Un cittadino italiano, percettore di una pensione ordinaria di vecchiaia erogata dall’Inps, può accedere al regime di favore che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 7%, sulle pensioni maturate all’estero, se il titolare trasferisce la propria residenza in uno dei comuni del Sud Italia elencati dall’art. 24-ter del Tuir (Agenzia Entrate – risposta 27 settembre 2022 n. 471).
L’art. 24-ter del TUIR prevede che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. n. 189/2016, conv., con modif., dalla L. n. 229/2016, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.
Per accedere al regime è richiesto il trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni sopra evidenziati, e considerata la ratio della normativa in esame, volta ad attrarre nei Comuni, tra l’altro, appartenenti al territorio del Mezzogiorno i soggetti titolari di capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti in Italia, la fruizione del beneficio implica l’effettivo trasferimento della persona fisica in Italia.
A tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.
L’opzione è:
– esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;
– valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale – anno in cui l’opzione diviene efficace;
– esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.
Per l’accesso al regime in argomento è necessaria anche la titolarità da parte delle persone fisiche dei redditi da pensione di cui all’art. 49, co. 2, lett a, DPR n. 917/1986 erogati da soggetti esteri.
Al riguardo, si rammenta che in base al citato art. 49, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.
Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da “pensione” sono equiparati a quelli di “lavoro dipendente”.
In particolare alle condizioni sopra evidenziate, l’opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, i redditi, di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati ai sensi del cit. art. 165, co. 2, del TUIR.
L’ordinamento accoglie, pertanto, il cosiddetto criterio della lettura “a specchio”, secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’art. 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
Ai sensi del cit. art. 23, co. 2, del TUIR, si considerano redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano “le pensioni, gli assegni ad esse assimilati …” se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti.
Rientrano, pertanto, nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa in esame, in quanto redditi prodotti all’estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri.
Diversamente, restano escluse dall’applicazione dell’imposta sostitutiva, e vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni, le pensioni INPS percepite dai soggetti che si siano trasferiti nel nostro Paese ed abbiano optato per il regime fiscale in esame.
La normativa in esame non prevede che il soggetto non residente, titolare di pensione di fonte estera, non sia anche titolare di altri redditi erogati da soggetti residenti in Italia, fermo restando che per questi ultimi redditi, esclusi dall’applicazione dell’articolo 24-ter del TUIR, in quanto redditi di fonte italiana, valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti.
Pertanto, nella fattispecie, la circostanza che l’Istante sia anche titolare di redditi da pensione erogati dall’INPS, non impedisce l’applicazione del regime di cui all’articolo 24-ter del TUIR.
Un cittadino italiano, percettore di una pensione ordinaria di vecchiaia erogata dall'Inps, può accedere al regime di favore che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 7%, sulle pensioni maturate all’estero, se il titolare trasferisce la propria residenza in uno dei comuni del Sud Italia elencati dall’art. 24-ter del Tuir (Agenzia Entrate - risposta 27 settembre 2022 n. 471).
L’art. 24-ter del TUIR prevede che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. n. 189/2016, conv., con modif., dalla L. n. 229/2016, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.
Per accedere al regime è richiesto il trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni sopra evidenziati, e considerata la ratio della normativa in esame, volta ad attrarre nei Comuni, tra l'altro, appartenenti al territorio del Mezzogiorno i soggetti titolari di capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti in Italia, la fruizione del beneficio implica l'effettivo trasferimento della persona fisica in Italia.
A tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l'accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all'estero per il periodo indicato dalla norma e l'ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.
L'opzione è:
- esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;
- valida per i primi nove periodi d'imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale - anno in cui l'opzione diviene efficace;
- esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.
Per l'accesso al regime in argomento è necessaria anche la titolarità da parte delle persone fisiche dei redditi da pensione di cui all'art. 49, co. 2, lett a, DPR n. 917/1986 erogati da soggetti esteri.
Al riguardo, si rammenta che in base al citato art. 49, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.
Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da "pensione" sono equiparati a quelli di "lavoro dipendente".
In particolare alle condizioni sopra evidenziate, l'opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, i redditi, di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati ai sensi del cit. art. 165, co. 2, del TUIR.
L'ordinamento accoglie, pertanto, il cosiddetto criterio della lettura "a specchio", secondo cui i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall'art. 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
Ai sensi del cit. art. 23, co. 2, del TUIR, si considerano redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano "le pensioni, gli assegni ad esse assimilati ..." se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti.
Rientrano, pertanto, nell'ambito applicativo della disposizione agevolativa in esame, in quanto redditi prodotti all'estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri.
Diversamente, restano escluse dall'applicazione dell'imposta sostitutiva, e vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni, le pensioni INPS percepite dai soggetti che si siano trasferiti nel nostro Paese ed abbiano optato per il regime fiscale in esame.
La normativa in esame non prevede che il soggetto non residente, titolare di pensione di fonte estera, non sia anche titolare di altri redditi erogati da soggetti residenti in Italia, fermo restando che per questi ultimi redditi, esclusi dall'applicazione dell'articolo 24-ter del TUIR, in quanto redditi di fonte italiana, valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti.
Pertanto, nella fattispecie, la circostanza che l'Istante sia anche titolare di redditi da pensione erogati dall'INPS, non impedisce l'applicazione del regime di cui all'articolo 24-ter del TUIR.