DL Aiuti-bis convertito in Legge: disposizioni urgenti in materia di Sport

22 SETT 2022 Con la conversione in legge del decreto Aiuti bis del 9 agosto 2022, n. 115 sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di sport (art. 9-ter, legge n. 142/2022)

 

Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport saranno individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.

22 SETT 2022 Con la conversione in legge del decreto Aiuti bis del 9 agosto 2022, n. 115 sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di sport (art. 9-ter, legge n. 142/2022)

 

Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport saranno individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.

Impiegati Agricoli di Verona: rinnovato il Contratto

 

Firmato il 9/8/2022, tra CONFAGRICOLTURA Verona, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di Verona, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI e CONFEDERDIA di Verona, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto territoriale quadri e impiegati agricoli della provincia di Verona

Retribuzione
Le parti stabiliscono la corresponsione di un aumento retributivo pari al 5% da applicare alle retribuzioni tabellari di ciascuna categoria da erogarsi con le seguenti decorrenze:

– 3% dal 1° agosto 2022;

– 2% dal 1° gennaio 2023

Salario Varialbile
Le parti confermano la stabilizzazione del salario variabile detassato, introdotto in via sperimentale per l’anno 2019.

Si conferma pertanto idoneo per il settore agricolo per la provincia di Verona il seguente indice: MOL/VA di bilancio (Margine Operativo Lordo diviso per il Volume d’Affari) valutato anche in relazione e/o unitamente al rapporto tra costi effettivi e costi previsti. Il MOL andrà così calcolato: Fatturato detratti i costi d’acquisto e i costi del personale.
In caso di risultato positivo dell’indice MOL/VA, saranno erogate, agli impiegati occupati nell’anno di riferimento, come sotto individuati, le seguenti somme:

 

Euro

MOL/VA >0.30 = 0.40 200,00
MOL/VA >0.40 = 0.50 265,00
MOL/VA >0.50 330,00

Sono fatti in ogni caso salvi accordi aziendali di erogazione di premi di produttività migliorativi seppur nel limite massimo fissato dalla legge.
L’erogazione della retribuzione variabile avverrà con la mensilità di settembre.
Per gli Impiegati non occupati per l’intero anno solare, l’azienda erogherà i ratei di retribuzione variabile proporzionali al periodo di occupazione.
Le aziende potranno utilizzare lo strumento predisposto da Agri.Bi. Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, per effettuare il conteggio con modalità telematiche.
In caso insorgessero discussioni tra azienda e lavoratore in merito alla determinazione della retribuzione variabile, i soggetti interessati, anche singolarmente, potranno richiedere un incontro alle parti firmatarie del presente accordo per tentare di comporre bonariamente la vertenza insorta.

RSPP
L’indennità riconosciuta agli impiegati a cui è affidato l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del DLgs 81/2008 è rideterminata in € 70,00 a decorrere dal 1 agosto 2022. Tale indennità è corrisposta per dodici mensilità e non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.

Premio di continutità
A decorrere dal 1° agosto 2022 il Premio di continuità di servizio, come individuato alla lettera E) dell’art. 3, è rideterminato come di seguito:

Livello

Importo in Euro

370,00
330,00
300,00
278,00
268,00

Ex festività
A decorrere dal 1° gennaio 2023 le 4 giornate ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S.S. Pietro e Paolo), come da art. 21 del vigente CCNL potranno essere trasformate in riposo compensativo usufruibile anche a ore a richiesta di una delle parti.

 

Firmato il 9/8/2022, tra CONFAGRICOLTURA Verona, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di Verona, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI e CONFEDERDIA di Verona, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto territoriale quadri e impiegati agricoli della provincia di Verona

Retribuzione
Le parti stabiliscono la corresponsione di un aumento retributivo pari al 5% da applicare alle retribuzioni tabellari di ciascuna categoria da erogarsi con le seguenti decorrenze:

- 3% dal 1° agosto 2022;

- 2% dal 1° gennaio 2023

Salario Varialbile
Le parti confermano la stabilizzazione del salario variabile detassato, introdotto in via sperimentale per l’anno 2019.

Si conferma pertanto idoneo per il settore agricolo per la provincia di Verona il seguente indice: MOL/VA di bilancio (Margine Operativo Lordo diviso per il Volume d’Affari) valutato anche in relazione e/o unitamente al rapporto tra costi effettivi e costi previsti. Il MOL andrà così calcolato: Fatturato detratti i costi d’acquisto e i costi del personale.
In caso di risultato positivo dell’indice MOL/VA, saranno erogate, agli impiegati occupati nell’anno di riferimento, come sotto individuati, le seguenti somme:

 

Euro

MOL/VA >0.30 = 0.40 200,00
MOL/VA >0.40 = 0.50 265,00
MOL/VA >0.50 330,00

Sono fatti in ogni caso salvi accordi aziendali di erogazione di premi di produttività migliorativi seppur nel limite massimo fissato dalla legge.
L’erogazione della retribuzione variabile avverrà con la mensilità di settembre.
Per gli Impiegati non occupati per l’intero anno solare, l’azienda erogherà i ratei di retribuzione variabile proporzionali al periodo di occupazione.
Le aziende potranno utilizzare lo strumento predisposto da Agri.Bi. Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, per effettuare il conteggio con modalità telematiche.
In caso insorgessero discussioni tra azienda e lavoratore in merito alla determinazione della retribuzione variabile, i soggetti interessati, anche singolarmente, potranno richiedere un incontro alle parti firmatarie del presente accordo per tentare di comporre bonariamente la vertenza insorta.

RSPP
L’indennità riconosciuta agli impiegati a cui è affidato l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del DLgs 81/2008 è rideterminata in € 70,00 a decorrere dal 1 agosto 2022. Tale indennità è corrisposta per dodici mensilità e non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.

Premio di continutità
A decorrere dal 1° agosto 2022 il Premio di continuità di servizio, come individuato alla lettera E) dell’art. 3, è rideterminato come di seguito:

Livello

Importo in Euro

370,00
330,00
300,00
278,00
268,00

Ex festività
A decorrere dal 1° gennaio 2023 le 4 giornate ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S.S. Pietro e Paolo), come da art. 21 del vigente CCNL potranno essere trasformate in riposo compensativo usufruibile anche a ore a richiesta di una delle parti.

Estensione della copertura al nucleo familiare per il CCNL Uneba

I familiari dei dipendenti delle aziende che applicano il “CCNL UNEBA hanno la possibilità di attivare la copertura sanitaria” da gennaio 2023

Per i dipendenti a cui si applica il “CCNL UNEBA, che negli anni passati non avessero optato per l’estensione al nucleo familiare  della copertura sanitaria, viene data la possibilità di attivare la copertura anche per i propri famigliari a partire da GENNAIO 2023, a seguito degli accordi intercorsi tra Uneba Nazionale, Unisalute e Reciproca.

Per beneficiare di questo inserimento in deroga, il datore di lavoro dovrà comunicare a reciproca tra il 1 settembre e il 31 ottobre 2022 (con le modalità indicate in basso) e al seguente indirizzo e-mail famigliari2023@reciprocasms.it

i dati dei nuclei famigliari dei soli dipendenti interessati dall’inserimento in deroga (ovvero dipendenti già in forza che negli anni passati non hanno optato per l’estensione al nucleo familiare ).

L’azienda provvedere inviando i dati del/dei famigliari contestualmente ai dati del dipendente tramite la stringa excel ingressi, il dipendente nel caso opti per l’estensione è obbligato all’inserimento dell’intero nucleo familiare  (tutti o nessuno). unitamente al file stringa ingressi andrà allegato stato di famiglia o in alternativa autocertificazione che attesti la composizione del nucleo familiare  al momento della richiesta.

I famigliari a cui può essere estesa la copertura (annuale e rinnovata in automatico in assenza di comunicazione di interruzione) si intendono il coniuge /convivente e figli, purché risultanti dallo stato di famiglia.

il dipendente può annualmente comunicare all’azienda la decisione di non proseguire la copertura relativa al nucleo familiare , tale comunicazione deve essere inviata dall’azienda entro il 31/12 di ogni anno, una volta escluso il nucleo non può più essere reinserito in futuro.

L’uscita di un solo familiare  è contemplata solo nel caso in cui il familiare  sia, nel corso dell’anno uscito dal relativo nucleo.

Un dipendente senza un proprio nucleo familiare  al momento della prima iscrizione può estendere la copertura in un secondo momento.

In caso di nascita di nuovi figli il dipendente può estendere anche a loro la copertura, solo se ha già un nucleo familiare  inserito in copertura.

Le quote per l’estensione al nucleo sono tutte a carico dipendente e vengono trattenute in busta paga dal datore di lavoro.

I familiari dei dipendenti delle aziende che applicano il "CCNL UNEBA hanno la possibilità di attivare la copertura sanitaria" da gennaio 2023

Per i dipendenti a cui si applica il "CCNL UNEBA, che negli anni passati non avessero optato per l’estensione al nucleo familiare  della copertura sanitaria, viene data la possibilità di attivare la copertura anche per i propri famigliari a partire da GENNAIO 2023, a seguito degli accordi intercorsi tra Uneba Nazionale, Unisalute e Reciproca.

Per beneficiare di questo inserimento in deroga, il datore di lavoro dovrà comunicare a reciproca tra il 1 settembre e il 31 ottobre 2022 (con le modalità indicate in basso) e al seguente indirizzo e-mail famigliari2023@reciprocasms.it

i dati dei nuclei famigliari dei soli dipendenti interessati dall’inserimento in deroga (ovvero dipendenti già in forza che negli anni passati non hanno optato per l’estensione al nucleo familiare ).

L’azienda provvedere inviando i dati del/dei famigliari contestualmente ai dati del dipendente tramite la stringa excel ingressi, il dipendente nel caso opti per l’estensione è obbligato all’inserimento dell’intero nucleo familiare  (tutti o nessuno). unitamente al file stringa ingressi andrà allegato stato di famiglia o in alternativa autocertificazione che attesti la composizione del nucleo familiare  al momento della richiesta.

I famigliari a cui può essere estesa la copertura (annuale e rinnovata in automatico in assenza di comunicazione di interruzione) si intendono il coniuge /convivente e figli, purché risultanti dallo stato di famiglia.

il dipendente può annualmente comunicare all’azienda la decisione di non proseguire la copertura relativa al nucleo familiare , tale comunicazione deve essere inviata dall’azienda entro il 31/12 di ogni anno, una volta escluso il nucleo non può più essere reinserito in futuro.

L’uscita di un solo familiare  è contemplata solo nel caso in cui il familiare  sia, nel corso dell’anno uscito dal relativo nucleo.

Un dipendente senza un proprio nucleo familiare  al momento della prima iscrizione può estendere la copertura in un secondo momento.

In caso di nascita di nuovi figli il dipendente può estendere anche a loro la copertura, solo se ha già un nucleo familiare  inserito in copertura.

Le quote per l’estensione al nucleo sono tutte a carico dipendente e vengono trattenute in busta paga dal datore di lavoro.

Rinnovato il CCNL Terziario Avanzato Anpit-Cisal

A fine agosto 2022 si è stipulato il Protocollo di Rinnovo del CCNL “Terziario Avanzato”, con scadenza al 31 agosto 2025.

Le Parti concordano un aumento retributivo a partire dal 1° settembre 2022 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello “medio” C1, sarà complessivamente di € 196,04 lordi mensili, che sarà suddiviso in scadenze annuali, così come riportato nella successiva Tabella.

Pertanto, dal 1° settembre 2022, non sarà più dovuta l’Indennità di Vacanza Contrattuale prevista dall’Accordo del 7 dicembre 2021.

Segue l’esemplificazione degli incrementi lordi ed in euro delle P.B.N.C.M. nei livelli contrattuali:

Livello

Dal 1/9/2022

Dal 1/9/2023

Dal 1/9/2024

Dirigente 142,03 142,03 209,43
Quadro 103,12 103,12 152,05
A1 87,94 87,94 129,67
A2 78,60 78,60 115,90
B1 69,26 69,26 102,13
B2 63,04 63,04 92,95
C1 56,42 56,42 83,20
C2 50,59 50,59 74,59
D1 44,36 44,36 65,41
D2 38,91 38,91 57,38
Operatore di Vendita di 1° Categoria 62,34 62,34 91,92
Operatore di Vendita di 2° Categoria 56,73 56,73 83,66
Operatore di Vendita di 3° Categoria 50,78 50,78 74,88
Operatore di Vendita di 4° Categoria 45,53 45,53 67,13

Segue la P.B.N.C.M., espressa in valori lordi in euro e per il tempo, prevista dal presente rinnovo contrattuale

Livello

P.B.N.C.M. 1/9/2022

P.B.N.C.M. 1/9/2023

P.B.N.C.M. 1/9/2024

Dirigente 3.938,03 4.080,05 4.289,48
Quadro 2.859,12 2.962,23 3.114,28
A1 2.438,34 2.526,28 2.655,95
A2 2.179,40 2.258,00 2.373,90
B1 1.920,46 1.989,73 2.091,86
B2 1.747,84 1.810,87 1.903,82
C1 1.564,42 1.620,84 1.704,04
C2 1.402,59 1.453,17 1.527,76
D1 1.229,96 1.274,32 1.339,73
D2 1.078,91 1.117,82 1.175,20
Operatore di Vendita di 1° Categoria 1.728,42 1.790,75 1.882,67
Operatore di Vendita di 2° Categoria 1.573,05 1.629,79 1.713,44
Operatore di Vendita di 3° Categoria 1.407,98 1.458,76 1.533,64
Operatore di Vendita di 4° Categoria 1.262,33 1.307,85 1.374,98

A richiesta del Lavoratore interessato, dal 1° gennaio 2023, il Datore accrediterà al Fondo scelto il T.F.R. maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all’1% della P.B.N.C.M. spettante al Lavoratore stesso.

Restano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite mediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.
Le Parti, verificato l’apprezzamento del Welfare Contrattuale introdotto nel previgente CCNL, hanno confermato e concordato i seguenti valori a partire dall’anno 2023, così come di seguito precisato:
– per il livello Dirigente: € 2.600/anno
– per il livello Quadro: € 1.300/anno
– pei gli altri livelli ed Operatori di Vendita € 660/anno
Pertanto, per il corrente anno 2022, si conferma la previsione di Welfare Contrattuale prevista dal previdente CCNL “Terziario Avanzato” (ex art. 176), salvo condizioni di miglior favore pattuite in sede aziendale.

A fine agosto 2022 si è stipulato il Protocollo di Rinnovo del CCNL "Terziario Avanzato", con scadenza al 31 agosto 2025.

Le Parti concordano un aumento retributivo a partire dal 1° settembre 2022 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello "medio" C1, sarà complessivamente di € 196,04 lordi mensili, che sarà suddiviso in scadenze annuali, così come riportato nella successiva Tabella.

Pertanto, dal 1° settembre 2022, non sarà più dovuta l’Indennità di Vacanza Contrattuale prevista dall’Accordo del 7 dicembre 2021.

Segue l'esemplificazione degli incrementi lordi ed in euro delle P.B.N.C.M. nei livelli contrattuali:

Livello

Dal 1/9/2022

Dal 1/9/2023

Dal 1/9/2024

Dirigente 142,03 142,03 209,43
Quadro 103,12 103,12 152,05
A1 87,94 87,94 129,67
A2 78,60 78,60 115,90
B1 69,26 69,26 102,13
B2 63,04 63,04 92,95
C1 56,42 56,42 83,20
C2 50,59 50,59 74,59
D1 44,36 44,36 65,41
D2 38,91 38,91 57,38
Operatore di Vendita di 1° Categoria 62,34 62,34 91,92
Operatore di Vendita di 2° Categoria 56,73 56,73 83,66
Operatore di Vendita di 3° Categoria 50,78 50,78 74,88
Operatore di Vendita di 4° Categoria 45,53 45,53 67,13

Segue la P.B.N.C.M., espressa in valori lordi in euro e per il tempo, prevista dal presente rinnovo contrattuale

Livello

P.B.N.C.M. 1/9/2022

P.B.N.C.M. 1/9/2023

P.B.N.C.M. 1/9/2024

Dirigente 3.938,03 4.080,05 4.289,48
Quadro 2.859,12 2.962,23 3.114,28
A1 2.438,34 2.526,28 2.655,95
A2 2.179,40 2.258,00 2.373,90
B1 1.920,46 1.989,73 2.091,86
B2 1.747,84 1.810,87 1.903,82
C1 1.564,42 1.620,84 1.704,04
C2 1.402,59 1.453,17 1.527,76
D1 1.229,96 1.274,32 1.339,73
D2 1.078,91 1.117,82 1.175,20
Operatore di Vendita di 1° Categoria 1.728,42 1.790,75 1.882,67
Operatore di Vendita di 2° Categoria 1.573,05 1.629,79 1.713,44
Operatore di Vendita di 3° Categoria 1.407,98 1.458,76 1.533,64
Operatore di Vendita di 4° Categoria 1.262,33 1.307,85 1.374,98

A richiesta del Lavoratore interessato, dal 1° gennaio 2023, il Datore accrediterà al Fondo scelto il T.F.R. maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all’1% della P.B.N.C.M. spettante al Lavoratore stesso.

Restano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite mediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.
Le Parti, verificato l’apprezzamento del Welfare Contrattuale introdotto nel previgente CCNL, hanno confermato e concordato i seguenti valori a partire dall’anno 2023, così come di seguito precisato:
- per il livello Dirigente: € 2.600/anno
- per il livello Quadro: € 1.300/anno
- pei gli altri livelli ed Operatori di Vendita € 660/anno
Pertanto, per il corrente anno 2022, si conferma la previsione di Welfare Contrattuale prevista dal previdente CCNL "Terziario Avanzato" (ex art. 176), salvo condizioni di miglior favore pattuite in sede aziendale.

Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 la riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti per il periodo 6 – 17 ottobre 2022 (Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto 13 settembre 2022).

A decorrere dal 6 ottobre 2022 e fino al 17 ottobre 2022:
a) le aliquote di accisa dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 6 ottobre 2022 al 17 ottobre 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 26 ottobre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 17 ottobre 2022.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 la riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti per il periodo 6 - 17 ottobre 2022 (Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 13 settembre 2022).

A decorrere dal 6 ottobre 2022 e fino al 17 ottobre 2022:
a) le aliquote di accisa dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 6 ottobre 2022 al 17 ottobre 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 26 ottobre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 17 ottobre 2022.

Inefficace il licenziamento per scarso rendimento senza previa affissione del codice disciplinare

Il licenziamento disciplinare per scarso rendimento intimato al lavoratore senza la previa affissione del codice disciplinare è inefficace (Corte di Cassazione, Ordinanza 11 agosto 2022 n. 24722).

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da una s.r.l. avverso la sentenza della Corte d’appello, che aveva dichiarato inefficace il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore senza la previa affissione del codice disciplinare.

Il dipendente in questione, dopo aver ricevuto varie contestazioni disciplinari per scarso rendimento e provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, era stato licenziato dalla predetta società con preavviso, a seguito di una contestazione disciplinare con cui gli si addebitava “una voluta lentezza nello svolgere la mansione affidata”, unitamente alla recidiva specifica.

I giudici di appello evidenziavano, tuttavia, che la contestazione disciplinare avesse ad oggetto la violazione, non di doveri fondamentali del lavoratore o del c.d. minimo etico, che devono presumersi conosciuti da tutti, bensì di una specifica regola tecnica di produttività, legata ad un determinato standard medio fissato dall’azienda in base alla propria organizzazione produttiva e alla media raggiunta dagli altri dipendenti con identiche mansioni.
Pertanto, il datore di lavoro avrebbe dovuto preliminarmente informare i lavoratori della rilevanza disciplinare della violazione della citata regola di produttività, mediante affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti.

Nella caso sottoposto ad esame, secondo i giudici di merito, l’onere di preventiva pubblicazione del codice disciplinare non era stato assolto dal datore di lavoro.

Avverso tale sentenza la s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza d’appello nella parte in cui aveva ritenuto pacifica la mancata preventiva affissione del codice disciplinare.

La Corte di legittimità ha ritenuto infondata la doglianza.
Preliminarmente la stessa ha rilevato che, in tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell’applicazione, l’ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell’articolo 7 St. lav..

L’affissione del codice disciplinare costituisce una forma di pubblicità condizionante il legittimo esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, il cui adempimento deve essere provato dal datore medesimo.
Sulla base di tali presupposti, il Collegio ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte di merito, avendo essa correttamente posto a carico della parte datoriale l’onere di prova della preventiva affissione ed avendo ritenuto tale onere non assolto nel caso di specie.

Il licenziamento disciplinare per scarso rendimento intimato al lavoratore senza la previa affissione del codice disciplinare è inefficace (Corte di Cassazione, Ordinanza 11 agosto 2022 n. 24722).

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da una s.r.l. avverso la sentenza della Corte d'appello, che aveva dichiarato inefficace il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore senza la previa affissione del codice disciplinare.

Il dipendente in questione, dopo aver ricevuto varie contestazioni disciplinari per scarso rendimento e provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, era stato licenziato dalla predetta società con preavviso, a seguito di una contestazione disciplinare con cui gli si addebitava "una voluta lentezza nello svolgere la mansione affidata", unitamente alla recidiva specifica.

I giudici di appello evidenziavano, tuttavia, che la contestazione disciplinare avesse ad oggetto la violazione, non di doveri fondamentali del lavoratore o del c.d. minimo etico, che devono presumersi conosciuti da tutti, bensì di una specifica regola tecnica di produttività, legata ad un determinato standard medio fissato dall'azienda in base alla propria organizzazione produttiva e alla media raggiunta dagli altri dipendenti con identiche mansioni.
Pertanto, il datore di lavoro avrebbe dovuto preliminarmente informare i lavoratori della rilevanza disciplinare della violazione della citata regola di produttività, mediante affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti.

Nella caso sottoposto ad esame, secondo i giudici di merito, l'onere di preventiva pubblicazione del codice disciplinare non era stato assolto dal datore di lavoro.

Avverso tale sentenza la s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza d'appello nella parte in cui aveva ritenuto pacifica la mancata preventiva affissione del codice disciplinare.

La Corte di legittimità ha ritenuto infondata la doglianza.
Preliminarmente la stessa ha rilevato che, in tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell'applicazione, l’ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell'articolo 7 St. lav..

L'affissione del codice disciplinare costituisce una forma di pubblicità condizionante il legittimo esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, il cui adempimento deve essere provato dal datore medesimo.
Sulla base di tali presupposti, il Collegio ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte di merito, avendo essa correttamente posto a carico della parte datoriale l'onere di prova della preventiva affissione ed avendo ritenuto tale onere non assolto nel caso di specie.

Investimenti nel settore della nautica: chiarimenti dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 21 settembre 2022 n. 32 ha fornito chiarimenti in relazione agli investimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto ai fini della disciplina contenuta nell’art. 1, co. 98, L. n. 208/2015, come da ultimo modificato dall’art. 1, co. 175, L. n. 234/2021.

L’agevolazione in esame consiste in un credito di imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2022, effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

L’art. 1, co. 107, L. n. 208/2015 prevede che l’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107, 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE.

Il credito d’imposta è, inoltre, riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016.

Pertanto, in sede di applicazione, l’agevolazione deve osservare le regole unionali in materia di aiuti di Stato.

Al riguardo, per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

L’art. 1, co. 175, L. n. 234/2021 ha riformulato il co. 98 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, adeguando il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Nessun intervento, invece, è stato operato con riguardo alla misura del citato credito che, pertanto, resta quella prevista nella previgente Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.

La disciplina qui in esame trova inoltre applicazione con riferimento agli investimenti agevolabili effettuati:

– nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;

– nelle zone economiche speciali (ZES), con un limite di investimento, per ciascun progetto, di 100 milioni di euro.

Ai fini della fruizione del credito, è necessario compilare e inoltrare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno (modello CIM17) nella quale è esposta, tra l’altro, la cadenza temporale dell’investimento programmato, con indicazione, per gli anni in cui l’agevolazione risulta vigente, anche delle somme investite e del relativo credito di imposta.

l’Agenzia delle entrate verifica esclusivamente la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità.

In esito ai predetti controlli, qualora non sussistano motivi ostativi, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.

Queste attività non pregiudicano né inibiscono le successive ed eventuali attività di controllo sostanziale nelle opportune sedi.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 21 settembre 2022 n. 32 ha fornito chiarimenti in relazione agli investimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto ai fini della disciplina contenuta nell’art. 1, co. 98, L. n. 208/2015, come da ultimo modificato dall’art. 1, co. 175, L. n. 234/2021.

L’agevolazione in esame consiste in un credito di imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2022, effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

L’art. 1, co. 107, L. n. 208/2015 prevede che l’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107, 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE.

Il credito d'imposta è, inoltre, riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016.

Pertanto, in sede di applicazione, l’agevolazione deve osservare le regole unionali in materia di aiuti di Stato.

Al riguardo, per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

L’art. 1, co. 175, L. n. 234/2021 ha riformulato il co. 98 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, adeguando il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Nessun intervento, invece, è stato operato con riguardo alla misura del citato credito che, pertanto, resta quella prevista nella previgente Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.

La disciplina qui in esame trova inoltre applicazione con riferimento agli investimenti agevolabili effettuati:

- nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;

- nelle zone economiche speciali (ZES), con un limite di investimento, per ciascun progetto, di 100 milioni di euro.

Ai fini della fruizione del credito, è necessario compilare e inoltrare telematicamente all’Agenzia delle entrate l'apposita comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno (modello CIM17) nella quale è esposta, tra l’altro, la cadenza temporale dell'investimento programmato, con indicazione, per gli anni in cui l'agevolazione risulta vigente, anche delle somme investite e del relativo credito di imposta.

l'Agenzia delle entrate verifica esclusivamente la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità.

In esito ai predetti controlli, qualora non sussistano motivi ostativi, l'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.

Queste attività non pregiudicano né inibiscono le successive ed eventuali attività di controllo sostanziale nelle opportune sedi.

Nuovi obblighi informativi del “decreto trasparenza”: primi chiarimenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le prime indicazioni interpretative in merito alle modifiche introdotte dal cd. “Decreto trasparenza” in materia di condizioni di lavoro trasparenti e obblighi informativi inerenti il rapporto di lavoro (Circolare 20 settembre 2022, n. 19).

Le modifiche introdotte dal Decreto trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022) recepiscono nell’ordinamento interno le disposizioni eurounitarie che mirano ad innalzare i livelli di tutela dei lavoratori mediante la previsione di una dettagliata serie di informazioni che devono essere rese al lavoratore al momento dell’instaurazione del rapporto, in maniera tale che quest’ultimo sia informato dei diritti e doveri che ne conseguono in relazione agli aspetti principali del contratto, nonché mediante la previsione di prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro.
Il Ministero del Lavoro chiarisce che, in linea di principio, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le informazioni di base riferite ad alcuni specifici istituti del contratto di lavoro, potendo rinviare per le informazioni di maggior dettaglio al contratto collettivo o ai documenti aziendali che devono essere consegnati o messi a disposizione del lavoratore secondo le prassi aziendali.
A tal fine, l’obbligo informativo non può essere assolto con l’astratto richiamo delle norme di legge che regolano gli istituti oggetto dell’informativa, ma è necessaria la comunicazione di come tali istituti, nel concreto, si atteggiano, nei limiti consentiti dalla legge, nel rapporto tra le parti, anche attraverso il richiamo della contrattazione collettiva applicabile al contratto di lavoro.
Il Ministero si sofferma in modo particolare su alcuni specifici profili di maggiore rilevanza e sui quali sono stati sollevati maggiori dubbi:

1) Obblighi informativi riguardanti:
– Congedi;
– Retribuzione;
– Orario di lavoro programmato;
– Previdenza e assistenza;
– Utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;

2) Prescrizioni minime delle condizioni di lavoro:
– Durata massima del periodo di prova;
– Cumulo di impieghi;
– Prevedibilità minima del lavoro;
– Misure di tutela.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le prime indicazioni interpretative in merito alle modifiche introdotte dal cd. "Decreto trasparenza" in materia di condizioni di lavoro trasparenti e obblighi informativi inerenti il rapporto di lavoro (Circolare 20 settembre 2022, n. 19).

Le modifiche introdotte dal Decreto trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022) recepiscono nell’ordinamento interno le disposizioni eurounitarie che mirano ad innalzare i livelli di tutela dei lavoratori mediante la previsione di una dettagliata serie di informazioni che devono essere rese al lavoratore al momento dell’instaurazione del rapporto, in maniera tale che quest’ultimo sia informato dei diritti e doveri che ne conseguono in relazione agli aspetti principali del contratto, nonché mediante la previsione di prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro.
Il Ministero del Lavoro chiarisce che, in linea di principio, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le informazioni di base riferite ad alcuni specifici istituti del contratto di lavoro, potendo rinviare per le informazioni di maggior dettaglio al contratto collettivo o ai documenti aziendali che devono essere consegnati o messi a disposizione del lavoratore secondo le prassi aziendali.
A tal fine, l’obbligo informativo non può essere assolto con l’astratto richiamo delle norme di legge che regolano gli istituti oggetto dell’informativa, ma è necessaria la comunicazione di come tali istituti, nel concreto, si atteggiano, nei limiti consentiti dalla legge, nel rapporto tra le parti, anche attraverso il richiamo della contrattazione collettiva applicabile al contratto di lavoro.
Il Ministero si sofferma in modo particolare su alcuni specifici profili di maggiore rilevanza e sui quali sono stati sollevati maggiori dubbi:

1) Obblighi informativi riguardanti:
- Congedi;
- Retribuzione;
- Orario di lavoro programmato;
- Previdenza e assistenza;
- Utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;

2) Prescrizioni minime delle condizioni di lavoro:
- Durata massima del periodo di prova;
- Cumulo di impieghi;
- Prevedibilità minima del lavoro;
- Misure di tutela.

Impiegati Agricoli di Reggio Emilia: Verbale di accordo 2/8/2022

Firmato il 2/8/2022, tra CONFAGRICOLTURA Reggio Emilia, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA UIL e CONFEDERDIA, di Reggio Emilia, l’accordo per il rinnovo del CIPL per gli Impiegati e Quadri Agricoli della Provincia di Reggio Emilia

Decorrenza
Il presente verbale di accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.

Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Si conviene che a partire dal 1° luglio 2022, il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione così come previsto all’art. 15/Bis del CCNL sarà esteso da 5 a 6 mesi. Il predetto congedo potrà essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a tempo determinato entro il limite finale apposto al contratto di lavoro.

Salario per obbiettivi provinciale
Si concorda di incrementare l’indennità sostitutiva del salario variabile provinciale, da erogarsi con la mensilità di Settembre nella seguente misura:

– Quadri e Impiegati di 1°e 2° Livello: € 300,00.

– Impiegati 3° e 4° Livello: € 250,00.

– Impiegati 5° e 6° Livello: € 200,00.

Aumenti salariali
Il salario provinciale a decorrere dal 1° agosto 2022 sarà aumentato del 4,7%.
A copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 31 luglio 2022 viene erogata con la mensilità di Agosto 2022 la somma Una Tantum pari ad € 150,00 per i livelli 1, 2 e 3 e di € 100,00 per i livelli 4, 5 e 6.
Detta somma verrà riproporzionata per i lavoratori part-time in funzione della % di effettivo lavoro e per i mesi di effettiva assunzione durante il periodo 1 gennaio 2022 – 31 luglio 2022.

Firmato il 2/8/2022, tra CONFAGRICOLTURA Reggio Emilia, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA UIL e CONFEDERDIA, di Reggio Emilia, l’accordo per il rinnovo del CIPL per gli Impiegati e Quadri Agricoli della Provincia di Reggio Emilia

Decorrenza
Il presente verbale di accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.

Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Si conviene che a partire dal 1° luglio 2022, il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione così come previsto all’art. 15/Bis del CCNL sarà esteso da 5 a 6 mesi. Il predetto congedo potrà essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a tempo determinato entro il limite finale apposto al contratto di lavoro.

Salario per obbiettivi provinciale
Si concorda di incrementare l’indennità sostitutiva del salario variabile provinciale, da erogarsi con la mensilità di Settembre nella seguente misura:

- Quadri e Impiegati di 1°e 2° Livello: € 300,00.

- Impiegati 3° e 4° Livello: € 250,00.

- Impiegati 5° e 6° Livello: € 200,00.

Aumenti salariali
Il salario provinciale a decorrere dal 1° agosto 2022 sarà aumentato del 4,7%.
A copertura del periodo 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022 viene erogata con la mensilità di Agosto 2022 la somma Una Tantum pari ad € 150,00 per i livelli 1, 2 e 3 e di € 100,00 per i livelli 4, 5 e 6.
Detta somma verrà riproporzionata per i lavoratori part-time in funzione della % di effettivo lavoro e per i mesi di effettiva assunzione durante il periodo 1 gennaio 2022 - 31 luglio 2022.

Superamento della clausola di salvaguardia per il CCNL Uniontessile – Confapi

Sottoscritto un accordo per il superamento della clausola di salvaguardia per il settote tessile moda piccola industria

L’accordo prevede che, alla data del 31 agosto 2022, venga a cessare l’applicazione della clausola di salvaguardia e, di conseguenza, l’applicazione delle tabelle che erano state comunicate da Uniontessile Confapi in applicazione della clausola stessa.

Pertanto, le aziende che hanno applicato tale clausola, hanno dato corso dal 1/2/2022 all’applicazione ai lavoratori dei minimi contrattuali (ERN) previsti dal CCNL SMI, fatta salva l’eventuale possibilità per ciascuna azienda di riconoscere in conto futuri aumenti contrattuali la differenza tra tali minimi contrattuali e quelli attualmente in essere.
Di conseguenza, con il nuovo accordo, le suddette aziende, procederanno, con decorrenza dal 1° settembre 2022, all’applicazione, secondo il comparto di appartenenza, delle tabelle qui di seguito riportate:

 

SETTORE Tessile

Livelli

Minimi al 31/08/2022

(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi al 01/09/2022

8 2.261,63 32,71 2.294,35
7 2.135,16 30,57 2.165,73
6 2.003,22 29,00 2.032,22
5 1.877,34 27,28 1.904,62
4 1.776,86 25,71 1.802,57
3 bis 1.736,28 25,00 1.761,28
3 1.695,75 24,28 1.720,03
2bis 1.645,76 23,28 1.669,04
2 1.602,23 22,14 1.624,37
1 1.222,84 14,28 1.237,12

SETTORE Calzature

Livelli

Minimi al 31/08/2022

(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

8 2.271,67 32,71 2.304,39
7 2.111,54 30,57 2.142,11
6 1.953,64 29,00 1.982,64
5 1.855,18 27,28 1.882,46
4 1.777,11 25,71 1.802,82
3 bis 1.736,28 25,00 1.761,28
3 1.695,97 24,28 1.720,25
2bis 1.645,82 23,28 1.669,10
2 1.602,41 22,14 1.624,55
1 1.265,24 14,28 1.279,53

SETTORE Pelli e cuoio

Livelli

Minimi al 31/08/2022

(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

6 2.161,60 32,37 2.193,97
5 1.961,66 30,05 1.991,72
4s 1.832,60 27,74 1.860,34
4 1.777,99 25,86 1.803,86
3 1.707,45 25,00 1.732,45
2 1.615,26 23,12 1.638,38
1 1.266,52 14,45 1.280,97

SETTORE Occhiali

Livelli

Minimi al 01/09/2022

(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

6 2.207,83 32,37 2.240,20
5 2.016,21 30,05 2.046,27
4s 1.866,95 27,74 1.894,69
4 1.782,19 25,86 1.808,06
3 1.704,00 25,00 1.729,00
2 1.607,28 23,12 1.630,40
1 1.265,41 14,45 1.279,86

SETTORE Giocattoli

Livelli

Minimi al 01/09/2022

(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

7 2.222,84 33,67 2.256,51
6 2.056,54 31,47 2.088,01
5 1.953,80 29,85 1.983,65
4s 1.844,98 28,09 1.873,07
4 1.795,47 26,47 1.821,94
3 1.715,60 25,00 1.740,60
2 1.621,16 22,79 1.643,95
1 1.280,90 14,70 1.295,60

In considerazione dell’accordo raggiunto e tenuto conto di quanto previsto da CCNL 24 gennaio 2020, ai lavoratori in forza alla data del 1° settembre 2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 agosto 2022, a titolo di arretrati, gli importi previsti dalle tabelle sotto riportate con le modalità previste.

SETTORE Tessile

Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

8 228,98 114,49 € 114,49 €
7 213,98 106,99 € 106,99 €
6 202,98 101,49 € 101,49 €
5 190,98 95,49 € 95,49 €
4 179,98 89,99 € 89,99 €
3 bis 174,98 87,49 € 87,49 €
3 174,98 87,49 € 87,49 €
2bis 169,98 84,99 € 84,99 €
2 154,98 77,49 € 77,49 €
1 99,96 49,98 € 49,98 €

SETTORE Calzature

Livelli

Importo arretra titotale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

8 228,98 € 114,49 € 114,49 €
7 213,98 € 106,99 € 106,99 €
6 202,98 € 101,49 € 101,49 €
5 190,98 € 95,49 € 95,49 €
4 179,98 € 89,99 € 89,99 €
3 bis 174,98 € 87,49 € 87,49 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2bis 169,98 € 84,99 € 84,99 €
2 154,98 € 77,49 € 77,49 €
1 100,00 € 50,00 € 50,00 €

SETTORE Pelli e Cuoio

 

Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

6 226,56 € 113,28 € 113,28 €
5 210,38 € 105,19 € 105,19 €
4s 194,20 € 97,10 € 97,10 €
4 181,06 € 90,53 € 90,53 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2 161,84 € 80,92 € 80,92 €
1 101,14 € 50,57 € 50,57 €

SETTORE Occhiali

Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

6 226,56 € 113,28 € 113,28 €
5 210,38 € 105,19 € 105,19 €
4s 194,20 € 97,10 € 97,10 €
4 181,06 € 90,53 € 90,53 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2 161,84 € 80,92 € 80,92 €
1 101,14 € 50,57 € 50,57 €

SETTORE Giocattoli

Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

7 235,72 € 117,86 € 117,86 €
6 220,27 € 110,14 € 110,14 €
5 208,94 € 104,47 € 104,47 €
4s 196,60 € 98,30 € 98,30 €
4 185,28 € 92,64 € 92,64 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2 159,54 € 79,77 € 79,77 €
1 102,94 € 51,47 € 51,47 €

 

Qualora non sia possibile procedere con l’adeguamento dal primo di settembre, lo stesso potrà avvenire con il primo cedolino utile successivo; in tal caso, dovrà essere riconosciuto l’arretrato del mese precedente ed i relativi conguagli.

L’erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il TFR, già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 agosto 2022.

Gli importi saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato.

Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell’orario convenuto nel contratto individuale.

Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 – novembre 2022, l’importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto già percepito.

Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di TFR.

A parziale modifica di quanto previsto dall’art. 8 del vigente CCNL 24 gennaio 2020, con l’accordo raggiunto la validità del CCNL, sia della parte normativa che della parte economica, è prorogata di 12 mesi, con scadenza alla data del 31.03.2024 e non più alla data del 31 marzo 2023.

Con dichiarazione delle parti, allegata all’accordo, è stato altresì previsto l’impegno al riequilibrio economico delle differenze dei minimi (ERN) esistenti tra i CCNL, sottoscritti da FILCTEM- CGIL, FEMCA- CISL, UILTEC- UIL e applicati nel settore tessile alla data di scadenza del 31 marzo 2024

Sottoscritto un accordo per il superamento della clausola di salvaguardia per il settote tessile moda piccola industria

L’accordo prevede che, alla data del 31 agosto 2022, venga a cessare l’applicazione della clausola di salvaguardia e, di conseguenza, l’applicazione delle tabelle che erano state comunicate da Uniontessile Confapi in applicazione della clausola stessa.

Pertanto, le aziende che hanno applicato tale clausola, hanno dato corso dal 1/2/2022 all'applicazione ai lavoratori dei minimi contrattuali (ERN) previsti dal CCNL SMI, fatta salva l'eventuale possibilità per ciascuna azienda di riconoscere in conto futuri aumenti contrattuali la differenza tra tali minimi contrattuali e quelli attualmente in essere.
Di conseguenza, con il nuovo accordo, le suddette aziende, procederanno, con decorrenza dal 1° settembre 2022, all’applicazione, secondo il comparto di appartenenza, delle tabelle qui di seguito riportate:

 

SETTORE Tessile

Livelli

Minimi al 31/08/2022

(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi al 01/09/2022

8 2.261,63 32,71 2.294,35
7 2.135,16 30,57 2.165,73
6 2.003,22 29,00 2.032,22
5 1.877,34 27,28 1.904,62
4 1.776,86 25,71 1.802,57
3 bis 1.736,28 25,00 1.761,28
3 1.695,75 24,28 1.720,03
2bis 1.645,76 23,28 1.669,04
2 1.602,23 22,14 1.624,37
1 1.222,84 14,28 1.237,12

SETTORE Calzature

Livelli

Minimi al 31/08/2022

(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

8 2.271,67 32,71 2.304,39
7 2.111,54 30,57 2.142,11
6 1.953,64 29,00 1.982,64
5 1.855,18 27,28 1.882,46
4 1.777,11 25,71 1.802,82
3 bis 1.736,28 25,00 1.761,28
3 1.695,97 24,28 1.720,25
2bis 1.645,82 23,28 1.669,10
2 1.602,41 22,14 1.624,55
1 1.265,24 14,28 1.279,53

SETTORE Pelli e cuoio

Livelli

Minimi al 31/08/2022

(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

6 2.161,60 32,37 2.193,97
5 1.961,66 30,05 1.991,72
4s 1.832,60 27,74 1.860,34
4 1.777,99 25,86 1.803,86
3 1.707,45 25,00 1.732,45
2 1.615,26 23,12 1.638,38
1 1.266,52 14,45 1.280,97

SETTORE Occhiali

Livelli

Minimi al 01/09/2022

(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

6 2.207,83 32,37 2.240,20
5 2.016,21 30,05 2.046,27
4s 1.866,95 27,74 1.894,69
4 1.782,19 25,86 1.808,06
3 1.704,00 25,00 1.729,00
2 1.607,28 23,12 1.630,40
1 1.265,41 14,45 1.279,86

SETTORE Giocattoli

Livelli

Minimi al 01/09/2022

(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

7 2.222,84 33,67 2.256,51
6 2.056,54 31,47 2.088,01
5 1.953,80 29,85 1.983,65
4s 1.844,98 28,09 1.873,07
4 1.795,47 26,47 1.821,94
3 1.715,60 25,00 1.740,60
2 1.621,16 22,79 1.643,95
1 1.280,90 14,70 1.295,60

In considerazione dell’accordo raggiunto e tenuto conto di quanto previsto da CCNL 24 gennaio 2020, ai lavoratori in forza alla data del 1° settembre 2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1° febbraio 2022 - 31 agosto 2022, a titolo di arretrati, gli importi previsti dalle tabelle sotto riportate con le modalità previste.

SETTORE Tessile

Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

8 228,98 114,49 € 114,49 €
7 213,98 106,99 € 106,99 €
6 202,98 101,49 € 101,49 €
5 190,98 95,49 € 95,49 €
4 179,98 89,99 € 89,99 €
3 bis 174,98 87,49 € 87,49 €
3 174,98 87,49 € 87,49 €
2bis 169,98 84,99 € 84,99 €
2 154,98 77,49 € 77,49 €
1 99,96 49,98 € 49,98 €

SETTORE Calzature

Livelli

Importo arretra titotale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

8 228,98 € 114,49 € 114,49 €
7 213,98 € 106,99 € 106,99 €
6 202,98 € 101,49 € 101,49 €
5 190,98 € 95,49 € 95,49 €
4 179,98 € 89,99 € 89,99 €
3 bis 174,98 € 87,49 € 87,49 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2bis 169,98 € 84,99 € 84,99 €
2 154,98 € 77,49 € 77,49 €
1 100,00 € 50,00 € 50,00 €

SETTORE Pelli e Cuoio

 

Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

6 226,56 € 113,28 € 113,28 €
5 210,38 € 105,19 € 105,19 €
4s 194,20 € 97,10 € 97,10 €
4 181,06 € 90,53 € 90,53 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2 161,84 € 80,92 € 80,92 €
1 101,14 € 50,57 € 50,57 €

SETTORE Occhiali

Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

6 226,56 € 113,28 € 113,28 €
5 210,38 € 105,19 € 105,19 €
4s 194,20 € 97,10 € 97,10 €
4 181,06 € 90,53 € 90,53 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2 161,84 € 80,92 € 80,92 €
1 101,14 € 50,57 € 50,57 €

SETTORE Giocattoli

Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

7 235,72 € 117,86 € 117,86 €
6 220,27 € 110,14 € 110,14 €
5 208,94 € 104,47 € 104,47 €
4s 196,60 € 98,30 € 98,30 €
4 185,28 € 92,64 € 92,64 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2 159,54 € 79,77 € 79,77 €
1 102,94 € 51,47 € 51,47 €

 

Qualora non sia possibile procedere con l’adeguamento dal primo di settembre, lo stesso potrà avvenire con il primo cedolino utile successivo; in tal caso, dovrà essere riconosciuto l’arretrato del mese precedente ed i relativi conguagli.

L’erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il TFR, già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1° febbraio 2022 - 31 agosto 2022.

Gli importi saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato.

Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell’orario convenuto nel contratto individuale.

Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l’importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto già percepito.

Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di TFR.

A parziale modifica di quanto previsto dall’art. 8 del vigente CCNL 24 gennaio 2020, con l’accordo raggiunto la validità del CCNL, sia della parte normativa che della parte economica, è prorogata di 12 mesi, con scadenza alla data del 31.03.2024 e non più alla data del 31 marzo 2023.

Con dichiarazione delle parti, allegata all’accordo, è stato altresì previsto l’impegno al riequilibrio economico delle differenze dei minimi (ERN) esistenti tra i CCNL, sottoscritti da FILCTEM- CGIL, FEMCA- CISL, UILTEC- UIL e applicati nel settore tessile alla data di scadenza del 31 marzo 2024