Permessi per allattamento e diritto ai buoni pasto: la pronuncia della Cassazione

In tema di pubblico impiego privatizzato l’attribuzione del buono pasto è subordinata all’effettuazione della pausa pranzo, presupponente l’osservanza del lavoratore di un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore; pertanto i buoni pasto non spettano ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore a quello stabilito (Corte di Cassazione, Ordinanza 25 maggio 2022, n. 16929).

La vicenda

La Corte d’Appello territoriale ha respinto il gravame proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che aveva riconosciuto ad alcune lavoratrici il diritto al pagamento dei buoni pasto, dell’indennità di agenzia e di quella di produttività, con riferimento ai periodi in cui le stesse erano state assenti per allattamento, congedo di maternità, interdizione anticipata dal lavoro o congedo parentale.
La Corte, invero, riteneva che il riconoscimento, sulla base del CCNL applicabile, del diritto agli emolumenti rivendicati nel periodo di astensione obbligatoria per maternità/paternità consentisse di escludere che gli incentivi in questione fossero da rapportare alle ore ordinarie di servizio effettivamente prestate;
con riferimento ai buoni pasto, poi, il riconoscimento discendeva, secondo i giudici, dal disposto dell’art. 39 d. Igs. 151/2001, secondo cui i permessi in questione erano da considerare ore lavorative ai fini della retribuzione del lavoro, non rilevando l’assenza di una pausa destinata alla consumazione del pasto, trattandosi di presupposto espressamente ritenuto non necessario dal DPCM 18.11.2005, art. 5 lett. e) ed anche sul presupposto che, prevedendo il permesso per allattamento il diritto di uscire dall’azienda, l’esercizio di tale diritto non poteva comportare la perdita del beneficio dei buoni pasto, pur se ne fosse derivata l’assenza di pausa.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione, condividendo in parte la decisione dei giudici di merito limitatamente alle varie indennità rivendicate e riconosciute, ha riaffermato il principio secondo cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, le misure di tutela e sostegno della maternità e della paternità devono essere riconosciute anche ai genitori adottanti, adottivi e agli affidatari, con modalità adeguate alla peculiarità della loro rispettiva situazione, e, in linea generale, non possono avere incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo degli interessati.
Con riguardo ai buoni pasto, viceversa, la Corte di legittimità, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Dogane, ha richiamato il principio secondo cui l’attribuzione del buono pasto è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore; di conseguenza i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore alle suddette sei ore.
La Corte ha, altresì, precisato che nessuna valenza può essere attribuita all’equiparazione dei periodi di riposo alle ore lavorative, in quanto essa vale solo agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro, mentre l’attribuzione dei buoni pasto non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro ma ha natura assistenziale, essendo finalizzata a compensare l’estensione dell’orario lavorativo disposta dalla P.A., con un’agevolazione volta a consentire il recupero delle energie psico-fisiche degli interessati.

I Giudici di legittimità hanno, poi, evidenziato che, ai fini del diritto ai buoni pasto, avente natura assistenziale, non assume alcun rilievo l’assimilazione delle ore di permesso a quelle di lavoro ai fini della retribuzione. Queste ultime, in particolare, non sono utili all’integrazione del requisito del superamento delle sei ore.

Esaminando l’ulteriore profilo della vicenda in questione, la Corte ha, infine, sottolineato la necessaria coincidenza tra buono pasto ed esistenza nell’orario di lavoro di una pausa pranzo, atteso che il CCNL di riferimento subordina il diritto proprio all’effettuazione di un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa, al cui interno va consumato il pasto, escludendo, dunque, altri e diversi presupposti rispetto alla pausa.
Né alcun rilievo assume, ad avviso della Corte, la circostanza che, nel caso sottoposto ad esame, i permessi consentissero l’uscita dal luogo di lavoro, non potendosi desumere automaticamente che gli stessi avessero la natura di pausa pranzo.

In tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto è subordinata all'effettuazione della pausa pranzo, presupponente l’osservanza del lavoratore di un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore; pertanto i buoni pasto non spettano ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore a quello stabilito (Corte di Cassazione, Ordinanza 25 maggio 2022, n. 16929).

La vicenda

La Corte d'Appello territoriale ha respinto il gravame proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che aveva riconosciuto ad alcune lavoratrici il diritto al pagamento dei buoni pasto, dell'indennità di agenzia e di quella di produttività, con riferimento ai periodi in cui le stesse erano state assenti per allattamento, congedo di maternità, interdizione anticipata dal lavoro o congedo parentale.
La Corte, invero, riteneva che il riconoscimento, sulla base del CCNL applicabile, del diritto agli emolumenti rivendicati nel periodo di astensione obbligatoria per maternità/paternità consentisse di escludere che gli incentivi in questione fossero da rapportare alle ore ordinarie di servizio effettivamente prestate;
con riferimento ai buoni pasto, poi, il riconoscimento discendeva, secondo i giudici, dal disposto dell'art. 39 d. Igs. 151/2001, secondo cui i permessi in questione erano da considerare ore lavorative ai fini della retribuzione del lavoro, non rilevando l'assenza di una pausa destinata alla consumazione del pasto, trattandosi di presupposto espressamente ritenuto non necessario dal DPCM 18.11.2005, art. 5 lett. e) ed anche sul presupposto che, prevedendo il permesso per allattamento il diritto di uscire dall'azienda, l'esercizio di tale diritto non poteva comportare la perdita del beneficio dei buoni pasto, pur se ne fosse derivata l'assenza di pausa.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione, condividendo in parte la decisione dei giudici di merito limitatamente alle varie indennità rivendicate e riconosciute, ha riaffermato il principio secondo cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, le misure di tutela e sostegno della maternità e della paternità devono essere riconosciute anche ai genitori adottanti, adottivi e agli affidatari, con modalità adeguate alla peculiarità della loro rispettiva situazione, e, in linea generale, non possono avere incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo degli interessati.
Con riguardo ai buoni pasto, viceversa, la Corte di legittimità, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Dogane, ha richiamato il principio secondo cui l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore; di conseguenza i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore alle suddette sei ore.
La Corte ha, altresì, precisato che nessuna valenza può essere attribuita all'equiparazione dei periodi di riposo alle ore lavorative, in quanto essa vale solo agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro, mentre l'attribuzione dei buoni pasto non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro ma ha natura assistenziale, essendo finalizzata a compensare l'estensione dell'orario lavorativo disposta dalla P.A., con un’agevolazione volta a consentire il recupero delle energie psico-fisiche degli interessati.

I Giudici di legittimità hanno, poi, evidenziato che, ai fini del diritto ai buoni pasto, avente natura assistenziale, non assume alcun rilievo l'assimilazione delle ore di permesso a quelle di lavoro ai fini della retribuzione. Queste ultime, in particolare, non sono utili all'integrazione del requisito del superamento delle sei ore.

Esaminando l’ulteriore profilo della vicenda in questione, la Corte ha, infine, sottolineato la necessaria coincidenza tra buono pasto ed esistenza nell'orario di lavoro di una pausa pranzo, atteso che il CCNL di riferimento subordina il diritto proprio all'effettuazione di un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa, al cui interno va consumato il pasto, escludendo, dunque, altri e diversi presupposti rispetto alla pausa.
Né alcun rilievo assume, ad avviso della Corte, la circostanza che, nel caso sottoposto ad esame, i permessi consentissero l'uscita dal luogo di lavoro, non potendosi desumere automaticamente che gli stessi avessero la natura di pausa pranzo.

Superbonus: determinazione superficie residenziale di edificio condominiale

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sui criteri di determinazione della superficie residenziale di edificio condominiale (Agenzia delle entrate – Risposta 30 maggio 2022, n. 314).

Nello specifico, il Fisco ha ribadito che nel caso di:
– edificio ” residenziale nel suo complesso” – in quanto più del 50 per cento della superficie complessiva delle unità immobiliari sono destinate a residenza – il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai possessori di unità immobiliari non residenziali (ad esempio, al professionista che nel condominio ha lo studio oppure all’imprenditore che nel condominio ha l’ufficio o il negozio). Tali soggetti, tuttavia, non potranno fruire del Superbonus per interventi ” trainati” realizzati sui propri immobili;
– edificio ” non residenziale nel suo complesso” – in quanto la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è minore del 50 per cento, il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori di unità immobiliari residenziali che potranno, peraltro, fruire del Superbonus anche per interventi ” trainati” realizzati sui propri immobili, sempreché questi ultimi non rientrino tra le categorie catastali degli immobili “di lusso” escluse (A/1, A/8 e A/9). Al riguardo, per la verifica che l’edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza, occorre fare riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell’allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, denominato ” Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria”. Ai fini della verifica della natura “residenziale” dell’edificio non va conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui lo stesso si compone. Pertanto, ad esempio, nel caso di un box o di una cantina pertinenziale di una abitazione ovvero nel caso di un magazzino pertinenziale di una unità immobiliare a destinazione commerciale, la superficie catastale di tali pertinenze non va considerata.
Inoltre, nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze, indipendentemente dalla circostanza che le stesse siano o meno servite dall’impianto termico; inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio nei quali la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio è superiore al 50 per cento, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo delle spese ammesse al Superbonus vanno conteggiate anche le unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce). L’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed effettivamente rimborsata al condominio.
Pertanto, qualora l’edificio sia residenziale nel suo complesso, il limite di spesa per gli interventi sulle parti comuni è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui si compone l’edificio comprese le unità D/2 e C/6.

 

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sui criteri di determinazione della superficie residenziale di edificio condominiale (Agenzia delle entrate - Risposta 30 maggio 2022, n. 314).

Nello specifico, il Fisco ha ribadito che nel caso di:
- edificio " residenziale nel suo complesso" - in quanto più del 50 per cento della superficie complessiva delle unità immobiliari sono destinate a residenza - il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai possessori di unità immobiliari non residenziali (ad esempio, al professionista che nel condominio ha lo studio oppure all'imprenditore che nel condominio ha l'ufficio o il negozio). Tali soggetti, tuttavia, non potranno fruire del Superbonus per interventi " trainati" realizzati sui propri immobili;
- edificio " non residenziale nel suo complesso" - in quanto la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è minore del 50 per cento, il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori di unità immobiliari residenziali che potranno, peraltro, fruire del Superbonus anche per interventi " trainati" realizzati sui propri immobili, sempreché questi ultimi non rientrino tra le categorie catastali degli immobili "di lusso" escluse (A/1, A/8 e A/9). Al riguardo, per la verifica che l'edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza, occorre fare riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, denominato " Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria". Ai fini della verifica della natura "residenziale" dell'edificio non va conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui lo stesso si compone. Pertanto, ad esempio, nel caso di un box o di una cantina pertinenziale di una abitazione ovvero nel caso di un magazzino pertinenziale di una unità immobiliare a destinazione commerciale, la superficie catastale di tali pertinenze non va considerata.
Inoltre, nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze, indipendentemente dalla circostanza che le stesse siano o meno servite dall'impianto termico; inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio nei quali la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio è superiore al 50 per cento, ai fini del calcolo dell'ammontare massimo delle spese ammesse al Superbonus vanno conteggiate anche le unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce). L'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed effettivamente rimborsata al condominio.
Pertanto, qualora l'edificio sia residenziale nel suo complesso, il limite di spesa per gli interventi sulle parti comuni è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui si compone l'edificio comprese le unità D/2 e C/6.

 

Acquisto veicolo disabile: cosa serve per l’Iva al 4%

Per fruire dell’Iva al 4%, il disabile acquirente di un’auto, deve presentare un atto notorio o una dichiarazione attestante che nel quadriennio anteriore non abbia fruito della stessa agevolazione e copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti al veicolo, anche di serie, prescritti dalle Commissioni mediche locali (Agenzia Entrate – risposta 30 maggio 2022 n. 313).

Il numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto Iva, prevede l’aliquota IVA agevolata del 4% per:
– poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
– motoveicoli di cui all’art. 53, co. 1, lett. b), c) ed f), D.Lgs. n. 285/1992, nonché autoveicoli di cui all’art. 54, co. 1, lett. a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti disabili, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi;
– autoveicoli di cui all’art. 54, co. 1, lett. a), c) ed f), D.Lgs. n. 285/1992, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

Detto questo, per quanto concerne i soggetti titolari di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie, le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta sono disciplinate dal decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986, modificato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022.
La nuova disposizione, in vigore dal 29 gennaio 2022, semplifica il procedimento per accedere all’Iva agevolata, prevedendo che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA al 4% alla cessione del veicolo per i disabili è sufficiente la presentazione della patente di guida recante l’indicazione degli adattamenti al veicolo e l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.

Per fruire dell’Iva al 4%, il disabile acquirente di un’auto, deve presentare un atto notorio o una dichiarazione attestante che nel quadriennio anteriore non abbia fruito della stessa agevolazione e copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti al veicolo, anche di serie, prescritti dalle Commissioni mediche locali (Agenzia Entrate - risposta 30 maggio 2022 n. 313).

Il numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto Iva, prevede l'aliquota IVA agevolata del 4% per:
- poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
- motoveicoli di cui all’art. 53, co. 1, lett. b), c) ed f), D.Lgs. n. 285/1992, nonché autoveicoli di cui all’art. 54, co. 1, lett. a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti disabili, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi;
- autoveicoli di cui all’art. 54, co. 1, lett. a), c) ed f), D.Lgs. n. 285/1992, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

Detto questo, per quanto concerne i soggetti titolari di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie, le procedure per l'applicazione dell'aliquota ridotta sono disciplinate dal decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986, modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022.
La nuova disposizione, in vigore dal 29 gennaio 2022, semplifica il procedimento per accedere all’Iva agevolata, prevedendo che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA al 4% alla cessione del veicolo per i disabili è sufficiente la presentazione della patente di guida recante l'indicazione degli adattamenti al veicolo e l'atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.

Siglato il rinnovo del CCNL Operai Agricoli

Firmato, negli scorsi giorni, l’accordo di rinnovo del CCNL Operai agricoli e florovivaisti

Il contratto nazionale degli operai agricoli e florovivaisti, scaduto a dicembre 2021, non è stato ancora pubblicato dalle parti sociali ed è in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Nel rinnovo è previsto un aumento salariale del 4.7% nel biennio che sarà erogato in tre tranche: il 3% a partire da giugno 2022, l’1,2% da gennaio 2023 e lo 0,5 a giugno 2023. Elemento innovativo è l’impegno ad incontrarsi a settembre 2023 per verificare l’inflazione reale del biennio e rivalutare l’adeguamento economico. Tra i punti qualificanti del rinnovo si conferma il modello contrattuale che si articola a livello nazionale e provinciale. Per evitare ulteriori futuri ritardi nei rinnovi dei CPL, è stato definito che gli effetti economici abbiano decorrenza nell’ambito del biennio di riferimento.
Grande rilievo viene dato alla bilateralità e al ruolo degli Ebat, con una serie di misure che prevedono il rafforzamento dell’integrazione fra scuola e lavoro e l’accesso prioritario alla formazione e all’informazione sui temi della salute e della sicurezza. É stata inoltre inserita l’opportunità di effettuare un monitoraggio, anche attraverso l’Eban, per verificare le trasformazioni delle casse extra-legem in Ebat e viene rafforzato lo strumento delle convenzioni, utile alla salvaguardia e alla stabilizzazione occupazionale.
Tra le novità in tema di welfare, un’integrazione del 20%, che si aggiunge all’80% attualmente riconosciuto dall’INPS, per i cinque mesi di maternità obbligatoria; per gli operai a tempo indeterminato, il riconoscimento di un assegno di solidarietà non solo per gravi patologie ma anche per interventi chirurgici e l’istituzione della Cassa Rischio Vita; l’aumento da due a tre mesi dell’indennità per lavoratrici vittime di violenza di genere.Un altro elemento fortemente richiesto dalle parti sociali, e inserito nel contratto, è l’aggiornamento di alcuni profili all’interno della classificazione, in particolar modo per gli operai florovivaisti.

Firmato, negli scorsi giorni, l’accordo di rinnovo del CCNL Operai agricoli e florovivaisti

Il contratto nazionale degli operai agricoli e florovivaisti, scaduto a dicembre 2021, non è stato ancora pubblicato dalle parti sociali ed è in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Nel rinnovo è previsto un aumento salariale del 4.7% nel biennio che sarà erogato in tre tranche: il 3% a partire da giugno 2022, l’1,2% da gennaio 2023 e lo 0,5 a giugno 2023. Elemento innovativo è l’impegno ad incontrarsi a settembre 2023 per verificare l’inflazione reale del biennio e rivalutare l’adeguamento economico. Tra i punti qualificanti del rinnovo si conferma il modello contrattuale che si articola a livello nazionale e provinciale. Per evitare ulteriori futuri ritardi nei rinnovi dei CPL, è stato definito che gli effetti economici abbiano decorrenza nell’ambito del biennio di riferimento.
Grande rilievo viene dato alla bilateralità e al ruolo degli Ebat, con una serie di misure che prevedono il rafforzamento dell’integrazione fra scuola e lavoro e l’accesso prioritario alla formazione e all’informazione sui temi della salute e della sicurezza. É stata inoltre inserita l’opportunità di effettuare un monitoraggio, anche attraverso l’Eban, per verificare le trasformazioni delle casse extra-legem in Ebat e viene rafforzato lo strumento delle convenzioni, utile alla salvaguardia e alla stabilizzazione occupazionale.
Tra le novità in tema di welfare, un’integrazione del 20%, che si aggiunge all’80% attualmente riconosciuto dall’INPS, per i cinque mesi di maternità obbligatoria; per gli operai a tempo indeterminato, il riconoscimento di un assegno di solidarietà non solo per gravi patologie ma anche per interventi chirurgici e l’istituzione della Cassa Rischio Vita; l’aumento da due a tre mesi dell’indennità per lavoratrici vittime di violenza di genere.Un altro elemento fortemente richiesto dalle parti sociali, e inserito nel contratto, è l’aggiornamento di alcuni profili all’interno della classificazione, in particolar modo per gli operai florovivaisti.

Sottoscritto il rinnovo del CCNL emittenza radiotelevisiva privata

Sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del CCNL Emittenza Radiotelevisiva Privata

L’aumento concordato per il comparto televisivo, per il periodo 31 dicembre 2020-31 dicembre 2024 è pari a 115 euro parametrate al 5 livello, suddiviso in tre tranche:

Livelli

Incrementi

1/7/2022

1/11/2023

1/10/2024

Parametri

9 53,83 47,10 53,83 253
8 49,36 43,19 49,36 232
7 45,53 39,84 45,53 214
6 43,40 37,98 43,40 204
5 40,00 35,00 40,00 188
4 33,62 29,41 33,62 158
3 28,09 24,57 28,09 132
2 24,68 21,60 24,68 116
1 21,28 18,62 21,28 100

Livelli

Nuovi minimi

CCNL 2017

1/7/2022

1/11/2023

1/10/2024

9 1.851,92 1.905,75 1.952,85 2.006,68
8 1.697,55 1.746,91 1.790,10 1.839,46
7 1.565,37 1.610,90 1.650,74 1.696,27
6 1.493,38 1.536,78 1.574,76 1.618,17
5 1.376,00 1.416,00 1.451,00 1.491,00
4 1.157,02 1.190,64 1.220,05 1.253,67
3 965,65 993,74 1.018,31 1.046,39
2 849,29 873,97 895,57 920,25
1 731,90 753,18 771,79 793,07

Per il comparto radiofonico, invece, l’aumento a regime, per il periodo 31 dicembre 2020-31 dicembre 2024 è pari a 80.5 euro parametrate al 3 livello, suddiviso in due tranche:

Livelli

Incrementi

1/7/2022

1/11/2023

Parametri

6 63,42 64,22 225
5 56,94 57,65 202
4 46,79 47,38 166
3 40,00 40,50 141,9
2 33,74 34,16 119,7
1 28,19 28,54 100

Livelli

Nuovi minimi

CCNL 2017

1/7/2022

1/11/2023

6 1.361,96 1.425,38 1.489,60
5 1.221,55 1.278,49 1.336,14
4 1.005,07 1.051,86 1.099,24
3 858,20 898,20 938,70
2 724,58 758,32 792,49
1 605,54 633,73 662,27

UNA TANTUM
Viene stabilito che, con le competenze del mese di settembre 2022, venga erogato un importo di 250 euro non parametrate

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Al Fondo Pensione Byblos  a far data dal 01/01/2023 è previsto un aumento dello 0.2 della contribuzione a carico azienda che passa quindi all’1,2, che si affiancherà a quella del lavoratore che rimane all’1%.

MALATTIA
Per il periodo successivo ai primi 180 giorni (la cui disciplina rimane invariata, compresi i primi 3 giorni a carico azienda), nei successivi sei mesi il lavoratore avrà diritto ad un importo pari alla metà della retribuzione ordinaria netta. Tale trattamento aggiuntivo non potrà sommarsi all’indennità INPS e pertanto, opererà esclusivamente per i periodi all’interno dei sei mesi successivi al primo semestre, non coperti dall’intervento economico dell’Istituto.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRATI A T.D.
Le Aziende, potranno prorogare i contratti subordinati e somministrati a tempo determinato fino a un massimo di 48 mesi, ma soltanto sulla base delle causali richiamate nell’accordo. Il 40% di questi contratti, sempre su base aziendale, verrà trasformato in contratti subordinati a tempo indeterminato. I lavoratori somministrati, alla fine dei 48 mesi, potranno essere stabilizzati in capo all’utilizzatore, invece che dall’agenzia di somministrazione come inizialmente richiesto da parte datoriale.

APPALTI
Viene rafforzato il diritto d’informazione previsto nel contratto, ampliando gli obblighi di comunicazione dei dati numerici, qualitativi e quantitativi in capo all’Osservatorio, che prevederà sessioni specifiche su questi argomenti. Si prevede, inoltre, l’obbligo di verifica da parte dei committenti, dell’utilizzo dei Contratti sottoscritti dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative nelle società in appalto da loro contrattualizzate. Inoltre, si rafforza inoltre il passaggio che prevede, nei casi di cambio appalto, la possibilità di chiedere l’intervento dei committenti, al fine di favorire la soluzione delle eventuali problemi occupazionali che ne potrebbero derivare. .

Sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del CCNL Emittenza Radiotelevisiva Privata

L’aumento concordato per il comparto televisivo, per il periodo 31 dicembre 2020-31 dicembre 2024 è pari a 115 euro parametrate al 5 livello, suddiviso in tre tranche:

Livelli

Incrementi

1/7/2022

1/11/2023

1/10/2024

Parametri

9 53,83 47,10 53,83 253
8 49,36 43,19 49,36 232
7 45,53 39,84 45,53 214
6 43,40 37,98 43,40 204
5 40,00 35,00 40,00 188
4 33,62 29,41 33,62 158
3 28,09 24,57 28,09 132
2 24,68 21,60 24,68 116
1 21,28 18,62 21,28 100

Livelli

Nuovi minimi

CCNL 2017

1/7/2022

1/11/2023

1/10/2024

9 1.851,92 1.905,75 1.952,85 2.006,68
8 1.697,55 1.746,91 1.790,10 1.839,46
7 1.565,37 1.610,90 1.650,74 1.696,27
6 1.493,38 1.536,78 1.574,76 1.618,17
5 1.376,00 1.416,00 1.451,00 1.491,00
4 1.157,02 1.190,64 1.220,05 1.253,67
3 965,65 993,74 1.018,31 1.046,39
2 849,29 873,97 895,57 920,25
1 731,90 753,18 771,79 793,07

Per il comparto radiofonico, invece, l’aumento a regime, per il periodo 31 dicembre 2020-31 dicembre 2024 è pari a 80.5 euro parametrate al 3 livello, suddiviso in due tranche:

Livelli

Incrementi

1/7/2022

1/11/2023

Parametri

6 63,42 64,22 225
5 56,94 57,65 202
4 46,79 47,38 166
3 40,00 40,50 141,9
2 33,74 34,16 119,7
1 28,19 28,54 100

Livelli

Nuovi minimi

CCNL 2017

1/7/2022

1/11/2023

6 1.361,96 1.425,38 1.489,60
5 1.221,55 1.278,49 1.336,14
4 1.005,07 1.051,86 1.099,24
3 858,20 898,20 938,70
2 724,58 758,32 792,49
1 605,54 633,73 662,27

UNA TANTUM
Viene stabilito che, con le competenze del mese di settembre 2022, venga erogato un importo di 250 euro non parametrate

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Al Fondo Pensione Byblos  a far data dal 01/01/2023 è previsto un aumento dello 0.2 della contribuzione a carico azienda che passa quindi all’1,2, che si affiancherà a quella del lavoratore che rimane all’1%.

MALATTIA
Per il periodo successivo ai primi 180 giorni (la cui disciplina rimane invariata, compresi i primi 3 giorni a carico azienda), nei successivi sei mesi il lavoratore avrà diritto ad un importo pari alla metà della retribuzione ordinaria netta. Tale trattamento aggiuntivo non potrà sommarsi all’indennità INPS e pertanto, opererà esclusivamente per i periodi all’interno dei sei mesi successivi al primo semestre, non coperti dall’intervento economico dell’Istituto.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRATI A T.D.
Le Aziende, potranno prorogare i contratti subordinati e somministrati a tempo determinato fino a un massimo di 48 mesi, ma soltanto sulla base delle causali richiamate nell’accordo. Il 40% di questi contratti, sempre su base aziendale, verrà trasformato in contratti subordinati a tempo indeterminato. I lavoratori somministrati, alla fine dei 48 mesi, potranno essere stabilizzati in capo all’utilizzatore, invece che dall’agenzia di somministrazione come inizialmente richiesto da parte datoriale.

APPALTI
Viene rafforzato il diritto d’informazione previsto nel contratto, ampliando gli obblighi di comunicazione dei dati numerici, qualitativi e quantitativi in capo all’Osservatorio, che prevederà sessioni specifiche su questi argomenti. Si prevede, inoltre, l’obbligo di verifica da parte dei committenti, dell’utilizzo dei Contratti sottoscritti dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative nelle società in appalto da loro contrattualizzate. Inoltre, si rafforza inoltre il passaggio che prevede, nei casi di cambio appalto, la possibilità di chiedere l’intervento dei committenti, al fine di favorire la soluzione delle eventuali problemi occupazionali che ne potrebbero derivare. .

Ente esente da imposte: obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette

L’acquisizione della partita IVA da parte dell’ente esente da imposte sottintenda che questo effettui operazioni che abbiano i connotati dell’esercizio di attività d’impresa e, conseguentemente, che sussista in capo allo stesso l’obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché il conseguente obbligo dichiarativo (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 maggio 2022, n. 312)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco l’Istante rappresenta di essere un ente senza fini di lucro non riconosciuto che conduce una scuola autorizzata all’esercizio dell’attività di formazione con decreto del Ministero della pubblica Istruzione ed inserita nell’elenco delle scuole straniere funzionanti in Italia.
L’ Istante fa presente di essere assoggettato alle disposizioni del regio decreto, in base al quale è stata concordata la reciproca esenzione dalle imposte sui redditi statali, comunali e provinciali a favore delle scuole che esercitano la loro attività in Italia e dalle imposte a favore delle scuole italiane a condizione che  non abbiano fini di lucro. Per effetto di tale esenzione, l’ Istante non ha mai presentato alcuna dichiarazione reddituale.
A seguito di una disamina delle modalità operative di svolgimento della propria attività ed anche a seguito dell’introduzione dello strumento della fattura elettronica, l’Istante ha ritenuto di dotarsi della partita IVA, pertanto, scopo dell’istanza è di ottenere chiarimenti in merito alla sussistenza o meno di un obbligo dichiarativo ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) in capo ad un ente esente e, alle eventuali modalità di compilazione della dichiarazione, nell’ipotesi in cui tale obbligo dovesse ritenersi effettivamente sussistente.
Al riguardo, il Fisco ha chiarito che l’acquisizione della partita IVA sottintenda che l’Istante effettui operazioni che abbiano i connotati dell’esercizio di attività d’impresa (rilevanti ai fini IVA e IRES) e, conseguentemente, che sussista in capo allo stesso l’obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché il conseguente obbligo dichiarativo.
In particolare, ai fini della dichiarazione dei redditi, si rileva che – come indicato nelle istruzioni al ” Modello REDDITI ENC – Enti non commerciali ed equiparati – tale modello deve essere utilizzato, tra l’altro, dai soggetti IRES: ” 1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato”.
Viene, inoltre, specificato che: ” Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito.”.
Inoltre, con riferimento agli obblighi dichiarativi ai fini IRAP, si fa presente che, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina il presupposto per l’applicazione del regime IRAP, ” Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta”.
Pertanto, anche nell’ipotesi in cui il soggetto Istante risulti esente da IRAP sia tenuto comunque alla presentazione della dichiarazione ai fini IRAP. Per la compilazione dei predetti modelli, si rinvia alle istruzioni di compilazione degli stessi.

L'acquisizione della partita IVA da parte dell’ente esente da imposte sottintenda che questo effettui operazioni che abbiano i connotati dell'esercizio di attività d'impresa e, conseguentemente, che sussista in capo allo stesso l'obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché il conseguente obbligo dichiarativo (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 27 maggio 2022, n. 312)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco l'Istante rappresenta di essere un ente senza fini di lucro non riconosciuto che conduce una scuola autorizzata all'esercizio dell'attività di formazione con decreto del Ministero della pubblica Istruzione ed inserita nell'elenco delle scuole straniere funzionanti in Italia.
L' Istante fa presente di essere assoggettato alle disposizioni del regio decreto, in base al quale è stata concordata la reciproca esenzione dalle imposte sui redditi statali, comunali e provinciali a favore delle scuole che esercitano la loro attività in Italia e dalle imposte a favore delle scuole italiane a condizione che  non abbiano fini di lucro. Per effetto di tale esenzione, l' Istante non ha mai presentato alcuna dichiarazione reddituale.
A seguito di una disamina delle modalità operative di svolgimento della propria attività ed anche a seguito dell'introduzione dello strumento della fattura elettronica, l'Istante ha ritenuto di dotarsi della partita IVA, pertanto, scopo dell'istanza è di ottenere chiarimenti in merito alla sussistenza o meno di un obbligo dichiarativo ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) in capo ad un ente esente e, alle eventuali modalità di compilazione della dichiarazione, nell'ipotesi in cui tale obbligo dovesse ritenersi effettivamente sussistente.
Al riguardo, il Fisco ha chiarito che l'acquisizione della partita IVA sottintenda che l'Istante effettui operazioni che abbiano i connotati dell'esercizio di attività d'impresa (rilevanti ai fini IVA e IRES) e, conseguentemente, che sussista in capo allo stesso l'obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché il conseguente obbligo dichiarativo.
In particolare, ai fini della dichiarazione dei redditi, si rileva che - come indicato nelle istruzioni al " Modello REDDITI ENC - Enti non commerciali ed equiparati - tale modello deve essere utilizzato, tra l'altro, dai soggetti IRES: " 1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato".
Viene, inoltre, specificato che: " Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito.".
Inoltre, con riferimento agli obblighi dichiarativi ai fini IRAP, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina il presupposto per l'applicazione del regime IRAP, " Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta".
Pertanto, anche nell'ipotesi in cui il soggetto Istante risulti esente da IRAP sia tenuto comunque alla presentazione della dichiarazione ai fini IRAP. Per la compilazione dei predetti modelli, si rinvia alle istruzioni di compilazione degli stessi.

INPS: obblighi contributivi OTI, apprendisti e soci lavoratori

La misura degli obblighi contributivi che i datori di lavoro agricoli devono denunciare sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti, fermo restando che le contribuzioni relative agli ulteriori obblighi assicurativi (IVS, malattia, maternità, Fondo di garanzia, sono riscosse dall’Istituto nell’ambito della contribuzione agricola unificata.

Operaio a tempo indeterminato dipendente da datore di lavoro al quale non si applica la riduzione dell’aliquota CUAF

Voci contributive

Totale

A

carico

azienda

A carico lavoratore

CUAF (1) 0,68% 0,68%  
CIGO (2) Fino a 50 dipendenti 1,70% 1,70%  
Oltre 50 dipendenti 2% 2%  
CIGS (3) 0,90% 0,60% 0,30%
AspI 1,31% 1,31%  
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 0,30% 0,30%  

 

Operaio a tempo indeterminato dipendente da datore di lavoro al quale si applica la riduzione aliquota CUAF

Voci contributive

Totale

A

carico

azienda

A carico lavoratore

CUAF 0 0  
CIGO (4) Fino a 50 dipendenti 1,64% 1,64%  
Oltre 50 dipendenti 1,94% 1,94%
CIGS (5) 0,90% 0,60% 0,30%
ASpI 0% 0%  
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 0,30% 0,30%  

Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di secondo e terzo livello, i datori di lavoro interessati devono denunciare sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, le seguenti contribuzioni

Voci contributive

Totale

A

carico

azienda

A carico lavoratore

CUAF (7) 0,11% 0,11%  
INAIL (8) 0,30% 0,30%  
CIGO (9) Fino a 50 dipendenti 1,70% 1,70%  
Oltre 50 dipendenti 2% 2%
CIGS(10) 0,90% 0,60% 0,30%
ASpI 1,31% 1,31%  
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 0,30% 0,30%  

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, è prevista una riduzione dell’aliquota complessiva in ragione dell’anno di vigenza del contratto. La suddetta riduzione si applica alle sole contribuzioni afferenti alle assicurazioni elencate all’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, quindi, per quanto attiene alle contribuzioni denunciate sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, opera soltanto con riferimento alle aliquote CUAF e INAIL.
Nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, le contribuzioni dovute dal datore di lavoro sono CIGO, ASpI e il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.
Per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello) il legislatore ha previsto specifiche agevolazioni.
Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello, il contributo CUAF è pari allo 0,06% della retribuzione imponibile e il contributo INAIL è pari allo 0,15% per l’intera durata del rapporto di lavoro. Inoltre, ai suddetti datori di lavoro è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della contribuzione ASpI, nonché del contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.

Per le cooperative operanti in zone montane e zone svantaggiate, sulle contribuzioni dovute per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti a tempo indeterminato operano le agevolazioni previste dall’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dell’aliquota pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo di cui al richiamato articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.

Per il versamento del contributo CIGO e CIGS dovuto per le mensilità dal mese di gennaio 2022, per gli apprendisti di qualsiasi tipologia (quindi professionalizzanti e non), i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito:
– il nuovo valore “M026”, avente il significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”;
– il nuovo valore “M032”, avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo dovuto in base all’inquadramento aziendale.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio 2022, mese corrente e arretrati fino ad aprile 2022, giugno 2022, mese corrente e arretrati fino a maggio 2022 e luglio 2022, mese corrente e arretrati fino a giugno 2022 (messaggio del 27 maggio 2022, n. 2225).

La misura degli obblighi contributivi che i datori di lavoro agricoli devono denunciare sul flusso Uniemens, sezione "Datori di lavoro privati", per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti, fermo restando che le contribuzioni relative agli ulteriori obblighi assicurativi (IVS, malattia, maternità, Fondo di garanzia, sono riscosse dall'Istituto nell'ambito della contribuzione agricola unificata.

Operaio a tempo indeterminato dipendente da datore di lavoro al quale non si applica la riduzione dell'aliquota CUAF

Voci contributive

Totale

A

carico

azienda

A carico lavoratore

CUAF (1) 0,68% 0,68%  
CIGO (2) Fino a 50 dipendenti 1,70% 1,70%  
Oltre 50 dipendenti 2% 2%  
CIGS (3) 0,90% 0,60% 0,30%
AspI 1,31% 1,31%  
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 0,30% 0,30%  

 

Operaio a tempo indeterminato dipendente da datore di lavoro al quale si applica la riduzione aliquota CUAF

Voci contributive

Totale

A

carico

azienda

A carico lavoratore

CUAF 0 0  
CIGO (4) Fino a 50 dipendenti 1,64% 1,64%  
Oltre 50 dipendenti 1,94% 1,94%
CIGS (5) 0,90% 0,60% 0,30%
ASpI 0% 0%  
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 0,30% 0,30%  

Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di secondo e terzo livello, i datori di lavoro interessati devono denunciare sul flusso Uniemens, sezione "Datori di lavoro privati", le seguenti contribuzioni

Voci contributive

Totale

A

carico

azienda

A carico lavoratore

CUAF (7) 0,11% 0,11%  
INAIL (8) 0,30% 0,30%  
CIGO (9) Fino a 50 dipendenti 1,70% 1,70%  
Oltre 50 dipendenti 2% 2%
CIGS(10) 0,90% 0,60% 0,30%
ASpI 1,31% 1,31%  
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 0,30% 0,30%  

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, è prevista una riduzione dell'aliquota complessiva in ragione dell'anno di vigenza del contratto. La suddetta riduzione si applica alle sole contribuzioni afferenti alle assicurazioni elencate all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, quindi, per quanto attiene alle contribuzioni denunciate sul flusso Uniemens, sezione "Datori di lavoro privati", opera soltanto con riferimento alle aliquote CUAF e INAIL.
Nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, le contribuzioni dovute dal datore di lavoro sono CIGO, ASpI e il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.
Per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello) il legislatore ha previsto specifiche agevolazioni.
Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello, il contributo CUAF è pari allo 0,06% della retribuzione imponibile e il contributo INAIL è pari allo 0,15% per l'intera durata del rapporto di lavoro. Inoltre, ai suddetti datori di lavoro è riconosciuto lo sgravio totale dell'aliquota di finanziamento della contribuzione ASpI, nonché del contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.

Per le cooperative operanti in zone montane e zone svantaggiate, sulle contribuzioni dovute per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti a tempo indeterminato operano le agevolazioni previste dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dell'aliquota pari allo 0,30% dell'imponibile contributivo di cui al richiamato articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.

Per il versamento del contributo CIGO e CIGS dovuto per le mensilità dal mese di gennaio 2022, per gli apprendisti di qualsiasi tipologia (quindi professionalizzanti e non), i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito:
- il nuovo valore "M026", avente il significato di "Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022";
- il nuovo valore "M032", avente il significato di "Versamento contributo CIGS anno 2022";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell'elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo del contributo dovuto in base all'inquadramento aziendale.
La valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio 2022, mese corrente e arretrati fino ad aprile 2022, giugno 2022, mese corrente e arretrati fino a maggio 2022 e luglio 2022, mese corrente e arretrati fino a giugno 2022 (messaggio del 27 maggio 2022, n. 2225).

Edilizia Industria Milano: accordo per la verifica dell’EVR 2022

 

 

Firmato il 30/4/2022, tra l’ASSIMPREDIL ANCE delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza e la FENEAL-UIL di Milano, Cremona, Lodi, Pavia e Monza e Brianza, la FILCA-CISL dei comprensori di Milano, Pavia, Lodi, Monza e Brianza e Lecco, la FILLEA-CGIL dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona, il verbale di verifica per l’erogazione dell’EVR anno 2022.

Nell’incontro del 30 aprile 2022, le parti sociali territoriali per l’Edilizia Industria di Milano, hanno effettuato la verifica dei parametri per l’erogazione dell’EVR spettante nell’anno 2022 e hanno convenuto quanto segue:

EVR – Misura piena
L’EVR da corrispondere in quote mensili nell’anno 2022, agli operai ed agli impiegati, da parte di impresa avente entrambi i parametri aziendali pari o positivi è pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2018 secondo le tabelle seguenti:

IMPORTI E.V.R. – 4% SU MINIMI DI LUGLIO 2018

Livelli

Minimi di paga base al 1° luglio 2018

E.V.R. 4% su minimi al 1° luglio 2018 (valore mensile per un massimo di 12 mensilità)

7° livello – quadri e 1.a categoria super 1.720,71 68,83
6° livello -1 .a categoria 1.548,63 61,95
5° livello – 2.a categoria 1.290,52 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello 1.204,51 48,18
3° livello – 3.a categoria 1.118,46 44,74
2° livello – 4.a categoria 1.006,62 40,26
1° livello – 4.a categoria primo impiego 860,36 34,41

 

Livelli

Minimi di paga base al 1° luglio 2018

E.V.R. 4% su minimi al 1° luglio 2018 (valore orario)

Operaio di 4° livello 6,96 0,28
Operaio specializzato – 3° livello 6,47 0,26
Operaio qualificato – 2° livello 5,82 0,23
Operaio comune -1° livello 4,97 0,20
Guardiani 4,48 0,18
Guardiani con alloggio 3,98 0,16

EVR – Misura ridotta
Le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR 2022 o per erogarlo in misura parziale, pari al 65% dell’EVR territoriale e secondo importi ridotti, riportati nelle tabelle che seguono, dovranno rispettare previamente la nuova procedura di verifica dei parametri aziendali appositamente aggiornata.

IMPORTI E.V.R. – 65% DEL VALORE INTERO

Livelli

Minimi di paga base al 1° luglio 2018

E.V.R. (valore mensile) spettante nella misura prevista dall’art. 38, c. 18 e 19, CCNL 1 luglio 2014 (65% del valore intero

7° livello – quadri e 1.a categoria super 1.720,71  
6° livello -1 .a categoria 1.548,63  
5° livello – 2.a categoria 1.290,52  
4° livello – Impiegati di 4° livello 1.204,51  
3° livello – 3.a categoria 1.118,46  
2° livello – 4.a categoria 1.006,62  
1° livello – 4.a categoria primo impiego 860,36  

 

Livelli

Minimi di paga base al 1° luglio 2018

E.V.R. (valore orario) spettante nella misura prevista dall’art. 38, c. 18 e 19, CCNL 1 luglio 2014 (65% del valore intero

Operaio di 4° livello 6,96 0,18
Operaio specializzato – 3° livello 6,47 0,17
Operaio qualificato – 2° livello 5,82 0,15
Operaio comune -1° livello 4,97 0,13
Guardiani 4,48 0,12
Guardiani con alloggio 3,98 0,10

EVR – Arretrati
Il pagamento degli arretrati da gennaio 2022 dovrà avvenire entro il termine di corresponsione della retribuzione del mese di giugno 2022.

 

 

Firmato il 30/4/2022, tra l'ASSIMPREDIL ANCE delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza e la FENEAL-UIL di Milano, Cremona, Lodi, Pavia e Monza e Brianza, la FILCA-CISL dei comprensori di Milano, Pavia, Lodi, Monza e Brianza e Lecco, la FILLEA-CGIL dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona, il verbale di verifica per l’erogazione dell’EVR anno 2022.

Nell’incontro del 30 aprile 2022, le parti sociali territoriali per l’Edilizia Industria di Milano, hanno effettuato la verifica dei parametri per l’erogazione dell'EVR spettante nell'anno 2022 e hanno convenuto quanto segue:

EVR - Misura piena
L’EVR da corrispondere in quote mensili nell’anno 2022, agli operai ed agli impiegati, da parte di impresa avente entrambi i parametri aziendali pari o positivi è pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2018 secondo le tabelle seguenti:

IMPORTI E.V.R. - 4% SU MINIMI DI LUGLIO 2018

Livelli

Minimi di paga base al 1° luglio 2018

E.V.R. 4% su minimi al 1° luglio 2018 (valore mensile per un massimo di 12 mensilità)

7° livello - quadri e 1.a categoria super 1.720,71 68,83
6° livello -1 .a categoria 1.548,63 61,95
5° livello - 2.a categoria 1.290,52 51,62
4° livello - Impiegati di 4° livello 1.204,51 48,18
3° livello - 3.a categoria 1.118,46 44,74
2° livello - 4.a categoria 1.006,62 40,26
1° livello - 4.a categoria primo impiego 860,36 34,41

 

Livelli

Minimi di paga base al 1° luglio 2018

E.V.R. 4% su minimi al 1° luglio 2018 (valore orario)

Operaio di 4° livello 6,96 0,28
Operaio specializzato - 3° livello 6,47 0,26
Operaio qualificato - 2° livello 5,82 0,23
Operaio comune -1° livello 4,97 0,20
Guardiani 4,48 0,18
Guardiani con alloggio 3,98 0,16

EVR - Misura ridotta
Le aziende che hanno titolo per non erogare l'EVR 2022 o per erogarlo in misura parziale, pari al 65% dell’EVR territoriale e secondo importi ridotti, riportati nelle tabelle che seguono, dovranno rispettare previamente la nuova procedura di verifica dei parametri aziendali appositamente aggiornata.

IMPORTI E.V.R. - 65% DEL VALORE INTERO

Livelli

Minimi di paga base al 1° luglio 2018

E.V.R. (valore mensile) spettante nella misura prevista dall’art. 38, c. 18 e 19, CCNL 1 luglio 2014 (65% del valore intero

7° livello - quadri e 1.a categoria super 1.720,71  
6° livello -1 .a categoria 1.548,63  
5° livello - 2.a categoria 1.290,52  
4° livello - Impiegati di 4° livello 1.204,51  
3° livello - 3.a categoria 1.118,46  
2° livello - 4.a categoria 1.006,62  
1° livello - 4.a categoria primo impiego 860,36  

 

Livelli

Minimi di paga base al 1° luglio 2018

E.V.R. (valore orario) spettante nella misura prevista dall’art. 38, c. 18 e 19, CCNL 1 luglio 2014 (65% del valore intero

Operaio di 4° livello 6,96 0,18
Operaio specializzato - 3° livello 6,47 0,17
Operaio qualificato - 2° livello 5,82 0,15
Operaio comune -1° livello 4,97 0,13
Guardiani 4,48 0,12
Guardiani con alloggio 3,98 0,10

EVR - Arretrati
Il pagamento degli arretrati da gennaio 2022 dovrà avvenire entro il termine di corresponsione della retribuzione del mese di giugno 2022.

Sospensione versamenti e adempimenti Inail per il settore sportivo

Per gli enti, le associazioni e le società operanti nel settore sportivo e impegnati in competizioni sportive la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria Inail è stata prorogata al 31 luglio 2022. L’INAIL ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della proroga. (Circolare 27 maggio 2022, n. 23).

Le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, possono beneficiare della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 luglio 2022.
Il periodo di sospensione è stato prorogato dal 31 maggio 2022 al 31 luglio 2022 con il Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (art. 7, co. 3-bis).
I soggetti beneficiari della sospensione devono necessariamente operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.

Per quanto riguarda gli adempimenti, restano quindi sospesi fino al 31 luglio 2022:
– la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022;
– la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, in relazione agli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021.
Entrambi devono essere effettuati dal 20 luglio 2022 al 10 agosto 2022.

I versamenti sospesi sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 in scadenza il 16 febbraio 2022. Per coloro che hanno optato per la rateazione del premio, i versamenti sospesi sono quelli relativi alla prima e alla seconda rata in scadenza rispettivamente il 16 febbraio e il 16 maggio 2022.

VERSAMENTO DEI PREMI SOSPESI

I versamenti sospesi vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese a eccezione della rata in scadenza a dicembre 2022 che deve essere versata entro il 16 del mese.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro; in ogni caso non è consentito il rimborso di quanto già versato.
La sospensione si applica anche ai versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni. In tal caso, le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, devono essere versate entro il 31 agosto 2022.
La sospensione non si applica ai versamenti delle rate relative alle rateizzazioni dei versamenti sospesi causa Covid nel 2020 e 2021.
Il pagamento dei versamenti sospesi deve essere effettuato tramite modello F24, indicando nel campo “numero di riferimento”:
– 999251 per il versamento in un’unica soluzione;
– 999252 per i versamenti in forma rateale.

COMUNICAZIONE DELLA SOSPENSIONE

Affinché la sospensione sia riconosciuta, è necessario presentare apposita comunicazione di sospensioni utilizzando il servizio online “Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali”.
Nella comunicazione deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione, e deve essere dichiarato di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, specificando qual è la competizione sportiva a cui si prende parte, nonché la modalità prescelta per il versamento dei premi sospesi.
Qualora sia stata presentata la comunicazione di sospensione prima della proroga, la stessa si considera automaticamente prorogata al 31 luglio 2022, senza necessità di presentare un ulteriore comunicazione. In ogni caso, resta ferma la possibilità di estinguere il debito o provvedere agli adempimenti anticipatamente.

Per gli enti, le associazioni e le società operanti nel settore sportivo e impegnati in competizioni sportive la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria Inail è stata prorogata al 31 luglio 2022. L’INAIL ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della proroga. (Circolare 27 maggio 2022, n. 23).

Le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, possono beneficiare della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022.
Il periodo di sospensione è stato prorogato dal 31 maggio 2022 al 31 luglio 2022 con il Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (art. 7, co. 3-bis).
I soggetti beneficiari della sospensione devono necessariamente operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.

Per quanto riguarda gli adempimenti, restano quindi sospesi fino al 31 luglio 2022:
- la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022;
- la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, in relazione agli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021.
Entrambi devono essere effettuati dal 20 luglio 2022 al 10 agosto 2022.

I versamenti sospesi sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 in scadenza il 16 febbraio 2022. Per coloro che hanno optato per la rateazione del premio, i versamenti sospesi sono quelli relativi alla prima e alla seconda rata in scadenza rispettivamente il 16 febbraio e il 16 maggio 2022.

VERSAMENTO DEI PREMI SOSPESI

I versamenti sospesi vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese a eccezione della rata in scadenza a dicembre 2022 che deve essere versata entro il 16 del mese.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro; in ogni caso non è consentito il rimborso di quanto già versato.
La sospensione si applica anche ai versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni. In tal caso, le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, devono essere versate entro il 31 agosto 2022.
La sospensione non si applica ai versamenti delle rate relative alle rateizzazioni dei versamenti sospesi causa Covid nel 2020 e 2021.
Il pagamento dei versamenti sospesi deve essere effettuato tramite modello F24, indicando nel campo "numero di riferimento":
- 999251 per il versamento in un'unica soluzione;
- 999252 per i versamenti in forma rateale.

COMUNICAZIONE DELLA SOSPENSIONE

Affinché la sospensione sia riconosciuta, è necessario presentare apposita comunicazione di sospensioni utilizzando il servizio online "Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali".
Nella comunicazione deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione, e deve essere dichiarato di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, specificando qual è la competizione sportiva a cui si prende parte, nonché la modalità prescelta per il versamento dei premi sospesi.
Qualora sia stata presentata la comunicazione di sospensione prima della proroga, la stessa si considera automaticamente prorogata al 31 luglio 2022, senza necessità di presentare un ulteriore comunicazione. In ogni caso, resta ferma la possibilità di estinguere il debito o provvedere agli adempimenti anticipatamente.

Fisco: guida aggiornata sui bonus edilizi

Fornita una guida aggiornata sui bonus “edilizi”, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti “Sostegni ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, “Aiuti”, “Ucraina”), sulle altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e sulle novità in materia di contrasto alle frodi.

Nello specifico, nella circolare n. 19/E del 2022 il Fisco precisa che, come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe, la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, inoltre, non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi. L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.
Nella circolare, poi, è spiegato come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. In pratica, a partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022. In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.
Sono ricapitolate anche le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti Sostegni ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti. In particolare, a partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Sempre a partire dal 1° maggio, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente. Dal 1° maggio entra in vigore anche il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”.

Fornita una guida aggiornata sui bonus "edilizi", a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti "Sostegni ter", "Milleproroghe", "Energia", "Aiuti", "Ucraina"), sulle altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e sulle novità in materia di contrasto alle frodi.

Nello specifico, nella circolare n. 19/E del 2022 il Fisco precisa che, come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe, la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, inoltre, non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le "attività di edilizia libera" e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi. L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.
Nella circolare, poi, è spiegato come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. In pratica, a partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022. In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.
Sono ricapitolate anche le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti Sostegni ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti. In particolare, a partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Sempre a partire dal 1° maggio, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente. Dal 1° maggio entra in vigore anche il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla "prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate".