Sanità integrativa in odontoiatria negli Studi Professionali

Dal 1° luglio 2022 è in vigore l’accordo tra FAS-Fondo ANDI Salute e Gestione Professionisti relativo alle nuove prestazioni di sanità integrativa in odontoiatria.

Da luglio 2022 entra in vigore l’accordo con il quale Gestione Professionisti EBIPRO, l’assistenza sanitaria ideata e gestita da Confprofessioni a favore dei liberi professionisti italiani, introduce nuove prestazioni di sanità integrativa in odontoiatria in collaborazione con il FAS-Fondo ANDI Salute, a favore dei datori di lavoro che applicano il CCNL Studi professionali.
Tale accordo prevede la possibilità di attivare gratuitamente le nuove prestazioni di supporto alla spesa in odontoiatria, previa registrazione alla piattaforma BeProf e selezione dell’apposita procedura.
Gestione Professionisti insieme a FAS- Fondo Integrativo nato da ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, ha sviluppato il piano sanitario che prevede la possibilità di ottenere il rimborso del 25% del costo sostenuto per un impianto osteointegrato comprensivo di corona, con un massimo di 500 euro all’anno per il primo triennio di validità dell’accordo. Tale piano prevede un incremento graduale della gamma di prestazioni rimborsabili, dedicate a quei professionisti che, anno dopo anno, adotteranno comportamenti virtuosi in odontoiatria sottoponendosi, per esempio, periodicamente alle sedute di igiene dentale.

Dal 1° luglio 2022 è in vigore l’accordo tra FAS-Fondo ANDI Salute e Gestione Professionisti relativo alle nuove prestazioni di sanità integrativa in odontoiatria.

Da luglio 2022 entra in vigore l’accordo con il quale Gestione Professionisti EBIPRO, l’assistenza sanitaria ideata e gestita da Confprofessioni a favore dei liberi professionisti italiani, introduce nuove prestazioni di sanità integrativa in odontoiatria in collaborazione con il FAS-Fondo ANDI Salute, a favore dei datori di lavoro che applicano il CCNL Studi professionali.
Tale accordo prevede la possibilità di attivare gratuitamente le nuove prestazioni di supporto alla spesa in odontoiatria, previa registrazione alla piattaforma BeProf e selezione dell’apposita procedura.
Gestione Professionisti insieme a FAS- Fondo Integrativo nato da ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, ha sviluppato il piano sanitario che prevede la possibilità di ottenere il rimborso del 25% del costo sostenuto per un impianto osteointegrato comprensivo di corona, con un massimo di 500 euro all’anno per il primo triennio di validità dell’accordo. Tale piano prevede un incremento graduale della gamma di prestazioni rimborsabili, dedicate a quei professionisti che, anno dopo anno, adotteranno comportamenti virtuosi in odontoiatria sottoponendosi, per esempio, periodicamente alle sedute di igiene dentale.

Illegittimo il trasferimento del sindacalista indagato se manca il nulla osta

6 lug 2022 E’ antisindacale il trasferimento per incompatibilità ambientale del dirigente disposto in mancanza del nulla osta dell’ organizzazione sindacale di appartenenza (Corte di Cassazione, Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20827).

La vicenda prende le mosse dal trasferimento di un dirigente dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, componente della RSU, dichiarato illegittimo dalla Corte d’Appello territoriale, in quanto disposto in violazione della norma (art. 22, Statuto dei lavoratori) che stabilisce che il trasferimento in una unità operativa in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della R.S.U. ove il dirigente ne sia componente.
Pertanto, come evidenziato dai giudici del merito, per la validità del trasferimento, indispensabile doveva considerarsi nel caso di specie il previo nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza, restando irrilevanti i motivi posti a giustificazione del provvedimento di trasferimento.
In particolare le addotte ragioni di incompatibilità ambientale del lavoratore, per effetto del procedimento penale cui era sottoposto, non potevano condizionare l’applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all’espletamento dell’attività sindacale.

Inoltre, l’asserita incompatibilità ambientale avrebbe dovuto realizzarsi in concreto, non essendo sufficiente la generica prospettazione che il lavoratore dovesse continuare a svolgere la propria attività a contatto con personale della Guardia di finanza che aveva svolto le indagini su di lui.

La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di secondo grado, ha stabilito che in mancanza del previsto nulla osta, non assume rilevanza lo scrutinio circa l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il trasferimento che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l’osservanza delle formalità prescritte, resta ugualmente viziato da una presunzione di anti-sindacalità.
Né può condividersi l’assunto, sostenuto dall’Agenzia, che escluderebbe l’onere di richiedere il previo nulla osta per i trasferimenti occasionati da ragioni di incompatibilità ambientale, ove legate a indagini penali nei confronti del dipendente interessato: lo stesso, difatti darebbe luogo ad un immotivato restringimento della portata applicativa dell’art. 22 cit..
La Suprema Corte, infine, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui lo stesso dirigente della rappresentanza sindacale aziendale è legittimato a proporre diretta ed autonoma azione volta a far valere l’illegittimità del trasferimento in caso di mancata richiesta del nulla osta sindacale.

6 lug 2022 E’ antisindacale il trasferimento per incompatibilità ambientale del dirigente disposto in mancanza del nulla osta dell’ organizzazione sindacale di appartenenza (Corte di Cassazione, Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20827).

La vicenda prende le mosse dal trasferimento di un dirigente dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, componente della RSU, dichiarato illegittimo dalla Corte d’Appello territoriale, in quanto disposto in violazione della norma (art. 22, Statuto dei lavoratori) che stabilisce che il trasferimento in una unità operativa in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della R.S.U. ove il dirigente ne sia componente.
Pertanto, come evidenziato dai giudici del merito, per la validità del trasferimento, indispensabile doveva considerarsi nel caso di specie il previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza, restando irrilevanti i motivi posti a giustificazione del provvedimento di trasferimento.
In particolare le addotte ragioni di incompatibilità ambientale del lavoratore, per effetto del procedimento penale cui era sottoposto, non potevano condizionare l'applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all'espletamento dell'attività sindacale.

Inoltre, l'asserita incompatibilità ambientale avrebbe dovuto realizzarsi in concreto, non essendo sufficiente la generica prospettazione che il lavoratore dovesse continuare a svolgere la propria attività a contatto con personale della Guardia di finanza che aveva svolto le indagini su di lui.

La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di secondo grado, ha stabilito che in mancanza del previsto nulla osta, non assume rilevanza lo scrutinio circa l'esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il trasferimento che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l'osservanza delle formalità prescritte, resta ugualmente viziato da una presunzione di anti-sindacalità.
Né può condividersi l’assunto, sostenuto dall’Agenzia, che escluderebbe l'onere di richiedere il previo nulla osta per i trasferimenti occasionati da ragioni di incompatibilità ambientale, ove legate a indagini penali nei confronti del dipendente interessato: lo stesso, difatti darebbe luogo ad un immotivato restringimento della portata applicativa dell'art. 22 cit..
La Suprema Corte, infine, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui lo stesso dirigente della rappresentanza sindacale aziendale è legittimato a proporre diretta ed autonoma azione volta a far valere l'illegittimità del trasferimento in caso di mancata richiesta del nulla osta sindacale.

INARCASSA: modulo di rinuncia all’indennità un tantum

In relazione all’indennità una tantum di 200 euro, l’Inarcassa comunica che qualora il pensionato ritenga di non essere in possesso dei requisiti per fruire del beneficio deve inviare alla stessa il modulo di rinuncia entro il 14 luglio 2022 (Comunicato 01 luglio 2022).

L’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta ai pensionati in possesso dei seguenti requisiti:
– essere residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022;
– essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione alla data del 30 giugno 2022;
– dichiarare, per l’anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, dei trattamenti fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate soggette a tassazione separata, non superiore a 35.000 euro;
– non aver percepito l’analoga indennità prevista per i lavoratori dipendenti.

Per i titolari di più trattamenti erogati sia dall’INPS che da altro Ente previdenziale, come Inarcassa (ad. es. trattamenti in cumulo e in totalizzazione) il pagamento dell’indennità è effettuato dall’INPS.
Invece, per i titolari di trattamenti non gestiti dall’INPS l’indennità è corrisposta d’ufficio dall’altro Ente previdenziale.
Quindi, per coloro che percepiscono trattamenti pensionistici esclusivamente da Inarcassa, l’indennità una tantum è corrisposta da quest’ultima senza necessità che sia presentata specifica domanda dall’interessato, sulla base delle informazioni disponibili momento dell’erogazione, con la mensilità della pensione di Luglio 2022. La somma è accreditata anche ai titolari dei suddetti trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidati successivamente.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

In proposito l’Inarcassa ha osservato che, in considerazione del fatto che al momento il reddito 2021 non è ancora stato dichiarato, effettuerà il pagamento dell’indennità, procedendo alla verifica del requisito reddituale successivamente, anche attraverso i dati forniti dall’Amministrazione finanziaria. Qualora il reddito 2021 dovesse risultare superiore al limite previsto provvederà al recupero delle somme indebitamente corrisposte entro l’anno successivo a quello dell’acquisizione delle informazioni reddituali.

Al riguardo l’Inarcassa ha comunicato che, per ovviare alla procedura di recupero, qualora si ritenga di non essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità una tantum, è necessario presentare alla stessa l’apposito modulo di rinuncia, reperibile sul proprio sito internet, entro il 14 luglio 2022.

In relazione all’indennità una tantum di 200 euro, l’Inarcassa comunica che qualora il pensionato ritenga di non essere in possesso dei requisiti per fruire del beneficio deve inviare alla stessa il modulo di rinuncia entro il 14 luglio 2022 (Comunicato 01 luglio 2022).

L’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta ai pensionati in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022;
- essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione alla data del 30 giugno 2022;
- dichiarare, per l’anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, dei trattamenti fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate soggette a tassazione separata, non superiore a 35.000 euro;
- non aver percepito l’analoga indennità prevista per i lavoratori dipendenti.

Per i titolari di più trattamenti erogati sia dall’INPS che da altro Ente previdenziale, come Inarcassa (ad. es. trattamenti in cumulo e in totalizzazione) il pagamento dell’indennità è effettuato dall’INPS.
Invece, per i titolari di trattamenti non gestiti dall’INPS l’indennità è corrisposta d’ufficio dall’altro Ente previdenziale.
Quindi, per coloro che percepiscono trattamenti pensionistici esclusivamente da Inarcassa, l’indennità una tantum è corrisposta da quest’ultima senza necessità che sia presentata specifica domanda dall’interessato, sulla base delle informazioni disponibili momento dell’erogazione, con la mensilità della pensione di Luglio 2022. La somma è accreditata anche ai titolari dei suddetti trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidati successivamente.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

In proposito l’Inarcassa ha osservato che, in considerazione del fatto che al momento il reddito 2021 non è ancora stato dichiarato, effettuerà il pagamento dell’indennità, procedendo alla verifica del requisito reddituale successivamente, anche attraverso i dati forniti dall’Amministrazione finanziaria. Qualora il reddito 2021 dovesse risultare superiore al limite previsto provvederà al recupero delle somme indebitamente corrisposte entro l’anno successivo a quello dell’acquisizione delle informazioni reddituali.

Al riguardo l’Inarcassa ha comunicato che, per ovviare alla procedura di recupero, qualora si ritenga di non essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità una tantum, è necessario presentare alla stessa l’apposito modulo di rinuncia, reperibile sul proprio sito internet, entro il 14 luglio 2022.

Spettacolo: nuovi chiarimenti sull’indennità ALAS

L’Inps ha  fornito nuove precisazioni in merito alla contribuzione afferente all’indennità di disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

 

Per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo (messaggio 5 luglio 2022, n. 2694)
l contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia, fino al 31 dicembre 2021 dovuto nella misura dell’1,28%, in quanto oggetto di riduzione, è calcolato nella misura piena del 2,22%.
I medesimi datori di lavoro/committenti devono versare la contribuzione ALAS, pari all’1,06%, con il codice “M219” per i mesi da gennaio ad aprile 2022. Il versamento di tale contribuzione può avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio, di giugno e di luglio 2022.
I datori di lavoro/committenti provvedono, per gli stessi periodi (da gennaio ad aprile 2022), al versamento del differenziale di contribuzione di malattia (pari allo 0,94%, ossia 2,22% – 1,28%) valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M220”, che assume il significato di “Versamento differenziale di contribuzione di malattia”; nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo della differenza di contribuzione da versare pari allo 0,94% dell’imponibile entro il limite del massimale giornaliero che, per l’anno 2022, è determinato nella misura di 100,00 euro.
Il versamento di tale contribuzione può avvenire con le denunce di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
In ogni caso, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (c.s.c. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni (identificati dal c.s.c. 1.18.10), la contribuzione da versare con il codice “M219”, per i periodi da gennaio a maggio 2022, deve essere calcolata applicando l’aliquota del 2%.

L’Inps ha  fornito nuove precisazioni in merito alla contribuzione afferente all’indennità di disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

 

Per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo (messaggio 5 luglio 2022, n. 2694)
l contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia, fino al 31 dicembre 2021 dovuto nella misura dell’1,28%, in quanto oggetto di riduzione, è calcolato nella misura piena del 2,22%.
I medesimi datori di lavoro/committenti devono versare la contribuzione ALAS, pari all’1,06%, con il codice "M219" per i mesi da gennaio ad aprile 2022. Il versamento di tale contribuzione può avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio, di giugno e di luglio 2022.
I datori di lavoro/committenti provvedono, per gli stessi periodi (da gennaio ad aprile 2022), al versamento del differenziale di contribuzione di malattia (pari allo 0,94%, ossia 2,22% - 1,28%) valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione "M220", che assume il significato di "Versamento differenziale di contribuzione di malattia"; nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo della differenza di contribuzione da versare pari allo 0,94% dell’imponibile entro il limite del massimale giornaliero che, per l’anno 2022, è determinato nella misura di 100,00 euro.
Il versamento di tale contribuzione può avvenire con le denunce di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
In ogni caso, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (c.s.c. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni (identificati dal c.s.c. 1.18.10), la contribuzione da versare con il codice "M219", per i periodi da gennaio a maggio 2022, deve essere calcolata applicando l’aliquota del 2%.

Turismo: emissione dei MAV di luglio del Fondo Fast

 

  Entro il 31 luglio  dovranno essere pagati i contributi per i lavoratori per i quali si sta procedendo al rinnovo dell’iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria FAST per i dipendenti da aziende del settore turismo.

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fast è il fondo per i dipendenti da aziende del settore turismo al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti.
Il suddetto Fondo comunica alle aziende che la prossima la prossima emissione dei MAV avverrà il 21 luglio 2022 e riguarderà i MAV richiesti entro il 17 luglio. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro il 31 luglio 2022.
Le emissioni previste per l’intero 2022 sono:
– 11 agosto (richieste entro l’8);
– 16 settembre (richieste entro il 13);
– 21 ottobre (richieste entro il 18);
– 18 novembre (richieste entro il 15);
– 16 dicembre (richieste entro il 13).
Le precedenti emissioni sono avvenute il 17 giugno, 22 aprile; il 22 marzo; il 18 febbraio; il 21 gennaio; il 17 dicembre; il 19 novembre

 

  Entro il 31 luglio  dovranno essere pagati i contributi per i lavoratori per i quali si sta procedendo al rinnovo dell'iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria FAST per i dipendenti da aziende del settore turismo.

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fast è il fondo per i dipendenti da aziende del settore turismo al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti.
Il suddetto Fondo comunica alle aziende che la prossima la prossima emissione dei MAV avverrà il 21 luglio 2022 e riguarderà i MAV richiesti entro il 17 luglio. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro il 31 luglio 2022.
Le emissioni previste per l'intero 2022 sono:
- 11 agosto (richieste entro l'8);
- 16 settembre (richieste entro il 13);
- 21 ottobre (richieste entro il 18);
- 18 novembre (richieste entro il 15);
- 16 dicembre (richieste entro il 13).
Le precedenti emissioni sono avvenute il 17 giugno, 22 aprile; il 22 marzo; il 18 febbraio; il 21 gennaio; il 17 dicembre; il 19 novembre

Accordo Dipendenti RAI: Osservatorio sul Lavoro Agile

 

Il giorno 30 giugno 2022, la RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL COMUNICAZIONI, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL si sono incontrate per valutare gli ambiti di applicazione dell’Istituto del Lavoro Agile previsto dall’accordo di rinnovo contrattuale del 9 marzo 2022

Le Parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti della Rai, con riferimento al tema dell’estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo sul lavoro agile del 9 marzo 2022, hanno convenuto:

1) integrare l’elenco dei profili professionali contenuti nel punto “A1) Premessa: finalità ed accordo individuale” del citato accordo, aggiungendo “Tecnico, Specialista Web e Geometrd”, ai quali verrà estesa la disciplina del lavoro agile contenuta nell’accordo, a decorrere dall’11 luglio 2022;

2) inserire, alla fine del periodo in questione, il seguente elenco di ambiti/profili professionali ai quali verrà estesa la disciplina del lavoro agile contenuta nell’accordo, a decorrere dall’11 luglio 2022:

“Direzione Comunicazione
– Videografici Area Creativa

Direzione Rai Play e Digital
– Grafici-Operatori Animatori e Videografici

Direzione Tecnologie:
– Esercizio Reti e Sistemi (ex GASIP)

Direzione Radio:
– Tecnici della produzione, Quadri B, Tecnici (categoria y) inquadrati nell’area Ingegneria Esercizio e Manutenzione ad esclusione dei settori Booking, Sala Controllo e Manutenzione impianti;
– Tecnici del Servizio di Prevenzione e Protezione nell’ambito dell’area Risorse Radio;
– Grafici-Operatori Animatori.

Direzione Produzione TV
– Risorse impegnate in attività amministrative e/o di organizzazione del lavoro.

Si precisa che, in un’ottica di massima equità nell’applicazione delle pattuizioni in materia:

– nell’ambito dei singoli settori verrà consentita l’adesione al lavoro agile non solo alle risorse inquadrate nei profili espressamente contemplati dalla attuale disciplina ma anche alle risorse che, seppur inquadrate in profili non considerati, svolgano le medesime mansioni delle prime;

– sarà inoltre possibile consentire l’adesione al lavoro agile anche alle risorse che, seppure al momento non rientrino nei profili espressamente contemplati dalla attuale disciplina, siano state avviate dall’Azienda verso il percorso di cambio qualifica attraverso accertamento di idoneità alle mansioni, ai fini dell’inquadramento in uno dei predetti profili”.

Infine, con riferimento ai profili della produzione che allo stato non risultano compatibili con la modalità agile e che non rientrano quindi nelle casistiche individuate nel presente accordo, le Parti convengono di avviare una fase di studio e confronto con l’obiettivo di concludere entro il 30 settembre – per individuare, laddove valutato possibile, modalità applicative del lavoro agile o, in alternativa, diverse misure connesse con la finalità di conciliazione vita- lavoro.

 

Il giorno 30 giugno 2022, la RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL COMUNICAZIONI, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL si sono incontrate per valutare gli ambiti di applicazione dell’Istituto del Lavoro Agile previsto dall’accordo di rinnovo contrattuale del 9 marzo 2022

Le Parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti della Rai, con riferimento al tema dell’estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo sul lavoro agile del 9 marzo 2022, hanno convenuto:

1) integrare l’elenco dei profili professionali contenuti nel punto "A1) Premessa: finalità ed accordo individuale" del citato accordo, aggiungendo "Tecnico, Specialista Web e Geometrd", ai quali verrà estesa la disciplina del lavoro agile contenuta nell’accordo, a decorrere dall’11 luglio 2022;

2) inserire, alla fine del periodo in questione, il seguente elenco di ambiti/profili professionali ai quali verrà estesa la disciplina del lavoro agile contenuta nell’accordo, a decorrere dall’11 luglio 2022:

"Direzione Comunicazione
- Videografici Area Creativa

Direzione Rai Play e Digital
- Grafici-Operatori Animatori e Videografici

Direzione Tecnologie:
- Esercizio Reti e Sistemi (ex GASIP)

Direzione Radio:
- Tecnici della produzione, Quadri B, Tecnici (categoria y) inquadrati nell’area Ingegneria Esercizio e Manutenzione ad esclusione dei settori Booking, Sala Controllo e Manutenzione impianti;
- Tecnici del Servizio di Prevenzione e Protezione nell’ambito dell’area Risorse Radio;
- Grafici-Operatori Animatori.

Direzione Produzione TV
- Risorse impegnate in attività amministrative e/o di organizzazione del lavoro.

Si precisa che, in un’ottica di massima equità nell’applicazione delle pattuizioni in materia:

- nell’ambito dei singoli settori verrà consentita l’adesione al lavoro agile non solo alle risorse inquadrate nei profili espressamente contemplati dalla attuale disciplina ma anche alle risorse che, seppur inquadrate in profili non considerati, svolgano le medesime mansioni delle prime;

- sarà inoltre possibile consentire l’adesione al lavoro agile anche alle risorse che, seppure al momento non rientrino nei profili espressamente contemplati dalla attuale disciplina, siano state avviate dall’Azienda verso il percorso di cambio qualifica attraverso accertamento di idoneità alle mansioni, ai fini dell’inquadramento in uno dei predetti profili".

Infine, con riferimento ai profili della produzione che allo stato non risultano compatibili con la modalità agile e che non rientrano quindi nelle casistiche individuate nel presente accordo, le Parti convengono di avviare una fase di studio e confronto con l’obiettivo di concludere entro il 30 settembre - per individuare, laddove valutato possibile, modalità applicative del lavoro agile o, in alternativa, diverse misure connesse con la finalità di conciliazione vita- lavoro.

Nuova procedura del Fondo Est per il censimento delle utenze

Dal 4 luglio 2022, alle aziende, ai consulenti e ai centri servizi, che accedono alla piattaforma informatica utilizzata dal Fondo Est, è richiesto di accreditarsi nominalmente

Il Fondo Est chiarisce che, dal 4 luglio 2022, chi accede all’area riservata ad Aziende e Consulenti e Centri Servizi, dovrà necessariamente inserire le informazioni anagrafiche richieste, includendo il proprio ruolo riguardo la gestione online del Fondo. Senza il completamento della scheda non sarà possibile operare nell’area riservata.
Nello specifico, i ruoli previsti sono i seguenti:
– Amministratore di società di consulenza: è il professionista responsabile di una società di consulenza, studio professionale o centro servizi incaricato dalle aziende clienti, a svolgere operazioni per proprio conto sulla piattaforma di Fondo Est;
– Delegato di società di consulenza: è la persona, impiegato o collaboratore, incaricato formalmente dalla società di consulenza o centro servizi, ad operare sulla piattaforma di Fondo Est per conto delle aziende iscritte;
– Referente azienda: è la persona, impiegato o collaboratore dell’azienda, delegata dalla stessa ad operare sulla piattaforma di Fondo Est.
Per i centri servizi e gli studi associati con diversi collaboratori che operano sulla piattaforma del Fondo, verrà richiesto per ogni registrazione dei ruoli di creare un PIN, che servirà ad ogni figura ad accedere per proprio conto sulla piattaforma e che dovrà essere inserito ogni volta che si vorrà operare sul profilo della società di consulenza stessa.

Al momento dell’inserimento dei dati anagrafici richiesti per ogni ruolo, consigliamo a ciascun delegato di utilizzare il proprio computer. Nel caso in cui non fosse possibile sarà necessario cancellare la cronologia del browser oppure aprire una nuova scheda del browser stesso in modalità “incognito

Dal 4 luglio 2022, alle aziende, ai consulenti e ai centri servizi, che accedono alla piattaforma informatica utilizzata dal Fondo Est, è richiesto di accreditarsi nominalmente

Il Fondo Est chiarisce che, dal 4 luglio 2022, chi accede all’area riservata ad Aziende e Consulenti e Centri Servizi, dovrà necessariamente inserire le informazioni anagrafiche richieste, includendo il proprio ruolo riguardo la gestione online del Fondo. Senza il completamento della scheda non sarà possibile operare nell’area riservata.
Nello specifico, i ruoli previsti sono i seguenti:
- Amministratore di società di consulenza: è il professionista responsabile di una società di consulenza, studio professionale o centro servizi incaricato dalle aziende clienti, a svolgere operazioni per proprio conto sulla piattaforma di Fondo Est;
- Delegato di società di consulenza: è la persona, impiegato o collaboratore, incaricato formalmente dalla società di consulenza o centro servizi, ad operare sulla piattaforma di Fondo Est per conto delle aziende iscritte;
- Referente azienda: è la persona, impiegato o collaboratore dell’azienda, delegata dalla stessa ad operare sulla piattaforma di Fondo Est.
Per i centri servizi e gli studi associati con diversi collaboratori che operano sulla piattaforma del Fondo, verrà richiesto per ogni registrazione dei ruoli di creare un PIN, che servirà ad ogni figura ad accedere per proprio conto sulla piattaforma e che dovrà essere inserito ogni volta che si vorrà operare sul profilo della società di consulenza stessa.

Al momento dell'inserimento dei dati anagrafici richiesti per ogni ruolo, consigliamo a ciascun delegato di utilizzare il proprio computer. Nel caso in cui non fosse possibile sarà necessario cancellare la cronologia del browser oppure aprire una nuova scheda del browser stesso in modalità "incognito

METALMECCANICA CONFAPI – E.B.M. – Bando Borse di studio 2021/2022

E.B.M., l’Ente Bilaterale per il settore della Metalmeccanica Confapi PMI, informa gli iscritti dell’apertura candidature per il BANDO BORSE DI STUDIO 2021/2022 per la Frequenza ai Corsi di Laurea

E.B.M. informa che a partire dall’1/7/2022 i figli delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi PMI ed in regola con i versamenti ad E.B.M., nonché gli studenti lavoratori, potranno partecipare alla selezione Bando per l’assegnazione di 102 Borse di Studio, per la Frequenza ai Corsi di Laurea per l’anno 2021/2022, del valore di € 2.500 ciascuna.

Le domande potranno essere presentate dalle Lavoratrici e dai Lavoratori esclusivamente accedendo alla propria Area Riservata E.B.M. o, per conto delle Lavoratrici o dei Lavoratori, da parte dell’Azienda o del Consulente associato all’Azienda, tramite le specifica sezione Bandi Borse di Studio.

Il testo del Bando e la relativa Informativa Privacy sono presenti nella sezione Bando Borse di Studio 2021/2022. Nella medesima sezione è anche disponibile un Vademecum di supporto per la presentazione delle domande.

Le domande potranno essere presentate sino al termine ultimo del 30 settembre 2022.

Si anticipa che a settembre 2022, verrà pubblicato un ulteriore Bando per l’assegnazione di 400 Borse di studio per il conseguimento del Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’Anno Scolastico 2021/2022, del valore di € 350 ciascuna.

E.B.M., l’Ente Bilaterale per il settore della Metalmeccanica Confapi PMI, informa gli iscritti dell’apertura candidature per il BANDO BORSE DI STUDIO 2021/2022 per la Frequenza ai Corsi di Laurea

E.B.M. informa che a partire dall’1/7/2022 i figli delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi PMI ed in regola con i versamenti ad E.B.M., nonché gli studenti lavoratori, potranno partecipare alla selezione Bando per l’assegnazione di 102 Borse di Studio, per la Frequenza ai Corsi di Laurea per l’anno 2021/2022, del valore di € 2.500 ciascuna.

Le domande potranno essere presentate dalle Lavoratrici e dai Lavoratori esclusivamente accedendo alla propria Area Riservata E.B.M. o, per conto delle Lavoratrici o dei Lavoratori, da parte dell’Azienda o del Consulente associato all’Azienda, tramite le specifica sezione Bandi Borse di Studio.

Il testo del Bando e la relativa Informativa Privacy sono presenti nella sezione Bando Borse di Studio 2021/2022. Nella medesima sezione è anche disponibile un Vademecum di supporto per la presentazione delle domande.

Le domande potranno essere presentate sino al termine ultimo del 30 settembre 2022.

Si anticipa che a settembre 2022, verrà pubblicato un ulteriore Bando per l’assegnazione di 400 Borse di studio per il conseguimento del Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’Anno Scolastico 2021/2022, del valore di € 350 ciascuna.

In scadenza il versamento annuale per gli artigiani metalmeccanici friulani

In scadenza il versamento annuale al Fondo Integrativo Artigiani Metalmeccanici friulani.

Entro il 15 luglio 2022 si deve effettuare il versamento annuale al Fondo Integrativo Artigiani Metalmeccanici FVG per l’anno in corso, considerando:- a car…

In scadenza il versamento annuale al Fondo Integrativo Artigiani Metalmeccanici friulani.

Entro il 15 luglio 2022 si deve effettuare il versamento annuale al Fondo Integrativo Artigiani Metalmeccanici FVG per l'anno in corso, considerando:
- a carico delle aziende una quota annuale di euro 10,33 per ogni lavoratore dipendente in forza al 30 giugno;
- a carico del lavoratore una quota di euro 0,52 mensile da trattenersi a cura del datore di lavoro e da versare semestralmente a luglio e a gennaio.

Rapporto di lavoro a termine località turistiche del commercio toscano

Disciplinati i contratti a tempo determinato nelle località turistiche toscane per il settore del Terziario Confesercenti.

In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil – che, pur non esercitando attività di carattere stagionale, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano come località a prevalente vocazione turistica: il territorio della Regione Toscana.
S individuano i seguenti periodi di stagionalità: dal mese di aprile al 30 ottobre di ogni anno. Durante il periodo delle festività natalizie, e cioè dal 15 novembre al 15 gennaio, potranno essere conclusi contratti stagionali che dovranno prevedere una durata contrattuale che in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 16 giorni lavorativi e durante le fasce di lunga stagionalità, come determinate nel punto successivo, dovrà prevedere un minimo di almeno due mesi contrattuali. I lavoratori assunti in base al presente articolo si considerano stagionali a tutti gli effetti di legge e potranno prestare la loro opera esclusivamente nei territori indicati nello specifico allegato al suddetto accordo.
I seguenti periodi di stagionalità sono i seguenti:
– per le destinazioni MARINE, dal mese di aprile al mese di ottobre;
– per le destinazioni MONTANE, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio;
– per le destinazioni di PROSSIMITA’, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio.
I lavoratori nell’esecuzione di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato presso la stessa azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi oltre ad avere diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato sempre con riferimento alla mansione già espletata in esecuzione del rapporto a termine.
Quale condizione di miglior favore, i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali oltre ad aver diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
Tale diritto si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

Disciplinati i contratti a tempo determinato nelle località turistiche toscane per il settore del Terziario Confesercenti.

In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil - che, pur non esercitando attività di carattere stagionale, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano come località a prevalente vocazione turistica: il territorio della Regione Toscana.
S individuano i seguenti periodi di stagionalità: dal mese di aprile al 30 ottobre di ogni anno. Durante il periodo delle festività natalizie, e cioè dal 15 novembre al 15 gennaio, potranno essere conclusi contratti stagionali che dovranno prevedere una durata contrattuale che in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 16 giorni lavorativi e durante le fasce di lunga stagionalità, come determinate nel punto successivo, dovrà prevedere un minimo di almeno due mesi contrattuali. I lavoratori assunti in base al presente articolo si considerano stagionali a tutti gli effetti di legge e potranno prestare la loro opera esclusivamente nei territori indicati nello specifico allegato al suddetto accordo.
I seguenti periodi di stagionalità sono i seguenti:
- per le destinazioni MARINE, dal mese di aprile al mese di ottobre;
- per le destinazioni MONTANE, dal mese di aprile al mese di settembre - dal 15 novembre al 15 gennaio;
- per le destinazioni di PROSSIMITA’, dal mese di aprile al mese di settembre - dal 15 novembre al 15 gennaio.
I lavoratori nell’esecuzione di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato presso la stessa azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi oltre ad avere diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato sempre con riferimento alla mansione già espletata in esecuzione del rapporto a termine.
Quale condizione di miglior favore, i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali oltre ad aver diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
Tale diritto si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.