Licenziato il lavoratore che usa il permesso sindacale per fini personali

9 set 2022 L’ indebita fruizione del permesso sindacale, utilizzato dal lavoratore per finalità personali, legittima il licenziamento per giusta causa (Corte di Cassazione, Ordinanza 06 settembre 2022, n. 26198).

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d’appello che aveva dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice di lavoro ad un dipendente, sulla base di contestazione che addebitava a questi l’ indebita fruizione del permesso sindacale ex art. 30, legge n. 300/1970, utilizzato per finalità personali del tutto estranee alla previsione normativa che riconosce ai componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all’art. 19 il diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni di tali organi.

Nel caso sottoposto ad esame i Giudici di legittimità hanno, difatti, concluso per la non riconducibilità della condotta contestata alle norme del CCNL applicabile che puniscono con sanzione conservativa l’ assenza dal lavoro, la mancata presentazione o l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro, e hanno, di contro, condiviso la qualificazione giuridica della condotta del dipendente, operata dalla Corte di merito, in termini di vero e proprio abuso del diritto, venendo in rilievo, nel caso di specie, non la mera assenza ingiustificata dal lavoro, ma un comportamento del lavoratore connotato da un quid pluris, rappresentato dall’utilizzo del permesso sindacale per finalità diverse da quelle istituzionali, concretatosi in una lesione del vincolo fiduciario tale da investire la generalità dei possibili futuri inadempimenti del lavoratore.

9 set 2022 L’ indebita fruizione del permesso sindacale, utilizzato dal lavoratore per finalità personali, legittima il licenziamento per giusta causa (Corte di Cassazione, Ordinanza 06 settembre 2022, n. 26198).

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d’appello che aveva dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice di lavoro ad un dipendente, sulla base di contestazione che addebitava a questi l’ indebita fruizione del permesso sindacale ex art. 30, legge n. 300/1970, utilizzato per finalità personali del tutto estranee alla previsione normativa che riconosce ai componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 il diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni di tali organi.

Nel caso sottoposto ad esame i Giudici di legittimità hanno, difatti, concluso per la non riconducibilità della condotta contestata alle norme del CCNL applicabile che puniscono con sanzione conservativa l’ assenza dal lavoro, la mancata presentazione o l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, e hanno, di contro, condiviso la qualificazione giuridica della condotta del dipendente, operata dalla Corte di merito, in termini di vero e proprio abuso del diritto, venendo in rilievo, nel caso di specie, non la mera assenza ingiustificata dal lavoro, ma un comportamento del lavoratore connotato da un quid pluris, rappresentato dall’utilizzo del permesso sindacale per finalità diverse da quelle istituzionali, concretatosi in una lesione del vincolo fiduciario tale da investire la generalità dei possibili futuri inadempimenti del lavoratore.

In arrivo 20 milioni per progetti su elettronica innovativa

09 SETT 2022 Per sostenere lo sviluppo di una competitiva industria nel settore dei componenti e sistemi elettronici, il Mise ha firmato un decreto che assegna 20 milioni di euro al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionate dai bandi pubblicati, nel corso del 2022, da Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU) e Innovation Actions (IA). (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Comunicato 08 settembre 2022)

 

Si tratta di due iniziative che rientrano nell’ambito del programma europeo Horizon, per il quale il Ministero ha destinato complessivamente 200 milioni di fondi stanziati dal PNRR, e che puntano a supportare gli investimenti in ricerca e innovazione al fine di rafforzare l’autonomia strategica in settori, come quello dell’elettronica, divenuti asset centrali per l’industria manifatturiera europea.
In particolare verrà finanziata la progettazione, il trasferimento tecnologico e la produzione di nuovi  prodotti, processi e servizi,  o migliorare notevolmente quelli già esistenti, tramite lo sviluppo delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Nanotecnologie, Materiali avanzati, Biotecnologie, Fabbricazione e trasformazione avanzate, Spazio.
Le imprese selezionate dovranno presentare le proposte definitive dei loro progetti entro il prossimo 21 settembre, mentre i termini e le modalità di presentazione delle richieste di agevolazione verranno indicate con un successivo provvedimento dopo che il decreto verrà registrato dalla Corte dei Conti.

09 SETT 2022 Per sostenere lo sviluppo di una competitiva industria nel settore dei componenti e sistemi elettronici, il Mise ha firmato un decreto che assegna 20 milioni di euro al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionate dai bandi pubblicati, nel corso del 2022, da Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU) e Innovation Actions (IA). (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicato 08 settembre 2022)

 

Si tratta di due iniziative che rientrano nell’ambito del programma europeo Horizon, per il quale il Ministero ha destinato complessivamente 200 milioni di fondi stanziati dal PNRR, e che puntano a supportare gli investimenti in ricerca e innovazione al fine di rafforzare l’autonomia strategica in settori, come quello dell’elettronica, divenuti asset centrali per l’industria manifatturiera europea.
In particolare verrà finanziata la progettazione, il trasferimento tecnologico e la produzione di nuovi  prodotti, processi e servizi,  o migliorare notevolmente quelli già esistenti, tramite lo sviluppo delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Nanotecnologie, Materiali avanzati, Biotecnologie, Fabbricazione e trasformazione avanzate, Spazio.
Le imprese selezionate dovranno presentare le proposte definitive dei loro progetti entro il prossimo 21 settembre, mentre i termini e le modalità di presentazione delle richieste di agevolazione verranno indicate con un successivo provvedimento dopo che il decreto verrà registrato dalla Corte dei Conti.

INAIL: precisazioni sulla sospensione dei versamenti premi per le federazioni sportive

L’Inail ha fornisce chiarimenti in ordine alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (Nota 6 settembre 2022, n. 8159).

L’Inail, con la circolare 27 luglio 2022 n. 30, ha fornito indicazioni operative relative alla sospensione dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Al fine di consentire a coloro che si sono avvalsi della sospensione degli adempimenti di presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione dei premi, sono disponibili dal 1° settembre 2022 e fino al 30 settembre 2022 compreso i servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione.
Dal 1° ottobre prossimo, tali adempimenti possono comunque essere effettuati inoltrando tramite PEC alla sede competente la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.
Coloro che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti devono effettuare il pagamento degli importi sospesi in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022 utilizzando il modello F24 e indicando nel campo “numero di riferimento”: – 999256 per il versamento in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.

L’Inail ha fornisce chiarimenti in ordine alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (Nota 6 settembre 2022, n. 8159).

L’Inail, con la circolare 27 luglio 2022 n. 30, ha fornito indicazioni operative relative alla sospensione dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Al fine di consentire a coloro che si sono avvalsi della sospensione degli adempimenti di presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione dei premi, sono disponibili dal 1° settembre 2022 e fino al 30 settembre 2022 compreso i servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione.
Dal 1° ottobre prossimo, tali adempimenti possono comunque essere effettuati inoltrando tramite PEC alla sede competente la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.
Coloro che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti devono effettuare il pagamento degli importi sospesi in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022 utilizzando il modello F24 e indicando nel campo "numero di riferimento": - 999256 per il versamento in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.

Assunzioni di dipendenti da aziende in crisi: istruzioni per l’esonero contributivo

L’Inps fornisce le istruzioni per la fruizione dell’esonero totale della contribuzione a carico del datore di lavoro, riconosciuto per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori provenienti da imprese in crisi aziendale e di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, nonché di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese (Inps – Circolare 7 settembre 2022, n. 99).

L’agevolazione consiste nell’esonero totale della contribuzione dovuta dal datore di lavoro (fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con il limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per una durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore proveniente da una impresa la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento della struttura istituita presso il MISE per la gestione di crisi d’impresa, ed ha lo scopo di incentivare il riassorbimento di lavoratori provenienti da aziende in crisi.

Ambito soggettivo

Possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Pertanto, il beneficio non si nei confronti della pubblica Amministrazione.

L’incentivo spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento della struttura istituita presso il MISE per la gestione di crisi d’impresa. In particolare, ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, è necessario che il lavoratore sia riconducibile ad una delle seguenti tre casistiche:
– lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
– lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
– lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.
Non rientra, fra le tipologie incentivate:
– l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato;
– l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale;
– l’instaurazione di prestazioni di lavoro occasionali;
– l’assunzione con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia;
– il rapporto di lavoro domestico.
L’esonero contributivo è applicabile, invece, ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Misura dell’esonero

L’incentivo è costituito all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: i premi e i contributi dovuti all’INAIL; il contributo al Fondo di garanzia; il contributo ai Fondi di solidarietà bilaterali e al FIS; il contributo ai Fondi di solidarietà territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige; il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; il contributo di finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Procedura di richiesta dell’esonero

L’esonero spetta nei limiti delle risorse stanziate (2,5 milioni di euro per l’anno 2022, 5 milioni di euro per l’anno 2023, 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l’anno 2025). Pertanto, l’Inps autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse e qualora dovesse emergere il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prenderà in considerazione ulteriori domande per l’accesso al beneficio contributivo.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione ai servizi online, dovrà inoltrare domanda all’Inps utilizzando l’apposito modulo “ES119”, fornendo le seguenti informazioni:
– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato oggetto di trasferimento;
– il codice fiscale relativo all’azienda di provenienza; l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
– l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
– la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Nelle ipotesi di trasferimenti di lavoratori la richiesta dell’agevolazione dovrà essere effettuata compilando il medesimo modulo di istanza on-line “ES119”, indicando, come valori della retribuzione, della percentuale di part-time e dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio, quelli medi relativi a tutti i lavoratori trasferiti.

Una volta presentata l’istanza, l’esonero deve essere autorizzato dall’Inps. La comunicazione di autorizzazione, con l’indicazione dell’importo spettante, è indicata in calce al modulo di istanza on-line “ES119”.

Per favorire il rispetto del tetto di spesa fissato dalle vigenti norme, all’atto dell’elaborazione dell’istanza telematica, inoltre, verrà autorizzato un importo aggiuntivo rispetto a quello spettante pari al 5%, allo scopo di tenere conto di possibili variazioni della retribuzione lorda nel corso del periodo di incentivo.
L’incremento del 5% sarà effettuato nei limiti del massimale di esonero autorizzabile pari a 6.000 euro annui e solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo oggetto di agevolazione.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l’importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata. Al riguardo, l’Inps ha precisato che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato – e appositamente aumentato del 5% – mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
La fruizione del beneficio può avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni generali:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, considerato che il fine dell’incentivo consiste nel promuovere la stabile rioccupazione di lavoratori provenienti da aziende in crisi, sia in forza di nuove assunzioni che mediante operazioni di trasferimento di rami di azienda, devono essere osservati i seguenti principi generali:
– l’incentivo non spetta qualora l’assunzione violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
– l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro che assume o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
– con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione sono trasferiti in capo all’utilizzatore;
– l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Di contro, l’esonero può essere riconosciuto:
– anche se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
– anche con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

L’esonero può essere riconosciuto anche in caso di trasferimento di ramo di azienda. In tale ipotesi, trova applicazione la regola di cui all’articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

La norma agevolativa prevede espressamente che l’esonero possa essere riconosciuto in caso di assunzione di un lavoratore che sia stato licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale per la quale è attivo un tavolo di confronto presso la struttura del MISE. Pertanto, l’esonero deve ritenersi applicabile anche laddove l’impresa in crisi, da cui il lavoratore incentivabile proviene, presenti assetti aziendali sostanzialmente coincidenti con l’impresa che assume ovvero sia, rispetto a questa, in rapporti di collegamento o controllo.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, infine, in capo al datore di lavoro che assuma lavoratori provenienti da aziende in crisi non si applica il divieto di licenziamento.

L’Inps fornisce le istruzioni per la fruizione dell’esonero totale della contribuzione a carico del datore di lavoro, riconosciuto per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori provenienti da imprese in crisi aziendale e di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, nonché di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese (Inps - Circolare 7 settembre 2022, n. 99).

L’agevolazione consiste nell’esonero totale della contribuzione dovuta dal datore di lavoro (fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con il limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per una durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore proveniente da una impresa la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento della struttura istituita presso il MISE per la gestione di crisi d'impresa, ed ha lo scopo di incentivare il riassorbimento di lavoratori provenienti da aziende in crisi.

Ambito soggettivo

Possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Pertanto, il beneficio non si nei confronti della pubblica Amministrazione.

L’incentivo spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento della struttura istituita presso il MISE per la gestione di crisi d'impresa. In particolare, ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, è necessario che il lavoratore sia riconducibile ad una delle seguenti tre casistiche:
- lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.
Non rientra, fra le tipologie incentivate:
- l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato;
- l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale;
- l’instaurazione di prestazioni di lavoro occasionali;
- l’assunzione con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia;
- il rapporto di lavoro domestico.
L’esonero contributivo è applicabile, invece, ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Misura dell’esonero

L’incentivo è costituito all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: i premi e i contributi dovuti all’INAIL; il contributo al Fondo di garanzia; il contributo ai Fondi di solidarietà bilaterali e al FIS; il contributo ai Fondi di solidarietà territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige; il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; il contributo di finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Procedura di richiesta dell’esonero

L’esonero spetta nei limiti delle risorse stanziate (2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2025). Pertanto, l’Inps autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse e qualora dovesse emergere il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prenderà in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione ai servizi online, dovrà inoltrare domanda all’Inps utilizzando l’apposito modulo "ES119", fornendo le seguenti informazioni:
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato oggetto di trasferimento;
- il codice fiscale relativo all’azienda di provenienza; l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Nelle ipotesi di trasferimenti di lavoratori la richiesta dell’agevolazione dovrà essere effettuata compilando il medesimo modulo di istanza on-line "ES119", indicando, come valori della retribuzione, della percentuale di part-time e dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio, quelli medi relativi a tutti i lavoratori trasferiti.

Una volta presentata l’istanza, l’esonero deve essere autorizzato dall’Inps. La comunicazione di autorizzazione, con l’indicazione dell’importo spettante, è indicata in calce al modulo di istanza on-line "ES119".

Per favorire il rispetto del tetto di spesa fissato dalle vigenti norme, all’atto dell’elaborazione dell’istanza telematica, inoltre, verrà autorizzato un importo aggiuntivo rispetto a quello spettante pari al 5%, allo scopo di tenere conto di possibili variazioni della retribuzione lorda nel corso del periodo di incentivo.
L’incremento del 5% sarà effettuato nei limiti del massimale di esonero autorizzabile pari a 6.000 euro annui e solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo oggetto di agevolazione.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l’importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata. Al riguardo, l’Inps ha precisato che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato - e appositamente aumentato del 5% - mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
La fruizione del beneficio può avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni generali:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, considerato che il fine dell’incentivo consiste nel promuovere la stabile rioccupazione di lavoratori provenienti da aziende in crisi, sia in forza di nuove assunzioni che mediante operazioni di trasferimento di rami di azienda, devono essere osservati i seguenti principi generali:
- l’incentivo non spetta qualora l’assunzione violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro che assume o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione sono trasferiti in capo all’utilizzatore;
- l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Di contro, l’esonero può essere riconosciuto:
- anche se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- anche con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

L’esonero può essere riconosciuto anche in caso di trasferimento di ramo di azienda. In tale ipotesi, trova applicazione la regola di cui all’articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

La norma agevolativa prevede espressamente che l’esonero possa essere riconosciuto in caso di assunzione di un lavoratore che sia stato licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale per la quale è attivo un tavolo di confronto presso la struttura del MISE. Pertanto, l’esonero deve ritenersi applicabile anche laddove l’impresa in crisi, da cui il lavoratore incentivabile proviene, presenti assetti aziendali sostanzialmente coincidenti con l’impresa che assume ovvero sia, rispetto a questa, in rapporti di collegamento o controllo.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, infine, in capo al datore di lavoro che assuma lavoratori provenienti da aziende in crisi non si applica il divieto di licenziamento.

Cassa Edile Prato: i contributi in vigore dall’1/7/2022

Si riporta il prospetto dei contributi da versarer alla Cassa Edile Pratese in vigore dal 1° Luglio 2022

Aliquote dall’1/7/2022

Denominazione

A Carico Impresa

A Carico Operaio

Totale

Contributo art. 37 CCNL 1,875% 0,375% 2,250%
Contributo Fondo Sanitario Nazionale 0,600% / / 0,600%
Contributo vestiario   / / 0,000%
Contributo FNAPE 3,610% / / 3,610%
Quote territoriali di adesione contrattuale 0,430% 0,430% 0,860%
Quote nazionali di adesione contrattuale 0,220% 0,220% 0,440%
Contributo F.S.C. di Prato 1,000% / / 1,000%
Contributo Fondo nazionale prepensionamenti 0,200% / / 0,200%
Contributo Fondo incentivo all’occupazione 0,100% / / 0,100%
Totale per aziende con RLS 8,035% 1,025% 9,060%
Contributo Fondo RLST 0,100% / / 0,100%
Totale per aziende senza RLS 8,135% 1,025% 9,160%

Si riporta il prospetto dei contributi da versarer alla Cassa Edile Pratese in vigore dal 1° Luglio 2022

Aliquote dall’1/7/2022

Denominazione

A Carico Impresa

A Carico Operaio

Totale

Contributo art. 37 CCNL 1,875% 0,375% 2,250%
Contributo Fondo Sanitario Nazionale 0,600% / / 0,600%
Contributo vestiario   / / 0,000%
Contributo FNAPE 3,610% / / 3,610%
Quote territoriali di adesione contrattuale 0,430% 0,430% 0,860%
Quote nazionali di adesione contrattuale 0,220% 0,220% 0,440%
Contributo F.S.C. di Prato 1,000% / / 1,000%
Contributo Fondo nazionale prepensionamenti 0,200% / / 0,200%
Contributo Fondo incentivo all'occupazione 0,100% / / 0,100%
Totale per aziende con RLS 8,035% 1,025% 9,060%
Contributo Fondo RLST 0,100% / / 0,100%
Totale per aziende senza RLS 8,135% 1,025% 9,160%

Prestazioni sanitarie dell’ EBM Salute: Accesso esclusivamente online

Dal 1° settembre 2022 le Lavoratrici ed i Lavoratori metalmeccanici dovranno accedere alla sezione UniSalute solo ed unicamente tramite l’Area Riservata EBM Salute.

Dal  1° settembre 2022, solo tramite l’Area Riservata EBM Salute.si potrà usufruire dei servizi online di UniSalute, prenotazioni visite ed esami, richieste rimborsi delle prestazioni sanitarie effettuate, consultazione estratto conto e verifiche sullo stato di lavorazione delle richieste di rimborso, visualizzazione agenda con i prossimi appuntamenti, per modificarli o disdirli.

Pertanto, le Lavoratrici ed i Lavoratori, che non l’avessero ancora fatto, devono effettuare la registrazione all’Area Riservata EBM Salute, seguendo le istruzioni del Manuale di Registrazione Lavoratore disponibile in Italiano, Inglese, Francese nella sezione Documenti>Manuale Operativo.

Inoltre, in aggiunta ai servizi online, è comunque  possibile contattare il Numero Verde delle Centrale Operativa UniSalute 800 009674 e utilizzare l’App UniSalute Up, scaricabile gratuitamente dai principali store.

Dall’Area Riservata EBM Salute è inoltre possibile inserire i Familiari Fiscalmente a Carico (il coniuge, compreso il convivente di fatto di cui alla legge 76/2016, ed i figli, naturali o adottivi, risultanti dallo stato di famiglia) e/o gestire l’elenco dei Familiari, già precedentemente registrati nel Portale UniSalute, direttamente online dalla sezione UniSalute dell’Area Riservata EBM Salute come da istruzioni disponibili nella sezione Piano Sanitario del sito e consultabili al seguente link in Italiano, Inglese e Francese.

I Familiari non fiscalmente a carico per i quali è stata attivata la Polizza per tutto il 2022, per usufruire dei servizi online, dovranno accedere all’Area Riservata EBM Salute della Lavoratrice o del Lavoratore titolari della Polizza. In alternativa potranno comunque effettuare le prenotazioni delle prestazioni telefonicamente tramite Numero Verde dedicato 800 009674 o tramite l’App UniSalute.

Sempre tramite l’Area Riservata EBM Salute le Lavoratrici ed i Lavoratori potranno inoltre monitorare, mese per mese, lo stato della copertura della propria Polizza Sanitaria.

In caso di irregolarità dovranno contattare l’Azienda che potrà chiedere supporto al Fondo EBM Salute utilizzando il Modulo Richiesta Informazioni presente nella sezione Contatti del sito per richiedere istruzioni per la regolarizzazione della posizione contributiva e la riattivazione delle coperture delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

Dal 1° settembre 2022 le Lavoratrici ed i Lavoratori metalmeccanici dovranno accedere alla sezione UniSalute solo ed unicamente tramite l’Area Riservata EBM Salute.

Dal  1° settembre 2022, solo tramite l’Area Riservata EBM Salute.si potrà usufruire dei servizi online di UniSalute, prenotazioni visite ed esami, richieste rimborsi delle prestazioni sanitarie effettuate, consultazione estratto conto e verifiche sullo stato di lavorazione delle richieste di rimborso, visualizzazione agenda con i prossimi appuntamenti, per modificarli o disdirli.

Pertanto, le Lavoratrici ed i Lavoratori, che non l’avessero ancora fatto, devono effettuare la registrazione all’Area Riservata EBM Salute, seguendo le istruzioni del Manuale di Registrazione Lavoratore disponibile in Italiano, Inglese, Francese nella sezione Documenti>Manuale Operativo.

Inoltre, in aggiunta ai servizi online, è comunque  possibile contattare il Numero Verde delle Centrale Operativa UniSalute 800 009674 e utilizzare l’App UniSalute Up, scaricabile gratuitamente dai principali store.

Dall’Area Riservata EBM Salute è inoltre possibile inserire i Familiari Fiscalmente a Carico (il coniuge, compreso il convivente di fatto di cui alla legge 76/2016, ed i figli, naturali o adottivi, risultanti dallo stato di famiglia) e/o gestire l’elenco dei Familiari, già precedentemente registrati nel Portale UniSalute, direttamente online dalla sezione UniSalute dell’Area Riservata EBM Salute come da istruzioni disponibili nella sezione Piano Sanitario del sito e consultabili al seguente link in Italiano, Inglese e Francese.

I Familiari non fiscalmente a carico per i quali è stata attivata la Polizza per tutto il 2022, per usufruire dei servizi online, dovranno accedere all’Area Riservata EBM Salute della Lavoratrice o del Lavoratore titolari della Polizza. In alternativa potranno comunque effettuare le prenotazioni delle prestazioni telefonicamente tramite Numero Verde dedicato 800 009674 o tramite l’App UniSalute.

Sempre tramite l’Area Riservata EBM Salute le Lavoratrici ed i Lavoratori potranno inoltre monitorare, mese per mese, lo stato della copertura della propria Polizza Sanitaria.

In caso di irregolarità dovranno contattare l’Azienda che potrà chiedere supporto al Fondo EBM Salute utilizzando il Modulo Richiesta Informazioni presente nella sezione Contatti del sito per richiedere istruzioni per la regolarizzazione della posizione contributiva e la riattivazione delle coperture delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

Sostegno all’innovazione e ai processi di transizione ecologica e digitale

08 SETT 2022 Diventa operativa l’assegnazione a CDP Venture Capital Sgr di 2 miliardi di euro per il sostegno e il rafforzamento degli investimenti in startup e PMI innovative, volti a favorire la crescita complessiva dell’ecosistema dell’innovazione in Italia. (MISE – Comunicato 07 settembre 2022)

L’assegnazione avviene in attuazione del decreto infrastrutture ed è accompagnata dall’ulteriore stanziamento di 550 milioni di risorse, previsto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per supportare i processi di transizione ecologica e digitale attraverso fondi di investimento dedicati e denominati Green transition fund e Digital transition fund.
Si tratta quindi complessivamente di oltre 2,5 miliardi, a cui si sommeranno ulteriori 600 milioni allocati da Cassa Depositi e Prestiti e investitori terzi, come previsto dal decreto infrastrutture. Risorse che andranno a incrementare l’attuale dotazione di CDP Venture Capital che è pari a 1,8 miliardi.
Un significativo apporto di risorse che fungeranno da volano per la crescita del mercato del venture capital italiano che nell’ultimo anno ha superato i 1,9 miliardi di euro (+221% rispetto al 2020).
CDP Venture Capital, partecipata al 70% da CDP Equity (holding di investimenti controllata da Cassa Depositi e Prestiti) e al 30% da Invitalia, opererà consolidando le strategie di investimento attuali attraverso il rafforzamento dell’attività dei fondi operativi e, contemporaneamente, andrà ad ampliare il proprio raggio d’azione con il lancio di nuovi strumenti dedicati ad accelerare la crescita di tutti gli attori del mercato dell’innovazione.

08 SETT 2022 Diventa operativa l’assegnazione a CDP Venture Capital Sgr di 2 miliardi di euro per il sostegno e il rafforzamento degli investimenti in startup e PMI innovative, volti a favorire la crescita complessiva dell’ecosistema dell’innovazione in Italia. (MISE - Comunicato 07 settembre 2022)

L’assegnazione avviene in attuazione del decreto infrastrutture ed è accompagnata dall’ulteriore stanziamento di 550 milioni di risorse, previsto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per supportare i processi di transizione ecologica e digitale attraverso fondi di investimento dedicati e denominati Green transition fund e Digital transition fund.
Si tratta quindi complessivamente di oltre 2,5 miliardi, a cui si sommeranno ulteriori 600 milioni allocati da Cassa Depositi e Prestiti e investitori terzi, come previsto dal decreto infrastrutture. Risorse che andranno a incrementare l’attuale dotazione di CDP Venture Capital che è pari a 1,8 miliardi.
Un significativo apporto di risorse che fungeranno da volano per la crescita del mercato del venture capital italiano che nell’ultimo anno ha superato i 1,9 miliardi di euro (+221% rispetto al 2020).
CDP Venture Capital, partecipata al 70% da CDP Equity (holding di investimenti controllata da Cassa Depositi e Prestiti) e al 30% da Invitalia, opererà consolidando le strategie di investimento attuali attraverso il rafforzamento dell’attività dei fondi operativi e, contemporaneamente, andrà ad ampliare il proprio raggio d’azione con il lancio di nuovi strumenti dedicati ad accelerare la crescita di tutti gli attori del mercato dell’innovazione.

Smart Money, al via la fase due

Parte dall’8 settembre 2022 la seconda fase di Smart Money, l’incentivo promosso dal Mise e gestito da Invitalia che promuove l’incontro tra startup e incubatori e altri soggetti abilitati per realizzare un progetto di sviluppo, favorirne il lancio sul mercato e più in generale migliorare l’ecosistema delle aziende innovative in Italia (INVITALIA – Comunicato 06 settembre 2022).

L’incentivo Smart Money, che ha permesso di erogare quasi 7 milioni di euro, si è rivelato fondamentale per investire sulle imprese con forti potenzialità innovative, che possano trainare il Paese fuori dalla crisi, ma soprattutto verso la trasformazione digitale.
Alla seconda fase, possono partecipare le sole aziende ammesse alla fase precedente, che abbiano ultimato il Piano delle attività ammesso all’incentivo e ricevuto l’interesse di un investitore.
Queste imprese, se ricevono capitali di rischio per finanziare i loro piani di sviluppo, possono infatti richiedere un secondo contributo a fondo perduto pari al 100% dell’investimento nel capitale di rischio per un massimo complessivo di 30.000 euro.
L’investimento può essere attuato da 1 a massimo 3 attori dell’ecosistema dell’innovazione, enti abilitati, investitori qualificati o business angels.
Le domande possono essere presentate entro 6 mesi dall’erogazione del saldo delle agevolazioni relative alla prima fase, e comunque non oltre i 24 mesi successivi alla data di ammissione alla fase uno.

Parte dall’8 settembre 2022 la seconda fase di Smart Money, l’incentivo promosso dal Mise e gestito da Invitalia che promuove l’incontro tra startup e incubatori e altri soggetti abilitati per realizzare un progetto di sviluppo, favorirne il lancio sul mercato e più in generale migliorare l’ecosistema delle aziende innovative in Italia (INVITALIA - Comunicato 06 settembre 2022).

L’incentivo Smart Money, che ha permesso di erogare quasi 7 milioni di euro, si è rivelato fondamentale per investire sulle imprese con forti potenzialità innovative, che possano trainare il Paese fuori dalla crisi, ma soprattutto verso la trasformazione digitale.
Alla seconda fase, possono partecipare le sole aziende ammesse alla fase precedente, che abbiano ultimato il Piano delle attività ammesso all’incentivo e ricevuto l’interesse di un investitore.
Queste imprese, se ricevono capitali di rischio per finanziare i loro piani di sviluppo, possono infatti richiedere un secondo contributo a fondo perduto pari al 100% dell’investimento nel capitale di rischio per un massimo complessivo di 30.000 euro.
L’investimento può essere attuato da 1 a massimo 3 attori dell’ecosistema dell’innovazione, enti abilitati, investitori qualificati o business angels.
Le domande possono essere presentate entro 6 mesi dall’erogazione del saldo delle agevolazioni relative alla prima fase, e comunque non oltre i 24 mesi successivi alla data di ammissione alla fase uno.

La lavoratrice rifiuta di sottoporsi a visita medica: il licenziamento è legittimo

8 set 2022 Il duplice rifiuto della lavoratrice di sottoporsi alla visita medica prevista ex lege, volto a contrastare l’asserito illegittimo demansionamento, è illegittimo e giustifica, pertanto, il licenziamento per giusta causa (Corte di Cassazione, Ordinanza 06 settembre 2022, n. 26199).

Una lavoratrice impugnava il licenziamento irrogato dalla s.p.a. di cui era stata dipendente con mansioni di impiegata amministrativa livello 4°.
Il recesso era stato adottato per giusta causa con riferimento alla lettera di contestazione disciplinare in cui le era stato ascritto di essersi rifiutata in due giornate di effettuare la visita medica prevista in caso di cambio di mansioni.
La Corte territoriale rigettava l’impugnativa, rilevando che il duplice rifiuto opposto dalla lavoratrice di sottoporsi a visita medica configurava una grave insubordinazione, in quanto tale sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, rientrando tra i doveri previsti ex D. Lgs. n. 81/08 del dipendente, quello di sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente;
i giudici di appello respingevano, in particolare, la tesi della lavoratrice secondo cui il proprio rifiuto era volto a contrastare un illegittimo demansionamento, trattandosi di visita medica prevista per legge il cui esito non avrebbe pregiudicato le possibili difese sia in ordine al cambiamento di mansioni sia in prospettiva di un eventuale licenziamento paventato a seguito di un giudizio medico di inidoneità.
Per la cassazione della decisione di secondo grado ha proposto ricorso la lavoratrice.

Il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso, affermando che, nel caso sottoposto ad esame, le visite mediche disposte erano preventive e prodromiche all’assegnazione delle nuove mansioni e l’omissione delle stesse avrebbe costituito, dunque, un colposo e grave inadempimento di parte datoriale.
Pertanto, a seguito della contestazione della lavoratrice, era stata disposta una nuova visita, senza che fossero espletate le diverse e nuove mansioni; anche a tale visita la lavoratrice non si era, però, sottoposta.
Tale reazione della dipendente, come rilevato dalla Corte, non è assolutamente giustificabile ai sensi dell’art. 1460 c.c., norma sull’eccezione di inadempimento, perché, da un lato, il datore di lavoro si era limitato ad adeguare la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell’espletamento delle mansioni loro assegnate e, dall’altro, la dipendente avrebbe ben potuto impugnare un eventuale esito della visita, qualora non condiviso, ovvero l’asserito illegittimo demansionamento, innanzi agli organi competenti.

La norma invocata dalla dipendente, invece, è applicabile solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro o in ipotesi di gravità della condotta tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo: ipotesi, queste, escluse dalla Corte di merito con un accertamento in fatto, esente dal vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.

8 set 2022 Il duplice rifiuto della lavoratrice di sottoporsi alla visita medica prevista ex lege, volto a contrastare l'asserito illegittimo demansionamento, è illegittimo e giustifica, pertanto, il licenziamento per giusta causa (Corte di Cassazione, Ordinanza 06 settembre 2022, n. 26199).

Una lavoratrice impugnava il licenziamento irrogato dalla s.p.a. di cui era stata dipendente con mansioni di impiegata amministrativa livello 4°.
Il recesso era stato adottato per giusta causa con riferimento alla lettera di contestazione disciplinare in cui le era stato ascritto di essersi rifiutata in due giornate di effettuare la visita medica prevista in caso di cambio di mansioni.
La Corte territoriale rigettava l'impugnativa, rilevando che il duplice rifiuto opposto dalla lavoratrice di sottoporsi a visita medica configurava una grave insubordinazione, in quanto tale sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, rientrando tra i doveri previsti ex D. Lgs. n. 81/08 del dipendente, quello di sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente;
i giudici di appello respingevano, in particolare, la tesi della lavoratrice secondo cui il proprio rifiuto era volto a contrastare un illegittimo demansionamento, trattandosi di visita medica prevista per legge il cui esito non avrebbe pregiudicato le possibili difese sia in ordine al cambiamento di mansioni sia in prospettiva di un eventuale licenziamento paventato a seguito di un giudizio medico di inidoneità.
Per la cassazione della decisione di secondo grado ha proposto ricorso la lavoratrice.

Il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso, affermando che, nel caso sottoposto ad esame, le visite mediche disposte erano preventive e prodromiche all'assegnazione delle nuove mansioni e l'omissione delle stesse avrebbe costituito, dunque, un colposo e grave inadempimento di parte datoriale.
Pertanto, a seguito della contestazione della lavoratrice, era stata disposta una nuova visita, senza che fossero espletate le diverse e nuove mansioni; anche a tale visita la lavoratrice non si era, però, sottoposta.
Tale reazione della dipendente, come rilevato dalla Corte, non è assolutamente giustificabile ai sensi dell'art. 1460 c.c., norma sull’eccezione di inadempimento, perché, da un lato, il datore di lavoro si era limitato ad adeguare la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell'espletamento delle mansioni loro assegnate e, dall'altro, la dipendente avrebbe ben potuto impugnare un eventuale esito della visita, qualora non condiviso, ovvero l'asserito illegittimo demansionamento, innanzi agli organi competenti.

La norma invocata dalla dipendente, invece, è applicabile solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro o in ipotesi di gravità della condotta tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo: ipotesi, queste, escluse dalla Corte di merito con un accertamento in fatto, esente dal vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.

Spese di ristrutturazione e gestione di immobile concesso in locazione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 05 settembre 2022 n. 26152 si è espressa sull’indetraibilità delle spese di ristrutturazione e gestione di immobile concesso in locazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di IVA, ai fini della detrazione dell’imposta, ai sensi degli artt. 19 e 19-bis, D.P.R. n. 633/1972, la valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all’attività imprenditoriale va effettuata in concreto, tenendo conto dell’effettiva natura del bene, in correlazione agli scopi dell’impresa.

In buona sostanza, occorre accertare, in concreto, l’inerenza all’attività di impresa attraverso la verifica della sussistenza di un nesso oggettivo tra il bene e l’esercizio dell’attività economica del soggetto passivo, anche tenendo conto di una valutazione meramente prospettica. Analoghe considerazioni possono essere svolte, a maggior ragione, per quanto riguarda le spese di ristrutturazione e di ordinaria gestione del cespite.

Nel caso di specie, la CTR ha accertato che il bene per cui è causa è stato concesso in locazione da parte della società contribuente, sicché lo stesso non può dirsi strumentale, né per natura, né per destinazione, all’esercizio dell’attività imprenditoriale-

Ne consegue l’indetraibilità dell’IVA assolta per le spese di ristrutturazione e gestione dell’immobile.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 05 settembre 2022 n. 26152 si è espressa sull’indetraibilità delle spese di ristrutturazione e gestione di immobile concesso in locazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di IVA, ai fini della detrazione dell'imposta, ai sensi degli artt. 19 e 19-bis, D.P.R. n. 633/1972, la valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all'attività imprenditoriale va effettuata in concreto, tenendo conto dell'effettiva natura del bene, in correlazione agli scopi dell'impresa.

In buona sostanza, occorre accertare, in concreto, l'inerenza all'attività di impresa attraverso la verifica della sussistenza di un nesso oggettivo tra il bene e l'esercizio dell'attività economica del soggetto passivo, anche tenendo conto di una valutazione meramente prospettica. Analoghe considerazioni possono essere svolte, a maggior ragione, per quanto riguarda le spese di ristrutturazione e di ordinaria gestione del cespite.

Nel caso di specie, la CTR ha accertato che il bene per cui è causa è stato concesso in locazione da parte della società contribuente, sicché lo stesso non può dirsi strumentale, né per natura, né per destinazione, all’esercizio dell’attività imprenditoriale-

Ne consegue l’indetraibilità dell’IVA assolta per le spese di ristrutturazione e gestione dell’immobile.