Adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali il Fondo di solidarietà della Provincia di Bolzano

Fornite le istruzioni amministrative e operative in materia di prestazioni di assegno di integrazione salariale (INPS, circolare 22 agosto 2024, n. 88).

In considerazione dell’introduzione della riforma degli ammortizzatori sociali (Legge n. 234/2021 che ha modificato il D.Lgs. n. 148/2015), l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative e operative relative alle prestazioni di assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol.

In proposito bisogna rammentare l’emanazione del D.M. 22 agosto 2023, entrato in vigore il 24 ottobre 2023, che sostituisce integralmente il decreto interministeriale, n. 98187/2016, adeguando la disciplina del Fondo a quanto disposto dai commi 1-bis dell’articolo 30 e 1-bis dell’articolo 40 del D.Lgs.  n. 148/2015, introdotti dalla Legge n. 234/2021.

Le modifiche normative apportate più rilevanti sono relative all’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, alla durata e alla misura dell’assegno di integrazione salariale, all’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie, all’eliminazione del cosiddetto tetto aziendale.

I beneficiari

Innanzitutto, il Fondo di solidarietà in questione ha lo scopo di assicurare ai lavoratori dei datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 148/2015, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, tutele del reddito nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

In particolare, hanno diritto alla prestazione di assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023, tutti i lavoratori subordinati, compresi i dirigenti e gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato, nonché i lavoratori a domicilio, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, a condizione che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento (articoli 2, commi 7 e 8, e 6, comma 1 del D.I.).

Le causali

L’accesso all’assegno di integrazione salariale è previsto in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 (ordinarie) e 21 (straordinarie) del D.Lgs. n. 148/2015, e successive modificazioni.

I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo in commento possono presentare istanze per tutte le causali straordinarie previste dalla normativa, con l’avvertenza di rispettare i criteri previsti dal D.M. n. 94033/2016, e successive modificazioni, a seconda del requisito dimensionale posseduto nel semestre precedente alla data della domanda.

Le istanze per le causali ordinarie sono valutate sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 95442/2016.

L’assegno di integrazione salariale

Per quanto riguarda la misura dell’assegno di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del D.I. in argomento la misura dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari alla misura del trattamento di integrazione salariale, così come definita dall’articolo 3 del D.Lgs n. 148/2015, anche in relazione ai massimali.

In merito alla durata della prestazione di assegno di integrazione salariale garantita dal Fondo, l’articolo 6, comma 3 del D.I. 22 agosto 2023 prevede che l’assegno di integrazione salariale può essere concesso per una durata non superiore a 13 settimane per singola richiesta, differenziando la durata massima della prestazione in funzione del numero di lavoratori occupati nel semestre precedente.

Fornite le istruzioni amministrative e operative in materia di prestazioni di assegno di integrazione salariale (INPS, circolare 22 agosto 2024, n. 88).

In considerazione dell'introduzione della riforma degli ammortizzatori sociali (Legge n. 234/2021 che ha modificato il D.Lgs. n. 148/2015), l'INPS ha fornito le istruzioni amministrative e operative relative alle prestazioni di assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol.

In proposito bisogna rammentare l'emanazione del D.M. 22 agosto 2023, entrato in vigore il 24 ottobre 2023, che sostituisce integralmente il decreto interministeriale, n. 98187/2016, adeguando la disciplina del Fondo a quanto disposto dai commi 1-bis dell’articolo 30 e 1-bis dell’articolo 40 del D.Lgs.  n. 148/2015, introdotti dalla Legge n. 234/2021.

Le modifiche normative apportate più rilevanti sono relative all’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, alla durata e alla misura dell’assegno di integrazione salariale, all’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie, all’eliminazione del cosiddetto tetto aziendale.

I beneficiari

Innanzitutto, il Fondo di solidarietà in questione ha lo scopo di assicurare ai lavoratori dei datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 148/2015, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, tutele del reddito nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

In particolare, hanno diritto alla prestazione di assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023, tutti i lavoratori subordinati, compresi i dirigenti e gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato, nonché i lavoratori a domicilio, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, a condizione che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento (articoli 2, commi 7 e 8, e 6, comma 1 del D.I.).

Le causali

L’accesso all’assegno di integrazione salariale è previsto in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 (ordinarie) e 21 (straordinarie) del D.Lgs. n. 148/2015, e successive modificazioni.

I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo in commento possono presentare istanze per tutte le causali straordinarie previste dalla normativa, con l’avvertenza di rispettare i criteri previsti dal D.M. n. 94033/2016, e successive modificazioni, a seconda del requisito dimensionale posseduto nel semestre precedente alla data della domanda.

Le istanze per le causali ordinarie sono valutate sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 95442/2016.

L'assegno di integrazione salariale

Per quanto riguarda la misura dell’assegno di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del D.I. in argomento la misura dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari alla misura del trattamento di integrazione salariale, così come definita dall'articolo 3 del D.Lgs n. 148/2015, anche in relazione ai massimali.

In merito alla durata della prestazione di assegno di integrazione salariale garantita dal Fondo, l’articolo 6, comma 3 del D.I. 22 agosto 2023 prevede che l’assegno di integrazione salariale può essere concesso per una durata non superiore a 13 settimane per singola richiesta, differenziando la durata massima della prestazione in funzione del numero di lavoratori occupati nel semestre precedente.

Agricoltura: rivalutate le prestazioni malattia professionale e infortunio per il 2024

Dal 1° luglio l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa è fissato in 667,12 euro (D.M. 5 luglio 2024, n. 111).

Il D.M. n. 111/2024 ha provveduto alla rivalutazione per l’anno in corso delle prestazioni per infortunio e malattia professionale per il settore agricolo.

In particolare, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2024, in 30.577,54 euro. Invece, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di 20.258,70 euro pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.

Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa

Sempre dal 1° luglio 2024, l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa è fissato in 667,12 euro

Assegno una tantum

Dalla medesima data, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario) è fissato in 12.240,02 euro.

Assegni continuativi mensili

Gli assegni continuativi mensili (articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n. 1124/1965) sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Pertanto, applicando loro il coefficiente di rivalutazione 1,054 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità Importi dal 1° luglio 2024
dal 50 al 59% € 468,85
dal 60 al 79% € 654,26
dall’80 all’89% € 1.123,25
dal 90 al 100% € 1.591,84
100% + a.p.c. € 2.259,30

Dal 1° luglio l'assegno mensile per l’assistenza personale continuativa è fissato in 667,12 euro (D.M. 5 luglio 2024, n. 111).

Il D.M. n. 111/2024 ha provveduto alla rivalutazione per l'anno in corso delle prestazioni per infortunio e malattia professionale per il settore agricolo.

In particolare, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2024, in 30.577,54 euro. Invece, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di 20.258,70 euro pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.

Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa

Sempre dal 1° luglio 2024, l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa è fissato in 667,12 euro

Assegno una tantum

Dalla medesima data, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario) è fissato in 12.240,02 euro.

Assegni continuativi mensili

Gli assegni continuativi mensili (articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n. 1124/1965) sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Pertanto, applicando loro il coefficiente di rivalutazione 1,054 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità Importi dal 1° luglio 2024
dal 50 al 59% € 468,85
dal 60 al 79% € 654,26
dall’80 all’89% € 1.123,25
dal 90 al 100% € 1.591,84
100% + a.p.c. € 2.259,30

CCNL Centri Elaborazione dati: con settembre welfare e nuovi minimi retributivi

Previsti per tutti i lavoratori dipendenti piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di 150,00 euro

Con l’accordo del 9 marzo 2022 Assoced, Lait e U.G.L. hanno stabilito i nuovi minimi retributivi in vigore da settembre per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P. 

Livello Minimo dall’1.9.2024
Quadro di direzione 2.896,81
Quadro 2.632,64
1 2.260,29
2 2.023,58
3 Super 1.940,16
3 1.816,30
4 1.690,01
5 1.609,07
6 1.358,86

Oltre agli incrementi economici, le aziende attribuiranno con il mese di settembre a tutti i lavoratori dipendenti piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di 150,00 euro. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del t.f.r. Ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, sempre di ogni anno:

– con contratto a tempo indeterminato;

– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio-31 dicembre di ciascun anno. I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Nell’accordo viene inoltre precisato che quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. 

Previsti per tutti i lavoratori dipendenti piani e strumenti di "flexible benefits" del valore di 150,00 euro

Con l'accordo del 9 marzo 2022 Assoced, Lait e U.G.L. hanno stabilito i nuovi minimi retributivi in vigore da settembre per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P. 

Livello Minimo dall'1.9.2024
Quadro di direzione 2.896,81
Quadro 2.632,64
1 2.260,29
2 2.023,58
3 Super 1.940,16
3 1.816,30
4 1.690,01
5 1.609,07
6 1.358,86

Oltre agli incrementi economici, le aziende attribuiranno con il mese di settembre a tutti i lavoratori dipendenti piani e strumenti di "flexible benefits" del valore di 150,00 euro. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del t.f.r. Ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, sempre di ogni anno:

- con contratto a tempo indeterminato;

- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio-31 dicembre di ciascun anno. I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.
Nell'accordo viene inoltre precisato che quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. 

CIPL Agricoltura operai Cremona: Flai non firma il contratto

Le retribuzioni non sono state ritenute adeguate all’andamento dell’inflazione

Con l’accordo di rinnovo, il contratto provinciale operai agricoli e florovivaisti, che rimarrà in vigore fino al 2027, prevede per gli oltre 8 mila addetti del settore operante nel territorio cremonese :
– l’aumento dei salari del 6,20% per ciascun livello professionale;
– l’aumento da 100 mila a 150 mila euro della somma prevista per la previdenza, assistenza e per le prestazioni aggiuntive a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie;
– un ruolo più centrale dell’Ebat Cimi di Cremona per la tutela, il welfare e la formazione;
– modifiche in tema di appalti;
– introduzione di indennità pari a 20 e 10 euro mensili per le figure di casaro e aiuto casato;
– aggiornamento delle indennità per il pasto e la cena in caso di attività fuori sede.
Nonostante siano state apprezzate le novità introdotte, tra cui l’istituzione della figura del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza, Flai ha ritenuto di non sottoscrivere l’accordo fino all’espletamento di ulteriori verifiche in tema di salari. Invero, secondo gli stessi, il risultato raggiunto non adegua, in relazione all’andamento dell’inflazione, le retribuzioni sia in termini di quantità economiche sia per il ritardo dalla scadenza naturale del 31 dicembre 2023.

Le retribuzioni non sono state ritenute adeguate all'andamento dell'inflazione

Con l'accordo di rinnovo, il contratto provinciale operai agricoli e florovivaisti, che rimarrà in vigore fino al 2027, prevede per gli oltre 8 mila addetti del settore operante nel territorio cremonese :
- l'aumento dei salari del 6,20% per ciascun livello professionale;
- l'aumento da 100 mila a 150 mila euro della somma prevista per la previdenza, assistenza e per le prestazioni aggiuntive a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie;
- un ruolo più centrale dell'Ebat Cimi di Cremona per la tutela, il welfare e la formazione;
- modifiche in tema di appalti;
- introduzione di indennità pari a 20 e 10 euro mensili per le figure di casaro e aiuto casato;
- aggiornamento delle indennità per il pasto e la cena in caso di attività fuori sede.
Nonostante siano state apprezzate le novità introdotte, tra cui l'istituzione della figura del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza, Flai ha ritenuto di non sottoscrivere l'accordo fino all'espletamento di ulteriori verifiche in tema di salari. Invero, secondo gli stessi, il risultato raggiunto non adegua, in relazione all'andamento dell'inflazione, le retribuzioni sia in termini di quantità economiche sia per il ritardo dalla scadenza naturale del 31 dicembre 2023.

CCNL Enti Lirici: i sindacati chiedono un incontro

Nei giorni scorsi i sindacati Fistel Cisl, Cgil Slc e Uilcom hanno richiesto un incontro con il Ministro della Cultura al fine di discutere sulla riforma delle Fondazioni Lirico Sinfoniche evidenziando la necessità di un dialogo costruttivo sulla validazione del CCNL sottoscritto il 30 novembre 2023.

Nei giorni scorsi i sindacati Fistel Cisl, Cgil Slc e Uilcom hanno richiesto un incontro con il Ministro della Cultura al fine di discutere sulla riforma delle Fondazioni Lirico Sinfoniche evidenziando la necessità di un dialogo costruttivo sulla validazione del CCNL sottoscritto il 30 novembre 2023.

Esonero contributivo parità di genere: le modalità di trasmissione richieste

Forniti chiarimenti anche sul differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023 (INPS, messaggio 13 agosto 2024, n. 2844).

L’INPS è intervenuto in materia di esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere, fornendo chiarimenti sulla modalità di trasmissione delle richieste. 

Infatti, i datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione citata hanno diritto a un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dell’1%, con un limite massimo di 50.000 euro annui (articolo 5, Legge n. 162/2021). 

L’Istituto ha rammentato i requisiti che le imprese in possesso della certificazione di genere devono rispettare per accedere all’agevolazione in questione. In particolare, la domanda deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore. 

Peraltro, ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, la certificazione di parità di genere, rilasciata in
conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento. La circolare INPS n. 137/2022 ha precisato che, per accedere all’esonero, le aziende devono presentare domanda all’INPS attraverso lo specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN“. 

Presentazione domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023

I datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono
rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella citata circolare 137/2022.

Nel caso nel quale il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine del 15 ottobre 2024, la stessa domanda, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. L’importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. 

I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante. 

Infine, i datori di lavoro privati che hanno già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, non dovranno ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

Forniti chiarimenti anche sul differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023 (INPS, messaggio 13 agosto 2024, n. 2844).

L'INPS è intervenuto in materia di esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere, fornendo chiarimenti sulla modalità di trasmissione delle richieste. 

Infatti, i datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione citata hanno diritto a un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dell’1%, con un limite massimo di 50.000 euro annui (articolo 5, Legge n. 162/2021). 

L'Istituto ha rammentato i requisiti che le imprese in possesso della certificazione di genere devono rispettare per accedere all'agevolazione in questione. In particolare, la domanda deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore. 

Peraltro, ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, la certificazione di parità di genere, rilasciata in
conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento. La circolare INPS n. 137/2022 ha precisato che, per accedere all'esonero, le aziende devono presentare domanda all'INPS attraverso lo specifico modulo telematico denominato "PAR_GEN". 

Presentazione domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023

I datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono
rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella citata circolare 137/2022.

Nel caso nel quale il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine del 15 ottobre 2024, la stessa domanda, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. L’importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. 

I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante. 

Infine, i datori di lavoro privati che hanno già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, non dovranno ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

Ebifarm: al via dal 1° settembre le domande per il contributo genitorialità

Previsto a favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato un contributo per la genitorialità pari a 250,00 euro per la frequenza di uno o più figli all’asilo nido

Per l’anno 2024 Ebifarm (Ente Bilaterale Farmacie Private) ha previsto l’erogazione, a favore di lavoratori e lavoratrici con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, di un contributo per la genitorialità pari a 250,00 euro per la frequenza di uno o più figli all’asilo nido. Le prestazioni saranno erogate nel rispetto del Regolamento e dei limiti di spesa stabiliti dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo. 
Per poter presentare la domanda i lavoratori dipendenti dovranno essere impiegati presso aziende in regola con i versamenti ex art. 97 del CCNL al momento della richiesta. L’Ente per confermare la regolarità dei versamenti dell’azienda potrà effettuare una verifica attraverso la propria banca dati. Non solo, l’ISEE dei richiedenti dovrà essere pari o inferiore a 30.000,00 euro. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, l’Ente informerà specificamente il lavoratore che ha fatto richiesta.
Ai fini dell’ottenimento del contributo, i lavoratori interessati dovranno compilare un’apposita domanda, utilizzando esclusivamente la procedura disponibile sul sito dell’Ente. Una volta approvata, la richiesta di contributo verrà processata e il pagamento sarà effettuato, di norma, entro 60 giorni dalla presentazione. Il pagamento sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente al momento della domanda. 
La domanda potrà essere presentata dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025

Previsto a favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato un contributo per la genitorialità pari a 250,00 euro per la frequenza di uno o più figli all'asilo nido

Per l'anno 2024 Ebifarm (Ente Bilaterale Farmacie Private) ha previsto l'erogazione, a favore di lavoratori e lavoratrici con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, di un contributo per la genitorialità pari a 250,00 euro per la frequenza di uno o più figli all'asilo nido. Le prestazioni saranno erogate nel rispetto del Regolamento e dei limiti di spesa stabiliti dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo. 
Per poter presentare la domanda i lavoratori dipendenti dovranno essere impiegati presso aziende in regola con i versamenti ex art. 97 del CCNL al momento della richiesta. L'Ente per confermare la regolarità dei versamenti dell'azienda potrà effettuare una verifica attraverso la propria banca dati. Non solo, l'ISEE dei richiedenti dovrà essere pari o inferiore a 30.000,00 euro. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, l'Ente informerà specificamente il lavoratore che ha fatto richiesta.
Ai fini dell'ottenimento del contributo, i lavoratori interessati dovranno compilare un'apposita domanda, utilizzando esclusivamente la procedura disponibile sul sito dell'Ente. Una volta approvata, la richiesta di contributo verrà processata e il pagamento sarà effettuato, di norma, entro 60 giorni dalla presentazione. Il pagamento sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente al momento della domanda. 
La domanda potrà essere presentata dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025

CIRL Agricoltura Operai Molise: siglato il rinnovo

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Previsti nuovi aumenti dal 1° agosto 2024 per gli operai agricoli e florovivaisti 

Dopo mesi di trattative, nei giorni scorsi è stato sottoscritto il rinnovo del CIRL applicabile agli operai agricoli e florovivaisti della regione Molise.
A livello economico è previsto un nuovo aumento dell’8,5% :
–  4,5% dal 1° agosto 2024;
–  4% dal 1° aprile 2025.
A livello normativo, invece, è prevista l’aggiunta di nuove mansioni con relativa riorganizzazione del sistema classificatorio. Le parti si impegnano, inoltre, a garantire maggiori tutele ai lavoratori stranieri con l’introduzione di permessi per lo studio della lingua italiana e permessi per festività religiose diverse dalla cattolica, oltre ad una maggiore flessibilità degli orari di lavoro nei casi di temperature elevate. Nel contratto viene garantita anche la costituzione dell’ente bilaterale.
I sindacati si ritengono soddisfatti definendo il contratto giusto e dignitoso, anche oltre le aspettative da loro ipotizzate.

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Previsti nuovi aumenti dal 1° agosto 2024 per gli operai agricoli e florovivaisti 

Dopo mesi di trattative, nei giorni scorsi è stato sottoscritto il rinnovo del CIRL applicabile agli operai agricoli e florovivaisti della regione Molise.
A livello economico è previsto un nuovo aumento dell’8,5% :
-  4,5% dal 1° agosto 2024;
-  4% dal 1° aprile 2025.
A livello normativo, invece, è prevista l'aggiunta di nuove mansioni con relativa riorganizzazione del sistema classificatorio. Le parti si impegnano, inoltre, a garantire maggiori tutele ai lavoratori stranieri con l'introduzione di permessi per lo studio della lingua italiana e permessi per festività religiose diverse dalla cattolica, oltre ad una maggiore flessibilità degli orari di lavoro nei casi di temperature elevate. Nel contratto viene garantita anche la costituzione dell’ente bilaterale.
I sindacati si ritengono soddisfatti definendo il contratto giusto e dignitoso, anche oltre le aspettative da loro ipotizzate.

Malattia dei marittimi: nuove indicazioni per l’indennità

Forniti chiarimenti sul calcolo e l’applicazione della prestazione (INPS, messaggio 9 agosto 2024, n. 2829).

L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sul calcolo dell’Indennità di malattia per i lavoratori marittimi, tema peraltro già affrontato con la circolare n. 55/2024 e con il successivo messaggio n. 2022/2024.

Infatti, con i documenti citati, l’Istituto si era occupato delle modifiche apportate alla misura dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 156, Legge n. 213/2023) agli gli articoli 6 e 10 del Regio D.L.  n. 1918/1937 che disciplinano le modalità di calcolo e l’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, stabilendo che, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, le indennità siano corrisposte nella misura del 60% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso.  

In particolare, l’INPS aveva chiarito che la retribuzione di riferimento è determinata sulla base dell’elemento “retribuzione teorica” esposta sul flusso Uniemens di competenza del mese antecedente l’evento di malattia, per la cui determinazione l’Istituto rinvia alle istruzioni contenute nel Documento tecnico Uniemens.

In assenza di flussi Uniemens le strutture territoriali dell’INPS devono, invece, provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni mediante l’utilizzo dei minimi contrattuali di categoria.

Le segnalazioni sui flussi Uniemens

L’INPS è ritornata sul tema dell’Indennità di malattia per i marittimi, anche alla luce delle segnalazioni pervenute dal territorio relativamente alla trasmissione di flussi Uniemens con retribuzioni teoriche più alte dell’imponibile contributivo.

Infatti, data la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell’indennità di malattia, la retribuzione teorica consiste nella cosiddetta retribuzione persa, non concorrendovi le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività lavorativa.

In particolare, ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo si applicano le disposizioni dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997. L’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento avviene, pertanto, considerando i redditi – al lordo – maturati nel medesimo periodo.

Costituiscono eccezione al principio, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6, le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto con effetto retroattivo e i premi di produzione, che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione e allo stesso mese imputati.

Premesso ciò, l’INPS precisa che, salvo il caso di eventi tutelati, in linea generale la retribuzione teorica non può essere superiore all’imponibile.

Pertanto, nei casi in cui la retribuzione teorica esposta nel flusso Uniemens sia superiore all’imponibile contributivo, l’indennità di malattia deve essere provvisoriamente liquidata prendendo come base di calcolo il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche esposte nel corso dei mesi precedenti, riferite al medesimo rapporto di lavoro.

Forniti chiarimenti sul calcolo e l'applicazione della prestazione (INPS, messaggio 9 agosto 2024, n. 2829).

L'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sul calcolo dell'Indennità di malattia per i lavoratori marittimi, tema peraltro già affrontato con la circolare n. 55/2024 e con il successivo messaggio n. 2022/2024.

Infatti, con i documenti citati, l'Istituto si era occupato delle modifiche apportate alla misura dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 156, Legge n. 213/2023) agli gli articoli 6 e 10 del Regio D.L.  n. 1918/1937 che disciplinano le modalità di calcolo e l’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, stabilendo che, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, le indennità siano corrisposte nella misura del 60% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso.  

In particolare, l'INPS aveva chiarito che la retribuzione di riferimento è determinata sulla base dell’elemento “retribuzione teorica” esposta sul flusso Uniemens di competenza del mese antecedente l’evento di malattia, per la cui determinazione l'Istituto rinvia alle istruzioni contenute nel Documento tecnico Uniemens.

In assenza di flussi Uniemens le strutture territoriali dell'INPS devono, invece, provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni mediante l’utilizzo dei minimi contrattuali di categoria.

Le segnalazioni sui flussi Uniemens

L'INPS è ritornata sul tema dell'Indennità di malattia per i marittimi, anche alla luce delle segnalazioni pervenute dal territorio relativamente alla trasmissione di flussi Uniemens con retribuzioni teoriche più alte dell’imponibile contributivo.

Infatti, data la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell’indennità di malattia, la retribuzione teorica consiste nella cosiddetta retribuzione persa, non concorrendovi le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività lavorativa.

In particolare, ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo si applicano le disposizioni dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997. L’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento avviene, pertanto, considerando i redditi - al lordo - maturati nel medesimo periodo.

Costituiscono eccezione al principio, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6, le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto con effetto retroattivo e i premi di produzione, che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione e allo stesso mese imputati.

Premesso ciò, l'INPS precisa che, salvo il caso di eventi tutelati, in linea generale la retribuzione teorica non può essere superiore all’imponibile.

Pertanto, nei casi in cui la retribuzione teorica esposta nel flusso Uniemens sia superiore all’imponibile contributivo, l’indennità di malattia deve essere provvisoriamente liquidata prendendo come base di calcolo il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche esposte nel corso dei mesi precedenti, riferite al medesimo rapporto di lavoro.

CIRL Legno-Lapidei Abruzzo: siglato il contratto integrativo regionale

Firmato il primo CIRL per gli addetti delle aziende di settore che operano nella regione Abruzzo

Il 29 luglio 2024, le Parti sociali Cna Abruzzo, Confartigianato Abruzzo, Casartigiani Abruzzo, Claai Abruzzo e Fillea Cgil Abruzzo-Molise hanno firmato il primo contratto integrativo regionale per le aziende dei settori legno, arredamento, mobili, escavazioni e lavorazione dei materiali lapidei.
Il contratto esplicherà i suoi effetti a partire dal 1° agosto 2024 e sarà valido fino al 31 luglio 2027, rimanendo in vigore fino al rinnovo successivo.
Tra i punti salienti, emergono:
–  aumenti in busta paga, da suddividere in quattro tranches annuali a partire da agosto 2024;
– indennità sostitutiva di mensa pari a 25,00 euro al mese;
– la costituzione di un osservatorio permanente che valuterà le prospettive del settore, e l’andamento occupazionale.

Firmato il primo CIRL per gli addetti delle aziende di settore che operano nella regione Abruzzo

Il 29 luglio 2024, le Parti sociali Cna Abruzzo, Confartigianato Abruzzo, Casartigiani Abruzzo, Claai Abruzzo e Fillea Cgil Abruzzo-Molise hanno firmato il primo contratto integrativo regionale per le aziende dei settori legno, arredamento, mobili, escavazioni e lavorazione dei materiali lapidei.
Il contratto esplicherà i suoi effetti a partire dal 1° agosto 2024 e sarà valido fino al 31 luglio 2027, rimanendo in vigore fino al rinnovo successivo.
Tra i punti salienti, emergono:
-  aumenti in busta paga, da suddividere in quattro tranches annuali a partire da agosto 2024;
- indennità sostitutiva di mensa pari a 25,00 euro al mese;
- la costituzione di un osservatorio permanente che valuterà le prospettive del settore, e l’andamento occupazionale.