INPS: dal 25 luglio online la piattaforma per il bonus psicologo 2022

Dal 25 luglio si può presentare la richiesta sul sito dell’Inps del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia sulla base dei requisiti e delle modalità stabilite dal DM 31 maggio 2022.

Le domande per la richiesta del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” potranno essere presentate dal 25 luglio 2022 al 24 ottobre 2022. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili. Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all’ordine di arrivo della domanda (Inps, comunicato 21 luglio 2022).
Per inoltrare la domanda è necessario disporre delle credenziali SPID, CIE o CNS.
La procedura è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando da rete fissa gratuitamente al numero verde 803.164 oppure da rete mobile al numero 06.164164 (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Il nuovo beneficio, destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro, è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica

Dal 25 luglio si può presentare la richiesta sul sito dell’Inps del "Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia sulla base dei requisiti e delle modalità stabilite dal DM 31 maggio 2022.

Le domande per la richiesta del "Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia" potranno essere presentate dal 25 luglio 2022 al 24 ottobre 2022. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili. Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all’ordine di arrivo della domanda (Inps, comunicato 21 luglio 2022).
Per inoltrare la domanda è necessario disporre delle credenziali SPID, CIE o CNS.
La procedura è disponibile accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" raggiungibile tramite home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche".
In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando da rete fissa gratuitamente al numero verde 803.164 oppure da rete mobile al numero 06.164164 (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Il nuovo beneficio, destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro, è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica

Siracusa Operai Agricoli: salari in vigore dal 1/6/2022

Diffuse dalle Parti territoriali del settore agricolo, le tabelle salariali per i lavoratori agricoli OTD e OTI della provincia di Siracusa con l’aumento della prima tranche prevista dall’accordo di rinnovo nazionale del 23/5/2022

TABELLA OTD dall’1/6/2022

Area

Livello

Paga base oraria

3° Elem. 30,44%

Imp. prev. lordo

Rit. Prev. 8,84 + Cac Naz. 0,20% + Ebat 0,50% = 9,54%

Retribuzione netta

TFR 8,63% su col. 1

Retribuzione netta comprensiva di TFR

1.a Area
Giornaliera  65,54  19,95  85,49 8,15  77,34 5,65  82,99
Oraria  10,08 3,06  13,14 1,25  11,89 0,86  12,75
             
Giornaliera  63,20  19,23  82,43 7,86  74,57 5,45  80,02
Oraria 9,72 2,95  12,67 1,20  11,47 0,83  12,30
             
2.a Area              
Giornaliera 61,12  18,60  79,72 7,60 72,12 5,27  77,39
Oraria 9,40 2,86  12,26 1,16  11,10 0,81  11,91
             
Giornaliera  58,91  17,93  76,84 7,33  69,51 5,08  74,59
Oraria 9,06 2,75  11,81 1,12  10,69 0,78  11,47
             
3.a Area              
Giornaliera  46,52  14,16  60,68 5,78  54,90 4,01  58,91
Oraria 7,15 2,17 9,32 0,88 8,44 0,61 9,05
             
Giornaliera  43,71  13,30  57,01 5,43 51,58 3,77 55,35
Oraria 6,72 2,04 8,76 0,83 7,93 0,57 8,50
             
Giornaliera 40,90  12,44 53,34 5,08 48,26 3,52 51,78
Oraria 6,29 1,91 8,20 0,78 7,42 0,54 7,96
             
Giornaliera  35,94  10,94 46,88 4,47  42,41 3,10 45,51
Oraria 5,53 1,68 7,21 0,68 6,53 0,47 7,00

TABELLA OTI dall’1/6/2022

Area

Livello

Paga base lorda mensile

1.a Area  
 1.704,04
 1.643,20
 
2.a Area  
 1.589,12
 1.531,66
 
3.a Area  
1.209,52
1.136,46
1.063,40
934,40

Diffuse dalle Parti territoriali del settore agricolo, le tabelle salariali per i lavoratori agricoli OTD e OTI della provincia di Siracusa con l’aumento della prima tranche prevista dall’accordo di rinnovo nazionale del 23/5/2022

TABELLA OTD dall’1/6/2022

Area

Livello

Paga base oraria

3° Elem. 30,44%

Imp. prev. lordo

Rit. Prev. 8,84 + Cac Naz. 0,20% + Ebat 0,50% = 9,54%

Retribuzione netta

TFR 8,63% su col. 1

Retribuzione netta comprensiva di TFR

1.a Area
Giornaliera  65,54  19,95  85,49 8,15  77,34 5,65  82,99
Oraria  10,08 3,06  13,14 1,25  11,89 0,86  12,75
             
Giornaliera  63,20  19,23  82,43 7,86  74,57 5,45  80,02
Oraria 9,72 2,95  12,67 1,20  11,47 0,83  12,30
             
2.a Area              
Giornaliera 61,12  18,60  79,72 7,60 72,12 5,27  77,39
Oraria 9,40 2,86  12,26 1,16  11,10 0,81  11,91
             
Giornaliera  58,91  17,93  76,84 7,33  69,51 5,08  74,59
Oraria 9,06 2,75  11,81 1,12  10,69 0,78  11,47
             
3.a Area              
Giornaliera  46,52  14,16  60,68 5,78  54,90 4,01  58,91
Oraria 7,15 2,17 9,32 0,88 8,44 0,61 9,05
             
Giornaliera  43,71  13,30  57,01 5,43 51,58 3,77 55,35
Oraria 6,72 2,04 8,76 0,83 7,93 0,57 8,50
             
Giornaliera 40,90  12,44 53,34 5,08 48,26 3,52 51,78
Oraria 6,29 1,91 8,20 0,78 7,42 0,54 7,96
             
Giornaliera  35,94  10,94 46,88 4,47  42,41 3,10 45,51
Oraria 5,53 1,68 7,21 0,68 6,53 0,47 7,00

TABELLA OTI dall’1/6/2022

Area

Livello

Paga base lorda mensile

1.a Area  
 1.704,04
 1.643,20
 
2.a Area  
 1.589,12
 1.531,66
 
3.a Area  
1.209,52
1.136,46
1.063,40
934,40

Rinnovo CCNL Federchimica: Sciolta la riserva

Rinnovo CCNL Federchimica: Sciolta la riserva

Res nota, dalle OO:SS. Firmatarie,, lo scioglimento della riserva in merito all’ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Chimica firmata lo scorso giugno

A seguito dell’ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL siglata  lo scorso giugno, le Organizzazioni sindacali firmatarie hanno effettuato le consultazioni nelle assemblee dei lavoratori per lo scioglimento della riserva, comunicando l’approvazione del rinnovo e formalizzato lo scioglimento della riserva.

Le Parti firmatarie sottoscriveranno, quindi, a breve la stesura definitiva del CCNL e avvieranno la pubblicazione dei testi da distribuire ai lavoratori.

Si ricorda che sono immediatamente operative sin dal 13 giugno scorso le previsioni contrattuali relative a:

– annullamento dell’ultima tranche di giugno 2022 del Trattamento Economico Minimo (TEM).

– riconoscimento, da luglio, di un incremento del Trattamento Economico Minimo (TEM) pari a 50 euro alla D1, comprensivo dei 32 euro spostati alla stessa data dall’ EDR al TEM.

Settore Chimico e Chimico-farmaceutico

Cat.

Min.

IPO

EDR

PO

da 01/07/2022

da 01/07/2022

da 01/07/2022

A1 2.355,52 478,96 34,00
A2 2.355,52 271,07 31,00
A3 2.355,52 214,70 28,00
B1 2.172,22 271,76 27,00
B2 2.172,22 188.39 26,00
C1 1.947.25 283,40 25,00
C2 1.947,25 207,61 23,00
D1 1.800,03 282,23 23,00
D2 1.800,03 193,74 20,00
D3 1.800,03 144,73 20,00
E1 1.625,87 226,41 19,00
E2 1.625,87 140,27 18,00
E3 1.625,87 83.42 16,00
E4 1.625,87 40,17 16,00
F 1.592,46 0,00 15,00

Settore Fibre

Cat.

Min.

IPO

EDR

PO

da 1/7/2022

da 1/7/2022

da 1/7/2022

A1 2.346,52 448,96 33,00
A2 2.346,52 215,07 26,00
A3 2.346,52 143,70 26,00
B1 2.131,22 265,76 26,00
B2 2.131,22 136,39 22,00
01 1.939,25 230,40 22,00
02 1.939.25 166,61 21,00
D1 1.762,03 277,23 21,00
D2 1.762,03 150,74 19,00
D3 1.762,03 111,73 19,00
E1 1.608,87 206,41 19,00
E2 1.608,87 98,27 16,00
E3 1.608,87 57,42 14,00
E4 1.608,87 24,17 14,00
F 1.573,46 0,00 14,00

Settore Abrasivi

Cat.

Min.

IPO

EDR

PO

da 01/07/2022

da 01/07/2022

da 01/07/2022

A1 2.268,51 304,47 34,00
B1 2.048,38 278.04 26,00
B2 2.048,38 131,05 24,00
C1 1.792,05 224,50 23,00
C2 1.792,05 177,46 21,00
C3 1.792,05 124,92 21,00
D1 1.608,44 264,06 20,00
D2 1.608,44 139,03 19,00
D3 1.608,44 101,15 19,00
E1 1.518,79 138,42 19,00
E2 1.518,79 56,47 16,00
E3 1.518,79 18,33 16,00
F 1.496,78 0,00 16,00

Settore Lubrificanti e GPL

Liv.

Min dall’1/7/2022

EDR dall’1/7/2022

Q1 3.120,00 38,00
Q2 2.832,00 33,00
A 2.710,00 31,00
B 2.512,00 28,00
C 2.287,00 26,00
D 2.145,00 24,00
E 1.990,00 21,00
F 1.855,00 19,00
G 1.818,00 18,00
H 1.713,00 18,00
I 1.574,00 16,00

Rinnovo CCNL Federchimica: Sciolta la riserva

Res nota, dalle OO:SS. Firmatarie,, lo scioglimento della riserva in merito all’ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Chimica firmata lo scorso giugno

A seguito dell’ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL siglata  lo scorso giugno, le Organizzazioni sindacali firmatarie hanno effettuato le consultazioni nelle assemblee dei lavoratori per lo scioglimento della riserva, comunicando l’approvazione del rinnovo e formalizzato lo scioglimento della riserva.

Le Parti firmatarie sottoscriveranno, quindi, a breve la stesura definitiva del CCNL e avvieranno la pubblicazione dei testi da distribuire ai lavoratori.

Si ricorda che sono immediatamente operative sin dal 13 giugno scorso le previsioni contrattuali relative a:

- annullamento dell’ultima tranche di giugno 2022 del Trattamento Economico Minimo (TEM).

- riconoscimento, da luglio, di un incremento del Trattamento Economico Minimo (TEM) pari a 50 euro alla D1, comprensivo dei 32 euro spostati alla stessa data dall’ EDR al TEM.

Settore Chimico e Chimico-farmaceutico

Cat.

Min.

IPO

EDR

PO

da 01/07/2022

da 01/07/2022

da 01/07/2022

A1 2.355,52 478,96 34,00
A2 2.355,52 271,07 31,00
A3 2.355,52 214,70 28,00
B1 2.172,22 271,76 27,00
B2 2.172,22 188.39 26,00
C1 1.947.25 283,40 25,00
C2 1.947,25 207,61 23,00
D1 1.800,03 282,23 23,00
D2 1.800,03 193,74 20,00
D3 1.800,03 144,73 20,00
E1 1.625,87 226,41 19,00
E2 1.625,87 140,27 18,00
E3 1.625,87 83.42 16,00
E4 1.625,87 40,17 16,00
F 1.592,46 0,00 15,00

Settore Fibre

Cat.

Min.

IPO

EDR

PO

da 1/7/2022

da 1/7/2022

da 1/7/2022

A1 2.346,52 448,96 33,00
A2 2.346,52 215,07 26,00
A3 2.346,52 143,70 26,00
B1 2.131,22 265,76 26,00
B2 2.131,22 136,39 22,00
01 1.939,25 230,40 22,00
02 1.939.25 166,61 21,00
D1 1.762,03 277,23 21,00
D2 1.762,03 150,74 19,00
D3 1.762,03 111,73 19,00
E1 1.608,87 206,41 19,00
E2 1.608,87 98,27 16,00
E3 1.608,87 57,42 14,00
E4 1.608,87 24,17 14,00
F 1.573,46 0,00 14,00

Settore Abrasivi

Cat.

Min.

IPO

EDR

PO

da 01/07/2022

da 01/07/2022

da 01/07/2022

A1 2.268,51 304,47 34,00
B1 2.048,38 278.04 26,00
B2 2.048,38 131,05 24,00
C1 1.792,05 224,50 23,00
C2 1.792,05 177,46 21,00
C3 1.792,05 124,92 21,00
D1 1.608,44 264,06 20,00
D2 1.608,44 139,03 19,00
D3 1.608,44 101,15 19,00
E1 1.518,79 138,42 19,00
E2 1.518,79 56,47 16,00
E3 1.518,79 18,33 16,00
F 1.496,78 0,00 16,00

Settore Lubrificanti e GPL

Liv.

Min dall’1/7/2022

EDR dall’1/7/2022

Q1 3.120,00 38,00
Q2 2.832,00 33,00
A 2.710,00 31,00
B 2.512,00 28,00
C 2.287,00 26,00
D 2.145,00 24,00
E 1.990,00 21,00
F 1.855,00 19,00
G 1.818,00 18,00
H 1.713,00 18,00
I 1.574,00 16,00

DL Aiuti: disposizioni in materia di società benefit

Il credito d’imposta, pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti sino al 31 dicembre 2021 ed utilizzabile in compensazione, non deve necessariamente essere speso per l’anno 2021. (art. 52-bis, DL n. 50/2022 convertito in L n. 91/2022).

Le «società benefit» sono società che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Le finalità sono indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina. (art. 1, co. 376 e seg., legge 28 dicembre 2015, n. 208, dm 12 novembre 2021).
Per sostenere il rafforzamento, nell’intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
Le somme in conto residui, possono essere utilizzate, per l’importo di 1 milione di euro, per l’anno 2022.
(art. 38-ter, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”) convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, modificato dall’art. 52-bis, comma 2, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, conv. con modif. in L. 15 luglio 2022, n. 79).

Il credito d’imposta, pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti sino al 31 dicembre 2021 ed utilizzabile in compensazione, non deve necessariamente essere speso per l’anno 2021. (art. 52-bis, DL n. 50/2022 convertito in L n. 91/2022).

Le «società benefit» sono società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Le finalità sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina. (art. 1, co. 376 e seg., legge 28 dicembre 2015, n. 208, dm 12 novembre 2021).
Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
Le somme in conto residui, possono essere utilizzate, per l'importo di 1 milione di euro, per l'anno 2022.
(art. 38-ter, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. "Decreto Rilancio") convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, modificato dall’art. 52-bis, comma 2, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, conv. con modif. in L. 15 luglio 2022, n. 79).

Mobbing e provvedimenti disciplinari volti al discredito della dipendente

L’irrogazione da parte del datore di lavoro di numerosi provvedimenti disciplinari, volti a colpire la dipendente nella sua dignità, minandone gravemente l’autorevolezza ed il prestigio, integra l’ipotesi di mobbing (Corte di Cassazione, Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22381).

Il principio è stato stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva accolto la domanda proposta da una lavoratrice nei confronti del Ministero dell’Istruzione e condannato lo stesso al risarcimento dei danni patiti dalla docente per effetto dell’illegittima condotta, integrante un’ ipotesi di mobbing, accertata con sentenza del TAR passata in giudicato ed emessa all’esito di vari giudizi proposti per l’annullamento di diversi provvedimenti adottati a suo carico.
La Corte territoriale, in particolare, a fondamento della sentenza, aveva valorizzato, ai fini dell’accoglimento della domanda della lavoratrice, la pronunzia del TAR che aveva accertato come la stessa fosse stata vittima di mobbing, sussistente la lamentata condotta persecutoria e l’intento vessatorio unificante tutti i comportamenti lesivi.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il MIUR, lamentando l’omesso accertamento della pretesa risarcitoria avanzata dalla lavoratrice, in quanto i giudici del gravame avevano erroneamente riconosciuto efficacia di giudicato all’accertamento compiuto sul punto dal giudice amministrativo.

La Corte di Cassazione, di contro, respingendo la doglianza del Ministero, ha posto in evidenza che i giudici di merito non avevano ritenuto formato, con riferimento alla sentenza del TAR, il giudicato sostanziale o formale sul diritto della dipendente al risarcimento del danno da mobbing, bensì si erano limitati a recepire la ricostruzione operata dal giudice amministrativo circa il rapporto di lavoro indubbiamente conflittuale intercorso tra le parti.
Ne era, pertanto, disceso il convincimento della medesima Corte d’appello circa l’illiceità della condotta posta in essere dall’amministrazione, volta a colpire la lavoratrice nella sua dignità, minandone gravemente l’autorevolezza ed il prestigio, piuttosto che a comporre il conflitto insorto nell’ambiente di lavoro, e circa la sua riconducibilità ad un’ ipotesi di mobbing.
Sulla scorta di tanto, il Supremo Collegio, condividendo le conclusioni della sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso, ritenuto sussistente il diritto al risarcimento del danno della lavoratrice in relazione al pregiudizio dalla stessa patito.

L’irrogazione da parte del datore di lavoro di numerosi provvedimenti disciplinari, volti a colpire la dipendente nella sua dignità, minandone gravemente l'autorevolezza ed il prestigio, integra l’ipotesi di mobbing (Corte di Cassazione, Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22381).

Il principio è stato stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della Corte d'Appello. Quest’ultima aveva accolto la domanda proposta da una lavoratrice nei confronti del Ministero dell'Istruzione e condannato lo stesso al risarcimento dei danni patiti dalla docente per effetto dell'illegittima condotta, integrante un’ ipotesi di mobbing, accertata con sentenza del TAR passata in giudicato ed emessa all'esito di vari giudizi proposti per l'annullamento di diversi provvedimenti adottati a suo carico.
La Corte territoriale, in particolare, a fondamento della sentenza, aveva valorizzato, ai fini dell’accoglimento della domanda della lavoratrice, la pronunzia del TAR che aveva accertato come la stessa fosse stata vittima di mobbing, sussistente la lamentata condotta persecutoria e l'intento vessatorio unificante tutti i comportamenti lesivi.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il MIUR, lamentando l’omesso accertamento della pretesa risarcitoria avanzata dalla lavoratrice, in quanto i giudici del gravame avevano erroneamente riconosciuto efficacia di giudicato all'accertamento compiuto sul punto dal giudice amministrativo.

La Corte di Cassazione, di contro, respingendo la doglianza del Ministero, ha posto in evidenza che i giudici di merito non avevano ritenuto formato, con riferimento alla sentenza del TAR, il giudicato sostanziale o formale sul diritto della dipendente al risarcimento del danno da mobbing, bensì si erano limitati a recepire la ricostruzione operata dal giudice amministrativo circa il rapporto di lavoro indubbiamente conflittuale intercorso tra le parti.
Ne era, pertanto, disceso il convincimento della medesima Corte d’appello circa l'illiceità della condotta posta in essere dall'amministrazione, volta a colpire la lavoratrice nella sua dignità, minandone gravemente l'autorevolezza ed il prestigio, piuttosto che a comporre il conflitto insorto nell'ambiente di lavoro, e circa la sua riconducibilità ad un’ ipotesi di mobbing.
Sulla scorta di tanto, il Supremo Collegio, condividendo le conclusioni della sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso, ritenuto sussistente il diritto al risarcimento del danno della lavoratrice in relazione al pregiudizio dalla stessa patito.

Garanzia Sace a sostegno delle imprese energivore

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2022 n. 169, il DPCM 12 luglio 2022, recante disposizioni per l’attuazione del sostegno alle imprese energivore di interesse strategico attraverso le garanzie di Sace S.p.a.

La misura di sostegno, attraverso il rilascio di garanzie in favore di banche per l’erogazione di linee di credito a imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, prevista dall’art. 10, co. 1, D.L. n. 21/2022, conv., con modif., dalla L. n. 51/2022, è attuata da Sace S.p.a., ai sensi e nei limiti della sezione 2.2 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 1/01 e previa autorizzazione della medesima Commissione in esito alla procedura di notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

A riguardo, costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale gli impianti siderurgici già in gestione del gruppo Ilva, gestiti, alla data di adozione del presente decreto, dal gruppo Acciaierie d’Italia.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere individuati ulteriori stabilimenti che, per le relative caratteristiche di strategicità, rientrano nel campo di applicazione della misura prevista.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2022 n. 169, il DPCM 12 luglio 2022, recante disposizioni per l'attuazione del sostegno alle imprese energivore di interesse strategico attraverso le garanzie di Sace S.p.a.

La misura di sostegno, attraverso il rilascio di garanzie in favore di banche per l'erogazione di linee di credito a imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, prevista dall'art. 10, co. 1, D.L. n. 21/2022, conv., con modif., dalla L. n. 51/2022, è attuata da Sace S.p.a., ai sensi e nei limiti della sezione 2.2 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 1/01 e previa autorizzazione della medesima Commissione in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A riguardo, costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale gli impianti siderurgici già in gestione del gruppo Ilva, gestiti, alla data di adozione del presente decreto, dal gruppo Acciaierie d'Italia.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere individuati ulteriori stabilimenti che, per le relative caratteristiche di strategicità, rientrano nel campo di applicazione della misura prevista.

DL Aiuti convertito, compensazione dei crediti maturati dalle imprese verso la PA

Estesa la platea dei soggetti che possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo; tale possibilità viene riconosciuta anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali (art. 20-ter, D.L. n. 50/2022, conv. Con modif. in L. n. 91/2022).

L’articolo 20-ter modifica l’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
In particolare, anche per le prestazioni professionali (non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Le disposizioni sopra citate si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Ai fini dell’applicazione delle norme in esame le certificazioni delle PA che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
Si ricorda che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
Tale certificazione, invece, non può essere rilasciata, a pena di nullità, dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell’ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate dalle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate, nonché le certificazioni rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

Estesa la platea dei soggetti che possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo; tale possibilità viene riconosciuta anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali (art. 20-ter, D.L. n. 50/2022, conv. Con modif. in L. n. 91/2022).

L’articolo 20-ter modifica l’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
In particolare, anche per le prestazioni professionali (non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Le disposizioni sopra citate si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Ai fini dell’applicazione delle norme in esame le certificazioni delle PA che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
Si ricorda che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
Tale certificazione, invece, non può essere rilasciata, a pena di nullità, dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate dalle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

Firmata ipotesi di rinnovo del CCNL Attività Minerarie

Firmata il 13 luglio 2022 l’ipotesi di rinnovo del CCNL attività minerarie, tacitamente ratificata in accordo il 30 luglio 2022 e con scadenza al 31 marzo 2025.

Con la presente ipotesi di accordo le Parti istituiscono una commissione paritetica composta da dodici membri totali che definirà le necessarie implementazioni all’attuale sistema classificatorio, e individuerà le nuove professionalità determinatesi nel processo produttivo.
I lavori della Commissione hanno individuato nuovi profili nel livello 8, Addetto cernita e Addetto alla conduzione di pala, nel livello 7, Cernitore con almeno 1 anno di esperienza e Palista con almeno 1 anno di esperienza.
L’aumento di retribuzione è definito come segue:

Livelli

Aumento dal 1 gennaio 2023

Aumento dal 1 dicembre 2023

Aumento dal 1 gennaio 2025

1S 71,67 119,44 127,41
1 69,00 115,00 122,67
2 63,33 105,56 112,59
3 55,00 91,67 97,78
4 48,33 80,56 85,93
5 45,00 75,00 80,00
6 41,67 69,44 74,07
7 38,33 63,89 68,15
8 33,33 55,56 59,26

 

La retribuzione è definita come segue:

Livelli

Minimi al 1 gennaio 2023

Minimi al 1 dicembre 2023

Minimi al 1 gennaio 2025

1S 2.886,66 3.006,10 3.133,51
1 2.845,45 2.960,45 3.083,12
2 2.634,40 2.739,96 2.852,55
3 2.344,11 2.435,78 2.533,55
4 2.126,11 2.206,67 2.292,59
5 2.008,19 2.083,19 2.163,19
6 1.893,75 1.963,19 2.037,27
7 1.775,64 1.839,53 1.907,68
8 1.635,01 1.690,57 1.749,83

Firmata il 13 luglio 2022 l’ipotesi di rinnovo del CCNL attività minerarie, tacitamente ratificata in accordo il 30 luglio 2022 e con scadenza al 31 marzo 2025.

Con la presente ipotesi di accordo le Parti istituiscono una commissione paritetica composta da dodici membri totali che definirà le necessarie implementazioni all'attuale sistema classificatorio, e individuerà le nuove professionalità determinatesi nel processo produttivo.
I lavori della Commissione hanno individuato nuovi profili nel livello 8, Addetto cernita e Addetto alla conduzione di pala, nel livello 7, Cernitore con almeno 1 anno di esperienza e Palista con almeno 1 anno di esperienza.
L'aumento di retribuzione è definito come segue:

Livelli

Aumento dal 1 gennaio 2023

Aumento dal 1 dicembre 2023

Aumento dal 1 gennaio 2025

1S 71,67 119,44 127,41
1 69,00 115,00 122,67
2 63,33 105,56 112,59
3 55,00 91,67 97,78
4 48,33 80,56 85,93
5 45,00 75,00 80,00
6 41,67 69,44 74,07
7 38,33 63,89 68,15
8 33,33 55,56 59,26

 

La retribuzione è definita come segue:

Livelli

Minimi al 1 gennaio 2023

Minimi al 1 dicembre 2023

Minimi al 1 gennaio 2025

1S 2.886,66 3.006,10 3.133,51
1 2.845,45 2.960,45 3.083,12
2 2.634,40 2.739,96 2.852,55
3 2.344,11 2.435,78 2.533,55
4 2.126,11 2.206,67 2.292,59
5 2.008,19 2.083,19 2.163,19
6 1.893,75 1.963,19 2.037,27
7 1.775,64 1.839,53 1.907,68
8 1.635,01 1.690,57 1.749,83

CCNL Misericordie: EGR a luglio

Spetta, con la retribuzione del mese di luglio, l’elemento di garanzia retributiva ai dipendenti del CCNL Misericordie

Inoltre, ai fini di assicurare un’effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello territoriale ai sensi del presente CCNL, non venga definito un accordo di secondo livello territoriale entro il 31 dicembre di ogni anno, le organizzazioni Misericordie operanti nel territorio erogheranno, con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno un Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) di 80,00 euro lordi annui.

La somma di cui al paragrafo precedente si intende riferita al tempo pieno e pertanto verrà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale.

In sede di prima applicazione l’EGR compete ai lavoratori in forza all’1 gennaio . L’azienda calcolerà l’importo spettante all‘ammontare dell’elemento di garanzia retributiva sarà ridotto fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali attribuite (a seguito di contrattazione integrativa decentrata aziendale) percepite dal lavoratore nel corso dell’anno precedente a quello di erogazione dell’EGR.

Spetta, con la retribuzione del mese di luglio, l’elemento di garanzia retributiva ai dipendenti del CCNL Misericordie

Inoltre, ai fini di assicurare un'effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello territoriale ai sensi del presente CCNL, non venga definito un accordo di secondo livello territoriale entro il 31 dicembre di ogni anno, le organizzazioni Misericordie operanti nel territorio erogheranno, con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno un Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) di 80,00 euro lordi annui.

La somma di cui al paragrafo precedente si intende riferita al tempo pieno e pertanto verrà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale.

In sede di prima applicazione l'EGR compete ai lavoratori in forza all’1 gennaio . L'azienda calcolerà l'importo spettante all'ammontare dell’elemento di garanzia retributiva sarà ridotto fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali attribuite (a seguito di contrattazione integrativa decentrata aziendale) percepite dal lavoratore nel corso dell'anno precedente a quello di erogazione dell’EGR.

Dipendenti dell’Autorità sistema portuale: istruzioni contribuzioni minori

Con il Messaggio 20 luglio 2022, n. 2900, l’Inps ha fornito le istruzioni per il corretto inquadramento previdenziale delle Autorità di sistema portuale (AdSP) e per gli adempimenti relativi alle contribuzioni minori.

Le Autorità di sistema portuale (AdSP) hanno natura di enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale.
Ai fini contributivi sono soggetti alla disciplina speciale per gli “Enti autonomi, consorzi ed aziende, che rivestano natura di enti pubblici, aventi per finalità l’espletamento dei servizi portuali inerenti alla navigazione” che prevede la facoltà di iscrivere il personale dipendente alle Casse pensionistiche pubbliche mediante adozione di deliberazione di massima.
In relazione ad alcune problematiche evidenziate nella gestione delle contribuzioni minori, l’INPS fornisce indicazioni per l’inquadramento previdenziale ed i conseguenti adempimenti contributivi.

Le posizioni contributive riferite alle AdSP debbono essere contraddistinte dal C.S.C. 2.01.01.
Inoltre, ai fini della determinazione del corretto carico contributivo in relazione alle diverse tipologie di lavoratori in forza, alle suddette posizioni contributive sono apposti esclusivamente i seguenti codici autorizzazione (C.A.): “6N” – “8F” – “8G” – “8H”.
Relativamente alle posizioni contributive riferite ad Autorità con obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, previa verifica dell’esistenza dei presupposti di legge, le competenti Strutture territoriali provvederanno a eliminare i C.A. “0V” e “1R” e, contestualmente, provvederanno ad attribuire il C.A. “1M” che assume il nuovo significato di “Enti pubblici non economici – Posizione per i lavoratori per i quali è dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 755 e successivi”.
Eventuali regolarizzazioni dell’inquadramento e dell’apposizione dei C.A., secondo le indicazioni fornite, sono effettuate dall’Inps con decorrenza dal mese di Agosto 2022.

CONTRIBUZIONI MINORI

Malattia e maternità Esclusione dal versamento della contribuzione relativa alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità.
NASpI L’obbligo di versamento della contribuzione NASpI sussiste solo per i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Per tali lavoratori è dovuto il solo contributo ordinario ASpI (1,31% + 0,30%), con esclusione, quindi, del contributo addizionale (1,40%).
CUAF Esonero dall’applicazione della normativa della Cassa unica assegni familiari.
Fondo di Garanzia del TFR Esclusione dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR).
Fondo di Tesoreria Obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, qualora sussistano i presupposti che determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo (media occupazionale superiore a 50 addetti).
In assenza del requisito dimensionale, l’obbligo contributivo permane limitatamente per i lavoratori già alle dipendenze di Autorità portuali con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria che sono passati, in continuità, alle dipendenze delle AdSP.

L’Inps precisa che i lavoratori devono essere esposti nel flusso Uniemens con il codice tipo cessazione “2T” sulla matricola dell’Autorità portuale e con il codice tipo assunzione “2T” sulla matricola dell’AdSP.

Qualora a seguito della riorganizzazione siano state accorpate una o più Autorità portuali preesistenti in una nuova AdSP, il requisito dimensionale che determina la sussistenza dell’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria del nuovo soggetto giuridico (AdSP) deve essere determinato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno di inizio attività, da intendersi, sulla base della prassi amministrativa consolidata, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno ovvero il minor periodo per le AdSP che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno.

Fondo di integrazione salariale Esclusione dal versamento del contributo al Fondo di integrazione salariale.

COMPILAZIONE DELLE DENUNCE UNIEMENS

Dipendenti a tempo pieno e indeterminato, per i quali è dovuta la sola contribuzione IVS (33%) <Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “I”;
<TipoContribuzione> uguale a “62”.
Dipendenti a tempo pieno e indeterminato, per i quali è dovuta la sola contribuzione al Fondo di Tesoreria (senza l’indicazione dell’imponibile contributivo e valorizzando i codici CF01, CF02 ecc.) <Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “I”;
<TipoContribuzione> uguale a “00”.
Dipendenti a tempo pieno e determinato, per i quali è dovuta la contribuzione IVS e NASpI (33% + 1,31% + 0,30%) <Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “D”;
<TipoContribuzione> uguale a “61”.
Dipendenti a tempo pieno e determinato, per i quali è dovuta la sola contribuzione NASpI (1,31% + 0,30%) <Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “D”;
<TipoContribuzione> uguale a “00”.

Con il Messaggio 20 luglio 2022, n. 2900, l’Inps ha fornito le istruzioni per il corretto inquadramento previdenziale delle Autorità di sistema portuale (AdSP) e per gli adempimenti relativi alle contribuzioni minori.

Le Autorità di sistema portuale (AdSP) hanno natura di enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale.
Ai fini contributivi sono soggetti alla disciplina speciale per gli "Enti autonomi, consorzi ed aziende, che rivestano natura di enti pubblici, aventi per finalità l'espletamento dei servizi portuali inerenti alla navigazione" che prevede la facoltà di iscrivere il personale dipendente alle Casse pensionistiche pubbliche mediante adozione di deliberazione di massima.
In relazione ad alcune problematiche evidenziate nella gestione delle contribuzioni minori, l’INPS fornisce indicazioni per l’inquadramento previdenziale ed i conseguenti adempimenti contributivi.

Le posizioni contributive riferite alle AdSP debbono essere contraddistinte dal C.S.C. 2.01.01.
Inoltre, ai fini della determinazione del corretto carico contributivo in relazione alle diverse tipologie di lavoratori in forza, alle suddette posizioni contributive sono apposti esclusivamente i seguenti codici autorizzazione (C.A.): "6N" - "8F" - "8G" - "8H".
Relativamente alle posizioni contributive riferite ad Autorità con obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, previa verifica dell’esistenza dei presupposti di legge, le competenti Strutture territoriali provvederanno a eliminare i C.A. "0V" e "1R" e, contestualmente, provvederanno ad attribuire il C.A. "1M" che assume il nuovo significato di "Enti pubblici non economici - Posizione per i lavoratori per i quali è dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 755 e successivi".
Eventuali regolarizzazioni dell’inquadramento e dell’apposizione dei C.A., secondo le indicazioni fornite, sono effettuate dall’Inps con decorrenza dal mese di Agosto 2022.

CONTRIBUZIONI MINORI

Malattia e maternità Esclusione dal versamento della contribuzione relativa alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità.
NASpI L’obbligo di versamento della contribuzione NASpI sussiste solo per i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Per tali lavoratori è dovuto il solo contributo ordinario ASpI (1,31% + 0,30%), con esclusione, quindi, del contributo addizionale (1,40%).
CUAF Esonero dall’applicazione della normativa della Cassa unica assegni familiari.
Fondo di Garanzia del TFR Esclusione dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR).
Fondo di Tesoreria Obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, qualora sussistano i presupposti che determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo (media occupazionale superiore a 50 addetti).
In assenza del requisito dimensionale, l’obbligo contributivo permane limitatamente per i lavoratori già alle dipendenze di Autorità portuali con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria che sono passati, in continuità, alle dipendenze delle AdSP.

L’Inps precisa che i lavoratori devono essere esposti nel flusso Uniemens con il codice tipo cessazione "2T" sulla matricola dell’Autorità portuale e con il codice tipo assunzione "2T" sulla matricola dell’AdSP.

Qualora a seguito della riorganizzazione siano state accorpate una o più Autorità portuali preesistenti in una nuova AdSP, il requisito dimensionale che determina la sussistenza dell’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria del nuovo soggetto giuridico (AdSP) deve essere determinato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno di inizio attività, da intendersi, sulla base della prassi amministrativa consolidata, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno ovvero il minor periodo per le AdSP che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno.

Fondo di integrazione salariale Esclusione dal versamento del contributo al Fondo di integrazione salariale.

COMPILAZIONE DELLE DENUNCE UNIEMENS

Dipendenti a tempo pieno e indeterminato, per i quali è dovuta la sola contribuzione IVS (33%) <Qualifica1> uguale a "2";
<Qualifica2>uguale a "F";
<Qualifica3> uguale "I";
<TipoContribuzione> uguale a "62".
Dipendenti a tempo pieno e indeterminato, per i quali è dovuta la sola contribuzione al Fondo di Tesoreria (senza l’indicazione dell’imponibile contributivo e valorizzando i codici CF01, CF02 ecc.) <Qualifica1> uguale a "2";
<Qualifica2>uguale a "F";
<Qualifica3> uguale "I";
<TipoContribuzione> uguale a "00".
Dipendenti a tempo pieno e determinato, per i quali è dovuta la contribuzione IVS e NASpI (33% + 1,31% + 0,30%) <Qualifica1> uguale a "2";
<Qualifica2>uguale a "F";
<Qualifica3> uguale "D";
<TipoContribuzione> uguale a "61".
Dipendenti a tempo pieno e determinato, per i quali è dovuta la sola contribuzione NASpI (1,31% + 0,30%) <Qualifica1> uguale a "2";
<Qualifica2>uguale a "F";
<Qualifica3> uguale "D";
<TipoContribuzione> uguale a "00".