Fisco: invio info dalle banche per i pagamenti con pos

Definiti i termini, le modalità e le informazioni da trasmettere relativi ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti (Agenzia delle entrate – Provvedimento 30 giugno 2022, n. 253155).

L’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020), come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto l’obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento elettronico nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.
Ai sensi dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione, sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:
– il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente convenzionato e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;
– il codice ABI ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione;
– il codice identificativo univoco, assegnato da PagoPA, del soggetto che trasmette le informazioni;
– l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
– la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
– la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento;
– la data contabile delle operazioni;
– l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
– il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
L’Agenzia delle entrate si avvale di PagoPA per l’acquisizione dei dati di cui sopra da parte di tutti i soggetti obbligati.
I prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA, direttamente o attraverso BANCOMAT S.p.A. in relazione ai pagamenti effettuati presso gli esercenti con carte a valere sui circuiti PagoBANCOMAT® e BANCOMAT Pay®, le informazioni. La trasmissione è effettuata entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite con apposita convenzione sottoscritta con PagoPA.
PagoPA rende disponibile all’Agenzia delle entrate le informazioni ricevute dai prestatori di servizi di pagamento entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dei dati, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche definite con apposito accordo tra i due enti.
La prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5 settembre 2022.
Entro il 31 ottobre 2022, i prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022.

Definiti i termini, le modalità e le informazioni da trasmettere relativi ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti (Agenzia delle entrate - Provvedimento 30 giugno 2022, n. 253155).

L’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020), come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto l’obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento elettronico nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.
Ai sensi dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione, sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:
- il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente convenzionato e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;
- il codice ABI ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione;
- il codice identificativo univoco, assegnato da PagoPA, del soggetto che trasmette le informazioni;
- l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
- la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
- la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento;
- la data contabile delle operazioni;
- l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
- il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
L’Agenzia delle entrate si avvale di PagoPA per l’acquisizione dei dati di cui sopra da parte di tutti i soggetti obbligati.
I prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA, direttamente o attraverso BANCOMAT S.p.A. in relazione ai pagamenti effettuati presso gli esercenti con carte a valere sui circuiti PagoBANCOMAT® e BANCOMAT Pay®, le informazioni. La trasmissione è effettuata entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite con apposita convenzione sottoscritta con PagoPA.
PagoPA rende disponibile all’Agenzia delle entrate le informazioni ricevute dai prestatori di servizi di pagamento entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dei dati, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche definite con apposito accordo tra i due enti.
La prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5 settembre 2022.
Entro il 31 ottobre 2022, i prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022.

Nuova procedura del Fondo Est per il censimento delle utenze

Dal 4 luglio 2022, alle aziende, ai consulenti e ai centri servizi, che accedono alla piattaforma informatica utilizzata dal Fondo Est, è richiesto di accreditarsi nominalmente

Il Fondo Est chiarisce che, dal 4 luglio 2022, chi accede all’area riservata ad Aziende e Consulenti e Centri Servizi, dovrà necessariamente inserire le informazioni anagrafiche richieste, includendo il proprio ruolo riguardo la gestione online del Fondo. Senza il completamento della scheda non sarà possibile operare nell’area riservata.
Nello specifico, i ruoli previsti sono i seguenti:
– Amministratore di società di consulenza: è il professionista responsabile di una società di consulenza, studio professionale o centro servizi incaricato dalle aziende clienti, a svolgere operazioni per proprio conto sulla piattaforma di Fondo Est;
– Delegato di società di consulenza: è la persona, impiegato o collaboratore, incaricato formalmente dalla società di consulenza o centro servizi, ad operare sulla piattaforma di Fondo Est per conto delle aziende iscritte;
– Referente azienda: è la persona, impiegato o collaboratore dell’azienda, delegata dalla stessa ad operare sulla piattaforma di Fondo Est.
Per i centri servizi e gli studi associati con diversi collaboratori che operano sulla piattaforma del Fondo, verrà richiesto per ogni registrazione dei ruoli di creare un PIN, che servirà ad ogni figura ad accedere per proprio conto sulla piattaforma e che dovrà essere inserito ogni volta che si vorrà operare sul profilo della società di consulenza stessa.

Al momento dell’inserimento dei dati anagrafici richiesti per ogni ruolo, consigliamo a ciascun delegato di utilizzare il proprio computer. Nel caso in cui non fosse possibile sarà necessario cancellare la cronologia del browser oppure aprire una nuova scheda del browser stesso in modalità “incognito

Dal 4 luglio 2022, alle aziende, ai consulenti e ai centri servizi, che accedono alla piattaforma informatica utilizzata dal Fondo Est, è richiesto di accreditarsi nominalmente

Il Fondo Est chiarisce che, dal 4 luglio 2022, chi accede all’area riservata ad Aziende e Consulenti e Centri Servizi, dovrà necessariamente inserire le informazioni anagrafiche richieste, includendo il proprio ruolo riguardo la gestione online del Fondo. Senza il completamento della scheda non sarà possibile operare nell’area riservata.
Nello specifico, i ruoli previsti sono i seguenti:
- Amministratore di società di consulenza: è il professionista responsabile di una società di consulenza, studio professionale o centro servizi incaricato dalle aziende clienti, a svolgere operazioni per proprio conto sulla piattaforma di Fondo Est;
- Delegato di società di consulenza: è la persona, impiegato o collaboratore, incaricato formalmente dalla società di consulenza o centro servizi, ad operare sulla piattaforma di Fondo Est per conto delle aziende iscritte;
- Referente azienda: è la persona, impiegato o collaboratore dell’azienda, delegata dalla stessa ad operare sulla piattaforma di Fondo Est.
Per i centri servizi e gli studi associati con diversi collaboratori che operano sulla piattaforma del Fondo, verrà richiesto per ogni registrazione dei ruoli di creare un PIN, che servirà ad ogni figura ad accedere per proprio conto sulla piattaforma e che dovrà essere inserito ogni volta che si vorrà operare sul profilo della società di consulenza stessa.

Al momento dell'inserimento dei dati anagrafici richiesti per ogni ruolo, consigliamo a ciascun delegato di utilizzare il proprio computer. Nel caso in cui non fosse possibile sarà necessario cancellare la cronologia del browser oppure aprire una nuova scheda del browser stesso in modalità "incognito

Imposta di successione e Trust: chiarimenti dal Fisco

Le partecipazioni bloccate nel trust dal disponente e non cadute in successione alla morte di quest’ultimo e ancora parte del patrimonio segregato nel trust, di cui è titolare il trustee con vincolo di destinazione, non devono essere calcolate ai fini dell’attivo ereditario del defunto e dell’imposta di successione (Agenzia Entrate – risposta 04 luglio 2022 n. 359).

L’art. 2, co. 47, D.L. n. 262/2066 ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni prevedendone l’applicazione “sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.
Nel caso di specie, il disponente è deceduto e si è aperta la successione in favore dei figli che ancora non hanno provveduto all’accettazione formale dell’eredità.
Al riguardo, assume rilievo la circostanza che al momento del decesso del disponente, la quota di partecipazione nella società non faceva parte del patrimonio dello stesso in quanto segregata nel Trust e non è civilisticamente caduta in successione.
Pertanto, nel presupposto che, sotto il profilo civilistico, le partecipazioni in questione non siano cadute in successione, ma facciano tuttora parte del patrimonio segregato nel Trust e che il Trustee risulti il titolare della predetta quota di partecipazione di socio accomandante nella Società, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall’Atto istitutivo del Trust medesimo, ai fini della presentazione della dichiarazione di successione e della determinazione della relativa imposta, la predetta quota non debba essere ricompresa nell’attivo ereditario del de cuius.
Nel caso di specie, la circostanza che il Trust “non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale”, rileva ai soli fini dell’imputazione dei redditi, comportando che i redditi formalmente prodotti dal Trust saranno assoggettati a tassazione in capo al Disponente.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni all’istituto del trust, occorre far riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, con cui il legislatore, nel ripristinare l’imposta sulle successioni e donazioni, ne ha previsto l’applicazione anche agli “atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e la costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346”.

Le partecipazioni bloccate nel trust dal disponente e non cadute in successione alla morte di quest’ultimo e ancora parte del patrimonio segregato nel trust, di cui è titolare il trustee con vincolo di destinazione, non devono essere calcolate ai fini dell’attivo ereditario del defunto e dell’imposta di successione (Agenzia Entrate - risposta 04 luglio 2022 n. 359).

L'art. 2, co. 47, D.L. n. 262/2066 ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni prevedendone l'applicazione "sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.
Nel caso di specie, il disponente è deceduto e si è aperta la successione in favore dei figli che ancora non hanno provveduto all'accettazione formale dell'eredità.
Al riguardo, assume rilievo la circostanza che al momento del decesso del disponente, la quota di partecipazione nella società non faceva parte del patrimonio dello stesso in quanto segregata nel Trust e non è civilisticamente caduta in successione.
Pertanto, nel presupposto che, sotto il profilo civilistico, le partecipazioni in questione non siano cadute in successione, ma facciano tuttora parte del patrimonio segregato nel Trust e che il Trustee risulti il titolare della predetta quota di partecipazione di socio accomandante nella Società, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall'Atto istitutivo del Trust medesimo, ai fini della presentazione della dichiarazione di successione e della determinazione della relativa imposta, la predetta quota non debba essere ricompresa nell'attivo ereditario del de cuius.
Nel caso di specie, la circostanza che il Trust "non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale", rileva ai soli fini dell'imputazione dei redditi, comportando che i redditi formalmente prodotti dal Trust saranno assoggettati a tassazione in capo al Disponente.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni all'istituto del trust, occorre far riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, con cui il legislatore, nel ripristinare l'imposta sulle successioni e donazioni, ne ha previsto l'applicazione anche agli "atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e la costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346".

Pubblicato in G.U. il DM che riduce le imposte sui carburanti

Riduzioni, per il periodo 9 luglio – 2 agosto 2022, delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti( MEF – DM 24 giugno 2022)

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, recante riduzioni, per il periodo 9 luglio – 2 agosto 2022, delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti è stato firmato il 24 giugno 2022.
In particolare, il decreto in oggetto, prevede la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui GPL impiegati come carburanti; lo stesso DM prevede altresì l’esenzione dall’accisa e la riduzione al 5% dell’aliquota IVA per il gas naturale usato per autotrazione.

Riduzioni, per il periodo 9 luglio - 2 agosto 2022, delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti( MEF - DM 24 giugno 2022)

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, recante riduzioni, per il periodo 9 luglio - 2 agosto 2022, delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti è stato firmato il 24 giugno 2022.
In particolare, il decreto in oggetto, prevede la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui GPL impiegati come carburanti; lo stesso DM prevede altresì l’esenzione dall’accisa e la riduzione al 5% dell’aliquota IVA per il gas naturale usato per autotrazione.

Rapporto di lavoro a termine località turistiche del commercio toscano

Disciplinati i contratti a tempo determinato nelle località turistiche toscane per il settore del Terziario Confesercenti.

In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil – che, pur non esercitando attività di carattere stagionale, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano come località a prevalente vocazione turistica: il territorio della Regione Toscana.
S individuano i seguenti periodi di stagionalità: dal mese di aprile al 30 ottobre di ogni anno. Durante il periodo delle festività natalizie, e cioè dal 15 novembre al 15 gennaio, potranno essere conclusi contratti stagionali che dovranno prevedere una durata contrattuale che in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 16 giorni lavorativi e durante le fasce di lunga stagionalità, come determinate nel punto successivo, dovrà prevedere un minimo di almeno due mesi contrattuali. I lavoratori assunti in base al presente articolo si considerano stagionali a tutti gli effetti di legge e potranno prestare la loro opera esclusivamente nei territori indicati nello specifico allegato al suddetto accordo.
I seguenti periodi di stagionalità sono i seguenti:
– per le destinazioni MARINE, dal mese di aprile al mese di ottobre;
– per le destinazioni MONTANE, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio;
– per le destinazioni di PROSSIMITA’, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio.
I lavoratori nell’esecuzione di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato presso la stessa azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi oltre ad avere diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato sempre con riferimento alla mansione già espletata in esecuzione del rapporto a termine.
Quale condizione di miglior favore, i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali oltre ad aver diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
Tale diritto si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

Disciplinati i contratti a tempo determinato nelle località turistiche toscane per il settore del Terziario Confesercenti.

In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil - che, pur non esercitando attività di carattere stagionale, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano come località a prevalente vocazione turistica: il territorio della Regione Toscana.
S individuano i seguenti periodi di stagionalità: dal mese di aprile al 30 ottobre di ogni anno. Durante il periodo delle festività natalizie, e cioè dal 15 novembre al 15 gennaio, potranno essere conclusi contratti stagionali che dovranno prevedere una durata contrattuale che in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 16 giorni lavorativi e durante le fasce di lunga stagionalità, come determinate nel punto successivo, dovrà prevedere un minimo di almeno due mesi contrattuali. I lavoratori assunti in base al presente articolo si considerano stagionali a tutti gli effetti di legge e potranno prestare la loro opera esclusivamente nei territori indicati nello specifico allegato al suddetto accordo.
I seguenti periodi di stagionalità sono i seguenti:
- per le destinazioni MARINE, dal mese di aprile al mese di ottobre;
- per le destinazioni MONTANE, dal mese di aprile al mese di settembre - dal 15 novembre al 15 gennaio;
- per le destinazioni di PROSSIMITA’, dal mese di aprile al mese di settembre - dal 15 novembre al 15 gennaio.
I lavoratori nell’esecuzione di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato presso la stessa azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi oltre ad avere diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato sempre con riferimento alla mansione già espletata in esecuzione del rapporto a termine.
Quale condizione di miglior favore, i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali oltre ad aver diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
Tale diritto si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

Tabelle retributive vigenti per gli operai agricoli di Viterbo

Le Parti sociali territoriali di Viterbo, pubblicano sul sito on line, le tabelle salariali aggiornate al 1° giugno 2022

Le tariffe sono aggiornate con l’adeguamento della prima tranche previsto dal rinnovo del CCNL del 23 maggio 2022.

Tariffe operai agricoli e florovivaisti della provincia di Viterbo dal 01/06/2022

OPERAI A TEMPO DETERMINATO

Livello inquadramento

Ex Qualifica

Salario lordo giornaliero €

Salario lordo orario €

Straordinario Ora €

Festivo Ora €

Festivo Giornata

Importo accantonamento giornaliero TFR

3.a area 2° livello Ex Add. R.P. 54,58 8,40 10,01 10,65 69,23 3,61
3.a area 1° livello Comuni 66,14 10,17 12,12 12,90 83,88 4,38
2.a area 2° livello Qualificati 72,56 11,16 13,30 14,16 92,03 4,80
2.a area 1° livello Qualificati S. 76,55 11,78 14,03 14,94 97,09 5,06
1.a area 2° livello Specializzati 79,72 12,26 14,62 15,56 101,12 5,27
1.a area 1° livello Specializzati S. 83,05 12,78 15,23 16,21 105,34 5,49

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

Livello inquadramento

Ex Qualifica

Salario lordo mensile €

Scatti di anzianità €

Straordinario Ora €

Festivo Ora €

Festivo Giornata

3.a area 1° livello Comuni 1.318,29 9,89 9,75 10,53 68,45
2.a area 2° livello Qualificati 1.446,35 11,36 10,70 11,55 75,10
2.a area 1° livello Qualificati S. 1.525,76 11,93 11,28 12,19 79,22
1.a area 2° livello Specializzati 1.589,11 12,50 11,75 12,69 82,51
1.a area 1° livello Specializzati S. 1.655,47 12,78 12,24 13,22 85,96

Agli operai agricoli e florovivaisti, sia a Tempo Determinato che a Tempo Indeterminato (ex Salariati Fissi), la trattenuta per oneri previdenziali e contrattuali è pari al 9,67% dal 01/07/2014.
La trattenuta va calcolata sul salario lordo mensile dovuto al dipendente comprensivo di eventuali compensi per lavoro straordinario, festivo o di altri emolumenti corrisposti.

Le Parti sociali territoriali di Viterbo, pubblicano sul sito on line, le tabelle salariali aggiornate al 1° giugno 2022

Le tariffe sono aggiornate con l’adeguamento della prima tranche previsto dal rinnovo del CCNL del 23 maggio 2022.

Tariffe operai agricoli e florovivaisti della provincia di Viterbo dal 01/06/2022

OPERAI A TEMPO DETERMINATO

Livello inquadramento

Ex Qualifica

Salario lordo giornaliero €

Salario lordo orario €

Straordinario Ora €

Festivo Ora €

Festivo Giornata

Importo accantonamento giornaliero TFR

3.a area 2° livello Ex Add. R.P. 54,58 8,40 10,01 10,65 69,23 3,61
3.a area 1° livello Comuni 66,14 10,17 12,12 12,90 83,88 4,38
2.a area 2° livello Qualificati 72,56 11,16 13,30 14,16 92,03 4,80
2.a area 1° livello Qualificati S. 76,55 11,78 14,03 14,94 97,09 5,06
1.a area 2° livello Specializzati 79,72 12,26 14,62 15,56 101,12 5,27
1.a area 1° livello Specializzati S. 83,05 12,78 15,23 16,21 105,34 5,49

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

Livello inquadramento

Ex Qualifica

Salario lordo mensile €

Scatti di anzianità €

Straordinario Ora €

Festivo Ora €

Festivo Giornata

3.a area 1° livello Comuni 1.318,29 9,89 9,75 10,53 68,45
2.a area 2° livello Qualificati 1.446,35 11,36 10,70 11,55 75,10
2.a area 1° livello Qualificati S. 1.525,76 11,93 11,28 12,19 79,22
1.a area 2° livello Specializzati 1.589,11 12,50 11,75 12,69 82,51
1.a area 1° livello Specializzati S. 1.655,47 12,78 12,24 13,22 85,96

Agli operai agricoli e florovivaisti, sia a Tempo Determinato che a Tempo Indeterminato (ex Salariati Fissi), la trattenuta per oneri previdenziali e contrattuali è pari al 9,67% dal 01/07/2014.
La trattenuta va calcolata sul salario lordo mensile dovuto al dipendente comprensivo di eventuali compensi per lavoro straordinario, festivo o di altri emolumenti corrisposti.

Giornalisti: gli effetti del passaggio all’AGO Inps

Gli effetti del trasferimento all’Inps della gestione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per i giornalisti con rapporto di lavoro dipendente. Con il Comunicato del 30 giugno 2022, l’INPGI fornisce chiarimenti sugli aspetti che maggiormente interessano i giornalisti a decorrere dal 1° luglio 2022.

ASSISTENZA FISCALE AI PENSIONATI INPGI 1

Per i giornalisti che sono già beneficiari di un trattamento pensionistico erogato dalla Gestione sostitutiva dell’INPGI i cambiamenti sono estremamente limitati e circoscritti alla sola modifica del sostituto d’imposta da inserire all’atto della compilazione del modello di assistenza fiscale (mod. 730/4) per i redditi 2021.
Già da quest’anno è necessario, infatti, che sia indicato l’INPS (invece dell’INPGI) quale sostituto d’imposta incaricato di effettuare le operazioni di assistenza fiscale.
Tale situazione, non riguarda i titolari di pensione o di altre prestazioni a carico della Gestione separata dell’INPGI, che continuano ad indicare l’INPGI quale sostituto d’imposta.

VERSAMENTO QUOTA CASAGIT

Già dal mese di luglio 2022 la quota relativa alla CASAGIT è trattenuta dall’INPS e riversata direttamente alla Cassa.
Eventuali importi netti del rateo di pensione superiori a quelli normalmente percepiti nel passato non sono, quindi, da imputare alla mancata trattenuta della quota CASAGIT ma sono dovuti, invece, al nuovo criterio di ripartizione del trattamento annuo di pensione in 13 mensilità anziché 14 e all’applicazione della perequazione.
Per i periodi futuri saranno definite dall’Inps specifiche modalità di applicazione della trattenuta.

NUOVE DOMANDE DI PENSIONE

A decorrere dal 1° luglio 2022 tutti coloro che, avendone maturato i requisiti, intendono accedere a un trattamento pensionistico riferito a posizioni assicurative maturate presso la gestione sostitutiva dell’AGO, possono inoltrare le relative istanze all’INPS, utilizzando l’apposito servizio applicativo telematico messo a disposizione dall’Istituto, cui si accede dalla sezione “MyINPS” del sito web istituzionale dell’ente, avvalendosi delle credenziali “SPID”.

TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE

A decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPGI ha disattivato il servizio “istanze on line”, attraverso il quale venivano gestite le pratiche di disoccupazione afferenti la gestione sostitutiva dell’AGO.
I giornalisti interessati al trattamento di disoccupazione, pertanto, devono presentare istanza all’INPS accedendo al sito INPS “https://servizi2.INPS.it/servizi/INPGIDisoccupazioneInternet”, tramite SPID.

GESTIONE CONTRATTI DI MUTUO O PRESTITO

Coloro che, alla data del 1° luglio 2022, hanno in corso un finanziamento con la Gestione Sostitutiva AGO dell’INPGI, proseguono il versamento delle rate di ammortamento all’INPS (che succede per legge nel rapporto contrattuale di mutuo o prestito), con le stesse modalità finora utilizzate, fino a nuova comunicazione da parte dell’INPS.
A decorrere dalla suddetta data, infatti, la titolarità dei conti correnti presso i quali vengono attualmente canalizzati i pagamenti è trasferita automaticamente in capo all’INPS.

LOCATARI DI IMMOBILI DEL FONDO “GIOVANNI AMENDOLA”

Anche per il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione, nonché per l’assolvimento di ogni altro adempimento da parte dei locatari di immobili di proprietà del Fondo immobiliare “Giovanni Amendola” non vi sono cambiamenti.
Il predetto Fondo, infatti, è attualmente gestito dalla Società InvestiRe SGR – che ha appaltato in service alla società Yard SpA le attività di property managment – e il trasferimento della proprietà delle quote del predetto fondo dall’INPGI all’INPS, con decorrenza 1° luglio 2022, non determina alcun riflesso diretto e immediato sull’incarico attualmente in essere in capo alla predetta SGR.
Le uniche variazioni – sul piano essenzialmente operativo – riguardano, per una parte degli immobili, la modifica dei nominativi degli incaricati che rivestono il ruolo di referenti addetti a curare la gestione degli stabili dal punto di vista prevalentemente tecnico-manutentivo. Tali aspetti, ovviamente, non hanno alcun riflesso sul piano amministrativo-contrattuale, i cui termini permangono immutati fino ad eventuale diversa comunicazione.
A decorrere dal 1° luglio 2022, dunque, l’Inps provvede ad effettuare sul rateo di pensione all’atto della liquidazione, le trattenute relative ai canoni di locazione e agli oneri di gestione.

FONDO INTEGRATIVO “EX FISSA”

Uno degli effetti indiretti del trasferimento all’INPS della gestione previdenziale dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente è il venir meno, in capo all’INPGI, dei presupposti operativi necessari per continuare a gestire – per conto delle Parti Sociali FIEG e FNSI e sulla base dell’apposita Convenzione – le funzioni di “cassa” afferenti al Fondo Contrattuale Integrativo “Ex Fissa”.
Nessuna variazione per tutti coloro che hanno già presentato, entro il 30 giugno 2022, la domanda per ottenere l’”Ex Fissa”.
Per quanto riguarda, invece, le nuove domande da presentare a decorrere dal 1° luglio 2022, nelle more delle decisioni che le stesse Parti Sociali adotteranno al riguardo, si è convenuto, in via transitoria, che – al fine di garantire comunque una continuità in relazione all’iter amministrativo a disposizione dei giornalisti interessati – le richieste di accesso alle prestazioni previste a carico del Fondo possano essere comunque presentate all’INPGI, che provvederà ad accantonarle in attesa di trasferirle al soggetto che sarà individuato da FNSI e FIEG quale competente ad istruirle.

Gli effetti del trasferimento all’Inps della gestione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per i giornalisti con rapporto di lavoro dipendente. Con il Comunicato del 30 giugno 2022, l’INPGI fornisce chiarimenti sugli aspetti che maggiormente interessano i giornalisti a decorrere dal 1° luglio 2022.

ASSISTENZA FISCALE AI PENSIONATI INPGI 1

Per i giornalisti che sono già beneficiari di un trattamento pensionistico erogato dalla Gestione sostitutiva dell’INPGI i cambiamenti sono estremamente limitati e circoscritti alla sola modifica del sostituto d’imposta da inserire all’atto della compilazione del modello di assistenza fiscale (mod. 730/4) per i redditi 2021.
Già da quest’anno è necessario, infatti, che sia indicato l’INPS (invece dell’INPGI) quale sostituto d’imposta incaricato di effettuare le operazioni di assistenza fiscale.
Tale situazione, non riguarda i titolari di pensione o di altre prestazioni a carico della Gestione separata dell’INPGI, che continuano ad indicare l’INPGI quale sostituto d’imposta.

VERSAMENTO QUOTA CASAGIT

Già dal mese di luglio 2022 la quota relativa alla CASAGIT è trattenuta dall’INPS e riversata direttamente alla Cassa.
Eventuali importi netti del rateo di pensione superiori a quelli normalmente percepiti nel passato non sono, quindi, da imputare alla mancata trattenuta della quota CASAGIT ma sono dovuti, invece, al nuovo criterio di ripartizione del trattamento annuo di pensione in 13 mensilità anziché 14 e all’applicazione della perequazione.
Per i periodi futuri saranno definite dall’Inps specifiche modalità di applicazione della trattenuta.

NUOVE DOMANDE DI PENSIONE

A decorrere dal 1° luglio 2022 tutti coloro che, avendone maturato i requisiti, intendono accedere a un trattamento pensionistico riferito a posizioni assicurative maturate presso la gestione sostitutiva dell’AGO, possono inoltrare le relative istanze all’INPS, utilizzando l’apposito servizio applicativo telematico messo a disposizione dall’Istituto, cui si accede dalla sezione "MyINPS" del sito web istituzionale dell’ente, avvalendosi delle credenziali "SPID".

TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE

A decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPGI ha disattivato il servizio "istanze on line", attraverso il quale venivano gestite le pratiche di disoccupazione afferenti la gestione sostitutiva dell’AGO.
I giornalisti interessati al trattamento di disoccupazione, pertanto, devono presentare istanza all’INPS accedendo al sito INPS "https://servizi2.INPS.it/servizi/INPGIDisoccupazioneInternet", tramite SPID.

GESTIONE CONTRATTI DI MUTUO O PRESTITO

Coloro che, alla data del 1° luglio 2022, hanno in corso un finanziamento con la Gestione Sostitutiva AGO dell’INPGI, proseguono il versamento delle rate di ammortamento all’INPS (che succede per legge nel rapporto contrattuale di mutuo o prestito), con le stesse modalità finora utilizzate, fino a nuova comunicazione da parte dell’INPS.
A decorrere dalla suddetta data, infatti, la titolarità dei conti correnti presso i quali vengono attualmente canalizzati i pagamenti è trasferita automaticamente in capo all’INPS.

LOCATARI DI IMMOBILI DEL FONDO "GIOVANNI AMENDOLA"

Anche per il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione, nonché per l’assolvimento di ogni altro adempimento da parte dei locatari di immobili di proprietà del Fondo immobiliare "Giovanni Amendola" non vi sono cambiamenti.
Il predetto Fondo, infatti, è attualmente gestito dalla Società InvestiRe SGR - che ha appaltato in service alla società Yard SpA le attività di property managment - e il trasferimento della proprietà delle quote del predetto fondo dall’INPGI all’INPS, con decorrenza 1° luglio 2022, non determina alcun riflesso diretto e immediato sull’incarico attualmente in essere in capo alla predetta SGR.
Le uniche variazioni - sul piano essenzialmente operativo - riguardano, per una parte degli immobili, la modifica dei nominativi degli incaricati che rivestono il ruolo di referenti addetti a curare la gestione degli stabili dal punto di vista prevalentemente tecnico-manutentivo. Tali aspetti, ovviamente, non hanno alcun riflesso sul piano amministrativo-contrattuale, i cui termini permangono immutati fino ad eventuale diversa comunicazione.
A decorrere dal 1° luglio 2022, dunque, l’Inps provvede ad effettuare sul rateo di pensione all’atto della liquidazione, le trattenute relative ai canoni di locazione e agli oneri di gestione.

FONDO INTEGRATIVO "EX FISSA"

Uno degli effetti indiretti del trasferimento all’INPS della gestione previdenziale dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente è il venir meno, in capo all’INPGI, dei presupposti operativi necessari per continuare a gestire – per conto delle Parti Sociali FIEG e FNSI e sulla base dell’apposita Convenzione – le funzioni di "cassa" afferenti al Fondo Contrattuale Integrativo "Ex Fissa".
Nessuna variazione per tutti coloro che hanno già presentato, entro il 30 giugno 2022, la domanda per ottenere l’"Ex Fissa".
Per quanto riguarda, invece, le nuove domande da presentare a decorrere dal 1° luglio 2022, nelle more delle decisioni che le stesse Parti Sociali adotteranno al riguardo, si è convenuto, in via transitoria, che – al fine di garantire comunque una continuità in relazione all’iter amministrativo a disposizione dei giornalisti interessati – le richieste di accesso alle prestazioni previste a carico del Fondo possano essere comunque presentate all’INPGI, che provvederà ad accantonarle in attesa di trasferirle al soggetto che sarà individuato da FNSI e FIEG quale competente ad istruirle.

Allerta a vantaggio dell’impresa per intercettare possibili crisi finanziarie

L’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente e all’organo di controllo (collegio sindacale, etc), se esistente, gli omessi versamenti dell’imposta superiore a 5.000 euro (AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 01 luglio 2022)

L’Agenzia precisa che l’articolo 30 sexies del Decreto legge n. 52 del 2021 prevede che, a partire dalle comunicazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2022, l’Agenzia delle Entrate segnali al contribuente e all’organo di controllo (collegio sindacale, etc), se esistente, gli omessi versamenti dell’imposta superiore a 5.000 euro al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi. Pertanto non si tratta di un’iniziativa autonoma dell’Agenzia delle Entrate ma di un sistema di allerta a vantaggio dell’impresa per intercettare possibili crisi finanziarie.

L'Agenzia delle Entrate segnala al contribuente e all'organo di controllo (collegio sindacale, etc), se esistente, gli omessi versamenti dell'imposta superiore a 5.000 euro (AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 01 luglio 2022)

L’Agenzia precisa che l'articolo 30 sexies del Decreto legge n. 52 del 2021 prevede che, a partire dalle comunicazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2022, l'Agenzia delle Entrate segnali al contribuente e all'organo di controllo (collegio sindacale, etc), se esistente, gli omessi versamenti dell'imposta superiore a 5.000 euro al fine di consentire alle imprese di valutare l'eventuale ricorso alla composizione negoziata con l'obiettivo di prevenire lo stato di crisi. Pertanto non si tratta di un’iniziativa autonoma dell’Agenzia delle Entrate ma di un sistema di allerta a vantaggio dell'impresa per intercettare possibili crisi finanziarie.

Contribuzione Sani.In.Veneto: adeguamento della quota

Dal 1/6/2022 è stata adeguata la quota di contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria – Sani in Veneto per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del Veneto

Dal 1° giugno 2022 il versamento al Fondo di assistenza sanitaria – Sani.In.Veneto è aumentando di € 1,67 al mese per dipendente rispetto alla quota versata sino ad oggi dalle imprese, passando dagli attuali € 8,75/mese a € 10,42/mese.

Il primo versamento del nuovo importo avverrà con il modello B02 di competenza giugno 2022 (trasmesso a luglio 2022).

La contribuzione al Fondo Sanitario sarà quindi, a regime, pari a € 125 su base annua, come previsto dagli accordi istitutivi del Fondo.

L’adeguamento a € 125 riguarda, oltre alla quota pagata dal titolare per le coperture dei dipendenti (Sani In Veneto), anche l’iscrizione volontaria del solo titolare, socio o collaboratore (Sani In Azienda).

Resta invece invariata la tariffa di € 90 per iscrivere i familiari dei titolari e dei dipendenti.

Le Parti Sociali dell’artigianato veneto sono impegnate ad individuare nuove prestazioni sia per i lavoratori sia per gli imprenditori e loro famigliari e a verificare le sovrapposizioni con le prestazioni sanitarie attualmente erogate da Ebav ai dipendenti al fine di trasferirne l’erogazione in capo a Sani.In.Veneto, liberando così nuove risorse per ulteriori servizi di welfare collettivo garantiti dalla Bilateralità artigiana veneta.

Si ricorda inoltre che, grazie alla quota versata dal datore di lavoro, i lavoratori possono fruire delle prestazioni erogate dal Fondo sanitario anche per i figli fino a 2 anni di età e per i coniugi o conviventi se fiscalmente a carico. Per inserire tali soggetti nella copertura sanitaria è necessario rivolgersi agli sportelli Sani.In.Veneto presenti nelle nostre sedi per compilare l’apposito modulo di iscrizione. Se il dipendente intende, invece, garantire la copertura anche ai figli con più di due anni di età e fino ai trenta fiscalmente a carico e il coniuge o convivente non fiscalmente a carico, potrà aderire alla tutela Sani.In.Famiglia, versando una quota annua pari a € 90 a familiare.

Dal 1/6/2022 è stata adeguata la quota di contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria - Sani in Veneto per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del Veneto

Dal 1° giugno 2022 il versamento al Fondo di assistenza sanitaria - Sani.In.Veneto è aumentando di € 1,67 al mese per dipendente rispetto alla quota versata sino ad oggi dalle imprese, passando dagli attuali € 8,75/mese a € 10,42/mese.

Il primo versamento del nuovo importo avverrà con il modello B02 di competenza giugno 2022 (trasmesso a luglio 2022).

La contribuzione al Fondo Sanitario sarà quindi, a regime, pari a € 125 su base annua, come previsto dagli accordi istitutivi del Fondo.

L’adeguamento a € 125 riguarda, oltre alla quota pagata dal titolare per le coperture dei dipendenti (Sani In Veneto), anche l’iscrizione volontaria del solo titolare, socio o collaboratore (Sani In Azienda).

Resta invece invariata la tariffa di € 90 per iscrivere i familiari dei titolari e dei dipendenti.

Le Parti Sociali dell’artigianato veneto sono impegnate ad individuare nuove prestazioni sia per i lavoratori sia per gli imprenditori e loro famigliari e a verificare le sovrapposizioni con le prestazioni sanitarie attualmente erogate da Ebav ai dipendenti al fine di trasferirne l’erogazione in capo a Sani.In.Veneto, liberando così nuove risorse per ulteriori servizi di welfare collettivo garantiti dalla Bilateralità artigiana veneta.

Si ricorda inoltre che, grazie alla quota versata dal datore di lavoro, i lavoratori possono fruire delle prestazioni erogate dal Fondo sanitario anche per i figli fino a 2 anni di età e per i coniugi o conviventi se fiscalmente a carico. Per inserire tali soggetti nella copertura sanitaria è necessario rivolgersi agli sportelli Sani.In.Veneto presenti nelle nostre sedi per compilare l’apposito modulo di iscrizione. Se il dipendente intende, invece, garantire la copertura anche ai figli con più di due anni di età e fino ai trenta fiscalmente a carico e il coniuge o convivente non fiscalmente a carico, potrà aderire alla tutela Sani.In.Famiglia, versando una quota annua pari a € 90 a familiare.

Trasferimento funzione previdenziale da INPGI e INPS: le causali contributo

Causali contributo interessate dal trasferimento ad INPS della funzione previdenziale svolta dalla gestione sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’INPGI (Agenzia delle entrate – Risoluzione 30 giugno 2022, n. 33/E).

L’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto che al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.
Al fine di garantire continuità gestionale ed amministrativa alle funzioni attualmente esercitate dall’INPGI, e nelle more della compiuta integrazione con INPS, i suddetti istituti hanno chiesto che, a decorrere dal 1° luglio 2022, le causali contributo relative alle funzioni oggetto di trasferimento, ad oggi riferite ad INPGI, vengano in parte trasferite nella competenza di INPS e in parte soppresse in quanto non più utilizzate da INPS.
Tanto premesso, si dispone a decorrere dal 1° luglio 2022:

– il trasferimento nella competenza di INPS delle seguenti causali contributo:
C001 – Contributi obbligatori correnti
C002 – Contributi obbligatori pregressi
C003 – Contributi oggetto di recupero azione legale
C004 – Differenze contributive
CR01 – Rata condono previdenziale
CR02 – Anticipo rateazione
CR03 – Rata debito rateizzato
CR04 – Rata contributi sospesi per calamità naturali
VE01 – Contributi dovuti per accertamento ispettivo
VE02 – Sanzioni civili dovute da accertamento ispettivo
SC01 – Sanzioni civili
SC02 – Sanzioni amministrative
SL01 – Spese legali
C001 – Contributi obbligatori correnti
C002 – Contributi obbligatori pregressi
C003 – Contributi oggetto di recupero tramite azione legale
C004 – Differenze contributive
CR01 – Rata condono previdenziale
CR02 – Anticipo rateazione
CR03 – Rata debito rateizzato
CR04 – Rata contributi sospesi per calamità naturali
VE01 – Contributi dovuti per accertamento ispettivo
VE02 – Sanzioni civili dovute per accert. Ispettivo
SC01 – Sanzioni civili
SC02 – Sanzioni amministrative
SL01 – Spese legali
CVL1 – Contributi volontari gestione principale
C005 – Contributi diversi e contrattuali
C005 – Contributi diversi e contrattuali
P001 – Rate mensili prestiti ai giornalisti
P002 – Saldo prestiti ai giornalisti
P003 – Interessi di mora su prestiti
P001 – Rate mensili prestiti ai giornalisti
P002 – Saldo prestiti ai giornalisti
P003 – Interessi di mora su prestiti
Restano ferme per le sopra elencate causali contributo i formalismi e le istruzioni per la compilazione fornite dalle rispettive risoluzioni con le quali le causali stesse sono state istituite.

– la soppressione delle seguenti causali contributo:

RL29 – Contributi ricongiunzione legge 29/79
RC21 – Contributi riscatto artt. 19 e 21 Regolamento
CRL1 – Contributi riscatto laurea gestione principale

Causali contributo interessate dal trasferimento ad INPS della funzione previdenziale svolta dalla gestione sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’INPGI (Agenzia delle entrate - Risoluzione 30 giugno 2022, n. 33/E).

L’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto che al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.
Al fine di garantire continuità gestionale ed amministrativa alle funzioni attualmente esercitate dall’INPGI, e nelle more della compiuta integrazione con INPS, i suddetti istituti hanno chiesto che, a decorrere dal 1° luglio 2022, le causali contributo relative alle funzioni oggetto di trasferimento, ad oggi riferite ad INPGI, vengano in parte trasferite nella competenza di INPS e in parte soppresse in quanto non più utilizzate da INPS.
Tanto premesso, si dispone a decorrere dal 1° luglio 2022:

- il trasferimento nella competenza di INPS delle seguenti causali contributo:
C001 - Contributi obbligatori correnti
C002 - Contributi obbligatori pregressi
C003 - Contributi oggetto di recupero azione legale
C004 - Differenze contributive
CR01 - Rata condono previdenziale
CR02 - Anticipo rateazione
CR03 - Rata debito rateizzato
CR04 - Rata contributi sospesi per calamità naturali
VE01 - Contributi dovuti per accertamento ispettivo
VE02 - Sanzioni civili dovute da accertamento ispettivo
SC01 - Sanzioni civili
SC02 - Sanzioni amministrative
SL01 - Spese legali
C001 - Contributi obbligatori correnti
C002 - Contributi obbligatori pregressi
C003 - Contributi oggetto di recupero tramite azione legale
C004 - Differenze contributive
CR01 - Rata condono previdenziale
CR02 - Anticipo rateazione
CR03 - Rata debito rateizzato
CR04 - Rata contributi sospesi per calamità naturali
VE01 - Contributi dovuti per accertamento ispettivo
VE02 - Sanzioni civili dovute per accert. Ispettivo
SC01 - Sanzioni civili
SC02 - Sanzioni amministrative
SL01 - Spese legali
CVL1 - Contributi volontari gestione principale
C005 - Contributi diversi e contrattuali
C005 - Contributi diversi e contrattuali
P001 - Rate mensili prestiti ai giornalisti
P002 - Saldo prestiti ai giornalisti
P003 - Interessi di mora su prestiti
P001 - Rate mensili prestiti ai giornalisti
P002 - Saldo prestiti ai giornalisti
P003 - Interessi di mora su prestiti
Restano ferme per le sopra elencate causali contributo i formalismi e le istruzioni per la compilazione fornite dalle rispettive risoluzioni con le quali le causali stesse sono state istituite.

- la soppressione delle seguenti causali contributo:

RL29 - Contributi ricongiunzione legge 29/79
RC21 - Contributi riscatto artt. 19 e 21 Regolamento
CRL1 - Contributi riscatto laurea gestione principale