Danno biologico: rivalutati dal 1° luglio gli importi di indennizzo

Rivalutati, con decorrenza dal 1° luglio, gli importi delle prestazioni economiche erogate a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale. Lo rende noto l’INAIL con la circolare del 15 settembre 2022, n. 35.

Per l’anno 2022, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2020 e il 2021 – pari all’1,9%. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con D.M. del 2 agosto 2022, n. 143, ha disposto la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale, nella medesima misura, con decorrenza 1° luglio 2022.

Campo di applicazione

La rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico si applica ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2022. In particolare:

– per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2022, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta agli incrementi relativi alle precedenti rivalutazioni. Gli importi saranno erogati con il rateo di rendita del mese di novembre 2022;

– per gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2022, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2022 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2022.

Gli importi rivalutati saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione della Sede di competenza.

Rivalutati, con decorrenza dal 1° luglio, gli importi delle prestazioni economiche erogate a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale. Lo rende noto l’INAIL con la circolare del 15 settembre 2022, n. 35.

Per l’anno 2022, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - intervenuta tra il 2020 e il 2021 - pari all’1,9%. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con D.M. del 2 agosto 2022, n. 143, ha disposto la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale, nella medesima misura, con decorrenza 1° luglio 2022.

Campo di applicazione

La rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico si applica ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2022. In particolare:

- per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2022, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta agli incrementi relativi alle precedenti rivalutazioni. Gli importi saranno erogati con il rateo di rendita del mese di novembre 2022;

- per gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2022, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2022 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2022.

Gli importi rivalutati saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione della Sede di competenza.

Bonus Imu Turismo: autodichiarazione dal 28 settembre

Definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per la fruizione del credito d’imposta a sostegno del turismo, pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata Imu 2021 per gli immobili accatastati D/2, introdotto dall’art. 22, D.L. n. 21/2022 (cd. decreto Ucraina), da utilizzare esclusivamente in compensazione. Domande dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 (Agenzia delle Entrate – provvedimento 16 settembre 2022 n. n. 356194).

L’art. 22, D.L. n. 21/2022, conv. con modif. dalla L. n. 51/2022 ha previsto un credito d’imposta per le imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, co. da 738 a 783, L. n. 160/2019, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Ai fini dell’agevolazione rilevano anche i versamenti a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento e dell’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
Il credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
L’efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Detto questo, con il presente provvedimento l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta.
L’Autodichiarazione deve essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, co. 3, D.P.R. n. 322/1998, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per la fruizione del credito d’imposta a sostegno del turismo, pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata Imu 2021 per gli immobili accatastati D/2, introdotto dall’art. 22, D.L. n. 21/2022 (cd. decreto Ucraina), da utilizzare esclusivamente in compensazione. Domande dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 (Agenzia delle Entrate - provvedimento 16 settembre 2022 n. n. 356194).

L’art. 22, D.L. n. 21/2022, conv. con modif. dalla L. n. 51/2022 ha previsto un credito d’imposta per le imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, co. da 738 a 783, L. n. 160/2019, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Ai fini dell’agevolazione rilevano anche i versamenti a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento e dell’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
Il credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19".
L’efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Detto questo, con il presente provvedimento l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta.
L’Autodichiarazione deve essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, co. 3, D.P.R. n. 322/1998, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Tax credit energia e gas: i codici tributo terzo trimestre 2022

Istituiti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – terzo trimestre 2022 (Agenzia delle entrate – Risoluzione 16 settembre 2022, n. 49/E).

Gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, hanno introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
In particolare:
– l’articolo 6, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022;
– l’articolo 6, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
– l’articolo 6, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
– l’articolo 6, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022; „h l’articolo 7, comma 1, ha esteso il credito d’imposta relativo all’esercizio dell’attività agricola e della pesca, di cui all’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; „h “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

 

Istituiti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – terzo trimestre 2022 (Agenzia delle entrate - Risoluzione 16 settembre 2022, n. 49/E).

Gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, hanno introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
In particolare:
- l’articolo 6, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022;
- l’articolo 6, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022;
- l’articolo 6, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022;
- l’articolo 6, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022; „h l’articolo 7, comma 1, ha esteso il credito d’imposta relativo all’esercizio dell’attività agricola e della pesca, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- "6968" denominato "credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- "6969" denominato "credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- "6970" denominato "credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- "6971" denominato "credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115"; „h "6972" denominato "credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115".
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

 

Versamento contributi agricoli autonomi: moratoria fino al 30/09

Scade oggi il termine per il pagamento dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi agricoli, ma l’Inps ha reso noto che ai versamenti eseguiti oltre il termine non saranno applicate le sanzioni (Inps – Messaggio 15 settembre 2022, n. 3388).

I lavoratori autonomi in agricoltura sono tenuti a pagare la seconda rata dell’emissione relativa ai contributi da versare nell’anno 2022, entro il 16 settembre 2022.
Tuttavia, considerate le anomalie di carattere tecnico rilevate in fase di accesso al cassetto previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura che determinano ritardi nell’acquisizione delle informazioni per effettuare il pagamento della seconda rata dell’emissione relativa ai contributi, l’Inps ha concesso la possibilità di effettuare il pagamento entro il 30 settembre 2022.
Per i pagamenti intervenuti tra il 17 settembre e il 30 settembre 2022 l’Istituto non applicherà le sanzioni civili.

Scade oggi il termine per il pagamento dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi agricoli, ma l’Inps ha reso noto che ai versamenti eseguiti oltre il termine non saranno applicate le sanzioni (Inps - Messaggio 15 settembre 2022, n. 3388).

I lavoratori autonomi in agricoltura sono tenuti a pagare la seconda rata dell’emissione relativa ai contributi da versare nell’anno 2022, entro il 16 settembre 2022.
Tuttavia, considerate le anomalie di carattere tecnico rilevate in fase di accesso al cassetto previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura che determinano ritardi nell’acquisizione delle informazioni per effettuare il pagamento della seconda rata dell’emissione relativa ai contributi, l’Inps ha concesso la possibilità di effettuare il pagamento entro il 30 settembre 2022.
Per i pagamenti intervenuti tra il 17 settembre e il 30 settembre 2022 l’Istituto non applicherà le sanzioni civili.

Dal 15 settembre i nuovi incentivi per le imprese che investono nelle aree del sisma

16 SETT 2022 Partono il 15 settembre, 8 nuovi bandi del Piano nazionale complementare NextAppennino, che mettono a disposizione altri 455 milioni di euro sotto forma di incentivi alle imprese che investono nelle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. (INVITALIA – Comunicato 14 settembre 2022)

I bandi, gestiti da Invitalia, riguardano gli investimenti di media dimensione, l’avvio, la crescita e gli investimenti innovativi delle micro, piccole e medie imprese e i progetti che riguardano la cultura, il turismo e lo sport, l’inclusione sociale.
L’intero pacchetto di incentivi riservato alle imprese vale circa 620 milioni di euro. Dal primo settembre è aperto il bando per i grandi progetti di investimento, per 80 milioni di euro complessivi, che sta già registrando forte interesse da parte delle imprese, mentre il 30 settembre sarà avviato il bando per i progetti di partenariato pubblico-privato, con altri 80 milioni disponibili e subito dopo il bando più piccolo, con 3 milioni di euro, per finanziare i progetti in ambito agrosilvopastorale.
Il 20 settembre aprirà poi il bando, aperto ai comuni, per il finanziamento, con 68 milioni di euro, delle nuove Comunità energetiche rinnovabili.

16 SETT 2022 Partono il 15 settembre, 8 nuovi bandi del Piano nazionale complementare NextAppennino, che mettono a disposizione altri 455 milioni di euro sotto forma di incentivi alle imprese che investono nelle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. (INVITALIA - Comunicato 14 settembre 2022)

I bandi, gestiti da Invitalia, riguardano gli investimenti di media dimensione, l’avvio, la crescita e gli investimenti innovativi delle micro, piccole e medie imprese e i progetti che riguardano la cultura, il turismo e lo sport, l’inclusione sociale.
L’intero pacchetto di incentivi riservato alle imprese vale circa 620 milioni di euro. Dal primo settembre è aperto il bando per i grandi progetti di investimento, per 80 milioni di euro complessivi, che sta già registrando forte interesse da parte delle imprese, mentre il 30 settembre sarà avviato il bando per i progetti di partenariato pubblico-privato, con altri 80 milioni disponibili e subito dopo il bando più piccolo, con 3 milioni di euro, per finanziare i progetti in ambito agrosilvopastorale.
Il 20 settembre aprirà poi il bando, aperto ai comuni, per il finanziamento, con 68 milioni di euro, delle nuove Comunità energetiche rinnovabili.

Integrativo Provinciale Edilizia Industria Imperia

Firmato il 29 luglio 2022, tra ANCE Imperia e la FENEAL-UIL della provincia di Imperia, la FILCA-CISL Liguria, la FILLEA-CGIL della provincia di Imperia, l’accordo per la Provincia d’Imperia, integrativo del CCNL per i dipendenti dalle imprese edili ed affini, stipulato in Roma il 3 marzo 2022

OPERAI

E.V.R. – Elemento Variabile della Retribuzione
L’Elemento Variabile della Retribuzione, introdotto dalla contrattazione nazionale quale premio variabile correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, in sostituzione dell’E.E.T. Elemento Economico Territoriale, avrà un tetto determinato nella misura del 2%, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 3 marzo 2022, e verrà riconosciuto a consuntivo ed erogato su quote mensili, a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.
Tale elemento variabile della retribuzione è basato sull’andamento congiunturale del settore edile ed è correlato agli indicatori riferiti alla produttività, qualità e competitività del territorio della Provincia di Imperia.
Si precisa che l’E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e quindi non è computabile ai fini dei versamenti ed accantonamento alla Cassa Edile.
L’importo dell’E.V.R. verrà determinato annualmente a livello provinciale, dalle parti sociali firmatarie del presente accordo, tenuto conto delle variazioni su base triennale degli indicatori presi a parametro e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.
Per il primo pagamento che verrà erogato con decorrenza 1 agosto 2022 il triennio di riferimento sarà il 2019/2020/2021 sul triennio 2018/2019/2020 e gli importi erogabili sono quelli risultanti dalle tabelle che seguono:

IN VIGORE DAL 1 AGOSTO 2022

LIVELLI e CATEGORIE

CALCOLO E.V.R. TERRITORIALE

MINIMO PAGA 1/3/2022

E.V.R. mensile 2,00%

E.V.R. orario (mensile/173)

7° LIVELLO (1.a super) 1.894,71 37,89 0,22
6° LIVELLO (1.a categoria) 1.705,23 34,10 0,20
5° LIVELLO (2.a categoria) 1.421,02 28,42 0,16
4° LIVELLO (assist.tecnico) operaio 4 liv. 1.326,31 26,53 0,15
3° LIVELLO (3.a categoria) operaio specializ. 1.231,56 24,63 0,14
2° LIVELLO (4.a categoria) operaio qualificato 1.108,41 22,17 0,13
1° LIVELLO (4.a cat. 1° impiego) operaio comune 947,36 18,95 0,11

LIVELLI e CATEGORIE

Raffronto PARAMETRI AZIENDALI

2 POSITIVI

EVR territoriale intero

1 POSITIVO

EVR territoriale al 50%

2 NEGATIVI

EVR non erogato

mensile

orario

mensile

orario

7° LIVELLO (1.a super) 37,89 0,22 18,95 0,11
6° LIVELLO (1.a categoria) 34,10 0,20 17,05 0,10
5° LIVELLO (2.a categoria) 28,42 0,16 14,21 0,08
4° LIVELLO (assist.tecnico) operaio 4 liv. 26,53 0,15 13,26 0,08
3° LIVELLO (3.a categoria) operaio specializ. 24,63 0,14 12,32 0,07
2° LIVELLO (4.a categoria) operaio qualificato 22,17 0,13 11,08 0,07
1° LIVELLO (4.a cat. 1° impiego) operaio comune 18,95 0,11 9,47 0,06

 

Mensa
L’impresa, ove non sia istituito un servizio mensa aziendale in cantiere, dovrà provvedere, con decorrenza dal 1° agosto 2022, a fornire un buono pasto del valore nominale di € 7,50 per ciascun giorno lavorato o, in alternativa, dovrà corrispondere un’indennità sostitutiva di mensa pari a € 10,00 giornaliere.

Indennità Lavori su fune
E’ prevista un’indennità di disagio per i lavoratori addetti all’imbrigliamento delle pareti rocciose o ai lavori su fune, nella misura del 20% sugli elementi della retribuzione di cui al CCNL 3 marzo 2022.
Con riferimento ai lavori su fune, le parti si danno atto che intendono per tali le lavorazioni eseguite da personale in possesso di attestato di formazione dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi o corda con tecnica alpinistica e l’utilizzo di DPI IIIAcat. su siti naturali o artificiali e quindi per le sole lavorazioni in “sospensione”, che, come da linee guida Inail possono essere effettuate previa valutazione della impraticabilità di differente soluzione, dovendosi altrimenti procedere con l’adozione di dispositivi di protezione collettivi.

IMPIEGATI

E.V.R. – Elemento Variabile della Retribuzione
Per quanto riguarda la disciplina dell’EVR si rinvia a quanto regolamentato per gli operai.

Mensa
E’ consentito agli impiegati di usufruire del servizio mensa o pasto caldo in cantiere alle stesse condizioni stabilite per gli operai.
Ove non sia istituito un servizio mensa aziendale, l’impresa provvederà a fornire un buono pasto per ciascun giorno lavorato o, in mancanza, un’indennità sostitutiva di mensa, come da normativa prevista per gli operai.

Prestazioni
Le parti stabiliscono di estendere le prestazioni assistenziali ad oggi previste a favore degli operai, come normate dal Regolamento Prestazioni della Cassa Edile di Imperia, agli impiegati, già iscritti al suddetto Ente ai fini delle contribuzioni PREVEDI e SANEDIL.
Per il finanziamento è previsto un contributo complessivo dello 0,45%, ripartito per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore, dovuto per tutti gli impiegati ed apprendisti impiegati in forza all’impresa.
Il contributo è calcolato sulla retribuzione costituita da stipendio minimo mensile, indennità di contingenza, premio di produzione e E.D.R. ed è dovuto dal 1° ottobre 2022 per le mensilità ordinarie, escluse quindi le mensilità aggiuntive.
La quota di contribuzione a carico degli impiegati deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile unitamente alle altre contribuzioni dovute, seguito da un periodico monitoraggio delle Parti Sociali che garantisca il corretto funzionamento dell’istituto contrattuale.

La Denuncia Mensile alla Cassa Edile verrà integrata per acquisire i dati di cui sopra.
Per quanto concerne l’acquisizione del diritto e gli importi delle prestazioni si rimanda al Regolamento delle Prestazioni della Cassa Edile della Provincia di Imperia.

Firmato il 29 luglio 2022, tra ANCE Imperia e la FENEAL-UIL della provincia di Imperia, la FILCA-CISL Liguria, la FILLEA-CGIL della provincia di Imperia, l’accordo per la Provincia d'Imperia, integrativo del CCNL per i dipendenti dalle imprese edili ed affini, stipulato in Roma il 3 marzo 2022

OPERAI

E.V.R. - Elemento Variabile della Retribuzione
L'Elemento Variabile della Retribuzione, introdotto dalla contrattazione nazionale quale premio variabile correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, in sostituzione dell'E.E.T. Elemento Economico Territoriale, avrà un tetto determinato nella misura del 2%, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 3 marzo 2022, e verrà riconosciuto a consuntivo ed erogato su quote mensili, a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.
Tale elemento variabile della retribuzione è basato sull'andamento congiunturale del settore edile ed è correlato agli indicatori riferiti alla produttività, qualità e competitività del territorio della Provincia di Imperia.
Si precisa che l'E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e quindi non è computabile ai fini dei versamenti ed accantonamento alla Cassa Edile.
L'importo dell'E.V.R. verrà determinato annualmente a livello provinciale, dalle parti sociali firmatarie del presente accordo, tenuto conto delle variazioni su base triennale degli indicatori presi a parametro e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.
Per il primo pagamento che verrà erogato con decorrenza 1 agosto 2022 il triennio di riferimento sarà il 2019/2020/2021 sul triennio 2018/2019/2020 e gli importi erogabili sono quelli risultanti dalle tabelle che seguono:

IN VIGORE DAL 1 AGOSTO 2022

LIVELLI e CATEGORIE

CALCOLO E.V.R. TERRITORIALE

MINIMO PAGA 1/3/2022

E.V.R. mensile 2,00%

E.V.R. orario (mensile/173)

7° LIVELLO (1.a super) 1.894,71 37,89 0,22
6° LIVELLO (1.a categoria) 1.705,23 34,10 0,20
5° LIVELLO (2.a categoria) 1.421,02 28,42 0,16
4° LIVELLO (assist.tecnico) operaio 4 liv. 1.326,31 26,53 0,15
3° LIVELLO (3.a categoria) operaio specializ. 1.231,56 24,63 0,14
2° LIVELLO (4.a categoria) operaio qualificato 1.108,41 22,17 0,13
1° LIVELLO (4.a cat. 1° impiego) operaio comune 947,36 18,95 0,11

LIVELLI e CATEGORIE

Raffronto PARAMETRI AZIENDALI

2 POSITIVI

EVR territoriale intero

1 POSITIVO

EVR territoriale al 50%

2 NEGATIVI

EVR non erogato

mensile

orario

mensile

orario

7° LIVELLO (1.a super) 37,89 0,22 18,95 0,11 -
6° LIVELLO (1.a categoria) 34,10 0,20 17,05 0,10 -
5° LIVELLO (2.a categoria) 28,42 0,16 14,21 0,08 -
4° LIVELLO (assist.tecnico) operaio 4 liv. 26,53 0,15 13,26 0,08 -
3° LIVELLO (3.a categoria) operaio specializ. 24,63 0,14 12,32 0,07 -
2° LIVELLO (4.a categoria) operaio qualificato 22,17 0,13 11,08 0,07 -
1° LIVELLO (4.a cat. 1° impiego) operaio comune 18,95 0,11 9,47 0,06 -

 

Mensa
L'impresa, ove non sia istituito un servizio mensa aziendale in cantiere, dovrà provvedere, con decorrenza dal 1° agosto 2022, a fornire un buono pasto del valore nominale di € 7,50 per ciascun giorno lavorato o, in alternativa, dovrà corrispondere un'indennità sostitutiva di mensa pari a € 10,00 giornaliere.

Indennità Lavori su fune
E' prevista un'indennità di disagio per i lavoratori addetti all'imbrigliamento delle pareti rocciose o ai lavori su fune, nella misura del 20% sugli elementi della retribuzione di cui al CCNL 3 marzo 2022.
Con riferimento ai lavori su fune, le parti si danno atto che intendono per tali le lavorazioni eseguite da personale in possesso di attestato di formazione dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi o corda con tecnica alpinistica e l'utilizzo di DPI IIIAcat. su siti naturali o artificiali e quindi per le sole lavorazioni in "sospensione", che, come da linee guida Inail possono essere effettuate previa valutazione della impraticabilità di differente soluzione, dovendosi altrimenti procedere con l'adozione di dispositivi di protezione collettivi.

IMPIEGATI

E.V.R. - Elemento Variabile della Retribuzione
Per quanto riguarda la disciplina dell'EVR si rinvia a quanto regolamentato per gli operai.

Mensa
E' consentito agli impiegati di usufruire del servizio mensa o pasto caldo in cantiere alle stesse condizioni stabilite per gli operai.
Ove non sia istituito un servizio mensa aziendale, l'impresa provvederà a fornire un buono pasto per ciascun giorno lavorato o, in mancanza, un'indennità sostitutiva di mensa, come da normativa prevista per gli operai.

Prestazioni
Le parti stabiliscono di estendere le prestazioni assistenziali ad oggi previste a favore degli operai, come normate dal Regolamento Prestazioni della Cassa Edile di Imperia, agli impiegati, già iscritti al suddetto Ente ai fini delle contribuzioni PREVEDI e SANEDIL.
Per il finanziamento è previsto un contributo complessivo dello 0,45%, ripartito per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore, dovuto per tutti gli impiegati ed apprendisti impiegati in forza all'impresa.
Il contributo è calcolato sulla retribuzione costituita da stipendio minimo mensile, indennità di contingenza, premio di produzione e E.D.R. ed è dovuto dal 1° ottobre 2022 per le mensilità ordinarie, escluse quindi le mensilità aggiuntive.
La quota di contribuzione a carico degli impiegati deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile unitamente alle altre contribuzioni dovute, seguito da un periodico monitoraggio delle Parti Sociali che garantisca il corretto funzionamento dell’istituto contrattuale.

La Denuncia Mensile alla Cassa Edile verrà integrata per acquisire i dati di cui sopra.
Per quanto concerne l'acquisizione del diritto e gli importi delle prestazioni si rimanda al Regolamento delle Prestazioni della Cassa Edile della Provincia di Imperia.

CCNL Farmacie private: pagamento dei contributi al Fondo sanitario

  Posticipato, al 30 settembre 2022, il termine per il pagamento dei contributi relativi al Fondi di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti di farmacia privata

E’ stato costituito il Fondo Contrattuale di Assistenza Sanitaria FASIFAR previsto dal Contratto Nazionale di settore, e costituito dalle Organizzazioni sindacali e Federfarma,

Tuttavia, la Federfarma, in riferimento al rinnovo sottoscritto il 7 settembre 2021 e facendo seguito alla circolare Federfarma n. 330 del 13 luglio 2022, comunica che è stato prorogato al 30 settembre 2022 il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento da parte dei titolari di farmacia dei contributi obbligatori relativi all’assistenza sanitaria integrativa prevista dal predetto CCNL per i dipendenti delle farmacie private.

Inoltre, considerato che non risultano i versamenti di tutti i dipendenti sinora iscritti, il Fondo ricorda che contestualmente all’iscrizione devono essere effettuati anche i relativi versamenti dei contributi.

L’ente ricorda che, per adempiere agli obblighi legati all’assistenza sanitaria integrativa, è valida solo l’iscrizione al suindicato ente individuato dalle Parti stipulanti il CCNL. L’iscrizione ad altri soggetti costituisce inadempimento dell’obbligo.

Si ricorda, inoltre, che unicamente l’iscrizione all’ente individuato dalle Parti stipulanti il CCNL costituisce adempimento da parte della farmacia degli obblighi previsti dal CCNL in materia di assistenza sanitaria integrativa, vale a dire che l’eventuale adesione da parte della farmacia a soggetti diversi da quelli individuati a livello nazionale esporrebbe la farmacia alle conseguenze previste dal CCNL in caso di inadempimento ovvero l’erogazione al lavoratore di un Edr di euro 25 lordi per 14 mensilità, oltre al risarcimento di eventuali danni.

  Posticipato, al 30 settembre 2022, il termine per il pagamento dei contributi relativi al Fondi di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti di farmacia privata

E’ stato costituito il Fondo Contrattuale di Assistenza Sanitaria FASIFAR previsto dal Contratto Nazionale di settore, e costituito dalle Organizzazioni sindacali e Federfarma,

Tuttavia, la Federfarma, in riferimento al rinnovo sottoscritto il 7 settembre 2021 e facendo seguito alla circolare Federfarma n. 330 del 13 luglio 2022, comunica che è stato prorogato al 30 settembre 2022 il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento da parte dei titolari di farmacia dei contributi obbligatori relativi all’assistenza sanitaria integrativa prevista dal predetto CCNL per i dipendenti delle farmacie private.

Inoltre, considerato che non risultano i versamenti di tutti i dipendenti sinora iscritti, il Fondo ricorda che contestualmente all’iscrizione devono essere effettuati anche i relativi versamenti dei contributi.

L’ente ricorda che, per adempiere agli obblighi legati all’assistenza sanitaria integrativa, è valida solo l’iscrizione al suindicato ente individuato dalle Parti stipulanti il CCNL. L’iscrizione ad altri soggetti costituisce inadempimento dell’obbligo.

Si ricorda, inoltre, che unicamente l’iscrizione all’ente individuato dalle Parti stipulanti il CCNL costituisce adempimento da parte della farmacia degli obblighi previsti dal CCNL in materia di assistenza sanitaria integrativa, vale a dire che l’eventuale adesione da parte della farmacia a soggetti diversi da quelli individuati a livello nazionale esporrebbe la farmacia alle conseguenze previste dal CCNL in caso di inadempimento ovvero l’erogazione al lavoratore di un Edr di euro 25 lordi per 14 mensilità, oltre al risarcimento di eventuali danni.

Fino a dicembre si può richiedere il bonus trasporti

È possibile richiedere nuovamente il bonus ogni mese, fino al mese di dicembre per abbonamenti di tipo mensile, plurimensile e annuale, con le stesse modalità. Le aziende di TPL per cui sono stati richiesti abbonamenti sono 1119, con uno sforzo organizzativo significativo.

È aumentato il Fondo dedicato a 180 milioni di euro, proprio per potenziare al massimo il sostegno alle famiglie e penso si debba andare nella direzione di un intervento per renderlo strutturale.
Numeri resi possibili anche grazie all’infrastruttura informatico-tecnologica messa in campo in sinergia fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che ha permesso a più di 1,8 milioni di cittadini di accedere alla piattaforma digitale bonustrasporti.lavoro.gov.it, dove è possibile, in qualsiasi momento, anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre prossimi fare richiesta telematica del beneficio, per sé stessi o per un minorenne a carico.
Il voucher consiste in un contributo fino a 60 euro utile per acquistare un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e su ferro.
Il Bonus trasporti è riconosciuto solo alle persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro (Ministero lavoro, comunicato 15 settembre 2022).

È possibile richiedere nuovamente il bonus ogni mese, fino al mese di dicembre per abbonamenti di tipo mensile, plurimensile e annuale, con le stesse modalità. Le aziende di TPL per cui sono stati richiesti abbonamenti sono 1119, con uno sforzo organizzativo significativo.

È aumentato il Fondo dedicato a 180 milioni di euro, proprio per potenziare al massimo il sostegno alle famiglie e penso si debba andare nella direzione di un intervento per renderlo strutturale.
Numeri resi possibili anche grazie all'infrastruttura informatico-tecnologica messa in campo in sinergia fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che ha permesso a più di 1,8 milioni di cittadini di accedere alla piattaforma digitale bonustrasporti.lavoro.gov.it, dove è possibile, in qualsiasi momento, anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre prossimi fare richiesta telematica del beneficio, per sé stessi o per un minorenne a carico.
Il voucher consiste in un contributo fino a 60 euro utile per acquistare un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e su ferro.
Il Bonus trasporti è riconosciuto solo alle persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro (Ministero lavoro, comunicato 15 settembre 2022).

Esercita abusivamente la professione il dentista no vax sospeso

Il dentista sospeso per violazione dell’obbligo vaccinale contro il Covid 19 che continui a svolgere la propria attività commette reato di esercizio abusivo della professione (Corte di Cassazione, Sentenza 15 settembre 2022, n. 34273).

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un dentista, indagato per il reato di esercizio abusivo della professione, che aveva subito il sequestro preventivo impeditivo del proprio studio medico.

A seguito di un controllo era stato, in particolare, accertato che il professionista esercitava la propria attività nonostante fosse stato sospeso con delibera dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri, in conseguenza dell’accertata inosservanza non giustificata dell’obbligo vaccinale contro l’infezione da Covid 19.

In sede di ricorso per cassazione la tesi sostenuta dall’indagato era quella secondo cui l’accertata violazione da parte del sanitario dell’obbligo vaccinale comporta la sospensione dell’esercizio delle professioni sanitarie e lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione del suddetto obbligo è sanzionato solo sul piano amministrativo.

La Suprema Corte, confermando la legittimità del provvedimento di sequestro disposto, non ha mancato di precisare che l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione, in seguito alla violazione dell’obbligo vaccinale imposto al sanitario già sanzionato pecuniarmente, ha come presupposto lo svolgimento di un’ attività lavorativa compiuta in violazione del detto obbligo prima che il soggetto sia sospeso dall’albo professionale.

Nel caso in questione, al contrario, la condotta posta a fondamento del reato e del titolo cautelare reale per cui si procedeva era quella compiuta temporalmente dopo la sospensione dall’ordine dei medici – chirurghi e degli odontoiatri, ossia quando l’indagato non poteva più svolgere l’attività professionale.
Pertanto, nella fattispecie, non si era in presenza di un unico fatto, bensì di fatti autonomi e distinti disciplinati da norme diverse.
Tanto premesso, i Giudici di legittimità hanno concluso per la piena legittimità della sanzione penale applicata al professionista, a seguito della violazione dell’obbligo imposto con la sanzione disciplinare della sospensione precedentemente applicata.

Il dentista sospeso per violazione dell'obbligo vaccinale contro il Covid 19 che continui a svolgere la propria attività commette reato di esercizio abusivo della professione (Corte di Cassazione, Sentenza 15 settembre 2022, n. 34273).

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un dentista, indagato per il reato di esercizio abusivo della professione, che aveva subito il sequestro preventivo impeditivo del proprio studio medico.

A seguito di un controllo era stato, in particolare, accertato che il professionista esercitava la propria attività nonostante fosse stato sospeso con delibera dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri, in conseguenza dell'accertata inosservanza non giustificata dell'obbligo vaccinale contro l'infezione da Covid 19.

In sede di ricorso per cassazione la tesi sostenuta dall’indagato era quella secondo cui l'accertata violazione da parte del sanitario dell'obbligo vaccinale comporta la sospensione dell'esercizio delle professioni sanitarie e lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione del suddetto obbligo è sanzionato solo sul piano amministrativo.

La Suprema Corte, confermando la legittimità del provvedimento di sequestro disposto, non ha mancato di precisare che l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione, in seguito alla violazione dell'obbligo vaccinale imposto al sanitario già sanzionato pecuniarmente, ha come presupposto lo svolgimento di un’ attività lavorativa compiuta in violazione del detto obbligo prima che il soggetto sia sospeso dall'albo professionale.

Nel caso in questione, al contrario, la condotta posta a fondamento del reato e del titolo cautelare reale per cui si procedeva era quella compiuta temporalmente dopo la sospensione dall'ordine dei medici - chirurghi e degli odontoiatri, ossia quando l'indagato non poteva più svolgere l'attività professionale.
Pertanto, nella fattispecie, non si era in presenza di un unico fatto, bensì di fatti autonomi e distinti disciplinati da norme diverse.
Tanto premesso, i Giudici di legittimità hanno concluso per la piena legittimità della sanzione penale applicata al professionista, a seguito della violazione dell’obbligo imposto con la sanzione disciplinare della sospensione precedentemente applicata.

PNRR: al via nuovo bando per brevetti

Con 8,5 milioni di euro di risorse messe a disposizione dal PNRR saranno finanziate attività di valorizzazione dei brevetti promosse da Università, Enti pubblici di ricerca e IRCCS attraverso progetti Proof of Concept (PoC) (Ministero dello sviluppo economico – Comunicato 15 Settembre 2022).

È quanto prevede il nuovo bando del Ministero dello sviluppo economico, che rende operativa la misura destinata a sostenere lo sviluppo delle invenzioni brevettate dal mondo della ricerca al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l’innovazione da parte del sistema industriale.
A partire dal 24 settembre e fino al 31 ottobre 2022 sarà possibile presentare i progetti la cui realizzazione rientra tra le linee di intervento della riforma della proprietà industriale.

Con 8,5 milioni di euro di risorse messe a disposizione dal PNRR saranno finanziate attività di valorizzazione dei brevetti promosse da Università, Enti pubblici di ricerca e IRCCS attraverso progetti Proof of Concept (PoC) (Ministero dello sviluppo economico - Comunicato 15 Settembre 2022).

È quanto prevede il nuovo bando del Ministero dello sviluppo economico, che rende operativa la misura destinata a sostenere lo sviluppo delle invenzioni brevettate dal mondo della ricerca al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l’innovazione da parte del sistema industriale.
A partire dal 24 settembre e fino al 31 ottobre 2022 sarà possibile presentare i progetti la cui realizzazione rientra tra le linee di intervento della riforma della proprietà industriale.