Nuova procedura Metasalute per familiari non fiscalmente a carico

Il Fondo sanitario dei lavoratori metalmeccanici (Metasalute) con circolare n. 1/2022 ha comunicato che dall’11 al 31 gennaio 2022 è disponibile on-line la procedura per l’inclusione a pagamento dei familiari non fiscalmente a carico per l’anno 2022.

Dall’11 al 31 gennaio 2022 sarà disponibile on-line la procedura per l’inclusione a pagamento per l’anno 2022 dei familiari non fiscalmente a carico.
Le date indicate rappresentano l’unica finestra utile per l’inserimento dei familiari non a carico per l’anno 2022 e al termine della finestra temporale sarà nuovamente inibita la possibilità di inserire le adesioni dei familiari a pagamento.
Ai fini della valutazione sul carico fiscale del familiare che il lavoratore intende iscrivere, occorrerà far riferimento al carico fiscale presunto del familiare relativamente all’anno per cui si sta chiedendo l’iscrizione, ossia il 2022.
È consentita l’adesione a pagamento dei seguenti componenti non fiscalmente a carico del nucleo familiare:
– coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L. 76/2016) non legalmente ed effettivamente separato;
– conviventi di fatto di cui alla L. 76/2016 (due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile);
– figli non fiscalmente a carico e non conviventi di lavoratore dipendente iscritto affidati con sentenza di separazione/divorzio all’ex coniuge;
– figli non fiscalmente a carico purché conviventi;
– figli fiscalmente a carico dal compimento del 26° anno d’età.
Il Fondo, ai sensi dell’art.4 del Regolamento, potrà richiedere all’iscritto la produzione della documentazione necessaria ad attestare la legittimità dell’adesione a pagamento dei familiari non fiscalmente a carico e dei conviventi (es. stato di famiglia, sentenza di separazione/divorzio da cui si evince l’affidamento dei figli all’ex coniuge).
Il lavoratore aderente a Metasalute che intende iscrivere il proprio nucleo familiare non fiscalmente a carico deve accedere dal sito del Fondo www.fondometasalute.it alla propria Area Riservata con le credenziali generate al momento della registrazione e cliccare sul pulsante “Attiva copertura a pagamento 2022” presente nella sezione “Familiari”.
Il versamento della contribuzione per il nucleo familiare non fiscalmente a carico di cui all’art. 3.4 del Regolamento è annuale anticipato e a totale carico del lavoratore dipendente iscritto e deve essere effettuato dal lavoratore titolare utilizzando le procedure di pagamento MAV previste dal Fondo e specificate nel Manuale Dipendente.
La contribuzione per l’adesione a pagamento di cui all’art.2 dell’Allegato al Regolamento per ciascun componente del nucleo familiare non a carico e dei conviventi di fatto è di seguito riepilogata:

Premi

Nucleo Familiare non fiscalmente a carico

 

Massimali autonomi

Piano Base 280,50 euro
Piano A 397,50 euro
Piano B 508,00 euro
Piano C 605,50 euro
Piano D 683,50 euro
Piano E 839,50 euro
Piano F 1.814,50 euro

L’iscrizione si perfeziona solo con l’incasso del pagamento tramite MAV che dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio 2022.
In assenza di pagamento la copertura non verrà attivata.
Si precisa che le eventuali richieste di restituzione delle quote versate dal lavoratore dipendente che valuti di aver effettuato l’iscrizione a pagamento per errore dovranno pervenire a codesto Fondo entro e non oltre il 31 gennaio 2022 tramite l’apposita funzionalità disponibile nella sezione “Lista MAV generati” e illustrata nel Manuale Rimborso MAV familiare a pagamento. Dal 1° febbraio 2022 non sarà più possibile effettuare le richieste di rimborso dei MAV generati per uno o più familiari paganti.
I lavoratori che nel 2021 hanno attivato il Piano D con il Flexible Benefit potranno attivare per i propri familiari NON fiscalmente a carico esclusivamente il Piano Base con massimali autonomi.
Saranno abilitati all’inserimento dei familiari NON fiscalmente a carico i lavoratori “in copertura” e “in attesa di copertura”. Non sarà consentita l’iscrizione dei familiari a pagamento per i lavoratori che risulteranno “fuori copertura”.
Per ciascun familiare non fiscalmente a carico l’assistenza diretta sarà attiva dal 8/2/2022. Il regime rimborsuale sarà attivato dal 1° gennaio 2022 o dalla data di decorrenza della copertura 2022 del lavoratore titolare capo nucleo ma la richiesta del rimborso delle prestazioni sanitarie per tale periodo potrà essere presentata a partire dal 8/02/2022. Sono ammesse al regime rimborsuale solo le spese per prestazioni effettuate presso le strutture non convenzionate, alle condizioni e nei limiti dei Piani Sanitari 2022-2023.
I lavoratori con decorrenza copertura successiva al 1/1/2022 attiveranno la copertura per i propri familiari paganti dalla data di inizio della propria copertura, pur versando l’intero premio annuale.
L’iscrizione al Fondo del familiare pagante cesserà il 31 dicembre 2022.

Il Fondo sanitario dei lavoratori metalmeccanici (Metasalute) con circolare n. 1/2022 ha comunicato che dall’11 al 31 gennaio 2022 è disponibile on-line la procedura per l’inclusione a pagamento dei familiari non fiscalmente a carico per l’anno 2022.

Dall’11 al 31 gennaio 2022 sarà disponibile on-line la procedura per l'inclusione a pagamento per l'anno 2022 dei familiari non fiscalmente a carico.
Le date indicate rappresentano l'unica finestra utile per l'inserimento dei familiari non a carico per l'anno 2022 e al termine della finestra temporale sarà nuovamente inibita la possibilità di inserire le adesioni dei familiari a pagamento.
Ai fini della valutazione sul carico fiscale del familiare che il lavoratore intende iscrivere, occorrerà far riferimento al carico fiscale presunto del familiare relativamente all'anno per cui si sta chiedendo l'iscrizione, ossia il 2022.
È consentita l'adesione a pagamento dei seguenti componenti non fiscalmente a carico del nucleo familiare:
- coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L. 76/2016) non legalmente ed effettivamente separato;
- conviventi di fatto di cui alla L. 76/2016 (due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile);
- figli non fiscalmente a carico e non conviventi di lavoratore dipendente iscritto affidati con sentenza di separazione/divorzio all'ex coniuge;
- figli non fiscalmente a carico purché conviventi;
- figli fiscalmente a carico dal compimento del 26° anno d'età.
Il Fondo, ai sensi dell'art.4 del Regolamento, potrà richiedere all'iscritto la produzione della documentazione necessaria ad attestare la legittimità dell'adesione a pagamento dei familiari non fiscalmente a carico e dei conviventi (es. stato di famiglia, sentenza di separazione/divorzio da cui si evince l'affidamento dei figli all'ex coniuge).
Il lavoratore aderente a Metasalute che intende iscrivere il proprio nucleo familiare non fiscalmente a carico deve accedere dal sito del Fondo www.fondometasalute.it alla propria Area Riservata con le credenziali generate al momento della registrazione e cliccare sul pulsante "Attiva copertura a pagamento 2022" presente nella sezione "Familiari".
Il versamento della contribuzione per il nucleo familiare non fiscalmente a carico di cui all'art. 3.4 del Regolamento è annuale anticipato e a totale carico del lavoratore dipendente iscritto e deve essere effettuato dal lavoratore titolare utilizzando le procedure di pagamento MAV previste dal Fondo e specificate nel Manuale Dipendente.
La contribuzione per l'adesione a pagamento di cui all'art.2 dell'Allegato al Regolamento per ciascun componente del nucleo familiare non a carico e dei conviventi di fatto è di seguito riepilogata:

Premi

Nucleo Familiare non fiscalmente a carico

 

Massimali autonomi

Piano Base 280,50 euro
Piano A 397,50 euro
Piano B 508,00 euro
Piano C 605,50 euro
Piano D 683,50 euro
Piano E 839,50 euro
Piano F 1.814,50 euro

L'iscrizione si perfeziona solo con l'incasso del pagamento tramite MAV che dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio 2022.
In assenza di pagamento la copertura non verrà attivata.
Si precisa che le eventuali richieste di restituzione delle quote versate dal lavoratore dipendente che valuti di aver effettuato l'iscrizione a pagamento per errore dovranno pervenire a codesto Fondo entro e non oltre il 31 gennaio 2022 tramite l'apposita funzionalità disponibile nella sezione "Lista MAV generati" e illustrata nel Manuale Rimborso MAV familiare a pagamento. Dal 1° febbraio 2022 non sarà più possibile effettuare le richieste di rimborso dei MAV generati per uno o più familiari paganti.
I lavoratori che nel 2021 hanno attivato il Piano D con il Flexible Benefit potranno attivare per i propri familiari NON fiscalmente a carico esclusivamente il Piano Base con massimali autonomi.
Saranno abilitati all'inserimento dei familiari NON fiscalmente a carico i lavoratori "in copertura" e "in attesa di copertura". Non sarà consentita l'iscrizione dei familiari a pagamento per i lavoratori che risulteranno "fuori copertura".
Per ciascun familiare non fiscalmente a carico l'assistenza diretta sarà attiva dal 8/2/2022. Il regime rimborsuale sarà attivato dal 1° gennaio 2022 o dalla data di decorrenza della copertura 2022 del lavoratore titolare capo nucleo ma la richiesta del rimborso delle prestazioni sanitarie per tale periodo potrà essere presentata a partire dal 8/02/2022. Sono ammesse al regime rimborsuale solo le spese per prestazioni effettuate presso le strutture non convenzionate, alle condizioni e nei limiti dei Piani Sanitari 2022-2023.
I lavoratori con decorrenza copertura successiva al 1/1/2022 attiveranno la copertura per i propri familiari paganti dalla data di inizio della propria copertura, pur versando l'intero premio annuale.
L'iscrizione al Fondo del familiare pagante cesserà il 31 dicembre 2022.

Sottoscritto il CCNL per gli Istituti per il sostentamento del clero

Firmatoil rinnovo del CCNL per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero

 

Il CCNL, che decorre dall’1/1/2022 e scadrà il 31/12/2024, prevede nuove retribuzioni in  base alle seguenti tabelle

RETRIBUZIONE BASE

Al 31 dicembre 2019
EURO
QUADRI 2.145,19
LIVELLO I SUPER 1.952,98
LIVELLO I 1.822,27
LIVELLO II SUPER 1.641,26
LIVELLO II 1.550,81
LIVELLO III 1.346,12
LIVELLO IV 1.168.37
LIVELLO V 1.097,44
LIVELLO VI 1.003,79
LIVELLO VII 908,78
Dal1° gennaio 2022

Dal1° gennaio 2023

Dal1° gennaio 2024

QUADRI SUPER 2.204,35 2.244,26 2.284,85
QUADRI 2.200.87 2.238.43 2.276,63
LIVELLO I SUPER 2.005,18 2.040,39 2.076,21
LIVELLO I 1.873,08 1.907,35 1.942,21
LIVELLO II SUPER 1.690,33 1.723,43 1.757,09
LIVELLO II 1.593,61 1.622,49 1.651,85
LIVELLO III SUPER 1.386,49 1.413,72 1.441,41
LIVELLO III 1.380,92 1.404,40 1.428,27
LIVELLO IV 1.198,30 1.218,49 1.239,02
LIVELLO V 1.125,98 1.145,23 1.164.80
LIVELLO VI 1.030,93 1.049,24 1.067,87
LIVELLO VII 934,18 951,32 968,75

 

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

 

al 31° Dicembre 2021

EURO

QUADRI 538,45
LIVELLO I SUPER 536,71
LIVELLO I 536,71
LIVELLO II° SUPER 532,25
LIVELLO II 532,25
LIVELLO III 528,05
LIVELLO IV 524,35
LIVELLO V 522.64
LIVELLO VI 520,22
LIVELLO VII 517.69

al 1° Gennaio 2022

EURO

QUADRI SUPER 538.45
QUADRI 538.45
LIVELLO I SUPER 536,71
LIVELLO I 536,71
LIVELLO II SUPER 532,25
LIVELLO II 532,25
LIVELLO III SUPER 528,05
LIVELLO III 528.05
LIVELLO IV 524,35
LIVELLO V 522.64
LIVELLO VI 520,22
LIVELLO VII 517,69

Nuovi livelli

LIVELLO Q SUPER
Appartengono a questa categoria: gli impiegati appartenenti al livello Q (come sotto definito) ai quali il datore di lavoro, riconoscendo la loro elevata competenza specialistica, acquisita attraverso un’alta formazione professionale o una lunga esperienza nel settore, con ampi livelli di responsabilità e/o significativi gradi di specializzazione nella gestione delle attività e nel coordinamento di ruoli/unità organizzative, conferisce deleghe nell’ambito della gestione di funzioni assegnate. I Quadri Super sono, in particolare, titolari di posizioni direttive e organizzative e di coordinamento (coordinamento di un Ente o più Aree organizzative dell’Ente) con particolare complessità o rilievo e a loro riportano i Quadri non super eventualmente posti a capo di tali unità.
LIVELLO Q
Appartengono a questa categoria i titolari di posizioni organizzative di importanza strategica ai fini dell’attuazione degli obiettivi dell’Ente, ai quali il titolare può conferire anche deleghe parziali nell’ambito della gestione di funzioni assegnate.
Sono responsabili dei risultati professionali e/o di gestione, della ottimizzazione e della integrazione delle risorse tecniche, economiche, organizzative e dei know how assegnati. Vi appartiene il personale che abbia maturato una consolidata esperienza nelle funzioni di coordinamento, controllo e integrazione di più uffici a elevata complessità, strettamente e direttamente connesse agli obiettivi e risultati aziendali.
LIVELLO III° SUPER
Comprende i lavoratori che svolgono mansioni di concetto per lo svolgimento delle quali è richiesto il possesso di specializzazioni professionali, comunque conseguite anche tramite anzianità di servizio con riferimento a tali mansioni, non inferiore a 3 anni. Tali lavoratori supervisionano l’attività di colleghi di qualifica professionale pari o inferiore, formulano e sviluppano proposte in merito all’organizzazione del lavoro a cui sono preposti, nonché della revisione di sistemi e procedure del proprio Ufficio a cui sono preposti; gestiscono, in autonomia operativa, procedure e strumenti di tipo, amministrativo e informatico; supervisionano la ricerca e studio di atti e documenti inerenti a questioni di competenza dell’ufficio, supervisionano l’attività di istruttoria e revisione di pratiche e predisposizione della relativa documentazione.

Scatti di anzianità
Per l’anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data di assunzione il personale ha diritto a tredici scatti triennali.

Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:

scatti maturati ante 1.6.2006

Scatti maturati dal 1.6.2006

Scatti maturati dal 1.1.2022

Euro Euro Euro
QUADRI SUPER / / 47,74
QUADRI 30,98 37,18 44,47
LIVELLO I° SUPER / 35.94 42,77
LIVELLO I° 28.92 34,70 41,35
LIVELLO II° SUPER 27.88 33.46 39,88
LIVELLO II° 27,37 32.84 38.44
LIVELLO III SUPER / / 36,28
LIVELLO III 25,30 30,36 34.91
LIVELLO IV° 24,27 29,12 33,04
LIVELLO V° 23,24 27,89 31,10
LIVELLO VI° 22,20 26.64 29,14
LIVELLO VII 21,17 25.40 27,23

Assistenza sanitaria integrativa
A. Dipendenti in forza
A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli Istituti provvederanno fino alla misura capitaria annua di € 300,00. al versamento dei contributi per l’assistenza sanitaria integrativa in favore dei dipendenti che si iscriveranno alla cassa indicata dall’Istituto Centrale avente esclusivamente finalità assistenziale. A decorrere dal 1 gennaio 2022. in caso di variazione della quota capitaria gli Istituti provvederanno al versamento della contribuzione in favore dei dipendenti per l’assistenza sanitaria integrativa fino alla totale concorrenza della misura annua stabilita dalla cassa indicata dall’Istituto Centrale avente esclusivamente finalità assistenziale.
B. Dipendenti cessati
Ai dipendenti che cesseranno la propria attività lavorativa per quiescenza, a decorrere dal 1 gennaio 2018 viene estesa la possibilità di iscrizione per se stessi e per i propri familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare, secondo i criteri determinati di anno in anno, all’assicurazione sanitaria indicata dall’Istituto Centrale con quota di iscrizione capitaria pari a 300.00 € a loro carico. A decorrere dal 1 gennaio 2022. in caso di variazione della quota capitaria i dipendenti cessati provvederanno al versamento del premio a loro carico per l’assistenza sanitaria integrativa fino alla totale concorrenza della misura annua stabilita dall’assicurazione sanitaria indicata dall’Istituto Centrale.

Indennità di turno
Al personale turnista compete una specifica indennità, rappresentata dalle 8 ore di turno, come dalla tabella riferita ai soli livelli le cui attività possono comportare esigenze di turnazione.

Al 31.12.2018

31.12.2021

LIVELLO IMPORTO IMPORTO
EURO EURO
II Super 7,87 7.98
II 7,62 7,73
III Super 7,49 7,59
III 7,20 7,30
IV 6.81 6,91
V 6,64 6,73
VI° 6,41 6,49

Trattamento di missione
Le spese di pernottamento (ivi comprese le eventuali spese connesse: piccola colazione; telefono, ecc.) sono rimborsate con il limite di € 147,60 a notte.
Le spese per i pasti giornalieri principali sono rimborsate con il limite di € 38.62 per ciascun pasto.
Nel caso in cui spetti il rimborso delle spese per ambedue i pasti giornalieri principali e il dipendente richieda il rimborso delle spese di un solo pasto (pranzo o cena) il limite di € 38,62 è elevato a € 55,91.

Lavoro agile
La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce  orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni 4 nonnative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Il datore di lavoro dovrà adottare specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dal presente CCNL o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario. Nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa delfattività lavorativa.

Firmatoil rinnovo del CCNL per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero

 

Il CCNL, che decorre dall’1/1/2022 e scadrà il 31/12/2024, prevede nuove retribuzioni in  base alle seguenti tabelle

RETRIBUZIONE BASE

Al 31 dicembre 2019
EURO
QUADRI 2.145,19
LIVELLO I SUPER 1.952,98
LIVELLO I 1.822,27
LIVELLO II SUPER 1.641,26
LIVELLO II 1.550,81
LIVELLO III 1.346,12
LIVELLO IV 1.168.37
LIVELLO V 1.097,44
LIVELLO VI 1.003,79
LIVELLO VII 908,78
Dal1° gennaio 2022

Dal1° gennaio 2023

Dal1° gennaio 2024

QUADRI SUPER 2.204,35 2.244,26 2.284,85
QUADRI 2.200.87 2.238.43 2.276,63
LIVELLO I SUPER 2.005,18 2.040,39 2.076,21
LIVELLO I 1.873,08 1.907,35 1.942,21
LIVELLO II SUPER 1.690,33 1.723,43 1.757,09
LIVELLO II 1.593,61 1.622,49 1.651,85
LIVELLO III SUPER 1.386,49 1.413,72 1.441,41
LIVELLO III 1.380,92 1.404,40 1.428,27
LIVELLO IV 1.198,30 1.218,49 1.239,02
LIVELLO V 1.125,98 1.145,23 1.164.80
LIVELLO VI 1.030,93 1.049,24 1.067,87
LIVELLO VII 934,18 951,32 968,75

 

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

 

al 31° Dicembre 2021

EURO

QUADRI 538,45
LIVELLO I SUPER 536,71
LIVELLO I 536,71
LIVELLO II° SUPER 532,25
LIVELLO II 532,25
LIVELLO III 528,05
LIVELLO IV 524,35
LIVELLO V 522.64
LIVELLO VI 520,22
LIVELLO VII 517.69

al 1° Gennaio 2022

EURO

QUADRI SUPER 538.45
QUADRI 538.45
LIVELLO I SUPER 536,71
LIVELLO I 536,71
LIVELLO II SUPER 532,25
LIVELLO II 532,25
LIVELLO III SUPER 528,05
LIVELLO III 528.05
LIVELLO IV 524,35
LIVELLO V 522.64
LIVELLO VI 520,22
LIVELLO VII 517,69

Nuovi livelli

LIVELLO Q SUPER
Appartengono a questa categoria: gli impiegati appartenenti al livello Q (come sotto definito) ai quali il datore di lavoro, riconoscendo la loro elevata competenza specialistica, acquisita attraverso un'alta formazione professionale o una lunga esperienza nel settore, con ampi livelli di responsabilità e/o significativi gradi di specializzazione nella gestione delle attività e nel coordinamento di ruoli/unità organizzative, conferisce deleghe nell'ambito della gestione di funzioni assegnate. I Quadri Super sono, in particolare, titolari di posizioni direttive e organizzative e di coordinamento (coordinamento di un Ente o più Aree organizzative dell’Ente) con particolare complessità o rilievo e a loro riportano i Quadri non super eventualmente posti a capo di tali unità.
LIVELLO Q
Appartengono a questa categoria i titolari di posizioni organizzative di importanza strategica ai fini dell'attuazione degli obiettivi dell’Ente, ai quali il titolare può conferire anche deleghe parziali nell'ambito della gestione di funzioni assegnate.
Sono responsabili dei risultati professionali e/o di gestione, della ottimizzazione e della integrazione delle risorse tecniche, economiche, organizzative e dei know how assegnati. Vi appartiene il personale che abbia maturato una consolidata esperienza nelle funzioni di coordinamento, controllo e integrazione di più uffici a elevata complessità, strettamente e direttamente connesse agli obiettivi e risultati aziendali.
LIVELLO III° SUPER
Comprende i lavoratori che svolgono mansioni di concetto per lo svolgimento delle quali è richiesto il possesso di specializzazioni professionali, comunque conseguite anche tramite anzianità di servizio con riferimento a tali mansioni, non inferiore a 3 anni. Tali lavoratori supervisionano l'attività di colleghi di qualifica professionale pari o inferiore, formulano e sviluppano proposte in merito all'organizzazione del lavoro a cui sono preposti, nonché della revisione di sistemi e procedure del proprio Ufficio a cui sono preposti; gestiscono, in autonomia operativa, procedure e strumenti di tipo, amministrativo e informatico; supervisionano la ricerca e studio di atti e documenti inerenti a questioni di competenza dell'ufficio, supervisionano l'attività di istruttoria e revisione di pratiche e predisposizione della relativa documentazione.

Scatti di anzianità
Per l'anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data di assunzione il personale ha diritto a tredici scatti triennali.

Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:

scatti maturati ante 1.6.2006

Scatti maturati dal 1.6.2006

Scatti maturati dal 1.1.2022

Euro Euro Euro
QUADRI SUPER / / 47,74
QUADRI 30,98 37,18 44,47
LIVELLO I° SUPER / 35.94 42,77
LIVELLO I° 28.92 34,70 41,35
LIVELLO II° SUPER 27.88 33.46 39,88
LIVELLO II° 27,37 32.84 38.44
LIVELLO III SUPER / / 36,28
LIVELLO III 25,30 30,36 34.91
LIVELLO IV° 24,27 29,12 33,04
LIVELLO V° 23,24 27,89 31,10
LIVELLO VI° 22,20 26.64 29,14
LIVELLO VII 21,17 25.40 27,23

Assistenza sanitaria integrativa
A. Dipendenti in forza
A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli Istituti provvederanno fino alla misura capitaria annua di € 300,00. al versamento dei contributi per l’assistenza sanitaria integrativa in favore dei dipendenti che si iscriveranno alla cassa indicata dall’Istituto Centrale avente esclusivamente finalità assistenziale. A decorrere dal 1 gennaio 2022. in caso di variazione della quota capitaria gli Istituti provvederanno al versamento della contribuzione in favore dei dipendenti per l’assistenza sanitaria integrativa fino alla totale concorrenza della misura annua stabilita dalla cassa indicata dall'Istituto Centrale avente esclusivamente finalità assistenziale.
B. Dipendenti cessati
Ai dipendenti che cesseranno la propria attività lavorativa per quiescenza, a decorrere dal 1 gennaio 2018 viene estesa la possibilità di iscrizione per se stessi e per i propri familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare, secondo i criteri determinati di anno in anno, all’assicurazione sanitaria indicata dall’Istituto Centrale con quota di iscrizione capitaria pari a 300.00 € a loro carico. A decorrere dal 1 gennaio 2022. in caso di variazione della quota capitaria i dipendenti cessati provvederanno al versamento del premio a loro carico per l’assistenza sanitaria integrativa fino alla totale concorrenza della misura annua stabilita dall’assicurazione sanitaria indicata dall’Istituto Centrale.

Indennità di turno
Al personale turnista compete una specifica indennità, rappresentata dalle 8 ore di turno, come dalla tabella riferita ai soli livelli le cui attività possono comportare esigenze di turnazione.

Al 31.12.2018

31.12.2021

LIVELLO IMPORTO IMPORTO
EURO EURO
II Super 7,87 7.98
II 7,62 7,73
III Super 7,49 7,59
III 7,20 7,30
IV 6.81 6,91
V 6,64 6,73
VI° 6,41 6,49

Trattamento di missione
Le spese di pernottamento (ivi comprese le eventuali spese connesse: piccola colazione; telefono, ecc.) sono rimborsate con il limite di € 147,60 a notte.
Le spese per i pasti giornalieri principali sono rimborsate con il limite di € 38.62 per ciascun pasto.
Nel caso in cui spetti il rimborso delle spese per ambedue i pasti giornalieri principali e il dipendente richieda il rimborso delle spese di un solo pasto (pranzo o cena) il limite di € 38,62 è elevato a € 55,91.

Lavoro agile
La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce  orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni 4 nonnative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Il datore di lavoro dovrà adottare specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dal presente CCNL o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario. Nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa delfattività lavorativa.

Operazioni con la Repubblica di San Marino: modello T2

La qualificazione fiscale della transazione sottostante alla spedizione di merci con trasporto diretto da uno Stato membro diverso dall’Italia verso San Marino, non ha alcuna rilevanza in ordine alla prova che l’operatore deve fornire per attestare che le medesime sono in posizione di libera pratica (Agenzia delle entrate – Risposta 11 gennaio 2022, n. 14).

La Repubblica di San Marino non fa parte del territorio dell’Unione Europea e pertanto gli acquisti o le vendite di beni effettuati da o verso un soggetto passivo IVA, stabilito in uno Stato UE, da un operatore sanmarinese, costituiscono per quest’ultimo un’importazione o un’esportazione da o verso il territorio comunitario. L’assolvimento dell’IVA avverrà pertanto tramite procedura doganale.
Fanno eccezione gli scambi tra l’Italia e la Repubblica di San Marino perché contraddistinti dalla mancanza di una dogana fisica tra i due Stati: in questo caso l’IVA è assolta secondo le modalità indicate nel decreto 26 giugno 2021, che ha abrogato il decreto 24 dicembre 1993.
In merito alle cessioni di beni effettuate da un operatore sammarinese a favore di altro operatore, stabilito in uno Stato UE, diverso dall’Italia, possono avvenire per il tramite del rappresentante fiscale in Italia del cedente sammarinese.
Nel caso di un’importazione di beni in RSM dal territorio comunitario, detto trasferimento di merce deve essere sempre accompagnato dal documento di prova T2.
Infatti, l’articolo 3 della Decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione tra CE e RSM (che stabilisce, tra l’altro, la documentazione doganale che deve essere utilizzata nell’ambito della circolazione delle merci tra gli Stati membri dell’Unione e la Repubblica di San Marino) ” prevede l’obbligo della presentazione alle Autorità competenti di San Marino di una prova del fatto che le merci sono in libera pratica all’interno dell’Unione.
Tale prova può essere costituita dal Documento di Accompagnamento del Transito (T2 o T2F), dalla prova originale della posizione doganale di merci unionali (T2L o T2LF) o da un documento di effetto equivalente.
Al riguardo, appare utile precisare che la suddetta normativa non prevede alcuna deroga alla presentazione della predetta documentazione.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che la qualificazione fiscale della transazione (che nel caso di specie avviene attraverso un rappresentante fiscale stabilito in Italia) sottostante alla spedizione di merci con trasporto diretto da uno Stato membro diverso dall’Italia verso San Marino, non abbia alcuna rilevanza in ordine alla prova che l’operatore deve fornire per attestare che le medesime sono in posizione di libera pratica.

La qualificazione fiscale della transazione sottostante alla spedizione di merci con trasporto diretto da uno Stato membro diverso dall'Italia verso San Marino, non ha alcuna rilevanza in ordine alla prova che l'operatore deve fornire per attestare che le medesime sono in posizione di libera pratica (Agenzia delle entrate - Risposta 11 gennaio 2022, n. 14).

La Repubblica di San Marino non fa parte del territorio dell'Unione Europea e pertanto gli acquisti o le vendite di beni effettuati da o verso un soggetto passivo IVA, stabilito in uno Stato UE, da un operatore sanmarinese, costituiscono per quest'ultimo un'importazione o un'esportazione da o verso il territorio comunitario. L'assolvimento dell'IVA avverrà pertanto tramite procedura doganale.
Fanno eccezione gli scambi tra l'Italia e la Repubblica di San Marino perché contraddistinti dalla mancanza di una dogana fisica tra i due Stati: in questo caso l'IVA è assolta secondo le modalità indicate nel decreto 26 giugno 2021, che ha abrogato il decreto 24 dicembre 1993.
In merito alle cessioni di beni effettuate da un operatore sammarinese a favore di altro operatore, stabilito in uno Stato UE, diverso dall'Italia, possono avvenire per il tramite del rappresentante fiscale in Italia del cedente sammarinese.
Nel caso di un'importazione di beni in RSM dal territorio comunitario, detto trasferimento di merce deve essere sempre accompagnato dal documento di prova T2.
Infatti, l'articolo 3 della Decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione tra CE e RSM (che stabilisce, tra l'altro, la documentazione doganale che deve essere utilizzata nell'ambito della circolazione delle merci tra gli Stati membri dell'Unione e la Repubblica di San Marino) " prevede l'obbligo della presentazione alle Autorità competenti di San Marino di una prova del fatto che le merci sono in libera pratica all'interno dell'Unione.
Tale prova può essere costituita dal Documento di Accompagnamento del Transito (T2 o T2F), dalla prova originale della posizione doganale di merci unionali (T2L o T2LF) o da un documento di effetto equivalente.
Al riguardo, appare utile precisare che la suddetta normativa non prevede alcuna deroga alla presentazione della predetta documentazione.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che la qualificazione fiscale della transazione (che nel caso di specie avviene attraverso un rappresentante fiscale stabilito in Italia) sottostante alla spedizione di merci con trasporto diretto da uno Stato membro diverso dall'Italia verso San Marino, non abbia alcuna rilevanza in ordine alla prova che l'operatore deve fornire per attestare che le medesime sono in posizione di libera pratica.

Tax credit per le librerie: più risorse con la Legge di Bilancio 2022

Incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse destinate al credito d’imposta, introdotto dalla legge di bilancio 2018, in favore dei venditori al dettaglio di libri in esercizi specializzati (art. 1, co. 351, L. n. 234/2021).

A decorrere dall’anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale.

Il credito d’imposta, previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), è rivolto esclusivamente alle attività contraddistinte con il seguente codice ateco:
– 47.61.00: Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati;
– 47.79.10: Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

Il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

La Legge di Bilancio 2022 ha incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse destinate al credito d’imposta.

Incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse destinate al credito d’imposta, introdotto dalla legge di bilancio 2018, in favore dei venditori al dettaglio di libri in esercizi specializzati (art. 1, co. 351, L. n. 234/2021).

A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.

Il credito d’imposta, previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), è rivolto esclusivamente alle attività contraddistinte con il seguente codice ateco:
- 47.61.00: Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati;
- 47.79.10: Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

La Legge di Bilancio 2022 ha incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse destinate al credito d’imposta.

Reddito di cittadinanza: sanatoria requisito di residenza

Per i richiedenti il reddito di cittadinanza che al momento della presentazione della domanda non sono risultati iscritti nei registri anagrafici nonostante siano presenti sul territorio italiano da almeno 10 anni, è riconosciuta la possibilità di regolarizzare la propria posizione, presentando entro 30 giorni dall’accertamento di mancanza del requisito la richiesta di iscrizione all’anagrafe (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota 21 dicembre 2021, n. 10155)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali apre alla sanatoria in favore dei richiedenti il reddito di cittadinanza (RdC) che al momento di presentazione della domanda, pur essendo presenti sul territorio italiano, non risultavano iscritti nei registri anagrafici.
Si ricorda che tra le condizioni per beneficiare del reddito di cittadinanza è richiesta la residenza in Italia per almeno 10 anni e la mancata iscrizione nelle anagrafi estere o all’AIRE nei 2 anni precedenti la domanda, in modo continuativo.
Il Ministero chiarisce che è possibile sanare la situazione, provvedendo alla iscrizione anagrafica, a condizione che la presenza effettiva in Italia per la durata richiesta dalla norma sia stata opportunamente documentata e accertata (dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo).
La responsabilità di determinare la validità dell’elemento oggettivo di riscontro circa la presenza del richiedente sul territorio italiano quando non era iscritto nei registri dell’anagrafe compete al Comune.
Al fine di sanare l’assenza di iscrizione anagrafica al momento della domanda, il richiedente, per il quale sia stata accertata la residenza effettiva, ha la possibilità di richiedere l’iscrizione nei registri anagrafici entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accertamento della mancanza della condizione da parte del responsabile dei controlli anagrafici. In mancanza di tale iscrizione il beneficio è revocato.
Come accennato in precedenza, il richiedente/beneficiario che dimostri di essere presente sul territorio italiano per la durata richiesta, inoltre, non deve risultare iscritto nelle anagrafi estere o all’AIRE, tanto al momento di presentazione della domanda che per i precedenti due anni in modo continuativo e per i complessivi dieci.
In relazione al requisito della residenza sul territorio nazionale, il Ministero ha precisato che, secondo il principio affermato in giurisprudenza, la residenza è determinata dalla abituale e volontaria dimora della persona in un determinato luogo, precisando che per l’individuazione di tale luogo devono sussistere in capo al soggetto due elementi:
– uno oggettivo, ossia la sua permanenza fisica in un determinato luogo;
– uno soggettivo, ossia la volontarietà di tale permanenza, desumibile dal comportamento tenuto dal soggetto.
La sussistenza dell’elemento soggettivo non può ritenersi configurabile qualora il richiedente/beneficiario risultasse iscritto all’AIRE o presso le anagrafi estere; ciò in quanto il soggetto non ha attivato, come avrebbe dovuto, la procedura prevista per l’iscrizione all’anagrafe italiana.
Pertanto, il periodo in cui i richiedenti RdC erano iscritti presso l’AIRE o le anagrafi estere non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito di residenza, anche nel caso in cui gli stessi dovessero dimostrare la presenza sul territorio italiano.

Per i richiedenti il reddito di cittadinanza che al momento della presentazione della domanda non sono risultati iscritti nei registri anagrafici nonostante siano presenti sul territorio italiano da almeno 10 anni, è riconosciuta la possibilità di regolarizzare la propria posizione, presentando entro 30 giorni dall’accertamento di mancanza del requisito la richiesta di iscrizione all’anagrafe (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Nota 21 dicembre 2021, n. 10155)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali apre alla sanatoria in favore dei richiedenti il reddito di cittadinanza (RdC) che al momento di presentazione della domanda, pur essendo presenti sul territorio italiano, non risultavano iscritti nei registri anagrafici.
Si ricorda che tra le condizioni per beneficiare del reddito di cittadinanza è richiesta la residenza in Italia per almeno 10 anni e la mancata iscrizione nelle anagrafi estere o all’AIRE nei 2 anni precedenti la domanda, in modo continuativo.
Il Ministero chiarisce che è possibile sanare la situazione, provvedendo alla iscrizione anagrafica, a condizione che la presenza effettiva in Italia per la durata richiesta dalla norma sia stata opportunamente documentata e accertata (dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo).
La responsabilità di determinare la validità dell’elemento oggettivo di riscontro circa la presenza del richiedente sul territorio italiano quando non era iscritto nei registri dell’anagrafe compete al Comune.
Al fine di sanare l’assenza di iscrizione anagrafica al momento della domanda, il richiedente, per il quale sia stata accertata la residenza effettiva, ha la possibilità di richiedere l’iscrizione nei registri anagrafici entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accertamento della mancanza della condizione da parte del responsabile dei controlli anagrafici. In mancanza di tale iscrizione il beneficio è revocato.
Come accennato in precedenza, il richiedente/beneficiario che dimostri di essere presente sul territorio italiano per la durata richiesta, inoltre, non deve risultare iscritto nelle anagrafi estere o all’AIRE, tanto al momento di presentazione della domanda che per i precedenti due anni in modo continuativo e per i complessivi dieci.
In relazione al requisito della residenza sul territorio nazionale, il Ministero ha precisato che, secondo il principio affermato in giurisprudenza, la residenza è determinata dalla abituale e volontaria dimora della persona in un determinato luogo, precisando che per l’individuazione di tale luogo devono sussistere in capo al soggetto due elementi:
- uno oggettivo, ossia la sua permanenza fisica in un determinato luogo;
- uno soggettivo, ossia la volontarietà di tale permanenza, desumibile dal comportamento tenuto dal soggetto.
La sussistenza dell’elemento soggettivo non può ritenersi configurabile qualora il richiedente/beneficiario risultasse iscritto all’AIRE o presso le anagrafi estere; ciò in quanto il soggetto non ha attivato, come avrebbe dovuto, la procedura prevista per l’iscrizione all’anagrafe italiana.
Pertanto, il periodo in cui i richiedenti RdC erano iscritti presso l’AIRE o le anagrafi estere non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito di residenza, anche nel caso in cui gli stessi dovessero dimostrare la presenza sul territorio italiano.

Istanza di revisione per il rigetto della domanda di cfp per riduzione del canone di locazione

In caso di rigetto della domanda  di CFP riconosciuto per la riduzione dei canoni dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo nonostante risulti soddisfatto il requisito temporale per l’ammissione, il locatore deve presentare un’istanza di revisione, in autotutela, dell’esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini (l’Agenzia delle Entrate – Risposta 11 gennaio 2022, n. 13).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il rigetto della domanda di contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione previsto dal “decreto Ristori”.
Con riferimento ad un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo in essere alla data del 29 ottobre 2020 sono state effettuate due rinegoziazioni:
– la prima, relativa al periodo dal 23/06/2020 al 22/06/2021, con la quale è stato ridotto l’importo del canone annuo;
– la seconda, riguardante il periodo dal 23/06/2021 al 22/07/2022, con la quale è stata riconfermata la medesima riduzione prevista con la prima rinegoziazione.
In relazione alla seconda rinegoziazione, il locatore ha presentato domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione previsto dal “decreto Ristori”, tuttavia la procedura non ha riconosciuto la diminuzione del canone, poiché già effettuata con la prima rinegoziazione. Pertanto, l’istanza è stata respinta.
Si chiede in che modo sia possibile ottenere il beneficio, sebbene il software per la presentazione dell’istanza non consenta l’inoltro della relativa istanza di ammissione.

Il Decreto Ristori stabilisce che per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore deve comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo spetta a condizione che la locazione:
– abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;
– sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso.
In particolare, il contributo è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno ridotto i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell’anno 2021. Il contratto di locazione deve essere oggetto di una o più rinegoziazioni in diminuzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso e tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

In considerazione della normativa di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il contributo non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati rinegoziati prima del 25 dicembre 2020.
Nel caso di specie, assumendo il contratto “iniziale” ancora in essere alla data del 29 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la “seconda” rinegoziazione relativa al periodo dal 23/06/2021 al 22/07/2022, soddisfa il requisito temporale per l’ammissione alla richiesta del contributo.
In particolare, il contratto è stato oggetto di una “prima” rinegoziazione per la diminuzione del canone alla scadenza della quale, se non si fosse provveduto con una successiva rinegoziazione, il canone sarebbe ritornato al valore iniziale pattuito.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in tale ipotesi il locatore può essere ammesso a richiedere il contributo, a condizione che presenti all’Agenzia delle entrate una istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini.
Qualora il locatore sia un soggetto non residente in Italia, detta istanza può essere presentata via PEC all’Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto di locazione in essere, firmata digitalmente e contenente tutti i dati previsti dal Provvedimento n. 180139/2021, con allegazione della documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione.
L’Agenzia delle Entrate precisa che insieme al modello dell’istanza deve essere inviata, altresì, una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore.

In caso di rigetto della domanda  di CFP riconosciuto per la riduzione dei canoni dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo nonostante risulti soddisfatto il requisito temporale per l'ammissione, il locatore deve presentare un’istanza di revisione, in autotutela, dell'esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini (l’Agenzia delle Entrate - Risposta 11 gennaio 2022, n. 13).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il rigetto della domanda di contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione previsto dal "decreto Ristori".
Con riferimento ad un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo in essere alla data del 29 ottobre 2020 sono state effettuate due rinegoziazioni:
- la prima, relativa al periodo dal 23/06/2020 al 22/06/2021, con la quale è stato ridotto l'importo del canone annuo;
- la seconda, riguardante il periodo dal 23/06/2021 al 22/07/2022, con la quale è stata riconfermata la medesima riduzione prevista con la prima rinegoziazione.
In relazione alla seconda rinegoziazione, il locatore ha presentato domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione previsto dal "decreto Ristori", tuttavia la procedura non ha riconosciuto la diminuzione del canone, poiché già effettuata con la prima rinegoziazione. Pertanto, l’istanza è stata respinta.
Si chiede in che modo sia possibile ottenere il beneficio, sebbene il software per la presentazione dell'istanza non consenta l'inoltro della relativa istanza di ammissione.

Il Decreto Ristori stabilisce che per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore deve comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.
A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo spetta a condizione che la locazione:
- abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;
- sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l'anno 2021 o per parte di esso.
In particolare, il contributo è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno ridotto i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell'anno 2021. Il contratto di locazione deve essere oggetto di una o più rinegoziazioni in diminuzione del canone per tutto l'anno 2021 o per parte di esso e tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

In considerazione della normativa di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il contributo non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati rinegoziati prima del 25 dicembre 2020.
Nel caso di specie, assumendo il contratto "iniziale" ancora in essere alla data del 29 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la "seconda" rinegoziazione relativa al periodo dal 23/06/2021 al 22/07/2022, soddisfa il requisito temporale per l'ammissione alla richiesta del contributo.
In particolare, il contratto è stato oggetto di una "prima" rinegoziazione per la diminuzione del canone alla scadenza della quale, se non si fosse provveduto con una successiva rinegoziazione, il canone sarebbe ritornato al valore iniziale pattuito.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in tale ipotesi il locatore può essere ammesso a richiedere il contributo, a condizione che presenti all'Agenzia delle entrate una istanza volta alla revisione, in autotutela, dell'esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini.
Qualora il locatore sia un soggetto non residente in Italia, detta istanza può essere presentata via PEC all'Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto di locazione in essere, firmata digitalmente e contenente tutti i dati previsti dal Provvedimento n. 180139/2021, con allegazione della documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione.
L’Agenzia delle Entrate precisa che insieme al modello dell'istanza deve essere inviata, altresì, una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell'errore.

Assegno unico e universale (AUU): informativa ai datori di lavoro e ai lavoratori

Si raccomanda ai datori di lavoro di voler informare tutti i dipendenti che al fine di poter percepire l’AUU già dal mese di marzo, senza alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese, sarà necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande di AUU. (Comunicato congiunto Inps – Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2021)

Il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. (legge delega n. 46 del 2021). In via temporanea e in attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge delega, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l’assegno temporaneo per figli minori.
In attuazione della medesima legge delega, a decorrere dal 1° marzo 2022, viene istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (D. lgs. n. 230/2021).
L’assegno unico universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di ISEE.
L’AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia:
1. le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge che ha istituito l’Assegno temporaneo per i figli minori;
2. le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
3. limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari.

L’informativa in oggetto viene, quindi, trasmessa ai seguenti fini:
– consentire una pianificazione tempestiva dell’adeguamento delle procedure interne ai datori di lavoro sia per l’erogazione degli assegni ai nuclei familiari e per gli assegni familiari sia per l’adempimento, quanto alle detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, degli obblighi di sostituto di imposta gravanti sui datori di lavoro stessi;
– raccomandare ai datori di lavoro di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i dipendenti.
In particolare, si raccomanda ai datori di lavoro di voler informare tutti i dipendenti che:
1. al fine di poter percepire l’AUU già dal mese di marzo – senza alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese – sarà necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande di AUU. Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo (per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione).
2. sarà possibile fare richiesta dell’ISEE aggiornato, da allegare alla domanda per ottenere un assegno pieno, commisurato alla situazione economica del nucleo familiare. Per le domande con ISEE già presentato al momento della domanda, la misura della prestazione viene determinata sulla base dell’indicatore. Nel caso di presentazione dell’ISEE entro il 30 giugno, la prestazione viene conguagliata sulla base dell’ISEE successivamente presentato entro tale data.

L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:
– è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
– spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;

– ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.
L’AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo
Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite Patronati.
Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.
La domanda va presentata:
– accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
– tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:
1) composizione del nucleo familiare e numero di figli;
2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
3) IBAN di uno o di entrambi i genitori
La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.
– Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022.
– In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto.
Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.
A questa base si sommano varie maggiorazioni per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

L’assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente.
Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all’assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell’ISEE sulla base di una autocertificazione.
L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.
L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c. sia residente e domiciliato in Italia;
d. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio.

Si raccomanda ai datori di lavoro di voler informare tutti i dipendenti che al fine di poter percepire l’AUU già dal mese di marzo, senza alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese, sarà necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande di AUU. (Comunicato congiunto Inps - Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2021)

Il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. (legge delega n. 46 del 2021). In via temporanea e in attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge delega, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l’assegno temporaneo per figli minori.
In attuazione della medesima legge delega, a decorrere dal 1° marzo 2022, viene istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (D. lgs. n. 230/2021).
L’assegno unico universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di ISEE.
L’AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia:
1. le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge che ha istituito l’Assegno temporaneo per i figli minori;
2. le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
3. limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari.

L’informativa in oggetto viene, quindi, trasmessa ai seguenti fini:
- consentire una pianificazione tempestiva dell’adeguamento delle procedure interne ai datori di lavoro sia per l’erogazione degli assegni ai nuclei familiari e per gli assegni familiari sia per l’adempimento, quanto alle detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, degli obblighi di sostituto di imposta gravanti sui datori di lavoro stessi;
- raccomandare ai datori di lavoro di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i dipendenti.
In particolare, si raccomanda ai datori di lavoro di voler informare tutti i dipendenti che:
1. al fine di poter percepire l’AUU già dal mese di marzo – senza alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese - sarà necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande di AUU. Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo (per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione).
2. sarà possibile fare richiesta dell’ISEE aggiornato, da allegare alla domanda per ottenere un assegno pieno, commisurato alla situazione economica del nucleo familiare. Per le domande con ISEE già presentato al momento della domanda, la misura della prestazione viene determinata sulla base dell’indicatore. Nel caso di presentazione dell’ISEE entro il 30 giugno, la prestazione viene conguagliata sulla base dell’ISEE successivamente presentato entro tale data.

L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:
- è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
- spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;

- ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.
L’AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo
Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite Patronati.
Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.
La domanda va presentata:
- accedendo dal sito web www.inps.it al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico" con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:
1) composizione del nucleo familiare e numero di figli;
2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
3) IBAN di uno o di entrambi i genitori
La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.
- Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022.
- In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto.
Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.
A questa base si sommano varie maggiorazioni per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

L’assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente.
Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all’assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell’ISEE sulla base di una autocertificazione.
L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.
L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c. sia residente e domiciliato in Italia;
d. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio.

Contributo Solidaristico e Serenità Abitativa nel Terziario bolognese

Scade il 18/2/2022 il termine per presentare le domande di contributo solidaristico e di serenità abitativa per i dipendenti del Terziario di Bologna.

Lo scorso novembre è stato sottoscritto, tra Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Città Metropolitana di Bologna e Filcams Cgil Bologna, Fisascat Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs Uil Emilia Romagna, un nuovo Accordo Straordinario di sostegno al reddito per lavoratori e aziende che amplia ulteriormente la copertura delle misure per l’anno 2021, già previste con l’Accordo del 14/6/2021, per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza epidemiologica.
Gli interventi, decorrenti dal 1/1/2021, sono stati prorogati fino al 31/12/2021, e riguardano i seguenti casi:

– Contributo straordinario per la serenità abitativa: ai lavoratori che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per ricorso agli ammortizzatori sociali a causa dell’emergenza epidemiologica, e che siano titolari o co-titolari di un mutuo prima casa, o locatori di un immobile di residenza o in cui sono domiciliati in quanto fuori sede, viene riconosciuto un contributo massimo mensile fino a 150 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 40% ed il 60%; fino a 200 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 60% ed il 80%, fino a 250 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 80% ed il 100%. Il contributo può essere chiesto per un massimo di 5 mesi nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021.

– Contributo solidaristico: ai lavoratori che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per ricorso agli ammortizzatori sociali a causa dell’emergenza epidemiologica, viene riconosciuto un contributo massimo mensile lordo di 100,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro fino al 33%; di 200,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 33% e il 66%; di 300,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro oltre il 66%.
Il contributo può essere chiesto per un massimo di 6 mesi nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021. Il contributo è assorbito fino a concorrenza nel caso in cui il datore di lavoro abbia integrato l’ammortizzatore sociale nel mese di riferimento.

– Welfare Straordinario-Assistenza genitoriale al figlio minore: ai lavoratori che abbiano avuto la necessità di assentarsi dal lavoro per assistere i propri figli fino a 14 anni, nel periodo di chiusura delle scuole, o di singoli plessi scolastici, che non abbiano residui di ferie e permessi maturati al 31/12/2020, e che abbiano esaurito i congedi covid dell’Inps, viene riconosciuto un contributo del 50% della retribuzione, per la fruizione, di permessi non retribuiti, pari a massimo 30 giorni lavorativi, nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021.

– Misure di rafforzamento della prevenzione: contributi per le aziende a sostegno di interventi destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021 debitamente documentate, con un massimale di 500,00 Euro al netto dell’Iva.

Tutte le domande devono essere presentate inderogabilmente entro il 18/2/2022.

Scade il 18/2/2022 il termine per presentare le domande di contributo solidaristico e di serenità abitativa per i dipendenti del Terziario di Bologna.

Lo scorso novembre è stato sottoscritto, tra Confcommercio Imprese per l'Italia Ascom Città Metropolitana di Bologna e Filcams Cgil Bologna, Fisascat Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs Uil Emilia Romagna, un nuovo Accordo Straordinario di sostegno al reddito per lavoratori e aziende che amplia ulteriormente la copertura delle misure per l’anno 2021, già previste con l’Accordo del 14/6/2021, per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza epidemiologica.
Gli interventi, decorrenti dal 1/1/2021, sono stati prorogati fino al 31/12/2021, e riguardano i seguenti casi:

- Contributo straordinario per la serenità abitativa: ai lavoratori che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per ricorso agli ammortizzatori sociali a causa dell’emergenza epidemiologica, e che siano titolari o co-titolari di un mutuo prima casa, o locatori di un immobile di residenza o in cui sono domiciliati in quanto fuori sede, viene riconosciuto un contributo massimo mensile fino a 150 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 40% ed il 60%; fino a 200 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 60% ed il 80%, fino a 250 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 80% ed il 100%. Il contributo può essere chiesto per un massimo di 5 mesi nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021.

- Contributo solidaristico: ai lavoratori che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per ricorso agli ammortizzatori sociali a causa dell’emergenza epidemiologica, viene riconosciuto un contributo massimo mensile lordo di 100,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro fino al 33%; di 200,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 33% e il 66%; di 300,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro oltre il 66%.
Il contributo può essere chiesto per un massimo di 6 mesi nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021. Il contributo è assorbito fino a concorrenza nel caso in cui il datore di lavoro abbia integrato l’ammortizzatore sociale nel mese di riferimento.

- Welfare Straordinario-Assistenza genitoriale al figlio minore: ai lavoratori che abbiano avuto la necessità di assentarsi dal lavoro per assistere i propri figli fino a 14 anni, nel periodo di chiusura delle scuole, o di singoli plessi scolastici, che non abbiano residui di ferie e permessi maturati al 31/12/2020, e che abbiano esaurito i congedi covid dell’Inps, viene riconosciuto un contributo del 50% della retribuzione, per la fruizione, di permessi non retribuiti, pari a massimo 30 giorni lavorativi, nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021.

- Misure di rafforzamento della prevenzione: contributi per le aziende a sostegno di interventi destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021 debitamente documentate, con un massimale di 500,00 Euro al netto dell’Iva.

Tutte le domande devono essere presentate inderogabilmente entro il 18/2/2022.

UNEBA Sicilia: Accordo sui tempi di vestizione

Firmato il 4/1//2022 tra UNEBA Sicilia e FP-CGIL Sicilia, FP-CISL Sicilia, UIL-FPL Sicilia, l’accordo regionale sui tempi di vestizione integrativo del CCNL 2017-2019 per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo Uneba.

Dato l’esplicito rinvio del CCNL Uneba 2017-2019 alla sede regionale di concertazione per la regolamentazione dei “tempi di vestizione”, le Parti firmatarie di settore Uneba della Regione Sicilia, con accordo del 4/1/2022 hanno convenuto a decorrere dal mese di febbraio 2022:

– I “tempi di vestizione”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del CCNL UNEBA, vengono quantificati in 15 minuti per turno di lavoro e sono calcolati all’interno dell’orario di lavoro contrattualmente fissato.
– Con apposito accordo sottoscritto a livello aziendale con le OO.SS. firmatarie del CCNL Uneba, potrà essere prevista una differenziazione dei tempi di vestizione con riferimento ai diversi profili professionali, non suscettibili di riproporzionamento in caso di part-time, il cui limite minimo non potrà ridursi al di sotto dei 10 minuti.
– Le modalità applicative dei trattamenti riferiti ai tempi di vestizione, potranno essere oggetto di confronto e condivisione tra le rappresentanze aziendali e le OO.SS. territoriali, facendo salvi eventuali accordi di miglior favore.
– Si ritiene inoltre utile e necessario un primo monitoraggio, con cadenza periodica non superiore a sei mesi, sulla corretta attuazione di quanto stabilito .

Le Parti inoltre decidono di dare piena attuazione dell’art. 4 punto b) del CCNL UNEBA, e convengono di adottare iniziative comuni, dirette nei confronti della P.A. della Regione Siciliana, al fine di favorire il superamento dei vizi e delle discriminazioni tra lavoratori privati del Settore socio-assistenziale e sanitario e lavoratori pubblici operanti nei medesimi ambiti.

Firmato il 4/1//2022 tra UNEBA Sicilia e FP-CGIL Sicilia, FP-CISL Sicilia, UIL-FPL Sicilia, l’accordo regionale sui tempi di vestizione integrativo del CCNL 2017-2019 per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo Uneba.

Dato l’esplicito rinvio del CCNL Uneba 2017-2019 alla sede regionale di concertazione per la regolamentazione dei "tempi di vestizione", le Parti firmatarie di settore Uneba della Regione Sicilia, con accordo del 4/1/2022 hanno convenuto a decorrere dal mese di febbraio 2022:

- I "tempi di vestizione", ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del CCNL UNEBA, vengono quantificati in 15 minuti per turno di lavoro e sono calcolati all’interno dell’orario di lavoro contrattualmente fissato.
- Con apposito accordo sottoscritto a livello aziendale con le OO.SS. firmatarie del CCNL Uneba, potrà essere prevista una differenziazione dei tempi di vestizione con riferimento ai diversi profili professionali, non suscettibili di riproporzionamento in caso di part-time, il cui limite minimo non potrà ridursi al di sotto dei 10 minuti.
- Le modalità applicative dei trattamenti riferiti ai tempi di vestizione, potranno essere oggetto di confronto e condivisione tra le rappresentanze aziendali e le OO.SS. territoriali, facendo salvi eventuali accordi di miglior favore.
- Si ritiene inoltre utile e necessario un primo monitoraggio, con cadenza periodica non superiore a sei mesi, sulla corretta attuazione di quanto stabilito .

Le Parti inoltre decidono di dare piena attuazione dell’art. 4 punto b) del CCNL UNEBA, e convengono di adottare iniziative comuni, dirette nei confronti della P.A. della Regione Siciliana, al fine di favorire il superamento dei vizi e delle discriminazioni tra lavoratori privati del Settore socio-assistenziale e sanitario e lavoratori pubblici operanti nei medesimi ambiti.

Fisco: ulteriori precisazioni sul Superbonus

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico in un condominio composto da più edifici, sul calcolo del rapporto tra la superficie delle unità immobiliari residenziali e sulla superficie delle unità non residenziali (Agenzia delle entrate – Risposta 11 gennaio 2022, n. 10).

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi ” trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi ” trainati”) ed eseguiti, tra l’altro, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali in condominio situati nel territorio dello Stato.
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza utilizzando un principio di “prevalenza” della funzione residenziale rispetto all’intero edificio.
Ciò implica che, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio in condominio sia superiore al 50 per cento dell’intera superficie dell’edificio stesso, è possibile ammettere al Superbonus, anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono spese, in qualità di condòmini, per interventi sulle parti comuni di tale edificio.
Qualora, invece, la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia inferiore al 50 per cento, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. In tale ultimo caso, inoltre, i soli possessori di unità immobiliari residenziali potranno fruire del Superbonus anche per interventi ” trainati” realizzati su tali unità immobiliari, sempreché queste ultime non rientrino tra le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, escluse dal beneficio.
Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte dell’edificio, comprese quelle rientranti nelle predette categorie catastali escluse dal Superbonus (A/1, A/8 e A/9).
In riferimento alla questione relativa alla verifica della prevalente funzione residenziale di un condominio composto da tre edifici, tale verifica va effettuata tenendo conto di tutti di edifici che compongono il condominio e, pertanto, anche dell’edificio C a nulla rilevando che quest’ultimo non abbia servizi energetici in comune con gli altri due edifici e che sia eventualmente provvisto di accesso autonomo dall’esterno.
La sussistenza dei requisiti dell’indipendenza funzionale e della presenza di accesso autonomo dall’esterno rileva, infatti, al solo fine di identificare le unità immobiliari unifamiliari o le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari e non anche ai fini della individuazione degli edifici in condominio.
Nel caso di specie, considerato che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è pari al 45 per cento della superficie complessiva dei tre edifici, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione che potranno fruire della detrazione anche relativamente alle spese sostenute per interventi ” trainati” realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali sempreché non rientranti tra le categorie catastali escluse dal beneficio (A/1, A/8 e A/9), nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa in esame e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento previsto.

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico in un condominio composto da più edifici, sul calcolo del rapporto tra la superficie delle unità immobiliari residenziali e sulla superficie delle unità non residenziali (Agenzia delle entrate - Risposta 11 gennaio 2022, n. 10).

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all'adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi " trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi " trainati") ed eseguiti, tra l'altro, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali in condominio situati nel territorio dello Stato.
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza utilizzando un principio di "prevalenza" della funzione residenziale rispetto all'intero edificio.
Ciò implica che, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio in condominio sia superiore al 50 per cento dell'intera superficie dell'edificio stesso, è possibile ammettere al Superbonus, anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono spese, in qualità di condòmini, per interventi sulle parti comuni di tale edificio.
Qualora, invece, la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia inferiore al 50 per cento, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. In tale ultimo caso, inoltre, i soli possessori di unità immobiliari residenziali potranno fruire del Superbonus anche per interventi " trainati" realizzati su tali unità immobiliari, sempreché queste ultime non rientrino tra le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, escluse dal beneficio.
Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte dell'edificio, comprese quelle rientranti nelle predette categorie catastali escluse dal Superbonus (A/1, A/8 e A/9).
In riferimento alla questione relativa alla verifica della prevalente funzione residenziale di un condominio composto da tre edifici, tale verifica va effettuata tenendo conto di tutti di edifici che compongono il condominio e, pertanto, anche dell'edificio C a nulla rilevando che quest'ultimo non abbia servizi energetici in comune con gli altri due edifici e che sia eventualmente provvisto di accesso autonomo dall'esterno.
La sussistenza dei requisiti dell'indipendenza funzionale e della presenza di accesso autonomo dall'esterno rileva, infatti, al solo fine di identificare le unità immobiliari unifamiliari o le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari e non anche ai fini della individuazione degli edifici in condominio.
Nel caso di specie, considerato che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è pari al 45 per cento della superficie complessiva dei tre edifici, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione che potranno fruire della detrazione anche relativamente alle spese sostenute per interventi " trainati" realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali sempreché non rientranti tra le categorie catastali escluse dal beneficio (A/1, A/8 e A/9), nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa in esame e ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento previsto.