Accordo Regionale Veneto – Prestazioni straordinarie EBAV

Firmato il 10/10/2022, tra CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, CNA Veneto, CASARTIGIANI Veneto e CGIL regionale Veneto, CISL regionale Veneto, UIL regionale Veneto, l’accordo per l’attivazione della prestazione straordinaria EBAV “Caro Energia”

Le parti territoriali Veneto firmatarie del presente accordo regionale hanno disposto l’attivazione della campagna straordinaria “Caro Energia” per l’erogazione di un contributo a seguito dall’incremento del costo della materia prima energia, che si articola in due nuove prestazioni, una in favore delle imprese ed una rivolta ai lavoratori.

La prestazione in favore dei lavoratori prevede l’erogazione di un contributo una tantum pari ad € 200,00 per i lavoratori in possesso di ISEE anno 2022 (situazione al 31/12/2020) il cui valore sia pari o inferiore ad € 20.000,00. Le risorse necessarie al finanziamento della prestazione sono individuate all’interno del “Fondo Intercategoriale” collocato al 1° livello EBAV. E’ prevista l’erogazione di massimo un contributo per nucleo famigliare. Nel caso pervengano domande per un importo complessivo superiore a 1.500.000,00 euro, le parti sociali si impegnano ad incontrarsi per valutare le soluzioni più opportune per far fronte alle richieste.

La prestazione rivolta alle imprese, in regola con i versamenti EBAV, prevede l’erogazione di un contributo una tantum pari ad € 400,00 in favore delle aziende che abbiano subito il maggior incremento della spesa della materia prima energia elettrica. La prestazione sarà finanziata con l’importo massimo di € 1.000.000,00, prelevando dai fondi di 1° livello EBAV i seguenti importi: € 300.000,00 dal “Fondo sostegno innovazione impresa” ed € 700.000,00 dal “Fondo intercategoriale”. EBAV provvederà a redigere un elenco in ordine decrescente di tutte le domande pervenute, sulla base dell’incremento percentuale relativamente alla voce di costo in bolletta denominata “spesa per la materia energia”, derivante dal raffronto della bolletta relativa alla fornitura di energia elettrica del mese di ottobre 2019, con quella del mese di ottobre 2022 (nel caso in cui la bolletta sia emessa con cadenza bimestrale farà comunque riferimento la spesa per la materia energia elettrica riferita alla mensilità di ottobre per gli anni 2019 e 2022). Dall’elenco saranno escluse le domande il cui incremento percentuale equivalga ad una somma pari o inferiore a 300,00 euro. Nel caso un’azienda detenga più POD, ovvero punti di fornitura nell’ambito della Regione Veneto, potrà essere presentata un’unica domanda con la somma totale del costo materia prima.

Il pagamento avverrà fino ad esaurimento delle risorse destinate al finanziamento della prestazione in favore delle imprese. Le parti si incontreranno per monitorare l’andamento delle domande pervenute. Le domande delle imprese non in regola con i versamenti EBAV saranno escluse dalla graduatoria.

Le domande di contributo potranno essere inviate ad EBAV da parte di imprese e lavoratori a partire dal mese di novembre 2022 e fino al 13 gennaio 2023.

Firmato il 10/10/2022, tra CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, CNA Veneto, CASARTIGIANI Veneto e CGIL regionale Veneto, CISL regionale Veneto, UIL regionale Veneto, l’accordo per l’attivazione della prestazione straordinaria EBAV "Caro Energia"

Le parti territoriali Veneto firmatarie del presente accordo regionale hanno disposto l’attivazione della campagna straordinaria "Caro Energia" per l'erogazione di un contributo a seguito dall'incremento del costo della materia prima energia, che si articola in due nuove prestazioni, una in favore delle imprese ed una rivolta ai lavoratori.

La prestazione in favore dei lavoratori prevede l'erogazione di un contributo una tantum pari ad € 200,00 per i lavoratori in possesso di ISEE anno 2022 (situazione al 31/12/2020) il cui valore sia pari o inferiore ad € 20.000,00. Le risorse necessarie al finanziamento della prestazione sono individuate all'interno del "Fondo Intercategoriale" collocato al 1° livello EBAV. E' prevista l'erogazione di massimo un contributo per nucleo famigliare. Nel caso pervengano domande per un importo complessivo superiore a 1.500.000,00 euro, le parti sociali si impegnano ad incontrarsi per valutare le soluzioni più opportune per far fronte alle richieste.

La prestazione rivolta alle imprese, in regola con i versamenti EBAV, prevede l'erogazione di un contributo una tantum pari ad € 400,00 in favore delle aziende che abbiano subito il maggior incremento della spesa della materia prima energia elettrica. La prestazione sarà finanziata con l'importo massimo di € 1.000.000,00, prelevando dai fondi di 1° livello EBAV i seguenti importi: € 300.000,00 dal "Fondo sostegno innovazione impresa" ed € 700.000,00 dal "Fondo intercategoriale". EBAV provvederà a redigere un elenco in ordine decrescente di tutte le domande pervenute, sulla base dell'incremento percentuale relativamente alla voce di costo in bolletta denominata "spesa per la materia energia", derivante dal raffronto della bolletta relativa alla fornitura di energia elettrica del mese di ottobre 2019, con quella del mese di ottobre 2022 (nel caso in cui la bolletta sia emessa con cadenza bimestrale farà comunque riferimento la spesa per la materia energia elettrica riferita alla mensilità di ottobre per gli anni 2019 e 2022). Dall'elenco saranno escluse le domande il cui incremento percentuale equivalga ad una somma pari o inferiore a 300,00 euro. Nel caso un'azienda detenga più POD, ovvero punti di fornitura nell'ambito della Regione Veneto, potrà essere presentata un'unica domanda con la somma totale del costo materia prima.

Il pagamento avverrà fino ad esaurimento delle risorse destinate al finanziamento della prestazione in favore delle imprese. Le parti si incontreranno per monitorare l'andamento delle domande pervenute. Le domande delle imprese non in regola con i versamenti EBAV saranno escluse dalla graduatoria.

Le domande di contributo potranno essere inviate ad EBAV da parte di imprese e lavoratori a partire dal mese di novembre 2022 e fino al 13 gennaio 2023.

Prorogata al 1° dicembre 2022 la comunicazione di lavoro agile

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che il termine per la trasmissione dei dati relativi agli accordi individuali di lavoro agile è prorogato al 1° dicembre 2022 (Comunicato 25 ottobre 2022).

Il cd. “Decreto Semplificazioni” ha previsto che a decorrere dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Con il Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile da trasmettere con le modalità telematiche. Tale modello è accessibile attraverso il portale istituzionale https://servizi.lavoro.gov.it, nella sezione dei servizi on-line, mediante autenticazione SPID o CIE.
Tale procedura si applica agli accordi individuali di lavoro agile stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022, fermo restando la validità delle comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.
L’accordo individuale di lavoro agile deve essere comunque conservato dal datore di lavoro per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione.

Riguardo al termine di presentazione del modello di lavoro agile, il termine è stato differito dal 1° novembre al 1° dicembre 2022.

In alternativa alla trasmissione tramite applicativo web è possibile utilizzare la modalità massiva REST, utile per l’invio tramite API REST di una elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare. È possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate. L’attivazione di tale modalità richiede l’invio da parte dell’Azienda o del Soggetto Abilitato di una richiesta di contatto tramite il form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che il termine per la trasmissione dei dati relativi agli accordi individuali di lavoro agile è prorogato al 1° dicembre 2022 (Comunicato 25 ottobre 2022).

Il cd. "Decreto Semplificazioni" ha previsto che a decorrere dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Con il Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile da trasmettere con le modalità telematiche. Tale modello è accessibile attraverso il portale istituzionale https://servizi.lavoro.gov.it, nella sezione dei servizi on-line, mediante autenticazione SPID o CIE.
Tale procedura si applica agli accordi individuali di lavoro agile stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022, fermo restando la validità delle comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.
L’accordo individuale di lavoro agile deve essere comunque conservato dal datore di lavoro per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione.

Riguardo al termine di presentazione del modello di lavoro agile, il termine è stato differito dal 1° novembre al 1° dicembre 2022.

In alternativa alla trasmissione tramite applicativo web è possibile utilizzare la modalità massiva REST, utile per l’invio tramite API REST di una elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare. È possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate. L’attivazione di tale modalità richiede l’invio da parte dell’Azienda o del Soggetto Abilitato di una richiesta di contatto tramite il form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it.

Utilizzo di attrezzatura aziendale per scopi personali: legittimo il licenziamento

Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 21 ottobre 2022, n. 31150.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato dalla società datrice ad un lavoratore a cui era stato contestato di aver eseguito, durante l’orario di lavoro, attività personali, allontanandosi dalla propria postazione di lavoro senza permesso ed utilizzando attrezzature cui non era stato preventivamente addestrato.

Il lavoratore aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza, lamentando, tra i motivi, violazione di legge con riguardo alla mancata affissione del codice disciplinare e alla mancata pubblicità relativamente al divieto di utilizzazione della pressa, macchinario impiegato nel caso di specie.

I Giudici di legittimità, giudicata infondata tale doglianza, hanno ribadito il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale, ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione, come accertato nella fattispecie. Alcun rilievo poteva assumere, inoltre, nel caso concreto, l’assenza di pubblicità circa il divieto di utilizzazione della pressa; sul punto dovevano ritenersi, difatti, condivisibili le argomentazioni della Corte di merito circa la gravità dell’illecito, tenuto conto delle mansioni svolte dal dipendente nonché dell’assenza di addestramento all’uso del macchinario impiegato.

Ciò posto, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, ritenuta dimostrata la peculiare gravità del comportamento del lavoratore e, conseguentemente, legittima l’adozione della massima sanzione espulsiva nei confronti dello stesso.

Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 21 ottobre 2022, n. 31150.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato dalla società datrice ad un lavoratore a cui era stato contestato di aver eseguito, durante l'orario di lavoro, attività personali, allontanandosi dalla propria postazione di lavoro senza permesso ed utilizzando attrezzature cui non era stato preventivamente addestrato.

Il lavoratore aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza, lamentando, tra i motivi, violazione di legge con riguardo alla mancata affissione del codice disciplinare e alla mancata pubblicità relativamente al divieto di utilizzazione della pressa, macchinario impiegato nel caso di specie.

I Giudici di legittimità, giudicata infondata tale doglianza, hanno ribadito il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale, ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione, come accertato nella fattispecie. Alcun rilievo poteva assumere, inoltre, nel caso concreto, l'assenza di pubblicità circa il divieto di utilizzazione della pressa; sul punto dovevano ritenersi, difatti, condivisibili le argomentazioni della Corte di merito circa la gravità dell'illecito, tenuto conto delle mansioni svolte dal dipendente nonché dell'assenza di addestramento all'uso del macchinario impiegato.

Ciò posto, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, ritenuta dimostrata la peculiare gravità del comportamento del lavoratore e, conseguentemente, legittima l'adozione della massima sanzione espulsiva nei confronti dello stesso.

Contribuzione figurativa dalla cassa INPGI all’INPS: causale per il versamento

Istituita la causale per il versamento, tramite il modello “F24 ELIDE”, della contribuzione figurativa per le cariche elettive degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione FPLD evidenza separata (Agenzia delle entrate – risoluzione 24 ottobre 2022, n. 62/E)

L’INPS ha chiesto l’istituzione di una causale per il versamento della contribuzione figurativa per cariche elettive degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione FPLD evidenza separata.
A tal fine, per consentire il versamento dei suddetti contributi di spettanza dell’INPS, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituisce la seguente causale:
– “CPE9” denominata “Contribuzione figurativa per cariche elettive di cui all’art. 38 della legge n. 488/1999 degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti evidenza separata”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, la suddetta causale è esposta in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
— nel campo “tipo”, la lettera “I”;
— nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale della persona fisica a cui si riferisce il versamento;
— nel campo “codice”, la causale contributo CPE9;
— nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;
— nel campo “importi a debito versati”, l’importo riferito al singolo assicurato.

Istituita la causale per il versamento, tramite il modello "F24 ELIDE", della contribuzione figurativa per le cariche elettive degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione FPLD evidenza separata (Agenzia delle entrate - risoluzione 24 ottobre 2022, n. 62/E)

L’INPS ha chiesto l’istituzione di una causale per il versamento della contribuzione figurativa per cariche elettive degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione FPLD evidenza separata.
A tal fine, per consentire il versamento dei suddetti contributi di spettanza dell’INPS, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), si istituisce la seguente causale:
- "CPE9" denominata "Contribuzione figurativa per cariche elettive di cui all’art. 38 della legge n. 488/1999 degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti evidenza separata".
In sede di compilazione del modello "F24 ELIDE", la suddetta causale è esposta in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:
- nella sezione "CONTRIBUENTE", nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO", sono indicati:
-- nel campo "tipo", la lettera "I";
-- nel campo "elementi identificativi", il codice fiscale della persona fisica a cui si riferisce il versamento;
-- nel campo "codice", la causale contributo CPE9;
-- nel campo "anno di riferimento", l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA";
-- nel campo "importi a debito versati", l’importo riferito al singolo assicurato.

Modalità e termini di fruizione del Bonus psicologo

A decorrere dal 1° novembre 2022 l’Inps inizierà l’istruttoria delle domande relative al cd. “bonus psicologo 2022”. Dall’8 dicembre 2022 sarà disponibile la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti. (INPS – Messaggio 21 ottobre 2022, n. 3820)

Il termine ultimo per la presentazione delle domande per il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (cd. Bonus Psicologo 2022), introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 è scaduto alle ore 23.59 del 24 ottobre 2022.
Dal 1° novembre 2022, l’Inps ha 30 giorni di tempo per effettuare l’istruttoria centralizzata delle istanze acquisite ed entro tale termine gli operatori delle Strutture territoriali devono effettuare il riesame delle domande presentate con ISEE incompleto e/o difforme.
Completata l’istruttoria, l’Inps, entro il 7 dicembre 2022, ufficializzerà con apposito messaggio l’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio e contestualmente provvederà a darne comunicazione agli interessati.
L’esito della richiesta verrà notificato tramite SME e/o mail ai soggetti richiedenti ai recapiti indicati in domanda e sarà consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda, in particolare, nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
In caso di accoglimento della domanda, verrà reso disponibile il relativo provvedimento con l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia e da utilizzare dallo stesso ai fini della rendicontazione.
Il beneficiario avrà 180 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, per usufruire del bonus e delle sessioni di psicoterapia con l’utilizzo del codice univoco.

Dall’8 dicembre 2022 sarà disponibile la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti. Con successivo messaggio, l’Inps fornirà le istruzioni operative per i professionisti, relative alla prenotazione e alla conferma delle sedute di psicoterapia.

A decorrere dal 1° novembre 2022 l’Inps inizierà l’istruttoria delle domande relative al cd. "bonus psicologo 2022". Dall’8 dicembre 2022 sarà disponibile la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti. (INPS - Messaggio 21 ottobre 2022, n. 3820)

Il termine ultimo per la presentazione delle domande per il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (cd. Bonus Psicologo 2022), introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 è scaduto alle ore 23.59 del 24 ottobre 2022.
Dal 1° novembre 2022, l’Inps ha 30 giorni di tempo per effettuare l’istruttoria centralizzata delle istanze acquisite ed entro tale termine gli operatori delle Strutture territoriali devono effettuare il riesame delle domande presentate con ISEE incompleto e/o difforme.
Completata l’istruttoria, l’Inps, entro il 7 dicembre 2022, ufficializzerà con apposito messaggio l’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio e contestualmente provvederà a darne comunicazione agli interessati.
L’esito della richiesta verrà notificato tramite SME e/o mail ai soggetti richiedenti ai recapiti indicati in domanda e sarà consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda, in particolare, nella sezione "Ricevute e provvedimenti".
In caso di accoglimento della domanda, verrà reso disponibile il relativo provvedimento con l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia e da utilizzare dallo stesso ai fini della rendicontazione.
Il beneficiario avrà 180 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, per usufruire del bonus e delle sessioni di psicoterapia con l’utilizzo del codice univoco.

Dall’8 dicembre 2022 sarà disponibile la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti. Con successivo messaggio, l’Inps fornirà le istruzioni operative per i professionisti, relative alla prenotazione e alla conferma delle sedute di psicoterapia.

INPS: istruzioni operative su sull’anticipo TFS/TFR

L’Inps ha fornito istruzioni operative per definire gli aspetti tecnici e procedurali relativi al funzionamento e all’attivazione della garanzia in favore delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’anticipo dei predetti trattamenti ai sensi dell’articolo 17 del D.P.C.M. n. 51/2020 (Circolare

 25 ottobre 2022, n. 119).

I finanziamenti che vengono concessi sono assistiti da una garanzia del Fondo in gestione all’INPS che copre l’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. Gli interventi del Fondo sono, a loro volta, coperti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia del Fondo gestito dall’INPS è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.
Il Fondo di garanzia ha una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro ed è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso versate dagli istituti finanziatori pari allo 0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR.
La concessione della garanzia del Fondo sia subordinata all’avvenuto pagamento della menzionata commissione di accesso da parte della banca.
Relativamente a ciascuna richiesta di anticipo TFS/TFR, a seguito del rilascio dell’attestato di garanzia da parte dell’INPS, il perfezionamento e l’efficacia della garanzia sono subordinati all’accertamento dei seguenti adempimenti previsti in capo alla banca: versamento della commissione di accesso al Fondo nella misura dell’0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio per l’insieme dei contratti stipulati rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno civile; comunicazione all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, mediante il proprio indirizzo PEC registrato nel portale lavoropubblico.gov.it, entro i medesimi termini, delle informazioni relative al versamento delle commissioni di accesso, necessarie ad attivare l’efficacia della singola garanzia.
L’Inps procede alla verifica dell’avvenuto versamento trimestrale, sul conto specifico di Tesoreria statale n. 6167 (IBAN IT88V0100003245348200006167) intestato al Fondo di garanzia, degli importi corrispondenti alle commissioni di accesso alla garanzia e dell’avvenuta comunicazione via PEC da parte della banca delle informazioni necessarie ad abbinare il versamento cumulativo alla singola garanzia rilasciata come identificata dall’apposita codifica risultante dall’attestazione di garanzia.
Ne consegue che, dopo il rilascio dell’attestazione di garanzia, qualora la banca non provveda a effettuare il pagamento della commissione richiesta relativamente a ciascun soggetto richiedente nei termini previsti, la garanzia non è efficace e, pertanto, non potrà essere attivata per lo specifico finanziamento anticipo TFS/TFR nel caso in cui si verifichi il mancato rimborso da parte dell’Ente erogatore.
Inoltre, la garanzia al Fondo non potrà operare qualora non risulti perfezionata, entro i termini sopra esposti, l’avvenuta comunicazione via PEC al gestore delle informazioni che consentano di abbinare univocamente il versamento delle commissioni all’attestazione di garanzia rilasciata per il singolo nominativo del soggetto richiedente correlata allo specifico contratto di finanziamento.
La garanzia può essere attivata dalla banca in caso di impossibilità per l’Ente erogatore di rimborsare alla stessa l’importo dell’anticipo TFS/TFR.
Presupposti per l’attivazione della garanzia sono il decorso del termine normativamente stabilito per il pagamento della singola rata di TFS/TFR, nonché l’accertamento del mancato rimborso totale o parziale del finanziamento da parte dell’Ente erogatore.
Per accertare detto mancato rimborso, successivamente alla scadenza del termine di pagamento, la banca dovrà rivolgere, rispettivamente all’Ente erogatore e, per conoscenza, all’Istituto (all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it), apposita richiesta di rimborso a valere sul trattamento TFS/TFR spettante al soggetto richiedente, con l’assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, la banca notifica all’INPS, entro e non oltre l’ulteriore termine di 9 mesi dalla data dell’inadempimento totale o parziale, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del Fondo.
L’istanza di intervento del Fondo dovrà essere compilata tramite il modello “MV77”, denominato “Richiesta attivazione della Garanzia per l’accesso ai finanziamenti – anticipo TFS/TFRr”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, firmata dal legale rappresentante della banca ovvero dal soggetto appositamente munito dei poteri e trasmessa al seguente indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, allegando la copia del contratto firmato dalle parti, completo della relativa certificazione e della presa d’atto dell’Ente erogatore.
Ricevuta la richiesta di intervento, entro i termini per la verifica dei presupposti, l’INPS procede a comunicare via PEC all’Ente erogatore inadempiente che, qualora non intervenga diversa comunicazione da parte dell’Ente stesso entro trenta giorni dalla notifica, provvederà a erogare l’importo dovuto alla banca richiedente con gli effetti della surroga.
Entro 60 giorni dalla notifica dell’istanza di intervento, l’INPS – se accerta l’esistenza di tutti i presupposti per l’intervento, in particolare, sulla base delle informazioni risultanti dagli archivi informatici presenti nell’applicativo dedicato al Fondo di garanzia TFS/TFR e secondo i requisiti di efficacia e perfezionamento della garanzia – provvede al pagamento alla banca di quanto dovuto.
Laddove non risulti completa la documentazione richiesta, il termine di 60 giorni per il pagamento di quanto dovuto alla banca è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del Fondo decade qualora la documentazione non pervenga all’INPS entro il termine di 180 giorni dalla data della richiesta di integrazione della documentazione mancante.
All’esito dell’accertato mancato rimborso da parte dell’Ente erogatore, della predetta comunicazione all’Ente erogatore e della positiva verifica dei presupposti, l’INPS provvede al pagamento di quanto dovuto alla banca nei limiti dell’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. L’INPS comunica semestralmente ai Ministeri vigilanti gli importi erogati dal Fondo di garanzia in adempimento delle richieste di intervento, nonché dati, elaborati e analisi sull’operatività e sull’efficacia del Fondo, della Convenzione tra l’INPS, il Ministro dell’Economia e delle finanze, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero per la Pubblica amministrazione.

Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata totale o parziale dell’anticipo TFS/TFR con oneri a proprio carico, facendone richiesta scritta al finanziatore.
La banca comunica al soggetto finanziato l’importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire, che lo stesso dovrà versare alla banca entro 30 giorni di calendario dalla data della comunicazione dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine, l’estinzione è inefficace.
Al riguardo, ai fini del perfezionamento di tale operazione è riconosciuto alla banca un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato all’importo rimborsato in anticipo in caso di estinzione, anche parziale, nella misura massima stabilita dall’Accordo quadro, dello 0,30% dell’importo rimborsato dal Richiedente. Tale indennizzo, tuttavia, non può eccedere né i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata né la quota di interessi che sarebbe gravata sull’importo dell’anticipo in difetto di estinzione anticipata.
L’indennizzo non è comunque dovuto qualora l’importo rimborsato anticipatamente dal richiedente sia inferiore a 10.000 euro.
Nell’ipotesi in cui il soggetto finanziato effettui versamenti a titolo di estinzione anticipata del finanziamento i cui importi complessivi risultino essere inferiori rispetto all’importo dovuto, l’estinzione anticipata si considera effettuata in via parziale.
Contestualmente al perfezionamento dell’operazione di estinzione dell’anticipo TFS/TFR con il pagamento dell’importo dovuto da parte del soggetto finanziato, la banca ne dia comunicazione all’Ente erogatore e, al fine di adeguare automaticamente la relativa garanzia, anche all’INPS in qualità di gestore del Fondo.
In particolare, a seguito di tale comunicazione, se l’operazione riguarda l’estinzione anticipata totale dell’anticipo TFS/TFR, la garanzia cessa di avere efficacia. Qualora, invece, si tratti di estinzione anticipata parziale del finanziamento, l’INPS provvederà all’adeguamento della garanzia al nuovo importo risultante dall’operazione di estinzione anticipata.
Analogamente, l’Ente erogatore provvede a comunicare periodicamente l’avvenuto rimborso a favore della banca cessionaria dell’unica rata e delle diverse rate, secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento, a estinzione totale o parziale del finanziamento, con conseguente adeguamento della garanzia da parte dell’INPS.
In ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle commissioni di accesso al Fondo originariamente versate da parte della banca.
Le comunicazioni relative all’estinzione anticipata totale o parziale dovranno essere trasmesse da parte delle banche all’INPS – Gestione Fondo di garanzia, all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, e dovranno contenere tutte le informazioni riportate nel modulo “MV78”, denominato “Comunicazione di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento – anticipo TFS/TFR”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.
Le comunicazioni relative all’estinzione alle previste scadenze dovranno essere trasmesse da parte degli Enti erogatori all’INPS – Gestione Fondo di garanzia all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it e dovranno contenere tutte le informazioni riportate nel modulo “MV79”, denominato “Comunicazione dell’Ente erogatore del rimborso totale o parziale alle scadenze delle rate di TFS/TFR del Finanziamento”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.

L’Inps ha fornito istruzioni operative per definire gli aspetti tecnici e procedurali relativi al funzionamento e all’attivazione della garanzia in favore delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’anticipo dei predetti trattamenti ai sensi dell’articolo 17 del D.P.C.M. n. 51/2020 (Circolare

 25 ottobre 2022, n. 119).

I finanziamenti che vengono concessi sono assistiti da una garanzia del Fondo in gestione all’INPS che copre l’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. Gli interventi del Fondo sono, a loro volta, coperti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia del Fondo gestito dall’INPS è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.
Il Fondo di garanzia ha una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro ed è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso versate dagli istituti finanziatori pari allo 0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR.
La concessione della garanzia del Fondo sia subordinata all’avvenuto pagamento della menzionata commissione di accesso da parte della banca.
Relativamente a ciascuna richiesta di anticipo TFS/TFR, a seguito del rilascio dell’attestato di garanzia da parte dell’INPS, il perfezionamento e l’efficacia della garanzia sono subordinati all’accertamento dei seguenti adempimenti previsti in capo alla banca: versamento della commissione di accesso al Fondo nella misura dell’0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio per l’insieme dei contratti stipulati rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno civile; comunicazione all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, mediante il proprio indirizzo PEC registrato nel portale lavoropubblico.gov.it, entro i medesimi termini, delle informazioni relative al versamento delle commissioni di accesso, necessarie ad attivare l’efficacia della singola garanzia.
L’Inps procede alla verifica dell’avvenuto versamento trimestrale, sul conto specifico di Tesoreria statale n. 6167 (IBAN IT88V0100003245348200006167) intestato al Fondo di garanzia, degli importi corrispondenti alle commissioni di accesso alla garanzia e dell’avvenuta comunicazione via PEC da parte della banca delle informazioni necessarie ad abbinare il versamento cumulativo alla singola garanzia rilasciata come identificata dall’apposita codifica risultante dall’attestazione di garanzia.
Ne consegue che, dopo il rilascio dell’attestazione di garanzia, qualora la banca non provveda a effettuare il pagamento della commissione richiesta relativamente a ciascun soggetto richiedente nei termini previsti, la garanzia non è efficace e, pertanto, non potrà essere attivata per lo specifico finanziamento anticipo TFS/TFR nel caso in cui si verifichi il mancato rimborso da parte dell’Ente erogatore.
Inoltre, la garanzia al Fondo non potrà operare qualora non risulti perfezionata, entro i termini sopra esposti, l’avvenuta comunicazione via PEC al gestore delle informazioni che consentano di abbinare univocamente il versamento delle commissioni all’attestazione di garanzia rilasciata per il singolo nominativo del soggetto richiedente correlata allo specifico contratto di finanziamento.
La garanzia può essere attivata dalla banca in caso di impossibilità per l'Ente erogatore di rimborsare alla stessa l'importo dell'anticipo TFS/TFR.
Presupposti per l’attivazione della garanzia sono il decorso del termine normativamente stabilito per il pagamento della singola rata di TFS/TFR, nonché l’accertamento del mancato rimborso totale o parziale del finanziamento da parte dell’Ente erogatore.
Per accertare detto mancato rimborso, successivamente alla scadenza del termine di pagamento, la banca dovrà rivolgere, rispettivamente all’Ente erogatore e, per conoscenza, all’Istituto (all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it), apposita richiesta di rimborso a valere sul trattamento TFS/TFR spettante al soggetto richiedente, con l’assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, la banca notifica all’INPS, entro e non oltre l’ulteriore termine di 9 mesi dalla data dell'inadempimento totale o parziale, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del Fondo.
L’istanza di intervento del Fondo dovrà essere compilata tramite il modello "MV77", denominato "Richiesta attivazione della Garanzia per l’accesso ai finanziamenti – anticipo TFS/TFRr", reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Moduli", firmata dal legale rappresentante della banca ovvero dal soggetto appositamente munito dei poteri e trasmessa al seguente indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, allegando la copia del contratto firmato dalle parti, completo della relativa certificazione e della presa d’atto dell’Ente erogatore.
Ricevuta la richiesta di intervento, entro i termini per la verifica dei presupposti, l’INPS procede a comunicare via PEC all’Ente erogatore inadempiente che, qualora non intervenga diversa comunicazione da parte dell’Ente stesso entro trenta giorni dalla notifica, provvederà a erogare l’importo dovuto alla banca richiedente con gli effetti della surroga.
Entro 60 giorni dalla notifica dell’istanza di intervento, l’INPS – se accerta l’esistenza di tutti i presupposti per l’intervento, in particolare, sulla base delle informazioni risultanti dagli archivi informatici presenti nell’applicativo dedicato al Fondo di garanzia TFS/TFR e secondo i requisiti di efficacia e perfezionamento della garanzia - provvede al pagamento alla banca di quanto dovuto.
Laddove non risulti completa la documentazione richiesta, il termine di 60 giorni per il pagamento di quanto dovuto alla banca è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del Fondo decade qualora la documentazione non pervenga all’INPS entro il termine di 180 giorni dalla data della richiesta di integrazione della documentazione mancante.
All’esito dell’accertato mancato rimborso da parte dell’Ente erogatore, della predetta comunicazione all’Ente erogatore e della positiva verifica dei presupposti, l’INPS provvede al pagamento di quanto dovuto alla banca nei limiti dell’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. L’INPS comunica semestralmente ai Ministeri vigilanti gli importi erogati dal Fondo di garanzia in adempimento delle richieste di intervento, nonché dati, elaborati e analisi sull’operatività e sull’efficacia del Fondo, della Convenzione tra l’INPS, il Ministro dell’Economia e delle finanze, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero per la Pubblica amministrazione.

Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata totale o parziale dell’anticipo TFS/TFR con oneri a proprio carico, facendone richiesta scritta al finanziatore.
La banca comunica al soggetto finanziato l’importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire, che lo stesso dovrà versare alla banca entro 30 giorni di calendario dalla data della comunicazione dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine, l’estinzione è inefficace.
Al riguardo, ai fini del perfezionamento di tale operazione è riconosciuto alla banca un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato all'importo rimborsato in anticipo in caso di estinzione, anche parziale, nella misura massima stabilita dall’Accordo quadro, dello 0,30% dell’importo rimborsato dal Richiedente. Tale indennizzo, tuttavia, non può eccedere né i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata né la quota di interessi che sarebbe gravata sull’importo dell’anticipo in difetto di estinzione anticipata.
L’indennizzo non è comunque dovuto qualora l’importo rimborsato anticipatamente dal richiedente sia inferiore a 10.000 euro.
Nell’ipotesi in cui il soggetto finanziato effettui versamenti a titolo di estinzione anticipata del finanziamento i cui importi complessivi risultino essere inferiori rispetto all’importo dovuto, l’estinzione anticipata si considera effettuata in via parziale.
Contestualmente al perfezionamento dell'operazione di estinzione dell'anticipo TFS/TFR con il pagamento dell'importo dovuto da parte del soggetto finanziato, la banca ne dia comunicazione all’Ente erogatore e, al fine di adeguare automaticamente la relativa garanzia, anche all’INPS in qualità di gestore del Fondo.
In particolare, a seguito di tale comunicazione, se l’operazione riguarda l’estinzione anticipata totale dell’anticipo TFS/TFR, la garanzia cessa di avere efficacia. Qualora, invece, si tratti di estinzione anticipata parziale del finanziamento, l’INPS provvederà all’adeguamento della garanzia al nuovo importo risultante dall’operazione di estinzione anticipata.
Analogamente, l’Ente erogatore provvede a comunicare periodicamente l’avvenuto rimborso a favore della banca cessionaria dell’unica rata e delle diverse rate, secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento, a estinzione totale o parziale del finanziamento, con conseguente adeguamento della garanzia da parte dell’INPS.
In ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle commissioni di accesso al Fondo originariamente versate da parte della banca.
Le comunicazioni relative all’estinzione anticipata totale o parziale dovranno essere trasmesse da parte delle banche all’INPS – Gestione Fondo di garanzia, all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, e dovranno contenere tutte le informazioni riportate nel modulo "MV78", denominato "Comunicazione di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento - anticipo TFS/TFR", reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Moduli".
Le comunicazioni relative all’estinzione alle previste scadenze dovranno essere trasmesse da parte degli Enti erogatori all’INPS - Gestione Fondo di garanzia all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it e dovranno contenere tutte le informazioni riportate nel modulo "MV79", denominato "Comunicazione dell’Ente erogatore del rimborso totale o parziale alle scadenze delle rate di TFS/TFR del Finanziamento", reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso "Prestazioni e servizi" > "Moduli".

Cassa Edile di Terni: Contributi in vigore dall’1/10/2022

Nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Terni, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022

La Cassa Edile della provincia di Terni, pubblica il prospetto contributi da versare con decorrenza 1° ottobre 2022

I contributi Cassa Edile sono pari al 9,79% così suddivisi:

Contributi

TOTALE

A carico Impresa

A carico Operaio

Contributo Cassa Edile 2,250% 1,875% 0,375%
Contributo FNAPE -Fondo Nazionale APE 3,950% 3,950%
Contributo T.E.S.e F. 1,000% 1,000%
QACT – Quote adesione contrattuale Territoriali 1,930% 1,065% 0,865%
QACN – Quote adesione contrattuale Nazionali 0,460% 0,230% 0,230%
Fondo Nazionale Prepensionamenti (già fondo lavori usuranti) 0,200% 0,200%
Totale contributi 9,790% 8,320% 1,470%
Altre voci:      
Fondo Sanitario Nazionale operai (1) 0,60% 0,60%  
Fondo Incentivo all’Occupazione (2) 0,10% 0,10%  
Contributo RLST (3) 0,10% 0,10%  
Fondo Territoriale per la qualificazione del settore edile, Formazione ed incremento delle competenze professionali dei lavoratori 0,20% 0,20%  

(1) Contribuzione da calcolare su un minimo di 120 ore lavorate su paga base, indennità di contingenza, I.T.S. , EDR.

(2) Contribuzione da versare sulle ore effettivamente lavorate per la paga oraria (paga base, indennità di contingenza, I.T.S., EDR)

(3) Contributo da versare per le sole Imprese che non dispongono di un RLS aziendale (calcolo mut in automatico).

Nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Terni, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022

La Cassa Edile della provincia di Terni, pubblica il prospetto contributi da versare con decorrenza 1° ottobre 2022

I contributi Cassa Edile sono pari al 9,79% così suddivisi:

Contributi

TOTALE

A carico Impresa

A carico Operaio

Contributo Cassa Edile 2,250% 1,875% 0,375%
Contributo FNAPE -Fondo Nazionale APE 3,950% 3,950% -
Contributo T.E.S.e F. 1,000% 1,000% -
QACT - Quote adesione contrattuale Territoriali 1,930% 1,065% 0,865%
QACN - Quote adesione contrattuale Nazionali 0,460% 0,230% 0,230%
Fondo Nazionale Prepensionamenti (già fondo lavori usuranti) 0,200% 0,200% -
Totale contributi 9,790% 8,320% 1,470%
Altre voci:      
Fondo Sanitario Nazionale operai (1) 0,60% 0,60%  
Fondo Incentivo all'Occupazione (2) 0,10% 0,10%  
Contributo RLST (3) 0,10% 0,10%  
Fondo Territoriale per la qualificazione del settore edile, Formazione ed incremento delle competenze professionali dei lavoratori 0,20% 0,20%  

(1) Contribuzione da calcolare su un minimo di 120 ore lavorate su paga base, indennità di contingenza, I.T.S. , EDR.

(2) Contribuzione da versare sulle ore effettivamente lavorate per la paga oraria (paga base, indennità di contingenza, I.T.S., EDR)

(3) Contributo da versare per le sole Imprese che non dispongono di un RLS aziendale (calcolo mut in automatico).

Cassazione: indennizzabilità del danno psichico da stress lavorativo

Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa è assicurata all’INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza dell’11 ottobre 2022, n. 29611.

Una lavoratrice proponeva ricorso giudiziale nei confronti dell’INAIL, al fine di ottenere dall’Istituto l’indennizzo per danno biologico da malattia professionale inerente al disturbo dell’adattamento con umore depresso ed ansia derivanti da situazione lavorativa avversativa.
La Corte rigettava la domanda, ritenendo non compreso nella copertura assicurativa dell’INAIL il danno psichico subito dai lavoratori per situazioni di costrittività organizzativa.

La Corte di Cassazione, in continuità con diversi precedenti, ha accolto il ricorso proposto dalla lavoratrice avverso tale sentenza, ricordando che, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, assume rilevanza non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio, ossia non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa.

L’assicurazione contro le malattie professionali, in particolare, è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al testo unico n.1124/1965 e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.
Pertanto, devono ritenersi indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione.

Sulla base di tali premesse i Giudici di legittimità hanno ribadito il principio applicabile al caso sottoposto ad esame, secondo cui ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.

Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa è assicurata all'INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza dell’11 ottobre 2022, n. 29611.

Una lavoratrice proponeva ricorso giudiziale nei confronti dell'INAIL, al fine di ottenere dall'Istituto l'indennizzo per danno biologico da malattia professionale inerente al disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia derivanti da situazione lavorativa avversativa.
La Corte rigettava la domanda, ritenendo non compreso nella copertura assicurativa dell'INAIL il danno psichico subito dai lavoratori per situazioni di costrittività organizzativa.

La Corte di Cassazione, in continuità con diversi precedenti, ha accolto il ricorso proposto dalla lavoratrice avverso tale sentenza, ricordando che, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, assume rilevanza non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio, ossia non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa.

L'assicurazione contro le malattie professionali, in particolare, è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al testo unico n.1124/1965 e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.
Pertanto, devono ritenersi indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione.

Sulla base di tali premesse i Giudici di legittimità hanno ribadito il principio applicabile al caso sottoposto ad esame, secondo cui ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all'INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.

CCNL Panifici – Federpanificatori: una tantum a ottobre

Sottosritto il nuovo CCNL per il personale direttivo, docente, non docente delle istituzioni scolastiche paritarie Triennio 2019/2022

 

Il CCNL decorre dall’1/9/2022 e scadrà il 31/8/2025  e prevede le seguentiretribuzione per i contratti subordinati

Livello

Retribuzione mensile mensile/oraria

Orario ordinario mensile

I Livello

Operai

€ 1.300,00 173 (4.33×40)ore sett.li
II Livello

Impiegato d’ordine

€ 1.350,00 173 (4.33×40)ore sett.li
III Livello

Impiegato di concetto

€ 1.450,00 173 (4.33×40)ore sett.li
IV Livello

Dirigenti servizi amministrativi

€ 1.850,00 173 (4.33×40)ore sett.li
V Livello

Docenti di scuola dell’infanzia

€ 1.430,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VI Livello

Docenti di scuola primaria

€ 1.550,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VII Livello

Docenti di scuola secondaria di I e II grado

€ 2.150,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VIII Livello

Dirigenti scuole di ogni ordine e grado

€ 2.380,00 173 (4.33×40)ore sett.li

Al docente, con incarico di coordinatore delle attività didattiche, dovrà essere riconosciuto il compenso per le ore d’insegnamento ed un’indennità aggiuntiva, proporzionale alle ore dedicate a tale incarico, che verrà stabilita fra le parti all’atto dell’assunzione.

Con riferimento alle disposizioni vigenti le parti sindacali convengono che il compenso da corrispondere al personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto del concetto di qualità e quantità, non può essere comunque inferiore alle retribuzioni minime previste per il personale con contratto subordinato, per cui le voci retributive vengono conglobate, per ogni ora di lezione in Euro 17,50

Sottosritto il nuovo CCNL per il personale direttivo, docente, non docente delle istituzioni scolastiche paritarie Triennio 2019/2022

 

Il CCNL decorre dall’1/9/2022 e scadrà il 31/8/2025  e prevede le seguentiretribuzione per i contratti subordinati

Livello

Retribuzione mensile mensile/oraria

Orario ordinario mensile

I Livello

Operai

€ 1.300,00 173 (4.33x40)ore sett.li
II Livello

Impiegato d’ordine

€ 1.350,00 173 (4.33x40)ore sett.li
III Livello

Impiegato di concetto

€ 1.450,00 173 (4.33x40)ore sett.li
IV Livello

Dirigenti servizi amministrativi

€ 1.850,00 173 (4.33x40)ore sett.li
V Livello

Docenti di scuola dell’infanzia

€ 1.430,00 165 (4,33x38)ore sett.li
VI Livello

Docenti di scuola primaria

€ 1.550,00 165 (4,33x38)ore sett.li
VII Livello

Docenti di scuola secondaria di I e II grado

€ 2.150,00 165 (4,33x38)ore sett.li
VIII Livello

Dirigenti scuole di ogni ordine e grado

€ 2.380,00 173 (4.33x40)ore sett.li

Al docente, con incarico di coordinatore delle attività didattiche, dovrà essere riconosciuto il compenso per le ore d’insegnamento ed un’indennità aggiuntiva, proporzionale alle ore dedicate a tale incarico, che verrà stabilita fra le parti all’atto dell’assunzione.

Con riferimento alle disposizioni vigenti le parti sindacali convengono che il compenso da corrispondere al personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto del concetto di qualità e quantità, non può essere comunque inferiore alle retribuzioni minime previste per il personale con contratto subordinato, per cui le voci retributive vengono conglobate, per ogni ora di lezione in Euro 17,50

Fondi di solidarietà, l’adeguamento entro il 31.12.2022

Il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chirimenti sulla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del Decreto Legislativo n. 148/2015 (Circolare 21 ottobre 2022, n. 20).

L’art. 1, co. 204, lett. b, L. n. 234/2021, ha previsto l’estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà ai datori di lavoro che occupano anche solo 1 lavoratore dipendente. I Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore della citata L. n. 234 si adeguino alle disposizioni suddette entro il 31.12.2022.
In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1.1.2023, nel fondo di integrazione salariale laddove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dagli stessi datori di lavoro.
Dunque, per l’adeguamento, per i fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, occorre stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore alle disposizioni del D.Lgs. n. 148, conriferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo.
In assenza di detto adeguamento, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale.
Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente a ciascun Fondo di solidarietà, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, dovranno verificare la disciplina del Fondo di settore e qualora il Fondo preveda una soglia dimensionale di accesso diversa da quella attualmente prevista a livello normativo dovranno adeguare la disciplina del medesimo con la sottoscrizione dell’accordo collettivo innanzi citato entro il 31.12.2022 da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV.
Acquisito l’accordo sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria del Fondo di solidarietà nel medio periodo (otto anni), alla luce delle modifiche che si intendono apportare.
L’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo porta quale logica conseguenza a una valutazione, anche delle parti sociali in sede di sottoscrizione dell’accordo, circa una eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento del Fondo qualora il medesimo dovesse risultare non sostenibile finanziariamente nel medio periodo alla luce delle modifiche da apportarsi.
Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Sempre con riferimento agli obblighi di adeguamento relativi alla platea dei datori, analoga disposizione è stata dettata dal legislatore in merito ai Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge.
Il comma 1 bis dell’articolo 40 del D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.”
Anche in questo caso, a livello operativo, le parti sociali dovranno verificare la disciplina del Fondo di solidarietà territoriale e qualora il medesimo preveda una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo dovranno adeguare la disciplina del medesimo con la sottoscrizione dell’accordo collettivo innanzi citato entro il 31 dicembre 2022 da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale.
Acquisito l’accordo sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (otto anni).
Anche in questa ipotesi, sarà utile una valutazione anche delle parti sociali circa una eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento del Fondo al fine di garantire che il Fondo stesso sia sostenibile finanziariamente nel medio periodo, in considerazione dell’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo.
Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto ministeriale, d’intesa, nel caso di Fondi di solidarietà territoriali, con il Presidente della Provincia Autonoma.

Quanro alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuta dai Fondi di solidarietà bilaterali, l’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 148/2015, comma 1 bis, stabilisce che “per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, dal 1° gennaio 2023.”
Quindi, laddove i fondi di solidarietà già costituti di cui agli articoli 26 e 40, prevedano una prestazione di assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, che non risponde ai requisiti innanzi citati relativi a causali, importo e durata di cui alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale, delineata dalla norma innanzi citata, ai fini dell’adeguamento alla legge, è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, al fine di adeguare la disciplina del Fondo alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 148.
In assenza di detto adeguamento entro il 31.12.2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.
A livello operativo, le parti sociali comparativamente più rappresentative relativamente a ciascun Fondo di solidarietà, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, dovranno verificare la disciplina del Fondo di settore o del Fondo territoriale, con riferimento alla prestazione dell’assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale.
Nell’ipotesi in cui la prestazione dell’assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, non sarà rispondente ai requisiti innanzi indicati, al fine di non confluire nel FIS, le parti sociali entro il 31 dicembre 2022 dovranno rimodulare in un accordo collettivo, da sottoscriversi entro la data innanzi indicata e da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV, la prestazione medesima in termini di causali, misura e durata, verificando altresì quale conseguenza e diretto corollario della rimodulazione della prestazione se la modifica della stessa incide sulla sostenibilità finanziaria del medesimo Fondo nel medio periodo, eventualmente prevedendo la conseguente rimodulazione della contribuzione di finanziamento.
 

Il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chirimenti sulla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del Decreto Legislativo n. 148/2015 (Circolare 21 ottobre 2022, n. 20).

L’art. 1, co. 204, lett. b, L. n. 234/2021, ha previsto l’estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà ai datori di lavoro che occupano anche solo 1 lavoratore dipendente. I Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore della citata L. n. 234 si adeguino alle disposizioni suddette entro il 31.12.2022.
In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1.1.2023, nel fondo di integrazione salariale laddove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dagli stessi datori di lavoro.
Dunque, per l’adeguamento, per i fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, occorre stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore alle disposizioni del D.Lgs. n. 148, conriferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo.
In assenza di detto adeguamento, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale.
Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente a ciascun Fondo di solidarietà, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, dovranno verificare la disciplina del Fondo di settore e qualora il Fondo preveda una soglia dimensionale di accesso diversa da quella attualmente prevista a livello normativo dovranno adeguare la disciplina del medesimo con la sottoscrizione dell’accordo collettivo innanzi citato entro il 31.12.2022 da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori Sociali - Divisione IV.
Acquisito l’accordo sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria del Fondo di solidarietà nel medio periodo (otto anni), alla luce delle modifiche che si intendono apportare.
L’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo porta quale logica conseguenza a una valutazione, anche delle parti sociali in sede di sottoscrizione dell’accordo, circa una eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento del Fondo qualora il medesimo dovesse risultare non sostenibile finanziariamente nel medio periodo alla luce delle modifiche da apportarsi.
Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Sempre con riferimento agli obblighi di adeguamento relativi alla platea dei datori, analoga disposizione è stata dettata dal legislatore in merito ai Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge.
Il comma 1 bis dell’articolo 40 del D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale."
Anche in questo caso, a livello operativo, le parti sociali dovranno verificare la disciplina del Fondo di solidarietà territoriale e qualora il medesimo preveda una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo dovranno adeguare la disciplina del medesimo con la sottoscrizione dell’accordo collettivo innanzi citato entro il 31 dicembre 2022 da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori Sociali - Divisione IV, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale.
Acquisito l’accordo sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (otto anni).
Anche in questa ipotesi, sarà utile una valutazione anche delle parti sociali circa una eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento del Fondo al fine di garantire che il Fondo stesso sia sostenibile finanziariamente nel medio periodo, in considerazione dell’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo.
Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto ministeriale, d’intesa, nel caso di Fondi di solidarietà territoriali, con il Presidente della Provincia Autonoma.

Quanro alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuta dai Fondi di solidarietà bilaterali, l’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 148/2015, comma 1 bis, stabilisce che "per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, dal 1° gennaio 2023."
Quindi, laddove i fondi di solidarietà già costituti di cui agli articoli 26 e 40, prevedano una prestazione di assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, che non risponde ai requisiti innanzi citati relativi a causali, importo e durata di cui alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale, delineata dalla norma innanzi citata, ai fini dell’adeguamento alla legge, è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, al fine di adeguare la disciplina del Fondo alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 148.
In assenza di detto adeguamento entro il 31.12.2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.
A livello operativo, le parti sociali comparativamente più rappresentative relativamente a ciascun Fondo di solidarietà, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, dovranno verificare la disciplina del Fondo di settore o del Fondo territoriale, con riferimento alla prestazione dell’assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale.
Nell’ipotesi in cui la prestazione dell’assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, non sarà rispondente ai requisiti innanzi indicati, al fine di non confluire nel FIS, le parti sociali entro il 31 dicembre 2022 dovranno rimodulare in un accordo collettivo, da sottoscriversi entro la data innanzi indicata e da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori Sociali - Divisione IV, la prestazione medesima in termini di causali, misura e durata, verificando altresì quale conseguenza e diretto corollario della rimodulazione della prestazione se la modifica della stessa incide sulla sostenibilità finanziaria del medesimo Fondo nel medio periodo, eventualmente prevedendo la conseguente rimodulazione della contribuzione di finanziamento.