Trasporto Merci – Sanilog: copertura sanitaria per i familiari dei lavoratori

Rinnovo o nuova adesione alla copertura di assistenza sanitaria integrativa per i familiari dei lavoratori iscritti al Fondo Sanilog

Sanilog, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, informa che a partire dal 27 settembre fino al 06 dicembre 2022 sarà possibile rinnovare la copertura di assistenza sanitaria integrativa per l’anno 2023 al nucleo familiare già iscritto nel 2022 ovvero procedere ad una prima iscrizione del nucleo familiare per l’anno 2023 (decorrenza della copertura dal 1° gennaio 2023).

– RINNOVO COPERTURA
Per il nucleo familiare già iscritto nell’anno 2022, si ricorda che è necessario procedere esplicitamente al rinnovo della copertura per l’anno 2023 collegandosi all’interno della propria Area riservata del sito www.sanilog.info.
In assenza di rinnovo la polizza scadrà automaticamente il 31/12/2022; si ricorda a tal proposito che, qualora l’iscritto decida di non rinnovare l’iscrizione del proprio nucleo familiare per il 2023, potrà procedere ad una nuova inclusione in copertura soltanto per un’ulteriore volta e dopo che siano passati almeno due anni dalla data di uscita dalla copertura.

– NUOVE ISCRIZIONI
L’iscritto che si accinge per la prima volta ad attivare la copertura di assistenza sanitaria per il proprio nucleo familiare può farlo da martedì 27 settembre fino a martedì 06 dicembre 2022. Si ricorda che l’iscrizione è volontaria e può essere attivata dal dipendente che risulti correttamente iscritto al Fondo alla data del 27 settembre 2022; si ricorda altresì che l’iscrizione deve riguardare obbligatoriamente l’intero nucleo familiare ad eccezione di familiari già coperti da altro Fondo/Ente di Assistenza sanitaria integrativa. La copertura, anche in questo caso, decorrerà dal 1° gennaio 2023.

– PASSAGGIO DA COPERTURA FAMILIARI BENEFIT ALL’ESTENSIONE VOLONTARIA A PAGAMENTO
L’iscritto che ha già registrato il suo nucleo familiare alle prestazioni gratuite benefit può passare all’estensione a pagamento della copertura Sanilog per i familiari andando nella sezione “Anagrafiche”, “Nucleo” “Codice fiscale familiare”, modificando per ciascun componente la casella “Tipologia” da “benefit” a “pagamento” e infine generando il bollettino da pagare cliccando su “Genera Mav”.

– CONTRIBUTO ANNUO – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il contributo annuo per l’assistenza sanitaria integrativa del nucleo familiare – sia per un rinnovo copertura che per una nuova iscrizione – deve essere versato per intero dall’iscritto entro il 06 dicembre 2022 ed è pari a:

– € 145 per coniuge / convivente “more uxorio”;
– € 125 per ciascun figlio.

Il contributo annuo dovrà essere pagato tramite il bollettino Mav generato a conclusione della conferma del nucleo familiare presso:

– un ufficio postale/ qualunque sportello bancario;
– on line attraverso il proprio remote banking.

– VALIDITA’ COPERTURA ASSICURATIVA
I familiari dei dipendenti per i quali sarà effettuata l’iscrizione beneficeranno delle prestazioni sanitarie integrative dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023; a tale data la polizza scadrà automaticamente a meno che il lavoratore iscritto non proceda esplicitamente al rinnovo della polizza per l’anno 2024 con le tempistiche e le modalità che saranno comunicate dal Fondo.

– TIPOLOGIA FAMILIARI
Si ricorda che sono considerati familiari del lavoratore iscritto:

– coniuge;
– convivente “more uxorio”;
– figli conviventi fiscalmente e non fiscalmente a carico.

L’attestazione del nucleo familiare è comprovata dal certificato di stato di famiglia ovvero da una autocertificazione da sottoscrivere durante la compilazione delle schede anagrafiche componenti il nucleo.

Rinnovo o nuova adesione alla copertura di assistenza sanitaria integrativa per i familiari dei lavoratori iscritti al Fondo Sanilog

Sanilog, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, informa che a partire dal 27 settembre fino al 06 dicembre 2022 sarà possibile rinnovare la copertura di assistenza sanitaria integrativa per l'anno 2023 al nucleo familiare già iscritto nel 2022 ovvero procedere ad una prima iscrizione del nucleo familiare per l'anno 2023 (decorrenza della copertura dal 1° gennaio 2023).

- RINNOVO COPERTURA
Per il nucleo familiare già iscritto nell'anno 2022, si ricorda che è necessario procedere esplicitamente al rinnovo della copertura per l'anno 2023 collegandosi all'interno della propria Area riservata del sito www.sanilog.info.
In assenza di rinnovo la polizza scadrà automaticamente il 31/12/2022; si ricorda a tal proposito che, qualora l'iscritto decida di non rinnovare l'iscrizione del proprio nucleo familiare per il 2023, potrà procedere ad una nuova inclusione in copertura soltanto per un'ulteriore volta e dopo che siano passati almeno due anni dalla data di uscita dalla copertura.

- NUOVE ISCRIZIONI
L'iscritto che si accinge per la prima volta ad attivare la copertura di assistenza sanitaria per il proprio nucleo familiare può farlo da martedì 27 settembre fino a martedì 06 dicembre 2022. Si ricorda che l'iscrizione è volontaria e può essere attivata dal dipendente che risulti correttamente iscritto al Fondo alla data del 27 settembre 2022; si ricorda altresì che l'iscrizione deve riguardare obbligatoriamente l'intero nucleo familiare ad eccezione di familiari già coperti da altro Fondo/Ente di Assistenza sanitaria integrativa. La copertura, anche in questo caso, decorrerà dal 1° gennaio 2023.

- PASSAGGIO DA COPERTURA FAMILIARI BENEFIT ALL'ESTENSIONE VOLONTARIA A PAGAMENTO
L'iscritto che ha già registrato il suo nucleo familiare alle prestazioni gratuite benefit può passare all'estensione a pagamento della copertura Sanilog per i familiari andando nella sezione "Anagrafiche", "Nucleo" "Codice fiscale familiare", modificando per ciascun componente la casella "Tipologia" da "benefit" a "pagamento" e infine generando il bollettino da pagare cliccando su "Genera Mav".

- CONTRIBUTO ANNUO - MODALITA' DI PAGAMENTO
Il contributo annuo per l'assistenza sanitaria integrativa del nucleo familiare - sia per un rinnovo copertura che per una nuova iscrizione - deve essere versato per intero dall'iscritto entro il 06 dicembre 2022 ed è pari a:

- € 145 per coniuge / convivente "more uxorio";
- € 125 per ciascun figlio.

Il contributo annuo dovrà essere pagato tramite il bollettino Mav generato a conclusione della conferma del nucleo familiare presso:

- un ufficio postale/ qualunque sportello bancario;
- on line attraverso il proprio remote banking.

- VALIDITA' COPERTURA ASSICURATIVA
I familiari dei dipendenti per i quali sarà effettuata l'iscrizione beneficeranno delle prestazioni sanitarie integrative dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023; a tale data la polizza scadrà automaticamente a meno che il lavoratore iscritto non proceda esplicitamente al rinnovo della polizza per l'anno 2024 con le tempistiche e le modalità che saranno comunicate dal Fondo.

- TIPOLOGIA FAMILIARI
Si ricorda che sono considerati familiari del lavoratore iscritto:

- coniuge;
- convivente "more uxorio";
- figli conviventi fiscalmente e non fiscalmente a carico.

L'attestazione del nucleo familiare è comprovata dal certificato di stato di famiglia ovvero da una autocertificazione da sottoscrivere durante la compilazione delle schede anagrafiche componenti il nucleo.

Diffida accertativa: la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla fine del rapporto

Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che ai fini dell’applicazione della diffida accertativa si considerano i crediti di lavoro di cui il lavoratore dipendente è titolare, considerando che il termine di prescrizione degli stessi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro (Nota 30 settembre 2022, n. 1959)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che a seguito di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 6 settembre 2022, n. 26246) devono essere rivisti i criteri di valutazione dei crediti di lavoro ai fini dell’applicazione della diffida accertativa da parte degli ispettori del lavoro.
L’INL adegua l’applicazione della diffida accertativa al recente orientamento della Corte di Cassazione sulla prescrizione dei crediti di lavoro (sentenza n. 26246/2022).
Alla luce dell’evoluzione normativa degli ultimi anni (Legge n. 92/2012 e D.Lgs. n. 23/2015), la Corte di Cassazione ha affermato che il precedente orientamento, basato sulla valutazione della condizione di “timore” sofferta dal lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, tale da indurlo a rinunciare ai propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto stesso, deve ritenersi ormai inadeguato, sia perché fonte di incertezza del sistema (affidando ex post all’Autorità giudiziaria, in costanza di giudizio, il compito di ravvisare la stabilità del rapporto), sia in quanto incapace di assorbire, nello spirito di una interpretazione evolutiva del diritto, il cambiamento operato dalle riforme sulla tutela dal licenziamento illegittimo.
Con la suddette riforme, per le ipotesi di licenziamento illegittimo, si è passati da un’automatica applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria, ad un’applicazione selettiva delle tutele e delle sanzioni applicabili. In particolare, la tutela reintegratoria ha acquisito un carattere recessivo e residuale tale da determinare, inevitabilmente, un timore del dipendente nei confronti del datore di lavoro per la sorte del rapporto ove egli intenda far valere un proprio credito nel corso dello stesso.
Per questo motivo, afferma la Cassazione, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, il termine di prescrizione dei crediti di lavoro deve ritenersi decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Fa eccezione a tale principio il pubblico impiego, nel senso di non estensibilità della sopraccitata pronuncia a tali fattispecie di rapporti, in quanto disciplina da una particolare normativa che ne assicura la stabilità e la garanzia di rimedi giurisdizionali avverso la loro – eventuale ed illegittima – risoluzione, così da escludere che il “timor” del licenziamento possa indurre l’impiegato a rinunziare ai propri diritti. Pertanto, nei rapporti di pubblico impiego, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizia a decorrere in costanza di rapporto dal momento in cui il diritto stesso può esser fatto valere.
Diversamente, per il settore privato, il personale ispettivo considera oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che ai fini dell’applicazione della diffida accertativa si considerano i crediti di lavoro di cui il lavoratore dipendente è titolare, considerando che il termine di prescrizione degli stessi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro (Nota 30 settembre 2022, n. 1959)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che a seguito di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 6 settembre 2022, n. 26246) devono essere rivisti i criteri di valutazione dei crediti di lavoro ai fini dell’applicazione della diffida accertativa da parte degli ispettori del lavoro.
L’INL adegua l’applicazione della diffida accertativa al recente orientamento della Corte di Cassazione sulla prescrizione dei crediti di lavoro (sentenza n. 26246/2022).
Alla luce dell’evoluzione normativa degli ultimi anni (Legge n. 92/2012 e D.Lgs. n. 23/2015), la Corte di Cassazione ha affermato che il precedente orientamento, basato sulla valutazione della condizione di "timore" sofferta dal lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, tale da indurlo a rinunciare ai propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto stesso, deve ritenersi ormai inadeguato, sia perché fonte di incertezza del sistema (affidando ex post all’Autorità giudiziaria, in costanza di giudizio, il compito di ravvisare la stabilità del rapporto), sia in quanto incapace di assorbire, nello spirito di una interpretazione evolutiva del diritto, il cambiamento operato dalle riforme sulla tutela dal licenziamento illegittimo.
Con la suddette riforme, per le ipotesi di licenziamento illegittimo, si è passati da un'automatica applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria, ad un'applicazione selettiva delle tutele e delle sanzioni applicabili. In particolare, la tutela reintegratoria ha acquisito un carattere recessivo e residuale tale da determinare, inevitabilmente, un timore del dipendente nei confronti del datore di lavoro per la sorte del rapporto ove egli intenda far valere un proprio credito nel corso dello stesso.
Per questo motivo, afferma la Cassazione, "il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, il termine di prescrizione dei crediti di lavoro deve ritenersi decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Fa eccezione a tale principio il pubblico impiego, nel senso di non estensibilità della sopraccitata pronuncia a tali fattispecie di rapporti, in quanto disciplina da una particolare normativa che ne assicura la stabilità e la garanzia di rimedi giurisdizionali avverso la loro - eventuale ed illegittima - risoluzione, così da escludere che il "timor" del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti. Pertanto, nei rapporti di pubblico impiego, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizia a decorrere in costanza di rapporto dal momento in cui il diritto stesso può esser fatto valere.
Diversamente, per il settore privato, il personale ispettivo considera oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.

INPS: precisazioni sul servizio di allegazione documentazione sanitaria

L’INPS ha fornito precisazioni sull’estensione del servizio a medici certificatori e patronati del servizio “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, che già consente ai cittadini di inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento (Messaggio 1 ottobre 2022, n. 3574).

Nello specifico, i medici certificatori e gli operatori degli Istituti di Patronato che forniscono assistenza al cittadino possono accedere all’applicativo attraverso il sito istituzionale dell’INPS a seguito di autenticazione tramite le proprie credenziali di identità digitale. L’operatore di Patronato, in considerazione della necessità di apporre una firma digitale al termine delle operazioni di allegazione, può accedere esclusivamente tramite SPID.
Una volta compilato il certificato medico introduttivo e fino alla conclusione dell’iter sanitario, i medici certificatori potranno inoltrare alla Commissione medica Inps, mediante allegazione, la documentazione sanitaria comprovante la patologia sofferta, rilevante ai fini del riconoscimento dello stato invalidante.
Gli Istituti di Patronato, per mezzo di un operatore abilitato, possono inoltrare mediante allegazione la necessaria documentazione su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti. Per potere utilizzare tale nuova funzionalità, l’operatore di Patronato dovrà essere profilato come “Operatore sanitario di patronato”. La funzione di allegazione della documentazione sanitaria può dunque essere utilizzata esclusivamente da questa tipologia di operatori che possono, inoltre, continuare a utilizzare le consuete funzionalità già previste per l’invalidità civile. L’operatore di Patronato che allega la documentazione sanitaria deve obbligatoriamente inoltrarla entro le ore 24 del giorno dell’allegazione con possibilità di consultazione della stessa entro il medesimo orario, decorso il quale non sarà più possibile procedere alla consultazione.
Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica che conterrà l’elenco di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash).
La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall’operatore di Patronato tramite l’inserimento delle proprie credenziali SPID.
Gli operatori di Patronato con il profilo base, invece, possono continuare a operare con le consuete funzionalità già previste senza alcuna variazione.
Il servizio attualmente interessa le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni; tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile. In questo caso l’INPS invia una comunicazione mediante una lettera, con l’informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti. Tale comunicazione è inviata quattro mesi prima della scadenza di revisione. Il servizio, attualmente disponibile per i cittadini, sarà esteso dal 1° ottobre 2022 agli Istituti di Patronato.
È possibile trasmettere la documentazione sanitaria finché l’iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito).
Per le revisioni sanitarie, al fine di procedere a un’eventuale valutazione agli atti, le Commissioni mediche INPS potranno richiedere anticipatamente la documentazione sanitaria ai diretti interessati che dovranno provvedere entro 40 giorni dalla data in cui sia stata ricevuta la lettera di richiesta documentazione.
La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di due MB per ogni documento. Successivamente alla trasmissione il documento sarà reso disponibile alla commissione medica INPS, che potrà consultarlo e pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti da trasmettere al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.
Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, oppure nel caso in cui la revisione sanitaria non venga trasmessa entro 40 giorni dalla ricezione della richiesta, la medesima commissione medica procederà alla convocazione a visita diretta dell’interessato.

L’INPS ha fornito precisazioni sull’estensione del servizio a medici certificatori e patronati del servizio "Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile", che già consente ai cittadini di inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento (Messaggio 1 ottobre 2022, n. 3574).

Nello specifico, i medici certificatori e gli operatori degli Istituti di Patronato che forniscono assistenza al cittadino possono accedere all’applicativo attraverso il sito istituzionale dell’INPS a seguito di autenticazione tramite le proprie credenziali di identità digitale. L’operatore di Patronato, in considerazione della necessità di apporre una firma digitale al termine delle operazioni di allegazione, può accedere esclusivamente tramite SPID.
Una volta compilato il certificato medico introduttivo e fino alla conclusione dell’iter sanitario, i medici certificatori potranno inoltrare alla Commissione medica Inps, mediante allegazione, la documentazione sanitaria comprovante la patologia sofferta, rilevante ai fini del riconoscimento dello stato invalidante.
Gli Istituti di Patronato, per mezzo di un operatore abilitato, possono inoltrare mediante allegazione la necessaria documentazione su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti. Per potere utilizzare tale nuova funzionalità, l’operatore di Patronato dovrà essere profilato come "Operatore sanitario di patronato". La funzione di allegazione della documentazione sanitaria può dunque essere utilizzata esclusivamente da questa tipologia di operatori che possono, inoltre, continuare a utilizzare le consuete funzionalità già previste per l’invalidità civile. L’operatore di Patronato che allega la documentazione sanitaria deve obbligatoriamente inoltrarla entro le ore 24 del giorno dell’allegazione con possibilità di consultazione della stessa entro il medesimo orario, decorso il quale non sarà più possibile procedere alla consultazione.
Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica che conterrà l’elenco di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash).
La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall’operatore di Patronato tramite l’inserimento delle proprie credenziali SPID.
Gli operatori di Patronato con il profilo base, invece, possono continuare a operare con le consuete funzionalità già previste senza alcuna variazione.
Il servizio attualmente interessa le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni; tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile. In questo caso l’INPS invia una comunicazione mediante una lettera, con l’informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti. Tale comunicazione è inviata quattro mesi prima della scadenza di revisione. Il servizio, attualmente disponibile per i cittadini, sarà esteso dal 1° ottobre 2022 agli Istituti di Patronato.
È possibile trasmettere la documentazione sanitaria finché l’iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito).
Per le revisioni sanitarie, al fine di procedere a un’eventuale valutazione agli atti, le Commissioni mediche INPS potranno richiedere anticipatamente la documentazione sanitaria ai diretti interessati che dovranno provvedere entro 40 giorni dalla data in cui sia stata ricevuta la lettera di richiesta documentazione.
La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di due MB per ogni documento. Successivamente alla trasmissione il documento sarà reso disponibile alla commissione medica INPS, che potrà consultarlo e pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti da trasmettere al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.
Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, oppure nel caso in cui la revisione sanitaria non venga trasmessa entro 40 giorni dalla ricezione della richiesta, la medesima commissione medica procederà alla convocazione a visita diretta dell’interessato.

Fondo Mario Besusso – Fasdac per i dirigenti dell’Autotrasporto

 

Firrmato un accordo di modifica dell’assistenza sanitaria integrativa al Fondo Mario Besusso – Fasdac, per i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinat

Confetra e Manageritalia hanno aggiornato con decorrenza 1 gennaio 2022 l’articolo del CCNL riguardante il Fasdac (assistenza sanitaria integrativa)

A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1 gennaio 2022 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:

a) 5,29% (5,50%a carico fino al 30 settembre 2021, 5,51% fino al 30 dicembre 2021) a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio annuo a copertura della garanzia Long Term Care pari a 206,60 euro annui;

b) 2,78% (A decorrere dal 1 gennaio 2007, 1,10%; elevato al 2,41%, in ragione d’anno, dal 1 ottobre 2011; al 2,46% dal 1 gennaio 2014; al 2,51 % dal 1 ° gennaio 2018; al 2,56% dal 1 ° ottobre 2021.) a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;

c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.

Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.

Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli dirigenti in servizio, ai prosecutori volontari e, dal 1  gennaio 2022, agli iscritti pensionati.

Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

 

Firrmato un accordo di modifica dell’assistenza sanitaria integrativa al Fondo Mario Besusso - Fasdac, per i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinat

Confetra e Manageritalia hanno aggiornato con decorrenza 1 gennaio 2022 l'articolo del CCNL riguardante il Fasdac (assistenza sanitaria integrativa)

A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Mario Besusso") integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1 gennaio 2022 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:

a) 5,29% (5,50%a carico fino al 30 settembre 2021, 5,51% fino al 30 dicembre 2021) a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio annuo a copertura della garanzia Long Term Care pari a 206,60 euro annui;

b) 2,78% (A decorrere dal 1 gennaio 2007, 1,10%; elevato al 2,41%, in ragione d’anno, dal 1 ottobre 2011; al 2,46% dal 1 gennaio 2014; al 2,51 % dal 1 ° gennaio 2018; al 2,56% dal 1 ° ottobre 2021.) a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;

c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.

Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.

Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli dirigenti in servizio, ai prosecutori volontari e, dal 1  gennaio 2022, agli iscritti pensionati.

Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

Sisma Abruzzo: operatività della sospensione dei versamenti contributivi

La sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, ex art. 2, DPCM n. 3754/2009 in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi operanti nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo alla data del 6 aprile 2009, non si applica con riguardo agli obblighi contributivi dovuti in relazione ai lavoratori assunti successivamente alla data del sisma. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 28 settembre 2022, n. 28206.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva dichiarato illegittimo l’avviso di addebito con cui era stato negato ad un contribuente il diritto alla sospensione dei versamenti contributivi (art. 2 DPCM 3754/09), previsto in ragione del sisma del 2009.
I giudici del gravame avevano, difatti, ritenuto applicabile la sospensione anche ai contributi dovuti in relazione a lavoratori assunti successivamente alla data del sisma.

Il Collegio, ritenendo non condivisibili le conclusioni della Corte territoriale, ha rilevato che il beneficio oggetto di causa non può essere strutturalmente riconosciuto rispetto a lavoratori assunti dopo l’evento calamitoso del 2009, in considerazione del fatto che lo stesso è stato previsto con lo scopo di aiutare le imprese danneggiate dal terremoto, evitando a queste di pagare i contributi e lasciando quindi ad esse una maggiore disponibilità di denaro per fronteggiare l’emergenza; la norma che ha previsto la sospensione in argomento non si occupa, invece, delle imprese, come quella del caso sottoposto ad esame, che, sulla base di valutazioni economiche, operino assunzioni future; queste ultime possono, piuttosto, interpretarsi come sintomo dell’ assenza di un rischio di chiusura o di ridimensionamento dell’attività a causa dell’evento. Ne discende che la richiamata sospensione non possa spettare in relazione ai lavoratori assunti successivamente all’evento sismico.

Sulla sorta di tali presupposti, i Giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall’art. 2 del dpcm n. 3754 del 2009 in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi anche del settore agricolo operanti alla data dell’evento sismico nei comuni interessati dal sisma del 6.4.09 in Abruzzo, trova applicazione nei confronti degli obblighi contributivi previdenziali dovuti in relazione ai soli lavoratori assunti prima della data del sisma.

La sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, ex art. 2, DPCM n. 3754/2009 in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi operanti nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo alla data del 6 aprile 2009, non si applica con riguardo agli obblighi contributivi dovuti in relazione ai lavoratori assunti successivamente alla data del sisma. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 28 settembre 2022, n. 28206.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila che aveva dichiarato illegittimo l'avviso di addebito con cui era stato negato ad un contribuente il diritto alla sospensione dei versamenti contributivi (art. 2 DPCM 3754/09), previsto in ragione del sisma del 2009.
I giudici del gravame avevano, difatti, ritenuto applicabile la sospensione anche ai contributi dovuti in relazione a lavoratori assunti successivamente alla data del sisma.

Il Collegio, ritenendo non condivisibili le conclusioni della Corte territoriale, ha rilevato che il beneficio oggetto di causa non può essere strutturalmente riconosciuto rispetto a lavoratori assunti dopo l’evento calamitoso del 2009, in considerazione del fatto che lo stesso è stato previsto con lo scopo di aiutare le imprese danneggiate dal terremoto, evitando a queste di pagare i contributi e lasciando quindi ad esse una maggiore disponibilità di denaro per fronteggiare l'emergenza; la norma che ha previsto la sospensione in argomento non si occupa, invece, delle imprese, come quella del caso sottoposto ad esame, che, sulla base di valutazioni economiche, operino assunzioni future; queste ultime possono, piuttosto, interpretarsi come sintomo dell' assenza di un rischio di chiusura o di ridimensionamento dell'attività a causa dell'evento. Ne discende che la richiamata sospensione non possa spettare in relazione ai lavoratori assunti successivamente all'evento sismico.

Sulla sorta di tali presupposti, i Giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'art. 2 del dpcm n. 3754 del 2009 in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi anche del settore agricolo operanti alla data dell'evento sismico nei comuni interessati dal sisma del 6.4.09 in Abruzzo, trova applicazione nei confronti degli obblighi contributivi previdenziali dovuti in relazione ai soli lavoratori assunti prima della data del sisma.

Codice tributo per il credito d’imposta imprese turistiche-ricettive versamento IMU

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Agenzia delle entrate – Risoluzione 30 settembre 2022, n. 53).

L’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede a favore delle imprese turistico-ricettive, incluse le tipologie individuate dal comma 2 dello stesso articolo 22, un contributo, sotto forma di credito d’imposta in misura corrispondente al 50 per cento dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi indicate.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 356194 del 16 settembre 2022, adottato ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 22, sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in parola.
In proposito, il punto 3.4 del citato provvedimento ha stabilito che ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:
– “6982” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU – articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi del punto 3.4, lettera b), del citato provvedimento, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Agenzia delle entrate - Risoluzione 30 settembre 2022, n. 53).

L’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede a favore delle imprese turistico-ricettive, incluse le tipologie individuate dal comma 2 dello stesso articolo 22, un contributo, sotto forma di credito d'imposta in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi indicate.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 356194 del 16 settembre 2022, adottato ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 22, sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in parola.
In proposito, il punto 3.4 del citato provvedimento ha stabilito che ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- "6982" denominato "Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU - articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21".
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato "AAAA".
Si precisa che, ai sensi del punto 3.4, lettera b), del citato provvedimento, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.

Agevolazione prima casa esclusa con il solo “mandato a vendere”

Il conferimento al coniuge di un mandato a vendere l’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa non salva quest’ultima in caso di acquisto di un secondo immobile nello stesso Comune del primo (Corte di cassazione – ordinanza 14 settembre 2022 n. 27000).

L’art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 condiziona la possibilità di fruire della agevolazione prima casa alla non titolarità del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l’immobile da acquistare. Prevede specificamente alla lettera b) che “nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato, l’immobile da acquistare”.

Detto questo, con riferimento al caso di specie, i giudici della Corte hanno già avuto modo di affermare che il mandato a vendere, pur se accompagnato dal conferimento del potere rappresentativo, non determina il trasferimento, in capo al mandatario, della proprietà del bene da alienare, ma ha contenuto meramente obbligatorio, impegnando il mandatario alla successiva stipulazione del contratto traslativo per conto (ed eventualmente anche in nome) del mandante”.

In precedenza era stato detto che “Nel mandato ad alienare, come nella commissione, quando abbia ad oggetto tale tipo di mandato, è ravvisabile un contratto in cui l’effetto traslativo dei beni, derivante dal consenso manifestato dalle parti (art.1376 cod. civ.), non si verifica immediatamente, essendo sospensivamente condizionato al compimento dell’alienazione gestoria del bene da parte del mandatario – commissionario, il quale, pertanto, in base alle regole del mandato senza rappresentanza, ha il potere di trasferire validamente il bene, che forma oggetto del contratto, al terzo, in nome proprio e per conto del committente, senza necessità di disvelare l’esistenza del mandato, né di dar luogo ad alcun negozio di ritrasferimento del bene medesimo.

Il conferimento al coniuge di un mandato a vendere l’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa non salva quest’ultima in caso di acquisto di un secondo immobile nello stesso Comune del primo (Corte di cassazione - ordinanza 14 settembre 2022 n. 27000).

L'art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 condiziona la possibilità di fruire della agevolazione prima casa alla non titolarità del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l'immobile da acquistare. Prevede specificamente alla lettera b) che "nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato, l'immobile da acquistare".

Detto questo, con riferimento al caso di specie, i giudici della Corte hanno già avuto modo di affermare che il mandato a vendere, pur se accompagnato dal conferimento del potere rappresentativo, non determina il trasferimento, in capo al mandatario, della proprietà del bene da alienare, ma ha contenuto meramente obbligatorio, impegnando il mandatario alla successiva stipulazione del contratto traslativo per conto (ed eventualmente anche in nome) del mandante".

In precedenza era stato detto che "Nel mandato ad alienare, come nella commissione, quando abbia ad oggetto tale tipo di mandato, è ravvisabile un contratto in cui l'effetto traslativo dei beni, derivante dal consenso manifestato dalle parti (art.1376 cod. civ.), non si verifica immediatamente, essendo sospensivamente condizionato al compimento dell'alienazione gestoria del bene da parte del mandatario - commissionario, il quale, pertanto, in base alle regole del mandato senza rappresentanza, ha il potere di trasferire validamente il bene, che forma oggetto del contratto, al terzo, in nome proprio e per conto del committente, senza necessità di disvelare l'esistenza del mandato, né di dar luogo ad alcun negozio di ritrasferimento del bene medesimo.

Esonero contributivo agenzie viaggi e tour operator: istanze di riesame e denunce mensili

L’Inps fornisce, ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator che hanno richiesto l’esonero contributivo previsto dal “Decreto Sostegni-ter”, indicazioni operative per la compilazione dei flussi uniemens e per la presentazione delle istanze di riesame delle domande con esito “accolta parziale provvisoria” (Messaggio 29 settembre 2022, n. 3549).

Il cd. “Decreto Sostegni-ter” ha previsto che ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator è riconosciuto fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
Sotto il profilo soggettivo, il beneficio è rivolto a tutti i datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori di lavoro contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.
L’Inps ha terminato la valutazione delle istanze telematiche di richiesta dell’esonero contributivo ed ha comunicato gli esiti e gli importi massimi fruibili.
L’esito dell’istanza e l’importo massimo fruibile a titolo di esonero, nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta nel periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022, sono visionabili in calce a ogni singola domanda inviata.

Per le istanze con esito “accolta”, l’Inps fornisce le istruzioni per la compilazione dei flussi uniemens, mentre per quelle con esito “accolta parziale provvisoria”, l’Istituto indica le modalità operative per la presentazione delle istanze di riesame.

COMPILAZIONE FLUSSI UNIEMENS

I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “2J” entro il 30 giugno 2022, che intendono fruire dell’esonero contributivo, devono esporre nei flussi Uniemens di competenza Ottobre, Novembre e Dicembre 2022 il codice causale “L572” (Conguaglio esonero agenzie viaggi e tour operator, comma 2-ter articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022), all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nell’elemento <ImportoACredito> deve essere indicato il corrispondente importo.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di Dicembre 2022, nello stesso mese può essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e intendono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

ISTANZE DI RIESAME

Sulla base dei controlli previsti dalla procedura di accesso all’esonero contributivo, laddove l’importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente, l’Inps ha autorizzato la fruizione dell’esonero secondo quanto indicato nella domanda, contraddistinta con l’esito: istanza “accolta provvisoria”. In ogni caso, la fruizione è possibile nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta nel periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022.

Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici, l’Inps ha autorizzato l’importo calcolato contrassegnando la domanda con l’esito: istanza “accolta parziale provvisoria”.
Analogamente, sono state elaborate con l’esito “accolta parziale provvisoria” le istanze per le quali non è stato possibile per l’Istituto procedere alla quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
In tal caso (istanza “accolta parziale provvisoria”) è possibile proporre, entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, ossia entro il 13 ottobre 2022, una richiesta di riesame dell’istanza alla Struttura territoriale competente, che dovrà procedere alla determinazione dell’importo effettivamente spettante.
La richiesta di riesame può essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “AT_2TER” in trattazione che si trovi nello stato di “accolta parziale provvisoria”.
A tale fine, il citato modulo “AT_2TER” è stato implementato affinché il soggetto interessato, accedendo all’interno della propria istanza “accolta parziale provvisoria”, possa inserire, mediante la funzionalità “Allega documentazione”, gli elementi probanti il diritto al legittimo riconoscimento dell’esonero per un ammontare superiore.
La Struttura territoriale competente, una volta ricevuta la richiesta di riesame, verifica l’entità della contribuzione datoriale sgravabile per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, sulla base sia delle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto sia dell’eventuale ulteriore documentazione allegata dal datore di lavoro a supporto della richiesta di riesame. Laddove, a seguito della verifica della congruità delle informazioni inviate dal soggetto interessato con quanto risultante dagli archivi telematici a disposizione dell’Istituto, vi siano le condizioni per riconoscere un maggiore importo rispetto a quello parzialmente e provvisoriamente autorizzato, la Struttura territoriale competente provvede a riconoscere il maggiore importo richiesto e spettante.
In ogni caso, l’importo riconoscibile in sede di riesame non può essere superiore a quanto richiesto nella domanda di quantificazione dell’esonero.
L’esito del riesame è visionabile in calce al modulo di domanda.

Il mancato riscontro da parte della Struttura territoriale competente entro 30 giorni dalla richiesta di riesame equivale a rigetto della stessa, con conseguente diritto alla fruizione dell’esonero nei limiti precedentemente individuati.
All’esito delle operazioni di riesame, l’Istituto provvederà, infine, a rielaborare tutte le domande provvisoriamente accolte, fornendo il definitivo ammontare dell’importo massimo fruibile a titolo di esonero.
Successivamente alla determinazione definitiva degli importi, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile.
In considerazione della natura dell’agevolazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

L’Inps fornisce, ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator che hanno richiesto l’esonero contributivo previsto dal "Decreto Sostegni-ter", indicazioni operative per la compilazione dei flussi uniemens e per la presentazione delle istanze di riesame delle domande con esito "accolta parziale provvisoria" (Messaggio 29 settembre 2022, n. 3549).

Il cd. "Decreto Sostegni-ter" ha previsto che ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator è riconosciuto fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
Sotto il profilo soggettivo, il beneficio è rivolto a tutti i datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori di lavoro contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.
L’Inps ha terminato la valutazione delle istanze telematiche di richiesta dell’esonero contributivo ed ha comunicato gli esiti e gli importi massimi fruibili.
L’esito dell’istanza e l’importo massimo fruibile a titolo di esonero, nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta nel periodo di competenza aprile 2022 - agosto 2022, sono visionabili in calce a ogni singola domanda inviata.

Per le istanze con esito "accolta", l’Inps fornisce le istruzioni per la compilazione dei flussi uniemens, mentre per quelle con esito "accolta parziale provvisoria", l’Istituto indica le modalità operative per la presentazione delle istanze di riesame.

COMPILAZIONE FLUSSI UNIEMENS

I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA "2J" entro il 30 giugno 2022, che intendono fruire dell’esonero contributivo, devono esporre nei flussi Uniemens di competenza Ottobre, Novembre e Dicembre 2022 il codice causale "L572" (Conguaglio esonero agenzie viaggi e tour operator, comma 2-ter articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022), all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nell’elemento <ImportoACredito> deve essere indicato il corrispondente importo.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di Dicembre 2022, nello stesso mese può essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e intendono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

ISTANZE DI RIESAME

Sulla base dei controlli previsti dalla procedura di accesso all’esonero contributivo, laddove l’importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente, l’Inps ha autorizzato la fruizione dell’esonero secondo quanto indicato nella domanda, contraddistinta con l’esito: istanza "accolta provvisoria". In ogni caso, la fruizione è possibile nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta nel periodo di competenza aprile 2022 - agosto 2022.

Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici, l’Inps ha autorizzato l’importo calcolato contrassegnando la domanda con l’esito: istanza "accolta parziale provvisoria".
Analogamente, sono state elaborate con l’esito "accolta parziale provvisoria" le istanze per le quali non è stato possibile per l’Istituto procedere alla quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
In tal caso (istanza "accolta parziale provvisoria") è possibile proporre, entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, ossia entro il 13 ottobre 2022, una richiesta di riesame dell’istanza alla Struttura territoriale competente, che dovrà procedere alla determinazione dell’importo effettivamente spettante.
La richiesta di riesame può essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda "AT_2TER" in trattazione che si trovi nello stato di "accolta parziale provvisoria".
A tale fine, il citato modulo "AT_2TER" è stato implementato affinché il soggetto interessato, accedendo all’interno della propria istanza "accolta parziale provvisoria", possa inserire, mediante la funzionalità "Allega documentazione", gli elementi probanti il diritto al legittimo riconoscimento dell’esonero per un ammontare superiore.
La Struttura territoriale competente, una volta ricevuta la richiesta di riesame, verifica l’entità della contribuzione datoriale sgravabile per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, sulla base sia delle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto sia dell’eventuale ulteriore documentazione allegata dal datore di lavoro a supporto della richiesta di riesame. Laddove, a seguito della verifica della congruità delle informazioni inviate dal soggetto interessato con quanto risultante dagli archivi telematici a disposizione dell’Istituto, vi siano le condizioni per riconoscere un maggiore importo rispetto a quello parzialmente e provvisoriamente autorizzato, la Struttura territoriale competente provvede a riconoscere il maggiore importo richiesto e spettante.
In ogni caso, l’importo riconoscibile in sede di riesame non può essere superiore a quanto richiesto nella domanda di quantificazione dell’esonero.
L’esito del riesame è visionabile in calce al modulo di domanda.

Il mancato riscontro da parte della Struttura territoriale competente entro 30 giorni dalla richiesta di riesame equivale a rigetto della stessa, con conseguente diritto alla fruizione dell’esonero nei limiti precedentemente individuati.
All’esito delle operazioni di riesame, l’Istituto provvederà, infine, a rielaborare tutte le domande provvisoriamente accolte, fornendo il definitivo ammontare dell’importo massimo fruibile a titolo di esonero.
Successivamente alla determinazione definitiva degli importi, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile.
In considerazione della natura dell’agevolazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Cessione del contratto di lavoro senza forma tipica

Ai fini della cessione del contratto devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto; tenuto conto, dunque, che per il contratto di lavoro non si richiede una forma tipica, salvo talune eccezioni, altrettanto deve ritenersi sia per il contratto di cessione tra cedente e cessionario, sia per il consenso alla cessione del lavoratore. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 21 settembre 2022, n. 27681.

Un lavoratore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta che aveva respinto le domande dello stesso volte a far dichiarare la nullità del trasferimento di azienda tra la società cedente e la cessionaria, con diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della prima e condanna di quest’ultima alla reintegra.

La Corte territoriale aveva posto a fondamento della propria decisione la circostanza che il lavoratore avesse sottoscritto la lettera di assunzione alle dipendenze della società cessionaria, rilevando, altresì, che la volontà dello stesso di accettare, anche tacitamente, la cessione del suo contratto potesse evincersi da elementi univoci e incontroversi tra le parti, quali:

– lo svolgimento di attività lavorativa del predetto alle dipendenze della cessionaria ininterrottamente dal settembre 2010 ad ottobre 2011, data in cui era stato licenziato per giusta causa;
– l’impugnativa di licenziamento proposta nei confronti della stessa società, considerata evidentemente datrice di lavoro.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione della vicenda come cessione di contratto, ritenuta erronea dal lavoratore, ha rigettato il ricorso.
I Giudici di legittimità hanno ricordato che, per consolidata giurisprudenza, ai fini della cessione del contratto debbano essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto. Ciò posto, poiché, salvo talune eccezioni, per il contratto di lavoro non si richiede una forma tipica, il medesimo principio deve ritenersi valido sia per il contratto di cessione tra cedente e cessionario, sia per il consenso alla cessione del lavoratore che può essere, oltre che espresso, anche tacito.
Secondo quanto evidenziato dalla Cassazione, proprio ai fini del consenso alla cessione del contratto, nella fattispecie in esame, dovevano ritenersi correttamente valorizzati dalla sentenza impugnata sia il dato di fatto incontestato della sottoscrizione della lettera di assunzione del lavoratore alle dipendenze della cessionaria, sia l’esecuzione del contratto di lavoro con la predetta società per la durata di oltre un anno.

Tanto premesso, il Collegio ha ritenuto immune da vizi l’accertamento compiuto dai giudici del gravame, e provata, nel caso in argomento, la configurabilità di una cessione del rapporto di lavoro per fatti concludenti.

Ai fini della cessione del contratto devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto; tenuto conto, dunque, che per il contratto di lavoro non si richiede una forma tipica, salvo talune eccezioni, altrettanto deve ritenersi sia per il contratto di cessione tra cedente e cessionario, sia per il consenso alla cessione del lavoratore. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 21 settembre 2022, n. 27681.

Un lavoratore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che aveva respinto le domande dello stesso volte a far dichiarare la nullità del trasferimento di azienda tra la società cedente e la cessionaria, con diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della prima e condanna di quest’ultima alla reintegra.

La Corte territoriale aveva posto a fondamento della propria decisione la circostanza che il lavoratore avesse sottoscritto la lettera di assunzione alle dipendenze della società cessionaria, rilevando, altresì, che la volontà dello stesso di accettare, anche tacitamente, la cessione del suo contratto potesse evincersi da elementi univoci e incontroversi tra le parti, quali:

- lo svolgimento di attività lavorativa del predetto alle dipendenze della cessionaria ininterrottamente dal settembre 2010 ad ottobre 2011, data in cui era stato licenziato per giusta causa;
- l’impugnativa di licenziamento proposta nei confronti della stessa società, considerata evidentemente datrice di lavoro.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione della vicenda come cessione di contratto, ritenuta erronea dal lavoratore, ha rigettato il ricorso.
I Giudici di legittimità hanno ricordato che, per consolidata giurisprudenza, ai fini della cessione del contratto debbano essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto. Ciò posto, poiché, salvo talune eccezioni, per il contratto di lavoro non si richiede una forma tipica, il medesimo principio deve ritenersi valido sia per il contratto di cessione tra cedente e cessionario, sia per il consenso alla cessione del lavoratore che può essere, oltre che espresso, anche tacito.
Secondo quanto evidenziato dalla Cassazione, proprio ai fini del consenso alla cessione del contratto, nella fattispecie in esame, dovevano ritenersi correttamente valorizzati dalla sentenza impugnata sia il dato di fatto incontestato della sottoscrizione della lettera di assunzione del lavoratore alle dipendenze della cessionaria, sia l’esecuzione del contratto di lavoro con la predetta società per la durata di oltre un anno.

Tanto premesso, il Collegio ha ritenuto immune da vizi l’accertamento compiuto dai giudici del gravame, e provata, nel caso in argomento, la configurabilità di una cessione del rapporto di lavoro per fatti concludenti.

Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile: proroga del termine

È prorogato al 14 ottobre 2022 (inizialmente stabilito al 30 settembre 2022) il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2020-2021, da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti.

Le aziende redigono il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo appositamente previsto. A tal fine, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali https://servizi.lavoro.gov.it è reso disponibile un apposito applicativo informatico (D.M. 28 settembre 2022).
Per accedere all’applicativo, le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità Elettronica del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee.
Al termine della procedura di compilazione dei moduli, il servizio informatico del Ministero del lavoro, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.
Lo stesso servizio informatico attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
L’accesso ai dati contenuti nei rapporti, attraverso un identificativo univoco, è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza.
La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine.

È prorogato al 14 ottobre 2022 (inizialmente stabilito al 30 settembre 2022) il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2020-2021, da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti.

Le aziende redigono il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo appositamente previsto. A tal fine, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali https://servizi.lavoro.gov.it è reso disponibile un apposito applicativo informatico (D.M. 28 settembre 2022).
Per accedere all’applicativo, le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità Elettronica del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee.
Al termine della procedura di compilazione dei moduli, il servizio informatico del Ministero del lavoro, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.
Lo stesso servizio informatico attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
L’accesso ai dati contenuti nei rapporti, attraverso un identificativo univoco, è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza.
La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine.