datori di lavoro.
Dunque, per l’adeguamento, per i fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, occorre stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore alle disposizioni del D.Lgs. n. 148, conriferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo.
In assenza di detto adeguamento, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale.
Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente a ciascun Fondo di solidarietà, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, dovranno verificare la disciplina del Fondo di settore e qualora il Fondo preveda una soglia dimensionale di accesso diversa da quella attualmente prevista a livello normativo dovranno adeguare la disciplina del medesimo con la sottoscrizione dell’accordo collettivo innanzi citato entro il 31.12.2022 da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV.
Acquisito l’accordo sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria del Fondo di solidarietà nel medio periodo (otto anni), alla luce delle modifiche che si intendono apportare.
L’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo porta quale logica conseguenza a una valutazione, anche delle parti sociali in sede di sottoscrizione dell’accordo, circa una eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento del Fondo qualora il medesimo dovesse risultare non sostenibile finanziariamente nel medio periodo alla luce delle modifiche da apportarsi.
Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Sempre con riferimento agli obblighi di adeguamento relativi alla platea dei datori, analoga disposizione è stata dettata dal legislatore in merito ai Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge.
Il comma 1 bis dell’articolo 40 del D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.”
Anche in questo caso, a livello operativo, le parti sociali dovranno verificare la disciplina del Fondo di solidarietà territoriale e qualora il medesimo preveda una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo dovranno adeguare la disciplina del medesimo con la sottoscrizione dell’accordo collettivo innanzi citato entro il 31 dicembre 2022 da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale.
Acquisito l’accordo sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (otto anni).
Anche in questa ipotesi, sarà utile una valutazione anche delle parti sociali circa una eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento del Fondo al fine di garantire che il Fondo stesso sia sostenibile finanziariamente nel medio periodo, in considerazione dell’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo.
Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto ministeriale, d’intesa, nel caso di Fondi di solidarietà territoriali, con il Presidente della Provincia Autonoma.

Quanro alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuta dai Fondi di solidarietà bilaterali, l’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 148/2015, comma 1 bis, stabilisce che “per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, dal 1° gennaio 2023.”
Quindi, laddove i fondi di solidarietà già costituti di cui agli articoli 26 e 40, prevedano una prestazione di assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, che non risponde ai requisiti innanzi citati relativi a causali, importo e durata di cui alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale, delineata dalla norma innanzi citata, ai fini dell’adeguamento alla legge, è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, al fine di adeguare la disciplina del Fondo alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 148.
In assenza di detto adeguamento entro il 31.12.2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.
A livello operativo, le parti sociali comparativamente più rappresentative relativamente a ciascun Fondo di solidarietà, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, dovranno verificare la disciplina del Fondo di settore o del Fondo territoriale, con riferimento alla prestazione dell’assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale.
Nell’ipotesi in cui la prestazione dell’assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, non sarà rispondente ai requisiti innanzi indicati, al fine di non confluire nel FIS, le parti sociali entro il 31 dicembre 2022 dovranno rimodulare in un accordo collettivo, da sottoscriversi entro la data innanzi indicata e da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV, la prestazione medesima in termini di causali, misura e durata, verificando altresì quale conseguenza e diretto corollario della rimodulazione della prestazione se la modifica della stessa incide sulla sostenibilità finanziaria del medesimo Fondo nel medio periodo, eventualmente prevedendo la conseguente rimodulazione della contribuzione di finanziamento.
 

Il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chirimenti sulla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del Decreto Legislativo n. 148/2015 (Circolare 21 ottobre 2022, n. 20).

L’art. 1, co. 204, lett. b, L. n. 234/2021, ha previsto l’estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà ai datori di lavoro che occupano anche solo 1 lavoratore dipendente. I Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore della citata L. n. 234 si adeguino alle disposizioni suddette entro il 31.12.2022.
In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1.1.2023, nel fondo di integrazione salariale laddove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dagli stessi datori di lavoro.
Dunque, per l’adeguamento, per i fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, occorre stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore alle disposizioni del D.Lgs. n. 148, conriferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo.
In assenza di detto adeguamento, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale.
Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente a ciascun Fondo di solidarietà, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, dovranno verificare la disciplina del Fondo di settore e qualora il Fondo preveda una soglia dimensionale di accesso diversa da quella attualmente prevista a livello normativo dovranno adeguare la disciplina del medesimo con la sottoscrizione dell’accordo collettivo innanzi citato entro il 31.12.2022 da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori Sociali - Divisione IV.
Acquisito l’accordo sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria del Fondo di solidarietà nel medio periodo (otto anni), alla luce delle modifiche che si intendono apportare.
L’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo porta quale logica conseguenza a una valutazione, anche delle parti sociali in sede di sottoscrizione dell’accordo, circa una eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento del Fondo qualora il medesimo dovesse risultare non sostenibile finanziariamente nel medio periodo alla luce delle modifiche da apportarsi.
Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Sempre con riferimento agli obblighi di adeguamento relativi alla platea dei datori, analoga disposizione è stata dettata dal legislatore in merito ai Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge.
Il comma 1 bis dell’articolo 40 del D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale."
Anche in questo caso, a livello operativo, le parti sociali dovranno verificare la disciplina del Fondo di solidarietà territoriale e qualora il medesimo preveda una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo dovranno adeguare la disciplina del medesimo con la sottoscrizione dell’accordo collettivo innanzi citato entro il 31 dicembre 2022 da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori Sociali - Divisione IV, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale.
Acquisito l’accordo sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (otto anni).
Anche in questa ipotesi, sarà utile una valutazione anche delle parti sociali circa una eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento del Fondo al fine di garantire che il Fondo stesso sia sostenibile finanziariamente nel medio periodo, in considerazione dell’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo.
Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto ministeriale, d’intesa, nel caso di Fondi di solidarietà territoriali, con il Presidente della Provincia Autonoma.

Quanro alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuta dai Fondi di solidarietà bilaterali, l’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 148/2015, comma 1 bis, stabilisce che "per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, dal 1° gennaio 2023."
Quindi, laddove i fondi di solidarietà già costituti di cui agli articoli 26 e 40, prevedano una prestazione di assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, che non risponde ai requisiti innanzi citati relativi a causali, importo e durata di cui alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale, delineata dalla norma innanzi citata, ai fini dell’adeguamento alla legge, è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, al fine di adeguare la disciplina del Fondo alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 148.
In assenza di detto adeguamento entro il 31.12.2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.
A livello operativo, le parti sociali comparativamente più rappresentative relativamente a ciascun Fondo di solidarietà, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, dovranno verificare la disciplina del Fondo di settore o del Fondo territoriale, con riferimento alla prestazione dell’assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale.
Nell’ipotesi in cui la prestazione dell’assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, non sarà rispondente ai requisiti innanzi indicati, al fine di non confluire nel FIS, le parti sociali entro il 31 dicembre 2022 dovranno rimodulare in un accordo collettivo, da sottoscriversi entro la data innanzi indicata e da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori Sociali - Divisione IV, la prestazione medesima in termini di causali, misura e durata, verificando altresì quale conseguenza e diretto corollario della rimodulazione della prestazione se la modifica della stessa incide sulla sostenibilità finanziaria del medesimo Fondo nel medio periodo, eventualmente prevedendo la conseguente rimodulazione della contribuzione di finanziamento.
 

Onlus: escluso il bonus beni strumentali per le attività solidali

La Onlus per gli acquisti di beni strumentali nuovi, nell’ambito delle attività di accoglienza di cittadini stranieri e di minori tolti alle famiglie di origine, non può avvalersi del credito d’imposta per beni strumentali nuovi, trattandosi di attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (Agenzia Entrate – risposta 21 ottobre 2022 n. 522).

L’art. 1, co. da 184 a 197, L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, in sostituzione delle previgenti disposizioni riguardanti il c.d. “super ammortamento” e il c.d.”iper ammortamento”.

Successivamente, l’art. 1, co. da 1051 a 1063, L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha riformulato la disciplina agevolativa in oggetto confermandone la struttura fondamentale ma con alcune novità (il perimetro di applicazione viene esteso anche ai beni immateriali generici; è stata potenziata l’entità del bonus tramite innalzamento delle aliquote agevolative; sono aumentati i limiti massimi delle spese ammissibili; sono stati modificati i tempi di fruizione del credito.

Detto questo, in relazione al caso di specie, il comma 1051 dell’art. 1 della cit. Legge n. 178/2020 prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

L’ambito soggettivo delineato dalla disposizione normativa in commento ricomprende, anche “gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata”.

Pertanto, nel caso in esame, la Onlus può fruire dell’agevolazione in oggetto, se le attività per cui sono acquistati i “beni strumentali nuovi” agevolabili, si qualificano, ai fini fiscali, quali attività aventi natura commerciale.

La Onlus per gli acquisti di beni strumentali nuovi, nell'ambito delle attività di accoglienza di cittadini stranieri e di minori tolti alle famiglie di origine, non può avvalersi del credito d'imposta per beni strumentali nuovi, trattandosi di attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (Agenzia Entrate - risposta 21 ottobre 2022 n. 522).

L'art. 1, co. da 184 a 197, L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, in sostituzione delle previgenti disposizioni riguardanti il c.d. "super ammortamento" e il c.d."iper ammortamento".

Successivamente, l'art. 1, co. da 1051 a 1063, L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha riformulato la disciplina agevolativa in oggetto confermandone la struttura fondamentale ma con alcune novità (il perimetro di applicazione viene esteso anche ai beni immateriali generici; è stata potenziata l'entità del bonus tramite innalzamento delle aliquote agevolative; sono aumentati i limiti massimi delle spese ammissibili; sono stati modificati i tempi di fruizione del credito.

Detto questo, in relazione al caso di specie, il comma 1051 dell'art. 1 della cit. Legge n. 178/2020 prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

L'ambito soggettivo delineato dalla disposizione normativa in commento ricomprende, anche "gli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata".

Pertanto, nel caso in esame, la Onlus può fruire dell'agevolazione in oggetto, se le attività per cui sono acquistati i "beni strumentali nuovi" agevolabili, si qualificano, ai fini fiscali, quali attività aventi natura commerciale.

Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti

In gazzetta ufficiale disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2022, n. 153)

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, indicata alla lettera a), numero 2), l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l’utilizzo dei modelli di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui alla lettera a) sopra indicata, usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell’applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita alla lettera a), venga disposta la proroga dell’applicazione delle aliquote come rideterminate dalla medesima lettera a).
Nel caso in cui non venga disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione prevista dall’articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.
La medesima sanzione è applicata per l’invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
Il decreto in oggetto è entrato in vigore il 22 ottobre 2022.

In gazzetta ufficiale disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2022, n. 153)

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, indicata alla lettera a), numero 2), l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui alla lettera a) sopra indicata, usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita alla lettera a), venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dalla medesima lettera a).
Nel caso in cui non venga disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.
La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
Il decreto in oggetto è entrato in vigore il 22 ottobre 2022.

CCNL Panifici – Federpanificatori: una tantum a ottobre

Sottosritto il nuovo CCNL per il personale direttivo, docente, non docente delle istituzioni scolastiche paritarie Triennio 2019/2022

 

Il CCNL decorre dall’1/9/2022 e scadrà il 31/8/2025  e prevede le seguentiretribuzione per i contratti subordinati

Livello

Retribuzione mensile mensile/oraria

Orario ordinario mensile

I Livello

Operai

€ 1.300,00 173 (4.33×40)ore sett.li
II Livello

Impiegato d’ordine

€ 1.350,00 173 (4.33×40)ore sett.li
III Livello

Impiegato di concetto

€ 1.450,00 173 (4.33×40)ore sett.li
IV Livello

Dirigenti servizi amministrativi

€ 1.850,00 173 (4.33×40)ore sett.li
V Livello

Docenti di scuola dell’infanzia

€ 1.430,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VI Livello

Docenti di scuola primaria

€ 1.550,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VII Livello

Docenti di scuola secondaria di I e II grado

€ 2.150,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VIII Livello

Dirigenti scuole di ogni ordine e grado

€ 2.380,00 173 (4.33×40)ore sett.li

Al docente, con incarico di coordinatore delle attività didattiche, dovrà essere riconosciuto il compenso per le ore d’insegnamento ed un’indennità aggiuntiva, proporzionale alle ore dedicate a tale incarico, che verrà stabilita fra le parti all’atto dell’assunzione.

Con riferimento alle disposizioni vigenti le parti sindacali convengono che il compenso da corrispondere al personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto del concetto di qualità e quantità, non può essere comunque inferiore alle retribuzioni minime previste per il personale con contratto subordinato, per cui le voci retributive vengono conglobate, per ogni ora di lezione in Euro 17,50

Sottosritto il nuovo CCNL per il personale direttivo, docente, non docente delle istituzioni scolastiche paritarie Triennio 2019/2022

 

Il CCNL decorre dall’1/9/2022 e scadrà il 31/8/2025  e prevede le seguentiretribuzione per i contratti subordinati

Livello

Retribuzione mensile mensile/oraria

Orario ordinario mensile

I Livello

Operai

€ 1.300,00 173 (4.33x40)ore sett.li
II Livello

Impiegato d’ordine

€ 1.350,00 173 (4.33x40)ore sett.li
III Livello

Impiegato di concetto

€ 1.450,00 173 (4.33x40)ore sett.li
IV Livello

Dirigenti servizi amministrativi

€ 1.850,00 173 (4.33x40)ore sett.li
V Livello

Docenti di scuola dell’infanzia

€ 1.430,00 165 (4,33x38)ore sett.li
VI Livello

Docenti di scuola primaria

€ 1.550,00 165 (4,33x38)ore sett.li
VII Livello

Docenti di scuola secondaria di I e II grado

€ 2.150,00 165 (4,33x38)ore sett.li
VIII Livello

Dirigenti scuole di ogni ordine e grado

€ 2.380,00 173 (4.33x40)ore sett.li

Al docente, con incarico di coordinatore delle attività didattiche, dovrà essere riconosciuto il compenso per le ore d’insegnamento ed un’indennità aggiuntiva, proporzionale alle ore dedicate a tale incarico, che verrà stabilita fra le parti all’atto dell’assunzione.

Con riferimento alle disposizioni vigenti le parti sindacali convengono che il compenso da corrispondere al personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto del concetto di qualità e quantità, non può essere comunque inferiore alle retribuzioni minime previste per il personale con contratto subordinato, per cui le voci retributive vengono conglobate, per ogni ora di lezione in Euro 17,50

Atto costitutivo Srl e Srl semplificata in videoconferenza

4 OTT 2022 Nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2022, n. 247 è stato pubblicato il decreto 26 luglio 2022, n. 155 del Ministero dello sviluppo economico recante il regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183.

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, l’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse, mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
Gli atti costitutivi possono essere redatti utilizzando i modelli standard.
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo presso l’ufficio del registro delle imprese competente.

4 OTT 2022 Nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2022, n. 247 è stato pubblicato il decreto 26 luglio 2022, n. 155 del Ministero dello sviluppo economico recante il regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse, mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
Gli atti costitutivi possono essere redatti utilizzando i modelli standard.
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese competente.

Cassazione: indennizzabilità del danno psichico da stress lavorativo

Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa è assicurata all’INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza dell’11 ottobre 2022, n. 29611.

Una lavoratrice proponeva ricorso giudiziale nei confronti dell’INAIL, al fine di ottenere dall’Istituto l’indennizzo per danno biologico da malattia professionale inerente al disturbo dell’adattamento con umore depresso ed ansia derivanti da situazione lavorativa avversativa.
La Corte rigettava la domanda, ritenendo non compreso nella copertura assicurativa dell’INAIL il danno psichico subito dai lavoratori per situazioni di costrittività organizzativa.

La Corte di Cassazione, in continuità con diversi precedenti, ha accolto il ricorso proposto dalla lavoratrice avverso tale sentenza, ricordando che, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, assume rilevanza non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio, ossia non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa.

L’assicurazione contro le malattie professionali, in particolare, è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al testo unico n.1124/1965 e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.
Pertanto, devono ritenersi indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione.

Sulla base di tali premesse i Giudici di legittimità hanno ribadito il principio applicabile al caso sottoposto ad esame, secondo cui ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.

Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa è assicurata all'INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza dell’11 ottobre 2022, n. 29611.

Una lavoratrice proponeva ricorso giudiziale nei confronti dell'INAIL, al fine di ottenere dall'Istituto l'indennizzo per danno biologico da malattia professionale inerente al disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia derivanti da situazione lavorativa avversativa.
La Corte rigettava la domanda, ritenendo non compreso nella copertura assicurativa dell'INAIL il danno psichico subito dai lavoratori per situazioni di costrittività organizzativa.

La Corte di Cassazione, in continuità con diversi precedenti, ha accolto il ricorso proposto dalla lavoratrice avverso tale sentenza, ricordando che, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, assume rilevanza non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio, ossia non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa.

L'assicurazione contro le malattie professionali, in particolare, è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al testo unico n.1124/1965 e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.
Pertanto, devono ritenersi indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione.

Sulla base di tali premesse i Giudici di legittimità hanno ribadito il principio applicabile al caso sottoposto ad esame, secondo cui ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all'INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.

Dichiarazione del lavoratore per il riconoscimento dell’indennità una tantum 150 euro

I lavoratori che intendono percepire l’indennità una tantum di 150 euro nel mese di novembre 2022, devono rilasciare al proprio datore di lavoro una dichiarazione delle condizioni di spettanza. L’Inps ha formulato un modello della dichiarazione al fine di agevolare tale adempimento (Messaggio 20 ottobre 2022, n. 3806).

Con il Decreto Aiuti-Ter è stato previsto che ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.
L’indennità è riconosciuta:
– a condizione che i lavoratori non siano titolari dei trattamenti per i quali la stessa è riconosciuta direttamente dall’Inps (pensionati ed altre categorie);
– in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche e di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc).
Pertanto, il lavoratore al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.
Al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, l’Inps ha predisposto un fac-simile di dichiarazione, che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro)

(Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

 

Io sottoscritto/a

Cognome ________________ Nome ________________ Nato/a __________________il ___________________prov ______________CF _______________________________________ in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso __________________________________, codice fiscale (p.IVA) _________________________, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022.

Dichiaro

– di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;

– di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

– di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta;

– che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;

– di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l’indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità

Data _______________________

Firma ______________________

I lavoratori che intendono percepire l’indennità una tantum di 150 euro nel mese di novembre 2022, devono rilasciare al proprio datore di lavoro una dichiarazione delle condizioni di spettanza. L’Inps ha formulato un modello della dichiarazione al fine di agevolare tale adempimento (Messaggio 20 ottobre 2022, n. 3806).

Con il Decreto Aiuti-Ter è stato previsto che ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.
L’indennità è riconosciuta:
- a condizione che i lavoratori non siano titolari dei trattamenti per i quali la stessa è riconosciuta direttamente dall’Inps (pensionati ed altre categorie);
- in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche e di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc).
Pertanto, il lavoratore al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.
Al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, l’Inps ha predisposto un fac-simile di dichiarazione, che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro)

(Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

 

Io sottoscritto/a

Cognome ________________ Nome ________________ Nato/a __________________il ___________________prov ______________CF _______________________________________ in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso __________________________________, codice fiscale (p.IVA) _________________________, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022.

Dichiaro

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;

- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

- di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta;

- che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;

- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità

Data _______________________

Firma ______________________

Premio di risultato anno 2022 nel Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna

Firmato a fine settembre 2022, l’accordo per l’erogazione del premio di risultato anno 2022 a favore dei dipendenti del Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna.

Il Premio di Risultato 2022 sarà erogato entro il mese di ottobre 2022, a tutti i dipendenti delle Banche associate alla Federazione dell’Emilia-Romagna; ai dipendenti della Federazione regionale, come da prassi, sarà pagato un premio di risultato pari alla media dei premi corrisposti dalle BCC regionali eroganti.
Le Parti, con riferimento all’Accordo Federcasse del 9 giugno 2020, “Emergenza sanitaria nazionale Covid-19. Tutela del lavoro, della famiglia, delle fragilità”, che prevede – tra le misure a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie correlate alla emergenza pandemica ivi concordate – che le assenze dal lavoro verificatesi nel corso dell’anno 2021 per malattia Covid-19 non saranno conteggiate come giorni di assenza dal lavoro ai fini della quantificazione del Premio di Risultato, anche in ragione delle difficoltà ad individuare le causali di assenza, stabiliscono di non conteggiare le assenze per malattia.

BCC

PDR 2022

Cr.Coop. Romagnolo 119.679
Emilbanca 1.473.084
Malatestiana 910.385
Romagna Occ.le 101.280
Felsinea 503.843
Centro Emilia 342.901
Ravennate Imolese 1.217.984
Sarsina 27.652
Romagna Banca 662.696
Riviera Banca 371.529
TOTALE 5.731.033

Firmato a fine settembre 2022, l’accordo per l’erogazione del premio di risultato anno 2022 a favore dei dipendenti del Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna.

Il Premio di Risultato 2022 sarà erogato entro il mese di ottobre 2022, a tutti i dipendenti delle Banche associate alla Federazione dell’Emilia-Romagna; ai dipendenti della Federazione regionale, come da prassi, sarà pagato un premio di risultato pari alla media dei premi corrisposti dalle BCC regionali eroganti.
Le Parti, con riferimento all’Accordo Federcasse del 9 giugno 2020, "Emergenza sanitaria nazionale Covid-19. Tutela del lavoro, della famiglia, delle fragilità", che prevede - tra le misure a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie correlate alla emergenza pandemica ivi concordate - che le assenze dal lavoro verificatesi nel corso dell’anno 2021 per malattia Covid-19 non saranno conteggiate come giorni di assenza dal lavoro ai fini della quantificazione del Premio di Risultato, anche in ragione delle difficoltà ad individuare le causali di assenza, stabiliscono di non conteggiare le assenze per malattia.

BCC

PDR 2022

Cr.Coop. Romagnolo 119.679
Emilbanca 1.473.084
Malatestiana 910.385
Romagna Occ.le 101.280
Felsinea 503.843
Centro Emilia 342.901
Ravennate Imolese 1.217.984
Sarsina 27.652
Romagna Banca 662.696
Riviera Banca 371.529
TOTALE 5.731.033

Chiarimenti Inps sull’indennità una tantum 200 euro

L’Inps ha fornito nuove istruzioni sull’indennità una tantum 200 euro per i lavoratori dipendenti (Messaggio 20 ottobre 2022, n. 3805).

 

Nel dettaglio, l’Istituto ha precisato che, tra gli eventi tutelati sono ricompresi altresì l’aspettativa sindacale. L’indennità spetta per il tramite del datore anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore, in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24.6.2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.
Laddove i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati, esemplificativamente, da una tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore, possono provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022. In particolare, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato l’elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022, valorizzando il codice recupero “35”.
I datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate devono esporre, in <DenunciaAgriIndividuale>, l’elemento <TipoRetribuzione>, con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”, nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi per la terza emissione dell’anno 2022. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” deve essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, entro e non oltre il 30 novembre 2022.
L’invio del flusso regolarizzativo di competenzadi luglio 2022 annulla e sostituisce l’eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.

L’Inps ha fornito nuove istruzioni sull’indennità una tantum 200 euro per i lavoratori dipendenti (Messaggio 20 ottobre 2022, n. 3805).

 

Nel dettaglio, l’Istituto ha precisato che, tra gli eventi tutelati sono ricompresi altresì l’aspettativa sindacale. L’indennità spetta per il tramite del datore anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore, in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24.6.2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.
Laddove i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati, esemplificativamente, da una tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore, possono provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022. In particolare, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato l’elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022, valorizzando il codice recupero "35".
I datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate devono esporre, in <DenunciaAgriIndividuale>, l’elemento <TipoRetribuzione>, con il <CodiceRetribuzione> "9", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50", nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi per la terza emissione dell’anno 2022. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" deve essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, entro e non oltre il 30 novembre 2022.
L’invio del flusso regolarizzativo di competenzadi luglio 2022 annulla e sostituisce l’eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.