Reti di imprese agricole e agroalimentari: Tax credit e modalità di accesso

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 20 maggio 2022 n. 174713, ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 1, co. 131, L. n. 178/2020 a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari ed ha approvato il modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”.

L’art. 1, co.131, L. n. 178/2020, alle reti di imprese agricole e agroalimentari ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta a sostegno del made in Italy di cui all’art. 3, co. 1, D.L. n. 91/2014, conv., con modif., dalla L. n. 116/2014.
Il tax credit viene riconosciuto per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico e spetta nella misura del 40% dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro (25.000 euro per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli), in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza.
Rientrano quindi nell’agevolazione tutte quelle spese sostenute con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:
– dotazioni tecnologiche;
– software;
– progettazione e implementazione;
– sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Modalità di richiesta

Per accedere al credito d’imposta deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, l’ammontare delle spese sostenute nei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili.
Ai fini della comunicazione, deve essere utilizzato il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 20 maggio 2022 n. 174713.
La comunicazione va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti (per gli investimenti realizzati nel 2021, la comunicazione va inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022), esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Inoltre, il credito d’imposta spettante va indicato nella dichiarazione dei redditi e non è cumulabile con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell’agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello consentito.

Cause di decadenza/revoca

L’agevolazione decade nei seguenti casi:
– accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale;
– mancato rispetto delle condizioni di accesso;
– utilizzazione difforme dalla destinazione.

Il credito d’imposta è invece revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni conseguenza di legge, civile e penale.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 20 maggio 2022 n. 174713, ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 1, co. 131, L. n. 178/2020 a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari ed ha approvato il modello di "Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico".

L’art. 1, co.131, L. n. 178/2020, alle reti di imprese agricole e agroalimentari ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta a sostegno del made in Italy di cui all’art. 3, co. 1, D.L. n. 91/2014, conv., con modif., dalla L. n. 116/2014.
Il tax credit viene riconosciuto per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico e spetta nella misura del 40% dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro (25.000 euro per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli), in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza.
Rientrano quindi nell’agevolazione tutte quelle spese sostenute con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:
- dotazioni tecnologiche;
- software;
- progettazione e implementazione;
- sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Modalità di richiesta

Per accedere al credito d’imposta deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, l’ammontare delle spese sostenute nei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili.
Ai fini della comunicazione, deve essere utilizzato il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 20 maggio 2022 n. 174713.
La comunicazione va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti (per gli investimenti realizzati nel 2021, la comunicazione va inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022), esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Inoltre, il credito d’imposta spettante va indicato nella dichiarazione dei redditi e non è cumulabile con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell’agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello consentito.

Cause di decadenza/revoca

L’agevolazione decade nei seguenti casi:
- accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale;
- mancato rispetto delle condizioni di accesso;
- utilizzazione difforme dalla destinazione.

Il credito d’imposta è invece revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni conseguenza di legge, civile e penale.

Accesso consultazione telematica planimetrie catastali per gli agenti immobiliari

Disposte le modalità per consentire agli agenti immobiliari espressamente delegati, da almeno uno degli intestatari catastali dell’immobile, la consultazione telematica delle planimetrie catastali, in attuazione di quanto disposto dall’art. 27, comma 2-undecies, D.L. n. 152/2021. Nelle more del completamento degli interventi tecnici necessari per l’adeguamento del servizio, è definita una procedura transitoria per consentire comunque l’accesso alle planimetrie, da parte dei delegati, con modalità semplificate (Agenzia delle entrate – Provvedimento 20 maggio 2022, n. 174602).

L’accesso al sistema telematico dell’Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 16 settembre 2010, è consentito anche ai soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari, muniti di delega espressa.
La delega è conferita da almeno uno degli intestatari catastali (delegante) compilando lo specifico modulo e ha efficacia di 30 giorni dalla sua sottoscrizione.
L’originale della delega è conservato per un periodo di cinque anni da parte del delegato ed esibito nel caso di richiesta dell’Agenzia delle entrate.
Il delegante comunica all’Agenzia delle entrate il conferimento della delega mediante apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In alternativa, il delegante consegna direttamente la delega a qualsiasi Direzione provinciale o Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia, ovvero la trasmette mediante posta elettronica (PEC o email); la delega inviata per posta elettronica è prodotta come documento informatico, sottoscritto con la firma digitale del delegante, oppure come copia informatica (ad esempio scansione) della delega cartacea a cui allegare una copia del documento di identità del delegante. Il documento informatico di delega, ovvero la copia informatica della stessa, può essere trasmesso all’Agenzia delle entrate anche dal delegato, mediante apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il delegato accede con le proprie credenziali all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e, attraverso una specifica funzionalità, compila e invia la richiesta di consultazione della planimetria.
L’Agenzia delle entrate, verificata la completezza della documentazione e la coerenza della delega con i dati contenuti nella richiesta di consultazione della planimetria, attiva il servizio di estrazione di copia della planimetria richiesta e la rende disponibile nell’area riservata del delegato. Contestualmente, verrà fornita notifica al delegante dell’erogazione del servizio, mediante comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato in sede di consegna della delega e sull’area riservata.
I dati acquisiti dagli agenti immobiliari possono essere utilizzati dagli stessi esclusivamente per l’accesso telematico, nei limiti della delega ricevuta e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente anche in materia di protezione dei dati personali.
Nelle more del completamento degli interventi tecnici necessari per l’attivazione del servizio, la richiesta di consultazione della planimetria, sottoscritta dal delegato, può essere inoltrata dal medesimo tramite posta elettronica certificata (PEC) a qualsiasi Direzione provinciale o Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia, unitamente alla delega ricevuta; tale delega può essere prodotta come documento informatico, sottoscritto con la firma digitale del delegante oppure come copia informatica (ad esempio scansione) della delega cartacea, a cui allegare una copia del documento di identità del delegante.
L’Agenzia delle entrate, verificata la delega trasmessa, invia all’indirizzo PEC del delegato, copia della planimetria in formato pdf.

Disposte le modalità per consentire agli agenti immobiliari espressamente delegati, da almeno uno degli intestatari catastali dell’immobile, la consultazione telematica delle planimetrie catastali, in attuazione di quanto disposto dall’art. 27, comma 2-undecies, D.L. n. 152/2021. Nelle more del completamento degli interventi tecnici necessari per l’adeguamento del servizio, è definita una procedura transitoria per consentire comunque l’accesso alle planimetrie, da parte dei delegati, con modalità semplificate (Agenzia delle entrate - Provvedimento 20 maggio 2022, n. 174602).

L’accesso al sistema telematico dell’Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 16 settembre 2010, è consentito anche ai soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari, muniti di delega espressa.
La delega è conferita da almeno uno degli intestatari catastali (delegante) compilando lo specifico modulo e ha efficacia di 30 giorni dalla sua sottoscrizione.
L’originale della delega è conservato per un periodo di cinque anni da parte del delegato ed esibito nel caso di richiesta dell’Agenzia delle entrate.
Il delegante comunica all’Agenzia delle entrate il conferimento della delega mediante apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In alternativa, il delegante consegna direttamente la delega a qualsiasi Direzione provinciale o Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia, ovvero la trasmette mediante posta elettronica (PEC o email); la delega inviata per posta elettronica è prodotta come documento informatico, sottoscritto con la firma digitale del delegante, oppure come copia informatica (ad esempio scansione) della delega cartacea a cui allegare una copia del documento di identità del delegante. Il documento informatico di delega, ovvero la copia informatica della stessa, può essere trasmesso all’Agenzia delle entrate anche dal delegato, mediante apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il delegato accede con le proprie credenziali all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e, attraverso una specifica funzionalità, compila e invia la richiesta di consultazione della planimetria.
L’Agenzia delle entrate, verificata la completezza della documentazione e la coerenza della delega con i dati contenuti nella richiesta di consultazione della planimetria, attiva il servizio di estrazione di copia della planimetria richiesta e la rende disponibile nell’area riservata del delegato. Contestualmente, verrà fornita notifica al delegante dell’erogazione del servizio, mediante comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato in sede di consegna della delega e sull’area riservata.
I dati acquisiti dagli agenti immobiliari possono essere utilizzati dagli stessi esclusivamente per l’accesso telematico, nei limiti della delega ricevuta e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente anche in materia di protezione dei dati personali.
Nelle more del completamento degli interventi tecnici necessari per l’attivazione del servizio, la richiesta di consultazione della planimetria, sottoscritta dal delegato, può essere inoltrata dal medesimo tramite posta elettronica certificata (PEC) a qualsiasi Direzione provinciale o Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia, unitamente alla delega ricevuta; tale delega può essere prodotta come documento informatico, sottoscritto con la firma digitale del delegante oppure come copia informatica (ad esempio scansione) della delega cartacea, a cui allegare una copia del documento di identità del delegante.
L’Agenzia delle entrate, verificata la delega trasmessa, invia all’indirizzo PEC del delegato, copia della planimetria in formato pdf.

Provvidenze ELBA 2022 e 2023

Siglato il 26 aprile 2022, tra la CONFARTIGIANATO Lombardia, la CNA Lombardia, la CASARTIGIANI Lombardia, la CLAAI Lombardia e la CGIL Lombardia, la CISL Lombardia, la UIL Lombardia, l’accordo inerente le Provvidenze di ELBA per gli anni 2022 e 2023.

Le domande delle provvidenze relative ai primi cinque mesi dell’anno 2022 dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2022, salvo quanto previsto per le singole provvidenze.

Per l’anno 2023 le domande delle provvidenze dovranno essere presentate entro i 4 mesi successivi al mese dell’evento.

ANZIANITA’ PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)

Per l’anno 2022 alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno maturato una anzianità di servizio pari o superiore ai 18 anni presso la stessa impresa è erogato un contributo pari a euro 150,00 che sarà concesso agli stessi una sola volta per biennio.
La trasformazione giuridica, il trasferimento e la cessione dell’impresa non interrompono, nell’ambito del sistema bilaterale, la maturazione dell’anzianità di servizio.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 1.625.000,00.
Lo stanziamento mensile verrà determinato dagli uffici di ELBA tenendo conto dell’andamento delle domande presentate mensilmente nel 2020 al fine di garantirne l’erogazione nel mese successivo alla richiesta.

CONTRIBUTO SPESE ACQUISTI LIBRO SCOLASTICI (ALS)

Alle lavoratrici e ai lavoratori è corrisposto un contributo, con riferimento all’anno scolastico (2022/2023), quale concorso alle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici per uno o più figli frequentanti le scuole superiori.
La domanda per l’anno scolastico 2022/2023 deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo massimo complessivo del contributo è di 200,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 450.000,00.

MUTUO PRIMA CASA (MPC)

Per l’anno 2022 alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa, è erogato un contributo pari a 500,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 342.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 28.500,00.

BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI (BDS/D-BDS/U)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti i cui figli conseguono il diploma di scuola secondaria di secondo grado o che si iscrivono al secondo anno di università.
Euro 500,00 per i diplomi di scuola secondaria di secondo grado.
Euro 400,00 per iscrizione al secondo anno di università.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 500.000,00.

BORSE DI STUDIO PER I DIPENDENTI (BDS)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza a favore del dipendente che ha ottenuto uno dei seguenti diploma:
-Diploma conseguito al termine di un corso triennale euro 400,00;
-Diploma di scuola di istruzione secondaria superiore euro 500,00;
-Corsi o diploma di laurea, triennale o magistrale euro 600,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 33.000,00.

PREMIO PER CONFERMA IN QUALIFICA IN APPRENDISTATO (CQA)

Per l’anno 2022, è istituita una provvidenza a favore del dipendente apprendista che ha ottenuto la qualifica di operaio/impiegato.
Contributo pari a euro 400,00.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 200.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 16.666,66.

CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO (CTP)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro.
Nel caso di abbonamenti mensili di durata non inferiore a sei mesi, anche non continuativi, è riconosciuto un contributo di euro € 100,00;
Nel caso di abbonamenti annuali, inerenti l’anno 2022, è riconosciuto un contributo di euro 200,00. L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 150.000,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.

CONTRIBUTO DICHIARAZIONE REDDITI (CDR)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti che nel corso dell’anno 2021, sono stati collocati in sospensione lavorativa con ricorso al Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA) e che presentino la dichiarazione dei redditi tramite un Centro di Assistenza Fiscale riconosciuto, è erogato un contributo di 40,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 350.000,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.

CONTRIBUTO CARENZA MALATTIA (CCM)

In riferimento alle malattie per le quali i singoli CCNL di categoria prevedano il pagamento, a carico dell’impresa, dei giorni di carenza, si prevede un contributo forfettario a favore delle imprese pari a euro 100,00. (in caso di rapporto a tempo parziale il contributo è riproporzionato in ragione dell’orario di lavoro svolto).
Numero eventi di malattia riconoscibili nell’anno (il dato relativo alla forza lavoro è quello rilevato al 31 dicembre 2021):
– imprese sino a 5 dipendenti un evento
– imprese da 6 a 10 dipendenti due eventi
– imprese con più di 10 dipendenti tre eventi
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 600.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 50.000,00.

FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)

Alle imprese è riconosciuto, a fronte di costi sostenuti nell’anno 2022 per la retribuzione delle ore di frequenza degli apprendisti ai corsi di formazione esterna organizzata dagli enti pubblici competenti, un contributo di euro 125,00.

L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 90.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 7.500,00.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)

Alle imprese, i cui titolari, soci, collaboratori familiari frequentano corsi di formazione ed aggiornamento professionale inerenti l’attività svolta dall’impresa, iniziati e conclusi nel 2022, è erogato un contributo pari al 30% del costo di partecipazione al corso e comunque non superiore a euro 200,00.
Nel caso di partecipazione di titolari, soci o collaboratori a iniziative formative contestualmente ai loro dipendenti, previste dall’accordo del 17/3/2008 sulla formazione professionale realizzata con Fondartigianato, resta confermato il contributo del 50% del costo di partecipazione del corso con importo massimo di euro 520,00.
Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione aventi costo per partecipante inferiore a euro 100,00 (Iva esclusa).
Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione presenti nel catalogo regionale delle offerte di formazione continua previste nell’ambito del POR FSE 2014-2020 – Formazione Continua – Fase VI.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 90.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 7.500,00.

Siglato il 26 aprile 2022, tra la CONFARTIGIANATO Lombardia, la CNA Lombardia, la CASARTIGIANI Lombardia, la CLAAI Lombardia e la CGIL Lombardia, la CISL Lombardia, la UIL Lombardia, l’accordo inerente le Provvidenze di ELBA per gli anni 2022 e 2023.

Le domande delle provvidenze relative ai primi cinque mesi dell'anno 2022 dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2022, salvo quanto previsto per le singole provvidenze.

Per l’anno 2023 le domande delle provvidenze dovranno essere presentate entro i 4 mesi successivi al mese dell’evento.

ANZIANITA’ PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)

Per l’anno 2022 alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno maturato una anzianità di servizio pari o superiore ai 18 anni presso la stessa impresa è erogato un contributo pari a euro 150,00 che sarà concesso agli stessi una sola volta per biennio.
La trasformazione giuridica, il trasferimento e la cessione dell’impresa non interrompono, nell’ambito del sistema bilaterale, la maturazione dell’anzianità di servizio.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 1.625.000,00.
Lo stanziamento mensile verrà determinato dagli uffici di ELBA tenendo conto dell’andamento delle domande presentate mensilmente nel 2020 al fine di garantirne l’erogazione nel mese successivo alla richiesta.

CONTRIBUTO SPESE ACQUISTI LIBRO SCOLASTICI (ALS)

Alle lavoratrici e ai lavoratori è corrisposto un contributo, con riferimento all’anno scolastico (2022/2023), quale concorso alle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici per uno o più figli frequentanti le scuole superiori.
La domanda per l’anno scolastico 2022/2023 deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo massimo complessivo del contributo è di 200,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 450.000,00.

MUTUO PRIMA CASA (MPC)

Per l’anno 2022 alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa, è erogato un contributo pari a 500,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 342.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 28.500,00.

BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI (BDS/D-BDS/U)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti i cui figli conseguono il diploma di scuola secondaria di secondo grado o che si iscrivono al secondo anno di università.
Euro 500,00 per i diplomi di scuola secondaria di secondo grado.
Euro 400,00 per iscrizione al secondo anno di università.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 500.000,00.

BORSE DI STUDIO PER I DIPENDENTI (BDS)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza a favore del dipendente che ha ottenuto uno dei seguenti diploma:
-Diploma conseguito al termine di un corso triennale euro 400,00;
-Diploma di scuola di istruzione secondaria superiore euro 500,00;
-Corsi o diploma di laurea, triennale o magistrale euro 600,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 33.000,00.

PREMIO PER CONFERMA IN QUALIFICA IN APPRENDISTATO (CQA)

Per l’anno 2022, è istituita una provvidenza a favore del dipendente apprendista che ha ottenuto la qualifica di operaio/impiegato.
Contributo pari a euro 400,00.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 200.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 16.666,66.

CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO (CTP)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro.
Nel caso di abbonamenti mensili di durata non inferiore a sei mesi, anche non continuativi, è riconosciuto un contributo di euro € 100,00;
Nel caso di abbonamenti annuali, inerenti l’anno 2022, è riconosciuto un contributo di euro 200,00. L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 150.000,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.

CONTRIBUTO DICHIARAZIONE REDDITI (CDR)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti che nel corso dell’anno 2021, sono stati collocati in sospensione lavorativa con ricorso al Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA) e che presentino la dichiarazione dei redditi tramite un Centro di Assistenza Fiscale riconosciuto, è erogato un contributo di 40,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 350.000,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.

CONTRIBUTO CARENZA MALATTIA (CCM)

In riferimento alle malattie per le quali i singoli CCNL di categoria prevedano il pagamento, a carico dell’impresa, dei giorni di carenza, si prevede un contributo forfettario a favore delle imprese pari a euro 100,00. (in caso di rapporto a tempo parziale il contributo è riproporzionato in ragione dell’orario di lavoro svolto).
Numero eventi di malattia riconoscibili nell’anno (il dato relativo alla forza lavoro è quello rilevato al 31 dicembre 2021):
- imprese sino a 5 dipendenti un evento
- imprese da 6 a 10 dipendenti due eventi
- imprese con più di 10 dipendenti tre eventi
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 600.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 50.000,00.

FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)

Alle imprese è riconosciuto, a fronte di costi sostenuti nell'anno 2022 per la retribuzione delle ore di frequenza degli apprendisti ai corsi di formazione esterna organizzata dagli enti pubblici competenti, un contributo di euro 125,00.

L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro 90.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 7.500,00.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)

Alle imprese, i cui titolari, soci, collaboratori familiari frequentano corsi di formazione ed aggiornamento professionale inerenti l'attività svolta dall’impresa, iniziati e conclusi nel 2022, è erogato un contributo pari al 30% del costo di partecipazione al corso e comunque non superiore a euro 200,00.
Nel caso di partecipazione di titolari, soci o collaboratori a iniziative formative contestualmente ai loro dipendenti, previste dall’accordo del 17/3/2008 sulla formazione professionale realizzata con Fondartigianato, resta confermato il contributo del 50% del costo di partecipazione del corso con importo massimo di euro 520,00.
Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione aventi costo per partecipante inferiore a euro 100,00 (Iva esclusa).
Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione presenti nel catalogo regionale delle offerte di formazione continua previste nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Formazione Continua - Fase VI.
L'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 è di euro 90.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 7.500,00.

Edilizia Industria Alessandria: determinato l’EVR 2022

Firmato il 20 aprile 2022, tra il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI di Alessandria e le OO.SS. territoriali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, l’accordo per la verifica e la determinazione dell’E.V.R. per l’anno 2022

Le Parti sociali territoriali, in sede di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo 20/4/2022 del CIPL per i lavoratori del settore Edilizia Industria della provincia di Alessandria, hanno proceduto alla verifica dell’andamento degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell’EVR per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.
 Visto l’esito delle verifiche le Parti convenuto che per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, l’EVR verrà erogato nella misura piena del 4% e corrisponderà agli importi indicati nelle tabelle che seguono:

TABELLE EVR – IMPORTI ANNO 2022 – MISURA PIENA (4%)

Importi orari EVR operai anno 2022 – Misura piena

OPERAI

Importo orario in Euro

Operaio IV livello 0,28
Operaio specializzato – 3° livello 0,26
Operaio qualificato – 2° livello 0,23
Operaio comune – 1° livello 0,20
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,18
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,16

Importi mensili EVR impiegati anno 2022 – Misura piena

IMPIEGATI

Importo mensile in Euro

Quadri e impiegati 1.a cat. Super – 7° livello 68,83
1.a categoria – 6° livello 61,95
2.a categoria – 5° livello 51,62
Assistente tecnico – 4° livello 48,18
3.a categoria – 3° livello 44,74
4.a categoria – 2° livello 40,26
5.a categoria – Primo impiego – 1° livello 34,41

Determinato l’EVR per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022 nella misura di cui ai precedenti punti, ogni impresa procederà alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile e volume d’affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA – relativi ai medesimi trienni di riferimento, con le modalità di cui all’allegato 1 dell’Accordo 20 aprile 2022.
In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo ed esaurita la procedura prevista contrattualmente, l’impresa potrà erogare – per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022 – l’E.V.R. nella misura e secondo gli importi indicati nelle tabelle sotto riportate; laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’E.V.R., previo esperimento della procedura prevista contrattualmente, non sarà erogato.

TABELLE EVR – Importi anno 2022 – Misura ridotta (2,60%)

Importi orari EVR Operai anno 2022 – Misura ridotta

OPERAI

Importo orario in Euro

Operaio IV livello 0,18
Operaio specializzato – 3° livello 0,17
Operaio qualificato – 2° livello 0,15
Operaio comune – 1° livello 0,13
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,12
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,10

Importi mensili EVR Impiegati anno 2022 – Misura ridotta

IMPIEGATI

Importo mensile in Euro

Quadri e impiegati 1.a cat. Super – 7° livello 44,74
1.a categoria – 6° livello 40,26
2.a categoria – 5° livello 33,55
Assistente tecnico – 4° livello 31,32
3.a categoria – 3° livello 29,08
4.a categoria – 2° livello 26,17
5.a categoria – Primo impiego – 1° livello 22,37

Al fine di fornire alle imprese il tempo necessario per effettuare le verifiche aziendali, l’EVR afferente al primo semestre 2022, potrà essere conguagliato nella retribuzione del mese di Luglio 2022.
Le Parti si danno atto che gli importi dell’EVR riconosciuti ai sensi del presente Accordo per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni premiali. In particolare, le Parti dichiarano che l’Accordo è conforme alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 182-189 della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 e del DM 25 marzo 2016.

Firmato il 20 aprile 2022, tra il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI di Alessandria e le OO.SS. territoriali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, l’accordo per la verifica e la determinazione dell’E.V.R. per l’anno 2022

Le Parti sociali territoriali, in sede di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo 20/4/2022 del CIPL per i lavoratori del settore Edilizia Industria della provincia di Alessandria, hanno proceduto alla verifica dell’andamento degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell’EVR per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022.
 Visto l’esito delle verifiche le Parti convenuto che per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022, l’EVR verrà erogato nella misura piena del 4% e corrisponderà agli importi indicati nelle tabelle che seguono:

TABELLE EVR - IMPORTI ANNO 2022 - MISURA PIENA (4%)

Importi orari EVR operai anno 2022 - Misura piena

OPERAI

Importo orario in Euro

Operaio IV livello 0,28
Operaio specializzato - 3° livello 0,26
Operaio qualificato - 2° livello 0,23
Operaio comune - 1° livello 0,20
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,18
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,16

Importi mensili EVR impiegati anno 2022 - Misura piena

IMPIEGATI

Importo mensile in Euro

Quadri e impiegati 1.a cat. Super - 7° livello 68,83
1.a categoria - 6° livello 61,95
2.a categoria - 5° livello 51,62
Assistente tecnico - 4° livello 48,18
3.a categoria - 3° livello 44,74
4.a categoria - 2° livello 40,26
5.a categoria - Primo impiego - 1° livello 34,41

Determinato l’EVR per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022 nella misura di cui ai precedenti punti, ogni impresa procederà alle verifiche degli indicatori aziendali - ore di lavoro denunciate in Cassa Edile e volume d’affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA - relativi ai medesimi trienni di riferimento, con le modalità di cui all’allegato 1 dell’Accordo 20 aprile 2022.
In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo ed esaurita la procedura prevista contrattualmente, l’impresa potrà erogare - per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022 - l’E.V.R. nella misura e secondo gli importi indicati nelle tabelle sotto riportate; laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’E.V.R., previo esperimento della procedura prevista contrattualmente, non sarà erogato.

TABELLE EVR - Importi anno 2022 - Misura ridotta (2,60%)

Importi orari EVR Operai anno 2022 - Misura ridotta

OPERAI

Importo orario in Euro

Operaio IV livello 0,18
Operaio specializzato - 3° livello 0,17
Operaio qualificato - 2° livello 0,15
Operaio comune - 1° livello 0,13
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,12
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,10

Importi mensili EVR Impiegati anno 2022 - Misura ridotta

IMPIEGATI

Importo mensile in Euro

Quadri e impiegati 1.a cat. Super - 7° livello 44,74
1.a categoria - 6° livello 40,26
2.a categoria - 5° livello 33,55
Assistente tecnico - 4° livello 31,32
3.a categoria - 3° livello 29,08
4.a categoria - 2° livello 26,17
5.a categoria - Primo impiego - 1° livello 22,37

Al fine di fornire alle imprese il tempo necessario per effettuare le verifiche aziendali, l’EVR afferente al primo semestre 2022, potrà essere conguagliato nella retribuzione del mese di Luglio 2022.
Le Parti si danno atto che gli importi dell’EVR riconosciuti ai sensi del presente Accordo per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022, presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni premiali. In particolare, le Parti dichiarano che l’Accordo è conforme alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 182-189 della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 e del DM 25 marzo 2016.

Inibizione dell’e-mail aziendale al collaboratore esterno: violazione della privacy

Il Garante per la Protezione dei dati personali ha affermato che l’inibizione dell’accesso all’account di posta aziendale al collaboratore esterno (agente), attraverso la modifica della password, configura una violazione delle norme a tutela della privacy. Il datore di lavoro deve sempre informare i lavoratori in maniera esaustiva sul trattamento dei dati e rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale, senza distinzione tra dipendenti e collaboratori esterni. (Comunicato 19 maggio 2022, n. 489).

Il Garante per la privacy, intervenuto a seguito di un reclamo nei confronti di una società da parte di una collaboratrice esterna (agente) per l’inibizione dell’accesso all’account di posta aziendale, ha affermato il principio che il lavoratore va sempre informato in maniera esaustiva sul trattamento dei suoi dati e il datore di lavoro deve rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale. Il collaboratore esterno ha gli stessi diritti del dipendente.

Nella fattispecie, la società senza alcun preavviso né comunicazione successiva, aveva inibito alla collaboratrice l’accesso al suo account di posta aziendale, utilizzato per le relazioni commerciali; l’account però risultava ancora attivo.
La collaboratrice infatti continuava a ricevere sul suo computer e sul telefono gli avvisi e le richieste di immettere la nuova password di accesso, che era stata cambiata da remoto a sua insaputa.
L’interessata aveva provveduto a segnalare l’accaduto alla Società, chiedendo il tempestivo ripristino della casella di posta, che conteneva comunicazioni di lavoro e personali, ma non avendo ricevuto risposta si è rivolta al Garante.
A seguito dell’accertamento ispettivo, effettuato su mandato dell’Autorità dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, e della chiusura dell’istruttoria, il Garante ha ribadito gli obblighi informativi e quelli di corretta e trasparente gestione della casella di posta aziendale a carico della Società, precisando che il fatto che la reclamante fosse un’agente e non una lavoratrice subordinata non rilevava ai fini della necessità di tali adempimenti.
Numerose le violazioni contestate all’azienda:
– omesso riscontro alla richiesta di informazioni del Garante;
– inosservanza del principio di limitazione della conservazione dei dati;
– mancata documentazione del rilascio di un’idonea informativa;
– mancata risposta all’istanza dell’interessata e inibizione del suo account aziendale.
In relazione alle violazioni riscontrate, alla società è stata comminata una sanzione di 50.000 euro, oltre alla diffida a consentire alla collaboratrice di accedere alla propria casella di posta per recuperare la sua corrispondenza e disattivare l’account informando clienti e fornitori con indirizzi alternativi.
La società non potrà trattare i dati estratti dalla casella di posta, se non per la tutela dei diritti in sede giudiziaria e solo per il tempo necessario a tale scopo.
Inoltre, la società dovrà garantire un tempestivo riscontro all’esercizio dei diritti di tutti i suoi lavoratori, rilasciando loro un’idonea, preventiva e documentata informativa sul trattamento dei dati personali, incluso l’utilizzo di Internet e della posta elettronica aziendale.

Il Garante per la Protezione dei dati personali ha affermato che l’inibizione dell’accesso all’account di posta aziendale al collaboratore esterno (agente), attraverso la modifica della password, configura una violazione delle norme a tutela della privacy. Il datore di lavoro deve sempre informare i lavoratori in maniera esaustiva sul trattamento dei dati e rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale, senza distinzione tra dipendenti e collaboratori esterni. (Comunicato 19 maggio 2022, n. 489).

Il Garante per la privacy, intervenuto a seguito di un reclamo nei confronti di una società da parte di una collaboratrice esterna (agente) per l’inibizione dell’accesso all’account di posta aziendale, ha affermato il principio che il lavoratore va sempre informato in maniera esaustiva sul trattamento dei suoi dati e il datore di lavoro deve rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale. Il collaboratore esterno ha gli stessi diritti del dipendente.

Nella fattispecie, la società senza alcun preavviso né comunicazione successiva, aveva inibito alla collaboratrice l’accesso al suo account di posta aziendale, utilizzato per le relazioni commerciali; l’account però risultava ancora attivo.
La collaboratrice infatti continuava a ricevere sul suo computer e sul telefono gli avvisi e le richieste di immettere la nuova password di accesso, che era stata cambiata da remoto a sua insaputa.
L’interessata aveva provveduto a segnalare l’accaduto alla Società, chiedendo il tempestivo ripristino della casella di posta, che conteneva comunicazioni di lavoro e personali, ma non avendo ricevuto risposta si è rivolta al Garante.
A seguito dell’accertamento ispettivo, effettuato su mandato dell’Autorità dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, e della chiusura dell’istruttoria, il Garante ha ribadito gli obblighi informativi e quelli di corretta e trasparente gestione della casella di posta aziendale a carico della Società, precisando che il fatto che la reclamante fosse un’agente e non una lavoratrice subordinata non rilevava ai fini della necessità di tali adempimenti.
Numerose le violazioni contestate all’azienda:
- omesso riscontro alla richiesta di informazioni del Garante;
- inosservanza del principio di limitazione della conservazione dei dati;
- mancata documentazione del rilascio di un’idonea informativa;
- mancata risposta all’istanza dell’interessata e inibizione del suo account aziendale.
In relazione alle violazioni riscontrate, alla società è stata comminata una sanzione di 50.000 euro, oltre alla diffida a consentire alla collaboratrice di accedere alla propria casella di posta per recuperare la sua corrispondenza e disattivare l’account informando clienti e fornitori con indirizzi alternativi.
La società non potrà trattare i dati estratti dalla casella di posta, se non per la tutela dei diritti in sede giudiziaria e solo per il tempo necessario a tale scopo.
Inoltre, la società dovrà garantire un tempestivo riscontro all’esercizio dei diritti di tutti i suoi lavoratori, rilasciando loro un’idonea, preventiva e documentata informativa sul trattamento dei dati personali, incluso l’utilizzo di Internet e della posta elettronica aziendale.

Precompilata 2022: dal 23 maggio saranno disponibili i modelli predisposti dal Fisco

Da martedì 31 maggio sarà possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è oppure procedendo alle opportune modifiche e integrazioni. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 19 maggio 2022, n. 173218 e comunicato 20 maggio 2022)

I cittadini potranno consultare il proprio modello accedendo nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Da quest’anno sarà inoltre possibile affidare a un familiare o un’altra persona di fiducia l’invio della propria dichiarazione: una novità introdotta per agevolare tutti quei contribuenti che non possono gestire direttamente l’adempimento.
La stagione dichiarativa 2022 si chiuderà il 30 settembre per chi presenta il 730 e il 30 novembre per chi invece utilizza l’applicazione Redditi web.
La dichiarazione precompilata non solo facilita gli adempimenti, ma rappresenta anche una garanzia per il contribuente. Ad esempio, la raccolta automatizzata delle spese detraibili permette di avere consapevolezza delle agevolazioni spettanti, evitando così che alcune opportunità offerte dalla normativa non vengano colte.
Novità del 2022 è la possibilità di affidare la gestione della propria dichiarazione a un familiare. In particolare, sarà possibile conferire una procura al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado attraverso un apposito modello, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia. Il modello potrà essere inviato dal contribuente (rappresentato) direttamente online tramite i servizi telematici, allegando copia della carta d’identità del rappresentante oppure via pec a una qualsiasi direzione provinciale delle Entrate. Nel caso di trasmissione tramite pec di una scansione del documento cartaceo (ad esempio il modello di procura firmato su carta) e nel caso di presentazione presso uno sportello dell’Agenzia sarà necessario allegare copia della carta d’identità di entrambi, rappresentato e rappresentante.
Qualora la persona a cui si intende affidare la gestione della propria dichiarazione non sia il coniuge né un parente entro il quarto grado, sarà comunque possibile conferire la procura presso un ufficio. Una semplificazione ulteriore è poi prevista per le persone impossibilitate a recarsi in Agenzia a causa di patologie: in questo caso la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un’attestazione del medico di base del rappresentato. La procura non può essere conferita a titolo professionale; inoltre ogni contribuente può designare un solo rappresentante e ogni persona può essere designata al massimo da tre contribuenti. Le abilitazioni avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state rilasciate.
Precompilata più semplice anche per gli eredi, che da quest’anno potranno richiedere l’abilitazione necessaria per accedere alla dichiarazione del familiare direttamente online, senza necessità quindi di recarsi in ufficio. Infine, chi presenta la dichiarazione in qualità di genitore, tutore o amministratore di sostegno, potrà trasmettere la richiesta per l’abilitazione, oltre che con le consuete modalità, anche tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate.

Da martedì 31 maggio sarà possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è oppure procedendo alle opportune modifiche e integrazioni. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 19 maggio 2022, n. 173218 e comunicato 20 maggio 2022)

I cittadini potranno consultare il proprio modello accedendo nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Da quest’anno sarà inoltre possibile affidare a un familiare o un’altra persona di fiducia l’invio della propria dichiarazione: una novità introdotta per agevolare tutti quei contribuenti che non possono gestire direttamente l’adempimento.
La stagione dichiarativa 2022 si chiuderà il 30 settembre per chi presenta il 730 e il 30 novembre per chi invece utilizza l’applicazione Redditi web.
La dichiarazione precompilata non solo facilita gli adempimenti, ma rappresenta anche una garanzia per il contribuente. Ad esempio, la raccolta automatizzata delle spese detraibili permette di avere consapevolezza delle agevolazioni spettanti, evitando così che alcune opportunità offerte dalla normativa non vengano colte.
Novità del 2022 è la possibilità di affidare la gestione della propria dichiarazione a un familiare. In particolare, sarà possibile conferire una procura al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado attraverso un apposito modello, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia. Il modello potrà essere inviato dal contribuente (rappresentato) direttamente online tramite i servizi telematici, allegando copia della carta d’identità del rappresentante oppure via pec a una qualsiasi direzione provinciale delle Entrate. Nel caso di trasmissione tramite pec di una scansione del documento cartaceo (ad esempio il modello di procura firmato su carta) e nel caso di presentazione presso uno sportello dell’Agenzia sarà necessario allegare copia della carta d’identità di entrambi, rappresentato e rappresentante.
Qualora la persona a cui si intende affidare la gestione della propria dichiarazione non sia il coniuge né un parente entro il quarto grado, sarà comunque possibile conferire la procura presso un ufficio. Una semplificazione ulteriore è poi prevista per le persone impossibilitate a recarsi in Agenzia a causa di patologie: in questo caso la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un’attestazione del medico di base del rappresentato. La procura non può essere conferita a titolo professionale; inoltre ogni contribuente può designare un solo rappresentante e ogni persona può essere designata al massimo da tre contribuenti. Le abilitazioni avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state rilasciate.
Precompilata più semplice anche per gli eredi, che da quest’anno potranno richiedere l’abilitazione necessaria per accedere alla dichiarazione del familiare direttamente online, senza necessità quindi di recarsi in ufficio. Infine, chi presenta la dichiarazione in qualità di genitore, tutore o amministratore di sostegno, potrà trasmettere la richiesta per l’abilitazione, oltre che con le consuete modalità, anche tramite il servizio online "Consegna documenti e istanze", disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate.

Se il datore recede dal contratto aziendale gli emolumenti aggiuntivi non sono dovuti

È legittimo il recesso del datore dal contratto aziendale e il conseguente mancato riconoscimento degli emolumenti aggiuntivi dallo esso previsti. Sono, infatti, intangibili i soli diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, già entrati nel loro patrimonio quale corrispettivo di una prestazione già resa, e non anche le mere aspettative sorte sulla base della precedente più favorevole regolamentazione (Corte di Cassazione, Sentenza 11 maggio 2022, n. 14961).

La vicenda

I giudici di Appello, accogliendo le opposizioni proposte dalla società datrice di lavoro avverso i decreti ingiuntivi ottenuti da alcuni lavoratori nei confronti della stessa, avevano ritenuto non dovuto il pagamento, in favore di tali lavoratori, di emolumenti retributivi aggiuntivi, previsti da un accordo collettivo aziendale dal quale la società aveva dichiarato di voler recedere.
Secondo quanto rilevato dai giudici, difatti, con riguardo ai contratti aziendali, il singolo datore di lavoro può operare il recesso unilaterale, il quale estingue qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, come nella fattispecie, in cui il contratto aziendale aveva un termine di durata ma era stato applicato spontaneamente dalle parti dopo lo scadenza del termine stesso. Tale contratto, non sussistendo la rinnovazione tacita, era da considerare, dunque, a tempo indeterminato.
La mancata corresponsione degli emolumenti aggiuntivi previsti dal richiamato contratto aziendale non dava luogo, pertanto, alla violazione del principio costituzionale della giusta retribuzione, comprendente solo la retribuzione base integrata dalla indennità di contingenza e non anche gli emolumenti aggiuntivi.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori, sostenendo l’illegittimità o inefficacia del recesso datoriale rispetto a diritti accessori e prestazioni integrative con carattere di diritti quesiti non suscettibili di modifica nel tempo.

La pronuncia della Corte

Sul punto la Corte di legittimità ha richiamato il consolidato indirizzo in tema di recesso dal contratto aziendale, il quale prevede che il contratto collettivo privo di un termine di efficacia non possa vincolare indefinitamente tutte le parti contraenti. Di conseguenza a tale contratto si applica la regola secondo cui il recesso unilaterale comporta l’estinzione di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, ed è previsto al fine di evitare, nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, il carattere perpetuo del vincolo.
Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto aziendale, quale quello del caso in esame, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo se siano già entrati nel patrimonio di questi, come corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando corrispondano a mere aspettative sorte in ragione della precedente più favorevole regolamentazione.

È legittimo il recesso del datore dal contratto aziendale e il conseguente mancato riconoscimento degli emolumenti aggiuntivi dallo esso previsti. Sono, infatti, intangibili i soli diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, già entrati nel loro patrimonio quale corrispettivo di una prestazione già resa, e non anche le mere aspettative sorte sulla base della precedente più favorevole regolamentazione (Corte di Cassazione, Sentenza 11 maggio 2022, n. 14961).

La vicenda

I giudici di Appello, accogliendo le opposizioni proposte dalla società datrice di lavoro avverso i decreti ingiuntivi ottenuti da alcuni lavoratori nei confronti della stessa, avevano ritenuto non dovuto il pagamento, in favore di tali lavoratori, di emolumenti retributivi aggiuntivi, previsti da un accordo collettivo aziendale dal quale la società aveva dichiarato di voler recedere.
Secondo quanto rilevato dai giudici, difatti, con riguardo ai contratti aziendali, il singolo datore di lavoro può operare il recesso unilaterale, il quale estingue qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, come nella fattispecie, in cui il contratto aziendale aveva un termine di durata ma era stato applicato spontaneamente dalle parti dopo lo scadenza del termine stesso. Tale contratto, non sussistendo la rinnovazione tacita, era da considerare, dunque, a tempo indeterminato.
La mancata corresponsione degli emolumenti aggiuntivi previsti dal richiamato contratto aziendale non dava luogo, pertanto, alla violazione del principio costituzionale della giusta retribuzione, comprendente solo la retribuzione base integrata dalla indennità di contingenza e non anche gli emolumenti aggiuntivi.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori, sostenendo l’illegittimità o inefficacia del recesso datoriale rispetto a diritti accessori e prestazioni integrative con carattere di diritti quesiti non suscettibili di modifica nel tempo.

La pronuncia della Corte

Sul punto la Corte di legittimità ha richiamato il consolidato indirizzo in tema di recesso dal contratto aziendale, il quale prevede che il contratto collettivo privo di un termine di efficacia non possa vincolare indefinitamente tutte le parti contraenti. Di conseguenza a tale contratto si applica la regola secondo cui il recesso unilaterale comporta l’estinzione di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, ed è previsto al fine di evitare, nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, il carattere perpetuo del vincolo.
Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto aziendale, quale quello del caso in esame, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo se siano già entrati nel patrimonio di questi, come corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando corrispondano a mere aspettative sorte in ragione della precedente più favorevole regolamentazione.

DL Aiuti: arriva il Bonus autotrasportatori

Il DL n. 50/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2022, n. 114, all’art. 3 ha introdotto un credito d’imposta per gli autotrasportatori.

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il DL n. 50/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2022, n. 114, all’art. 3 ha introdotto un credito d’imposta per gli autotrasportatori.

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Fisco: chiarimenti sulla comunicazione cessione del credito

Forniti chiarimenti sulla cessione del credito solo per l’intervento “trainante” e indicazione nella dichiarazione dei redditi della detrazione relativa alle spese per gli interventi “trainati” (Agenzia delle entrate – Risposta 19 maggio 2022, n. 279).

L’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. ” decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi indicati nel comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
– per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
– per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ai sensi del comma 2, l’opzione può essere esercitata non solo con riferimento agli interventi ai quali si applica il cd. Superbonus ma anche agli altri interventi indicati nel medesimo comma.
Nel caso prospettato nell’istanza, in presenza di un intervento “trainante” di efficientamento energetico (sostituzione impianto di climatizzazione invernale) e di tre interventi “trainati” di efficientamento energetico (pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo, colonnina di ricarica veicoli elettrici), l’ Istante intende cedere solo il credito d’imposta relativo all’intervento “trainante” ed eventualmente ad un intervento “trainato”, indicando nella dichiarazione dei redditi la detrazione spettante in relazione ai tre interventi trainati o solo a due di essi.
Al riguardo si evidenzia che la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 ha precisato che, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Ciò implica, in sostanza, che qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio e interventi di riduzione del rischio sismico – interventi trainanti – nonché la sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (interventi trainati) il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.
In tal caso, sarà possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi – non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni – e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Al riguardo:
– il credito oggetto di cessione è pari alla detrazione spettante;
– la detrazione spettante è commisurata alle « spese complessivamente sostenute nel periodo di imposta».
Inoltre, le istruzioni alla compilazione del modulo per la comunicazione dell’opzione allegate al Provvedimento attuativo prevedono espressamente che, nel campo “Tipologia intervento”, il contribuente indichi il codice identificativo dell’intervento per il quale si effettua la comunicazione.
Pertanto, il credito cedibile è calcolato sul totale delle spese sostenute nell’anno per ciascuno degli interventi, così come contraddistinti dai codici indicati nella tabella riportata nelle istruzioni al modello di comunicazione dell’opzione, potendosi, ad esempio, cedere il credito calcolato sulle spese dell’anno per l’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale e detrarre le spese sostenute nell’anno per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, del sistema di accumulo e della colonnina di ricarica veicoli elettrici.
Ne consegue che, qualora l’ Istante intenda optare per la fruizione del Superbonus in una modalità alternativa alla detrazione per tutti i prospettati interventi, sempreché gli stessi siano ammissibili all’agevolazione (circostanza che come detto non è oggetto dell’interpello), lo stesso dovrà inviare all’Agenzia delle entrate quattro distinti moduli per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato. Diversamente, nel caso in cui l’Istante per alcuni interventi intenda fruire dell’agevolazione indicando la detrazione nella dichiarazione dei redditi, in relazione a tali interventi non dovrà trasmettere all’Agenzia delle entrate il modulo per la comunicazione della fruizione dell’agevolazione in una modalità alternativa alla fruizione. Tale soluzione resta valida anche nel caso in cui uno stesso fornitore partecipi alla realizzazione di diversi interventi, dovendosi anche in tal caso considerare come riferimento le spese sostenute nell’anno “per codice intervento”.

 

Forniti chiarimenti sulla cessione del credito solo per l'intervento "trainante" e indicazione nella dichiarazione dei redditi della detrazione relativa alle spese per gli interventi "trainati" (Agenzia delle entrate - Risposta 19 maggio 2022, n. 279).

L'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. " decreto Rilancio"), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi indicati nel comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ai sensi del comma 2, l'opzione può essere esercitata non solo con riferimento agli interventi ai quali si applica il cd. Superbonus ma anche agli altri interventi indicati nel medesimo comma.
Nel caso prospettato nell'istanza, in presenza di un intervento "trainante" di efficientamento energetico (sostituzione impianto di climatizzazione invernale) e di tre interventi "trainati" di efficientamento energetico (pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo, colonnina di ricarica veicoli elettrici), l' Istante intende cedere solo il credito d'imposta relativo all'intervento "trainante" ed eventualmente ad un intervento "trainato", indicando nella dichiarazione dei redditi la detrazione spettante in relazione ai tre interventi trainati o solo a due di essi.
Al riguardo si evidenzia che la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 ha precisato che, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Ciò implica, in sostanza, che qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull'involucro dell'edificio e interventi di riduzione del rischio sismico - interventi trainanti - nonché la sostituzione degli infissi e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (interventi trainati) il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.
In tal caso, sarà possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Al riguardo:
- il credito oggetto di cessione è pari alla detrazione spettante;
- la detrazione spettante è commisurata alle « spese complessivamente sostenute nel periodo di imposta».
Inoltre, le istruzioni alla compilazione del modulo per la comunicazione dell'opzione allegate al Provvedimento attuativo prevedono espressamente che, nel campo "Tipologia intervento", il contribuente indichi il codice identificativo dell'intervento per il quale si effettua la comunicazione.
Pertanto, il credito cedibile è calcolato sul totale delle spese sostenute nell'anno per ciascuno degli interventi, così come contraddistinti dai codici indicati nella tabella riportata nelle istruzioni al modello di comunicazione dell'opzione, potendosi, ad esempio, cedere il credito calcolato sulle spese dell'anno per l'intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale e detrarre le spese sostenute nell'anno per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, del sistema di accumulo e della colonnina di ricarica veicoli elettrici.
Ne consegue che, qualora l' Istante intenda optare per la fruizione del Superbonus in una modalità alternativa alla detrazione per tutti i prospettati interventi, sempreché gli stessi siano ammissibili all'agevolazione (circostanza che come detto non è oggetto dell'interpello), lo stesso dovrà inviare all'Agenzia delle entrate quattro distinti moduli per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato. Diversamente, nel caso in cui l'Istante per alcuni interventi intenda fruire dell'agevolazione indicando la detrazione nella dichiarazione dei redditi, in relazione a tali interventi non dovrà trasmettere all'Agenzia delle entrate il modulo per la comunicazione della fruizione dell'agevolazione in una modalità alternativa alla fruizione. Tale soluzione resta valida anche nel caso in cui uno stesso fornitore partecipi alla realizzazione di diversi interventi, dovendosi anche in tal caso considerare come riferimento le spese sostenute nell'anno "per codice intervento".

 

Welfare aziendale: coupon riconosciuto ai dipendenti per la fruizione di APP informatica

I chiarimenti del Fisco sul trattamento fiscale da appilcare all’applicazione informatica volta ad incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 maggio 2022, n. 273)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria la società istante S.P.A. rappresenta di voler introdurre un piano di welfare aziendale attraverso un insieme di iniziative volte ad incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia. Il piano di welfare prevede che il personale dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato, a tempo pieno e a tempo parziale) abbia diritto all’utilizzo per un anno di una applicazione informatica (cd. App).
Al riguardo, l’istante precisa che l’App, che può funzionare anche dall’estero, mette a disposizione dell’utente un sistema di ricerca in tempo reale. La ricerca si basa su alcuni parametri: il luogo, le lingue parlate e le specializzazioni. Pertanto, l’App risponde all’esigenza estemporanea di accedere ad una prestazione sanitaria, che, altrimenti, sarebbe in molti casi preclusa per la difficoltà nel reperimento del personale.
La società istante, nell’ambito del piano welfare, evidenzia che fornirà ad ogni dipendente un coupon in euro che garantirà il servizio dell’App per un anno. In merito, l’istante fa presente che il coupon non è comprensivo della prestazione o in quanto il servizio si pone l’obiettivo di rendere disponibile la prestazione a tutte le persone che la necessitano in relazione ad un luogo, all’orario, alla specialità ed alla lingua. Pertanto, l’App garantisce l’accesso alla prestazione, non la prestazione che verrà liberamente scelta e concordata dall’utente.
Ciò esposto, l’istante chiede se le somme corrisposte per consentire ai propri dipendenti di usufruire del servizio in oggetto assumano rilevanza in capo al soggetto beneficiario del servizio ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e se i costi relativi a tale servizio siano detraibili ai fini IVA per la società istante.
Il Fisco ritiene che l’utilizzazione della APP per facilitare la generalità dei dipendenti nell’individuazione del servizio disponibile configuri un servizio avente finalità di assistenza sanitaria e come tale rientri nell’ambito di applicazione della lettera f), comma 2, dell’articolo 51 del TUIR e che, la circostanza che tale servizio sia erogato tramite un coupon che, come riportato espressamente nel Regolamento, non può essere utilizzato per il pagamento della prestazione sanitaria fornita tramite la APP, integri i requisiti di cui al comma 3- bis del medesimo articolo 51, pertanto, il coupon in euro riconosciuto ai dipendenti per la fruizione del servizio fornito dalla APP, possa essere escluso dalla formazione del reddito imponibile del dipendente ai sensi dell’articolo 51, commi 2, lettera f), e 3- bis, del TUIR.
Con riferimento al trattamento fiscale, in capo alla società istante, delle spese sostenute per il servizio offerto ai dipendenti di cui sopra, si ritiene che le relative spese saranno integralmente deducibili dal reddito della società, ai sensi dell’articolo 95 del TUIR.
In relazione al comparto IVA, invece, non può essere riconosciuto in capo alla Società il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti relativi alla fornitura, al proprio personale dipendente, dell’applicazione informatica. Il coupon in euro riconosciuto ai dipendenti – in base alla descrizione resa dall’Istante – sembra avere le caratteristiche di un voucher multiuso di cui all’articolo 6- quater del Decreto IVA.

I chiarimenti del Fisco sul trattamento fiscale da appilcare all’applicazione informatica volta ad incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 18 maggio 2022, n. 273)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria la società istante S.P.A. rappresenta di voler introdurre un piano di welfare aziendale attraverso un insieme di iniziative volte ad incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia. Il piano di welfare prevede che il personale dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato, a tempo pieno e a tempo parziale) abbia diritto all'utilizzo per un anno di una applicazione informatica (cd. App).
Al riguardo, l'istante precisa che l'App, che può funzionare anche dall'estero, mette a disposizione dell’utente un sistema di ricerca in tempo reale. La ricerca si basa su alcuni parametri: il luogo, le lingue parlate e le specializzazioni. Pertanto, l'App risponde all'esigenza estemporanea di accedere ad una prestazione sanitaria, che, altrimenti, sarebbe in molti casi preclusa per la difficoltà nel reperimento del personale.
La società istante, nell'ambito del piano welfare, evidenzia che fornirà ad ogni dipendente un coupon in euro che garantirà il servizio dell'App per un anno. In merito, l'istante fa presente che il coupon non è comprensivo della prestazione o in quanto il servizio si pone l'obiettivo di rendere disponibile la prestazione a tutte le persone che la necessitano in relazione ad un luogo, all'orario, alla specialità ed alla lingua. Pertanto, l'App garantisce l'accesso alla prestazione, non la prestazione che verrà liberamente scelta e concordata dall'utente.
Ciò esposto, l'istante chiede se le somme corrisposte per consentire ai propri dipendenti di usufruire del servizio in oggetto assumano rilevanza in capo al soggetto beneficiario del servizio ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e se i costi relativi a tale servizio siano detraibili ai fini IVA per la società istante.
Il Fisco ritiene che l'utilizzazione della APP per facilitare la generalità dei dipendenti nell'individuazione del servizio disponibile configuri un servizio avente finalità di assistenza sanitaria e come tale rientri nell'ambito di applicazione della lettera f), comma 2, dell'articolo 51 del TUIR e che, la circostanza che tale servizio sia erogato tramite un coupon che, come riportato espressamente nel Regolamento, non può essere utilizzato per il pagamento della prestazione sanitaria fornita tramite la APP, integri i requisiti di cui al comma 3- bis del medesimo articolo 51, pertanto, il coupon in euro riconosciuto ai dipendenti per la fruizione del servizio fornito dalla APP, possa essere escluso dalla formazione del reddito imponibile del dipendente ai sensi dell'articolo 51, commi 2, lettera f), e 3- bis, del TUIR.
Con riferimento al trattamento fiscale, in capo alla società istante, delle spese sostenute per il servizio offerto ai dipendenti di cui sopra, si ritiene che le relative spese saranno integralmente deducibili dal reddito della società, ai sensi dell'articolo 95 del TUIR.
In relazione al comparto IVA, invece, non può essere riconosciuto in capo alla Società il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti relativi alla fornitura, al proprio personale dipendente, dell'applicazione informatica. Il coupon in euro riconosciuto ai dipendenti - in base alla descrizione resa dall'Istante - sembra avere le caratteristiche di un voucher multiuso di cui all'articolo 6- quater del Decreto IVA.