L’Inps ha fornito istruzioni operative per definire gli aspetti tecnici e procedurali relativi al funzionamento e all’attivazione della garanzia in favore delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’anticipo dei predetti trattamenti ai sensi dell’articolo 17 del D.P.C.M. n. 51/2020 (Circolare
25 ottobre 2022, n. 119).
I finanziamenti che vengono concessi sono assistiti da una garanzia del Fondo in gestione all’INPS che copre l’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. Gli interventi del Fondo sono, a loro volta, coperti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia del Fondo gestito dall’INPS è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.
Il Fondo di garanzia ha una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro ed è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso versate dagli istituti finanziatori pari allo 0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR.
La concessione della garanzia del Fondo sia subordinata all’avvenuto pagamento della menzionata commissione di accesso da parte della banca.
Relativamente a ciascuna richiesta di anticipo TFS/TFR, a seguito del rilascio dell’attestato di garanzia da parte dell’INPS, il perfezionamento e l’efficacia della garanzia sono subordinati all’accertamento dei seguenti adempimenti previsti in capo alla banca: versamento della commissione di accesso al Fondo nella misura dell’0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio per l’insieme dei contratti stipulati rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno civile; comunicazione all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, mediante il proprio indirizzo PEC registrato nel portale lavoropubblico.gov.it, entro i medesimi termini, delle informazioni relative al versamento delle commissioni di accesso, necessarie ad attivare l’efficacia della singola garanzia.
L’Inps procede alla verifica dell’avvenuto versamento trimestrale, sul conto specifico di Tesoreria statale n. 6167 (IBAN IT88V0100003245348200006167) intestato al Fondo di garanzia, degli importi corrispondenti alle commissioni di accesso alla garanzia e dell’avvenuta comunicazione via PEC da parte della banca delle informazioni necessarie ad abbinare il versamento cumulativo alla singola garanzia rilasciata come identificata dall’apposita codifica risultante dall’attestazione di garanzia.
Ne consegue che, dopo il rilascio dell’attestazione di garanzia, qualora la banca non provveda a effettuare il pagamento della commissione richiesta relativamente a ciascun soggetto richiedente nei termini previsti, la garanzia non è efficace e, pertanto, non potrà essere attivata per lo specifico finanziamento anticipo TFS/TFR nel caso in cui si verifichi il mancato rimborso da parte dell’Ente erogatore.
Inoltre, la garanzia al Fondo non potrà operare qualora non risulti perfezionata, entro i termini sopra esposti, l’avvenuta comunicazione via PEC al gestore delle informazioni che consentano di abbinare univocamente il versamento delle commissioni all’attestazione di garanzia rilasciata per il singolo nominativo del soggetto richiedente correlata allo specifico contratto di finanziamento.
La garanzia può essere attivata dalla banca in caso di impossibilità per l’Ente erogatore di rimborsare alla stessa l’importo dell’anticipo TFS/TFR.
Presupposti per l’attivazione della garanzia sono il decorso del termine normativamente stabilito per il pagamento della singola rata di TFS/TFR, nonché l’accertamento del mancato rimborso totale o parziale del finanziamento da parte dell’Ente erogatore.
Per accertare detto mancato rimborso, successivamente alla scadenza del termine di pagamento, la banca dovrà rivolgere, rispettivamente all’Ente erogatore e, per conoscenza, all’Istituto (all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it), apposita richiesta di rimborso a valere sul trattamento TFS/TFR spettante al soggetto richiedente, con l’assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, la banca notifica all’INPS, entro e non oltre l’ulteriore termine di 9 mesi dalla data dell’inadempimento totale o parziale, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del Fondo.
L’istanza di intervento del Fondo dovrà essere compilata tramite il modello “MV77”, denominato “Richiesta attivazione della Garanzia per l’accesso ai finanziamenti – anticipo TFS/TFRr”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, firmata dal legale rappresentante della banca ovvero dal soggetto appositamente munito dei poteri e trasmessa al seguente indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, allegando la copia del contratto firmato dalle parti, completo della relativa certificazione e della presa d’atto dell’Ente erogatore.
Ricevuta la richiesta di intervento, entro i termini per la verifica dei presupposti, l’INPS procede a comunicare via PEC all’Ente erogatore inadempiente che, qualora non intervenga diversa comunicazione da parte dell’Ente stesso entro trenta giorni dalla notifica, provvederà a erogare l’importo dovuto alla banca richiedente con gli effetti della surroga.
Entro 60 giorni dalla notifica dell’istanza di intervento, l’INPS – se accerta l’esistenza di tutti i presupposti per l’intervento, in particolare, sulla base delle informazioni risultanti dagli archivi informatici presenti nell’applicativo dedicato al Fondo di garanzia TFS/TFR e secondo i requisiti di efficacia e perfezionamento della garanzia – provvede al pagamento alla banca di quanto dovuto.
Laddove non risulti completa la documentazione richiesta, il termine di 60 giorni per il pagamento di quanto dovuto alla banca è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del Fondo decade qualora la documentazione non pervenga all’INPS entro il termine di 180 giorni dalla data della richiesta di integrazione della documentazione mancante.
All’esito dell’accertato mancato rimborso da parte dell’Ente erogatore, della predetta comunicazione all’Ente erogatore e della positiva verifica dei presupposti, l’INPS provvede al pagamento di quanto dovuto alla banca nei limiti dell’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. L’INPS comunica semestralmente ai Ministeri vigilanti gli importi erogati dal Fondo di garanzia in adempimento delle richieste di intervento, nonché dati, elaborati e analisi sull’operatività e sull’efficacia del Fondo, della Convenzione tra l’INPS, il Ministro dell’Economia e delle finanze, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero per la Pubblica amministrazione.
Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata totale o parziale dell’anticipo TFS/TFR con oneri a proprio carico, facendone richiesta scritta al finanziatore.
La banca comunica al soggetto finanziato l’importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire, che lo stesso dovrà versare alla banca entro 30 giorni di calendario dalla data della comunicazione dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine, l’estinzione è inefficace.
Al riguardo, ai fini del perfezionamento di tale operazione è riconosciuto alla banca un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato all’importo rimborsato in anticipo in caso di estinzione, anche parziale, nella misura massima stabilita dall’Accordo quadro, dello 0,30% dell’importo rimborsato dal Richiedente. Tale indennizzo, tuttavia, non può eccedere né i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata né la quota di interessi che sarebbe gravata sull’importo dell’anticipo in difetto di estinzione anticipata.
L’indennizzo non è comunque dovuto qualora l’importo rimborsato anticipatamente dal richiedente sia inferiore a 10.000 euro.
Nell’ipotesi in cui il soggetto finanziato effettui versamenti a titolo di estinzione anticipata del finanziamento i cui importi complessivi risultino essere inferiori rispetto all’importo dovuto, l’estinzione anticipata si considera effettuata in via parziale.
Contestualmente al perfezionamento dell’operazione di estinzione dell’anticipo TFS/TFR con il pagamento dell’importo dovuto da parte del soggetto finanziato, la banca ne dia comunicazione all’Ente erogatore e, al fine di adeguare automaticamente la relativa garanzia, anche all’INPS in qualità di gestore del Fondo.
In particolare, a seguito di tale comunicazione, se l’operazione riguarda l’estinzione anticipata totale dell’anticipo TFS/TFR, la garanzia cessa di avere efficacia. Qualora, invece, si tratti di estinzione anticipata parziale del finanziamento, l’INPS provvederà all’adeguamento della garanzia al nuovo importo risultante dall’operazione di estinzione anticipata.
Analogamente, l’Ente erogatore provvede a comunicare periodicamente l’avvenuto rimborso a favore della banca cessionaria dell’unica rata e delle diverse rate, secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento, a estinzione totale o parziale del finanziamento, con conseguente adeguamento della garanzia da parte dell’INPS.
In ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle commissioni di accesso al Fondo originariamente versate da parte della banca.
Le comunicazioni relative all’estinzione anticipata totale o parziale dovranno essere trasmesse da parte delle banche all’INPS – Gestione Fondo di garanzia, all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, e dovranno contenere tutte le informazioni riportate nel modulo “MV78”, denominato “Comunicazione di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento – anticipo TFS/TFR”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.
Le comunicazioni relative all’estinzione alle previste scadenze dovranno essere trasmesse da parte degli Enti erogatori all’INPS – Gestione Fondo di garanzia all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it e dovranno contenere tutte le informazioni riportate nel modulo “MV79”, denominato “Comunicazione dell’Ente erogatore del rimborso totale o parziale alle scadenze delle rate di TFS/TFR del Finanziamento”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.
L’Inps ha fornito istruzioni operative per definire gli aspetti tecnici e procedurali relativi al funzionamento e all’attivazione della garanzia in favore delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’anticipo dei predetti trattamenti ai sensi dell’articolo 17 del D.P.C.M. n. 51/2020 (Circolare
25 ottobre 2022, n. 119).
I finanziamenti che vengono concessi sono assistiti da una garanzia del Fondo in gestione all’INPS che copre l’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. Gli interventi del Fondo sono, a loro volta, coperti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia del Fondo gestito dall’INPS è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.
Il Fondo di garanzia ha una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro ed è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso versate dagli istituti finanziatori pari allo 0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR.
La concessione della garanzia del Fondo sia subordinata all’avvenuto pagamento della menzionata commissione di accesso da parte della banca.
Relativamente a ciascuna richiesta di anticipo TFS/TFR, a seguito del rilascio dell’attestato di garanzia da parte dell’INPS, il perfezionamento e l’efficacia della garanzia sono subordinati all’accertamento dei seguenti adempimenti previsti in capo alla banca: versamento della commissione di accesso al Fondo nella misura dell’0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio per l’insieme dei contratti stipulati rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno civile; comunicazione all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, mediante il proprio indirizzo PEC registrato nel portale lavoropubblico.gov.it, entro i medesimi termini, delle informazioni relative al versamento delle commissioni di accesso, necessarie ad attivare l’efficacia della singola garanzia.
L’Inps procede alla verifica dell’avvenuto versamento trimestrale, sul conto specifico di Tesoreria statale n. 6167 (IBAN IT88V0100003245348200006167) intestato al Fondo di garanzia, degli importi corrispondenti alle commissioni di accesso alla garanzia e dell’avvenuta comunicazione via PEC da parte della banca delle informazioni necessarie ad abbinare il versamento cumulativo alla singola garanzia rilasciata come identificata dall’apposita codifica risultante dall’attestazione di garanzia.
Ne consegue che, dopo il rilascio dell’attestazione di garanzia, qualora la banca non provveda a effettuare il pagamento della commissione richiesta relativamente a ciascun soggetto richiedente nei termini previsti, la garanzia non è efficace e, pertanto, non potrà essere attivata per lo specifico finanziamento anticipo TFS/TFR nel caso in cui si verifichi il mancato rimborso da parte dell’Ente erogatore.
Inoltre, la garanzia al Fondo non potrà operare qualora non risulti perfezionata, entro i termini sopra esposti, l’avvenuta comunicazione via PEC al gestore delle informazioni che consentano di abbinare univocamente il versamento delle commissioni all’attestazione di garanzia rilasciata per il singolo nominativo del soggetto richiedente correlata allo specifico contratto di finanziamento.
La garanzia può essere attivata dalla banca in caso di impossibilità per l'Ente erogatore di rimborsare alla stessa l'importo dell'anticipo TFS/TFR.
Presupposti per l’attivazione della garanzia sono il decorso del termine normativamente stabilito per il pagamento della singola rata di TFS/TFR, nonché l’accertamento del mancato rimborso totale o parziale del finanziamento da parte dell’Ente erogatore.
Per accertare detto mancato rimborso, successivamente alla scadenza del termine di pagamento, la banca dovrà rivolgere, rispettivamente all’Ente erogatore e, per conoscenza, all’Istituto (all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it), apposita richiesta di rimborso a valere sul trattamento TFS/TFR spettante al soggetto richiedente, con l’assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, la banca notifica all’INPS, entro e non oltre l’ulteriore termine di 9 mesi dalla data dell'inadempimento totale o parziale, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del Fondo.
L’istanza di intervento del Fondo dovrà essere compilata tramite il modello "MV77", denominato "Richiesta attivazione della Garanzia per l’accesso ai finanziamenti – anticipo TFS/TFRr", reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Moduli", firmata dal legale rappresentante della banca ovvero dal soggetto appositamente munito dei poteri e trasmessa al seguente indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, allegando la copia del contratto firmato dalle parti, completo della relativa certificazione e della presa d’atto dell’Ente erogatore.
Ricevuta la richiesta di intervento, entro i termini per la verifica dei presupposti, l’INPS procede a comunicare via PEC all’Ente erogatore inadempiente che, qualora non intervenga diversa comunicazione da parte dell’Ente stesso entro trenta giorni dalla notifica, provvederà a erogare l’importo dovuto alla banca richiedente con gli effetti della surroga.
Entro 60 giorni dalla notifica dell’istanza di intervento, l’INPS – se accerta l’esistenza di tutti i presupposti per l’intervento, in particolare, sulla base delle informazioni risultanti dagli archivi informatici presenti nell’applicativo dedicato al Fondo di garanzia TFS/TFR e secondo i requisiti di efficacia e perfezionamento della garanzia - provvede al pagamento alla banca di quanto dovuto.
Laddove non risulti completa la documentazione richiesta, il termine di 60 giorni per il pagamento di quanto dovuto alla banca è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del Fondo decade qualora la documentazione non pervenga all’INPS entro il termine di 180 giorni dalla data della richiesta di integrazione della documentazione mancante.
All’esito dell’accertato mancato rimborso da parte dell’Ente erogatore, della predetta comunicazione all’Ente erogatore e della positiva verifica dei presupposti, l’INPS provvede al pagamento di quanto dovuto alla banca nei limiti dell’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. L’INPS comunica semestralmente ai Ministeri vigilanti gli importi erogati dal Fondo di garanzia in adempimento delle richieste di intervento, nonché dati, elaborati e analisi sull’operatività e sull’efficacia del Fondo, della Convenzione tra l’INPS, il Ministro dell’Economia e delle finanze, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero per la Pubblica amministrazione.
Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata totale o parziale dell’anticipo TFS/TFR con oneri a proprio carico, facendone richiesta scritta al finanziatore.
La banca comunica al soggetto finanziato l’importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire, che lo stesso dovrà versare alla banca entro 30 giorni di calendario dalla data della comunicazione dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine, l’estinzione è inefficace.
Al riguardo, ai fini del perfezionamento di tale operazione è riconosciuto alla banca un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato all'importo rimborsato in anticipo in caso di estinzione, anche parziale, nella misura massima stabilita dall’Accordo quadro, dello 0,30% dell’importo rimborsato dal Richiedente. Tale indennizzo, tuttavia, non può eccedere né i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata né la quota di interessi che sarebbe gravata sull’importo dell’anticipo in difetto di estinzione anticipata.
L’indennizzo non è comunque dovuto qualora l’importo rimborsato anticipatamente dal richiedente sia inferiore a 10.000 euro.
Nell’ipotesi in cui il soggetto finanziato effettui versamenti a titolo di estinzione anticipata del finanziamento i cui importi complessivi risultino essere inferiori rispetto all’importo dovuto, l’estinzione anticipata si considera effettuata in via parziale.
Contestualmente al perfezionamento dell'operazione di estinzione dell'anticipo TFS/TFR con il pagamento dell'importo dovuto da parte del soggetto finanziato, la banca ne dia comunicazione all’Ente erogatore e, al fine di adeguare automaticamente la relativa garanzia, anche all’INPS in qualità di gestore del Fondo.
In particolare, a seguito di tale comunicazione, se l’operazione riguarda l’estinzione anticipata totale dell’anticipo TFS/TFR, la garanzia cessa di avere efficacia. Qualora, invece, si tratti di estinzione anticipata parziale del finanziamento, l’INPS provvederà all’adeguamento della garanzia al nuovo importo risultante dall’operazione di estinzione anticipata.
Analogamente, l’Ente erogatore provvede a comunicare periodicamente l’avvenuto rimborso a favore della banca cessionaria dell’unica rata e delle diverse rate, secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento, a estinzione totale o parziale del finanziamento, con conseguente adeguamento della garanzia da parte dell’INPS.
In ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle commissioni di accesso al Fondo originariamente versate da parte della banca.
Le comunicazioni relative all’estinzione anticipata totale o parziale dovranno essere trasmesse da parte delle banche all’INPS – Gestione Fondo di garanzia, all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, e dovranno contenere tutte le informazioni riportate nel modulo "MV78", denominato "Comunicazione di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento - anticipo TFS/TFR", reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Moduli".
Le comunicazioni relative all’estinzione alle previste scadenze dovranno essere trasmesse da parte degli Enti erogatori all’INPS - Gestione Fondo di garanzia all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it e dovranno contenere tutte le informazioni riportate nel modulo "MV79", denominato "Comunicazione dell’Ente erogatore del rimborso totale o parziale alle scadenze delle rate di TFS/TFR del Finanziamento", reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso "Prestazioni e servizi" > "Moduli".