Contratto part-time concluso in violazione delle norme: il minimale contributivo resta inderogabile

L’istituto del minimale contributivo si applica anche nell’ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto dal contratto collettivo applicabile. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 10 ottobre 2022, n. 29413.

I Giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il ricorso proposto avverso la sentenza d’appello che aveva accertato la debenza da parte del datore di lavoro di contributi e premi calcolati secondo il principio della contribuzione virtuale per i contratti part-time stipulati in numero superiore alla quota massima percentuale fissata dal CCNL applicabile.

La Corte di merito, nella fattispecie, aveva applicato il minimale contributivo ex art. 29 DL 244/95, non derogabile da pattuizioni delle parti nemmeno collettive, ed anzi confermato dal sopravvenuto art. 29 CCNL.

Tale sentenza è stata impugnata dal datore di lavoro il quale ha sostenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che il superamento dei limiti percentuali per la stipula dei contratti part-time implicasse la contribuzione su retribuzione virtuale. La stessa, inoltre, non aveva calcolato la contribuzione in relazione alle ore di lavoro pattuite, anche se inferiori a quelle minime contrattuali, equiparando così l’orario normale prestato a quello pieno.

La decisione impugnata è stata giudicata immune da censure dalla Suprema Corte che ha ribadito che l’istituto del minimale contributivo si applica anche nei casi, come quello sottoposto ad esame, in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto dal contratto collettivo applicabile.

Il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va, invero, commisurato alla retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti part-time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti.

L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo del c.d. minimale contributivo, ossia all’importo della retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.

Il Collegio ha, altresì, precisato che il valore economico complessivo delle retribuzioni imponibili può essere suscettibile di abbattimento solo nei casi di legittima previsione che incida sull’orario di lavoro, e non anche nei casi in cui la riduzione dell’ orario di lavoro avviene in violazione dei criteri normativi applicabili, come verificatosi nel caso di specie.

L'istituto del minimale contributivo si applica anche nell'ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto dal contratto collettivo applicabile. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 10 ottobre 2022, n. 29413.

I Giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il ricorso proposto avverso la sentenza d'appello che aveva accertato la debenza da parte del datore di lavoro di contributi e premi calcolati secondo il principio della contribuzione virtuale per i contratti part-time stipulati in numero superiore alla quota massima percentuale fissata dal CCNL applicabile.

La Corte di merito, nella fattispecie, aveva applicato il minimale contributivo ex art. 29 DL 244/95, non derogabile da pattuizioni delle parti nemmeno collettive, ed anzi confermato dal sopravvenuto art. 29 CCNL.

Tale sentenza è stata impugnata dal datore di lavoro il quale ha sostenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che il superamento dei limiti percentuali per la stipula dei contratti part-time implicasse la contribuzione su retribuzione virtuale. La stessa, inoltre, non aveva calcolato la contribuzione in relazione alle ore di lavoro pattuite, anche se inferiori a quelle minime contrattuali, equiparando così l'orario normale prestato a quello pieno.

La decisione impugnata è stata giudicata immune da censure dalla Suprema Corte che ha ribadito che l'istituto del minimale contributivo si applica anche nei casi, come quello sottoposto ad esame, in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto dal contratto collettivo applicabile.

Il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va, invero, commisurato alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti part-time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti.

L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo del c.d. minimale contributivo, ossia all'importo della retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.

Il Collegio ha, altresì, precisato che il valore economico complessivo delle retribuzioni imponibili può essere suscettibile di abbattimento solo nei casi di legittima previsione che incida sull'orario di lavoro, e non anche nei casi in cui la riduzione dell’ orario di lavoro avviene in violazione dei criteri normativi applicabili, come verificatosi nel caso di specie.

Barbieri e parrucchieri: firmato il rinnovo contrattuale

 

 

Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Imprese di Acconciatura, ed Estetica

L’accordo scade il 31/12/2022 e prevede 100€ di aumento sui minimi tabellari (al 3°livello), 70€ all’atto della firma con la mensilità di ottobre, 30€ con la retribuzione di febbraio 2023 (con il recupero dell’IPCA realizzato e previsionale).

L’importo Una-tantum è di 246€, che saranno erogati in 3 trances: 100€ con la mensilità di novembre, 100€ a dicembre 2022, ultima trance di 46€ con la retribuzione di marzo 2023.

Livello

Retribuzione Tabellare

al 30 settembre 2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1 1.395,99 € 115,47 € 1.511,46 €
2 1.275,26 € 105,48 € 1.380,74 €
3 1.209,00 € 100,00 € 1.309,00 €
4 1.139,90 € 94,29 € 1.234,19 €

Livello

Retribuzione Tabellare

 al 30 settembre 2022

Prima tranche di aumento

dal 1° ottobre 2022

Retribuzione Tabellare

 dal 1° ottobre 2022

1 1.395,99 € 80,83 € 1.476,82 €
2 1.275,26 € 73,84 € 1.349,10 €
3 1.209,00 € 70,00 € 1.279,00 €
4 1.139,90 € 66,00 € 1.205,90 €

Livello

Retribuzione Tabellare

al 31 gennaio 2023

Seconda tranche di aumento

dal 1° febbraio 2023

Retribuzione Tabellare

 dal 1° febbraio 2023

1 1.476,82 € 34,64 € 1.511,46 €
2 1.349,10 € 31,64 € 1.380,74 €
3 1.279,00 € 30,00 € 1.309,00 €
4 1.205,90 € 28,29 € 1.234,19 €

Livello

Elemento aggiuntivo della retribuzione

(E.A.R.)

1 €30
2 €30
3 €30
4 €30

La dureta del contratto a Tempo Determinato:scende a 24 mesi (dai 36 attuali) la durata dello stesso e ridotta dal 25% al 20% la percentuale di utilizzo (come previsto dal Dlgs 81/2015). Viene poi inserita una nuova causale per le proroghe e i rinnovi, nonché la possibilità di estendere il suddetto periodo previa contrattazione territoriale e procedura da effettuare mediante l’assistenza sindacale presso l’Ispettorato del Lavoro Territorialmente competente.

Viene recepita la Convenzione per il contrasto e la prevenzione della violenza e molestie nei luoghi di lavoro, favorendo una cultura maggiormente inclusiva e pacifica e attraverso assemblee territoriali e attraverso corsi di formazione finanziati da Fondoartigianato.

Aggiunti 90 giorni di permessi non retribuiti ai 90 giorni di congedo previsti dalla Legge per le donne vittime di violenza;

Viene prevista la facoltà di utilizzo dei congedi parentali ad ore; congedi matrimoniali/unioni civili; estensione dell’articolato contrattuale per i lavoratori tossicodipendenti ed i loro familiari anche a quelli in condizione di dipendenze psicotrope, alcoliche e dal gioco d’azzardo (c.d. ludopatia).

 

 

Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Imprese di Acconciatura, ed Estetica

L’accordo scade il 31/12/2022 e prevede 100€ di aumento sui minimi tabellari (al 3°livello), 70€ all’atto della firma con la mensilità di ottobre, 30€ con la retribuzione di febbraio 2023 (con il recupero dell’IPCA realizzato e previsionale).

L’importo Una-tantum è di 246€, che saranno erogati in 3 trances: 100€ con la mensilità di novembre, 100€ a dicembre 2022, ultima trance di 46€ con la retribuzione di marzo 2023.

Livello

Retribuzione Tabellare

al 30 settembre 2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1 1.395,99 € 115,47 € 1.511,46 €
2 1.275,26 € 105,48 € 1.380,74 €
3 1.209,00 € 100,00 € 1.309,00 €
4 1.139,90 € 94,29 € 1.234,19 €

Livello

Retribuzione Tabellare

 al 30 settembre 2022

Prima tranche di aumento

dal 1° ottobre 2022

Retribuzione Tabellare

 dal 1° ottobre 2022

1 1.395,99 € 80,83 € 1.476,82 €
2 1.275,26 € 73,84 € 1.349,10 €
3 1.209,00 € 70,00 € 1.279,00 €
4 1.139,90 € 66,00 € 1.205,90 €

Livello

Retribuzione Tabellare

al 31 gennaio 2023

Seconda tranche di aumento

dal 1° febbraio 2023

Retribuzione Tabellare

 dal 1° febbraio 2023

1 1.476,82 € 34,64 € 1.511,46 €
2 1.349,10 € 31,64 € 1.380,74 €
3 1.279,00 € 30,00 € 1.309,00 €
4 1.205,90 € 28,29 € 1.234,19 €

Livello

Elemento aggiuntivo della retribuzione

(E.A.R.)

1 €30
2 €30
3 €30
4 €30

La dureta del contratto a Tempo Determinato:scende a 24 mesi (dai 36 attuali) la durata dello stesso e ridotta dal 25% al 20% la percentuale di utilizzo (come previsto dal Dlgs 81/2015). Viene poi inserita una nuova causale per le proroghe e i rinnovi, nonché la possibilità di estendere il suddetto periodo previa contrattazione territoriale e procedura da effettuare mediante l’assistenza sindacale presso l’Ispettorato del Lavoro Territorialmente competente.

Viene recepita la Convenzione per il contrasto e la prevenzione della violenza e molestie nei luoghi di lavoro, favorendo una cultura maggiormente inclusiva e pacifica e attraverso assemblee territoriali e attraverso corsi di formazione finanziati da Fondoartigianato.

Aggiunti 90 giorni di permessi non retribuiti ai 90 giorni di congedo previsti dalla Legge per le donne vittime di violenza;

Viene prevista la facoltà di utilizzo dei congedi parentali ad ore; congedi matrimoniali/unioni civili; estensione dell’articolato contrattuale per i lavoratori tossicodipendenti ed i loro familiari anche a quelli in condizione di dipendenze psicotrope, alcoliche e dal gioco d’azzardo (c.d. ludopatia).

Cassa Edile di Teramo: Contributi in vigore dall’1/10/2022

Nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Teramo, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022

La Cassa Edile della provincia di Teramo, pubblica il prospetto contributi da versare con decorrenza 1° ottobre 2022

CONTRIBUTO

% IMPRESA

% OPERAIO

% TOTALE

Cassa Edile 1,8750 0.3750 2.2500
FNAPE (*) (*) 3.0600 0.0000 (*) 3.0600
QACP 0.5800 0.5800 1.1600
QACN 0.2200 0.2190 0.4390
E.F.S.E. – FORMAZIONE 0.5000 0.0000 0.5000
E.F.S.E. – SICUREZZA 0.5000 0.0000 0.5000
RLST 0.3000 0.0000 0.3000
Finanziamento CNCE 0.0300 0.0000 0.0300
DPI 0.0000 0.0000 0.0000
Fondo Prepensionamenti 0.2000 0.0000 0.2000
Fondo Incentivo Occupazione 0.1000 0.0000 0.1000
Fondo Sanitario Nazionale 0.6000 0.0000 0.6000
Totale Contributi 7.97 1.17 9.14

(*) Si precisa che la differenza dell’aliquota richiesta dal Fondo Nazionale APE pari allo 0.37% sarà integrata direttamente dalla Cassa Edile

 

Nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Teramo, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022

La Cassa Edile della provincia di Teramo, pubblica il prospetto contributi da versare con decorrenza 1° ottobre 2022

CONTRIBUTO

% IMPRESA

% OPERAIO

% TOTALE

Cassa Edile 1,8750 0.3750 2.2500
FNAPE (*) (*) 3.0600 0.0000 (*) 3.0600
QACP 0.5800 0.5800 1.1600
QACN 0.2200 0.2190 0.4390
E.F.S.E. - FORMAZIONE 0.5000 0.0000 0.5000
E.F.S.E. - SICUREZZA 0.5000 0.0000 0.5000
RLST 0.3000 0.0000 0.3000
Finanziamento CNCE 0.0300 0.0000 0.0300
DPI 0.0000 0.0000 0.0000
Fondo Prepensionamenti 0.2000 0.0000 0.2000
Fondo Incentivo Occupazione 0.1000 0.0000 0.1000
Fondo Sanitario Nazionale 0.6000 0.0000 0.6000
Totale Contributi 7.97 1.17 9.14

(*) Si precisa che la differenza dell'aliquota richiesta dal Fondo Nazionale APE pari allo 0.37% sarà integrata direttamente dalla Cassa Edile

 

Vademecum tirocini formativi per cittadini non UE residenti all’estero

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato nella sezione “Tirocini formativi” del portale istituzionale il “Vademecum per l’attivazione dei tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all’estero”, come strumento di supporto informativo sulla disciplina in materia. (Comunicato 13 ottobre 2022).

Allo scopo di fornire un quadro di riferimento comune in materia tirocini formativi in Italia rivolti a cittadini non comunitari residenti all’estero, che favorisca la progressiva armonizzazione delle discipline territoriali e della loro applicazione, in continuità con “Linee guida” approvate nell’agosto del 2014 in accordo fra Stato, Regioni e Province autonome, l’ANPAL ha redatto un “Vademecum per l’attivazione dei tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all’estero”, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione “Tirocini formativi”.
Il Vademecum costituisce un supporto informativo delle varie fasi della procedura di attivazione dei tirocini formativi in Italia rivolti a cittadini non comunitari residenti all’estero (art. 27, co. 1, lett. f), DLgs n. 286 del 1998), articolato nei seguenti paragrafi:
– Il tirocinio
– La normativa
– I soggetti coinvolti
– Le amministrazioni competenti
– Il soggetto promotore
– Il soggetto ospitante
– Il tutor
– Il tirocinante
– La procedura.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato nella sezione "Tirocini formativi" del portale istituzionale il "Vademecum per l’attivazione dei tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all’estero", come strumento di supporto informativo sulla disciplina in materia. (Comunicato 13 ottobre 2022).

Allo scopo di fornire un quadro di riferimento comune in materia tirocini formativi in Italia rivolti a cittadini non comunitari residenti all'estero, che favorisca la progressiva armonizzazione delle discipline territoriali e della loro applicazione, in continuità con "Linee guida" approvate nell'agosto del 2014 in accordo fra Stato, Regioni e Province autonome, l’ANPAL ha redatto un "Vademecum per l’attivazione dei tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all’estero", pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione "Tirocini formativi".
Il Vademecum costituisce un supporto informativo delle varie fasi della procedura di attivazione dei tirocini formativi in Italia rivolti a cittadini non comunitari residenti all'estero (art. 27, co. 1, lett. f), DLgs n. 286 del 1998), articolato nei seguenti paragrafi:
- Il tirocinio
- La normativa
- I soggetti coinvolti
- Le amministrazioni competenti
- Il soggetto promotore
- Il soggetto ospitante
- Il tutor
- Il tirocinante
- La procedura.

INPS: indennità una tantum 150 euro e compensazione del credito sul flusso UniEmens

L’Inps ha fornito alcune istruzioni sull’indennità una tantum pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti (Circolare 17 ottobre 2022, n. 116).

 

Nel dettaglio, i datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di competenza del mese di novembre 2022, valorizzano all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese “2022/11”;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022, nelle denunce “PosAgri” del mese di riferimento delle competenze di novembre 2022, valorizzano in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “X”, che assume il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144”.
Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “X” deve essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.
Il codice retribuzione “X” può essere valorizzato esclusivamente per gli operai a tempo indeterminato, stante l’inapplicabilità dell’istituto della compensazione per gli operai agricoli a tempo determinato.

L’Inps ha fornito alcune istruzioni sull’indennità una tantum pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti (Circolare 17 ottobre 2022, n. 116).

 

Nel dettaglio, i datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di competenza del mese di novembre 2022, valorizzano all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "L033", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144";
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore "N";
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese "2022/11";
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022, nelle denunce "PosAgri" del mese di riferimento delle competenze di novembre 2022, valorizzano in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "X", che assume il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144".
Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "X" deve essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.
Il codice retribuzione "X" può essere valorizzato esclusivamente per gli operai a tempo indeterminato, stante l’inapplicabilità dell’istituto della compensazione per gli operai agricoli a tempo determinato.

Le retribuzioni per gli imbarcati su natanti esercenti pesca marittima

Le retribuzioni per gli imbarcati su natanti esercenti pesca marittima

 

Pubblicate le tabelle retributive per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima

L’accordo firmato nelle scorse settimane ha previsto aumenti retributivi del 3% dal 1/10/2022 al 30/9/2023 e del 3,5% dal 1/10/2023

TABELLE RETRIBUTIVE – Costiera Locale

 

Costiera Locale dal 1/10/2022 al 30/9/2023 aumento 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 118 1.022,10 232,02 135,34 1.389,47
Marinaio polivalente 105 909,50 213,25 124,40 1.247,15
Marinaio 102 883,51 208,92 121,87 1.214,30
Giovanotto 101 874,85 207,48 121,03 1.203,35
Mozzo 100 866,19 206,03 120,19 1.192,41

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 118 1.509,77 370,00 1.759,47 120,31
Marinaio polivalente 105 1.357,72 370,00 1.617,15 110,57
Marinaio 102 1.322,63 370,00 1.584,30 108,33
Giovanotto 101 1.310,93 370,00 1.573,35 107,58
Mozzo 100 1.299,24 370,00 1.562,41 106,83

Costiera Locale dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 118 1.056,83 237,81 138,72 1.433,36
Marinaio polivalente 105 940,40 218,40 127,40 1.286,20
Marinaio 102 913,53 213,92 124,79 1.252,24
Giovanotto 101 904,58 212,43 123,92 1.240,92
Mozzo 100 895,62 210,94 123,05 1.229,60

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 118 1.556,66 370,00 1.803,36 123,31
Marinaio polivalente 105 1.399,45 370,00 1.656,20 113,24
Marinaio 102 1.363,16 370,00 1.622,24 110,92
Giovanotto 101 1.351,07 370,00 1.610,92 110,15
Mozzo 100 1.338,98 370,00 1.599,60 109,37

TABELLE RETRIBUTIVE – Costiera Ravvicinata

Costiera Ravvicinata dal 1/10/2022 al 30/9/2022 aumento del 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 132 1.143,37 252,23 147,13 1.542,73
Marinaio polivalente 120 1.039,43 234,90 137,03 1.411,36
Marinio 115 996,12 227,69 132,82 1.356,62
Giovanotto 103 892,18 210,36 122,71 1.225,25
Mozzo 100 866,19 206,03 120,19 1.192,41

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 132 1.673,52 370,00 1.912,73 130,79
Marinaio polivalente 120 1.533,16 370,00 1.781,36 121,80
Marinio 115 1.474,68 370,00 1.726,62 118,06
Giovanotto 103 1.334,33 370,00 1.595,25 109,08
Mozzo 100 1.299,24 370,00 1.562,41 106,83

Costiera Ravvicinata dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 132 1.182,22 258,70 150,91 1.591,83
Marinaio polivalente 120 1.074,74 240,79 140,46 1.456,00
Marinio 115 1.029,96 233,33 136,11 1.399,40
Giovanotto 103 922,49 215,41 125,66 1.263,56
Mozzo 100 895,62 210,94 123,05 1.229,60

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 132 1.725,97 370,00 1.961,83 134,14
Marinaio polivalente 120 1.580,85 370,00 1.826,00 124,85
Marinio 115 1.520,38 370,00 1.769,40 120,98
Giovanotto 103 1.375,26 370,00 1.633,56 111,70
Mozzo 100 1.338,98 370,00 1.599,60 109,37

 

TABELLE RETRIBUTIVE – Mediterranea o d’altura

Mediterranea o d’altura dal 1/10/2022 al 30/9/2023 aumento del 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 146 1.264,65 272,44 158,92 1.696,02
Marinaiopolivalente 134 1.160,71 255,12 148,82 1.564,65
Marinio 129 1.117,40 247,90 144,61 1.509,91
Giovanotto 107 926,84 216,14 126,08 1.269,06
Mozzo 104 900,85 211,81 123,55 1.236,21

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 146 1.837,29 370,00 2.066,02 141,27
Marinaiopolivalente 134 1.696,93 370,00 1.934,65 132,28
Marinio 129 1.638,45 370,00 1.879,91 128,54
Giovanotto 107 1.381,13 370,00 1.639,06 112,07
Mozzo 104 1.346,04 370,00 1.606,21 109,83

Mediterranea o d’altura dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca 146 1.307,63 279,60 163,10 1.750,33
Marinaiopolivalente 134 1.200,15 261,69 152,65 1.614,50
Marinio 129 1.155,37 254,23 148,30 1.557,90
Giovanotto 107 958,33 221,39 129,14 1.308,86
Mozzo 104 931,46 216,91 126,53 1.274,90

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 146 1.895,31 370,00 2.120,33 144,98
Marinaiopolivalente 134 1.750,19 370,00 1.984,50 135,69
Marinio 129 1.689,72 370,00 1.927,90 131,82
Giovanotto 107 1.423,65 370,00 1.678,86 114,79
Mozzo 104 1.387,37 370,00 1.644,90 112,47

TABELLE RETRIBUTIVE – Oceanica

Oceanica dal 1/10/2022 al 30/9/2023 aumento del 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Festività mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante 310 2.688,62 509,77 647,02 297,37 4.142,78
Direttore di macchina 238 2.064,17 405,69 514,92 236,66 3.221,44
1° ufficiale 195 1.691,23 343,54 436,03 200,40 2.671,20
2° ufficiale 178 1.543,79 318,97 404,84 186,06 2.453,66
Nostromo 155 1.344,31 285,72 362,64 166,67 2.159,34
Marinaio/retiere 145 1.257,58 271,26 344,30 158,24 2.031,38
Giovanotto 121 1.049,43 236,57 300,26 138,00 1.724,27
Mozzo 114 988,72 226,45 287,42 132,10 1.634,69

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante 310 4.455,03 370,00 4.512,78 312,25
Direttore di macchina 238 3.469,94 370,00 3.591,44 248,50
1° ufficiale 195 2.881,63 370,00 3.041,20 210,43
2° ufficiale 178 2.649,04 370,00 2.823,66 195,38
Nostromo 155 2.334,36 370,00 2.529,34 175,01
Marinaio/retiere 145 2.197,54 370,00 2.401,38 166,16
Giovanotto 121 1.869,18 370,00 2.094,27 144,91
Mozzo 114 1.773,40 370,00 2.004,69 138,71

TABELLE RETRIBUTIVE – Oceanica

Oceanica dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Festività mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante 310 2.779,99 525,00 666,34 306,25 4.277,59
Direttore di macchina 238 2.134,32 417,39 529,76 243,48 3.324,94
1° ufficiale 195 1.748,71 353,12 448,19 205,99 2.756,00
2° ufficiale 178 1.596,25 327,71 415,94 191,16 2.531,06
Nostromo 155 1.390,00 293,33 372,31 171,11 2.226,75
Marinaio/retiere 145 1.300,32 278,39 353,34 162,39 2.094,43
Giovanotto 121 1.085,09 242,52 307,81 141,47 1.776,89
Mozzo 114 1.022,32 232,05 294,53 135,36 1.684,27

 

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante 310 4.599,17 370,00 4.647,59 321,58
Direttore di macchina 238 3.580,60 370,00 3.694,94 255,66
1° ufficiale 195 2.972,29 370,00 3.126,00 216,30
2° ufficiale 178 2.731,80 370,00 2.901,06 200,73
Nostromo 155 2.406,42 370,00 2.596,75 179,68
Marinaio/retiere 145 2.264,96 370,00 2.464,43 170,52
Giovanotto 121 1.925,44 370,00 2.146,89 148,55
Mozzo 114 1.826,41 370,00 2.054,27 142,14

Le retribuzioni per gli imbarcati su natanti esercenti pesca marittima

 

Pubblicate le tabelle retributive per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima

L’accordo firmato nelle scorse settimane ha previsto aumenti retributivi del 3% dal 1/10/2022 al 30/9/2023 e del 3,5% dal 1/10/2023

TABELLE RETRIBUTIVE - Costiera Locale

 

Costiera Locale dal 1/10/2022 al 30/9/2023 aumento 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante - Motorista capopesca 118 1.022,10 232,02 135,34 1.389,47
Marinaio polivalente 105 909,50 213,25 124,40 1.247,15
Marinaio 102 883,51 208,92 121,87 1.214,30
Giovanotto 101 874,85 207,48 121,03 1.203,35
Mozzo 100 866,19 206,03 120,19 1.192,41

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante - Motorista capopesca 118 1.509,77 370,00 1.759,47 120,31
Marinaio polivalente 105 1.357,72 370,00 1.617,15 110,57
Marinaio 102 1.322,63 370,00 1.584,30 108,33
Giovanotto 101 1.310,93 370,00 1.573,35 107,58
Mozzo 100 1.299,24 370,00 1.562,41 106,83

Costiera Locale dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante - Motorista capopesca 118 1.056,83 237,81 138,72 1.433,36
Marinaio polivalente 105 940,40 218,40 127,40 1.286,20
Marinaio 102 913,53 213,92 124,79 1.252,24
Giovanotto 101 904,58 212,43 123,92 1.240,92
Mozzo 100 895,62 210,94 123,05 1.229,60

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante - Motorista capopesca 118 1.556,66 370,00 1.803,36 123,31
Marinaio polivalente 105 1.399,45 370,00 1.656,20 113,24
Marinaio 102 1.363,16 370,00 1.622,24 110,92
Giovanotto 101 1.351,07 370,00 1.610,92 110,15
Mozzo 100 1.338,98 370,00 1.599,60 109,37

TABELLE RETRIBUTIVE - Costiera Ravvicinata

Costiera Ravvicinata dal 1/10/2022 al 30/9/2022 aumento del 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante - Motorista capopesca 132 1.143,37 252,23 147,13 1.542,73
Marinaio polivalente 120 1.039,43 234,90 137,03 1.411,36
Marinio 115 996,12 227,69 132,82 1.356,62
Giovanotto 103 892,18 210,36 122,71 1.225,25
Mozzo 100 866,19 206,03 120,19 1.192,41

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante - Motorista capopesca 132 1.673,52 370,00 1.912,73 130,79
Marinaio polivalente 120 1.533,16 370,00 1.781,36 121,80
Marinio 115 1.474,68 370,00 1.726,62 118,06
Giovanotto 103 1.334,33 370,00 1.595,25 109,08
Mozzo 100 1.299,24 370,00 1.562,41 106,83

Costiera Ravvicinata dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante - Motorista capopesca 132 1.182,22 258,70 150,91 1.591,83
Marinaio polivalente 120 1.074,74 240,79 140,46 1.456,00
Marinio 115 1.029,96 233,33 136,11 1.399,40
Giovanotto 103 922,49 215,41 125,66 1.263,56
Mozzo 100 895,62 210,94 123,05 1.229,60

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante - Motorista capopesca 132 1.725,97 370,00 1.961,83 134,14
Marinaio polivalente 120 1.580,85 370,00 1.826,00 124,85
Marinio 115 1.520,38 370,00 1.769,40 120,98
Giovanotto 103 1.375,26 370,00 1.633,56 111,70
Mozzo 100 1.338,98 370,00 1.599,60 109,37

 

TABELLE RETRIBUTIVE - Mediterranea o d'altura

Mediterranea o d'altura dal 1/10/2022 al 30/9/2023 aumento del 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante - Motorista capopesca 146 1.264,65 272,44 158,92 1.696,02
Marinaiopolivalente 134 1.160,71 255,12 148,82 1.564,65
Marinio 129 1.117,40 247,90 144,61 1.509,91
Giovanotto 107 926,84 216,14 126,08 1.269,06
Mozzo 104 900,85 211,81 123,55 1.236,21

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante - Motorista capopesca 146 1.837,29 370,00 2.066,02 141,27
Marinaiopolivalente 134 1.696,93 370,00 1.934,65 132,28
Marinio 129 1.638,45 370,00 1.879,91 128,54
Giovanotto 107 1.381,13 370,00 1.639,06 112,07
Mozzo 104 1.346,04 370,00 1.606,21 109,83

Mediterranea o d'altura dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante - Motorista capopesca 146 1.307,63 279,60 163,10 1.750,33
Marinaiopolivalente 134 1.200,15 261,69 152,65 1.614,50
Marinio 129 1.155,37 254,23 148,30 1.557,90
Giovanotto 107 958,33 221,39 129,14 1.308,86
Mozzo 104 931,46 216,91 126,53 1.274,90

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante - Motorista capopesca 146 1.895,31 370,00 2.120,33 144,98
Marinaiopolivalente 134 1.750,19 370,00 1.984,50 135,69
Marinio 129 1.689,72 370,00 1.927,90 131,82
Giovanotto 107 1.423,65 370,00 1.678,86 114,79
Mozzo 104 1.387,37 370,00 1.644,90 112,47

TABELLE RETRIBUTIVE - Oceanica

Oceanica dal 1/10/2022 al 30/9/2023 aumento del 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Festività mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante 310 2.688,62 509,77 647,02 297,37 4.142,78
Direttore di macchina 238 2.064,17 405,69 514,92 236,66 3.221,44
1° ufficiale 195 1.691,23 343,54 436,03 200,40 2.671,20
2° ufficiale 178 1.543,79 318,97 404,84 186,06 2.453,66
Nostromo 155 1.344,31 285,72 362,64 166,67 2.159,34
Marinaio/retiere 145 1.257,58 271,26 344,30 158,24 2.031,38
Giovanotto 121 1.049,43 236,57 300,26 138,00 1.724,27
Mozzo 114 988,72 226,45 287,42 132,10 1.634,69

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante 310 4.455,03 370,00 4.512,78 312,25
Direttore di macchina 238 3.469,94 370,00 3.591,44 248,50
1° ufficiale 195 2.881,63 370,00 3.041,20 210,43
2° ufficiale 178 2.649,04 370,00 2.823,66 195,38
Nostromo 155 2.334,36 370,00 2.529,34 175,01
Marinaio/retiere 145 2.197,54 370,00 2.401,38 166,16
Giovanotto 121 1.869,18 370,00 2.094,27 144,91
Mozzo 114 1.773,40 370,00 2.004,69 138,71

TABELLE RETRIBUTIVE - Oceanica

Oceanica dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Festività mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante 310 2.779,99 525,00 666,34 306,25 4.277,59
Direttore di macchina 238 2.134,32 417,39 529,76 243,48 3.324,94
1° ufficiale 195 1.748,71 353,12 448,19 205,99 2.756,00
2° ufficiale 178 1.596,25 327,71 415,94 191,16 2.531,06
Nostromo 155 1.390,00 293,33 372,31 171,11 2.226,75
Marinaio/retiere 145 1.300,32 278,39 353,34 162,39 2.094,43
Giovanotto 121 1.085,09 242,52 307,81 141,47 1.776,89
Mozzo 114 1.022,32 232,05 294,53 135,36 1.684,27

 

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante 310 4.599,17 370,00 4.647,59 321,58
Direttore di macchina 238 3.580,60 370,00 3.694,94 255,66
1° ufficiale 195 2.972,29 370,00 3.126,00 216,30
2° ufficiale 178 2.731,80 370,00 2.901,06 200,73
Nostromo 155 2.406,42 370,00 2.596,75 179,68
Marinaio/retiere 145 2.264,96 370,00 2.464,43 170,52
Giovanotto 121 1.925,44 370,00 2.146,89 148,55
Mozzo 114 1.826,41 370,00 2.054,27 142,14

Nella cartella di pagamento modificate le “Avvertenze”

Il testo delle Avvertenze della cartella di pagamento di cui all’art. 25, DPR n. 602/1973 è stato modificato con la nuova denominazione delle commissioni tributarie (Agenzia delle entrate – provvedimento 17 ottobre 2022 n. 387971)

La legge 31 agosto 2022, n.130, ha riformato l’ordinamento della giustizia tributaria introducendo la nuova denominazione delle commissioni tributarie.

In particolare, l’art. 4, co. 1, lett. a), della legge, ha previsto che ove ricorrano all’interno del D.Lgs. n. 546/1992, le parole “commissione tributaria provinciale” e “commissione tributaria regionale” debbano essere sostituite rispettivamente dalle seguenti “corte di giustizia tributaria di primo grado” e “corte di giustizia tributaria di secondo grado”.

La nuova denominazione ha effetto a decorrere dal 16 settembre 2022.

Pertanto, in base a quanto previsto dalla citata legge, il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui agli allegati da 2 a 5 viene aggiornato nei riferimenti ivi contenuti alle commissioni tributarie.

Inoltre, il foglio Avvertenze ALLEGATO 2 viene integrato con riguardo alla richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo che può essere presentata anche mediante il “Servizio di consegna documenti/istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.

Il testo delle Avvertenze della cartella di pagamento di cui all’art. 25, DPR n. 602/1973 è stato modificato con la nuova denominazione delle commissioni tributarie (Agenzia delle entrate - provvedimento 17 ottobre 2022 n. 387971)

La legge 31 agosto 2022, n.130, ha riformato l’ordinamento della giustizia tributaria introducendo la nuova denominazione delle commissioni tributarie.

In particolare, l’art. 4, co. 1, lett. a), della legge, ha previsto che ove ricorrano all’interno del D.Lgs. n. 546/1992, le parole "commissione tributaria provinciale" e "commissione tributaria regionale" debbano essere sostituite rispettivamente dalle seguenti "corte di giustizia tributaria di primo grado" e "corte di giustizia tributaria di secondo grado".

La nuova denominazione ha effetto a decorrere dal 16 settembre 2022.

Pertanto, in base a quanto previsto dalla citata legge, il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui agli allegati da 2 a 5 viene aggiornato nei riferimenti ivi contenuti alle commissioni tributarie.

Inoltre, il foglio Avvertenze ALLEGATO 2 viene integrato con riguardo alla richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo che può essere presentata anche mediante il "Servizio di consegna documenti/istanze", disponibile nell’area riservata del sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.

Pensione di anzianità con totalizzazione: i contributi figurativi per disoccupazione non sono computabili

I contributi figurativi per disoccupazione non si computano ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni richiesto per l’accesso alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 ottobre 2022, n. 29968.

I Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza della Corte di Appello territoriale che aveva riconosciuto il diritto di un lavoratore a percepire la pensione di anzianità, computando, per l’accesso al trattamento con totalizzazione, i contributi figurativi per disoccupazione ai fini del conseguimento del requisito contributivo indipendente dall’età.

L’Ente previdenziale, nella fattispecie, censurava la sentenza impugnata in quanto i giudici di merito avevano trascurato che il diritto della pensione di anzianità in totalizzazione può derivare solo da requisito dei 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età, non essendovi un requisito alternativo di contribuzione/età, non potendo, pertanto, essere considerati a tal fine i periodi di contribuzione figurativa.

La Cassazione ha ritenuto condivisibile la tesi dell’Istituto ricorrente, in quanto in linea con l’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi, in base al quale, in tema di pensione di anzianità per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, i contributi figurativi accreditati per il periodo in cui è stata corrisposta l’indennità di disoccupazione non si computano ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni richiesto per l’accesso al trattamento in regime di totalizzazione (art. 4, co. 1, d.lgs. n. 42/2006), coerentemente con il principio generale secondo cui i contributi validi ai fini del conseguimento della pensione sono solo quelli relativi all’effettivo rapporto di lavoro e non quelli figurativi, salvo espresse e specifiche eccezioni, fra le quali non rientra l’indennità di disoccupazione.

Tanto premesso, la Corte ha, altresì, precisato che il principio generale, per cui l’accesso al trattamento di anzianità presuppone che la contribuzione sia effettiva, resta valido anche con riguardo al regime di totalizzazione, atteso che l’assenza di un’espressa previsione normativa nel senso dell’ effettività della contribuzione non consente di affermare l’utilità della contribuzione figurativa, ed in particolare di quella per disoccupazione, ai fini della formazione del requisito di accesso alla pensione di anzianità, dovendosi in generale escludere una totale equiparazione tra contributi effettivi e figurativi.

I contributi figurativi per disoccupazione non si computano ai fini del perfezionamento del requisito dell'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni richiesto per l'accesso alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 ottobre 2022, n. 29968.

I Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza della Corte di Appello territoriale che aveva riconosciuto il diritto di un lavoratore a percepire la pensione di anzianità, computando, per l’accesso al trattamento con totalizzazione, i contributi figurativi per disoccupazione ai fini del conseguimento del requisito contributivo indipendente dall'età.

L’Ente previdenziale, nella fattispecie, censurava la sentenza impugnata in quanto i giudici di merito avevano trascurato che il diritto della pensione di anzianità in totalizzazione può derivare solo da requisito dei 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età, non essendovi un requisito alternativo di contribuzione/età, non potendo, pertanto, essere considerati a tal fine i periodi di contribuzione figurativa.

La Cassazione ha ritenuto condivisibile la tesi dell'Istituto ricorrente, in quanto in linea con l’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi, in base al quale, in tema di pensione di anzianità per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, i contributi figurativi accreditati per il periodo in cui è stata corrisposta l'indennità di disoccupazione non si computano ai fini del perfezionamento del requisito dell'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni richiesto per l'accesso al trattamento in regime di totalizzazione (art. 4, co. 1, d.lgs. n. 42/2006), coerentemente con il principio generale secondo cui i contributi validi ai fini del conseguimento della pensione sono solo quelli relativi all'effettivo rapporto di lavoro e non quelli figurativi, salvo espresse e specifiche eccezioni, fra le quali non rientra l'indennità di disoccupazione.

Tanto premesso, la Corte ha, altresì, precisato che il principio generale, per cui l'accesso al trattamento di anzianità presuppone che la contribuzione sia effettiva, resta valido anche con riguardo al regime di totalizzazione, atteso che l'assenza di un'espressa previsione normativa nel senso dell’ effettività della contribuzione non consente di affermare l'utilità della contribuzione figurativa, ed in particolare di quella per disoccupazione, ai fini della formazione del requisito di accesso alla pensione di anzianità, dovendosi in generale escludere una totale equiparazione tra contributi effettivi e figurativi.

Bonus editoria: dal 14 ottobre 2022 fino al 14 novembre 2022 è possibile presentare la domanda

Al via le domande per il credito di imposta per la distribuzione delle testate edite per il 2021(PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 14 ottobre 2022)

Dal 14 ottobre 2022 (ore 10.00) fino al 14 novembre 2022 (ore 23.59) è possibile presentare la domanda per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite (art. 67, co. 1, decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021).
Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione mediante Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal menù “Servizi on-line” al percorso “Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito imposta per la distribuzione delle testate edite”.
Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura (aggiornato al 13 ottobre 2022) oppure contattare l’Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Per richieste di chiarimento sul credito di imposta inviare un messaggio esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo di posta elettronica credito.distribuzione@governo.it. o consultare le FAQ pubblicate.
Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata oppure la pagina dedicata del portale impresainungiorno.gov.it.

Al via le domande per il credito di imposta per la distribuzione delle testate edite per il 2021(PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 14 ottobre 2022)

Dal 14 ottobre 2022 (ore 10.00) fino al 14 novembre 2022 (ore 23.59) è possibile presentare la domanda per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite (art. 67, co. 1, decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021).
Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione mediante Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal menù "Servizi on-line" al percorso "Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria", "Credito imposta per la distribuzione delle testate edite".
Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura (aggiornato al 13 ottobre 2022) oppure contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Per richieste di chiarimento sul credito di imposta inviare un messaggio esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo di posta elettronica credito.distribuzione@governo.it. o consultare le FAQ pubblicate.
Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata oppure la pagina dedicata del portale impresainungiorno.gov.it.

Ecobonus: dal 19 ottobre prenotazioni per ciclomotori e motocicli elettrici

In materia di ecobonus, dal prossimo 19 ottobre riaprono le prenotazioni per ciclomotori e motocicli elettrici. Per l’incentivo sono stati stanziati dal Mise ulteriori 20 milioni (Ministero dello sviluppo economico – Comunicato 17 Ottobre 2022).

A partire dalle ore 10 di mercoledì 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici.
Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico rende disponibili ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2022, così come previsto dal decreto semplificazioni.
Il contributo, rivolto alle persone fisiche che acquistano un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione.

In materia di ecobonus, dal prossimo 19 ottobre riaprono le prenotazioni per ciclomotori e motocicli elettrici. Per l’incentivo sono stati stanziati dal Mise ulteriori 20 milioni (Ministero dello sviluppo economico - Comunicato 17 Ottobre 2022).

A partire dalle ore 10 di mercoledì 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici.
Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico rende disponibili ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2022, così come previsto dal decreto semplificazioni.
Il contributo, rivolto alle persone fisiche che acquistano un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione.