Cassa Edile di Savona: Versamento dei contributi del mese di agosto 2022

La Cassa Edile della Provincia di Savona fornisce indicazioni in ordine al termine per il versamento dei contributi relativi al mese di agosto 2022

La Cassa Edile di Savona, informa che scade il 30 settembre il termine per il versamento dei contributi e degli accantonamenti riferiti alla attività svolta nel mese di agosto 2022.

Il pagamento va effettuato attraverso:

– RID

– bollettino freccia, cioè attraverso un modulo che viene precompilato dal sistema MUT in occasione delle denunce telematiche mensili. È possibile stampare immediatamente il bollettino e/o salvarne una copia in formato pdf. Il bollettino permette di effettuare il pagamento presso tutti gli sportelli bancari di qualsiasi banca.

– bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente bancario dedicato della Cassa Edile (Carige) – IBAN IT27X0617510610000000700080).

La Cassa Edile della Provincia di Savona fornisce indicazioni in ordine al termine per il versamento dei contributi relativi al mese di agosto 2022

La Cassa Edile di Savona, informa che scade il 30 settembre il termine per il versamento dei contributi e degli accantonamenti riferiti alla attività svolta nel mese di agosto 2022.

Il pagamento va effettuato attraverso:

- RID

- bollettino freccia, cioè attraverso un modulo che viene precompilato dal sistema MUT in occasione delle denunce telematiche mensili. È possibile stampare immediatamente il bollettino e/o salvarne una copia in formato pdf. Il bollettino permette di effettuare il pagamento presso tutti gli sportelli bancari di qualsiasi banca.

- bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente bancario dedicato della Cassa Edile (Carige) - IBAN IT27X0617510610000000700080).

Accertamento pagamenti tracciabili: riduzione dei termini di decadenza

I chiarimenti del Fisco sull’accertamento e la riduzione dei termini di decadenza in ipotesi di pagamenti tracciabili (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 agosto 2022, n. 438)

 

Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. (art. 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).
Nel ricostruire l’evoluzione normativa di tale disposizione e la sua portata applicativa, la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dall’articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 può essere riconosciuta solo a coloro che:
a) documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile, nelle sue varie forme (fattura “immediata” o “differita”), in alternativa alla seconda;
b) garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore ad euro 500.
Va inoltre evidenziato che restano fermi, tra gli altri, gli ulteriori requisiti fissati dal d.m. 4 agosto 2016 e, quindi:
– la non applicabilità della riduzione dei termini di decadenza a redditi diversi da quelli d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi;
– la necessità di indicare nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini;

– l’esigenza che tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare complessivo superiore ad euro 500 (comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell’operazione) siano eseguiti con uno degli strumenti individuati nel già richiamato articolo 3 del medesimo decreto (bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ecc.).
Alla luce di quanto sopra, si afferma che in assenza di documentazione delle operazioni con le modalità indicate (fatture elettroniche via SdI e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri), la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza.
Né possono usufruire di tale riduzione coloro che, pur esonerati dalle forme di documentazione richiamate, non vi ricorrono volontariamente.
In risposta al quesito oggetto d’interpello va evidenziato che la tracciabilità dei pagamenti, sebbene costituisca requisito indispensabile, non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza previsti dall’articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015, non potendo, ad esempio, avvalersi di tale beneficio coloro che sono esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi ante richiamati (da operare tramite fattura elettronica e/o memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all’articolo 2 del medesimo d.lgs.), salvo non vi ricorrano su base volontaria.
Con specifico riferimento all’istante, essa potrà quindi documentare le cessioni effettuate ed i relativi corrispettivi tramite fattura elettronica via SdI ex articoli 21 e 21- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) – si ricorda, peraltro, che ciò può avvenire, « ma solo indicando nel documento il codice fiscale del cessionario/committente consumatore, acquisito nel rispetto della normativa vigente» – ovvero, per le operazioni di cui all’articolo 22 del medesimo d.P.R. ( i.e. quelle di commercio al minuto ed assimilate, tra cui rientrano le vendite per corrispondenza), tramite memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati secondo la previsione dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015.
Va aggiunto, in proposito, che gli strumenti idonei allo scopo non si sostanziano nel solo registratore telematico, ma comprendono altresì la « procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e usabile anche su dispositivi mobili. Mediante tale procedura è possibile generare il documento commerciale di cui al decreto ministeriale del 7 dicembre 2016.».
A tale procedura potrà quindi ricorrere l’istante ove più confacente all’organizzazione della propria attività.

 

I chiarimenti del Fisco sull’accertamento e la riduzione dei termini di decadenza in ipotesi di pagamenti tracciabili (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 29 agosto 2022, n. 438)

 

Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. (art. 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).
Nel ricostruire l'evoluzione normativa di tale disposizione e la sua portata applicativa, la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 può essere riconosciuta solo a coloro che:
a) documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile, nelle sue varie forme (fattura "immediata" o "differita"), in alternativa alla seconda;
b) garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore ad euro 500.
Va inoltre evidenziato che restano fermi, tra gli altri, gli ulteriori requisiti fissati dal d.m. 4 agosto 2016 e, quindi:
- la non applicabilità della riduzione dei termini di decadenza a redditi diversi da quelli d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi;
- la necessità di indicare nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini;

- l'esigenza che tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare complessivo superiore ad euro 500 (comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell'operazione) siano eseguiti con uno degli strumenti individuati nel già richiamato articolo 3 del medesimo decreto (bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ecc.).
Alla luce di quanto sopra, si afferma che in assenza di documentazione delle operazioni con le modalità indicate (fatture elettroniche via SdI e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri), la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza.
Né possono usufruire di tale riduzione coloro che, pur esonerati dalle forme di documentazione richiamate, non vi ricorrono volontariamente.
In risposta al quesito oggetto d’interpello va evidenziato che la tracciabilità dei pagamenti, sebbene costituisca requisito indispensabile, non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza previsti dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015, non potendo, ad esempio, avvalersi di tale beneficio coloro che sono esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi ante richiamati (da operare tramite fattura elettronica e/o memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all'articolo 2 del medesimo d.lgs.), salvo non vi ricorrano su base volontaria.
Con specifico riferimento all'istante, essa potrà quindi documentare le cessioni effettuate ed i relativi corrispettivi tramite fattura elettronica via SdI ex articoli 21 e 21- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) - si ricorda, peraltro, che ciò può avvenire, « ma solo indicando nel documento il codice fiscale del cessionario/committente consumatore, acquisito nel rispetto della normativa vigente» - ovvero, per le operazioni di cui all'articolo 22 del medesimo d.P.R. ( i.e. quelle di commercio al minuto ed assimilate, tra cui rientrano le vendite per corrispondenza), tramite memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati secondo la previsione dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015.
Va aggiunto, in proposito, che gli strumenti idonei allo scopo non si sostanziano nel solo registratore telematico, ma comprendono altresì la « procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate e usabile anche su dispositivi mobili. Mediante tale procedura è possibile generare il documento commerciale di cui al decreto ministeriale del 7 dicembre 2016.».
A tale procedura potrà quindi ricorrere l'istante ove più confacente all'organizzazione della propria attività.

 

Fondo Fasifar per le farmacie private: modalità operative

Fornite indicazioni operative sul Fondo Contrattuale di Assistenza Sanitaria Fasifar per tutti i lavoratori dipendenti delle farmacie private, farmacisti e non farmacisti.

Nel rispetto di quanto definito dal Ccnl di settore, i lavoratori potranno chiedere le prestazioni sanitarie, per il tramite della “Cassa Reciproca sms”, in attesa della piena operatività di Fasifar, la quale  può rimborsare le prestazioni, anche arretrate, a far data dal 1° novembre 2021, mentre per le prestazioni da effettuare nelle strutture della rete Unisalute, presenti in tutte le realtà territoriali, gli stessi lavoratori potranno usufruirne a condizione che l’azienda li registri nel portale di Reciproca sms, e sia in regola con i versamenti a suo carico, condizione indispensabile per attivare le coperture sanitarie integrative.

Il contributo semestrale, che dovrà essere versato per singolo dipendente assunto con CCNL Dipendenti da Farmacia Privata, a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è stabilito in €78,00 (settantotto/00) al netto della fiscalità agevolata prevista dal contributo di solidarietà del 10% ai sensi di quanto previsto all’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997 n- 314, che l’azienda verserà direttamente all’INPS per singolo dipendente.

Per i dipendenti assunti in corso di semestre il calcolo della copertura verrà effettuato e riproporzionato in base all’effettiva data di assunzione a tempo indeterminato:

– Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato comprese tra il 1 ed il 15 (incluso), di ciascun mese, attivazione della copertura e calcolo del versamento riproporzionato mensilmente a partire dal primo giorno del mese (es. assunzione il 10/05 copertura a partire dal 01/05 versamento dovuto per i mesi di maggio e giugno)

– Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato comprese tra il 16 (incluso) e l’ultimo giorno, di ciascun mese, attivazione della copertura e calcolo del versamento riproporzionato mensilmente a partire dal primo giorno del mese successivo (es. assunzione il 20/05 copertura a partire dal 01/06 versamento dovuto per il mese di giugno)

Per tutti i lavoratori che risultano con data di assunzione uguale o precedente al 15/11/2021 la contribuzione verrà comunque calcolata a partire dal 01/11/2021.

I versamenti devono essere effettuati, con bonifici distinti, sul c/c 15/000150613, Istituto di Credito Banca di Bologna, IBAN IT53G0888302400015000150613, BIC CCRTIT2TBDB intestato a Reciproca Società di Mutuo Soccorso – Ente del Terzo Settore.

La causale dovrà riportare la Ragione Sociale della Farmacia, così come indicata in fase di registra

Fornite indicazioni operative sul Fondo Contrattuale di Assistenza Sanitaria Fasifar per tutti i lavoratori dipendenti delle farmacie private, farmacisti e non farmacisti.

Nel rispetto di quanto definito dal Ccnl di settore, i lavoratori potranno chiedere le prestazioni sanitarie, per il tramite della "Cassa Reciproca sms", in attesa della piena operatività di Fasifar, la quale  può rimborsare le prestazioni, anche arretrate, a far data dal 1° novembre 2021, mentre per le prestazioni da effettuare nelle strutture della rete Unisalute, presenti in tutte le realtà territoriali, gli stessi lavoratori potranno usufruirne a condizione che l’azienda li registri nel portale di Reciproca sms, e sia in regola con i versamenti a suo carico, condizione indispensabile per attivare le coperture sanitarie integrative.

Il contributo semestrale, che dovrà essere versato per singolo dipendente assunto con CCNL Dipendenti da Farmacia Privata, a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è stabilito in €78,00 (settantotto/00) al netto della fiscalità agevolata prevista dal contributo di solidarietà del 10% ai sensi di quanto previsto all’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997 n- 314, che l’azienda verserà direttamente all’INPS per singolo dipendente.

Per i dipendenti assunti in corso di semestre il calcolo della copertura verrà effettuato e riproporzionato in base all’effettiva data di assunzione a tempo indeterminato:

- Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato comprese tra il 1 ed il 15 (incluso), di ciascun mese, attivazione della copertura e calcolo del versamento riproporzionato mensilmente a partire dal primo giorno del mese (es. assunzione il 10/05 copertura a partire dal 01/05 versamento dovuto per i mesi di maggio e giugno)

- Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato comprese tra il 16 (incluso) e l’ultimo giorno, di ciascun mese, attivazione della copertura e calcolo del versamento riproporzionato mensilmente a partire dal primo giorno del mese successivo (es. assunzione il 20/05 copertura a partire dal 01/06 versamento dovuto per il mese di giugno)

Per tutti i lavoratori che risultano con data di assunzione uguale o precedente al 15/11/2021 la contribuzione verrà comunque calcolata a partire dal 01/11/2021.

I versamenti devono essere effettuati, con bonifici distinti, sul c/c 15/000150613, Istituto di Credito Banca di Bologna, IBAN IT53G0888302400015000150613, BIC CCRTIT2TBDB intestato a Reciproca Società di Mutuo Soccorso – Ente del Terzo Settore.

La causale dovrà riportare la Ragione Sociale della Farmacia, così come indicata in fase di registra

Accertamento della gravità e proporzionalità della sanzione espulsiva

Il giudice di merito, in ordine all’accertamento della gravità e proporzionalità della sanzione espulsiva, è tenuto a valutare la legittimità e la congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.

La Corte d’appello, nel caso specifico, ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento disciplinare per violazione procedurale attinente alla omessa affissione del CCNL. La Corte di Cassazione, adita a seguito di ricorso della società, ha cassato la sentenza, osservando che la violazione procedurale posta a base della declaratoria di inefficacia del licenziamento (mancata affissione della disposizione del CCNL Commercio che equiparava l’assenza ingiustificata al caso in cui il lavoratore non avesse dato tempestiva comunicazione dell’assenza) riguardava un obbligo che non necessitava l’inclusione nel codice disciplinare, contenuto in una norma volta a sanzionare un comportamento integrante doveri fondamentali dei lavoratore, dallo stesso conoscibili senza necessità di specifica previsione.
In sede di rinvio, la Corte d’appello rilevò che il lavoratore, assente dal servizio dal 15 aprile 2014, aveva dato notizia dell’assenza mediante SMS inviato a un collega, affinché costui avvisasse la direzione, senza sincerarsi che il messaggio fosse pervenuto a destinazione, e il successivo 17 aprile aveva inviato mail contenente certificazione medica per giustificare l’assenza, inviando soltanto il 24 aprile certificazione medica idonea a giustificare le successive assenze intervenute dal 18 in poi; che nelle giustificazioni formali il lavoratore aveva ascritto il ritardo a disservizi del sistema informatico di diretto collegamento con l’Inps in dotazione del medico curante; che sulla base del descritto compendio probatorio era stato irrogato licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata protrattasi per 3 giorni.
La Corte, quindi, aveva proceduto al giudizio di proporzionalità della sanzione, rilevando che la condotta del lavoratore, pur improntata a superficialità, avendo affidato la comunicazione a un messaggio inoltrato a un terzo, non era di gravità tale da giustificare il licenziamento, posto che lo stesso medico curante aveva confermato che di aver dovuto inoltrare la certificazione in forma cartacea per problemi nel sistema di collegamento.
La Corte territoriale si è attenuta agli accertamenti già compiuti nelle fasi processuali antecedenti e in base ai quali la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza rescindente, limitandosi a valutare i dati processuali già emersi ai fini della valutazione in ordine alla proporzionalità della sanzione, né la stessa ricorrente indica, nel rispetto della richiesta specificità della censura, quali punti della sentenza di rinvio abbiano esorbitato dai limiti del decisum di cassazione.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del CCNL Commercio per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, rilevando che il comportamento del lavoratore è esistente e di particolare gravità, né è suscettibile di attenuazione in base al principio di proporzionalità, codificato nell’art. 2106 c.c., risiedendo la ratio della disciplina collettiva nella esigenza di evitare che impedimenti nell’esecuzione della prestazione lavorativa possano cagionare pregiudizio alla controparte.
Il motivo è inammissibile poiché il giudice del merito ha dato conto delle ragioni in forza delle quali la condotta del ricorrente non è meritevole della sanzione espulsiva, anche mediante riferimento ai concomitanti disservizi del sistema di comunicazione del sistema sanitario, e il giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che – anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto, come nella specie, da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione, ordinanza 24 agosto 2022, n. 25286).

Il giudice di merito, in ordine all’accertamento della gravità e proporzionalità della sanzione espulsiva, è tenuto a valutare la legittimità e la congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.

La Corte d'appello, nel caso specifico, ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento disciplinare per violazione procedurale attinente alla omessa affissione del CCNL. La Corte di Cassazione, adita a seguito di ricorso della società, ha cassato la sentenza, osservando che la violazione procedurale posta a base della declaratoria di inefficacia del licenziamento (mancata affissione della disposizione del CCNL Commercio che equiparava l'assenza ingiustificata al caso in cui il lavoratore non avesse dato tempestiva comunicazione dell'assenza) riguardava un obbligo che non necessitava l'inclusione nel codice disciplinare, contenuto in una norma volta a sanzionare un comportamento integrante doveri fondamentali dei lavoratore, dallo stesso conoscibili senza necessità di specifica previsione.
In sede di rinvio, la Corte d'appello rilevò che il lavoratore, assente dal servizio dal 15 aprile 2014, aveva dato notizia dell'assenza mediante SMS inviato a un collega, affinché costui avvisasse la direzione, senza sincerarsi che il messaggio fosse pervenuto a destinazione, e il successivo 17 aprile aveva inviato mail contenente certificazione medica per giustificare l'assenza, inviando soltanto il 24 aprile certificazione medica idonea a giustificare le successive assenze intervenute dal 18 in poi; che nelle giustificazioni formali il lavoratore aveva ascritto il ritardo a disservizi del sistema informatico di diretto collegamento con l'Inps in dotazione del medico curante; che sulla base del descritto compendio probatorio era stato irrogato licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata protrattasi per 3 giorni.
La Corte, quindi, aveva proceduto al giudizio di proporzionalità della sanzione, rilevando che la condotta del lavoratore, pur improntata a superficialità, avendo affidato la comunicazione a un messaggio inoltrato a un terzo, non era di gravità tale da giustificare il licenziamento, posto che lo stesso medico curante aveva confermato che di aver dovuto inoltrare la certificazione in forma cartacea per problemi nel sistema di collegamento.
La Corte territoriale si è attenuta agli accertamenti già compiuti nelle fasi processuali antecedenti e in base ai quali la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza rescindente, limitandosi a valutare i dati processuali già emersi ai fini della valutazione in ordine alla proporzionalità della sanzione, né la stessa ricorrente indica, nel rispetto della richiesta specificità della censura, quali punti della sentenza di rinvio abbiano esorbitato dai limiti del decisum di cassazione.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del CCNL Commercio per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, rilevando che il comportamento del lavoratore è esistente e di particolare gravità, né è suscettibile di attenuazione in base al principio di proporzionalità, codificato nell'art. 2106 c.c., risiedendo la ratio della disciplina collettiva nella esigenza di evitare che impedimenti nell'esecuzione della prestazione lavorativa possano cagionare pregiudizio alla controparte.
Il motivo è inammissibile poiché il giudice del merito ha dato conto delle ragioni in forza delle quali la condotta del ricorrente non è meritevole della sanzione espulsiva, anche mediante riferimento ai concomitanti disservizi del sistema di comunicazione del sistema sanitario, e il giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, che - anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente - è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto, come nella specie, da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione, ordinanza 24 agosto 2022, n. 25286).

Emergenza Covid-19: presentazione istanze contributo a fondo perduto gestori impianti sportivi

Le richieste di contributo a fondo perduto per gli impianti sportivi devono essere inviate esclusivamente entro il prossimo 31 agosto al proprio Organismo Sportivo affiliante (FSN, DSA, EPS) e non al Dipartimento per lo sport (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Decreto 30 giugno 2022 e Comunicato 26 agosto 2022).

I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di un importo complessivo nel limite massimo di spesa di euro 53.000.000,00 in favore dei gestori di impianti sportivi,sono le Associazioni e le Società Sportive che al 2 marzo 2022 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, e che siano al 1° agosto 2022 affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi.
Si ricorda che i beneficiari dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti (Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associate), complete di tutta la documentazione a supporto, entro il 31 agosto 2022.
Non verranno perciò prese in considerazione le richieste di contributo avanzate direttamente al Dipartimento da parte di singole associazioni e/o società sportive.
A loro volta, gli organismi affilianti dovranno presentare al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante compilazione del format allegato, corredato di tutta la documentazione a supporto.

Le richieste di contributo a fondo perduto per gli impianti sportivi devono essere inviate esclusivamente entro il prossimo 31 agosto al proprio Organismo Sportivo affiliante (FSN, DSA, EPS) e non al Dipartimento per lo sport (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Decreto 30 giugno 2022 e Comunicato 26 agosto 2022).

I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di un importo complessivo nel limite massimo di spesa di euro 53.000.000,00 in favore dei gestori di impianti sportivi,sono le Associazioni e le Società Sportive che al 2 marzo 2022 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, e che siano al 1° agosto 2022 affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi.
Si ricorda che i beneficiari dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti (Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associate), complete di tutta la documentazione a supporto, entro il 31 agosto 2022.
Non verranno perciò prese in considerazione le richieste di contributo avanzate direttamente al Dipartimento da parte di singole associazioni e/o società sportive.
A loro volta, gli organismi affilianti dovranno presentare al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante compilazione del format allegato, corredato di tutta la documentazione a supporto.

Pay-back farmaceutico: variazione IVA

La variazione in diminuzione dell’IVA può essere effettuata emettendo un apposito documento contabile da annotare nei registri IVA (Agenzia Entrate – risposta 29 agosto 2022 n. 440).

Il pay-back è uno degli strumenti utilizzati nel nostro ordinamento per il governo della spesa farmaceutica, volto ad adeguare la spesa per l’erogazione di medicinali da parte del Servizio Sanitario Nazionale al livello di risorse finanziarie disponibili.
Tale strumento si caratterizza per la restituzione da parte delle aziende di una quota dei corrispettivi percepiti per le cessioni effettuate.
A riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire che il pay-back, nelle sue varie articolazioni, costituisce una forma di revisione ex lege (attuata tramite l’apposita determinazione dell’AIFA) del prezzo dei beni ceduti, riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 26, co. 2, D.P.R. n. 633/1972 ed in ragione della quale può essere emessa una nota di variazione in diminuzione. Emessa tempestivamente detta nota, entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, nel caso di specie, la determinazione AIFA di riferimento, l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento.
A titolo esemplificativo, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d’imposta 2021, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2021, vale a dire entro il 30 aprile 2022. Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).
In relazione al caso di specie, deve escludersi l’emissione di note di variazione in diminuzione connesse a riversamenti che si riferiscono a determinazioni AIFA, con relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anteriori al 1° gennaio 2022.

Ciò fermo restando che laddove intervenga una sentenza della competente Autorità giudiziaria al cui vaglio è stata posta, direttamente o indirettamente, la procedura di determinazione AIFA ritenuta illegittima al fine di ottenere l’annullamento/modifica delle statuizioni ivi contenute, e quindi, in conseguenza, la rideterminazione dell’ammontare imponibile delle operazioni originarie, i termini per l’emissione delle note di variazione decorreranno dalla stessa.

Deve inoltre evidenziarsi che l’emissione delle note potrà essere effettuata con modalità che tengano conto della peculiare situazione di fatto esistente nell’ambito in esame, in conformità alle semplificazioni disposte dal legislatore nei suoi ultimi interventi.

La variazione in diminuzione dell’IVA può essere effettuata emettendo un apposito documento contabile da annotare nei registri IVA (Agenzia Entrate - risposta 29 agosto 2022 n. 440).

Il pay-back è uno degli strumenti utilizzati nel nostro ordinamento per il governo della spesa farmaceutica, volto ad adeguare la spesa per l'erogazione di medicinali da parte del Servizio Sanitario Nazionale al livello di risorse finanziarie disponibili.
Tale strumento si caratterizza per la restituzione da parte delle aziende di una quota dei corrispettivi percepiti per le cessioni effettuate.
A riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire che il pay-back, nelle sue varie articolazioni, costituisce una forma di revisione ex lege (attuata tramite l'apposita determinazione dell'AIFA) del prezzo dei beni ceduti, riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 26, co. 2, D.P.R. n. 633/1972 ed in ragione della quale può essere emessa una nota di variazione in diminuzione. Emessa tempestivamente detta nota, entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, nel caso di specie, la determinazione AIFA di riferimento, l'imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento.
A titolo esemplificativo, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d'imposta 2021, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2021, vale a dire entro il 30 aprile 2022. Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, la detrazione può essere operata nell'ambito della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).
In relazione al caso di specie, deve escludersi l’emissione di note di variazione in diminuzione connesse a riversamenti che si riferiscono a determinazioni AIFA, con relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anteriori al 1° gennaio 2022.

Ciò fermo restando che laddove intervenga una sentenza della competente Autorità giudiziaria al cui vaglio è stata posta, direttamente o indirettamente, la procedura di determinazione AIFA ritenuta illegittima al fine di ottenere l'annullamento/modifica delle statuizioni ivi contenute, e quindi, in conseguenza, la rideterminazione dell'ammontare imponibile delle operazioni originarie, i termini per l'emissione delle note di variazione decorreranno dalla stessa.

Deve inoltre evidenziarsi che l'emissione delle note potrà essere effettuata con modalità che tengano conto della peculiare situazione di fatto esistente nell'ambito in esame, in conformità alle semplificazioni disposte dal legislatore nei suoi ultimi interventi.

EDILCASSA SICILIA: la contribuzione in vigore dall’1/8/2022

La Cassa Edile Regionale per l’Artigianato e le Piccole Imprese della Sicilia – Edilcassa Sicilia, pubblica la nuova tabella contributiva valida per tutte le province della Sicilia a decorrere dal 1° agosto 2022

TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1° AGOSTO 2022

CONTRIBUZIONE UNICA PER TUTTE LE PROVINCE DELLA SICILIA

Voci di versamento

A carico azienda

A carico lavoratore

Totale

Contributo Edilcassa 1,875% 0,375% 2,25%
A.P.E. 1,88% 1,88%
Formazione Professionale 0,50% 0,50%
Comitato Tecnico Paritetico 0,50% 0,50%
Quote di adesione contrattuale nazionale 0,2222% 0,2222% 0,4444%
Quote di adesione contrattuale territoriale 0,7028% 0,7028% 1,4056%
F.do Sanitario 0,60% 0,60%
Fondo Incentivo Occupazione 0,10% 0,10%
Fondo Prepensionamento 0,20% 0,20%
TOTALI 6,5800% 1,3000% 7,8800%

 

La Cassa Edile Regionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese della Sicilia - Edilcassa Sicilia, pubblica la nuova tabella contributiva valida per tutte le province della Sicilia a decorrere dal 1° agosto 2022

TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1° AGOSTO 2022

CONTRIBUZIONE UNICA PER TUTTE LE PROVINCE DELLA SICILIA

Voci di versamento

A carico azienda

A carico lavoratore

Totale

Contributo Edilcassa 1,875% 0,375% 2,25%
A.P.E. 1,88% --- 1,88%
Formazione Professionale 0,50% --- 0,50%
Comitato Tecnico Paritetico 0,50% --- 0,50%
Quote di adesione contrattuale nazionale 0,2222% 0,2222% 0,4444%
Quote di adesione contrattuale territoriale 0,7028% 0,7028% 1,4056%
F.do Sanitario 0,60% --- 0,60%
Fondo Incentivo Occupazione 0,10% --- 0,10%
Fondo Prepensionamento 0,20% --- 0,20%
TOTALI 6,5800% 1,3000% 7,8800%

 

Note di rettifica contributi cassa integrazione 1° semestre 2022

L’Inps ha emesso note di rettifica in relazione ai contributi di finanziamento della cassa integrazione inerenti al 1° semestre 2022 nei confronti del datori di lavoro che hanno operato in difformità alle indicazioni dell’Istituto. Al fine di gestire tali note di rettifica i datori di lavoro interessati devono richiedere apposito codice autorizzazione entro il 22 settembre 2022. (Inps – Messaggio 08 agosto 2022, n. 3112).

A decorrere dal 1° gennaio 2022, in seguito alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, sono stati modificati anche gli oneri contributivi di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e l’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali) per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Considerata la necessità di adeguare le procedure di calcolo per determinare il corretto carico contributivo in base alle nuove disposizioni vigenti dal 1° gennaio 2022, l’Inps ha disposto, in via transitoria, di attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021, fino al periodo di paga di giugno 2022.
Nei confronti dei datori di lavoro che per il periodo indicato (gennaio – giugno 2022) non si sono attenuti alle indicazioni dell’Inps sono state emesse note di rettifica afferenti le corrispondenti contribuzioni.
L’Istituto ha precisato che ai fini della gestione di tali note di rettifica, i datori di lavoro interessati devono provvedere ad inviare entro il 22 settembre 2022 una richiesta di attribuzione del Codice di autorizzazione “4K – Azienda con NdR per contribuzione D.Lgs 148/2015 in difformità al messaggio n. 637/2022”.
La richiesta deve essere inoltrata tramite Cassetto Previdenziale del Contribuente sotto la voce “Posizione Aziendale”, selezionando uno dei seguenti oggetti appositamente istituiti:
a) “Richiesta CA 4K periodi da gennaio a giugno 2022”;
b) “Richiesta CA 4K periodi parziali”.
Nella prima ipotesi l’assegnazione del CA “4K” avviene centralmente per l’intero periodo da gennaio 2022 a giugno 2022.
Nella seconda ipotesi, invece, devono essere indicati i periodi contributivi compresi tra gennaio e giugno 2022 per i quali ricorre la difformità, e l’assegnazione del CA “4K” avviene a cura della Struttura territoriale INPS di competenza.

L’Inps ha emesso note di rettifica in relazione ai contributi di finanziamento della cassa integrazione inerenti al 1° semestre 2022 nei confronti del datori di lavoro che hanno operato in difformità alle indicazioni dell’Istituto. Al fine di gestire tali note di rettifica i datori di lavoro interessati devono richiedere apposito codice autorizzazione entro il 22 settembre 2022. (Inps - Messaggio 08 agosto 2022, n. 3112).

A decorrere dal 1° gennaio 2022, in seguito alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, sono stati modificati anche gli oneri contributivi di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e l’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali) per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Considerata la necessità di adeguare le procedure di calcolo per determinare il corretto carico contributivo in base alle nuove disposizioni vigenti dal 1° gennaio 2022, l’Inps ha disposto, in via transitoria, di attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021, fino al periodo di paga di giugno 2022.
Nei confronti dei datori di lavoro che per il periodo indicato (gennaio - giugno 2022) non si sono attenuti alle indicazioni dell’Inps sono state emesse note di rettifica afferenti le corrispondenti contribuzioni.
L’Istituto ha precisato che ai fini della gestione di tali note di rettifica, i datori di lavoro interessati devono provvedere ad inviare entro il 22 settembre 2022 una richiesta di attribuzione del Codice di autorizzazione "4K - Azienda con NdR per contribuzione D.Lgs 148/2015 in difformità al messaggio n. 637/2022".
La richiesta deve essere inoltrata tramite Cassetto Previdenziale del Contribuente sotto la voce "Posizione Aziendale", selezionando uno dei seguenti oggetti appositamente istituiti:
a) "Richiesta CA 4K periodi da gennaio a giugno 2022";
b) "Richiesta CA 4K periodi parziali".
Nella prima ipotesi l’assegnazione del CA "4K" avviene centralmente per l’intero periodo da gennaio 2022 a giugno 2022.
Nella seconda ipotesi, invece, devono essere indicati i periodi contributivi compresi tra gennaio e giugno 2022 per i quali ricorre la difformità, e l’assegnazione del CA "4K" avviene a cura della Struttura territoriale INPS di competenza.

Sanzioni per il mancato assolvimento degli obblighi informativi

Il Decreto legislativo n. 104/2022 contiene disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro nonché una serie di ulteriori misure di tutela in favore dei lavoratori.

A deorrere dal 13 agosto 2022, il datore di lavoro pubblico e privato deve comunicare al lavoratore:
a) l’identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori;
b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
d) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
h) la durata del periodo di prova, se previsto;
i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
l) la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
n) l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
o) la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
1) la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
q) il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
r) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
s) gli elementi previsti dall’articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:
a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi in parola all’Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.
Rispetto alle predette violazioni si applica la procedura di diffida; le medesime violazioni si realizzano allo scadere dei termini previsti (7 giorni o un mese) in relazione alla tipologia delle informazioni omesse (INL, circolare n. 4/2022).

Il Decreto legislativo n. 104/2022 contiene disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro nonché una serie di ulteriori misure di tutela in favore dei lavoratori.

A deorrere dal 13 agosto 2022, il datore di lavoro pubblico e privato deve comunicare al lavoratore:
a) l'identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori;
b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
d) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
h) la durata del periodo di prova, se previsto;
i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
l) la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
o) la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
1) la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico;
q) il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
r) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
s) gli elementi previsti dall'articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
L'obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente:
a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi in parola all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.
Rispetto alle predette violazioni si applica la procedura di diffida; le medesime violazioni si realizzano allo scadere dei termini previsti (7 giorni o un mese) in relazione alla tipologia delle informazioni omesse (INL, circolare n. 4/2022).

Seconda tranche di una tantum per il CCNL Comunicazione – Artigianato

Con la retribuzione del mese di agosto spetta la seconda e ultima tranche di una tantum per i dipendenti delle imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell’Area Comunicazione

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 16/5/2022, spetta un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 155 euro.

L’importo “una tantum” è stato erogato in due soluzioni: la prima pari a 55 euro erogato con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda pari a 100 euro con la retribuzione del mese di agosto 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L’importo deH”‘una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2022.

L’importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Con la retribuzione del mese di agosto spetta la seconda e ultima tranche di una tantum per i dipendenti delle imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell'Area Comunicazione

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 16/5/2022, spetta un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 155 euro.

L'importo "una tantum" è stato erogato in due soluzioni: la prima pari a 55 euro erogato con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda pari a 100 euro con la retribuzione del mese di agosto 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo deH"'una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2022.

L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.