Garanzia Sace a sostegno delle imprese energivore

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2022 n. 169, il DPCM 12 luglio 2022, recante disposizioni per l’attuazione del sostegno alle imprese energivore di interesse strategico attraverso le garanzie di Sace S.p.a.

La misura di sostegno, attraverso il rilascio di garanzie in favore di banche per l’erogazione di linee di credito a imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, prevista dall’art. 10, co. 1, D.L. n. 21/2022, conv., con modif., dalla L. n. 51/2022, è attuata da Sace S.p.a., ai sensi e nei limiti della sezione 2.2 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 1/01 e previa autorizzazione della medesima Commissione in esito alla procedura di notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

A riguardo, costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale gli impianti siderurgici già in gestione del gruppo Ilva, gestiti, alla data di adozione del presente decreto, dal gruppo Acciaierie d’Italia.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere individuati ulteriori stabilimenti che, per le relative caratteristiche di strategicità, rientrano nel campo di applicazione della misura prevista.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2022 n. 169, il DPCM 12 luglio 2022, recante disposizioni per l'attuazione del sostegno alle imprese energivore di interesse strategico attraverso le garanzie di Sace S.p.a.

La misura di sostegno, attraverso il rilascio di garanzie in favore di banche per l'erogazione di linee di credito a imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, prevista dall'art. 10, co. 1, D.L. n. 21/2022, conv., con modif., dalla L. n. 51/2022, è attuata da Sace S.p.a., ai sensi e nei limiti della sezione 2.2 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 1/01 e previa autorizzazione della medesima Commissione in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A riguardo, costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale gli impianti siderurgici già in gestione del gruppo Ilva, gestiti, alla data di adozione del presente decreto, dal gruppo Acciaierie d'Italia.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere individuati ulteriori stabilimenti che, per le relative caratteristiche di strategicità, rientrano nel campo di applicazione della misura prevista.

DL Aiuti convertito, compensazione dei crediti maturati dalle imprese verso la PA

Estesa la platea dei soggetti che possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo; tale possibilità viene riconosciuta anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali (art. 20-ter, D.L. n. 50/2022, conv. Con modif. in L. n. 91/2022).

L’articolo 20-ter modifica l’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
In particolare, anche per le prestazioni professionali (non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Le disposizioni sopra citate si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Ai fini dell’applicazione delle norme in esame le certificazioni delle PA che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
Si ricorda che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
Tale certificazione, invece, non può essere rilasciata, a pena di nullità, dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell’ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate dalle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate, nonché le certificazioni rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

Estesa la platea dei soggetti che possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo; tale possibilità viene riconosciuta anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali (art. 20-ter, D.L. n. 50/2022, conv. Con modif. in L. n. 91/2022).

L’articolo 20-ter modifica l’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
In particolare, anche per le prestazioni professionali (non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Le disposizioni sopra citate si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Ai fini dell’applicazione delle norme in esame le certificazioni delle PA che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
Si ricorda che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
Tale certificazione, invece, non può essere rilasciata, a pena di nullità, dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate dalle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

Firmata ipotesi di rinnovo del CCNL Attività Minerarie

Firmata il 13 luglio 2022 l’ipotesi di rinnovo del CCNL attività minerarie, tacitamente ratificata in accordo il 30 luglio 2022 e con scadenza al 31 marzo 2025.

Con la presente ipotesi di accordo le Parti istituiscono una commissione paritetica composta da dodici membri totali che definirà le necessarie implementazioni all’attuale sistema classificatorio, e individuerà le nuove professionalità determinatesi nel processo produttivo.
I lavori della Commissione hanno individuato nuovi profili nel livello 8, Addetto cernita e Addetto alla conduzione di pala, nel livello 7, Cernitore con almeno 1 anno di esperienza e Palista con almeno 1 anno di esperienza.
L’aumento di retribuzione è definito come segue:

Livelli

Aumento dal 1 gennaio 2023

Aumento dal 1 dicembre 2023

Aumento dal 1 gennaio 2025

1S 71,67 119,44 127,41
1 69,00 115,00 122,67
2 63,33 105,56 112,59
3 55,00 91,67 97,78
4 48,33 80,56 85,93
5 45,00 75,00 80,00
6 41,67 69,44 74,07
7 38,33 63,89 68,15
8 33,33 55,56 59,26

 

La retribuzione è definita come segue:

Livelli

Minimi al 1 gennaio 2023

Minimi al 1 dicembre 2023

Minimi al 1 gennaio 2025

1S 2.886,66 3.006,10 3.133,51
1 2.845,45 2.960,45 3.083,12
2 2.634,40 2.739,96 2.852,55
3 2.344,11 2.435,78 2.533,55
4 2.126,11 2.206,67 2.292,59
5 2.008,19 2.083,19 2.163,19
6 1.893,75 1.963,19 2.037,27
7 1.775,64 1.839,53 1.907,68
8 1.635,01 1.690,57 1.749,83

Firmata il 13 luglio 2022 l’ipotesi di rinnovo del CCNL attività minerarie, tacitamente ratificata in accordo il 30 luglio 2022 e con scadenza al 31 marzo 2025.

Con la presente ipotesi di accordo le Parti istituiscono una commissione paritetica composta da dodici membri totali che definirà le necessarie implementazioni all'attuale sistema classificatorio, e individuerà le nuove professionalità determinatesi nel processo produttivo.
I lavori della Commissione hanno individuato nuovi profili nel livello 8, Addetto cernita e Addetto alla conduzione di pala, nel livello 7, Cernitore con almeno 1 anno di esperienza e Palista con almeno 1 anno di esperienza.
L'aumento di retribuzione è definito come segue:

Livelli

Aumento dal 1 gennaio 2023

Aumento dal 1 dicembre 2023

Aumento dal 1 gennaio 2025

1S 71,67 119,44 127,41
1 69,00 115,00 122,67
2 63,33 105,56 112,59
3 55,00 91,67 97,78
4 48,33 80,56 85,93
5 45,00 75,00 80,00
6 41,67 69,44 74,07
7 38,33 63,89 68,15
8 33,33 55,56 59,26

 

La retribuzione è definita come segue:

Livelli

Minimi al 1 gennaio 2023

Minimi al 1 dicembre 2023

Minimi al 1 gennaio 2025

1S 2.886,66 3.006,10 3.133,51
1 2.845,45 2.960,45 3.083,12
2 2.634,40 2.739,96 2.852,55
3 2.344,11 2.435,78 2.533,55
4 2.126,11 2.206,67 2.292,59
5 2.008,19 2.083,19 2.163,19
6 1.893,75 1.963,19 2.037,27
7 1.775,64 1.839,53 1.907,68
8 1.635,01 1.690,57 1.749,83

CCNL Misericordie: EGR a luglio

Spetta, con la retribuzione del mese di luglio, l’elemento di garanzia retributiva ai dipendenti del CCNL Misericordie

Inoltre, ai fini di assicurare un’effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello territoriale ai sensi del presente CCNL, non venga definito un accordo di secondo livello territoriale entro il 31 dicembre di ogni anno, le organizzazioni Misericordie operanti nel territorio erogheranno, con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno un Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) di 80,00 euro lordi annui.

La somma di cui al paragrafo precedente si intende riferita al tempo pieno e pertanto verrà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale.

In sede di prima applicazione l’EGR compete ai lavoratori in forza all’1 gennaio . L’azienda calcolerà l’importo spettante all‘ammontare dell’elemento di garanzia retributiva sarà ridotto fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali attribuite (a seguito di contrattazione integrativa decentrata aziendale) percepite dal lavoratore nel corso dell’anno precedente a quello di erogazione dell’EGR.

Spetta, con la retribuzione del mese di luglio, l’elemento di garanzia retributiva ai dipendenti del CCNL Misericordie

Inoltre, ai fini di assicurare un'effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello territoriale ai sensi del presente CCNL, non venga definito un accordo di secondo livello territoriale entro il 31 dicembre di ogni anno, le organizzazioni Misericordie operanti nel territorio erogheranno, con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno un Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) di 80,00 euro lordi annui.

La somma di cui al paragrafo precedente si intende riferita al tempo pieno e pertanto verrà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale.

In sede di prima applicazione l'EGR compete ai lavoratori in forza all’1 gennaio . L'azienda calcolerà l'importo spettante all'ammontare dell’elemento di garanzia retributiva sarà ridotto fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali attribuite (a seguito di contrattazione integrativa decentrata aziendale) percepite dal lavoratore nel corso dell'anno precedente a quello di erogazione dell’EGR.

Dipendenti dell’Autorità sistema portuale: istruzioni contribuzioni minori

Con il Messaggio 20 luglio 2022, n. 2900, l’Inps ha fornito le istruzioni per il corretto inquadramento previdenziale delle Autorità di sistema portuale (AdSP) e per gli adempimenti relativi alle contribuzioni minori.

Le Autorità di sistema portuale (AdSP) hanno natura di enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale.
Ai fini contributivi sono soggetti alla disciplina speciale per gli “Enti autonomi, consorzi ed aziende, che rivestano natura di enti pubblici, aventi per finalità l’espletamento dei servizi portuali inerenti alla navigazione” che prevede la facoltà di iscrivere il personale dipendente alle Casse pensionistiche pubbliche mediante adozione di deliberazione di massima.
In relazione ad alcune problematiche evidenziate nella gestione delle contribuzioni minori, l’INPS fornisce indicazioni per l’inquadramento previdenziale ed i conseguenti adempimenti contributivi.

Le posizioni contributive riferite alle AdSP debbono essere contraddistinte dal C.S.C. 2.01.01.
Inoltre, ai fini della determinazione del corretto carico contributivo in relazione alle diverse tipologie di lavoratori in forza, alle suddette posizioni contributive sono apposti esclusivamente i seguenti codici autorizzazione (C.A.): “6N” – “8F” – “8G” – “8H”.
Relativamente alle posizioni contributive riferite ad Autorità con obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, previa verifica dell’esistenza dei presupposti di legge, le competenti Strutture territoriali provvederanno a eliminare i C.A. “0V” e “1R” e, contestualmente, provvederanno ad attribuire il C.A. “1M” che assume il nuovo significato di “Enti pubblici non economici – Posizione per i lavoratori per i quali è dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 755 e successivi”.
Eventuali regolarizzazioni dell’inquadramento e dell’apposizione dei C.A., secondo le indicazioni fornite, sono effettuate dall’Inps con decorrenza dal mese di Agosto 2022.

CONTRIBUZIONI MINORI

Malattia e maternità Esclusione dal versamento della contribuzione relativa alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità.
NASpI L’obbligo di versamento della contribuzione NASpI sussiste solo per i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Per tali lavoratori è dovuto il solo contributo ordinario ASpI (1,31% + 0,30%), con esclusione, quindi, del contributo addizionale (1,40%).
CUAF Esonero dall’applicazione della normativa della Cassa unica assegni familiari.
Fondo di Garanzia del TFR Esclusione dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR).
Fondo di Tesoreria Obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, qualora sussistano i presupposti che determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo (media occupazionale superiore a 50 addetti).
In assenza del requisito dimensionale, l’obbligo contributivo permane limitatamente per i lavoratori già alle dipendenze di Autorità portuali con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria che sono passati, in continuità, alle dipendenze delle AdSP.

L’Inps precisa che i lavoratori devono essere esposti nel flusso Uniemens con il codice tipo cessazione “2T” sulla matricola dell’Autorità portuale e con il codice tipo assunzione “2T” sulla matricola dell’AdSP.

Qualora a seguito della riorganizzazione siano state accorpate una o più Autorità portuali preesistenti in una nuova AdSP, il requisito dimensionale che determina la sussistenza dell’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria del nuovo soggetto giuridico (AdSP) deve essere determinato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno di inizio attività, da intendersi, sulla base della prassi amministrativa consolidata, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno ovvero il minor periodo per le AdSP che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno.

Fondo di integrazione salariale Esclusione dal versamento del contributo al Fondo di integrazione salariale.

COMPILAZIONE DELLE DENUNCE UNIEMENS

Dipendenti a tempo pieno e indeterminato, per i quali è dovuta la sola contribuzione IVS (33%) <Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “I”;
<TipoContribuzione> uguale a “62”.
Dipendenti a tempo pieno e indeterminato, per i quali è dovuta la sola contribuzione al Fondo di Tesoreria (senza l’indicazione dell’imponibile contributivo e valorizzando i codici CF01, CF02 ecc.) <Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “I”;
<TipoContribuzione> uguale a “00”.
Dipendenti a tempo pieno e determinato, per i quali è dovuta la contribuzione IVS e NASpI (33% + 1,31% + 0,30%) <Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “D”;
<TipoContribuzione> uguale a “61”.
Dipendenti a tempo pieno e determinato, per i quali è dovuta la sola contribuzione NASpI (1,31% + 0,30%) <Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “D”;
<TipoContribuzione> uguale a “00”.

Con il Messaggio 20 luglio 2022, n. 2900, l’Inps ha fornito le istruzioni per il corretto inquadramento previdenziale delle Autorità di sistema portuale (AdSP) e per gli adempimenti relativi alle contribuzioni minori.

Le Autorità di sistema portuale (AdSP) hanno natura di enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale.
Ai fini contributivi sono soggetti alla disciplina speciale per gli "Enti autonomi, consorzi ed aziende, che rivestano natura di enti pubblici, aventi per finalità l'espletamento dei servizi portuali inerenti alla navigazione" che prevede la facoltà di iscrivere il personale dipendente alle Casse pensionistiche pubbliche mediante adozione di deliberazione di massima.
In relazione ad alcune problematiche evidenziate nella gestione delle contribuzioni minori, l’INPS fornisce indicazioni per l’inquadramento previdenziale ed i conseguenti adempimenti contributivi.

Le posizioni contributive riferite alle AdSP debbono essere contraddistinte dal C.S.C. 2.01.01.
Inoltre, ai fini della determinazione del corretto carico contributivo in relazione alle diverse tipologie di lavoratori in forza, alle suddette posizioni contributive sono apposti esclusivamente i seguenti codici autorizzazione (C.A.): "6N" - "8F" - "8G" - "8H".
Relativamente alle posizioni contributive riferite ad Autorità con obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, previa verifica dell’esistenza dei presupposti di legge, le competenti Strutture territoriali provvederanno a eliminare i C.A. "0V" e "1R" e, contestualmente, provvederanno ad attribuire il C.A. "1M" che assume il nuovo significato di "Enti pubblici non economici - Posizione per i lavoratori per i quali è dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 755 e successivi".
Eventuali regolarizzazioni dell’inquadramento e dell’apposizione dei C.A., secondo le indicazioni fornite, sono effettuate dall’Inps con decorrenza dal mese di Agosto 2022.

CONTRIBUZIONI MINORI

Malattia e maternità Esclusione dal versamento della contribuzione relativa alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità.
NASpI L’obbligo di versamento della contribuzione NASpI sussiste solo per i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Per tali lavoratori è dovuto il solo contributo ordinario ASpI (1,31% + 0,30%), con esclusione, quindi, del contributo addizionale (1,40%).
CUAF Esonero dall’applicazione della normativa della Cassa unica assegni familiari.
Fondo di Garanzia del TFR Esclusione dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR).
Fondo di Tesoreria Obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, qualora sussistano i presupposti che determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo (media occupazionale superiore a 50 addetti).
In assenza del requisito dimensionale, l’obbligo contributivo permane limitatamente per i lavoratori già alle dipendenze di Autorità portuali con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria che sono passati, in continuità, alle dipendenze delle AdSP.

L’Inps precisa che i lavoratori devono essere esposti nel flusso Uniemens con il codice tipo cessazione "2T" sulla matricola dell’Autorità portuale e con il codice tipo assunzione "2T" sulla matricola dell’AdSP.

Qualora a seguito della riorganizzazione siano state accorpate una o più Autorità portuali preesistenti in una nuova AdSP, il requisito dimensionale che determina la sussistenza dell’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria del nuovo soggetto giuridico (AdSP) deve essere determinato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno di inizio attività, da intendersi, sulla base della prassi amministrativa consolidata, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno ovvero il minor periodo per le AdSP che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno.

Fondo di integrazione salariale Esclusione dal versamento del contributo al Fondo di integrazione salariale.

COMPILAZIONE DELLE DENUNCE UNIEMENS

Dipendenti a tempo pieno e indeterminato, per i quali è dovuta la sola contribuzione IVS (33%) <Qualifica1> uguale a "2";
<Qualifica2>uguale a "F";
<Qualifica3> uguale "I";
<TipoContribuzione> uguale a "62".
Dipendenti a tempo pieno e indeterminato, per i quali è dovuta la sola contribuzione al Fondo di Tesoreria (senza l’indicazione dell’imponibile contributivo e valorizzando i codici CF01, CF02 ecc.) <Qualifica1> uguale a "2";
<Qualifica2>uguale a "F";
<Qualifica3> uguale "I";
<TipoContribuzione> uguale a "00".
Dipendenti a tempo pieno e determinato, per i quali è dovuta la contribuzione IVS e NASpI (33% + 1,31% + 0,30%) <Qualifica1> uguale a "2";
<Qualifica2>uguale a "F";
<Qualifica3> uguale "D";
<TipoContribuzione> uguale a "61".
Dipendenti a tempo pieno e determinato, per i quali è dovuta la sola contribuzione NASpI (1,31% + 0,30%) <Qualifica1> uguale a "2";
<Qualifica2>uguale a "F";
<Qualifica3> uguale "D";
<TipoContribuzione> uguale a "00".

Operai Agricoli Salerno: retribuzioni aggiornate

Le Parti sociali per l’agricolrtura territoriale di Salerno, pubblicano le tabelle salariali aggiornate al 1° giugno 2022, come variate per effetto dell’aumento del 3% previsto dal CCNL 23/5/2022

RETRIBUZIONI DAL 1° GIUGNO 2022 – OPERAI AGRICOLI FLOROVIVAISTI PROVINCIA DI SALERNO

Operai a tempo indeterminato

LIVELLO

Paga base al 31/5/2021

Aumento 3%

Paga base dal 1/6/2022

Paga oraria

AREA 1        
1 1.603,33 18,10 1.651,43 9,77
2 1.484,84 44,55 1.529,39 9,05
AREA 2        
1 1.440,56 43,22 1.483,78 8,78
2 1.317,42 39,52 1.326,94 8,03
AREA 3        
1 1.067,31 32,02 1.099,33 6,50
2 1.012,07 30,36 1.042,43 6,17

Operai a tempo determinato

LIVELLO

Paga base al 31/5/2021

Aumento 3%

Paga base dal 1/6/2022

Terzo Elemento 30,44%

Totale Paga

Paga oraria

AREA 1            
1 62,09 1,86 63,95 19,47 83,42 12,83
2 57,43 1,72 59,15 18,01 77,16 11,87
AREA 2            
1 55,77 1,67 57,44 17,49 74,93 11,53
2 50,95 1,53 52,48 15,97 68,45 10,53
AREA 3            
1 41,37 1,24 42,61 12,97 55,58 8,55

Le Parti sociali per l’agricolrtura territoriale di Salerno, pubblicano le tabelle salariali aggiornate al 1° giugno 2022, come variate per effetto dell’aumento del 3% previsto dal CCNL 23/5/2022

RETRIBUZIONI DAL 1° GIUGNO 2022 - OPERAI AGRICOLI FLOROVIVAISTI PROVINCIA DI SALERNO

Operai a tempo indeterminato

LIVELLO

Paga base al 31/5/2021

Aumento 3%

Paga base dal 1/6/2022

Paga oraria

AREA 1        
1 1.603,33 18,10 1.651,43 9,77
2 1.484,84 44,55 1.529,39 9,05
AREA 2        
1 1.440,56 43,22 1.483,78 8,78
2 1.317,42 39,52 1.326,94 8,03
AREA 3        
1 1.067,31 32,02 1.099,33 6,50
2 1.012,07 30,36 1.042,43 6,17

Operai a tempo determinato

LIVELLO

Paga base al 31/5/2021

Aumento 3%

Paga base dal 1/6/2022

Terzo Elemento 30,44%

Totale Paga

Paga oraria

AREA 1            
1 62,09 1,86 63,95 19,47 83,42 12,83
2 57,43 1,72 59,15 18,01 77,16 11,87
AREA 2            
1 55,77 1,67 57,44 17,49 74,93 11,53
2 50,95 1,53 52,48 15,97 68,45 10,53
AREA 3            
1 41,37 1,24 42,61 12,97 55,58 8,55

DL Aiuti: buono di 10mila euro per la patecipazione a fiiere internazionali

In sede di conversione del DL Aiuti sono state introdotte disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia (art.25-bis, DL n. 50/2022 convertito in L. n. 91/2022)

Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dal 16 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.
Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni.
Il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico ovvero dal soggetto attuatore.
All’atto della presentazione della richiesta, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma, in cui attesta:
a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
b) di avere ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore;
c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore;
d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;
g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.
A seguito della ricezione della richiesta, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore, rilascia il buono mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente.
Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma, l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All’istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.
Le disposizioni in esame si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

In sede di conversione del DL Aiuti sono state introdotte disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia (art.25-bis, DL n. 50/2022 convertito in L. n. 91/2022)

Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dal 16 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.
Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni.
Il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico ovvero dal soggetto attuatore.
All'atto della presentazione della richiesta, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma, in cui attesta:
a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore;
c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore;
d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;
g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.
A seguito della ricezione della richiesta, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore, rilascia il buono mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente.
Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.
Le disposizioni in esame si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

INPS: comunicazione finestra temporale per le domande del bonus psicologico

L’Inps comunica che le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” possono essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 (Messaggio del 21 luglio 2022, n. 2905).

Il beneficio in parola è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
Per i cittadini richiedenti, residenti in Italia, in possesso di un ISEE in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro, la procedura è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:
– portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
– Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

L’Inps comunica che le domande per la fruizione del "Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia" possono essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 (Messaggio del 21 luglio 2022, n. 2905).

Il beneficio in parola è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
Per i cittadini richiedenti, residenti in Italia, in possesso di un ISEE in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro, la procedura è disponibile accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" raggiungibile tramite home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche".
La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Accertamento induttivo e inadempienze del professionista incaricato

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 15 luglio 2022, n. 22422 ha fornito chiarimenti sulla responsabilità del contribuente in caso di accertamento induttivo per inadempienze del professionista incaricato.

L’art. 39, D.P.R. n. 600/1973 attribuisce all’amministrazione finanziaria la possibilità, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, di ricorrere alla ricostruzione induttiva del reddito avvalendosi di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Successivamente, l’Ufficio determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio dalle scritture contabili.

Relativamente al caso di specie, ossia in caso di dichiarazioni dei redditi non presentate per inadempienza del professionista incaricato, tale circostanza non rende legittimo l’annullamento dell’atto impugnato sulla base di una ricostruzione secondo il metodo induttivo del reddito della società.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, che grava sul contribuente, ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 472/1997, la prova dell’assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d’ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non è superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.

Più in generale, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.

Di fatto, come già chiarito dalla Corte, il contribuente non assolve agli obblighi dichiarativi con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 15 luglio 2022, n. 22422 ha fornito chiarimenti sulla responsabilità del contribuente in caso di accertamento induttivo per inadempienze del professionista incaricato.

L'art. 39, D.P.R. n. 600/1973 attribuisce all'amministrazione finanziaria la possibilità, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, di ricorrere alla ricostruzione induttiva del reddito avvalendosi di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Successivamente, l'Ufficio determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio dalle scritture contabili.

Relativamente al caso di specie, ossia in caso di dichiarazioni dei redditi non presentate per inadempienza del professionista incaricato, tale circostanza non rende legittimo l’annullamento dell'atto impugnato sulla base di una ricostruzione secondo il metodo induttivo del reddito della società.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, che grava sul contribuente, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 472/1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non è superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Più in generale, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.

Di fatto, come già chiarito dalla Corte, il contribuente non assolve agli obblighi dichiarativi con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

Professionisti: il requisito dell’abitualità deve essere accertato in punto di fatto

Ai fini dell’iscrizione obbligatoria alla gestione separata INPS, il requisito dell’abitualità nello svolgimento dell’attività professionale deve essere accertato in punto di fatto e non può essere dedotto sulla base di sole presunzioni, quali l’iscrizione all’albo e l’accensione di partita IVA del professionista (Corte di Cassazione, Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22335).

Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di accoglimento del ricorso proposto da un avvocato avverso la pronuncia di secondo grado che aveva rigettato la domanda dello stesso, volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata INPS, in relazione ai redditi prodotti nell’anno 2009 inerenti allo svolgimento dell’attività professionale, e l’insussistenza del relativo credito contributivo.
La Corte distrettuale, in particolare, aveva ritenuto obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato che non fossero tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense ed aveva rilevato che il requisito dell’abitualità dell’attività professionale doveva presumersi, nel caso sottoposto ad esame, in ragione dell’ iscrizione dell’avvocato presso il relativo Albo, con apertura della partita IVA.

Nel ricorso per cassazione proposto il professionista sosteneva, di contro, che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS a carico del professionista avvocato che non ha l’obbligo di iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, nonostante non fosse stato raggiunto il limite di reddito di euro 5000.
Lo stesso censurava, altresì, la decisione nella parte in cui aveva presunto l’abitualità nello svolgimento dell’attività professionale per il solo fatto che egli era iscritto all’albo ed era titolare di partita Iva.

La Suprema Corte ha accolto ricorso sulla scorta dei principi affermati in fattispecie analoghe, secondo cui la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa determinare l’iscrizione presso la Gestione Separata, restando invece irrilevante l’entità del reddito qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità.

Sul punto, i Giudici di legittimità hanno, dunque, evidenziato che il requisito dell’abitualità deve essere accertato in punto di fatto e, ai fini di detto accertamento, possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività oppure, in senso contrario, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00.
Tuttavia, nessuno dei detti elementi può di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo, trattandosi pur sempre di presunzioni, che non impongono conclusioni indefettibili.
Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha ritenuto censurabile la sentenza di merito, avendo accertato che nel caso di specie la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il requisito dell’abitualità per il sol fatto che il professionista era iscritto all’albo di appartenenza ed era titolare di partita Iva, trascurando di compiere l’accertamento in concreto, anche alla luce dell’entità del reddito prodotto, e deducendo da tali circostanze il fatto ignoto dell’abitualità della attività professionale.

Ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla gestione separata INPS, il requisito dell'abitualità nello svolgimento dell'attività professionale deve essere accertato in punto di fatto e non può essere dedotto sulla base di sole presunzioni, quali l'iscrizione all'albo e l'accensione di partita IVA del professionista (Corte di Cassazione, Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22335).

Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di accoglimento del ricorso proposto da un avvocato avverso la pronuncia di secondo grado che aveva rigettato la domanda dello stesso, volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata INPS, in relazione ai redditi prodotti nell'anno 2009 inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, e l'insussistenza del relativo credito contributivo.
La Corte distrettuale, in particolare, aveva ritenuto obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato che non fossero tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense ed aveva rilevato che il requisito dell'abitualità dell'attività professionale doveva presumersi, nel caso sottoposto ad esame, in ragione dell’ iscrizione dell'avvocato presso il relativo Albo, con apertura della partita IVA.

Nel ricorso per cassazione proposto il professionista sosteneva, di contro, che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS a carico del professionista avvocato che non ha l'obbligo di iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, nonostante non fosse stato raggiunto il limite di reddito di euro 5000.
Lo stesso censurava, altresì, la decisione nella parte in cui aveva presunto l'abitualità nello svolgimento dell'attività professionale per il solo fatto che egli era iscritto all'albo ed era titolare di partita Iva.

La Suprema Corte ha accolto ricorso sulla scorta dei principi affermati in fattispecie analoghe, secondo cui la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa determinare l'iscrizione presso la Gestione Separata, restando invece irrilevante l'entità del reddito qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.

Sul punto, i Giudici di legittimità hanno, dunque, evidenziato che il requisito dell'abitualità deve essere accertato in punto di fatto e, ai fini di detto accertamento, possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività oppure, in senso contrario, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00.
Tuttavia, nessuno dei detti elementi può di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo, trattandosi pur sempre di presunzioni, che non impongono conclusioni indefettibili.
Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha ritenuto censurabile la sentenza di merito, avendo accertato che nel caso di specie la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il requisito dell'abitualità per il sol fatto che il professionista era iscritto all'albo di appartenenza ed era titolare di partita Iva, trascurando di compiere l’accertamento in concreto, anche alla luce dell'entità del reddito prodotto, e deducendo da tali circostanze il fatto ignoto dell'abitualità della attività professionale.