Sfruttamento del lavoro: la sentenza della Cassazione sul perfezionamento del reato

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si perfeziona attraverso modalità alternative che riguardano non solo l’assunzione, ma anche l’utilizzazione o l’impiego di manodopera. Ai fini dell’ individuazione del momento perfezionativo, dunque, non può aversi riguardo al solo dato dell’insorgenza del rapporto di lavoro (Corte di Cassazione, Sentenza 24 giugno 2022, n. 24388).

La vicenda

Il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto con cui il G.I.P. aveva disposto un sequestro preventivo a carico del legale rappresentante e dell’amministratore di fatto di una S.n.c., gravemente indiziati del reato di sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione la legale rappresentante, datrice di lavoro delle dipendenti in danno delle quali era ipotizzato il reato di sfruttamento.
Quest’ultima, in particolare, lamentava che la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 603-bis cod. pen. non potesse applicarsi al caso di specie, trattandosi di rapporti di lavoro iniziati in epoca antecedente alla riforma del 2016, con la quale è stata estesa anche al datore di lavoro la responsabilità per il reclutamento illecito.

La predetta fattispecie, ad avviso della datrice, si era perfezionata con l’assunzione del lavoratore, assunzione avvenuta, prima dell’ introduzione della norma incriminatrice.

La Cassazione sul punto

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, evidenziando che la norma richiamata prevede che il reato di sfruttamento del lavoro si perfezioni attraverso modalità alternative che riguardano non solo l’assunzione, ma anche l’utilizzazione o l’impiego di manodopera. Ai fini della individuazione del momento perfezionativo del reato, non si può, di conseguenza, avere riguardo al solo dato dell’insorgenza del rapporto di lavoro.
La lesione del bene giuridico tutelato dalla norma permane, difatti, finchè perdura la condizione di sfruttamento e approfittamento; da tanto consegue che, a decorrere dall’entrata in vigore della riforma del 2016, il datore di lavoro che assuma, impieghi o utilizzi manodopera nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla stessa norma, è responsabile del reato di sfruttamento di manodopera.

Con specifico riguardo al requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno, infine, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui, ai fini dell’integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.
Tale condizione è risultata ricorrere nel caso in questione, essendo stato provato come le lavoratrici si siano viste costrette ad accettare le condizioni imposte per la necessità di mantenere un’occupazione, non esistendo, nel contesto in cui è maturata la vicenda, possibili reali alternative di lavoro.

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si perfeziona attraverso modalità alternative che riguardano non solo l'assunzione, ma anche l'utilizzazione o l'impiego di manodopera. Ai fini dell’ individuazione del momento perfezionativo, dunque, non può aversi riguardo al solo dato dell'insorgenza del rapporto di lavoro (Corte di Cassazione, Sentenza 24 giugno 2022, n. 24388).

La vicenda

Il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto con cui il G.I.P. aveva disposto un sequestro preventivo a carico del legale rappresentante e dell’amministratore di fatto di una S.n.c., gravemente indiziati del reato di sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione la legale rappresentante, datrice di lavoro delle dipendenti in danno delle quali era ipotizzato il reato di sfruttamento.
Quest’ultima, in particolare, lamentava che la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 603-bis cod. pen. non potesse applicarsi al caso di specie, trattandosi di rapporti di lavoro iniziati in epoca antecedente alla riforma del 2016, con la quale è stata estesa anche al datore di lavoro la responsabilità per il reclutamento illecito.

La predetta fattispecie, ad avviso della datrice, si era perfezionata con l'assunzione del lavoratore, assunzione avvenuta, prima dell’ introduzione della norma incriminatrice.

La Cassazione sul punto

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, evidenziando che la norma richiamata prevede che il reato di sfruttamento del lavoro si perfezioni attraverso modalità alternative che riguardano non solo l'assunzione, ma anche l'utilizzazione o l'impiego di manodopera. Ai fini della individuazione del momento perfezionativo del reato, non si può, di conseguenza, avere riguardo al solo dato dell'insorgenza del rapporto di lavoro.
La lesione del bene giuridico tutelato dalla norma permane, difatti, finchè perdura la condizione di sfruttamento e approfittamento; da tanto consegue che, a decorrere dall’entrata in vigore della riforma del 2016, il datore di lavoro che assuma, impieghi o utilizzi manodopera nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla stessa norma, è responsabile del reato di sfruttamento di manodopera.

Con specifico riguardo al requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno, infine, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui, ai fini dell'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.
Tale condizione è risultata ricorrere nel caso in questione, essendo stato provato come le lavoratrici si siano viste costrette ad accettare le condizioni imposte per la necessità di mantenere un'occupazione, non esistendo, nel contesto in cui è maturata la vicenda, possibili reali alternative di lavoro.

Fisco: erogazione compensi e ritenuta di acconto

Tra le attività elencate dall’articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non rientrano i compensi che saranno erogati dalla Società istante al Punto convenzionato sul servizio reso per la raccolta e trasmissione delle adesioni dei clienti alle promozioni telefoniche; pertanto, su tali compensi non si applica la ritenuta d’acconto (Agenzia delle entrate – Risposta 27 giugno 2022, n. 346).

La Società istante sta valutando la possibilità di attivare, presso i tabaccai propri partner, componenti la rete tramite cui opera (“Punti convenzionati”), dei servizi a favore di due operatori (“Operatore 1” e “Operatore 2” e, insieme “Operatori”).
In particolare, attraverso la rete dei Punti convenzionati, la Società istante si impegnerebbe: – nei confronti dell’Operatore 1 ad acquisire dal Cliente finale dello stesso l'”adesione” al servizio di “Operatore 1″ con consegna del relativo dispositivo; – nei confronti dell’Operatore 2, ad acquisire dal Cliente finale dello stesso l'”adesione” al servizio di telefonia mobile con consegna della SIM.
L’Istante dichiara che gli Operatori svolgerebbero direttamente le attività di definizione dell’offerta, di marketing, di promozione del servizio nonché di sviluppo della applicazione (APP) utilizzata per il processo di attivazione della clientela e, attraverso il quale viene scelto il Punto convenzionato appartenente alla rete attraverso cui opera l’Istante. Inoltre, l’Istante si occuperà di gestire l’infrastruttura tecnologica per la prestazione del servizio, in particolare, collegando i propri terminali situati presso i vari Punti Convenzionati con quelli degli Operatori.
A tal fine, definirà e svilupperà, l’interfacciamento con i sistemi degli Operatori per la gestione transnazionale del servizio ed inoltre fornirà la manutenzione della piattaforma informatica presente verso i vari Punti convenzionati.
Le eventuali attività di incasso e di pagamento saranno invece affidate ad una società del gruppo di cui è parte anche l’Istante.
Il Cliente finale, informato da ciascun Operatore, avrà la possibilità di aderire al regolamento di offerta presso i vari Punti convenzionati, ricercherà sulla APP o sul web il Punto convenzionato di proprio interesse e ad esso richiederà di trasmettere l’atto di adesione e la consegna dell’eventuale dotazione (dispositivo o SIM).
Il Punto convenzionato sarà chiamato a svolgere le seguenti attività:
– attraverso l’interfaccia di servizio, provvederà a raccogliere i dati del Cliente e ad acquisire il relativo documento di identità;
– nel caso dell’Operatore 2 provvederà ad associare la SIM alla anagrafica del Cliente;
– acquisire l’IBAN del Cliente per l’addebito del servizio;
– stampare lo scontrino con i dati identificativi del Cliente e acquisire la sua firma;
– consegnare la SIM o il dispositivo al Cliente.
Al Punto convenzionato saranno invece precluse le seguenti attività:
– sollecitazione e promozione del servizio;
– ogni tipo di trattativa con i clienti degli Operatori;
– qualunque attività promozionale verso i clienti degli Operatori;
– l’assunzione, in generale, di qualsiasi iniziativa autonoma in merito al business degli Operatori.

A fronte dei predetti servizi, la Società istante corrisponderà al Punto convenzionato un compenso e, pertanto, chiede se sulle somme corrisposte debba applicare la ritenuta di acconto ai sensi dell’articolo 25bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

L’articolo 25-bis, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Irpeg dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.».
Al riguardo, con la circolare del Ministero delle Finanze 10 giugno 1983, n. 24, è stato precisato che l’elencazione dei rapporti contenuta nella norma è da considerarsi tassativa e che restano, quindi, assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni comunque denominate percepite dai commissionari, dagli agenti, dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai procacciatori d’affari per le attività da questi poste in essere (cfr. anche risoluzione 18 novembre 2003, n. 209/E).
Nel caso di specie, l’Istante ha esibito, tramite presentazione di documentazione spontanea, la bozza di Accordo (denominato “Contratto per l’abilitazione ai servizi … “) da stipulare con l’Operatore 2, mentre non ha esibito quello relativo all’Operatore 1, in quanto ha deciso di rinviare ad un momento successivo la discussione della possibile collaborazione commerciale.
Dall’analisi del predetto schema di contratto concernente il rapporto con l’Operatore 2 emerge che oggetto del contratto è «il servizio di consegna di carte SIM », «il riconoscimento dei Clienti e l’acquisizione di copia dei relativi documenti indentificativi (…), nonché la finalizzazione delle attività operative propedeutiche all’attivazione» della SIM. Alla Società istante viene riconosciuto un compenso per lo svolgimento dell’attività costituito da un corrispettivo unitario fisso per ciascuna SIM consegnata, presso il Punto convenzionato, al quale la Società corrisponderà una parte di tale compenso a fronte dell’attività che questi ultimi svolta.
L’allegato 2 alla bozza di contratto descrive in maniera esaustiva l’attività che il Punto convenzionato svolgerà per l’esecuzione del servizio.
Nello specifico, il Cliente che si reca presso il Punto convenzionato manifesta la propria disponibilità a sottoscrivere l’offerta dell’Operatore 2, fornendo i propri dati anagrafici, il codice fiscale, indirizzo email, numero di contatto e l’originale del documento di riconoscimento.

Successivamente all’adesione, il Cliente effettua il pagamento attraverso uno dei metodi disponibili presso il Punto convenzionato e riceve la SIM con il proprio pack e la ricevuta di pagamento.
Dal predetto schema contrattuale non sembrano emergere gli elementi tipici caratterizzanti le attività elencate dall’articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e, pertanto, sui compensi che saranno erogati dalla Società istante al Punto convenzionato non si applica la ritenuta d’acconto.

 

Tra le attività elencate dall'articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non rientrano i compensi che saranno erogati dalla Società istante al Punto convenzionato sul servizio reso per la raccolta e trasmissione delle adesioni dei clienti alle promozioni telefoniche; pertanto, su tali compensi non si applica la ritenuta d'acconto (Agenzia delle entrate - Risposta 27 giugno 2022, n. 346).

La Società istante sta valutando la possibilità di attivare, presso i tabaccai propri partner, componenti la rete tramite cui opera ("Punti convenzionati"), dei servizi a favore di due operatori ("Operatore 1" e "Operatore 2" e, insieme "Operatori").
In particolare, attraverso la rete dei Punti convenzionati, la Società istante si impegnerebbe: - nei confronti dell'Operatore 1 ad acquisire dal Cliente finale dello stesso l'"adesione" al servizio di "Operatore 1" con consegna del relativo dispositivo; - nei confronti dell'Operatore 2, ad acquisire dal Cliente finale dello stesso l'"adesione" al servizio di telefonia mobile con consegna della SIM.
L'Istante dichiara che gli Operatori svolgerebbero direttamente le attività di definizione dell'offerta, di marketing, di promozione del servizio nonché di sviluppo della applicazione (APP) utilizzata per il processo di attivazione della clientela e, attraverso il quale viene scelto il Punto convenzionato appartenente alla rete attraverso cui opera l'Istante. Inoltre, l'Istante si occuperà di gestire l'infrastruttura tecnologica per la prestazione del servizio, in particolare, collegando i propri terminali situati presso i vari Punti Convenzionati con quelli degli Operatori.
A tal fine, definirà e svilupperà, l'interfacciamento con i sistemi degli Operatori per la gestione transnazionale del servizio ed inoltre fornirà la manutenzione della piattaforma informatica presente verso i vari Punti convenzionati.
Le eventuali attività di incasso e di pagamento saranno invece affidate ad una società del gruppo di cui è parte anche l'Istante.
Il Cliente finale, informato da ciascun Operatore, avrà la possibilità di aderire al regolamento di offerta presso i vari Punti convenzionati, ricercherà sulla APP o sul web il Punto convenzionato di proprio interesse e ad esso richiederà di trasmettere l'atto di adesione e la consegna dell'eventuale dotazione (dispositivo o SIM).
Il Punto convenzionato sarà chiamato a svolgere le seguenti attività:
- attraverso l'interfaccia di servizio, provvederà a raccogliere i dati del Cliente e ad acquisire il relativo documento di identità;
- nel caso dell'Operatore 2 provvederà ad associare la SIM alla anagrafica del Cliente;
- acquisire l'IBAN del Cliente per l'addebito del servizio;
- stampare lo scontrino con i dati identificativi del Cliente e acquisire la sua firma;
- consegnare la SIM o il dispositivo al Cliente.
Al Punto convenzionato saranno invece precluse le seguenti attività:
- sollecitazione e promozione del servizio;
- ogni tipo di trattativa con i clienti degli Operatori;
- qualunque attività promozionale verso i clienti degli Operatori;
- l'assunzione, in generale, di qualsiasi iniziativa autonoma in merito al business degli Operatori.

A fronte dei predetti servizi, la Società istante corrisponderà al Punto convenzionato un compenso e, pertanto, chiede se sulle somme corrisposte debba applicare la ritenuta di acconto ai sensi dell'articolo 25bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

L'articolo 25-bis, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef o dell'Irpeg dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.».
Al riguardo, con la circolare del Ministero delle Finanze 10 giugno 1983, n. 24, è stato precisato che l'elencazione dei rapporti contenuta nella norma è da considerarsi tassativa e che restano, quindi, assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni comunque denominate percepite dai commissionari, dagli agenti, dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai procacciatori d'affari per le attività da questi poste in essere (cfr. anche risoluzione 18 novembre 2003, n. 209/E).
Nel caso di specie, l'Istante ha esibito, tramite presentazione di documentazione spontanea, la bozza di Accordo (denominato "Contratto per l'abilitazione ai servizi ... ") da stipulare con l'Operatore 2, mentre non ha esibito quello relativo all'Operatore 1, in quanto ha deciso di rinviare ad un momento successivo la discussione della possibile collaborazione commerciale.
Dall'analisi del predetto schema di contratto concernente il rapporto con l'Operatore 2 emerge che oggetto del contratto è «il servizio di consegna di carte SIM », «il riconoscimento dei Clienti e l'acquisizione di copia dei relativi documenti indentificativi (...), nonché la finalizzazione delle attività operative propedeutiche all'attivazione» della SIM. Alla Società istante viene riconosciuto un compenso per lo svolgimento dell'attività costituito da un corrispettivo unitario fisso per ciascuna SIM consegnata, presso il Punto convenzionato, al quale la Società corrisponderà una parte di tale compenso a fronte dell'attività che questi ultimi svolta.
L'allegato 2 alla bozza di contratto descrive in maniera esaustiva l'attività che il Punto convenzionato svolgerà per l'esecuzione del servizio.
Nello specifico, il Cliente che si reca presso il Punto convenzionato manifesta la propria disponibilità a sottoscrivere l'offerta dell'Operatore 2, fornendo i propri dati anagrafici, il codice fiscale, indirizzo email, numero di contatto e l'originale del documento di riconoscimento.

Successivamente all'adesione, il Cliente effettua il pagamento attraverso uno dei metodi disponibili presso il Punto convenzionato e riceve la SIM con il proprio pack e la ricevuta di pagamento.
Dal predetto schema contrattuale non sembrano emergere gli elementi tipici caratterizzanti le attività elencate dall'articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e, pertanto, sui compensi che saranno erogati dalla Società istante al Punto convenzionato non si applica la ritenuta d'acconto.

 

CFP attività chiuse: pronto l’importo del contributo

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 27 giugno 2022 n. 244635, ha determinato i contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell’art. 1, co. 1, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. in L. n. 25/2022.

Il DL Sostegni-ter (art. 1, co. 1, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. dalla L. n. 25/2022) ha rifinanziato per il 2022 il suddetto Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate.

A riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 18 maggio 2022, n. 171638, ha fornito le istruzioni per accedere ai contributi a fondo perduto per l’anno 2022 per i titolari di discoteche e sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio.
In particolare, possono beneficiare dei contributi a fondo perduto, i soggetti con partita Iva attivata prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 “93.29.10”) ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19, previste dall’art. 6, co. 2, D.L. n. 221/2021.
Per accedere ai contributi, la domanda va inviata, anche da un intermediario delegato, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito.
La trasmissione può essere effettuata a partire dal 6 giugno e fino al 20 giugno 2022.
L’Agenzia delle Entrate comunicherà nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, l’importo del contributo riconosciuto, che verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.
In base alle istanze presentate ai sensi del cit. provvedimento n. 171638 del 18 maggio 2022, il contributo a fondo perduto è pari a 22.002 euro per ciascun beneficiario.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 27 giugno 2022 n. 244635, ha determinato i contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell’art. 1, co. 1, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. in L. n. 25/2022.

Il DL Sostegni-ter (art. 1, co. 1, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. dalla L. n. 25/2022) ha rifinanziato per il 2022 il suddetto Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate.

A riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 18 maggio 2022, n. 171638, ha fornito le istruzioni per accedere ai contributi a fondo perduto per l’anno 2022 per i titolari di discoteche e sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio.
In particolare, possono beneficiare dei contributi a fondo perduto, i soggetti con partita Iva attivata prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 "93.29.10") ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19, previste dall’art. 6, co. 2, D.L. n. 221/2021.
Per accedere ai contributi, la domanda va inviata, anche da un intermediario delegato, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito.
La trasmissione può essere effettuata a partire dal 6 giugno e fino al 20 giugno 2022.
L’Agenzia delle Entrate comunicherà nell’apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito", l’importo del contributo riconosciuto, che verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.
In base alle istanze presentate ai sensi del cit. provvedimento n. 171638 del 18 maggio 2022, il contributo a fondo perduto è pari a 22.002 euro per ciascun beneficiario.

Cooperative Metalmeccaniche: adeguamento della quota relativa all’IPCA

E stato sottoascritto l’accordo per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica dell’Ipca al netto degli energetici importati.

Le parti hanno calcolato la quota relativa all’IPCA consuntivata 2021  (ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022,  degli incrementi retributivi complessivi

Livelli

Quota relativa all’IPCA consuntivata 2021

(ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022,

degli incrementi retributivi complessivi)

D1 11,91
D2 13,21
C1 13,49
C2 13,78
C3 14,76
B1 15,82
B2 16,97
D3 18,45
A1 20,34

Sulla base dei valori all’IPCA, inoltre, sono stati definiti i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.

Misura dell’indennità

Dal 1° giugno 2022

Trasferta intera 44,47
Quota per il pasto meridiano o serale 11,97
Quota per il pernottamento 20,53

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022:

b) COMPENSO GIORNALIERO

c) COMPENSO SETTIMANALE

LIVELLO 16 ORE (GIORNO LAVORATO} 24 ORE (GIORNOLIBERO) 24 ORE FESTIVE 6 GIORNI 6 GIORNI CON FESTIVO 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO UBERO
D1-D2-C1 4,99 7,51 8,11 32,46 33,06 35,58
C2-C3 5,95 9,33 10,01 39,08 39,76 43,14
SUPERIORE AL B 1 6,83 11,24 11,83 45,39 45,98 50,39

E stato sottoascritto l’accordo per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica dell’Ipca al netto degli energetici importati.

Le parti hanno calcolato la quota relativa all’IPCA consuntivata 2021  (ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022,  degli incrementi retributivi complessivi

Livelli

Quota relativa all’IPCA consuntivata 2021

(ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022,

degli incrementi retributivi complessivi)

D1 11,91
D2 13,21
C1 13,49
C2 13,78
C3 14,76
B1 15,82
B2 16,97
D3 18,45
A1 20,34

Sulla base dei valori all’IPCA, inoltre, sono stati definiti i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell'indennità di reperibilità.

Misura dell'indennità

Dal 1° giugno 2022

Trasferta intera 44,47
Quota per il pasto meridiano o serale 11,97
Quota per il pernottamento 20,53

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022:

b) COMPENSO GIORNALIERO

c) COMPENSO SETTIMANALE

LIVELLO 16 ORE (GIORNO LAVORATO} 24 ORE (GIORNOLIBERO) 24 ORE FESTIVE 6 GIORNI 6 GIORNI CON FESTIVO 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO UBERO
D1-D2-C1 4,99 7,51 8,11 32,46 33,06 35,58
C2-C3 5,95 9,33 10,01 39,08 39,76 43,14
SUPERIORE AL B 1 6,83 11,24 11,83 45,39 45,98 50,39

Accredito contribuzione procedura di emersione rapporti di lavoro: chiarimenti

La copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è versato il contributo forfetario nell’ambito della procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, prevista dal cd. Decreto Rilancio, è proporzionalmente ridotta in relazione al minimale retributivo stabilito per l’accredito dei contributi obbligatori ai fini pensionistici (Inps – Circolare 21 giugno 2022, n. 72)

Secondo la previsione del cd. “Decreto Rilancio”, nelle ipotesi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri, già instaurati prima dell’istanza di regolarizzazione, il datore di lavoro è tenuto al “pagamento di un contributo forfetario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale”, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono state stabilite con apposito decreto del Ministero del Lavoro del 7 luglio 2020.
Il suddetto decreto ministeriale ha stabilito che il contributo forfetario ai fini previdenziali è dovuto, per ciascun mese o frazione di mese, nella misura fissa di:
a) € 100,00 per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) € 52,00 per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Un terzo dell’importo versato dal datore di lavoro a titolo di contributo forfetario è destinato alla copertura contributiva sulla posizione assicurativa del lavoratore.

Riguardo alla copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è versato il contributo forfetario, l’Inps ha chiarito che la valorizzazione della contribuzione sul conto assicurativo, sulla base delle somme forfetarie versate, avverrà a conclusione dell’accoglimento della domanda di emersione e all’esito della comunicazione dei dati riferiti a ogni singolo lavoratore dipendente, puntualmente designato, anche in ordine alla decorrenza del rapporto di lavoro riferito alla domanda di emersione.

Per i lavoratori dipendenti, escluso il settore domestico e dell’assistenza alla persona, il valore dell’imponibile retributivo ai fini previdenziali è definito applicando all’importo del contributo forfetario mensile versato (€ 100,00) un’aliquota media comprensiva delle aliquote contributive di finanziamento sia dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) sia delle assicurazioni previdenziali minori.
Al riguardo, l’Inps ha precisato che, attesa la specificità della fattispecie, sono state considerate le aliquote relative all’IVS, all’Assicurazione Sociale per l’Impiego, alla ex CUAF (contribuzione di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare), al fondo di garanzia TFR, alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità, escludendo la contribuzione relativa alla cassa integrazione guadagni. In particolare:
– per gli operai non agricoli, la retribuzione imponibile forfetaria – calcolata sulla base del contributo forfetario (€ 100,00) e dell’aliquota contributiva media del 37,87% – da valorizzare sull’estratto conto è pari a euro 264,06 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfetario. Per quanto riguarda il numero massimo delle settimane che potranno essere accreditate ai fini pensionistici, sarà pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto fra retribuzione forfetaria complessiva e minimale di retribuzione settimanale pensionabile stabilito per legge. Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento (in particolare detto limite settimanale è pari a € 206,23 per l’anno 2020 e pari a € 205,20 per l’anno 2019). Pertanto, posto che il valore della retribuzione forfetaria media settimanale, in relazione alla quale è stato versato il contributo forfetario di emersione, è di importo inferiore al limite minimo di retribuzione settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori, le settimane che saranno riconosciute ai fini pensionistici saranno proporzionalmente ridotte. A tale fine, nell’estratto contributivo dell’assicurato le settimane riferite al periodo oggetto di emersione saranno registrate con apposita annotazione circa la circostanza che trattasi di “numero di contributi soggetto a verifica in quanto la retribuzione corrisposta non è sufficiente a riconoscere l’intero periodo”, parimenti a quanto avviene in tutte le fattispecie in cui la retribuzione risulti inferiore a quella minimale stabilita dalla legge e, come tale, sia destinata a subire una contrazione dell’accredito ai fini pensionistici;
– per gli operai agricoli, applicando al contributo forfetario (€ 100,00) la corrispondente aliquota media del 31,593%, la retribuzione forfetaria da valorizzare sull’estratto conto per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfetario è pari a € 316,53 mensili. Nel conto assicurativo, in corrispondenza dei periodi coperti da contribuzione forfetaria, sarà valorizzato un numero di giornate corrispondenti al rapporto, arrotondato per eccesso, tra la retribuzione forfetaria e il limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito dal legislatore per il settore agricolo e rivalutato annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita, segnatamente euro 43,57 per l’anno 2020, euro 43,35 per l’anno 2019 e così di seguito.

Per il lavoro domestico per il bisogno familiare e per l’assistenza alla persona, la parte del contributo forfetario destinato alle gestioni previdenziali assicurative viene attribuita, per i mesi per i quali è effettuato il versamento, applicando la contribuzione della 4^ fascia contributiva (€ 1,04 per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore) a 50 ore di lavoro, con l’accredito di due settimane al mese. Tale soluzione consente di conservare la caratteristica che dà luogo all’applicazione della 4^ fascia, corrispondente a un imponibile previdenziale dato dalla retribuzione convenzionale di detta fascia per il numero delle ore, pari a 261 euro (€ 5,22 x 50 ore).

Con riferimento alle somme versate in eccesso a titolo di contributo forfetario, l’Inps ha evidenziato che secondo la disciplina in materia di determinazione del contributo stesso, in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfetario.
Tuttavia, saranno restituiti, per la quota di propria competenza, gli importi versati dal contribuente per un numero di mensilità eccedenti rispetto a quelle previste dal quadro normativo di riferimento, sia nelle ipotesi di accoglimento delle istanze di emersione sia nelle ipotesi di esito di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.

La copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è versato il contributo forfetario nell’ambito della procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, prevista dal cd. Decreto Rilancio, è proporzionalmente ridotta in relazione al minimale retributivo stabilito per l’accredito dei contributi obbligatori ai fini pensionistici (Inps - Circolare 21 giugno 2022, n. 72)

Secondo la previsione del cd. "Decreto Rilancio", nelle ipotesi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri, già instaurati prima dell’istanza di regolarizzazione, il datore di lavoro è tenuto al "pagamento di un contributo forfetario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale", la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono state stabilite con apposito decreto del Ministero del Lavoro del 7 luglio 2020.
Il suddetto decreto ministeriale ha stabilito che il contributo forfetario ai fini previdenziali è dovuto, per ciascun mese o frazione di mese, nella misura fissa di:
a) € 100,00 per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) € 52,00 per i settori dell'assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Un terzo dell’importo versato dal datore di lavoro a titolo di contributo forfetario è destinato alla copertura contributiva sulla posizione assicurativa del lavoratore.

Riguardo alla copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è versato il contributo forfetario, l’Inps ha chiarito che la valorizzazione della contribuzione sul conto assicurativo, sulla base delle somme forfetarie versate, avverrà a conclusione dell’accoglimento della domanda di emersione e all’esito della comunicazione dei dati riferiti a ogni singolo lavoratore dipendente, puntualmente designato, anche in ordine alla decorrenza del rapporto di lavoro riferito alla domanda di emersione.

Per i lavoratori dipendenti, escluso il settore domestico e dell’assistenza alla persona, il valore dell’imponibile retributivo ai fini previdenziali è definito applicando all’importo del contributo forfetario mensile versato (€ 100,00) un’aliquota media comprensiva delle aliquote contributive di finanziamento sia dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) sia delle assicurazioni previdenziali minori.
Al riguardo, l’Inps ha precisato che, attesa la specificità della fattispecie, sono state considerate le aliquote relative all’IVS, all’Assicurazione Sociale per l’Impiego, alla ex CUAF (contribuzione di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare), al fondo di garanzia TFR, alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità, escludendo la contribuzione relativa alla cassa integrazione guadagni. In particolare:
- per gli operai non agricoli, la retribuzione imponibile forfetaria - calcolata sulla base del contributo forfetario (€ 100,00) e dell’aliquota contributiva media del 37,87% - da valorizzare sull’estratto conto è pari a euro 264,06 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfetario. Per quanto riguarda il numero massimo delle settimane che potranno essere accreditate ai fini pensionistici, sarà pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto fra retribuzione forfetaria complessiva e minimale di retribuzione settimanale pensionabile stabilito per legge. Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (in particolare detto limite settimanale è pari a € 206,23 per l’anno 2020 e pari a € 205,20 per l’anno 2019). Pertanto, posto che il valore della retribuzione forfetaria media settimanale, in relazione alla quale è stato versato il contributo forfetario di emersione, è di importo inferiore al limite minimo di retribuzione settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori, le settimane che saranno riconosciute ai fini pensionistici saranno proporzionalmente ridotte. A tale fine, nell’estratto contributivo dell’assicurato le settimane riferite al periodo oggetto di emersione saranno registrate con apposita annotazione circa la circostanza che trattasi di "numero di contributi soggetto a verifica in quanto la retribuzione corrisposta non è sufficiente a riconoscere l’intero periodo", parimenti a quanto avviene in tutte le fattispecie in cui la retribuzione risulti inferiore a quella minimale stabilita dalla legge e, come tale, sia destinata a subire una contrazione dell’accredito ai fini pensionistici;
- per gli operai agricoli, applicando al contributo forfetario (€ 100,00) la corrispondente aliquota media del 31,593%, la retribuzione forfetaria da valorizzare sull’estratto conto per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfetario è pari a € 316,53 mensili. Nel conto assicurativo, in corrispondenza dei periodi coperti da contribuzione forfetaria, sarà valorizzato un numero di giornate corrispondenti al rapporto, arrotondato per eccesso, tra la retribuzione forfetaria e il limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito dal legislatore per il settore agricolo e rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita, segnatamente euro 43,57 per l’anno 2020, euro 43,35 per l’anno 2019 e così di seguito.

Per il lavoro domestico per il bisogno familiare e per l’assistenza alla persona, la parte del contributo forfetario destinato alle gestioni previdenziali assicurative viene attribuita, per i mesi per i quali è effettuato il versamento, applicando la contribuzione della 4^ fascia contributiva (€ 1,04 per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore) a 50 ore di lavoro, con l’accredito di due settimane al mese. Tale soluzione consente di conservare la caratteristica che dà luogo all'applicazione della 4^ fascia, corrispondente a un imponibile previdenziale dato dalla retribuzione convenzionale di detta fascia per il numero delle ore, pari a 261 euro (€ 5,22 x 50 ore).

Con riferimento alle somme versate in eccesso a titolo di contributo forfetario, l’Inps ha evidenziato che secondo la disciplina in materia di determinazione del contributo stesso, in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfetario.
Tuttavia, saranno restituiti, per la quota di propria competenza, gli importi versati dal contribuente per un numero di mensilità eccedenti rispetto a quelle previste dal quadro normativo di riferimento, sia nelle ipotesi di accoglimento delle istanze di emersione sia nelle ipotesi di esito di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.

Istruzioni applicative dell’indennità una tantum 200 Euro

L’Inps fornisce istruzioni applicative per il riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro prevista dal cd. “decreto Aiuti”, in favore dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e di altre categorie di soggetti (Circolare 24 giugno 2022, n. 73)

La circolare dell’Inps affronta in modo sistematico la questione dell’indennità “una tantum” (bonus 200 euro), e dopo un escursus del quadro normativo, fornisce le istruzioni applicative del beneficio in relazione alle diverse categorie di beneficiari, distinguendo altresì le fattispecie dei lavoratori dipendenti, dei beneficiari a cui l’indennità è riconosciuta dall’Inps in via automatica e di quelli che ricevono il beneficio a seguito di apposita domanda.
Di seguito, in particolare, si illustrano gli aspetti che interessano i datori di lavoro per il recupero dell’indennità erogate, nonché i termini e le modalità di riconoscimento del beneficio:
– ai titolari di pensione e prestazioni similari;
– alle altre categorie di beneficiari, distinti tra percettori automatici e percettori a domanda.

LAVORATORI DIPENDENTI

Riguardo all’indennità da riconoscere ai lavoratori dipendenti, l’Inps ha precisato che possono accedere al beneficio, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
In particolare, sono beneficiari i lavoratori destinatari dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore), e cioè coloro che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro.
La fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell’indennità “una tantum”. Il “Decreto Aiuti” ha indicato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero, al fine di beneficiare dell’indennità; in proposito l’Istituto ha esteso tale periodo di riferimento fino al 23 giugno 2022.
Per quanto riguarda i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, ed i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, e che abbiano avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021, a cui l’Inps riconosce l’indennità su richiesta, i datori di lavoro devono procedere in automatico al pagamento dell’indennità stessa, laddove in forza nel mese di luglio 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti suindicati. Il pagamento da parte di INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022, ove spettante.
L’erogazione dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile.
L’esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum nell’UniEmens deve essere fatta con le seguenti modalità:

a) Datori di lavoro privati: nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, devono essere indicati i seguenti elementi:
– nell’elemento <codice causale> va inserito il nuovo valore “L031”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> va inserito il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> va indicato l’anno/mese “06 – 07/2022”;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> va indicato l’importo da recuperare;

b) Datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica: nella denuncia del mese di luglio 2022, l’elemento <RecuperoSgravi> deve essere compilato nel modo seguente:
– nell’elemento <AnnoRif> va inserito l’anno 2022;
– nell’elemento <MeseRif> va inserito il mese 06 o 07;
– nell’elemento <CodiceRecupero> va inserito il valore “35”;
– nell’elemento <Importo> va indicato l’importo da recuperare;

c) Datori di lavoro agricoli: per i lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce Posagri del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, all’interno di <DenunciaAgriIndividuale>, devono essere indicati i seguenti elementi:
– nell’elemento <TipoRetribuzione> va inserito il <CodiceRetribuzione> “9” e va compilato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare. Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato: “nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022 (ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell’anno 2022) e nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022 (ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell’anno 2022).

TRATTAMENTI PENSIONISTICI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE

Con riferimento ai trattamenti pensionistici, l’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ai soggetti residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022 che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, con decorrenza entro il 30 giugno 2022.
I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.
Parimenti, i titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l’opzione in favore del trattamento pensionistico. In tal caso il pagamento sarà eseguito in tempi successivi.
I titolari di assegno ordinario di invalidità la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno optato per le indennità NASpI o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di giugno 2022, saranno destinatari dell’indennità con tali prestazioni.
Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.
L’indennità una tantum non è invece erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall’incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA).
Tra i trattamenti di accompagnamento alla pensione che consentono di accedere al beneficio devono intendersi ricompresi:
– l’APE sociale;
– l’APE volontario;
– l’indennizzo commercianti;
– gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà;
– le prestazioni di accompagnamento a pensione;
– l’indennità mensile del contratto di espansione.
Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari, alla data del 1° luglio 2022, di:
– pensione di inabilità;
– assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971;
– pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o parziali);
– pensione, non riversibile, per sordi;
– assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995;
– pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Oltre al requisito della residenza i beneficiari devono avere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro. A tal fine, sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio sarà corrisposto d’ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.

L’indennità è riconosciuta d’ufficio con la mensilità di luglio 2022, senza necessità di presentare alcuna istanza.

In caso di soggetti titolari di prestazioni erogate dall’INPS e da altri Enti previdenziali, il pagamento dell’indennità è effettuato sulla pensione erogata dell’INPS.
Nella sezione personale “MY INPS” sarà messa a disposizione del cittadino un’apposita funzione “Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022” che consentirà di visualizzare l’esito dell’elaborazione centralizzata, specificando in caso di mancata corresponsione sulla mensilità di luglio 2022 le relative motivazioni. Il pensionato che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o integrare (ad esempio, residenza in Italia non comunicata o aggiornamento dati reddituali) può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variate, al fine di ottenere con la prima rata utile, se spettante, l’indennità.
Qualora il soggetto, invece, riceva l’indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia consapevole che i redditi dell’anno 2021 una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all’indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare in via telematica con gli appositi canali messi a disposizione dell’Istituto per l’erogazione delle prestazioni.

ALTRE CATEGORIE DI BENEFICIARI (PERCETTORI AUTOMATICI)

L’indennità una tantum è erogata d’ufficio da parte dell’INPS ai titolari, nel mese di giugno 2022, di determinate prestazioni erogate dall’Istituto stesso. In tal caso, l’indennità viene erogata dall’Istituto nel mese di ottobre 2022. I percettori automatici sono:
a) i soggetti che nel mese di giugno 2022 sono titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. L’unica condizione di accesso al beneficio è la titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle richiamate prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL). L’indennità non è invece riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico ricomprenda il mese di giugno 2022;
b) coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
c) i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie che hanno beneficiato di una delle indennità COVID-19 previste dall’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021:
– lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori intermittenti;
– lavoratori autonomi occasionali;
– lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
– lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dello spettacolo.

ALTRE CATEGORIE DI BENEFICIARI (PERCETTORI A DOMANDA)

Collaboratori coordinati e continuativi

L’indennità una tantum è riconosciuta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile. Ai fini dell’accesso al beneficio il contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve risultare attivo alla data del 18 maggio 2022 e il lavoratore deve essere iscritto alla Gestione separata Inps.
Inoltre, i potenziali beneficiari:
– non devono essere titolari, alla data del 18 maggio 2022, di trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione;
– non devono essere iscritti, alla data del 18 maggio 2022, ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– devono possedere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.
L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato.
Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti. Nella platea sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, tali lavoratori devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente.
Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.
L’indennità è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.
L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato.
Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

Lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo

L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità detti lavoratori, nell’anno 2021, devono avere cumulato almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e percepito un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.
L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato.
Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

Lavoratori autonomi occasionali

L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori autonomi che, nel periodo di osservazione 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, in ai predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile. Inoltre, i lavoratori interessati – alla data del 18 maggio 2022 – devono risultare iscritti alla Gestione separata Inps.
L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato.
Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

L’indennità una tantum è riconosciuta agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114.
Ai fini dell’accesso all’indennità, i lavoratori devono aver percepito, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e devono risultare iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata Inps.
L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato.
Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

Lavoratori domestici

L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS.
I lavoratori domestici, inoltre, all’atto della domanda, non devono essere titolari:
– di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico;
– di uno o più trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione.
L’indennità è erogata dall’INPS a seguito di domanda da parte dei soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.
I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui instaurazione non sia stata respinta dall’INPS, alla data del 18 maggio 2022, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.
Ai fini dell’accoglimento della domanda, il richiedente deve avere, per l’anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro. A tal fine, si computano i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva). Sono esclusi il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.
Ai fini del pagamento, che avverrà nel mese di Luglio 2022, il richiedente deve indicare le modalità di accredito scelte nella domanda per il pagamento dell’indennità, selezionando tra codice IBAN per bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste.
L’IBAN comunicato dovrà essere associato ad un conto intestato al richiedente l’indennità.

Presentazione della domanda

Per i percettori a domanda, quest’ultima deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica, a partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022. Limitatamente ai lavoratori domestici, la domanda deve essere presentata a partire dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022.
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle dettagliate nella presente Sezione.
Una volta presentata la domanda, accedendo con le medesime modalità, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione della domanda sono: SPID di livello 2 o superiore; – Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); – Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente Sezione possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

NUCLEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019, l’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza.
L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario dell’indennità come lavoratore dipendente, titolare di trattamenti pensionistici o appartenente alle altre categorie.

L’Inps fornisce istruzioni applicative per il riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro prevista dal cd. "decreto Aiuti", in favore dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e di altre categorie di soggetti (Circolare 24 giugno 2022, n. 73)

La circolare dell’Inps affronta in modo sistematico la questione dell’indennità "una tantum" (bonus 200 euro), e dopo un escursus del quadro normativo, fornisce le istruzioni applicative del beneficio in relazione alle diverse categorie di beneficiari, distinguendo altresì le fattispecie dei lavoratori dipendenti, dei beneficiari a cui l’indennità è riconosciuta dall’Inps in via automatica e di quelli che ricevono il beneficio a seguito di apposita domanda.
Di seguito, in particolare, si illustrano gli aspetti che interessano i datori di lavoro per il recupero dell’indennità erogate, nonché i termini e le modalità di riconoscimento del beneficio:
- ai titolari di pensione e prestazioni similari;
- alle altre categorie di beneficiari, distinti tra percettori automatici e percettori a domanda.

LAVORATORI DIPENDENTI

Riguardo all’indennità da riconoscere ai lavoratori dipendenti, l’Inps ha precisato che possono accedere al beneficio, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
In particolare, sono beneficiari i lavoratori destinatari dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore), e cioè coloro che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro.
La fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell’indennità "una tantum". Il "Decreto Aiuti" ha indicato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero, al fine di beneficiare dell’indennità; in proposito l’Istituto ha esteso tale periodo di riferimento fino al 23 giugno 2022.
Per quanto riguarda i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, ed i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, e che abbiano avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021, a cui l’Inps riconosce l’indennità su richiesta, i datori di lavoro devono procedere in automatico al pagamento dell’indennità stessa, laddove in forza nel mese di luglio 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti suindicati. Il pagamento da parte di INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022, ove spettante.
L’erogazione dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile.
L’esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum nell’UniEmens deve essere fatta con le seguenti modalità:

a) Datori di lavoro privati: nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, devono essere indicati i seguenti elementi:
- nell’elemento <codice causale> va inserito il nuovo valore "L031";
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> va inserito il valore "N";
- nell’elemento <AnnoMeseRif> va indicato l’anno/mese "06 - 07/2022";
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> va indicato l’importo da recuperare;

b) Datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica: nella denuncia del mese di luglio 2022, l’elemento <RecuperoSgravi> deve essere compilato nel modo seguente:
- nell’elemento <AnnoRif> va inserito l’anno 2022;
- nell’elemento <MeseRif> va inserito il mese 06 o 07;
- nell’elemento <CodiceRecupero> va inserito il valore "35";
- nell’elemento <Importo> va indicato l’importo da recuperare;

c) Datori di lavoro agricoli: per i lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce Posagri del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, all’interno di <DenunciaAgriIndividuale>, devono essere indicati i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoRetribuzione> va inserito il <CodiceRetribuzione> "9" e va compilato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare. Il <CodiceRetribuzione> "9" potrà essere valorizzato: "nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022 (ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell’anno 2022) e nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022 (ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell’anno 2022).

TRATTAMENTI PENSIONISTICI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE

Con riferimento ai trattamenti pensionistici, l’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ai soggetti residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022 che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, con decorrenza entro il 30 giugno 2022.
I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.
Parimenti, i titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l’opzione in favore del trattamento pensionistico. In tal caso il pagamento sarà eseguito in tempi successivi.
I titolari di assegno ordinario di invalidità la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno optato per le indennità NASpI o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di giugno 2022, saranno destinatari dell’indennità con tali prestazioni.
Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.
L’indennità una tantum non è invece erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall'incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA).
Tra i trattamenti di accompagnamento alla pensione che consentono di accedere al beneficio devono intendersi ricompresi:
- l’APE sociale;
- l’APE volontario;
- l’indennizzo commercianti;
- gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà;
- le prestazioni di accompagnamento a pensione;
- l’indennità mensile del contratto di espansione.
Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari, alla data del 1° luglio 2022, di:
- pensione di inabilità;
- assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971;
- pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o parziali);
- pensione, non riversibile, per sordi;
- assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995;
- pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Oltre al requisito della residenza i beneficiari devono avere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro. A tal fine, sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio sarà corrisposto d’ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.

L’indennità è riconosciuta d’ufficio con la mensilità di luglio 2022, senza necessità di presentare alcuna istanza.

In caso di soggetti titolari di prestazioni erogate dall’INPS e da altri Enti previdenziali, il pagamento dell’indennità è effettuato sulla pensione erogata dell’INPS.
Nella sezione personale "MY INPS" sarà messa a disposizione del cittadino un’apposita funzione "Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022" che consentirà di visualizzare l’esito dell’elaborazione centralizzata, specificando in caso di mancata corresponsione sulla mensilità di luglio 2022 le relative motivazioni. Il pensionato che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o integrare (ad esempio, residenza in Italia non comunicata o aggiornamento dati reddituali) può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variate, al fine di ottenere con la prima rata utile, se spettante, l’indennità.
Qualora il soggetto, invece, riceva l’indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia consapevole che i redditi dell’anno 2021 una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all’indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare in via telematica con gli appositi canali messi a disposizione dell’Istituto per l’erogazione delle prestazioni.

ALTRE CATEGORIE DI BENEFICIARI (PERCETTORI AUTOMATICI)

L’indennità una tantum è erogata d’ufficio da parte dell’INPS ai titolari, nel mese di giugno 2022, di determinate prestazioni erogate dall’Istituto stesso. In tal caso, l’indennità viene erogata dall’Istituto nel mese di ottobre 2022. I percettori automatici sono:
a) i soggetti che nel mese di giugno 2022 sono titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. L’unica condizione di accesso al beneficio è la titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle richiamate prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL). L’indennità non è invece riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico ricomprenda il mese di giugno 2022;
b) coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
c) i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie che hanno beneficiato di una delle indennità COVID-19 previste dall’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.

ALTRE CATEGORIE DI BENEFICIARI (PERCETTORI A DOMANDA)

Collaboratori coordinati e continuativi

L’indennità una tantum è riconosciuta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile. Ai fini dell’accesso al beneficio il contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve risultare attivo alla data del 18 maggio 2022 e il lavoratore deve essere iscritto alla Gestione separata Inps.
Inoltre, i potenziali beneficiari:
- non devono essere titolari, alla data del 18 maggio 2022, di trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione;
- non devono essere iscritti, alla data del 18 maggio 2022, ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- devono possedere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.
L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato.
Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti. Nella platea sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, tali lavoratori devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente.
Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.
L’indennità è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.
L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato.
Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

Lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo

L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità detti lavoratori, nell’anno 2021, devono avere cumulato almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e percepito un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.
L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato.
Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

Lavoratori autonomi occasionali

L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori autonomi che, nel periodo di osservazione 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, in ai predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile. Inoltre, i lavoratori interessati - alla data del 18 maggio 2022 - devono risultare iscritti alla Gestione separata Inps.
L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato.
Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

L’indennità una tantum è riconosciuta agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114.
Ai fini dell’accesso all’indennità, i lavoratori devono aver percepito, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e devono risultare iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata Inps.
L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato.
Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

Lavoratori domestici

L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS.
I lavoratori domestici, inoltre, all’atto della domanda, non devono essere titolari:
- di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico;
- di uno o più trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione.
L’indennità è erogata dall’INPS a seguito di domanda da parte dei soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.
I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui instaurazione non sia stata respinta dall’INPS, alla data del 18 maggio 2022, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.
Ai fini dell’accoglimento della domanda, il richiedente deve avere, per l'anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro. A tal fine, si computano i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva). Sono esclusi il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.
Ai fini del pagamento, che avverrà nel mese di Luglio 2022, il richiedente deve indicare le modalità di accredito scelte nella domanda per il pagamento dell’indennità, selezionando tra codice IBAN per bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste.
L’IBAN comunicato dovrà essere associato ad un conto intestato al richiedente l’indennità.

Presentazione della domanda

Per i percettori a domanda, quest’ultima deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica, a partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022. Limitatamente ai lavoratori domestici, la domanda deve essere presentata a partire dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022.
La domanda è disponibile accedendo alla sezione "Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle dettagliate nella presente Sezione.
Una volta presentata la domanda, accedendo con le medesime modalità, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione della domanda sono: SPID di livello 2 o superiore; - Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); - Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente Sezione possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

NUCLEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019, l’indennità una tantum è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza.
L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario dell’indennità come lavoratore dipendente, titolare di trattamenti pensionistici o appartenente alle altre categorie.

Elemento di garanzia retributiva a giugno per il CCNL Tessile Confapi

Spetta, con la retribuzione del mese di giugno, l’elemento di garanzia retributiva per i dipendenti della piccola e media industria dei settori: tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli

Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.
Tale importo, pari a 240 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno.
L’importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Con l’intento di favorire la contrattazione aziendale e anche al fine di usufruire delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, l’elemento di garanzia retributiva di cui al presente articolo potrà essere utilizzato nell’istituzione di premi aziendali, anche in adesione agli accordi territoriali sottoscritti a seguito dell’Accordo Interconfederale del 26/7/2016 tra Confapi e CGIL, CISL, UIL in materia di detassazione e welfare.

Spetta, con la retribuzione del mese di giugno, l’elemento di garanzia retributiva per i dipendenti della piccola e media industria dei settori: tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli

Ai fini dell'effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di "elemento di garanzia retributiva".
Tale importo, pari a 240 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno.
L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Con l'intento di favorire la contrattazione aziendale e anche al fine di usufruire delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, l'elemento di garanzia retributiva di cui al presente articolo potrà essere utilizzato nell'istituzione di premi aziendali, anche in adesione agli accordi territoriali sottoscritti a seguito dell'Accordo Interconfederale del 26/7/2016 tra Confapi e CGIL, CISL, UIL in materia di detassazione e welfare.

Industria tessile: determinata la percentuale del credito d’imposta

Determinata la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 23 giugno 2022, n. 236366)

Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, l’ammontare del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Determinata la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 23 giugno 2022, n. 236366)

Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, l’ammontare del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

ZFU Centro Italia: istituzione e ridenominazione dei codici tributo

Istituito il codici tributo Z165 e ridenominato il codice tributo Z164 per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni previste dall’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 24 giugno 2022, n. 32/E).

L’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha modificato le disposizioni relative alle agevolazioni a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, l’articolo 57, comma 6, è intervenuto per disporre la proroga per gli anni 2021 e 2022 del periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse ai beneficiari dei precedenti bandi e per estendere le agevolazioni alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2021.
Per consentire l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
– “Z165” – denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2022) – art. 57, comma 6, del decreto-legge 104/2020”.
Con risoluzione n. 47/E del 13 luglio 2021 è stato istituito il codice tributo “Z164”, per consentire l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione prevista dal citato articolo 57, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, a valere sullo stanziamento per l’annualità 2021.
Tanto premesso, il codice tributo “Z164” è ridenominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2021) – art. 57, comma 6, del decreto-legge 104/2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

Istituito il codici tributo Z165 e ridenominato il codice tributo Z164 per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni previste dall’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Agenzia delle Entrate - Risoluzione 24 giugno 2022, n. 32/E).

L’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha modificato le disposizioni relative alle agevolazioni a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, l’articolo 57, comma 6, è intervenuto per disporre la proroga per gli anni 2021 e 2022 del periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse ai beneficiari dei precedenti bandi e per estendere le agevolazioni alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2021.
Per consentire l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- "Z165" - denominato "ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2022) - art. 57, comma 6, del decreto-legge 104/2020".
Con risoluzione n. 47/E del 13 luglio 2021 è stato istituito il codice tributo "Z164", per consentire l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione prevista dal citato articolo 57, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, a valere sullo stanziamento per l’annualità 2021.
Tanto premesso, il codice tributo "Z164" è ridenominato "ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2021) - art. 57, comma 6, del decreto-legge 104/2020".
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato "AAAA".
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

Misure di sicurezza nelle Agenzie di Riscossione

 

Siglato il nuovo Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza nell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con validità fino al 30 settembre 2022.

Con il suddetto protocollo è prevista la presenza dei dipendenti nelle sedi e sportelli dell’Ente sarà programmata nel rispetto delle norme vigenti sul distanziamento sociale, fermo restando l’obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico e con le limitazioni di capienza massima consentita, attualmente un metro, indicate nelle planimetrie sviluppate dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente in accordo con le Direzioni Regionali.
Fino al 31 luglio 2022 i lavoratori affetti dalle patologie individuate dal Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022, che hanno già prodotto la consegna della certificazione rilasciata dal medico di medicina generale che attesti la sussistenza delle condizioni, potranno continuare a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Sempre fino al 31 luglio 2022, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, sarà consentita anche ai lavoratori disabili destinatari diretti della situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992.
Restano limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno delle sedi che devono comunque avvenire indossando mascherine di tipo chirurgico fornite dall’Ente.
Il personale dell’Ente per le attività svolte in esterno o presso i locali di soggetti terzi deve rispettare le norme comportamentali di carattere generale vigenti sul territorio nazionale e quelle specifiche, tempo per tempo vigenti, dei diversi territori.
Al personale addetto alle attività in esterno, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanziamento, saranno forniti i seguenti dispositivi, come misura di prevenzione e protezione che si aggiungono al costante rispetto della distanza minima di sicurezza:
– visiera protettiva;
– mascherina filtrante del tipo FFP2;
– guanti monouso;
– flacone con gel disinfettante.
Le riunioni devono avvenire preferibilmente con forme di collegamento da remoto e, se sono necessarie riunioni in presenza, le stesse possono avvenire solo se è possibile garantire un adeguato distanziamento.

 

Siglato il nuovo Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza nell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, con validità fino al 30 settembre 2022.

Con il suddetto protocollo è prevista la presenza dei dipendenti nelle sedi e sportelli dell’Ente sarà programmata nel rispetto delle norme vigenti sul distanziamento sociale, fermo restando l’obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico e con le limitazioni di capienza massima consentita, attualmente un metro, indicate nelle planimetrie sviluppate dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente in accordo con le Direzioni Regionali.
Fino al 31 luglio 2022 i lavoratori affetti dalle patologie individuate dal Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022, che hanno già prodotto la consegna della certificazione rilasciata dal medico di medicina generale che attesti la sussistenza delle condizioni, potranno continuare a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Sempre fino al 31 luglio 2022, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, sarà consentita anche ai lavoratori disabili destinatari diretti della situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992.
Restano limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno delle sedi che devono comunque avvenire indossando mascherine di tipo chirurgico fornite dall’Ente.
Il personale dell’Ente per le attività svolte in esterno o presso i locali di soggetti terzi deve rispettare le norme comportamentali di carattere generale vigenti sul territorio nazionale e quelle specifiche, tempo per tempo vigenti, dei diversi territori.
Al personale addetto alle attività in esterno, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanziamento, saranno forniti i seguenti dispositivi, come misura di prevenzione e protezione che si aggiungono al costante rispetto della distanza minima di sicurezza:
- visiera protettiva;
- mascherina filtrante del tipo FFP2;
- guanti monouso;
- flacone con gel disinfettante.
Le riunioni devono avvenire preferibilmente con forme di collegamento da remoto e, se sono necessarie riunioni in presenza, le stesse possono avvenire solo se è possibile garantire un adeguato distanziamento.