Firmato il 9/3/2022, tra ANCE Ragusa e FENEAL-UIL Sicilia Centrale, FILCA-CISL Ragusa-Siracusa, FILLEA-CGIL Ragusa, il CCPL integrativo del CCNL 18/7/2018 Edilizia Industria da valere per tutto il territorio della provincia di Ragusa
Il nuovo CIPL firmato il 9/3/2022 per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell’Edilizia Industria della provincia di Ragusa, decorre dall’1/3/2022 e scadrà il 31/12/2023.
Indennità di trasporto
Con decorrenza dall’1/3/2022 all’operaio che, con mezzi propri, raggiunge la sede dell’impresa, ovvero il luogo di raccolta, oppure il posto di lavoro (cantiere), è dovuta una indennità di trasporto giornaliera.
Il valore dell’indennità di trasporto giornaliera viene fissata, a regime, in € 0,70 complessivi che verranno corrisposti secondo la seguente tempistica:
– con decorrenza dall’1/3/2022, € 0,40;
– con decorrenza dall’1/1/2023, aumento di € 0,30 (raggiungendo così il valore a regime).
L’indennità di cui sopra non è dovuta quando l’Impresa mette a disposizione dell’operaio un proprio mezzo aziendale che consente al Lavoratore il raggiungimento della sede dell’impresa, ovvero del luogo di raccolta, oppure il posto di lavoro (cantiere), partendo dalla propria residenza e/o domicilio utilizzando detto mezzo in dotazione.
Le Parti convengono di differenziare l’entità dell’indennità di trasporto nelle seguenti ulteriori misure che verranno corrisposte in aggiunta all’indennità di trasporto giornaliera di cui ai commi precedenti quando il Lavoratore raggiunge il cantiere, posto fuori dai limiti territoriali di cui all’art. 8 del CIPL 13/3/2017 (km 4 dal perimetro urbano indicato nei piani regolatori), con mezzi propri:
A) fascia entro i 15 km dai limiti territoriali indicati nell’art. 8 del CIPL 13/3/2017: € 1,00 giornalieri;
B) fascia oltre i 15 km dai limiti territoriali indicati nell’art. 8 del CIPL 13/3/2017: € 2,00 giornalieri;
L’indennità di trasporto, ove spettante, ferme le cause di esclusione di cui al terzo comma, è dovuta anche nei casi di impossibilità di inizio lavori per avversità atmosferiche e conseguente ricorso alla CIGO a condizione che il Lavoratore abbia fatto registrare la sua presenza presso la sede dell’impresa, ovvero il luogo di raccolta, oppure in cantiere.
Indennità sostitutiva di mensa
Le Parti concordano che, a far data dall’1/3/2022 la corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa avvenga tramite la consegna di appositi e nominativi “buoni pasto elettronici” il cui valore nominale è fissato in € 4,00 giornalieri corrispondente ad un costo, posto a carico del Datore di Lavoro, di:
A. € 2,90 al giorno, pari a € 0,3625 orarie di lavoro ordinario, per quei Datori di Lavoro alle cui dipendenze non vi siano operai assunti in regime di “Part Time”;
B. € 3,32 al giorno, pari a € 0,415 orarie di lavoro ordinario, per quei Datori di Lavoro alle cui dipendenze è presente anche un solo operaio assunto in regime di “Part Time”;
Detta indennità sostitutiva, che è esclusa dall’imponibile fiscale e contributivo in quanto non supera il limite massimo fissato dall’art. 51 del DPR 22/12/1986 n. 917 come modificato dal D.Lgs. 12/12/2003 n. 344, dovrà essere corrisposta in misura intera per presenza in cantiere che superi almeno le 4 ore di lavoro ordinario, quindi, non si procederà a conguagli orari nel caso di presenza di durata inferiore.
L’importo dell’indennità è accantonato presso la Cassa Edile di Ragusa secondo la seguente procedura:
a) l’Impresa provvede a calcolare l’ammontare mensile dell’indennità sostitutiva di mensa indicandola in busta paga;
b) l’importo, di cui alla precedente lettera a), deve essere accantonato mensilmente, insieme alla maggiorazione prevista dal CCNL, presso la Cassa Edile di Ragusa.
C. l’indennità sostitutiva di mensa accantonata, nella fattispecie di cui alla precedente lettera A., sarà integrata dalla premialità.
La Cassa Edile stipulerà un apposito accordo con primaria Società del settore “buoni pasto” la quale Società potrà provvedere al recapito delle “card” ad ogni Operaio avente diritto garantendo comunque che l’indennità nominale di € 4,00 giornaliere sia corrisposta mensilmente tramite ricarica elettronica delle singole “card”.
Nei cantieri ove la mensa è già istituita l’Impresa concorre al costo del pasto nella misura di 2/3 del costo effettivo.
L’indennità sostitutiva di mensa, per il suo specifico fine, non potrà in nessun caso essere conglobata alla retribuzione.
Nel caso dei cosiddetti “grandi cantieri”, intendendosi quelli ove la presenza media di unità lavorative è non inferiore a 50, si rinvia agli artt. 88 e 113 del CCNL 18/7/2018, per la cui attuazione si dovrà procedere tramite la sottoscrizione di uno specifico protocollo fra la/e Impresa/e esecutrice/i, l’ANCE Ragusa e le OO.SS. competenti per territorio.
Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Le Parti verificano la dovuta erogazione dell’EVR per l’anno 2022, con aliquota provinciale al 3%, per il periodo aprile 2022/marzo 2023, come conseguenza dell’andamento prima rilevato, avendo a mente che l’erogazione dell’EVR per gli Operai (il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173) e per gli Impiegati (il cui calcolo avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato) deve essere assolto dall’Impresa con la corresponsione mensile degli importi risultanti con effetti dall’1/4/2022.
Determinata, così, la percentuale dell’EVR 2022 a livello provinciale (3%), al livello aziendale ogni Impresa, nel suo complesso – al di là delle singole unità produttive dislocate sul/i territorio/i – procederà al calcolo dei seguenti due parametri propri, al fine di verificare la performance aziendale raffrontando la media del triennio 2021/2020/2019 con media del triennio 2020/2019/2018:
– Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
ovvero, per le Imprese con soli Impiegati:
– Ore lavorate e registrate sul Libro unico del Lavoro;
– Volume d’affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale.
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura ridotta prevista dall’art. 38 del CCNL 1/7/2014, che qui si intende interamente riportato.
Le Parti, infine, confermano che, per l’intera vigenza del presente Contratto, si incontreranno entro il mese di marzo di ogni anno, per determinare la misura dell’EVR a valere per il periodo aprile dell’anno corrente e fino al mese di marzo dell’anno successivo.
Premialità alle imprese
La premialità, (come precisato anche in Circolare Ance Siracusa) in termini di bonus sui contributi versati e su integrazione dell’indennità di mensa, viene riconosciuta solamente alle imprese che non abbiano operai assunti in regime di “Part-Time”:
– il “Bonus premialità” viene confermato, potenziato e semplificato, ammontante al 40% dei contributi versati dalle imprese a titolo di Cassa Edile ed Ente Sfera, mentre un ulteriore 10% di bonus, portando così al 50% dei contributi versati, viene riservato alle Imprese che si siano dotate dell’Attestato di Asseverazione emesso dall’Ente Sfera o da un Ente Bilaterale Territoriale costituito da ANCE e OOSS. Il nuovo Bonus verrà concesso a tutte le imprese che abbiano effettuato la formazione esclusivamente tramite l’Ente Sfera o un Ente Bilaterale Territoriale costituito da ANCE e OOSS. Le domande, come sempre, devono essere presentate alla Cassa Edile entro il 30 aprile, per il semestre ottobre 2021-marzo 2022, ed entro il 31 ottobre, per il semestre aprile 2022-settembre 2022.
– L’integrazione sull’indennità sostitutiva di mensa viene fissata a € 0,42 giornaliere.
Firmato il 9/3/2022, tra ANCE Ragusa e FENEAL-UIL Sicilia Centrale, FILCA-CISL Ragusa-Siracusa, FILLEA-CGIL Ragusa, il CCPL integrativo del CCNL 18/7/2018 Edilizia Industria da valere per tutto il territorio della provincia di Ragusa
Il nuovo CIPL firmato il 9/3/2022 per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell’Edilizia Industria della provincia di Ragusa, decorre dall’1/3/2022 e scadrà il 31/12/2023.
Indennità di trasporto
Con decorrenza dall’1/3/2022 all'operaio che, con mezzi propri, raggiunge la sede dell'impresa, ovvero il luogo di raccolta, oppure il posto di lavoro (cantiere), è dovuta una indennità di trasporto giornaliera.
Il valore dell'indennità di trasporto giornaliera viene fissata, a regime, in € 0,70 complessivi che verranno corrisposti secondo la seguente tempistica:
- con decorrenza dall’1/3/2022, € 0,40;
- con decorrenza dall’1/1/2023, aumento di € 0,30 (raggiungendo così il valore a regime).
L'indennità di cui sopra non è dovuta quando l'Impresa mette a disposizione dell'operaio un proprio mezzo aziendale che consente al Lavoratore il raggiungimento della sede dell'impresa, ovvero del luogo di raccolta, oppure il posto di lavoro (cantiere), partendo dalla propria residenza e/o domicilio utilizzando detto mezzo in dotazione.
Le Parti convengono di differenziare l'entità dell'indennità di trasporto nelle seguenti ulteriori misure che verranno corrisposte in aggiunta all'indennità di trasporto giornaliera di cui ai commi precedenti quando il Lavoratore raggiunge il cantiere, posto fuori dai limiti territoriali di cui all'art. 8 del CIPL 13/3/2017 (km 4 dal perimetro urbano indicato nei piani regolatori), con mezzi propri:
A) fascia entro i 15 km dai limiti territoriali indicati nell’art. 8 del CIPL 13/3/2017: € 1,00 giornalieri;
B) fascia oltre i 15 km dai limiti territoriali indicati nell’art. 8 del CIPL 13/3/2017: € 2,00 giornalieri;
L'indennità di trasporto, ove spettante, ferme le cause di esclusione di cui al terzo comma, è dovuta anche nei casi di impossibilità di inizio lavori per avversità atmosferiche e conseguente ricorso alla CIGO a condizione che il Lavoratore abbia fatto registrare la sua presenza presso la sede dell’impresa, ovvero il luogo di raccolta, oppure in cantiere.
Indennità sostitutiva di mensa
Le Parti concordano che, a far data dall’1/3/2022 la corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa avvenga tramite la consegna di appositi e nominativi "buoni pasto elettronici" il cui valore nominale è fissato in € 4,00 giornalieri corrispondente ad un costo, posto a carico del Datore di Lavoro, di:
A. € 2,90 al giorno, pari a € 0,3625 orarie di lavoro ordinario, per quei Datori di Lavoro alle cui dipendenze non vi siano operai assunti in regime di "Part Time";
B. € 3,32 al giorno, pari a € 0,415 orarie di lavoro ordinario, per quei Datori di Lavoro alle cui dipendenze è presente anche un solo operaio assunto in regime di "Part Time";
Detta indennità sostitutiva, che è esclusa dall'imponibile fiscale e contributivo in quanto non supera il limite massimo fissato dall’art. 51 del DPR 22/12/1986 n. 917 come modificato dal D.Lgs. 12/12/2003 n. 344, dovrà essere corrisposta in misura intera per presenza in cantiere che superi almeno le 4 ore di lavoro ordinario, quindi, non si procederà a conguagli orari nel caso di presenza di durata inferiore.
L'importo dell'indennità è accantonato presso la Cassa Edile di Ragusa secondo la seguente procedura:
a) l'Impresa provvede a calcolare l'ammontare mensile dell'indennità sostitutiva di mensa indicandola in busta paga;
b) l'importo, di cui alla precedente lettera a), deve essere accantonato mensilmente, insieme alla maggiorazione prevista dal CCNL, presso la Cassa Edile di Ragusa.
C. l'indennità sostitutiva di mensa accantonata, nella fattispecie di cui alla precedente lettera A., sarà integrata dalla premialità.
La Cassa Edile stipulerà un apposito accordo con primaria Società del settore "buoni pasto" la quale Società potrà provvedere al recapito delle "card" ad ogni Operaio avente diritto garantendo comunque che l'indennità nominale di € 4,00 giornaliere sia corrisposta mensilmente tramite ricarica elettronica delle singole "card".
Nei cantieri ove la mensa è già istituita l'Impresa concorre al costo del pasto nella misura di 2/3 del costo effettivo.
L'indennità sostitutiva di mensa, per il suo specifico fine, non potrà in nessun caso essere conglobata alla retribuzione.
Nel caso dei cosiddetti "grandi cantieri", intendendosi quelli ove la presenza media di unità lavorative è non inferiore a 50, si rinvia agli artt. 88 e 113 del CCNL 18/7/2018, per la cui attuazione si dovrà procedere tramite la sottoscrizione di uno specifico protocollo fra la/e Impresa/e esecutrice/i, l'ANCE Ragusa e le OO.SS. competenti per territorio.
Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Le Parti verificano la dovuta erogazione dell'EVR per l'anno 2022, con aliquota provinciale al 3%, per il periodo aprile 2022/marzo 2023, come conseguenza dell'andamento prima rilevato, avendo a mente che l'erogazione dell'EVR per gli Operai (il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173) e per gli Impiegati (il cui calcolo avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato) deve essere assolto dall'Impresa con la corresponsione mensile degli importi risultanti con effetti dall’1/4/2022.
Determinata, così, la percentuale dell'EVR 2022 a livello provinciale (3%), al livello aziendale ogni Impresa, nel suo complesso - al di là delle singole unità produttive dislocate sul/i territorio/i - procederà al calcolo dei seguenti due parametri propri, al fine di verificare la performance aziendale raffrontando la media del triennio 2021/2020/2019 con media del triennio 2020/2019/2018:
- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
ovvero, per le Imprese con soli Impiegati:
- Ore lavorate e registrate sul Libro unico del Lavoro;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura ridotta prevista dall'art. 38 del CCNL 1/7/2014, che qui si intende interamente riportato.
Le Parti, infine, confermano che, per l'intera vigenza del presente Contratto, si incontreranno entro il mese di marzo di ogni anno, per determinare la misura dell'EVR a valere per il periodo aprile dell'anno corrente e fino al mese di marzo dell'anno successivo.
Premialità alle imprese
La premialità, (come precisato anche in Circolare Ance Siracusa) in termini di bonus sui contributi versati e su integrazione dell’indennità di mensa, viene riconosciuta solamente alle imprese che non abbiano operai assunti in regime di "Part-Time":
- il "Bonus premialità" viene confermato, potenziato e semplificato, ammontante al 40% dei contributi versati dalle imprese a titolo di Cassa Edile ed Ente Sfera, mentre un ulteriore 10% di bonus, portando così al 50% dei contributi versati, viene riservato alle Imprese che si siano dotate dell’Attestato di Asseverazione emesso dall’Ente Sfera o da un Ente Bilaterale Territoriale costituito da ANCE e OOSS. Il nuovo Bonus verrà concesso a tutte le imprese che abbiano effettuato la formazione esclusivamente tramite l’Ente Sfera o un Ente Bilaterale Territoriale costituito da ANCE e OOSS. Le domande, come sempre, devono essere presentate alla Cassa Edile entro il 30 aprile, per il semestre ottobre 2021-marzo 2022, ed entro il 31 ottobre, per il semestre aprile 2022-settembre 2022.
- L’integrazione sull’indennità sostitutiva di mensa viene fissata a € 0,42 giornaliere.