Bonus Vista: via libera del Garante privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere positivo sullo schema di decreto del Ministero della salute che prevede l’erogazione di un contributo una tantum di 50 euro per l’acquisto effettuato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. (GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI – Parere 06 ottobre 2022, n. 319)

Il contributo in favore dei membri di nuclei familiari con Isee non superiore ai 10mila euro sarà attribuito sotto forma di voucher, per chi ne farà richiesta, o come rimborso, per chi ha già effettuato l’acquisto. Entrambe le modalità prevedono che il richiedente si registri su un’applicazione web dedicata, resa disponibile sul sito del Ministero della salute, mediante autenticazione con SPID, CIE o CNS.
Nel caso di attribuzione, il voucher sarà reso disponibile sull’applicazione web, dopo la verifica da parte di INPS del possesso dei requisiti ISEE, mentre il rimborso avverrà sulle coordinate IBAN, fornite al momento della registrazione insieme a copia della fattura o della documentazione, e prevede la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi erogati.
Lo schema di decreto tiene conto delle osservazioni fornite dall’Autorità nel corso delle interlocuzioni intercorse col Ministero per rendere conformi alla normativa privacy i trattamenti previsti, secondo il principio della protezione dati “fin dalla progettazione e per impostazione predefinita”.
Nel parere il Garante ha posto come unica condizione quella di specificare che le modalità e i termini della comunicazione dei rimborsi siano stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere positivo sullo schema di decreto del Ministero della salute che prevede l’erogazione di un contributo una tantum di 50 euro per l’acquisto effettuato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. (GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI - Parere 06 ottobre 2022, n. 319)

Il contributo in favore dei membri di nuclei familiari con Isee non superiore ai 10mila euro sarà attribuito sotto forma di voucher, per chi ne farà richiesta, o come rimborso, per chi ha già effettuato l’acquisto. Entrambe le modalità prevedono che il richiedente si registri su un’applicazione web dedicata, resa disponibile sul sito del Ministero della salute, mediante autenticazione con SPID, CIE o CNS.
Nel caso di attribuzione, il voucher sarà reso disponibile sull’applicazione web, dopo la verifica da parte di INPS del possesso dei requisiti ISEE, mentre il rimborso avverrà sulle coordinate IBAN, fornite al momento della registrazione insieme a copia della fattura o della documentazione, e prevede la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi erogati.
Lo schema di decreto tiene conto delle osservazioni fornite dall’Autorità nel corso delle interlocuzioni intercorse col Ministero per rendere conformi alla normativa privacy i trattamenti previsti, secondo il principio della protezione dati "fin dalla progettazione e per impostazione predefinita".
Nel parere il Garante ha posto come unica condizione quella di specificare che le modalità e i termini della comunicazione dei rimborsi siano stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Regime impatriati : via libera per il cittadino trasferito nella controllata italiana

Un cittadino italiano che lavora come Ceo presso una holding di Londra e che rientra in Italia, acquisendo qui la residenza, per svolgere nuove e ulteriori mansioni presso una delle controllate della holding, potrà fruire dei benefici per i lavoratori impatriati, in quanto la disciplina agevolativa non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato (Agenzia Entrate – risposta 25 ottobre 2022 n. 524).

L’art. 16, DLgs n. 147/2015 che ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati”, prevede che il predetto regime spetta al lavoratore che:
– trasferisce la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del TUIR;
– non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegna a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolge l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine ai requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per accedere all’agevolazione.

In particolare, con riferimento al rientro in Italia di lavoratori dipendenti di datori esteri, con la citata circolare è stato precisato che il regime impatriati non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato e, pertanto, che possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti). Con la risoluzione n. 72/E del 26 settembre 2018, inoltre, è stato precisato che l’autonomia dei rapporti contrattuali nell’ambito di un gruppo societario con diverse società ubicate ed operanti in Stati differenti non esclude, al verificarsi di tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma in esame, la possibilità di accedere al regime speciale per lavoratori impatriati, a nulla rilevando la circostanza che l’attività lavorativa sia stata prestata con società appartenenti allo stesso gruppo.

Con riferimento al caso di specie, considerato che il cittadino italiano non si è trasferito all’estero in posizione di distacco non è necessario, ai fini dell’applicazione del regime impatriati, verificare se il rientro in Italia sia conseguenza della naturale scadenza del distacco e, quindi, in sostanziale continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia, ovvero sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.

Ai fini dell’applicazione del regime agevolativo non è ostativa la duplice circostanza che, il cittadino mantenga la carica amministrativa assunta in costanza del suo precedente rapporto di lavoro con la Capogruppo inglese e che, in base agli accordi con tale società in costanza del suo rapporto di lavoro con la stessa, abbia altresì ricoperto l’incarico di amministratore della controllata italiana prima del trasferimento in Italia.

Un cittadino italiano che lavora come Ceo presso una holding di Londra e che rientra in Italia, acquisendo qui la residenza, per svolgere nuove e ulteriori mansioni presso una delle controllate della holding, potrà fruire dei benefici per i lavoratori impatriati, in quanto la disciplina agevolativa non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato (Agenzia Entrate - risposta 25 ottobre 2022 n. 524).

L'art. 16, DLgs n. 147/2015 che ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati", prevede che il predetto regime spetta al lavoratore che:
- trasferisce la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del TUIR;
- non è stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegna a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolge l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

L'agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine ai requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per accedere all'agevolazione.

In particolare, con riferimento al rientro in Italia di lavoratori dipendenti di datori esteri, con la citata circolare è stato precisato che il regime impatriati non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato e, pertanto, che possono accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti). Con la risoluzione n. 72/E del 26 settembre 2018, inoltre, è stato precisato che l'autonomia dei rapporti contrattuali nell'ambito di un gruppo societario con diverse società ubicate ed operanti in Stati differenti non esclude, al verificarsi di tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma in esame, la possibilità di accedere al regime speciale per lavoratori impatriati, a nulla rilevando la circostanza che l'attività lavorativa sia stata prestata con società appartenenti allo stesso gruppo.

Con riferimento al caso di specie, considerato che il cittadino italiano non si è trasferito all'estero in posizione di distacco non è necessario, ai fini dell'applicazione del regime impatriati, verificare se il rientro in Italia sia conseguenza della naturale scadenza del distacco e, quindi, in sostanziale continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia, ovvero sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.

Ai fini dell'applicazione del regime agevolativo non è ostativa la duplice circostanza che, il cittadino mantenga la carica amministrativa assunta in costanza del suo precedente rapporto di lavoro con la Capogruppo inglese e che, in base agli accordi con tale società in costanza del suo rapporto di lavoro con la stessa, abbia altresì ricoperto l'incarico di amministratore della controllata italiana prima del trasferimento in Italia.

Rendita vitalizia: non necessaria la previa domanda amministrativa

La domanda volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, I. n. 1338/1962 può essere proposta in giudizio senza la necessità della previa proposizione della domanda amministrativa. Tanto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 24 ottobre 2022, n. 31337.

È stato accolto dalla Corte di Cassazione il ricorso proposto avverso la sentenza d’appello che aveva dichiarato improponibile la domanda di un lavoratore volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, I. n. 1338/1962 che lo stesso assumeva spettargli al fine della ricostituzione del trattamento pensionistico.

I giudici di merito, in particolare, avevano ritenuto che la mancata preventiva presentazione di domanda amministrativa determinasse la radicale improponibilità della domanda giudiziale volta alla costituzione della rendita.

Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, deducendo che la controversia non rientrasse tra quelle previdenziali e assistenziali, che richiedono, quale indefettibile presupposto per la proposizione in giudizio, la previa presentazione di domanda amministrativa.

La Cassazione, ritenuta fondata la doglianza del lavoratore, ha precisato che la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, I. n. 1338/1962 non costituisce in alcun modo una prestazione previdenziale, rappresentando piuttosto un modo per rimediare all’inadempimento datoriale dell’obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore: essa non concerne, dunque, una prestazione pensionistica, ma consiste piuttosto in un rimedio alla decurtazione pensionistica conseguente all’omesso versamento dei contributi dovuti, con natura e carattere risarcitorio del danno, consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione.

Inquadrata in tali termini l’azione proposta dal lavoratore nel caso in esame, i Giudici di legittimità hanno censurato la sentenza impugnata, ribadendo che il principio della necessità della previa proposizione della domanda amministrativa è, invero, principio applicabile nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali e non può, invece, essere invocato quando, come nel caso in questione, nessuna prestazione previdenziale venga in rilievo.

La domanda volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, I. n. 1338/1962 può essere proposta in giudizio senza la necessità della previa proposizione della domanda amministrativa. Tanto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 24 ottobre 2022, n. 31337.

È stato accolto dalla Corte di Cassazione il ricorso proposto avverso la sentenza d'appello che aveva dichiarato improponibile la domanda di un lavoratore volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, I. n. 1338/1962 che lo stesso assumeva spettargli al fine della ricostituzione del trattamento pensionistico.

I giudici di merito, in particolare, avevano ritenuto che la mancata preventiva presentazione di domanda amministrativa determinasse la radicale improponibilità della domanda giudiziale volta alla costituzione della rendita.

Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, deducendo che la controversia non rientrasse tra quelle previdenziali e assistenziali, che richiedono, quale indefettibile presupposto per la proposizione in giudizio, la previa presentazione di domanda amministrativa.

La Cassazione, ritenuta fondata la doglianza del lavoratore, ha precisato che la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, I. n. 1338/1962 non costituisce in alcun modo una prestazione previdenziale, rappresentando piuttosto un modo per rimediare all'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore: essa non concerne, dunque, una prestazione pensionistica, ma consiste piuttosto in un rimedio alla decurtazione pensionistica conseguente all'omesso versamento dei contributi dovuti, con natura e carattere risarcitorio del danno, consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione.

Inquadrata in tali termini l'azione proposta dal lavoratore nel caso in esame, i Giudici di legittimità hanno censurato la sentenza impugnata, ribadendo che il principio della necessità della previa proposizione della domanda amministrativa è, invero, principio applicabile nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali e non può, invece, essere invocato quando, come nel caso in questione, nessuna prestazione previdenziale venga in rilievo.

INPS: istruzioni operative su sull’anticipo TFS/TFR

L’Inps ha fornito istruzioni operative per definire gli aspetti tecnici e procedurali relativi al funzionamento e all’attivazione della garanzia in favore delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’anticipo dei predetti trattamenti ai sensi dell’articolo 17 del D.P.C.M. n. 51/2020 (Circolare

 25 ottobre 2022, n. 119).

I finanziamenti che vengono concessi sono assistiti da una garanzia del Fondo in gestione all’INPS che copre l’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. Gli interventi del Fondo sono, a loro volta, coperti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia del Fondo gestito dall’INPS è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.
Il Fondo di garanzia ha una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro ed è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso versate dagli istituti finanziatori pari allo 0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR.
La concessione della garanzia del Fondo sia subordinata all’avvenuto pagamento della menzionata commissione di accesso da parte della banca.
Relativamente a ciascuna richiesta di anticipo TFS/TFR, a seguito del rilascio dell’attestato di garanzia da parte dell’INPS, il perfezionamento e l’efficacia della garanzia sono subordinati all’accertamento dei seguenti adempimenti previsti in capo alla banca: versamento della commissione di accesso al Fondo nella misura dell’0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio per l’insieme dei contratti stipulati rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno civile; comunicazione all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, mediante il proprio indirizzo PEC registrato nel portale lavoropubblico.gov.it, entro i medesimi termini, delle informazioni relative al versamento delle commissioni di accesso, necessarie ad attivare l’efficacia della singola garanzia.
L’Inps procede alla verifica dell’avvenuto versamento trimestrale, sul conto specifico di Tesoreria statale n. 6167 (IBAN IT88V0100003245348200006167) intestato al Fondo di garanzia, degli importi corrispondenti alle commissioni di accesso alla garanzia e dell’avvenuta comunicazione via PEC da parte della banca delle informazioni necessarie ad abbinare il versamento cumulativo alla singola garanzia rilasciata come identificata dall’apposita codifica risultante dall’attestazione di garanzia.
Ne consegue che, dopo il rilascio dell’attestazione di garanzia, qualora la banca non provveda a effettuare il pagamento della commissione richiesta relativamente a ciascun soggetto richiedente nei termini previsti, la garanzia non è efficace e, pertanto, non potrà essere attivata per lo specifico finanziamento anticipo TFS/TFR nel caso in cui si verifichi il mancato rimborso da parte dell’Ente erogatore.
Inoltre, la garanzia al Fondo non potrà operare qualora non risulti perfezionata, entro i termini sopra esposti, l’avvenuta comunicazione via PEC al gestore delle informazioni che consentano di abbinare univocamente il versamento delle commissioni all’attestazione di garanzia rilasciata per il singolo nominativo del soggetto richiedente correlata allo specifico contratto di finanziamento.
La garanzia può essere attivata dalla banca in caso di impossibilità per l’Ente erogatore di rimborsare alla stessa l’importo dell’anticipo TFS/TFR.
Presupposti per l’attivazione della garanzia sono il decorso del termine normativamente stabilito per il pagamento della singola rata di TFS/TFR, nonché l’accertamento del mancato rimborso totale o parziale del finanziamento da parte dell’Ente erogatore.
Per accertare detto mancato rimborso, successivamente alla scadenza del termine di pagamento, la banca dovrà rivolgere, rispettivamente all’Ente erogatore e, per conoscenza, all’Istituto (all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it), apposita richiesta di rimborso a valere sul trattamento TFS/TFR spettante al soggetto richiedente, con l’assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, la banca notifica all’INPS, entro e non oltre l’ulteriore termine di 9 mesi dalla data dell’inadempimento totale o parziale, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del Fondo.
L’istanza di intervento del Fondo dovrà essere compilata tramite il modello “MV77”, denominato “Richiesta attivazione della Garanzia per l’accesso ai finanziamenti – anticipo TFS/TFRr”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, firmata dal legale rappresentante della banca ovvero dal soggetto appositamente munito dei poteri e trasmessa al seguente indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, allegando la copia del contratto firmato dalle parti, completo della relativa certificazione e della presa d’atto dell’Ente erogatore.
Ricevuta la richiesta di intervento, entro i termini per la verifica dei presupposti, l’INPS procede a comunicare via PEC all’Ente erogatore inadempiente che, qualora non intervenga diversa comunicazione da parte dell’Ente stesso entro trenta giorni dalla notifica, provvederà a erogare l’importo dovuto alla banca richiedente con gli effetti della surroga.
Entro 60 giorni dalla notifica dell’istanza di intervento, l’INPS – se accerta l’esistenza di tutti i presupposti per l’intervento, in particolare, sulla base delle informazioni risultanti dagli archivi informatici presenti nell’applicativo dedicato al Fondo di garanzia TFS/TFR e secondo i requisiti di efficacia e perfezionamento della garanzia – provvede al pagamento alla banca di quanto dovuto.
Laddove non risulti completa la documentazione richiesta, il termine di 60 giorni per il pagamento di quanto dovuto alla banca è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del Fondo decade qualora la documentazione non pervenga all’INPS entro il termine di 180 giorni dalla data della richiesta di integrazione della documentazione mancante.
All’esito dell’accertato mancato rimborso da parte dell’Ente erogatore, della predetta comunicazione all’Ente erogatore e della positiva verifica dei presupposti, l’INPS provvede al pagamento di quanto dovuto alla banca nei limiti dell’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. L’INPS comunica semestralmente ai Ministeri vigilanti gli importi erogati dal Fondo di garanzia in adempimento delle richieste di intervento, nonché dati, elaborati e analisi sull’operatività e sull’efficacia del Fondo, della Convenzione tra l’INPS, il Ministro dell’Economia e delle finanze, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero per la Pubblica amministrazione.

Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata totale o parziale dell’anticipo TFS/TFR con oneri a proprio carico, facendone richiesta scritta al finanziatore.
La banca comunica al soggetto finanziato l’importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire, che lo stesso dovrà versare alla banca entro 30 giorni di calendario dalla data della comunicazione dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine, l’estinzione è inefficace.
Al riguardo, ai fini del perfezionamento di tale operazione è riconosciuto alla banca un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato all’importo rimborsato in anticipo in caso di estinzione, anche parziale, nella misura massima stabilita dall’Accordo quadro, dello 0,30% dell’importo rimborsato dal Richiedente. Tale indennizzo, tuttavia, non può eccedere né i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata né la quota di interessi che sarebbe gravata sull’importo dell’anticipo in difetto di estinzione anticipata.
L’indennizzo non è comunque dovuto qualora l’importo rimborsato anticipatamente dal richiedente sia inferiore a 10.000 euro.
Nell’ipotesi in cui il soggetto finanziato effettui versamenti a titolo di estinzione anticipata del finanziamento i cui importi complessivi risultino essere inferiori rispetto all’importo dovuto, l’estinzione anticipata si considera effettuata in via parziale.
Contestualmente al perfezionamento dell’operazione di estinzione dell’anticipo TFS/TFR con il pagamento dell’importo dovuto da parte del soggetto finanziato, la banca ne dia comunicazione all’Ente erogatore e, al fine di adeguare automaticamente la relativa garanzia, anche all’INPS in qualità di gestore del Fondo.
In particolare, a seguito di tale comunicazione, se l’operazione riguarda l’estinzione anticipata totale dell’anticipo TFS/TFR, la garanzia cessa di avere efficacia. Qualora, invece, si tratti di estinzione anticipata parziale del finanziamento, l’INPS provvederà all’adeguamento della garanzia al nuovo importo risultante dall’operazione di estinzione anticipata.
Analogamente, l’Ente erogatore provvede a comunicare periodicamente l’avvenuto rimborso a favore della banca cessionaria dell’unica rata e delle diverse rate, secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento, a estinzione totale o parziale del finanziamento, con conseguente adeguamento della garanzia da parte dell’INPS.
In ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle commissioni di accesso al Fondo originariamente versate da parte della banca.
Le comunicazioni relative all’estinzione anticipata totale o parziale dovranno essere trasmesse da parte delle banche all’INPS – Gestione Fondo di garanzia, all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, e dovranno contenere tutte le informazioni riportate nel modulo “MV78”, denominato “Comunicazione di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento – anticipo TFS/TFR”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.
Le comunicazioni relative all’estinzione alle previste scadenze dovranno essere trasmesse da parte degli Enti erogatori all’INPS – Gestione Fondo di garanzia all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it e dovranno contenere tutte le informazioni riportate nel modulo “MV79”, denominato “Comunicazione dell’Ente erogatore del rimborso totale o parziale alle scadenze delle rate di TFS/TFR del Finanziamento”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.

L’Inps ha fornito istruzioni operative per definire gli aspetti tecnici e procedurali relativi al funzionamento e all’attivazione della garanzia in favore delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’anticipo dei predetti trattamenti ai sensi dell’articolo 17 del D.P.C.M. n. 51/2020 (Circolare

 25 ottobre 2022, n. 119).

I finanziamenti che vengono concessi sono assistiti da una garanzia del Fondo in gestione all’INPS che copre l’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. Gli interventi del Fondo sono, a loro volta, coperti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia del Fondo gestito dall’INPS è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.
Il Fondo di garanzia ha una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro ed è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso versate dagli istituti finanziatori pari allo 0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR.
La concessione della garanzia del Fondo sia subordinata all’avvenuto pagamento della menzionata commissione di accesso da parte della banca.
Relativamente a ciascuna richiesta di anticipo TFS/TFR, a seguito del rilascio dell’attestato di garanzia da parte dell’INPS, il perfezionamento e l’efficacia della garanzia sono subordinati all’accertamento dei seguenti adempimenti previsti in capo alla banca: versamento della commissione di accesso al Fondo nella misura dell’0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio per l’insieme dei contratti stipulati rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno civile; comunicazione all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, mediante il proprio indirizzo PEC registrato nel portale lavoropubblico.gov.it, entro i medesimi termini, delle informazioni relative al versamento delle commissioni di accesso, necessarie ad attivare l’efficacia della singola garanzia.
L’Inps procede alla verifica dell’avvenuto versamento trimestrale, sul conto specifico di Tesoreria statale n. 6167 (IBAN IT88V0100003245348200006167) intestato al Fondo di garanzia, degli importi corrispondenti alle commissioni di accesso alla garanzia e dell’avvenuta comunicazione via PEC da parte della banca delle informazioni necessarie ad abbinare il versamento cumulativo alla singola garanzia rilasciata come identificata dall’apposita codifica risultante dall’attestazione di garanzia.
Ne consegue che, dopo il rilascio dell’attestazione di garanzia, qualora la banca non provveda a effettuare il pagamento della commissione richiesta relativamente a ciascun soggetto richiedente nei termini previsti, la garanzia non è efficace e, pertanto, non potrà essere attivata per lo specifico finanziamento anticipo TFS/TFR nel caso in cui si verifichi il mancato rimborso da parte dell’Ente erogatore.
Inoltre, la garanzia al Fondo non potrà operare qualora non risulti perfezionata, entro i termini sopra esposti, l’avvenuta comunicazione via PEC al gestore delle informazioni che consentano di abbinare univocamente il versamento delle commissioni all’attestazione di garanzia rilasciata per il singolo nominativo del soggetto richiedente correlata allo specifico contratto di finanziamento.
La garanzia può essere attivata dalla banca in caso di impossibilità per l'Ente erogatore di rimborsare alla stessa l'importo dell'anticipo TFS/TFR.
Presupposti per l’attivazione della garanzia sono il decorso del termine normativamente stabilito per il pagamento della singola rata di TFS/TFR, nonché l’accertamento del mancato rimborso totale o parziale del finanziamento da parte dell’Ente erogatore.
Per accertare detto mancato rimborso, successivamente alla scadenza del termine di pagamento, la banca dovrà rivolgere, rispettivamente all’Ente erogatore e, per conoscenza, all’Istituto (all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it), apposita richiesta di rimborso a valere sul trattamento TFS/TFR spettante al soggetto richiedente, con l’assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, la banca notifica all’INPS, entro e non oltre l’ulteriore termine di 9 mesi dalla data dell'inadempimento totale o parziale, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del Fondo.
L’istanza di intervento del Fondo dovrà essere compilata tramite il modello "MV77", denominato "Richiesta attivazione della Garanzia per l’accesso ai finanziamenti – anticipo TFS/TFRr", reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Moduli", firmata dal legale rappresentante della banca ovvero dal soggetto appositamente munito dei poteri e trasmessa al seguente indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, allegando la copia del contratto firmato dalle parti, completo della relativa certificazione e della presa d’atto dell’Ente erogatore.
Ricevuta la richiesta di intervento, entro i termini per la verifica dei presupposti, l’INPS procede a comunicare via PEC all’Ente erogatore inadempiente che, qualora non intervenga diversa comunicazione da parte dell’Ente stesso entro trenta giorni dalla notifica, provvederà a erogare l’importo dovuto alla banca richiedente con gli effetti della surroga.
Entro 60 giorni dalla notifica dell’istanza di intervento, l’INPS – se accerta l’esistenza di tutti i presupposti per l’intervento, in particolare, sulla base delle informazioni risultanti dagli archivi informatici presenti nell’applicativo dedicato al Fondo di garanzia TFS/TFR e secondo i requisiti di efficacia e perfezionamento della garanzia - provvede al pagamento alla banca di quanto dovuto.
Laddove non risulti completa la documentazione richiesta, il termine di 60 giorni per il pagamento di quanto dovuto alla banca è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del Fondo decade qualora la documentazione non pervenga all’INPS entro il termine di 180 giorni dalla data della richiesta di integrazione della documentazione mancante.
All’esito dell’accertato mancato rimborso da parte dell’Ente erogatore, della predetta comunicazione all’Ente erogatore e della positiva verifica dei presupposti, l’INPS provvede al pagamento di quanto dovuto alla banca nei limiti dell’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. L’INPS comunica semestralmente ai Ministeri vigilanti gli importi erogati dal Fondo di garanzia in adempimento delle richieste di intervento, nonché dati, elaborati e analisi sull’operatività e sull’efficacia del Fondo, della Convenzione tra l’INPS, il Ministro dell’Economia e delle finanze, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero per la Pubblica amministrazione.

Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata totale o parziale dell’anticipo TFS/TFR con oneri a proprio carico, facendone richiesta scritta al finanziatore.
La banca comunica al soggetto finanziato l’importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire, che lo stesso dovrà versare alla banca entro 30 giorni di calendario dalla data della comunicazione dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine, l’estinzione è inefficace.
Al riguardo, ai fini del perfezionamento di tale operazione è riconosciuto alla banca un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato all'importo rimborsato in anticipo in caso di estinzione, anche parziale, nella misura massima stabilita dall’Accordo quadro, dello 0,30% dell’importo rimborsato dal Richiedente. Tale indennizzo, tuttavia, non può eccedere né i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata né la quota di interessi che sarebbe gravata sull’importo dell’anticipo in difetto di estinzione anticipata.
L’indennizzo non è comunque dovuto qualora l’importo rimborsato anticipatamente dal richiedente sia inferiore a 10.000 euro.
Nell’ipotesi in cui il soggetto finanziato effettui versamenti a titolo di estinzione anticipata del finanziamento i cui importi complessivi risultino essere inferiori rispetto all’importo dovuto, l’estinzione anticipata si considera effettuata in via parziale.
Contestualmente al perfezionamento dell'operazione di estinzione dell'anticipo TFS/TFR con il pagamento dell'importo dovuto da parte del soggetto finanziato, la banca ne dia comunicazione all’Ente erogatore e, al fine di adeguare automaticamente la relativa garanzia, anche all’INPS in qualità di gestore del Fondo.
In particolare, a seguito di tale comunicazione, se l’operazione riguarda l’estinzione anticipata totale dell’anticipo TFS/TFR, la garanzia cessa di avere efficacia. Qualora, invece, si tratti di estinzione anticipata parziale del finanziamento, l’INPS provvederà all’adeguamento della garanzia al nuovo importo risultante dall’operazione di estinzione anticipata.
Analogamente, l’Ente erogatore provvede a comunicare periodicamente l’avvenuto rimborso a favore della banca cessionaria dell’unica rata e delle diverse rate, secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento, a estinzione totale o parziale del finanziamento, con conseguente adeguamento della garanzia da parte dell’INPS.
In ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle commissioni di accesso al Fondo originariamente versate da parte della banca.
Le comunicazioni relative all’estinzione anticipata totale o parziale dovranno essere trasmesse da parte delle banche all’INPS – Gestione Fondo di garanzia, all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, e dovranno contenere tutte le informazioni riportate nel modulo "MV78", denominato "Comunicazione di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento - anticipo TFS/TFR", reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Moduli".
Le comunicazioni relative all’estinzione alle previste scadenze dovranno essere trasmesse da parte degli Enti erogatori all’INPS - Gestione Fondo di garanzia all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it e dovranno contenere tutte le informazioni riportate nel modulo "MV79", denominato "Comunicazione dell’Ente erogatore del rimborso totale o parziale alle scadenze delle rate di TFS/TFR del Finanziamento", reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso "Prestazioni e servizi" > "Moduli".

Modalità e termini di fruizione del Bonus psicologo

A decorrere dal 1° novembre 2022 l’Inps inizierà l’istruttoria delle domande relative al cd. “bonus psicologo 2022”. Dall’8 dicembre 2022 sarà disponibile la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti. (INPS – Messaggio 21 ottobre 2022, n. 3820)

Il termine ultimo per la presentazione delle domande per il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (cd. Bonus Psicologo 2022), introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 è scaduto alle ore 23.59 del 24 ottobre 2022.
Dal 1° novembre 2022, l’Inps ha 30 giorni di tempo per effettuare l’istruttoria centralizzata delle istanze acquisite ed entro tale termine gli operatori delle Strutture territoriali devono effettuare il riesame delle domande presentate con ISEE incompleto e/o difforme.
Completata l’istruttoria, l’Inps, entro il 7 dicembre 2022, ufficializzerà con apposito messaggio l’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio e contestualmente provvederà a darne comunicazione agli interessati.
L’esito della richiesta verrà notificato tramite SME e/o mail ai soggetti richiedenti ai recapiti indicati in domanda e sarà consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda, in particolare, nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
In caso di accoglimento della domanda, verrà reso disponibile il relativo provvedimento con l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia e da utilizzare dallo stesso ai fini della rendicontazione.
Il beneficiario avrà 180 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, per usufruire del bonus e delle sessioni di psicoterapia con l’utilizzo del codice univoco.

Dall’8 dicembre 2022 sarà disponibile la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti. Con successivo messaggio, l’Inps fornirà le istruzioni operative per i professionisti, relative alla prenotazione e alla conferma delle sedute di psicoterapia.

A decorrere dal 1° novembre 2022 l’Inps inizierà l’istruttoria delle domande relative al cd. "bonus psicologo 2022". Dall’8 dicembre 2022 sarà disponibile la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti. (INPS - Messaggio 21 ottobre 2022, n. 3820)

Il termine ultimo per la presentazione delle domande per il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (cd. Bonus Psicologo 2022), introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 è scaduto alle ore 23.59 del 24 ottobre 2022.
Dal 1° novembre 2022, l’Inps ha 30 giorni di tempo per effettuare l’istruttoria centralizzata delle istanze acquisite ed entro tale termine gli operatori delle Strutture territoriali devono effettuare il riesame delle domande presentate con ISEE incompleto e/o difforme.
Completata l’istruttoria, l’Inps, entro il 7 dicembre 2022, ufficializzerà con apposito messaggio l’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio e contestualmente provvederà a darne comunicazione agli interessati.
L’esito della richiesta verrà notificato tramite SME e/o mail ai soggetti richiedenti ai recapiti indicati in domanda e sarà consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda, in particolare, nella sezione "Ricevute e provvedimenti".
In caso di accoglimento della domanda, verrà reso disponibile il relativo provvedimento con l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia e da utilizzare dallo stesso ai fini della rendicontazione.
Il beneficiario avrà 180 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, per usufruire del bonus e delle sessioni di psicoterapia con l’utilizzo del codice univoco.

Dall’8 dicembre 2022 sarà disponibile la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti. Con successivo messaggio, l’Inps fornirà le istruzioni operative per i professionisti, relative alla prenotazione e alla conferma delle sedute di psicoterapia.

Contribuzione figurativa dalla cassa INPGI all’INPS: causale per il versamento

Istituita la causale per il versamento, tramite il modello “F24 ELIDE”, della contribuzione figurativa per le cariche elettive degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione FPLD evidenza separata (Agenzia delle entrate – risoluzione 24 ottobre 2022, n. 62/E)

L’INPS ha chiesto l’istituzione di una causale per il versamento della contribuzione figurativa per cariche elettive degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione FPLD evidenza separata.
A tal fine, per consentire il versamento dei suddetti contributi di spettanza dell’INPS, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituisce la seguente causale:
– “CPE9” denominata “Contribuzione figurativa per cariche elettive di cui all’art. 38 della legge n. 488/1999 degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti evidenza separata”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, la suddetta causale è esposta in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
— nel campo “tipo”, la lettera “I”;
— nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale della persona fisica a cui si riferisce il versamento;
— nel campo “codice”, la causale contributo CPE9;
— nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;
— nel campo “importi a debito versati”, l’importo riferito al singolo assicurato.

Istituita la causale per il versamento, tramite il modello "F24 ELIDE", della contribuzione figurativa per le cariche elettive degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione FPLD evidenza separata (Agenzia delle entrate - risoluzione 24 ottobre 2022, n. 62/E)

L’INPS ha chiesto l’istituzione di una causale per il versamento della contribuzione figurativa per cariche elettive degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione FPLD evidenza separata.
A tal fine, per consentire il versamento dei suddetti contributi di spettanza dell’INPS, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), si istituisce la seguente causale:
- "CPE9" denominata "Contribuzione figurativa per cariche elettive di cui all’art. 38 della legge n. 488/1999 degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti evidenza separata".
In sede di compilazione del modello "F24 ELIDE", la suddetta causale è esposta in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:
- nella sezione "CONTRIBUENTE", nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO", sono indicati:
-- nel campo "tipo", la lettera "I";
-- nel campo "elementi identificativi", il codice fiscale della persona fisica a cui si riferisce il versamento;
-- nel campo "codice", la causale contributo CPE9;
-- nel campo "anno di riferimento", l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA";
-- nel campo "importi a debito versati", l’importo riferito al singolo assicurato.

Accertamento illegittimo se non viene considerata l’incidenza del furto merci

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 18 ottobre 2022 n. 30674 è intervenuto sull’illegittimità di un accertamento induttivo del reddito d’impresa che nel valutare l’antieconomicità della gestione della società non ha considerato l’incidenza del furto di merci.

Il caso di specie si riferisce ad un avviso di accertamento sulla base della riscontrata antieconomicità della gestione dell’attività da parte della società contribuente con cui erano stati recuperati a tassazione, per l’anno 2013, maggiori ricavi non dichiarati, con conseguente recupero a tassazione di maggiore IRAP e IVA, oltre accessori.
La C.T.R. osservò che correttamente il primo giudice aveva ritenuto non fondato l’accertamento, rilevando da un lato che la mera antieconomicità non può supportare, se isolatamente considerata, una presunzione di ricavi non dichiarati, e dall’altro che l’Agenzia aveva proceduto ad accertare induttivamente i maggiori ricavi applicando un M.O.L. (margine operativo lordo) del 3% ai costi merce, senza però tener conto che, nello stesso anno 2013, la società aveva subito un furto di merce, certamente idoneo ad incidere sull’operato conteggio.
A riguardo, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., nonché degli artt. 18 e 57 del d.lgs. n. 546/1992, giacché la C.T.R. ha valutato i costi di esercizio, per l’anno 2013, in € 3.062.207,00, mentre invece essi ammontavano ad € 3.106.951,00, così sostanzialmente recependo la modificazione della tesi difensiva della società, illegittimamente mutata in secondo grado, rispetto a quanto dapprima sostenuto.
In particolare, secondo i giudici della Corte, nel giudizio d’appello la società ha utilizzato la denuncia di furto non più quale prova contraria circa l’antieconomicità della gestione dell’impresa, bensì quale prova dell’esistenza di un ulteriore costo, incidente sul calcolo basato sul M.O.L..
Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (“novum judicium”), ma assume le caratteristiche di una “revisio prioris instantiae”, cosicché l’appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado”.
Anche per tale essenziale ragione, è dunque evidente che la società contribuente non è rigidamente vincolata alla prospettazione ed alla particolare “angolazione” visuale di un determinato fatto, rilevante ai fini della soluzione della controversia, per come offerto nel primo grado di giudizio, ben potendo essa utilizzarlo difensivamente nel contesto di una diversa lettura – ovviamente, con il solo vincolo del divieto dei nova ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992 – al fine di contrastare gli argomenti posti a base dell’appello avversario, ossia come mera difesa.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 18 ottobre 2022 n. 30674 è intervenuto sull’illegittimità di un accertamento induttivo del reddito d’impresa che nel valutare l’antieconomicità della gestione della società non ha considerato l’incidenza del furto di merci.

Il caso di specie si riferisce ad un avviso di accertamento sulla base della riscontrata antieconomicità della gestione dell’attività da parte della società contribuente con cui erano stati recuperati a tassazione, per l’anno 2013, maggiori ricavi non dichiarati, con conseguente recupero a tassazione di maggiore IRAP e IVA, oltre accessori.
La C.T.R. osservò che correttamente il primo giudice aveva ritenuto non fondato l’accertamento, rilevando da un lato che la mera antieconomicità non può supportare, se isolatamente considerata, una presunzione di ricavi non dichiarati, e dall’altro che l’Agenzia aveva proceduto ad accertare induttivamente i maggiori ricavi applicando un M.O.L. (margine operativo lordo) del 3% ai costi merce, senza però tener conto che, nello stesso anno 2013, la società aveva subito un furto di merce, certamente idoneo ad incidere sull’operato conteggio.
A riguardo, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., nonché degli artt. 18 e 57 del d.lgs. n. 546/1992, giacché la C.T.R. ha valutato i costi di esercizio, per l’anno 2013, in € 3.062.207,00, mentre invece essi ammontavano ad € 3.106.951,00, così sostanzialmente recependo la modificazione della tesi difensiva della società, illegittimamente mutata in secondo grado, rispetto a quanto dapprima sostenuto.
In particolare, secondo i giudici della Corte, nel giudizio d’appello la società ha utilizzato la denuncia di furto non più quale prova contraria circa l’antieconomicità della gestione dell’impresa, bensì quale prova dell’esistenza di un ulteriore costo, incidente sul calcolo basato sul M.O.L..
Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma assume le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado".
Anche per tale essenziale ragione, è dunque evidente che la società contribuente non è rigidamente vincolata alla prospettazione ed alla particolare "angolazione" visuale di un determinato fatto, rilevante ai fini della soluzione della controversia, per come offerto nel primo grado di giudizio, ben potendo essa utilizzarlo difensivamente nel contesto di una diversa lettura - ovviamente, con il solo vincolo del divieto dei nova ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992 - al fine di contrastare gli argomenti posti a base dell’appello avversario, ossia come mera difesa.

Utilizzo di attrezzatura aziendale per scopi personali: legittimo il licenziamento

Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 21 ottobre 2022, n. 31150.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato dalla società datrice ad un lavoratore a cui era stato contestato di aver eseguito, durante l’orario di lavoro, attività personali, allontanandosi dalla propria postazione di lavoro senza permesso ed utilizzando attrezzature cui non era stato preventivamente addestrato.

Il lavoratore aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza, lamentando, tra i motivi, violazione di legge con riguardo alla mancata affissione del codice disciplinare e alla mancata pubblicità relativamente al divieto di utilizzazione della pressa, macchinario impiegato nel caso di specie.

I Giudici di legittimità, giudicata infondata tale doglianza, hanno ribadito il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale, ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione, come accertato nella fattispecie. Alcun rilievo poteva assumere, inoltre, nel caso concreto, l’assenza di pubblicità circa il divieto di utilizzazione della pressa; sul punto dovevano ritenersi, difatti, condivisibili le argomentazioni della Corte di merito circa la gravità dell’illecito, tenuto conto delle mansioni svolte dal dipendente nonché dell’assenza di addestramento all’uso del macchinario impiegato.

Ciò posto, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, ritenuta dimostrata la peculiare gravità del comportamento del lavoratore e, conseguentemente, legittima l’adozione della massima sanzione espulsiva nei confronti dello stesso.

Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 21 ottobre 2022, n. 31150.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato dalla società datrice ad un lavoratore a cui era stato contestato di aver eseguito, durante l'orario di lavoro, attività personali, allontanandosi dalla propria postazione di lavoro senza permesso ed utilizzando attrezzature cui non era stato preventivamente addestrato.

Il lavoratore aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza, lamentando, tra i motivi, violazione di legge con riguardo alla mancata affissione del codice disciplinare e alla mancata pubblicità relativamente al divieto di utilizzazione della pressa, macchinario impiegato nel caso di specie.

I Giudici di legittimità, giudicata infondata tale doglianza, hanno ribadito il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale, ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione, come accertato nella fattispecie. Alcun rilievo poteva assumere, inoltre, nel caso concreto, l'assenza di pubblicità circa il divieto di utilizzazione della pressa; sul punto dovevano ritenersi, difatti, condivisibili le argomentazioni della Corte di merito circa la gravità dell'illecito, tenuto conto delle mansioni svolte dal dipendente nonché dell'assenza di addestramento all'uso del macchinario impiegato.

Ciò posto, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, ritenuta dimostrata la peculiare gravità del comportamento del lavoratore e, conseguentemente, legittima l'adozione della massima sanzione espulsiva nei confronti dello stesso.

Agroalimentare: riqualificazione dei mercati all’ingrosso

Al via il 31 ottobre 2022 il nuovo incentivo per lo sviluppo della logistica dei mercati agroalimentari all’ingrosso (INVITALIA – Comunicato 24 ottobre 2022).

Promosso dal Ministero delle Politiche agricole e gestito da Invitalia, è finanziato con 150 milioni di euro nell’ambito del PNRR.
Le agevolazioni sono rivolte a soggetti pubblici o privati, gestori di mercati agroalimentari all’ingrosso o eventuali altri soggetti comunque aventi titolo alla realizzazione degli interventi, ai sensi dell’organizzazione e dell’ordinamento del mercato interessato e della disciplina generale di riferimento.
Sono finanziabili i progetti di ammodernamento delle infrastrutture adibite a mercati agroalimentari all’ingrosso, che prevedono interventi di riqualificazione con l’obiettivo di migliorare la capacità logistica, ridurre l’impatto ambientale e gli sprechi alimentari.
Le agevolazioni sono concesse, nella forma della sovvenzione diretta, fino a un massimo di 10 milioni di euro per ogni progetto.
Le domande, che saranno esaminate con una valutazione a graduatoria, possono essere presentate dalle ore 12.00 del 31 ottobre fino alle ore 12.00 del 30 novembre 2022.

Al via il 31 ottobre 2022 il nuovo incentivo per lo sviluppo della logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso (INVITALIA - Comunicato 24 ottobre 2022).

Promosso dal Ministero delle Politiche agricole e gestito da Invitalia, è finanziato con 150 milioni di euro nell’ambito del PNRR.
Le agevolazioni sono rivolte a soggetti pubblici o privati, gestori di mercati agroalimentari all’ingrosso o eventuali altri soggetti comunque aventi titolo alla realizzazione degli interventi, ai sensi dell’organizzazione e dell’ordinamento del mercato interessato e della disciplina generale di riferimento.
Sono finanziabili i progetti di ammodernamento delle infrastrutture adibite a mercati agroalimentari all’ingrosso, che prevedono interventi di riqualificazione con l'obiettivo di migliorare la capacità logistica, ridurre l'impatto ambientale e gli sprechi alimentari.
Le agevolazioni sono concesse, nella forma della sovvenzione diretta, fino a un massimo di 10 milioni di euro per ogni progetto.
Le domande, che saranno esaminate con una valutazione a graduatoria, possono essere presentate dalle ore 12.00 del 31 ottobre fino alle ore 12.00 del 30 novembre 2022.

Cassa Edile di Terni: Contributi in vigore dall’1/10/2022

Nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Terni, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022

La Cassa Edile della provincia di Terni, pubblica il prospetto contributi da versare con decorrenza 1° ottobre 2022

I contributi Cassa Edile sono pari al 9,79% così suddivisi:

Contributi

TOTALE

A carico Impresa

A carico Operaio

Contributo Cassa Edile 2,250% 1,875% 0,375%
Contributo FNAPE -Fondo Nazionale APE 3,950% 3,950%
Contributo T.E.S.e F. 1,000% 1,000%
QACT – Quote adesione contrattuale Territoriali 1,930% 1,065% 0,865%
QACN – Quote adesione contrattuale Nazionali 0,460% 0,230% 0,230%
Fondo Nazionale Prepensionamenti (già fondo lavori usuranti) 0,200% 0,200%
Totale contributi 9,790% 8,320% 1,470%
Altre voci:      
Fondo Sanitario Nazionale operai (1) 0,60% 0,60%  
Fondo Incentivo all’Occupazione (2) 0,10% 0,10%  
Contributo RLST (3) 0,10% 0,10%  
Fondo Territoriale per la qualificazione del settore edile, Formazione ed incremento delle competenze professionali dei lavoratori 0,20% 0,20%  

(1) Contribuzione da calcolare su un minimo di 120 ore lavorate su paga base, indennità di contingenza, I.T.S. , EDR.

(2) Contribuzione da versare sulle ore effettivamente lavorate per la paga oraria (paga base, indennità di contingenza, I.T.S., EDR)

(3) Contributo da versare per le sole Imprese che non dispongono di un RLS aziendale (calcolo mut in automatico).

Nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Terni, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022

La Cassa Edile della provincia di Terni, pubblica il prospetto contributi da versare con decorrenza 1° ottobre 2022

I contributi Cassa Edile sono pari al 9,79% così suddivisi:

Contributi

TOTALE

A carico Impresa

A carico Operaio

Contributo Cassa Edile 2,250% 1,875% 0,375%
Contributo FNAPE -Fondo Nazionale APE 3,950% 3,950% -
Contributo T.E.S.e F. 1,000% 1,000% -
QACT - Quote adesione contrattuale Territoriali 1,930% 1,065% 0,865%
QACN - Quote adesione contrattuale Nazionali 0,460% 0,230% 0,230%
Fondo Nazionale Prepensionamenti (già fondo lavori usuranti) 0,200% 0,200% -
Totale contributi 9,790% 8,320% 1,470%
Altre voci:      
Fondo Sanitario Nazionale operai (1) 0,60% 0,60%  
Fondo Incentivo all'Occupazione (2) 0,10% 0,10%  
Contributo RLST (3) 0,10% 0,10%  
Fondo Territoriale per la qualificazione del settore edile, Formazione ed incremento delle competenze professionali dei lavoratori 0,20% 0,20%  

(1) Contribuzione da calcolare su un minimo di 120 ore lavorate su paga base, indennità di contingenza, I.T.S. , EDR.

(2) Contribuzione da versare sulle ore effettivamente lavorate per la paga oraria (paga base, indennità di contingenza, I.T.S., EDR)

(3) Contributo da versare per le sole Imprese che non dispongono di un RLS aziendale (calcolo mut in automatico).