Sgravio contributivo su contratti di solidarietà difensivi

Entro il 16 luglio 2022 le aziende autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in relazione ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS stipulati al 30 novembre 2020 e a quelli in corso nel secondo semestre dell’anno precedente devono procedere al recupero delle riduzioni contributive. (Inps – Circolare 29 aprile 2022, n. 55).

Lo sgravio contributivo riguarda le aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi al 30 novembre 2020, e quelle che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente, per i quali la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2020, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2021.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

L’Inps ha precisato che procede all’esame delle istanze di sgravio soltanto con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens, recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di CIGS conguagliate, riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà. In proposito ha evidenziato che il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle aziende autorizzate deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, ha chiarito che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Fermo restando detto limite massimo, possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate con le seguenti modalità.

La riduzione contributiva deve essere:
– applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà;
– rapportata a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Restano escluse dalla riduzione contributiva le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:
– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1° giugno 1991, n. 166;
– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Alle imprese ammesse a fruire della riduzione contributiva è assegnato il codice di autorizzazione “1W”.
Nel flusso Uniemens l’importo del beneficio è contraddistinto con la causale “L983”.
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Entro il 16 luglio 2022 le aziende autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in relazione ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS stipulati al 30 novembre 2020 e a quelli in corso nel secondo semestre dell’anno precedente devono procedere al recupero delle riduzioni contributive. (Inps - Circolare 29 aprile 2022, n. 55).

Lo sgravio contributivo riguarda le aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi al 30 novembre 2020, e quelle che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente, per i quali la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2020, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2021.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

L’Inps ha precisato che procede all’esame delle istanze di sgravio soltanto con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens, recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di CIGS conguagliate, riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà. In proposito ha evidenziato che il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle aziende autorizzate deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, ha chiarito che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Fermo restando detto limite massimo, possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate con le seguenti modalità.

La riduzione contributiva deve essere:
- applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà;
- rapportata a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Restano escluse dalla riduzione contributiva le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1° giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Alle imprese ammesse a fruire della riduzione contributiva è assegnato il codice di autorizzazione "1W".
Nel flusso Uniemens l’importo del beneficio è contraddistinto con la causale "L983".
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Ispezioni ordinarie e straordinarie sulle imprese sociali

Pubblicato, nella gazzetta ufficiale, il decreto relativo alla definizione delle forme, dei contenuti e delle modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché del contributo per l’attività ispettiva da porre a loro carico e l’individuazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro.

Sono assoggettati ai controlli gli enti in possesso della qualifica di impresa sociale, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti alla gestione commissariale, e di quelli sottoposti alle altre procedure concorsuali; tali controlli hanno luogo almeno una volta all’anno. Le imprese sociali che hanno acquisito la qualifica o si sono costituite entro il 31 dicembre di ciascun anno sono sottoposte ai controlli a partire dall’anno successivo (DM 29 marzo 2022).
Il riconoscimento delle associazioni è disposto con apposito decreto del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Le associazioni cui aderiscono almeno 1000 imprese sociali che, iscritte nel registro delle imprese di almeno 5 diverse regioni o province autonome, non abbiano deliberato lo scioglimento, presentano al Ministero un’istanza di riconoscimento corredata dai seguenti documenti: una copia dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’eventuale regolamento interno; le dichiarazioni di adesione delle imprese sociali aderenti; un documento da cui risultino nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell’associazione richiedente; documentazione comprovante che le stesse sono in grado di effettuare i controlli ordinari nei confronti degli enti aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche, e disporre di un numero di controllori, in possesso dei requisiti utili ai fini dell’iscrizione nell’elenco del personale abilitato ai controlli e alle ispezioni, tale da garantire l’esecuzione dei controlli ordinari di propria competenza.
Ciascuna impresa sociale è assoggettata a controllo ordinario almeno una volta all’anno. Si intendono controllate nell’anno le imprese sociali nei confronti delle quali il controllo, iniziato comunque entro la data del 31 dicembre, si conclude entro i termini previsti. Nei confronti delle imprese sociali aderenti alle associazioni, i controlli ordinari sono effettuati dalle associazioni medesime a mezzo di controllori iscritti nell’elenco, dalle stesse incaricati.
Le attività di controllo ordinario sulle imprese sociali sono effettuate da uno o più controllori appositamente incaricati dall’ente di appartenenza e devono svolgersi alla presenza del legale rappresentante dell’impresa o di un socio o amministratore appositamente delegato, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Il rappresentante dell’impresa può essere assistito da altri amministratori, sindaci, soci, dipendenti o professionisti di fiducia. Gli amministratori ed i sindaci intervengono ogni qualvolta ciò sia richiesto dal controllore. Il controllo ha luogo, di norma, presso la sede sociale dell’impresa, ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell’ente.
Gli enti assoggettati a controllo hanno l’obbligo di mettere a disposizione del controllore i libri sociali, i registri ed i documenti, nonché di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti. I libri, i registri e i documenti devono trovarsi presso la sede dell’impresa.
Nel caso in cui non siano state rilevate irregolarità, il controllo ordinario si conclude con la sottoscrizione del verbale di avvenuto controllo senza rilievi.
Se nel corso del controllo sono riscontrate irregolarità sanabili, il controllore diffida l’organo di amministrazione dell’impresa sociale a regolarizzarle, assegnandogli a tale scopo un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni. Alla scadenza del termine indicato il controllore verifica l’avvenuta regolarizzazione dandone atto nel relativo verbale. La diffida può essere impartita anche nel caso in cui, per il comportamento del legale rappresentante, l’attività di controllo venga ostacolata. In caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla diffida, il controllore, attraverso l’apposito verbale, formalizza una motivata proposta, non vincolante, di adozione del provvedimento di nomina di un commissario ad acta, o del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.
Nel caso in cui, a causa del comportamento ostativo del legale rappresentante, venga verificata l’impossibilità di effettuare il controllo, anche a seguito della diffida impartita, il controllore, dando atto nel verbale del mancato controllo, propone l’adozione del provvedimento di nomina di un commissario ad acta. Nel caso in cui il mancato controllo sia dovuto all’irreperibilità dell’ente, il controllore propone l’adozione del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.
Se nel corso del controllo sono riscontrate irregolarità non sanabili, il controllore, mediante l’apposito verbale, formalizza motivata proposta di adozione del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.

Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero qualora si rendano necessari approfondimenti sugli esiti dei controlli effettuati, al fine di effettuare verifiche a campione, a seguito di esposti di soci o di soggetti privati, su segnalazione di pubbliche amministrazioni e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità.
Le ispezioni straordinarie sono volte, invece, a verificare l’esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie dell’impresa sociale, la sussistenza dei requisiti della stessa, il regolare funzionamento dell’ente, il regolare svolgimento delle attività, la consistenza patrimoniale dell’impresa e delle relative attività e passività.
L’ispezione straordinaria deve essere avviata entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico, o entro un termine più breve in caso di urgenza, e si svolge di norma presso la sede dell’impresa e negli altri luoghi ove si svolge l’attività della stessa, alla presenza del legale rappresentante o, se consentito dai funzionari incaricati, di un suo delegato. Il rappresentante dell’impresa può essere assistito da soci, dipendenti o professionisti di fiducia. Per ragioni eccezionali adeguatamente verbalizzate, può non essere consentita la presenza di specifici soggetti. Gli amministratori e i componenti dell’organo di controllo devono intervenire se richiesto dai funzionari incaricati.

Pubblicato, nella gazzetta ufficiale, il decreto relativo alla definizione delle forme, dei contenuti e delle modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché del contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico e l'individuazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro.

Sono assoggettati ai controlli gli enti in possesso della qualifica di impresa sociale, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti alla gestione commissariale, e di quelli sottoposti alle altre procedure concorsuali; tali controlli hanno luogo almeno una volta all'anno. Le imprese sociali che hanno acquisito la qualifica o si sono costituite entro il 31 dicembre di ciascun anno sono sottoposte ai controlli a partire dall'anno successivo (DM 29 marzo 2022).
Il riconoscimento delle associazioni è disposto con apposito decreto del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Le associazioni cui aderiscono almeno 1000 imprese sociali che, iscritte nel registro delle imprese di almeno 5 diverse regioni o province autonome, non abbiano deliberato lo scioglimento, presentano al Ministero un'istanza di riconoscimento corredata dai seguenti documenti: una copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento interno; le dichiarazioni di adesione delle imprese sociali aderenti; un documento da cui risultino nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente; documentazione comprovante che le stesse sono in grado di effettuare i controlli ordinari nei confronti degli enti aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche, e disporre di un numero di controllori, in possesso dei requisiti utili ai fini dell'iscrizione nell'elenco del personale abilitato ai controlli e alle ispezioni, tale da garantire l'esecuzione dei controlli ordinari di propria competenza.
Ciascuna impresa sociale è assoggettata a controllo ordinario almeno una volta all'anno. Si intendono controllate nell'anno le imprese sociali nei confronti delle quali il controllo, iniziato comunque entro la data del 31 dicembre, si conclude entro i termini previsti. Nei confronti delle imprese sociali aderenti alle associazioni, i controlli ordinari sono effettuati dalle associazioni medesime a mezzo di controllori iscritti nell'elenco, dalle stesse incaricati.
Le attività di controllo ordinario sulle imprese sociali sono effettuate da uno o più controllori appositamente incaricati dall'ente di appartenenza e devono svolgersi alla presenza del legale rappresentante dell'impresa o di un socio o amministratore appositamente delegato, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Il rappresentante dell'impresa può essere assistito da altri amministratori, sindaci, soci, dipendenti o professionisti di fiducia. Gli amministratori ed i sindaci intervengono ogni qualvolta ciò sia richiesto dal controllore. Il controllo ha luogo, di norma, presso la sede sociale dell'impresa, ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell'ente.
Gli enti assoggettati a controllo hanno l'obbligo di mettere a disposizione del controllore i libri sociali, i registri ed i documenti, nonché di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti. I libri, i registri e i documenti devono trovarsi presso la sede dell'impresa.
Nel caso in cui non siano state rilevate irregolarità, il controllo ordinario si conclude con la sottoscrizione del verbale di avvenuto controllo senza rilievi.
Se nel corso del controllo sono riscontrate irregolarità sanabili, il controllore diffida l'organo di amministrazione dell'impresa sociale a regolarizzarle, assegnandogli a tale scopo un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni. Alla scadenza del termine indicato il controllore verifica l'avvenuta regolarizzazione dandone atto nel relativo verbale. La diffida può essere impartita anche nel caso in cui, per il comportamento del legale rappresentante, l'attività di controllo venga ostacolata. In caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla diffida, il controllore, attraverso l'apposito verbale, formalizza una motivata proposta, non vincolante, di adozione del provvedimento di nomina di un commissario ad acta, o del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.
Nel caso in cui, a causa del comportamento ostativo del legale rappresentante, venga verificata l'impossibilità di effettuare il controllo, anche a seguito della diffida impartita, il controllore, dando atto nel verbale del mancato controllo, propone l'adozione del provvedimento di nomina di un commissario ad acta. Nel caso in cui il mancato controllo sia dovuto all'irreperibilità dell'ente, il controllore propone l'adozione del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.
Se nel corso del controllo sono riscontrate irregolarità non sanabili, il controllore, mediante l'apposito verbale, formalizza motivata proposta di adozione del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.

Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero qualora si rendano necessari approfondimenti sugli esiti dei controlli effettuati, al fine di effettuare verifiche a campione, a seguito di esposti di soci o di soggetti privati, su segnalazione di pubbliche amministrazioni e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
Le ispezioni straordinarie sono volte, invece, a verificare l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie dell'impresa sociale, la sussistenza dei requisiti della stessa, il regolare funzionamento dell'ente, il regolare svolgimento delle attività, la consistenza patrimoniale dell'impresa e delle relative attività e passività.
L'ispezione straordinaria deve essere avviata entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico, o entro un termine più breve in caso di urgenza, e si svolge di norma presso la sede dell'impresa e negli altri luoghi ove si svolge l'attività della stessa, alla presenza del legale rappresentante o, se consentito dai funzionari incaricati, di un suo delegato. Il rappresentante dell'impresa può essere assistito da soci, dipendenti o professionisti di fiducia. Per ragioni eccezionali adeguatamente verbalizzate, può non essere consentita la presenza di specifici soggetti. Gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo devono intervenire se richiesto dai funzionari incaricati.

Edilizia Industria Provincia di Roma: EVR anno 2022

L’ANCE Roma, con circolare del 25/3/2022, comunica che le parti firmatarie del CIPL Edilizia Industria per la provincia di Roma, hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione dell’EVR per l’anno 2022

Con riferimento all’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) relativo all’anno 2022, si comunica l’ACER e le Organizzazioni Sindacali Provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nel territorio di Roma e Provincia.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando il triennio 2021/2020/2019 con il triennio 2020/2019/2018 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
L’importo di EVR che ciascuna azienda deve concretamente erogare ai propri dipendenti è determinato di anno in anno in base ai risultati di due verifiche: a quella effettuata dalle parti sociali territoriali deve seguire, infatti, una verifica a livello aziendale.
L’esito di tale verifica può dare luogo a una delle seguenti situazioni:

a) Se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018 (cfr. tabella A);

b) Se uno dei due parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’EVR nella misura del 65% del suddetto 4% (cfr. tabella B).

c) Se entrambi i parametri risultano negativi, l’azienda non eroga l’EVR.

 

Tabella A – Imprese con entrambi i parametri aziendali pari o positivi

Misura di EVR a livello provinciale (4% dei minimi in vigore all’1/7/2018)

IMPIEGATI – Valori mensili

Livelli

Importi in Euro

7° livello – Quadri e 1.a categoria super 68,83
6° livello – 1.a categoria 61,95
5° livello – 2.a categoria 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello 48,18
3° livello – 3.a categoria 44,74
2° livello – 4.a categoria 40,26
1° livello – 4.a categoria primo impiego 34,41

OPERAI – Valori orari

Operai di produzione

Importi in Euro

4° livello – operaio di 4° livello 0,28
3° livello – operaio specializzato 0,26
2° livello – operaio qualificato 0,23
1° livello – operaio comune 0,20

Operai discontinui

Importi in Euro

Guardiani (art. 6) 0,18
Guardiani con alloggio (art. 6) 0,16

Tabella B – Imprese con un parametro aziendale negativo

65% dell’EVR fissato a livello provinciale (cfr. Tab. A)

IMPIEGATI – Valori mensili

Livelli

Importi in Euro

7° livello – Quadri e 1.a categoria super 44,74
6° livello – 1.a categoria 40,27
5° livello – 2.a categoria 33,55
4° livello – Impiegati di 4° livello 31,32
3° livello – 3.a categoria 29,08
2° livello – 4.a categoria 26,17
1° livello – 4.a categoria primo impiego 22,37

OPERAI – Valori orari

Operai di produzione

Importi in Euro

4° livello – operaio di 4° livello 0,18
3° livello – operaio specializzato 0,17
2° livello – operaio qualificato 0,15
1° livello – operaio comune 0,13

Operai discontinui

Importi in Euro

Guardiani (art. 6) 0,12
Guardiani con alloggio (art. 6) 0,10

L’impresa che, per il 2022, corrisponde ai propri dipendenti l’EVR nella misura ridotta di cui alla soprastante tabella B o che non corrisponde l’EVR, deve inviare entro il 15 maggio 2022 un’apposita autodichiarazione all’ACER e alla Cassa Edile di Roma e provincia, dandone comunicazione alle r.s.a. o r.s.u. laddove costituite.
Si precisa che l’EVR, come sopra determinato, spetta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Pertanto, all’esito della verifica aziendale, con la prima retribuzione utile, le imprese dovranno corrispondere ai propri dipendenti anche l’EVR spettante per i mesi precedenti a partire da gennaio 2022, oltre che ovviamente quello spettante per il mese corrente.

L’ANCE Roma, con circolare del 25/3/2022, comunica che le parti firmatarie del CIPL Edilizia Industria per la provincia di Roma, hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione dell’EVR per l’anno 2022

Con riferimento all’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) relativo all’anno 2022, si comunica l’ACER e le Organizzazioni Sindacali Provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nel territorio di Roma e Provincia.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando il triennio 2021/2020/2019 con il triennio 2020/2019/2018 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
L’importo di EVR che ciascuna azienda deve concretamente erogare ai propri dipendenti è determinato di anno in anno in base ai risultati di due verifiche: a quella effettuata dalle parti sociali territoriali deve seguire, infatti, una verifica a livello aziendale.
L’esito di tale verifica può dare luogo a una delle seguenti situazioni:

a) Se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018 (cfr. tabella A);

b) Se uno dei due parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’EVR nella misura del 65% del suddetto 4% (cfr. tabella B).

c) Se entrambi i parametri risultano negativi, l’azienda non eroga l’EVR.

 

Tabella A - Imprese con entrambi i parametri aziendali pari o positivi

Misura di EVR a livello provinciale (4% dei minimi in vigore all’1/7/2018)

IMPIEGATI - Valori mensili

Livelli

Importi in Euro

7° livello - Quadri e 1.a categoria super 68,83
6° livello - 1.a categoria 61,95
5° livello - 2.a categoria 51,62
4° livello - Impiegati di 4° livello 48,18
3° livello - 3.a categoria 44,74
2° livello - 4.a categoria 40,26
1° livello - 4.a categoria primo impiego 34,41

OPERAI - Valori orari

Operai di produzione

Importi in Euro

4° livello - operaio di 4° livello 0,28
3° livello - operaio specializzato 0,26
2° livello - operaio qualificato 0,23
1° livello - operaio comune 0,20

Operai discontinui

Importi in Euro

Guardiani (art. 6) 0,18
Guardiani con alloggio (art. 6) 0,16

Tabella B - Imprese con un parametro aziendale negativo

65% dell'EVR fissato a livello provinciale (cfr. Tab. A)

IMPIEGATI - Valori mensili

Livelli

Importi in Euro

7° livello - Quadri e 1.a categoria super 44,74
6° livello - 1.a categoria 40,27
5° livello - 2.a categoria 33,55
4° livello - Impiegati di 4° livello 31,32
3° livello - 3.a categoria 29,08
2° livello - 4.a categoria 26,17
1° livello - 4.a categoria primo impiego 22,37

OPERAI - Valori orari

Operai di produzione

Importi in Euro

4° livello - operaio di 4° livello 0,18
3° livello - operaio specializzato 0,17
2° livello - operaio qualificato 0,15
1° livello - operaio comune 0,13

Operai discontinui

Importi in Euro

Guardiani (art. 6) 0,12
Guardiani con alloggio (art. 6) 0,10

L'impresa che, per il 2022, corrisponde ai propri dipendenti l'EVR nella misura ridotta di cui alla soprastante tabella B o che non corrisponde l'EVR, deve inviare entro il 15 maggio 2022 un'apposita autodichiarazione all'ACER e alla Cassa Edile di Roma e provincia, dandone comunicazione alle r.s.a. o r.s.u. laddove costituite.
Si precisa che l’EVR, come sopra determinato, spetta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Pertanto, all’esito della verifica aziendale, con la prima retribuzione utile, le imprese dovranno corrispondere ai propri dipendenti anche l’EVR spettante per i mesi precedenti a partire da gennaio 2022, oltre che ovviamente quello spettante per il mese corrente.

Bonus locazioni: chiarimenti sui limiti alla fruizione

Fortini chiarimenti sui limiti alla fruizione del credito di imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (Agenzia delle entrate – Risposta 29 aprile 2022, n. 237).

Nel caso di specie, la società istante S.r.l., fa parte del gruppo ha come oggetto principale della propria attività la vendita al minuto di capi di abbigliamento e relativi accessori.
L’attività viene principalmente svolta all’interno di negozi dislocati in tutta Italia, detenuti dalla società istante in forza di contratti di locazione e affitto d’azienda, in ossequio alle cui previsioni la predetta società corrisponde i canoni contrattualmente pattuiti.
A causa della situazione di emergenza sanitaria correlata all’epidemia di Covid- 19, l’attività esercita da la S.r.l. ha subito un radicale crollo dei ricavi, fino all’azzeramento degli stessi nei periodi di totale chiusura degli esercizi commerciali, ma in generale comunque rivelatosi consistente anche nei periodi in cui i singoli negozi sono potuti rimanere aperti.
Nonostante l’azzeramento (nei periodi di chiusura totale) o la radicale riduzione dei ricavi, la società istante ha continuato a pagare (in alcuni casi avendo solo beneficiato di “posticipazioni” delle scadenze di pagamento e/o di altre dilazioni) i canoni di locazione dovuti per l’occupazione dei singoli negozi in cui svolge la propria attività, così registrando, come altri operatori economici, uscite di cassa costanti, non correlate alle entrate normalmente realizzate.
La società istante chiede di conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 e degli articoli 8 e 8-bis del decreto legge n. 137 del 2020 con esclusivo riferimento all’individuazione del limite massimo previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863, alla luce di quanto chiarito con la decisione della Commissione Europea C(2021) 7521 del 15 ottobre 2021.
In particolare, la società istante chiede:

a) che venga confermato che il limite massimo complessivo degli Aiuti di Stato a cui essa deve fare riferimento per la determinazione dell’entità fruibile del credito d’imposta di cui agli articoli 28 del decreto legge n. 34 del 2020, 8 e 8-bis del decreto legge n. 137 del 2020 è il limite vigente alla data di presentazione delle dichiarazioni dei redditi in cui il credito stesso viene indicato, considerato che Alfa S.r.l. non lo ha utilizzato in compensazione né lo ha ceduto;
b) di chiarire come debba essere interpretato l’ultimo intervento di modifica del Quadro temporaneo, laddove dispone che “(…) in qualsiasi momento, l’importo complessivo dell’aiuto non supera 2,3 milioni di euro per impresa”. Al riguardo, infatti, la società istante ritiene che la formulazione letterale della norma di modifica e, in particolare, l’utilizzo dell’espressione ” in qualsiasi momento” debba interpretarsi quale completo superamento dei limiti precedenti individuati, con l’effetto di generalizzare il massimale a 2,3 milioni di euro, a prescindere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui il credito è stato esposto o di utilizzo in compensazione del credito stesso.

Con riferimento al caso di specie, ne deriva che, in base alla scelta del contribuente, che può individuare la ” data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario” tra la ” data di presentazione della dichiarazione dei redditi” e la ” data di approvazione della compensazione”, il credito d’imposta spettante alla società istante per i canoni di locazione e affitto d’azienda soggiace:
– al limite di 800.000 euro, se lo stesso si considera ricevuto dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
– al limite di 1.800.000 euro, se il credito si considera ricevuto dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022.
Nel caso rappresentato, la società istante ha esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1° dicembre 2019 – 30 novembre 2020 (Redditi SC 2020) un credito di imposta (non utilizzato in compensazione, né ceduto a terzi), determinato con esclusivo riferimento ai canoni di locazione e affitto d’azienda relativi ai mesi di …, … e … dell’anno 2020, effettivamente pagati entro la data di chiusura dell’esercizio.
La predetta dichiarazione è stata presentata in data 2 novembre 2021.
Nel presupposto della correttezza dei predetti dati (condizione non oggetto di verifica in questa sede) ne deriva che l’aiuto di cui si discute può considerarsi concesso dopo la data del 27 gennaio 2021 (ed entro la data del 30 giugno 2022) allorché il contribuente, come sembra emergere dall’istanza di interpello, faccia riferimento alla data di presentazione della suddetta dichiarazione dei redditi (relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa) – con la conseguenza che lo stesso soggiace al limite di 1.800.000 euro.
La società istante potrà fruire anche del credito d’imposta spettante per i canoni di locazione e affitto d’azienda dovuti per i mesi di …, … e … 2020, effettivamente pagati dopo il 30 novembre 2020, purché sulla base delle indicazioni fornite in precedenza, l’aiuto possa considerarsi concesso entro il 30 giugno 2022.

In tal caso, ai fini della verifica del predetto limite massimo di 1.800.000 euro, bisognerà tenere conto della fruizione del credito d’imposta maturato precedentemente e di altri eventuali aiuti soggetti alle previsioni della sezione 3.1 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”.

Come riportato anche dalla società istante, la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ” Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ è stata, da ultimo, modificata dalla Comunicazione 2021/C 473/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 novembre 2021.
A seguito della predetta modifica (“Sesta modifica”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, la lettera a) del punto 22 della Sezione 3.1. ” Aiuti di importo limitato” prevede ora che, ” in qualsiasi momento “, l’importo complessivo dell’aiuto concedibile per impresa non possa superare il limite di 2,3 milioni di euro.
L’aiuto può essere concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022 e, come viene precisato in un’apposita nota della Comunicazione in esame, ” se l’aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2022″.
Tuttavia, come riportato in precedenza, con riferimento agli aiuti oggetto della presente istanza di interpello, la decisione della Commissione Europea C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 ha soltanto autorizzato l’estensione al 30 giugno 2022 del termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2021 per l’individuazione della data di concessione.Sono rimasti, invece, inalterati i massimali, motivo per cui gli aiuti di cui sopra possono essere fruiti fino al limite complessivo di 800.000 euro per impresa unica se ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e fino al limite complessivo di 1.800.000 euro per impresa unica se ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 30 giugno 2022.

 

Fortini chiarimenti sui limiti alla fruizione del credito di imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (Agenzia delle entrate - Risposta 29 aprile 2022, n. 237).

Nel caso di specie, la società istante S.r.l., fa parte del gruppo ha come oggetto principale della propria attività la vendita al minuto di capi di abbigliamento e relativi accessori.
L'attività viene principalmente svolta all'interno di negozi dislocati in tutta Italia, detenuti dalla società istante in forza di contratti di locazione e affitto d'azienda, in ossequio alle cui previsioni la predetta società corrisponde i canoni contrattualmente pattuiti.
A causa della situazione di emergenza sanitaria correlata all'epidemia di Covid- 19, l'attività esercita da la S.r.l. ha subito un radicale crollo dei ricavi, fino all'azzeramento degli stessi nei periodi di totale chiusura degli esercizi commerciali, ma in generale comunque rivelatosi consistente anche nei periodi in cui i singoli negozi sono potuti rimanere aperti.
Nonostante l'azzeramento (nei periodi di chiusura totale) o la radicale riduzione dei ricavi, la società istante ha continuato a pagare (in alcuni casi avendo solo beneficiato di "posticipazioni" delle scadenze di pagamento e/o di altre dilazioni) i canoni di locazione dovuti per l'occupazione dei singoli negozi in cui svolge la propria attività, così registrando, come altri operatori economici, uscite di cassa costanti, non correlate alle entrate normalmente realizzate.
La società istante chiede di conoscere la corretta interpretazione dell'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 e degli articoli 8 e 8-bis del decreto legge n. 137 del 2020 con esclusivo riferimento all'individuazione del limite massimo previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863, alla luce di quanto chiarito con la decisione della Commissione Europea C(2021) 7521 del 15 ottobre 2021.
In particolare, la società istante chiede:

a) che venga confermato che il limite massimo complessivo degli Aiuti di Stato a cui essa deve fare riferimento per la determinazione dell'entità fruibile del credito d'imposta di cui agli articoli 28 del decreto legge n. 34 del 2020, 8 e 8-bis del decreto legge n. 137 del 2020 è il limite vigente alla data di presentazione delle dichiarazioni dei redditi in cui il credito stesso viene indicato, considerato che Alfa S.r.l. non lo ha utilizzato in compensazione né lo ha ceduto;
b) di chiarire come debba essere interpretato l'ultimo intervento di modifica del Quadro temporaneo, laddove dispone che "(...) in qualsiasi momento, l'importo complessivo dell'aiuto non supera 2,3 milioni di euro per impresa". Al riguardo, infatti, la società istante ritiene che la formulazione letterale della norma di modifica e, in particolare, l'utilizzo dell'espressione " in qualsiasi momento" debba interpretarsi quale completo superamento dei limiti precedenti individuati, con l'effetto di generalizzare il massimale a 2,3 milioni di euro, a prescindere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui il credito è stato esposto o di utilizzo in compensazione del credito stesso.

Con riferimento al caso di specie, ne deriva che, in base alla scelta del contribuente, che può individuare la " data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario" tra la " data di presentazione della dichiarazione dei redditi" e la " data di approvazione della compensazione", il credito d'imposta spettante alla società istante per i canoni di locazione e affitto d'azienda soggiace:
- al limite di 800.000 euro, se lo stesso si considera ricevuto dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- al limite di 1.800.000 euro, se il credito si considera ricevuto dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022.
Nel caso rappresentato, la società istante ha esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1° dicembre 2019 - 30 novembre 2020 (Redditi SC 2020) un credito di imposta (non utilizzato in compensazione, né ceduto a terzi), determinato con esclusivo riferimento ai canoni di locazione e affitto d'azienda relativi ai mesi di ..., ... e ... dell'anno 2020, effettivamente pagati entro la data di chiusura dell'esercizio.
La predetta dichiarazione è stata presentata in data 2 novembre 2021.
Nel presupposto della correttezza dei predetti dati (condizione non oggetto di verifica in questa sede) ne deriva che l'aiuto di cui si discute può considerarsi concesso dopo la data del 27 gennaio 2021 (ed entro la data del 30 giugno 2022) allorché il contribuente, come sembra emergere dall'istanza di interpello, faccia riferimento alla data di presentazione della suddetta dichiarazione dei redditi (relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa) - con la conseguenza che lo stesso soggiace al limite di 1.800.000 euro.
La società istante potrà fruire anche del credito d'imposta spettante per i canoni di locazione e affitto d'azienda dovuti per i mesi di ..., ... e ... 2020, effettivamente pagati dopo il 30 novembre 2020, purché sulla base delle indicazioni fornite in precedenza, l'aiuto possa considerarsi concesso entro il 30 giugno 2022.

In tal caso, ai fini della verifica del predetto limite massimo di 1.800.000 euro, bisognerà tenere conto della fruizione del credito d'imposta maturato precedentemente e di altri eventuali aiuti soggetti alle previsioni della sezione 3.1 del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19".

Come riportato anche dalla società istante, la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final " Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" è stata, da ultimo, modificata dalla Comunicazione 2021/C 473/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 novembre 2021.
A seguito della predetta modifica ("Sesta modifica") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, la lettera a) del punto 22 della Sezione 3.1. " Aiuti di importo limitato" prevede ora che, " in qualsiasi momento ", l'importo complessivo dell'aiuto concedibile per impresa non possa superare il limite di 2,3 milioni di euro.
L'aiuto può essere concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022 e, come viene precisato in un'apposita nota della Comunicazione in esame, " se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2022".
Tuttavia, come riportato in precedenza, con riferimento agli aiuti oggetto della presente istanza di interpello, la decisione della Commissione Europea C(2022) 171 final dell'11 gennaio 2022 ha soltanto autorizzato l'estensione al 30 giugno 2022 del termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2021 per l'individuazione della data di concessione.Sono rimasti, invece, inalterati i massimali, motivo per cui gli aiuti di cui sopra possono essere fruiti fino al limite complessivo di 800.000 euro per impresa unica se ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e fino al limite complessivo di 1.800.000 euro per impresa unica se ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 30 giugno 2022.

 

PNRR: novità per pagamenti e fattura elettronica

Pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2022, il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra le novità, l’art. 18 prevede disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici.

Le nuove disposizioni previste dal nuovo DL PNRR anticipano al 30 giugno 2022, e non più dal 1° gennaio 2023, la decorrenza del regime sanzionatorio previsto nei confronti degli esercenti attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, nonché professionali, che rifiutano il pagamento con carta di qualsiasi importo. Per tali soggetti quindi, dal 30 giugno 2022, in caso di mancata accettazione di un pagamento con carta di debito o credito è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Inoltre, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la fatturazione elettronica viene estesa anche per i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio di cui all’art. 27, co. 1 e 2, D.L. n. 98/2011, conv. con modif. in L. 111/2011, che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014, e nei confronti delle associazioni sportive che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1, 2, L. n. 398/1991, in precedenza esonerati.
L’obbligo di fatturazione elettronica decorre dal dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni previsti in caso di mancata fatturazione (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 471/1997), non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2022, il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra le novità, l’art. 18 prevede disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici.

Le nuove disposizioni previste dal nuovo DL PNRR anticipano al 30 giugno 2022, e non più dal 1° gennaio 2023, la decorrenza del regime sanzionatorio previsto nei confronti degli esercenti attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, nonché professionali, che rifiutano il pagamento con carta di qualsiasi importo. Per tali soggetti quindi, dal 30 giugno 2022, in caso di mancata accettazione di un pagamento con carta di debito o credito è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Inoltre, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la fatturazione elettronica viene estesa anche per i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio di cui all’art. 27, co. 1 e 2, D.L. n. 98/2011, conv. con modif. in L. 111/2011, che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014, e nei confronti delle associazioni sportive che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1, 2, L. n. 398/1991, in precedenza esonerati.
L’obbligo di fatturazione elettronica decorre dal dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni previsti in caso di mancata fatturazione (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 471/1997), non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

30 aprile 2022: scadenza rate 2020 di rottamazione e saldo e stralcio

Il prossimo 30 aprile è il termine per il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2020. (Agenzia delle entrate riscossione – Comunicato 28 aprile 2022)

Il prossimo 30 aprile è il termine per il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2020. La data è stabilita dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter (Legge n. 25/2022) che ha definito un nuovo calendario per andare incontro ai contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate arretrate entro il termine del 9 dicembre scorso, offrendo quindi una nuova opportunità di mantenere i benefici previsti dalle definizioni agevolate. Per il versamento è possibile usufruire dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge per cui, tenendo conto anche dei giorni festivi, il termine del 30 aprile, che cade di sabato e slitta a lunedì 2 maggio, si sposta a sabato 7 maggio rimandando di fatto la scadenza al lunedì successivo. Saranno così considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 maggio.
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2020 (febbraio, maggio, luglio e novembre per la Rottamazione-ter; marzo e luglio per il Saldo e stralcio) che è possibile anche richiedere sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Si ricorda che il decreto “Sostegni-ter” ha definito nuovi termini anche per il versamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2021, nonché per quelle della definizione agevolata previste nel 2022. I contribuenti che non sono riusciti a regolarizzare i pagamenti nei termini di legge hanno la possibilità di mantenere le agevolazioni se il pagamento sarà effettuato entro il 31 luglio, per le rate del 2021, e il 30 novembre per quelle previste nel 2022.

Il prossimo 30 aprile è il termine per il pagamento delle rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" originariamente in scadenza nel 2020. (Agenzia delle entrate riscossione - Comunicato 28 aprile 2022)

Il prossimo 30 aprile è il termine per il pagamento delle rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" originariamente in scadenza nel 2020. La data è stabilita dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter (Legge n. 25/2022) che ha definito un nuovo calendario per andare incontro ai contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate arretrate entro il termine del 9 dicembre scorso, offrendo quindi una nuova opportunità di mantenere i benefici previsti dalle definizioni agevolate. Per il versamento è possibile usufruire dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge per cui, tenendo conto anche dei giorni festivi, il termine del 30 aprile, che cade di sabato e slitta a lunedì 2 maggio, si sposta a sabato 7 maggio rimandando di fatto la scadenza al lunedì successivo. Saranno così considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 maggio.
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2020 (febbraio, maggio, luglio e novembre per la Rottamazione-ter; marzo e luglio per il Saldo e stralcio) che è possibile anche richiedere sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Si ricorda che il decreto "Sostegni-ter" ha definito nuovi termini anche per il versamento delle rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" originariamente in scadenza nel 2021, nonché per quelle della definizione agevolata previste nel 2022. I contribuenti che non sono riusciti a regolarizzare i pagamenti nei termini di legge hanno la possibilità di mantenere le agevolazioni se il pagamento sarà effettuato entro il 31 luglio, per le rate del 2021, e il 30 novembre per quelle previste nel 2022.

Una tantum ad aprile per il personale del CCNL Autoferrotranvieri

 

  Con la retribuzione del mese di aprile spetta la seconda tranche di una tantum per il personale delle ferrovie impiegato almeno 80% della attività in servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio

Per il personale impiegato nel periodo gennaio 2018/dicembre 2020 in misura almeno pari all’80% della propria attività nei servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in considerazione del particolare e perdurante stato di crisi economico/finanziaria del settore in forza a tempo indeterminato al 17/6/2021, a copertura del periodo 2018 -2020, riconoscimento di una somma una tantum di Euro 680.00 lordi  al par. 175, riparametrato secondo la scala parametrale vigente, da corrispondere, in tre rate. La prima erogata con la retribuzione di ottobre 2021 (Euro 200,00 lordi), la seconda da erogare con la retribuzione di aprile 2022 (Euro 200.00 lordi) e la terza con la retribuzione di luglio 2023 (Euro 280,00 lordi).
L’una tantum
– verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta nel periodo 2018/2020;
– sarà riproporzionata nei casi di lavoro part-time, sulla base dell’orario convenuto nei contratto individuale;
– verrà erogata anche al personale a tempo determinato in forza alla data di sottoscrizione del verbale 17/6/2021. Per questi lavoratori, l’una tantum verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta all’interno del periodo 2018/2020 nell’ambito del contratto a termine in atto alla data del 17/6/2021, ivi comprese eventuali proroghe,
– non ha alcun effetto o incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non rientra nella base di calcolo del T.F.R. e della contribuzione ai Fondo Priamo.

Figure professionali

Param.

Ottobre 2021

Aprile 2022

Luglio 2023

Una tantum

RESP. UNITÀ AMM.VA / TECNICA COMPLESSA 250 428,57 285,71 400,00 971,43
PROFESSIONAL 230 394,29 262,86 368,00 893,71
CAPO UNITÀ ORGAN.Va AMM.Va / TECNICA 230 394,29 262,86 368,00 893,71
COORDINATORE DI ESERCIZIO 210 360,00 240,00 336,00 816,00
COORDINATORE 210 360,00 240,00 336,00 816,00
COORDINATORE FERROVIARIO (Pos.2) 210 360,00 240,00 336,00 816,00
CAPO UNITÀ TECNICA 205 351,43 234,29 328,00 796,57
COORDINATORE DI UFFICIO 205 351,43 234,29 328,00 796,57
COORDINATORE FERROVIARIO (Pos.1) 202 346,29 230,86 323,20 784,91
SPECIALISTA TECNICO / AMMINISTRATIVO 193 330,86 220,57 308,80 749,94
ADDETTO ALL’ESERCIZIO 193 330,86 220,57 308,80 749,94
CAPO STAZIONE 193 330,86 220,57 308,80 749,94
ASSISTENTE COORDINATORE 193 330,86 220,57 308,80 749,94
TECNICO DI BORDO 190 325,71 217,14 304,00 738,29
MACCHINISTA (Pos.4) 190 325,71 217,14 304,00 738,29
CAPO OPERATORI 188 322,29 214,86 300,80 730,51
MACCHINISTA (Pos.3) 183 313,71 209,14 292,80 711,09
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.4) 183 313,71 209,14 292,80 711,09
OPERATORE CERTIFICATORE 180 308,57 205,71 288,00 699,43
COORDINATORE DELLA MOBILITÀ 178 305,14 203,43 284,80 691,66
COLLABORATORE DI UFFICIO 175 300,00 200,00 280,00 680,00
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.3) 175 300,00 200,00 280,00 680,00
OPERATORE TECNICO 170 291,43 194,29 272,00 660,57
ADDETTO ALLA MOBILITÀ 170 291,43 194,29 272,00 660,57
MACCHINISTA (Pos.2) 165 282,86 188,57 264,00 641,14
CAPO TRENO (Pos.3) 165 282,86 188,57 264,00 641,14
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.2) 160 274,29 182,86 256,00 621,71
OPERATORE DI GESTIONE 158 270,86 180,57 252,80 613,94
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.2) 158 270,86 180,57 252,80 613,94
OPERATORE DI MOVIMENTO e GESTIONE 158 270,86 180,57 252,80 613,94
CAPO TRENO (Pos.2) 158 270,86 180,57 252,80 613,94
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.2) 155 265,71 177,14 248,00 602,29
ASSISTENTE ALLA CLIENTELA 154 264,00 176,00 246,40 598,40
MACCHINISTA (Pos.1) 153 262,29 174,86 244,80 594,51
OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITÀ 151 258,86 172,57 241,60 586,74
OPERATORE F.T.A. (Pos.2) 145 248,57 165,71 232,00 563,43
OPERATORE DI STAZIONE (Pos.2) 143 245,14 163,43 228,80 555,66
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.1) 140 240,00 160,00 224,00 544,00
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.1) 140 240,00 160,00 224,00 544,00
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.1) 140 240,00 160,00 224,00 544,00
CAPO TRENO (Pos.1) 140 240,00 160,00 224,00 544,00
OPERATORE DI STAZIONE (Pos.1) 139 238,29 158,86 222,40 540,11
OPERATORE DELLA MOBILITA’ 138 236,57 157,71 220,80 536,23
CAPO SQUADRA OPERATORI DI MANOVRA 135 231,43 154,29 216,00 524,57
OPERATORE DI SCAMBI CABINA 135 231,43 154,29 216,00 524,57
OPERATORE DI UFFICIO 130 222,86 148,57 208,00 505,14
OPERATORE DI MANUTENZIONE 130 222,86 148,57 208,00 505,14
COLLABORATORE DI ESERCIZIO 129 221,14 147,43 206,40 501,26
OPERATORE DI MANOVRA 123 210,86 140,57 196,80 477,94
CAPO SQUADRA AUSILIARI 121 207,43 138,29 193,60 470,17
OPERATORE GENERICO 116 198,86 132,57 185,60 450,74
AUSILIARIO 110 188,57 125,71 176,00 427,43
AUSILIARIO GENERICO 100 171,43 114,29 160,00 388,57

 

  Con la retribuzione del mese di aprile spetta la seconda tranche di una tantum per il personale delle ferrovie impiegato almeno 80% della attività in servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio

Per il personale impiegato nel periodo gennaio 2018/dicembre 2020 in misura almeno pari all’80% della propria attività nei servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in considerazione del particolare e perdurante stato di crisi economico/finanziaria del settore in forza a tempo indeterminato al 17/6/2021, a copertura del periodo 2018 -2020, riconoscimento di una somma una tantum di Euro 680.00 lordi  al par. 175, riparametrato secondo la scala parametrale vigente, da corrispondere, in tre rate. La prima erogata con la retribuzione di ottobre 2021 (Euro 200,00 lordi), la seconda da erogare con la retribuzione di aprile 2022 (Euro 200.00 lordi) e la terza con la retribuzione di luglio 2023 (Euro 280,00 lordi).
L’una tantum
- verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta nel periodo 2018/2020;
- sarà riproporzionata nei casi di lavoro part-time, sulla base dell'orario convenuto nei contratto individuale;
- verrà erogata anche al personale a tempo determinato in forza alla data di sottoscrizione del verbale 17/6/2021. Per questi lavoratori, l'una tantum verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta all'interno del periodo 2018/2020 nell'ambito del contratto a termine in atto alla data del 17/6/2021, ivi comprese eventuali proroghe,
- non ha alcun effetto o incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non rientra nella base di calcolo del T.F.R. e della contribuzione ai Fondo Priamo.

Figure professionali

Param.

Ottobre 2021

Aprile 2022

Luglio 2023

Una tantum

RESP. UNITÀ AMM.VA / TECNICA COMPLESSA 250 428,57 285,71 400,00 971,43
PROFESSIONAL 230 394,29 262,86 368,00 893,71
CAPO UNITÀ ORGAN.Va AMM.Va / TECNICA 230 394,29 262,86 368,00 893,71
COORDINATORE DI ESERCIZIO 210 360,00 240,00 336,00 816,00
COORDINATORE 210 360,00 240,00 336,00 816,00
COORDINATORE FERROVIARIO (Pos.2) 210 360,00 240,00 336,00 816,00
CAPO UNITÀ TECNICA 205 351,43 234,29 328,00 796,57
COORDINATORE DI UFFICIO 205 351,43 234,29 328,00 796,57
COORDINATORE FERROVIARIO (Pos.1) 202 346,29 230,86 323,20 784,91
SPECIALISTA TECNICO / AMMINISTRATIVO 193 330,86 220,57 308,80 749,94
ADDETTO ALL'ESERCIZIO 193 330,86 220,57 308,80 749,94
CAPO STAZIONE 193 330,86 220,57 308,80 749,94
ASSISTENTE COORDINATORE 193 330,86 220,57 308,80 749,94
TECNICO DI BORDO 190 325,71 217,14 304,00 738,29
MACCHINISTA (Pos.4) 190 325,71 217,14 304,00 738,29
CAPO OPERATORI 188 322,29 214,86 300,80 730,51
MACCHINISTA (Pos.3) 183 313,71 209,14 292,80 711,09
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.4) 183 313,71 209,14 292,80 711,09
OPERATORE CERTIFICATORE 180 308,57 205,71 288,00 699,43
COORDINATORE DELLA MOBILITÀ 178 305,14 203,43 284,80 691,66
COLLABORATORE DI UFFICIO 175 300,00 200,00 280,00 680,00
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.3) 175 300,00 200,00 280,00 680,00
OPERATORE TECNICO 170 291,43 194,29 272,00 660,57
ADDETTO ALLA MOBILITÀ 170 291,43 194,29 272,00 660,57
MACCHINISTA (Pos.2) 165 282,86 188,57 264,00 641,14
CAPO TRENO (Pos.3) 165 282,86 188,57 264,00 641,14
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.2) 160 274,29 182,86 256,00 621,71
OPERATORE DI GESTIONE 158 270,86 180,57 252,80 613,94
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.2) 158 270,86 180,57 252,80 613,94
OPERATORE DI MOVIMENTO e GESTIONE 158 270,86 180,57 252,80 613,94
CAPO TRENO (Pos.2) 158 270,86 180,57 252,80 613,94
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.2) 155 265,71 177,14 248,00 602,29
ASSISTENTE ALLA CLIENTELA 154 264,00 176,00 246,40 598,40
MACCHINISTA (Pos.1) 153 262,29 174,86 244,80 594,51
OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITÀ 151 258,86 172,57 241,60 586,74
OPERATORE F.T.A. (Pos.2) 145 248,57 165,71 232,00 563,43
OPERATORE DI STAZIONE (Pos.2) 143 245,14 163,43 228,80 555,66
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.1) 140 240,00 160,00 224,00 544,00
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.1) 140 240,00 160,00 224,00 544,00
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.1) 140 240,00 160,00 224,00 544,00
CAPO TRENO (Pos.1) 140 240,00 160,00 224,00 544,00
OPERATORE DI STAZIONE (Pos.1) 139 238,29 158,86 222,40 540,11
OPERATORE DELLA MOBILITA' 138 236,57 157,71 220,80 536,23
CAPO SQUADRA OPERATORI DI MANOVRA 135 231,43 154,29 216,00 524,57
OPERATORE DI SCAMBI CABINA 135 231,43 154,29 216,00 524,57
OPERATORE DI UFFICIO 130 222,86 148,57 208,00 505,14
OPERATORE DI MANUTENZIONE 130 222,86 148,57 208,00 505,14
COLLABORATORE DI ESERCIZIO 129 221,14 147,43 206,40 501,26
OPERATORE DI MANOVRA 123 210,86 140,57 196,80 477,94
CAPO SQUADRA AUSILIARI 121 207,43 138,29 193,60 470,17
OPERATORE GENERICO 116 198,86 132,57 185,60 450,74
AUSILIARIO 110 188,57 125,71 176,00 427,43
AUSILIARIO GENERICO 100 171,43 114,29 160,00 388,57

Edilizia Artigianato Trento: Accordo per l’attuazione dell’EVR

Firmato il 21/4/2022, tra l’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI TRENTINO e FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL del Trentino, il Verbale di accordo per l’attuazione del CCPL Edilizia Artigianato 28 agosto 2017, art. 22 “Elemento Variabile della Retribuzione” (E.V.R.)

Dalla comparazione tra medie triennali riferite agli indicatori/parametri provinciali ai fini della determinazione dell’EVR risulta che gli indicatori/parametri provinciali stessi sono:

 
1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Trento POSITIVO
2. Monte salari denunciati alla Cassa Edile della Provincia di Trento POSITIVO
3. Ore dichiarare alla Cassa Edile della Provincia di Trento con incidenza delle ore di Cigo NEGATIVO
4. Redditività del sistema edile artigiano (media anni 2018, 2019, 2020) 23,84%

IMPORTI

Livello

Minimi CCNL

Fascia 22,50% 24,00%

1° Parametro

2° Parametro

Totale EVR 4,50%

 

 

3,50%

0,5%

0,5%

Importi mensili

7 1.804,86 63,18€ 9,03€ 9,03€ 81,24€
6 1.611,48 56,41€ 8,06€ 8,06€ 72,53€
5 1.343,04 47,01€ 6,72€ 6,72€ 60,45€
4 1.253,10 43,86€ 6,27€ 6,27€ 56,40€
3 1.164,12 40,75€ 5,83€ 5,83€ 52,41€
2 1.047,85 36,68€ 5,24€ 5,24€ 47,16€
1 895,30 31,34€ 4,48€ 4,48€ 40,30€

Livello

 

Minimi paga base oraria

Valore orario (*)

Capo Squadra I 7,40 0,34
Capo Squadra II 6,67 0,31
Capo Squadra IV liv. 7,96 0,36
Operaio IV liv. 7,24 0,33
Operaio Specializzato 6,73 0,31
Operaio Qualificato 6,06 0,28
Operaio Comune 5,18 0,24

– (*) –
arrotondato ai centesimi
– (**) –
comprensivo di AFAC

La misura dell’EVR individuata a livello provinciale è pari al 4,5% della misura massima individuata con il contratto provinciale del 28 agosto 2017 dei minimi di paga in vigore alla data del 1° gennaio 2021.
Per i lavoratori apprendisti la quota relativa all’EVR verrà calcolata in base al Gruppo e semestre di anzianità.

EROGAZIONE

Le Parti concordano che le aziende iscritte alla Cassa Edile di Trento accantoneranno a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di aprile 2022 (versamento della contribuzione entro il 25 luglio c.a.), una quota di Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) pari al 76,75% del 4,5% (3,46%).
L’E.V.R. sarà corrisposto da parte della Cassa Edile di Trento agli operai e agli apprendisti operai in due quote annuali che saranno liquidate nella prima decade di luglio e nella prima decade di dicembre.
Per gli impiegati e gli apprendisti impiegati l’E.V.R. continuerà ad essere corrisposto mensilmente direttamente dall’impresa contestualmente al pagamento agli stessi della retribuzione.

Firmato il 21/4/2022, tra l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI TRENTINO e FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL del Trentino, il Verbale di accordo per l’attuazione del CCPL Edilizia Artigianato 28 agosto 2017, art. 22 "Elemento Variabile della Retribuzione" (E.V.R.)

Dalla comparazione tra medie triennali riferite agli indicatori/parametri provinciali ai fini della determinazione dell'EVR risulta che gli indicatori/parametri provinciali stessi sono:

 
1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Trento POSITIVO
2. Monte salari denunciati alla Cassa Edile della Provincia di Trento POSITIVO
3. Ore dichiarare alla Cassa Edile della Provincia di Trento con incidenza delle ore di Cigo NEGATIVO
4. Redditività del sistema edile artigiano (media anni 2018, 2019, 2020) 23,84%

IMPORTI

Livello

Minimi CCNL

Fascia 22,50% 24,00%

1° Parametro

2° Parametro

Totale EVR 4,50%

 

 

3,50%

0,5%

0,5%

Importi mensili

7 1.804,86 63,18€ 9,03€ 9,03€ 81,24€
6 1.611,48 56,41€ 8,06€ 8,06€ 72,53€
5 1.343,04 47,01€ 6,72€ 6,72€ 60,45€
4 1.253,10 43,86€ 6,27€ 6,27€ 56,40€
3 1.164,12 40,75€ 5,83€ 5,83€ 52,41€
2 1.047,85 36,68€ 5,24€ 5,24€ 47,16€
1 895,30 31,34€ 4,48€ 4,48€ 40,30€

Livello

 

Minimi paga base oraria

Valore orario (*)

Capo Squadra I 7,40 0,34
Capo Squadra II 6,67 0,31
Capo Squadra IV liv. 7,96 0,36
Operaio IV liv. 7,24 0,33
Operaio Specializzato 6,73 0,31
Operaio Qualificato 6,06 0,28
Operaio Comune 5,18 0,24

- (*) -
arrotondato ai centesimi
- (**) -
comprensivo di AFAC

La misura dell'EVR individuata a livello provinciale è pari al 4,5% della misura massima individuata con il contratto provinciale del 28 agosto 2017 dei minimi di paga in vigore alla data del 1° gennaio 2021.
Per i lavoratori apprendisti la quota relativa all'EVR verrà calcolata in base al Gruppo e semestre di anzianità.

EROGAZIONE

Le Parti concordano che le aziende iscritte alla Cassa Edile di Trento accantoneranno a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di aprile 2022 (versamento della contribuzione entro il 25 luglio c.a.), una quota di Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) pari al 76,75% del 4,5% (3,46%).
L'E.V.R. sarà corrisposto da parte della Cassa Edile di Trento agli operai e agli apprendisti operai in due quote annuali che saranno liquidate nella prima decade di luglio e nella prima decade di dicembre.
Per gli impiegati e gli apprendisti impiegati l'E.V.R. continuerà ad essere corrisposto mensilmente direttamente dall'impresa contestualmente al pagamento agli stessi della retribuzione.

Sanedil: novità sui Piani Sanitari

Il Fondo sanitario Sanedil ha introdotto nuove opportunità per i lavoratori riguardanti le garanzie dei Piani Sanitari Base e Plus.

Seguono le novità riguardanti le garanzie dei Piani sanitari Base e Plus e le relative decorrenze.
1. L’estensione di tutte le garanzie previste dai Piani sanitari Sanedil ai familiari fiscalmente a carico (eccezion fatta per la garanzia “Grave inabilità permanente da infortunio sul lavoro o gravi patologie” e “Monitor salute”), a decorrere dal 1° maggio 2022.
2. Aumento del 50% dei massimali delle garanzie previste dai Piani sanitari Sanedil, ad eccezione di tutte le garanzie odontoiatriche. L’incremento varrà per l’iscritto e il suo nucleo famigliare (nel caso di iscritto senza nucleo famigliare i massimali non verranno aumentati). Dovendosi implementare il sistema operativo per il riconoscimento del nuovo massimale, la data di decorrenza di tale garanzia verrà comunicata con separata nota informativa.
3. Il potenziamento della garanzia Monitor Salute, con un nuovo modello e l’introduzione del nuovo monitoraggio pneumologico, a decorrere dal 1° maggio 2022.
4. L’introduzione dell’erogatore Fuori Rete nella garanzia Implantologia, con un sotto massimale pari all’80% rispetto alle tariffe previste per la modalità in rete, a decorrere dal 1° maggio 2022.

Piano BASE

Piano PLUS

Sotto massimale Fuori Rete Massimale In Rete Sotto massimale Fuori Rete Massimale In Rete
Tre o più impianti: 1.345€ Tre o più impianti 1.680€ Tre o più impianti: 2.400€ Tre o più impianti 2.800€
Due impianti: 840€ Due impianti: 1.050€ Due impianti: 1.400€ Due impianti: 1.750€
Un impianto: 420€ Un impianto: 525€ Un impianto: 730€ Un impianto: 910€

Gli Organi del Fondo, con decorrenza retroattiva 1° gennaio 2022, hanno deliberato l’implementazione delle prestazioni sanitarie erogate in autogestione e riconosciute in modalità rimborsuale.
Per tali prestazioni, che vanno ad incrementare quelle già presenti tra le “garanzie ausili e presidi sanitari” è stata stabilita una copertura finanziaria fino al 30 settembre 2022, salvo ulteriore proroga del termine, pari ad euro 1.000.000,00.
Si tratta in particolare delle seguenti prestazioni dal 1° gennaio 2022:

Piano Base

– Busto ortopedico, massimale 50 € ogni 24 mesi
– Corsetto ortopedico, massimale 30 € ogni 24 mesi
– Tutori/ortesi ortopedici, massimale 40 € ogni 12 mesi
– Contenitore addominale, massimale 20 € ogni 24 mesi
– Calzature ortopediche, massimale 60 € ogni 12 mesi

Piano Plus
– Busto ortopedico, massimale 80€ ogni 24 mesi
– Corsetto ortopedico, massimale 50€ ogni 24 mesi
– Tutori/ortesi ortopedici, massimale 65€ ogni 12 mesi
– Contenitore addominale, massimale 35€ ogni 24 mesi
– Calzature ortopediche, massimale 100€ ogni 12 mesi

Dal giorno 27 aprile 2022, sarà disponibile una nuova funzione, in aggiunta ai tradizionali canali di presentazione delle richieste (sportello, e-mail e raccomandata), che consentirà di ricevere e gestire le domande di rimborso direttamente tramite canale telematico.

Il Fondo sanitario Sanedil ha introdotto nuove opportunità per i lavoratori riguardanti le garanzie dei Piani Sanitari Base e Plus.

Seguono le novità riguardanti le garanzie dei Piani sanitari Base e Plus e le relative decorrenze.
1. L’estensione di tutte le garanzie previste dai Piani sanitari Sanedil ai familiari fiscalmente a carico (eccezion fatta per la garanzia "Grave inabilità permanente da infortunio sul lavoro o gravi patologie" e "Monitor salute"), a decorrere dal 1° maggio 2022.
2. Aumento del 50% dei massimali delle garanzie previste dai Piani sanitari Sanedil, ad eccezione di tutte le garanzie odontoiatriche. L’incremento varrà per l’iscritto e il suo nucleo famigliare (nel caso di iscritto senza nucleo famigliare i massimali non verranno aumentati). Dovendosi implementare il sistema operativo per il riconoscimento del nuovo massimale, la data di decorrenza di tale garanzia verrà comunicata con separata nota informativa.
3. Il potenziamento della garanzia Monitor Salute, con un nuovo modello e l’introduzione del nuovo monitoraggio pneumologico, a decorrere dal 1° maggio 2022.
4. L’introduzione dell’erogatore Fuori Rete nella garanzia Implantologia, con un sotto massimale pari all’80% rispetto alle tariffe previste per la modalità in rete, a decorrere dal 1° maggio 2022.

Piano BASE

Piano PLUS

Sotto massimale Fuori Rete Massimale In Rete Sotto massimale Fuori Rete Massimale In Rete
Tre o più impianti: 1.345€ Tre o più impianti 1.680€ Tre o più impianti: 2.400€ Tre o più impianti 2.800€
Due impianti: 840€ Due impianti: 1.050€ Due impianti: 1.400€ Due impianti: 1.750€
Un impianto: 420€ Un impianto: 525€ Un impianto: 730€ Un impianto: 910€

Gli Organi del Fondo, con decorrenza retroattiva 1° gennaio 2022, hanno deliberato l’implementazione delle prestazioni sanitarie erogate in autogestione e riconosciute in modalità rimborsuale.
Per tali prestazioni, che vanno ad incrementare quelle già presenti tra le "garanzie ausili e presidi sanitari" è stata stabilita una copertura finanziaria fino al 30 settembre 2022, salvo ulteriore proroga del termine, pari ad euro 1.000.000,00.
Si tratta in particolare delle seguenti prestazioni dal 1° gennaio 2022:

Piano Base

- Busto ortopedico, massimale 50 € ogni 24 mesi
- Corsetto ortopedico, massimale 30 € ogni 24 mesi
- Tutori/ortesi ortopedici, massimale 40 € ogni 12 mesi
- Contenitore addominale, massimale 20 € ogni 24 mesi
- Calzature ortopediche, massimale 60 € ogni 12 mesi

Piano Plus
- Busto ortopedico, massimale 80€ ogni 24 mesi
- Corsetto ortopedico, massimale 50€ ogni 24 mesi
- Tutori/ortesi ortopedici, massimale 65€ ogni 12 mesi
- Contenitore addominale, massimale 35€ ogni 24 mesi
- Calzature ortopediche, massimale 100€ ogni 12 mesi


Dal giorno 27 aprile 2022, sarà disponibile una nuova funzione, in aggiunta ai tradizionali canali di presentazione delle richieste (sportello, e-mail e raccomandata), che consentirà di ricevere e gestire le domande di rimborso direttamente tramite canale telematico.

Attestazioni degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita per le detrazioni fiscali

L’Inps ha reso noto che sono visualizzabili e stampabili le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2021 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, ai fini della detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi (Messaggio 28 aprile 2022, n. 1799).

Accedendo al Portale dei Pagamenti sul sito internet istituzionale dell’Inps (www.inps.it), raggiungibile attraverso il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei pagamenti” > “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”, è possibile visualizzare e stampare:
– le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2021 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita;
– le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (art. 20, co. da 1 a 5, del D.L. n. 4 del 2019), effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado, per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

L’accesso alle suddette attestazioni è possibile con le seguenti modalità:
– tramite codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre). In tal modo è possibile visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita;
– tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0). In tal modo è possibile visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione e rendita.

Al riguardo, l’Istituto ha fornito chiarimenti per i soggetti iscritti alla gestione Ex Enpals ed alla gestione Ex Inpdap. In particolare:
– le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensione sportivi professionisti (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul Portale dei Pagamenti, possono essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica polopals.romaflaminio@inps.it;
– le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei Pagamenti, in quanto gli Enti predetti, quali sostituti d’imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. Viceversa, è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo al sito dell’Istituto, mediante il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati” > “Accedi” > “Servizi GDP” > per “Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazione” > “Versamenti Consultazione”.

In caso di discordanze tra importi attestati e importi versati è comunque possibile richiedere la rettifica del documento alla sede Inps di competenza.

L’Inps ha reso noto che sono visualizzabili e stampabili le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2021 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, ai fini della detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi (Messaggio 28 aprile 2022, n. 1799).

Accedendo al Portale dei Pagamenti sul sito internet istituzionale dell’Inps (www.inps.it), raggiungibile attraverso il percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Portale dei pagamenti" > "Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite" > "Entra nel servizio" > "Accedi" > sezione "Pagamenti effettuati" > "Stampa attestazione", è possibile visualizzare e stampare:
- le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2021 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita;
- le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (art. 20, co. da 1 a 5, del D.L. n. 4 del 2019), effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado, per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

L’accesso alle suddette attestazioni è possibile con le seguenti modalità:
- tramite codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre). In tal modo è possibile visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita;
- tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0). In tal modo è possibile visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione e rendita.

Al riguardo, l’Istituto ha fornito chiarimenti per i soggetti iscritti alla gestione Ex Enpals ed alla gestione Ex Inpdap. In particolare:
- le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensione sportivi professionisti (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul Portale dei Pagamenti, possono essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica polopals.romaflaminio@inps.it;
- le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei Pagamenti, in quanto gli Enti predetti, quali sostituti d’imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. Viceversa, è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo al sito dell’Istituto, mediante il seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati" > "Accedi" > "Servizi GDP" > per "Area Tematica" > "Contributi e Versamenti" > "Consultazione" > "Versamenti Consultazione".

In caso di discordanze tra importi attestati e importi versati è comunque possibile richiedere la rettifica del documento alla sede Inps di competenza.