CIRL Istituzioni Socio Assistenziali (Uneba) Piemonte: firmato il rinnovo

Siglata il 25/2/2022, tra l’UNEBA Federazione Piemonte, la FP CGIL Piemonte, la FISASCAT CISL Piemonte, la FP CISL Piemonte, la UILTuCS UIL Piemonte, la UIL FPL Piemonte, l’ipotesi di rinnovo del CIRL per il Personale dipendente dai settori Socio-Assistenziale, Socio-Sanitario ed Educativo UNEBA 1/1/2022 – 31/12/2024.

L’Organizzazione sindacale CISL FP PIEMONTE ha sottoscritto la presente ipotesi con riserva.
La sottoscrizione definitiva sarà subordinata alle consultazioni nelle assemblee con lavoratori che saranno chiamati ad esprimersi sull’ipotesi.
La Federazione ha espresso perplessità in merito ad alcuni punti dell’ipotesi di accordo.
In merito ai tempi di vestizione e svestizione riteniamo che la definizione anche delle modalità applicative e di fruizione non debba essere demandata ad un terzo livello di Contrattazione, bensì definita a livello Regionale per una reale esigibilità dell’istituto.
Inoltre alla luce degli Accordi sottoscritti in altre Regioni, che prevedono 15 minuti per la vestizione e la svestizione, non è comprensibile la ragione per cui in Piemonte si debba prevedere un tempo inferiore.
In merito all’elemento di garanzia, è stato ritenuto penalizzante nei confronti di alcune professionalità, che lo stesso non venga riparametrato in base all’inquadramento contrattuale del singolo lavoratore conferendo una quota forfaittaria uguale per tutti considerando che tale elemento nasce come condizione di migliore favore rispetto una tranche di aumento contrattuale prevista dal CCNL.
Inoltre con questa stesura il premio conferito non potrà essere sottoposto a detassazione determinando una reale penalizzazione economica a lavoratrici e lavoratori.

TEMPI DI VESTIZIONE

Le parti convengono che l’orario di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, in capo ai quali sussista l’obbligo di indossare, all’interno della Struttura, divise di servizio, abiti da lavoro e dispositivi di protezione individuale sia comprensivo del tempo destinato alla vestizione e svestizione di tali indumenti e dispostivi. In tal caso, il tempo riconosciuto ai fini di tali attività è quantificato in complessivi 14 minuti giornalieri.
Le specifiche modalità applicative e di fruizione di detti tempi sono definite in sede di Istituzione, al fine di consentire l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente paragrafo entro il 1/5/2022; con l’applicazione di dette disposizioni si intendono compiutamente recepiti ed applicati gli obblighi in materia di tempi di vestizione degli indumenti di lavoro.
Nella materia di cui al presente paragrafo, sono fatte salve le eventuali intese di miglior favore che saranno raggiunte dalle parti in sede di singola Istituzione.

ELEMENTO DI GARANZIA

Il premio di risultato consiste in un’erogazione non determinata a priori e variabile, della quale sono incerti la corresponsione e l’ammontare.
Il valore economico del premio di risultato è pari ad euro 450,00 lordi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo pieno ed è riproporzionato, per i lavoratori a tempo parziale, in base all’orario contrattuale individuale.
Il premio verrà corrisposto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Hanno titolo a percepire il premio di risultato le lavoratrici ed i lavoratori con rapporto di lavoro di almeno un mese nell’anno di competenza (in tal senso, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno considerate come mese intero).
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, ovvero coloro il cui rapporto di lavoro cessi in corso d’anno, il premio di risultato sarà riproporzionato in base alla durata del rapporto di lavoro e sarà corrisposto al momento della cessazione del rapporto di lavoro stesso.
Il premio sarà erogato alle lavoratrici ed ai lavoratori riparametrato in ragione della presenza in servizio.
Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il premio di risultato verrà ridotto in ragione di 2 euro per ogni giorno di assenza dal lavoro.
I giorni di franchigia saranno proporzionati in dodicesimi ai mesi di lavoro effettivamente prestati.

Le parti convengono che l’erogazione dovuta nel periodo intercorrente dall’1/1/2022 al 31/12/2022 in forza del CICRL 2015-2017, a titolo di Premio di risultato per l’anno 2021, determinata nel valore teorico previsionale massimo di euro 310,00 lordi, da erogarsi a marzo 2022, sia incrementata di euro 90,00 lordi, ferma restando ogni altra disposizione prevista, in relazione a tale erogazione, dal predetto contratto di secondo livello.

WELFARE

A decorrere dall’anno 2022 gli Enti dovranno mettere a disposizione dei lavoratori, entro la vigilia di Natale di ciascun anno, strumenti di welfare, individuati tra quelli previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, del valore di 250,00 euro, da utilizzare entro i 12 mesi successivi.
Hanno diritto a quanto sopra le lavoratrici ed i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza alla data di concessione:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno, relativamente ai periodi di aspettativa effettivamente fruita.
I suddetti valori sono riproporzionati in base ai mesi di servizio prestato nell’anno, non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

Siglata il 25/2/2022, tra l’UNEBA Federazione Piemonte, la FP CGIL Piemonte, la FISASCAT CISL Piemonte, la FP CISL Piemonte, la UILTuCS UIL Piemonte, la UIL FPL Piemonte, l’ipotesi di rinnovo del CIRL per il Personale dipendente dai settori Socio-Assistenziale, Socio-Sanitario ed Educativo UNEBA 1/1/2022 - 31/12/2024.

L’Organizzazione sindacale CISL FP PIEMONTE ha sottoscritto la presente ipotesi con riserva.
La sottoscrizione definitiva sarà subordinata alle consultazioni nelle assemblee con lavoratori che saranno chiamati ad esprimersi sull’ipotesi.
La Federazione ha espresso perplessità in merito ad alcuni punti dell’ipotesi di accordo.
In merito ai tempi di vestizione e svestizione riteniamo che la definizione anche delle modalità applicative e di fruizione non debba essere demandata ad un terzo livello di Contrattazione, bensì definita a livello Regionale per una reale esigibilità dell’istituto.
Inoltre alla luce degli Accordi sottoscritti in altre Regioni, che prevedono 15 minuti per la vestizione e la svestizione, non è comprensibile la ragione per cui in Piemonte si debba prevedere un tempo inferiore.
In merito all’elemento di garanzia, è stato ritenuto penalizzante nei confronti di alcune professionalità, che lo stesso non venga riparametrato in base all’inquadramento contrattuale del singolo lavoratore conferendo una quota forfaittaria uguale per tutti considerando che tale elemento nasce come condizione di migliore favore rispetto una tranche di aumento contrattuale prevista dal CCNL.
Inoltre con questa stesura il premio conferito non potrà essere sottoposto a detassazione determinando una reale penalizzazione economica a lavoratrici e lavoratori.

TEMPI DI VESTIZIONE

Le parti convengono che l’orario di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, in capo ai quali sussista l’obbligo di indossare, all’interno della Struttura, divise di servizio, abiti da lavoro e dispositivi di protezione individuale sia comprensivo del tempo destinato alla vestizione e svestizione di tali indumenti e dispostivi. In tal caso, il tempo riconosciuto ai fini di tali attività è quantificato in complessivi 14 minuti giornalieri.
Le specifiche modalità applicative e di fruizione di detti tempi sono definite in sede di Istituzione, al fine di consentire l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente paragrafo entro il 1/5/2022; con l’applicazione di dette disposizioni si intendono compiutamente recepiti ed applicati gli obblighi in materia di tempi di vestizione degli indumenti di lavoro.
Nella materia di cui al presente paragrafo, sono fatte salve le eventuali intese di miglior favore che saranno raggiunte dalle parti in sede di singola Istituzione.

ELEMENTO DI GARANZIA

Il premio di risultato consiste in un’erogazione non determinata a priori e variabile, della quale sono incerti la corresponsione e l’ammontare.
Il valore economico del premio di risultato è pari ad euro 450,00 lordi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo pieno ed è riproporzionato, per i lavoratori a tempo parziale, in base all’orario contrattuale individuale.
Il premio verrà corrisposto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Hanno titolo a percepire il premio di risultato le lavoratrici ed i lavoratori con rapporto di lavoro di almeno un mese nell’anno di competenza (in tal senso, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno considerate come mese intero).
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, ovvero coloro il cui rapporto di lavoro cessi in corso d’anno, il premio di risultato sarà riproporzionato in base alla durata del rapporto di lavoro e sarà corrisposto al momento della cessazione del rapporto di lavoro stesso.
Il premio sarà erogato alle lavoratrici ed ai lavoratori riparametrato in ragione della presenza in servizio.
Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il premio di risultato verrà ridotto in ragione di 2 euro per ogni giorno di assenza dal lavoro.
I giorni di franchigia saranno proporzionati in dodicesimi ai mesi di lavoro effettivamente prestati.

Le parti convengono che l’erogazione dovuta nel periodo intercorrente dall’1/1/2022 al 31/12/2022 in forza del CICRL 2015-2017, a titolo di Premio di risultato per l’anno 2021, determinata nel valore teorico previsionale massimo di euro 310,00 lordi, da erogarsi a marzo 2022, sia incrementata di euro 90,00 lordi, ferma restando ogni altra disposizione prevista, in relazione a tale erogazione, dal predetto contratto di secondo livello.

WELFARE

A decorrere dall’anno 2022 gli Enti dovranno mettere a disposizione dei lavoratori, entro la vigilia di Natale di ciascun anno, strumenti di welfare, individuati tra quelli previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, del valore di 250,00 euro, da utilizzare entro i 12 mesi successivi.
Hanno diritto a quanto sopra le lavoratrici ed i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza alla data di concessione:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno, relativamente ai periodi di aspettativa effettivamente fruita.
I suddetti valori sono riproporzionati in base ai mesi di servizio prestato nell’anno, non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

Interruzione misure straordinarie per Covid 19 del Fondo Est

Interrotta la copertura sanitaria ai  dipendenti in sospensione per causale Covid 19 iscritti al -Fondo Est

In riferimento alle disposizioni di legge recanti misure a sostegno delle imprese in relazione all’emergenza Covid- 19, il  Fondo Est per l’assistenza sanitaria integrativa “Commercio, Turismo, Servizi e Settori affini”, aveva deciso di prorogare la copertura di tutte le prestazioni, dirette ed assicurate, previste dal Piano Sanitario del Fondo per tutti i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso con causale Covid per un intero mese.
Tuttavia, si porta a conoscenza dei Consulenti del Lavoro e Centri servizi che gestiscono le aziende iscritte al Fondo che, essendo decadute le disposizioni di legge recanti misure a sostegno delle imprese in relazione all’emergenza Codiv19, sono decadute anche le iniziative del Fondo, che hanno permesso negli ultimi due anni di garantire le prestazioni sanitarie, dirette ed indirette, ai lavoratori sospesi dal lavoro, per un intero mese, con causale Covid.
Pertanto, nel caso in cui dovessero essere inviati per errore file Xml dipendenti relativi a periodi contributivi del 2022 con il campo sospensione caratterizzato dalla “C”, attribuito ad uno o più nominativi, saranno considerati come una normale sospensione e pertanto i lavoratori non verranno posti in copertura sanitaria.

Interrotta la copertura sanitaria ai  dipendenti in sospensione per causale Covid 19 iscritti al -Fondo Est

In riferimento alle disposizioni di legge recanti misure a sostegno delle imprese in relazione all'emergenza Covid- 19, il  Fondo Est per l’assistenza sanitaria integrativa "Commercio, Turismo, Servizi e Settori affini", aveva deciso di prorogare la copertura di tutte le prestazioni, dirette ed assicurate, previste dal Piano Sanitario del Fondo per tutti i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso con causale Covid per un intero mese.
Tuttavia, si porta a conoscenza dei Consulenti del Lavoro e Centri servizi che gestiscono le aziende iscritte al Fondo che, essendo decadute le disposizioni di legge recanti misure a sostegno delle imprese in relazione all’emergenza Codiv19, sono decadute anche le iniziative del Fondo, che hanno permesso negli ultimi due anni di garantire le prestazioni sanitarie, dirette ed indirette, ai lavoratori sospesi dal lavoro, per un intero mese, con causale Covid.
Pertanto, nel caso in cui dovessero essere inviati per errore file Xml dipendenti relativi a periodi contributivi del 2022 con il campo sospensione caratterizzato dalla "C", attribuito ad uno o più nominativi, saranno considerati come una normale sospensione e pertanto i lavoratori non verranno posti in copertura sanitaria.

Uneba Puglia – Elemento di Garanzia dal 1 gennaio 2022

Uneba Puglia comunica che per gli enti della regione devono procedere all’erogazione della Quota A di cui all’art. 43 del CCNL di settore

Uneba, con comunicato del 2/3/2022, informa che le trattative sul contratto regionale Uneba Puglia, si sono concluse senza un accordo in merito all’erogazione dell’Elemento di garanzia.
Pertanto, come prevede l’art. 43 del CCNL per le istituzioni socio assitenziali Uneba, del 20/1/2020, tutte le organizzazioni della Puglia che applicano il Contratto Uneba dovranno procedere con l’erogazione della “quota A” (€ 20,00 di incremento tabellare), con decorrenza 1/1/2022.

Uneba Puglia comunica che per gli enti della regione devono procedere all’erogazione della Quota A di cui all’art. 43 del CCNL di settore

Uneba, con comunicato del 2/3/2022, informa che le trattative sul contratto regionale Uneba Puglia, si sono concluse senza un accordo in merito all’erogazione dell’Elemento di garanzia.
Pertanto, come prevede l’art. 43 del CCNL per le istituzioni socio assitenziali Uneba, del 20/1/2020, tutte le organizzazioni della Puglia che applicano il Contratto Uneba dovranno procedere con l’erogazione della "quota A" (€ 20,00 di incremento tabellare), con decorrenza 1/1/2022.

Licenziamento: recesso operato in frode alla legge

9 mar 2022 Non è consentito al datore di lavoro tornare sulle scelte compiute quanto al numero, alla collocazione aziendale ed ai profili professionali dei lavoratori in esubero, ovvero ai criteri di scelta dei singoli lavoratori da estromettere, attraverso ulteriori e successivi licenziamenti individuali la cui legittimità è subordinata alla individuazione di situazioni di fatto diverse da quelle poste a base del licenziamento collettivo.

La Corte di appello territoriale ha rigettato il reclamo proposto dall’azienda avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore in frode alla legge, perché fondato sulle medesime ragioni che avevano dato luogo in precedenza ad un licenziamento collettivo e senza, tuttavia, che ne fossero stati rispettati gli adempimenti previsti ed in particolare senza alcuna comparazione con gli altri dipendenti.
Per la cassazione della sentenza l’azienda ha proposto ricorso, sostenendo che nello specifico non fosse ravvisabile alcun intento elusivo o fraudolento, evidenziando che al lavoratore non sarebbe stata preclusa l’adesione alla fase di risoluzione volontaria concordata in sede sindacale e che dunque questi non avrebbe potuto lamentare la mancata comparazione con gli altri lavoratori, caratteristica della procedura di licenziamento collettivo che, di fatto, non era stata mai attivata.
La Corte ha rigettato il ricorso, riconoscendo l’identità delle ragioni poste a fondamento della procedura collettiva e di quelle invocate per giustificare il recesso dal rapporto di lavoro con il dipendente in questione e ha ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di licenziamento collettivo, la gestione procedimentalizzata è volta a realizzare l’effettivo coinvolgimento del sindacato nelle scelte organizzative dell’impresa, vincolando l’imprenditore al loro rispetto anche dopo la chiusura della procedura; pertanto realizza uno schema fraudolento il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo (Corte di Cassazione, Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7400).

9 mar 2022 Non è consentito al datore di lavoro tornare sulle scelte compiute quanto al numero, alla collocazione aziendale ed ai profili professionali dei lavoratori in esubero, ovvero ai criteri di scelta dei singoli lavoratori da estromettere, attraverso ulteriori e successivi licenziamenti individuali la cui legittimità è subordinata alla individuazione di situazioni di fatto diverse da quelle poste a base del licenziamento collettivo.

La Corte di appello territoriale ha rigettato il reclamo proposto dall’azienda avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore in frode alla legge, perché fondato sulle medesime ragioni che avevano dato luogo in precedenza ad un licenziamento collettivo e senza, tuttavia, che ne fossero stati rispettati gli adempimenti previsti ed in particolare senza alcuna comparazione con gli altri dipendenti.
Per la cassazione della sentenza l’azienda ha proposto ricorso, sostenendo che nello specifico non fosse ravvisabile alcun intento elusivo o fraudolento, evidenziando che al lavoratore non sarebbe stata preclusa l'adesione alla fase di risoluzione volontaria concordata in sede sindacale e che dunque questi non avrebbe potuto lamentare la mancata comparazione con gli altri lavoratori, caratteristica della procedura di licenziamento collettivo che, di fatto, non era stata mai attivata.
La Corte ha rigettato il ricorso, riconoscendo l'identità delle ragioni poste a fondamento della procedura collettiva e di quelle invocate per giustificare il recesso dal rapporto di lavoro con il dipendente in questione e ha ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di licenziamento collettivo, la gestione procedimentalizzata è volta a realizzare l’effettivo coinvolgimento del sindacato nelle scelte organizzative dell'impresa, vincolando l'imprenditore al loro rispetto anche dopo la chiusura della procedura; pertanto realizza uno schema fraudolento il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo (Corte di Cassazione, Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7400).

Industrie tessili, abbigliamento e pelle: riapertura dei termini domande CIGO

L’INPS, con il messaggio del 7 marzo 2022, n. 1060, ha fornito istruzioni operative sulla riapertura dei termini per la trasmissione delle domande di CIGO per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre, in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili non ammessi ai trattamenti emergenziali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021.

Ai sensi dell’art. 11, co. 2, del decreto Fiscale, è previsto un ulteriore periodo massimo di 9 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021, al paragrafo 3.3, l’INPS ha chiarito che potevano richiedere il periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal decreto Fiscale, solamente i datori di lavoro che risultavano già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis), a prescindere dalla durata di quest’ultimo.
L’accesso al nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal decreto-legge n. 146/2021 poteva essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato ai sensi del decreto Sostegni-bis.
Al fine, quindi, di consentire ai suddetti datori di lavoro di accedere, in luogo delle tutele connesse alla cassa integrazione di tipo emergenziale, al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) secondo la disciplina di cui al D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per i medesimi periodi dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, i cui termini di invio delle istanze sono già trascorsi, L’INPS, con il messaggio n. 1060/2022, ha fornito istruzioni operative.

Nello specifico, precisa che:
– la possibilità di richiedere un periodo di trattamenti di cassa integrazione ordinaria ai sensi della disciplina di cui al D.lgs n. 148/2015 è riservata esclusivamente ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili che, avendo proposto domanda di accesso al trattamento di cassa integrazione di tipo emergenziale di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021, ne sono stati esclusi in quanto non autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis. Le domande respinte devono essere state presentate anteriormente alla data di pubblicazione della circolare n. 183/2021 (10 dicembre 2021);
– in ordine alle caratteristiche dei trattamenti, alle richieste di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui trattasi si applica la disciplina ordinaria dettata in materia dal D.lgs n. 148/2015. Stante il periodo interessato, detta disciplina rimane ancorata alle disposizioni antecedenti al riordino della materia attuato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ne consegue che trovano applicazione tutte le regole che hanno governato, fino al 31 dicembre 2021, l’accesso ai trattamenti ordinari di integrazione salariale come, a titolo di esempio: l’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro dei lavoratori ricompresi nelle domande (art. 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015), l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti (articoli 4 e 12 del D.lgs n. 148/2015), l’obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata (art. 2 del D.M. n. 95442/2016) che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione della prestazione, l’obbligo di comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di pagamento diretto, nonché l’obbligo del versamento del contributo addizionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 148/2015;
– riguardo alla causale, non sarà ritenuta ammissibile quella connessa agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE);
– in ordine agli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, sarà considerata utile l’informativa resa in relazione all’istanza respinta. In assenza di tale informativa, si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 606 dell’8 febbraio 2022.
– in merito alle modalità di pagamento, si ribadisce l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015;
– in relazione ai termini di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività da parte dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022. In caso di invio successivo, troveranno applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’articolo 15 del D.lgs n. 148/2015. Gli importi corrisposti ai dipendenti, per una somma equivalente all’integrazione salariale non percepita, costituiscono imponibile contributivo.

 

L’INPS, con il messaggio del 7 marzo 2022, n. 1060, ha fornito istruzioni operative sulla riapertura dei termini per la trasmissione delle domande di CIGO per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre, in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili non ammessi ai trattamenti emergenziali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021.

Ai sensi dell’art. 11, co. 2, del decreto Fiscale, è previsto un ulteriore periodo massimo di 9 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021, al paragrafo 3.3, l’INPS ha chiarito che potevano richiedere il periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal decreto Fiscale, solamente i datori di lavoro che risultavano già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis), a prescindere dalla durata di quest’ultimo.
L’accesso al nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal decreto-legge n. 146/2021 poteva essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato ai sensi del decreto Sostegni-bis.
Al fine, quindi, di consentire ai suddetti datori di lavoro di accedere, in luogo delle tutele connesse alla cassa integrazione di tipo emergenziale, al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) secondo la disciplina di cui al D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per i medesimi periodi dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, i cui termini di invio delle istanze sono già trascorsi, L’INPS, con il messaggio n. 1060/2022, ha fornito istruzioni operative.

Nello specifico, precisa che:
- la possibilità di richiedere un periodo di trattamenti di cassa integrazione ordinaria ai sensi della disciplina di cui al D.lgs n. 148/2015 è riservata esclusivamente ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili che, avendo proposto domanda di accesso al trattamento di cassa integrazione di tipo emergenziale di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021, ne sono stati esclusi in quanto non autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis. Le domande respinte devono essere state presentate anteriormente alla data di pubblicazione della circolare n. 183/2021 (10 dicembre 2021);
- in ordine alle caratteristiche dei trattamenti, alle richieste di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui trattasi si applica la disciplina ordinaria dettata in materia dal D.lgs n. 148/2015. Stante il periodo interessato, detta disciplina rimane ancorata alle disposizioni antecedenti al riordino della materia attuato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ne consegue che trovano applicazione tutte le regole che hanno governato, fino al 31 dicembre 2021, l’accesso ai trattamenti ordinari di integrazione salariale come, a titolo di esempio: l’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro dei lavoratori ricompresi nelle domande (art. 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015), l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti (articoli 4 e 12 del D.lgs n. 148/2015), l’obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata (art. 2 del D.M. n. 95442/2016) che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione della prestazione, l’obbligo di comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di pagamento diretto, nonché l’obbligo del versamento del contributo addizionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 148/2015;
- riguardo alla causale, non sarà ritenuta ammissibile quella connessa agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE);
- in ordine agli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, sarà considerata utile l’informativa resa in relazione all’istanza respinta. In assenza di tale informativa, si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 606 dell’8 febbraio 2022.
- in merito alle modalità di pagamento, si ribadisce l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015;
- in relazione ai termini di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività da parte dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022. In caso di invio successivo, troveranno applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’articolo 15 del D.lgs n. 148/2015. Gli importi corrisposti ai dipendenti, per una somma equivalente all'integrazione salariale non percepita, costituiscono imponibile contributivo.

 

Le novità previste nell’accordo di rinnovo delle imprese edili e cooperative

Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

L’ accordo decorre dall’1/3/2022 e scadrà il 30/6/2024.
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nelle seguenti tabelle.

 

 INDUSTRIA

 

LIvelli

Parametri

Complessivi

Aumenti 1/3/2022

Aumenti 1/7/2023

Minimo 1/3/2022

Minimo 1/7/2023

VII 200 184,00 104,00 80,00 1.894,71 1.974,71
VI 180 165,60 93,60 72,00 1.705,23 1.777,23
V 150 138,00 78,00 60,00 1.421,02 1.481,02
IV 140 128,80 72,80 56,00 1.326,31 1.382,31
III 130 119,60 67,60 52,00 1.231,56 1.283,56
II 117 107,64 60,84 46,80 1.108,41 1.155,21
I 100 92,00 52,00 40,00 947,36 987,36

COOPERATIVE

LIvelli

Parametri

Complessivi

Aumenti 1/3/2022

Aumenti 1/7/2023

Minimo 1/3/2022

Minimo 1/7/2023

VIII (*) 250 230,00 130,00 100,00 2.412,99 2.512,99
VII 210 193,20 109,20 84,00 2.022,90 2.106,90
VI 180 165,60 93,60 72,00 1.737,34 1.809,34
V 153 140,76 79,56 61,20 1.475,56 1.536,76
IV 136,5 125,58 70,98 54,60 1.321,69 1.376,29
III 127 116,84 66,04 50,80 1.229,41 1.280,21
II 114 104,88 59,28 45,60 1.103,92 1.149,52
I 100 92,00 52,00 40,00 965,21 1.005,21

– Nota (*) –

Al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dalla sottoscrizione del CCNL 18/7/2018 il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.

 

Formazione
Le parti stabiliscono, a far data dall’1/10/2022 e, comunque, previa definizione del Regolamento di seguito indicato, una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa.
Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello). Le modalità operative del predetto Fondo saranno definite con il suddetto Regolamento stabilito dalle Parti Sociali nazionali entro due mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.
A decorrere dall’1/10/2022, la contribuzione destinata all’ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all’1% di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza sul lavoro.
Per i territori in cui il contributo per l’Ente territoriale formazione e sicurezza sia inferiore all’aliquota dell’1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l’aliquota dell’1%, a decorrere dalla predetta data dell’1/10/2022, le eventuali riserve generate dall’aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità di cui sopra, secondo le modalità che saranno definite con il Regolamento nazionale.

Periodo di prova
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello, a 30 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 25 giorni di lavoro per i qualificati e a 15 giorni di lavoro per gli altri operai. Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest’ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di prima categoria super, per gli impiegati di prima categoria, per gli impiegati di seconda categoria e non superiore a 3 mesi per gli impiegati di quarto livello per quelli di terza categoria, di quarta categoria e di quarta categoria primo impiego.

Preavviso dimissioni

In caso di dimissioni i termini suddetti sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
– mesi uno per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
– mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
– giorni quindici per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego;
b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
– mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
– mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
– mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria;
c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
– mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
– mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
– mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria.

Premio di ingresso nel settore
Al fine di incentivare l’accesso nel settore da parte dei giovani, le parti concordano di istituire, con decorrenza dall’1/3/2022, il c.d. “premio di ingresso nel settore”.
Tale premio sarà riconosciuto dal datore di lavoro ai giovani inquadrati nella categoria degli operai, di età inferiore a 29 anni, in presenza delle seguenti condizioni:
– primo accesso nel settore;
– permanenza presso la stessa impresa per un periodo minimo pari a 12 mesi.
Il suddetto premio, pari a 100 euro, sarà erogato una tantum, al termine dei predetti 12 mesi, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Trasferta regionale
Nelle Regioni in cui non sia stata data attuazione ad alcuna disciplina sulla trasferta regionale, tale istituto troverà applicazione, a decorrere dall’1/10/2022. In carenza di disciplina regionale, anche nell’ipotesi dì cantieri con durata superiore a tre mesi, la trasferta regionale comporterà che l’impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i propri lavoratori in trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza, per tutta la durata della trasferta stessa.
Le parti danno mandato alla CCNL di implementare il sistema informatico “CNCE_Edilconnect” per attuare quanto necessario per la corretta imputazione delle contribuzioni, sulla base sia di quanto definito nelle singole regioni in materia di trasferta, sia di quanto stabilito nel presente allegato.

FNAPE
Le parti concordano sulla istituzione del Fondo FNAPE, con decorrenza dall’1/4/2022. Al fine di perseguire un percorso di omogeneizzazione al livello nazionale delle aliquote Ape, dall’1/10/2022, entreranno in vigore, automaticamente, le nuove aliquote regionali.

FNAPI – ALIQUOTE REGIONALI

Valle d’Aosta 3,91%
Piemonte 3,86%
Liguria 3,93%
Lombardia 4,09%
Trentino Alto Adige 4,55%
Friuli Venezia Giulia 4,27%
Veneto 4,37%
Emilia Romagna 3,87%
Toscana 3,80%
Marche 3,65%
Umbria 4,00%
Lazio 3,45%
Abruzzo 3,58%
Molise 3,04%
Campania 2,67%
Puglia 3,04%
Basilicata 2,85%
Calabria 2,53%
Sicilia 2,53%
Sardegna 3,05%

Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

L’ accordo decorre dall’1/3/2022 e scadrà il 30/6/2024.
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nelle seguenti tabelle.

 

 INDUSTRIA

 

LIvelli

Parametri

Complessivi

Aumenti 1/3/2022

Aumenti 1/7/2023

Minimo 1/3/2022

Minimo 1/7/2023

VII 200 184,00 104,00 80,00 1.894,71 1.974,71
VI 180 165,60 93,60 72,00 1.705,23 1.777,23
V 150 138,00 78,00 60,00 1.421,02 1.481,02
IV 140 128,80 72,80 56,00 1.326,31 1.382,31
III 130 119,60 67,60 52,00 1.231,56 1.283,56
II 117 107,64 60,84 46,80 1.108,41 1.155,21
I 100 92,00 52,00 40,00 947,36 987,36

COOPERATIVE

LIvelli

Parametri

Complessivi

Aumenti 1/3/2022

Aumenti 1/7/2023

Minimo 1/3/2022

Minimo 1/7/2023

VIII (*) 250 230,00 130,00 100,00 2.412,99 2.512,99
VII 210 193,20 109,20 84,00 2.022,90 2.106,90
VI 180 165,60 93,60 72,00 1.737,34 1.809,34
V 153 140,76 79,56 61,20 1.475,56 1.536,76
IV 136,5 125,58 70,98 54,60 1.321,69 1.376,29
III 127 116,84 66,04 50,80 1.229,41 1.280,21
II 114 104,88 59,28 45,60 1.103,92 1.149,52
I 100 92,00 52,00 40,00 965,21 1.005,21

- Nota (*) -

Al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dalla sottoscrizione del CCNL 18/7/2018 il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.

 

Formazione
Le parti stabiliscono, a far data dall’1/10/2022 e, comunque, previa definizione del Regolamento di seguito indicato, una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al "Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori" istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa.
Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello). Le modalità operative del predetto Fondo saranno definite con il suddetto Regolamento stabilito dalle Parti Sociali nazionali entro due mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.
A decorrere dall’1/10/2022, la contribuzione destinata all’ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all’1% di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza sul lavoro.
Per i territori in cui il contributo per l'Ente territoriale formazione e sicurezza sia inferiore all'aliquota dell'1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l'aliquota dell'1%, a decorrere dalla predetta data dell’1/10/2022, le eventuali riserve generate dall'aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità di cui sopra, secondo le modalità che saranno definite con il Regolamento nazionale.

Periodo di prova
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello, a 30 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 25 giorni di lavoro per i qualificati e a 15 giorni di lavoro per gli altri operai. Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest’ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di prima categoria super, per gli impiegati di prima categoria, per gli impiegati di seconda categoria e non superiore a 3 mesi per gli impiegati di quarto livello per quelli di terza categoria, di quarta categoria e di quarta categoria primo impiego.

Preavviso dimissioni

In caso di dimissioni i termini suddetti sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
- mesi uno per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- giorni quindici per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego;
b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
- mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria;
c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria.

Premio di ingresso nel settore
Al fine di incentivare l'accesso nel settore da parte dei giovani, le parti concordano di istituire, con decorrenza dall’1/3/2022, il c.d. "premio di ingresso nel settore".
Tale premio sarà riconosciuto dal datore di lavoro ai giovani inquadrati nella categoria degli operai, di età inferiore a 29 anni, in presenza delle seguenti condizioni:
- primo accesso nel settore;
- permanenza presso la stessa impresa per un periodo minimo pari a 12 mesi.
Il suddetto premio, pari a 100 euro, sarà erogato una tantum, al termine dei predetti 12 mesi, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Trasferta regionale
Nelle Regioni in cui non sia stata data attuazione ad alcuna disciplina sulla trasferta regionale, tale istituto troverà applicazione, a decorrere dall’1/10/2022. In carenza di disciplina regionale, anche nell'ipotesi dì cantieri con durata superiore a tre mesi, la trasferta regionale comporterà che l’impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i propri lavoratori in trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza, per tutta la durata della trasferta stessa.
Le parti danno mandato alla CCNL di implementare il sistema informatico "CNCE_Edilconnect" per attuare quanto necessario per la corretta imputazione delle contribuzioni, sulla base sia di quanto definito nelle singole regioni in materia di trasferta, sia di quanto stabilito nel presente allegato.

FNAPE
Le parti concordano sulla istituzione del Fondo FNAPE, con decorrenza dall’1/4/2022. Al fine di perseguire un percorso di omogeneizzazione al livello nazionale delle aliquote Ape, dall’1/10/2022, entreranno in vigore, automaticamente, le nuove aliquote regionali.

FNAPI - ALIQUOTE REGIONALI

Valle d'Aosta 3,91%
Piemonte 3,86%
Liguria 3,93%
Lombardia 4,09%
Trentino Alto Adige 4,55%
Friuli Venezia Giulia 4,27%
Veneto 4,37%
Emilia Romagna 3,87%
Toscana 3,80%
Marche 3,65%
Umbria 4,00%
Lazio 3,45%
Abruzzo 3,58%
Molise 3,04%
Campania 2,67%
Puglia 3,04%
Basilicata 2,85%
Calabria 2,53%
Sicilia 2,53%
Sardegna 3,05%

Procedura di consultazione sindacale Fsba per gli artigiani veneti

Siglato il 4/3/2022, tra CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, la CNA del Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la CGIL Regionale Veneto, la CISL Regionale Veneto, la UIL Regionale Veneto, l’accordo interconfederale regionale procedura di consultazione sindacale assegno di integrazione salariale fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA).

Le parti convengono di definire la seguente procedura di informazione e consultazione sindacale utilizzabile dai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di FSBA, per l’utilizzo dell’Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo durante i periodi di sospensione dell’attività lavorativa in Veneto.
Potrà essere richiesta la prestazione anche in relazione ai lavoranti a domicilio e ai dipendenti che non hanno maturato i requisiti soggettivi di anzianità previsti dal regolamento FSBA al momento della presentazione della domanda fermo restando che la prestazione decorrerà solo dal raggiungimento del requisito dell’ anzianità richiesta di 90 gg. Nel caso in cui il regolamento FSBA, non abbia ancora recepito quanto previsto in termini di anzianità soggettiva o per l’estensione ai lavoranti a domicilio, le posizioni di questi lavoratori saranno trattate con apposita prestazione EBAV prevista al punto 6) del presente accordo.
L’impresa che ravvisi la necessità di sospendere o ridurre l’orario di lavoro ne darà preventivamente comunicazione in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali/area vasta (interprovinciali) ed a una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il presente accordo, utilizzando il modello FSBA 2022 (allegato 1), specificando la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno precedentemente stipulato accordi di accesso ad ammortizzatori sociali per la stessa azienda.
Le predette comunicazioni dovranno avvenire attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (pec, fax, raccomandata a mano, etc) e la dimostrazione dell’avvenuto recapito a tutte e tre le organizzazioni sindacali e ad una delle associazioni artigiane come sopra indicato a garanzia del loro completo coinvolgimento.
La procedura sindacale entra in vigore il 7/3/2022.
Il modello di avvio di procedura sindacale qui convenuto è valido dal 7/3/2022.
Per i periodi di sospensioni intercorrenti dall’1/1/2022 al 6/3/2022 la procedura potrà essere attivata entro il 30/3/2022 con valenza retroattiva dall’1/1/2022, a valere per 4 settimane.
A conclusione della procedura verrà stipulato un accordo sindacale sulla base dell’allegato 2. Secondo quanto previsto dal vigente Regolamento FSBA, l’accordo sindacale deve essere sottoscritto preventivamente rispetto all’inizio del periodo di sospensione.
L’accordo sindacale può essere sottoscritto per una durata massima di 4 settimane o, comunque, per il numero di settimane successivamente previste dalle delibere e dal regolamento del Fondo, al termine delle quali, permanendo le necessità che ne hanno giustificato la richiesta, dovrà essere esperita nuovamente l’intera procedura e sottoscritto un nuovo verbale d’accordo.
Successivamente alla stipula dell’accordo, l’azienda provvederà direttamente o per il tramite dello studio/servizio associativo, ad effettuare tutti gli adempimenti connessi alla presentazione e alla gestione della domanda di prestazione sul portale FSBA.
Nel caso di fermata produttiva legata ad eventi climatici dovrà essere inviata alle OO.SS. e ad almeno una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il presente accordo, una apposita informativa (allegato 3), la quale dovrà essere allegata alla domanda nel portale FSBA di prestazione unitamente alla dichiarazione deH’autorità competente attestante l’evento meteo. Tale informativa sarà allegata anche al modello D06.
Durante i periodi di sospensione/riduzione di orario di lavoro indicati nel verbale, i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione/riduzione oppure fino alla scadenza del contratto a termine, se anteriore.

Durante il periodo di sospensione/riduzione i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario, anche a singola giornata, per portare a termine eventuali commesse non programmabili o non previste.

Per i periodi di sospensione non matura la retribuzione diretta indiretta e/o differita, fatto salvo il TFR, a meno che non vi siano periodi lavorativi (rientro temporaneo) per i quali si applicano i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL/CIRL.

Nelle more dell’adeguamento del Regolamento di FSBA alle novità di legge concernenti l’estensione della tutela dall’1/1/2022 ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori con anzianità aziendale superiore a 30 giorni ma inferiore a 90 giorni, le Parti valuteranno di confermare ed estendere anche ai dipendenti con anzianità tra 30 e 90 gg, in via transitoria e temporanea fino all’effettivo recepimento delle novità di legge da parte del Fondo, la prestazione D06d di cui all’accordo 25/6/2018 al fine di garantire un sostegno ai predetti lavoratori sospesi dal lavoro da parte della bilateralità artigiana veneta.
Le parti si incontreranno per l’aggiornamento del servizio la cui esigibilità non potrà andare oltre al 30/6/2022.
Il presente accordo ha decorrenza dal 7/3/2022, sostituendo integralmente l’A.I. 14/1/2020.

Siglato il 4/3/2022, tra CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, la CNA del Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la CGIL Regionale Veneto, la CISL Regionale Veneto, la UIL Regionale Veneto, l’accordo interconfederale regionale procedura di consultazione sindacale assegno di integrazione salariale fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA).

Le parti convengono di definire la seguente procedura di informazione e consultazione sindacale utilizzabile dai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di FSBA, per l’utilizzo dell’Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo durante i periodi di sospensione dell’attività lavorativa in Veneto.
Potrà essere richiesta la prestazione anche in relazione ai lavoranti a domicilio e ai dipendenti che non hanno maturato i requisiti soggettivi di anzianità previsti dal regolamento FSBA al momento della presentazione della domanda fermo restando che la prestazione decorrerà solo dal raggiungimento del requisito dell’ anzianità richiesta di 90 gg. Nel caso in cui il regolamento FSBA, non abbia ancora recepito quanto previsto in termini di anzianità soggettiva o per l’estensione ai lavoranti a domicilio, le posizioni di questi lavoratori saranno trattate con apposita prestazione EBAV prevista al punto 6) del presente accordo.
L’impresa che ravvisi la necessità di sospendere o ridurre l’orario di lavoro ne darà preventivamente comunicazione in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali/area vasta (interprovinciali) ed a una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il presente accordo, utilizzando il modello FSBA 2022 (allegato 1), specificando la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno precedentemente stipulato accordi di accesso ad ammortizzatori sociali per la stessa azienda.
Le predette comunicazioni dovranno avvenire attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (pec, fax, raccomandata a mano, etc) e la dimostrazione dell’avvenuto recapito a tutte e tre le organizzazioni sindacali e ad una delle associazioni artigiane come sopra indicato a garanzia del loro completo coinvolgimento.
La procedura sindacale entra in vigore il 7/3/2022.
Il modello di avvio di procedura sindacale qui convenuto è valido dal 7/3/2022.
Per i periodi di sospensioni intercorrenti dall’1/1/2022 al 6/3/2022 la procedura potrà essere attivata entro il 30/3/2022 con valenza retroattiva dall’1/1/2022, a valere per 4 settimane.
A conclusione della procedura verrà stipulato un accordo sindacale sulla base dell’allegato 2. Secondo quanto previsto dal vigente Regolamento FSBA, l’accordo sindacale deve essere sottoscritto preventivamente rispetto all’inizio del periodo di sospensione.
L’accordo sindacale può essere sottoscritto per una durata massima di 4 settimane o, comunque, per il numero di settimane successivamente previste dalle delibere e dal regolamento del Fondo, al termine delle quali, permanendo le necessità che ne hanno giustificato la richiesta, dovrà essere esperita nuovamente l’intera procedura e sottoscritto un nuovo verbale d’accordo.
Successivamente alla stipula dell’accordo, l’azienda provvederà direttamente o per il tramite dello studio/servizio associativo, ad effettuare tutti gli adempimenti connessi alla presentazione e alla gestione della domanda di prestazione sul portale FSBA.
Nel caso di fermata produttiva legata ad eventi climatici dovrà essere inviata alle OO.SS. e ad almeno una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il presente accordo, una apposita informativa (allegato 3), la quale dovrà essere allegata alla domanda nel portale FSBA di prestazione unitamente alla dichiarazione deH’autorità competente attestante l’evento meteo. Tale informativa sarà allegata anche al modello D06.
Durante i periodi di sospensione/riduzione di orario di lavoro indicati nel verbale, i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione/riduzione oppure fino alla scadenza del contratto a termine, se anteriore.

Durante il periodo di sospensione/riduzione i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario, anche a singola giornata, per portare a termine eventuali commesse non programmabili o non previste.

Per i periodi di sospensione non matura la retribuzione diretta indiretta e/o differita, fatto salvo il TFR, a meno che non vi siano periodi lavorativi (rientro temporaneo) per i quali si applicano i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL/CIRL.

Nelle more dell’adeguamento del Regolamento di FSBA alle novità di legge concernenti l’estensione della tutela dall’1/1/2022 ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori con anzianità aziendale superiore a 30 giorni ma inferiore a 90 giorni, le Parti valuteranno di confermare ed estendere anche ai dipendenti con anzianità tra 30 e 90 gg, in via transitoria e temporanea fino all’effettivo recepimento delle novità di legge da parte del Fondo, la prestazione D06d di cui all’accordo 25/6/2018 al fine di garantire un sostegno ai predetti lavoratori sospesi dal lavoro da parte della bilateralità artigiana veneta.
Le parti si incontreranno per l’aggiornamento del servizio la cui esigibilità non potrà andare oltre al 30/6/2022.
Il presente accordo ha decorrenza dal 7/3/2022, sostituendo integralmente l’A.I. 14/1/2020.

Uneba Marche: Comunicato sull’erogazione dell’Elemento di Garanzia

Uneba comunica che essendosi concluse senza accordo le trattative sul contratto regionale tra Uneba Marche e le OO.SS. territoriali, l’Elemento di Garanzia dovrà erogarsi secondo l’art. 43 del CCNL

Uneba, con comunicato del 4 marzo 2022, informa che le trattative sul contratto regionale Uneba Marche, si sono concluse senza un accordo in merito all’erogazione dell’Elemento di Garanzia.
Pertanto, come prevede l’art. 43 del CCNL per le istituzioni socio assistenziali Uneba del 20/1/2020, tutte le organizzazioni delle Marche che applicano il Contratto Uneba dovranno procedere con l’erogazione della “quota A” (€ 20,00 di incremento tabellare), con decorrenza 1/1/2022.

Uneba comunica che essendosi concluse senza accordo le trattative sul contratto regionale tra Uneba Marche e le OO.SS. territoriali, l’Elemento di Garanzia dovrà erogarsi secondo l’art. 43 del CCNL

Uneba, con comunicato del 4 marzo 2022, informa che le trattative sul contratto regionale Uneba Marche, si sono concluse senza un accordo in merito all’erogazione dell’Elemento di Garanzia.
Pertanto, come prevede l’art. 43 del CCNL per le istituzioni socio assistenziali Uneba del 20/1/2020, tutte le organizzazioni delle Marche che applicano il Contratto Uneba dovranno procedere con l’erogazione della "quota A" (€ 20,00 di incremento tabellare), con decorrenza 1/1/2022.

Finanziamento del reddito di libertà con risorse delle Regioni

L’Inps provvederà all’erogazione, in unica soluzione, delle prestazioni sulla base delle domande presentate, a favore delle beneficiarie della Regione/Provincia autonoma, riconoscendo il Reddito di Libertà nella misura massima di 400,00 euro mensili e fino a un massimo di 12 mensilità, fino a esaurimento della provvista, salvo ulteriori successivi stanziamenti a cura della stessa Regione/Provincia autonoma e dell’accredito della provvista finanziaria anticipata; laddove siano disponibili anche risorse statali, per i pagamenti l’Istituto utilizzerà previamente dette risorse.

Tale misura è riconosciuta, su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine di favorirne l’indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale.
Non può essere accolta più di un’istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione.
La domanda è presentata all’Inps sulla base del modello predisposto di un’autocertificazione dell’interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
Le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma possono essere incrementate dalle medesime Regioni/Province autonome con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all’INPS, previa presentazione di apposita istanza di incremento del budget, da trasmettere all’indirizzo PEC della Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile dc.inclusionesocialeeinvaliditacivile@postacert.inps.gov.it.
L’accoglimento della richiesta della Regione/Provincia autonoma si perfezionerà con il versamento della somma integrativa sul conto corrente di tesoreria centrale n. 20350, IBAN IT70L0100003245350200020350, intestato a questo Istituto, con campo causale: “Reddito di Libertà Dpcm 17 dicembre 2020 – Regione/Provincia autonoma ______”.
L’Istituto utilizzerà tali risorse per la gestione delle domande presentate nella stessa Regione/Provincia autonoma e non accolte per insufficienza della quota di stanziamento statale assegnato alla Regione/Provincia autonoma medesima (INPS – Messaggio 07 marzo 2022, n. 1053).

L’Inps provvederà all’erogazione, in unica soluzione, delle prestazioni sulla base delle domande presentate, a favore delle beneficiarie della Regione/Provincia autonoma, riconoscendo il Reddito di Libertà nella misura massima di 400,00 euro mensili e fino a un massimo di 12 mensilità, fino a esaurimento della provvista, salvo ulteriori successivi stanziamenti a cura della stessa Regione/Provincia autonoma e dell’accredito della provvista finanziaria anticipata; laddove siano disponibili anche risorse statali, per i pagamenti l’Istituto utilizzerà previamente dette risorse.

Tale misura è riconosciuta, su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine di favorirne l'indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale.
Non può essere accolta più di un'istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione.
La domanda è presentata all'Inps sulla base del modello predisposto di un'autocertificazione dell'interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
Le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma possono essere incrementate dalle medesime Regioni/Province autonome con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all’INPS, previa presentazione di apposita istanza di incremento del budget, da trasmettere all’indirizzo PEC della Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile dc.inclusionesocialeeinvaliditacivile@postacert.inps.gov.it.
L’accoglimento della richiesta della Regione/Provincia autonoma si perfezionerà con il versamento della somma integrativa sul conto corrente di tesoreria centrale n. 20350, IBAN IT70L0100003245350200020350, intestato a questo Istituto, con campo causale: "Reddito di Libertà Dpcm 17 dicembre 2020 - Regione/Provincia autonoma ______".
L’Istituto utilizzerà tali risorse per la gestione delle domande presentate nella stessa Regione/Provincia autonoma e non accolte per insufficienza della quota di stanziamento statale assegnato alla Regione/Provincia autonoma medesima (INPS - Messaggio 07 marzo 2022, n. 1053).

Metalmeccanica Confapi – EBM – Diritto allo studio

EBM – Ente Bilaterale Metalmeccanici – comunica una nuova proroga dei termini per la presentazione domande per Iscrizione Asilo Nido e Scuola Media Superiore

Nella riunione del 2 marzo 2022, il Comitato Esecutivo di EMB, l’Ente Bilaterale per il settore Unionmeccanica Confapi, ha deliberato che il termine per la presentazione delle domande per le prestazioni relative al Diritto allo Studio, nello specifico per “Iscrizione Asilo Nido” e “Iscrizione Scuole Medie Superiori”, in scadenza al 28 febbraio 2022 e già prorogato al 7 marzo, viene prorogato ulteriormente fino al prossimo lunedì 21 marzo incluso.

EBM - Ente Bilaterale Metalmeccanici - comunica una nuova proroga dei termini per la presentazione domande per Iscrizione Asilo Nido e Scuola Media Superiore

Nella riunione del 2 marzo 2022, il Comitato Esecutivo di EMB, l’Ente Bilaterale per il settore Unionmeccanica Confapi, ha deliberato che il termine per la presentazione delle domande per le prestazioni relative al Diritto allo Studio, nello specifico per "Iscrizione Asilo Nido" e "Iscrizione Scuole Medie Superiori", in scadenza al 28 febbraio 2022 e già prorogato al 7 marzo, viene prorogato ulteriormente fino al prossimo lunedì 21 marzo incluso.