CCNL Metalmeccanica Artigianato Conflavoro: Accordo del 31/1/2022

Firmato il 31/1/2022, tra CONFLAVORO PMI e FESICA-CONFSAL, l’accordo integrativo e modificativo del CCNL Metalmeccanico Artigianato del 15/7/2020

Le Parti Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, firmatarie del CCNL Metalmeccanico Artigianato 15/7/2020, con validità dall’1/6/2021 al 31/7/2023, si sono incontrate il 31 gennaio 2022 e hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni alla normativa contrattuale vigente.
Pertanto con la firma del nuovo verbale di accordo, a decorrere dall’1/2/2022, hanno convenuto le seguenti integrazioni e variazioni al CCNL 15/7/2020:

Modifica tabelle retributive
La Tabella per il Settore Metalmeccanica ed installazione impianti viene così modificata:

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello 1.778,85 1.810,25 1.834,80
Secondo livello 1.655,15 1.684,35 1 707,20
Terzo livello 1.562,85 1.590,45 1.612,05
Quarto livello 1.502,80 1.529,35 1.550,10
Quinto livello 1.416,45 1.441,45 1.461,05
Sesto livello 1.364,25 1.388,35 1.407,20
Settimo livello 1.300,95 1.323,90 1.341,90

La Tabella per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini viene così modificata:

 

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello 1.780,25 1.811,60 1.836,30
Secondo livello 1.658,60 1.687,80 1.710,85
Terzo livello 1.509,75 1.536,35 1.557,35
Quarto livello 1.419,95 1.444,95 1.464,70
Quinto livello 1.365,40 1.389,45 1.408,45
Sesto livello 1.294,60 1.317,35 1.335,40

La Tabella per il Settore Odontotecnica viene così modificata:

 

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello 1.670,70 1.701,70 1.721,65
Secondo livello 1.582,55 1.611,95 1.630,85
Terzo livello 1.430,55 1.457,10 1.474,20
Quarto livello 1.346,95 1.371,95 1 388,05
Quinto livello 1,290,00 1.313,95 1.329,35
Sesto livello 1.241,20 1.264,25 1.279,05

Campo di applicazione
Il campo di applicazione del CCNL, è integrato con il comparto “Settore del restauro artistico di beni culturali”, con l’introduzione della relativa classificazione del personale e tabella retributiva a decorrere dall’1/2/2022:

 

Tabella per il Settore restauro artistico di beni culturali

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Quadro super (*) 2.458,50
Quadro 2.458,50
Primo livello 2.308,50
Secondo livello 1 775,60
Terzo livello 1.650,05
Quarto livello (**) 1.627,60
Quinto livello 1.525,60
Sesto livello 1 456,70

– (*) –
Da aggiungere indennità di funzione di quadro pari a 50 € mensili
– (**) –
Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato in tale livello viene riconosciuta un’indennità di ruolo strategico pari a 100 € mensili.

 

Apprendistato Professionalizzante
L’art. 55 del CCNL, viene integrato con la disciplina per il settore restauro artistico di beni culturali:
La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all’amministrazione o ai servizi la durata è pari a 3 anni.
Progressione della retribuzione:

Inquadramento finale

I sem

II sem

III sem

IV sem

V sem

VI sem

VII sem

VIII sem

IV sem

X sem

Livello 2 80% 80% 85% 85% 90% 90% 95% 95% 100% 100%
Livello 3 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 100% 100%
Livello 4 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 100% 100%
Livello 5 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 100% 100%

Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
– Quadri e primo livello: 6 mesi;
– altri livelli: 3 mesi

Preavviso
Il periodo di preavviso viene così modificato ed integrato:

Livello di inquadramento

Anzianità di servizio fino a 5 anni

Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni

Anzianità di servizio oltre i 10 anni

Quadro Super e Quadro 90 giorni 120 giorni 120 giorni
60 giorni 90 giorni 120 giorni
2° e 3° 30 giorni 45 giorni 60 giorni
4° e 5° 20 giorni 30 giorni 45 giorni
6° e 7° 7 giorni 10 giorni 20 giorni

Contratto a termine
Le Parti convengono che II limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche:
a. nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi dì lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b. da imprese start-up innovative di cui all’art. 25 c. 2 e 3 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art.25 per le società già costituite;
c. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art. 21 c. 2 del D.Lgs. n. 81/2015;
d. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e. per sostituzione di lavoratori assenti;
f. con lavoratori di età superiore a 50 anni;
g. punte di intensa attività;
h. incrementi di attività per commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
i. collocazione nel mercato di tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
j. esigenze di professionalità e specializzazioni non disponibili nell’organico per l’esecuzione di commesse particolari.
Le ipotesi di cui alle lettere g, h, i, j prevedono la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata massima di 6 mesi.

Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 1 lavoratore nelle singole unità produttive con solo un dipendente,

Firmato il 31/1/2022, tra CONFLAVORO PMI e FESICA-CONFSAL, l’accordo integrativo e modificativo del CCNL Metalmeccanico Artigianato del 15/7/2020

Le Parti Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, firmatarie del CCNL Metalmeccanico Artigianato 15/7/2020, con validità dall’1/6/2021 al 31/7/2023, si sono incontrate il 31 gennaio 2022 e hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni alla normativa contrattuale vigente.
Pertanto con la firma del nuovo verbale di accordo, a decorrere dall’1/2/2022, hanno convenuto le seguenti integrazioni e variazioni al CCNL 15/7/2020:

Modifica tabelle retributive
La Tabella per il Settore Metalmeccanica ed installazione impianti viene così modificata:

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello 1.778,85 1.810,25 1.834,80
Secondo livello 1.655,15 1.684,35 1 707,20
Terzo livello 1.562,85 1.590,45 1.612,05
Quarto livello 1.502,80 1.529,35 1.550,10
Quinto livello 1.416,45 1.441,45 1.461,05
Sesto livello 1.364,25 1.388,35 1.407,20
Settimo livello 1.300,95 1.323,90 1.341,90

La Tabella per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini viene così modificata:

 

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello 1.780,25 1.811,60 1.836,30
Secondo livello 1.658,60 1.687,80 1.710,85
Terzo livello 1.509,75 1.536,35 1.557,35
Quarto livello 1.419,95 1.444,95 1.464,70
Quinto livello 1.365,40 1.389,45 1.408,45
Sesto livello 1.294,60 1.317,35 1.335,40

La Tabella per il Settore Odontotecnica viene così modificata:

 

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello 1.670,70 1.701,70 1.721,65
Secondo livello 1.582,55 1.611,95 1.630,85
Terzo livello 1.430,55 1.457,10 1.474,20
Quarto livello 1.346,95 1.371,95 1 388,05
Quinto livello 1,290,00 1.313,95 1.329,35
Sesto livello 1.241,20 1.264,25 1.279,05

Campo di applicazione
Il campo di applicazione del CCNL, è integrato con il comparto "Settore del restauro artistico di beni culturali", con l’introduzione della relativa classificazione del personale e tabella retributiva a decorrere dall’1/2/2022:

 

Tabella per il Settore restauro artistico di beni culturali

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Quadro super (*) 2.458,50
Quadro 2.458,50
Primo livello 2.308,50
Secondo livello 1 775,60
Terzo livello 1.650,05
Quarto livello (**) 1.627,60
Quinto livello 1.525,60
Sesto livello 1 456,70

- (*) -
Da aggiungere indennità di funzione di quadro pari a 50 € mensili
- (**) -
Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato in tale livello viene riconosciuta un’indennità di ruolo strategico pari a 100 € mensili.

 

Apprendistato Professionalizzante
L’art. 55 del CCNL, viene integrato con la disciplina per il settore restauro artistico di beni culturali:
La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all’amministrazione o ai servizi la durata è pari a 3 anni.
Progressione della retribuzione:

Inquadramento finale

I sem

II sem

III sem

IV sem

V sem

VI sem

VII sem

VIII sem

IV sem

X sem

Livello 2 80% 80% 85% 85% 90% 90% 95% 95% 100% 100%
Livello 3 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 100% 100%
Livello 4 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 100% 100%
Livello 5 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 100% 100%

Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
- Quadri e primo livello: 6 mesi;
- altri livelli: 3 mesi

Preavviso
Il periodo di preavviso viene così modificato ed integrato:

Livello di inquadramento

Anzianità di servizio fino a 5 anni

Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni

Anzianità di servizio oltre i 10 anni

Quadro Super e Quadro 90 giorni 120 giorni 120 giorni
60 giorni 90 giorni 120 giorni
2° e 3° 30 giorni 45 giorni 60 giorni
4° e 5° 20 giorni 30 giorni 45 giorni
6° e 7° 7 giorni 10 giorni 20 giorni

Contratto a termine
Le Parti convengono che II limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche:
a. nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi dì lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b. da imprese start-up innovative di cui all’art. 25 c. 2 e 3 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art.25 per le società già costituite;
c. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art. 21 c. 2 del D.Lgs. n. 81/2015;
d. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e. per sostituzione di lavoratori assenti;
f. con lavoratori di età superiore a 50 anni;
g. punte di intensa attività;
h. incrementi di attività per commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
i. collocazione nel mercato di tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
j. esigenze di professionalità e specializzazioni non disponibili nell’organico per l’esecuzione di commesse particolari.
Le ipotesi di cui alle lettere g, h, i, j prevedono la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata massima di 6 mesi.

Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 1 lavoratore nelle singole unità produttive con solo un dipendente,

Invalidità civile: nuove procedure per la gestione delle revisioni

L’Inps, con il messaggio 25 febbraio 2022, n. 926 ha individuato nuove modalità operative per razionalizzare l’iter di revisione delle prestazioni assistenziali e rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati.

L’Inps ha implementato, anche in quest’ambito, l’uso dello strumento tecnologico informatico a vantaggio dell’economicità e dell’efficienza del procedimento amministrativo.

Pertanto, il nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione si sviluppa secondo le modalità di seguito descritte:

– quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate e viene trasmessa al cittadino una lettera, con posta prioritaria, contenente l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”; qualora l’interessato intenda avvalersi della valutazione sugli atti, tale modalità accertativa sarà utilizzata per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria. È prevista infatti la possibilità per le commissioni mediche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo valutando gli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva;

– in presenza di idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera, il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente, si procede alla fissazione della visita di revisione, di cui al punto successivo;

– qualora non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta e, a tale fine, riceve, a mezzo raccomandata A/R, l’invito a presentarsi presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) o l’Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio. La data della visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, in alcuni casi, non coincidere con la data di revisione riportata nel verbale. Sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “MyInps”, è possibile monitorare la programmazione dell’eventuale visita diretta. Oltre alla raccomandata è contestualmente trasmesso all’interessato l’invito tramite messaggio SMS sul recapito cellulare, se noto all’Istituto;

– in tutti i casi di invio di comunicazioni, sia tramite posta prioritaria che raccomandata, è attivo anche il servizio di chiamata (outbound) all’interessato, sempre qualora l’Istituto conosca il relativo contatto telefonico, il quale sarà avvisato di persona della visita già programmata. Tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l’ora della visita di revisione. Segue, inoltre, ulteriore invito tramite messaggio SMS per ricordare l’appuntamento;

– in caso di impedimento a presenziare alla visita deve essere prodotta, alla Struttura Inps territorialmente competente, una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito è nuovamente convocato a visita;

– tutte le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita esplicitano in modo chiaro che l’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e/o degli altri eventuali benefici correlati. Sono inoltre comunicate al cittadino le modalità per presentare idonea giustificazione; decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione.

L’Inps, con il messaggio 25 febbraio 2022, n. 926 ha individuato nuove modalità operative per razionalizzare l’iter di revisione delle prestazioni assistenziali e rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati.

L’Inps ha implementato, anche in quest’ambito, l’uso dello strumento tecnologico informatico a vantaggio dell’economicità e dell’efficienza del procedimento amministrativo.

Pertanto, il nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione si sviluppa secondo le modalità di seguito descritte:

- quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate e viene trasmessa al cittadino una lettera, con posta prioritaria, contenente l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online "Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile"; qualora l’interessato intenda avvalersi della valutazione sugli atti, tale modalità accertativa sarà utilizzata per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria. È prevista infatti la possibilità per le commissioni mediche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo valutando gli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva;

- in presenza di idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera, il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente, si procede alla fissazione della visita di revisione, di cui al punto successivo;

- qualora non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta e, a tale fine, riceve, a mezzo raccomandata A/R, l’invito a presentarsi presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) o l’Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio. La data della visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, in alcuni casi, non coincidere con la data di revisione riportata nel verbale. Sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione "MyInps", è possibile monitorare la programmazione dell’eventuale visita diretta. Oltre alla raccomandata è contestualmente trasmesso all’interessato l’invito tramite messaggio SMS sul recapito cellulare, se noto all’Istituto;

- in tutti i casi di invio di comunicazioni, sia tramite posta prioritaria che raccomandata, è attivo anche il servizio di chiamata (outbound) all’interessato, sempre qualora l’Istituto conosca il relativo contatto telefonico, il quale sarà avvisato di persona della visita già programmata. Tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l’ora della visita di revisione. Segue, inoltre, ulteriore invito tramite messaggio SMS per ricordare l’appuntamento;

- in caso di impedimento a presenziare alla visita deve essere prodotta, alla Struttura Inps territorialmente competente, una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito è nuovamente convocato a visita;

- tutte le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita esplicitano in modo chiaro che l’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e/o degli altri eventuali benefici correlati. Sono inoltre comunicate al cittadino le modalità per presentare idonea giustificazione; decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione.

INPS: on line la procedura per le domande asili nido 2022

28 febb 2022 È stata rilasciata la procedura per l’inserimento delle domande relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche, per il 2022.

La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dall’affidatario del minore che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2022 fino a un massimo di 11, per le quali si intende ottenere il beneficio. Tale contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi, come ad esempio le ludoteche, gli spazi gioco, il prescuola, etc.) e non potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate in procedura non oltre il 1° aprile 2023.
Per ogni mensilità prenotata in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, il genitore richiedente potrà autocertificare l’importo richiesto in appositi campi della procedura.
Il valore da inserire deve includere l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti – sempre relativi alla mensilità selezionata – nonché l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro.
La quota inserita non deve, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di IVA tenuto conto dell’esclusione delle spese scolastiche, con l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali, per i quali l’IVA può essere rimborsata in quanto dovuta dalla cooperativa a titolo forfettario.
A ogni modo, si fa presente che l’importo dichiarato dall’utente non impegna l’Istituto all’erogazione del rimborso, ferma restando la possibilità di eseguire i controlli previsti in materia di autocertificazioni.
La domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.
La domanda deve essere presentata, corredata dalla documentazione di cui sopra, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: portale webdell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home pagedel sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base al piano tariffario del gestore telefonico); tramite gli Istituti di Patronato.
Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “bonus nido” e selezionando tra i risultati il Servizio “Bonus asilo nido e supporto domiciliare – Domanda”.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere e, qualora intenda fruire del beneficio per più minori, sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
Per i genitori/affidatari che abbiano già presentato domanda di bonus nido nel 2021 e per i quali sia disponibile la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità comprese tra settembre e dicembre 2021, è disponibile in procedura la domanda per il 2022 precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente. La domanda per l’anno 2022 potrà essere pertanto inoltrata confermando o modificando i dati precaricati, avendo cura di verificare se l’IBAN indicato è ancora valido e, relativamente al contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il bonus per il 2022, inserendo eventualmente anche gli importi delle rate di asilo già versate, che comunque potranno essere aggiunti anche in una fase successiva.
È possibile, infine, inserire una domanda in cui il minore è in possesso di un codice fiscale rilasciato dall’autorità giudiziaria o dagli enti comunali. In questo caso, tenuto conto che è impossibile reperire l’indicatore ISEE minorenni, si darà luogo al pagamento in misura minima.

Dal 2020, l’importo del contributo in base all’ISEE è il seguente: un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro; un massimo di 2.500 euro, con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro; un massimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati e nel caso di ISEE discordante.
Il contributo massimo erogabile è determinato per ogni rata, nel caso di pagamento delle rette dell’asilo nido, in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità.
In assenza dell’indicatore valido o qualora sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, il contributo verrà erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso verrà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.

28 febb 2022 È stata rilasciata la procedura per l’inserimento delle domande relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche, per il 2022.

La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dall’affidatario del minore che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2022 fino a un massimo di 11, per le quali si intende ottenere il beneficio. Tale contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi, come ad esempio le ludoteche, gli spazi gioco, il prescuola, etc.) e non potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate in procedura non oltre il 1° aprile 2023.
Per ogni mensilità prenotata in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, il genitore richiedente potrà autocertificare l’importo richiesto in appositi campi della procedura.
Il valore da inserire deve includere l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti - sempre relativi alla mensilità selezionata - nonché l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro.
La quota inserita non deve, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di IVA tenuto conto dell’esclusione delle spese scolastiche, con l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali, per i quali l’IVA può essere rimborsata in quanto dovuta dalla cooperativa a titolo forfettario.
A ogni modo, si fa presente che l’importo dichiarato dall’utente non impegna l’Istituto all’erogazione del rimborso, ferma restando la possibilità di eseguire i controlli previsti in materia di autocertificazioni.
La domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.
La domanda deve essere presentata, corredata dalla documentazione di cui sopra, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: portale webdell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home pagedel sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base al piano tariffario del gestore telefonico); tramite gli Istituti di Patronato.
Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca "bonus nido" e selezionando tra i risultati il Servizio "Bonus asilo nido e supporto domiciliare – Domanda".
Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere e, qualora intenda fruire del beneficio per più minori, sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
Per i genitori/affidatari che abbiano già presentato domanda di bonus nido nel 2021 e per i quali sia disponibile la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità comprese tra settembre e dicembre 2021, è disponibile in procedura la domanda per il 2022 precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente. La domanda per l’anno 2022 potrà essere pertanto inoltrata confermando o modificando i dati precaricati, avendo cura di verificare se l’IBAN indicato è ancora valido e, relativamente al contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il bonus per il 2022, inserendo eventualmente anche gli importi delle rate di asilo già versate, che comunque potranno essere aggiunti anche in una fase successiva.
È possibile, infine, inserire una domanda in cui il minore è in possesso di un codice fiscale rilasciato dall’autorità giudiziaria o dagli enti comunali. In questo caso, tenuto conto che è impossibile reperire l’indicatore ISEE minorenni, si darà luogo al pagamento in misura minima.

Dal 2020, l’importo del contributo in base all’ISEE è il seguente: un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro; un massimo di 2.500 euro, con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro; un massimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati e nel caso di ISEE discordante.
Il contributo massimo erogabile è determinato per ogni rata, nel caso di pagamento delle rette dell’asilo nido, in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità.
In assenza dell’indicatore valido o qualora sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, il contributo verrà erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso verrà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.

Agricoltura: aliquote contributive INPS 2022

L’INPS rende note le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2022

Queste, le aliquote 2022 per le aziende che operano in agricoltura.

Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole
Per l’anno 2022, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,70%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
Per l’anno 2022, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

Contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi di cui alla legge n. 240/1984. Contributo NASpI
Dal 1° gennaio 2022 le predette imprese sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza ed ancora in forza a tale data, e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola

Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2022 è il seguente: € 49,91 x 6 /39 = € 7,68.

Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2022 per gli operai agricoli dipendenti
Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:

Contribuzione

Misura

Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%

Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2022
Le agevolazioni per l’anno 2022, non hanno subito variazioni e sono infatti applicate a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:

Territori

Misura agevolazione

Aliquota applicata

Non svantaggiati 100%
Particolarmente svantaggiati (ex Montani) 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%

OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

Generalità delle aziende agricole Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Operai a tempo indeterminato

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250  
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185  
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3400 -0,3400  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000  
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,4300 0,4300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,4300 -0,4300  
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto 0,2000 0,2000  
Totale 46,7365 37,8965 8,84

Operai a tempo determinato

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250  
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185  
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3400 -0,3400  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000  
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,4300 0,4300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,4300 -0,4300  
Totale 46,5365 37,6965 8,84

OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

Aziende coltivatrici dirette Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Operai a tempo indeterminato

 

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250  
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185  
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli      
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,0100 0,0100  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0100 -0,0100  
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto 0,2000 0,2000  
Totale 45,2065 36,3665 8,84

Operai a tempo determinato

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250  
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185  
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli      
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,0100 0,0100  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0100 -0,0100  
Totale 45,0065 36,1665 8,84

 

Cooperative agricole e Colono/Mezzadri Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Operai a tempo indeterminato

 

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250  
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185  
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000  
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,0100 0,0100  
Esonero art.120 Legge 388/2000 – 0,0100 -0,0100  
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto 0,2000 0,2000  
Totale 46,7065 37,8665 8,84

Operai a tempo determinato

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250  
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185  
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000  
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,0100 0,0100  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0100 -0,0100  
Totale 46,5065 37,6665 8,84

OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO Cooperative agricole Legge 240/1984 Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Operai a tempo indeterminato

 

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico Azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro      
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro*      
NASpI *      
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli*      
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari*      
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto 0,2000 0,2000  
Totale 29,2130 20,3730 8,84

Operai a tempo determinato

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico Azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro*      
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro*      
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000  
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,0100 0,0100  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0, 0100 -0,0100  
Totale 33,2630 24,4230 8,84

* Contributi da versare secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali.

Per l’esonero degli assegni familiari ex art. 120 della Legge n. 388/2000 ed ex art. 1 della Legge n. 266/2005 si rimanda alle circolari emanate dall’Istituto (Circolare n. 52 del 2001 e circolare n. 73 del 2006).

AGEVOLAZIONI A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022

Descrizione del territorio

Agevolazione

Dovuto

Territorio non svantaggiato 0 100%
Territorio svantaggiato 68% 32%
Territorio particolarmente svantaggiato (ex zona montana) 75% 25%

L’INPS rende note le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2022

Queste, le aliquote 2022 per le aziende che operano in agricoltura.

Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole
Per l’anno 2022, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,70%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
Per l’anno 2022, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

Contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi di cui alla legge n. 240/1984. Contributo NASpI
Dal 1° gennaio 2022 le predette imprese sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza ed ancora in forza a tale data, e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola

Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2022 è il seguente: € 49,91 x 6 /39 = € 7,68.

Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2022 per gli operai agricoli dipendenti
Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:

Contribuzione

Misura

Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%

Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2022
Le agevolazioni per l’anno 2022, non hanno subito variazioni e sono infatti applicate a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:

Territori

Misura agevolazione

Aliquota applicata

Non svantaggiati - 100%
Particolarmente svantaggiati (ex Montani) 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%

OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

Generalità delle aziende agricole Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Operai a tempo indeterminato

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250  
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185  
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3400 -0,3400  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000  
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,4300 0,4300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,4300 -0,4300  
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto 0,2000 0,2000  
Totale 46,7365 37,8965 8,84

Operai a tempo determinato

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250  
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185  
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3400 -0,3400  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000  
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,4300 0,4300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,4300 -0,4300  
Totale 46,5365 37,6965 8,84

OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

Aziende coltivatrici dirette Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Operai a tempo indeterminato

 

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250  
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185  
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli      
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,0100 0,0100  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0100 -0,0100  
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto 0,2000 0,2000  
Totale 45,2065 36,3665 8,84

Operai a tempo determinato

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250  
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185  
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli      
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,0100 0,0100  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0100 -0,0100  
Totale 45,0065 36,1665 8,84

 

Cooperative agricole e Colono/Mezzadri Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Operai a tempo indeterminato

 

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250  
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185  
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000  
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,0100 0,0100  
Esonero art.120 Legge 388/2000 - 0,0100 -0,0100  
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto 0,2000 0,2000  
Totale 46,7065 37,8665 8,84

Operai a tempo determinato

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250  
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185  
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000  
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,0100 0,0100  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0100 -0,0100  
Totale 46,5065 37,6665 8,84

OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO Cooperative agricole Legge 240/1984 Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Operai a tempo indeterminato

 

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico Azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro      
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro*      
NASpI *      
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli*      
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari*      
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto 0,2000 0,2000  
Totale 29,2130 20,3730 8,84

Operai a tempo determinato

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico Azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro*      
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro*      
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000  
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,0100 0,0100  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0, 0100 -0,0100  
Totale 33,2630 24,4230 8,84

* Contributi da versare secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali.

Per l’esonero degli assegni familiari ex art. 120 della Legge n. 388/2000 ed ex art. 1 della Legge n. 266/2005 si rimanda alle circolari emanate dall’Istituto (Circolare n. 52 del 2001 e circolare n. 73 del 2006).

AGEVOLAZIONI A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022

Descrizione del territorio

Agevolazione

Dovuto

Territorio non svantaggiato 0 100%
Territorio svantaggiato 68% 32%
Territorio particolarmente svantaggiato (ex zona montana) 75% 25%

In GU il decreto antifrodi in materia edilizia

Pubblicato nella GU n.47 del 25 febbraio 2022, il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili, in vigore dal 26 febbraio 2022. di seguito le misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia.

Il provvedimento interviene per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi che ha subìto un rallentamento a seguito delle indagini in corso. La disposizione prevede che sarà possibile cedere il credito per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.

Nello specifico:
– è riconosciuto un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
– è possibile la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
– i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;
– l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

Pubblicato nella GU n.47 del 25 febbraio 2022, il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili, in vigore dal 26 febbraio 2022. di seguito le misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia.

Il provvedimento interviene per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi che ha subìto un rallentamento a seguito delle indagini in corso. La disposizione prevede che sarà possibile cedere il credito per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate. A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.

Nello specifico:
- è riconosciuto un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
- è possibile la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
- i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;
- l'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

Bunkeraggio: adempimenti documentali

Ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità Iva, di cui all’art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972, destinato ai soggetti che svolgono commercio di lubrificanti a navi adibite alla navigazione in alto mare, i fornitori devono indicare nella fattura gli estremi del protocollo di ricezione di quest’ultima, consultabile sul sito web dell’Amministrazione ovvero comunicato dal Cop, a seconda che si tratti di un dichiarante residente ovvero non residente (Agenzia Entrate – risposta 25 febbraio 2022, n. 89).

Il modello per le dichiarazioni di utilizzo di imbarcazioni adibite alla navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità è stato approvato con il provvedimento dell’Agenzia n. 151377 del 15 giugno 2021 e con la risoluzione n. 54/2021 sono stati forniti specifici chiarimenti in merito alle modalità di compilazione delle suddette dichiarazioni, chiarendo, tra l’altro, le modalità per ottemperare all’adempimento richiesto da parte dei soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati in Italia nonché in merito alla presentazione della dichiarazione telematica per l’applicazione del regime di non imponibilità nei casi dei cc.dd. fornitori indiretti.

In particolare, ai fini dell’attestazione della condizione di navigazione in alto mare:
– i soggetti interessati sono tenuti alla presentazione del modello dichiarativo attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle Entrate; gli estremi del protocollo telematico di ricezione e i dati della dichiarazione sono resi disponibili, dopo il rilascio della ricevuta telematica, al soggetto dichiarante, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate (nell’ambito del servizio Cassetto fiscale);
– i soggetti dichiaranti non residenti non stabiliti e non identificati in Italia, che non possono accedere ai suddetti canali telematici, inviano tramite posta elettronica al Centro Operativo di Pescara ( i.e. COP) una copia scansionata della “dichiarazione 8-bis”, sottoscritta con firma autografa, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità; una copia della suddetta documentazione (dichiarazione sottoscritta e documento d’identità), nonché il numero di protocollo di ricezione della stessa, rilasciato dal COP, devono essere trasmessi, a cura del dichiarante, anche al fornitore (diretto).

Gli adempimenti necessari affinché i fornitori (diretti e indiretti) possano correttamente applicare il regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972, dipendono dalla procedura di comunicazione utilizzata, nei termini anzidetti, dal dichiarante e possono essere sintetizzati nei termini seguenti:
– i fornitori diretti del dichiarante identificato devono riportare gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione nella fattura relativa all’operazione oggetto di dichiarazione. Gli estremi del protocollo e i dati della dichiarazione riferiti al fornitore (diretto), indicato nella dichiarazione medesima, sono resi disponibili nella rispettiva area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Il fornitore diretto deve trasmettere/comunicare gli estremi del protocollo della dichiarazione, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, ai propri cedenti o prestatori ( i.e. fornitori indiretti), che abbiano titolo ad applicare il regime di non imponibilità. Il protocollo può essere sempre verificato mediante il servizio “Verifica dichiarazione nautica” disponibile nell’area libera del sito web dell’Agenzia delle entrate. Questi ultimi sono tenuti ad indicare detto protocollo nelle fatture emesse nei confronti del committente/fornitore diretto;
– i fornitori diretti del dichiarante non residente, non stabilito e non identificato (che presenta la dichiarazione alto mare via email al COP), oltre a riportare gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione comunicato dal dichiarante non residente nella fattura da emettere, dovranno, altresì, essere in possesso di copia della dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, trasmessa loro dal dichiarante non residente. Il fornitore diretto deve, a sua volta, trasmettere copia della suddetta dichiarazione e gli estremi del protocollo della dichiarazione ai propri fornitori indiretti. Questi ultimi sono tenuti ad indicare il protocollo della dichiarazione nelle fatture emesse nei confronti dei propri committenti/fornitori diretti.

Ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità Iva, di cui all’art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972, destinato ai soggetti che svolgono commercio di lubrificanti a navi adibite alla navigazione in alto mare, i fornitori devono indicare nella fattura gli estremi del protocollo di ricezione di quest'ultima, consultabile sul sito web dell’Amministrazione ovvero comunicato dal Cop, a seconda che si tratti di un dichiarante residente ovvero non residente (Agenzia Entrate - risposta 25 febbraio 2022, n. 89).

Il modello per le dichiarazioni di utilizzo di imbarcazioni adibite alla navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità è stato approvato con il provvedimento dell’Agenzia n. 151377 del 15 giugno 2021 e con la risoluzione n. 54/2021 sono stati forniti specifici chiarimenti in merito alle modalità di compilazione delle suddette dichiarazioni, chiarendo, tra l'altro, le modalità per ottemperare all'adempimento richiesto da parte dei soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati in Italia nonché in merito alla presentazione della dichiarazione telematica per l'applicazione del regime di non imponibilità nei casi dei cc.dd. fornitori indiretti.

In particolare, ai fini dell'attestazione della condizione di navigazione in alto mare:
- i soggetti interessati sono tenuti alla presentazione del modello dichiarativo attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline dell'Agenzia delle Entrate; gli estremi del protocollo telematico di ricezione e i dati della dichiarazione sono resi disponibili, dopo il rilascio della ricevuta telematica, al soggetto dichiarante, nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate (nell'ambito del servizio Cassetto fiscale);
- i soggetti dichiaranti non residenti non stabiliti e non identificati in Italia, che non possono accedere ai suddetti canali telematici, inviano tramite posta elettronica al Centro Operativo di Pescara ( i.e. COP) una copia scansionata della "dichiarazione 8-bis", sottoscritta con firma autografa, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità; una copia della suddetta documentazione (dichiarazione sottoscritta e documento d'identità), nonché il numero di protocollo di ricezione della stessa, rilasciato dal COP, devono essere trasmessi, a cura del dichiarante, anche al fornitore (diretto).

Gli adempimenti necessari affinché i fornitori (diretti e indiretti) possano correttamente applicare il regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972, dipendono dalla procedura di comunicazione utilizzata, nei termini anzidetti, dal dichiarante e possono essere sintetizzati nei termini seguenti:
- i fornitori diretti del dichiarante identificato devono riportare gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione nella fattura relativa all'operazione oggetto di dichiarazione. Gli estremi del protocollo e i dati della dichiarazione riferiti al fornitore (diretto), indicato nella dichiarazione medesima, sono resi disponibili nella rispettiva area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. Il fornitore diretto deve trasmettere/comunicare gli estremi del protocollo della dichiarazione, rilasciato dall'Agenzia delle entrate, ai propri cedenti o prestatori ( i.e. fornitori indiretti), che abbiano titolo ad applicare il regime di non imponibilità. Il protocollo può essere sempre verificato mediante il servizio "Verifica dichiarazione nautica" disponibile nell'area libera del sito web dell'Agenzia delle entrate. Questi ultimi sono tenuti ad indicare detto protocollo nelle fatture emesse nei confronti del committente/fornitore diretto;
- i fornitori diretti del dichiarante non residente, non stabilito e non identificato (che presenta la dichiarazione alto mare via email al COP), oltre a riportare gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione comunicato dal dichiarante non residente nella fattura da emettere, dovranno, altresì, essere in possesso di copia della dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, trasmessa loro dal dichiarante non residente. Il fornitore diretto deve, a sua volta, trasmettere copia della suddetta dichiarazione e gli estremi del protocollo della dichiarazione ai propri fornitori indiretti. Questi ultimi sono tenuti ad indicare il protocollo della dichiarazione nelle fatture emesse nei confronti dei propri committenti/fornitori diretti.

Elenchi intrastat 2022: c’è tempo fino al 7 marzo

C’è tempo fino al 7 marzo per gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022 (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Comunicato 24 febbraio 2022)

Ai modelli Intrastat sono state definite alcune modifiche e semplificazioni, applicabili a partire dal 1° gennaio 2022.
In relazione agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari riferiti a gennaio 2022, l’adempimento di cui al Decreto ministeriale 22 febbraio 2010 può essere regolarmente effettuato fino al 7 marzo 2022, come previsto da un apposito provvedimento direttoriale (che attualmente è in fase di definizione e che sarà pubblicato a breve sui siti istituzionali dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia delle entrate), in ragione della sussistenza di difficoltà tecniche relative alla regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica dei predetti elenchi.

C’è tempo fino al 7 marzo per gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022 (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - Comunicato 24 febbraio 2022)

Ai modelli Intrastat sono state definite alcune modifiche e semplificazioni, applicabili a partire dal 1° gennaio 2022.
In relazione agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari riferiti a gennaio 2022, l’adempimento di cui al Decreto ministeriale 22 febbraio 2010 può essere regolarmente effettuato fino al 7 marzo 2022, come previsto da un apposito provvedimento direttoriale (che attualmente è in fase di definizione e che sarà pubblicato a breve sui siti istituzionali dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia delle entrate), in ragione della sussistenza di difficoltà tecniche relative alla regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica dei predetti elenchi.

Tutela assicurativa per i lavoratori autonomi dello spettacolo: istruzioni

25 febb 2022 L’Inail fornisce indicazioni operative per l’estensione dell’assicurazione pubblica e obbligatoria gestita dall’Inail ai lavoratori autonomi dello spettacolo, finora esclusi dalla tutela.

Dal 1° gennaio 2022, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. In particolare, per l’individuazione dei nuovi soggetti assicurati dal 1° gennaio 2022 occorre fare riferimento alle categorie dei lavoratori indicate attualmente ai gruppi A e B del DM 15 marzo 2005.
Ai fini assicurativi, dalla stessa data, per le attività prestate dai lavoratori interessati vige una presunzione legale di pericolosità.
L’obbligo assicurativo si estende alle prestazioni rese dai medesimi lavoratori per le attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate e per le attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa alle esibizioni musicali dal vivo, in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria a una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda.

A ronte dell’indicazione nella denuncia di iscrizione della data del 1° gennaio 2022 come data di inizio dell’attività, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022 non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste. In applicazione dei criteri ordinari, il premio anticipato dovuto per il 2022 sarà richiesto dall’Inail con il certificato di assicurazione che sarà emesso dalla Sede Inail competente in base alla sede legale del soggetto assicurante, dopo aver effettuato la classificazione tariffaria.
I soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, presentano la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023. A fronte dell’indicazione nella denuncia di variazione della data del 1° gennaio 2022 come data di decorrenza del rischio, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022 non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste.
I soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, versano i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati (soci lavoratori, ecc.) assicurati alla medesima voce di tariffa.
Per effetto dell’estensione della copertura assicurativa, i lavoratori autonomi dello spettacolo in caso di infortunio o di malattia professionale hanno diritto alle medesime prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie (tra cui le cure integrative riabilitative, l’assistenza protesica, gli interventi di sostegno per il reinserimento lavorativo e nella vita di relazione) e integrative previste per tutti gli altri lavoratori assicurati all’Inail.

 

25 febb 2022 L’Inail fornisce indicazioni operative per l’estensione dell’assicurazione pubblica e obbligatoria gestita dall’Inail ai lavoratori autonomi dello spettacolo, finora esclusi dalla tutela.

Dal 1° gennaio 2022, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. In particolare, per l’individuazione dei nuovi soggetti assicurati dal 1° gennaio 2022 occorre fare riferimento alle categorie dei lavoratori indicate attualmente ai gruppi A e B del DM 15 marzo 2005.
Ai fini assicurativi, dalla stessa data, per le attività prestate dai lavoratori interessati vige una presunzione legale di pericolosità.
L’obbligo assicurativo si estende alle prestazioni rese dai medesimi lavoratori per le attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate e per le attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa alle esibizioni musicali dal vivo, in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria a una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda.

A ronte dell’indicazione nella denuncia di iscrizione della data del 1° gennaio 2022 come data di inizio dell’attività, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022 non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste. In applicazione dei criteri ordinari, il premio anticipato dovuto per il 2022 sarà richiesto dall’Inail con il certificato di assicurazione che sarà emesso dalla Sede Inail competente in base alla sede legale del soggetto assicurante, dopo aver effettuato la classificazione tariffaria.
I soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, presentano la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023. A fronte dell’indicazione nella denuncia di variazione della data del 1° gennaio 2022 come data di decorrenza del rischio, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022 non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste.
I soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, versano i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati (soci lavoratori, ecc.) assicurati alla medesima voce di tariffa.
Per effetto dell’estensione della copertura assicurativa, i lavoratori autonomi dello spettacolo in caso di infortunio o di malattia professionale hanno diritto alle medesime prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie (tra cui le cure integrative riabilitative, l’assistenza protesica, gli interventi di sostegno per il reinserimento lavorativo e nella vita di relazione) e integrative previste per tutti gli altri lavoratori assicurati all’Inail.

 

In scadenza la prossima rata della “rottamazione-ter”

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che entro il 28 febbraio 2022 deve essere effettuato il versamento della prossima rata della “Rottamazione-ter” per mantenere le agevolazioni previste dalla definizione agevolata (Comunicato 25 febbraio 2022).

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino inviato da Agenzia delle entrate-Riscossione che riporta la scadenza del 28 febbraio 2022. In ogni caso, è possibile richiedere una copia dei bollettini, per questa scadenza e anche per le successive, sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure scaricarli direttamente accedendo nella propria area riservata con le credenziali Spid, Cie e Cns.
Grazie ai 5 giorni di tolleranza si considerano validi i versamenti effettuati entro il 7 marzo 2022. In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, vengono meno i benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Il pagamento può essere effettuato presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito istituzionale nella sezione “Trova lo sportello e prenota”. Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (cd. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

In caso di smarrimento dei bollettini per effettuare il pagamento, è possibile richiederne una copia direttamente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella pagina dedicata alla “Rottamazione-ter” dove sono presenti anche tutte le informazioni utili. Nell’area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire il proprio codice fiscale e la documentazione prevista per il riconoscimento e si riceverà copia dei bollettini all’indirizzo email indicato.

Chi è in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (Spid, CIE, CNS) può scaricare direttamente il documento e procedere al pagamento con il servizio Paga-online.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che entro il 28 febbraio 2022 deve essere effettuato il versamento della prossima rata della "Rottamazione-ter" per mantenere le agevolazioni previste dalla definizione agevolata (Comunicato 25 febbraio 2022).

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino inviato da Agenzia delle entrate-Riscossione che riporta la scadenza del 28 febbraio 2022. In ogni caso, è possibile richiedere una copia dei bollettini, per questa scadenza e anche per le successive, sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure scaricarli direttamente accedendo nella propria area riservata con le credenziali Spid, Cie e Cns.
Grazie ai 5 giorni di tolleranza si considerano validi i versamenti effettuati entro il 7 marzo 2022. In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, vengono meno i benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Il pagamento può essere effettuato presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito istituzionale nella sezione "Trova lo sportello e prenota". Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (cd. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

In caso di smarrimento dei bollettini per effettuare il pagamento, è possibile richiederne una copia direttamente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella pagina dedicata alla "Rottamazione-ter" dove sono presenti anche tutte le informazioni utili. Nell’area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire il proprio codice fiscale e la documentazione prevista per il riconoscimento e si riceverà copia dei bollettini all’indirizzo email indicato.

Chi è in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (Spid, CIE, CNS) può scaricare direttamente il documento e procedere al pagamento con il servizio Paga-online.

Cassazione: cartella di pagamento e assenza del destinatario

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5171, si è pronunciata sulla vicenda riguardante la pretesa tributaria relativa a due cartelle di pagamento per maggior IRPEF e sanzioni, nei confronti del contribuente che ha impugnato sul presupposto che tali atti non gli fossero stati notificati.

La società di riscossione propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR.
La vicenda trae origine dalla pretesa tributaria relativa a due cartelle di pagamento per maggior IRPEF e sanzioni, nei confronti del contribuente che ha impugnato sul presupposto che tali atti non gli fossero stati notificati.
La fase di merito aveva esito a lui favorevole in entrambi i gradi.
La società ricorrente ha impugnato la suindicata decisione.
In particolare, la società ritiene che, poiché la notifica degli atti impositivi era avvenuta presso il luogo di residenza, anagraficamente risultante, del contribuente, solo temporaneamente assente, era ragionevole ritenere che egli sarebbe venuto a conoscenza degli atti, a seguito di affissione dell’avviso di deposito sulla porta dell’abitazione e dell’invio della raccomandata informativa; la notifica – sostiene – doveva considerarsi perfezionata.
La CTR aveva, invece, ritenuto che, per la notifica mediante deposito presso la casa comunale, non fosse sufficiente la sola assenza del destinatario, ma dovesse essere preceduta dalla ricerca di uno dei soggetti indicati dall’art. 139 c.p.c. Ricerche che non risultavano adeguatamente descritte, quanto alle modalità in cui si erano svolte, dal notificatore nella sua “relata”.
Ora, il motivo, sembra inammissibile, per come è stato formulato, in quanto è stato dedotto come omesso esame di un fatto decisivo, ma in realtà, dalla motivazione, non emerge alcun omesso esame di un fatto inteso in senso storico. Ed infatti, la CTR non ha mancato di esaminare il fatto, ma ha anzi puntualmente motivato ritenendo che, prima di procedere al deposito presso la casa comunale, la notifica esigesse, come detto, da parte del messo, una previa ricerca del destinatario non reperito nei luoghi del 139 c.p.c., dandone atto nella relazione di notifica. Ed aveva ritenuto che in tale relazione, non vi fosse, sia pure nella sintenticità che il documento impone, esplicita ed esauriente indicazione delle attività di ricerca effettuata.
Pertanto, la ricorrente con il motivo lamenta, in sostanza, che il giudice regionale non avesse condiviso le sue argomentazioni sulla regolarità della notifica ex art. 139 c.p.c., talché il motivo si traduce nell’implicita richiesta di un diverso apprezzamento dell’adeguatezza dell’atto, che la parte afferma e che il giudice d’appello ha negata.
Con il secondo motivo, la società lamenta violazione dell’artt. 2946 e 2948 c.c. ritenendo che la CTR avesse considerato prescritto il credito portato dalla cartella. Invero, la sentenza non fa riferimento alla prescrizione, ma afferma che le cartelle erano state notificate “tardivamente”. Sembra, quindi, riferirsi al termine di decadenza e in tal senso la tesi del giudice regionale sembrerebbe corretta, dal momento che in base all’art. 25 n.3 del d.P.R. n. 602/73, le cartelle di pagamento debbono essere notificate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazione dei redditi. Nella specie si tratta di tributi erariali afferenti all’anno 2003 e la notifica è avvenuta l’11/02/2010. Pertanto, il motivo è infondato.
Con il terzo motivo, riferito all’art. 360, primo comma,n.5, c.p.c., la parte contesta l’affermazione della CTR circa il mancato perfezionamento della notifica della seconda cartella, a causa dell’omessa spedizione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, prevista ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 890/82, modificata dalla legge 31/2008. La ricorrente afferma, infatti, che la raccomandata ritenuta non spedita era quella inviata il 26.4.2010, con cui il destinatario veniva – a suo dire – informato dell’avvenuto deposito presso la casa comunale. La società non ha però inserito, come dovuto per autosufficienza, nel corpo nel ricorso, copia della prova documentale dell’effettivo inoltro della prescritta seconda raccomandata (c.d. C.A.D.), indicando solo che in quella data era stata spedita una raccomandata il 26.4.2010, senza consentire al Collegio di verificare la circostanza e la causale della spedizione.
Tale motivo è perciò inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
Con il quarto motivo, in riferimento all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c. la ricorrente ritiene che il giudice regionale fosse incorso in violazione dell’art. 156 c.p.c. non avendolo applicato per sanare eventuali vizi di notifica delle cartelle di pagamento, dal momento che il contribuente aveva avuto comunque conoscenza della pretesa fiscale attraverso le copie degli estratti ruolo, che aveva acquisito.
Non è però ravvisabile violazione dell’art. 156 c.p.c. dal momento che la conoscenza indiretta della pretesa fiscale attraverso la copia degli “estratti” non escludeva che il contribuente potesse ugualmente opporre le cartelle di pagamento, in ipotesi, per far valere vizi propri di esse, come, in ipotesi, la decadenza dal potere impositivo, in effetti, eccepita dal contribuente per una delle due cartelle.
Il motivo è quindi da ritenere infondato.
Con il quinto motivo, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. la parte contesta l’omesso esame da parte della CTR, ai fini di trarne motivo per l’applicazione dell’articolo 156 c.p.c., della circostanza che il contribuente fosse a conoscenza della pretesa tributaria, anche attraverso la notifica dell’avviso di vendita immobiliare notificatogli nel settembre 2010.
Ora, non può dirsi che il giudice regionale abbia omesso di esaminare un fatto che risulti “decisivo”, in quanto difetta tale attributo, posto che anche la conoscenza, attraverso la notifica dell’avviso di vendita immobiliare, pur se valutato, non era di impedimento all’opposizione delle cartelle. Il motivo è perciò inammissibile.
Pertanto, è da ritenere che il secondo e il quarto motivo siano infondati, inammissibili i restanti. Il ricorso, in questi termini, va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese in favore del contribuente, compensando quelle relative al rapporto processuale con l’Agenzia delle Entrate.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente del c.d. doppio contributo.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5171, si è pronunciata sulla vicenda riguardante la pretesa tributaria relativa a due cartelle di pagamento per maggior IRPEF e sanzioni, nei confronti del contribuente che ha impugnato sul presupposto che tali atti non gli fossero stati notificati.

La società di riscossione propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR.
La vicenda trae origine dalla pretesa tributaria relativa a due cartelle di pagamento per maggior IRPEF e sanzioni, nei confronti del contribuente che ha impugnato sul presupposto che tali atti non gli fossero stati notificati.
La fase di merito aveva esito a lui favorevole in entrambi i gradi.
La società ricorrente ha impugnato la suindicata decisione.
In particolare, la società ritiene che, poiché la notifica degli atti impositivi era avvenuta presso il luogo di residenza, anagraficamente risultante, del contribuente, solo temporaneamente assente, era ragionevole ritenere che egli sarebbe venuto a conoscenza degli atti, a seguito di affissione dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione e dell'invio della raccomandata informativa; la notifica - sostiene - doveva considerarsi perfezionata.
La CTR aveva, invece, ritenuto che, per la notifica mediante deposito presso la casa comunale, non fosse sufficiente la sola assenza del destinatario, ma dovesse essere preceduta dalla ricerca di uno dei soggetti indicati dall'art. 139 c.p.c. Ricerche che non risultavano adeguatamente descritte, quanto alle modalità in cui si erano svolte, dal notificatore nella sua "relata".
Ora, il motivo, sembra inammissibile, per come è stato formulato, in quanto è stato dedotto come omesso esame di un fatto decisivo, ma in realtà, dalla motivazione, non emerge alcun omesso esame di un fatto inteso in senso storico. Ed infatti, la CTR non ha mancato di esaminare il fatto, ma ha anzi puntualmente motivato ritenendo che, prima di procedere al deposito presso la casa comunale, la notifica esigesse, come detto, da parte del messo, una previa ricerca del destinatario non reperito nei luoghi del 139 c.p.c., dandone atto nella relazione di notifica. Ed aveva ritenuto che in tale relazione, non vi fosse, sia pure nella sintenticità che il documento impone, esplicita ed esauriente indicazione delle attività di ricerca effettuata.
Pertanto, la ricorrente con il motivo lamenta, in sostanza, che il giudice regionale non avesse condiviso le sue argomentazioni sulla regolarità della notifica ex art. 139 c.p.c., talché il motivo si traduce nell'implicita richiesta di un diverso apprezzamento dell'adeguatezza dell'atto, che la parte afferma e che il giudice d'appello ha negata.
Con il secondo motivo, la società lamenta violazione dell'artt. 2946 e 2948 c.c. ritenendo che la CTR avesse considerato prescritto il credito portato dalla cartella. Invero, la sentenza non fa riferimento alla prescrizione, ma afferma che le cartelle erano state notificate "tardivamente". Sembra, quindi, riferirsi al termine di decadenza e in tal senso la tesi del giudice regionale sembrerebbe corretta, dal momento che in base all'art. 25 n.3 del d.P.R. n. 602/73, le cartelle di pagamento debbono essere notificate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazione dei redditi. Nella specie si tratta di tributi erariali afferenti all'anno 2003 e la notifica è avvenuta l'11/02/2010. Pertanto, il motivo è infondato.
Con il terzo motivo, riferito all'art. 360, primo comma,n.5, c.p.c., la parte contesta l'affermazione della CTR circa il mancato perfezionamento della notifica della seconda cartella, a causa dell'omessa spedizione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, prevista ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 890/82, modificata dalla legge 31/2008. La ricorrente afferma, infatti, che la raccomandata ritenuta non spedita era quella inviata il 26.4.2010, con cui il destinatario veniva - a suo dire - informato dell'avvenuto deposito presso la casa comunale. La società non ha però inserito, come dovuto per autosufficienza, nel corpo nel ricorso, copia della prova documentale dell'effettivo inoltro della prescritta seconda raccomandata (c.d. C.A.D.), indicando solo che in quella data era stata spedita una raccomandata il 26.4.2010, senza consentire al Collegio di verificare la circostanza e la causale della spedizione.
Tale motivo è perciò inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
Con il quarto motivo, in riferimento all'art.360, primo comma, n.3, c.p.c. la ricorrente ritiene che il giudice regionale fosse incorso in violazione dell'art. 156 c.p.c. non avendolo applicato per sanare eventuali vizi di notifica delle cartelle di pagamento, dal momento che il contribuente aveva avuto comunque conoscenza della pretesa fiscale attraverso le copie degli estratti ruolo, che aveva acquisito.
Non è però ravvisabile violazione dell'art. 156 c.p.c. dal momento che la conoscenza indiretta della pretesa fiscale attraverso la copia degli "estratti" non escludeva che il contribuente potesse ugualmente opporre le cartelle di pagamento, in ipotesi, per far valere vizi propri di esse, come, in ipotesi, la decadenza dal potere impositivo, in effetti, eccepita dal contribuente per una delle due cartelle.
Il motivo è quindi da ritenere infondato.
Con il quinto motivo, in riferimento all'art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. la parte contesta l'omesso esame da parte della CTR, ai fini di trarne motivo per l'applicazione dell'articolo 156 c.p.c., della circostanza che il contribuente fosse a conoscenza della pretesa tributaria, anche attraverso la notifica dell'avviso di vendita immobiliare notificatogli nel settembre 2010.
Ora, non può dirsi che il giudice regionale abbia omesso di esaminare un fatto che risulti "decisivo", in quanto difetta tale attributo, posto che anche la conoscenza, attraverso la notifica dell'avviso di vendita immobiliare, pur se valutato, non era di impedimento all'opposizione delle cartelle. Il motivo è perciò inammissibile.
Pertanto, è da ritenere che il secondo e il quarto motivo siano infondati, inammissibili i restanti. Il ricorso, in questi termini, va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese in favore del contribuente, compensando quelle relative al rapporto processuale con l'Agenzia delle Entrate.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente del c.d. doppio contributo.