Firmato il nuovo CCNL Scuole private – Aninsei

Sottoscritto il nuovo CCNL 2021 -2023 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il per-sonale direttivo, docente, educativo, amininistrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali.

Il CCNL decorre dall’1/1/2021 e scadrà il 31/12/2023 e non è invece stato firmato il contratto dalla FLC-CGIL.
L’accordo prevede aumenti medi di 85 euro mensili a decorrere dal mese di settembre 2021, conferma il diritto a 67 ore annue di permessi retribuiti per il supporto alla crescita professionale, garantisce la copertura totale dei cinque mesi di astensione obbligatoria per maternità, conferma la bilateralità su base contrattuale (EBINS), il cui costo economico ricade totalmente sui datori di lavoro mentre i benefici sono distribuiti tra i lavoratori e le aziende (bandi su genitorialità, sicurezza sul lavoro, formazione, sovvenzioni a fondo perduto per l’acquisto dei defibrillatori ecc.).
Le retribuzioni minime spettanti nel triennio 2021-2023 sono quelle risultanti dalle seguenti tabelle:

Livelli

Retribuzione CCNL 2015-2018

Retribuzione CCNL 2021-2023

Dall’1/9/2018

Dall’1/9/2021

Dall’1/9/2022

Dall’1/9/2023

I 1.181,07 1.201,87 1.218,51 1.239,31
II 1.209,25 1.230,55 1.247,58 1.268,88
III 1.267,65 1.289,97 1.307,83 1.330,16
IV 1.331,89 1.355,34 1.374,11 1.397,56
V 1.419,64 1.444,64 1.464,64 1.489,64
VI 1.419,64 1.444,64 1.464,64 1.489,64
VII 1.441,37 1.466,75 1.487,06 1.512,44
VIII A 1.510,88 1.537,49 1.558,77 1.585,38
VIII B 1.593,24 1.621,30 1.643,74 1.671,80

Calcolate sulla base dei seguenti incrementi retributivi:

Livelli

Totale aumento

Dall’1/9/2021

Dall’1/9/2022

Dall’1/9/2023

I 58,24 20,80 16,64 20,80
II 59,63 21,30 17,04 21,30
III 62,51 22,32 17,86 22,32
IV 65,67 23,45 18,76 23,45
V 70,00 25,00 20,00 25,00
VI 70,00 25,00 20,00 25,00
VII 71,07 25,38 20,31 25,38
VIII A 74,50 26,61 21,29 26,61
VIII B 78,56 28,06 22,45 28,06

Salario di anzianità
A tutto il personale che al 1° settembre 2022 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° settembre 2022 un salario di anzianità di 15,00 euro.

Se il personale percepiva già un salario di anzianità maturato in base ai precedenti contratti tale importo va ad incrementare quanto già percepito. Nella tabella che segue è riportato l’importo del salario di anzianità spettante in base alla data di assunzione

Data di assunzione

dal1/01/2004

dal1/01/2008

dal1/01/2012

dal1/01/2014

dal1/01/2016

dal1/09/2022

Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 +
Prima del 31/12/1995 € 15,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 70,00
dal 1/01/1996 al 31/12/2001 €15,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 70,00
dal 1/01/2002 al 31/12/2005   € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 55,00
dal 1/01/2006 al 31/12/2009     € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 45,00
dal 1/01/2010 al 31/12/2001       € 10,00 € 20,00 € 35,00
dal 1/01/2012 al 31/12/2013         € 10,00 € 25,00
dal 1/01/2014 al 31/08/2020           € 15,00

Sottoscritto il nuovo CCNL 2021 -2023 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il per-sonale direttivo, docente, educativo, amininistrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali.

Il CCNL decorre dall’1/1/2021 e scadrà il 31/12/2023 e non è invece stato firmato il contratto dalla FLC-CGIL.
L’accordo prevede aumenti medi di 85 euro mensili a decorrere dal mese di settembre 2021, conferma il diritto a 67 ore annue di permessi retribuiti per il supporto alla crescita professionale, garantisce la copertura totale dei cinque mesi di astensione obbligatoria per maternità, conferma la bilateralità su base contrattuale (EBINS), il cui costo economico ricade totalmente sui datori di lavoro mentre i benefici sono distribuiti tra i lavoratori e le aziende (bandi su genitorialità, sicurezza sul lavoro, formazione, sovvenzioni a fondo perduto per l’acquisto dei defibrillatori ecc.).
Le retribuzioni minime spettanti nel triennio 2021-2023 sono quelle risultanti dalle seguenti tabelle:

Livelli

Retribuzione CCNL 2015-2018

Retribuzione CCNL 2021-2023

Dall’1/9/2018

Dall’1/9/2021

Dall’1/9/2022

Dall’1/9/2023

I 1.181,07 1.201,87 1.218,51 1.239,31
II 1.209,25 1.230,55 1.247,58 1.268,88
III 1.267,65 1.289,97 1.307,83 1.330,16
IV 1.331,89 1.355,34 1.374,11 1.397,56
V 1.419,64 1.444,64 1.464,64 1.489,64
VI 1.419,64 1.444,64 1.464,64 1.489,64
VII 1.441,37 1.466,75 1.487,06 1.512,44
VIII A 1.510,88 1.537,49 1.558,77 1.585,38
VIII B 1.593,24 1.621,30 1.643,74 1.671,80

Calcolate sulla base dei seguenti incrementi retributivi:

Livelli

Totale aumento

Dall’1/9/2021

Dall’1/9/2022

Dall’1/9/2023

I 58,24 20,80 16,64 20,80
II 59,63 21,30 17,04 21,30
III 62,51 22,32 17,86 22,32
IV 65,67 23,45 18,76 23,45
V 70,00 25,00 20,00 25,00
VI 70,00 25,00 20,00 25,00
VII 71,07 25,38 20,31 25,38
VIII A 74,50 26,61 21,29 26,61
VIII B 78,56 28,06 22,45 28,06

Salario di anzianità
A tutto il personale che al 1° settembre 2022 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° settembre 2022 un salario di anzianità di 15,00 euro.

Se il personale percepiva già un salario di anzianità maturato in base ai precedenti contratti tale importo va ad incrementare quanto già percepito. Nella tabella che segue è riportato l’importo del salario di anzianità spettante in base alla data di assunzione

Data di assunzione

dal1/01/2004

dal1/01/2008

dal1/01/2012

dal1/01/2014

dal1/01/2016

dal1/09/2022

Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 +
Prima del 31/12/1995 € 15,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 70,00
dal 1/01/1996 al 31/12/2001 €15,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 70,00
dal 1/01/2002 al 31/12/2005   € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 55,00
dal 1/01/2006 al 31/12/2009     € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 45,00
dal 1/01/2010 al 31/12/2001       € 10,00 € 20,00 € 35,00
dal 1/01/2012 al 31/12/2013         € 10,00 € 25,00
dal 1/01/2014 al 31/08/2020           € 15,00

Sospensioni FSBA 2022 per l’artigianato dell’Emilia Romagna

Le Parti Sociali dell’Emilia Romagna hanno definito un percorso che consenta alle imprese di attivare un Protocollo di Intesa per sospensioni FSBA 2022.

A seguito del comunicato FSBA, che garantisce le prestazioni a partire da gennaio, ma rimanda la possibilità di accedere alle stesse alla fine di marzo, le Parti Sociali di EBER hanno definito un percorso che consenta alle imprese di attivare un protocollo d’intesa sindacale al fine di anticipare i tempi di presentazione sulla base dei seguenti punti:
– Si prevede, per ora, per un periodo che si conclude al 31/1/2022.
– I lavoratori interessati saranno, in questa fase, quelli presenti in Anagrafica ABACO.
– Le procedure seguiranno quelle consolidate con invio del protocollo ai rappresentanti sindacali che potranno rispondere via mail al consulente approvando il protocollo.
– Le imprese che risultassero irregolari, possono verificare e regolarizzare la propria posizione con le consuete modalità prima di attivare il protocollo.
– Le imprese che non regolarizzeranno la propria posizione prima di accedere al protocollo saranno tenute ad anticipare la prestazione mensilmente ai lavoratori.
– Il protocollo d’intesa verrà valutato dalle Parti Sociali in bacino dopo una attenta verifica della completezza della documentazione e, se conforme alle previsioni, potrà essere definitivamente condiviso.
– Successivamente alla emanazione dei regolamenti FSBA, sarà possibile, per i protocolli condivisi, rendicontare i periodi richiesti con le consuete modalità.
– Il ticket INPS, qualora non ancora disponibile, andrà inserito in accordo all’apertura della rendicontazione.

MODALITÀ OPERATIVE PROTOCOLLO DI INTESA FSBA AISO 2022

Attraverso la funzione “Gestione accordi e prestazioni” viene esposta la Situazione contributiva dell’impresa.
Il protocollo AISO è accessibile su ABACO nella sezione FSBA alla scheda denominata “SOSPENSIONE FSBA AISO 2022”.

Abaco controlla la regolarità contributiva dell’impresa (36 mesi dall’ultimo flusso di versamenti disponibile al sistema) e invita l’impresa che risulta irregolare a verificare e a regolarizzare la posizione attraverso la mail indicata.
– L’impresa che risulta irregolare può decidere di regolarizzare la posizione prima di attivare il protocollo e pertanto di non proseguire con l’attivazione del protocollo fino alla conferma di avvenuta regolarizzazione da parte di EBER.
– L’impresa che risulta irregolare può decidere di accedere subito al protocollo apponendo il flag su “Ho letto e intendo comunque proseguire”. In questo caso l’impresa è tenuta ad anticipare la prestazione mensilmente ai lavoratori e sarà coattivamente chiamata a regolarizzarsi adeguandosi alla legislazione vigente, obbligo sancito dal D.Lgs. 148/2015 e confermato dalla Legge 234/2021.
Il protocollo è attivabile con il tasto “Crea Protocollo FSBA AISO 2022”.

Le Parti Sociali dell’Emilia Romagna hanno definito un percorso che consenta alle imprese di attivare un Protocollo di Intesa per sospensioni FSBA 2022.

A seguito del comunicato FSBA, che garantisce le prestazioni a partire da gennaio, ma rimanda la possibilità di accedere alle stesse alla fine di marzo, le Parti Sociali di EBER hanno definito un percorso che consenta alle imprese di attivare un protocollo d’intesa sindacale al fine di anticipare i tempi di presentazione sulla base dei seguenti punti:
- Si prevede, per ora, per un periodo che si conclude al 31/1/2022.
- I lavoratori interessati saranno, in questa fase, quelli presenti in Anagrafica ABACO.
- Le procedure seguiranno quelle consolidate con invio del protocollo ai rappresentanti sindacali che potranno rispondere via mail al consulente approvando il protocollo.
- Le imprese che risultassero irregolari, possono verificare e regolarizzare la propria posizione con le consuete modalità prima di attivare il protocollo.
- Le imprese che non regolarizzeranno la propria posizione prima di accedere al protocollo saranno tenute ad anticipare la prestazione mensilmente ai lavoratori.
- Il protocollo d’intesa verrà valutato dalle Parti Sociali in bacino dopo una attenta verifica della completezza della documentazione e, se conforme alle previsioni, potrà essere definitivamente condiviso.
- Successivamente alla emanazione dei regolamenti FSBA, sarà possibile, per i protocolli condivisi, rendicontare i periodi richiesti con le consuete modalità.
- Il ticket INPS, qualora non ancora disponibile, andrà inserito in accordo all’apertura della rendicontazione.

MODALITÀ OPERATIVE PROTOCOLLO DI INTESA FSBA AISO 2022

Attraverso la funzione "Gestione accordi e prestazioni" viene esposta la Situazione contributiva dell'impresa.
Il protocollo AISO è accessibile su ABACO nella sezione FSBA alla scheda denominata "SOSPENSIONE FSBA AISO 2022".

Abaco controlla la regolarità contributiva dell'impresa (36 mesi dall'ultimo flusso di versamenti disponibile al sistema) e invita l'impresa che risulta irregolare a verificare e a regolarizzare la posizione attraverso la mail indicata.
- L'impresa che risulta irregolare può decidere di regolarizzare la posizione prima di attivare il protocollo e pertanto di non proseguire con l'attivazione del protocollo fino alla conferma di avvenuta regolarizzazione da parte di EBER.
- L'impresa che risulta irregolare può decidere di accedere subito al protocollo apponendo il flag su "Ho letto e intendo comunque proseguire". In questo caso l'impresa è tenuta ad anticipare la prestazione mensilmente ai lavoratori e sarà coattivamente chiamata a regolarizzarsi adeguandosi alla legislazione vigente, obbligo sancito dal D.Lgs. 148/2015 e confermato dalla Legge 234/2021.
Il protocollo è attivabile con il tasto "Crea Protocollo FSBA AISO 2022".

METALMECCANICA CONFIMI: contributo datoriale per l’anno 2022

Confimi Metalmeccanica comunica le modalità di versamento per l’anno 2022, della Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
– per il trimestre gennaio, febbraio, marzo 2022: la scadenza è il 20 aprile 2022
– per il trimestre aprile, maggio, giugno 2022: la scadenza è il 20 luglio 2022
– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).

Confimi Metalmeccanica comunica le modalità di versamento per l’anno 2022, della Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
- per il trimestre gennaio, febbraio, marzo 2022: la scadenza è il 20 aprile 2022
- per il trimestre aprile, maggio, giugno 2022: la scadenza è il 20 luglio 2022
- per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022
- per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma - Agenzia 72).

INPS: indicazioni sugli importi e i limiti di reddito di ANF e assegno di maternità

INPS: indicazioni sugli importi e i limiti di reddito di ANF e assegno di maternità

L’INPS comunica gli importi e i limiti di reddito per l’anno 2022 relativi all’ANF e all’assegno di maternità e l’abrogazione della norma istitutiva dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi per l’anno 2022 alle prestazioni in oggetto è pari all’1,9%.
La Presidenza ha altresì ricordato l’avvenuta abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022, della norma che ha istituito l’assegno per il nucleo familiare dei Comuni. Conseguentemente, per l’anno 2022, il suddetto assegno è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
Gli importi delle prestazioni e i relativi requisiti economici sono, pertanto, aggiornati nel modo seguente.
L’importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022 è pari, nella misura intera, a 147,90 euro.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a 8.955,98 euro.
Agli assegni di competenza del 2021, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2021.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 354,73 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65 euro.
Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 17.747,58 euro.

INPS: indicazioni sugli importi e i limiti di reddito di ANF e assegno di maternità

L’INPS comunica gli importi e i limiti di reddito per l'anno 2022 relativi all’ANF e all’assegno di maternità e l’abrogazione della norma istitutiva dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi per l’anno 2022 alle prestazioni in oggetto è pari all’1,9%.
La Presidenza ha altresì ricordato l’avvenuta abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022, della norma che ha istituito l’assegno per il nucleo familiare dei Comuni. Conseguentemente, per l'anno 2022, il suddetto assegno è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
Gli importi delle prestazioni e i relativi requisiti economici sono, pertanto, aggiornati nel modo seguente.
L'importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2022 è pari, nella misura intera, a 147,90 euro.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a 8.955,98 euro.
Agli assegni di competenza del 2021, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2021.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 354,73 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65 euro.
Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 17.747,58 euro.

TFS-TFR: nuova modalità di inserimento e di modifica dell’IBAN

A decorrere dal 21 febbraio 2022, sarà rilasciato sul portale istituzionale www.inps.it il nuovo servizio online denominato “Sistema Unico Gestione IBAN” (SUGI), (INPS – Messaggio 16 febbraio 2022, n. 773)

Il nuovo servizio prevede l’integrazione con i gestionali di pagamento dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto (TFS-TFR) della Gestione Dipendenti Pubblici, al fine di acquisire direttamente dal cittadino o tramite un Istituto di patronato l’indicazione dell’IBAN sul quale potrà essere accreditata la prestazione spettante.
Pertanto, a seguito della comunicazione inviata via e-mail e/o sms al cittadino, quest’ultimo, direttamente o tramite un Istituto di patronato, dovrà inserire o modificare l’IBAN attraverso il citato servizio con riferimento alla pratica TFS/TFR o alla relativa rata, esposta nell’apposita sezione del SUGI.
Gli adempimenti sopra descritti sono necessari per il completamento dell’iter di lavorazione della pratica di TFS/TFR, al fine di consentire all’INPS l’erogazione della prestazione nel rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente.
Per le ulteriori istruzioni di dettaglio si rinvia ai manuali operativi che saranno reperibili nel portale istituzionale www.inps.it, nella sezione “Prestazioni e Servizi” > “Prestazioni” > “SUGI”.

A decorrere dal 21 febbraio 2022, sarà rilasciato sul portale istituzionale www.inps.it il nuovo servizio online denominato "Sistema Unico Gestione IBAN" (SUGI), (INPS - Messaggio 16 febbraio 2022, n. 773)

Il nuovo servizio prevede l’integrazione con i gestionali di pagamento dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto (TFS-TFR) della Gestione Dipendenti Pubblici, al fine di acquisire direttamente dal cittadino o tramite un Istituto di patronato l’indicazione dell’IBAN sul quale potrà essere accreditata la prestazione spettante.
Pertanto, a seguito della comunicazione inviata via e-mail e/o sms al cittadino, quest’ultimo, direttamente o tramite un Istituto di patronato, dovrà inserire o modificare l’IBAN attraverso il citato servizio con riferimento alla pratica TFS/TFR o alla relativa rata, esposta nell’apposita sezione del SUGI.
Gli adempimenti sopra descritti sono necessari per il completamento dell’iter di lavorazione della pratica di TFS/TFR, al fine di consentire all’INPS l’erogazione della prestazione nel rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente.
Per le ulteriori istruzioni di dettaglio si rinvia ai manuali operativi che saranno reperibili nel portale istituzionale www.inps.it, nella sezione "Prestazioni e Servizi" > "Prestazioni" > "SUGI".

FIS: Accesso senza informativa sindacale preventiva fino al 31 marzo

L’Inps comunica che l’accesso al fondo di integrazione salariale diventa  possibile fino al 31 marzo 2022 anche senza  informativa sindacale “preventiva” per tutte le aziende.

Ai fini dell’accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale, i datori di lavoro sono tenuti ad esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale, anche in via telematica, la quale è  posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l’attività lavorativa e rappresenta, quindi, un passaggio imprescindibile per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale.
In tal senso, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, in una prima e transitoria fase fino al 31 marzo 2022, i datori di lavoro che richiedono l’Assegno di integrazione salariale possono presentare l’istanza all’Istituto secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.
In particolare, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, i, si chiarisce che:
– l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
– la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
– per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio
– nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.
Il pagamento delle integrazioni salariali deve essere effettuato dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e l’importo dei trattamenti anticipati devee essere recuperato dai medesimi datori di lavoro in sede di conguaglio con i contributi dagli stessi dovuti.
Conseguentemente, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dello stesso, le Strutture territoriali possono autorizzare il pagamento diretto della prestazione.
A tale riguardo, sempre al fine di semplificare le procedure di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS e in considerazione della crisi pandemica e delle conseguenze che ne derivano sulle realtà economico-finanziarie, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, per le richieste di pagamento diretto connesse a istanze presentate nel medesimo arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, i datori di lavoro potranno documentare le difficoltà finanziarie in modo più agevole.
A tal fine, pertanto, i datori di lavoro non saranno più obbligati a corredare la domanda con l’allegato 2 della circolare n. 197/2015 ma potranno documentare la loro situazione, trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.
In ordine alla valutazione delle istanze di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS richiesto per causali ordinarie, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che – limitatamente alla fase transitoria collocata nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate dei trattamenti richiesti – occorrerà tenere conto della situazione di congiuntura economica in atto. Conseguentemente, nei casi di richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale per causali ordinarie quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda e sulla loro situazione economico finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie.

L’Inps comunica che l’accesso al fondo di integrazione salariale diventa  possibile fino al 31 marzo 2022 anche senza  informativa sindacale "preventiva" per tutte le aziende.

Ai fini dell’accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale, i datori di lavoro sono tenuti ad esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale, anche in via telematica, la quale è  posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l’attività lavorativa e rappresenta, quindi, un passaggio imprescindibile per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale.
In tal senso, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, in una prima e transitoria fase fino al 31 marzo 2022, i datori di lavoro che richiedono l’Assegno di integrazione salariale possono presentare l’istanza all’Istituto secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.
In particolare, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, i, si chiarisce che:
- l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
- la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
- per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio
- nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.
Il pagamento delle integrazioni salariali deve essere effettuato dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e l'importo dei trattamenti anticipati devee essere recuperato dai medesimi datori di lavoro in sede di conguaglio con i contributi dagli stessi dovuti.
Conseguentemente, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dello stesso, le Strutture territoriali possono autorizzare il pagamento diretto della prestazione.
A tale riguardo, sempre al fine di semplificare le procedure di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS e in considerazione della crisi pandemica e delle conseguenze che ne derivano sulle realtà economico-finanziarie, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, per le richieste di pagamento diretto connesse a istanze presentate nel medesimo arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, i datori di lavoro potranno documentare le difficoltà finanziarie in modo più agevole.
A tal fine, pertanto, i datori di lavoro non saranno più obbligati a corredare la domanda con l’allegato 2 della circolare n. 197/2015 ma potranno documentare la loro situazione, trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.
In ordine alla valutazione delle istanze di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS richiesto per causali ordinarie, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che - limitatamente alla fase transitoria collocata nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate dei trattamenti richiesti – occorrerà tenere conto della situazione di congiuntura economica in atto. Conseguentemente, nei casi di richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale per causali ordinarie quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda e sulla loro situazione economico finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie.

Domande di esonero contributivo autonomi e professionisti, riesame

18 febb 2022 L’Inps rende noto che, gli importi risultanti dagli esiti delle domande di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche.

Gli esiti dell’istanza di esonero e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’Inps:
– Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
– Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
– Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.
L’utente può inviare la documentazione necessaria per supportare la richiesta di riesame attraverso il link “Riesame”, accedendo alla stessa sezione del cassetto in cui è stata presentata la domanda di esonero e utilizzando l’apposita funzionalità che riporta i motivi di reiezione o accoglimento parziale.
Le istanze di riesame possono essere presentate entro 30 giorni a decorrere dal 18 febbraio 2022.
Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo oppure azione giudiziaria da notificare alla Struttura Inps territorialmente competente.

18 febb 2022 L’Inps rende noto che, gli importi risultanti dagli esiti delle domande di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche.

Gli esiti dell’istanza di esonero e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’Inps:
- Gestione speciale artigiani e commercianti: "Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti" > "Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020";
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: "Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura" > "Comunicazione bidirezionale" > "Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020";
- Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: "Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti" > "Domande Telematiche" > "Esonero contributivo L. 178/2020".
L’utente può inviare la documentazione necessaria per supportare la richiesta di riesame attraverso il link "Riesame", accedendo alla stessa sezione del cassetto in cui è stata presentata la domanda di esonero e utilizzando l’apposita funzionalità che riporta i motivi di reiezione o accoglimento parziale.
Le istanze di riesame possono essere presentate entro 30 giorni a decorrere dal 18 febbraio 2022.
Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo oppure azione giudiziaria da notificare alla Struttura Inps territorialmente competente.

INPS: Dismissione del “Cassetto Previdenziale”

L’Inps, con il messaggio n. 771 del 16 febbraio 2022, comunica la dismissione del “Cassetto Previdenziale” a far data dal 1° marzo 2022

L’Inps con il presente messaggio, comunica la dismissione del “Cassetto Previdenziale” a decorrere dal 1° marzo 2022.
Il “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente”, che si presenta con una nuova veste grafica, permette la verifica delle principali informazioni sulla posizione contributiva consentendo una ricerca in successione di diversi elementi di interesse, evidenziati su singole finestre, nonché la stampa dell’intero fascicolo (con la raccolta di tutte le caratteristiche aziendali rinvenibili nei vari archivi disponibili dell’Istituto).
Il menu viene creato dinamicamente in base alla profilazione dell’utente connesso e alla tipologia della posizione contributiva.
Per consentire un graduale passaggio al “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente”, è rimasto operativo anche il “Cassetto Previdenziale”, il quale, tuttavia, non è stato oggetto delle nuove implementazioni.
Si segnala che il manuale utente del “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente” è consultabile tramite l’apposito collegamento all’”HELP”, disponibile sul menu principale.

L’Inps, con il messaggio n. 771 del 16 febbraio 2022, comunica la dismissione del "Cassetto Previdenziale" a far data dal 1° marzo 2022

L’Inps con il presente messaggio, comunica la dismissione del "Cassetto Previdenziale" a decorrere dal 1° marzo 2022.
Il "Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente", che si presenta con una nuova veste grafica, permette la verifica delle principali informazioni sulla posizione contributiva consentendo una ricerca in successione di diversi elementi di interesse, evidenziati su singole finestre, nonché la stampa dell’intero fascicolo (con la raccolta di tutte le caratteristiche aziendali rinvenibili nei vari archivi disponibili dell’Istituto).
Il menu viene creato dinamicamente in base alla profilazione dell’utente connesso e alla tipologia della posizione contributiva.
Per consentire un graduale passaggio al "Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente", è rimasto operativo anche il "Cassetto Previdenziale", il quale, tuttavia, non è stato oggetto delle nuove implementazioni.
Si segnala che il manuale utente del "Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente" è consultabile tramite l’apposito collegamento all’"HELP", disponibile sul menu principale.

Lavoratori dello spettacolo: pronte le modalità di estensione dell’obbligo assicurativo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto 22 gennaio 2022, ha definito le modalità di attuazione dell’estensione dal 1° gennaio 2022, ai sensi art. 66, co. 4, D.L. n. 73/2021, conv. con modif., dalla L. n. 106/2021, dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

I soggetti assicurati sono i lavoratori autonomi obbligatoriamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 708/1947) e sono tenuti al versamento all’Inail del premio assicurativo, in base al tasso di rischio corrispondente alle attività previste dalle Tariffe Inail in vigore, i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.

In particolare, il premio assicurativo deve essere versato:

– con riferimento alle attività retribuite di insegnamento o di formazione, dagli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le medesime attività di insegnamento e formazione;

– con riferimento alle attività remunerate di carattere promozionale, dai soggetti pubblici o privati nei cui confronti le stesse vengono espletate;

– per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, dai committenti che ne utilizzano le prestazioni.

Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

In sede di prima applicazione dell’obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti:

– che non sono titolari di posizioni assicurative attive all’Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, devono presentare la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023;

– titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgano alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, devono presentare la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.

I soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, devono versare i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati assicurati alla medesima voce di tariffa.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto 22 gennaio 2022, ha definito le modalità di attuazione dell’estensione dal 1° gennaio 2022, ai sensi art. 66, co. 4, D.L. n. 73/2021, conv. con modif., dalla L. n. 106/2021, dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

I soggetti assicurati sono i lavoratori autonomi obbligatoriamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 708/1947) e sono tenuti al versamento all'Inail del premio assicurativo, in base al tasso di rischio corrispondente alle attività previste dalle Tariffe Inail in vigore, i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.

In particolare, il premio assicurativo deve essere versato:

- con riferimento alle attività retribuite di insegnamento o di formazione, dagli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le medesime attività di insegnamento e formazione;

- con riferimento alle attività remunerate di carattere promozionale, dai soggetti pubblici o privati nei cui confronti le stesse vengono espletate;

- per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, dai committenti che ne utilizzano le prestazioni.

Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

In sede di prima applicazione dell'obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti:

- che non sono titolari di posizioni assicurative attive all'Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, devono presentare la denuncia di iscrizione con l'apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023;

- titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgano alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall'estensione dal 1° gennaio 2022 dell'assicurazione ai predetti lavoratori, devono presentare la denuncia di variazione con l'apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.

I soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, devono versare i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l'autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati assicurati alla medesima voce di tariffa.

Rinnovato il CCNL delle Scuole non statali Agidae

Firmato il rinnovo del CCNL 2021-2023 per il personale dipendenti delle istituzioni aderenti all’Associazione degli istituti dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica Agidae.

La retribuzione tabellare a regime (dicembre 2023) vedrà un aumento – rapportato al livello 5 – di 103 euro, che in percentuale si attesta al 6% per tutti i livelli di inquadramento.

Livello

31/12/2018

01/12/21

01/12/2021

01/09/2022

01/09/2022

01/12/2023

01/12/2023

1 1.513,13 29,05 1.542,18 30,69 1.572,87 30,67 1.603,54
2 1.554,90 29,85 1.584,75 31,54 1.616,29 31,52 1.647,81
3 1.598.40 30,69 1.629,09 32,42 1.661,51 32,40 1.693,91
4 1.646,60 31,61 1.678,21 33,40 1.711,61 33,38 1.744,99
5 1.726,80 33,00 1.759,80 35,00 1.794,80 35,00 1.829,80
6 1.915,51 36,78 1.952,29 38,85 1.991,14 38,83 2.029,97

Ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30 giugno 1994, delle categorie ex I, ex II, ex III, competono e vengono mantenuti i relativi superminimi come elemento della retribuzione, maturati al 31/12/2005 e non riassorbibili.

Livello

Ex I Cat.

Ex II Cat

Ex III Cat

Superminimo al 31/12/2005 Superminimo al 31/12/2005 Superminimo al 31/12/2005
I 125,88 93,39 58,55
II 153,51 122,57 72,88
III 207,64 165,61 75,98
IV 214,72 150,85 72,21
V 273,61 198,75 100,36
VI 396,07 309,12 151,07

Contratto a tempo determinato
Nell’ottica di garantire anche al personale docente non ancora abilitato la possibilità di acquisire, in costanza di rapporto di lavoro, il titolo abilitante, la durata del contratto a tempo determinato è stata estesa fino all’espletamento delle procedure concorsuali che ne premettono il conseguimento. E’ stato riconfermato l’impianto del contratto a tempo determinato che prevede il consolidamento del 70% dell’orario di lavoro supplementare

Ferie
Il nuovo CCNL accoglie e regolamenta l’istituto delle ferie solidali per consentire al personale in difficoltà di poter assistere, con il contributo dei colleghi, i figli minorenni e i familiari di primo grado in linea diretta che si trovino in condizioni di salute gravi e che richiedono assistenza continua. La cessione delle ferie deve essere a titolo gratuito.

Maternità e della paternità
La materia riguardante la tutela della maternità e della paternità è stata oggetto di aggiornamento e di positive novità: durante il periodo di astensione obbligatoria l’indennità dell’80% è elevata al 90% della retribuzione media giornaliera.

Contratti di prossimità
In caso di crisi accertata, la possibilità di ricorrere ai contratti di prossimità in funzione della tutela occupazionale

Assistenza santaria integrativa
La sanità integrativa entra a pieno titolo tra i costi contrattuali, il cui importo – proprio perché parte integrante della retribuzione – è a totale carico dei datori di lavoro, per la cui copertura è dovuto un contributo mensile, per ogni lavoratore, pari a € 7.

Incentivo economico di produttività
E’ confermato l’incentivo economico di produttività nella misura massima di 220 euro una tantum che, se conseguito per tre anni consecutivi, è attribuito nella misura del 70% come salario accessorio.

Coordinatore didattico
La figura del Coordinatore didattico, già oggetto di interessanti e produttivi interventi di aggiornamento professionale attuati da AGIQUALITAS, è stata ampiamente regolamentata.

Banca ore
Nell’alveo del precedente CCNL è stato regolamentato l’istituto della banca delle ore il cui utilizzo è limitato al solo personale non docente.

Firmato il rinnovo del CCNL 2021-2023 per il personale dipendenti delle istituzioni aderenti all’Associazione degli istituti dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica Agidae.

La retribuzione tabellare a regime (dicembre 2023) vedrà un aumento – rapportato al livello 5 – di 103 euro, che in percentuale si attesta al 6% per tutti i livelli di inquadramento.

Livello

31/12/2018

01/12/21

01/12/2021

01/09/2022

01/09/2022

01/12/2023

01/12/2023

1 1.513,13 29,05 1.542,18 30,69 1.572,87 30,67 1.603,54
2 1.554,90 29,85 1.584,75 31,54 1.616,29 31,52 1.647,81
3 1.598.40 30,69 1.629,09 32,42 1.661,51 32,40 1.693,91
4 1.646,60 31,61 1.678,21 33,40 1.711,61 33,38 1.744,99
5 1.726,80 33,00 1.759,80 35,00 1.794,80 35,00 1.829,80
6 1.915,51 36,78 1.952,29 38,85 1.991,14 38,83 2.029,97

Ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30 giugno 1994, delle categorie ex I, ex II, ex III, competono e vengono mantenuti i relativi superminimi come elemento della retribuzione, maturati al 31/12/2005 e non riassorbibili.

Livello

Ex I Cat.

Ex II Cat

Ex III Cat

Superminimo al 31/12/2005 Superminimo al 31/12/2005 Superminimo al 31/12/2005
I 125,88 93,39 58,55
II 153,51 122,57 72,88
III 207,64 165,61 75,98
IV 214,72 150,85 72,21
V 273,61 198,75 100,36
VI 396,07 309,12 151,07

Contratto a tempo determinato
Nell’ottica di garantire anche al personale docente non ancora abilitato la possibilità di acquisire, in costanza di rapporto di lavoro, il titolo abilitante, la durata del contratto a tempo determinato è stata estesa fino all’espletamento delle procedure concorsuali che ne premettono il conseguimento. E’ stato riconfermato l’impianto del contratto a tempo determinato che prevede il consolidamento del 70% dell’orario di lavoro supplementare

Ferie
Il nuovo CCNL accoglie e regolamenta l’istituto delle ferie solidali per consentire al personale in difficoltà di poter assistere, con il contributo dei colleghi, i figli minorenni e i familiari di primo grado in linea diretta che si trovino in condizioni di salute gravi e che richiedono assistenza continua. La cessione delle ferie deve essere a titolo gratuito.

Maternità e della paternità
La materia riguardante la tutela della maternità e della paternità è stata oggetto di aggiornamento e di positive novità: durante il periodo di astensione obbligatoria l’indennità dell’80% è elevata al 90% della retribuzione media giornaliera.

Contratti di prossimità
In caso di crisi accertata, la possibilità di ricorrere ai contratti di prossimità in funzione della tutela occupazionale

Assistenza santaria integrativa
La sanità integrativa entra a pieno titolo tra i costi contrattuali, il cui importo – proprio perché parte integrante della retribuzione – è a totale carico dei datori di lavoro, per la cui copertura è dovuto un contributo mensile, per ogni lavoratore, pari a € 7.

Incentivo economico di produttività
E’ confermato l’incentivo economico di produttività nella misura massima di 220 euro una tantum che, se conseguito per tre anni consecutivi, è attribuito nella misura del 70% come salario accessorio.

Coordinatore didattico
La figura del Coordinatore didattico, già oggetto di interessanti e produttivi interventi di aggiornamento professionale attuati da AGIQUALITAS, è stata ampiamente regolamentata.

Banca ore
Nell’alveo del precedente CCNL è stato regolamentato l’istituto della banca delle ore il cui utilizzo è limitato al solo personale non docente.