Rinnovata la parte economica del CCNL Trasporto Merci Conflavoro

Aspetti economici del rinnovo del CCNL Distribuzione delle Merci, della Logistica e dei Servizi Privati (CONFLAVORO PMI).

Tabelle retributive

Livello Minimo dall’1/5/2022 Minimo dall’1/10/2022 Minimo dall’1/10/2023 Minimo dall’1/3/2024
Quadro 2.278,80 2.310,70 2.336,30 2.374,70
1 2.140,05 2.170,05 2.194,15 2.230,30
2 1.966,10 1.993,55 2.015,70 2.048,85
3 Super 1.776,00 1.801,00 1.821,05 1.851,20
3 1.728,30 1.752,65 1.772,15 1.801,35
4 1.674,40 1.697,75 1.716,50 1.744,55
B Rider oltre 15 mesi 1.588,55 1.610,90 1.628,80 1.655,65
5 1.567,00 1.588,95 1.606,50 1.632,90
A Rider oltre 6 mesi 1.548,50 1.570,25 1.587,70 1.613,90
B Rider da 7 a 15 mesi 1.548,50 1.570,25 1.587,70 1.613,90
A Rider da 1 a 6 mesi 1.468,40 1.489,05 1.505,60 1.530,40
B Rider da 1 a 6 mesi 1.468,40 1.489,05 1.505,60 1.530,40
6 1.464,45 1.485,05 1.501,55 1.526,35
7 1.347,20 1.366,10 1.381,25 1.403,95

 

Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in nei livelli dal 2° al 6° qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
– primo anno: 7,5%
– secondo anno: 5%
Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, le Parti prevedono la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento così come indicato sopra, sempre previa comunicazione da inviare all’E.BI.A.S.P.

Livello Minimo dall’1/5/2022 Minimo dall’1/10/2022 Minimo dall’1/10/2023 Minimo dall’1/3/2024
Q Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 2.164,86 2.195,16 2.219,48 2.255,96
Q Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 2.107,89 2.137,40 2.161,08 2.196,60
1 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 2.033,05 2.061,55 2.084,44 2.118,78
1 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.979,55 2.007,30 2.029,59 2.063,03
2 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.867,80 1.893,87 1.914,92 1.946,41
2 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.867,80 1.893,87 1.914,92 1.946,41
2 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.818,64 1.844,03 1.864,52 1.895,19
2 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.818,64 1.844,03 1.864,52 1.895,19
3 S Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.687,20 1.710,95 1.730,00 1.758,64
3S Livello Az. Nuova Costit.2° Anno 1.687,20 1.710,95 1.730,00 1.758,64
3S Livello Az. Nuova Costit.1° Anno 1.642,80 1.665,92 1.684,47 1.712,36
3 S Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.642,80 1.665,92 1.684,47 1.712,36
3 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.641,88 1.665,02 1.683,54 1.711,28
3 Livello Az. Nuova Costit.2° Anno 1.641,88 1.665,02 1.683,54 1.711,28
3 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.598,68 1.621,20 1.639,24 1.666,25
3 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.598,68 1.621,20 1.639,24 1.666,25
4 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.590,68 1.612,86 1.630,68 1.657,32
4 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.590,68 1.612,86 1.630,68 1.657,32
4 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.548,82 1.570,42 1.587,76 1.613,71
4 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.548,82 1.570,42 1.587,76 1.613,71
5 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.488,65 1.509,50 1.526,18 1.551,26
5 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.488,65 1.509,50 1.526,18 1.551,26
5 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.449,48 1.469,78 1.486,01 1.510,43
5 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.449,48 1.469,78 1.486,01 1.510,43
6 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.391,23 1.410,80 1.426,47 1.450,03
6 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.391,23 1.410,80 1.426,47 1.450,03
6 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.354,62 1.373,67 1.388,93 1.411,87
6 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.354,62 1.373,67 1.388,93 1.411,87
7 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.279,84 1.297,80 1.312,19 1.333,75
7 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.246,16 1.263,64 1.277,66 1.298,65

 

Trasporti speciali

Per i trasporti di carne, latte e generi di monopolio, nonché per i trasporti complementari e sussidiari dei trasporti ferroviari, se esercitati in forma esclusiva, viene corrisposta un’indennità sostitutiva, per la mancata applicazione degli accordi integrativi provinciali, pari al 9,8% del minimo conglobato contrattuale.

Aspetti economici del rinnovo del CCNL Distribuzione delle Merci, della Logistica e dei Servizi Privati (CONFLAVORO PMI).

Tabelle retributive

Livello Minimo dall’1/5/2022 Minimo dall’1/10/2022 Minimo dall’1/10/2023 Minimo dall’1/3/2024
Quadro 2.278,80 2.310,70 2.336,30 2.374,70
1 2.140,05 2.170,05 2.194,15 2.230,30
2 1.966,10 1.993,55 2.015,70 2.048,85
3 Super 1.776,00 1.801,00 1.821,05 1.851,20
3 1.728,30 1.752,65 1.772,15 1.801,35
4 1.674,40 1.697,75 1.716,50 1.744,55
B Rider oltre 15 mesi 1.588,55 1.610,90 1.628,80 1.655,65
5 1.567,00 1.588,95 1.606,50 1.632,90
A Rider oltre 6 mesi 1.548,50 1.570,25 1.587,70 1.613,90
B Rider da 7 a 15 mesi 1.548,50 1.570,25 1.587,70 1.613,90
A Rider da 1 a 6 mesi 1.468,40 1.489,05 1.505,60 1.530,40
B Rider da 1 a 6 mesi 1.468,40 1.489,05 1.505,60 1.530,40
6 1.464,45 1.485,05 1.501,55 1.526,35
7 1.347,20 1.366,10 1.381,25 1.403,95

 

Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in nei livelli dal 2° al 6° qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le "retribuzioni di primo ingresso", ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
- primo anno: 7,5%
- secondo anno: 5%
Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, le Parti prevedono la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento così come indicato sopra, sempre previa comunicazione da inviare all’E.BI.A.S.P.

Livello Minimo dall’1/5/2022 Minimo dall’1/10/2022 Minimo dall’1/10/2023 Minimo dall’1/3/2024
Q Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 2.164,86 2.195,16 2.219,48 2.255,96
Q Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 2.107,89 2.137,40 2.161,08 2.196,60
1 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 2.033,05 2.061,55 2.084,44 2.118,78
1 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.979,55 2.007,30 2.029,59 2.063,03
2 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.867,80 1.893,87 1.914,92 1.946,41
2 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.867,80 1.893,87 1.914,92 1.946,41
2 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.818,64 1.844,03 1.864,52 1.895,19
2 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.818,64 1.844,03 1.864,52 1.895,19
3 S Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.687,20 1.710,95 1.730,00 1.758,64
3S Livello Az. Nuova Costit.2° Anno 1.687,20 1.710,95 1.730,00 1.758,64
3S Livello Az. Nuova Costit.1° Anno 1.642,80 1.665,92 1.684,47 1.712,36
3 S Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.642,80 1.665,92 1.684,47 1.712,36
3 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.641,88 1.665,02 1.683,54 1.711,28
3 Livello Az. Nuova Costit.2° Anno 1.641,88 1.665,02 1.683,54 1.711,28
3 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.598,68 1.621,20 1.639,24 1.666,25
3 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.598,68 1.621,20 1.639,24 1.666,25
4 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.590,68 1.612,86 1.630,68 1.657,32
4 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.590,68 1.612,86 1.630,68 1.657,32
4 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.548,82 1.570,42 1.587,76 1.613,71
4 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.548,82 1.570,42 1.587,76 1.613,71
5 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.488,65 1.509,50 1.526,18 1.551,26
5 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.488,65 1.509,50 1.526,18 1.551,26
5 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.449,48 1.469,78 1.486,01 1.510,43
5 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.449,48 1.469,78 1.486,01 1.510,43
6 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.391,23 1.410,80 1.426,47 1.450,03
6 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.391,23 1.410,80 1.426,47 1.450,03
6 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.354,62 1.373,67 1.388,93 1.411,87
6 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.354,62 1.373,67 1.388,93 1.411,87
7 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.279,84 1.297,80 1.312,19 1.333,75
7 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.246,16 1.263,64 1.277,66 1.298,65

 

Trasporti speciali

Per i trasporti di carne, latte e generi di monopolio, nonché per i trasporti complementari e sussidiari dei trasporti ferroviari, se esercitati in forma esclusiva, viene corrisposta un'indennità sostitutiva, per la mancata applicazione degli accordi integrativi provinciali, pari al 9,8% del minimo conglobato contrattuale.

Decontribuzione Sud: l’UE autorizza la proroga

L’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro privati in relazione ai rapporti di lavoro dipendente nelle regioni del Sud Italia (cd. “decontribuzione Sud”) è prorogato fino al 31 dicembre 2022 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 24 giugno 2022)

Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha reso noto che la Commissione UE ha autorizzato la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 della decontribuzione per i rapporti di lavoro dipendente nelle regioni del Sud Italia.
Si ricorda che la misura agevolativa consiste nell’esonero dal versamento pari al 30 per cento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, senza previsione di un limite individuale massimo mensile, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La decontribuzione è riconosciuta ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in sedi situate in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Il Ministro ha precisato che si tratta di una deroga temporanea alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, giustificata dalle ripercussioni economiche del conflitto in Ucraina, ma il Governo ha intenzione di rendere la decontribuzione una misura strutturale, che sostenga lo sviluppo del Sud in un arco pluriennale.
La richiesta di proroga avanzata dal Governo italiano è stata giudicata dai tecnici di Bruxelles “necessaria, appropriata e proporzionale” rispetto alle difficoltà create dall’invasione russa in Ucraina al sistema produttivo del Mezzogiorno. Qui, infatti, gli effetti negativi rischiano di essere aggravati dal maggior impatto del costo dell’energia sul sistema produttivo, rispetto al Centro-Nord, accentuando la fragilità dell’economia meridionale con effetti duraturi sui divari territoriali. Il tutto mentre ancora si stanno ponendo le basi per creare nuove condizioni di sviluppo, grazie agli investimenti e alle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro privati in relazione ai rapporti di lavoro dipendente nelle regioni del Sud Italia (cd. "decontribuzione Sud") è prorogato fino al 31 dicembre 2022 (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comunicato 24 giugno 2022)

Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha reso noto che la Commissione UE ha autorizzato la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 della decontribuzione per i rapporti di lavoro dipendente nelle regioni del Sud Italia.
Si ricorda che la misura agevolativa consiste nell’esonero dal versamento pari al 30 per cento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, senza previsione di un limite individuale massimo mensile, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La decontribuzione è riconosciuta ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in sedi situate in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Il Ministro ha precisato che si tratta di una deroga temporanea alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, giustificata dalle ripercussioni economiche del conflitto in Ucraina, ma il Governo ha intenzione di rendere la decontribuzione una misura strutturale, che sostenga lo sviluppo del Sud in un arco pluriennale.
La richiesta di proroga avanzata dal Governo italiano è stata giudicata dai tecnici di Bruxelles "necessaria, appropriata e proporzionale" rispetto alle difficoltà create dall'invasione russa in Ucraina al sistema produttivo del Mezzogiorno. Qui, infatti, gli effetti negativi rischiano di essere aggravati dal maggior impatto del costo dell'energia sul sistema produttivo, rispetto al Centro-Nord, accentuando la fragilità dell'economia meridionale con effetti duraturi sui divari territoriali. Il tutto mentre ancora si stanno ponendo le basi per creare nuove condizioni di sviluppo, grazie agli investimenti e alle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Rettica delle tabelle retributive del CCNL Letturisti – Conflavoro

 

Modificate le tabelle retributive previste dal nuovo CCNL Letturisti, Acqua, Gas E Energia Elettrica Conflavoro

 

Le parti firmatarie hanno corretto le tabelle retributive pubblicate nel CCNL Letturisti sottoscritto lo scorso giugno in base ai seguenti importi

Inquadramento

Retribuzione Base

Retribuzione Base 1 settembre 2023

Quadri € 3.084,00* € 3.105,70*
Sesto Livello € 2.362,00 € 2.379,00
Quinto Livello € 2.150,00 € 2.164,60
Quarto Livello € 2.019,00 € 2.033,90
Terzo Livello € 1.889,00 € 1.903,20
Secondo Livello € 1.708,00 € 1.720,20
Primo Livello € 1.537,00 € 1.547,65

*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad € 62,00

EDR pari ad € 10,33 compreso nei minimi tabellari sopra riportati

 

Modificate le tabelle retributive previste dal nuovo CCNL Letturisti, Acqua, Gas E Energia Elettrica Conflavoro

 

Le parti firmatarie hanno corretto le tabelle retributive pubblicate nel CCNL Letturisti sottoscritto lo scorso giugno in base ai seguenti importi

Inquadramento

Retribuzione Base

Retribuzione Base 1 settembre 2023

Quadri € 3.084,00* € 3.105,70*
Sesto Livello € 2.362,00 € 2.379,00
Quinto Livello € 2.150,00 € 2.164,60
Quarto Livello € 2.019,00 € 2.033,90
Terzo Livello € 1.889,00 € 1.903,20
Secondo Livello € 1.708,00 € 1.720,20
Primo Livello € 1.537,00 € 1.547,65

*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad € 62,00

EDR pari ad € 10,33 compreso nei minimi tabellari sopra riportati

Sicurezza sul lavoro: esclusa la responsabilità per il datore che abbia valutato correttamente i rischi

Non risponde dell’infortunio mortale del lavoratore il datore di lavoro che abbia correttamente valutato i rischi e adottato le adeguate misure di tutela (Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2022, n. 21064).

Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata sul ricorso proposto dagli eredi di un lavoratore, bracciante agricolo, deceduto per iperpiressia da colpo di calore in seguito allo svolgimento dell’attività lavorativa presso l’azienda agricola, nella quale era stato deputato alla raccolta di uva.
La Corte di Appello, confermando la sentenza del Gip del Tribunale, aveva assolto gli imputati, datori di lavoro, per i reati loro ascritti in relazione all’infortunio mortale occorso al lavoratore.
In particolare, i giudici di secondo grado avevano ritenuto coerenti con le risultanze istruttorie le valutazioni del primo giudice in ordine all’assenza di profili di colpa generica o specifica in capo ai datori di lavoro e causalmente rilevanti rispetto al colpo di calore che aveva colpito il predetto bracciante.
La Suprema Corte, ritenendo condivisibili le conclusioni dei giudici di merito, ha affermato che le previsioni del DVR adottato dalla ditta fossero congrue rispetto alle mansioni svolte dai braccianti agricoli occupati nel vigneto, indicando adeguate misure di miglioramento delle condizioni ambientali di rischio quali: limitare i tempi di esposizione a fattori sfavorevoli, dotare i lavoratori di adeguati indumenti di lavoro ed apprestare idonei locali o ripari per il ristoro degli addetti.
I Giudici di legittimità non hanno mancato di rilevare, inoltre, che il concreto rischio riguardante l’attività di raccolta dell’uva, a cui era deputato il lavoratore, costituito dalla movimentazione manuale dei carichi, essendo considerato accettabile, non richiedeva, alcuno specifico intervento da parte del datore di lavoro, né a livello procedurale (formazione o sorveglianza sanitaria), né a livello organizzativo. Né poteva ritenersi richiesta, nel caso in argomento, la previsione di specifiche misure volte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza in occasione della raccolta.
Alla luce di tanto il Collegio, escluso ogni profilo di responsabilità dei datori di lavoro relativamente all’infortunio mortale occorso al dipendente, ha respinto il ricorso.

Non risponde dell’infortunio mortale del lavoratore il datore di lavoro che abbia correttamente valutato i rischi e adottato le adeguate misure di tutela (Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2022, n. 21064).

Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata sul ricorso proposto dagli eredi di un lavoratore, bracciante agricolo, deceduto per iperpiressia da colpo di calore in seguito allo svolgimento dell’attività lavorativa presso l’azienda agricola, nella quale era stato deputato alla raccolta di uva.
La Corte di Appello, confermando la sentenza del Gip del Tribunale, aveva assolto gli imputati, datori di lavoro, per i reati loro ascritti in relazione all'infortunio mortale occorso al lavoratore.
In particolare, i giudici di secondo grado avevano ritenuto coerenti con le risultanze istruttorie le valutazioni del primo giudice in ordine all'assenza di profili di colpa generica o specifica in capo ai datori di lavoro e causalmente rilevanti rispetto al colpo di calore che aveva colpito il predetto bracciante.
La Suprema Corte, ritenendo condivisibili le conclusioni dei giudici di merito, ha affermato che le previsioni del DVR adottato dalla ditta fossero congrue rispetto alle mansioni svolte dai braccianti agricoli occupati nel vigneto, indicando adeguate misure di miglioramento delle condizioni ambientali di rischio quali: limitare i tempi di esposizione a fattori sfavorevoli, dotare i lavoratori di adeguati indumenti di lavoro ed apprestare idonei locali o ripari per il ristoro degli addetti.
I Giudici di legittimità non hanno mancato di rilevare, inoltre, che il concreto rischio riguardante l'attività di raccolta dell'uva, a cui era deputato il lavoratore, costituito dalla movimentazione manuale dei carichi, essendo considerato accettabile, non richiedeva, alcuno specifico intervento da parte del datore di lavoro, né a livello procedurale (formazione o sorveglianza sanitaria), né a livello organizzativo. Né poteva ritenersi richiesta, nel caso in argomento, la previsione di specifiche misure volte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza in occasione della raccolta.
Alla luce di tanto il Collegio, escluso ogni profilo di responsabilità dei datori di lavoro relativamente all’infortunio mortale occorso al dipendente, ha respinto il ricorso.

Gestione sostitutiva dall’Inpgi all’Inps: istruzioni

A decorrere dal 1° luglio 2022, la gestione sostitutiva dell’Inpgi passa all’Inps; l’Istituto ha già disposto i pagamenti delle prestazioni pensionistiche a partire dalla stessa data.

Al fine di visualizzare i relativi cedolini, o per presentare domanda di pensione, gli utenti interessati dovranno quindi accedere al sito www.inps.it, inserendo le credenziali ormai valide per tutte le PA: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2; CNS (Carta Nazionale dei Servizi); CIE (Carta di identità elettronica 3.0).
L’Istituto può disporre un pagamento con accredito su Iban solo se questo è intestato o cointestato al beneficiario della pensione e se risulta formalmente valido.
I pensionati che non hanno ancora fornito un Iban idoneo hanno ricevuto un’apposita comunicazione nella quale sono riportate le istruzioni utili per ottenere il rateo di luglio 2022 tramite bonifico domiciliato.
Tale opzione consente all’utente, nell’immediato, di ritirare la pensione in contanti presso qualunque ufficio postale.
Per ovviare ogni difficoltà futura, nella stessa comunicazione sono fornite – inoltre – le indicazioni per trasmettere un Iban valido tramite la procedura Inps o recandosi presso il proprio sportello bancario, muniti della chiave-pensione riportata nella lettera (INPS, comunicato stampa 28 giugno 2022).

A decorrere dal 1° luglio 2022, la gestione sostitutiva dell'Inpgi passa all'Inps; l'Istituto ha già disposto i pagamenti delle prestazioni pensionistiche a partire dalla stessa data.

Al fine di visualizzare i relativi cedolini, o per presentare domanda di pensione, gli utenti interessati dovranno quindi accedere al sito www.inps.it, inserendo le credenziali ormai valide per tutte le PA: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2; CNS (Carta Nazionale dei Servizi); CIE (Carta di identità elettronica 3.0).
L’Istituto può disporre un pagamento con accredito su Iban solo se questo è intestato o cointestato al beneficiario della pensione e se risulta formalmente valido.
I pensionati che non hanno ancora fornito un Iban idoneo hanno ricevuto un’apposita comunicazione nella quale sono riportate le istruzioni utili per ottenere il rateo di luglio 2022 tramite bonifico domiciliato.
Tale opzione consente all’utente, nell’immediato, di ritirare la pensione in contanti presso qualunque ufficio postale.
Per ovviare ogni difficoltà futura, nella stessa comunicazione sono fornite – inoltre – le indicazioni per trasmettere un Iban valido tramite la procedura Inps o recandosi presso il proprio sportello bancario, muniti della chiave-pensione riportata nella lettera (INPS, comunicato stampa 28 giugno 2022).

Datori di lavoro e autonomi agricoli: esonero contributivo spettante e riesame

In risposta alle domande di esonero contributivo presentate dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi agricoli, il 20 giugno 2022 l’Inps ha comunicato l’importo spettante. Eventuali istanze di riesame devono essere inoltrate alla struttura Inps territorialmente competente entro il 26 luglio 2022 (Inps – Messaggio 27 giugno 2022, n. 2581).

COMUNICAZIONE DELL’ESONERO AUTORIZZATO

In data 20 giugno 2022 l’Inps, concluse le attività di gestione delle domande pervenute e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, ha comunicato ai datori di lavoro tramite PEC, ovvero, nel caso in cui l’Istituto non disponga nell’archivio anagrafico dell’indirizzo di posta elettronica certificata, tramite posta elettronica (ordinaria), la disponibilità degli esiti dell’istanza nel “Portale delle agevolazioni”, con l’indicazione dell’importo dell’esonero autorizzato.
Per i datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata, inoltre, con specifica news individuale sono stati comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.

Anche per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022 sono stati resi disponibili nei canali di “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato e, con specifica news, è stato comunicato altresì l’importo autorizzato per il mese di febbraio 2021 con riferimento alla prima rata dell’emissione 2021.

L’importo definitivo autorizzato in relazione alle sezioni 3.1 e 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” tiene conto dell’importo richiesto nella domanda, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dei limiti del massimale individuale di cui alle suddette sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.
Per i datori di lavoro agricolo, nei casi in cui l’importo dell’esonero richiesto in domanda sia  risultato superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi accolti per il CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale) indicato in domanda, gli importi relativi alle suddette sezioni del Quadro temporaneo sono stati rimodulati in diminuzione, in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ECCEDENTI

La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo dell’esonero autorizzato deve essere versata entro 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione.
Considerato che la predetta comunicazione è stata effettuata, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022, la contribuzione dovuta, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versata entro il 20 luglio 2022.

Il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero potrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni civili, ovvero mediante rateazione, nel rispetto delle condizioni contenute nel “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa”. In proposito l’Inps ha precisato che sul debito regolarizzato con rateazione presentata entro il 20 luglio 2022 saranno dovuti i soli interessi di dilazione.

Per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente deve indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedenti la misura dell’esonero autorizzato.

Sulle somme versate in unica soluzione oltre il termine del 20 luglio 2022, ovvero regolarizzate mediante rateazione successivamente alla stessa data, sono dovute le sanzioni civili, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, a decorrere dal 21 luglio 2022. In ogni caso la sanzione non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.

L’Inps sottolinea che la verifica della regolarità della contribuzione obbligatoria tramite la procedura “Durc On Line” costituisce condizione per il riconoscimento dell’esonero; pertanto, l’attestazione di irregolarità comporta il recupero dell’esonero fruito.

Per le modalità di recupero dell’esonero delle aziende con dipendenti si ricorda che per esporre nel flusso Uniemens il beneficio spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “L556”, avente il significato di “Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106” e nell’elemento <ImportoACredito> deve essere indicato il relativo importo.
La valorizzazione del predetto codice causale può essere effettuata nella prima denuncia utile ed entro quella del mese di competenza agosto 2022. Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di agosto 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività per fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Ai datori di lavoro cui è stata accolta la domanda di esonero è attribuito il codice autorizzazione “8J”, valido per il periodo giugno 2022 (mese di autorizzazione definitiva alla fruizione) – agosto 2022 (ultimo mese utile per la fruizione della misura nelle denunce contributive).

PROCEDURA DI RIESAME

Le istanze di riesame degli esiti delle domande, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nella comunicazione dei medesimi esiti, dovranno essere presentate, tramite PEC, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva del datore di lavoro/lavoratore autonomo entro il 26 luglio 2022.

Al fine di consentire una più efficace gestione delle istanze, nella posta elettronica certificata dovrà essere riportato il seguente oggetto: “Istanza di riesame domanda esonero contributivo articolo 70 del DL 73/2021 – C.F._____________ – matricola/cida/progressivo azienda ____________”.

In risposta alle domande di esonero contributivo presentate dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi agricoli, il 20 giugno 2022 l’Inps ha comunicato l’importo spettante. Eventuali istanze di riesame devono essere inoltrate alla struttura Inps territorialmente competente entro il 26 luglio 2022 (Inps - Messaggio 27 giugno 2022, n. 2581).

COMUNICAZIONE DELL’ESONERO AUTORIZZATO

In data 20 giugno 2022 l’Inps, concluse le attività di gestione delle domande pervenute e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, ha comunicato ai datori di lavoro tramite PEC, ovvero, nel caso in cui l’Istituto non disponga nell’archivio anagrafico dell’indirizzo di posta elettronica certificata, tramite posta elettronica (ordinaria), la disponibilità degli esiti dell’istanza nel "Portale delle agevolazioni", con l’indicazione dell’importo dell’esonero autorizzato.
Per i datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata, inoltre, con specifica news individuale sono stati comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.

Anche per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022 sono stati resi disponibili nei canali di "Comunicazione bidirezionale" del "Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura" gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato e, con specifica news, è stato comunicato altresì l’importo autorizzato per il mese di febbraio 2021 con riferimento alla prima rata dell’emissione 2021.

L’importo definitivo autorizzato in relazione alle sezioni 3.1 e 3.12 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19" tiene conto dell’importo richiesto nella domanda, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dei limiti del massimale individuale di cui alle suddette sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.
Per i datori di lavoro agricolo, nei casi in cui l’importo dell’esonero richiesto in domanda sia  risultato superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi accolti per il CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale) indicato in domanda, gli importi relativi alle suddette sezioni del Quadro temporaneo sono stati rimodulati in diminuzione, in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ECCEDENTI

La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo dell’esonero autorizzato deve essere versata entro 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione.
Considerato che la predetta comunicazione è stata effettuata, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022, la contribuzione dovuta, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versata entro il 20 luglio 2022.

Il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero potrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni civili, ovvero mediante rateazione, nel rispetto delle condizioni contenute nel "Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa". In proposito l’Inps ha precisato che sul debito regolarizzato con rateazione presentata entro il 20 luglio 2022 saranno dovuti i soli interessi di dilazione.

Per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente deve indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedenti la misura dell’esonero autorizzato.

Sulle somme versate in unica soluzione oltre il termine del 20 luglio 2022, ovvero regolarizzate mediante rateazione successivamente alla stessa data, sono dovute le sanzioni civili, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, a decorrere dal 21 luglio 2022. In ogni caso la sanzione non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.

L’Inps sottolinea che la verifica della regolarità della contribuzione obbligatoria tramite la procedura "Durc On Line" costituisce condizione per il riconoscimento dell’esonero; pertanto, l’attestazione di irregolarità comporta il recupero dell’esonero fruito.

Per le modalità di recupero dell’esonero delle aziende con dipendenti si ricorda che per esporre nel flusso Uniemens il beneficio spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale "L556", avente il significato di "Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106" e nell’elemento <ImportoACredito> deve essere indicato il relativo importo.
La valorizzazione del predetto codice causale può essere effettuata nella prima denuncia utile ed entro quella del mese di competenza agosto 2022. Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di agosto 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività per fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Ai datori di lavoro cui è stata accolta la domanda di esonero è attribuito il codice autorizzazione "8J", valido per il periodo giugno 2022 (mese di autorizzazione definitiva alla fruizione) – agosto 2022 (ultimo mese utile per la fruizione della misura nelle denunce contributive).

PROCEDURA DI RIESAME

Le istanze di riesame degli esiti delle domande, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nella comunicazione dei medesimi esiti, dovranno essere presentate, tramite PEC, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva del datore di lavoro/lavoratore autonomo entro il 26 luglio 2022.

Al fine di consentire una più efficace gestione delle istanze, nella posta elettronica certificata dovrà essere riportato il seguente oggetto: "Istanza di riesame domanda esonero contributivo articolo 70 del DL 73/2021 – C.F._____________ - matricola/cida/progressivo azienda ____________".

Dal Fondo Pensione Previndai, informazioni per i Dirigenti Industria

Sul sito Previndai – il Fondo Pensione per i Dirigenti delle aziende Industriali – è attiva la compilazione on-line della dichiarazione contributiva

Il Fondo Pensione Previndai informa i Dirigenti delle Aziende industriali – il cui rapporto di lavoro è regolato dal “CCNL per le aziende produttrici di beni e servizi sottoscritto da Confindustria e Federmanager” o da un diverso contratto, comunque sottoscritto da almeno una di tali parti – che è possibile compilare on line la dichiarazione contributiva relativa al 2° semestre 2022.
La scadenza del versamento è fissata al 20 luglio 2022.
Il bonifico deve essere disposto in tempo utile a garantire il riconoscimento a Previndai di una data valuta coincidente, al massimo, con quella della scadenza.

Sul sito Previndai - il Fondo Pensione per i Dirigenti delle aziende Industriali - è attiva la compilazione on-line della dichiarazione contributiva

Il Fondo Pensione Previndai informa i Dirigenti delle Aziende industriali - il cui rapporto di lavoro è regolato dal "CCNL per le aziende produttrici di beni e servizi sottoscritto da Confindustria e Federmanager" o da un diverso contratto, comunque sottoscritto da almeno una di tali parti - che è possibile compilare on line la dichiarazione contributiva relativa al 2° semestre 2022.
La scadenza del versamento è fissata al 20 luglio 2022.
Il bonifico deve essere disposto in tempo utile a garantire il riconoscimento a Previndai di una data valuta coincidente, al massimo, con quella della scadenza.

Procedura di riesame domande di indennità Covid ai marittimi

L’Inps ha fornito istruzioni sulla procedura di riesame delle domande relative all’indennità Covid in favore dei lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi, respinte dai controlli automatizzati in esito alle verifiche sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità (Messaggio 27 giugno 2022, n. 2576).

Con la Legge di Bilancio 2021 è stata disposta la concessione di un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e nella misura di 40 euro netti al giorno, in favore delle seguenti categorie di lavoratori autonomi che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19:
– armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
– pescatori autonomi;
– soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Le domande presentate sono state sottoposte ad una procedura di controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste.
Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito istituzionale dell’INPS utilizzando il servizio “Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
Relativamente alle domande respinte per mancato superamento dei suddetti controlli inerenti all’accertamento dei requisiti è possibile presentare istanza di riesame.

Il termine (non perentorio) per proporre riesame è di 20 giorni a decorrere dal 27 giugno 2022, ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva. Trascorso inutilmente tale periodo, senza che l’interessato abbia prodotto utile documentazione, la domanda si considera respinta.
La documentazione utile per il riesame può essere inviata attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)”, per il tramite di un’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
L’Inps ha precisato che per le domande respinte viene visualizzato il seguente messaggio: “NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame”.
Tuttavia, laddove l’istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata (ad esempio, non sia stata espressamente indicata la categoria di riesame e questa non sia individuabile univocamente dalla Struttura territoriale ovvero non sia stato allegato alcun documento) la medesima sarà considerata non procedibile, con conseguente richiesta di integrazione delle informazioni necessarie.
In alternativa, la documentazione di riesame alla Struttura territoriale di competenza può essere inviata alla casella di posta istituzionale dedicata, denominata “riesamebonus600.nomesede@inps.it”, istituita presso ogni Struttura territoriale INPS.

Riguardo ai requisiti normativamente previsti per il riconoscimento dell’indennità, l’Inps ha sottolineato che:
– il beneficio è riconosciuto a coloro che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, che la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019. Per l’individuazione del suddetto requisito il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività;
– la qualifica di “pescatore autonomo” non risulta attualmente rilevabile attraverso la procedura automatica e pertanto il richiedente, in sede di riesame, deve fornire all’Istituto apposita documentazione attestante la natura “autonoma” del rapporto di lavoro. A tal fine, per i soggetti associati gli operatori delle Strutture territoriali verificano il codice fiscale del lavoratore presente sui flussi Uniemens di aziende con CSC 1.19.01 ed eventualmente richiedono un’autodichiarazione in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile: lo status di pescatore “autonomo”; la natura del reddito derivante dall’attività di pesca. Nel caso di associato in cooperativa, è necessario presentare documentazione rilasciata dalla cooperativa stessa attestante l’importo della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.

L’Inps ha fornito istruzioni sulla procedura di riesame delle domande relative all’indennità Covid in favore dei lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi, respinte dai controlli automatizzati in esito alle verifiche sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità (Messaggio 27 giugno 2022, n. 2576).

Con la Legge di Bilancio 2021 è stata disposta la concessione di un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e nella misura di 40 euro netti al giorno, in favore delle seguenti categorie di lavoratori autonomi che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19:
- armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
- pescatori autonomi;
- soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Le domande presentate sono state sottoposte ad una procedura di controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste.
Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito istituzionale dell’INPS utilizzando il servizio "Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)", alla voce "Esiti", sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
Relativamente alle domande respinte per mancato superamento dei suddetti controlli inerenti all’accertamento dei requisiti è possibile presentare istanza di riesame.

Il termine (non perentorio) per proporre riesame è di 20 giorni a decorrere dal 27 giugno 2022, ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva. Trascorso inutilmente tale periodo, senza che l’interessato abbia prodotto utile documentazione, la domanda si considera respinta.
La documentazione utile per il riesame può essere inviata attraverso il link "Esiti" nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda "Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)", per il tramite di un’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
L’Inps ha precisato che per le domande respinte viene visualizzato il seguente messaggio: "NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame".
Tuttavia, laddove l'istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata (ad esempio, non sia stata espressamente indicata la categoria di riesame e questa non sia individuabile univocamente dalla Struttura territoriale ovvero non sia stato allegato alcun documento) la medesima sarà considerata non procedibile, con conseguente richiesta di integrazione delle informazioni necessarie.
In alternativa, la documentazione di riesame alla Struttura territoriale di competenza può essere inviata alla casella di posta istituzionale dedicata, denominata "riesamebonus600.nomesede@inps.it", istituita presso ogni Struttura territoriale INPS.

Riguardo ai requisiti normativamente previsti per il riconoscimento dell’indennità, l’Inps ha sottolineato che:
- il beneficio è riconosciuto a coloro che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, che la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019. Per l’individuazione del suddetto requisito il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell’attività;
- la qualifica di "pescatore autonomo" non risulta attualmente rilevabile attraverso la procedura automatica e pertanto il richiedente, in sede di riesame, deve fornire all’Istituto apposita documentazione attestante la natura "autonoma" del rapporto di lavoro. A tal fine, per i soggetti associati gli operatori delle Strutture territoriali verificano il codice fiscale del lavoratore presente sui flussi Uniemens di aziende con CSC 1.19.01 ed eventualmente richiedono un’autodichiarazione in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile: lo status di pescatore "autonomo"; la natura del reddito derivante dall’attività di pesca. Nel caso di associato in cooperativa, è necessario presentare documentazione rilasciata dalla cooperativa stessa attestante l’importo della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.

Cassa Edile di Varese: contribuzione vigente

Si riporta la tabella contributiva vigente della Cassa Edile della provincia di Varese per le imprese che applicano il CCNL Edilizia Industria

Contributi vigenti

% a carico impresa

% a carico lavoratore

% totale

Previdenze sociali 1,875 0,375 2,25
Scuola professionale edile – CPT – prevenzione infortuni 0,90 0,90
Indumenti e calzature 0,40 0,40
Contributo RLST 0,15 0,15
Contributo APE (ordinaria) 3,91 3,91
Fondo Imprese e lavoratori 0,10 0,10
Fondo Nazionale Prepensionamento 0,20 0,20
Quote nazionali adesione contrattuale 0,222 0,222 0,444
Quote provinciale adesione contrattuale 0,883 0,883 1,766
Fondo incentivo all’Occupazione 0,10 0,10
Fondo Sanitario Nazionale 0,60 0,60

Si riporta la tabella contributiva vigente della Cassa Edile della provincia di Varese per le imprese che applicano il CCNL Edilizia Industria

Contributi vigenti

% a carico impresa

% a carico lavoratore

% totale

Previdenze sociali 1,875 0,375 2,25
Scuola professionale edile - CPT - prevenzione infortuni 0,90 - 0,90
Indumenti e calzature 0,40 - 0,40
Contributo RLST 0,15 - 0,15
Contributo APE (ordinaria) 3,91 - 3,91
Fondo Imprese e lavoratori 0,10 - 0,10
Fondo Nazionale Prepensionamento 0,20 - 0,20
Quote nazionali adesione contrattuale 0,222 0,222 0,444
Quote provinciale adesione contrattuale 0,883 0,883 1,766
Fondo incentivo all’Occupazione 0,10 - 0,10
Fondo Sanitario Nazionale 0,60 - 0,60

Cooperative Metalmeccaniche: adeguamento della quota relativa all’IPCA

E stato sottoascritto l’accordo per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica dell’Ipca al netto degli energetici importati.

Le parti hanno calcolato la quota relativa all’IPCA consuntivata 2021  (ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022,  degli incrementi retributivi complessivi

Livelli

Quota relativa all’IPCA consuntivata 2021

(ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022,

degli incrementi retributivi complessivi)

D1 11,91
D2 13,21
C1 13,49
C2 13,78
C3 14,76
B1 15,82
B2 16,97
D3 18,45
A1 20,34

Sulla base dei valori all’IPCA, inoltre, sono stati definiti i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.

Misura dell’indennità

Dal 1° giugno 2022

Trasferta intera 44,47
Quota per il pasto meridiano o serale 11,97
Quota per il pernottamento 20,53

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022:

b) COMPENSO GIORNALIERO

c) COMPENSO SETTIMANALE

LIVELLO 16 ORE (GIORNO LAVORATO} 24 ORE (GIORNOLIBERO) 24 ORE FESTIVE 6 GIORNI 6 GIORNI CON FESTIVO 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO UBERO
D1-D2-C1 4,99 7,51 8,11 32,46 33,06 35,58
C2-C3 5,95 9,33 10,01 39,08 39,76 43,14
SUPERIORE AL B 1 6,83 11,24 11,83 45,39 45,98 50,39

E stato sottoascritto l’accordo per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica dell’Ipca al netto degli energetici importati.

Le parti hanno calcolato la quota relativa all’IPCA consuntivata 2021  (ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022,  degli incrementi retributivi complessivi

Livelli

Quota relativa all’IPCA consuntivata 2021

(ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022,

degli incrementi retributivi complessivi)

D1 11,91
D2 13,21
C1 13,49
C2 13,78
C3 14,76
B1 15,82
B2 16,97
D3 18,45
A1 20,34

Sulla base dei valori all’IPCA, inoltre, sono stati definiti i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell'indennità di reperibilità.

Misura dell'indennità

Dal 1° giugno 2022

Trasferta intera 44,47
Quota per il pasto meridiano o serale 11,97
Quota per il pernottamento 20,53

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022:

b) COMPENSO GIORNALIERO

c) COMPENSO SETTIMANALE

LIVELLO 16 ORE (GIORNO LAVORATO} 24 ORE (GIORNOLIBERO) 24 ORE FESTIVE 6 GIORNI 6 GIORNI CON FESTIVO 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO UBERO
D1-D2-C1 4,99 7,51 8,11 32,46 33,06 35,58
C2-C3 5,95 9,33 10,01 39,08 39,76 43,14
SUPERIORE AL B 1 6,83 11,24 11,83 45,39 45,98 50,39