Flussi d’ingresso lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato – Anno 2021

In arrivo le disposizioni attuative sulla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2021 prevista dal dpcm 21 dicembre 2021. (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Circolare 05 gennaio 2022, n. 116)

Lavoro non stagionale e autonomo

A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2021, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 69.700 unità.
Nell’ambito della quota massima indicata, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e dì lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 27.700 unità, comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, nonché una quota di 20.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.
A partire dalle ore 9,00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostaiavoro.dlci.interno.it, che saranno trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche.
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022.
Prerequisito necessario per l’inoltro telematico delle domande sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it è il possesso della identità SPID da parte di ogni utente, utilizzando possibilmente, lo stesso indirizzo email usato per l’identità SPID, quale nome utente.
Eseguito l’accesso sopra descritto, le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull’home page dell’applicativo.
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Help Desk”, sull’home page dell’applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati.
Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Nell’area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate.
Allo stesso indirizzo http://nullaostalavoro.dici.interno.it. nell’area privata dell’utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.
La gestione delle procedure è la seguente:

– Istanze per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi (modello B2020)
Per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE.

– Istanze per articolo 23 del T.U. Immigrazione (modello B-PS)
Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, per le istanze relative ai lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine, pervenute agli sportelli unici per l’immigrazione (SUI), provvederanno a riscontrare sulla lista pubblicata nell’home page del sistema SILEN (nella parte relativa alla documentazione), la presenza dei nominativi dei lavoratori stranieri distinti per Paese di appartenenza. Solo nell’ipotesi di riscontro positivo procederanno a richiedere – per il tramite dell’ispettorato Nazionale del Lavoro – alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le relative quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. Le stesse saranno assegnate direttamente sul sistema SILEN. Importante è comunicare alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione l’’avvenuto rilascio del nulla osta al lavoro o l’eventuale diniego dello stesso, con relativa motivazione.

– Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato
Nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, ai momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro – valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro – utilizzando il modello disponibile sul sistema, ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNILAV) secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.
Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), si ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

– Conversioni permessi di soggiorno in lavoro autonomo
Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell’UE a lavoro autonomo, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal decreto Legislativo n. 81/2015, come modificato da ultimo dalla legge 96/2018, alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione (art.2) e ai contratti a progetto (art. 52). In tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

– Ingresso per start-up innovative
Per quanto concerne l’ingresso per le start-up innovative vi sono le linee guida predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con II Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché i relativi modelli di candidatura. Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start-up innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia start-up visa il nulla osta secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida ed esibire allo Sportello Unico per l’immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato. Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno.

 

Lavoro stagionale

Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2020, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 42.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
A partire dalle ore 9,00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it (mod. C-STAG) e saranno trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche e previo accesso al sistema con identità SPID. Le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022. Le procedure riguardanti l’accesso degli utenti, l’invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono rinvenibili sul sito internet dei Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it).
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Help Desk”, sull’home page dell’applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati. Tutti gli invii, compresi quelli generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non “a pacchetto”. L’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda. Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Nell’area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate.
Riguardo l’istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate in passato dagli Uffici territoriali del lavoro, con riferimento, in particolare, all’individuazione sia dei settori occupazionali “agricolo e turistico alberghiero”, che delle ulteriori ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro. Si precisa, inoltre, che nel settore occupazionale “agricolo” rientrano anche le istanze relative all’ingresso di lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali “operai florovivaisti”, come da CCNL di riferimento del 19 giugno 2018. Si richiama, inoltre, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l’adempimento dell’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Anche in questa occasione, le associazioni di categoria, firmatarie dei Protocolli stipulati con questi Ministeri, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. I Protocolli sono aperti all’adesione di altre associazioni interessate. Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative ai precedenti decreti sono confermati.

In arrivo le disposizioni attuative sulla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2021 prevista dal dpcm 21 dicembre 2021. (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Circolare 05 gennaio 2022, n. 116)

Lavoro non stagionale e autonomo

A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2021, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 69.700 unità.
Nell’ambito della quota massima indicata, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e dì lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 27.700 unità, comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, nonché una quota di 20.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.
A partire dalle ore 9,00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo https://nullaostaiavoro.dlci.interno.it, che saranno trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche.
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022.
Prerequisito necessario per l’inoltro telematico delle domande sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it è il possesso della identità SPID da parte di ogni utente, utilizzando possibilmente, lo stesso indirizzo email usato per l’identità SPID, quale nome utente.
Eseguito l’accesso sopra descritto, le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull’home page dell’applicativo.
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Help Desk", sull’home page dell’applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati.
Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Nell’area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate.
Allo stesso indirizzo http://nullaostalavoro.dici.interno.it. nell’area privata dell’utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.
La gestione delle procedure è la seguente:

- Istanze per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi (modello B2020)
Per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE.

- Istanze per articolo 23 del T.U. Immigrazione (modello B-PS)
Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, per le istanze relative ai lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine, pervenute agli sportelli unici per l’immigrazione (SUI), provvederanno a riscontrare sulla lista pubblicata nell’home page del sistema SILEN (nella parte relativa alla documentazione), la presenza dei nominativi dei lavoratori stranieri distinti per Paese di appartenenza. Solo nell’ipotesi di riscontro positivo procederanno a richiedere - per il tramite dell'ispettorato Nazionale del Lavoro - alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le relative quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. Le stesse saranno assegnate direttamente sul sistema SILEN. Importante è comunicare alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione l’’avvenuto rilascio del nulla osta al lavoro o l’eventuale diniego dello stesso, con relativa motivazione.

- Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato
Nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, ai momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello disponibile sul sistema, ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNILAV) secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.
Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), si ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale ed in presenza dei requisiti per l'assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate "a giornate" e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

- Conversioni permessi di soggiorno in lavoro autonomo
Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell’UE a lavoro autonomo, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal decreto Legislativo n. 81/2015, come modificato da ultimo dalla legge 96/2018, alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione (art.2) e ai contratti a progetto (art. 52). In tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

- Ingresso per start-up innovative
Per quanto concerne l’ingresso per le start-up innovative vi sono le linee guida predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con II Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché i relativi modelli di candidatura. Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start-up innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia start-up visa il nulla osta secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida ed esibire allo Sportello Unico per l’immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato. Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno.

 

Lavoro stagionale

Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2020, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 42.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
A partire dalle ore 9,00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it (mod. C-STAG) e saranno trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche e previo accesso al sistema con identità SPID. Le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022. Le procedure riguardanti l’accesso degli utenti, l’invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono rinvenibili sul sito internet dei Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it).
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Help Desk", sull’home page dell’applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati. Tutti gli invii, compresi quelli generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto". L’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda. Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Nell’area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate.
Riguardo l'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate in passato dagli Uffici territoriali del lavoro, con riferimento, in particolare, all’individuazione sia dei settori occupazionali "agricolo e turistico alberghiero", che delle ulteriori ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro. Si precisa, inoltre, che nel settore occupazionale "agricolo" rientrano anche le istanze relative all'ingresso di lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali "operai florovivaisti", come da CCNL di riferimento del 19 giugno 2018. Si richiama, inoltre, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l’adempimento dell’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Anche in questa occasione, le associazioni di categoria, firmatarie dei Protocolli stipulati con questi Ministeri, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. I Protocolli sono aperti all’adesione di altre associazioni interessate. Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative ai precedenti decreti sono confermati.

Inps: applicativo domande telematiche per il diritto a pensione

Con la circolare Inps n. 4/2022 si rende noto il rilascio dell’applicativo per l’invio telematico delle domande di accredito per il diritto a pensione di periodi non lavorati nel part-time verticale o ciclico ricompresi entro il 31 dicembre 2020 e si forniscono le indicazioni per l’utilizzo dell’applicativo, accessibile da diversi dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc).

Con la circolare n. 74/2021, sono state fornite le indicazioni per l’applicazione della disposizione normativa in materia di contratti di lavoro con orario part-time verticale o ciclico.
Nello specifico, è stato precisato che, con riferimento ai periodi lavorativi successivi all’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2021), corre l’obbligo di compilazione del flusso UniEmens anche per i periodi in cui non esiste prestazione lavorativa in ragione dell’articolazione dell’orario concordata nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
Con riferimento ai periodi lavorativi anteriori a tale data, riferiti a contratti di lavoro in essere o esauriti, nonché anteriori all’operatività del sistema di inoltro delle denunce mensili con flusso UniEmens, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata da idonea documentazione.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni per l’utilizzo dell’applicativo per la presentazione telematica delle domande dirette alla valorizzazione del tempo non lavorato nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, ricompreso entro il 31 dicembre 2020, accessibile da diversi dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc).
Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:
– WEB – servizio telematico accessibile direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
– Contact Center Multicanale (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
Patronati e Intermediari dell’istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili.
L’utente può consultare tutte le domande presentate in via telematica nella sezione “Consulta domande” raggiungibile dalla home page dell’applicazione. Per ogni domanda è possibile scaricare e visualizzare la ricevuta di protocollo e acquisire informazioni in ordine allo stato di definizione della pratica.
La descrizione analitica di tutte le funzioni introdotte a supporto dell’iter amministrativo di invio e/o consultazione delle domande di accredito è contenuta nel Manuale utente consultabile on-line o scaricabile direttamente dal sito.

Con la circolare Inps n. 4/2022 si rende noto il rilascio dell’applicativo per l’invio telematico delle domande di accredito per il diritto a pensione di periodi non lavorati nel part-time verticale o ciclico ricompresi entro il 31 dicembre 2020 e si forniscono le indicazioni per l’utilizzo dell’applicativo, accessibile da diversi dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc).

Con la circolare n. 74/2021, sono state fornite le indicazioni per l’applicazione della disposizione normativa in materia di contratti di lavoro con orario part-time verticale o ciclico.
Nello specifico, è stato precisato che, con riferimento ai periodi lavorativi successivi all’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2021), corre l’obbligo di compilazione del flusso UniEmens anche per i periodi in cui non esiste prestazione lavorativa in ragione dell’articolazione dell’orario concordata nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
Con riferimento ai periodi lavorativi anteriori a tale data, riferiti a contratti di lavoro in essere o esauriti, nonché anteriori all’operatività del sistema di inoltro delle denunce mensili con flusso UniEmens, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata da idonea documentazione.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni per l’utilizzo dell’applicativo per la presentazione telematica delle domande dirette alla valorizzazione del tempo non lavorato nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, ricompreso entro il 31 dicembre 2020, accessibile da diversi dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc).
Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB - servizio telematico accessibile direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center Multicanale (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
Patronati e Intermediari dell’istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili.
L’utente può consultare tutte le domande presentate in via telematica nella sezione "Consulta domande" raggiungibile dalla home page dell’applicazione. Per ogni domanda è possibile scaricare e visualizzare la ricevuta di protocollo e acquisire informazioni in ordine allo stato di definizione della pratica.
La descrizione analitica di tutte le funzioni introdotte a supporto dell’iter amministrativo di invio e/o consultazione delle domande di accredito è contenuta nel Manuale utente consultabile on-line o scaricabile direttamente dal sito.

ARIS – CASE DI CURA PERSONALE MEDICO: Accordo del 21/12/2021

Il giorno 21/12/2021, si sono incontrati ARIS e FP-CGIL, UIL-FPL per sottoscrivere il verbale di adesione al CCNL 7/10/2020 per la dirigenza medica delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali

FP CGIL e UIL FPL – presa visione del CCNL per la dirigenza medica delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato, sottoscritto in data 7/10/2020 da ARIS e CIMOP e condividendone i contenuti – richiedono di sottoscrivere il suddetto CCNL per adesione.
L’ARIS acconsente a tale richiesta.
In ogni caso, le parti prendono atto che la sottoscrizione per adesione non comporterà il riconoscimento di alcuna prerogativa sindacale né a livello nazionale, né a livello locale (territoriale o aziendale) non essendo, in particolare, sufficiente per la concessione dei diritti di cui al Titolo III della Legge 300/1970.

Il giorno 21/12/2021, si sono incontrati ARIS e FP-CGIL, UIL-FPL per sottoscrivere il verbale di adesione al CCNL 7/10/2020 per la dirigenza medica delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali

FP CGIL e UIL FPL - presa visione del CCNL per la dirigenza medica delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato, sottoscritto in data 7/10/2020 da ARIS e CIMOP e condividendone i contenuti - richiedono di sottoscrivere il suddetto CCNL per adesione.
L’ARIS acconsente a tale richiesta.
In ogni caso, le parti prendono atto che la sottoscrizione per adesione non comporterà il riconoscimento di alcuna prerogativa sindacale né a livello nazionale, né a livello locale (territoriale o aziendale) non essendo, in particolare, sufficiente per la concessione dei diritti di cui al Titolo III della Legge 300/1970.

Nuove retribuzioni e mensilizzazione degli operai per l’industria della Carta

  Dal corrente mese di gennaio 2022 scattano i nuovi aumenti retributivi e la mensilizzazione operai del settore Carta Industria.

Assografici, d’intesa con Assocarta, segnala che, con decorrenza 1° gennaio 2022, tenuto conto degli importanti elementi di modernizzazione contrattuale introdotti dal Contratto, è stata introdotta una specifica voce retributiva denominata “Elemento di Modernizzazione Contrattuale” che ha, parimenti, decorrenza dal 1° gennaio 2021.
Questi, pertanto, i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1/1/2022

Cat.

Par.

TEM 2022 1° gen

EMC 2022 1° gen

incr tot 2022 1° gen

Minimi dall’1/1/2022

Quadro 250 39.22 9.30 49.02 2.596.96
A Super 249 39,06 976 43.82 2.538.74
A 212 33,25 8.31 41.57 2 279,31
B/1 188 29.49 7.37 36.86 2.077.46
B/2 Super 182 28,55 7.14 35.69 2.026.47
B/2 174 27,29 6.82 34.12 1.900,85
C/1 Super 161 25.25 6.31 31.57 1.850.70
C/1 153 24,00 6.00 30.00 1.785.11
C/2 139 21.80 5.45 27.25 1.667,95
C/3 129 20,24 5,06 25.29 1 584.57
D/1 121 18.98 4.75 23.73 1 517.34
D/2 111 17,41 4 35 21 ,76 1.434.11
E 100 15.69 3.92 19.61 1 342.22

Si ricorda, inoltre, che, come disposto dall’ipotesi di accordo del 28/7/2021, avrà luogo la mensilizzazione dei trattamenti degli operai, al fine di uniformare i trattamenti economici e normativi di impiegati ed operai e di semplificare l’aspetto amministrativo, senza oneri o vantaggi per alcuna delle parti. La mensilizzazione della retribuzione valida per tutti i lavoratori in azienda entrerà in vigore dal 1°gennaio 2022.
La retribuzione mensile comporta, in estrema sintesi, che il dipendente mensilizzato percepisce ogni mese la stessa paga, a prescindere dalle giornate del mese stesso, mentre il dipendente con retribuzione oraria in alcuni mesi percepisce una retribuzione leggermente maggiore, in altri leggermente minore (le variazioni si compensano, portando al medesimo risultato).
In particolare, la mensilizzazione della retribuzione è di fatto una semplificazione del calcolo della retribuzione che viene erogata in misura fissa mensile utilizzando il divisore orario contrattuale (173) anziché sulla base delle ore effettivamente lavorate ogni singolo mese. Tale modalità di calcolo non comporta differenze retributive rispetto alla paga oraria in quanto non è altro che una media annuale delle ore lavorabili di ogni singolo mese dell’anno.
La mensilizzazione viene normalmente applicata per il calcolo delle seguenti casistiche standard:
– retribuzione per lavoro ordinario;
–  godimento ferie, ROL ed Ex Festività;
– festività infrasettimanali godute;
– permessi sindacali;
– malattie entro i tre giorni (carenza);
– altre assenze retribuite che non prevedano indennità e/o integrazioni da parte degli enti assistenziali.
Per effetto di quanto sopra il lavoratore, a prescindere dalla quantità di ore ordinarie lavorate e dalle ore di ferie e/o festività godute, percepirà sempre l’intera retribuzione lorda mensile pari a 173 ore.
Le variabili diverse da ferie, ROL, Ex Festività e festività godute, è prassi che continuino ad essere trattate sulla base della effettiva prestazione lavorativa, ad esempio:
– maggiorazioni per lavoro in turni (diurno o notturno);
– lavoro festivo;
– lavoro domenicale;
– lavoro straordinario.
Il lavoratore continuerà pertanto a percepire mese per mese la retribuzione per lavoro straordinario, le maggiorazioni per lavoro a turno e per il lavoro festivo e domenicale sulla base delle ore effettivamente prestate.
Le assenze che comportano pagamento della retribuzione verranno evidenziate nel prospetto retributivo (LUL) ai soli fini figurativi e/o ai soli fini di separata contabilizzazione dei singoli istituti.
In base al tipo di assenza verranno esposte le eventuali indennità a carico dell’istituto e le integrazioni a carico azienda (se dovute).
Qualora le esigenze derivanti dalle normative assistenziali/previdenziali richiedessero un assoggettamento di taluni istituti secondo sistemi di calcolo a giorni, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito nonché gli altri compensi erogati in misura fissa mensile e che per loro natura possono avere riflessi sulle componenti indirette della retribuzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di assunzione nel corso del mese, al lavoratore verrà riconosciuta la retribuzione afferente alle ore effettivamente lavorate.

Infine, la mensillizzazione della retribuzione operai è determinante per il processo di armonizzazione della disciplina operai/impiegati condiviso dalle parti stipulanti, finalizzato al superamento delle differenti disposizioni normative riferite ad istituti analoghi. In sede di stesura.

  Dal corrente mese di gennaio 2022 scattano i nuovi aumenti retributivi e la mensilizzazione operai del settore Carta Industria.

Assografici, d’intesa con Assocarta, segnala che, con decorrenza 1° gennaio 2022, tenuto conto degli importanti elementi di modernizzazione contrattuale introdotti dal Contratto, è stata introdotta una specifica voce retributiva denominata "Elemento di Modernizzazione Contrattuale" che ha, parimenti, decorrenza dal 1° gennaio 2021.
Questi, pertanto, i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1/1/2022

Cat.

Par.

TEM 2022 1° gen

EMC 2022 1° gen

incr tot 2022 1° gen

Minimi dall’1/1/2022

Quadro 250 39.22 9.30 49.02 2.596.96
A Super 249 39,06 976 43.82 2.538.74
A 212 33,25 8.31 41.57 2 279,31
B/1 188 29.49 7.37 36.86 2.077.46
B/2 Super 182 28,55 7.14 35.69 2.026.47
B/2 174 27,29 6.82 34.12 1.900,85
C/1 Super 161 25.25 6.31 31.57 1.850.70
C/1 153 24,00 6.00 30.00 1.785.11
C/2 139 21.80 5.45 27.25 1.667,95
C/3 129 20,24 5,06 25.29 1 584.57
D/1 121 18.98 4.75 23.73 1 517.34
D/2 111 17,41 4 35 21 ,76 1.434.11
E 100 15.69 3.92 19.61 1 342.22

Si ricorda, inoltre, che, come disposto dall'ipotesi di accordo del 28/7/2021, avrà luogo la mensilizzazione dei trattamenti degli operai, al fine di uniformare i trattamenti economici e normativi di impiegati ed operai e di semplificare l'aspetto amministrativo, senza oneri o vantaggi per alcuna delle parti. La mensilizzazione della retribuzione valida per tutti i lavoratori in azienda entrerà in vigore dal 1°gennaio 2022.
La retribuzione mensile comporta, in estrema sintesi, che il dipendente mensilizzato percepisce ogni mese la stessa paga, a prescindere dalle giornate del mese stesso, mentre il dipendente con retribuzione oraria in alcuni mesi percepisce una retribuzione leggermente maggiore, in altri leggermente minore (le variazioni si compensano, portando al medesimo risultato).
In particolare, la mensilizzazione della retribuzione è di fatto una semplificazione del calcolo della retribuzione che viene erogata in misura fissa mensile utilizzando il divisore orario contrattuale (173) anziché sulla base delle ore effettivamente lavorate ogni singolo mese. Tale modalità di calcolo non comporta differenze retributive rispetto alla paga oraria in quanto non è altro che una media annuale delle ore lavorabili di ogni singolo mese dell'anno.
La mensilizzazione viene normalmente applicata per il calcolo delle seguenti casistiche standard:
- retribuzione per lavoro ordinario;
-  godimento ferie, ROL ed Ex Festività;
- festività infrasettimanali godute;
- permessi sindacali;
- malattie entro i tre giorni (carenza);
- altre assenze retribuite che non prevedano indennità e/o integrazioni da parte degli enti assistenziali.
Per effetto di quanto sopra il lavoratore, a prescindere dalla quantità di ore ordinarie lavorate e dalle ore di ferie e/o festività godute, percepirà sempre l'intera retribuzione lorda mensile pari a 173 ore.
Le variabili diverse da ferie, ROL, Ex Festività e festività godute, è prassi che continuino ad essere trattate sulla base della effettiva prestazione lavorativa, ad esempio:
- maggiorazioni per lavoro in turni (diurno o notturno);
- lavoro festivo;
- lavoro domenicale;
- lavoro straordinario.
Il lavoratore continuerà pertanto a percepire mese per mese la retribuzione per lavoro straordinario, le maggiorazioni per lavoro a turno e per il lavoro festivo e domenicale sulla base delle ore effettivamente prestate.
Le assenze che comportano pagamento della retribuzione verranno evidenziate nel prospetto retributivo (LUL) ai soli fini figurativi e/o ai soli fini di separata contabilizzazione dei singoli istituti.
In base al tipo di assenza verranno esposte le eventuali indennità a carico dell'istituto e le integrazioni a carico azienda (se dovute).
Qualora le esigenze derivanti dalle normative assistenziali/previdenziali richiedessero un assoggettamento di taluni istituti secondo sistemi di calcolo a giorni, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito nonché gli altri compensi erogati in misura fissa mensile e che per loro natura possono avere riflessi sulle componenti indirette della retribuzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di assunzione nel corso del mese, al lavoratore verrà riconosciuta la retribuzione afferente alle ore effettivamente lavorate.

Infine, la mensillizzazione della retribuzione operai è determinante per il processo di armonizzazione della disciplina operai/impiegati condiviso dalle parti stipulanti, finalizzato al superamento delle differenti disposizioni normative riferite ad istituti analoghi. In sede di stesura.

Contro il Covid ricorso diffuso al lavoro agile

Visto l’acuirsi dei contagi manifestatosi a ridosso del periodo delle festività e ancora in fase ascendente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripropone il ricorso al lavoro agile, sia nel pubblico che nel privato, come strumento utile a diminuire le possibilità del diffondersi del virus, riepilogando sinteticamente le modalità per una corretta applicazione di tale forma di lavoro (Circolare 5 gennaio 2022).

LAVORO AGILE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza, fermo restando l’obbligo, per ciascuna di esse, di assicurare il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid-19.
Il rientro “in presenza” del personale delle pubbliche amministrazioni è stato disciplinato da subito con un decreto ministeriale, che ha individuato le condizionalità ed i requisiti necessari (organizzativi ed individuali) per utilizzare il lavoro agile in un quadro di efficienza e di tutela dei diritti dei cittadini ad una adeguata qualità dei servizi, e dalle “linee guida” adottate previo confronto con le organizzazioni sindacali e sulle quali è stata acquisita l’intesa della Conferenza unificata lo scorso 16 dicembre 2021.
Quindi, il 21 dicembre 2021, il quadro regolatorio del lavoro agile nel pubblico impiego è stato completato dal Contratto collettivo sottoscritto tra Aran e parti sociali, che ne ha individuato caratteristiche, modalità, limiti e tutele.
Flessibilità ed intelligenza sono i principali pilastri sui quali ciascuna amministrazione è libera di organizzare la propria attività, mantenendo invariati i servizi resi all’utenza.
Ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile.
In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti postivi al coronavirus).
Il Ministero richiama ulteriormente l’attenzione sulla possibilità per le amministrazioni di avvalersi dei mobility manager aziendali per l’elaborazione dei Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all’ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro già in vigore. I predetti mobility manager aziendali dovranno operare in raccordo con gli Enti locali tramite i relativi mobility manager d’area, per un’azione di raccordo costante, per la verifica complessiva e coordinata dell’implementazione dei PSCL, nonché per l’identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell’offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

LAVORO AGILE NEL LAVORO PRIVATO

Lo svolgimento della prestazione del lavoro in modalità agile ha da subito rappresentato un efficace strumento per arginare la diffusione del virus e contenere gli effetti economici negativi.
In tal senso, il Governo è intervenuto con discipline emergenziali dirette ad agevolarne l’utilizzo per quanto più possibile, anche mediante deroghe e semplificazioni, promuovendone il ricorso anche nei “Protocolli delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
La normativa si è consolidata con l’articolo 90 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha consentito la possibilità di ricorrere al lavoro agile con modalità semplificate, senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Tali modalità semplificate di comunicazione del lavoro agile restano valide fino al 31 marzo 2022.
In sintesi, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. I datori di lavoro privati, inoltre, sono tenuti a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica e l’applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Anche per il lavoro privato i piani predisposti dai mobility managers, ove presenti, potranno fornire un utile ausilio per conseguire una più razionale pianificazione dell’organizzazione del lavoro.
Visto il protrarsi dello stato di emergenza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali raccomanda il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

Visto l’acuirsi dei contagi manifestatosi a ridosso del periodo delle festività e ancora in fase ascendente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripropone il ricorso al lavoro agile, sia nel pubblico che nel privato, come strumento utile a diminuire le possibilità del diffondersi del virus, riepilogando sinteticamente le modalità per una corretta applicazione di tale forma di lavoro (Circolare 5 gennaio 2022).

LAVORO AGILE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza, fermo restando l’obbligo, per ciascuna di esse, di assicurare il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid-19.
Il rientro "in presenza" del personale delle pubbliche amministrazioni è stato disciplinato da subito con un decreto ministeriale, che ha individuato le condizionalità ed i requisiti necessari (organizzativi ed individuali) per utilizzare il lavoro agile in un quadro di efficienza e di tutela dei diritti dei cittadini ad una adeguata qualità dei servizi, e dalle "linee guida" adottate previo confronto con le organizzazioni sindacali e sulle quali è stata acquisita l’intesa della Conferenza unificata lo scorso 16 dicembre 2021.
Quindi, il 21 dicembre 2021, il quadro regolatorio del lavoro agile nel pubblico impiego è stato completato dal Contratto collettivo sottoscritto tra Aran e parti sociali, che ne ha individuato caratteristiche, modalità, limiti e tutele.
Flessibilità ed intelligenza sono i principali pilastri sui quali ciascuna amministrazione è libera di organizzare la propria attività, mantenendo invariati i servizi resi all’utenza.
Ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile.
In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti postivi al coronavirus).
Il Ministero richiama ulteriormente l’attenzione sulla possibilità per le amministrazioni di avvalersi dei mobility manager aziendali per l’elaborazione dei Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro già in vigore. I predetti mobility manager aziendali dovranno operare in raccordo con gli Enti locali tramite i relativi mobility manager d'area, per un'azione di raccordo costante, per la verifica complessiva e coordinata dell'implementazione dei PSCL, nonché per l'identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell'offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

LAVORO AGILE NEL LAVORO PRIVATO

Lo svolgimento della prestazione del lavoro in modalità agile ha da subito rappresentato un efficace strumento per arginare la diffusione del virus e contenere gli effetti economici negativi.
In tal senso, il Governo è intervenuto con discipline emergenziali dirette ad agevolarne l’utilizzo per quanto più possibile, anche mediante deroghe e semplificazioni, promuovendone il ricorso anche nei "Protocolli delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro".
La normativa si è consolidata con l’articolo 90 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha consentito la possibilità di ricorrere al lavoro agile con modalità semplificate, senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Tali modalità semplificate di comunicazione del lavoro agile restano valide fino al 31 marzo 2022.
In sintesi, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. I datori di lavoro privati, inoltre, sono tenuti a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica e l'applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Anche per il lavoro privato i piani predisposti dai mobility managers, ove presenti, potranno fornire un utile ausilio per conseguire una più razionale pianificazione dell’organizzazione del lavoro.
Visto il protrarsi dello stato di emergenza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali raccomanda il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

Piano nazionale per la ripresa e gli investimenti complementari: siglato protocollo

Siglato il 29/12/2021, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e la CGIL, la CISL, la UIL, il protocollo per la partecipazione e il confronto nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano nazionale per gli investimenti complementari.

Con il suddetto protocollo si stabilisce che:

a) le amministrazioni nazionali di settore titolari di interventi costituiranno tavoli nazionali di settore finalizzati e continui nei quali sia dato conto delle ricadute sociali, economiche e occupazionali degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.
Ciascun tavolo nazionale di settore sarà composto dal Ministro competente per gli interventi o da un suo delegato, da rappresentanti della struttura di livello dirigenziale generale di riferimento, dai rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell’UPI e dell’ANCl, nonché da un rappresentante delle Parti sociali più rappresentative, e sarà convocato con regolarità.
A livello territoriale, i tavoli di cui alla presente lettera sono composti dal presidente di regione o della provincia autonoma o da un assessore delegato, dalla struttura di livello dirigenziale generale di riferimento e da un rappresentante per ciascuna parte sociale e saranno convocati con regolarità.
Per quanto riguarda gli enti locali, i tavoli sono composti dal sindaco o dagli assessori delegati, dal presidente della provincia o da un suo delegato, dalla struttura di livello dirigenziale generale di riferimento e da un rappresentante per ciascuna Parte sociale e saranno convocati con regolarità. Ai tavoli territoriali possono partecipare i rappresentanti delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. Nell’ambito dei tavoli territoriali potranno essere stipulati specifici accordi negoziali in materia di “legalità”;

b) la modalità di confronto dovrà essere volta a far sì che le amministrazioni titolari degli interventi riferiscano con regolarità sulla attuazione degli stessi, sulle riforme settoriali e sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali e riguarderà, in modo preventivo, i profili che hanno una ricaduta diretta o indiretta sulle condizioni di lavoro e sull’occupazione, fermo rimanendo il rispetto delle scadenze già previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza stesso per il raggiungimento degli obiettivi;

c) particolare attenzione all’interno dei tavoli potrà essere data: al monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali (transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione sociale con specifico riferimento alle persone fragili, con disabilità e non autosufficienti); all’utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare anche in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; alle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione (come automotive, energie rinnovabili, siderurgia, economia circolare, digitalizzazione e sistemi di reti di telecomunicazioni, Pubblica amministrazione) con particolare riferimento alle politiche industriali; agli aspetti che hanno ricaduta diretta o indiretta sul lavoro, connessi in particolare alle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Siglato il 29/12/2021, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e la CGIL, la CISL, la UIL, il protocollo per la partecipazione e il confronto nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano nazionale per gli investimenti complementari.

Con il suddetto protocollo si stabilisce che:

a) le amministrazioni nazionali di settore titolari di interventi costituiranno tavoli nazionali di settore finalizzati e continui nei quali sia dato conto delle ricadute sociali, economiche e occupazionali degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.
Ciascun tavolo nazionale di settore sarà composto dal Ministro competente per gli interventi o da un suo delegato, da rappresentanti della struttura di livello dirigenziale generale di riferimento, dai rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell’UPI e dell’ANCl, nonché da un rappresentante delle Parti sociali più rappresentative, e sarà convocato con regolarità.
A livello territoriale, i tavoli di cui alla presente lettera sono composti dal presidente di regione o della provincia autonoma o da un assessore delegato, dalla struttura di livello dirigenziale generale di riferimento e da un rappresentante per ciascuna parte sociale e saranno convocati con regolarità.
Per quanto riguarda gli enti locali, i tavoli sono composti dal sindaco o dagli assessori delegati, dal presidente della provincia o da un suo delegato, dalla struttura di livello dirigenziale generale di riferimento e da un rappresentante per ciascuna Parte sociale e saranno convocati con regolarità. Ai tavoli territoriali possono partecipare i rappresentanti delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. Nell’ambito dei tavoli territoriali potranno essere stipulati specifici accordi negoziali in materia di "legalità";

b) la modalità di confronto dovrà essere volta a far sì che le amministrazioni titolari degli interventi riferiscano con regolarità sulla attuazione degli stessi, sulle riforme settoriali e sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali e riguarderà, in modo preventivo, i profili che hanno una ricaduta diretta o indiretta sulle condizioni di lavoro e sull’occupazione, fermo rimanendo il rispetto delle scadenze già previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza stesso per il raggiungimento degli obiettivi;

c) particolare attenzione all’interno dei tavoli potrà essere data: al monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali (transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione sociale con specifico riferimento alle persone fragili, con disabilità e non autosufficienti); all’utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare anche in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; alle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione (come automotive, energie rinnovabili, siderurgia, economia circolare, digitalizzazione e sistemi di reti di telecomunicazioni, Pubblica amministrazione) con particolare riferimento alle politiche industriali; agli aspetti che hanno ricaduta diretta o indiretta sul lavoro, connessi in particolare alle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

CIGS: prime indicazioni sulle novità della Legge di bilancio 2022

La Legge di Bilancio 2022 ha disposto un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce, tra l’altro, i primi chiarimenti e le prime indicazioni operative per l’accesso al trattamento di CIGS in vigore dal 1° gennaio 2022. (Circolare 3 gennaio 2022, n. 1).

Imprese e datori di lavoro ammessi

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e i relativi obblighi contributivi si applica alle imprese che nel semestre precedente la presentazione dell’istanza abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e sono calcolati nel computo, oltre ai lavoratori dipendenti con contratto subordinato, anche i lavoratori con la qualifica di dirigente, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda (cd. “requisito occupazionale”).
Le tutele dalla cassa integrazione guadagni straordinaria sono estese a tutte le imprese (con più 15 dipendenti) che non accedono ai Fondi di solidarietà bilaterali, Fondi bilaterali alternativi e al Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano. In tal modo, l’integrazione salariale straordinaria viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti indipendentemente dal settore lavorativo.
Viene estesa, dunque, la platea di imprese e datori di lavoro che possono accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e, che di conseguenza sono soggetti ai relativi obblighi contributivi.
Pertanto, la disciplina della CIGS e i relativi obblighi contributivi trova applicazione anche nei confronti delle imprese e datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (cd. “FIS”) che soddisfino comunque il requisito dei 15 lavoratori dipendenti.
Ad esempio, vi possono accedere anche le aziende del commercio che hanno alle proprie dipendenze un numero di dipendenti tra 15 e 50.
Ovviamente, oltre al rispetto del requisito occupazionale, il trattamento di CIGS è riconosciuto in presenza della specifiche causali di intervento (crisi aziendale, riorganizzazione e solidarietà).
Una speciale previsione interessa, però, le imprese operanti nel settore del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate e le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali che risultino iscritti nel registro. Per tali soggetti, la disciplina CIGS e i relativi obblighi contributivi si applica per le suddette causali di intervento a prescindere dal requisito occupazionale.
Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2022, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione con il requisito occupazionale dei 15 dipendenti possono, in caso di riduzione o sospensione dell’attività, accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, prescindendo dall’impresa committente presso cui operano i servizi.
Analoga previsione si applica alle riduzioni orarie o alle sospensioni dell’attività lavorativa poste in essere dalle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia.
Infine, per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022 cessa di avere applicazione il requisito dell’influsso gestionale prevalente, richiesto per i trattamenti di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa alle imprese artigiane che sospendono i propri dipendenti in conseguenza delle sospensioni o riduzioni orarie dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente.
In ogni caso le autorizzazioni alla concessione del trattamento di integrazione salariale già emesse mantengono la loro efficacia fino al termine naturale dell’autorizzazione.

Causali di intervento

Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto dalle imprese che programmino una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa a seguito di una delle seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale;
b) crisi aziendale;
c) contratto di solidarietà.
Con la Legge di Bilancio 2022 sono state introdotte modifiche in ordine alle causali di “riorganizzazione aziendale” e di “contratto di solidarietà”.

La causale di “riorganizzazione” è stata ampliata riconoscendo nel medesimo ambito riorganizzativo programmi aziendali volti “anche a realizzare processi di transizione”.
I piani di riorganizzazione aziendale devono presentare interventi articolati, oltre che a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, anche di azioni dirette a trasformazioni e transizioni aziendali digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche. Sono considerate anche le fasi di transizione e ristrutturazione aziendale, fusioni e acquisizioni che possono condurre le imprese ad una evoluzione tale che da consentire il superamento delle aree critiche e ristabilire gli equilibri per ricondurre l’impresa ad una fase di crescita.
I criteri di individuazione e la disciplina di regolamentazione dei sopra citati programmi di riorganizzazione aziendale per processi di transizione, sono individuati dal decreto ministeriale di prossima adozione.
In particolare, l’impresa che intenda richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione, deve presentare un programma, di interventi – che può, nelle linee di programmazione industriale, essere condiviso anche con il MISE – nel quale siano esplicitamente indicate le azioni di transizione.
Tali azioni di transizione possono realizzarsi mediante la pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica, ovvero, ancora, in azioni dirette al rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica.
Nelle ipotesi in cui l’impresa proceda alla riconversione degli impianti già esistenti, nel programma – che va allegato all’istanza di accesso alla CIGS – deve indicare puntualmente le azioni di riconversione che possono essere finalizzate all’efficientamento energetico e a un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza.
L’impresa che si trova ad operare in specifici contesti territoriali, può articolare tali programmi di transizione che la conducano a risolvere le criticità emerse o le emergenze derivanti da particolari settori produttivi. In particolare, nel programma devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, indicando le misure specifiche per l’aggiornamento tecnologico e digitale o per il rinnovamento e la sostenibilità ecologica ed energetica o le straordinarie misure di sicurezza. Devono essere, altresì, indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma ed interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze.

Per quanto riguarda la causale di “crisi aziendale” restano fermi i criteri di accesso già in vigore. In particolare, le imprese interessate sono tenute a predisporre un programma corredato da un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare, altresì, gli interventi correttivi e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

Infine, con riferimento alla causale di “stipula di contratto di solidarietà difensivo” viene incentivato il ricorso allo strumento della CIGS per superare momenti di difficoltà della vita aziendale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i contratti di solidarietà difensivi sono modificati nel senso che la riduzione media oraria programmata può raggiungere l’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro può raggiungere il 90% dell’orario nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
Restano invariate le seguenti disposizioni:
– il trattamento salariale, perso a seguito della riduzione oraria, va calcolato non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti dai Contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà;
– in sede di stipula del contratto, l’impresa deve specificare le modalità attraverso cui, per soddisfare esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta conseguentemente una riduzione delle percentuali di riduzione e una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale;
– nelle ipotesi in cui un’impresa sia sottoposta ad una procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio di impresa, ove sussistano i presupposti la fattispecie può essere fatta rientrare nell’ambito delle causali sopra esposte.

Accordo di transizione occupazionale

In una logica di una maggiore flessibilità degli interventi straordinari, con le nuove norme di riordino dell’impianto degli ammortizzatori sociali, è stata prevista la possibilità di un ulteriore periodo di integrazione salariale, pari a 12 mesi massimi, da richiedere in esito ad un intervento di CIGS di crisi aziendale e di riorganizzazione aziendale solo nell’ipotesi in cui le parti addivengano alla stipula di un accordo finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali (cd. “accordo di transizione occupazionale”).
Nell’accordo devono essere previsti interventi di recupero occupazionale dei lavoratori in esubero e l’utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori attraverso le misure del Programma GOL, o anche tramite i Fondi paritetici interprofessionali.
Ai fini dell’accesso al beneficio, è posta in capo al singolo lavoratore la responsabilità della partecipazione alle azioni formative la cui ingiustificata assenza comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.
I lavoratori che saranno interessati dal tale ulteriore trattamento di integrazione, accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) e a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti saranno comunicati all’ANPAL che poi li metterà a disposizione delle regioni interessate.
Se il lavoratore, durante o al termine del percorso formativo, viene assunto da azienda terza a questa verrà riconosciuto un incentivo economico pari al 50% della CIGS autorizzata e non goduta per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per l’anno 2022 l’intervento di sostegno al reddito è concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale del contratto di solidarietà.
Detto incentivo è concesso pro quota anche qualora i lavoratori percettori del trattamento costituiscano una società cooperativa.
Ai datori di lavoro privati che assumono tali categorie di lavoratori è richiesto, per accedere ai benefici degli incentivi economici, che nei sei mesi precedenti l’assunzione non abbiano effettuato, nella medesima unità produttiva licenziamenti collettivi ovvero non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
Il licenziamento del lavoratore assunto con la fruizione di tali benefici, nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto in tali termini ed effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Al fine del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.
Infine, nell’ipotesi di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto all’impresa che lo ha in precedenza assunto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
Il contributo non può essere erogato per un numero superiore alle 12 mensilità.

Contributo ordinario CIGS

Il contributo ordinario CIGS è fissato nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60% a carico dell’impresa e 0,30% a carico del lavoratore.
Il contributo è posto a carico di tutti i datori di lavoro, prescindendo dal settore di appartenenza, che occupano mediamente più di 15 dipendenti.
A decorrere da 1° gennaio 2022, anche ai datori di lavoro appartenenti al settore del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate e le imprese del sistema aeroportuale ai partiti politici e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere però dal numero dei dipendenti, è richiesto il pagamento del contributo nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore.

Condizionalità e riqualificazione professionale

Con gli interventi di riordino, viene anche ridefinito il cd. “meccanismo della condizionalità”, con l’obiettivo di assicurare ai lavoratori coinvolti in programmi di CIGS la possibilità di migliorare e riqualificare le proprie competenze, pur in costanza ancora di rapporto di lavoro con l’impresa, ed essere quindi potenzialmente impiegabili anche in altre aziende.
In particolare, tra le condizioni per beneficiare del trattamento di integrazione salariale straordinaria è prevista la partecipazione, da parte dei lavoratori beneficiari, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, prima che si concludano le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa. Tali iniziative possono essere finanziati anche con l’intervento di fondi interprofessionali.
I percorsi di formazione e riqualificazione offerti ai detti lavoratori devono essere programmati e coordinati con la domanda di lavoro espressa dal territorio.
La mancata e ingiustificata partecipazione alle iniziative formative comporta l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dal trattamento in corso.
Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione saranno definite con successivo decreto ministeriale.

La Legge di Bilancio 2022 ha disposto un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce, tra l’altro, i primi chiarimenti e le prime indicazioni operative per l'accesso al trattamento di CIGS in vigore dal 1° gennaio 2022. (Circolare 3 gennaio 2022, n. 1).

Imprese e datori di lavoro ammessi

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e i relativi obblighi contributivi si applica alle imprese che nel semestre precedente la presentazione dell'istanza abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e sono calcolati nel computo, oltre ai lavoratori dipendenti con contratto subordinato, anche i lavoratori con la qualifica di dirigente, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda (cd. "requisito occupazionale").
Le tutele dalla cassa integrazione guadagni straordinaria sono estese a tutte le imprese (con più 15 dipendenti) che non accedono ai Fondi di solidarietà bilaterali, Fondi bilaterali alternativi e al Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano. In tal modo, l'integrazione salariale straordinaria viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti indipendentemente dal settore lavorativo.
Viene estesa, dunque, la platea di imprese e datori di lavoro che possono accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e, che di conseguenza sono soggetti ai relativi obblighi contributivi.
Pertanto, la disciplina della CIGS e i relativi obblighi contributivi trova applicazione anche nei confronti delle imprese e datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (cd. "FIS") che soddisfino comunque il requisito dei 15 lavoratori dipendenti.
Ad esempio, vi possono accedere anche le aziende del commercio che hanno alle proprie dipendenze un numero di dipendenti tra 15 e 50.
Ovviamente, oltre al rispetto del requisito occupazionale, il trattamento di CIGS è riconosciuto in presenza della specifiche causali di intervento (crisi aziendale, riorganizzazione e solidarietà).
Una speciale previsione interessa, però, le imprese operanti nel settore del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate e le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali che risultino iscritti nel registro. Per tali soggetti, la disciplina CIGS e i relativi obblighi contributivi si applica per le suddette causali di intervento a prescindere dal requisito occupazionale.
Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2022, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione con il requisito occupazionale dei 15 dipendenti possono, in caso di riduzione o sospensione dell'attività, accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, prescindendo dall'impresa committente presso cui operano i servizi.
Analoga previsione si applica alle riduzioni orarie o alle sospensioni dell'attività lavorativa poste in essere dalle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia.
Infine, per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022 cessa di avere applicazione il requisito dell'influsso gestionale prevalente, richiesto per i trattamenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa alle imprese artigiane che sospendono i propri dipendenti in conseguenza delle sospensioni o riduzioni orarie dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente.
In ogni caso le autorizzazioni alla concessione del trattamento di integrazione salariale già emesse mantengono la loro efficacia fino al termine naturale dell'autorizzazione.

Causali di intervento

Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto dalle imprese che programmino una sospensione o una riduzione dell'attività lavorativa a seguito di una delle seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale;
b) crisi aziendale;
c) contratto di solidarietà.
Con la Legge di Bilancio 2022 sono state introdotte modifiche in ordine alle causali di "riorganizzazione aziendale" e di "contratto di solidarietà".

La causale di "riorganizzazione" è stata ampliata riconoscendo nel medesimo ambito riorganizzativo programmi aziendali volti "anche a realizzare processi di transizione".
I piani di riorganizzazione aziendale devono presentare interventi articolati, oltre che a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, anche di azioni dirette a trasformazioni e transizioni aziendali digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche. Sono considerate anche le fasi di transizione e ristrutturazione aziendale, fusioni e acquisizioni che possono condurre le imprese ad una evoluzione tale che da consentire il superamento delle aree critiche e ristabilire gli equilibri per ricondurre l'impresa ad una fase di crescita.
I criteri di individuazione e la disciplina di regolamentazione dei sopra citati programmi di riorganizzazione aziendale per processi di transizione, sono individuati dal decreto ministeriale di prossima adozione.
In particolare, l'impresa che intenda richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione, deve presentare un programma, di interventi - che può, nelle linee di programmazione industriale, essere condiviso anche con il MISE - nel quale siano esplicitamente indicate le azioni di transizione.
Tali azioni di transizione possono realizzarsi mediante la pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica, ovvero, ancora, in azioni dirette al rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica.
Nelle ipotesi in cui l'impresa proceda alla riconversione degli impianti già esistenti, nel programma - che va allegato all'istanza di accesso alla CIGS - deve indicare puntualmente le azioni di riconversione che possono essere finalizzate all'efficientamento energetico e a un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza.
L'impresa che si trova ad operare in specifici contesti territoriali, può articolare tali programmi di transizione che la conducano a risolvere le criticità emerse o le emergenze derivanti da particolari settori produttivi. In particolare, nel programma devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, indicando le misure specifiche per l'aggiornamento tecnologico e digitale o per il rinnovamento e la sostenibilità ecologica ed energetica o le straordinarie misure di sicurezza. Devono essere, altresì, indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma ed interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze.

Per quanto riguarda la causale di "crisi aziendale" restano fermi i criteri di accesso già in vigore. In particolare, le imprese interessate sono tenute a predisporre un programma corredato da un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare, altresì, gli interventi correttivi e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

Infine, con riferimento alla causale di "stipula di contratto di solidarietà difensivo" viene incentivato il ricorso allo strumento della CIGS per superare momenti di difficoltà della vita aziendale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i contratti di solidarietà difensivi sono modificati nel senso che la riduzione media oraria programmata può raggiungere l'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro può raggiungere il 90% dell'orario nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
Restano invariate le seguenti disposizioni:
- il trattamento salariale, perso a seguito della riduzione oraria, va calcolato non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti dai Contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà;
- in sede di stipula del contratto, l'impresa deve specificare le modalità attraverso cui, per soddisfare esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta conseguentemente una riduzione delle percentuali di riduzione e una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale;
- nelle ipotesi in cui un’impresa sia sottoposta ad una procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio di impresa, ove sussistano i presupposti la fattispecie può essere fatta rientrare nell'ambito delle causali sopra esposte.

Accordo di transizione occupazionale

In una logica di una maggiore flessibilità degli interventi straordinari, con le nuove norme di riordino dell'impianto degli ammortizzatori sociali, è stata prevista la possibilità di un ulteriore periodo di integrazione salariale, pari a 12 mesi massimi, da richiedere in esito ad un intervento di CIGS di crisi aziendale e di riorganizzazione aziendale solo nell'ipotesi in cui le parti addivengano alla stipula di un accordo finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali (cd. "accordo di transizione occupazionale").
Nell’accordo devono essere previsti interventi di recupero occupazionale dei lavoratori in esubero e l'utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori attraverso le misure del Programma GOL, o anche tramite i Fondi paritetici interprofessionali.
Ai fini dell’accesso al beneficio, è posta in capo al singolo lavoratore la responsabilità della partecipazione alle azioni formative la cui ingiustificata assenza comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.
I lavoratori che saranno interessati dal tale ulteriore trattamento di integrazione, accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) e a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti saranno comunicati all'ANPAL che poi li metterà a disposizione delle regioni interessate.
Se il lavoratore, durante o al termine del percorso formativo, viene assunto da azienda terza a questa verrà riconosciuto un incentivo economico pari al 50% della CIGS autorizzata e non goduta per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per l'anno 2022 l'intervento di sostegno al reddito è concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale del contratto di solidarietà.
Detto incentivo è concesso pro quota anche qualora i lavoratori percettori del trattamento costituiscano una società cooperativa.
Ai datori di lavoro privati che assumono tali categorie di lavoratori è richiesto, per accedere ai benefici degli incentivi economici, che nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbiano effettuato, nella medesima unità produttiva licenziamenti collettivi ovvero non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
Il licenziamento del lavoratore assunto con la fruizione di tali benefici, nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto in tali termini ed effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Al fine del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.
Infine, nell'ipotesi di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto all'impresa che lo ha in precedenza assunto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
Il contributo non può essere erogato per un numero superiore alle 12 mensilità.

Contributo ordinario CIGS

Il contributo ordinario CIGS è fissato nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60% a carico dell'impresa e 0,30% a carico del lavoratore.
Il contributo è posto a carico di tutti i datori di lavoro, prescindendo dal settore di appartenenza, che occupano mediamente più di 15 dipendenti.
A decorrere da 1° gennaio 2022, anche ai datori di lavoro appartenenti al settore del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate e le imprese del sistema aeroportuale ai partiti politici e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere però dal numero dei dipendenti, è richiesto il pagamento del contributo nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore.

Condizionalità e riqualificazione professionale

Con gli interventi di riordino, viene anche ridefinito il cd. "meccanismo della condizionalità", con l'obiettivo di assicurare ai lavoratori coinvolti in programmi di CIGS la possibilità di migliorare e riqualificare le proprie competenze, pur in costanza ancora di rapporto di lavoro con l'impresa, ed essere quindi potenzialmente impiegabili anche in altre aziende.
In particolare, tra le condizioni per beneficiare del trattamento di integrazione salariale straordinaria è prevista la partecipazione, da parte dei lavoratori beneficiari, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, prima che si concludano le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa. Tali iniziative possono essere finanziati anche con l'intervento di fondi interprofessionali.
I percorsi di formazione e riqualificazione offerti ai detti lavoratori devono essere programmati e coordinati con la domanda di lavoro espressa dal territorio.
La mancata e ingiustificata partecipazione alle iniziative formative comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dal trattamento in corso.
Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione saranno definite con successivo decreto ministeriale.

ENEL: Accordo per i lavoratori assunti con Contratto di Formazione e Lavoro

Firmato il giorno 21/12/2021, tra ENEL S.p.A., anche in nome e per conto delle società italiane del Gruppo, e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL, si è sottoscritto l’accordo per la chiusura della vertenza relativa al riconoscimento di alcuni istituti contrattuali con i lavoratori assunti con CFL

Il presente accordo ha la finalità di chiudere la vertenza con i lavoratori assunti negli anni scorsi presso l’Enel con Contratto di Formazione e Lavoro, trasformato poi in contratto a tempo determinato, per ottenere il riconoscimento dei vecchi istituti contrattuali dei “supplementi dei minimi” e “aumenti biennali”.
In considerazione del fatto che la normativa relativa a tali ultimi istituti contrattuali, con l’art. 36 del CCNL del 24/7/2001 è stata soppressa e sostituita con il nuovo istituto di natura economica collegato all’anzianità di servizio, denominato “aumenti periodici di anzianità”, a partire dall’anno 2010, si è sviluppato un filone di contenzioso avente ad oggetto il riconoscimento del periodo di durata del CFL anche ai fini della maturazione dei “supplementi dei minimi” e degli “aumenti biennali” con la conseguente richiesta delle relative differenze retributive.

Ciò posto, considerato che la platea dei lavoratori potenzialmente interessati da tale contenzioso è costituita da coloro che percepiscono un assegno ad personam, a titolo di “aumento biennale” o di “supplemento dei minimi”, di importo inferiore rispetto a quello che percepirebbero a seguito del ricalcolo dei predetti istituti a decorrere dalla data di assunzione del CFL, le Parti hanno convenuto quanto segue:

A. Quanto definito nel presente accordo troverà applicazione nei confronti del personale, rientrante nelle condizioni su specificate, che esprima la propria adesione alla soluzione conciliativa descritta nei sottostanti punti I e II, nei termini e con le modalità di cui al successivo paragrafo B del presente Accordo:

I – Ai lavoratori che, a seguito del ricalcolo a decorrere dalla data di assunzione con CFL degli istituti dei “supplementi dei minimi” ovvero degli “aumenti biennali”, maturino un assegno ad personam di importo superiore rispetto a quello allo stesso titolo ad oggi percepito, verrà riconosciuto, in luogo di quest’ultimo, il nuovo importo in tal modo determinato, in cifra fissa lorda non assorbibile, con decorrenza dall’1/3/2022. Si riportano di seguito i valori di detto incremento, discendenti dalle tipologie di titolo di studio richiesto all’atto dell’assunzione stessa:

Supplementi dei minimi:
– IPSIA: euro 41,83
– Diploma: euro 56,80
– Laurea: euro 71,12

Aumenti biennali:
– IPSIA: euro 26,13
– Diploma: euro 33,72

II – Agli stessi lavoratori verrà inoltre corrisposta una tantum una somma lorda forfettaria omnicomprensiva così calcolata:

a) lavoratori che non hanno mai formalizzato atti interruttivi della prescrizione del diritto: importo lordo corrispondente a 4 annualità del valore dell’incremento specificato al precedente punto (valore punto A-I per 14 mensilità per 4);
b) lavoratori che in passato hanno formalizzato atti interruttivi della prescrizione del diritto, tuttora produttivi di effetti in quanto eventualmente reiterati alla scadenza dei primi 5 anni:
   b1) qualora gli stessi non abbiano anche proposto ricorso giudiziale, 80% dell’importo annuo (14 mensilità) per il numero di anni e/o frazioni di anno coperti dall’atto interruttivo della prescrizione.
   b2) qualora invece i suddetti lavoratori abbiano già incardinato un giudizio, 90% dell’importo annuo (14 mensilità) per il numero di anni e/o frazioni di anno coperti dall’atto interruttivo della prescrizione.

Sono ovviamente esclusi i lavoratori che abbiano ricevuto in qualunque grado di giudizio una sentenza favorevole; laddove la stessa sia stata impugnata e il relativo giudizio sia ancora pendente, l’Azienda si impegna a rinunciare allo stesso accollandosi le relative spese.
– La somma lorda forfettaria omnicomprensiva calcolata sulla base dei criteri sopra descritti sarà incrementata della percentuale pari al 10% per tener conto dei connessi riflessi sulle voci variabili. L’importo una tantum così definito è da considerarsi comprensivo di ogni effetto sugli istituti di legge e di contratto diretti e indiretti e non concorrerà ai fini del computo del trattamento di fine rapporto (TFR).

B. L’erogazione degli importi di cui ai punti A-I e A-II, avverrà in esito all’espletamento della procedura aziendale oggetto di esame con le OO.SS. stipulanti, descritta nell’accordo stesso.

Firmato il giorno 21/12/2021, tra ENEL S.p.A., anche in nome e per conto delle società italiane del Gruppo, e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL, si è sottoscritto l’accordo per la chiusura della vertenza relativa al riconoscimento di alcuni istituti contrattuali con i lavoratori assunti con CFL

Il presente accordo ha la finalità di chiudere la vertenza con i lavoratori assunti negli anni scorsi presso l’Enel con Contratto di Formazione e Lavoro, trasformato poi in contratto a tempo determinato, per ottenere il riconoscimento dei vecchi istituti contrattuali dei "supplementi dei minimi" e "aumenti biennali".
In considerazione del fatto che la normativa relativa a tali ultimi istituti contrattuali, con l'art. 36 del CCNL del 24/7/2001 è stata soppressa e sostituita con il nuovo istituto di natura economica collegato all'anzianità di servizio, denominato "aumenti periodici di anzianità", a partire dall'anno 2010, si è sviluppato un filone di contenzioso avente ad oggetto il riconoscimento del periodo di durata del CFL anche ai fini della maturazione dei "supplementi dei minimi" e degli "aumenti biennali" con la conseguente richiesta delle relative differenze retributive.

Ciò posto, considerato che la platea dei lavoratori potenzialmente interessati da tale contenzioso è costituita da coloro che percepiscono un assegno ad personam, a titolo di "aumento biennale" o di "supplemento dei minimi", di importo inferiore rispetto a quello che percepirebbero a seguito del ricalcolo dei predetti istituti a decorrere dalla data di assunzione del CFL, le Parti hanno convenuto quanto segue:

A. Quanto definito nel presente accordo troverà applicazione nei confronti del personale, rientrante nelle condizioni su specificate, che esprima la propria adesione alla soluzione conciliativa descritta nei sottostanti punti I e II, nei termini e con le modalità di cui al successivo paragrafo B del presente Accordo:

I - Ai lavoratori che, a seguito del ricalcolo a decorrere dalla data di assunzione con CFL degli istituti dei "supplementi dei minimi" ovvero degli "aumenti biennali", maturino un assegno ad personam di importo superiore rispetto a quello allo stesso titolo ad oggi percepito, verrà riconosciuto, in luogo di quest'ultimo, il nuovo importo in tal modo determinato, in cifra fissa lorda non assorbibile, con decorrenza dall’1/3/2022. Si riportano di seguito i valori di detto incremento, discendenti dalle tipologie di titolo di studio richiesto all'atto dell'assunzione stessa:

Supplementi dei minimi:
- IPSIA: euro 41,83
- Diploma: euro 56,80
- Laurea: euro 71,12

Aumenti biennali:
- IPSIA: euro 26,13
- Diploma: euro 33,72

II - Agli stessi lavoratori verrà inoltre corrisposta una tantum una somma lorda forfettaria omnicomprensiva così calcolata:

a) lavoratori che non hanno mai formalizzato atti interruttivi della prescrizione del diritto: importo lordo corrispondente a 4 annualità del valore dell'incremento specificato al precedente punto (valore punto A-I per 14 mensilità per 4);
b) lavoratori che in passato hanno formalizzato atti interruttivi della prescrizione del diritto, tuttora produttivi di effetti in quanto eventualmente reiterati alla scadenza dei primi 5 anni:
   b1) qualora gli stessi non abbiano anche proposto ricorso giudiziale, 80% dell'importo annuo (14 mensilità) per il numero di anni e/o frazioni di anno coperti dall'atto interruttivo della prescrizione.
   b2) qualora invece i suddetti lavoratori abbiano già incardinato un giudizio, 90% dell'importo annuo (14 mensilità) per il numero di anni e/o frazioni di anno coperti dall'atto interruttivo della prescrizione.

Sono ovviamente esclusi i lavoratori che abbiano ricevuto in qualunque grado di giudizio una sentenza favorevole; laddove la stessa sia stata impugnata e il relativo giudizio sia ancora pendente, l'Azienda si impegna a rinunciare allo stesso accollandosi le relative spese.
- La somma lorda forfettaria omnicomprensiva calcolata sulla base dei criteri sopra descritti sarà incrementata della percentuale pari al 10% per tener conto dei connessi riflessi sulle voci variabili. L'importo una tantum così definito è da considerarsi comprensivo di ogni effetto sugli istituti di legge e di contratto diretti e indiretti e non concorrerà ai fini del computo del trattamento di fine rapporto (TFR).

B. L'erogazione degli importi di cui ai punti A-I e A-II, avverrà in esito all'espletamento della procedura aziendale oggetto di esame con le OO.SS. stipulanti, descritta nell’accordo stesso.

Prevenzione San.Arti gratuita nell’artigianato

I dipendenti delle imprese artigiane iscritti al fondo di assistenza sanitaria San.Arti, fino al 30 giugno 2022, possono usufruire gratuitamente di tutti i 4 Pacchetti prevenzione.

Fino al 30 giugno 2022 è possibile per gli iscritti al Fondo San.Arti, usufruire di tutti i pacchetti prevenzione previsti dal proprio Piano sanitario, anziché uno solo a scelta tra quelli proposti, si tratta di:
PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
PREVENZIONE ONCOLOGICA
PREVENZIONE DERMATOLOGICA
PREVENZIONE OCULISTICA

L’iniziativa è gratuita, le prestazioni sono erogate presso strutture convenzionate con UniSalute, non serve la prescrizione medica, necessaria solo per la mammografia.

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

La prevenzione cardiovascolare comprende:
una visita specialistica cardiologia
ECG basale e da sforzo
indagini ematochimiche: azotemia; colesterolo totale e HDL; creatininemia; esame emocromocitometrico; glicemia; omocisteina; trigliceridi; VES.

PREVENZIONE ONCOLOGICA

Prevenzione oncologica femminile
Il pacchetto prevenzione oncologica femminile comprende:
una visita specialistica ginecologica e senologica (unico specialista)
ecografia dell’apparato genitale femminile per via transvaginale
esame mammografico (se hai già compiuto 40 anni, con prescrizione medica)
pap test
accertamenti diagnostici ematochimici: Ca 125, esame
emocromocitometrico, VES
esame delle urine

Prevenzione oncologica maschile
Il pacchetto prevenzione oncologica maschile comprende:
una visita specialistica urologia
accertamenti diagnostici ematochimici: esame emocromocitometrico, VES
esami delle urine
dosaggio PSA (se hai già compiuto 40 anni)
ecografia prostatico vescicale transrettale

PREVENZIONE DERMATOLOGICA

Il pacchetto prevenzione dermatologica comprende:
mappatura dei nei in epiluminescenza
visita specialistica dermatologica.

PREVENZIONE OCULISTICA – MALATTIE DEL VISUS

Il pacchetto prevenzione oculistica – malattie del visus comprende:
una visita specialistica oculistica con fundus oculi e rilascio di certificazione nell’ipotesi di alterazioni del visus
tonometria.

I dipendenti delle imprese artigiane iscritti al fondo di assistenza sanitaria San.Arti, fino al 30 giugno 2022, possono usufruire gratuitamente di tutti i 4 Pacchetti prevenzione.

Fino al 30 giugno 2022 è possibile per gli iscritti al Fondo San.Arti, usufruire di tutti i pacchetti prevenzione previsti dal proprio Piano sanitario, anziché uno solo a scelta tra quelli proposti, si tratta di:
PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
PREVENZIONE ONCOLOGICA
PREVENZIONE DERMATOLOGICA
PREVENZIONE OCULISTICA

L’iniziativa è gratuita, le prestazioni sono erogate presso strutture convenzionate con UniSalute, non serve la prescrizione medica, necessaria solo per la mammografia.

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

La prevenzione cardiovascolare comprende:
una visita specialistica cardiologia
ECG basale e da sforzo
indagini ematochimiche: azotemia; colesterolo totale e HDL; creatininemia; esame emocromocitometrico; glicemia; omocisteina; trigliceridi; VES.

PREVENZIONE ONCOLOGICA

Prevenzione oncologica femminile
Il pacchetto prevenzione oncologica femminile comprende:
una visita specialistica ginecologica e senologica (unico specialista)
ecografia dell’apparato genitale femminile per via transvaginale
esame mammografico (se hai già compiuto 40 anni, con prescrizione medica)
pap test
accertamenti diagnostici ematochimici: Ca 125, esame
emocromocitometrico, VES
esame delle urine

Prevenzione oncologica maschile
Il pacchetto prevenzione oncologica maschile comprende:
una visita specialistica urologia
accertamenti diagnostici ematochimici: esame emocromocitometrico, VES
esami delle urine
dosaggio PSA (se hai già compiuto 40 anni)
ecografia prostatico vescicale transrettale

PREVENZIONE DERMATOLOGICA

Il pacchetto prevenzione dermatologica comprende:
mappatura dei nei in epiluminescenza
visita specialistica dermatologica.

PREVENZIONE OCULISTICA - MALATTIE DEL VISUS

Il pacchetto prevenzione oculistica - malattie del visus comprende:
una visita specialistica oculistica con fundus oculi e rilascio di certificazione nell’ipotesi di alterazioni del visus
tonometria.

Convenzione AASSOD – REALE MUTUA – ANASTE per l’Assistenza sanitaria

Convenzione AASSOD – REALE MUTUA – ANASTE per l’Assistenza sanitaria

 

 

GEN 2022 ANASTE ha stipulato il convenzionamento con un Fondo di assistenza per attivare una forma di sanità integrativa in favore dei lavoratori, compresi nella sfera di applicazione del CCNL.

Come previsto dal CCNL ANASTE ha proceduto al convenzionamento con un Fondo di assistenza per attivare una forma di sanità integrativa. Tutti i lavoratori Anaste possono avvalersi della esperienza di Blue Assistance per l’erogazione delle prestazioni, società leader nell’assistenza alla Persona e alla Famiglia, che opera in partnership con AASSOD, Associazione fondata da Reale Mutua Assicurazioni.
La contribuzione ai suddetti Enti, che ne cureranno la riscossione come da proprio regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro a carico del lavoratore.
Detti contributi devono essere versati con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Saranno iscritti tutti i lavoratori cui trova applicazione il CCNL, ad esclusione dei quadri e dirigenti.
Il datore che ometta il versamento delle suddette quote è tenuto ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
Per i versamenti l’ IBAN: IT 18 O 03138 01000 00001 33659 86 intestato ad AASSOD presso BANCA REALE Sede

Convenzione AASSOD - REALE MUTUA - ANASTE per l’Assistenza sanitaria

 

 

GEN 2022 ANASTE ha stipulato il convenzionamento con un Fondo di assistenza per attivare una forma di sanità integrativa in favore dei lavoratori, compresi nella sfera di applicazione del CCNL.

Come previsto dal CCNL ANASTE ha proceduto al convenzionamento con un Fondo di assistenza per attivare una forma di sanità integrativa. Tutti i lavoratori Anaste possono avvalersi della esperienza di Blue Assistance per l'erogazione delle prestazioni, società leader nell'assistenza alla Persona e alla Famiglia, che opera in partnership con AASSOD, Associazione fondata da Reale Mutua Assicurazioni.
La contribuzione ai suddetti Enti, che ne cureranno la riscossione come da proprio regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro a carico del lavoratore.
Detti contributi devono essere versati con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Saranno iscritti tutti i lavoratori cui trova applicazione il CCNL, ad esclusione dei quadri e dirigenti.
Il datore che ometta il versamento delle suddette quote è tenuto ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
Per i versamenti l’ IBAN: IT 18 O 03138 01000 00001 33659 86 intestato ad AASSOD presso BANCA REALE Sede