Scuola Pubblica – Fondo Espero – Ipotesi di accordo sulle modalità di adesione

 

Firmata presso l’Aran, l’ipotesi di accordo per la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso

Il 31 maggio 2022, presso l’Aran e tra le Parti che hanno istituito il Fondo pensione Espero, si è sottoscritta l’ipotesi di accordo per la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola Fondo Pensione Espero, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire tutti i lavoratori della scuola e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
L’adesione al “Fondo” avviene:
a) mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dalle leggi vigenti;
b) mediante silenzio-assenso.

“Per questo secondo caso, l’accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti. Si prevede, infatti, che il lavoratore al momento dell’assunzione riceva una dettagliata informativa dalla propria amministrazione, contenente informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul Fondo Espero, anche mediante rinvio al sito web del Fondo o di siti web istituzionali, sulla possibilità di iscriversi e sul meccanismo del silenzio-assenso.

Nei nove mesi successivi, il lavoratore può iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi (in tale ultimo caso, naturalmente, non scatta il meccanismo del silenzio-assenso). Se non fa né l’una né l’altra cosa allo scadere dei nove mesi egli è iscritto. Riceverà, quindi, una seconda comunicazione, stavolta da parte del Fondo Espero, che lo informerà dell’avvenuta iscrizione evidenziando anche che, entro un mese, potrà esercitare il diritto di recesso. Solo dopo che è trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si perfeziona.” (Fonte Aran)

La presente ipotesi di accordo avrà efficacia dal momento in cui saranno completate tutte le procedure previste per la contrattazione pubblica sottoscritta dall’Aran.

 

Firmata presso l’Aran, l’ipotesi di accordo per la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso

Il 31 maggio 2022, presso l’Aran e tra le Parti che hanno istituito il Fondo pensione Espero, si è sottoscritta l’ipotesi di accordo per la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola Fondo Pensione Espero, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire tutti i lavoratori della scuola e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
L’adesione al "Fondo" avviene:
a) mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dalle leggi vigenti;
b) mediante silenzio-assenso.

"Per questo secondo caso, l’accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti. Si prevede, infatti, che il lavoratore al momento dell’assunzione riceva una dettagliata informativa dalla propria amministrazione, contenente informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul Fondo Espero, anche mediante rinvio al sito web del Fondo o di siti web istituzionali, sulla possibilità di iscriversi e sul meccanismo del silenzio-assenso.

Nei nove mesi successivi, il lavoratore può iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi (in tale ultimo caso, naturalmente, non scatta il meccanismo del silenzio-assenso). Se non fa né l’una né l’altra cosa allo scadere dei nove mesi egli è iscritto. Riceverà, quindi, una seconda comunicazione, stavolta da parte del Fondo Espero, che lo informerà dell’avvenuta iscrizione evidenziando anche che, entro un mese, potrà esercitare il diritto di recesso. Solo dopo che è trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si perfeziona." (Fonte Aran)

La presente ipotesi di accordo avrà efficacia dal momento in cui saranno completate tutte le procedure previste per la contrattazione pubblica sottoscritta dall’Aran.

Servizio online Inarconsulenza: contatto diretto con gli esperti per questioni prevideniali

L’Inarcassa ha attivato un nuovo servizio online che consente ad architetti, ingegneri e società un confronto diretto con gli esperti per la risoluzione di questioni previdenziali (Comunicato 01 giugno 2022).

Inarcassa ha attivato un nuovo servizio online denominato “InarConsulenza” che consente agli iscritti (professionisti e società) di confrontarsi in modo diretto con gli esperti, per risolvere situazioni complesse in materia previdenziale, con un’assistenza previdenziale personalizzata, esaustiva e qualificata.

Per utilizzare il nuovo servizio bisogna accedere all’area riservata “Inarcassa On Line” utilizzando le credenziali fornite dall’Ente.
Una volta selezionato il servizio InarConsulenza è sufficiente indicare l’oggetto del consulto e la modalità di contatto più gradita.
È possibile scegliere tra le seguenti modalità di contatto:
– telefono;
– videoconferenza (attualmente disponibile in 56 province, sarà estesa all’intero territorio italiano entro il 2022).
Non appena risolti gli effetti della pandemia, sarà possibile chiedere anche un incontro in presenza presso la sede di Roma, in Via Salaria, 229.

L’agenda degli appuntamenti InarConsulenza è aperta:
– agli associati, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.15 alle ore 17.00;
– alle Società, il martedì e il giovedì, dalle ore 9.15 alle ore 17.00.

Una volta effettuata la richiesta, segue entro due giorni una verifica telefonica da parte degli operatori del Call center sui quesiti indicati e una successiva conferma dell’appuntamento.
Successivamente, la richiesta viene trasmessa ai consulenti Inarcassa, che gestiscono direttamente gli incontri.
I consulenti hanno il compito di analizzare e valutare le prenotazioni pervenute, visionare preventivamente il fascicolo personale e formulare ipotesi di risoluzione delle specifiche esigenze.

L’Inarcassa ha attivato un nuovo servizio online che consente ad architetti, ingegneri e società un confronto diretto con gli esperti per la risoluzione di questioni previdenziali (Comunicato 01 giugno 2022).

Inarcassa ha attivato un nuovo servizio online denominato "InarConsulenza" che consente agli iscritti (professionisti e società) di confrontarsi in modo diretto con gli esperti, per risolvere situazioni complesse in materia previdenziale, con un’assistenza previdenziale personalizzata, esaustiva e qualificata.

Per utilizzare il nuovo servizio bisogna accedere all’area riservata "Inarcassa On Line" utilizzando le credenziali fornite dall’Ente.
Una volta selezionato il servizio InarConsulenza è sufficiente indicare l’oggetto del consulto e la modalità di contatto più gradita.
È possibile scegliere tra le seguenti modalità di contatto:
- telefono;
- videoconferenza (attualmente disponibile in 56 province, sarà estesa all’intero territorio italiano entro il 2022).
Non appena risolti gli effetti della pandemia, sarà possibile chiedere anche un incontro in presenza presso la sede di Roma, in Via Salaria, 229.

L’agenda degli appuntamenti InarConsulenza è aperta:
- agli associati, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.15 alle ore 17.00;
- alle Società, il martedì e il giovedì, dalle ore 9.15 alle ore 17.00.

Una volta effettuata la richiesta, segue entro due giorni una verifica telefonica da parte degli operatori del Call center sui quesiti indicati e una successiva conferma dell’appuntamento.
Successivamente, la richiesta viene trasmessa ai consulenti Inarcassa, che gestiscono direttamente gli incontri.
I consulenti hanno il compito di analizzare e valutare le prenotazioni pervenute, visionare preventivamente il fascicolo personale e formulare ipotesi di risoluzione delle specifiche esigenze.

CIPL Edilizia Industria Avellino: firmato il rinnovo

Siglato lo scorso 16 maggio 2022, tra l’ANCE e la FENEAL-UIL, la FILCA.-CISL, la FILLE.A-CGIL, l’accordo di rinnovo del CIPL di Avellino per i lavoratori delle imprese edili e affini – industria, con efficacia fino al 30 giugno 2024.

Tabella Contributi Cassa Edile

Segue la Tabella Contributi Cassa Edile:

CONTRIBUTI

IMPRESA

OPERAIO

TOTALE

       
CONTRIBUTO GESTIONE 1,88 0,37 2,25
     
APE 2,53   2,53
     
CFS AREA FORMAZIONE 0,85   0,85
     
CFS AREA SICUREZZA 0,15   0,15
     
RLST 0,30   0,30
     
QUOTE PROV. 1,23 1,23 2,46
     
QUOTE NAZ. 0,22 0,22 0,44
     
FONDO SANITARIO 0,60   0,60
     
FONDO PREPENSIONAMENTO 0,20   0,20
     
FONDO INCENT. OCCUPAZIONE 0,10   0,10
  8,06 1,82 9,88

Tabella stipendio impiegati

Segue la tabella stipendio impiegati valevole dal 1° maggio 2022

LIVELLO

CATEGORIA

STIPENDIO

CONTINGENZA

PREMIO PROD.

E.D.R.

7 QUADRI 1.894,71 533,82 367,70 10,33
7 1 Super 1.894,71 533,82 367,70 10,33
6 1 Categoria 1.705,23 529,63 335,63 10,33
5 2 Categoria 1.421,02 523,35 279,79 10,33
4 Ass.Tecnico 1.326,31 521,25 254,76 10,33
3 3 Categoria 1.231,56 519,16 234,80 10,33
2 4 Categoria 1.108,41 516,43 211,84 10,33
1 4 Categoria 1° Impiego 947,36 512,87 181,98 10,33

LIVELLO

CATEGORIA

Ind.Fun.

TOTALE

Ades. Prevedi

7 QUADRI 140,00 2.946,56 20,00
7 1 Super   2.806,56 20,00
6 1 Categoria   2.580,82 18,00
5 2 Categoria   2.234,49 15,00
4 Ass.Tecnico   2.112,65 14,00
3 3 Categoria   1.995,85 13,00
2 4 Categoria   1.847,01 11,70
1 4 Categoria 1° Impiego   1.652,54 10,00

E.E.T.
In base a quanto disposto dall’allegato 15 dell’accordo di rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 gli importi in atto dell’E.E.T. sono stati conglobati nel premio di produzione,

INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA: E’ dovuta nella misura di € 5,00 giornalieri per ogni giornata effettiva di lavoro.

INDENNITA’ DI TRASPORTO: E’ dovuta nella misura di € 2,72 giornalieri per ogni giornata effettiva di lavoro

EVR (Elemento variabile della Retribuzione)
Introdotto con l’Accordo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sostituisce l’E.E.T. L’EVR è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, Le Parti sociali si incontreranno annualmente per verificare la sua erogabilità, fermo restando le successive verifiche aziendali.

Gli importi giornaliero,da corrispondere solo nel caso di pagamento delle festività di domenica, ed orario, da valere per gli impiegati,si ricavano dividendo rispettivamente per 25 e per 173 l’importo mensile
Per gli impiegati l’adesione al Fondo Prevedi è versato per quattordici mensilità. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero

Tabella retribuzione oraria operai di produzione

Segue la tabella retribuzione oraria operai di produzione valevole dal 1° maggio 2022

CLASSIFICAZIONE

PAGA BASE

IND.TERR. SETTORE

CONTINGENZA

EDR

TOTALE ORARIO

MAGG. 18,50% (*)

Fondo Prevedi

Operaio IV Livello 7,67 1,49 3,01 0,06 12,23 2,2626 0,0959
Operaio Specializzato 7,12 1,38 3,00 0,06 11,56 2,1386 0,0890
Operaio Qualificato 6,41 1,24 2,99 0,06 10,70 1,9795 0,0801
Operaio Comune 5,48 1,07 2,96 0,06 9,57 1,7705 0,0685
Custodi, Guardiani, Portinai, Fattorini, Uscieri (art. 6 lett. B) 4,93 0,96 2,37 0,05 8,31 1,5374 0,0570
Custodi, Guardiani, Portinai conalloggio (art. 6 lett. C) 4,38 0,84 1,97 0,04 7,23 1,3376 0,0570

– Nota (*) –
L’ammontare del 18,50% (gratifica natalizia 10% e ferie 8,50%) deve essere accantonato e versato mensilmente alla Cassa Edile al netto delle ritenute di legge,

INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA: € 5,00 giornalieri, pari a € 0,625 per ogni ora di lavoro ordinario prestata

INDENNITA’ DI TRASPORTO: € 2,72 giornalieri, pari a € 0,34 per ogni ora di lavoro prestato.

E.E.T. In base a quanto disposto dall’allegato 15 dell’accordo di rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 gli importi in atto dell’E.E.T. sono stati conglobati nell’indennità territoriale di settore.

EVR (Elemento variabile della Retribuzione)
Introdotto con l’Accordo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sostituisce l’E.E.T.
L’EVR è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore. Le Parti sociali si ‘incontreranno annualmente per verificare la sua erogabilità, fermo restando le successive verifiche aziendali.

Le indennità di mensa e di trasporto sopraindicate sono escluse dall’incidenza per ferie e gratifica natalizia.

Il contributo “contrattuale” al Fondo Prevedi si calcola dividendo il contributo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%. L’ammontare deve essere moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Siglato lo scorso 16 maggio 2022, tra l’ANCE e la FENEAL-UIL, la FILCA.-CISL, la FILLE.A-CGIL, l’accordo di rinnovo del CIPL di Avellino per i lavoratori delle imprese edili e affini - industria, con efficacia fino al 30 giugno 2024.

Tabella Contributi Cassa Edile

Segue la Tabella Contributi Cassa Edile:

CONTRIBUTI

IMPRESA

OPERAIO

TOTALE

       
CONTRIBUTO GESTIONE 1,88 0,37 2,25
     
APE 2,53   2,53
     
CFS AREA FORMAZIONE 0,85   0,85
     
CFS AREA SICUREZZA 0,15   0,15
     
RLST 0,30   0,30
     
QUOTE PROV. 1,23 1,23 2,46
     
QUOTE NAZ. 0,22 0,22 0,44
     
FONDO SANITARIO 0,60   0,60
     
FONDO PREPENSIONAMENTO 0,20   0,20
     
FONDO INCENT. OCCUPAZIONE 0,10   0,10
  8,06 1,82 9,88

Tabella stipendio impiegati

Segue la tabella stipendio impiegati valevole dal 1° maggio 2022

LIVELLO

CATEGORIA

STIPENDIO

CONTINGENZA

PREMIO PROD.

E.D.R.

7 QUADRI 1.894,71 533,82 367,70 10,33
7 1 Super 1.894,71 533,82 367,70 10,33
6 1 Categoria 1.705,23 529,63 335,63 10,33
5 2 Categoria 1.421,02 523,35 279,79 10,33
4 Ass.Tecnico 1.326,31 521,25 254,76 10,33
3 3 Categoria 1.231,56 519,16 234,80 10,33
2 4 Categoria 1.108,41 516,43 211,84 10,33
1 4 Categoria 1° Impiego 947,36 512,87 181,98 10,33

LIVELLO

CATEGORIA

Ind.Fun.

TOTALE

Ades. Prevedi

7 QUADRI 140,00 2.946,56 20,00
7 1 Super   2.806,56 20,00
6 1 Categoria   2.580,82 18,00
5 2 Categoria   2.234,49 15,00
4 Ass.Tecnico   2.112,65 14,00
3 3 Categoria   1.995,85 13,00
2 4 Categoria   1.847,01 11,70
1 4 Categoria 1° Impiego   1.652,54 10,00


E.E.T.
In base a quanto disposto dall'allegato 15 dell’accordo di rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 gli importi in atto dell'E.E.T. sono stati conglobati nel premio di produzione,


INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA: E' dovuta nella misura di € 5,00 giornalieri per ogni giornata effettiva di lavoro.

INDENNITA’ DI TRASPORTO: E' dovuta nella misura di € 2,72 giornalieri per ogni giornata effettiva di lavoro

EVR (Elemento variabile della Retribuzione)
Introdotto con l’Accordo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sostituisce l'E.E.T. L'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, Le Parti sociali si incontreranno annualmente per verificare la sua erogabilità, fermo restando le successive verifiche aziendali.


Gli importi giornaliero,da corrispondere solo nel caso di pagamento delle festività di domenica, ed orario, da valere per gli impiegati,si ricavano dividendo rispettivamente per 25 e per 173 l'importo mensile
Per gli impiegati l'adesione al Fondo Prevedi è versato per quattordici mensilità. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero

Tabella retribuzione oraria operai di produzione

Segue la tabella retribuzione oraria operai di produzione valevole dal 1° maggio 2022

CLASSIFICAZIONE

PAGA BASE

IND.TERR. SETTORE

CONTINGENZA

EDR

TOTALE ORARIO

MAGG. 18,50% (*)

Fondo Prevedi

Operaio IV Livello 7,67 1,49 3,01 0,06 12,23 2,2626 0,0959
Operaio Specializzato 7,12 1,38 3,00 0,06 11,56 2,1386 0,0890
Operaio Qualificato 6,41 1,24 2,99 0,06 10,70 1,9795 0,0801
Operaio Comune 5,48 1,07 2,96 0,06 9,57 1,7705 0,0685
Custodi, Guardiani, Portinai, Fattorini, Uscieri (art. 6 lett. B) 4,93 0,96 2,37 0,05 8,31 1,5374 0,0570
Custodi, Guardiani, Portinai conalloggio (art. 6 lett. C) 4,38 0,84 1,97 0,04 7,23 1,3376 0,0570



- Nota (*) -
L'ammontare del 18,50% (gratifica natalizia 10% e ferie 8,50%) deve essere accantonato e versato mensilmente alla Cassa Edile al netto delle ritenute di legge,


INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA: € 5,00 giornalieri, pari a € 0,625 per ogni ora di lavoro ordinario prestata


INDENNITA' DI TRASPORTO: € 2,72 giornalieri, pari a € 0,34 per ogni ora di lavoro prestato.


E.E.T. In base a quanto disposto dall'allegato 15 dell'accordo di rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 gli importi in atto dell'E.E.T. sono stati conglobati nell'indennità territoriale di settore.

EVR (Elemento variabile della Retribuzione)
Introdotto con l’Accordo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sostituisce l'E.E.T.
L'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore. Le Parti sociali si 'incontreranno annualmente per verificare la sua erogabilità, fermo restando le successive verifiche aziendali.

Le indennità di mensa e di trasporto sopraindicate sono escluse dall'incidenza per ferie e gratifica natalizia.

Il contributo "contrattuale" al Fondo Prevedi si calcola dividendo il contributo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare deve essere moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Fondi pensionistici complementari: contributo Covip 2022

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha stabilito la misura del contributo di vigilanza dovuto dalle forme di previdenza complementare per l’anno 2022, nonché le modalità e i termini di versamento dello stesso (Delibera 09 marzo 2022)

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha stabilito la misura del contributo di vigilanza per l’anno 2022 allo 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2021.
Dalla base di calcolo vanno esclusi:
– i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari;
– i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.
Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, nella determinazione della base di calcolo del contributo di vigilanza occorre tener conto anche degli accantonamenti effettuati nell’anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Il versamento del contributo di vigilanza è dovuto da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2021 risulti iscritta nell’apposito albo.
Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, il versamento del contributo deve essere effettuato dalla società o dall’ente stesso.
Qualora per ciascuna forma pensionistica complementare il contributo dovuto sia inferiore a 10,00 euro, il versamento non deve essere fatto.

Il contributo deve essere versato entro il 30 giugno 2022, tramite la piattaforma PagoPA, generando l’avviso all’interno dell’area riservata del sito internet della COVIP. Dalla medesima area riservata, contestualmente al pagamento devono essere trasmessi i dati del contributo, anche qualora non sia dovuto.
In caso di cancellazione dall’albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza, il versamento del contributo deve essere effettuato prima della cancellazione.

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha stabilito la misura del contributo di vigilanza dovuto dalle forme di previdenza complementare per l’anno 2022, nonché le modalità e i termini di versamento dello stesso (Delibera 09 marzo 2022)

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha stabilito la misura del contributo di vigilanza per l’anno 2022 allo 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2021.
Dalla base di calcolo vanno esclusi:
- i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari;
- i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.
Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, nella determinazione della base di calcolo del contributo di vigilanza occorre tener conto anche degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Il versamento del contributo di vigilanza è dovuto da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2021 risulti iscritta nell’apposito albo.
Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, il versamento del contributo deve essere effettuato dalla società o dall'ente stesso.
Qualora per ciascuna forma pensionistica complementare il contributo dovuto sia inferiore a 10,00 euro, il versamento non deve essere fatto.

Il contributo deve essere versato entro il 30 giugno 2022, tramite la piattaforma PagoPA, generando l’avviso all’interno dell’area riservata del sito internet della COVIP. Dalla medesima area riservata, contestualmente al pagamento devono essere trasmessi i dati del contributo, anche qualora non sia dovuto.
In caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza, il versamento del contributo deve essere effettuato prima della cancellazione.

METALMECCANICA INDUSTRIA: contributo Fondo Cometa

Da oggi è previsto l’aumento del contributo aziendale per i lavoratori under 35 neoiscritti al Fondo Nazionale di Pensione Complementare Cometa.

Dall’1/6/2022, per i lavoratori under 35 neoiscritti, il Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini (Cometa), ha considerato l’innalzamento del contributo a carico del datore di lavoro dal 2% al 2,2%.
Il rinnovo del CCNL metalmeccanico ha voluto incentivare le giovani generazioni a iscriversi al Fondo per costruire un futuro pensionistico più solido.
Il diritto a questa misura si acquisisce nel momento in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Cometa dopo il 5 febbraio 2021, abbia compiuto 35 anni e che versi nel Fondo il contributo individuale minimo che, come previsto dalla normativa sulla previdenza complementare, comporta anche quello del datore di lavoro.
Dall’1/6/2022, per il lavoratore che soddisfa i suddetti requisiti, il contributo del datore sale al 2,2% ed una volta che ha acquisito il diritto all’applicazione della clausola, lo mantiene anche se viene assunto da un nuovo datore di lavoro che applica il CCNL metalmeccanico.
Coloro che sono stati iscritti al Fondo Cometa tramite silenzio-assenso, non possono accedere a questa possibilità, perché non versano il contributo minimo a loro carico e quindi non beneficiano del contributo del datore di lavoro.

Da oggi è previsto l’aumento del contributo aziendale per i lavoratori under 35 neoiscritti al Fondo Nazionale di Pensione Complementare Cometa.

Dall’1/6/2022, per i lavoratori under 35 neoiscritti, il Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini (Cometa), ha considerato l’innalzamento del contributo a carico del datore di lavoro dal 2% al 2,2%.
Il rinnovo del CCNL metalmeccanico ha voluto incentivare le giovani generazioni a iscriversi al Fondo per costruire un futuro pensionistico più solido.
Il diritto a questa misura si acquisisce nel momento in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Cometa dopo il 5 febbraio 2021, abbia compiuto 35 anni e che versi nel Fondo il contributo individuale minimo che, come previsto dalla normativa sulla previdenza complementare, comporta anche quello del datore di lavoro.
Dall’1/6/2022, per il lavoratore che soddisfa i suddetti requisiti, il contributo del datore sale al 2,2% ed una volta che ha acquisito il diritto all’applicazione della clausola, lo mantiene anche se viene assunto da un nuovo datore di lavoro che applica il CCNL metalmeccanico.
Coloro che sono stati iscritti al Fondo Cometa tramite silenzio-assenso, non possono accedere a questa possibilità, perché non versano il contributo minimo a loro carico e quindi non beneficiano del contributo del datore di lavoro.

Infortunio sul lavoro e responsabilità dell’ente

1 giu 2022 La mancata adozione del modello organizzativo non costituisce elemento tipico dell’illecito amministrativo ex art. 25-septies, co. 3, d.lgs. n. 231/2001, la cui sussistenza deve essere provata, invece, fornendo dimostrazione della colpa di organizzazione dell’ente che non va confusa o sovrapposta con la colpevolezza del responsabile del reato (Corte di Cassazione, Sentenza 10 maggio 2022, n. 18413).

La vicenda

La Corte di appello territoriale aveva ritenuto la società datrice di lavoro responsabile dell’illecito amministrativo ex art. 25-septies, co. 3, d.lgs. n. 231/2001, in quanto essa, come ente alle cui dipendenze lavorava la persona offesa, rimasta ferita alla mano sinistra durante un infortunio, aveva consentito il verificarsi del reato di lesioni personali, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica; reato contestato al legale rappresentante della società, commesso, secondo l’ipotesi accusatoria, nell’interesse dell’ente, tenuto conto dell’assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro, e in particolare di un organo di vigilanza che verificasse la rispondenza delle macchine operatrici alle normative comunitarie in tema di sicurezza, nonché l’adeguatezza dei sistemi di sicurezza installati sulle stesse.

I giudici, in particolare, hanno ravvisato l’interesse della società, idoneo a configurare la sua responsabilità, nella mancata rivalutazione e monitoraggio dell’adeguatezza del macchinario, in quanto privo dei dispositivi di blocco necessari ad evitare infortuni come quello verificatosi, nonché la mancanza di un modello organizzativo in materia prevenzionistica.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società.

Le precisazioni della Cassazione

La Corte di legittimità, pronunciandosi sul ricorso, ha operato alcune precisazioni in merito ai presupposti della responsabilità amministrativa dell’ente ex d.lgs n. 231/2001.

In primo luogo la stessa ha evidenziato che il fatto addebitato alla società, nel caso in esame, consisteva nell’ avere reso possibile il verificarsi del reato presupposto di lesioni personali, in quanto commesso nel suo interesse, alla luce dell’ assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro, ed in particolare l’assenza di un organo di vigilanza preposto alla verifica dei sistemi di sicurezza delle macchine operatrici.
Tuttavia, come chiarito dalla Corte, l’interesse dell’ente, rapportato alla riscontrata assenza di un modello organizzativo, rimandava ai modelli di organizzazione e di gestione (art. 6 e 7 del d.lgs n. 231/2001), la cui efficace adozione consente all’ente di non rispondere dell’illecito, ma la cui mancanza, di per sé, non può implicare un automatico addebito di responsabilità.

La Corte ha, altresì, ribadito la sussistenza di due criteri d’imputazione oggettiva del fatto illecito all’ente in quanto tale: l’illecito amministrativo a carico del soggetto collettivo si configura, difatti, quando la commissione del reato presupposto da parte delle persone fisiche che agiscono per conto dell’ente sia funzionale ad uno specifico interesse o vantaggio a favore dell’ente stesso.
La struttura dell’illecito addebitato all’ente, dunque, si incentra sul reato presupposto, rispetto al quale la relazione funzionale tra reo ed ente e quella tra reato ed ente hanno la funzione di rafforzare il rapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuito alla persona morale un reato commesso sì da un soggetto incardinato nell’organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questo.
L’ente, in altre parole, risponde per un fatto proprio e non per un fatto altrui, ma solo quando sussista la c.d. colpa di organizzazione dello stesso, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; solo il riscontro di un tale deficit organizzativo consente, pertanto, l’imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo.
Di conseguenza la mancata adozione e l’inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell’illecito dell’ente, ma integra una circostanza atta a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va, però, specificamente provata.

La pronuncia

La Corte di legittimità ha, dunque, accolto il ricorso, giudicando carente e contraddittorio l’iter argomentativo della Corte di merito in ordine alla responsabilità dell’ente, avendo questa, nel caso in argomento, sovrapposto e confuso i profili di responsabilità da reato degli amministratori/datori di lavoro con i profili di responsabilità da illecito amministrativo della società.
La sentenza impugnata, difatti, aveva addebitato all’ente la riscontrata mancanza del dispositivo di spegnimento automatico del macchinario, la cui implementazione avrebbe impedito l’evento, e l’omessa verifica periodica dei macchinari; profili colposi indubbiamente imputabili agli amministratori della società, quali datori di lavoro tenuti al rispetto delle norme prevenzionistiche, ma non per questo automaticamente addebitabili all’ente in quanto tale.

I giudici di merito, in definitiva, avevano fondato la responsabilità amministrativa della società sull’ accertata mancanza del modello organizzativo e sul conseguente risparmio di spesa quale tempo lavorativo da dedicare alla sua predisposizione ed attuazione, trascurando che, invece, la mancanza di tale modello non possa costituire elemento tipico dell’illecito amministrativo. La sussistenza di quest’ultimo, al contrario, deve essere dimostrata con riguardo ad una colpa di organizzazione dell’ente, che va rigorosamente provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza del responsabile del reato.

Il Collegio ha evidenziato, in conclusione, che compito dei giudici di merito sarebbe stato quello di approfondire l’aspetto relativo al concreto assetto organizzativo adottato dall’impresa, al fine di rilevare eventuali deficit di cautela propri di tale assetto che avrebbero consentito di ravvisare in capo all’ente la responsabilità dell’illecito contestato, non potendosi tale responsabilità desumere dalla sola dimostrazione della sussistenza del reato presupposto e del rapporto di immedesimazione organica dell’agente.

1 giu 2022 La mancata adozione del modello organizzativo non costituisce elemento tipico dell'illecito amministrativo ex art. 25-septies, co. 3, d.lgs. n. 231/2001, la cui sussistenza deve essere provata, invece, fornendo dimostrazione della colpa di organizzazione dell'ente che non va confusa o sovrapposta con la colpevolezza del responsabile del reato (Corte di Cassazione, Sentenza 10 maggio 2022, n. 18413).

La vicenda

La Corte di appello territoriale aveva ritenuto la società datrice di lavoro responsabile dell'illecito amministrativo ex art. 25-septies, co. 3, d.lgs. n. 231/2001, in quanto essa, come ente alle cui dipendenze lavorava la persona offesa, rimasta ferita alla mano sinistra durante un infortunio, aveva consentito il verificarsi del reato di lesioni personali, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica; reato contestato al legale rappresentante della società, commesso, secondo l'ipotesi accusatoria, nell'interesse dell'ente, tenuto conto dell'assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro, e in particolare di un organo di vigilanza che verificasse la rispondenza delle macchine operatrici alle normative comunitarie in tema di sicurezza, nonché l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza installati sulle stesse.

I giudici, in particolare, hanno ravvisato l'interesse della società, idoneo a configurare la sua responsabilità, nella mancata rivalutazione e monitoraggio dell'adeguatezza del macchinario, in quanto privo dei dispositivi di blocco necessari ad evitare infortuni come quello verificatosi, nonché la mancanza di un modello organizzativo in materia prevenzionistica.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società.

Le precisazioni della Cassazione

La Corte di legittimità, pronunciandosi sul ricorso, ha operato alcune precisazioni in merito ai presupposti della responsabilità amministrativa dell’ente ex d.lgs n. 231/2001.

In primo luogo la stessa ha evidenziato che il fatto addebitato alla società, nel caso in esame, consisteva nell’ avere reso possibile il verificarsi del reato presupposto di lesioni personali, in quanto commesso nel suo interesse, alla luce dell’ assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro, ed in particolare l'assenza di un organo di vigilanza preposto alla verifica dei sistemi di sicurezza delle macchine operatrici.
Tuttavia, come chiarito dalla Corte, l’interesse dell'ente, rapportato alla riscontrata assenza di un modello organizzativo, rimandava ai modelli di organizzazione e di gestione (art. 6 e 7 del d.lgs n. 231/2001), la cui efficace adozione consente all'ente di non rispondere dell'illecito, ma la cui mancanza, di per sé, non può implicare un automatico addebito di responsabilità.

La Corte ha, altresì, ribadito la sussistenza di due criteri d'imputazione oggettiva del fatto illecito all'ente in quanto tale: l'illecito amministrativo a carico del soggetto collettivo si configura, difatti, quando la commissione del reato presupposto da parte delle persone fisiche che agiscono per conto dell'ente sia funzionale ad uno specifico interesse o vantaggio a favore dell'ente stesso.
La struttura dell'illecito addebitato all'ente, dunque, si incentra sul reato presupposto, rispetto al quale la relazione funzionale tra reo ed ente e quella tra reato ed ente hanno la funzione di rafforzare il rapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuito alla persona morale un reato commesso sì da un soggetto incardinato nell'organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questo.
L'ente, in altre parole, risponde per un fatto proprio e non per un fatto altrui, ma solo quando sussista la c.d. colpa di organizzazione dello stesso, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; solo il riscontro di un tale deficit organizzativo consente, pertanto, l’imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo.
Di conseguenza la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente, ma integra una circostanza atta a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va, però, specificamente provata.

La pronuncia

La Corte di legittimità ha, dunque, accolto il ricorso, giudicando carente e contraddittorio l’iter argomentativo della Corte di merito in ordine alla responsabilità dell'ente, avendo questa, nel caso in argomento, sovrapposto e confuso i profili di responsabilità da reato degli amministratori/datori di lavoro con i profili di responsabilità da illecito amministrativo della società.
La sentenza impugnata, difatti, aveva addebitato all’ente la riscontrata mancanza del dispositivo di spegnimento automatico del macchinario, la cui implementazione avrebbe impedito l'evento, e l'omessa verifica periodica dei macchinari; profili colposi indubbiamente imputabili agli amministratori della società, quali datori di lavoro tenuti al rispetto delle norme prevenzionistiche, ma non per questo automaticamente addebitabili all'ente in quanto tale.

I giudici di merito, in definitiva, avevano fondato la responsabilità amministrativa della società sull’ accertata mancanza del modello organizzativo e sul conseguente risparmio di spesa quale tempo lavorativo da dedicare alla sua predisposizione ed attuazione, trascurando che, invece, la mancanza di tale modello non possa costituire elemento tipico dell'illecito amministrativo. La sussistenza di quest’ultimo, al contrario, deve essere dimostrata con riguardo ad una colpa di organizzazione dell'ente, che va rigorosamente provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza del responsabile del reato.

Il Collegio ha evidenziato, in conclusione, che compito dei giudici di merito sarebbe stato quello di approfondire l'aspetto relativo al concreto assetto organizzativo adottato dall'impresa, al fine di rilevare eventuali deficit di cautela propri di tale assetto che avrebbero consentito di ravvisare in capo all’ente la responsabilità dell’illecito contestato, non potendosi tale responsabilità desumere dalla sola dimostrazione della sussistenza del reato presupposto e del rapporto di immedesimazione organica dell'agente.

Qualificazione del periodo di guardia: la pronuncia della Cassazione

Il periodo di guardia è qualificato come come “orario di lavoro” laddove il lavoratore sia soggetto, durante i suoi servizi in regime di reperibilità, a vincoli di un’intensità tale da incidere, in modo oggettivo e molto significativo, sulla sua facoltà di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare detto tempo ai propri interessi.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale, nelle ipotesi di servizio di reperibilità effettuato nel giorno di riposo settimanale e di mancata fruizione del riposo compensativo spetta al lavoratore un adeguato risarcimento per il danno da usura.
Spetta al datore di lavoro, al fine di adempiere ai propri obblighi, garantire il riposo compensativo della reperibilità, predisponendo i relativi turni, indipendentemente dal previsto raggiungimento di un accordo circa le modalità di godimento del riposo.
In materia, la Corte di Giustizia ha precisato che, un periodo di guardia può essere qualificato come «orario di lavoro» ai sensi della direttiva 2003/88 anche nel caso in cui manchi un obbligo del dipendente di permanere sul luogo di lavoro, in ragione delle conseguenze che il complesso dei vincoli imposti al lavoratore comporta per la sua facoltà di gestire liberamente il tempo «di attesa» e di dedicarsi ai propri interessi.
Qualora il dipendente sia soggetto, durante i suoi servizi in regime di reperibilità, a vincoli di un’intensità tale da incidere, in modo oggettivo e molto significativo, sulla sua facoltà di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare detto tempo ai propri interessi si impone la qualificazione del periodo di guardia come «orario di lavoro».
A tal fine, è necessario prendere in considerazione il termine di cui dispone il lavoratore, nel corso del periodo di guardia, per riprendere le proprie attività professionali a partire dal momento in cui il datore di lavoro lo richieda, unitamente alla frequenza media degli interventi che detto lavoratore sarà effettivamente chiamato a garantire durante detto periodo.
Quanto al termine concesso per la ripresa del servizio, la Corte di Giustizia ha precisato che, quando tale termine, durante un periodo di guardia, è limitato a qualche minuto, tale periodo deve, in linea di principio, essere considerato, nella sua integralità, come «orario di lavoro». È tuttavia necessario, come parimenti precisato dalla Corte, stimare l’impatto di tale termine di reazione in esito a una valutazione concreta che tenga conto, eventualmente, da un canto, degli altri vincoli imposti al lavoratore, dall’altro, delle agevolazioni che gli sono accordate durante tale medesimo periodo. Secondo la disciplina collettiva, l’interessato deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti, senza che sia previsto l’utilizzo di un veicolo di servizio che gli consenta di fare uso di diritti in deroga al codice della strada e di diritti di precedenza; trattasi di disciplina riferibile a tutte le aree di pronto intervento e, dunque, anche a quelle soggette a frequenti richiami in servizio ed ad interventi di durata media significativa.
La concessione del riposo compensativo quando il servizio di reperibilità cade nel giorno di riposo settimanale deve essere allora interpretata nel senso dell’obbligo del datore di lavoro di concedere il riposo compensativo, per iniziativa propria (Ordinanza Corte di Cassazione 23 maggio 2022, n. 16582).

Il periodo di guardia è qualificato come come "orario di lavoro" laddove il lavoratore sia soggetto, durante i suoi servizi in regime di reperibilità, a vincoli di un'intensità tale da incidere, in modo oggettivo e molto significativo, sulla sua facoltà di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare detto tempo ai propri interessi.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale, nelle ipotesi di servizio di reperibilità effettuato nel giorno di riposo settimanale e di mancata fruizione del riposo compensativo spetta al lavoratore un adeguato risarcimento per il danno da usura.
Spetta al datore di lavoro, al fine di adempiere ai propri obblighi, garantire il riposo compensativo della reperibilità, predisponendo i relativi turni, indipendentemente dal previsto raggiungimento di un accordo circa le modalità di godimento del riposo.
In materia, la Corte di Giustizia ha precisato che, un periodo di guardia può essere qualificato come «orario di lavoro» ai sensi della direttiva 2003/88 anche nel caso in cui manchi un obbligo del dipendente di permanere sul luogo di lavoro, in ragione delle conseguenze che il complesso dei vincoli imposti al lavoratore comporta per la sua facoltà di gestire liberamente il tempo «di attesa» e di dedicarsi ai propri interessi.
Qualora il dipendente sia soggetto, durante i suoi servizi in regime di reperibilità, a vincoli di un'intensità tale da incidere, in modo oggettivo e molto significativo, sulla sua facoltà di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare detto tempo ai propri interessi si impone la qualificazione del periodo di guardia come «orario di lavoro».
A tal fine, è necessario prendere in considerazione il termine di cui dispone il lavoratore, nel corso del periodo di guardia, per riprendere le proprie attività professionali a partire dal momento in cui il datore di lavoro lo richieda, unitamente alla frequenza media degli interventi che detto lavoratore sarà effettivamente chiamato a garantire durante detto periodo.
Quanto al termine concesso per la ripresa del servizio, la Corte di Giustizia ha precisato che, quando tale termine, durante un periodo di guardia, è limitato a qualche minuto, tale periodo deve, in linea di principio, essere considerato, nella sua integralità, come «orario di lavoro». È tuttavia necessario, come parimenti precisato dalla Corte, stimare l'impatto di tale termine di reazione in esito a una valutazione concreta che tenga conto, eventualmente, da un canto, degli altri vincoli imposti al lavoratore, dall'altro, delle agevolazioni che gli sono accordate durante tale medesimo periodo. Secondo la disciplina collettiva, l'interessato deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti, senza che sia previsto l'utilizzo di un veicolo di servizio che gli consenta di fare uso di diritti in deroga al codice della strada e di diritti di precedenza; trattasi di disciplina riferibile a tutte le aree di pronto intervento e, dunque, anche a quelle soggette a frequenti richiami in servizio ed ad interventi di durata media significativa.
La concessione del riposo compensativo quando il servizio di reperibilità cade nel giorno di riposo settimanale deve essere allora interpretata nel senso dell'obbligo del datore di lavoro di concedere il riposo compensativo, per iniziativa propria (Ordinanza Corte di Cassazione 23 maggio 2022, n. 16582).

Edilizia Ance Palermo: determinati gli importi dell’EVR

A seguito del CIPL 17/12/2021 per il settore dell’Edilizia Industria Palermo, le Parti sociali provinciali si sono incontrate per la verifica annuale dei parametri dell’EVR e per la determinazione dei relativi importi.

Il 17 febbraio 2022, l’ANCE Palermo e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, territoriali, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL del 19 aprile 2010, come modificati dall’accordo nazionale del 1° luglio 2014 e di quanto previsto nel Contratto Integrativo Provinciale del 17 dicembre 2021, si sono incontrate per valutare gli indicatori territoriali per la verifica dell’andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, con la finalità di quantificare l’Elemento Variabile della Retribuzione.
A seguito di ciò, le Parti hanno convenuto che a decorrere dal 1° marzo 2022, l’incidenza dell’EVR viene determinata nel 4% dei minimi in vigore.
Come indicato nelle Circolari dell’Ance di Palermo, si riportano di seguito le tabelle con gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. in vigore dal 1° marzo 2022 per operai e impiegati.

Tabella E.V.R. Operai

Livelli

E.V.R.

Operaio di 4° livello 0,29
Operaio specializzato – 3° livello 0,27
Operaio qualificato – 2° livello 0,24
Operaio comune -1° livello 0,21
Guardiani 0,19
Guardiani con alloggio 0,17

 

– Note Ance Palermo –
– L’ammontare dell’E.V.R., come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.
– Le aziende sono tenute alla verifica annuale dei parametri aziendali, come previsto dal CCPL del 18 giugno 2012 art. 3.
– Dalla procedura annuale di verifica dei parametri dell’EVR per l’anno 2022, condivisa dalle Parti Sociali in data 17 febbraio 2022, risulta che sussistono le condizioni per l’applicazione dell’EVR. Pertanto a decorrere dal 1° marzo 2022, l’EVR resta determinato nel 4% dei minimi in vigore.

Tabella E.V.R. Impiegati

Livelli

E.V.R.

7° livello – quadri e 1.a categoria super 68,83
6° livello -1 .a categoria 61,95
5° livello – 2.a categoria 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello 48,18
3° livello – 3.a categoria 44,74
2° livello – 4.a categoria 40,26
1° livello – 4.a categoria primo impiego 34,41

 

– Note Ance Palermo –
– L’ammontare dell’E.V.R., come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.
– Le aziende sono tenute alla verifica annuale dei parametri aziendali, come previsto dal CCPL del 18 giugno 2012 art. 3.
– Dalla procedura annuale di verifica dei parametri dell’EVR per l’anno 2022, condivisa dalle Parti Sociali in data 17 febbraio 2022, risulta che sussistono le condizioni per l’applicazione dell’EVR. Pertanto a decorrere dal 1° marzo 2022, l’EVR resta determinato nel 4% dei minimi in vigore.

A seguito del CIPL 17/12/2021 per il settore dell’Edilizia Industria Palermo, le Parti sociali provinciali si sono incontrate per la verifica annuale dei parametri dell’EVR e per la determinazione dei relativi importi.

Il 17 febbraio 2022, l’ANCE Palermo e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, territoriali, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL del 19 aprile 2010, come modificati dall'accordo nazionale del 1° luglio 2014 e di quanto previsto nel Contratto Integrativo Provinciale del 17 dicembre 2021, si sono incontrate per valutare gli indicatori territoriali per la verifica dell’andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, con la finalità di quantificare l’Elemento Variabile della Retribuzione.
A seguito di ciò, le Parti hanno convenuto che a decorrere dal 1° marzo 2022, l'incidenza dell'EVR viene determinata nel 4% dei minimi in vigore.
Come indicato nelle Circolari dell’Ance di Palermo, si riportano di seguito le tabelle con gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione - E.V.R. in vigore dal 1° marzo 2022 per operai e impiegati.

Tabella E.V.R. Operai

Livelli

E.V.R.

Operaio di 4° livello 0,29
Operaio specializzato - 3° livello 0,27
Operaio qualificato - 2° livello 0,24
Operaio comune -1° livello 0,21
Guardiani 0,19
Guardiani con alloggio 0,17

 

- Note Ance Palermo -
- L'ammontare dell'E.V.R., come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.
- Le aziende sono tenute alla verifica annuale dei parametri aziendali, come previsto dal CCPL del 18 giugno 2012 art. 3.
- Dalla procedura annuale di verifica dei parametri dell'EVR per l'anno 2022, condivisa dalle Parti Sociali in data 17 febbraio 2022, risulta che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'EVR. Pertanto a decorrere dal 1° marzo 2022, l'EVR resta determinato nel 4% dei minimi in vigore.

Tabella E.V.R. Impiegati

Livelli

E.V.R.

7° livello - quadri e 1.a categoria super 68,83
6° livello -1 .a categoria 61,95
5° livello - 2.a categoria 51,62
4° livello - Impiegati di 4° livello 48,18
3° livello - 3.a categoria 44,74
2° livello - 4.a categoria 40,26
1° livello - 4.a categoria primo impiego 34,41

 

- Note Ance Palermo -
- L'ammontare dell'E.V.R., come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.
- Le aziende sono tenute alla verifica annuale dei parametri aziendali, come previsto dal CCPL del 18 giugno 2012 art. 3.
- Dalla procedura annuale di verifica dei parametri dell'EVR per l'anno 2022, condivisa dalle Parti Sociali in data 17 febbraio 2022, risulta che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'EVR. Pertanto a decorrere dal 1° marzo 2022, l'EVR resta determinato nel 4% dei minimi in vigore.

CCNL Impianti sportivi: firmato il rinnovo

Sottoscritto l’accordo per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit

L’ipotesi prevede il mantenimento della struttura contrattuale esistente fino al 31 dicembre 2023, con l’erogazione di 100,00€ riparametrati al 4° livello contrattuale e suddivisi in due tranches: una tranche di 50,00 € sarà erogata con la busta paga del mese di luglio 2022 e una seconda tranche di ulteriori 50,00 € sarà erogata con la retribuzione di ottobre 2022, per un complessivo ammontare di 1.850,00 € di massa salariale erogata.

LIVELLI

PARAMETRI

Oggi

Minimo

dall’1/7/2022

Minimo

dall’1/10/2022

Aumento dall’1/7/2022

Aumento dall’1/10/2022

Totale

Quadri 139,5627002 1.716,37 1.786,15 1.855,93 69,78 69,78 139,56
I 132,9560423 1.635,12 1.701,60 1.768,08 66,48 66,48 132,96
II 120,9965686 1.488,04 1.548,54 1.609,04 60,50 60,50 121,00
III 109,0647412 1.341,30 1.395,83 1.450,36 54,53 54,53 109,06
IV 100 1.229,82 1.279,82 1.329,82 50,00 50,00 100,00
V 94,23655494 1.158,94 1.206,06 1.253,18 47,12 47,12 94,24
VI 88,87967345 1.093,06 1.137,50 1.181,94 44,44 44,44 88,88
VII 81,9233709 1.007,51 1.048,47 1.089,43 40,96 40,96 81,92

Vengono sperimentalmente e transitoriamente sostituiti gli articoli 16 e 18 del CCNL con due previsioni leggermente diverse e più ampie, rispetto alla possibilità di assunzione, da parte delle Società e Associazioni sportive, di lavoratori con contratto a tempo determinato, quando queste hanno picchi di attività importanti o di stagionalità.
Tali articolati e pertanto i contratti a tempo determinato che saranno assunti attraverso quello strumento, avranno validità sino al 31 dicembre 2023, data di scadenza del verbale di accordo.
Fino al 31 dicembre 2023, le parti hanno concordato di proseguire le trattative per un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che recepisca i numerosi mutamenti che ci sono stati in questi anni nel settore, che superi il doppio regime contrattuale, oltre ad altre questioni riguardanti il welfare, la salute e sicurezza, la bilateralità e le eventuali flessibilità comprese quelle adottate con questo verbale in via temporanea, ma soprattutto che recepisca e implementi contrattualmente le norme di legge che sono in via di cambiamento, attraverso la riforma della legislazione sul lavoro sportivo, in queste settimane all’attenzione della politica.

Sottoscritto l’accordo per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit

L’ipotesi prevede il mantenimento della struttura contrattuale esistente fino al 31 dicembre 2023, con l’erogazione di 100,00€ riparametrati al 4° livello contrattuale e suddivisi in due tranches: una tranche di 50,00 € sarà erogata con la busta paga del mese di luglio 2022 e una seconda tranche di ulteriori 50,00 € sarà erogata con la retribuzione di ottobre 2022, per un complessivo ammontare di 1.850,00 € di massa salariale erogata.

LIVELLI

PARAMETRI

Oggi

Minimo

dall’1/7/2022

Minimo

dall’1/10/2022

Aumento dall’1/7/2022

Aumento dall’1/10/2022

Totale

Quadri 139,5627002 1.716,37 1.786,15 1.855,93 69,78 69,78 139,56
I 132,9560423 1.635,12 1.701,60 1.768,08 66,48 66,48 132,96
II 120,9965686 1.488,04 1.548,54 1.609,04 60,50 60,50 121,00
III 109,0647412 1.341,30 1.395,83 1.450,36 54,53 54,53 109,06
IV 100 1.229,82 1.279,82 1.329,82 50,00 50,00 100,00
V 94,23655494 1.158,94 1.206,06 1.253,18 47,12 47,12 94,24
VI 88,87967345 1.093,06 1.137,50 1.181,94 44,44 44,44 88,88
VII 81,9233709 1.007,51 1.048,47 1.089,43 40,96 40,96 81,92

Vengono sperimentalmente e transitoriamente sostituiti gli articoli 16 e 18 del CCNL con due previsioni leggermente diverse e più ampie, rispetto alla possibilità di assunzione, da parte delle Società e Associazioni sportive, di lavoratori con contratto a tempo determinato, quando queste hanno picchi di attività importanti o di stagionalità.
Tali articolati e pertanto i contratti a tempo determinato che saranno assunti attraverso quello strumento, avranno validità sino al 31 dicembre 2023, data di scadenza del verbale di accordo.
Fino al 31 dicembre 2023, le parti hanno concordato di proseguire le trattative per un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che recepisca i numerosi mutamenti che ci sono stati in questi anni nel settore, che superi il doppio regime contrattuale, oltre ad altre questioni riguardanti il welfare, la salute e sicurezza, la bilateralità e le eventuali flessibilità comprese quelle adottate con questo verbale in via temporanea, ma soprattutto che recepisca e implementi contrattualmente le norme di legge che sono in via di cambiamento, attraverso la riforma della legislazione sul lavoro sportivo, in queste settimane all’attenzione della politica.

Siglato il rinnovo del CCNL Operai Agricoli

Firmato, negli scorsi giorni, l’accordo di rinnovo del CCNL Operai agricoli e florovivaisti

Il contratto nazionale degli operai agricoli e florovivaisti, scaduto a dicembre 2021, non è stato ancora pubblicato dalle parti sociali ed è in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Nel rinnovo è previsto un aumento salariale del 4.7% nel biennio che sarà erogato in tre tranche: il 3% a partire da giugno 2022, l’1,2% da gennaio 2023 e lo 0,5 a giugno 2023. Elemento innovativo è l’impegno ad incontrarsi a settembre 2023 per verificare l’inflazione reale del biennio e rivalutare l’adeguamento economico. Tra i punti qualificanti del rinnovo si conferma il modello contrattuale che si articola a livello nazionale e provinciale. Per evitare ulteriori futuri ritardi nei rinnovi dei CPL, è stato definito che gli effetti economici abbiano decorrenza nell’ambito del biennio di riferimento.
Grande rilievo viene dato alla bilateralità e al ruolo degli Ebat, con una serie di misure che prevedono il rafforzamento dell’integrazione fra scuola e lavoro e l’accesso prioritario alla formazione e all’informazione sui temi della salute e della sicurezza. É stata inoltre inserita l’opportunità di effettuare un monitoraggio, anche attraverso l’Eban, per verificare le trasformazioni delle casse extra-legem in Ebat e viene rafforzato lo strumento delle convenzioni, utile alla salvaguardia e alla stabilizzazione occupazionale.
Tra le novità in tema di welfare, un’integrazione del 20%, che si aggiunge all’80% attualmente riconosciuto dall’INPS, per i cinque mesi di maternità obbligatoria; per gli operai a tempo indeterminato, il riconoscimento di un assegno di solidarietà non solo per gravi patologie ma anche per interventi chirurgici e l’istituzione della Cassa Rischio Vita; l’aumento da due a tre mesi dell’indennità per lavoratrici vittime di violenza di genere.Un altro elemento fortemente richiesto dalle parti sociali, e inserito nel contratto, è l’aggiornamento di alcuni profili all’interno della classificazione, in particolar modo per gli operai florovivaisti.

Firmato, negli scorsi giorni, l’accordo di rinnovo del CCNL Operai agricoli e florovivaisti

Il contratto nazionale degli operai agricoli e florovivaisti, scaduto a dicembre 2021, non è stato ancora pubblicato dalle parti sociali ed è in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Nel rinnovo è previsto un aumento salariale del 4.7% nel biennio che sarà erogato in tre tranche: il 3% a partire da giugno 2022, l’1,2% da gennaio 2023 e lo 0,5 a giugno 2023. Elemento innovativo è l’impegno ad incontrarsi a settembre 2023 per verificare l’inflazione reale del biennio e rivalutare l’adeguamento economico. Tra i punti qualificanti del rinnovo si conferma il modello contrattuale che si articola a livello nazionale e provinciale. Per evitare ulteriori futuri ritardi nei rinnovi dei CPL, è stato definito che gli effetti economici abbiano decorrenza nell’ambito del biennio di riferimento.
Grande rilievo viene dato alla bilateralità e al ruolo degli Ebat, con una serie di misure che prevedono il rafforzamento dell’integrazione fra scuola e lavoro e l’accesso prioritario alla formazione e all’informazione sui temi della salute e della sicurezza. É stata inoltre inserita l’opportunità di effettuare un monitoraggio, anche attraverso l’Eban, per verificare le trasformazioni delle casse extra-legem in Ebat e viene rafforzato lo strumento delle convenzioni, utile alla salvaguardia e alla stabilizzazione occupazionale.
Tra le novità in tema di welfare, un’integrazione del 20%, che si aggiunge all’80% attualmente riconosciuto dall’INPS, per i cinque mesi di maternità obbligatoria; per gli operai a tempo indeterminato, il riconoscimento di un assegno di solidarietà non solo per gravi patologie ma anche per interventi chirurgici e l’istituzione della Cassa Rischio Vita; l’aumento da due a tre mesi dell’indennità per lavoratrici vittime di violenza di genere.Un altro elemento fortemente richiesto dalle parti sociali, e inserito nel contratto, è l’aggiornamento di alcuni profili all’interno della classificazione, in particolar modo per gli operai florovivaisti.