Pagamento delle festività per i turnisti del CCNL Carta Industria

In seguito al rinnovo del CCNL cartai e cartotecnici e alla mensilizzazione della retribuzione è stato stabilito il correttivo tecnico del pagamento delle festività per i soli turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette

La Circolare Assocarta, nell’ambito della stesura del testo a stampa del CCNL con le OO.SS. Nazionali, riporta un correttivo per il pagamento delle festività per i soli operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette.

Tale modifica è stata anticipatamente discussa e condivisa dalla Commissione Risorse Umane Assocarta che si è svolta il 25 marzo scorso e risponde all’esigenza di rispettare con maggiore puntualità la normativa vigente sul pagamento delle festività per gli stessi operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette.

Sul punto, dopo diverse proiezioni svolte sul medio e lungo periodo degli anni a venire, è emerso che il criterio del pagamento delle festività in vigore per gli impiegati con la mensilizzazione, potesse portare in diversi casi a uno svantaggio per gli operati turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette.

Le parti hanno pertanto condiviso un correttivo da apportare al testo contrattuale in sede di stesura, come nota a verbale dell’articolo delle festività.

In sostanza, viene stabilito che agli operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette verrà riconosciuto il pagamento delle festività cadenti nei giorni di riposo e non più quelle cadenti la domenica, come invece previsto per gli impiegati.

Se il giorno di riposo coincide con la domenica, la festività viene comunque riconosciuta.

Pertanto, verrà inserita la seguente nota a verbale nel testo a stampa del CCNL:

“- Nota a verbale n.1 – Norme particolari per il settore cartario:

Per gli operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette, con il passaggio alla mensilizzazione della retribuzione, qualora una delle festività di cui al presente articolo sia coincidente con un giorno di riposo, è dovuto in aggiunta al normale trattamento economico un importo pari a un ventiseiesimo (1/26°) della normale retribuzione mensile.

Per effetto di quanto sopra, a differenza di quanto avviene per gli impiegati, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo per le festività cadenti di domenica e coincidenti con un giorno per il quale è prevista una prestazione lavorativa.

Tale correttivo si applica con il passaggio alla mensilizzazione (gennaio 2022) e pertanto comprende anche il pagamento delle festività del 1 ° e 6 gennaio 2022. Invitiamo le aziende ad effettuare il conguaglio con le buste paga dei prossimi mesi.”

In seguito al rinnovo del CCNL cartai e cartotecnici e alla mensilizzazione della retribuzione è stato stabilito il correttivo tecnico del pagamento delle festività per i soli turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette

La Circolare Assocarta, nell'ambito della stesura del testo a stampa del CCNL con le OO.SS. Nazionali, riporta un correttivo per il pagamento delle festività per i soli operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette.

Tale modifica è stata anticipatamente discussa e condivisa dalla Commissione Risorse Umane Assocarta che si è svolta il 25 marzo scorso e risponde all'esigenza di rispettare con maggiore puntualità la normativa vigente sul pagamento delle festività per gli stessi operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette.

Sul punto, dopo diverse proiezioni svolte sul medio e lungo periodo degli anni a venire, è emerso che il criterio del pagamento delle festività in vigore per gli impiegati con la mensilizzazione, potesse portare in diversi casi a uno svantaggio per gli operati turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette.

Le parti hanno pertanto condiviso un correttivo da apportare al testo contrattuale in sede di stesura, come nota a verbale dell'articolo delle festività.

In sostanza, viene stabilito che agli operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette verrà riconosciuto il pagamento delle festività cadenti nei giorni di riposo e non più quelle cadenti la domenica, come invece previsto per gli impiegati.

Se il giorno di riposo coincide con la domenica, la festività viene comunque riconosciuta.

Pertanto, verrà inserita la seguente nota a verbale nel testo a stampa del CCNL:

"- Nota a verbale n.1 - Norme particolari per il settore cartario:

Per gli operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette, con il passaggio alla mensilizzazione della retribuzione, qualora una delle festività di cui al presente articolo sia coincidente con un giorno di riposo, è dovuto in aggiunta al normale trattamento economico un importo pari a un ventiseiesimo (1/26°) della normale retribuzione mensile.

Per effetto di quanto sopra, a differenza di quanto avviene per gli impiegati, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo per le festività cadenti di domenica e coincidenti con un giorno per il quale è prevista una prestazione lavorativa.

Tale correttivo si applica con il passaggio alla mensilizzazione (gennaio 2022) e pertanto comprende anche il pagamento delle festività del 1 ° e 6 gennaio 2022. Invitiamo le aziende ad effettuare il conguaglio con le buste paga dei prossimi mesi."

Adeguamento IPCA per il CCNL Metalmeccanica Cooperative

 

Sottoscritto l’accordo di adeguamento per i dipendenti del CCNL della Metalmeccanica Cooperative

In adempimento di quanto stabilito nell’Accordo di rinnovo 31 maggio 2021, sulla base dei valori dell’IPCA,  sono stati definiti i nuovi importi al netto degli energetici importati sull’incremento retributivo complessivo e dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità in vigore dal 1° giugno 2021

Livelli

Quota relativa all’IPCA

D1 7,34
D2 8,14
C1 8,32
C2 8,50
C3 9,10
B1 9,75
B2 10,46
B3 11,68
A1 11,96

Misura dell’indennità

Dal 1° giugno 2021

Trasferta intera 44,12
Quota per il pasto meridiano o serale 11,92
Quota per il pernottamento 20,28

Indennità di reperibilità dal 1 giugno 2021

b)COMPENSO GIORNALIERO

c) COMPENSO SETTIMANALE

LIVELLO 16 ORE (GIORNO LAVORATO) 24 ORE (GIORNO UBERO) 24 ORE FESTIVE 6 GIORNI 6 GIORNI CON FESTIVO 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO UBERO
DI-D2-CI 4,95 7,45 8,05 32,20 32,80 35,30
C2-C3 5,90 9,26 9,93 38,76 39,43 42,79
SUPERIORE AL B1 1,78 11,15 11,74 45,05 45,64 50,01

Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 21 febbraio e fino al 15 aprile 2022, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35,00 euro da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di aprile 2022.

Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga del mese di febbraio 2022, l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 15 aprile 2022.

Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali di FIM, FIOM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate.

Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C/C BANCARIO intestato a FIM, FIOM e UILM – contratti aziende private presso la BNL, Roma, IBAN: IT 68G010 05032 000 000 000 45109.

 

Sottoscritto l’accordo di adeguamento per i dipendenti del CCNL della Metalmeccanica Cooperative

In adempimento di quanto stabilito nell’Accordo di rinnovo 31 maggio 2021, sulla base dei valori dell’IPCA,  sono stati definiti i nuovi importi al netto degli energetici importati sull'incremento retributivo complessivo e dell’indennità di trasferta forfettaria e dell'indennità di reperibilità in vigore dal 1° giugno 2021

Livelli

Quota relativa all’IPCA

D1 7,34
D2 8,14
C1 8,32
C2 8,50
C3 9,10
B1 9,75
B2 10,46
B3 11,68
A1 11,96

Misura dell’indennità

Dal 1° giugno 2021

Trasferta intera 44,12
Quota per il pasto meridiano o serale 11,92
Quota per il pernottamento 20,28

Indennità di reperibilità dal 1 giugno 2021

b)COMPENSO GIORNALIERO

c) COMPENSO SETTIMANALE

LIVELLO 16 ORE (GIORNO LAVORATO) 24 ORE (GIORNO UBERO) 24 ORE FESTIVE 6 GIORNI 6 GIORNI CON FESTIVO 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO UBERO
DI-D2-CI 4,95 7,45 8,05 32,20 32,80 35,30
C2-C3 5,90 9,26 9,93 38,76 39,43 42,79
SUPERIORE AL B1 1,78 11,15 11,74 45,05 45,64 50,01

Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 21 febbraio e fino al 15 aprile 2022, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35,00 euro da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di aprile 2022.

Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga del mese di febbraio 2022, l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all'azienda entro il 15 aprile 2022.

Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali di FIM, FIOM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate.

Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C/C BANCARIO intestato a FIM, FIOM e UILM - contratti aziende private presso la BNL, Roma, IBAN: IT 68G010 05032 000 000 000 45109.

Assegno unico e universale: indicazioni per figli maggiorenni e genitori separati

L’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di Assegno unico e universale con particolare riferimento alle maggiorazioni per il nucleo in caso di genitori entrambi lavoratori, nuclei numerosi e nuclei con figli maggiorenni e con genitori separati (messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022).

Maggiorazione per genitori entrambi lavoratori

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, la maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore è pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
Al riguardo, l’Inps specifica che rilevano, ai fini di tale maggiorazione:
 i redditi da lavoro dipendente o assimilati;
 i redditi da pensione;
 i redditi da lavoro autonomo o d’impresa,
che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
L’Ente precisa inoltre che rilevano, altresì, gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, se il soggetto risulta percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno, nonchè il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.
La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi.
L’Inps precisa, infine, che la maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.

Maggiorazioni in caso di nuclei numerosi

Sono previste anche maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare. In particolare la maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
E’prevista, invece, una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
Al riguardo, l’Istituto evidenzia che, ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in questione spettano solo ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli.

Sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, anche nel caso in cui alcuni di essi non abbiano diritto all’AUU.
In mancanza di ISEE, il riferimento per la determinazione del numero dei figli corrisponde alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l’ISEE.

Riconoscimento dell’AUU ai genitori separati

L’Assegno unico e universale è ripartito nella stessa misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli.
Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.

L’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore:
– se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo;
– se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Nei predetti casi (esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero affidamento esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, oppure accordo fra le parti) il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l’erogazione dell’AUU al 100%.
Inoltre, qualora l’assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on line a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%.
In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, che gli potrà comunque essere richiesta dall’Istituto anche in un momento successivo.
L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione comprovante.

Figli maggiorenni

L’AUU è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione una delle seguenti condizioni:
– frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
– svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
– registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
– svolgimento del servizio civile universale.
l’Inps chiarisce che il figlio maggiorenne fino ai 21 anni:

se convivente con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive, a prescindere dal carico fiscale a patto che, nell’anno di riferimento della domanda di AUU, non possieda un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000;
se non convivente con alcuno dei genitori, può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori se di età inferiore a 26 anni, a carico dei genitori ai fini IRPEF e non coniugato o a sua volta genitore.
Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.
Ai fini dell’AUU, il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti” nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:
– nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000;
– nell’anno di riferimento dell’AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a euro 8.000.
Il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a euro 8.000, non si applica per i figli maggiorenni disabili.

Raggiungimento della maggiore età dopo l’inoltro della domanda di AUU

Nell’ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda è prevista la possibilità che il figlio presenti domanda di AUU per conto proprio.
Ciò comporta la decadenza della “scheda” presente nella domanda del genitore e, conseguentemente, l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, con riguardo alla quota di assegno a lui spettante.
Qualora invece il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” cosicchè il cittadino potrà chiedere l’integrazione delle dichiarazioni relative alla situazione reddituale.
Al fine di garantire la continuità dei pagamenti, il genitore richiedente dovrà, in particolare:
1) accedere alla domanda on line, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” e selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne:
2) accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma;
3) salvare i dati inseriti.
Tale integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell’anno di riferimento della prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell’anno successivo.

L’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di Assegno unico e universale con particolare riferimento alle maggiorazioni per il nucleo in caso di genitori entrambi lavoratori, nuclei numerosi e nuclei con figli maggiorenni e con genitori separati (messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022).

Maggiorazione per genitori entrambi lavoratori

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, la maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore è pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
Al riguardo, l’Inps specifica che rilevano, ai fini di tale maggiorazione:
 i redditi da lavoro dipendente o assimilati;
 i redditi da pensione;
 i redditi da lavoro autonomo o d’impresa,
che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
L’Ente precisa inoltre che rilevano, altresì, gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, se il soggetto risulta percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno, nonchè il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.
La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi.
L’Inps precisa, infine, che la maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.

Maggiorazioni in caso di nuclei numerosi

Sono previste anche maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare. In particolare la maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
E’prevista, invece, una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
Al riguardo, l’Istituto evidenzia che, ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in questione spettano solo ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli.

Sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, anche nel caso in cui alcuni di essi non abbiano diritto all’AUU.
In mancanza di ISEE, il riferimento per la determinazione del numero dei figli corrisponde alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l’ISEE.

Riconoscimento dell’AUU ai genitori separati

L'Assegno unico e universale è ripartito nella stessa misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli.
Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.

L’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore:
- se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo;
- se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Nei predetti casi (esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero affidamento esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, oppure accordo fra le parti) il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l'erogazione dell'AUU al 100%.
Inoltre, qualora l'assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on line a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%.
In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, che gli potrà comunque essere richiesta dall’Istituto anche in un momento successivo.
L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione comprovante.

Figli maggiorenni

L’AUU è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione una delle seguenti condizioni:
- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolgimento del servizio civile universale.
l’Inps chiarisce che il figlio maggiorenne fino ai 21 anni:

se convivente con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive, a prescindere dal carico fiscale a patto che, nell’anno di riferimento della domanda di AUU, non possieda un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000;
se non convivente con alcuno dei genitori, può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori se di età inferiore a 26 anni, a carico dei genitori ai fini IRPEF e non coniugato o a sua volta genitore.
Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.
Ai fini dell’AUU, il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, "attratti" nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:
- nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000;
- nell’anno di riferimento dell’AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a euro 8.000.
Il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a euro 8.000, non si applica per i figli maggiorenni disabili.

Raggiungimento della maggiore età dopo l’inoltro della domanda di AUU

Nell’ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda è prevista la possibilità che il figlio presenti domanda di AUU per conto proprio.
Ciò comporta la decadenza della "scheda" presente nella domanda del genitore e, conseguentemente, l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, con riguardo alla quota di assegno a lui spettante.
Qualora invece il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato "Evidenza" cosicchè il cittadino potrà chiedere l’integrazione delle dichiarazioni relative alla situazione reddituale.
Al fine di garantire la continuità dei pagamenti, il genitore richiedente dovrà, in particolare:
1) accedere alla domanda on line, nella sezione "Consulta e gestisci le domande che hai presentato" e selezionare la "scheda" relativa al figlio neomaggiorenne:
2) accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma;
3) salvare i dati inseriti.
Tale integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell’anno di riferimento della prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell’anno successivo.

LAZIO: Accordo mobilità e cassa in deroga per le aree di crisi complessa

Firmato l’11/4/2022, tra la REGIONE LAZIO e le Parti Sociali Lazio: CGIL, CISL, UIL, UGL UNINDUSTRIA, FEDERLAZIO, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI, COLDIRETTI, CONFPROFESSIONI, CNA, CONFETRA, FEDERALBERGHI, CISAL, CONFAPI, CDO, ABI, l’Accordo quadro per la gestione delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi complessa di Frosinone e Rieti anno 2022

L’Accordo Quadro sottoscritto tra la Regione Lazio e le Parti Sociali Regionali Lazio, definisce i criteri per la fruizione delle risorse volte al finanziamento dell’indennità di mobilità in deroga ex art. 53-ter del DL 24/4/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L 21/6/2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex art. 44, co. 11-bis, del DLgs n. 148 del 2015, nelle aree di crisi complessa di Frosinone e Rieti anno 2022.

Destinatari della mobilità in deroga
Ai fini del presente accordo, i destinatari sono i lavoratori residenti nella Regione Lazio e che operavano in società aventi unità produttive ubicate nell’area di crisi industriale complessa del SLL di Frosinone o di Rieti.

Durata del trattamento di mobilità in deroga
Il trattamento di mobilità in deroga può avere una durata massima di 12 mesi e può essere riconosciuto ai destinatari di cui sopra, senza soluzione di continuità, rispetto al precedente trattamento di mobilità ordinaria e comunque entro il 31 dicembre 2022.

Procedura per richiedere il trattamento di mobilità in deroga
Le Parti, in un’ottica di semplificazione e di celerità, concordano di definire la seguente procedura per richiedere il trattamento di mobilità in deroga:

1) La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro provvede a trasmettere – in data odierna – alle organizzazioni sindacali l’elenco, in formato xls, degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga fino alla data del 1 gennaio 2022.

2) Le Organizzazioni sindacali, entro il 19 aprile 2022, attraverso mail da trasmettere alla casella di posta certificata dell’Area Ammortizzatori Sociali areavertenze@regione.lazio. legalmail.it, dovranno confermare la presenza, all’interno del suddetto elenco, dei nominativi dei propri iscritti per i quali si richiede la concessione del trattamento di mobilità in deroga a partire dalla data del 2 gennaio 2022, avendo cura di evidenziare solamente coloro che abbiano maturato o maturino il requisito pensionistico, indicandone la data precisa o abbiano avviato un rapporto di lavoro, segnalando l’inizio dello stesso o che per altre motivazioni non abbiano più diritto al trattamento di mobilità.

3) Per le domande di mobilità in deroga per le quali si richiede l’accesso per la prima volta perché riferibili a lavoratori che alla data del gennaio 2017 avevano un trattamento di mobilità ordinaria in scadenza a gennaio 2022, la O.S. raccoglie la domanda da parte del lavoratore e la invia alla casella PEC di cui al punto 1).

4) La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro richiede al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la sostenibilità finanziaria degli interventi di mobilità in deroga, trasmettendo l’elenco nominativo dei soggetti interessati, indicante il codice fiscale, la data di cessazione del precedente trattamento, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso.

5) Ottenuta la fattibilità economica da parte del MLPS, la stessa provvede a inserire nella piattaforma informatica regionale i dati dei richiedenti il trattamento di mobilità.

6) Successivamente, la Direzione procede con propria determinazione ad autorizzare la concessione del trattamento di mobilità in deroga, a favore dei lavoratori indicati negli elenchi allegati.

7) La Direzione trasmette all’INPS l’elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest’ultimo.

8) La Direzione provvederà a trasmettere ad Anpal, l’elenco nominativo e il codice fiscale dei lavoratori interessati, la durata del trattamento in prosecuzione della mobilità in deroga e il costo dello stesso nonché il piano regionale di politiche attive.

Trattamento di mobilità in deroga condizionato all’attivazione di una politica attiva
Il trattamento di mobilità in deroga è condizionato all’attivazione di un percorso di politica attiva finalizzato al reinserimento occupazionale pena la decadenza dal beneficio di integrazione salariale.
Il servizio sarà modulato anche da remoto al fine di garantire un servizio personalizzato nel rispetto delle prescrizioni di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso.

Firmato l’11/4/2022, tra la REGIONE LAZIO e le Parti Sociali Lazio: CGIL, CISL, UIL, UGL UNINDUSTRIA, FEDERLAZIO, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI, COLDIRETTI, CONFPROFESSIONI, CNA, CONFETRA, FEDERALBERGHI, CISAL, CONFAPI, CDO, ABI, l’Accordo quadro per la gestione delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi complessa di Frosinone e Rieti anno 2022

L’Accordo Quadro sottoscritto tra la Regione Lazio e le Parti Sociali Regionali Lazio, definisce i criteri per la fruizione delle risorse volte al finanziamento dell’indennità di mobilità in deroga ex art. 53-ter del DL 24/4/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L 21/6/2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex art. 44, co. 11-bis, del DLgs n. 148 del 2015, nelle aree di crisi complessa di Frosinone e Rieti anno 2022.

Destinatari della mobilità in deroga
Ai fini del presente accordo, i destinatari sono i lavoratori residenti nella Regione Lazio e che operavano in società aventi unità produttive ubicate nell’area di crisi industriale complessa del SLL di Frosinone o di Rieti.

Durata del trattamento di mobilità in deroga
Il trattamento di mobilità in deroga può avere una durata massima di 12 mesi e può essere riconosciuto ai destinatari di cui sopra, senza soluzione di continuità, rispetto al precedente trattamento di mobilità ordinaria e comunque entro il 31 dicembre 2022.

Procedura per richiedere il trattamento di mobilità in deroga
Le Parti, in un’ottica di semplificazione e di celerità, concordano di definire la seguente procedura per richiedere il trattamento di mobilità in deroga:

1) La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro provvede a trasmettere - in data odierna - alle organizzazioni sindacali l’elenco, in formato xls, degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga fino alla data del 1 gennaio 2022.

2) Le Organizzazioni sindacali, entro il 19 aprile 2022, attraverso mail da trasmettere alla casella di posta certificata dell’Area Ammortizzatori Sociali areavertenze@regione.lazio. legalmail.it, dovranno confermare la presenza, all’interno del suddetto elenco, dei nominativi dei propri iscritti per i quali si richiede la concessione del trattamento di mobilità in deroga a partire dalla data del 2 gennaio 2022, avendo cura di evidenziare solamente coloro che abbiano maturato o maturino il requisito pensionistico, indicandone la data precisa o abbiano avviato un rapporto di lavoro, segnalando l’inizio dello stesso o che per altre motivazioni non abbiano più diritto al trattamento di mobilità.

3) Per le domande di mobilità in deroga per le quali si richiede l'accesso per la prima volta perché riferibili a lavoratori che alla data del gennaio 2017 avevano un trattamento di mobilità ordinaria in scadenza a gennaio 2022, la O.S. raccoglie la domanda da parte del lavoratore e la invia alla casella PEC di cui al punto 1).

4) La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro richiede al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la sostenibilità finanziaria degli interventi di mobilità in deroga, trasmettendo l’elenco nominativo dei soggetti interessati, indicante il codice fiscale, la data di cessazione del precedente trattamento, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso.

5) Ottenuta la fattibilità economica da parte del MLPS, la stessa provvede a inserire nella piattaforma informatica regionale i dati dei richiedenti il trattamento di mobilità.

6) Successivamente, la Direzione procede con propria determinazione ad autorizzare la concessione del trattamento di mobilità in deroga, a favore dei lavoratori indicati negli elenchi allegati.

7) La Direzione trasmette all’INPS l’elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest’ultimo.

8) La Direzione provvederà a trasmettere ad Anpal, l’elenco nominativo e il codice fiscale dei lavoratori interessati, la durata del trattamento in prosecuzione della mobilità in deroga e il costo dello stesso nonché il piano regionale di politiche attive.

Trattamento di mobilità in deroga condizionato all’attivazione di una politica attiva
Il trattamento di mobilità in deroga è condizionato all’attivazione di un percorso di politica attiva finalizzato al reinserimento occupazionale pena la decadenza dal beneficio di integrazione salariale.
Il servizio sarà modulato anche da remoto al fine di garantire un servizio personalizzato nel rispetto delle prescrizioni di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso.

Percorsi formativi per i beneficiari di ISCRO: competenza a regioni e province autonome

Alla fruizione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) sono associati percorsi formativi che hanno lo scopo di fornire ai beneficiari l’aggiornamento professionale utili al reinserimento nel mercato di riferimento. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che la competenza per la definizione dei percorsi di aggiornamento spetta alle regioni e province autonome (Decreto 24 marzo 2022).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che i percorsi di aggiornamento professionale previsti per i beneficiari dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) devono rispondere ai seguenti criteri:
a) mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilità e competenze possedute dal beneficiario ai fini dell’adeguamento ai mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento;
b) acquisizione di un livello di conoscenze, abilità e competenze incrementali rispetto a quelle inizialmente possedute, spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con il fabbisogno formativo del lavoratore.
La competenza per la definizione dei percorsi di aggiornamento professionale è demandata alle regioni e alle province autonome, nell’ambito della propria offerta formativa.
Regioni e province autonome definiscono i percorsi formativi anche mediante accordi con le associazioni professionali, individuando i requisiti per la validità dei percorsi ai fini dell’assolvimento dell’impegno formativo, della spendibilità degli apprendimenti acquisiti nel rispetto della normativa vigente inerente al Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
A tal fine, le regioni e le province autonome rendono consultabili sui propri portali istituzionali e per settore economico professionale, i percorsi di aggiornamento professionale effettivamente disponibili, mettendo a disposizione un’area dedicata per consultare il catalogo e iscriversi alle iniziative di interesse.
La domanda di ISCRO, presentata all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità ed è trasmessa all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
Ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato, i beneficiari dell’ISCRO devono contattare i centri per l’impiego entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome; in mancanza, sono convocati dal centro per l’impiego entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
I dati relativi all’esperienza formativa sono registrati nel fascicolo elettronico del lavoratore.

Alla fruizione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) sono associati percorsi formativi che hanno lo scopo di fornire ai beneficiari l’aggiornamento professionale utili al reinserimento nel mercato di riferimento. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che la competenza per la definizione dei percorsi di aggiornamento spetta alle regioni e province autonome (Decreto 24 marzo 2022).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che i percorsi di aggiornamento professionale previsti per i beneficiari dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) devono rispondere ai seguenti criteri:
a) mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilità e competenze possedute dal beneficiario ai fini dell'adeguamento ai mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento;
b) acquisizione di un livello di conoscenze, abilità e competenze incrementali rispetto a quelle inizialmente possedute, spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con il fabbisogno formativo del lavoratore.
La competenza per la definizione dei percorsi di aggiornamento professionale è demandata alle regioni e alle province autonome, nell'ambito della propria offerta formativa.
Regioni e province autonome definiscono i percorsi formativi anche mediante accordi con le associazioni professionali, individuando i requisiti per la validità dei percorsi ai fini dell'assolvimento dell'impegno formativo, della spendibilità degli apprendimenti acquisiti nel rispetto della normativa vigente inerente al Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
A tal fine, le regioni e le province autonome rendono consultabili sui propri portali istituzionali e per settore economico professionale, i percorsi di aggiornamento professionale effettivamente disponibili, mettendo a disposizione un'area dedicata per consultare il catalogo e iscriversi alle iniziative di interesse.
La domanda di ISCRO, presentata all'INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità ed è trasmessa all'ANPAL ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
Ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato, i beneficiari dell'ISCRO devono contattare i centri per l'impiego entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome; in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
I dati relativi all’esperienza formativa sono registrati nel fascicolo elettronico del lavoratore.

FEDERALBERGHI e FAITA FEDERCAMPING: Protocollo di collaborazione

Firmato il 15/2/2022, tra FEDERALBERGHI e FAITA FEDERCAMPING, un protocollo di collaborazione per migliorare i servizi che le due organizzazioni forniscono alle associazioni territoriali, alle imprese e agli imprenditori del settore turistico ricettivo

Finalità
FEDERALBERGHI e FAITA-FEDERCAMPING, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità e ferma restando la piena autonomia e indipendenza di ciascuna organizzazione, con il presente Protocollo d’intesa intendono promuovere la collaborazione, il raccordo e il confronto costanti al fine di realizzare sinergie volte a migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza di ogni servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza che le due organizzazioni forniscono alle associazioni territoriali, alle imprese e agli imprenditori del settore turistico ricettivo.

Progetti speciali
Nel primo quadriennio di attuazione del presente Protocollo, FEDERALBERGHI e FAITA-FEDERCAMPING promuoveranno tre progetti speciali aventi ad oggetto i seguenti contenuti:

a) incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, anche in raccordo con il sistema dell’istruzione e formazione tecnica e professionale, con le università e con la rete degli enti bilaterali del settore turismo;

b) formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori, anche mediante la realizzazione di materiali didattici e la promozione dell’accesso agli strumenti di finanziamento;

c) diffusione di buone prassi realizzate da imprese turistico-ricettive, con particolare riferimento alle soluzioni concernenti l’accessibilità, la sostenibilità e la digitalizzazione.

Le modalità di realizzazione di tali progetti potranno comportare delle sperimentazioni in territori da individuare congiuntamente, tenendo conto anche dei costi e dei tempi di sviluppo e delle forme di cooperazione già esistenti a livello territoriale.

Decorrenza
Il presente protocollo d’intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata a tempo indeterminato.
Potrà essere disdettato in qualunque momento, con un preavviso di dodici mesi, da inviare con posta elettronica certificata.
La disdetta del protocollo non modifica i termini concordati dalle parti per la realizzazione di attività o iniziative individuate dal protocollo stesso.

Firmato il 15/2/2022, tra FEDERALBERGHI e FAITA FEDERCAMPING, un protocollo di collaborazione per migliorare i servizi che le due organizzazioni forniscono alle associazioni territoriali, alle imprese e agli imprenditori del settore turistico ricettivo

Finalità
FEDERALBERGHI e FAITA-FEDERCAMPING, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e ferma restando la piena autonomia e indipendenza di ciascuna organizzazione, con il presente Protocollo d'intesa intendono promuovere la collaborazione, il raccordo e il confronto costanti al fine di realizzare sinergie volte a migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza di ogni servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza che le due organizzazioni forniscono alle associazioni territoriali, alle imprese e agli imprenditori del settore turistico ricettivo.

Progetti speciali
Nel primo quadriennio di attuazione del presente Protocollo, FEDERALBERGHI e FAITA-FEDERCAMPING promuoveranno tre progetti speciali aventi ad oggetto i seguenti contenuti:

a) incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, anche in raccordo con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica e professionale, con le università e con la rete degli enti bilaterali del settore turismo;

b) formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori, anche mediante la realizzazione di materiali didattici e la promozione dell'accesso agli strumenti di finanziamento;

c) diffusione di buone prassi realizzate da imprese turistico-ricettive, con particolare riferimento alle soluzioni concernenti l'accessibilità, la sostenibilità e la digitalizzazione.

Le modalità di realizzazione di tali progetti potranno comportare delle sperimentazioni in territori da individuare congiuntamente, tenendo conto anche dei costi e dei tempi di sviluppo e delle forme di cooperazione già esistenti a livello territoriale.

Decorrenza
Il presente protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata a tempo indeterminato.
Potrà essere disdettato in qualunque momento, con un preavviso di dodici mesi, da inviare con posta elettronica certificata.
La disdetta del protocollo non modifica i termini concordati dalle parti per la realizzazione di attività o iniziative individuate dal protocollo stesso.

Scarto sul grado di invalidità: esclusa la lite temeraria

Scarto sul grado di invalidità: esclusa la lite temeraria

Per la Corte di Cassazione nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali lo scarto esistente tra la percentuale invalidante riscontrata in sede di accertamento tecnico preventivo e quella occorrente per ottenere la prestazione richiesta non è sufficiente a configurare la domanda come lite temeraria e non giustifica, pertanto, la condanna del richiedente non abbiente al risarcimento del danno nei confronti dell’Inps (Corte di Cassazione, Sentenza 19 aprile 2022, n. 12455).

Il Tribunale locale, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, ha rigettato la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell’assegno mensile di assistenza e, pur riconoscendo che la ricorrente doveva essere tenuta esente dalla rifusione delle spese di lite, in quanto titolare di reddito utile ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, l’ha condannata per responsabilità aggravata a rifondere all’INPS la somma di € 1.800,00.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che, a causa dello scarto esistente tra la percentuale invalidante riscontrata in sede di accertamento tecnico preventivo e quella occorrente per ottenere la prestazione richiesta, la domanda giudiziale dovesse reputarsi meramente speculativa e dannosa per il buon funzionamento del sistema processuale.
Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, sul presupposto che in tema di controversie previdenziali e assistenziali sia necessaria, ai fini della condanna per responsabilità aggravata, un’ esplicita istanza di parte, che nel caso di specie era affatto mancata, nonché un espresso addebito di grave negligenza, che non potrebbe ricondursi alla finalità erroneamente ritenuta speculativa con cui ella aveva coltivato la domanda giudiziale volta ad accertare una condizione di invalidità di cui era stata peraltro portatrice negli anni precedenti.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando, in particolare, che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze e onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile, pari o inferiore al doppio dell’importo del reddito stabilito ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio.
Da tanto deriva che la parte non abbiente, come nel caso di specie, è sanzionabile in caso di soccombenza solo in caso di responsabilità aggravata ossia se ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, a condizione che vi sia istanza dell’altra parte, specificamente volta, al risarcimento dei danni.
Deve, invece, escludersi che la stessa parte soccombente non abbiente possa essere condannata d’ufficio dal giudice al pagamento, a favore della controparte, di una somma determinata secondo equità.
Pertanto, tenuto conto che la sentenza impugnata nel caso in questione ha ritenuto di poter condannare la ricorrente per responsabilità aggravata e che non vi è stato nella specie né alcuna domanda dell’INPS finalizzata alla condanna né alcun accertamento dei requisiti necessari a configurare la lite temeraria, da tanto discende l’accoglimento del ricorso.

Scarto sul grado di invalidità: esclusa la lite temeraria

Per la Corte di Cassazione nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali lo scarto esistente tra la percentuale invalidante riscontrata in sede di accertamento tecnico preventivo e quella occorrente per ottenere la prestazione richiesta non è sufficiente a configurare la domanda come lite temeraria e non giustifica, pertanto, la condanna del richiedente non abbiente al risarcimento del danno nei confronti dell’Inps (Corte di Cassazione, Sentenza 19 aprile 2022, n. 12455).

Il Tribunale locale, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, ha rigettato la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell'assegno mensile di assistenza e, pur riconoscendo che la ricorrente doveva essere tenuta esente dalla rifusione delle spese di lite, in quanto titolare di reddito utile ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, l'ha condannata per responsabilità aggravata a rifondere all'INPS la somma di € 1.800,00.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che, a causa dello scarto esistente tra la percentuale invalidante riscontrata in sede di accertamento tecnico preventivo e quella occorrente per ottenere la prestazione richiesta, la domanda giudiziale dovesse reputarsi meramente speculativa e dannosa per il buon funzionamento del sistema processuale.
Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, sul presupposto che in tema di controversie previdenziali e assistenziali sia necessaria, ai fini della condanna per responsabilità aggravata, un’ esplicita istanza di parte, che nel caso di specie era affatto mancata, nonché un espresso addebito di grave negligenza, che non potrebbe ricondursi alla finalità erroneamente ritenuta speculativa con cui ella aveva coltivato la domanda giudiziale volta ad accertare una condizione di invalidità di cui era stata peraltro portatrice negli anni precedenti.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando, in particolare, che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze e onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile, pari o inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio.
Da tanto deriva che la parte non abbiente, come nel caso di specie, è sanzionabile in caso di soccombenza solo in caso di responsabilità aggravata ossia se ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, a condizione che vi sia istanza dell'altra parte, specificamente volta, al risarcimento dei danni.
Deve, invece, escludersi che la stessa parte soccombente non abbiente possa essere condannata d’ufficio dal giudice al pagamento, a favore della controparte, di una somma determinata secondo equità.
Pertanto, tenuto conto che la sentenza impugnata nel caso in questione ha ritenuto di poter condannare la ricorrente per responsabilità aggravata e che non vi è stato nella specie né alcuna domanda dell'INPS finalizzata alla condanna né alcun accertamento dei requisiti necessari a configurare la lite temeraria, da tanto discende l’accoglimento del ricorso.

Inail-FS: protocollo per la salute e la sicurezza sul lavoro

Sottoscritto un protocollo tra Inail e Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane finalizzato ad avviare una collaborazione strutturata e permanente per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Il protocollo comprende i seguenti ambiti di intervento:
– iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della sostenibilità sociale;
– progettazione di programmi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolta a tutti i ruoli aziendali e al personale coinvolto nella realizzazione delle grandi opere infrastrutturali;
– ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro anche sulla base del confronto con le migliori pratiche internazionali e nazionali;
– studio e progettazione di modelli di organizzazione e gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro e per la promozione del benessere organizzativo;
– studio e analisi dei flussi informativi in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali nei comparti di interesse aziendali e nella realizzazione di grandi opere;
– studio e ricerche sui fattori di rischio per la prevenzione di patologie correlate al lavoro.

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell’altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del Protocollo i parola.
L’accordo ha durata quinquennale, in coerenza con la scadenza del Pnrr nel 2026 (Inail, comunicato 7 aprile 2022).

Sottoscritto un protocollo tra Inail e Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane finalizzato ad avviare una collaborazione strutturata e permanente per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Il protocollo comprende i seguenti ambiti di intervento:
- iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della sostenibilità sociale;
- progettazione di programmi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolta a tutti i ruoli aziendali e al personale coinvolto nella realizzazione delle grandi opere infrastrutturali;
- ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro anche sulla base del confronto con le migliori pratiche internazionali e nazionali;
- studio e progettazione di modelli di organizzazione e gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro e per la promozione del benessere organizzativo;
- studio e analisi dei flussi informativi in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali nei comparti di interesse aziendali e nella realizzazione di grandi opere;
- studio e ricerche sui fattori di rischio per la prevenzione di patologie correlate al lavoro.

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del Protocollo i parola.
L’accordo ha durata quinquennale, in coerenza con la scadenza del Pnrr nel 2026 (Inail, comunicato 7 aprile 2022).

Adesione dei liberi professionisti al Fondo Fon.Te

Dal 1° aprile 2022 potranno aderire i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi al Fondo di pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario, commercio turismo e servizi.

Ai sensi dello Statuto del Fondo Fon.Te, possono iscriversi a Fon.Te. gli imprenditori, i liberi professionisti, lavoratori autonomi (non necessariamente con partita iva), inclusi titolari di imprese individuali e familiari, partecipanti alle imprese familiari, che siano associati a Confcommercio, ossia Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS o abbiano un rapporto di collaborazione non occasionale con aziende che applicano ai loro dipendenti uno dei seguenti contratti collettivi nazionali: CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario, Distribuzione, Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Pubblici Esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo sottoscritto da FIPE (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Imprese di viaggi e Turismo sottoscritto da FIAVET (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Aziende del settore Turismo sottoscritto da Faita e Federalberghi (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl, UILTuCS.
Fermo restando la facoltà di determinare liberamente l’entità della contribuzione alla previdenza complementare, il versamento minimo annuale destinato al Fondo è pari a 1.200 euro, versabili in una unica soluzione o rateizzabili o, in alternativa, nella percentuale del 3% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta dell’anno precedente.

L’iscritto sarà tenuto al versamento del contributo di adesione una tantum, fissato per i liberi professionisti e lavoratori autonomi, nella misura di 30 euro che saranno prelevati alla prima contribuzione utile.

Dal 1° aprile 2022 potranno aderire i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi al Fondo di pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario, commercio turismo e servizi.

Ai sensi dello Statuto del Fondo Fon.Te, possono iscriversi a Fon.Te. gli imprenditori, i liberi professionisti, lavoratori autonomi (non necessariamente con partita iva), inclusi titolari di imprese individuali e familiari, partecipanti alle imprese familiari, che siano associati a Confcommercio, ossia Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS o abbiano un rapporto di collaborazione non occasionale con aziende che applicano ai loro dipendenti uno dei seguenti contratti collettivi nazionali: CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario, Distribuzione, Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Pubblici Esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo sottoscritto da FIPE (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Imprese di viaggi e Turismo sottoscritto da FIAVET (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Aziende del settore Turismo sottoscritto da Faita e Federalberghi (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl, UILTuCS.
Fermo restando la facoltà di determinare liberamente l'entità della contribuzione alla previdenza complementare, il versamento minimo annuale destinato al Fondo è pari a 1.200 euro, versabili in una unica soluzione o rateizzabili o, in alternativa, nella percentuale del 3% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta dell'anno precedente.

L'iscritto sarà tenuto al versamento del contributo di adesione una tantum, fissato per i liberi professionisti e lavoratori autonomi, nella misura di 30 euro che saranno prelevati alla prima contribuzione utile.

Dirigente licenziato in tronco per violazione del dovere di fedeltà

La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento in tronco intimato al dirigente che, dopo aver preso contatti, all’insaputa della datrice di lavoro, con il socio di una società concorrente, operante nello stesso settore di mercato, aveva avviato trattative volte all’acquisizione in proprio di una quota societaria di tale società (Ordinanza 06 aprile 2022, n. 11172).

La Corte d’appello territoriale aveva respinto la domanda del dirigente volta all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice di lavoro dopo che questi aveva condotto delle trattative finalizzate all’acquisto di una partecipazione al capitale sociale di una società concorrente operante nel medesimo settore di mercato.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso lo stesso dirigente, lamentando che la sentenza impugnata aveva ricondotto la fattispecie in esame all’ambito della violazione del dovere di fedeltà gravante sul lavoratore (art. 2105 cod. civ.).
Il dirigente, in particolare, in sede di ricorso evidenziava che nella condotta ascritta non era ravvisabile alcuna violazione dell’obbligo di non concorrenza e che neppure poteva attribuirsi concreto rilievo alla mera potenzialità lesiva del comportamento tenuto; sotto altro profilo, lamentava il mancato riconoscimento del premio di risultato (Management By Objective, c.d. MBO), per avere il giudice di appello fondato il rigetto della domanda relativa al premio di risultato esclusivamente sulla comunicazione unilaterale relativa al raggiungimento degli obiettivi dell’anno 2006, comunicazione che non poteva considerarsi espressiva della comune volontà delle parti, alla luce delle complessive intese intervenute tra le stesse.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, in primo luogo, riportandosi alle conclusioni dei giudici di merito, che avevano ritenuto che il comportamento tenuto dal dirigente costituisse violazione del dovere di fedeltà che imponeva un obbligo di leale comportamento nei confronti del datore di lavoro da collegarsi alle regole di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.); in base ad esso, difatti, il dirigente doveva astenersi da tutti i comportamenti che apparivano in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o creavano conflitto con le finalità e gli interessi dell’impresa stessa o risultavano comunque idonei a ledere il presupposto fiduciario del rapporto.
La decisione di appello, in particolare, è stata giudicata in linea con l’indirizzo secondo cui il dovere di fedeltà del dipendente deve essere letto a luce del principio di correttezza e buona fede, venendo, quindi, in rilievo anche la mera potenzialità lesiva della condotta;
nel caso in questione l’elevato livello ricoperto dal dirigente implicava una particolare pregnanza dell’obbligo di correttezza e buona fede dallo stesso esigibile; ciò anche in relazione ai possibili riflessi negativi per la immagine della società in caso di diffusione all’esterno della vicenda nella quale era stato coinvolto oltre che per l’obiettivo pericolo di condotte emulative da parte di altri dipendenti.
Pronunciandosi sull’ulteriore motivo di ricorso, i giudici di legittimità hanno, altresì, ritenuto idonea a fondare il rigetto della pretesa del dirigente, la ricostruzione operata dalla Corte d’appello che aveva respinto la pretesa relativa alla retribuzione di risultato, avendo accertato che il dirigente non solo non aveva contestato in primo grado quanto dedotto dalla società circa la insussistenza dei presupposti per il godimento della provvidenza ma, soprattutto, aveva sottoscritto per accettazione la lettera con la quale la società si era riservata, per il futuro, sia di mutare i parametri di riferimento adottati, sia di abbandonare ogni forma di incentivazione, come poi di fatto avvenuto.

La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento in tronco intimato al dirigente che, dopo aver preso contatti, all'insaputa della datrice di lavoro, con il socio di una società concorrente, operante nello stesso settore di mercato, aveva avviato trattative volte all’acquisizione in proprio di una quota societaria di tale società (Ordinanza 06 aprile 2022, n. 11172).

La Corte d'appello territoriale aveva respinto la domanda del dirigente volta all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice di lavoro dopo che questi aveva condotto delle trattative finalizzate all'acquisto di una partecipazione al capitale sociale di una società concorrente operante nel medesimo settore di mercato.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso lo stesso dirigente, lamentando che la sentenza impugnata aveva ricondotto la fattispecie in esame all'ambito della violazione del dovere di fedeltà gravante sul lavoratore (art. 2105 cod. civ.).
Il dirigente, in particolare, in sede di ricorso evidenziava che nella condotta ascritta non era ravvisabile alcuna violazione dell'obbligo di non concorrenza e che neppure poteva attribuirsi concreto rilievo alla mera potenzialità lesiva del comportamento tenuto; sotto altro profilo, lamentava il mancato riconoscimento del premio di risultato (Management By Objective, c.d. MBO), per avere il giudice di appello fondato il rigetto della domanda relativa al premio di risultato esclusivamente sulla comunicazione unilaterale relativa al raggiungimento degli obiettivi dell'anno 2006, comunicazione che non poteva considerarsi espressiva della comune volontà delle parti, alla luce delle complessive intese intervenute tra le stesse.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, in primo luogo, riportandosi alle conclusioni dei giudici di merito, che avevano ritenuto che il comportamento tenuto dal dirigente costituisse violazione del dovere di fedeltà che imponeva un obbligo di leale comportamento nei confronti del datore di lavoro da collegarsi alle regole di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.); in base ad esso, difatti, il dirigente doveva astenersi da tutti i comportamenti che apparivano in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creavano conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa o risultavano comunque idonei a ledere il presupposto fiduciario del rapporto.
La decisione di appello, in particolare, è stata giudicata in linea con l’indirizzo secondo cui il dovere di fedeltà del dipendente deve essere letto a luce del principio di correttezza e buona fede, venendo, quindi, in rilievo anche la mera potenzialità lesiva della condotta;
nel caso in questione l'elevato livello ricoperto dal dirigente implicava una particolare pregnanza dell'obbligo di correttezza e buona fede dallo stesso esigibile; ciò anche in relazione ai possibili riflessi negativi per la immagine della società in caso di diffusione all'esterno della vicenda nella quale era stato coinvolto oltre che per l'obiettivo pericolo di condotte emulative da parte di altri dipendenti.
Pronunciandosi sull’ulteriore motivo di ricorso, i giudici di legittimità hanno, altresì, ritenuto idonea a fondare il rigetto della pretesa del dirigente, la ricostruzione operata dalla Corte d’appello che aveva respinto la pretesa relativa alla retribuzione di risultato, avendo accertato che il dirigente non solo non aveva contestato in primo grado quanto dedotto dalla società circa la insussistenza dei presupposti per il godimento della provvidenza ma, soprattutto, aveva sottoscritto per accettazione la lettera con la quale la società si era riservata, per il futuro, sia di mutare i parametri di riferimento adottati, sia di abbandonare ogni forma di incentivazione, come poi di fatto avvenuto.