Scuole Private Laiche – Aninsei: Accordo 13/6/2022

 

Il giorno 13 giugno 2022, si è riunita la Commissione Paritetica Nazionale, composta da ANINSEI e CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA RUA, SNALS-CONFSAL per la sottoscrizione dell’accordo in materia di contratti determinati relativi a docenti non abilitati

Le Parti dopo ampia e approfondita discussione, hanno concordato il testo definitivo della regolamentazione dei contratti a tempo determinato in deroga DLgs 81/2015, che quale allegato n. 8 fa parte integrante del CCNL 2021-2023.

Pertanto, hanno disposto che il rapporto a tempo determinato del personale docente non abilitato, comprensivo delle proroghe e/o dei rinnovi del contratto originario, potrà avere una durata massima di ottantaquattro mesi finalizzati all’espletamento e al superamento delle procedure abilitanti. Tali contratti a tempo determinato sono stipulati in funzione delle reali esigenze delle singole scuole.
Tali contratti sono stipulati per dare temporanea soluzione al problema del mantenimento dei livelli occupazionali del personale docente non abilitato.
Superati i primi trentasei mesi, ogni successivo contratto a tempo determinato stipulato in deroga si trasforma in contratto a tempo indeterminato al momento dell’effettivo completamento e superamento del percorso di abilitazione.

Infine, le Parti hanno corretto un refuso: all’art. 1 Parte II del CCNL 2021-2023, Sfera di applicazione del CCNL, per errore di trascrizione era stato omesso “Università private” nell’elenco delle attività svolte dalle imprese educative, formative o scolastiche destinatarie del CCNL. Si è così convenuto di reintegrare quanto omesso nel testo definitivo in via di stampa inserendo le parole “Università private” al termine dell’elenco dopo le parole “Scuole speciali per minori”.

 

Il giorno 13 giugno 2022, si è riunita la Commissione Paritetica Nazionale, composta da ANINSEI e CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA RUA, SNALS-CONFSAL per la sottoscrizione dell’accordo in materia di contratti determinati relativi a docenti non abilitati

Le Parti dopo ampia e approfondita discussione, hanno concordato il testo definitivo della regolamentazione dei contratti a tempo determinato in deroga DLgs 81/2015, che quale allegato n. 8 fa parte integrante del CCNL 2021-2023.

Pertanto, hanno disposto che il rapporto a tempo determinato del personale docente non abilitato, comprensivo delle proroghe e/o dei rinnovi del contratto originario, potrà avere una durata massima di ottantaquattro mesi finalizzati all'espletamento e al superamento delle procedure abilitanti. Tali contratti a tempo determinato sono stipulati in funzione delle reali esigenze delle singole scuole.
Tali contratti sono stipulati per dare temporanea soluzione al problema del mantenimento dei livelli occupazionali del personale docente non abilitato.
Superati i primi trentasei mesi, ogni successivo contratto a tempo determinato stipulato in deroga si trasforma in contratto a tempo indeterminato al momento dell'effettivo completamento e superamento del percorso di abilitazione.

Infine, le Parti hanno corretto un refuso: all'art. 1 Parte II del CCNL 2021-2023, Sfera di applicazione del CCNL, per errore di trascrizione era stato omesso "Università private" nell'elenco delle attività svolte dalle imprese educative, formative o scolastiche destinatarie del CCNL. Si è così convenuto di reintegrare quanto omesso nel testo definitivo in via di stampa inserendo le parole "Università private" al termine dell'elenco dopo le parole "Scuole speciali per minori".

ISA: in arrivo le anomalie pubblicate nel cassetto fiscale del contribuente

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 23 giugno 2022, n. 237932, ha individuato le irregolarità nei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il triennio 2018-2019-2020 che saranno pubblicate nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati.

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, che favoriscano un costante dialogo finalizzato a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, nonché a regolarizzare eventuali violazioni, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i seguenti elementi ed informazioni:

– comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli ISA, in allegato a REDDITI, rilevate dall’Agenzia delle entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;

– risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle precedenti comunicazioni.

I contribuenti possono accedere agli elementi e alle informazioni, consultando il “Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono accedere agli elementi e alle informazioni consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

Le comunicazioni sono anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi in cui possono essere rilasciate, con le credenziali Entratel/Fisconline) l’utente visualizza un avviso personalizzato e, se ha registrato i propri contatti, riceve tramite posta elettronica e/o SMS (Short Message Service), un messaggio con cui è data comunicazione che la sezione degli ISA del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni.

I contribuenti, in relazione alle comunicazioni possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale.

I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 23 giugno 2022, n. 237932, ha individuato le irregolarità nei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il triennio 2018-2019-2020 che saranno pubblicate nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati.

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, che favoriscano un costante dialogo finalizzato a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, nonché a regolarizzare eventuali violazioni, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i seguenti elementi ed informazioni:

- comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli ISA, in allegato a REDDITI, rilevate dall’Agenzia delle entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;

- risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle precedenti comunicazioni.

I contribuenti possono accedere agli elementi e alle informazioni, consultando il "Cassetto fiscale" mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono accedere agli elementi e alle informazioni consultando il "Cassetto fiscale" dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

Le comunicazioni sono anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi in cui possono essere rilasciate, con le credenziali Entratel/Fisconline) l’utente visualizza un avviso personalizzato e, se ha registrato i propri contatti, riceve tramite posta elettronica e/o SMS (Short Message Service), un messaggio con cui è data comunicazione che la sezione degli ISA del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni.

I contribuenti, in relazione alle comunicazioni possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale.

I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

TERZIARIO CONFCOMMERCIO: Attività dei CAF – Stagionalità

Il giorno 9 giugno 2022, CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, si sono incontrate per procedere alla sottoscrizione del verbale d’accordo sull’attività dei CAF nel periodo 1° gennaio-30 settembre

Le Parti con la firma del presente accordo, hanno concordato:

1) che, le attività di assistenza fiscale svolte dai CAF nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno rientrino a pieno titolo nella definizione di attività stagionale;

2) per far fronte alle specifiche necessità nell’ambito delle attività connesse alla campagna fiscale, che i CAF possano ricorrere ad assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, così come previsto dal DLgs n. 81/2015, ed in deroga a quanto previsto dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto;

3) per le motivazioni suesposte, che sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 31 del DLgs n. 81/2015 – come modificato dalla L n. 96/2018 – per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

4) che i lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno ai sensi dell’art. 24 co. 3, del DLgs n. 81/2015 del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.

Quanto sopra concordato troverà applicazione sino al 30 settembre di ogni anno e per ciò che non è stato espressamente previsto troveranno comunque applicazione le disposizioni di legge e di contratto.

Il presente accordo avrà vigenza su tutto il territorio nazionale. Eventuali accordi di secondo livello in materia di stagionalità potranno riguardare la definizione dei criteri relativi al diritto di precedenza e/o prevedere l’estensione per il mese di dicembre dei contenuti del presente accordo.

Il giorno 9 giugno 2022, CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, si sono incontrate per procedere alla sottoscrizione del verbale d'accordo sull’attività dei CAF nel periodo 1° gennaio-30 settembre

Le Parti con la firma del presente accordo, hanno concordato:

1) che, le attività di assistenza fiscale svolte dai CAF nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno rientrino a pieno titolo nella definizione di attività stagionale;

2) per far fronte alle specifiche necessità nell'ambito delle attività connesse alla campagna fiscale, che i CAF possano ricorrere ad assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, così come previsto dal DLgs n. 81/2015, ed in deroga a quanto previsto dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto;

3) per le motivazioni suesposte, che sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative di cui ai co. 1 e 2 dell'art. 31 del DLgs n. 81/2015 - come modificato dalla L n. 96/2018 - per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

4) che i lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno ai sensi dell'art. 24 co. 3, del DLgs n. 81/2015 del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.

Quanto sopra concordato troverà applicazione sino al 30 settembre di ogni anno e per ciò che non è stato espressamente previsto troveranno comunque applicazione le disposizioni di legge e di contratto.

Il presente accordo avrà vigenza su tutto il territorio nazionale. Eventuali accordi di secondo livello in materia di stagionalità potranno riguardare la definizione dei criteri relativi al diritto di precedenza e/o prevedere l'estensione per il mese di dicembre dei contenuti del presente accordo.

Lavoratori autonomi dello spettacolo: precisazioni indennità ALAS

Dal 1° gennaio 2022 è stata introdotta l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) per la disoccupazione involontaria. L’Inps fornisce indicazioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti (messaggio 22 giugno 2022, n. 2535).

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”, alla voce “Le mie ultime domande”, nel dettaglio di ogni singola domanda, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore della categoria di lavoratori riportata in premessa e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione. Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione.
L’utente può allegare la documentazione alla richiesta di riesame attraverso l’apposita funzione disponibile nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”.

L’assicurato può proporre un’istanza di riesame che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza alla categoria.
L’istanza di riesame potrà essere inoltrata, come anticipato, accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”.
All’accesso, l’applicazione mostrerà in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, il tasto “Richiedi riesame”.
La funzionalità che consente di richiedere il riesame è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda a partire dalla sezione “Le mie richieste” disponibile nel menu di sinistra presente nella schermata internet del citato servizio.
Tramite i dettagli della domanda è inoltre possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della domanda di prestazione, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione della domanda di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.
Una volta attivata la funzione che consente di presentare la richiesta di riesame viene richiesto di esporre le motivazioni che hanno portato alla richiesta medesima e/o di riportare altre informazioni di rilievo e allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.
Cliccando sul pulsante “Presenta richiesta di riesame”, la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.

Dal 1° gennaio 2022 è stata introdotta l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) per la disoccupazione involontaria. L’Inps fornisce indicazioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti (messaggio 22 giugno 2022, n. 2535).

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata "Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)", alla voce "Le mie ultime domande", nel dettaglio di ogni singola domanda, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore della categoria di lavoratori riportata in premessa e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione. Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione.
L’utente può allegare la documentazione alla richiesta di riesame attraverso l’apposita funzione disponibile nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata "Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)".

L’assicurato può proporre un’istanza di riesame che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza alla categoria.
L’istanza di riesame potrà essere inoltrata, come anticipato, accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata "Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)".
All’accesso, l’applicazione mostrerà in evidenza, nella sezione "Le mie ultime domande", la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, il tasto "Richiedi riesame".
La funzionalità che consente di richiedere il riesame è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda a partire dalla sezione "Le mie richieste" disponibile nel menu di sinistra presente nella schermata internet del citato servizio.
Tramite i dettagli della domanda è inoltre possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della domanda di prestazione, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione della domanda di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.
Una volta attivata la funzione che consente di presentare la richiesta di riesame viene richiesto di esporre le motivazioni che hanno portato alla richiesta medesima e/o di riportare altre informazioni di rilievo e allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.
Cliccando sul pulsante "Presenta richiesta di riesame", la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.

L’asseverazione sostituisce le verifiche dell’ITL per i flussi migratori 2021 e 2022

Con riferimento ai flussi d’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario 2021 e 2022, le verifiche di congruità non sono effettuate dell’Ispettorato del lavoro, ma dai consulenti del lavoro e delle organizzazioni datoriali, che rilasciano apposita asseverazione (Ispettorato Nazionale del Lavoro – Comunicato stampa 23 giugno 2022).

Per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario di cui ai Flussi 2021 e 2022 è prevista una procedura semplificata, con il coinvolgimento dei consulenti del lavoro e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella verifica dei presupposti, ai quali è demandato il compito di rilasciare apposita asseverazione.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che tale procedura sostituisce la verifica richiesta agli Ispettorati del lavoro, in ordine all’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili (cd. “verifiche di congruità”).
Dunque, in relazione ai Flussi migratori 2021 e 2022, sono affidate ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni datoriali le verifiche di congruità (capacità patrimoniale, equilibrio economico–finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e tipo di attività svolta dall’impresa), secondo i criteri stabili dal cd. “Decreto Semplificazioni”.

In caso di esito positivo delle verifiche i consulenti del lavoro e le organizzazioni datoriali rilasciano apposita asseverazione che il datore di lavoro deve produrre unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
Con riferimento alle domande dell’annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche di congruità sono già state effettuate dagli ITL l’asseverazione non deve essere prodotta.
L’asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di congruità.
Resta ferma la possibilità da parte degli Ispettorati del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, di svolgere controlli sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dal medesimo articolo.

Con riferimento ai flussi d’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario 2021 e 2022, le verifiche di congruità non sono effettuate dell’Ispettorato del lavoro, ma dai consulenti del lavoro e delle organizzazioni datoriali, che rilasciano apposita asseverazione (Ispettorato Nazionale del Lavoro - Comunicato stampa 23 giugno 2022).

Per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario di cui ai Flussi 2021 e 2022 è prevista una procedura semplificata, con il coinvolgimento dei consulenti del lavoro e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella verifica dei presupposti, ai quali è demandato il compito di rilasciare apposita asseverazione.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che tale procedura sostituisce la verifica richiesta agli Ispettorati del lavoro, in ordine all’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili (cd. "verifiche di congruità").
Dunque, in relazione ai Flussi migratori 2021 e 2022, sono affidate ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni datoriali le verifiche di congruità (capacità patrimoniale, equilibrio economico–finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e tipo di attività svolta dall’impresa), secondo i criteri stabili dal cd. "Decreto Semplificazioni".

In caso di esito positivo delle verifiche i consulenti del lavoro e le organizzazioni datoriali rilasciano apposita asseverazione che il datore di lavoro deve produrre unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
Con riferimento alle domande dell’annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche di congruità sono già state effettuate dagli ITL l’asseverazione non deve essere prodotta.
L’asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di congruità.
Resta ferma la possibilità da parte degli Ispettorati del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, di svolgere controlli sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dal medesimo articolo.

Contributo straordinario contro il caro bollette: le risposte del Fisco

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 23 giugno 2022, n. 22/E, raccoglie le principali problematiche sollevate dagli operatori circa l’applicazione del contributo straordinario, fornendo le risposte ai quesiti.

È stata prevista l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo straordinario è stabilito nella misura del 25 per cento dell’anzidetto incremento e si applica se l’incremento stesso è superiore al 10 per cento e a euro 5.000.000. (art. 37, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, modificato dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51).
Numerose associazioni di categoria e operatori del settore hanno chiesto chiarimenti circa l’applicazione del contributo straordinario in commento. La circolare in oggetto raccoglie le principali problematiche sollevate dagli operatori, fornendo le risposte ai quesiti.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 23 giugno 2022, n. 22/E, raccoglie le principali problematiche sollevate dagli operatori circa l’applicazione del contributo straordinario, fornendo le risposte ai quesiti.

È stata prevista l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo straordinario è stabilito nella misura del 25 per cento dell’anzidetto incremento e si applica se l’incremento stesso è superiore al 10 per cento e a euro 5.000.000. (art. 37, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, modificato dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51).
Numerose associazioni di categoria e operatori del settore hanno chiesto chiarimenti circa l’applicazione del contributo straordinario in commento. La circolare in oggetto raccoglie le principali problematiche sollevate dagli operatori, fornendo le risposte ai quesiti.

Igiene ambientale: approvato l’accordo di rinnovo del CCNL

E’ stata sciolta la riserva sull’accordo di rinnovo unificato dei CCNL Servizi Ambientali

Le Segreterie Nazionali, a seguito della consultazione e in considerazione del consenso quasi totale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, hanno formalizzato lo scioglimento della riserva sull’Accordo di Settore valido per il rinnovo dei CCNL dei servizi ambientali per il periodo 2022/2024..

Incremento delle retribuzioni base parametrali (TEM)
Le Parti convengono che le retribuzioni base parametrali mensili di cui all’art. 27 del CCNL vengano incrementati a regime di euro 80,00 riferiti al parametro medio 130,07, con le decorrenze di cui alla tabella che segue.

Decorrenza

1/7/2022

1/7/2023

1/7/2024

Totale

Aumento 30 25 25 80

 

Retribuzioni base parametrali

Livello

Parametro

Decorrenze

 

 

Dall’1/7/2022

Dall’1/7/2023

Dall’1/7/2024

Q 230 3.411,36 3.455,57 3.499,77
8 204,67 3.035,65 3.074,99 3.114,33
7 A 184,41 3.005,12 3.040,56 3.076,01
7 B 175,36 2.600,93 2.634,63 2.668,34
6 A 166,84 2.474,54 2.506,61 2.538,67
6 B 159,15 2.360,53 2.391,12 2.421,71
5 A 151,29 2.243,92 2.273,00 2.302,08
5 B 144,86 2.148,55 2.176,39 2.204,24
4 A 138,57 2.055,26 2.081,89 2.108,53
4 B 134,36 1.992,79 2.018,61 2.044,44
3 A 130,07 1.929,19 1.954,19 1.979,19
3 B 124 1.839,16 1.862,99 1.886,83
2 A 123,51 1.831,89 1.855,63 1.879,37
2 B 111,11 1.648,00 1.669,36 1.690,71
1 A 100 1.483,19 1.502,41 1.521,63
1 B 88,38 1.310,85 1.327,84 1.344,82
J 80 1.186,56 1.201,94 1.217,31

In relazione all’impegno assunto di pervenire entro il primo semestre 2023 alla definizione della revisione del sistema di classificazione del personale, l’aumento successivo alla sottoscrizione dell’accordo verrà incrementato di ulteriori 6,00 euro, con riferimento al nuovo parametro medio quale risulterà dalla scala classificativa del nuovo sistema di inquadramento.

Elementi variabili della retribuzione
In relazione all’impegno assunto di pervenire entro il 31 ottobre 2022 alla definizione di una regolamentazione specifica per l’area impianti, le Parti dispongono un importo aggiuntivo in cifra di 3,00 euro, con decorrenza comunque non posteriore al 1° gennaio 2024, da destinare alla definizione di indennità e/o altri importi variabili connessi alla suddetta regolamentazione.

Fondo Previambiente
A decorrere dal 1° gennaio 2023, le aziende verseranno al Fondo Previambiente una quota contributiva ulteriore in cifra fissa di 5,00 euro per 12 mensilità, destinata esclusivamente alla copertura assicurativa dei casi di premorienza ed invalidità permanente certificata dagli enti competenti che comporti cessazione del rapporto di lavoro, che il Fondo è impegnato a realizzare in favore di tutti i lavoratori aderenti cui si applica il presente CCNL.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, le aziende verseranno al Fondo Previambiente un contributo aggiuntivo di 7,00 euro al mese per tutti i lavoratori iscritti al Fondo ai sensi dell’art. 5, comma 1 dello Statuto dello stesso, per un importo complessivo di 22,00 euro al mese per 12 mensilità.

Fondo Fasda
A decorrere dal 1 ottobre 2023 (versamento del 16 ottobre 2023), il contributo che le Aziende versano al Fondo Fasda è incrementato di un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 5,00 euro per 12 mensilità (15 euro trimestrali).

Fondazione Rubes Triva
Le aziende private, a far data dal 1° gennaio 2024 versano alla Fondazione Rubes Triva un importo pari ad euro 1,00 al mese, che aumenta a euro 2,00 dal 1° gennaio 2025, per quattordici mensilità, per ogni dipendente assunto con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, in forza in ciascuna azienda al 1° gennaio di ogni anno. A tal fine le associazioni datoriali forniranno alla Fondazione Rubes Triva i dati relativi al numero dei dipendenti.

 

Elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP)
Una quota del trattamento retributivo complessivo riconosciuto per il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024 viene destinata alla definizione o all’incremento dei premi di risultato contrattati a livello aziendale. La quota economica in oggetto è disposta con carattere annuale ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale.

 

2023

2024

Importo complessivo su parametro medio 130,07 (15 € per 12 mensilità) € 180,00 € 180,00

Per le aziende che non contrattano il premio di risultato, le Parti stipulanti definiranno entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo un meccanismo alternativo per la determinazione delle quote sopra indicate a titolo perequativo, comunque attraverso la misurazione in sede aziendale dell’andamento degli indicatori di redditività, efficienza e qualità, nel rispetto degli standard di qualità tecnica e commerciale come definiti dall’Autorità di regolazione.
Le aziende che non avranno sottoscritto alcun accordo sul premio di risultato rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed il 31 dicembre 2023 corrisponderanno gli importi perequativi di cui al comma precedente, da sommarsi al CRA/EGR di cui all’art. 2, con decorrenza marzo 2024 e marzo 2025, a tutti i lavoratori in forza al momento dell’erogazione, in proporzione alla presenza in servizio nell’anno precedente. Ai fini di tale corresponsione, le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale il premio è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa.

Copertura periodo 1° gennaio-30 giugno 2022
Ai lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo viene corrisposto con la retribuzione del mese di luglio a titolo di copertura integrale del periodo 1° gennaio-30 giugno 2022 un importo pari a 130,00 euro per lavoratore, da riconoscersi, salvo diversa intesa aziendale, in buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti, ai sensi dell’art. 2 del DL n. 21/2022. Il valore del buono è proporzionalmente ridotto al personale con contratto di lavoro a tempo parziale.

Passaggi di livello
Nelle aziende municipalizzate, dal 1° luglio 2022 alla nuova posizione 1B corrisponde il par. 88,38 con la relativa retribuzione base. I lavoratori in forza al 1° luglio 2022 inquadrati in 1B col par. 90 passano al nuovo parametro e nuova retribuzione, da detta data, col riconoscimento della differenza tra le due retribuzioni base, come ad personam in cifra fissa non rivalutabile e non riassorbibile (salvo il caso di passaggio di livello).
Nelle aziende private, i lavoratori assunti al liv. J dopo la sottoscrizione dell’accordo 18 maggio 2022 sono inquadrati al liv. 1B dopo 26 mesi di servizio. I lavoratori assunti al liv. J tra il 1° giugno 2022 e il 31 agosto 2022, passano al liv. 1B in data 1° novembre 2024.

Malattia
Nelle aziende private, a fronte di un tasso medio annuo di assenza per malattia uguale o superiore al 4% al 31 dicembre 2023, nel 2024, l’azienda opererà le trattenute previste dal CCNL. Dal 1° gennaio 2025 le trattenute saranno effettuate qualora il tasso medio annuo di assenza risulti uguale o superiore al 4,7% al 31 dicembre dell’anno precedente.

Misure di incentivazione della previdenza complementare
Ai lavoratori nuovi assunti a partire dalla data di sottoscrizione del presente CCNL viene riconosciuta la possibilità di optare – entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR – per la conversione del trattamento degli aumenti periodici di anzianità in misure contributive a sostegno della previdenza complementare.

Nei confronti di tali lavoratori verrà versato esclusivamente al Fondo Pensione Previambiente l’importo corrispondente all’aumento periodico, calcolato in trentaseiesimi, maturato secondo le regole previste dagli articoli contrattuali sopra citati ed alle medesime scadenze, maggiorato del 10% e riproporzionato su 12 mensilità, per gli importi unitari di seguito riportati.

Livello

Importo in Euro

J 11,29
1 19,56
2 22,66
3 24,52
4 26,85
5 28,02
6 31,63
7 33,42
8 37,28
Q 50,27

E’ stata sciolta la riserva sull’accordo di rinnovo unificato dei CCNL Servizi Ambientali

Le Segreterie Nazionali, a seguito della consultazione e in considerazione del consenso quasi totale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, hanno formalizzato lo scioglimento della riserva sull'Accordo di Settore valido per il rinnovo dei CCNL dei servizi ambientali per il periodo 2022/2024..

Incremento delle retribuzioni base parametrali (TEM)
Le Parti convengono che le retribuzioni base parametrali mensili di cui all'art. 27 del CCNL vengano incrementati a regime di euro 80,00 riferiti al parametro medio 130,07, con le decorrenze di cui alla tabella che segue.

Decorrenza

1/7/2022

1/7/2023

1/7/2024

Totale

Aumento 30 25 25 80

 

Retribuzioni base parametrali

Livello

Parametro

Decorrenze

 

 

Dall’1/7/2022

Dall’1/7/2023

Dall’1/7/2024

Q 230 3.411,36 3.455,57 3.499,77
8 204,67 3.035,65 3.074,99 3.114,33
7 A 184,41 3.005,12 3.040,56 3.076,01
7 B 175,36 2.600,93 2.634,63 2.668,34
6 A 166,84 2.474,54 2.506,61 2.538,67
6 B 159,15 2.360,53 2.391,12 2.421,71
5 A 151,29 2.243,92 2.273,00 2.302,08
5 B 144,86 2.148,55 2.176,39 2.204,24
4 A 138,57 2.055,26 2.081,89 2.108,53
4 B 134,36 1.992,79 2.018,61 2.044,44
3 A 130,07 1.929,19 1.954,19 1.979,19
3 B 124 1.839,16 1.862,99 1.886,83
2 A 123,51 1.831,89 1.855,63 1.879,37
2 B 111,11 1.648,00 1.669,36 1.690,71
1 A 100 1.483,19 1.502,41 1.521,63
1 B 88,38 1.310,85 1.327,84 1.344,82
J 80 1.186,56 1.201,94 1.217,31

In relazione all'impegno assunto di pervenire entro il primo semestre 2023 alla definizione della revisione del sistema di classificazione del personale, l'aumento successivo alla sottoscrizione dell’accordo verrà incrementato di ulteriori 6,00 euro, con riferimento al nuovo parametro medio quale risulterà dalla scala classificativa del nuovo sistema di inquadramento.

Elementi variabili della retribuzione
In relazione all'impegno assunto di pervenire entro il 31 ottobre 2022 alla definizione di una regolamentazione specifica per l'area impianti, le Parti dispongono un importo aggiuntivo in cifra di 3,00 euro, con decorrenza comunque non posteriore al 1° gennaio 2024, da destinare alla definizione di indennità e/o altri importi variabili connessi alla suddetta regolamentazione.

Fondo Previambiente
A decorrere dal 1° gennaio 2023, le aziende verseranno al Fondo Previambiente una quota contributiva ulteriore in cifra fissa di 5,00 euro per 12 mensilità, destinata esclusivamente alla copertura assicurativa dei casi di premorienza ed invalidità permanente certificata dagli enti competenti che comporti cessazione del rapporto di lavoro, che il Fondo è impegnato a realizzare in favore di tutti i lavoratori aderenti cui si applica il presente CCNL.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, le aziende verseranno al Fondo Previambiente un contributo aggiuntivo di 7,00 euro al mese per tutti i lavoratori iscritti al Fondo ai sensi dell'art. 5, comma 1 dello Statuto dello stesso, per un importo complessivo di 22,00 euro al mese per 12 mensilità.

Fondo Fasda
A decorrere dal 1 ottobre 2023 (versamento del 16 ottobre 2023), il contributo che le Aziende versano al Fondo Fasda è incrementato di un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 5,00 euro per 12 mensilità (15 euro trimestrali).

Fondazione Rubes Triva
Le aziende private, a far data dal 1° gennaio 2024 versano alla Fondazione Rubes Triva un importo pari ad euro 1,00 al mese, che aumenta a euro 2,00 dal 1° gennaio 2025, per quattordici mensilità, per ogni dipendente assunto con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, in forza in ciascuna azienda al 1° gennaio di ogni anno. A tal fine le associazioni datoriali forniranno alla Fondazione Rubes Triva i dati relativi al numero dei dipendenti.

 

Elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP)
Una quota del trattamento retributivo complessivo riconosciuto per il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024 viene destinata alla definizione o all'incremento dei premi di risultato contrattati a livello aziendale. La quota economica in oggetto è disposta con carattere annuale ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale.

 

2023

2024

Importo complessivo su parametro medio 130,07 (15 € per 12 mensilità) € 180,00 € 180,00

Per le aziende che non contrattano il premio di risultato, le Parti stipulanti definiranno entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo un meccanismo alternativo per la determinazione delle quote sopra indicate a titolo perequativo, comunque attraverso la misurazione in sede aziendale dell'andamento degli indicatori di redditività, efficienza e qualità, nel rispetto degli standard di qualità tecnica e commerciale come definiti dall'Autorità di regolazione.
Le aziende che non avranno sottoscritto alcun accordo sul premio di risultato rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed il 31 dicembre 2023 corrisponderanno gli importi perequativi di cui al comma precedente, da sommarsi al CRA/EGR di cui all'art. 2, con decorrenza marzo 2024 e marzo 2025, a tutti i lavoratori in forza al momento dell’erogazione, in proporzione alla presenza in servizio nell'anno precedente. Ai fini di tale corresponsione, le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale il premio è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa.

Copertura periodo 1° gennaio-30 giugno 2022
Ai lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo viene corrisposto con la retribuzione del mese di luglio a titolo di copertura integrale del periodo 1° gennaio-30 giugno 2022 un importo pari a 130,00 euro per lavoratore, da riconoscersi, salvo diversa intesa aziendale, in buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ai sensi dell'art. 2 del DL n. 21/2022. Il valore del buono è proporzionalmente ridotto al personale con contratto di lavoro a tempo parziale.

Passaggi di livello
Nelle aziende municipalizzate, dal 1° luglio 2022 alla nuova posizione 1B corrisponde il par. 88,38 con la relativa retribuzione base. I lavoratori in forza al 1° luglio 2022 inquadrati in 1B col par. 90 passano al nuovo parametro e nuova retribuzione, da detta data, col riconoscimento della differenza tra le due retribuzioni base, come ad personam in cifra fissa non rivalutabile e non riassorbibile (salvo il caso di passaggio di livello).
Nelle aziende private, i lavoratori assunti al liv. J dopo la sottoscrizione dell'accordo 18 maggio 2022 sono inquadrati al liv. 1B dopo 26 mesi di servizio. I lavoratori assunti al liv. J tra il 1° giugno 2022 e il 31 agosto 2022, passano al liv. 1B in data 1° novembre 2024.

Malattia
Nelle aziende private, a fronte di un tasso medio annuo di assenza per malattia uguale o superiore al 4% al 31 dicembre 2023, nel 2024, l'azienda opererà le trattenute previste dal CCNL. Dal 1° gennaio 2025 le trattenute saranno effettuate qualora il tasso medio annuo di assenza risulti uguale o superiore al 4,7% al 31 dicembre dell'anno precedente.

Misure di incentivazione della previdenza complementare
Ai lavoratori nuovi assunti a partire dalla data di sottoscrizione del presente CCNL viene riconosciuta la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall'assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per la conversione del trattamento degli aumenti periodici di anzianità in misure contributive a sostegno della previdenza complementare.

Nei confronti di tali lavoratori verrà versato esclusivamente al Fondo Pensione Previambiente l'importo corrispondente all'aumento periodico, calcolato in trentaseiesimi, maturato secondo le regole previste dagli articoli contrattuali sopra citati ed alle medesime scadenze, maggiorato del 10% e riproporzionato su 12 mensilità, per gli importi unitari di seguito riportati.

Livello

Importo in Euro

J 11,29
1 19,56
2 22,66
3 24,52
4 26,85
5 28,02
6 31,63
7 33,42
8 37,28
Q 50,27

Avvocati: esclusa l’iscrizione alla Gestione separata se manca il requisito dell’abitualità

L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l’avvocato non è subordinato alla mera valutazione dell’ammontare del reddito da questi prodotto, quando non sia accertato se l’attività professionale svolta fosse abituale o occasionale. Il requisito dell’abitualità deve, difatti, costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo (Corte di Cassazione, Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19834).

Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da un avvocato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto doverosa l’iscrizione di questi alla Gestione separata INPS, per l’attività svolta nell’anno in cui la stessa aveva prodotto reddito, come avvocato, pari ad euro 3.000,00.
L’avvocato, sul punto, evidenziava che la Corte di appello avesse giudicato sufficiente a giustificare l’iscrizione alla gestione separata la produzione del predetto reddito, frutto dello svolgimento in modo non abituale dell’attività professionale, sebbene l’ente previdenziale, su cui gravava l’onere della prova dell’abitualità dell’esercizio della professione, non avesse adempiuto all’onere in questione, fornendo prova della sussistenza dei presupposti della debenza del contributo.

La Suprema Corte, ritenendo fondato il ricorso, ha richiamato i consolidati principi in materia.
I giudici, in primo luogo, hanno ribadito che l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è condizionata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.
Viceversa, la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale determini l’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante nell’ipotesi di attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità.
Da tanto discende che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto.
Pertanto la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può, semmai rilevare per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità ma il requisito dell’abitualità dev’essere apprezzato nella sua dimensione di scelta del libero professionista, e non invece come conseguenza desumibile dall’ammontare di reddito prodotto.

Nel caso sottoposto ad esame, come posto in evidenza dalla Corte di legittimità, i giudici di merito hanno, dunque, erroneamente reputato sufficiente ad integrare l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata la mera valutazione dell’ammontare del reddito del professionista, peraltro inferiore alla soglia, trascurando di accertare se l’attività professionale fosse abituale o occasionale, dovendo, invece, il requisito dell’abitualità costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo.

L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l’avvocato non è subordinato alla mera valutazione dell’ammontare del reddito da questi prodotto, quando non sia accertato se l’attività professionale svolta fosse abituale o occasionale. Il requisito dell’abitualità deve, difatti, costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo (Corte di Cassazione, Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19834).

Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da un avvocato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto doverosa l’iscrizione di questi alla Gestione separata INPS, per l’attività svolta nell’anno in cui la stessa aveva prodotto reddito, come avvocato, pari ad euro 3.000,00.
L’avvocato, sul punto, evidenziava che la Corte di appello avesse giudicato sufficiente a giustificare l’iscrizione alla gestione separata la produzione del predetto reddito, frutto dello svolgimento in modo non abituale dell’attività professionale, sebbene l’ente previdenziale, su cui gravava l’onere della prova dell’abitualità dell’esercizio della professione, non avesse adempiuto all’onere in questione, fornendo prova della sussistenza dei presupposti della debenza del contributo.

La Suprema Corte, ritenendo fondato il ricorso, ha richiamato i consolidati principi in materia.
I giudici, in primo luogo, hanno ribadito che l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è condizionata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.
Viceversa, la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale determini l’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante nell’ipotesi di attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità.
Da tanto discende che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto.
Pertanto la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può, semmai rilevare per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità ma il requisito dell’abitualità dev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta del libero professionista, e non invece come conseguenza desumibile dall’ammontare di reddito prodotto.

Nel caso sottoposto ad esame, come posto in evidenza dalla Corte di legittimità, i giudici di merito hanno, dunque, erroneamente reputato sufficiente ad integrare l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata la mera valutazione dell’ammontare del reddito del professionista, peraltro inferiore alla soglia, trascurando di accertare se l’attività professionale fosse abituale o occasionale, dovendo, invece, il requisito dell’abitualità costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo.

Iva: modifiche per le prestazioni rese ai ricoverati e accompagnatori

Il DL n. 73/2022, pubblicato nella G.U. n. 143 del 21 giugno 2022, all’art. 18 ha introdotto modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati.

L’esenzione Iva prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui all’art. 10, co. 1, n. 19), D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.

Sono invece soggette a Iva del 10%:

– le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive (art. 6, L. n. 217/1983);

– le prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 10, co. 1, nn. 18) e 19), D.P.R. n. 633/1972;

– le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’art. 10, co. 1, n. 19), D.P.R. n. 633/1972, e da case di cura non convenzionate;

– le prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all’art. 10, co. 1, n. 19), D.P.R. n. 633/1972.

Il DL n. 73/2022, pubblicato nella G.U. n. 143 del 21 giugno 2022, all’art. 18 ha introdotto modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati.

L’esenzione Iva prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui all’art. 10, co. 1, n. 19), D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.

Sono invece soggette a Iva del 10%:

- le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive (art. 6, L. n. 217/1983);

- le prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 10, co. 1, nn. 18) e 19), D.P.R. n. 633/1972;

- le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'art. 10, co. 1, n. 19), D.P.R. n. 633/1972, e da case di cura non convenzionate;

- le prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'art. 10, co. 1, n. 19), D.P.R. n. 633/1972.

Fisco: tutte le regole aggiornate sul Superbonus

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, fa il punto sulla misura, introdotta dal decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. In particolare, riepiloga in maniera sistematica tutti i chiarimenti resi finora in tema di Superbonus: dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, dal tipo di interventi alle spese ammesse alla detrazione.

La circolare fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il documento tiene conto di tutte le risposte fornite alle istanze di interpello presentate dai contribuenti e commenta le più recenti modifiche normative.
Il documento si focalizza su soggetti beneficiari, edifici interessati dagli interventi, spese ammesse all’agevolazione e, infine, sui principali aspetti inerenti l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e sui relativi adempimenti previsti.
In seguito alle modiche normative, da ultimo apportate dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione, il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Ammesse all’agevolazione le spese che saranno sostenute entro il 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).
Infine, il bonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una analoga diminuzione progressiva per gli oneri sostenuti nel 2024 e nel 2025.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, fa il punto sulla misura, introdotta dal decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. In particolare, riepiloga in maniera sistematica tutti i chiarimenti resi finora in tema di Superbonus: dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, dal tipo di interventi alle spese ammesse alla detrazione.

La circolare fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il documento tiene conto di tutte le risposte fornite alle istanze di interpello presentate dai contribuenti e commenta le più recenti modifiche normative.
Il documento si focalizza su soggetti beneficiari, edifici interessati dagli interventi, spese ammesse all’agevolazione e, infine, sui principali aspetti inerenti l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e sui relativi adempimenti previsti.
In seguito alle modiche normative, da ultimo apportate dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione, il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Ammesse all’agevolazione le spese che saranno sostenute entro il 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).
Infine, il bonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una analoga diminuzione progressiva per gli oneri sostenuti nel 2024 e nel 2025.