La Corte di cassazione con la sentenza 17 ottobre 2022 n. 30481 è intervenuta sulla responsabilità dei soci in caso di accertamento nei confronti di società cancellata.
Con riferimento alla responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, contemplata dalle distinte fattispecie di cui all’art. 36, D.P.R. n. 602/1973, la giurisprudenza di questa Corte offre una ricostruzione sostanzialmente unitaria delle fattispecie.
Si tratta di responsabilità per fatto proprio ex lege (per gli organi, in base agli articoli 1176 e 1218 c.c., e per i soci di natura sussidiaria), avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal registro delle imprese.
Tale responsabilità non è di per sé equiparabile all’obbligazione derivante dalla responsabilità verso i creditori, né è sovrapponibile, in quanto fondata su norma speciale, alla responsabilità dei liquidatori ai sensi dell’art. 2489 c.c. ed alla responsabilità “diretta” per danni provocati dagli amministratori nei confronti del socio o del terzo ex art. 2395 c.c.
Con riferimento specifico alla responsabilità dei soci, l’art. 36, comma 3, D.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, prevede che, ove abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta, precedenti alla messa in liquidazione, danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o abbiano avuto in assegnazione beni sociali dei liquidatori durante il tempo della liquidazione, i soci sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma (liquidatori o amministratori) nei limiti del valore dei beni stessi, salve le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.
È dunque consentito al fisco di agire in via “sussidiaria” nei confronti dei soci “pro quota” e tale responsabilità è pur sempre “dipendente” da quella del liquidatore e dell’amministratore, nel senso che, per escutere i primi, è comunque necessario che sussistano anche i presupposti per la responsabilità dei secondi.
Gli stretti legami tra le fattispecie e, in particolare, la relazione di “dipendenza” della responsabilità del socio di cui al comma 3 da quella di cui al comma 1 (di liquidatori e amministratori) giustifica una considerazione unitaria anche con riguardo ai presupposti di esercitabilità delle azioni: la giurisprudenza consolidata di questa Corte, richiede la duplice condizione che i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima, ammettendo l’iscrizione in ruoli anche provvisori.
La Corte di cassazione con la sentenza 17 ottobre 2022 n. 30481 è intervenuta sulla responsabilità dei soci in caso di accertamento nei confronti di società cancellata.
Con riferimento alla responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, contemplata dalle distinte fattispecie di cui all'art. 36, D.P.R. n. 602/1973, la giurisprudenza di questa Corte offre una ricostruzione sostanzialmente unitaria delle fattispecie.
Si tratta di responsabilità per fatto proprio ex lege (per gli organi, in base agli articoli 1176 e 1218 c.c., e per i soci di natura sussidiaria), avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal registro delle imprese.
Tale responsabilità non è di per sé equiparabile all'obbligazione derivante dalla responsabilità verso i creditori, né è sovrapponibile, in quanto fondata su norma speciale, alla responsabilità dei liquidatori ai sensi dell'art. 2489 c.c. ed alla responsabilità "diretta" per danni provocati dagli amministratori nei confronti del socio o del terzo ex art. 2395 c.c.
Con riferimento specifico alla responsabilità dei soci, l'art. 36, comma 3, D.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, prevede che, ove abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta, precedenti alla messa in liquidazione, danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o abbiano avuto in assegnazione beni sociali dei liquidatori durante il tempo della liquidazione, i soci sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma (liquidatori o amministratori) nei limiti del valore dei beni stessi, salve le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.
È dunque consentito al fisco di agire in via "sussidiaria" nei confronti dei soci "pro quota" e tale responsabilità è pur sempre "dipendente" da quella del liquidatore e dell'amministratore, nel senso che, per escutere i primi, è comunque necessario che sussistano anche i presupposti per la responsabilità dei secondi.
Gli stretti legami tra le fattispecie e, in particolare, la relazione di "dipendenza" della responsabilità del socio di cui al comma 3 da quella di cui al comma 1 (di liquidatori e amministratori) giustifica una considerazione unitaria anche con riguardo ai presupposti di esercitabilità delle azioni: la giurisprudenza consolidata di questa Corte, richiede la duplice condizione che i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima, ammettendo l’iscrizione in ruoli anche provvisori.