Sottoscritto il nuovo CCNL per le lavanderie, puliture a secco, tintorie di abiti e indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere Conflavoro
L’accordo decorre dall’1/3/2022 al 258/2/2025.
Settore Industria
Area
|
Modulo
|
Retribuzione da Marzo 2022
|
Retribuzione da Agosto 2022
|
A – Operativa |
1/Base |
€ 1.390,50 |
€ 1.400,90 |
|
2/Centrato |
€ 1.622,50 |
€ 1.634,40 |
|
3/Consolidato |
€ 1.707,30 |
€ 1.720,00 |
B – Qualificata |
1/Base |
€ 1.739,50 |
€ 1.752,40 |
|
2/Centrato |
€ 1.821,60 |
€ 1.835,60 |
|
3/Consolidato |
€ 1.979,30 |
€ 1.995,60 |
C – Tecnica |
1/Base |
€ 2.050,40 |
€ 2.067,00 |
|
2/Centrato |
€ 2.293,90 |
€ 2.313,90 |
|
3/Consolidato |
€ 2.648,50 |
€ 2.674,15 |
D – Gestionale |
2/Centrato |
€ 2.648,50* |
€ 2.674,15 |
*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad €130,00 La retribuzione tabellare è comprensiva dell’incentivo di modulo.
Settore Artigianato
Inquadramento
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Retribuzione Base
|
Primo Livello |
€ 1.240,60 |
Secondo Livello |
€ 1.311,55 |
Terzo Livello |
€ 1.368,20 |
Quarto Livello |
€ 1.426,75 |
Quinto Livello |
€ 1.545,65 |
Sesto Livello |
€ 1.698,75 |
Quadri |
€ 1.821,55* |
*Indennità mensile di funzione di quadro conglobata
Stagionalità
In considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente contratto, oltre alle attività stagionali previste dal D.P.R. n° 1525/1963 sono considerate stagionali le seguenti attività:
– Attività connesse all’esecuzione di commesse temporanee
– Attività nei reparti della logistica, del magazzino, della manutenzione e della produzione di lavanderie industriali operanti in strutture turistico-ricettive e della ristorazione;
– Intensificazione di attività connessa a flussi turistici delle aziende clienti;
– Attività di lavanderie, puliture a secco, smacchiatorie e stirerie da svolgersi in concomitanza con eventi, manifestazioni o ricorrenze
Periodo di prova
Quadri e sesto livello per l’artigianato e 2 centrato per l’industria: 6 mesi.
Altri livelli: 3 mesi.
I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro.
Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto di lavoro.
Orario di lavoro
40 ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate lavorative.
Possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni, ad esclusione delle fattispecie elencate nel CCNL, e articolazione multiperiodale dell’orario di lavoro con modalità da definire a livello di contrattazione aziendale.
Banca ore
Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nella misura del 100%.
Lavoro straordinario e supplementare
Max 250 ore
Lavoro supplementare 10%
Lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali) 30%
Lavoro straordinario diurno feriale (oltre all’ottava ora settimanale) 40%
Lavoro straordinario notturno 50%
Lavoro straordinario festivo 55%
Lavoro straordinario festivo notturno 75%
Le ore di lavoro notturno sono retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 35%.
Indennità di cassa e maneggio di denaro
Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata
Retribuzione di primo ingresso
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli A2, B1, B2, C1 e C2 per il settore industria e dal2° al 5° per il settore artigianato, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo.
Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.
Elemento di garanzia retributiva
Le imprese del settore lavanderie industria rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, in assenza di contrattazione aziendale o territoriale o nel caso che la contrattazione aziendale si concludesse senza accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, corrispondono annualmente l’importo di €230,00 per il 2022 e di €260,00 per il 2023 a tutti i lavoratori a titolo di elemento di garanzia retributiva. Tale importo è omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.
Contratto di reinserimento
A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma. Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:
– prima metà del periodo: 85%;
– seconda metà del periodo: 90%.
Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare: n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti; n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.
Scatto di merito
Le Parti prevedono che il valore degli scatti di anzianità, eventualmente già maturati alla data di entrata in vigore del presente contratto o alla data di migrazione al presente contratto, sarà conservato come condizione di miglior favore mentre gli scatti in corso di maturazione, quindi non ancora acquisiti, saranno discipli dall’accordo aziendale
Malattia
Conservazione del posto:
– 180 gg Nell’arco di 1 anno solare per malattia continuativa certificata e Nell’arco di 36 mesi sommando
– 720 Nell’arco temporale di 48 mesi in caso di malattie di particolare gravità
Infortunio
Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell’evento; integrazione indennità INAIL fino al 100% della retribuzione globale di fatto per i giorni successivi.
Part time
Previste clausole elastiche con:
– Maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale;
– Maggiorazione del 10% per le ore variate in aumento.
– Maggiorazione del 10% per le ore supplementari.
Lavoro intermittente
Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. Qualora l’evento di malattia si verifichi durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell’indennità eventualmente erogata dall’INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata
Tempo determinato
Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell’assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 dipendente nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti.
Somministrazione
Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.
Telelavoro Lavoro agile (smart working)
Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato.Tutelato il diritto alla disconnessione.
Sanità integrativa
Il contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell’azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità. Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all’Ente Bilaterale EBIASP, in un’unica soluzione, mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 0623013701 0000 4043 2368. Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell’organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella:
da 1 a 5 :
|
€ 50,00
|
da 6 a 15 : |
€ 100,00 |
da 16 a 30: |
€ 150,00 |
da 31 a 40: |
€ 250,00 |
da 41 a 50: |
€ 300,00 |
oltre 50: |
€ 350,00 |
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25,00 lordi per 14 mensilità.
Ente bilaterale – E.BI.A.S.P.
Il contributo mensile all’ E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL. La quota di assistenza contrattuale a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto dell’adesione al presente CCNL è di € 10,00.
Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo “FONDOSANI”, vanno versate in un’unica soluzione mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25 lordi per 14 mensilità.
Sottoscritto il nuovo CCNL per le lavanderie, puliture a secco, tintorie di abiti e indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere Conflavoro
L’accordo decorre dall’1/3/2022 al 258/2/2025.
Settore Industria
Area |
Modulo |
Retribuzione da Marzo 2022 |
Retribuzione da Agosto 2022 |
A - Operativa |
1/Base |
€ 1.390,50 |
€ 1.400,90 |
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2/Centrato |
€ 1.622,50 |
€ 1.634,40 |
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3/Consolidato |
€ 1.707,30 |
€ 1.720,00 |
B - Qualificata |
1/Base |
€ 1.739,50 |
€ 1.752,40 |
|
2/Centrato |
€ 1.821,60 |
€ 1.835,60 |
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3/Consolidato |
€ 1.979,30 |
€ 1.995,60 |
C - Tecnica |
1/Base |
€ 2.050,40 |
€ 2.067,00 |
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2/Centrato |
€ 2.293,90 |
€ 2.313,90 |
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3/Consolidato |
€ 2.648,50 |
€ 2.674,15 |
D - Gestionale |
2/Centrato |
€ 2.648,50* |
€ 2.674,15 |
*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad €130,00 La retribuzione tabellare è comprensiva dell’incentivo di modulo.
Settore Artigianato
Inquadramento |
Retribuzione Base |
Primo Livello |
€ 1.240,60 |
Secondo Livello |
€ 1.311,55 |
Terzo Livello |
€ 1.368,20 |
Quarto Livello |
€ 1.426,75 |
Quinto Livello |
€ 1.545,65 |
Sesto Livello |
€ 1.698,75 |
Quadri |
€ 1.821,55* |
*Indennità mensile di funzione di quadro conglobata
Stagionalità
In considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente contratto, oltre alle attività stagionali previste dal D.P.R. n° 1525/1963 sono considerate stagionali le seguenti attività:
- Attività connesse all'esecuzione di commesse temporanee
- Attività nei reparti della logistica, del magazzino, della manutenzione e della produzione di lavanderie industriali operanti in strutture turistico-ricettive e della ristorazione;
- Intensificazione di attività connessa a flussi turistici delle aziende clienti;
- Attività di lavanderie, puliture a secco, smacchiatorie e stirerie da svolgersi in concomitanza con eventi, manifestazioni o ricorrenze
Periodo di prova
Quadri e sesto livello per l’artigianato e 2 centrato per l’industria: 6 mesi.
Altri livelli: 3 mesi.
I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro.
Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto di lavoro.
Orario di lavoro
40 ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate lavorative.
Possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni, ad esclusione delle fattispecie elencate nel CCNL, e articolazione multiperiodale dell’orario di lavoro con modalità da definire a livello di contrattazione aziendale.
Banca ore
Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nella misura del 100%.
Lavoro straordinario e supplementare
Max 250 ore
Lavoro supplementare 10%
Lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali) 30%
Lavoro straordinario diurno feriale (oltre all’ottava ora settimanale) 40%
Lavoro straordinario notturno 50%
Lavoro straordinario festivo 55%
Lavoro straordinario festivo notturno 75%
Le ore di lavoro notturno sono retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 35%.
Indennità di cassa e maneggio di denaro
Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata
Retribuzione di primo ingresso
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli A2, B1, B2, C1 e C2 per il settore industria e dal2° al 5° per il settore artigianato, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le "retribuzioni di primo ingresso", ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo.
Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.
Elemento di garanzia retributiva
Le imprese del settore lavanderie industria rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, in assenza di contrattazione aziendale o territoriale o nel caso che la contrattazione aziendale si concludesse senza accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, corrispondono annualmente l’importo di €230,00 per il 2022 e di €260,00 per il 2023 a tutti i lavoratori a titolo di elemento di garanzia retributiva. Tale importo è omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.
Contratto di reinserimento
A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma. Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:
- prima metà del periodo: 85%;
- seconda metà del periodo: 90%.
Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare: n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti; n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.
Scatto di merito
Le Parti prevedono che il valore degli scatti di anzianità, eventualmente già maturati alla data di entrata in vigore del presente contratto o alla data di migrazione al presente contratto, sarà conservato come condizione di miglior favore mentre gli scatti in corso di maturazione, quindi non ancora acquisiti, saranno discipli dall’accordo aziendale
Malattia
Conservazione del posto:
- 180 gg Nell’arco di 1 anno solare per malattia continuativa certificata e Nell’arco di 36 mesi sommando
- 720 Nell’arco temporale di 48 mesi in caso di malattie di particolare gravità
Infortunio
Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell’evento; integrazione indennità INAIL fino al 100% della retribuzione globale di fatto per i giorni successivi.
Part time
Previste clausole elastiche con:
- Maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale;
- Maggiorazione del 10% per le ore variate in aumento.
- Maggiorazione del 10% per le ore supplementari.
Lavoro intermittente
Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. Qualora l’evento di malattia si verifichi durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell’indennità eventualmente erogata dall’INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata
Tempo determinato
Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell’assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 dipendente nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti.
Somministrazione
Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.
Telelavoro Lavoro agile (smart working)
Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato.Tutelato il diritto alla disconnessione.
Sanità integrativa
Il contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell’azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità. Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all’Ente Bilaterale EBIASP, in un’unica soluzione, mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 0623013701 0000 4043 2368. Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell’organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella:
da 1 a 5 : |
€ 50,00 |
da 6 a 15 : |
€ 100,00 |
da 16 a 30: |
€ 150,00 |
da 31 a 40: |
€ 250,00 |
da 41 a 50: |
€ 300,00 |
oltre 50: |
€ 350,00 |
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25,00 lordi per 14 mensilità.
Ente bilaterale - E.BI.A.S.P.
Il contributo mensile all’ E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL. La quota di assistenza contrattuale a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto dell’adesione al presente CCNL è di € 10,00.
Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo "FONDOSANI", vanno versate in un’unica soluzione mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25 lordi per 14 mensilità.
L’INPS, con Circolare 15 marzo 2022, n. 40, riepiloga l’assetto degli obblighi contributivi degli Ordini e dei Collegi professionali relativi alle assicurazioni pensionistiche e previdenziali per il personale dipendente.
Premessa
Gli Ordini e i Collegi professionali sono enti pubblici autarchici e dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Inoltre, sono dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria in quanto caratterizzati dalla capacità di provvedere alla propria organizzazione e di finanziarsi integralmente attraverso il contributo degli iscritti senza gravare sulla finanza pubblica.
Il legislatore, con riferimento agli Ordini e ai Collegi professionali, individua espressamente il comparto degli enti pubblici non economici ai fini dell’applicazione dei contratti collettivi confermandone, pertanto, quantomeno in linea generale, l’appartenenza alla categoria degli enti pubblici non economici come considerati dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’applicazione della disciplina del lavoro nel settore pubblico.
Gestione previdenziale ai fini pensionistici
Il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ha disciplinato l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per Invalidità, Vecchiaia o Superstiti (IVS), connotandola come forma previdenziale destinata a garantire il trattamento pensionistico per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Il legislatore ha altresì previsto diverse forme di esclusione da detta assicurazione; ciò è avvenuto per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle Province, dei Comuni e delle IPAB, esclusi dall’AGO qualora sia loro garantito un trattamento di quiescenza o di previdenza.
In particolare diverse disposizioni hanno previsto, per gli enti di diritto pubblico e per gli enti parastatali, la facoltà di iscrivere il personale dipendente alle Casse pensionistiche pubbliche – con conseguente esclusione dall’obbligo dell’assicurazione generale obbligatoria – mediante adozione di deliberazione da proporre entro termini perentori (l’ultimo termine del 26 febbraio 1992 è stato fissato dalla legge n. 274/1991) e da approvarsi con decreto interministeriale.
Pertanto, sulla base delle norme citate, per il personale degli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato una deliberazione di massima per l’esercizio d’opzione di cui alla legge n. 274/1991, approvata con decreto interministeriale, la gestione previdenziale di competenza è quella pubblica; diversamente, in mancanza dell’adozione da parte dell’ente pubblico di apposita deliberazione resta competente ai fini assicurativi per il personale dipendente la gestione dell’AGO.
Ciò premesso, sulla base delle disposizioni normative che regolano i profili previdenziali, il personale degli Ordini e dei Collegi professionali è assicurato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), fatta salva l’iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) del personale degli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato la delibera di massima di cui alla legge n. 379/1955.
Assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali minori
Gli obblighi contributivi minori che sussistono in capo agli Ordini e ai Collegi professionali si determinano sulla base delle norme che disciplinano le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni non pensionistiche (disoccupazione, malattia e maternità, ecc.), che, talvolta, conferiscono rilievo all’appartenenza del soggetto contribuente al novero delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e, talvolta, alla natura del contratto di lavoro applicato ai dipendenti.
Di seguito viene illustrato l’assetto delle contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori spettanti o meno al personale dipendente degli Ordini e dei Collegi professionali.
a) Malattia e maternità
La normativa vigente di cui al D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, c.d. Testo unico della maternità e della paternità, e all’articolo 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, per la generalità dei lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, durante l’evento venga corrisposto, dal datore di lavoro, il trattamento economico fondamentale (in caso di malattia), nonché il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e contrattuali (per la maternità).
Pertanto, attesa la loro natura giuridica pubblica, gli Ordini e i Collegi professionali non sono obbligati al versamento della contribuzione previdenziale di finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.
b) Cassa unica assegni familiari (CUAF)
Con riguardo agli assegni per il nucleo familiare si ricorda che, a norma dell’articolo 79 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, le disposizioni del “Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari” (TUAF) non si applicano al personale degli enti pubblici il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo. Pertanto, tale obbligo contributivo non sussiste laddove, in virtù di quanto previsto dalla citata disposizione, ai dipendenti degli Ordini e dei Collegi professionali sia garantito un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di ANF.
c) Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria
In ragione dell’appartenenza degli Ordini e dei Collegi professionali alla categoria degli enti pubblici non economici di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, non sussiste l’obbligo contributivo afferente alla contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Per le medesime ragioni, non sussiste altresì l’obbligo di versamento del contributo al Fondo di Tesoreria, istituito dall’articolo 1, comma 755 e seguenti, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296.
d) NASpI
Gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento delle prestazioni della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), disciplinata dal D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, per il solo personale assunto con contratto a tempo determinato.
La suddetta contribuzione è dovuta nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (ossia, il contributo ordinario pari all’1,31%, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 e comma 29, lettera d), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e il contributo integrativo pari allo 0,30%, introdotto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua).
e) Fondo di integrazione salariale
Rimangono esclusi dall’assoggettamento alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, di cui all’articolo 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro rientranti tra le pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001.
Pertanto, i soggetti in trattazione nella presente circolare non sono tenuti al versamento del contributo ordinario al predetto Fondo di integrazione salariale.
L’INPS, con Circolare 15 marzo 2022, n. 40, riepiloga l’assetto degli obblighi contributivi degli Ordini e dei Collegi professionali relativi alle assicurazioni pensionistiche e previdenziali per il personale dipendente.
Premessa
Gli Ordini e i Collegi professionali sono enti pubblici autarchici e dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Inoltre, sono dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria in quanto caratterizzati dalla capacità di provvedere alla propria organizzazione e di finanziarsi integralmente attraverso il contributo degli iscritti senza gravare sulla finanza pubblica.
Il legislatore, con riferimento agli Ordini e ai Collegi professionali, individua espressamente il comparto degli enti pubblici non economici ai fini dell’applicazione dei contratti collettivi confermandone, pertanto, quantomeno in linea generale, l’appartenenza alla categoria degli enti pubblici non economici come considerati dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’applicazione della disciplina del lavoro nel settore pubblico.
Gestione previdenziale ai fini pensionistici
Il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ha disciplinato l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per Invalidità, Vecchiaia o Superstiti (IVS), connotandola come forma previdenziale destinata a garantire il trattamento pensionistico per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Il legislatore ha altresì previsto diverse forme di esclusione da detta assicurazione; ciò è avvenuto per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle Province, dei Comuni e delle IPAB, esclusi dall’AGO qualora sia loro garantito un trattamento di quiescenza o di previdenza.
In particolare diverse disposizioni hanno previsto, per gli enti di diritto pubblico e per gli enti parastatali, la facoltà di iscrivere il personale dipendente alle Casse pensionistiche pubbliche - con conseguente esclusione dall’obbligo dell’assicurazione generale obbligatoria - mediante adozione di deliberazione da proporre entro termini perentori (l’ultimo termine del 26 febbraio 1992 è stato fissato dalla legge n. 274/1991) e da approvarsi con decreto interministeriale.
Pertanto, sulla base delle norme citate, per il personale degli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato una deliberazione di massima per l’esercizio d’opzione di cui alla legge n. 274/1991, approvata con decreto interministeriale, la gestione previdenziale di competenza è quella pubblica; diversamente, in mancanza dell’adozione da parte dell’ente pubblico di apposita deliberazione resta competente ai fini assicurativi per il personale dipendente la gestione dell’AGO.
Ciò premesso, sulla base delle disposizioni normative che regolano i profili previdenziali, il personale degli Ordini e dei Collegi professionali è assicurato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), fatta salva l’iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) del personale degli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato la delibera di massima di cui alla legge n. 379/1955.
Assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali minori
Gli obblighi contributivi minori che sussistono in capo agli Ordini e ai Collegi professionali si determinano sulla base delle norme che disciplinano le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni non pensionistiche (disoccupazione, malattia e maternità, ecc.), che, talvolta, conferiscono rilievo all’appartenenza del soggetto contribuente al novero delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e, talvolta, alla natura del contratto di lavoro applicato ai dipendenti.
Di seguito viene illustrato l’assetto delle contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori spettanti o meno al personale dipendente degli Ordini e dei Collegi professionali.
a) Malattia e maternità
La normativa vigente di cui al D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, c.d. Testo unico della maternità e della paternità, e all’articolo 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, per la generalità dei lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, durante l’evento venga corrisposto, dal datore di lavoro, il trattamento economico fondamentale (in caso di malattia), nonché il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e contrattuali (per la maternità).
Pertanto, attesa la loro natura giuridica pubblica, gli Ordini e i Collegi professionali non sono obbligati al versamento della contribuzione previdenziale di finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per "allattamento", ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.
b) Cassa unica assegni familiari (CUAF)
Con riguardo agli assegni per il nucleo familiare si ricorda che, a norma dell’articolo 79 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, le disposizioni del "Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari" (TUAF) non si applicano al personale degli enti pubblici il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo. Pertanto, tale obbligo contributivo non sussiste laddove, in virtù di quanto previsto dalla citata disposizione, ai dipendenti degli Ordini e dei Collegi professionali sia garantito un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di ANF.
c) Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria
In ragione dell’appartenenza degli Ordini e dei Collegi professionali alla categoria degli enti pubblici non economici di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, non sussiste l’obbligo contributivo afferente alla contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Per le medesime ragioni, non sussiste altresì l’obbligo di versamento del contributo al Fondo di Tesoreria, istituito dall’articolo 1, comma 755 e seguenti, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296.
d) NASpI
Gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento delle prestazioni della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), disciplinata dal D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, per il solo personale assunto con contratto a tempo determinato.
La suddetta contribuzione è dovuta nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (ossia, il contributo ordinario pari all’1,31%, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 e comma 29, lettera d), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e il contributo integrativo pari allo 0,30%, introdotto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua).
e) Fondo di integrazione salariale
Rimangono esclusi dall’assoggettamento alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, di cui all’articolo 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro rientranti tra le pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001.
Pertanto, i soggetti in trattazione nella presente circolare non sono tenuti al versamento del contributo ordinario al predetto Fondo di integrazione salariale.
Nel concetto di retribuzione globale di fatto va ricompreso solo il compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del normale svolgimento di una prestazione, dovendosi escludere quelli aventi carattere occasionale o eccezionale.
La nozione di “retribuzione globale di fatto” non possa che rimandare a quella che il lavoratore avrebbe ricevuto se avesse lavorato, con esclusione dei compensi eventuali, di cui non sia certa la percezione, di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa ed aventi carattere occasionale o eccezionale.
Il concetto di “retribuzione globale di fatto” rinvia sinallagmaticamente al compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del “normale” svolgimento di una prestazione, senza che possano quindi essere valorizzate ulteriori indennità connesse non all’attività lavorativa svolta, ma ad altri parametri (per esempio, rimborso per oneri di trasferimento, di sede, etc.), emolumenti volti a compensare non la maggiore gravosità/difficoltà della prestazione, ma altri disagi, come – ad esempio – quelli connessi al trasferimento, ai viaggi, alla locazione di un immobile nel nuovo luogo di lavoro, etc. Conclusivamente, nel concetto di retribuzione globale di fatto vanno ricomprese solo le poste retributive e nemmeno tutte, dovendosi, come detto, escludersi quelle aventi carattere occasionale o eccezionale.
Esclusa la natura corrispettiva e retributiva dell’indennità estera, infatti, deve escludersene la computabilità nella retribuzione globale di fatto.
A tal riguardo, sovviene l’orientamento prevalente in materia della Corte di Cassazione, che ha negato la natura retributiva dell’indennità di servizio estero in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera.
Pertanto, negata la natura corrispettiva quindi retributiva dell’indennità in parola, ne va esclusa la rilevanza al fine della commisurazione del parametro risarcitorio in discussione (Ordinanza dell’11 marzo 2022, n. 8040).
Nel concetto di retribuzione globale di fatto va ricompreso solo il compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del normale svolgimento di una prestazione, dovendosi escludere quelli aventi carattere occasionale o eccezionale.
La nozione di "retribuzione globale di fatto" non possa che rimandare a quella che il lavoratore avrebbe ricevuto se avesse lavorato, con esclusione dei compensi eventuali, di cui non sia certa la percezione, di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa ed aventi carattere occasionale o eccezionale.
Il concetto di "retribuzione globale di fatto" rinvia sinallagmaticamente al compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del "normale" svolgimento di una prestazione, senza che possano quindi essere valorizzate ulteriori indennità connesse non all'attività lavorativa svolta, ma ad altri parametri (per esempio, rimborso per oneri di trasferimento, di sede, etc.), emolumenti volti a compensare non la maggiore gravosità/difficoltà della prestazione, ma altri disagi, come - ad esempio - quelli connessi al trasferimento, ai viaggi, alla locazione di un immobile nel nuovo luogo di lavoro, etc. Conclusivamente, nel concetto di retribuzione globale di fatto vanno ricomprese solo le poste retributive e nemmeno tutte, dovendosi, come detto, escludersi quelle aventi carattere occasionale o eccezionale.
Esclusa la natura corrispettiva e retributiva dell’indennità estera, infatti, deve escludersene la computabilità nella retribuzione globale di fatto.
A tal riguardo, sovviene l’orientamento prevalente in materia della Corte di Cassazione, che ha negato la natura retributiva dell'indennità di servizio estero in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera.
Pertanto, negata la natura corrispettiva quindi retributiva dell'indennità in parola, ne va esclusa la rilevanza al fine della commisurazione del parametro risarcitorio in discussione (Ordinanza dell’11 marzo 2022, n. 8040).
Con messaggio Inps n. 1126/2022 sono state individuati gli aggiornamenti normativi sulle tutele previdenziali per i lavoratori del settore privato assicurati per la malattia.
Come illustrato nel messaggio n. 679/2022, in merito al riconoscimento della tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili, il decreto-legge n. 221/2021, ha previsto la proroga delle sole disposizioni inerenti alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ed ha disposto l’adozione di un apposito decreto interministeriale finalizzato a individuare “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità”, in presenza delle quali la prestazione lavorativa, viene effettuata in “modalità agile,anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento”, secondo la disciplina contenuta nel contratto di riferimento.
In applicazione di quanto sopra, è stato pubblicato il decreto 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e per la Pubblica amministrazione, recante “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.
Successivamente, la legge 18 febbraio 2022, n. 11 ha disposto la proroga al 31 marzo 2022:
– lo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità individuati ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022;
– l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica.
Si è stabilito altresì che gli oneri a carico dell’INPS, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, connessi con le tutele previdenziali, sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa indicato in norma, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.
La norma affida all’INPS anche il monitoraggio dello stanziamento, affinché l’Istituto non prenda in considerazione ulteriori domande, qualora il limite massimo di spesa ivi individuato, anche in via prospettica, venga raggiunto.
Per quanto sopra esposto, quindi, la tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS è riconosciuta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
In merito, invece, all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’INPS, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021, sono confermate le indicazioni contenute nel citato messaggio n. 679/2022.
A fronte del nuovo quadro normativo, vengono ribadite le istruzioni già fornite agli Uffici medico legali territorialmente competenti, che sono tenuti a proseguire con la consueta trattazione dei certificati trasmessi dai lavoratori del settore privato (inclusi i lavoratori marittimi) assicurati per la malattia INPS afferenti alle tutele di cui all’articolo 26 (commi 1, 2 e 6), e agli operatori amministrativi con funzioni sanitarie, che debbono provvedere all’acquisizione manuale degli eventuali certificati cartacei ricevuti.
Con messaggio Inps n. 1126/2022 sono state individuati gli aggiornamenti normativi sulle tutele previdenziali per i lavoratori del settore privato assicurati per la malattia.
Come illustrato nel messaggio n. 679/2022, in merito al riconoscimento della tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili, il decreto-legge n. 221/2021, ha previsto la proroga delle sole disposizioni inerenti alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ed ha disposto l’adozione di un apposito decreto interministeriale finalizzato a individuare "le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità", in presenza delle quali la prestazione lavorativa, viene effettuata in "modalità agile,anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento", secondo la disciplina contenuta nel contratto di riferimento.
In applicazione di quanto sopra, è stato pubblicato il decreto 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e per la Pubblica amministrazione, recante "Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile".
Successivamente, la legge 18 febbraio 2022, n. 11 ha disposto la proroga al 31 marzo 2022:
- lo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità individuati ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022;
- l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica.
Si è stabilito altresì che gli oneri a carico dell'INPS, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, connessi con le tutele previdenziali, sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa indicato in norma, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.
La norma affida all’INPS anche il monitoraggio dello stanziamento, affinché l’Istituto non prenda in considerazione ulteriori domande, qualora il limite massimo di spesa ivi individuato, anche in via prospettica, venga raggiunto.
Per quanto sopra esposto, quindi, la tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS è riconosciuta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
In merito, invece, all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’INPS, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021, sono confermate le indicazioni contenute nel citato messaggio n. 679/2022.
A fronte del nuovo quadro normativo, vengono ribadite le istruzioni già fornite agli Uffici medico legali territorialmente competenti, che sono tenuti a proseguire con la consueta trattazione dei certificati trasmessi dai lavoratori del settore privato (inclusi i lavoratori marittimi) assicurati per la malattia INPS afferenti alle tutele di cui all’articolo 26 (commi 1, 2 e 6), e agli operatori amministrativi con funzioni sanitarie, che debbono provvedere all’acquisizione manuale degli eventuali certificati cartacei ricevuti.
Siglato il 10/3/2022, tra la REGIONE LAZIO e la CGIL Roma e Lazio, la CISL Lazio, la UIL Roma e Lazio, il seguente accordo per la riduzione delle tasse.
Le Parti pertanto concordano:
– di confermare per il 2022 l’esenzione per i redditi fino a 35000 € dalla maggiorazione dell’addizionale regionale Irpef analogamente a quanto avvenuto nel 2021.
– di mitigare, in relazione alla riduzione del potere di acquisto determinata dalla fase congiunturale di crescita dell’inflazione e dei costi energetici, l’incidenza dell’addizionale regionale Irpef per tutti i redditi tra 35.001 € e 40.000 € attraverso una detrazione del valore individuale annuale di 300€ per il 2022.
Le Parti, inoltre, al fine di rafforzare il sistema delle relazioni sindacali sui temi inerenti le politiche di bilancio e fiscali, si impegnano a:
– proseguire già dalle prossime settimane il confronto sulla possibilità di valutare la rimodulazione o la neutralizzazione della maggiorazione dello 0,50% della addizionale Irpef per il 2023 (cd. Irpef Sanità)
– tenere aperto il confronto, in attesa degli esiti degli incontri con il Governo per l’utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione per consentire il co-finanziamento dei Fondi europei e liberare conseguentemente risorse aggiuntive per una ulteriore riduzione della pressione fiscale ovvero continuare gli incontri per valutare nei prossimi mesi la possibilità di eventuali ulteriori iniziative a salvaguardia del potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori e delle pensionate e dei pensionati in relazione alle dinamiche dell’inflazione, dei prezzi delle materie prime energetiche, delle conseguenze economiche del conflitto in corso tra Russia e Ucraina e delle ricadute sul costo della vita.
Siglato il 10/3/2022, tra la REGIONE LAZIO e la CGIL Roma e Lazio, la CISL Lazio, la UIL Roma e Lazio, il seguente accordo per la riduzione delle tasse.
Le Parti pertanto concordano:
- di confermare per il 2022 l'esenzione per i redditi fino a 35000 € dalla maggiorazione dell'addizionale regionale Irpef analogamente a quanto avvenuto nel 2021.
- di mitigare, in relazione alla riduzione del potere di acquisto determinata dalla fase congiunturale di crescita dell'inflazione e dei costi energetici, l'incidenza dell'addizionale regionale Irpef per tutti i redditi tra 35.001 € e 40.000 € attraverso una detrazione del valore individuale annuale di 300€ per il 2022.
Le Parti, inoltre, al fine di rafforzare il sistema delle relazioni sindacali sui temi inerenti le politiche di bilancio e fiscali, si impegnano a:
- proseguire già dalle prossime settimane il confronto sulla possibilità di valutare la rimodulazione o la neutralizzazione della maggiorazione dello 0,50% della addizionale Irpef per il 2023 (cd. Irpef Sanità)
- tenere aperto il confronto, in attesa degli esiti degli incontri con il Governo per l'utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione per consentire il co-finanziamento dei Fondi europei e liberare conseguentemente risorse aggiuntive per una ulteriore riduzione della pressione fiscale ovvero continuare gli incontri per valutare nei prossimi mesi la possibilità di eventuali ulteriori iniziative a salvaguardia del potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori e delle pensionate e dei pensionati in relazione alle dinamiche dell'inflazione, dei prezzi delle materie prime energetiche, delle conseguenze economiche del conflitto in corso tra Russia e Ucraina e delle ricadute sul costo della vita.
Firmato il CCNL Centri eleborazione dati
Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i Centri Elaborazione Dati (CED) per le società tra professionisti, per gli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi e per le agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative ed i lavoratori dagli stessi dipendenti
L’accordo entrerà in vigore il 1° aprile 2022 e scadrà il 31 marzo 2025.
PAGA BASE CONTRATTUALE LORDA 01.04.2022 – 31.03.2025
LIVELLO
|
PAGA BASE LORDA
CONTRATTUALE AL 01/05/2022
|
PAGA BASE LORDA
CONTRATTUALE AL 01/03/2023
|
PAGA BASE LORDA
CONTRATTUALE AL01/10/2023
|
PAGA BASE LORDA
CONTRATTUALE AL 01/09/2024
|
TOTALE
INCREMENTO
RETRIBUTIVO
|
Quadri di direzione |
€ 2.793,36 |
€ 2.827,84 |
€ 2.862,33 |
€ 2.896,81 |
€ 137,94 |
Quadri |
€ 2.538,62 |
€ 2.569,96 |
€ 2.601,30 |
€ 2.632,64 |
€ 125,36 |
1 |
€ 2.179,57 |
€ 2.206,48 |
€ 2.233,38 |
€ 2.260,29 |
€ 107,63 |
II |
€ 1.951,31 |
€ 1.975,40 |
€ 1.999,49 |
€ 2.023,58 |
€ 96,36 |
IIIS |
€ 1.870,87 |
€ 1.893,96 |
€ 1.917,06 |
€ 1.940,16 |
€ 92,39 |
III |
€ 1.751,43 |
€ 1.773,06 |
€ 1.794,68 |
€ 1.816,30 |
€ 86,49 |
IV |
€ 1.629,65 |
€ 1.649,77 |
€ 1.669,89 |
€ 1.690,01 |
€ 80,48 |
V |
€ 1.551,61 |
€ 1.570,76 |
€ 1.589,92 |
€ 1.609,07 |
€76,62 |
VI |
€ 1.310,33 |
€ 1.326,50 |
€ 1.342,68 |
€ 1.358,86 |
€ 64,71 |
Indennità di funzione per i quadri
Dal 1° aprile 2022:
• Quadri di Direzione Euro 269,00 lorde per 14 mensilità;
• Quadri Euro 234,00 lorde per 14 mensilità.
Dal 1° aprile 2023:
• Quadri di Direzione Euro 273,00 lorde per 14 mensilità;
• Quadri Euro 238,00 lorde per 14 mensilità.
Dal 1° aprile 2024:
• Quadri di Direzione Euro 278,00 lorde per 14 mensilità;
• Quadri Euro 242,00 lorde per 14 mensilità.
Elemento economico di garanzia
Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente CCNL, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento economico di garanzia” con la retribuzione di aprile 2025. Esso compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di sostegno all’occupazione in forza al 31-03-2025, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l’azienda calcolerà l’importo spettante in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo dal 01-04-2022 al 31-03-2025; per i lavoratori a tempo parziale, l’importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità. L’’importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL, che venga corrisposto successivamente al 01-04-2022;
si tratta di un istituto sperimentale legato alla durata del CCNL
Quadri, I e II livello
|
III S, III e IV livello
|
V e VI livello
|
90 € lordi |
75 € lordi |
60 € lordi |
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’elemento economico di garanzia per l’anno di competenza.
Ente Bilaterale Nazionale – EBCE
Dal 1° aprile 2022 la quota contrattuale di servizio perii finanziamento dell’EBCE è fissata nella misura globale di 11 euro mensili per 14 mensilità, di cui 8 euro a carico dei datori di lavoro e 3 euro a carico dei lavoratori. Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a euro 26,00.
Finanziamento Fondo EASI
Dal 1° aprile 2022, il contributo annuale è fissato in euro 204,00 suddivisi in 12 rate mensili di cui euro 15,00 a carico del datore di lavoro ed euro 2,00 a carico di ciascun lavoratore iscritto al Fondo EASI. II datore di lavoro che ometta il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore in busta paga un elemento distinto della retribuzione di euro 36,00 per quattordici mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il TFR.
Welfare
A decorrere dall’anno 2022, le aziende attribuiranno, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di € 150 per l’anno 2022, € 150 per l’anno 2023 ed € 150 per l’anno 2024, da erogare entro il mese di settembre di ciascun anno di riferimento e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, sempre di ogni anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio-31 dicembre di ciascun anno.
Contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi per specifiche esigenze previste dal CCNL
Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
c) Specifiche esigenze previste dal CCNL, ovvero:
– Attuazione di processi di digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo.
– Avvio di Start Up e PMI innovative volte a favorire la digitalizzazione, l’innovazione e la sicurezza a sostegno del passaggio dalla ricerca all’impresa (ad esempio mediante il passaggio al cloud e lo sviluppo di servizi perla connettività).
– Riconversione/innovazione dei processi produttivi con l’obbiettivo di ridurre l’impatto ambientale.
– Valorizzazione dei processi produttivi volti a sostenere il lavoro femminile, anche attraverso un sistema di misure che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il gap di genere.
– Avvio di Start Up e PMI innovative volte a favorire l’imprenditoria femminile; sostenere la realizzazione di progetti aziendali innovativi per imprese già costituite e operanti a conduzione femminile o prevalentemente a conduzione femminile.
– Investimenti in percorsi di formazione e riqualificazione attraverso misure specifiche volte a favorire l’occupazione giovanile.
– Investimenti in percorsi di formazione e riqualificazione del personale, finalizzati all’avvio di processi di digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo.
– Attivazione di processi di sviluppo correlati alla realizzazione di nuovi business, utilizzando sistemi di informazione digitali o in presenza (webinar, convegni).
Firmato il CCNL Centri eleborazione dati
Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i Centri Elaborazione Dati (CED) per le società tra professionisti, per gli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi e per le agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative ed i lavoratori dagli stessi dipendenti
L’accordo entrerà in vigore il 1° aprile 2022 e scadrà il 31 marzo 2025.
PAGA BASE CONTRATTUALE LORDA 01.04.2022 - 31.03.2025
LIVELLO |
PAGA BASE LORDA
CONTRATTUALE AL 01/05/2022 |
PAGA BASE LORDA
CONTRATTUALE AL 01/03/2023 |
PAGA BASE LORDA
CONTRATTUALE AL01/10/2023 |
PAGA BASE LORDA
CONTRATTUALE AL 01/09/2024 |
TOTALE
INCREMENTO
RETRIBUTIVO |
Quadri di direzione |
€ 2.793,36 |
€ 2.827,84 |
€ 2.862,33 |
€ 2.896,81 |
€ 137,94 |
Quadri |
€ 2.538,62 |
€ 2.569,96 |
€ 2.601,30 |
€ 2.632,64 |
€ 125,36 |
1 |
€ 2.179,57 |
€ 2.206,48 |
€ 2.233,38 |
€ 2.260,29 |
€ 107,63 |
II |
€ 1.951,31 |
€ 1.975,40 |
€ 1.999,49 |
€ 2.023,58 |
€ 96,36 |
IIIS |
€ 1.870,87 |
€ 1.893,96 |
€ 1.917,06 |
€ 1.940,16 |
€ 92,39 |
III |
€ 1.751,43 |
€ 1.773,06 |
€ 1.794,68 |
€ 1.816,30 |
€ 86,49 |
IV |
€ 1.629,65 |
€ 1.649,77 |
€ 1.669,89 |
€ 1.690,01 |
€ 80,48 |
V |
€ 1.551,61 |
€ 1.570,76 |
€ 1.589,92 |
€ 1.609,07 |
€76,62 |
VI |
€ 1.310,33 |
€ 1.326,50 |
€ 1.342,68 |
€ 1.358,86 |
€ 64,71 |
Indennità di funzione per i quadri
Dal 1° aprile 2022:
• Quadri di Direzione Euro 269,00 lorde per 14 mensilità;
• Quadri Euro 234,00 lorde per 14 mensilità.
Dal 1° aprile 2023:
• Quadri di Direzione Euro 273,00 lorde per 14 mensilità;
• Quadri Euro 238,00 lorde per 14 mensilità.
Dal 1° aprile 2024:
• Quadri di Direzione Euro 278,00 lorde per 14 mensilità;
• Quadri Euro 242,00 lorde per 14 mensilità.
Elemento economico di garanzia
Ai fini dell'effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente CCNL, sarà riconosciuto un importo a titolo di "elemento economico di garanzia" con la retribuzione di aprile 2025. Esso compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di sostegno all’occupazione in forza al 31-03-2025, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo dal 01-04-2022 al 31-03-2025; per i lavoratori a tempo parziale, l'importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità. L’'importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL, che venga corrisposto successivamente al 01-04-2022;
si tratta di un istituto sperimentale legato alla durata del CCNL
Quadri, I e II livello |
III S, III e IV livello |
V e VI livello |
90 € lordi |
75 € lordi |
60 € lordi |
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell'anno precedente l'erogazione o nell'anno di competenza dell'erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell'ambito dell'espletamento delle procedure per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell'elemento economico di garanzia per l'anno di competenza.
Ente Bilaterale Nazionale - EBCE
Dal 1° aprile 2022 la quota contrattuale di servizio perii finanziamento dell'EBCE è fissata nella misura globale di 11 euro mensili per 14 mensilità, di cui 8 euro a carico dei datori di lavoro e 3 euro a carico dei lavoratori. Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a euro 26,00.
Finanziamento Fondo EASI
Dal 1° aprile 2022, il contributo annuale è fissato in euro 204,00 suddivisi in 12 rate mensili di cui euro 15,00 a carico del datore di lavoro ed euro 2,00 a carico di ciascun lavoratore iscritto al Fondo EASI. II datore di lavoro che ometta il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore in busta paga un elemento distinto della retribuzione di euro 36,00 per quattordici mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il TFR.
Welfare
A decorrere dall’anno 2022, le aziende attribuiranno, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di "flexible benefits" del valore di € 150 per l’anno 2022, € 150 per l’anno 2023 ed € 150 per l’anno 2024, da erogare entro il mese di settembre di ciascun anno di riferimento e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, sempre di ogni anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio-31 dicembre di ciascun anno.
Contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi per specifiche esigenze previste dal CCNL
Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
c) Specifiche esigenze previste dal CCNL, ovvero:
- Attuazione di processi di digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo.
- Avvio di Start Up e PMI innovative volte a favorire la digitalizzazione, l’innovazione e la sicurezza a sostegno del passaggio dalla ricerca all’impresa (ad esempio mediante il passaggio al cloud e lo sviluppo di servizi perla connettività).
- Riconversione/innovazione dei processi produttivi con l'obbiettivo di ridurre l'impatto ambientale.
- Valorizzazione dei processi produttivi volti a sostenere il lavoro femminile, anche attraverso un sistema di misure che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il gap di genere.
- Avvio di Start Up e PMI innovative volte a favorire l'imprenditoria femminile; sostenere la realizzazione di progetti aziendali innovativi per imprese già costituite e operanti a conduzione femminile o prevalentemente a conduzione femminile.
- Investimenti in percorsi di formazione e riqualificazione attraverso misure specifiche volte a favorire l’occupazione giovanile.
- Investimenti in percorsi di formazione e riqualificazione del personale, finalizzati all’avvio di processi di digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo.
- Attivazione di processi di sviluppo correlati alla realizzazione di nuovi business, utilizzando sistemi di informazione digitali o in presenza (webinar, convegni).
Il godimento delle prerogative sindacali sui luoghi di lavoro è conseguenza della partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative per la stipula dei contratti collettivi da applicare presso le unità produttive o le strutture interessate (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. lav. – Sentenza 11 marzo 2022, n. 8051)
Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte il Sindacato Nazionale Autonomo Forestali (SNAF) ha agito davanti al Tribunale di Oristano nei confronti dell’Agenzia Regionale Forestas denunciando l’antisindacalità della condotta della convenuta che gli aveva denegato la destinazione di un locale idoneo per la propria attività sindacale ed aveva omesso di comunicare all’associazione il numero complessivo ed i beneficiari dei permessi sindacali concessi alle altre organizzazioni.
La domanda di attribuzione di un locale per le attività sindacali è stata accolta dal Tribunale, che ha invece disatteso la domanda di accesso alle richieste informazioni e la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha opposto difesa con controricorso lo SNAF.
I motivi di ricorso sono risultati infondati
Secondo la Suprema Corte il godimento delle prerogative sindacali sui luoghi di lavoro è conseguenza, secondo un principio comune all’ordinamento privatistico ed a quello pubblicistico, della partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative per la stipula dei contratti collettivi da applicare presso le unità produttive o le strutture interessate;
conseguentemente, la legislazione regionale sarda va interpretata nel senso, armonico rispetto a tale principio ed a quelli di effettività del pluralismo sindacale, oltre che conforme alle esigenze di coerenza tra ordinamento nazionale ed ordinamenti regionali a statuto speciale, che hanno diritto a partecipare alle trattative per la stipula dei contratti regionali integrativi per l’Ente Foreste, e quindi a godere delle conseguenti prerogative sindacali, le organizzazioni che risultino munite della rappresentatività, nel comparto destinato da tale legislazione al predetto Ente, nella misura minima del 5%.
Il ricorso principale, con riferimento al diritto di SNAF di avere a disposizione un locale per l’attività sindacale presso il Servizio territoriale di Oristano è dunque infondato.
Del tutto generico e tale da coinvolgere profili fattuali estranei al giudizio di legittimità è infine il passaggio dei motivi di ricorso in cui si assume che il locale avrebbe potuto essere messo a disposizione in ciascuno dei fabbricati di servizio dell’unità provinciale di Oristano e non necessariamente presso gli uffici di quella città.
Il ricorso incidentale assume invece la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sui contratti e accordi nazionali di lavoro, per non essere stato riconosciuto il diritto di SNAF ad ottenere da FORESTAS informazioni rispetto ai permessi rilasciati alle altre Organizzazioni Sindacali, così impedendosi il controllo sul rispetto della clausola di proporzionalità, di cui la ricorrente incidentale assume essere stata firmataria.
Il principio rivendicato con il motivo è in sé condivisibile.
A tal fine non ha pregio il richiamo all’art. 50 d. lgs. 165/2001 o all’art. 68 della L.R. 31/1998, nella parte in cui tali norme prevedono la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati riguardanti permessi, in quanto si tratta chiaramente di regole finalizzate al controllo sui costi pubblici dei permessi sindacali concessi e non alla trasparenza intersindacale. Tuttavia, almeno rispetto alla P.A., per i principi di imparzialità che devono informare il suo procedere (art. 97 Cost.) e per il soggiacere delle attività sindacali da svolgere presso di essa a regole legali di fondo, secondo il sistema di cui agli artt. 40 ss. d. lgs. 165/2001 (ma, analogamente, v. artt. 58 ss. L.R. 31/1998), si deve ritenere che il godimento delle prerogative debba avvenire nel rigoroso rispetto della corrispondente disciplina e che ciascun sindacato abbia interesse a controllare il rispetto di essa al fine di escludere che vi siano favoritismi per l’una o l’altra delle compagini legittimate.
Di ciò è del resto chiaro indice, l’art. 43, co. 12, d. lgs. 165/2001 che riconosce il diritto delle organizzazioni sindacali a forme adeguate di informazione ed accesso agli atti sulla rappresentatività e che va inteso come espressione di un principio generale alle informative necessarie al controllo, da parte delle organizzazioni stesse, del rispetto da parte della P.A. delle regole legali e contrattuali di tempo in tempo vigenti.
Analoghi diritti di informazione vanno dunque riconosciuti in favore delle Organizzazioni rappresentative ed ammesse come tali al godimento dei permessi, tanto più quando di essi, come è nel caso dell’art. 1 del CIRL evocato dallo SNAF (ma v. anche art. 42, co.2, ultimo periodo, d.lgs. 165/2001), rispetto ad un monte-ore previsto in sede collettiva, sia prevista una ripartizione su base proporzionale.
In sostanza, il diritto a quelle informative sussiste, per quanto esso va esercitato, stante l’evidente necessità di abbinare l’interesse all’informazione con il buon andamento della P.A., a condizione che sia evidenziato un concreto e motivato interesse al controllo della legalità intersindacale.
La domanda dello SNAF, nel caso di specie, riguarda i permessi rilasciati alle Organizzazioni Sindacali del territorio di Oristano, mentre la norma del CIRL regola la fruizione proporzionale dei permessi con riferimento all’intero ambito regionale.
Sfugge e non è meglio precisato quale sia l’interesse ad informazioni su un dato disaggregato per una sola provincia, sicché il motivo non consente comunque, sulla base dei principi sopra fissati, di apprezzare l’esistenza di un diritto all’informazione che sia stato indebitamente leso dal diniego nei cui confronti lo SNAF è insorto.
Il contemporaneo rigetto del ricorso principale e di quello incidentale giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Il godimento delle prerogative sindacali sui luoghi di lavoro è conseguenza della partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative per la stipula dei contratti collettivi da applicare presso le unità produttive o le strutture interessate (CORTE DI CASSAZIONE - Sez. lav. - Sentenza 11 marzo 2022, n. 8051)
Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte il Sindacato Nazionale Autonomo Forestali (SNAF) ha agito davanti al Tribunale di Oristano nei confronti dell’Agenzia Regionale Forestas denunciando l’antisindacalità della condotta della convenuta che gli aveva denegato la destinazione di un locale idoneo per la propria attività sindacale ed aveva omesso di comunicare all’associazione il numero complessivo ed i beneficiari dei permessi sindacali concessi alle altre organizzazioni.
La domanda di attribuzione di un locale per le attività sindacali è stata accolta dal Tribunale, che ha invece disatteso la domanda di accesso alle richieste informazioni e la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha opposto difesa con controricorso lo SNAF.
I motivi di ricorso sono risultati infondati
Secondo la Suprema Corte il godimento delle prerogative sindacali sui luoghi di lavoro è conseguenza, secondo un principio comune all'ordinamento privatistico ed a quello pubblicistico, della partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative per la stipula dei contratti collettivi da applicare presso le unità produttive o le strutture interessate;
conseguentemente, la legislazione regionale sarda va interpretata nel senso, armonico rispetto a tale principio ed a quelli di effettività del pluralismo sindacale, oltre che conforme alle esigenze di coerenza tra ordinamento nazionale ed ordinamenti regionali a statuto speciale, che hanno diritto a partecipare alle trattative per la stipula dei contratti regionali integrativi per l'Ente Foreste, e quindi a godere delle conseguenti prerogative sindacali, le organizzazioni che risultino munite della rappresentatività, nel comparto destinato da tale legislazione al predetto Ente, nella misura minima del 5%.
Il ricorso principale, con riferimento al diritto di SNAF di avere a disposizione un locale per l’attività sindacale presso il Servizio territoriale di Oristano è dunque infondato.
Del tutto generico e tale da coinvolgere profili fattuali estranei al giudizio di legittimità è infine il passaggio dei motivi di ricorso in cui si assume che il locale avrebbe potuto essere messo a disposizione in ciascuno dei fabbricati di servizio dell’unità provinciale di Oristano e non necessariamente presso gli uffici di quella città.
Il ricorso incidentale assume invece la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sui contratti e accordi nazionali di lavoro, per non essere stato riconosciuto il diritto di SNAF ad ottenere da FORESTAS informazioni rispetto ai permessi rilasciati alle altre Organizzazioni Sindacali, così impedendosi il controllo sul rispetto della clausola di proporzionalità, di cui la ricorrente incidentale assume essere stata firmataria.
Il principio rivendicato con il motivo è in sé condivisibile.
A tal fine non ha pregio il richiamo all’art. 50 d. lgs. 165/2001 o all’art. 68 della L.R. 31/1998, nella parte in cui tali norme prevedono la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati riguardanti permessi, in quanto si tratta chiaramente di regole finalizzate al controllo sui costi pubblici dei permessi sindacali concessi e non alla trasparenza intersindacale. Tuttavia, almeno rispetto alla P.A., per i principi di imparzialità che devono informare il suo procedere (art. 97 Cost.) e per il soggiacere delle attività sindacali da svolgere presso di essa a regole legali di fondo, secondo il sistema di cui agli artt. 40 ss. d. lgs. 165/2001 (ma, analogamente, v. artt. 58 ss. L.R. 31/1998), si deve ritenere che il godimento delle prerogative debba avvenire nel rigoroso rispetto della corrispondente disciplina e che ciascun sindacato abbia interesse a controllare il rispetto di essa al fine di escludere che vi siano favoritismi per l’una o l’altra delle compagini legittimate.
Di ciò è del resto chiaro indice, l’art. 43, co. 12, d. lgs. 165/2001 che riconosce il diritto delle organizzazioni sindacali a forme adeguate di informazione ed accesso agli atti sulla rappresentatività e che va inteso come espressione di un principio generale alle informative necessarie al controllo, da parte delle organizzazioni stesse, del rispetto da parte della P.A. delle regole legali e contrattuali di tempo in tempo vigenti.
Analoghi diritti di informazione vanno dunque riconosciuti in favore delle Organizzazioni rappresentative ed ammesse come tali al godimento dei permessi, tanto più quando di essi, come è nel caso dell’art. 1 del CIRL evocato dallo SNAF (ma v. anche art. 42, co.2, ultimo periodo, d.lgs. 165/2001), rispetto ad un monte-ore previsto in sede collettiva, sia prevista una ripartizione su base proporzionale.
In sostanza, il diritto a quelle informative sussiste, per quanto esso va esercitato, stante l’evidente necessità di abbinare l’interesse all’informazione con il buon andamento della P.A., a condizione che sia evidenziato un concreto e motivato interesse al controllo della legalità intersindacale.
La domanda dello SNAF, nel caso di specie, riguarda i permessi rilasciati alle Organizzazioni Sindacali del territorio di Oristano, mentre la norma del CIRL regola la fruizione proporzionale dei permessi con riferimento all’intero ambito regionale.
Sfugge e non è meglio precisato quale sia l’interesse ad informazioni su un dato disaggregato per una sola provincia, sicché il motivo non consente comunque, sulla base dei principi sopra fissati, di apprezzare l’esistenza di un diritto all’informazione che sia stato indebitamente leso dal diniego nei cui confronti lo SNAF è insorto.
Il contemporaneo rigetto del ricorso principale e di quello incidentale giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
L’INAIL ha comunicato il rilascio in produzione delle modifiche nei Servizi Online per l’adeguamento dell’archivio al nuovo sistema di identificazione delle unità da diporto introdotto con l’istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto
Con l’istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), istituito presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato superato il vecchio sistema di tenuta dei registri di iscrizione delle unità da diporto, gestiti in formato cartaceo e detenuti presso ciascun ufficio circondariale marittimo, prevedendone l’informatizzazione e la devoluzione delle relative competenze ad un’unica autorità centrale competente su tutto il territorio nazionale.
E’ stato, pertanto istituito l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), che contiene le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unità da diporto, tra cui l’identità del proprietario, gli elementi tecnici dell’unità, nonché “tutti gli atti soggetti a pubblicità legale” relativi al mezzo, come ad esempio i controlli di sicurezza della navigazione effettuati sulle unità da diporto dalle autorità competenti (primariamente il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera).
L’archivio è articolato nelle sezioni:
– “dati RID e RND”, popolata dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della Motorizzazione Civile attraverso il trasferimento dei dati presenti nei registri di iscrizione cartacei e nei pertinenti fascicoli tenuti dagli stessi alla data di entrata in vigore del regolamento;
– “dati SISTE”, alimentata con i dati raccolti dal CED in sede di prima immatricolazione delle unità da diporto e di rilascio dei documenti di navigazione relativi alle unità da diporto già immatricolate.
Il regolamento dispone la semplificazione e la razionalizzazione delle modalità di iscrizione e cancellazione delle unità da diporto nei relativi registri e delle modalità di rilascio dei documenti di navigazione attraverso l’istituzione degli sportelli telematici del diportista (STED), collegati telematicamente con il Centro elaborazione dati del Ministero (CED).
In base alla normativa, lo Sportello telematico del diportista (STED) è abilitato al rilascio dei seguenti documenti:
– la licenza di navigazione e il suo aggiornamento mediante appositi tagliandi nonché il rilascio di duplicati;
– il certificato di sicurezza;
– il certificato di idoneità;
– l’autorizzazione alla navigazione temporanea;
– la licenza provvisoria.
Nella sezione dedicata all’inserimento dei dati caratteristici delle PAN, sia in caso di denuncia di iscrizione di un nuovo soggetto assicurante che nel caso si stia procedendo all’apertura di una nuova Posizione Assicurativa Navigazione su un codice ditta Inail già attivo, è stato previsto un nuovo campo denominato “Numero ATCN” che deve essere obbligatoriamente compilato in caso di apertura della posizione per assicurare una unità da diporto (categoria naviglio 80 e 82).
L’INAIL ha comunicato il rilascio in produzione delle modifiche nei Servizi Online per l’adeguamento dell’archivio al nuovo sistema di identificazione delle unità da diporto introdotto con l'istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto
Con l'istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), istituito presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato superato il vecchio sistema di tenuta dei registri di iscrizione delle unità da diporto, gestiti in formato cartaceo e detenuti presso ciascun ufficio circondariale marittimo, prevedendone l’informatizzazione e la devoluzione delle relative competenze ad un'unica autorità centrale competente su tutto il territorio nazionale.
E’ stato, pertanto istituito l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), che contiene le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unità da diporto, tra cui l'identità del proprietario, gli elementi tecnici dell'unità, nonché "tutti gli atti soggetti a pubblicità legale" relativi al mezzo, come ad esempio i controlli di sicurezza della navigazione effettuati sulle unità da diporto dalle autorità competenti (primariamente il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera).
L'archivio è articolato nelle sezioni:
- "dati RID e RND", popolata dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della Motorizzazione Civile attraverso il trasferimento dei dati presenti nei registri di iscrizione cartacei e nei pertinenti fascicoli tenuti dagli stessi alla data di entrata in vigore del regolamento;
- "dati SISTE", alimentata con i dati raccolti dal CED in sede di prima immatricolazione delle unità da diporto e di rilascio dei documenti di navigazione relativi alle unità da diporto già immatricolate.
Il regolamento dispone la semplificazione e la razionalizzazione delle modalità di iscrizione e cancellazione delle unità da diporto nei relativi registri e delle modalità di rilascio dei documenti di navigazione attraverso l'istituzione degli sportelli telematici del diportista (STED), collegati telematicamente con il Centro elaborazione dati del Ministero (CED).
In base alla normativa, lo Sportello telematico del diportista (STED) è abilitato al rilascio dei seguenti documenti:
- la licenza di navigazione e il suo aggiornamento mediante appositi tagliandi nonché il rilascio di duplicati;
- il certificato di sicurezza;
- il certificato di idoneità;
- l'autorizzazione alla navigazione temporanea;
- la licenza provvisoria.
Nella sezione dedicata all’inserimento dei dati caratteristici delle PAN, sia in caso di denuncia di iscrizione di un nuovo soggetto assicurante che nel caso si stia procedendo all’apertura di una nuova Posizione Assicurativa Navigazione su un codice ditta Inail già attivo, è stato previsto un nuovo campo denominato "Numero ATCN" che deve essere obbligatoriamente compilato in caso di apertura della posizione per assicurare una unità da diporto (categoria naviglio 80 e 82).
Siglato il 3/2/2022, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CNA Costruzioni, la CASARTIGIANI del Veneto e la FENEAL-UIL regionale del Veneto, la FILCA-CISL regionale del Veneto, la FILLEA-CGIL regionale del Veneto, il seguente CIRL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del Veneto, con decorrenza dall’1/1/2022 al 31/12/2023.
Anzianità professionale edile (APE)
All’Anzianità Professionale Edile regolamentata nei precedenti accordi regionali veneti si apportano i seguenti aggiornamenti e precisazioni:
1) Ore utili al raggiungimento del requisito (2100 nel biennio)
2) le erogazioni sono previste per i livelli retributivi dal 5° al 1°
3) Per gli apprendisti si fa riferimento alla paga ad essi spettante a norma del CCNL
Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro (operai e apprendisti operai)
Si precisa che i coefficienti determinati nella vigente contrattazione veneta trovano applicazione per gli operai e, apprendisti operai, non in prova – nei limiti di conservazione del posto di lavoro – con le seguenti specifiche:
a) Durante la carenza, in base alla durata della malattia
b) Dal 4° al 180° giorno, per le sole giornate indennizzate INPS
c) Dal 181° a max 365° giorno , per le sole giornate NON indennizzate INPS
Quanto previsto al punto c) si applica anche in caso di malattia a cavaliere (che si trascina nell’anno successivo)
Coefficienti per MALATTIA riconosciuta come TBC
a) dal 1° al 20° giorno (giornate indennizzate INPS)
operai = 2.6226
apprendisti operai = 2.7903
b) dal 21° al 180° giorno (giornate indennizzate INPS)
operai = 1.0531
apprendisti operai = 1.2766
c) dal 181° in poi (giornate NON indennizzate INPS)
operai e apprendisti operai =4.8
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall’impresa all’operaio:
– per sei giorni la settimana escluse le festività per i giorni indennizzati INPS
– per 5 giorni alla settimana per i giorni non indennizzati INPS escluse le festività
– per 6 giorni la settimana (comprese le festività) in caso di TBC detraendo anche eventuali erogazioni aggiuntive a carico INPS
In caso di dipendenti con orario di lavoro part time, i coefficienti da applicare per calcolare quanto la ditta corrisponde al dipendente devono essere riproporzionati all’orario di lavoro.
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale (operai e apprendisti operai)
Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento al CCNL.
In caso di infortunio o malattia professionale l’impresa dovrà erogare all’operaio e all’apprendista, una integrazione economica in aggiunta a quella corrisposta dall’INAIL, che gli consenta di percepire una retribuzione non inferiore al 100% della retribuzione netta a partire dal 1° giorno successivo all’infortunio o dall’inizio della malattia professionale fino a guarigione clinica.
Sono confermati i coefficienti stabiliti dalla vigente contrattazione veneta.
In caso di dipendenti con orario di lavoro part time, i coefficienti da applicare per calcolare quanto la ditta corrisponde al dipendente devono essere riproporzionati all’orario di lavoro.
Festività
Alla regolamentazione delle festività di cui alla contrattazione regionale Veneta, si apportano i seguenti aggiornamenti ed integrazioni:
– L’elenco delle festività regolamentate dalla contrattazione regionale è aggiornato con l’inclusione del 2 giugno (festa della Repubblica)
– Per tali festività il trattamento economico è corrisposto dall’impresa all’operaio a norma di legge nella misura di 8 ore (o minor orario in caso di part time)
– Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l’orario normale settimanale di 48 ore, il trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a dieci ore.
– Il trattamento economico per le festività è dovuto anche nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica.
Sono escluse dall’assoggettamento a gratifica natalizia le festività infrasettimanali cadenti in periodi di infortunio indennizzati da INAIL e periodi di CIGO indennizzati da INPS o di aspettativa non retribuita.
Mensa
Al lavoratore addetto all’attività in un cantiere posto all’interno del territorio comunale e fuori comune, fino a 10 chilometri dalla sede dell’impresa spetta la fornitura del pasto caldo con costo a carico dell’impresa pari al 100% della spesa con un massimo di 8,00 € dall’1/2/2022 e 12,00 € a decorrere dall’1/1/2023. Comunque tale spesa non sarà considerata quale limite massimo in caso di convenzione tra impresa e trattoria o self-service. La fornitura del pasto spetta al lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge con la presenza nel cantiere di lavoro anche dopo la pausa meridiana, salvo che la mancata ripresa non avvenga su disposizione dell’Impresa.
Su tale importo si applicano i limiti di esenzione fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente.
Indennità sostitutiva di mensa
Ove non sia possibile l’attuazione di quanto sopra sarà corrisposta al lavoratore un’indennità sostitutiva giornaliera almeno di € 4,50 € dall’1/2/2022 e 5,29 € a decorrere 1/1/2023.
Su tale importo si applicano i limiti di esenzione fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente.
Trasferta
All’operaio comandato a prestare la propria attività lavorativa in un cantiere situato fuori dei confini comunali e oltre 10 km dalla sede dell’impresa spetta un trattamento di trasferta non inferiore alle seguenti misure:
A. cantiere situato fuori comune e oltre 10 km dalla sede dell’impresa e fino a 20 km: almeno 16,50 € a decorrere dall’1/2/2022 e 20,00 € a decorrere dall’1/1/2023 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino a un massimo di 12,00 €., l’azienda corrisponderà una diaria di almeno 4,50 € a decorrere dall’1/2/2022 e 8,00 € a decorrere dall’1/1/2023; tali diarie verranno corrisposte anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.
B. cantiere situato fuori comune e oltre 20 km dalla sede dell’impresa e fino a 35 km: almeno 18,00 € a decorrere dall’1/2/2022 e 22,00 € a decorrere dall’1/1/2023 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazioni lavorative. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero il rimborso del medesimo fino a un massimo di 12,00 €., l’azienda corrisponderà una diaria di almeno 6,00 € a decorrere dall’1/2/2022 e 10,00 € a decorrere dall’1/1/2023; tali diarie verranno corrisposte anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.
C. cantiere situato oltre 35 km: almeno 21,00 € a decorrere dall’1/2/2022 e 26,00 € a decorrere dall’1/1/2023 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa.
Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino a un massimo di 12,00 €., l’azienda corrisponderà una diaria di almeno 9,00 € a decorrere dal 01/02/2022 e 14,00 € a decorrere dall’1/1/2023; tali diarie verranno corrisposte anche qualora per causa di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria opera lavorativa.
In trasferta nessun rimborso chilometrico spetterà ai lavoratori trasportati nel caso che l’azienda decida di effettuare il trasporto con mezzi propri o concordi il trasporto delle maestranze con automezzi di proprietà del lavoratore. Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere e viceversa le parti hanno individuato le seguenti indennità con decorrenza dall’1/2/2022:
a. Utilizzo autorizzato dall’impresa dell’auto propria: 0,35 € al chilometro;
b. Utilizzo dell’auto propria pertrasporto autorizzato di colleghi lavoratori: 0,70 € al chilometro;
c. Lavoratore alla guida del mezzo di trasporto aziendale: 0,08 € al chilometro.
Rimborso delle spese di viaggio, previa presentazione di idonea documentazione, al lavoratore autorizzato dall’impresa ad utilizzare mezzi pubblici e di trasporto.
In caso di pernottamento in luogo disposto dall’impresa non sono dovuti i suddetti trattamenti, fatto salvo il riconoscimento di quanto dovuto all’operaio addetto alla guida del mezzo. Al lavoratore verrà invece riconosciuta una diaria di almeno 8,50 € a decorrere dall’1/2/2022 e 11,00 € a decorrere dall’1/1/2023 per ogni giorno di trasferta a titolo del rimborso forfettario per maggiori spese sostenute oltre al pagamento integrale del vitto e alloggio.
Elemento variabile della retribuzione – E.V.R.
A copertura economica del periodo decorrente dall’1/1/2021 al 31/12/2023 l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto sarà determinato, tenendo conto delle variazioni temporali, su base annuale, degli indicatori/parametri territoriali di seguito richiamati e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.
Ai fini della determinazione annuale dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) erogabile per gli anni 2021, 2022 e 2023 per la regione del Veneto, saranno utilizzati i seguenti 5 indicatori/parametri territoriali che le Parti firmatarie verificheranno con riferimento ai dati consolidati di Edilcassa Veneto al 30 settembre di ogni anno di riferimento:
1. Numero lavoratori iscritti a Edilcassa Veneto;
2. Monte salari denunciato a Edilcassa Veneto;
3. Ore dichiarate ai fini della contribuzione a Edilcassa Veneto (comprese le ore di cassa integrazione nella misura del 60% del loro ammontare);
4. Numero gratifiche natalizie liquidate;
5. Numero delle imprese iscritte a Edilcassa Veneto.
Nell’ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell’E.V.R. qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 20% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell’ipotesi in cui dovessero risultare positivi 2 dei suddetti parametri, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 40% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell’ipotesi in cui dovessero risultare positivi 3 dei suddetti parametri, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 60% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell’ipotesi in cui dovessero risultare positivi 4 dei suddetti parametri, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 80% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell’ipotesi in cui dovessero risultare positivi tutti gli indicatori, l’E.V.R. sarà riconosciuto nell’interezza di quanto stabilito (4% dei minimi mensili di paga).
L’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello regionale sarà determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti (Esclusivamente Apprendistato Professionalizzante), nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore all’1/3/2021 per l’annualità 2021; nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore all’1/1/2022 per l’annualità 2022; nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore all’1/1/2023 per l’annualità 2023 e sarà dovuto per 12 mensilità: dall’1/3/2022 al 28 febbraio 2023 per l’anno 2021, dall’1/3/2023 al 28/2/2024 per l’anno 2022 e dall’1/3/2024 al 28/2/2025 per l’anno 2023.
Le Parti Sociali regionali si incontreranno entro il mese di marzo 2022 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l’anno 2021; entro il mese di marzo 2023 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l’anno 2022; entro il mese di marzo 2024 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l’anno 2023; in conformità alle previsioni contenute negli artt. 15 e 42 del CCNL Edilizia Artigiani.
L’importo complessivo dell’E.V.R. sarà erogato dalle imprese ai lavoratori in 12 mensilità di pari importo dal mese di marzo al mese di febbraio dell’anno successivo ai soli dipendenti delle imprese edili che applicano il CIRL Artigianato Veneto Edilizia, in forza all’impresa che lo corrisponde, durante il periodo di maturazione e alla data del 1° gennaio dell’anno di erogazione.
L’importo da erogare sarà quello risultante dalle tabelle pubblicate per operai e impiegati da Edilcassa Veneto dopo la verifica degli indicatori/parametri, con riferimento al livello di inquadramento (e per gli apprendisti al Gruppo e semestre di anzianità) risultante al 1° marzo dell’anno di erogazione. Per i Part time l’importo sarà riproporzionato in base all’orario in essere durante il periodo di maturazione.
Siglato il 3/2/2022, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CNA Costruzioni, la CASARTIGIANI del Veneto e la FENEAL-UIL regionale del Veneto, la FILCA-CISL regionale del Veneto, la FILLEA-CGIL regionale del Veneto, il seguente CIRL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del Veneto, con decorrenza dall’1/1/2022 al 31/12/2023.
Anzianità professionale edile (APE)
All'Anzianità Professionale Edile regolamentata nei precedenti accordi regionali veneti si apportano i seguenti aggiornamenti e precisazioni:
1) Ore utili al raggiungimento del requisito (2100 nel biennio)
2) le erogazioni sono previste per i livelli retributivi dal 5° al 1°
3) Per gli apprendisti si fa riferimento alla paga ad essi spettante a norma del CCNL
Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro (operai e apprendisti operai)
Si precisa che i coefficienti determinati nella vigente contrattazione veneta trovano applicazione per gli operai e, apprendisti operai, non in prova - nei limiti di conservazione del posto di lavoro - con le seguenti specifiche:
a) Durante la carenza, in base alla durata della malattia
b) Dal 4° al 180° giorno, per le sole giornate indennizzate INPS
c) Dal 181° a max 365° giorno , per le sole giornate NON indennizzate INPS
Quanto previsto al punto c) si applica anche in caso di malattia a cavaliere (che si trascina nell'anno successivo)
Coefficienti per MALATTIA riconosciuta come TBC
a) dal 1° al 20° giorno (giornate indennizzate INPS)
operai = 2.6226
apprendisti operai = 2.7903
b) dal 21° al 180° giorno (giornate indennizzate INPS)
operai = 1.0531
apprendisti operai = 1.2766
c) dal 181° in poi (giornate NON indennizzate INPS)
operai e apprendisti operai =4.8
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio:
- per sei giorni la settimana escluse le festività per i giorni indennizzati INPS
- per 5 giorni alla settimana per i giorni non indennizzati INPS escluse le festività
- per 6 giorni la settimana (comprese le festività) in caso di TBC detraendo anche eventuali erogazioni aggiuntive a carico INPS
In caso di dipendenti con orario di lavoro part time, i coefficienti da applicare per calcolare quanto la ditta corrisponde al dipendente devono essere riproporzionati all'orario di lavoro.
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale (operai e apprendisti operai)
Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento al CCNL.
In caso di infortunio o malattia professionale l'impresa dovrà erogare all'operaio e all'apprendista, una integrazione economica in aggiunta a quella corrisposta dall'INAIL, che gli consenta di percepire una retribuzione non inferiore al 100% della retribuzione netta a partire dal 1° giorno successivo all'infortunio o dall'inizio della malattia professionale fino a guarigione clinica.
Sono confermati i coefficienti stabiliti dalla vigente contrattazione veneta.
In caso di dipendenti con orario di lavoro part time, i coefficienti da applicare per calcolare quanto la ditta corrisponde al dipendente devono essere riproporzionati all'orario di lavoro.
Festività
Alla regolamentazione delle festività di cui alla contrattazione regionale Veneta, si apportano i seguenti aggiornamenti ed integrazioni:
- L'elenco delle festività regolamentate dalla contrattazione regionale è aggiornato con l'inclusione del 2 giugno (festa della Repubblica)
- Per tali festività il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio a norma di legge nella misura di 8 ore (o minor orario in caso di part time)
- Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l'orario normale settimanale di 48 ore, il trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a dieci ore.
- Il trattamento economico per le festività è dovuto anche nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica.
Sono escluse dall'assoggettamento a gratifica natalizia le festività infrasettimanali cadenti in periodi di infortunio indennizzati da INAIL e periodi di CIGO indennizzati da INPS o di aspettativa non retribuita.
Mensa
Al lavoratore addetto all'attività in un cantiere posto all'interno del territorio comunale e fuori comune, fino a 10 chilometri dalla sede dell'impresa spetta la fornitura del pasto caldo con costo a carico dell'impresa pari al 100% della spesa con un massimo di 8,00 € dall’1/2/2022 e 12,00 € a decorrere dall’1/1/2023. Comunque tale spesa non sarà considerata quale limite massimo in caso di convenzione tra impresa e trattoria o self-service. La fornitura del pasto spetta al lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge con la presenza nel cantiere di lavoro anche dopo la pausa meridiana, salvo che la mancata ripresa non avvenga su disposizione dell'Impresa.
Su tale importo si applicano i limiti di esenzione fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente.
Indennità sostitutiva di mensa
Ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra sarà corrisposta al lavoratore un'indennità sostitutiva giornaliera almeno di € 4,50 € dall’1/2/2022 e 5,29 € a decorrere 1/1/2023.
Su tale importo si applicano i limiti di esenzione fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente.
Trasferta
All'operaio comandato a prestare la propria attività lavorativa in un cantiere situato fuori dei confini comunali e oltre 10 km dalla sede dell'impresa spetta un trattamento di trasferta non inferiore alle seguenti misure:
A. cantiere situato fuori comune e oltre 10 km dalla sede dell'impresa e fino a 20 km: almeno 16,50 € a decorrere dall’1/2/2022 e 20,00 € a decorrere dall’1/1/2023 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino a un massimo di 12,00 €., l'azienda corrisponderà una diaria di almeno 4,50 € a decorrere dall’1/2/2022 e 8,00 € a decorrere dall’1/1/2023; tali diarie verranno corrisposte anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.
B. cantiere situato fuori comune e oltre 20 km dalla sede dell'impresa e fino a 35 km: almeno 18,00 € a decorrere dall’1/2/2022 e 22,00 € a decorrere dall’1/1/2023 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazioni lavorative. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero il rimborso del medesimo fino a un massimo di 12,00 €., l'azienda corrisponderà una diaria di almeno 6,00 € a decorrere dall’1/2/2022 e 10,00 € a decorrere dall’1/1/2023; tali diarie verranno corrisposte anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.
C. cantiere situato oltre 35 km: almeno 21,00 € a decorrere dall’1/2/2022 e 26,00 € a decorrere dall’1/1/2023 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa.
Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino a un massimo di 12,00 €., l'azienda corrisponderà una diaria di almeno 9,00 € a decorrere dal 01/02/2022 e 14,00 € a decorrere dall’1/1/2023; tali diarie verranno corrisposte anche qualora per causa di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria opera lavorativa.
In trasferta nessun rimborso chilometrico spetterà ai lavoratori trasportati nel caso che l'azienda decida di effettuare il trasporto con mezzi propri o concordi il trasporto delle maestranze con automezzi di proprietà del lavoratore. Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere e viceversa le parti hanno individuato le seguenti indennità con decorrenza dall’1/2/2022:
a. Utilizzo autorizzato dall'impresa dell'auto propria: 0,35 € al chilometro;
b. Utilizzo dell'auto propria pertrasporto autorizzato di colleghi lavoratori: 0,70 € al chilometro;
c. Lavoratore alla guida del mezzo di trasporto aziendale: 0,08 € al chilometro.
Rimborso delle spese di viaggio, previa presentazione di idonea documentazione, al lavoratore autorizzato dall'impresa ad utilizzare mezzi pubblici e di trasporto.
In caso di pernottamento in luogo disposto dall'impresa non sono dovuti i suddetti trattamenti, fatto salvo il riconoscimento di quanto dovuto all'operaio addetto alla guida del mezzo. Al lavoratore verrà invece riconosciuta una diaria di almeno 8,50 € a decorrere dall’1/2/2022 e 11,00 € a decorrere dall’1/1/2023 per ogni giorno di trasferta a titolo del rimborso forfettario per maggiori spese sostenute oltre al pagamento integrale del vitto e alloggio.
Elemento variabile della retribuzione - E.V.R.
A copertura economica del periodo decorrente dall’1/1/2021 al 31/12/2023 l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto sarà determinato, tenendo conto delle variazioni temporali, su base annuale, degli indicatori/parametri territoriali di seguito richiamati e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.
Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) erogabile per gli anni 2021, 2022 e 2023 per la regione del Veneto, saranno utilizzati i seguenti 5 indicatori/parametri territoriali che le Parti firmatarie verificheranno con riferimento ai dati consolidati di Edilcassa Veneto al 30 settembre di ogni anno di riferimento:
1. Numero lavoratori iscritti a Edilcassa Veneto;
2. Monte salari denunciato a Edilcassa Veneto;
3. Ore dichiarate ai fini della contribuzione a Edilcassa Veneto (comprese le ore di cassa integrazione nella misura del 60% del loro ammontare);
4. Numero gratifiche natalizie liquidate;
5. Numero delle imprese iscritte a Edilcassa Veneto.
Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.V.R. qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 20% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi 2 dei suddetti parametri, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 40% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi 3 dei suddetti parametri, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 60% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi 4 dei suddetti parametri, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 80% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi tutti gli indicatori, l'E.V.R. sarà riconosciuto nell'interezza di quanto stabilito (4% dei minimi mensili di paga).
L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello regionale sarà determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti (Esclusivamente Apprendistato Professionalizzante), nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore all’1/3/2021 per l'annualità 2021; nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore all’1/1/2022 per l'annualità 2022; nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore all’1/1/2023 per l'annualità 2023 e sarà dovuto per 12 mensilità: dall’1/3/2022 al 28 febbraio 2023 per l'anno 2021, dall’1/3/2023 al 28/2/2024 per l'anno 2022 e dall’1/3/2024 al 28/2/2025 per l'anno 2023.
Le Parti Sociali regionali si incontreranno entro il mese di marzo 2022 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l'anno 2021; entro il mese di marzo 2023 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l'anno 2022; entro il mese di marzo 2024 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l'anno 2023; in conformità alle previsioni contenute negli artt. 15 e 42 del CCNL Edilizia Artigiani.
L'importo complessivo dell'E.V.R. sarà erogato dalle imprese ai lavoratori in 12 mensilità di pari importo dal mese di marzo al mese di febbraio dell'anno successivo ai soli dipendenti delle imprese edili che applicano il CIRL Artigianato Veneto Edilizia, in forza all'impresa che lo corrisponde, durante il periodo di maturazione e alla data del 1° gennaio dell'anno di erogazione.
L'importo da erogare sarà quello risultante dalle tabelle pubblicate per operai e impiegati da Edilcassa Veneto dopo la verifica degli indicatori/parametri, con riferimento al livello di inquadramento (e per gli apprendisti al Gruppo e semestre di anzianità) risultante al 1° marzo dell'anno di erogazione. Per i Part time l'importo sarà riproporzionato in base all'orario in essere durante il periodo di maturazione.